CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO S.p.A.
In Padova, il giorno 22 dicembre 2006
tra
CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO S.p.A.
e
le Organizzazioni Sindacali Aziendali DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, UGL CREDITO e UIL C.A. di CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO S.p.A.
premesso che:
a) con Accordo 1 dicembre 2006 la Capogruppo e le Delegazioni di Gruppo, consapevoli dell’imminenza di ulteriori momenti di efficientamento di complesso correlati a processi di prossima aggregazione societaria, nella prospettiva di ridurre future eccedenze di personale indotte dai relativi processi di riorganizzazione e ristrutturazione, hanno regolato le iniziative da adottarsi nel rispetto delle previsioni di legge e di contratto;
b) pertanto, al fine di prevenire per quanto possibile almeno parte delle probabili tensioni occupazionali e delle relative eccedenze quali/quantitative derivanti dalle necessarie sinergie, pur nelle more della definizione del relativo Piano Industriale - nell’ambito del quale dette eccedenze saranno puntualmente individuate, ed oggetto di specifico confronto ai sensi delle normative vigenti in materia - hanno condiviso l’intento di attivare il Fondo di Solidarietà del settore del credito complessivamente regolato dai D.M. n. 158 del 2000 e n. 226 del 2006, ancorchè in forma esclusivamente volontaria;
c) in coerenza e a complemento di quanto precede, in attesa di affrontare più compiutamente la situazione come verrà a determinarsi in conseguenza del richiamato progetto industriale, le Parti convengono di valutare l’adozione di specifiche iniziative nei riguardi, in particolare, dei dipendenti che, risultando in possesso dei requisiti per avere diritto immediato alla pensione di anzianità o di vecchiaia, intenderanno risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro per fruire altresì di incentivazione all’esodo;
d) ai fini di tutto quanto sopra rappresentato le Parti, dopo essersi date atto di aver esperito e soddisfatto le condizioni preliminari previste dalle disposizioni di legge e di contratto, alla luce di quanto definito nel citato Accordo 1 dicembre 2006, hanno stabilito principi e criteri atti a regolare in via generale modalità e condizioni per il ricorso e/o l’impiego del citato Fondo di solidarietà.
In considerazione di tutto quanto sopra premesso le Parti convengono quanto segue:
1) la premessa costituisce parte integrante del presente accordo;
2) il ricorso alle prestazioni straordinarie di cui all’art. 5, comma I, lett. b), del
D.M. n. 158 del 2000 avverrà su base volontaria secondo le modalità e le condizioni indicate nel richiamato Accordo di Gruppo e confermate nel presente verbale;
3) le prestazioni straordinarie di cui al punto precedente riguarderanno il personale destinatario del CCNL 12 febbraio 2005 per i Quadri direttivi e il personale appartenente alle Aree professionali dalla 1^ alla 3^ nonchè del CCNL 19 aprile 2005 per i dirigenti, che matureranno i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia a carico dell’AGO ovvero di altre forme di previdenza di base nel periodo compreso tra il 1° luglio 2007 e la fine del 2012 (con finestra non oltre il 1 gennaio 2013);
4) ai sensi dell’art. 1336 c.c., il lavoratore potrà accettare l’“offerta al pubblico” formulata dalla Banca per risolvere consensualmente ed in maniera irrevocabile -senza oneri di preavviso a carico di ciascuna delle parti- il rapporto di lavoro alla scadenza che verrà comunicata dalla Banca e comunque, in via automatica, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2007 per accedere al Fondo di Solidarietà dal giorno successivo compilando l’apposito modulo di adesione (all. n. 1). Detto modulo – con delega alla Banca ad acquisire presso l’INPS o presso altro Ente di previdenza di base obbligatorio di pertinenza la propria posizione contributiva complessiva, dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto dall’interessato e fatto pervenire all’Azienda nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del presente accordo e la data ultima del 30 giugno 2007.
Come sopra precisato è in facoltà della Banca di individuare -rispetto al 31 dicembre 2007- il termine di risoluzione e di cessazione del rapporto di lavoro in una delle seguenti alle date: 31 gennaio ovvero 31 marzo 2007 o, ancora, 30 giugno o, infine, 30 settembre 2007, fermo restando che, al ricorrere di tale fattispecie, la Banca resta impegnata a far pervenire all’interessato apposita comunicazione scritta, almeno trenta giorni prima della data finale del rapporto di lavoro.
Dichiarazione dell’Azienda
In relazione alla specifica richiesta delle XX.XX., l’Azienda, in ragione dell’accesso degli interessati al Fondo di Solidarietà, accoglierà le domande di ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno formulate dal personale a part-time.
5) al personale che cesserà dal servizio per accedere al Fondo di Solidarietà, con fruizione delle prestazioni in forma rateale, sarà assicurato, in quanto già iscritto alla cassa di assistenza sanitaria integrativa o beneficiario di polizza assicurativa di assistenza sanitaria, il mantenimento dell’iscrizione dell’assicurazione fino al mese precedente a quello in cui l’interessato percepirà il trattamento di pensione dall’A.G.O., ovvero di altre forme di previdenza di base, alle stesse condizioni di contribuzione (sia per la parte a carico del dipendente sia per la parte a carico dell’Azienda) in essere per il personale in servizio, con esclusione della contribuzione aziendale di cui al primo alinea del secondo comma dell’art. 10 dello Statuto della Cassa di Assistenza Sanpaolo Imi.
Il personale iscritto al Fondo Interno di Assistenza che acceda alle prestazioni del Fondo di Solidarietà viene equiparato, per l’intera durata della permanenza al Fondo stesso, a quello in servizio;
6) al personale che cesserà dal servizio per accedere al Fondo di Solidarietà, in quanto iscritto a forme di previdenza complementare a contribuzione definita, verrà altresì riconosciuto un importo complessivo a titolo di incentivazione all’esodo. Detto importo sarà pari al valore attuale (in base al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di sottoscrizionee dell’Accordo di Gruppo 1° dicembre 2006) del contributo aziendale mensile pro tempore previsto di cui agli ordinamenti vigenti per i Fondi di
previdenza complementare, riferito all’ultima retribuzione ordinaria di spettanza, moltiplicato per il numero dei mesi attualmente previsto, nei confronti di ciascuno degli interessati, per l’erogazione dell’assegno di sostegno al reddito;
7) nei confronti del Personale che cesserà dal servizio per accedere al Fondo di Solidarietà iscritto a forme di previdenza a prestazione definita, nel periodo di adesione al citato Fondo non è prevista alcuna erogazione integrativa all’assegno straordinario, ferma restando la validità di detto periodo per il calcolo del trattamento complementare, da erogare individualmente al momento del pensionamento. L’imponibile pensionabile è costituito dalla retribuzione, come definita dai singoli ordinamenti, all’atto dell’adesione al Fondo di solidarietà, adeguata nel tempo in relazione alle dinamiche contrattuali nazionali ed aziendali. Sono inoltre confermate le esistenti garanzie di equilibrio attuariale previste per tali forme di previdenza complementare.
Per il personale iscritto alla Cassa di Previdenza SANPAOLO quanto all’esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo nonché all’applicazione delle disposizioni degli artt. 29 e 30 dello Statuto della Cassa medesima, per il periodo di adesione al Fondo, valgono le previsioni di cui all’Accordo 14 giugno 2003;
Il Personale avente diritto alle prestazioni del “Fondo di previdenza del Personale della Cassa di Risparmio di Venezia”, rimane soggetto, per l’intera durata di permanenza nel Fondo di Solidarietà, alle contribuzioni a suo carico di cui all’art. 9 del “Regolamento di Previdenza” e – ove esercitata l’opzione – all’art. 4 del Verbale di Accordo 3 luglio 1992;
8) al personale che cesserà dal servizio per accedere al Fondo di Solidarietà saranno applicate, sino alla data di fruizione del trattamento di pensione
A.G.O. ovvero di altre forme di previdenza di base, le condizioni bancarie e creditizie agevolate, tempo per tempo in essere, a favore del personale in servizio, con esclusione della concessione di prestiti con piano di rientro e con la possibilità di concedere aperture per elasticità di cassa sino a 5.200 Euro totalmente fiduciari. I mutui fondiari per l’acquisto della prima casa, ferma tutta la normativa di riferimento prevista per il personale in servizio, sono concessi per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione di alloggio o casa unifamiliare destinati ad uso continuativo del richiedente e del suo nucleo familiare ed ubicati nel Comune di residenza stabile e continuativa all’atto della cessazione dal servizio o comunque limitrofo o nel comune di nascita o di origine, o limitrofo, dell’ex dipendente o del coniuge. I piani di rientro in essere devono essere estinti al momento della cessazione dal rapporto di lavoro;
9) a titolo di incentivo a favore del personale che accederà al Fondo di Solidarietà sarà riconosciuto il 25% della Retribuzione Annua Lorda in atto a fronte di una permanenza nel Fondo di Solidarietà fino ad un massimo di 18 mesi.
Nel caso in cui detta permanenza nel Fondo risulti superiore ai 18 mesi sopra indicati, detto incentivo sarà incrementato:
- dal 19° mese e fino al 36° mese di uno 0,20% della RAL in ragione di mese;
- oltre il 36° mese, di uno 0,10% della RAL in ragione di mese.
L’importo così determinato sarà erogato quale incentivo all’esodo a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR secondo le disposizioni di legge vigenti;
10) Al personale che farà pervenire alla Società la adesione all’“offerta al pubblico” di cui al precedente art. 4) nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del presente accordo e la data ultima del 28 febbraio 2007 sarà altresì riconosciuto il “premio di tempestività”, corrispondente all’importo lordo di 1/13,5 della retribuzione annua utile ai fini del calcolo del TFR.
Detta somma verrà erogata all’interessato, ad integrazione del TFR a titolo di incentivo all’esodo, al momento della risoluzione consensuale con contestuale accesso al Fondo di solidarietà;
11) con riferimento all’art. 11, comma 13, dell’Accordo 28 febbraio 1998 di istituzione del Fondo di Solidarietà, le Parti si impegnano a recepire quanto allo stesso titolo sarà definito in sede nazionale dall’ABI e dalle XX.XX. in ordine al Fondo di Solidarietà medesimo, a seguito di eventuali modifiche di legge in materia di accesso alla pensione A.G.O. ovvero di altre forme di previdenza di base, inteso che al verificarsi di tali eventi si farà luogo ad appositi incontri con le XX.XX. firmatarie del presente Accordo, per dare puntuale applicazione ai provvedimenti assunti al riguardo;
12) l’Azienda, in relazione al numero delle adesioni alla “offerta al pubblico” per accedere al Fondo di Solidarietà pervenute da parte del personale adibito in via continuativa e prevalente ad attività commerciali nell’ambito delle Filiali, al fine di assicurare livelli adeguati di servizio, oltre a tenere conto in via prioritaria delle domande di trasferimento presentate dai lavoratori, si attiverà per assumere apprendisti secondo modalità, criteri e quantità che porterà a conoscenza delle XX.XX.;
13) al personale che, avendo maturato, o maturi, entro il 30 giugno 2007 i requisiti per avere immediato diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia, intenderà risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro dovrà far pervenire all’Azienda la propria proposta irrevocabile di risolvere il rapporto di lavoro su modulo conforme all’allegato n. 2).
Al predetto personale verrà riconosciuto, in via straordinaria, un importo onnicomprensivo lordo corrispondente a quello della Retribuzione Annua Lorda in atto al momento della risoluzione del rapporto, da erogarsi quale incentivo all’esodo a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione al TFR secondo le disposizioni di legge vigenti;
14) Azienda e XX.XX. terranno appositi incontri, nel mese di marzo e di luglio, nel corso dei quali valuteranno lo stato di attuazione del presente accordo con particolare riferimento sia agli esodi intervenuti che a quelli programmati soprattutto con riguardo al personale in possesso dei requisiti per avere immediato diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia.
CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO S.p.A.
DIRCREDITO – FD XXXX XXXXXX
FIBA/CISL FISAC/CGIL UGL CREDITO UIL C.A.