CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
Direzione Regionale dell’Abruzzo Ufficio Risorse Materiali
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
SERVIZIO DI RECEPTION
DA ESPLETARE PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE REGIONALE DELL’ABRUZZO VIA ZARA 10, L’AQUILA.
(Iniziativa CONSIP “Servizi di vigilanza - Servizi di portierato e accoglienza”) RdO N. 1611704
CIG: 7133496B1D
INDICE
Art. 1 - | Oggetto dell’affidamento. 3 |
Art. 2 - | Amministrazione Appaltante, R.U.P., Direttore dell’Esecuzione 3 |
Art. 3 - | Caratteristiche del servizio 3 |
Art. 4 - | Importo dell’appalto. 4 |
Art. 5 - | Durata del contratto 4 |
Art. 6 - | Modalità di esecuzione del servizio 5 |
Art. 7 - | Responsabile del servizio 5 |
Art. 8 - | Responsabilità civile 5 |
Art. 9 - | Responsabilità del fornitore 5 |
Art. 10 - | Clausola sociale 6 |
Art. 11 - | Oneri dell’aggiudicatario 6 |
Art. 12 - | Dichiarazioni, garanzie e manleve 7 |
Art. 13 - | Segreto d'ufficio 8 |
Art. 14 - | Penali, recesso, esecuzione in danno. 8 |
Art. 15 - | Risarcimento danni 10 |
Art. 16 - | Tracciabilità dei flussi finanziari. 10 |
Art. 17 - | Pagamento 11 |
Art. 18 - | Divieto di cessione del contratto 11 |
Art. 19 - | Cessione del credito 12 |
Art. 20 - | Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società 12 |
Art. 21 - | Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione 13 |
Art. 22 - | Foro competente 13 |
Art. 23 - | Oneri fiscali e spese contrattuali 13 |
Art. 24 - | Tutela dei dati personali 14 |
Art. 25 - | Indicazioni finali 14 |
Art. 1 - Oggetto dell’affidamento.
Il presente documento contiene le condizioni particolari di contratto della Richiesta Di Offerta (RDO) per l’affidamento del servizio di reception nell’immobile sede della Direzione Regionale dell’Abruzzo dell’Agenzia delle Entrate, ubicata in Xxx Xxxx 00, L’Aquila, descritto nel dettaglio nel seguito del presente documento e negli altri documenti allegati alla presente RDO.
Il fornitore si impegna ad eseguire, alle quotazioni offerte e alle condizioni indicate nella RDO, nel presente documento, nel disciplinare, nel capitolato tecnico, nel DUVRI e nella propria offerta economica, il servizio principale richiesto e quelli connessi e necessari così come indicato nel capitolato tecnico.
Le condizioni particolari di contratto contenute nel presente documento formano parte integrante del contratto che sarà stipulato in modalità telematica con il fornitore. Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla ulteriore documentazione allegata alla RDO, alla documentazione dell’iniziativa CONSIP “Servizi di vigilanza - Servizi di portierato e accoglienza”, alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.
Art. 2 - Amministrazione Appaltante, R.U.P., Direttore dell’Esecuzione.
Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell’Abruzzo, Via Zara 10 – tel. 0000000000, fax 0000000000, e-mail xx.xxxxxxx.xx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 è l’Xxx. Xxxxx D’Xxxxxxx, Punto Ordinante abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto coincide con il Responsabile del procedimento.
Art. 3 - Caratteristiche del servizio
Il servizio consiste nella presenza all’ingresso dell’immobile, durante gli orari meglio indicati nel Capitolato e secondo le disposizioni concordate con il referente dell’Agenzia, di personale con il compito di:
− accogliere, fornire informazioni e smistare gli ospiti nei vari uffici di competenza evitando l’accesso ai luoghi non autorizzati;
− gestire l’accesso dei fornitori, manutentori ed altro personale autorizzato;
− controllare gli accessi agli immobili sia pedonali che carrabili al fine di evitare l’accesso a persone non autorizzate;
− gestire eventuali sistemi di sicurezza (controllo accessi, rilevazione allarmi antincendio, sistema antintrusione e videosorveglianza, etc.) con conseguente rilancio di allarmi nei confronti degli organi competenti ed esecuzione delle disposizioni relative al piano di sicurezza in caso di emergenze secondo quanto stabilito dal piano di emergenza dell’immobile.
Il dettaglio dei servizi richiesti, delle modalità e delle sedi di esecuzione delle prestazioni è indicato, oltre che nel presente documento, anche nel disciplinare, nel capitolato tecnico e negli altri documenti allegati alla RDO.
Art. 4 - Importo dell’appalto.
L’importo a base d’asta, per la durata di due anni, è di € 96.300,00 al netto dell’IVA, compresi il costo della mano d’opera, i costi generali, l’utile d’impresa, oltre oneri per la sicurezza da interferenze (importo non soggetto a ribasso) ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 pari a euro 320,00; il valore economico complessivo dell’appalto, che coincide con il massimale di spesa considerando il valore di un ipotetico quinto d’obbligo, ammonta a € 115.944,00 oltre IVA, come di seguito illustrato:
A | Importo della fornitura posto a base d’asta calcolato per presunte 5.350 h/lavoro | € 96.300,00 |
B | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € 320,00 |
C | Importo massimo della fornitura (A+B) | € 96.620,00 |
D | Valore del quinto d’obbligo (20% di C) | € 19.324,00 |
E | Valore economico complessivo dell’appalto (C+D) | € 115.944,00 |
Art. 5 - Durata del contratto
Il contratto avrà una durata di 24 mesi a partire dalla data della sua stipula o con inizio da data successiva da concordare.
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata, sia esaurito l’importo contrattuale, al fornitore potrà essere richiesto di incrementare il predetto importo alla concorrenza del limite di un quinto dell’importo del contratto, ai sensi dell’art.106 c.12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
L’Agenzia si riserva, inoltre, la facoltà di avvalersi, ai sensi dall’art. 106 c.11 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, di proroga tecnica limitata al tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo fornitore. Resta inteso che, anche in caso di proroga tecnica, l’importo non potrà superare il massimale di spesa di € 115.944,00 oltre IVA, previsto dal presente atto.
Resta escluso il rinnovo del contratto, alla naturale scadenza esso si intenderà risolto senza bisogno di comunicazioni tra le parti. Il contratto cesserà di produrre i propri effetti anche nel caso in cui entro il periodo di validità contrattuale venga raggiunto l’importo massimo del valore dell’appalto, cosiddetto massimale di spesa previsto di €115.944,00 .
L’Agenzia, valutata nei primi quattro mesi la qualità del servizio, ha facoltà di risolvere il contratto, a suo insindacabile giudizio, qualora giudichi che lo stesso non sia stato svolto in maniera soddisfacente.
Resta salva ed impregiudicata la facoltà dell’Amministrazione, in caso di sopraggiunti motivi di pubblico interesse (quale ad esempio: l’espletamento del servizio da parte di
amministrazioni dello Stato, attivazione di convenzioni Consip, ecc) di risolvere in anticipo, in tutto o in parte, l’appalto con semplice comunicazione scritta, anche via e-mail, da inviarsi almeno 20 giorni prima.
L’Agenzia si riserva, pertanto, di recedere insindacabilmente e in ogni tempo dal contratto, qualora, nel corso d’esecuzione dell’appalto si rendano disponibili in CONSIP, o di altri soggetti aggregatori regionali, Convenzioni che prevedano i medesimi servizi.
È fatto salvo quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data del recesso.
Art. 6 - Modalità di esecuzione del servizio
L’esecuzione del servizio dovrà essere pienamente conforme alle prescrizioni contenute nel presente documento, nel capitolato tecnico e negli altri documenti allegati alla RDO. Trovano applicazione nel presente affidamento le clausole delle Condizioni generali di contratto e degli altri documenti allegati al bando di abilitazione Consip.
Eventuali indicazioni di dettaglio saranno fornite al fornitore in fase di esecuzione.
Art. 7 - Responsabile del servizio
Il fornitore dovrà comunicare, prima della stipula contrattuale, il nominativo, i recapiti telefonici e e-mail del soggetto designato responsabile del servizio, il quale, dotato di adeguata competenza, sarà il referente per la gestione operativa del contratto.
Art. 8 - Responsabilità civile
Il Fornitore assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all’esecuzione del contratto e si impegna a tenere indenne l’Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell’Agenzia ovvero di terzi.
Il Fornitore dovrà adottare ogni precauzione ed ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone e alle cose.
Il Fornitore dovrà, inoltre, provvedere al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all’Agenzia ed a terzi, ed è tenuta, altresì, a far osservare ai suoi dipendenti le disposizioni d’ordine interno che fossero comunicate dall’Agenzia medesima.
Ferma restando la responsabilità del Fornitore per danni cagionati a cose o persone in relazione all’espletamento del servizio in esame, lo stesso dovrà provvedere alla copertura assicurativa a garanzia dei rischi di responsabilità civile per sinistri che possano derivare dall’esecuzione del servizio, per un importo non inferiore ad € 1.500.000 per sinistro, attraverso polizza RCT/RCO da consegnare all’Agenzia prima della stipula del contratto.
Art. 9 - Responsabilità del fornitore
Il fornitore si impegna a fornire i servizi richiesti nel rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia. E’ obbligo del fornitore, per l’esecuzione del servizio, acquisire tutte le abilitazioni normativamente richieste per l’esecuzione e fornire personale debitamente abilitato all’esecuzione dei servizi, ove necessario.
Il fornitore dovrà, inoltre, impegnarsi a rispettare le prescrizioni e le indicazioni di esecuzione del servizio presenti nel capitolato tecnico e le disposizioni di ordine interno comunicate dall’Agenzia.
L’aggiudicatario fornitore provvederà all’esecuzione del servizio con la debita cura e diligenza affinché la stazione appaltante consegua l’utilità perseguita con il presente affidamento; egli non potrà effettuare cambiamenti di ordine quantitativo o qualitativo rispetto a quanto richiesto.
L’aggiudicatario è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, ed inosservanza di prescrizioni di leggi, regolamenti, norme contrattuali, o direttive impartite dall’Agenzia, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, a seguito dell’espletamento delle sue funzioni, sia al proprio personale ed a quello dell’Agenzia od a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o dell’Agenzia o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, ad attrezzature ed arredi, e ne risponderà in via esclusiva esonerando espressamente da ogni responsabilità l’Agenzia ed il suo personale.
Qualora per cause di disservizio dovute all’aggiudicatario, ne derivino danni alle persone e/o alle cose, la medesima è tenuta al risarcimento dei danni. Analogamente, ove ne derivino danni all’attività dell’Agenzia, l’Appaltatore è tenuto al risarcimento.
Inoltre, in caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra, senza eccezione alcuna.
Art. 10 - Clausola sociale
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, l’aggiudicatario provvederà ad assumere il personale che attualmente svolge le attività di reception nella sede della Direzione Regionale dell’Abruzzo in via Zara 10 a L’Aquila. A tal riguardo si informa che si alternano al servizio tre operatrici e una quarta è assente per astensione facoltativa per maternità. Le operatrici sono inquadrate come di seguito indicato:
Tipologia contrattuale: A.02.01 - LAVORO A TEMPO DETERMINATO Socio lavoratore: SI
Lavoratore in mobilità: NO Lavoro Stagionale: NO
Assunzione effettuata
ai sensidella L.68/99: NO
CCNL: 136 - C.c.n.l. per i dipendenti dai proprietari di fabbricati (portieri, pulitori edifici);
Livello Inquadramento: A1
Tipo orario: P - TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE
Ore settimanali medie: 20
Qualifica professionale: 8.1.6.1.1.13 - portiere di ufficio Retribuzione: 000001459.
Art. 11 - Oneri dell’aggiudicatario
Sono a carico dell’aggiudicatario:
− tutti gli oneri previsti dalla legge, nei confronti del proprio personale, relativi al trattamento economico e ai contributi previsti dai C.C.N.L. e Integrativi e dalle leggi vigenti in materia di norme assicurative, previdenziali, infortunistiche ed igienico sanitarie.
− L’aggiudicatario si impegna all’osservanza di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Si impegna, altresì, ad ottemperare, all’interno della propria azienda, agli adempimenti assicurativi, previdenziali e contributivi, previsti dai contratti collettivi e integrativi da applicarsi, alla data dell’offerta, a categorie assimilabili e nella località in cui il servizio si svolge.
− L’aggiudicatario si obbliga altresì a continuare ad applicare i contratti collettivi vigenti al momento dell’offerta anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
− L’aggiudicatario esonera, pertanto, l’Agenzia da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui alla presente fornitura e comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata.
− L’aggiudicatario si impegna altresì ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede ove si svolgeranno le attività contrattuali.
− L’aggiudicatario si impegna alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del Contratto in quanto applicabili.
− L’aggiudicatario si impegna inoltre ad effettuare congiuntamente al Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dell’Agenzia un sopralluogo nei locali in cui deve essere effettuato il servizio al fine di prendere atto di eventuali rischi specifici ivi esistenti, in modo da adottare le opportune precauzioni e rendere edotti i propri dipendenti.
− l’aggiudicatario dovrà dimostrare, a richiesta, di osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, oltre che in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.
− In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertati dalle autorità competenti, l’Agenzia potrà sospendere dei pagamenti, fino a quando non si sarà accertato che gli obblighi predetti sono stati regolarmente adempiuti.
− L’aggiudicatario si impegna, ai sensi dell’art.30 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti al momento in cui si svolge il contratto. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertati dalle autorità competenti, l’Agenzia procederà alla sospensione dei pagamenti, fino a quando non si sarà accertato che gli obblighi predetti sono stati regolarmente adempiuti;
Art. 12 - Dichiarazioni, garanzie e manleve
L’aggiudicatario garantisce di ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ivi inclusi le norme contenute nel d.lgs 81/2008 e successive
modificazioni ed integrazioni, i contratti collettivi di lavoro, le circolari e gli atti amministrativi e di applicare nei confronti dei suddetti soggetti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni stesse ed in genere da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località, anche nel caso che l’aggiudicatario non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
L’aggiudicatario si obbliga a tenere indenne e, dunque, a risarcire l’Agenzia per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che quest’ultima dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di personale o collaboratori dell’aggiudicatario impiegati per l’espletamento della fornitura.
L’aggiudicatario sarà responsabile nei confronti dell’Agenzia e dei terzi per i danni contrattuali e/o extracontrattuali a cose e/o persone, dipendenti e/o connessi con l'esecuzione delle obbligazioni assunte con il presente contratto, e si impegna sin d’ora a manlevare ed a tenere indenne l’Agenzia da ogni diritto o pretesa che terzi dovessero avanzare in dipendenza o in connessione con le obbligazioni assunte o in dipendenza di eventi occorsi a seguito dell'esecuzione del presente contratto.
Art. 13 - Segreto d'ufficio
L’aggiudicatario prende atto di quanto stabilito dall'art. 5, III° comma della legge 19.7.1977 n. 412.
Conseguentemente si impegna a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborano alle prestazioni oggetto del presente contratto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio ed ad adottare tutti i provvedimenti che si rendessero necessari per assicurare il rispetto delle norme su indicate.
Art. 14 - Penali, recesso, esecuzione in danno.
Il ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero la mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, comporterà l’applicazione, nei confronti del fornitore, delle penali come di seguito stabilite.
Previa contestazione dell’addebito, verranno applicate al contratto le penali indicate nelle Condizioni generali di contratto allegate all’iniziativa CONSIP “Servizi di vigilanza - Servizi di portierato e accoglienza”.
Le penalità verranno addebitate mediante comunicazione scritta da parte dell’Agenzia.
Decorsi 10 giorni dal ricevimento della contestazione dell’addebito senza che l’aggiudicatario abbia interposto opposizione, le penali si intendono accettate.
Le penalità vengono detratte direttamente dal corrispettivo dovuto al fornitore.
Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla ditta, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero di fatto da terzi.
Resta ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno ai sensi dell’art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l’importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile.
Nell’ipotesi in cui il ritardo e/o mancata prestazione si protragga oltre il quinto giorno naturale e consecutivo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall’Agenzia, mediante
comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, il servizio ovvero la parte del servizio non eseguito dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
La richiesta e/o il pagamento delle penali da ritardo non esonera in nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’aggiudicatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
L’Agenzia avrà la facoltà di recedere immediatamente dal contratto mediante semplice comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 e fatta salva la facoltà di avvalersi dei rimedi previsti dall’art. 1457 codice civile, nei seguenti casi:
− nel caso l’ammontare delle penali applicate dall’Agenzia raggiunga una quota complessiva pari al 10% dell’importo totale del contratto di fornitura, nel corso della vigenza contrattuale;
− nel caso l’appaltatore ceda a terzi l’esecuzione dell’attività o subappalti parte di essa senza la prescritta preventiva autorizzazione scritta dell’appaltante;
− giusta causa;
− reiterate inadempienze, anche se non gravi ovvero ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia;
− venire meno dei requisiti e delle autorizzazioni/licenze richieste per l’esercizio del servizio.
− frode o negligenza nell’esecuzione dell’attività;
− manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione dell’attività;
− inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
− sospensione delle attività senza giustificato motivo;
− perdita dei requisiti per l’esecuzione di quanto richiesto, come l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione.
− stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per l’esecuzione del contratto;
− reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
− emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
− annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
− mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i;
− mancanza o perdita dei requisiti per l’accesso alle pubbliche gare.
La risoluzione consentirà all’Agenzia l’incameramento del deposito cauzionale nonché la possibilità di affidare l’esecuzione del servizio o parte di essa alla ditta che segue immediatamente in graduatoria o ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d’urgenza, senza che la Società abbia nulla a pretendere.
L’affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo e-mail o fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi. Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa.
Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Nell’eventualità dell’esercizio del diritto di recesso, all’aggiudicatario spetterà il solo corrispettivo per i servizi espletati fino al recesso.
I compensi previsti a seguito dell’esercizio di recesso si intendono corrisposti a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa o diritto dell’impresa, senza che questi possa richiedere altro compenso o indennizzo per qualsiasi somma o titolo chiedere revisione del compenso stesso.
Art. 15 - Risarcimento danni
Per ottenere il risarcimento di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, qualora la ditta, opportunamente avvisata, non adempia, l’Agenzia potrà avvalersi mediante trattenute sui crediti della ditta stessa per i servizi già eseguiti.
Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari.
Il fornitore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.
I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati, al più tardi, in sede di stipula. A tal fine è indispensabile provvedere a verificare l’inserimento dei dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx prima di inviare l’offerta. Il sistema provvederà a comunicare i dati del solo aggiudicatario all’Amministrazione contestualmente alla stipula.
Il fornitore dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.
Il fornitore è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.
Il fornitore trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.
Il fornitore darà immediata comunicazione all’Agenzia ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di L’Aquila della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 17 - Pagamento
L’Agenzia provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, previa verifica della regolarità contributiva, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura che la società provvederà ad emettere a consuntivo alla fine di ogni mese. La fattura dovrà riportare dettagliatamente i servizi effettivamente prestati nel mese di competenza e i relativi costi.
Non saranno riconosciuti costi per servizi non previsti dal presente documento e non preventivamente autorizzati.
La fattura, sulla quale dovrà essere indicato, il numero di CIG, il riferimento (data e protocollo) del contratto, dovrà essere intestata all’Agenzia delle Entrate – Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 c/d Roma – p.i. 06363391001.
Come stabilito dall’art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n. 244 ed in attuazione del disposto di cui all’art. 6, commi 2 e 6, del decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, le fatture dovranno essere trasmesse obbligatoriamente in forma elettronica per il tramite del sistema di interscambio; in mancanza dell’invio delle fatture in formato elettronico l’agenzia non potrà più procedere ad alcun pagamento; il codice univoco assegnato alla scrivente Direzione Regionale è HARF3J (campo 1.1.4 dello schema di fattura elettronica).
Si informa che, in merito all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment dell'IVA - Art. 1 comma 629 e segg. L. 190/2014) l’Agenzia delle Entrate è soggetta all’applicazione della norma, pertanto, le fatture emesse nei confronti dell’Agenzia dovranno recare l’annotazione “scissione dei pagamenti” così come previsto dall’art. 2 del D.M. 23/01/2015 e continuare a riportare correttamente l’aliquota e l’importo dell’IVA relativa alle operazioni. Conseguentemente, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA) di cui al tracciato FatturaPA, dovrà essere valorizzato con il carattere “S”. In mancanza di tale indicazione dette fatture saranno rifiutate sul canale di comunicazione del Sistema di Interscambio per la mancata applicazione dell’art. 17-ter del DPR 633/1972.
Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato che verrà comunicato dalla ditta.
La società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia.
Il presente appalto è sottoposto alle norme disposte del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, pertanto, sull’importo netto progressivo delle prestazioni si applica la ritenuta dello 0,50% come disposto dall’art.30, comma 5.
Art. 18 - Divieto di cessione del contratto
È fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto stipulato a seguito della presente RDO.
In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell’Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto in oggetto si risolverà di diritto.
Art. 19 - Cessione del credito
È ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:
a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all’Agenzia;
b) l’Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;
c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
L’Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell’art. 00 xxx xxx X.X.X. x. 000 del 29 settembre 1973, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00 euro), l’Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale delle Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile “Allegato A” unito alla circolare medesima.
Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l’atto di cessione dovrà contenere l’impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.
Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.
Art. 20 - Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società
Qualora intenda cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, il fornitore deve darne comunicazione all’Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l’operazione.
L’Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.
Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all’Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.
Art. 21 - Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione
Il fornitore prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del presente contratto, è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i.
In particolare, il fornitore garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Il fornitore si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:
- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
Il fornitore prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Ai fini della prevenzione dei fenomeni distorsivi in materia di appalti, la Stazione Appaltante e la ditta appaltatrice si obbligano formalmente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e, con la firma per accettazione del contratto di fornitura, espressamente si impegnano ad ottemperare alle misure anticorruzione vigenti e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente nonché alle ulteriori norme in materia che saranno emanate nel periodo di esecuzione del servizio.
Art. 22 - Foro competente
La definizione delle controversie che dovessero insorgere in relazione al presente rapporto contrattuale con la ditta aggiudicataria, non risolte direttamente, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, è deferita al Foro di L’Aquila.
Art. 23 - Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.
A tal fine, l’Impresa dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio dell’Impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall’imposta sul valore aggiunto, che
l’Impresa è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e s. m.i.
All’aggiudicazione l’affidatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante la scansione delle marche da bollo che verranno applicate sul contratto (successivamente dovrà essere trasmessa anche la scansione del contratto con le medesime marche da bollo regolarmente applicate ed annullate).
Art. 24 - Tutela dei dati personali
I dati personali conferiti ai fini dell’esecuzione del presente Contratto saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell’Agenzia nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e s. m. i., esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Contratto.
Resta inteso che competono alle parti i diritti di cui alla parte I, titolo II, del succitato D.Lgs. n. 196 del 2003, e s. m. i.
Art. 25 - Indicazioni finali
L’Agenzia non procederà all’aggiudicazione se interverranno cause straordinarie e imprevedibili che comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la gara in oggetto.
Le proposte che perverranno non saranno impegnative per l’Agenzia, la quale si riserva di revocare la presente RdO in qualsiasi momento.
Nessun diritto sorge in capo all’offerente per il semplice fatto della presentazione dell’offerta. L’Agenzia si riserva, ai sensi dell’art.95 c.12 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il diritto di non stipulare il contratto con nessuno degli offerenti.
L’Agenzia potrà procedere alla scelta anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
Considerato l’importo a base di gara, gli offerenti sono esonerati dal pagamento del contributo alla Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.
Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla normativa vigente, alla documentazione di gara e alla documentazione del Bando di Abilitazione Consip.
I dati personali saranno trattati in conformità all’art. 13 del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n.
196. In particolare, tali dati saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla selezione delle offerte di cui al presente annuncio e non verranno né comunicati né diffusi. Con l’invio della sottoscrizione dell’offerta, gli offerenti esprimono, pertanto, il loro assenso al predetto trattamento.
***
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 e 1342 c.c. la ditta concorrente dichiara di accettare sin d’ora, nell’ipotesi di aggiudicazione, le disposizioni di cui agli articoli del presente Documento d’appalto intendendoli come sottoscritti uno per uno.
Art. 3 - Caratteristiche del servizio 3 Art. 4 - Importo dell’appalto. 4 Art. 5 - Durata del contratto 4 Art. 6 - Modalità di esecuzione del servizio 5 Art. 7 - Responsabile del servizio 5
Art. 8 - Responsabilità civile 5 Art. 9 - Responsabilità del fornitore 5 Art. 10 - Clausola sociale 6 Art. 11 - Oneri dell’aggiudicatario 6 Art. 12 - Dichiarazioni, garanzie e manleve 7 Art. 13 - Segreto d'ufficio 8 Art. 14 - Penali, recesso, esecuzione in danno. 8 Art. 15 - Risarcimento danni 10 Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari. 10 Art. 17 - Pagamento 11 Art. 18 - Divieto di cessione del contratto 11 Art. 19 - Cessione del credito 12 Art. 20 - Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società 12
Art. 21 - Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione 13
Art. 22 - Foro competente 13 Art. 23 - Oneri fiscali e spese contrattuali 13 Art. 24 - Tutela dei dati personali 14 Art. 25 - Indicazioni finali 14
Il Responsabile del procedimento
Xxxxx D’Xxxxxxx (firmato digitalmente)