Contract
ACCORDO PER L’ATTIVAZIONE DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA SUL TEMA “Osservatorio permanente sulla città storica. Scenari per il distretto culturale e creativo di Bologna”.
TRA
L’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede legale in Bologna (Italia), alla Via Zamboni n. 33 (C.F. 80007010376, P.IVA 01131710376), attraverso il Dipartimento di Architettura (di seguito, Dipartimento o Università), con sede in Bologna (Italia), xxxxx Xxxxxxxxxxxx 0, rappresentato dal Direttore del Dipartimento, Xxxx. Xxxxxx Xxxxx, domiciliato presso la sede del Dipartimento medesimo, debitamente autorizzato alla stipula del presente Contratto (di seguito “Contratto”), con delibera del Consiglio di Dipartimento del 30/05/2018
E
Il Comune di Bologna, Dipartimento Cultura e Promozione della Città (di seguito anche “Ente finanziatore” o Comune), con sede legale in Bologna in Xxxxxx Xxxxxxxx 0 (C.F. e P.IVA 01232710374), rappresentato dal direttore del Dipartimento, xxx. Xxxxxxx Xxxxxx, in forza di atto sindacale P.G. n. 168449/2018, che interviene nel presente atto per dare attuazione alla determinazione dirigenziale P.G.n. 421733/2018
di seguito denominate congiuntamente anche “le Parti”
PREMESSO CHE
- con Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 38 del 20/10/2015 è stato approvato il “Piano triennale integrato Fondo Sociale Europeo (FSE), Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) - Alte Competenze per la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'imprenditorialità”;
- con Delibera della Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 339 del 14/03/2016 è stato approvato il “Primo invito a presentare progetti in attuazione del Piano triennale Alte Competenze per la ricerca, il trasferimento tecnologico e l'imprenditorialità”;
- i progetti previsti dal predetto invito sono finalizzati a sostenere le persone nell’accesso ad opportunità di ricerca e formazione tramite gli strumenti delle borse di dottorato, degli assegni di ricerca e degli assegni formativi per la partecipazione a percorsi post universitari di alta formazione;
- con Delibera della Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 886 del 13/06/2016 sono stati approvati e ammessi a finanziamento n. 16 progetti, tra cui il Progetto “Computing, Culture and Society: percorsi di studio e formazione nell'epoca dell'umanesimo digitale” (di seguito “Progetto”), di cui sono partner, tra gli altri, l’Università e l’Ente Finanziatore;
- con Delibera della Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 1744 del 24/10/2016 è stato approvato l’invito a presentare misure attuative dei progetti approvati con la Delibera della Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 886 del 13/06/2016, con riferimento ad assegni di ricerca, master e corsi di perfezionamento;
- con Delibera della Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 554 del 28/04/2017 sono state approvate le candidature a valere sull’invito di cui alla Delibera della Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 1744 del 24/10/2016, con riferimento alle seguenti misure attuative: assegni di ricerca, master e corsi di perfezionamento; è pertanto risultato ammesso e finanziabile l’assegno di ricerca finalizzato a progetti di ricerca applicata sul tema “Osservatorio permanente sulla città storica. Scenari per il distretto culturale e creativo di Bologna”, nell’ambito del Progetto;
- con Delibera della Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 1231 del 02/08/2017 sono state approvate le modalità di assegnazione ed erogazione delle risorse per il finanziamento degli assegni di ricerca e degli assegni formativi di cui alla Delibera della Giunta della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 554 del 28/04/2017;
- in base alla Delibere regionali sopra citate il contributo regionale è pari al 70% dell’importo dell’assegno di ricerca annuale finalizzato a progetti di ricerca applicata mentre il restante 30% del costo dell’assegno è a carico dell’Ente finanziatore (cd. ente “user”, partner del Progetto e specificamente individuato come ente che cofinanzia l’assegno nella candidatura presentata alla Regione);
- è necessario regolamentare il rapporto tra il Dipartimento (Struttura chiamata a bandire l’assegno di ricerca) ed il Comune di Bologna, in un quadro di rapporti di natura istituzionale e non commerciale, alla luce delle previsioni delle sopra citate Delibere regionali, che non delineano un rapporto di consulenza/ricerca commissionata, bensì la collaborazione tra i diversi enti coinvolti, con i seguenti obiettivi: a) generare risultati rilevanti in termini di costruzione e trasferimento di conoscenze e competenze, di nuova e migliore occupazione e di sostegno ai processi di innovazione e sviluppo delle imprese e dei sistemi produttivi regionali; b) sostenere le persone nei percorsi di formazione e ricerca quale strumento per costruire nuove conoscenze e nuove competenze necessarie alle imprese per affrontare le sfide del cambiamento e pertanto condizione per un qualificato inserimento lavorativo;
- in base alla Delibera regionale n. 339/2016, in fase di candidatura era richiesta la presentazione di uno “Schema di Accordo di Partenariato”, accompagnato da lettere di intenti a sottoscrivere l’Accordo, a fronte dell’approvazione del Progetto (firmate dai componenti il partenariato stesso);
-
lo Schema di Accordo di Partenariato presentato in fase di
candidatura stabilisce che le parti del Progetto si impegnano a
regolare con specifico atto
la
disciplina relativa ai diritti di proprietà intellettuale sui
risultati derivanti dall’esecuzione del Sottoprogetto,
come definito
all’art. 1 del presente Accordo e sull’accesso a tali risultati
nonché alle eventuali conoscenze preesistenti detenute da ciascuna
parte e necessarie all’esecuzione del Sottoprogetto;
- con riferimento al Progetto è in fase di sottoscrizione l’Accordo di Partenariato;;
- l’art. 3 del “Regolamento per gli assegni di ricerca, di cui alla legge 240/2010” (emanato con D.R. n. 416/2011 e ss.mm.ii.), consente al Dipartimento di coprire gli oneri per il finanziamento dell’assegno di ricerca mediante convenzione con soggetti estranei all’amministrazione universitaria;
- Il Comune di Bologna, nella sua veste di Ente finanziatore, si rende disponibile a finanziare il 30% dell’importo annuale dell’assegno di ricerca;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse - Oggetto del Contratto
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.
A fronte del finanziamento previsto dall’articolo 2, il Dipartimento si impegna a bandire n. 1 assegno di ricerca, di durata pari a 12 mesi, sul tema “Osservatorio permanente sulla città storica. Scenari per il distretto culturale e creativo di Bologna” (di seguito “Sottoprogetto”).
Il suddetto assegno di ricerca sarà messo a concorso secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia. In caso di mancata accettazione da parte del vincitore della selezione, si procederà allo scorrimento della graduatoria. Nel caso non risultino vincitori ai quali attribuire l’assegno, il Dipartimento emetterà un nuovo bando di selezione, relativo all’assegno di ricerca oggetto del presente accordo. Il Dipartimento si impegna ad informare tempestivamente l’Ente finanziatore circa l’esito del concorso e a dare comunicazione di eventuale rinuncia e/o recesso anticipato da parte del beneficiario dell’assegno. Il Dipartimento provvederà a stipulare con il vincitore della selezione apposito contratto di collaborazione alla ricerca e provvederà ad erogare l’assegno di ricerca nei tempi e nei modi in esso previsti.
Le somme non utilizzate per cessazione anticipata del rapporto, per qualunque causa avvenga, rimangono a disposizione del Dipartimento per fini di ricerca.
Art. 2 – Finanziamento dell’assegno di ricerca
L’Ente finanziatore si impegna a versare al Dipartimento la somma complessiva di € 7.500,00 (settemilacinquecento euro), finalizzata al cofinanziamento di n. 1 assegno di ricerca, di durata pari a 12 mesi, sul tema “Osservatorio permanente sulla città storica. Scenari per il distretto culturale e creativo di Bologna”, nell’ambito del Progetto “Computing, Culture and Society: percorsi di studio e formazione nell'epoca dell'umanesimo digitale”, da attivarsi presso il Dipartimento.
Art. 3 – Modalità di versamento dell’importo
L’Ente finanziatore si impegna a versare la somma complessiva di € 7.500,00 (settemilacinquecento euro) in un’unica soluzione, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente Contratto, previa emissione, da parte del Dipartimento, di regolare nota contabile, fuori campo IVA, ai sensi degli articoli 1 e 4 del DPR n. 633/1972 e successive modificazioni.
Il versamento dell’importo previsto dovrà avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato ad Alma Mater Studiorum – Università di Bologna Dipartimento di Architettura presso Giro fondi Banca d’Italia - Numero conto di Tesoreria Unica: 00000, XXXX esteso del conto di Tesoreria Unica: XX00X0000000000000000000000 - CODICE BILANCIO N1.
Causale: Assegno di ricerca Alte Competenze “Osservatorio permanente sulla città storica. Scenari per il distretto culturale e creativo di Bologna” finanziato dal Comune di Bologna.
Di tale versamento dovrà essere data contestuale comunicazione alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento (xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx e xxxxx.xxxxx0@xxxxx.xx).
Art. 4 – Concorso di ammissione
Per quanto concerne la disciplina relativa alle selezioni a evidenza pubblica per l’attribuzione dell’assegno di ricerca, si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia e a quanto previsto dal Regolamento in materia di assegni di ricerca dell’Università di Bologna, emanato con D.R. n. 416 del 19/04/2011.
In particolare la commissione esaminatrice incaricata della valutazione comparativa dei candidati, purché il presente contratto sia stipulato prima della data di inizio dei lavori, può essere integrata da un membro esperto in rappresentanza dell’Ente finanziatore al fine di esprimere un giudizio sull’idoneità dei candidati che concorrono per l’assegnazione dell’assegno di ricerca oggetto del finanziamento. In questo caso le spese di partecipazione dell’esperto ai lavori della commissione sono a carico dell’Ente finanziatore; è consentita, comunque, la partecipazione in modalità telematica a tutte le fasi della selezione.
L’Ente finanziatore designa quale membro esperto il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx.
Art. 5 – Svolgimento delle attività
Il conferimento dell’assegno di ricerca oggetto del presente Accordo non dà luogo a rapporti di lavoro subordinato, né con l’Università, né con l’Ente finanziatore, e non determina diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università.
Il beneficiario dell’assegno di ricerca sarà sottoposto agli obblighi e sanzioni previsti dal Regolamento in materia di assegni di ricerca dell’Università di Bologna, emanato con D.R. n. 416 del 19/04/2011.
L’Università si impegna a rendere accessibili al titolare dell’assegno di ricerca le risorse (laboratori, uffici, personale, attrezzature) nelle disponibilità del Dipartimento.
Il beneficiario dell’assegno di ricerca finanziato in base al presente Accordo è coperto con assicurazione dell’Università contro gli infortuni che dovesse subire durante lo svolgimento delle attività connesse al contratto di collaborazione, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovesse involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività.
Le Parti si impegnano affinché, per tutta la durata del presente Contratto, sia data attuazione a quanto previsto dall’art. 10 del D.M. n. 363 del 05/08/1998 (“Regolamento recante le norme per l’individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D.Lgs. n. 626 del 19/09/1994, e s.m.i.”) e dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza del lavoro.
Art. 6 – Proprietà intellettuale
6.1- Diritti delle Parti sul Background
Per “Background” si intendono le conoscenze tecniche, anche non protette da titoli di proprietà industriale e/o intellettuale, preesistenti al conferimento nel Sottoprogetto.
Ciascuna Parte riconosce che il Background resta dell’esclusiva proprietà e disponibilità della Parte che ne è proprietaria, ivi incluso qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale relativo al Background medesimo.
Ciascuna Parte si impegna a non avanzare pretese e/o diritti sul Background dell’altra Parte, ivi inclusi i relativi diritti di proprietà intellettuale, di cui abbia avuto disponibilità o comunque notizia nell’ambito del Sottoprogetto.
Le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background ai fini e nei limiti strettamente necessari all’esecuzione del Sottoprogetto e comunque non oltre la durata dello stesso, con espresso divieto di sub licenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto a soggetti terzi.
Salvo quanto previsto dal precedente capoverso, le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che niente di quanto previsto nel presente Xxxxxxxxx deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background.
6.2 - Modalità e limiti di accesso al Background
Tutte le richieste concernenti i diritti di accesso di una Parte sul Background dell’altra Parte sono effettuate per iscritto.
I diritti di accesso di una Parte sul Background dell’altra Parte non conferiscono alcun diritto di concedere sublicenze.
6.3 - Diritti delle Parti sul Foreground
Per “Foreground” si intendono le conoscenze tecniche, anche non protette da titoli di proprietà industriale e/o intellettuale, conseguite nell’ambito delle attività oggetto del Sottoprogetto. Il Foreground derivante dalle attività effettuate
nell’ambito del Sottoprogetto è in comproprietà tra le Parti, che potranno utilizzarlo liberamente per lo svolgimento di attività istituzionale (con espressa esclusione dell’attività di ricerca svolta in conto terzi) e di didattica, ivi inclusa la realizzazione di pubblicazione scientifiche, salvo quanto previsto dal successivo articolo 7.
Le Parti potranno usare il Foreground a fini commerciali solo previo separato accordo che disciplini, in particolare, le rispettive quote di contitolarità, da determinarsi in proporzione al contributo intellettuale, tecnico e finanziario fornito da ciascuna Parte, le facoltà di uso e sfruttamento individuale, le eventuali misure di protezione e la relativa divisone dei costi di gestione.
Se il personale, i consulenti e/o i soggetti che afferiscono ad una Parte possono far valere diritti sul Foreground, la Parte medesima adotta provvedimenti o conclude accordi adeguati per assicurare che questi diritti possano essere esercitati compatibilmente con gli obblighi stabiliti dal presente Contratto.
Art. 7 – Pubblicazioni
Ciascuna Parte ha il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto del presente Accordo, previa trasmissione in via riservata all’altra Parte del Progetto, della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell’invio della stessa a soggetti terzi.
L’altra Parte avrà facoltà:
a) di comunicare per iscritto, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi; ovvero
b) di richiedere per iscritto, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni a partire dalla data del deposito di eventuali domande di brevetto dirette ad ottenere un titolo di proprietà intellettuale, ove la Parte medesima ne abbia diritto ai sensi del presente accordo o della legge.
Ove l’altra Parte ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, la Parte che intende pubblicare potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all’invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.
Laddove le pubblicazioni scientifiche fossero necessarie al fine del conseguimento di titoli accademici o ai fini della valutazione dell’attività svolta dai soggetti destinatari dei finanziamenti nell’ambito del presente Contratto, le Parti coopereranno in buona fede al fine di non ritardare tali pubblicazioni senza giustificati motivi.
In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a dichiarare all’interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell’ambito del Progetto “Computing, Culture and Society: percorsi di studio e formazione nell'epoca dell'umanesimo digitale”, assegno “Osservatorio permanente sulla città storica. Scenari per il distretto culturale e creativo di Bologna”, di cui al bando regionale indetto con Delibera della Giunta Regionale n. 339/2016, fermi gli ulteriori obblighi di diffusione dei risultati ivi previsti.
Art. 8 - Riservatezza
Le Parti si impegnano espressamente, per sé e per gli altri dipendenti e/o collaboratori (con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 cod.civ.), a considerare strettamente riservate, e pertanto a non divulgare o comunque rendere accessibili ai terzi (ivi incluso il proprio personale non coinvolto nel Sottoprogetto) le Informazioni riservate così come definite al comma 2 del presente articolo.
Per “Informazione riservata” si intende qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnico-scientifica, commerciale o finanziaria, che abbia valore economico in quanto riservata/o, in qualsiasi forma espressa/o e/o su qualsiasi supporto memorizzata/o, che sia stata/o comunicata/o da una Parte all’altra nell’ambito del rapporto oggetto del presente accordo e in ragione di esso, anche quando non specificatamente e visibilmente qualificata/o come “riservata/o” o “segreta/o”.
Le Parti si impegnano inoltre a non copiare o riprodurre, né in ogni caso ad utilizzare, in tutto o in parte, le Informazioni riservate, salvo ove necessario per esigenze operative di cui al Sottoprogetto, fermi i diritti delle Parti sul Background di cui all’art.6.
Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno validi e produttivi di effetti per 60 mesi (5 anni) a far data dalla firma del presente Accordo.
Art. 9 - Durata
Il presente Contratto decorre dalla data di sottoscrizione e termina con la fine dell’assegno di ricerca (fatto salvo quanto previsto dall’ultimo comma dell’articolo 8 e dall’art. 6 in merito ai diritti di proprietà intellettuale nei termini ivi previsti).
Art. 10 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali ricevuti dall’altra parte saranno trattati nel rispetto delle norme, per le finalità strettamente connesse alla esecuzione del presente Accordo. Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che con successive comunicazioni saranno resi noti a ciascuna parte i dati dei titolari del trattamento, dei responsabili del trattamento, dei responsabili della protezione, dei soggetti autorizzati, delle modalità del trattamento.
Ciascuna parte ha diritto:
● di accesso ai dati personali;
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
● di opporsi al trattamento;
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 11 – Foro competente
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse nascere dall’interpretazione o dall’esecuzione del presente Contratto. Nel caso in cui le Parti non pervengano ad un accordo bonario di composizione della controversia, competente per decidere qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla validità del presente Contratto, sarà esclusivamente e inderogabilmente il Foro di Bologna.
Art. 12 – Segni distintivi
L’eventuale utilizzazione della denominazione e/o dei segni distintivi delle Parti non è consentita senza previa specifica autorizzazione scritta del titolare del segno. In particolare, per quanto riguarda i segni distintivi del Dipartimento e/o dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, l’uso è consentito solo previa autorizzazione dei competenti Organi Accademici.
Art. 13 – Registrazione e spese
Eventuali spese di registrazione e di bollo sono a carico di UNIBO.
Data: -------------
Per Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Per il Comune di Bologna