PROVINCIA MASSA-CARRARA
PROVINCIA MASSA-CARRARA
REGOLAMENTO
DISCIPLINA DEI CONCORSI E DELLE ALTRE PROCEDURE DI ASSUNZIONE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Contenuto e finalità del Regolamento
1. Il presente Regolamento, parte del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, disciplina le condizioni, i requisiti, le modalità e le procedure necessarie ai fini delle assunzioni presso la Provincia di Massa-Carrara di personale a tempo indeterminato, determinato o con forme di lavoro flessibile, con occupazione a tempo pieno o a tempo parziale, ad eccezione della mobilità esterna e delle assunzioni ex art. 110 ed ex art. 90 D.lgs 267/2000 già disciplinate nell’ambito del predetto Regolamento.
2. Il Regolamento stabilisce, in particolare, le norme fondamentali concernenti:
a) le modalità di assunzione;
b) le procedure di assunzione;
c) i requisiti, generali e particolari, per le assunzioni;
d) i criteri generali di valutazione dei titoli, ove previsti, e/o delle prove concorsuali e selettive;
e) le procedure selettive riservate al personale interno.
Articolo 2- Procedure di assunzione
1. Il reclutamento del personale a tempo indeterminato avviene con selezioni uniche per identiche categorie e profili professionali, conformemente a quanto indicato nel Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale e nel Piano annuale delle assunzioni.
2. Le procedure di assunzione della Provincia garantiscono e si conformano ai principi generali previsti dall’ordinamento giuridico in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni1.
3. L’assunzione nella Provincia avviene tramite contratto individuale di lavoro secondo le seguenti modalità di reclutamento:
− procedure selettive pubbliche (concorso pubblico per soli esami; concorso pubblico per titoli; concorso pubblico per titoli ed esami; corso-concorso; concorso unico);
− avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per la categoria professionale ed i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità;
− chiamata numerica degli iscritti negli elenchi di collocamento obbligatorio di cui alla Legge
n. 68/99, per le categorie e profili per cui è richiesta il solo requisito della scuola dell’obbligo, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere ovvero tramite concorso (con riserva di posti) per le altre qualifiche; ovvero tramite la stipula di convenzioni;2
− chiamata diretta nominativa per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze Armate, delle Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e del personale della Polizia Municipale deceduto nell’espletamento del servizio, nonché assunzioni obbligatorie delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla vigente normativa e categorie ad esse equiparate.3
− passaggio diretto di dipendenti di amministrazioni pubbliche.
1 Le norme generali di riferimento in materia di accesso al pubblico impiego e di procedure concorsuali si rinvengono principalmente nell’art. 35 del D.lgs 165/2001 (inde TUPI), nel DPR 09/05/1994, n. 487 e nel DPR 24/09/2004, n. 272.
2 Art. 7,11, 16 e 18Legge 12/03/1999,n. 68 e art. 39 TUPI
3 Art. 35 TUPI; Legge 13/08/1980, n 466, Legge 302/1990 e Legge 23/11/1998, n. 407 e legge 11/03/2011, n.25
4. Sono altresì previste procedure selettive riservate al personale interno in servizio a tempo indeterminato (progressioni di carriera).
5. La Provincia, per comprovate esigenze temporanee o eccezionali e negli altri casi previsti dal vigente ordinamento giuridico in materia, si avvale di assunzioni a tempo determinato o di altre forme di lavoro flessibile previste dall’ordinamento vigente.
6. I concorsi debbono svolgersi con modalità che garantiscano l’economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione.
7. In relazione alle mansioni che concretamente il neoassunto/a dovrà svolgere, è facoltà dell’Amministrazione effettuare forme di preselezione e/o valutazione intermedia o finale di tipo psico-attitudinale, avvalendosi della collaborazione di esperti iscritti in Albi professionali.
8. Per l'accesso ai posti a tempo parziale (part-time) si osservano, salvo diversa espressa disposizione, le norme concernenti il personale a tempo pieno.
Articolo 3 - Competenza
1. Gli atti di gestione inerenti alle procedure di assunzione, per i quali non sia prevista la competenza di un diverso organo, vengono adottati, sulla base della programmazione dei fabbisogni di personale, dal Dirigente del Personale, il quale assume la responsabilità del procedimento sino alla consegna degli atti concorsuali al Presidente della Commissione esaminatrice e dal ricevimento degli stessi a compimento dei lavori della Commissione, ovvero, in caso di assenza, incompatibilità o impedimento del suddetto Dirigente, dal Segretario Generale.
2. Il Dirigente competente, in particolare, provvede:
a) ad approvare il bando di selezione e ad indire la procedura selettiva;
b) a nominare la Commissione esaminatrice, sulla base dei criteri indicati nell’art. 18;
c) alla verifica delle dichiarazioni rese dai candidati circa il possesso dei requisiti e dell’osservanza delle condizioni prescritte dalla legge, dal presente regolamento e dall’avviso, nonché all’eventuale perfezionamento/regolarizzazione delle domande di ammissione;
d) ad approvare la graduatoria provvisoria di merito così come rassegnata dalla Commissione esaminatrice, rendendola definitiva;
e) ogni altro adempimento a lui demandato in base al presente Regolamento.
3. Nel caso in cui il Dirigente del Settore di assegnazione coincida con il Dirigente del Personale, la nomina della Commissione esaminatrice è disposta dal Segretario Generale, cui compete altresì l’adozione di provvedimenti di approvazione delle risultanze di concorsi/selezioni qualora la presidenza della Commissione coincida con il Dirigente del Personale. Nel caso in cui la dirigenza “ad interim” del Settore di assegnazione e/o del Servizio Personale sia attribuita al Segretario Generale, gli atti di sua competenza previsti dal presente comma sono adottati dalla Posizione Organizzativa del Servizio Personale.
Articolo 4 - Requisiti generali di accesso.
1. Possono accedere all’impiego presso la Provincia di Massa-Carrara, fatto salvo quanto diversamente stabilito da norme di carattere speciale, i soggetti che possiedono i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per coloro che sono equiparati dalla legge ai cittadini italiani (es. cittadini di San Marino) e per coloro che abbiano cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione europea; sono fatte salve le ulteriori casistiche di ammissione, con relativi requisiti indispensabili, nonché le eccezioni all’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’UE previsti dalle disposizioni legislative vigenti per queste categorie;4
b) età non inferiore ad anni 18, fatte salve diverse disposizioni riguardanti le forme flessibili di assunzione, e non superiore all’età prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento
4 Per le ulteriori casistiche di ammissione: art. 38 TUPI, commi 1 e comma 3-bis; per le eccezioni all’accesso e i requisiti richiesti per cittadini UE: D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174
a riposo. Il limite massimo di età può essere previsto solo nei casi relativi alla specifica natura del servizio o in base ad oggettive necessità dell’Amministrazione;
c) godimento dei diritti politici per i cittadini italiani; per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, limitatamente all’area di libera circolazione sul lavoro, godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
d) non essere esclusi dall’elettorato politico attivo o essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti o viziati da invalidità insanabile;
e) assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso per reati che, ai sensi delle vigenti disposizioni, precludono l’accesso al pubblico impiego. In caso di condanne penali, salvo i casi stabiliti dalla legge per le tipologie di reato che escludono l’ammissibilità all’impiego, l’Amministrazione si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità alla procedura reclutativa di coloro che abbiano riportato condanna penale divenuta definitiva per delitti non colposi, tenuto conto del titolo, della attualità e della gravità del reato e della sua rilevanza in relazione alle mansioni connesse con la posizione di lavoro da ricoprire;
f) idoneità fisica alle mansioni proprie del posto, ovvero compatibilità dell’eventuale handicap posseduto con le mansioni stesse; l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica pre-assuntiva i vincitori di concorso in base alla normativa vigente5.
g) essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini di sesso maschile soggetti a tale obbligo;
h) titolo di studio e/o eventuali altri requisiti richiesti per l’accesso a ciascun profilo professionale. Qualora il titolo di studio sia specificatamente richiesto dalla legge per il posto messo a concorso, questo costituisce requisito indispensabile per l’ammissione anche per i concorrenti interni;
i) adeguata conoscenza della lingua italiana per gli stranieri.
2. Fatta salva la possibilità di richiedere, per l’accesso a particolari posizioni professionali, il possesso di ulteriori requisiti particolari, per l’accesso alla esterno alle rispettive categoria è richiesto il possesso dei titoli di studio come indicati nell’Allegato A) al presente Regolamento.
3. L’equipollenza dei titoli di studio è quella stabilita dal legislatore e non è suscettibile di interpretazione analogica.
4. I titoli di studio conseguiti all’estero devono aver ottenuto, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura, la necessaria equipollenza ai titoli di studio italiani.
Articolo 5 - Requisiti speciali
1. Limitatamente alle professionalità appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale è richiesto il possesso, oltre dei requisiti generali, anche dei seguenti requisiti speciali:
a) patente di categoria B (o superiore) e di categoria A3 senza limitazioni, con esclusione delle patenti speciali. La patente di guida di categoria A3 non è richiesta se la patente B o superiore è stata rilasciata anteriormente al 26/04/1988;
b) requisiti di cui all’art. 5 della Legge 07/03/1986, n. 65 Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale, e cioè: godimento dei diritti civili e politici, non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione, non essere stato espulso dalle forza armate o dai corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;
c) idoneità psico-fisica all’impiego ed alle mansioni proprie del profilo professionale degli appartenenti al corpo;
d) non essere stato ammesso a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile in quanto obiettori di coscienza, salva la rinuncia allo status di obiettore di coscienza ai sensi dell’art. 636, comma 63 del D.lgs 66/2010. A tal proposito si precisa che
5 D.lgs. 09/04/2008, n. 81
l’assolvimento delle mansioni relative al profilo professionale suddetto comporta la detenzione e l’uso delle armi.
2. Gli ulteriori requisiti speciali d'accesso, complementari in quanto connessi alla peculiarità della professionalità richiesta, sono espressamente determinati ed indicati dai singoli bandi o dagli avvisi di selezione o di reclutamento.
3. In attuazione del generale principio della parità di condizioni per l’accesso ai pubblici uffici, il bando può contenere specifiche disposizioni con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale per l’assolvimento dei servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.
4. I requisiti generali e speciali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, nonché al momento dell’assunzione.
Articolo 6 – Accesso alla qualifica di dirigente
1. L’accesso alla qualifica dirigenziale avviene esclusivamente a seguito di concorso per titoli ed esami o per corso concorso, in conformità a quanto previsto dalle vigente disposizioni in materia6
2. Xxxxx restando i requisti generali richiesti per l’accesso al pubblico impiego, costituiscono requisiti minimi per l’accesso alla dirigenza:
- essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea (vecchio ordinamento o specialistica o magistrale), che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni.
- soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, muniti del diploma di laurea (vecchio ordinamento o specialistica) che hanno svolto per almeno due anni funzioni dirigenziali;
- coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea (vecchio ordinamento o specialistica o magistrale)
- i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario (vecchio ordinamento o specialistica), che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.
3. L’atto che approva il bando di indizione stabilisce, in relazione alla specifica professionalità richiesta dal posto da ricoprire, alle materie e alle caratteristiche delle funzioni da svolgere, il titolo di studio necessario, l’area di attività nella quale devono essere maturate le concrete esperienze di lavoro ritenute utili per l’accesso alla posizione nonché il contenuto delle prove di esame.
4. La selezione prevede tre prove di cui due scritte ed una orale; ai sensi dell’art. 37 del TUPI è previsto l’accertamento della conoscenza a livello avanzato della lingua inglese -nonché delle altre lingue straniere indicate nel bando- e delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
5. La Commissione dispone, per la valutazione di ciascun concorrente, di punti 30 per la valutazione di ciascuna prova. La prova si intende superata se vengono attribuiti almeno 21/30.
6 Art. 28 TUPI e DPR 272 del 24/09/2004 e s.m.i. e DPR 16/04/2013, n. 70
6. Il 50% dei posti da ricoprire, anche con riferimento al piano triennale dei fabbisogni di personale, può essere riservato a favore dei dipendenti dell’ente con contratto a tempo indeterminato in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall’esterno.
7. Per quanto attiene ai bandi di concorso alle domande di partecipazione, alla loro documentazione, all’ammissione dei candidati, alle modalità concorsuali e alle commissioni giudicatrici, si rinvia al presente Regolamento, per quanto compatibili. La Presidenza delle commissioni giudicatrici è, comunque, esclusivamente riservata al Segretario Generale.
TITOLO II – CONCORSI PUBBLICI CAPO I
RISERVE E PREFERENZE
Articolo 7 - Categorie riservatarie
1. Nei concorsi pubblici per posti di qualifica non dirigenziale operano riserve a favore di particolari categorie di cittadini previste dalle vigenti disposizioni in materia così come indicate e nel seguente ordine:
a) riserva di posti volta alla copertura della quota d’obbligo a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge n. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)7;
b) riserva di posti a favore di militari volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla vigente normativa in materia8.
2. La precedenza opera in assoluto nel senso che il soggetto che ne gode ha diritto alla nomina qualora abbia conseguito l’idoneità indipendentemente dalla posizione acquisita in graduatoria.
3. A parità di punteggio tra gli appartenenti alla stessa categoria di riservatari valgono le preferenze previste dalla normativa vigente.
4. Qualora tra i concorrenti idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nell’ordine indicato al precedente comma 1.
5. Le riserve di posti non possono comunque superare complessivamente la metà dei posti messi a selezione. Se, in relazione a tale limite, è necessaria una riduzione dei posti da riservare per legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva.
6. Le riserve di cui al presente articolo non si applicano comunque nel caso di selezioni per la copertura di posti unici.
7. I titoli di riserva sono presi in considerazione solo se sono stati dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura e posseduti entro il termine ultimo per la presentazione della domanda.
Articolo 8 - Preferenze
1. La preferenza opera in situazione di parità nel senso che il soggetto che ne gode è preferito all’altro che abbia conseguito identico punteggio.
2. A parità di merito i titoli di preferenza sono i seguenti9:
a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
7 Riserva prevista dal combinato disposto degli artt. 3, co1 lett) a) e 7, co 2 , della legge 12/03/1999, n. 68, nonché dall’art. 18, co. 2 della stessa legge
8 Artt. 1014 e 678, comma 9 del D.Lgs n. 66/2010e s.m.i. (Codice Ordinamento Militare – COM) come novellati in particolare dal D.Lgs 28/01/2014, n. 8
9 Art. 5 commi 4 e 5 del D.P.R. 09/5/1994, n. 487
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
m) i genitori xxxxxx non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli xxxxxx o non sposati dei caduti in guerra;
n) i genitori xxxxxx non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli xxxxxx o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
o) i genitori xxxxxx non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli xxxxxx o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
q) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
r) gli invalidi ed i mutilati civili;
s) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
3. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dalla minore età.
4. I titoli di preferenza sono presi in considerazione solo se sono stati dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura e posseduti entro il termine ultimo per la presentazione della domanda.
CAPO II
BANDI E DOMANDE DI AMMISSIONE
Articolo 9 - Principi generali
1. La selezione pubblica è un processo reclutativo rivolto a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti e consiste nello svolgimento di prove attinenti alla professionalità del relativo profilo e nell’eventuale valutazione dei titoli culturali, professionali e di servizio con criteri predeterminati, prevedendo, ove possibile, il ricorso a procedure semplificate e automatizzate, con la finalità ultima di selezionare i candidati migliori in relazione alle esigenze della amministrazione.
2. Per la selezione può essere utilizzato uno dei seguenti strumenti, ovvero una loro combinazione:
⮚ prova scritta (a contenuto teorico –dottrinale e/o a contenuto pratico)
⮚ prova pratico - applicativa;
⮚ valutazione di titoli;
⮚ prova orale.
3. Per l’espletamento di procedure selettive che prevedano l’utilizzo di test psico-attitudinali e/o di particolari tecniche di valutazione (quali ad esempio test bilanciati, simulazioni, impiego di strumenti informatici o specialistici, intervista-colloquio, ecc.) l’Ente può avvalersi di esperti esterni o di società specializzate da affiancare alla Commissione esaminatrice o in sua sostituzione.
4. I bandi di concorso devono prevedere l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese e ove opportuno anche di altre lingue, in relazione al profilo professionale da ricercare.
Articolo 10 - Indizione del concorso, posti disponibili, termini di copertura
1. Il concorso è indetto, sulla base degli indirizzi stabiliti nel Piano triennale dei fabbisogni di personale, con atto del Dirigente del Personale supportato dal Dirigente del Settore a cui afferisce il posto da ricoprire per quanto attiene ai contenuti del bando stesso.
2. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la Commissione esaminatrice, di seguito indicata come Commissione, considerato il numero dei candidati, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico mediante apposita comunicazione da pubblicarsi sul sito istituzionale dell’ente – Amministrazione trasparente – Sezione Bandi di concorso.
3. Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione della Commissione.
4. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione con motivata relazione da inoltrare all’organo competente.
Articolo 11 - Bando di concorso
1. Il bando di concorso, costituente lex specialis della procedura, deve contenere:
a) l’indicazione della tipologia di procedura concorsuale, tenuto conto del livello ed dell’ambito di competenza richiesto per la professionalità da reclutare;
b) il numero, la categoria di inquadramento ed il profilo professionale del posto messo a concorso ed il relativo trattamento economico annuale lordo iniziale;
c) il numero dei posti eventualmente riservati al personale in servizio di ruolo presso l'Ente, in conformità alle normative vigenti nel comparto, e a determinate categorie di riservatari;
d) i requisiti generali e speciali per l'ammissione al concorso distintamente per i candidati esterni e per quelli interni;
e) le modalità e il termine perentorio di presentazione delle domande di partecipazione;
f) le dichiarazioni da rendere nella domanda di partecipazione elencate nel successivo art. 15;
g) gli eventuali documenti da allegare alla domanda a pena da esclusione;
h) l’ammontare e le modalità di versamento della tassa di ammissione al concorso;
i) gli adempimenti richiesti ai candidati a pena di esclusione;
j) l’eventuale previsione di forme di preselezione e il numero dei concorrenti che saranno ammessi alle successive prove;
k) la tipologia e le materie delle prove d’esame, nonché eventualmente il contenuto della prova pratica –applicativa; la votazione minima richiesta per l’ammissione alla prova orale;
l) le modalità di comunicazione del diario e della sede di svolgimento delle prove;
m) i titoli che danno luogo a precedenza e/o a preferenza nonché i termini e modalità di presentazione;
n) gli eventuali titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile per categorie di titoli, nonché i termini e le modalità della loro presentazione;
o) il richiamo a specifiche norme in vigore a tutela di diritti giuridicamente riconosciuti e tutelati
10
p) le modalità di utilizzo della graduatoria e l’indicazione della validità temporale della stessa;
q) informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali11;
r) ogni altra informazione utile o richiesta da leggi o regolamenti.
2. Il bando è corredato di apposito schema di domanda di partecipazione al concorso.
10 si indicano di seguito le principali disposizioni: D.Lgs 11/04/2006, n. 198 Codice delle pari opportunità tra uomini e donne come previsto in materia di accesso al lavoro dall’art. 57 del TUPI; L. 05/02/1992, n. 104 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; L. n. 68/1999; D.lgs 66/2010 Codice Ordinamento Militare; D.Lgs 196/2003 Codice in materie di protezione dei dati personali.
11 D.Lgs. 196/2003,e s.m.i. Codice in materia di protezione dei dati personali e Regolamento UE 2016/679
3. La partecipazione al concorso comporta l’incondizionata accettazione di tutte le prescrizioni contenute nel bando nonché di quelle contrattuali e regolamentari vigenti ivi comprese quelle inerenti specificatamente all’espletamento dei concorsi.
Articolo 12 – Pubblicazione del bando
1. Al bando di concorso pubblico è data pubblicità a cura del Responsabile del procedimento concorsuale secondo modalità adeguate alla natura ed importanza del posto messo a concorso e comunque tale da consentire utile cognizione ed effettiva partecipazione a quanti possano avervi interesse. La pubblicazione del bando è disposta per la durata di
- trenta giorni per le selezioni pubbliche;
- quindici giorni per le selezioni interne e per il reclutamento di personale a tempo determinato.
2. Nelle procedure selettive pubbliche la pubblicità dell’avviso è effettuata mediante:
- pubblicazione dell’avviso contente gli estremi del bando e l’indicazione della scadenza del temine per la presentazione della domanda nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4°serie speciale, concorsi ed esami, con comunicazione di rinvio all’albo telematico e sul sito istituzionale della Provincia – Amministrazione trasparente – Sezione Bandi di concorso per trenta giorni consecutivi;
- trasmissione del bando di concorso pubblico ad Enti, Uffici ed Organismi a cui la comunicazione spetta per legge.
3. Al fine di assicurare la massima partecipazione possibile, è facoltà del Responsabile del procedimento dare ulteriore pubblicità del bando attraverso inserzioni su giornali locali e nazionali e/o mediante altre forme di divulgazione ritenute opportune in relazione alla natura ed importanza del concorso.
4. Nell’ambito delle forme di pubblicizzazione del bando per estratto è fornita, comunque, indicazione del luogo ove i candidati potranno prendere visione dell’avviso stesso in forma integrale.
5. In caso di procedure selettive interne la pubblicità dell’avviso è effettuata mediante:
- pubblicazioni dell’avviso integrale all’albo telematico e sul sito istituzionale della Provincia - Amministrazione trasparente – Sezione Bandi di concorso – Selezioni interne;
- trasmissione dell’avviso ai Dirigenti tramite posta elettronica affinché assicurino la conoscenza della pubblicazione del bando da parte di tutti i dipendenti loro assegnati, dandone apposito riscontro al responsabile del procedimento.
Articolo 13 - Proroga, riapertura termini e revoca del bando di concorso
1. Ove ricorrano motivi di pubblico interesse, il Responsabile del procedimento concorsuale con apposito atto, debitamente ed adeguatamente motivato, può prorogare il termine di scadenza del concorso e riaprirlo qualora già venuto a scadenza purché, in quest'ultima ipotesi, la Commissione non si sia ancora insediata.
2. Dell'avvenuta proroga o riapertura del termine deve essere data comunicazione con le stesse modalità utilizzate per l’iniziale pubblicità del bando; restano valide le istanze presentate in precedenza, con facoltà dei candidati di procedere, entro il nuovo termine, alla integrazione della domanda.
3. L’Amministrazione ha facoltà, in presenza di motivate esigenze di pubblico interesse, di disporre la rettifica o integrazione nonché la revoca del concorso bandito, con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo, prima dell’atto di nomina degli eventuali vincitori.
4. Le modifiche apportate con la rettifica o integrazione del bando comportano la ripubblicazione dell’avviso e la comunicazione a tutti i candidati già istanti che vi hanno interesse, a seconda dell’oggetto della modifica. A seconda dell’oggetto della modifica, il provvedimento potrà prevedere la riapertura del termine o la proroga dello stesso per un tempo pari a quello già trascorso dal momento dell’apertura del bando a quello di pubblicazione dell’integrazione del bando.
5. Il provvedimento di revoca, oltre ad essere pubblicato con le stesse modalità previste per la pubblicità del bando di concorso, dovrà essere comunicato a tutti coloro che hanno presentato
domanda anche tramite l’utilizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata indicata nella domanda di partecipazione.
Articolo 14 - Modalità di presentazione della domanda
1. La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice secondo modello allegato al bando ed in conformità alle prescrizioni del bando, deve essere presentata alla Provincia di Massa-Carrara tassativamente entro il termine perentorio di scadenza indicato nel bando oppure il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Il temine di scadenza è comunque fissato nell’avviso e qualora detto giorno sia un sabato o un giorno festivo ovvero coincida con un giorno di irregolare o mancato funzionamento degli uffici postali a seguito di sciopero, il termine s’intende prorogato alla stessa ora del primo giorno effettivamente lavorativo successivo.
2. Entro il medesimo termine devono pervenire anche gli altri documenti la cui presentazione è stabilita con carattere di obbligatorietà nel bando di concorso.
3. La domanda potrà essere presentata alla Provincia di Massa-Carrara con una delle seguenti modalità:
- consegna diretta all’Ufficio Protocollo della Provincia di Massa-Carrara negli orari e nei giorni previsti dal servizio; nell’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda come indicato, l’orario di scadenza per la presentazione all’ufficio protocollo è fissato alle ore 12.00;
- a mezzo servizio postale mediante raccomandata A.R.; si considera prodotta in tempo utile anche la domanda spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio stabilito nel bando. In tal caso farà fede il timbro a data dell'ufficio postale della località di partenza purché, comunque, la domanda pervenga all’ufficio protocollo Provincia entro sette giorni dopo la data di scadenza del bando di selezione.
- tramite posta elettronica certificata (PEC) o altra modalità telematica valida ai sensi del Codice della Amministrazione Digitale12.
4. Le buste contenenti le domande di ammissione al concorso devono prevedere sul retro della busta il mittente con relativo indirizzo e sulla facciata, in maniera chiara e leggibile e ove non è scritto l’indirizzo, l’indicazione CONTIENE DOMANDA DI CONCORSO PUBBLICO; medesima dicitura dovrà essere indicata nell’oggetto in caso di invio tramite PEC.
5. Non sono ammessi altri modi di presentazione della domanda di partecipazione al concorso rispetto a quelli indicati nel bando. Le domande presentate fuori termine o in modo diverso da quelli sopra indicati, non sono prese in considerazione ai fini dell’accertamento della loro regolarità e dell’ammissione.
Articolo 15 - Contenuto della domanda di ammissione al concorso
1. Nella domanda di ammissione al concorso i candidati sono tenuti a dichiarare, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di documentazione amministrativa13, sotto la propria responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci:
a) cognome e nome, il luogo e la data di nascita;
b) la residenza, con la esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, nonché il preciso recapito, se diverso da quello di residenza, presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione relativa al concorso; l'indicazione del recapito telefonico e dell’indirizzo di posta elettronica. Il concorrente è tenuto a comunicare, tempestivamente, ogni variazione di tale recapito;
c) il possesso della cittadinanza italiana oppure l’appartenenza ad uno degli Stati dell’Unione Europea oppure la ricorrenza di una delle condizioni che consente la partecipazione ai
12 D.Lgs 07/03/2005, num. 82 e s.m.i.; DPR 11/02/2005, num. 68 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata
13 artt. 46 e 47 (dichiarazioni sostitutive) ed art. 75 e 76 (conseguenze penali) del D.P.R. 28 dicembre 2000, num. 445 – Testo unico in materia di documentazione amministrativa.
cittadini extra comunitari, nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni vigenti in materia14;
d) il godimento dei diritti politici per i cittadini italiani; per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, limitatamente all’area di libera circolazione sul lavoro: godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti;
f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o licenziato a seguito di procedimento disciplinare o per aver prodotto documenti falsi documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti o viziati da invalidità non sanabile;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per gli aspiranti di sesso maschile);
h) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando, indicando con precisione l'Istituto/Università presso cui è stato conseguito, l'anno scolastico/accademico e il voto o giudizio conseguito;
i) il possesso di eventuali requisiti speciali richiesti dalla professionalità messa a concorso;
j) gli eventuali titoli che danno diritto a riserva o a preferenza di legge;
k) l'idoneità fisica a ricoprire il posto;
l) per il candidato portatore di handicap: l’eventuale ausilio necessario e l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove concorsuali in relazione al proprio handicap; a tal fine il candidato dovrà allegare alla domanda di ammissione al concorso un certificato rilasciato da apposita struttura sanitaria che indichi gli elementi essenziali della specifica condizione di svantaggio, al fine di consentire all'Amministrazione di predisporre tempestivamente gli ausili e/o l'erogazione dei tempi aggiuntivi atti a garantire al candidato disabile la regolare partecipazione alle prove d'esame;
m) adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini della Comunità europea);
n) l'accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel bando nonché di quelle contrattuali e regolamentari vigenti ivi comprese quelle inerenti specificatamente all’espletamento dei concorsi.
2. I candidati che ricoprono posti a tempo indeterminato nell'organico del personale della Provincia, devono dichiararlo e specificare, inoltre, se intendono avvalersi della eventuale riserva di posti, ove prevista nel bando. In tal caso devono indicare la categoria ed il profilo professionale di appartenenza. In ogni caso sono esonerati dalle dichiarazioni previste alle lettere c), d), e), f) e g).
3. Chi partecipa contemporaneamente a più concorsi indetti dalla Provincia è tenuto a presentare tante domande quanti sono i corrispondenti concorsi, unendo però ad un sola di esse i documenti eventualmente necessari, se trattasi di concorso per titoli o per titoli ed esami e a ciascuna delle altre domande un elenco, redatto in duplice copia ed in carta semplice, in cui sono descritti specificamente i documenti presentati dal candidato, facendo espresso riferimento al concorso per il quale è stata presentata la documentazione completa.
4. La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal candidato a pena di esclusione. La sottoscrizione non deve essere autenticata.
5. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Articolo 16 - Documenti da allegare alla domanda
1. Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere allegate obbligatoriamente:
a) la ricevuta in originale comprovante il pagamento della tassa di ammissione di € 10,00 da effettuarsi tramite versamento su c/c postale intestato al Tesoriere dell’ente oppure mediante bonifico bancario a favore della Tesoreria della Provincia oppure tramite sistema telematico (se attivato). La mancata allegazione della ricevuta di versamento della tassa di
14 Art. 38 TUPI
concorso è sanabile nel termine perentorio assegnato dall’Amministrazione. Il mancato versamento comporta l’esclusione dal concorso.
b) copia leggibile fotostatica non autenticata di un documento di identità personale del sottoscrittore della domanda in corso di validità;
c) la certificazione medica attestante lo specifico handicap per usufruire degli ausili/tempi aggiuntivi.
2. Nel caso di concorsi per titoli ed esami, ovvero per soli titoli, i candidati possono, inoltre, allegare alla domanda ai fini della valutazione da parte della Commissione:
a) curriculum professionale, datato e sottoscritto;
b) tutti i titoli, documenti e certificati di servizio che ritengano, nel loro interesse, utili a comprovare l'attitudine e preparazione a coprire il posto da conferire secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di documentazione amministrativa15. In caso di dichiarazioni/allegazioni incomplete o comunque prive di elementi che ne consentano la valutazione non verrà attribuito il relativo punteggio;
c) elenco in carta semplice dei documenti allegati.
3. Nel caso di dichiarazioni che siano certificabili od attestabili da parte di altro soggetto pubblico, sarà cura dell’Amministrazione procedente richiedere direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente.
4. In caso di verifica successiva che comprovi la dichiarazione mendace, anche a seguito di controlli campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, il candidato perde i diritti acquisiti.
Articolo 17 - Esame preliminare domande
1. L’ufficio della Provincia individuato per l’esame preliminare delle domande è l’articolazione organizzativa con competenze in materia di organizzazione e personale. Tale ufficio procede alla verifica delle domande e dei relativi documenti per accertare il possesso dei requisiti e l'osservanza delle condizioni prescritte per l'ammissione dal bando di concorso e dal presente Regolamento entro il termine massimo previsto nel bando per la presentazione delle domande.
2. La verifica di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata soltanto per le domande pervenute entro il termine stabilito dal bando di concorso, in quanto, per quelle giunte successivamente l’ufficio competente si limita a dare atto di detta circostanza che comporta, obbligatoriamente, l'esclusione dal concorso.
3. Comportano l'esclusione dal concorso l’omissione o l’incompletezza delle seguenti indicazioni o adempimenti, laddove non altrimenti desumibili dal contesto e/o dagli allegati della domanda stessa:
a) dichiarazioni relative alle generalità personali;
b) versamento, entro i termini, della tassa di concorso;
c) indicazione del concorso cui si intende partecipare qualora al momento della presentazione della domanda vi siano altre procedure aperte;
d) possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando;
e) presentazione o spedizione della domanda oltre il termine di scadenza ovvero secondo modalità diverse da quelle prescritte nel bando,
f) sottoscrizione della domanda.
4. L’omissione e/o l’incompletezza di una o più delle dichiarazioni indicate alle lettere c), d), e), f) e g) del comma 1 dell’art. 15 (contenuto domanda di ammissione) sono sanabili nel termine perentorio dato dall’Amministrazione e comporta l’ammissione con riserva ai fini della regolarizzazione. La regolarizzazione formale non è necessaria quando il possesso del requisito non dichiarato possa ritenersi implicitamente posseduto per deduzione da altra dichiarazione o dalla documentazione presentata.
5. Ultimate dette operazioni, il Responsabile del procedimento concorsuale determina:
a) il numero delle domande di partecipazione complessivamente pervenute;
15 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
b) il numero delle domande regolari ai fini dell'ammissione e l'elenco nominativo dei relativi candidati ammessi;
c) il numero delle domande non regolari ai fini dell'ammissione e l'elenco nominativo dei candidati esclusi con relativa motivazione;
d) il numero e l'elenco nominativo dei candidati ammessi con riserva le cui domande presentino imperfezioni formali od omissioni non sostanziali di cui al precedente comma 4 e come tali siano suscettibili di essere regolarizzate.
6. Il Responsabile del procedimento concorsuale può ammettere la regolarizzazione delle domande di cui al comma 4 del presente articolo, facendone comunicazione ai candidati coinvolti, che avranno a disposizione un periodo di tempo di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, per regolarizzare la domanda.
7. Il candidato, che entro il termine prefissato non abbia provveduto alla regolarizzazione della domanda, è escluso dal concorso.
8. Non dà luogo all'esclusione dal concorso, né è soggetta a regolarizzazione la mancata compilazione della domanda sull'apposito modulo allegato al bando.
9. Esaurite le operazioni di regolarizzazione il Responsabile del procedimento concorsuale, con proprio atto, dichiara poi l’ammissione delle domande regolarizzate e l’esclusione motivate di quelle non regolarizzate.
10. L’esclusione, con indicazione dei relativi motivi, è comunicata senza ritardo ai candidati interessati secondo modalità atte a garantire l’avvenuto ricevimento della comunicazione.
11. Gli interessati all’esclusione possono, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, sporgere reclamo avverso all’esclusione al Responsabile del procedimento concorsuale, il quale assume le relative decisioni in merito entro dieci giorni dal ricevimento dell’istanza di reclamo, sentito il parere del Segretario generale.
12. L’Amministrazione può comunque disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura concorsuale per difetto dei requisiti prescritti.
13. Nel caso in cui le prove concorsuali siano precedute da preselezione, l’Amministrazione può disporre l’ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato domanda nel rispetto del termine di scadenza riservandosi di verificare la regolarità formale e sostanziale solo delle domande dei candidati che abbiamo superato la prova preselettiva.
14. L’Amministrazione, oltre all’ipotesi di cui al procedente comma, qualora ricorrano ragioni di economicità e celerità, può disporre l’ammissione con riserva di tutti coloro che abbiano presentato domanda nel rispetto del termine di scadenza; lo scioglimento della riserva è subordinato alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti prescritti.
CAPO III
LA COMMISSIONE ESAMINATRICE
Articolo 18 - Costituzione e composizione della Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice delle procedure selettive pubbliche è organo interno e temporaneo dell’Amministrazione provinciale. L’attività della Commissione costituisce esercizio di pubblica funzione amministrativa ed i suoi componenti, nell’ambito delle funzioni di cui al presente articolo, sono pubblici ufficiali.
2. La Commissione è costituita, con riserva a ciascun genere di almeno 1/3 dei componenti, salva motivata impossibilità prevista dalla vigente normativa16, nella seguente composizione:
a) un Dirigente, con adeguata formazione e competenza professionale, che ne assume la presidenza, o qualora il concorso riguardi la copertura di posti ascrittiti a qualifica dirigenziale, dal Segretario Generale
b) due esperti di provata competenza nelle materie oggetto delle prove concorsuali scelti preferibilmente tra dipendenti dell’Amministrazione provinciale o di altre
16 Vedasi art. 57 del TUPI ed art. 35, comma 3, lett e) del TUPI
Amministrazioni Pubbliche, almeno appartenenti a pari categoria rispetto ai posti messi a concorso, ovvero docenti od esperti estranei alle amministrazioni medesime.
3. La Commissione, compreso il segretario verbalizzante, è nominata con provvedimento del Dirigente del Personale, sentito il Dirigente del Settore interessato al posto da ricoprire. E’ assicurato, per quanto possibile, il criterio dell’alternanza.
4. Nel caso in cui il Dirigente del Settore di assegnazione coincida con il Dirigente del Personale, la nomina della Commissione esaminatrice è disposta dal Segretario Generale, cui compete altresì l’adozione di provvedimenti di approvazione delle risultanze di concorsi/selezioni qualora la presidenza della Commissione coincida con il Dirigente del Personale. Nel caso in cui la dirigenza “ad interim” del Settore di assegnazione e/o del Servizio Personale sia attribuita al Segretario Generale, gli atti di sua competenza previsti dal presente comma sono adottati dalla Posizione Organizzativa del Servizio Personale.
5. La presidenza della Commissione compete al Dirigente del Settore cui afferisce il concorso/selezione; in caso di sua eventuale indisponibilità, detta presidenza è ricondotta ad altro Dirigente dell’ente ovvero, in mancanza di Dirigenti interni con la necessaria competenza, ad un dirigente di altra pubblica amministrazione o al Segretario Generale dell’Ente. Qualora i posti messi a concorso/selezione afferiscano a settori diversi, la presidenza della Commissione compete al Segretario Generale. Il Presidente ed i componenti della Commissione possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando, che sia comunque in possesso dei requisiti previsti dal TUPI.
6. Sono fatte salve le cause di inconferibilità, di incompatibilità e di esclusione previste dalla vigente normativa in materia di composizione delle commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi 17.
7. Ai fini del rispetto delle suddette cause di inconferibilità, di incompatibilità e di esclusione i componenti della Commissione sono tenuti a sottoscrivere specifica dichiarazione, mediante apposto modulo interno, acquisita cognizione degli estremi identificativi degli altri componenti della Commissione e dei candidati ammessi.
8. Assiste la Commissione un segretario verbalizzante, le cui funzioni sono svolte da un dipendente della Provincia di adeguata categoria e profilo professionale non inferiore a C nominato con disposizione del Dirigente del Personale. In relazione al numero dei partecipanti alla procedura concorsuale il segretari può essere coadiuvato da una o più unità individuate dal Presidente della Commissione.
9. La composizione della Commissione rimane inalterata durante tutto lo svolgimento del concorso a meno di dimissioni, cause di forza maggiore od incompatibilità sopravvenuta in qualche componente. Qualora ciò si verifichi, il Responsabile del procedimento concorsuale provvede con proprio atto alla sostituzione del componente secondo i criteri generali stabiliti dal presente articolo.
10. I componenti chiamati a far parte della Commissione, nonché il segretario della Commissione medesima, possono continuare nell'incarico sino al termine delle operazioni concorsuali anche se, nel frattempo, vengono a cessare le speciali qualifiche o condizioni in base alle quali l'incarico stesso fu affidato.
11. In caso di sostituzione "medio tempore" di un componente le operazioni di concorso già iniziate non debbono essere ripetute se il Commissario subentrato acconsente e fa propri, dopo averne preso cognizione, i criteri di massima già fissati e le decisioni in precedenza adottate.
12. Il componente che subentra successivamente ha l'obbligo di prendere conoscenza dei verbali di tutte le precedenti sedute e di tutti gli atti del procedimento concorsuale. Dell'osservanza di tale obbligo deve essere fatta espressa menzione nel verbale della seduta.
17 Per le cause di inconferibilità: art. 35, comma 3, lett e) del TUPI; art. 35 –bis del TUPI; D.lgs 39/2013; Deliberazione num. 447 del 17/04/2019 dell’A.N.A.C.; per le cause di incompatibilità art. 51 del codice di procedura civile, per le cause di esclusione: art. 3, comma 11 D.lgs 19/06/2019, n.56.
13. I componenti interni delle commissioni il cui rapporto di impego si risolva durante l’espletamento dei lavori della commissione cessano dall’incarico, salvo conferma da parte dell’amministrazione; fa eccezione la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragione di salute o per decadenza dall’impiego, comunque determinata, che costituiscono in ogni caso causa di esclusione dalla nomina del dipendente, anche in quiescenza, a componente della Commissione.
14. Alle Commissioni, possono essere aggregati membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese e di altra lingua straniere prevista nel bando e per gli esami di materie speciali, con la esclusiva competenza di valutare l’idoneità nella propria materia.
15. La Commissione può inoltre essere integrata con esperti in psicologia o altre discipline analoghe in grado di valutare l’attitudine, l’orientamento al risultato e la motivazione dei candidati.
16. La Commissione, ferme restando le proprie competenze, per l’espletamento delle operazioni preliminari alle prove nonché per l’attività di vigilanza e/o meramente esecutive, può avvalersi del personale scelto dall'Amministrazione provinciale tra i propri dipendenti. Ciò quando lo richieda il numero dei candidati, la dislocazione dei locali, la natura degli esami o la particolarità delle prove.
17. Qualora le prove scritte hanno luogo in più sedi o in più locali della medesima sede, per ciascuna sede o locale è costituto un Comitato di Vigilanza composto da almeno due membri scelti tra i componenti della commissione o tra i dipendenti dell’ente con i criteri di cui al presente articolo, di cui un membro con funzioni di presidente e uno con attribuzioni, eventuali, di verbalizzazione delle operazioni espletate e degli accadimenti intervenuti.
Articolo 19 - Attribuzioni, obblighi e funzionamento
1. Il componenti della Commissione ed il segretario sono strettamente vincolati al segreto d'ufficio per tutto ciò che concerne l'attività della Commissione medesima e quella dei singoli componenti nell'ambito della Commissione.
2. Il componenti ed il segretario della Commissione non possono promuovere, partecipare o comunque collaborare ad iniziative estranee all’Amministrazione provinciale volte, direttamente od indirettamente, alla preparazione al concorso dei candidati.
3. Il Presidente della Commissione ha il compito di dirigere e coordinare i lavori dell’organo presieduto, nonché di intrattenere i rapporti con l’Amministrazione e con i candidati per quanto attiene alle comunicazioni ufficiali relative al concorso avvalendosi del segretario.
4. Il segretario ha la responsabilità della custodia degli atti, documenti ed elaborati tutti inerenti alla procedura concorsuale, conformemente alle indicazioni rese dal Presidente, nonché della redazione dei verbali attestanti le operazioni assolte, per ciascuna seduta dalla Commissione.
5. La Commissione è un organo collegiale perfetto e può funzionare solo con la presenza e partecipazione di tutti i suoi componenti. I componenti possono assentarsi alternativamente durante lo svolgimento delle prove purché alle stesse siano costantemente presenti almeno la maggioranza degli stessi.
6. La Commissione si esprime, normalmente, con giudizio collegiale, fatto salvo l’apprezzamento soggettivo delle singole prove d’esame e la conseguente attribuzione di punteggio. Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e a scrutinio palese. E’ esclusa la possibilità di astenersi.
Articolo 20 - Adempimenti preliminari della Commissione esaminatrice
1. La Commissione si insedia su convocazione del Presidente che stabilisce la prima riunione, salvo motivati impedimenti, entro quindici giorni dal ricevimento dell’atto di nomina della Commissione medesima, in ogni caso successivamente alla definizione dell’elenco dei candidati ammessi.
2. Ad insediamento avvenuto, e preliminarmente ad ogni altra operazione, la Commissione provvede:
a) a verificare la regolarità della propria costituzione;
b) a verificare l'inesistenza, dopo aver preso visione dell'elenco nominativo dei partecipanti, di ogni eventuale situazione di incompatibilità tra i propri componenti e i candidati ai sensi di legge;
c) a stabilire il termine del procedimento concorsuale, il diario delle prove ed i tempi a disposizione per ciascuna prova, se già non previsto nel bando e a disporre per la loro pubblicità;
3. Ai fini del rispetto delle cause di inconferibilità, di incompatibilità e di esclusione previste dalla vigente normativa i componenti della Commissione sono tenuti a sottoscrivere specifica dichiarazione, mediante apposto modulo interno, acquisita cognizione degli estremi identificativi degli altri componenti della Commissione e dei candidati ammessi.
4. Eguale dichiarazione dovrà essere sottoscritta da eventuali membri supplenti o dal personale addetto alla vigilanza all’atto delle rispettive nomine.
5. Qualora sia accertata una situazione di incompatibilità relativa ad un qualsiasi membro componente, i lavori della Commissione sono immediatamente sospesi e, a cura del Presidente, dovrà essere trasmessa al Responsabile del procedimento concorsuale copia del verbale della seduta affinché lo stesso provveda alla sostituzione del componente in situazione di incompatibilità.
6. Le convocazioni della Commissione, successive alla prima, saranno preferibilmente concordate tra tutti i membri. In caso di mancanza di accordo tra tutti i membri, la data della convocazione è stabilita dal Presidente della Commissione, secondo modalità che dovranno essere messe a verbale.
Articolo 21 - Ordine dei lavori
1. Effettuati gli adempimenti preliminari di cui al precedente art. 20, la Commissione, alla presenza di tutti i componenti, osserva di norma il seguente ordine dei lavori:
a) definizione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali (preselezione, numero prove, tipo delle prove);
b) determinazione dei criteri e modalità di valutazione dei titoli, ove previsti, e delle prove d'esame;
c) predisposizione ed effettuazione delle prove scritte;
d) valutazione dei titoli prodotti dai candidati con attribuzione del conseguente punteggio a ciascun candidato;
e) correzione delle prove scritte ed attribuzione delle connesse valutazioni a ciascun candidato;
f) comunicazione agli interessati del risultato delle prove scritte e del punteggio dei titoli nella convocazione della prova orale (nei concorsi per titoli ed esami);
g) espletamento e valutazione della prova orale;
h) formazione della graduatoria provvisoria di merito dei candidati idonei, secondo i criteri di cui al successivo art. 38 ( Formazione della graduatoria);
i) trasmissione di tutti gli atti del concorso al Responsabile del procedimento concorsuale per la necessaria verifica circa la correttezza delle operazioni condotte ed assolte ed approvazione della graduatoria definitiva di merito.
2. Alla Commissione è data, altresì, facoltà di avvalersi, per l'espletamento delle prove, di sistemi di elaborazione elettronica dei dati, di strumentazioni tecnologiche, audiovisivi, ecc., riconosciuti dalla stessa idonei e pertinenti rispetto ai fini da perseguire.
Articolo 22 - Verbali delle operazioni della Commissione
1. Di tutte le operazioni compiute dalla Commissione in ogni seduta è redatto, a cura e responsabilità del segretario, un verbale che deve riportare in forma chiara, anche se sintetica, le determinazioni collegiali della Commissione e deve attestare il regolare svolgimento di tutti gli adempimenti affidati alla Commissione stessa.
2. Ciascun componente, fermo restando l'obbligo della firma dei verbali del concorso, siglati in ogni pagina, può far inserire nei medesimi, controfirmandole, tutte le osservazioni in merito a presunte irregolarità nello svolgimento del concorso ed il proprio eventuale dissenso circa le decisioni adottate dagli altri componenti la Commissione.
3. Una volta distinte le personali responsabilità, nei casi di discordanza circa i giudizi di irregolarità formali o sostanziali inerenti l’espletamento del concorso, i componenti non possono sottrarsi dal sottoscrivere il verbale.
4. Eventuali osservazioni del segretario e dei candidati, inerenti allo svolgimento della procedura concorsuale, devono essere formulate con esposto sottoscritto da allegarsi al verbale.
5. Al termine dei lavori i verbali, firmati dal Presidente, da tutti i Commissari e dal segretario, unitamente a tutti gli atti del concorso, sono rimessi al Responsabile del procedimento concorsuale, per i conseguenti adempimenti.
6. Il Dirigente del Personale, ove rilevi che dal verbale emergano vizi o irregolarità nell'operato della Commissione, restituisce gli atti alla Commissione stessa specificando i motivi del rinvio e invitando la Commissione ad eliminarxx.
7. Nell’ipotesi di persistenza in operazioni considerate irregolari o illegittime il suddetto Responsabile non approva gli atti e provvede ad inoltrare alla organo amministrativo ed al segretario generale apposita relazione per gli eventuali provvedimenti.
Articolo 23 - Compensi della Commissione
1. Il personale di ruolo dell’ente facente parte della Commissione, ivi compreso il segretario, del Comitato di vigilanza non percepisce alcun compenso per detto incarico qualora il medesimo sia svolto in orario di ufficio, trattandosi di attività richieste nell’interesse dell’Amministrazione, sulla base di sua designazione, e rese ad ogni effetto di legge in ragione dell’ufficio ricoperto ed in connessione con la posizione professionale rivestita. Sono fatte salve le disposizioni previste dal vigente Regolamento degli uffici e dei servizi in materia di straordinario e buoni pasto.
2. Ai componenti esterni all’ente, autorizzati allo svolgimento della prestazione se dipendenti pubblici, dall’Amministrazione di appartenenza, compete un compenso base e un compenso integrativo.
3. Il compenso base è determinato come segue:
a) € 150 (lire 300.000 € 154,94) per concorsi relativi a profili professionali per l’accesso alle categorie A e B;
b) € 250 (lire 500.000 € 258,23) per concorsi relativi ai profili professionali per l’accesso alla categoria C;
c) € 400 (lire 800.000 € 413,17) per concorsi relativi ai profili professionali per l’accesso alla categoria D;
d) € 500 (lire 1.000.000 € 516,46) per concorsi relativi all’accesso alla Dirigenza;
4. Il compenso integrativo è invece determinato:
a) € 0,50 (lire 1.000 € 0,52) per ogni singolo candidato esaminato per le prove selettive di cui al punto 3.a)
b) € 0,70 (lire 1.500 € 0,78) per ogni singola prova sostenuta da ciascun candidato per le selezioni di cui al punto 3.b);
c) € 1 (lire 2.000 € 1,04) per ogni singola prova sostenuta da ciascun candidato per le selezioni di cui al punto 3.c);
d) € 1 (lire 2.500 € 1,30) per ogni singola prova sostenuta da ciascun candidato per le selezioni di cui al punto 3.d).
5. Nell’ipotesi in cui la correzione degli elaborati sia affidata ad una ditta di consulenza specializzata, il compenso integrativo come sopra determinato è corrisposto nella misura del 50%.
6. Ai componenti di Commissione, quando ne ricorrono le condizioni, compete, in aggiunta ai compensi stabiliti, il rimborso delle spese di viaggio e trasferta, nella misura e con le modalità previste per il personale della Provincia.
7. Il compenso base cumulato a quello integrativo non può eccedere € 1.032 (lire 2.000.000 € 1032,91) per i concorsi delle categorie A e B; € 2.065 (lire 4.000.000 € 2.065,83) per i concorsi della categoria C, € 3.098 (lire 6.000.000 € 3.098,74) per i concorsi della categoria D e per quelli dirigenziali.
8. Agli eventuali membri aggiunti aggregati alle commissioni esaminatrici delle selezioni per le sole prove di competenza è corrisposto il 50% del compenso base come sopra stabilito e l’intero compenso integrativo per ogni candidato esaminato.
9. Ai componenti che si dimettono dall’incarico o sono dichiarati decaduti è corrisposto il compenso base in misura proporzionale al numero delle sedute cui hanno partecipato, restando la determinazione del compenso integrativo basata sul numero degli elaborati e dei candidati effettivamente esaminati.
10. Detti compensi possono essere aggiornati ogni due anni in base agli indici ISTAT.
CAPO IV
PROVE D’ESAME – CRITERI GENERALI E FINALITÀ’
Articolo 24 - Oggetto, finalità e contenuto delle prove concorsuali
1. Le prove concorsuali devono tendere, sulla base delle più moderne e razionali metodologie di selezione del personale e anche mediante l'uso di idonee ed opportune tecniche specificamente finalizzate a tale obiettivo, ad accertare non solo la preparazione culturale e teorica, ma, soprattutto e nel modo più oggettivo possibile, le effettive capacità del candidato di applicare le conoscenze possedute a specifiche situazioni o casi problematici e le attitudini dello stesso a ricoprire il posto messo a concorso, così da consentire di reclutare, mediante un esame comparativo dei candidati condotto con criteri di valutazione omogenei, i candidati migliori in relazione alle esigenze dell’Amministrazione.
2. Le prove d’esame si distinguono in prova scritta (a contenuto teorico-dottrinale, teorico- pratico), prova pratico-applicativa e prova orale e sono definite nei singoli bandi in relazione alla specifica professionalità oggetto di concorso.
3. La prova scritta a contenuto teorico-dottrinale può consistere nella stesura di un elaborato, di una relazione, di uno o più quesiti a risposta articolata o sintetica, in più quesiti a risposta multipla di tipo problematico. La prova è volta a verificare non solo la conoscenza, ma anche la capacità del candidato di fare collegamenti tra le conoscenze nelle varie materie, di contestualizzarle, di utilizzare le conoscenze per risolvere problemi.
4. La prova scritta a contenuto teorico-pratico, da realizzarsi anche mediante l’uso di strumentazioni informatiche, può consistere nell’elaborazione di studi di fattibilità in ordine a progetti, programmi o interventi e relative scelte organizzative, nella individuazione di iter procedurali o percorsi operativi, soluzioni concrete di casi specifici, redazione o predisposizione di atti, pareri, progetti, grafici nonché simulazioni di interventi volti a verificare l’attitudine e le capacità gestionali ed organizzative del candidato.
5. La prova pratico-applicativa è volta a verificare le capacità professionali e operative dei candidati mediante la produzione di un risultato concreto con l’impiego di adeguata strumentazione. A titolo esemplificativo la prova pratica può consistere, in relazione alla materia ed al profilo, nell’utilizzo del computer per attività di videoscrittura, codifica, immissione e gestione dati, definizione di tabelle, elaborazione grafiche ecc mediante l’utilizzo degli applicativi informatici di maggiore diffusione, l’utilizzo di attrezzi, macchine operatrici, strumentazioni tecnologiche e materiali inerenti le mansioni simulazioni di interventi in situazioni definite, realizzazione di opere/manufatti.
6. La prova orale consiste in un colloquio individuale sulle materie indicate nel bando secondo le modalità di cui al successivo art. 36 (riguardante lo svolgimento della prova orale) Anche la prova deve essere volta a verificare non solo le conoscenze, ma anche le capacità del candidato, come la capacità di contestualizzare le proprie conoscenze, di sostenere una tesi, di rispondere alle obiezioni, di mediare tra diverse posizioni. Nel corso della prova orale possono essere richiesti chiarimenti sulle prove scritte o pratiche.
7. In relazione al posto oggetto di selezione potranno altresì essere valutate l’attitudine, l’orientamento al risultato, le capacità relazionali, di coordinamento di e con le risorse umane ed profili motivazionali di partecipazione alla selezione dei candidati. Per la gestione di questa valutazione, da effettuarsi in sede di prova orale attraverso colloquio, la commissione è integrata con apposito membro aggiunto, con esperti in psicologia o altre discipline analoghe in grado di effettuare le suddette valutazioni. La suddetta valutazione è effettuata per ciascun candidato e produce un giudizio separata dalla stessa.
8. E’ altresì previsto l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere.
Articolo 25 - Preselezioni.
1. Ai fini della economicità e celerità del procedimenti, qualora il numero delle domande dei concorrenti superi il numero ritenuto ottimale ai fini della sollecita esplicazione del concorso, da prestabilirsi nel relativo bando, l’atto di approvazione del bando può prevedere che le prove di esame siano precedute da forme di preselezione. Tale previsione, per particolari professionalità, può essere di volta in volta stabilita indipendentemente dal numero dei candidati.
2. La preselezione consiste nella soluzione in un tempo determinato di una serie di quesiti a risposta multipla basati sulla preparazione generale e nelle materie indicate nel bando nonché sulla soluzione di problemi, in base a diversi tipi di ragionamento (logico, deduttivo, numerico). La prova è predisposta in un’unica traccia, i quesiti sono segreti e ne è vietata la divulgazione.
3. La preselezione viene effettuata a cura della medesima Commissione esaminatrice del concorso o qualora il numero degli ammessi sia particolarmente elevato e l’amministrazione non sia dotata di idonei strumenti automatizzati, la prova potrà essere predisposta da esperti in selezione del personale che ne cureranno la somministrazione e la correzione.
4. I contenuti della prova di preselezione ed il numero di concorrenti da ammettere alle successive prove sono stabiliti dal bando in relazione al numero dei posti messi a concorso ed alla professionalità da selezionare
5. Alle successive prove di esame sono ammessi, seguendo l’ordine di graduatoria formata sulla base del punteggio conseguito in detta prova, i candidati nel numero indicato nel bando nonché quelli eventualmente classificati ex aequo all’ultima posizione utile.
6. La prova di preselezione serve esclusivamente a determinare il numero dei candidati ammessi alle prove scritte e non costituisce elemento aggiuntivo di valutazione nel prosieguo del concorso.
7. La graduatoria della preselezione viene approvato con provvedimento del Responsabile del procedimento concorsuale ed è reso noto ai partecipanti mediante pubblicazione all’Albo pretorio on line della Provincia e sul istituzionale dell’ente – Amministrazione trasparente – Sezione Bandi di concorso.
Articolo 26 - Calendario delle prove d’esame
1. Le prove d’esame non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della Legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
2. La convocazione alle prove scritte e/o pratico-applicativa, nonché alla prova preselettiva, ove prevista, avviene tramite pubblicazione, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, dalle date e sedi delle prove sul sito sul istituzionale dell’ente – Amministrazione trasparente – Sezione Bandi di concorso, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime. Il bando può prevedere che, da una determinata data nello stesso indicata, il diario e la sede delle prove vengano pubblicate sul sito internet della Provincia o comunque vengano date informazioni in merito al diario delle prove. I candidati che non abbiano la possibilità di controllare il sito internet personalmente potranno rivolgersi al Servizio personale o all’URP della Provincia di Massa-Carrara. Nella suddetta comunicazione è altresì precisato se è consentita o meno, durante l’espletamento delle prove, la consultazione di testi di legge, codici o altro non commentati.
3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale è data comunicazione –almeno venti giorni prima – con l’indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte e/o pratico-applicativa e, nei concorsi per titoli ed esami, del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.
4. Le date di tutte le prove possono altrimenti essere già previste ed indicate nel bando di concorso e risultano pertanto derogate le diverse disposizioni di cui al precedente comma e le altre in ordine ai termini di preavviso. In tal caso la pubblicazione del bando tiene luogo di ogni altra comunicazione ed ha valore di notifica a tutti gli effetti
5. I candidati devono presentarsi per sostenere le prove di esame nella sede, nel giorno e nell’ora stabiliti muniti di valido documento di identificazione, a pena di esclusione. La mancata presentazione è considerata espressa rinuncia alla procedura.
6. Su richiesta dei candidati, il Presidente della Commissione attesa la partecipazione degli stessi alle prove di esame
Articolo 27 - Sede e modalità di svolgimento delle prove concorsuali
1. Le prove concorsuali devono svolgersi, di norma, concentrando i candidati in un’unica sede o, purché contemporaneamente, anche in sedi diverse.
2. In difetto di tale possibilità la Commissione può stabilire l'effettuazione delle prove in più turni, nella stessa od anche in giornate diverse, purché ciò avvenga mediante prove effettivamente omogenee estratte a sorte per ogni singolo turno.
3. Qualora si renda necessario per lo svolgimento delle prove l'utilizzo di materiali complessi (es. audiovisivi, strumentazioni tecnologiche, etc.) questi potranno essere predisposti anticipatamente rispetto al giorno in cui le medesime avranno luogo garantendo però, ove possibile, una scelta tra varie alternative nell'immediatezza dell'inizio delle prove stesse.
Articolo 28 - Modalità generali per la valutazione delle prove
1. Sono a disposizione punti 30 per ogni singola prova ed il punteggio viene attribuito in trentesimi (30/30).
2. Per il conseguimento dell'idoneità in ciascuna prova di esame, i candidati dovranno riportare una votazione minima di 21 su 30.
3. Nel caso di prove consistenti in questionari a risposta sintetica l'attribuzione del punteggio può avvenire, mediante adozione di parametri o coefficienti ponderali prestabiliti elaborati con riferimento alla difficoltà intrinseca insita nelle varie componenti della prova, fermo restando la fissazione del punteggio prevista al comma 2 del presente articolo.
4. Il punteggio relativo ad ogni prova è quello risultante dalla votazione a maggioranza sulla proposta di voto avanzata dal Presidente. Se sulla prima proposta non si raggiunge la maggioranza, sono messe ai voti tante altre proposte fino a quando non si pervenga ad una votazione che raggiunga la maggioranza dei voti. I voti espressi dai singoli Commissari non sono esplicitati nel verbale, salvo specifica diversa richiesta.
5. La votazione deve essere palese e contestuale. Dopo aver effettuata la valutazione e verbalizzato il risultato, non possono venire presi in considerazione voti diversi da quelli già espressi. A riguardo i componenti la Commissione possono far verbalizzare le loro nuove ragioni ed opinioni, inerenti a circostanze che avessero determinato palesi irregolarità o presunte illegittimità, delle quali fossero venuti a conoscenza dopo la votazione.
6. L’accertamento delle conoscenze informatiche e della lingua inglese e delle eventuali ulteriori lingue straniere indiciate nel bando non dà luogo a punteggio valido i fini della valutazione finale, ma solo ad un giudizio di idonea conoscenza.
7. Nel concorso per esami il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e/o pratico-applicative e della votazione conseguita nella prova orale.
8. Nel concorso per titoli ed esami il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e/o pratico-applicative e della votazione conseguita nella prova orale.
CAPO V
TITOLI, PROVE, PUNTEGGI, VALUTAZIONI E GRADUATORIE
Articolo 29 - Valutazioni dei titoli
1. Ai titoli è attributivo un punteggio massimo complessivo non superiore a 10/30 o equivalente.
2. Il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibili complessivamente e per categorie di titoli.
3. Il punteggio assegnato complessivamente ai titoli è ripartito tra le seguenti categorie:
a) Xxxxxx di studio
b) Titoli di servizio
c) Titoli vari
d) Curriculum professionale.
4. La ripartizione del punteggio a disposizione per la valutazione dei titoli deve essere effettuata in modo che, con riferimento al personale del comparto, siano realizzati rapporti tra le categorie che assicurino che ai titoli di servizio non sia attribuito più del 50% dei punti disponibili.
5. In generale i titoli devono essere valutati secondo un criterio di rilevanza e di attinenza con le materia oggetto delle prove di esame e con le funzioni si andranno ad esercitare, cercando il giusto equilibrio tra la valorizzazione delle competenze e del merito e la necessità di non gravare eccessivamente la procedura con un’attività di valutazione dei titoli troppo numerosi e di scarsa significatività. A tal fine il bando può prevedere un limite ai titoli che ciascun candidato può presentare sia in ordine al numero che alla valenza temporale.
6. I titoli ascritti a ciascuna delle categorie indicate nel presente Regolamento devono essere documentati ed attestati in conformità a quanto prescritto nel bando di concorso, a pena di esclusione dal compito valutativo operato dalla Commissione esaminatrice.
7. Nel caso di concorso per titoli ed esami, la valutazione dei titoli e l’attribuzione dei relativi punteggi, sulla base dei criteri e delle modalità inizialmente stabilite, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Tale operazione viene effettuata limitatamente ai concorrenti che si sono presentati a tutte le prove scritte. Per i concorrenti che non si sono presentati a tutte le prove predette e che, conseguentemente, sono stati esclusi dal concorso, l’esame e la valutazione non viene effettuata e dei loro nomi si dà atto a verbale. Per ciascun concorrente viene compilata una scheda nella quale è riportata dettagliatamente la valutazione dei titoli; per i documenti ai quali la Commissione ha deciso di non attribuire punteggio ne sono indicati i motivi. Ciascuna scheda, intestata con il cognome e nome del concorrente, si conclude con il riepilogo dei punteggi allo stesso attribuiti. Ogni scheda viene firmata da tutti i componenti della Commissione e dal segretario e vien allegata al verbale della seduta. Nel verbale viene riportato per ciascun concorrente esaminato il totale del punteggio allo stesso attribuito. L’esame dei documenti avviene seguendo l’ordine alfabetico dei concorrenti.
8. Il bando può prevedere espressamente i titoli valutabili tra quelli indicati nella categoria Titoli vari ed il numero di titoli che ciascun candidato può presentare.
Articolo 30 - Titoli di studio
1. I titoli di studio comprendono tutti i titoli comunque denominati rilasciati in base al vigente ordinamento scolastico e universitario.
2. Non è attributo punteggio a titoli inferiori a quello richiesto per l'ammissione al concorso; i titoli di studio superiori a quello prescritto per la partecipazione al concorso sono valutabili purché la formazione culturale con gli stessi conseguita risulti attinente, in modo prevalente, ai contenuti professionali del posto a concorso (es dottorato di ricerca, master universitari).
Articolo 31 - Titoli di servizio
1. Viene valutato il servizio prestato alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del TUPI. a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
2. La valutazione si limita ai servizi prestati con funzioni corrispondenti, equiparabili a posizioni che non risultino inferiori di oltre due qualifiche funzionali od oltre la categoria professionale inferiore a quella cui si riferisce il concorso, anche eventualmente riclassificate.
3. Non sono valutabili i precedenti rapporti di impiego, anche a tempo determinato o parziale, che si siano conclusi per demerito del concorrente.
4. Non sarà valutata l'anzianità di servizio nel caso costituisca requisito indispensabile per l'ammissione al concorso.
5. I periodi di servizio resi in categoria pari o superiore a quella del posto messo a concorso in profili professionali attinenti sono valutati a punteggio pieno; quelli resi in categoria immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso in profilo professionale attinente ovvero in categoria pari o superiore a quella del posto messo a concorso in profilo non attinente sono valutati a punteggio ridotto del 50%.
6. Sarà valutato il servizio reso negli ultimi cinque anni, da computarsi dalla data di scadenza del bando.
7. Entro il limite massimo di punteggio attribuibile ai servizi, saranno prioritariamente valutati i servizi che attribuiscono al concorrenti i punteggi più elevati.
8. Ai servizi prestati con orario part-time è attribuito un punteggio proporzionale alla durata degli stessi, rispetto al normale orario di lavoro.
9. Nei limiti di cui al comma 6 del presente articolo, le frazioni di anno, ivi compresi i periodi di servizio superiori a quindici giorni che verranno computati per mese intero, saranno valutate distintamente in dodicesimi.
10. Il servizio è valutato sino alla data autocertificata dal candidato, comunque non posteriore alla pubblicazione del bando di concorso.
11. Nell’ambito delle procedure di cui all’art. 35, comma 3 bis del TUPI, è oggetto di valutazione, con attribuzione di apposito punteggio, secondo i criteri previsti nel presente articolo, anche l’attività svolta con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di somministrazione di lavoro a tempo determinato rientranti nel cd lavoro flessibile.
Articolo 32 - Titoli vari
1. La Commissione stabilisce preventivamente, in linea generale, i titoli cui essa intende dare valutazione in questa categoria, in rapporto ai contenuti del profilo professionale del posto a concorso ed a tutti gli elementi che essa ritiene apprezzabili al fine di determinare il livello culturale e la formazione professionale di specializzazione o qualificazione del concorrente, anche in rapporto a titoli di preparazione e ad esperienze di lavoro non valutabili nelle altre categorie.
2. In tale categoria possono essere valutati a titiolo esemplificativo e non esusitivo:
a) le pubblicazioni date alla stampa (quali libri, saggi, pubblicazioni in giornali o riviste ed altri elaborati) attinenti direttamente od indirettamente ai contenuti professionali dei posti a concorso. Non sono valutabili le pubblicazioni collettive che non recano l'esatta indicazione dell'apporto di ogni singolo coautore;
b) le abilitazioni professionali (escluse quelle richieste per l'accesso);
c) gli attestati con profitto a corsi di formazione, perfezionamento, ed aggiornamento su discipline ed attività professionali attinenti alle funzioni del posto a concorso, con esclusione di forme seminariali;
d) altri titoli, culturali o professionali, non valutabili nelle altre categorie, sempre che, a giudizio della Commissione rivestano attinenza o connessione con il posto messo a concorso;
e) le idoneità conseguite in concorsi per titoli ed esami di livello pari o superiore a quello del posto messo a concorso, purché con attinenza ai compiti del profilo professionale relativo al posto a concorso, con esclusione di quelle seguite dalla nomina al posto.
Articolo 33 - Curriculum professionale
1. L'attribuzione del punteggio riservato al curriculum professionale è effettuata dalla Commissione dando considerazione unitaria al complesso delle attività svolte dal candidato, nel corso della propria vita lavorativa, non diversamente valutate, illustrate dal concorrente nel curriculum presentato, che la Commissione stessa a suo insindacabile giudizio ritenga significative per un idoneo apprezzamento delle capacità ed attitudine professionale del candidato steso in relazione alla posizione professionale posta a concorso.
2. I criteri stabiliti a seguito di quanto previsto nel comma 1 del presente articolo devono tendere all’equiparazione ed all’univocità per tutti i concorrenti.
3. Ai fini previsti dal presente articolo sono valutate le attività professionali e lavorative e di studio formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire (a titolo esemplificativo esperienze lavorative rese presso datori di lavoro privati, stage, borse di studio, tirocini extracurriculari mansioni superiori formalmente assegnate, incarichi professionali con riguardo all’entità e qualità della prestazione resa ecc).
4. Vi rientrano, se documentate, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari, purché come docente o relatore.
5. Nessun punteggio è attribuito dalla Commissione al curriculum di contenuto irrilevante ai fini delle valutazioni di cui ai precedenti commi.
Articolo 34 - Disposizioni concernenti lo svolgimento delle prove scritte
1. La Commissione, nella sua composizione integrale, il giorno stesso ed immediatamente prima della prova scritta, predispone, una terna di testi di prove d’esame (temi, questionari o test bilanciati) omogenee. Successivamente ogni testo viene numerato, timbrato e siglato da tutti i membri della Commissione e viene racchiuso in una busta priva di qualunque segno di riconoscimento che viene sigillata e firmata dai componenti della Commissione e dal segretario, sui lembi di chiusura. Il contenuto delle prove è segreto e ne è vietata la divulgazione. In caso di prove in più sedi di esame la Commissione formula una sola traccia.
2. Per velocizzare la procedura di selezione, la Commissione può fotocopiare le prove di esame in numero corrispondente al numero dei candidati iscritti. Le fotocopie sono quindi raccolti in plichi sigillati e firmati dai componenti della Commissione e dal segretario, sui lembi di chiusura.
3. Se già non stabilito la Commissione fissa il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento della prova. In caso di prove in più sedi di esame il tempo a disposizione per la prova scritta è contabilizzato a partire dall’effettiva venuta a conoscenza del testo dell’elaborato.
4. All’ora stabilita per ciascuna prova, i candidati sono ammessi nella sala previa verifica della loro identità mediante accertamento della rispondenza dei dati anagrafici con quelli contenuti nell’elenco nominativo e numerato appositamente predisposto. All’accertamento dell’identità personale dei candidati provvede, qualora non direttamente il Presidente, il segretario della Commissione e/o personale delegato dalla stessa Commissione. I candidati sono invitati a trattenere presso di loro soltanto i testi eventualmente consentiti dalla Commissione e a depositare presso il tavolo dell’accoglienza ogni altro testo, appunto, dispensa, fogli di carta bianca, e quant’altro individuato dalla Commissione.
5. Ai candidati vengono distribuiti tre fogli recanti il timbro della Provincia e la firma di un componente della Commissione, apposta sul margine alto, a destra di ciascun foglio; la firma può essere apposta, nel caso di svolgimento delle prove in località diverse e ove fosse necessario, anche da un componente del Comitato di Vigilanza, con avvertenza che in caso di necessità è possibile averne altri. Tutti i fogli ricevuti devono essere restituiti nella busta contenente l’elaborato, anche se non usati.
6. Unitamente ai fogli, a tutti i candidati viene fornita penna a sfera di colore uguale, da restituire al termine della prova, con l’avvertenza che non può essere utilizzata una penna diversa. Ai candidati sono altresì consegnate, in ciascuno dei giorni delle prove di esame, due buste di eguale colore, una grande ed una piccola, quest’ultima di materiale non trasparente contenente un cartoncino bianco.
7. In caso di prove scritte plurime, la busta grande dovrà essere munita di linguetta staccabile su cui sarà apposto un numero progressivo corrispondente alla posizione alfabetica del candidato desunta dall’elenco generale dei candidati ammessi, in modo da poter riunire, esclusivamente mediante la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.
8. Il Presidente o altro componente la Commissione dà ai candidati ad alta voce istruzioni per lo svolgimento della prova di cui al successivo comma, prevenendoli sulle sanzioni per l’inosservanza delle norme procedurali previste dal presente articolo e dalle normative di legge.
9. Durante la prova i candidati devono seguire le seguenti disposizioni:
a) utilizzare esclusivamente la carta e la penna fornite a pena di nullità della prova;
b) non possono detenere carta, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie attinenti alla prova d'esame. Possono consultare soltanto testi di legge non commentati, dizionari e vocabolari autorizzati e previsti dal bando di concorso.
c) gli elaborati, la busta piccola contenente le generalità e la busta grande devono risultare- a pena di nullità della prova- privi di qualsiasi contrassegno tale da pregiudicare l'anonimato dei concorrenti
d) non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro, verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in comunicazione, con qualunque mezzo ed in qualsiasi forma, con persone
estranee al concorso, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della Commissione;
e) il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra o comunque abbia copiato in tutto o in parte la prova è escluso automaticamente dal concorso. La decisione è presa dalla Commissione ed è motivata seduta stante e verbalizzata. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. La mancata esclusione all’atto dello svolgimento della prova non preclude che l'esclusione medesima sia disposta successivamente in sede di valutazione delle prove medesime.
10. Dopo tali avvertimenti, il Presidente della Commissione o del Comitato di Xxxxxxxxx fa constatare l’integrità dei tre plichi contenenti ciascuno i testi predisposti ed invita uno dei candidati ad estrarre la busta contenente il testo che formerà oggetto della prova d’esame. Nel caso di prove svolte in più sedi non è prevista l’estrazione della traccia. Il testo estratto, sottoscritto dal medesimo candidato, viene annotato con indicazione “Prova estratta” e vistato dal Presidente e dal segretario. Il Presidente dà lettura della prova estratta. Successivamente il Presidente apre le altre buste e scrive nel testo “Prova non estratta”.
11. Qualora siano stati preparati i tre plichi sigillati con le prove già fotocopiate, come previsto nel precedente articolo, questi vengono aperti di fronte al candidato che ha provveduto all’estrazione, che verifica che il contenuto dei plichi corrisponda alle prove presenti nelle buste.
12. Il Presidente dà lettura delle prove non sorteggiate (ove si tratti di questionari o test bilanciati, o nel caso di più sedi di esame, ogni candidato può prenderne visione presso il tavolo della Commissione o, successivamente, facendone richiesta al segretario della Commissione).
13. Il Presidente (o personale delegato) consegna la prova estratta ai candidati, oppure, qualora ciò sia possibile per la tipologia di prova, procede alla dettatura del testo sorteggiato indicando il tempo assegnato per svolgerlo.
14. Completate le operazioni suddette il Presidente dichiara iniziata la prova precisando l’ora di inizio della stessa ed indica, conseguentemente, l’ora finale della stessa. Di ciò viene dato atto a verbale, nel quale vengono annotati, distinguendoli, il numero della prova esortata e quelli delle prove non estratte, tutte allegate in copia.
15. Nel caso di prove tecniche la Commissione, in sede di convocazione, può indicare quale materiale è consentito detenere ed utilizzare da parte dei candidati.
16. La Commissione, in relazione alla natura della prova o a seguito di fattori eccezionali, potrà rivolgere, anche durante lo svolgimento della stessa, istruzioni e disposizioni particolari ai fini dell'ordinato e puntuale svolgimento della prova, anche in riferimento a dilazioni sul tempo a disposizione.
17. La collocazione dei candidati nella sala in cui ha luogo la prova è disposta in modo da evitare reciproche interferenze e da consentire la migliore sorveglianza possibile.
18. In caso di turbativa, che possa pregiudicare il corretto svolgimento della prova d’esame, la Commissione può disporre l’annullamento della prova. In caso di prove in più sedi il provvedimento di annullamento è valido solo per la prova relativa ai candidati della sede in cui si è verificata la turbativa.
19. La Commissione ed il personale addetto alla sorveglianza curano l’osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tal scopo durante lo svolgimento della prova scritta sono obbligati a permanere nei locali degli esami almeno due dei membri della Commissione o del Comitato di Vigilanza.
20. Durante la prova e fino alla consegna dell'elaborato, il candidato non può uscire dai locali degli esami; i componenti la Commissione presenti possono consentire brevi assenze per necessità fisiologiche.
21. Ultimato lo svolgimento della prova scritta o comunque decorso il tempo fissato per il suo svolgimento, il candidato, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, inserisce il foglio o i fogli nella busta più grande; scrive, quindi, il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi la busta piccola nella busta grande, che richiude e consegna al Presidente della commissione o al Presidente del Comitato di Vigilanza, o altro membro delegato dal Presidente. Il Presidente della Commissione o del Comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla
busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma o sigla e l’indicazione della data di consegna.
22. Tutte le buste sono quindi racchiuse, in ragione del loro volume, in un unico plico ovvero in più plichi, che vengono sigillate e firmate sui lembi di chiusura da tutti i componenti la Commissione o del Comitato di Vigilanza presenti e dal segretario. Il plico/plichi sono custoditi dal segretario nel suo ufficio salvo che, per motivi di sicurezza, il Presidente non ritenga di custodirlo altrove.
23. Nel caso di prove scritte plurime il criterio della numerazione riportato nel comma 7 del presente articolo, dovrà permettere di poter riunire le buste appartenenti ad un medesimo concorrente esclusivamente attraverso la identica numerazione, secondo le modalità previste nel comma 1 dell’articolo 35 (Adempimenti della Commissione al termine delle prove scritte) del presente Regolamento. Questo al fine di imporre una valutazione complessiva ed unitaria delle prove scritte.
Articolo 35 - Adempimenti della Commissione al termine delle prove scritte, valutazione delle prove e comunicazioni ai concorrenti
1. In caso di prove scritte plurime, al termine dell’ultima prova scritta, e comunque non oltre le ventiquattro ore dalla conclusione della stessa, tutti i plichi contenenti le buste numerate vengono aperti e si procede alla riunione delle buste aventi identico numero in un’unica busta, dopo averne staccata la linguetta numerata. Le buste risultanti dovranno essere poi raccolte, in maniera casuale, in un unico plico o contenitore che dovrà essere sigillato e firmato sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione o del Comitato di Vigilanza presenti e dal segretario.
2. La suddetta operazione è effettuata dalla Commissione o dal Comitato di vigilanza con l’intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, giorno e ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all’ultima prova di esame, con l’avvertimento che un massimo di cinque di essi potrà assistere alle anzidette operazioni.
3. Tale plico è custodito dal segretario nel suo ufficio salvo che, per motivi di sicurezza, il Presidente non ritenga di custodirlo altrove. I plichi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse ed i relativi verbali sono custoditi dal Presidente del singolo Comitato di Vigilanza e da questi trasmessi al segretario della Commissione al termine di ogni singola prova scritta.
4. Nel giorno fissato per la correzione delle prove scritte, al momento di procedere alla lettura e valutazione delle prove, in presenza della Commissione nella sua interezza, il Presidente aperto il plico o contenitore sigillato, ne fa constatare l’integrità e appone ad ogni busta inclusa un numero progressivo che viene ripetuto su apposito registro, sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal segretario.
5. La Commissione esaminatrice precede alla correzione degli elaborati, che deve essere fatta singolarmente, secondo le seguenti modalità:
a) apertura della busta contrassegnata dal numero 1 e ed apposizione dello stesso numero sulla busta contenente la 1° prova scritta nonché su quella contenente la 2° prova scritta;
b) apertura della busta contenente la prova da correggere per prima ed apposizione del numero corrispondente su tutti i fogli in essa contenuti, scritti e non scritti, e sulla busta piccola contenente le generalità secondo la identica numerazione progressiva segnata sulla busta principale e sul registro di cui al comma 4 del presente articolo;
c) valutazione ed espressione di voto, da segnare immediatamente sull’apposito registro predisposto, per il primo elaborato. Nel caso in cui dalla correzione sono emerse inesattezze od errori, i brani censurati possono essere evidenziati attraverso l’apposizione sull'elaborato i segni grafici o note specifiche. Solo al termine di tale operazione si seguirà con la valutazione e l’espressione di voto del secondo elaborato e, con gli stessi criteri, di quelli eventualmente successivi;
d) la correzione degli elaborati successivi al primo (e seguenti), verrà fatta solo per coloro i quali avranno ottenuto un punteggio di almeno 21/30 nella prova precedente;
e) solo a conclusione della valutazione degli elaborati di tutti i candidati, con i punteggi già segnati sull’apposito registro, la Commissione procede all’apertura delle buste piccole, al fine di individuare le generalità dei candidati; sulla scheda contenente le generalità viene
annotato il numero progressivo già apposto sulla busta piccola e le generalità vengono quindi riportate in corrispondenza al numero attribuito nel suddetto registro.
6. La Commissione esaminatrice non può interrompere i lavori di correzione prima di aver esaminato tutti gli elaborati le cui buste sono state aperte.
7. Al termine delle operazioni sopra indicate, tutto il materiale relativo alla prove scritte dovrà essere racchiuso in apposito plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dai componenti la Commissione e dal segretario. Tale plico sarà poi affidato in custodia al segretario.
8. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato, in ogni singola prova scritta, una votazione non inferiore a punti 21 su 30.
9. La Commissione conclusi i lavori di valutazione dell’unica o dell’ultima delle prove scritte determina i concorrenti ammessi alla prova successiva, in forza di quanto stabilito dai precedenti commi.
10. Il Presidente della Commissione comunica all’Ufficio personale l’esito delle prove scritte e gli ammessi alla prova orale, indicando i relativi, punteggi ai fini della relativa pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente - Amministrazione trasparente – Sezione Bandi di concorso. La pubblicazione sul sito equivale alla notifica personale nessun altro diritto può essere vantato dai candidati ammessi alla prova orale.
Articolo 36 - Disposizioni concernenti lo svolgimento della prova orale
1. La prova orale si svolge nel giorno stabilito, alla presenza dell'intera Commissione, e secondo l'ordine che sarà deciso dalla Commissione medesima.
2. In particolare i candidati sono chiamati a sostenere l’esame secondo l’ordine mediante sorteggio all’inizio della prova se il numero dei candidati consente l’esaurimento della stessa in una sola giornata. In caso contrario all’inizio della prova scritta è estratta la lettera alfabetica dalla quale partire per la chiamata dei candidati elencati in ordine alfabetico di cognome. In tal caso nell’ambito di ogni giornata di svolgimento della prova orale l’ordine di presentazione dei candidati dinanzi alla Commissione è determinato secondo l’ordine alfabetico. La Commissione stabilisce, in rapporto al numero dei concorrenti esaminabili per ogni giornata, le date in cui ciascuno deve presentarsi pubblicando il relativo calendario sul sito istituzionale dell’ente – Amministrazione trasparente –Sezione bandi di concorso.
3. I criteri e le modalità di espletamento della prova orale sono stabilite dalla Commissione prima dell’inizio della stessa e debbono essere tali che tutti i candidati siano assoggettati ad una valutazione comparativamente omogenea acquisita sulla base di elementi oggettivi uniformi per difficoltà ed impegno. La Commissione stabilisce anche la durata della prova per ciascun concorrente
4. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna sessione di prova orale sono predeterminati i quesiti da porre ai candidati, in considerazione anche di una equilibrata utilizzazione del tempo complessivamente previsto per la prova stessa. I quesiti vengono raccolti in una busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dai commissari. La Commissione preparerà un numero di buste pari al numero dei candidati da esaminare, più una, così da garantire anche all’ultimo candidato la possibilità di scegliere. Ciascun candidato estrae a sorte una busta contenente i quesiti a cui dovrà dare risposta.
5. Nel caso della prova orale è effettuato l'accertamento delle conoscenze informatiche e della lingua inglese e delle eventuali ulteriori lingue straniere indiciate nel bando. Il suddetto accertamento non comporta l’assegnazione di alcun voto e si risolve solo in un giudizio di idoneità, o meno, del candidato. costituisce parte integrante della votazione attribuita alla prova orale.
6. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.
7. Conclusa ogni singola prova individuale, la Commissione procede alla valutazione del candidato immediatamente dopo che lo stesso ed il pubblico presente hanno lasciato la sala degli esami e comunque prima di ammettere alla prova il successivo concorrente. Il punteggio viene attribuito con le modalità di cui agli artt. 28 e 29 (Modalità generali per la valutazione delle prove e dei titoli) del presente Regolamento.
8. Il voto è registrato in un apposito elenco, tenuto dal segretario, nel quale a fianco del nome del candidato è riportato la votazione attribuita. Detto elenco, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, sarà affisso fuori dall’aula in cui si sono svolte le prove orali al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale.
Articolo 37 - Disposizioni concernenti lo svolgimento delle prove pratico-applicative
1. La Commissione, nella sua composizione integrale, nel giorno stesso ed immediatamente prima dello svolgimento della prova pratico-applicativa, ne stabilisce le modalità ed i contenuti che devono comportare uguale impegno tecnico per tutti i candidati. Quindi individua gli elementi essenziali ai fini della valutazione della stessa e fissa il tempo massimo consentito, se non già diversamente indicato.
2. La prova pratica può essere costituita dalla stesura di un elaborato (es. testo dattiloscritto o stenografato, progetto), dall’utilizzo di un mezzo meccanico particolare, dalla realizzazione di un manufatto, nell’effettuazione di una prestazione artigianale o di mestiere o, comunque, dalla dimostrazione del livello di qualificazione o specializzazione richiesta per il posto messo a concorso.
3. In relazione alla natura della prova pratica non vengono predisposte terne di prove da estrarre dai candidati, riservando al giudizio della Commissione l'applicazione di tale modalità ove la stessa sia ritenuta possibile in rapporto anche all'allestimento dei mezzi occorrenti per effettuare la prova.
4. Qualora l'effettuazione della prova pratica non avvenga contemporaneamente per tutti i candidati la Commissione deve adottare gli opportuni accorgimenti in modo da evitare che il candidato già esaminato possa venire in contatto con i candidati in attesa.
5. Tutti i candidati devono essere posti in grado di utilizzare materiali, macchine e mezzi dello stesso tipo e in pari condizioni operative.
6. I candidati, prima dell'inizio della prova, sono invitati a scegliere, a caso, una busta numerata contenente un foglietto, recante lo stesso numero, sul quale i medesimi debbono indicare il loro nome e cognome, data e luogo di nascita. Detto foglietto è inserito da ogni candidato nella busta che è poi sigillata e consegnata ai componenti la Commissione presenti.
7. In dipendenza della natura della prova pratica l'attribuzione del relativo punteggio avviene collegialmente da parte della Commissione immediatamente dopo che ciascun concorrente ha effettuato la stessa e dopo che il medesimo si è allontanato dal locale ove essa ha avuto luogo e prima dell'ammissione di altro candidato.
8. La Commissione effettuata su apposita scheda una descrizione sintetica del modo in cui il candidato ha effettuato la prova, del tempo impiegato ed attribuisce il voto allo stesso spettante. Le schede sono firmate da tutti i componenti della commissione e dal segretario .
9. Nelle prove pratiche il tempo impiegato dal candidato per portare a termine la prova può costituire elemento di valutazione.
10. Il punteggio definito è apposto su apposito elenco a fianco del numero corrispondente a quello segnato sulla busta che il candidato ha casualmente precedentemente scelto.
11. Al termine dell'effettuazione della prova pratica da parte di tutti i candidati e dell'attribuzione dei relativi punteggi, si procede all’identificazione dei candidati previa apertura delle buste contenenti le loro generalità.
12. Terminate le operazioni come sopra individuate, tutto il materiale relativo alla prova pratica deve essere racchiuso, ove possibile, in apposito plico sigillato e controfirmato sui lembi dai componenti la Commissione e dal segretario. Tale plico è poi affidato in custodia al segretario.
13. Al termine delle prove i componenti la Commissione sottoscrivono altresì l'elenco riportante i voti assegnati a ciascun candidato.
14. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 21 su 30.
Articolo 38 - Formazione della graduatoria
1. Ultimata la procedura concorsuale, con la previa attribuzione del punteggio ai titoli presentati e successivamente, alle prove concorsuali sostenute dai candidati, la Commissione, nella stessa seduta in cui hanno termine le prove d'esame o, se ciò risulta oggettivamente impossibile, in altra immediatamente successiva, forma la graduatoria di merito provvisoria
elencando i nominativi dei candidati idonei in ordine di punteggio complessivo decrescente determinato secondo i criteri di cui al precedente art. 28 (Modalità generali per la valutazione delle prove).
2. La graduatoria di merito provvisoria sottoscritta dal Presidente e dai componenti della commissione e dal segretario, unitamente ai verbali delle operazioni della commissione, è trasmessa al Dirigente del Personale, o suo sostituto, non oltre 10 giorni dalla ultimazione dei lavori.
3. Sulla scorta dei verbali pervenuti dalla commissione, il Servizio Personale procede ad applicare le precedenze, in base ad eventuali riserve previste nel bando, e le preferenze sulla base dei titoli presentati o dettagliatamente descritti nella domanda di partecipazioni al concorso.
4. Il suddetto Servizio procede quindi alla redazione della graduatoria finale di merito la quale deve riportare, oltre alle indicazioni necessarie per l'esatta individuazione dei candidati, i seguenti elementi:
a) la votazione riportata in ciascuna prova scritta o pratico-applicativa;
b) la media delle votazioni di cui al precedente punto a);
c) la votazione conseguita nella prova orale;
d) il punteggio attribuito ai titoli, ove previsto;
e) l'indicazione della votazione complessiva;
f) i titoli che costituiscono diritto di precedenza o preferenza a parità di merito in conformità alle norme vigenti in materia;
g) l'indicazione dello stato di dipendente interno a tempo indeterminato in possesso dei requisiti che danno diritto alla riserva di posti;
h) l'eventuale indicazione dei titoli che, in base a speciali disposizioni di legge ove previste ed applicabili prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
5. Il suddetto Servizio esamina i verbali rimessi dal presidente della commissione e verifica la legittimità del procedimento seguito e la sua conformità alle norme stabilite dalla legge, dal presente regolamento e dal bando.
6. Ove da tale esame emergano irregolarità derivanti da errori di trascrizione o di conteggio nell’applicazione dei criteri definiti dalla commissione, tali da apparire - ad evidenza - errori di esecuzione, l’ufficio procede alla rettifica dei verbali e alle conseguenti variazioni nella graduatoria degli idonei. Di tali correzioni e rettifiche si dà atto nell’atto di approvazione dei lavori della commissione di cui all’art. 39.
7. Qualora vengano riscontrate delle irregolarità conseguenti a violazioni di norme di legge o contenute nel bando o nel presente regolamento, ovvero vengano rilevate delle palesi incongruenze o contraddizioni, il Dirigente del Personale invia copia degli atti al presidente con invito a riunire la commissione giudicatrice entro sette giorni, affinché sulla base delle indicazioni date provveda alla eliminazione dei vizi rilevati.
8. Al termine della/e riunione/i il Presidente della commissione, rimette il/i verbale/i, assieme a quelli ricevuti in restituzione, al Dirigente suddetto a mezzo del segretario della commissione entro i cinque giorni successivi alla seduta.
9. Qualora il presidente non provveda alla riconvocazione della commissione o la stessa non possa validamente riunirsi o, se riunita, non intenda accogliere le indicazioni date, il Dirigente del Personale adotta le definitive determinazioni in merito alla approvazione dei verbali o all'annullamento delle fasi delle operazioni concorsuali viziate. In quest'ultimo caso il Dirigente medesimo provvede alla nomina di una nuova commissione esaminatrice, la quale deve ripetere le operazioni concorsuali a partire da quella dichiarata illegittima, con formulazione di una nuova ed autonoma graduatoria degli idonei in ordine di merito.
Art. 39 - Approvazione ed efficacia della graduatoria e comunicazioni
1. La graduatoria, unitamente ai verbali delle operazioni della Commissione, sono approvate con atto del Dirigente del Personale, o suo sostituto, al termine delle operazioni di cui al precedente articolo. Nel caso in cui il Dirigente del Personale sia stato presidente di commissione, i relativi verbali sono approvati dalla Posizione Organizzativa del Servizio Personale.
2. La graduatoria è pubblicata all’Albo pretorio della Provincia di Massa-Carrara ed al sito della Provincia di Massa-Carrara. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.
3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito. Alla copertura dei posti riservati al personale interno, qualora dallo stesso non integralmente coperti, si provvede con i candidati esterni, utilmente collocati nella graduatoria finale.
4. Le graduatorie rimangono efficaci per l’arco temporale previsto dalle disposizioni vigenti. Non si dà luogo a dichiarazioni scritte di idoneità al concorso.
5. A seguito della approvazione della graduatoria, l’Amministrazione provinciale comunica l’esito ai concorrenti risultati vincitori del concorso, entro dieci giorni dall’approvazione della graduatoria di cui al comma 1 del presente articolo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
6. I candidati risultati vincitori del concorso devono far pervenire alla Provincia, entro il termine non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevuta comunicazione, i titoli dichiarati nella domanda, compresi quelli di precedenza o preferenza, e la documentazione necessaria per l’assunzione di ruolo prescritta dalle disposizioni regolanti l’accesso al rapporto di lavoro. E’ fatta salva la possibilità di una proroga non superiore ad ulteriori trenta giorni, per una sola volta, con apposito atto dirigenziale su richiesta dell’interessato in caso di comprovato impedimento. Per le modalità di presentazione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.18
7. In caso di difformità dei documenti prodotti rispetto a quanto dichiarato ovvero di mancata produzione di uno o più degli stessi, i candidati verranno esclusi dalla graduatoria qualora venga a mancare un requisito d’accesso. Invece, nel caso in cui la difformità o la mancata produzione del documento si riferisca ad altri titoli valutati, compresi quelli di precedenza/preferenza, si procederà alla rettifica della graduatoria e/o all’eventuale riduzione del punteggio già attribuito. Il riscontro di falsità in atti comporta la comunicazione all’autorità competente per l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
8. I candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano conseguito l’idoneità, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché ai sensi dell’art. 8 della predetta legge n. 68 risultino iscritti negli appositi elenchi tenuti dagli uffici competenti sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia al momento della presentazione del titolo nei termini di cui al comma 1.
9. Entro lo stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del TUPI; in caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. Coloro che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso Amministrazioni comunali, provinciali, consorziali, regionali, statali e di IPAB sono dispensati dal produrre le autocertificazioni di cui al precedente comma presentando solo la copia dello stato di servizio rilasciato dal Capo dell’Amministrazione dalla quale dipende.
10. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 6, l’Amministrazione comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro. Analogamente si procede nel caso in cui venga accertata la mancanza di uno o più dei requisiti prescritti.
11. L’Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai vincitori, nonché da coloro che verranno chiamati in servizio a qualsiasi titolo.
Articolo 40 - Assunzione in servizio.
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituto e regolato da contratto individuale e dal CCNL del Comparto Funzioni locali del 21/05/2018, nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria.
18 In particolare DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.
2. I vincitori assumono servizio alla data indicata nel contratto individuale di lavoro che dovrà essere stipulato entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 5 del precedente art. 39.
3. Qualora il vincitore, senza giustificato motivo, non assuma servizio alla data indicata nel contratto individuale di lavoro, il contratto stesso si intende risolto.
4. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo rispetto al termine assegnato, gli effetti giuridici ed economici decorrono dal giorno di assunzione in servizio.
5. Il personale assunto a tempo indeterminato dovrà rimanere in servizio presso questa amministrazione per un periodo di almeno cinque anni.
6. Il contenuto minimo del contratto individuale è stabilito dalle disposizioni normative vigenti in materia.19
7. L’assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest’ultimo caso il contratto individuale di cui al comma 6 indica anche l’articolazione dell’orario di lavoro assegnato, nell’ambito delle tipologie previste dai contratti collettivi di lavoro.
8. Il vincitore di concorso, dopo la stipula del contratto di lavoro, è sottoposto ad un periodo di prova secondo la durata e la disciplina previste dalle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti in materia.
9. L’Amministrazione ha facoltà di accertare, prima della stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro, se il vincitore ha l’idoneità fisica necessaria per poter esercitare utilmente le funzioni che è chiamato a prestare.
10. Il predetto accertamento medico, qualora disposto, è operato dal medico competente o di un sanitario della struttura pubblica nei casi previsti dalla normativa xxxxxxx00, ed è inteso alla verifica della sussistenza d'idoneità psicofisica all'utile assolvimento delle attribuzioni connesse alla posizione funzionale da ricoprire; la visita medica di cui al presente comma è obbligatoria per i lavoratori addetti a funzioni soggette ad esposizione a fattori di rischio con specifico riferimento ai requisiti fisici recati dal bando di concorso. Qualora l’accertamento sanitario produca esiti in contrasto con i criteri di assunzione o qualora il vincitori non si presenti alla visita senza giustificato motivo, non si farà luogo all'assunzione ovvero si dà luogo al provvedimento di decadenza, disponendo per l'eventuale scorrimento della graduatoria o per nuova selezione. L'accertamento d'idoneità psicofisica all'impiego relativo a soggetti appartenenti a categorie protette è disposto conformemente alle vigenti disposizioni in materia.
Articolo 41 - Utilizzo reciproco di graduatorie ed espletamento di procedure concorsuali congiunte.
1. La Provincia di Massa-Carrara può stipulare accordi con altre Amministrazioni al fine di consentire l’utilizzo reciproco di graduatorie di concorsi pubblici ancora vigenti, anche in assenza di un accordo antecedente all’indizione dei relativi concorsi.
2. La stipula dei suddetti accordi può essere anche successiva alla formale approvazione della graduatoria di merito.
3. L’individuazione dell’ente con cui stipulare un accordo per l’utilizzo della graduatoria concorsuale avviene sulla base dei seguenti criteri:
a) criterio territoriale
- altre Province toscane ed in caso di esito negativo qualsiasi altra Provincia;
- in subordine, Comune appartenente alla provincia di Massa-Carrara, privilegiando quello geograficamente più vicino al Comune dove ha sede la Provincia di Massa-Carrara; comuni delle altre Province toscane;
b) criterio cronologico.
Nel caso di presenza di più graduatorie valide all’interno dello steso ente o in enti diversi per posizioni di categorie e profilo professionale analogo a quello necessario, si procederà mediante scorrimento della graduatoria più recente, ciò fatta salva diversa indicazione da parte dell’ente concedente.
19 In particolare art. 19 del CCNL21.05.2018 del Comparto Funzioni locali.
20 In particolare D.lgs del 09/04/2008, n. 81
4. Le assunzioni da effettuarsi attraverso utilizzo di graduatoria di altri Enti devono avvenire nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni del personale.
5. I posti da coprire tramite l’utilizzo di graduatorie altrui devono essere vacanti e non istituiti o trasformati successivamente all’approvazione della graduatoria interessata e devono essere inerenti alla stessa categoria/area, posizione economica e profilo professionale per i quali le procedure concorsuali sono state bandite.
6. La Provincia di Massa-Carrara mantiene comunque la priorità nell’utilizzo delle graduatorie relative a concorsi dalla stessa espletati, in ragione delle proprie esigenze di servizio o necessità organizzative.
7. La Provincia di Massa-Carrara può stipulare apposite convenzioni, ex art. 30 del D.lgs. 267/200, per la gestione in comune di procedure concorsuali congiunte.
TITOLO III - PROCEDIMENTO MEDIANTE CORSO-CONCORSO
Articolo 42 - Disposizioni di carattere generale sul corso-concorso
1. Il corso-concorso consiste in una selezione di candidati per l’ammissione ad un corso con posti predeterminati finalizzato alla formazione, specifica e preventiva, dei candidati stessi.
2. Il corso-concorso si articola, normalmente, nelle seguenti fasi fondamentali:
a) una fase preliminare consistente nella preselezione dei candidati da ammettere al corso;
b) lo svolgimento di un corso di formazione, con frequenza obbligatoria da parte dei candidati, organizzato dall'Amministrazione provinciale;
c) l'effettuazione, al termine del corso, della verifica del programma didattico e formativo, mediante gli esami previsti dal bando;
d) la predisposizione della graduatoria di merito per l'attribuzione dei posti disponibili.
3. Al corso di cui al presente articolo sarà ammesso un numero di candidati superiore almeno del 20% dei posti messi a concorso.
4. Le particolari modalità applicative potranno essere, di volta in volta, predeterminate dall'Amministrazione provinciale e saranno specificamente indicate nel bando d’indizione del corso-concorso.
5. Nel corso-concorso si osservano le disposizioni previste dal presente Regolamento per concorsi pubblici, se ed in quanto compatibili.
Articolo 43 - Bando di indizione del corso-concorso
1. Il bando del corso-concorso è indetto, sulla base del Piano triennale dei fabbisogni di personale e del Piano occupazionale annuale, con atto del Responsabile del procedimento concorsuale. Alla determinazione è allegato il bando stesso e ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Per quanto concerne le indicazioni di carattere generale del bando, si rinvia alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Il bando del corso-concorso, in particolare, deve determinare:
a) le materie sulle quali verterà la prova preselettiva e le modalità di effettuazione della prova stessa;
b) il numero dei candidati che, superata con esito positivo la fase preselettiva, verranno ammessi al corso di formazione;
c) il programma didattico-formativo del corso, la sua durata nonché tutte le ulteriori modalità di svolgimento e, in particolare, l'obbligo di frequenza in relazione al limite massimo prestabilito.
4. Il Responsabile del procedimento concorsuale dovrà verificare, relativamente ai candidati che presentano domanda di ammissione al corso – concorso il possesso dei requisiti necessari per l’ammissione al corso e a procedere con proprio atto all’ammissione dei candidati alla selezione propedeutica al corso.
Articolo 44 - Commissione esaminatrice del corso-concorso
1. Alle operazioni inerenti la procedura del corso-concorso presiede una Commissione esaminatrice.
2. Per la composizione, il funzionamento e per quanto non espressamente previsto dal TITOLO III (Procedimento mediante corso-concorso) del presente Regolamento, si rinvia alle analoghe disposizioni concernenti la Commissione esaminatrice previste dal presente Regolamento.
3. Della Commissione deve, in ogni caso, far parte un docente del corso.
Articolo 45 - Prove preselettive per l'ammissione al corso-concorso
1. La selezione dei candidati avviene mediante prova preselettiva il cui contenuto sarà determinato in sede di approvazione del bando.
2. La preselezione dei candidati da ammettere al corso di formazione è effettuata, di norma, mediante questionari a risposta sintetica inerenti alle materie indicate nel bando d’indizione del corso-concorso, o test attitudinali.
3. In alternativa la prova preselettiva può consistere in un colloquio o in una prova teorico- pratica, che devono comunque tendere a valutare, in modo quanto più oggettivo possibile, il livello culturale, le capacità ed esperienze professionali, nonché le attitudini dei candidati a ricoprire il posto messo a concorso.
4. Al termine della prova preselettiva o del colloquio la Commissione forma una graduatoria degli idonei dalla quale saranno in seguito attinti i candidati da ammettere al corso di formazione.
Articolo 46 - Corso di formazione
1. L'Amministrazione provinciale organizza, per un numero prestabilito di partecipanti, un corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati, particolarmente mirato a far conseguire ai concorrenti le attitudini e le capacità contenute nel profilo professionale cui il corso-concorso si riferisce.
2. Il corso di formazione di durata complessiva non inferiore a 60 ore si articola, di norma, in una parte teorica riferita alle materie ed al programma contenuto nel bando ed in una parte teorico- pratica che può consistere, in tutto o in parte, quale verifica operativa delle acquisizioni teoriche di base, in attività di studio e lavoro nell'ambito degli uffici e servizi della Provincia.
3. I candidati sono ammessi al corso di formazione secondo l'ordine della graduatoria formata in base all'esito della prova preselettiva.
4. Il corso è tenuto da docenti esterni incaricati dall'Amministrazione e/o da docenti interni, ivi compresi i componenti della Commissione. I docenti sono tenuti a far pervenire, direttamente o tramite il segretario della Commissione, le dispense relative ai temi trattati nel corso oppure i titoli dei libri di testo consigliati, prima della chiusura del corso stesso.
5. La frequenza al corso di formazione è obbligatoria.
6. Per essere ammessi alle prove finali i candidati dovranno aver frequentato almeno l’80% delle ore di lezione, teoriche e/o pratiche, complessivamente previste.
Articolo 47 - Prove finali
1. Al termine del corso i candidati sosterranno un esame finale secondo le modalità stabilite nel bando.
2. Le prove finali verteranno sul programma svolto durante il corso e si concluderanno con un giudizio che, oltre al grado di apprendimento, assimilazione e capacità di rielaborazione delle materie trattate dovrà, in particolare, verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei contenuti formativi propri del corso anche in funzione dell'attitudine del candidato a ricoprire il posto messo a concorso.
3. E’ possibile prevedere tra le prove finali l’elaborazione di una breve tesi di discussione delle attività di studio e lavoro svolte, durante il corso-concorso, nell'ambito degli uffici e servizi della Provincia.
Articolo 48 - Formazione della graduatoria
1. La Commissione, dopo aver valutato le prove finali e i titoli nell'ambito del punteggio predeterminato, ai sensi dei criteri stabiliti dal presente Regolamento, forma la graduatoria
provvisoria di merito dei candidati, con l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.
2. Seguiranno le attività di verifica ed applicazione delle riserve di legge da parte del Responsabile del Servizio afferente la gestione delle risorse umane che procederà all'approvazione della graduatoria finale di merito e delle operazioni della Commissione ed all’assunzione dei vincitori secondo le disposizioni del presente Regolamento.
TITOLO IV - ALTRI PROCEDIMENTI SELETTIVI
Articolo 49 - Concorso unico
1. Il concorso unico è una modalità di reclutamento del personale che prevede l’unicità della selezione per identiche categorie e profili professionali, anche se di Amministrazioni diverse.
2. Il procedimento relativo al concorso unico è preceduto dall’approvazione, da parte degli enti interessati ed aderenti, da un Convenzione, deliberata dall’organo amministrativo, che preveda la facoltà d indire, sulla base dei Piani triennale dei fabbisogni di personale approvati dai singoli enti, concorsi comuni, con delega ad un unico ente per quanto attiene alla gestione di tutte le fasi della procedura concorsuale.
3. La Convenzione, di cui al comma 2 del presente articolo, disciplina le metodologie di lavoro, le forme di consultazione tra gli enti aderenti, la gestione amministrativa delle procedure concorsuali, i contenuti del bando, le modalità di utilizzo della graduatoria e del personale nonché le modalità di ripartizione degli oneri e la validità della Convenzione medesima.
4. Le modalità di cui al comma 3 del presente articolo non possono essere in deroga a quanto previsto dal presente Regolamento.
Articolo 50 - Disposizioni di carattere generale sull'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento
1. L'Amministrazione provinciale effettua le assunzioni per le categorie e i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo mediante selezione dei soggetti, iscritti nell’elenco anagrafico dei servizi dell'Impiego ai sensi della normativa vigente in materia21, che abbiano la specifica professionalità eventualmente richiesta dal Dirigente del Settore cui si riferisce il posto da ricoprire ed i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.
2. Per professionalità s’intende la preparazione o la qualificazione o la specializzazione desumibili dalle specifiche mansioni da ricoprire ricondotta, anche mediante equiparazione, alle qualifiche o posizione di iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento del servizio per l’impiego territorialmente competente ed accertata in sede di selezione.
3. Le procedure di cui al presente articolo e seguenti si applicano per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Articolo 51 - Commissione esaminatrice delle selezioni per l'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento
1. Alle operazioni di selezione del personale da assumere a tempo indeterminato provvede apposita commissione esaminatrice, nominata ai sensi delle disposizioni concernenti la Commissione esaminatrice previste dal presente Regolamento, fino alla completa copertura dei posti indicati nella richiesta di avviamento.
2. Al riscontro della idoneità del personale da assumere a tempo determinato provvede il Dirigente del Settore interessato all’assunzione ovvero un funzionario da lui delegato.
3. A conclusione delle operazioni la Commissione o il funzionario selezionatore redigono un apposito verbale e lo trasmettono al Dirigente competente.
21 art. 16 della legge 28/02/1987, n. 56 e s.m.i.; DPCM 27/12/1988; X.X Xxxxxxx 0000/0000, x. 00 x
X.X.X.X. Xxxxxxx 04/02/2004 n. 7
Articolo 52 - Procedure per l'assunzione tramite avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento
1. L'Amministrazione procede all'assunzione del personale presentando, a cura del Responsabile del Servizio afferente la gestione delle risorse umane, al competente servizio per l’impiego, richiesta di avviamento a selezione predisponendo apposito avviso.
2. Il servizio per l'impiego competente provvede a redigere apposita graduatoria secondo i criteri del carico di famiglia, del reddito e della iscrizione allo stato di disoccupazione così come meglio specificato nella vigente normativa in materia.
3. Pubblicata la graduatoria e spirato il temine previsto dalla vigente normativa per le eventuali opposizioni da parte dei candidati, nel termine previsto dalla vigente normativa, il Presidente della Commissione esaminatrice provvede a convocare i candidati secondo l’ordine della graduatoria per sottoporli alle prove di idoneità, indicando il giorno e il luogo di svolgimento delle stesse. I candidati sono convocati in un numero doppio o triplo dei posti da ricoprire rispettivamente per le assunzioni a tempo indeterminato e per quelle a tempo determinato, tramite telegramma e/o comunicazione mail con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data della prova. Della data e luogo della prova viene altresì data comunicazione tramite avviso sul sito istituzionale dell’ente in Amministrazione trasparente – Sezione Bandi di concorso.
4. La selezione non prevede una valutazione comparativa e consiste nell'accertamento dell'idoneità dei medesimi a svolgere le mansioni proprie del posto da ricoprire mediante espletamento di prove pratiche attitudinali e/o sperimentazioni lavorative. Il contenuto della prova è definito in sede di approvazione dell’avviso di selezione ed è determinato in base alla declaratoria e mansioni proprie delle specifiche categorie e profili professionali oggetto di selezione.
5. La mancata presentazione alla prova di idoneità senza idoneo e certificabile motivo viene considerata quale espressa rinuncia alla selezione e comporta la cancellazione dalla graduatoria.
6. Comporta altresì la cancellazione dalla graduatoria l'inidoneità al posto offerto e l’assenza dei requisiti richiesti anche se intervenuta successivamente alla pubblicazione dell’avviso e la rinuncia all'assunzione in servizio senza giustificato motivo. Di tutti i suddetti casi di decadenza dalla graduatoria viene data immediata comunicazione al Servizio per l’impiego competente per i rispettivi provvedimenti.
7. L’Amministrazione provvede alla sostituzione dei candidati che non abbiano risposto alla convocazione o che non abbiano superato le prove di selezione o non abbiano accettato la nomina o che non siano più in possesso dei requisiti richiesti procedendo alla convocazione di ulteriori candidati secondo l’ordine della graduatoria.
8. Le operazioni di selezione dei candidati sono effettuate, a pena di nullità, in luogo aperto al pubblico, previa affissione di idoneo avviso sul sito istituzionale dell’ente in Amministrazione trasparente – Sezione Bandi di concorso della Provincia. La selezione è effettuata seguendo l’ordine della graduatoria redatta dal Servizio per l’impiego. Prima di sottoporre a selezione il candidato avviato, la Commissione ne verifica l’identità. Per l'effettuazione delle prove di selezione la Commissione stabilisce un termine congruo alla prova da eseguire. Le operazioni selettive non comportano una valutazione comparativa tra i candidati, ma si concludono con un giudizio finale di idoneità o non idoneità del candidato a svolgere le mansioni connesse al posto da ricoprire.
9. I contenuti delle prove pratiche sono determinati dalla Commissione subito prima dell'inizio delle prove. Per il riscontro della idoneità dei partecipanti alla selezione, la commissione o il funzionario selezionatore deve tener conto della complessità delle prestazioni, della professionalità, della autonomia operativa e della responsabilità e complessità organizzativa. Per il riscontro della idoneità dei partecipanti all’assunzione, la Commissione o il funzionario si conformano agli indici di valutazione riferibili a ciascuna categoria e definiti sulla base di elementi fissi, di cui all’Allegato B.
10. Le operazioni di selezione sono curate dalla Commissione fino all’individuazione dei soggetti idonei, nella quantità indicata dalla richiesta di avviamento.
11. Al termine delle operazioni indicate nei commi precedenti del presente articolo, l'Amministrazione provinciale è tenuta a far conoscere tempestivamente al predetto Servizio per l’impiego l'esito della selezione.
12. Il Responsabile del procedimento selettivo, con propria determinazione, provvede all’approvazione dei verbali della Commissione ed alla assunzione dei candidati risultati idonei, singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento.
13. Ai fini dell’assunzione in servizio di cui al precedente comma si applicano le disposizioni contenute nel presente Regolamento , in quanto compatibili.
14. Alla procedura di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibile, le norme stabilite nel presente Regolamento.
Articolo 53 - Procedure per l'assunzione di aventi titolo al collocamento obbligatorio
1. Per l'assunzione obbligatoria di aventi titolo al collocamento obbligatorio o dei disabili, di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68, si provvede mediante richiesta di avviamento con chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base della graduatorie stabilite dal competente Servizio per l’impiego o mediante la stipula di apposite convenzioni.
2. Nel primo caso l’amministrazione inoltra direttamente all’ufficio competente di predetto Servizio la richiesta numerica di avvio a selezione di un numero di lavoratori pari al numero dei posti da coprire con l'indicazione del titolo di studio richiesto. Detto ufficio provvede all’avvio secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Nel caso di convenzione la stessa deve contenere il numero dei posti disponibili, la categoria, il profilo professionale da coprire, gli eventuali percorsi formativi ed i requisiti che devono essere posseduti da coloro che verranno avviti da parte dell’ufficio competente. I requisiti di ammissione, generali e particolari, debbono essere posseduti alla data della richiesta di avviamento nonché durante l'intero svolgimento dei procedimenti di selezione, mentre la tipologia delle prove è la medesima prevista per i concorsi pubblici, relativamente a ciascun profilo professionale.
3. Le operazioni di selezioni, dirette alla verifica ed all’accertamento dell’idoneità alle mansioni, saranno effettuate da apposita Commissione esaminatrice, sulla base di selezione in riferimento ai contenuti delle prove attitudinali prefissati dalla Commissione medesima e comunicati al candidato nella convocazione.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo valgono le regole generali stabilite dal presente Regolamento.
TITOLO V – PROGRESSIONE DI CARRIERA E PROGRESSIONE VERTICALE
Articolo 54 - Progressioni di carriera
1. In attuazione delle disposizioni legislative vigenti in materia22 ed in coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni di personale, per quanto attiene alle progressioni di carriera del personale dipendente, possono essere banditi concorsi pubblici che prevedano una riserva fino al 50% dei posti da ricoprire a favore del personale interno in possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno.
2. Le modalità di espletamento della procedura concorsuale sono le stesse per i concorrenti interni ed esterni ad eccezione:
− dei criteri di valutazione dei titoli: i titoli di servizio saranno esclusivamente quelli maturati nella amministrazioni pubbliche; costituisce titolo rilevante il merito attestato dalla positiva valutazione dell’ultimo triennio, secondo i criteri stabiliti nel bando di concorso;
− della domanda che non deve contenere le dichiarazioni di rito di cui alle lettere c), d), e), f) e g) dell’art. 15 (Contenuto della domanda di ammissione al concorso);
− del pagamento della tassa di concorso.
3. Il punteggio complessivo viene ridotto in relazione alle sanzioni disciplinari inflitte. A tal fine il Servizio Personale rilascia d’ufficio un certificato attestante per ciascun candidato le sanzioni
22 Art. 52, comma 1 bis del TUPI
disciplinari risultanti dal fascicolo personale, irrogate nei due anni di servizio antecedenti il termine di chiusura del bando. Tale certificato è allegato alle domande da trasmettere alla commissione giudicatrice.
4. Al termine della procedura concorsuale pubblica viene definita un’unica graduatoria, per gli esterni e per gli interni.
5. Nel caso in cui la riserva per il personale interno dia esito negativo i posti interessati saranno ricoperti mediante accesso di esterni secondo l’ordine della relativa graduatoria.
Articolo 55 - Progressione verticale
1. In attuazione delle disposizioni legislative vigenti in materia23 e del loro valenza temporale ed in coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni di personale, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, l’Amministrazione può attivare procedure selettive per la progressione tra le categorie riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno.
2. Il numero dei posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20% (o altro limite di legge) di quelli previsti nel Piano dei fabbisogni di personale come nuove assunzioni consentite per la relativa categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile dall’ente ai sensi del precedente articolo.
3. La progressione verticale si applica di norma attraverso un corso-concorso per il quale valgono, per quanto compatibili, le disposizioni generali di carattere generale di cui agli artt. 42 e sgg.
4. Le modalità di espletamento della procedura selettiva sono le stesse previste per il pubblico concorso con le seguenti eccezioni:
− requisiti di ammissione: servizio di ruolo maturato all’interno dell’ente (o se provenienti da altri enti maturata presso gli stessi) nello stesso profilo o, nel caso di dipendenti provenienti da altri enti, in profili correlati e nella categoria immediatamente inferiore a quella dei posti messi a selezione di almeno due anni per l’accesso alla categoria D e di almeno un anno due anni per le altre categorie;
− criteri di valutazione dei titoli: i titoli di servizio valutabili, con esclusione di quelli richiesti per la partecipazione della procedura, saranno esclusivamente quelli maturati nelle amministrazioni pubbliche;
− costituiscono titoli rilevanti: il merito attestato dalla positiva valutazione dell’ultimo triennio, secondo i criteri stabiliti nel bando di concorso, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive;
− le procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti.
− la domanda che non deve contenere le dichiarazioni di rito di cui alle lettere c), d), e), f), e g) dell’art. 15 (Contenuto della domanda di ammissione al concorso);
− non è previsto il pagamento della tassa di concorso.
5. Il punteggio complessivo viene ridotto in relazione alle sanzioni disciplinari inflitte. A tal fine il Servizio Personale rilascia d’ufficio un certificato attestante per ciascun candidato le sanzioni disciplinari risultanti dal fascicolo personale, irrogate nei due anni di servizio antecedenti il termine di chiusura del bando. Tale certificato è allegato alle domande da trasmettere alla commissione giudicatrice.
6. Nel caso in cui la selezione per la progressione verticale dia esito negativo i posti interessati saranno ricoperti mediante accesso dall’esterno.
23 Art. 22, comma 15 del D.lgs 77/2017
TITOLO VI - PROCEDURE DI ACCESSO STRAORDINARIE
Articolo 56 - Assunzioni a tempo determinato
1. Le assunzioni di personale a tempo determinato, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia24, si effettuano sia a tempo pieno che parziale per motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, sostituitivi o per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionali e nel rispetto delle condizioni di reclutamento stabilite dal TUPI.
2. In particolare nell’ambito delle esigenze temporanee o eccezionali sono ricomprese anche le seguenti ipotesi di assunzioni di personale con contratto di lavoro a termine:
a) esigenze non differibili di servizio;
b) straordinaria, costante e ricorrente operatività stagionale a cui non si può far fronte con il personale in servizio;
c) attività legate o connesse allo svolgimento di progetti obiettivi e/o finalizzati approvati dall’amministrazione;
d) sostituzioni temporanee di personale assente;
3. La Provincia sottoscrive contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E’ comunque consentita la facoltà di effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per assunzioni a tempo indeterminato.
4. In riferimento a quanto previsto al comma 2 del presente articolo, salvo gli aspetti di eccezionalità da gestire diversamente, l’amministrazione in sede di predisposizione del Piano triennale dei fabbisogni di personale e del Piano occupazionale annuale, individua il numero dei posti e gli specifichi profili professionali che possono essere coperti con inserimento di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
5. Le modalità di assunzione di personale a tempo determinato di cui al comma 3 del presente articolo, possono avvenire:
a) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per qualifiche e profili professionali per i quali è richiesto il requisito della scuola dell’obbligo
b) ricorso a proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato o graduatorie derivanti da selezioni per assunzioni a tempo determinato a tempo determinato
c) utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate
d) procedure selettive pubbliche per l’accertamento delle professionalità richieste sulla base dei principi di cui al TUPI, in mancanza di graduatorie in corso di validità o per indisponibilità dei soggetti ricompresi nelle suddette graduatorie;
6. Per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato, di alta specializzazione nonché per le assunzioni a tempo determinato dei collaboratori degli organi politici si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia25 nonché quanto previsto dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
7. Le assunzioni con contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché con altre forme di lavoro flessibile restano disciplinate dalle disposizioni contrattuali e legislative vigenti in materia.
24 In particolare art. 35 TUPI; art. 19 ecc del D.lgs 81/2015 in quanto compatibili; artt. 50 ecc del CCNL 21/05/2018
25 Per dirigenti ed alte specializzazioni art. 110 del D.Lgs 267/2000 (TUEL); per collaboratori organi politici art. 90 D.Lgs 267/2000(TUEL)
Articolo 57 - Modalità di assunzione mediante utilizzazione/scorrimento delle graduatorie
1. Le graduatorie da utilizzare per assunzioni a tempo determinato di cui al precedente articolo sono formate mediante selezione pubblica per prove o per titoli nel rispetto delle seguenti modalità:
- gli aspiranti devono possedere i requisiti previsti per la copertura del posto mediante concorso pubblico;
- l’avviso di selezione deve contenere i richiami normativi dei bandi di concorso pubblico ed è affisso nell’albo pretorio della Provincia di Massa-Carrara e sul sito;
- i termini di presentazione delle domande possono essere ridotti fino a 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso. I termini di convocazione dei concorrenti alle eventuali prove di esame possono essere ridotti fino a 10 giorni.
2. Nella selezione per prove la commissione giudicatrice procede alla formazione della graduatoria sulla base delle disposizioni previste per i concorsi pubblici, in quanto applicabili. In tal caso il contenuto della prova, in relazione alla professionalità da selezionare, è individuato in sede di approvazione dell’avviso pubblico.
3. Nella selezione per soli titoli l’attribuzione dei punteggi avviene sulla base dei criteri predeterminati nell’avviso. In tal caso la graduatoria viene formulata d’ufficio.
4. L’utilizzo delle graduatorie di cui al presente articolo avviene mediante chiamata secondo l’ordine delle stesse, a partire, ogni volta, dal primo dei non assunti. In caso di più graduatorie valide nei termini di legge viene utilizzata quella più lontana nel tempo, partendo sempre dal primo classificato nella graduatoria medesima.
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 58 - Norma finale
1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si richiamano, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge o normative relative ai procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro per i dipendenti pubblici, nonché le norme contenute nei C.C.N.L. vigenti.
2. Le norme del presente Regolamento abrogano e sostituiscono ogni precedente regolamentazione adottata in materia da questa Amministrazione.
ALLEGATO B
INDICI DI RISCONTRO DELL’IDONEITA’ DEI PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE
(per i posti da ricoprire avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento) Categoria professionale “A”
INDICI DI RISCONTRO | Valutazione buona (=punti) | Valutazione sufficiente (=punti) | Valutazione scarsa (=punti) |
Capacità d’uso e manutenzione degli strumenti e arnesi necessari all’esecuzione del lavoro | 3 | 2 | 1 |
Conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all’esecuzione del lavoro | 3 | 2 | 1 |
Grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro nell’ambito di istruzioni dettagliate | 3 | 2 | 1 |
Grado di correttezza e precisione nell’esecuzione del lavoro | 3 | 2 | 1 |
Categoria professionale “B1”
INDICI DI RISCONTRO | Valutazione buona (=punti) | Valutazione sufficiente (=punti) | Valutazione scarsa (=punti) |
Capacità d’uso e manutenzione di apparecchiature e/o macchine complesse necessarie all’esecuzione del lavoro | 3 | 2 | 1 |
Preparazione professionale specifica | 3 | 2 | 1 |
Grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro nell’ambito delle istruzioni di carattere generale | 3 | 2 | 1 |
Grado di correttezza e precisione nell’esecuzione del lavoro | 3 | 2 | 1 |
Grado di orientamento alla soluzione dei problemi | 3 | 2 | 1 |
Dall’esito della/e prova/e o sperimentazione dovrà scaturire ed essere formulato, per ciascuno degli indici sopra indicati per categoria, il giudizio di “scarso”, “sufficiente” od “ottimo” ai quali corrisponderanno rispettivamente i punti 1, 2 e 3.
I giudizi finali saranno così determinati:
CATEGORIA | PUNTEGGIO | GIUDIZIO FINALE |
A | Fino a 7 | NON IDONEO |
A | Da 8 a 12 | IDONEO |
B | Fino a 9 | NON IDONEO |
B | Da 10 a 15 | IDONEO |