AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
Procedura per l’effettuazione delle ispezioni sul sistema ferroviario | SIC.P.02 | Rev. 01 | |
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a_nlsdf.a_nlsdf.REGISTRO UFFICIALE.Int.0006892.28-04-2020
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
Ispettorato e Controlli
Procedura per l’effettuazione delle ispezioni sul sistema ferroviario
Anno | Revisione | Data emissione | Modifiche introdotte | Redazione | Verifica | Approvazione |
2011 | 00 | 01.06.2011 | Prima emissione | Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxxxxx Xxxxxxx | Xxxxx Xxxxxx |
2020 | 01 | 24.04.2020 | Revisione generale a seguito di ritorni di esperienza e aggiornamenti normativi (in particolare adeguamento al IV pacchetto ferroviario) | XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE 24.04.2020 16:02:07 UTC Xxxxxx X. Xxxxxx | XXXXXXXXX XXXXXX AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE 24.04.2020 16:18:06 UTC Xxxxxx Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx Xxxxxx |
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1. Scopo e campo di applicazione 3
2. Definizioni e abbreviazioni 3
3. Riferimenti normativi e documentazione correlata 5
4. Generalità 7
4.1 Principi delle ispezioni 7
4.2 Pianificazione delle attività 7
4.3 Modalità operative degli ispettori 8
4.4 Trattamento e analisi degli esiti 9
5. Monitoraggio ispettivo 10
5.1 Settore Imprese ferroviarie 10
5.2 Settore Gestori dell’infrastruttura 11
6. Ispezioni specifiche 12
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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura disciplina le modalità di effettuazione delle ispezioni sui Gestori dell’infrastruttura ferroviaria compresi nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50 (“Settore Gestori dell’infrastruttura”) e sulle Imprese ferroviarie che effettuano servizi di trasporto ferroviario su tali infrastrutture ferroviarie (“Settore Imprese ferroviarie”). Sono compresi gli esercenti delle reti delle reti isolate di cui all’art. 2 comma 4 del Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50 e in generale i soggetti responsabili, su tali reti, della gestione dell’infrastruttura e dei servizi di trasporto.
Tali ispezioni sono svolte dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (di seguito Agenzia) ai sensi dell’art. 16 comma 4 del Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50, nell’ambito dei propri compiti di supervisione di cui all’Art. 17 di tale Decreto Legislativo e in conformità ai metodi comuni di sicurezza per la supervisione di cui al Regolamento Delegato (UE) 2018/761 della Commissione del 16 febbraio 2018.
Le attività sono svolte ricorrendo prevalentemente al personale assegnato all’Ufficio 2 (“Ispezioni sul sistema ferroviario”) del Settore “Ispettorato e Controlli”, con il coinvolgimento di altro personale competente disponibile assegnato ad altri Uffici e Settori dell’Agenzia.
2. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI
- Agenzia: Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie.
- ERA: Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (European Union Agency for Railways).
- IF (impresa ferroviaria): ai fini della presente procedura, per “impresa ferroviaria” si intende qualsiasi soggetto svolgente servizio di trasporto sull’infrastruttura ferroviaria compresa nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50.
- GI (gestore dell’infrastruttura): ai fini della presente procedura, per “gestore dell’infrastruttura” si intende qualsiasi soggetto responsabile della gestione dell’infrastruttura ferroviaria compresa nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50
- Esercente della reti isolate: soggetto integrato esercente delle reti isolate di cui all’art. 2 comma 4 del Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50.
- Operatori ferroviari: IF e GI ed esercenti delle reti isolate.
- SGS: Sistema di Gestione della Sicurezza.
- Audit: processo sistematico, indipendente e documentato per ottenere evidenze e valutarle con obiettività, al fine di stabilire in quale misura politiche, procedure e requisiti siano stati soddisfatti; gli audit possono essere condotti sul sistema e sui processi, sui prodotti e sui servizi.
- CdS: certificato di sicurezza unico.
- AdS: autorizzazione di sicurezza.
- CIE: certificato di idoneità all’esercizio
- Norme tecniche: insieme delle norme di esercizio e degli standard tecnici.
- Ispezione: insieme di uno o più controlli su un sottosistema ferroviario in esercizio; le ispezioni possono riguardare persone, impianti, tecnologie o metodologie, possono consistere in controlli visivi, documentali (anche tramite consultazione di banche dati) o strumentali (normalmente effettuati tramite la collaborazione del personale delle organizzazioni ispezionate) e sono finalizzate a fornire all’attività di supervisione dell’Agenzia uno strumento di misura dell’efficacia del SGS degli operatori ferroviari.
- Monitoraggio ispettivo: ispezioni effettuate in modo continuo per mezzo di verifiche a campione su elementi del sistema ferroviario considerati particolarmente significativi;
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- Ispezioni specifiche: ispezioni finalizzate agli approfondimenti ritenuti necessari a seguito di segnalazioni, incidenti/inconvenienti, esiti dell’attività di monitoraggio ispettivo, ecc.
- Ispettori: ai fini della presente procedura, per “ispettori” si intende il personale dell’Agenzia competente (ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Delegato (UE) 2018/761 della Commissione del 16 febbraio 2018) impegnato nello svolgimento di ispezioni.
- Organizzazione ispezionata: organizzazione responsabile del sottosistema oggetto di controlli, nei confronti della quale quindi l’Agenzia svolge l’attività ispettiva.
- Organizzazione ospitante: organizzazione responsabile del sito in cui avvengono i controlli.
- Referente dell’organizzazione ispezionata/ospitante: personale dell’organizzazione ispezionata o dell’organizzazione ospitante presente durante l’ispezione stessa e che si rapporta con gli ispettori dell’Agenzia.
- PIAI (piattaforma integrata per le attività ispettive): applicativo per l’inserimento degli esiti delle attività di monitoraggio ispettivo, per la consultazione e per l’elaborazione della reportistica; ai fine della presente procedura il riferimento a tale applicativo è relativo ai soli Settori IF e GI.
- Liste di controllo: istruzioni ad uso degli ispettori in cui, per ogni elemento oggetto ispezione, sono elencati e codificati i controlli da effettuare (relativamente agli elementi oggetto di monitoraggio ispettivo vedi il successivo punto 3 - Riferimenti normativi e documentazione correlata).
- Schede di rilevamento dati: schede utilizzate dagli ispettori per la registrazione degli esiti delle attività ispettive (relativamente agli elementi oggetto di monitoraggio ispettivo vedi il successivo punto 3 - Riferimenti normativi e documentazione correlata). La compilazione di tali schede, per le attività di monitoraggio ispettivo, avviene normalmente tramite l’utilizzo dell’applicativo PIAI.
- Irregolarità: controllo e registrante esito non regolare; si precisa che nell’ambito delle ispezioni di cui alla presente procedura un’irregolarità non si configura necessariamente come una non conformità alle norme tecniche vigenti; infatti alcuni dei controlli previsti possono essere finalizzati alla verifica della conformità alle norme tecniche bensì all’individuazione di elementi comunque critici utili all’analisi dell’efficacia di procedure e processi del SGS degli operatori ferroviari (a titolo di esempio, si pensi alla verifica della presenza, nei veicoli passeggeri, di porte guaste, pur regolarmente messe in sicurezza).
- Non conformità: irregolarità rilevata durante i controlli identificabile come una non conformità alle norme tecniche vigenti;
- Modulo di comunicazione irregolarità: modulo ad uso degli ispettori per la comunicazione, agli operatori ferroviari, di non conformità rilevate o comunque di irregolarità da porre all’attenzione degli stessi per i necessari approfondimenti e per consentire la messa in sicurezza del relativo sottosistema ferroviario in esercizio (vedi successivo punto 3 - Riferimenti normativi e documentazione correlata).
- RCF: Regolamento per la Circolazione Ferroviaria (Allegato “B” al Decreto dell’Agenzia n. 4/2012 del 9 agosto 2012).
- CUU: Contratto Uniforme di Utilizzazione – “Condizioni tecniche per lo scambio dei carri tra le imprese ferroviarie”.
- RID: Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose.
- Veicolo: veicolo ferroviario idoneo a circolare con ruote sulle linee ferroviarie, con o senza trazione.
- Treno: treno inteso come output di più processi dell’IF, la cui adeguatezza ai requisiti richiesti per la circolazione sull’infrastruttura ferroviaria è oggetto di ispezione nel Settore IF.
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3. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTAZIONE CORRELATA
La pianificazione, il coordinamento e lo svolgimento delle ispezioni fanno riferimento alla seguente documentazione:
- Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie;
- Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea;
- Direttiva 2007/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;
- Regolamento Delegato (UE) 2018/761 della Commissione del 16 febbraio 2018 che istituisce metodi comuni di sicurezza per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in seguito al rilascio di un certificato di sicurezza unico o di un’autorizzazione di sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione;
- Regolamento Delegato (UE) 2018/762 della Commissione del 16 febbraio 2018 che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 1058/2010 e (UE) n. 1169/2010;
- Regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura che hanno ottenuto un certificato di sicurezza o un’autorizzazione di sicurezza e i soggetti responsabili della manutenzione;
- Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose (RID) (i riferimenti al RID sono da intendersi alla versione in vigore);
- Accordo per lo scambio e l'utilizzazione delle carrozze in servizio internazionale (RIC);
- Direttive per il carico, Tomo 1 (già Allegato II RIV);
- Norme di carico, Tomo 2 (già Allegato II RIV);
- Contratto Uniforme di Utilizzazione – “Condizioni tecniche per lo scambio dei carri tra le imprese ferroviarie” (CUU) (i riferimenti alle CUU sono da intendersi alla versione in vigore);
- Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 e s.m.i. – Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto e di altri servizi di trasporto, e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali;
- Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50 - Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie;
- Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 57 - Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. – Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
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- Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 247 e s.m.i. – Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e s.m.i.;
- Decreto 10 marzo 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n. 170 concernente il rilascio di un documento di autorizzazione per l’accesso all’infrastruttura ferroviaria, agli impianti, ed al materiale rotabile;
- Atti di indirizzo e direttive, in materia, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Decreto dell’Agenzia n. 4/2012 del 9 agosto 2012 – Riordino normativo: emanazione delle "Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria", del "Regolamento per la circolazione ferroviaria" e delle "Norme per la qualificazione del personale impiegato nelle attività di sicurezza della circolazione ferroviaria";
- Decreto dell’Agenzia n. 9/2009 del 15 settembre 2009 – Documento di accesso di cui all’art. 5, comma 8, del Decreto Legislativo n. 162/2007;
- Codice di comportamento dei dipendenti dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie vigente;
- Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, emanato dall’Agenzia, vigente;
- Documento di valutazione dei rischi (D.lgs. 81/2008) dell’Agenzia vigente, con particolare riguardo alle procedure di gestione dei rischi nelle attività svolte dai lavoratori in luoghi di lavoro diversi dalla sede di lavoro di assegnazione e non assibilabili ad uffici;
- Nota ANSF Prot. n. 0016371 del 13 agosto 2019 - Articolo 30 D.lgs. 14/05/2019, n. 50 (Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie) – Articoli 11 e 17 D.lgs. 14/5/2019, n. 57 (Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea) – Modifica del regime sanzionatorio per inosservanza delle disposizioni dell’ANSF in materia di sicurezza ferroviaria – Procedure applicative;
- Nota ANSF Prot. n. 00793 del 16 gennaio 2019 - Misure organizzative di cui alla nota ANSF n. 11142 del 04/07/2018, inerenti alle procedure di accertamento delle sanzioni nell’ambito delle attività istituzionali del Settore “Ispettorato e Controlli”;
- Procedura ANSF SIC.P.01 – Pianificazione della Supervisione del Settore Ispettorato e Controlli;
- Documento ANSF SIC.DOC.01 – Piano delle attività ispettive, di audit e delle valutazioni documentali.
- Documenti ANSF SIC.DOC.04 e SIC.DOC.05 – Consuntivo trimestrale e annuale relativi delle attività ispettive sulle Imprese Ferroviarie.
- Documenti ANSF SIC.DOC.06 e SIC.DOC.07 – Consuntivo trimestrale e annuale relativi delle attività ispettive sui Gestori dell’Infrastruttura.
- Moduli SIC.M.03 e SIC.M.04 – Programmi mensili delle attività ispettive relativi rispettivamente al Settore IF e al Settore GI.
- Modulo SIC.M.01 – Modulo di comunicazione irregolarità.
- Istruzioni da SIC.I.01 a SIC.I.21 – Liste di controllo relative agli elementi oggetto di monitoraggio ispettivo.
- Istruzioni SIC.I.22 e SIC.I.23 – Schede di rilevamento dati relative rispettivamente al Settore IF e GI.
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4. GENERALITÀ
Le attività ispettive effettuate dall’Agenzia sono classificabili come:
a) monitoraggio ispettivo: ispezioni effettuate in modo continuo per mezzo di verifiche a campione consistenti in controlli prestabiliti; il monitoraggio ispettivo è finalizzato principalmente alla verifica di elementi dei sottosistemi ferroviari in esercizio considerati particolarmente critici e significativi al fine della seguente analisi per la valutazione della corretta applicazione del SGS da parte degli operatori ferroviari; il monitoraggio ispettivo è attuabile solo su quegli elementi per i quali il numero di risorse competenti disponibili consente il campionamento di un numero di dati statisticamente significativo;
b) ispezioni specifiche: ispezioni finalizzate agli approfondimenti ritenuti necessari a seguito di segnalazioni, incidenti/inconvenienti, esiti dell’attività di monitoraggio ispettivo di cui sopra, ecc.
4.1 PRINCIPI DELLE ISPEZIONI
Le ispezioni di cui alla presente procedura sono pianificate e attuate in conformità ai seguenti principi:
a) Rappresentano uno strumento della più generale attività di supervisione di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50, utile a mettere in rilievo le criticità nell’applicazione del SGS degli operatori ferroviari stessi, in conformità al Regolamento Delegato (UE) 2018/761 della Commissione del 16 febbraio 2018. Rappresentano quindi uno strumento di misura, tramite controlli a campione sui sottosistemi ferroviari in esercizio, dell’efficacia dei SGS e non hanno il fine di coadiuvare o ridondare l’operatività propria degli operatori ferroviari: sono svolte facendo salvo quanto previsto all’art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50, circa l’incombenza della responsabilità del funzionamento sicuro del sistema ferroviario e del controllo dei rischi che ne derivano sugli operatori ferroviari.
b) Relativamente alla gestione in sicurezza delle attività, sono pianificate e svolte in conformità al Documento di valutazione dei rischi (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) dell’ANSF e alla relativa procedura di gestione dei rischi nelle attività svolte dai lavoratori in luoghi di lavoro diversi dalla sede di lavoro di assegnazione e non assibilabili ad uffici.
c) Sono svolte da personale competente (ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Delegato (UE) 2018/761 della Commissione del 16 febbraio 2018) dell’Agenzia (ispettori) e in possesso del documento di riconoscimento che garantisce l’accesso incondizionato al materiale rotabile, ai locali, agli impianti, alle attrezzature e a tutta la documentazione pertinente degli operatori ferroviari (in conformità al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 marzo 2009 n. 170, al Decreto dell’Agenzia n. 9/2009 del 15 settembre 2009 e all’art. 16 comma 4 del Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50) e in possesso dei requisiti previsti dalla suddetta procedura di gestione dei rischi nelle attività svolte dai lavoratori in luoghi di lavoro diversi dalla sede di lavoro di assegnazione e non assibilabili ad uffici.
d) Sono effettuate senza obbligo di preavviso, se non per gli adempimenti previsti dalla suddetta procedura di gestione dei rischi nelle attività svolte dai lavoratori in luoghi di lavoro diversi dalla sede di lavoro di assegnazione e non assibilabili ad uffici e fatta salva l’esigenza di presentarsi ai referenti dell’organizzazione ispezionata e dell’organizzazione ospitante per informarli della presenza di personale dell’Agenzia e delle attività che si intendono svolgere.
e) Compatibilmente con le risorse a disposizione, sono pianificate e svolte nel rispetto del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia.
4.2 PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ
La programmazione operativa delle attività è effettuata ricorrendo a personale competente e mediante la predisposizione di programmi operativi periodici. Tali programmi, generalmente mensili, sono rappresentati da moduli con rispettivamente la codifica SIC.M.03 e SIC.M.04 e sono elaborati e comunicati al personale coinvolto dal dirigente o da suo incaricato, che apporta agli stessi, in modo continuo e dinamico, le modiche e integrazioni che le problematiche contingenti comportano.
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Inoltre il dirigente o suo incaricato inseriscono nell’applicativo PIAI le attività dei suddetti programmi riferibili al monitoraggio ispettivo, al fine di consentire il successivo inserimento dei dati da parte degli ispettori.
I programmi sono elaborati con il fine di garantire, compatibilmente con le risorse competenti disponibili:
- un’adeguata copertura del sistema ferroviario alla fine dell’anno solare;
- che gli obiettivi siano in linea con gli atti di indirizzo e le direttive, in materia, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- il raggiungimento degli obiettivi minimi, in termini di volumi complessivi delle ispezioni effettuate, in coerenza con la pianificazione contenuta nei documenti SIC.P.01 e SIC.DOC.01;
- che le risultanze delle ispezioni siano di supporto alle attività di audit, sia in fase di pianificazione delle stesse che in fase di riscontro delle azioni correttive richieste, e ai processi di rinnovo e aggiornamento dei CdS, delle AdS e dei CIE o comunque ai compiti di supporto all’ERA nel rinnovo, modifica e revoca dei CdS.
Inoltre la programmazione tiene conto, nell’individuazione delle priorità, anche dei ritorni di esperienza sul campo forniti dagli ispettori. In particolare, relativamente alle ispezioni effettuate nell’ambito dell’attività di supervisione dell’Agenzia sugli operatori ferroviari:
- le stesse sono programmate con l’obbiettivo di realizzare principi di uniformità di approccio nei confronti degli operatori, con anche valutazioni del numero di verifiche effettuate in relazione agli specifici volumi di traffico degli operatori ferroviari;
- per gli ambiti dove le risorse disponibili non consentono il raggiungimento dell’auspicabile omogenea copertura del sistema ferroviario, le priorità sono individuate anche sulla base del numero e della tipologia di inconvenienti/incidenti verificatisi, della presenza di singolarità o di segnalazioni di criticità pervenute.
4.3 MODALITÀ OPERATIVE DEGLI ISPETTORI
Gli ispettori operano in conformità, oltre che alla presente procedura, al Documento di valutazione dei rischi (d.lgs. 81/2008) dell’ANSF e alla relativa procedura di gestione dei rischi nelle attività svolte dai lavoratori in luoghi di lavoro diversi dalla sede di lavoro di assegnazione e non assibilabili ad uffici, relativamente alla gestione in sicurezza delle attività.
Gli ispettori, prima di cominciare le attività di controllo, si presentano sempre al referente dell’organizzazione ispezionata informandolo della propria presenza e delle attività che si intende svolgere. Allo stesso modo comunicano al referente l’avvenuta conclusione dei controlli.
Tutti i controlli effettuati, come detto comportanti un’interazione con i sottosistemi ferroviari in esercizio e con gli specifici rischi connessi all’operatività in tali ambiti, sono documentali o visivi, da svolgere senza introdursi tra le testate dei veicoli o nel sotto cassa né operando altre rischiose interazioni col materiale rotabile o infrastrutturale, con l’unico fine quindi di verificare enti, opere d’arte, binari, veicoli ecc. unicamente per quanto visibile. Nel caso in cui si ritengano necessarie verifiche strumentali, le stesse vengono effettuate tramite l’assistenza tecnica dei referenti dell’organizzazione ispezionata.
Nel caso in cui durante l’ispezione vengano rilevate non conformità comportanti pregiudizio alla sicurezza dell’esercizio o comunque irregolarità meritevoli di essere segnalate agli operatori ferroviari per i necessari approfondimenti, gli ispettori le comunicano subito al referente (o comunque al personale presente sul posto in grado di farsene carico) utilizzando l’apposito “modulo di comunicazione irregolarità” (Modulo SIC.M.01) al fine di consentire che gli operatori possano tempestivamente effettuare i necessari approfondimenti e mettere in atto le adeguate azioni finalizzate al trattamento e quindi alla soluzione di eventuali non conformità.
Tali azioni sono individuate e messe in atto dagli operatori ferroviari e non sono sottoposte all’approvazione del personale dell’Agenzia, in conformità al principio di incombenza della responsabilità del funzionamento sicuro del sistema ferroviario sugli operatori ferroviari, di cui all’art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50.
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Rimane ovviamente salva la possibilità, per l’Agenzia, di disporre misure di sicurezza temporanee a fronte di rischi gravi per la sicurezza in conformità all’art. 17, comma 6, dello stesso Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50.
Nel caso di controlli su treni in partenza, gli ispettori devono tempestivamente informare dell’avvenuta emanazione del modulo anche la sala operativa dell’IF.
Tutti gli esiti delle ispezioni, compresa copia dei moduli comunicazione irregolarità eventualmente emessi, sono inviati all’attenzione del dirigente (o di suo incaricato) per consentirne l’analisi e l’archiviazione. Ove lo ritengano opportuno, gli ispettori possono elaborare e inviare relazione tecniche a sussidio delle necessarie analisi delle criticità riscontrate. In particolare gli esiti delle attività di monitoraggio ispettivo vengono inseriti in banca dati direttamente dagli ispettori tramite l’utilizzo dell’applicativo PIAI.
Gli ispettori conservano copia di tutta la documentazione comprovante le attività e collaborano attivamente nei processi di revisione della presente procedura fornendo continui ritorni di esperienza inerenti all’applicabilità sul campo della procedura stessa
Infine, in tutti i casi in cui venga accertato il configurarsi delle suddette irregolarità anche come violazioni e inosservanze sanzionabili, di cui all’art. 30, comma 1, Decreto Legislativo 14 maggio 2019,
n. 50 e di cui agli Articoli 11 e 17 del Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 57 (specificatamente declinate nella nota ANSF Prot. n. 0016371 del 13 agosto 2019 e all’allegato A alla nota ANSF Prot. n. 10098 del 20 giugno 2018) o come una violazione in materia di certificazione del personale di condotta sanzionabile a norma dell’art. 26 del D.lgs. n. 247 del 2010, devono essere attivate, in parallelo, le procedure di accertamento della violazione di cui alla suddetta nota ANSF Prot. n. 0016371 del 13 agosto 2019, anche nel rispetto delle misure organizzative di cui alla nota ANSF n. 00793 del 16/01/2019.
4.4 TRATTAMENTO E ANALISI DEGLI ESITI
Sulla base dei dati raccolti, il dirigente (o suo incaricato) elabora consuntivi trimestrali e annuali finalizzati a porre in evidenza le problematiche emerse e i punti di attenzione relativi all’anno in corso, aggiornati al trimestre di riferimento. Tali consuntivi evidenziano anche l’andamento della copertura del sistema da parte delle attività, in modo tale da essere di supporto alla programmazione delle attività per il trimestre successivo e sono infine trasmessi al Capo Settore per il successivo necessario invio al Direttore dell’Agenzia e a tutti altri dirigenti, in modo da consentire le analisi di competenza e i seguiti nei confronti degli operatori ferroviari ritenuti necessari per stimolare azioni correttive.
I suddetti consuntivi sono identificati con la seguente codifica:
- Settore IF - SIC.DOC.04 (consuntivo trimestrale) e SIC.DOC.05 (consuntivo annuale);
- Settore GI - SIC.DOC.06 (consuntivo trimestrale) e SIC.DOC.07 (consuntivo annuale)
I ritorni di esperienza dell’attività ispettiva comportano infine un processo continuo di revisione della presente procedura.
Gli esiti delle ispezioni sono di supporto alle attività di audit, sia in fase di pianificazione delle stesse che in fase di riscontro delle azioni correttive richieste, ai processi di rinnovo e aggiornamento dei CdS, delle AdS e dei CIE o comunque ai compiti di supporto all’ERA nel rinnovo, modifica e revoca dei CdS.
In conformità al Regolamento Delegato (UE) 2018/761 (Allegato 1 – punto 5), l’Agenzia condivide con gli operatori ferroviari gli esiti delle ispezioni, affinché tali esiti confluiscano nei processi di monitoraggio delle prestazioni di sicurezza degli operatori ferroviari (di cui al Regolamento (UE) n. 1078/2012) e quindi gli stessi operatori ferroviari possano effettuare le analisi e gli approfondimenti utili all’individuazione e all’adozione di azioni correttive e misure di controllo dei rischi mirate a evitare che le non conformità si ripetano e delle conseguenti misure di verifica dell’efficacia di tali azioni correttive. A tal fine copia dei “moduli di comunicazione irregolarità” emessi sono successivamente inviati dalla sede centrale dell’Agenzia agli operatori ferroviari interessati, all’attenzione delle strutture di vertice coinvolte nei sistemi di gestione della sicurezza.
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Inoltre il dirigente (o suo incaricato) partecipa gli esiti delle ispezioni al Capo Settore e ai competenti Settori e Uffici dell’Agenzia, in modo da consentire le analisi di competenza e la pianificazione degli eventuali seguiti nei confronti degli operatori ferroviari.
5. MONITORAGGIO ISPETTIVO
Ai fini del monitoraggio ispettivo, la verifica di un elemento consiste nell’applicazione, all’elemento stesso, di una lista di controllo predefinita e codificata.
Gli elementi considerati critici e significativi, e quindi potenzialmente oggetto di monitoraggio ispettivo, sono evidenziati nei successivi punti 5.1 e 5.2 e le relative liste di controllo sono contenute, per ogni elemento, in istruzioni operative emanate a parte con documenti codificati da SIC.I.01 a SIC.I.21.
Le verifiche sono effettuate a campione e in modo continuo.
Il monitoraggio ispettivo è, come detto, attivabile per gli ambiti e per gli elementi dei sottosistemi ferroviari in esercizio considerati particolarmente critici e significativi e per i quali il numero di risorse competenti disponibili consente il campionamento di un numero di dati statisticamente significativo. Gli ambiti e gli elementi non oggetto di monitoraggio ispettivo sono comunque oggetto delle ispezioni specifiche reputate necessarie.
Il monitoraggio ispettivo è inoltre pianificato e svolto con l’obiettivo, per quanto possibile, di non creare ingiustificate turbative alla regolarità della circolazione ferroviaria (fatta salva ovviamente l’esigenza che l’operatore ferroviario metta in atto le misure per la soluzione delle eventuali non conformità o criticità rilevate) e in generale riducendo al minimo necessario le interferenze con le attività di sicurezza degli operatori, senza quindi creare inutili rischi indiretti che creino pregiudizio alla sicurezza della circolazione ferroviaria.
5.1 SETTORE IMPRESE FERROVIARIE
Nel Settore IF i controlli sono per lo più centrati sul “treno” (vedi definizione al punto 2) e gli ambiti maggiormente coinvolti sono la verifica tecnica, la manutenzione dei veicoli e la condotta.
Nello specifico il monitoraggio ispettivo è attualmente attivabile per gli ambiti ed elementi indicati nelle seguenti tabelle 1 e 2:
Settore | IMPRESE FERROVIARIE | |||||
Ambito | VERIFICA E MANUTENZIONE VEICOLI | |||||
Elemento | C VEICOLO PASSEGGERI | V VEICOLO MERCI | MP VEICOLO MERCI PERICOLOSE | T LOCOMOTIVA | SC VEICOLO PASSEGGERI IN SCORTA | O OPERATIVITÀ PERSONALE ADDETTO ALLA PREPARAZIONE TRENI |
Descrizione | Verifiche su veicoli adibiti al trasporto passeggeri, compresi veicoli in composizione a complessi automotore | Verifiche su veicoli adibiti al trasporto merci, esclusi i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose | Verifiche su veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose | Verifiche esterne su veicoli di trazione non adibiti al trasporto passeggeri | Verifiche su veicoli adibiti al trasporto passeggeri in marcia | Verifiche sull’operatività del personale impegnato nelle attività di verifica e prova del treno di cui all’art. 7 del RCF |
Lista di controllo di riferimento | SIC.I.01 | SIC.I.02 | SIC.I.03 | SIC.I.04 | SIC.I.05 | SIC.I.06 |
Tabella 1 – Elementi per cui è attivabile il Monitoraggio ispettivo nel Settore IF, Ambito “Verifica e manutenzione veicoli”
Procedura per l’effettuazione delle ispezioni sul sistema ferroviario | SIC.P.02 | Rev. 01 | |
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Settore | IMPRESE FERROVIARIE | |
Ambito | CONDOTTA TRENI | |
Elemento | CAB CABINA DI GUIDA | SC-CAB CABINA DI GUIDA IN SCORTA |
Descrizione | Verifiche su cabina di guida di treno in sosta e operatività del personale di condotta | Verifiche su cabina di guida di treno in marcia e operatività del personale di condotta |
Lista di controllo di riferimento | SIC.I.07 | SIC.I.08 |
Tabella 2 – Elementi per cui è attivabile il Monitoraggio ispettivo nel Settore IF, Ambito “Condotta treni”
Settore | IMPRESE FERROVIARIE |
Ambito | ACCOMPAGNAMENTO TRENI |
Elemento | O-CT OPERATIVITA’ CAPOTRENO |
Descrizione | Verifiche sull’operatività del capotreno |
Lista di controllo di riferimento | SIC.I.09 |
Tabella 3 – Elementi per cui è attivabile il Monitoraggio ispettivo nel Settore IF, Ambito “Accompagnamento treni”
L’elenco dei controlli da eseguire per ciascun elemento è riportato nelle liste di controllo di cui alle istruzioni da SIC.I.01 a SIC.I.09, dove i controlli (e quindi le relative irregolarità) sono codificati.
I dati rilevanti da verbalizzare, tramite l’utilizzo dell’apposito applicativo PIAI, per ogni attività di monitoraggio ispettivo, utili alla necessaria raccolta di dati e analisi, sono indicati nella pertinente “Scheda di rilevamento dati” (Istruzione SIC.I.22).
5.2 SETTORE GESTORI DELL’INFRASTRUTTURA
Nel Settore GI il monitoraggio ispettivo è attualmente attivabile per gli ambiti ed elementi indicati nelle seguenti tabelle 3, 4 e 5:
Settore | GESTORI INFRASTRUTTURA | ||||||
Ambito | INF: MANUTENZIONE DEL SOTTOSISTEMA INFRASTRUTTURA | ||||||
Elemento | INF-DEV DEVIATOIO /INTERSEZIO NE | INF-ODA OPERA D’ARTE | INF-BIN PARTI COSTITUENTI DEL BINARIO | INF-LSC TRATTO DI LINEA IN SCORTA | INF-GAL GALLERIA | INF-TER TERMICA DEL BINARIO | INF-TRA TRACCIATO DI BINARIO |
Descrizione | Deviatoi e intersezioni la cui funzionalità è verificata in ambito INF | Controlli su opere d’arte | Controlli sulle parti costituenti del binario | Tratto di linea verificato tramite controlli dalla cabina di guida in marcia | Controlli su gallerie | Controlli relativi alla termica del binario | Controlli relativi a tracciati, profili, planimetrie e curve |
Lista di controllo di riferimento | SIC.I.10 | SIC.I.11 | SIC.I.12 | SIC.I.13 | SIC.I.14 | SIC.I.15 | SIC.I.16 |
Tabella 4 – Elementi per cui è attivabile il Monitoraggio ispettivo nel Settore GI, Ambito “Manutenzione del sottosistema infrastruttura”
Procedura per l’effettuazione delle ispezioni sul sistema ferroviario | SIC.P.02 | Rev. 01 | |
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Settore | GESTORI INFRASTRUTTURA | |||
Ambito | CCS: MANUTENZIONE DEL SOTTOSISTEMA DI CONTROLLO-COMANDO E SEGNALAMENTO | |||
Elemento | CCS-DVE MANOVRA DEVIATOIO ELETTRICO | CCS-CDB CIRCUITO DI BINARIO | CCS-PL PASSAGGIO A LIVELLO | CCS-ACC APPARATO DI COMANDO E CONTROLLO |
Descrizione | Deviatoio elettrico la cui funzionalità è verificata in ambito CCS | Circuito di binario la cui funzionalità è verificata in ambito CCS | Passaggio a livello la cui funzionalità è verificata in ambito CCS | Apparato di comando e controllo la cui funzionalità è verificata in ambito CCS |
Lista di controllo di riferimento | SIC.I.17 | SIC.I.18 | SIC.I.19 | SIC.I.20 |
Tabella 5 – Elementi per cui è attivabile il Monitoraggio ispettivo nel Settore GI, Ambito “Manutenzione del sottosistema di controllo-comando e segnalamento”
Settore | GESTORI INFRASTRUTTURA |
Ambito | MR: MATERIALE ROTABILE |
Elemento | MR-XXX XXXXX D’OPERA |
Descrizione | Controlli relativi alla circolazione e manutenzione dei mezzi d’opera utilizzati per la costruzione e la manutenzione dell’infrastruttura |
Lista di controllo di riferimento | SIC.I.21 |
Tabella 6 – Elementi per cui è attivabile il Monitoraggio ispettivo nel Settore GI, Ambito “Materiale Rotabile”
L’elenco dei controlli da eseguire per ciascun elemento è riportato nelle liste di controllo di cui alle istruzioni da SIC.I.10 a SIC.I.21, dove i controlli (e quindi le relative irregolarità) sono codificati.
Tutti i controlli indicati, in tali liste, come strumentali, sono da intendersi effettuati tramite l’assistenza tecnica dei referenti dell’organizzazione ispezionata, conformemente a quanto precisato al punto 4.3.
I dati rilevanti da verbalizzare, tramite l’utilizzo dell’apposito applicativo PIAI, per ogni attività di monitoraggio ispettivo, utili alla necessaria raccolta di dati e analisi, sono indicati nella pertinente “Scheda di rilevamento dati” (Istruzione SIC.I.23).
6 ISPEZIONI SPECIFICHE
Le ispezioni specifiche sono finalizzate agli approfondimenti ritenuti necessari a seguito di segnalazioni, incidenti/inconvenienti, esiti dell’attività di monitoraggio ispettivo di cui sopra, ecc.
Sono inoltre funzionali alla copertura degli ambiti attualmente non coperti da monitoraggio ispettivo.
Per la singola campagna di ispezioni specifiche vengono predisposte, con il coordinamento del dirigente competente (o suo incaricato) e con il coinvolgimento delle competenze necessarie, schede per il rilevamento dati e procedure aggiuntive (rispetto alla presente), col fine di uniformare il comportamento degli ispettori, i risultati attesi e facilitare il campionamento e l’analisi dei dati.
Ove necessario le attività specifiche vengono precedute da eventi formativi per gli ispettori coinvolti.