PER LA FORNITURA
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Capitolato speciale d'appalto
PER LA FORNITURA
DI PRODOTTI VENDIBILI IN FARMACIA
Confservizi Lazio per conto del Comune di Lanuvio
INDICE
1. Oggetto del capitolato 3
2. Durata del contratto, modalità e termini di consegna 3
3. Altri oneri a carico del fornitore aggiudicatario 5
4. Presentazione dell'offerta 6
5. Penalità 7
6. Pagamenti 8
7. Cessione crediti 9
8. Documento unico di valutazione dei rischi interferenti 9
1. OGGETTO DEL CAPITOLATO
Il presente capitolato ha come oggetto l’affidamento, ad un secondo fornitore, della fornitura biennale, senza vincolo di esclusiva, di prodotti vendibili in farmacia ed altri servizi connessi, di seguito specificati, per le farmacie comunali gestite dal Comune di Lanuvio.
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Non è ammessa la partecipazione dell’attuale fornitore, individuato con una precedente gara.
Le condizioni contenute nel presente capitolato saranno applicate ai rapporti che intercorrono fra il Comune di Lanuvio e l’operatore economico aggiudicatario della fornitura.
Dati identificativi del Comune di Lanuvio, Città Metropolitana di Roma Capitale Xxx Xxxx, 00 - 00000 XXXXXXX (XX) tel.06/937891- fax 06/00000000
P.I. 01117281004 C.F. 02784710580
Le farmacie comunali, utenti della fornitura, sono ubicate:
Farmacia Comunale Capoluogo – P.zza S. M. Maggiore - 00075 Lanuvio Farmacia Comunale - P.zza Xxx Xx Xxxxx, 2 – 00000 Xxxxxxxxxx
Tutti i prodotti dovranno rispondere alle norme vigenti per l’immissione in commercio.
Come indicato nel bando di gara la fornitura di prodotti e servizi è costituita da un importo complessivo presunto di acquisti per ventiquattro mesi di € 800.000,00 calcolato al prezzo di acquisto e al netto dell’IVA, comprensivo dell’importo per l’eventuale periodo di proroga di due mesi pari ad € 61.538,00.
Il suddetto importo è suscettibile di aumento e/o diminuzione in relazione alle capacità commerciali delle farmacie e senza che ciò possa dare adito a richiesta di eventuali penali nel caso della diminuzione dell'importo della fornitura.
Le farmacie sopra indicate, gestite dal Comune di Lanuvio, nel loro complesso, si impegnano comunque ad acquistare almeno nella misura pari all’80% dell’importo presunto di fornitura, riservandosi la facoltà di acquistare oltre il dato presunto indicato, senza alcun limite; inoltre, s’impegnano a rispettare la ripartizione della tabella merceologica dei prodotti indicati nella tabella 1 almeno nella misura dell’80%.
2. DURATA DEL CONTRATTO, MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA La fornitura dei prodotti e dei servizi avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi consecutivi dalla data di aggiudicazione, fatte salve le ipotesi risolutive di seguito specificate.
Il fornitore aggiudicatario sarà comunque tenuto alla proroga della fornitura, alle stesse condizioni dell’aggiudicazione, fino al subentro del nuovo contraente per la cui individuazione sarà indetta nuova gara e comunque non oltre due mesi.
Il fornitore si dovrà attenere alle seguenti condizioni:
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⮚ dal lunedì al sabato:
✓ gli ordinativi del mattino effettuati fino alle ore 12,30 dovranno essere evasi entro le ore 16,30;
✓ gli ordinativi del pomeriggio effettuati entro le ore 19,30 dovranno essere evasi entro le ore 9,30 del mattino successivo, salvo quanto previsto per il sabato pomeriggio, la domenica e giorni festivi;
✓ gli ordinativi effettuati il sabato pomeriggio di turno dovranno essere evasi in occasione del turno festivo della farmacia;
⮚ domenica e giorni festivi:
✓ garantire almeno una consegna in occasione di ciascun servizio festivo per la farmacia di turno.
Solo in caso di particolari e gravi motivazioni non imputabili al fornitore aggiudicatario e documentabili, le consegne potranno essere effettuate, previa accettazione, entro termini diversi da quelli indicati.
I rifornimenti dovranno essere assicurati evitando difformità di fornitura rispetto ad altri distributori finali del farmaco.
Il fornitore aggiudicatario s’impegna a garantire il corretto adempimento degli obblighi normativi e di diligenza relativamente alla fornitura, alla conservazione, al trasporto e alla consegna di tutti i prodotti oggetto del presente capitolato, ed il rispetto di tutte le disposizioni pro tempore vigenti al riguardo.
Le consegne dei prodotti si intendono effettuate soltanto dopo la sottoscrizione della necessaria documentazione da parte del Direttore di ciascuna farmacia o di un suo incaricato. Prima di tale adempimento qualsiasi rischio connesso al trasporto della merce è a totale carico del fornitore aggiudicatario.
A seguito del controllo della merce, le segnalazioni da parte dei Direttori delle farmacie in merito ad errori nella fornitura o alla presenza nella stessa di merce comunque invendibile, verranno inoltrate entro 72 ore dalla consegna, con diverse modalità concordate a livello contrattuale.
I rapporti relativi agli ordini si svolgeranno sia tramite il sistema di collegamento informatico diretto (via modem), compatibile con i sistemi in uso presso le farmacie interessate dal presente appalto, sia mediante comunicazioni telefoniche.
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Il fornitore aggiudicatario, al recepimento dell’ordine, dovrà immediatamente comunicare alla farmacia richiedente se il prodotto ordinato è disponibile o meno nel proprio magazzino. Qualora la percentuale dei prodotti mancanti, esclusi quelli indisponibili per causa imputabile ai produttori, sia superiore al 10% dell’ordinato potrà seguire la risoluzione di diritto del contratto da parte del Comune di Lanuvio.
Tale informazione dovrà essere altresì disponibile in via telematica indipendentemente dalla trasmissione dell’ordine.
In particolare, sia per il collegamento informatico sia per quello telematico sia, infine, per quello diretto con gli operatori, il servizio di assistenza dovrà essere dimensionato per assicurare alle farmacie una risposta entro un tempo massimo di cinque minuti.
3. ALTRI ONERI A CARICO DEL FORNITORE AGGIUDICATARIO
Il fornitore aggiudicatario, oltre al regolare ritiro e/o sostituzione dei prodotti erroneamente consegnati, dovrà provvedere al ritiro dei prodotti da essi forniti e non venduti entro 60 giorni dalla data di consegna. Il fornitore aggiudicatario dovrà garantire, inoltre, che la data di scadenza dei farmaci sia posteriore di almeno 12 (dodici) mesi rispetto al momento della consegna dei medesimi presso le farmacie. Dovrà altresì provvedere al ritiro delle specialità variate nella registrazione, nella composizione e/o nelle indicazioni terapeutiche o comunque invendibili a norma di legge, per le quali non siano previste diverse opportunità di reso a parziale o totale rimborso. Verrà emessa la relativa nota di credito.
Qualora il fornitore aggiudicatario non ottemperi a tali indicazioni, il Comune di Lanuvio, dopo aver consegnato i prodotti al fornitore, provvederà ad addebitare direttamente il costo dei prodotti resi al fornitore inadempiente, dopo 30 giorni dall’avvenuta consegna.
Il fornitore aggiudicatario dovrà:
• fornire il supporto informatico per il controllo automatico dei D.D.T., delle fatture e degli sconti applicati secondo le specifiche del gestore, ciò al fine di consentire il regolare pagamento delle fatture;
• inviare con tempestività tutte le informazioni relative a variazioni di prezzo, nuove specialità e nuovi prodotti parafarmaceutici in commercio, con relative schede tecniche ed ogni altra informazione utile alla corretta gestione del rapporto contrattuale e commerciale dei prodotti;
• applicare le migliori condizioni di vendita dei prodotti oggetto del capitolato, effettuate dal distributore verso altri clienti in occasione di campagne commerciali, specificando l’extra sconto rispetto a quello contrattuale;
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• comunicare, con congruo preavviso, a ciascuna farmacia, i prodotti oggetto di offerte speciali mensili, vendite straordinarie e/o campagne promozionali e/o stagionali;
• mettere a disposizione delle farmacie materiale divulgativo e pubblicitario, campioni gratuiti da distribuire al pubblico, cartelli, opuscoli, espositori e tutto ciò che possa risultare utile e di supporto alla vendita. Per i prodotti di nuova immissione in commercio, se del caso, dovrà essere garantita la possibilità di prenotazione.
4. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta economica dovrà essere redatta in conformità al modello facsimile allegato al Disciplinare di gara e dovrà indicare lo sconto in percentuale per ciascuna delle tipologie merceologiche di seguito indicate, che concorrerà alla determinazione, sulla base di pesi come da Tabella 1 (già indicata nel Capo 3 del Disciplinare di gara), dello sconto medio ponderato utile esclusivamente ai fini dell’aggiudicazione, con pagamento a trenta giorni dalla presentazione della fattura al protocollo fine mese con riepilogo mensile.
TABELLA 1
Tipologia | Ripartizione Peso |
1) etico (farmaci in classe A e C) | 57% |
2) generici | 19% |
3) parafarmaco | 6,5% |
4) articoli sanitari e apparecchiature sanitarie | 6,5% |
5) igienico - cosmetici | 3% |
6) specialità veterinarie | 0,5% |
7) dietetici - integratori | 6% |
8) galenici – omeopatici - fitoterapici | 0,5% |
9) puericultura - infanzia | 1% |
I prodotti sono inseriti nella Tabella 1 secondo il gruppo merceologico di appartenenza.
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Il gruppo merceologico “articoli sanitari” comprende, fra gli altri, i presidi per diabetici (strisce reattive per l’autodeterminazione della glicemia, lancette pungidito, aghi per insulinemia, etc.). Lo sconto per i presidi in questione sarà fissato mediante accordo tra le parti in sede di stipula del contratto e potrà essere successivamente modificato in caso di variazioni del quadro normativo secondo modalità da definire, che rispettino gli interessi di entrambi i contraenti.
Il fornitore aggiudicatario si obbliga altresì a fornire alle farmacie gestite dal Comune di Lanuvio i prodotti appartenenti alle categorie merceologiche degli OTC, dei SOP e dei latti alimentari e gli altri prodotti per i quali non è previsto un prezzo prefissato di vendita al pubblico alle migliori condizioni economiche di acquisto praticate ai propri clienti.
Gli sconti indicati in sede di offerta si intendono riferiti ai listini FEDERFARMA vigenti al momento della fornitura.
Il fornitore dovrà rendere disponibile, ai fini dell’ordine, la documentazione contenente la specifica merceologica dei beni forniti, conformemente alla Tabella 1. In sede di fatturazione tutti i prodotti forniti dovranno avere la specifica del prezzo di listino e lo sconto applicato (salvo OTC, SOP e latti e gli altri prodotti per i quali sarà specificato solo il prezzo di cessione), nonché un riepilogo degli acquisti di ciascuna fattura distinto per tipologia merceologica, conformemente alla Tabella 1.
Per i farmaci inseriti nella lista della DPC l’aggio a carico del fornitore è quello previsto dall’accordo siglato tra Regione Lazio, farmacie pubbliche e farmacie private in data 29 luglio 2016.
5. PENALITA’
Al verificarsi delle seguenti situazioni:
1) forniture non effettuate ripetutamente negli orari stabiliti nel presente capitolato, ferma restando la facoltà delle farmacie del Comune di Lanuvio di provvedere all’approvvigionamento in modo alternativo qualora il ritardo delle consegne risulti tale da compromettere il regolare svolgimento del servizio pubblico esercitato; in tali casi saranno addebitati al fornitore aggiudicatario, oltre alle penali di cui alla successiva lettera A, le eventuali maggiori spese sostenute rispetto ai costi di aggiudicazione;
2) mancata fornitura del supporto informatico per il controllo automatico dei D.D.T., delle fatture e degli sconti applicati secondo le specifiche delle farmacie (se richiesti);
3) mancata applicazione degli sconti offerti in gara;
4) mancata emissione delle note di credito entro la fine del mese successivo dalla data del relativo D.D.T;
saranno applicate le penalità qui di seguito indicate, salvo cause di forza maggiore che dovranno essere comunque documentate esaurientemente al Comune di Lanuvio:
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A) Per il punto 1 si applicherà una penale di € 30,00 (trenta/00) per ogni mancata fornitura negli orari stabiliti. Nel caso in cui le forniture siano effettuate frequentemente in ritardo, qualora il fornitore informato non provveda ad adeguare l’orario della consegna al rapporto contrattuale entro 10 giorni dalla segnalazione, verrà applicata un’ulteriore penale di € 20,00 (venti/00) per ogni ritardo segnalato.
B) Per il punto 2, decorsi tre mesi dalla richiesta della fornitura del supporto informatico, sarà addebitato l’importo di € 50,00 (cinquanta/00) a punto vendita per ciascun mese di mancata fornitura.
C) Per i punti 3 e 4 il Comune di Lanuvio, oltre ad avere la facoltà di trattenere l’importo relativo allo sconto non applicato dai pagamenti ancora dovuti a titolo cautelativo, applicherà una penale in misura pari al 20% dell’importo dello stesso sconto non applicato o delle note di credito non emesse. La suddetta penale non si applicherà qualora, a seguito di segnalazione, il fornitore provveda ad adeguare gli sconti e l’emissione delle relative note di credito entro 60 giorni dalla segnalazione.
L’applicazione delle penalità potrà avvenire, in funzione dell’ammontare delle stesse, escutendo la garanzia prestata a titolo di cauzione qualora il fornitore, dopo la notifica dell’applicazione di penali, non proceda all’emissione di una nota di credito di ammontare pari alla penale applicata, ovvero emettendo apposita nota di debito. La liquidazione della fattura relativa alla fornitura soggetta a penalità avverrà solo successivamente all’emissione della suddetta nota di credito, ovvero trattenendo l’importo indicato nella nota di debito.
6. PAGAMENTI
Ai fini di un’omogenea formulazione dell’offerta e nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs.n.192 del 9/11/2012, è previsto che i pagamenti siano effettuati a trenta giorni a presentazione fattura al protocollo, previa verifica della regolarità della fornitura e della regolarità contributiva.
Le fatturazioni dovranno avvenire ogni 15 giorni. Inoltre, le fatture di ciascun mese, articolate per farmacia, dovranno essere riepilogate in un documento che dovrà pervenire al Comune di Lanuvio entro 15 giorni successivi al mese di riferimento.
Modalità di pagamento e fatturazione saranno poi specificati nel contratto da stipulare con il fornitore aggiudicatario.
Nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il fornitore aggiudicatario dovrà comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
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7. CESSIONE DEI CREDITI
La cessione dei crediti e le procure potranno essere effettuate dal fornitore nei limiti ed alle condizioni di legge di cui all’art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016, previa comunicazione scritta al Comune di Lanuvio.
8. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI Ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza (art. 26 D.lgs. n.81/2008), in base alla quale anche negli appalti di forniture e servizi è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, si precisa che nella presente fattispecie, trattandosi di mera fornitura senza installazione, ed effettuate le opportune valutazioni, si ritiene non vi siano rischi da interferenze e quindi si esclude la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima degli oneri di sicurezza, così come specificato dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con determinazione n. 3 del 05/03/08.
Resta inteso che per il fornitore risultato affidatario rimane immutato l’obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione per gli oneri di sicurezza e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi afferenti all’esercizio dell’attività svolta.