2018/0272 (NLE)
Consiglio dell'Unione europea
Bruxelles, 9 ottobre 2018 (OR. en)
Fascicolo interistituzionale: 2018/0273 (NLE)
2018/0272 (NLE)
10877/18
AGRI 340
FORETS 29
DEVGEN 127
ENV 503
RELEX 626
JUR 339
PROBA 19
UD 156
COASI 180
ATTI LEGISLATIVI E ALTRI STRUMENTI
Oggetto: | Accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull'applicazione delle normative sulla governance e sul commercio nel settore forestale |
10877/18
LIFE.2.B
DT/gma
IT
ACCORDO DI PARTENARIATO VOLONTARIO
TRA L’UNIONE EUROPEA
E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM SULL’APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE, SULLA GOVERNANCE E SUL COMMERCIO NEL SETTORE FORESTALE
L’UNIONE EUROPEA, in appresso “l’Unione”
e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, in appresso “Vietnam”,
in appresso denominate congiuntamente “le parti”,
CONSIDERANDO la comunicazione della Commissione europea al Consiglio dell’Unione europea e al Parlamento europeo relativa a un piano d’azione dell’Unione europea per l’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) quale primo passo per affrontare l’urgente problema del disboscamento illegale e del relativo commercio di legname;
RIAFFERMANDO l’importanza dei principi e degli impegni enunciati nella dichiarazione sull’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile del 2015, in particolare l’impegno a realizzare uno sviluppo sostenibile nelle sue tre dimensioni (economica, sociale e ambientale) in maniera equilibrata e integrata;
RICORDANDO, a tale riguardo, gli obiettivi e i traguardi di sviluppo sostenibile, in particolare il traguardo (15.2) che prevede di promuovere, entro il 2020, una gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, arrestare la deforestazione, ripristinare le foreste degradate e aumentare ovunque, in modo significativo, la riforestazione e il rimboschimento;
CONSAPEVOLI dell’importanza dei principi enunciati nella dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992 sull’ambiente e lo sviluppo nel contesto della gestione sostenibile delle foreste, e in
particolare il principio 10 riguardante l’importanza della sensibilizzazione e della partecipazione del pubblico alle questioni ambientali e il principio 22 riguardante il ruolo essenziale delle popolazioni autoctone e delle altre comunità locali nella gestione dell’ambiente e nello sviluppo;
RIAFFERMANDO l’importanza che le parti attribuiscono ai principi e alle regole che disciplinano i sistemi commerciali multilaterali, in particolare ai diritti e agli obblighi previsti dall’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 e dagli altri accordi multilaterali elencati nell’allegato IA dell’accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nonché alla necessità di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio;
VISTA la convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) e in particolare le condizioni di tale convenzione cui è subordinato il rilascio a opera delle parti della CITES di licenze di esportazione per gli esemplari delle specie elencate nelle appendici I, II o III di tale convenzione, per esempio che tali esemplari non siano stati ottenuti violando le leggi pertinenti sulla tutela della fauna e della flora;
RICORDANDO l’accordo quadro globale di partenariato e cooperazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall’altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2012;
RICORDANDO la recente conclusione dei negoziati per un accordo di libero scambio tra l’Unione e la Repubblica socialista del Vietnam, e in particolare gli impegni ivi contenuti relativi alla gestione sostenibile delle foreste e al commercio di prodotti forestali;
RICONOSCENDO gli sforzi compiuti dal governo del Vietnam per promuovere la buona governance nel settore forestale, l’applicazione delle normative e il commercio legale di legname, anche attraverso il sistema di verifica della legalità (SVL) del legname vietnamita, che verrà sviluppato attraverso un processo con più parti interessate, in conformità dei principi di buona governance, credibilità e rappresentatività;
RICONOSCENDO che l’attuazione di tale accordo rafforzerà la gestione sostenibile delle foreste e contribuirà a contrastare il cambiamento climatico tramite la riduzione delle emissioni prodotte dalla deforestazione e dal degrado forestale, nonché grazie al ruolo della conservazione, alla gestione sostenibile delle foreste e al potenziamento degli stock di carbonio nelle foreste (REDD+);
RICONOSCENDO che il ruolo delle parti interessate è fondamentale nell’attuazione del presente accordo e che è pertanto essenziale istituire meccanismi efficaci per consentire il loro contributo all’applicazione dell’SVL del legname vietnamita;
RICONOSCENDO che la pubblicazione di informazioni è essenziale per migliorare la governance e che la comunicazione di informazioni alle parti interessate dovrebbe essere pertanto un aspetto essenziale del presente accordo al fine di agevolare l’attuazione e il monitoraggio dei sistemi, aumentare la trasparenza e migliorare così la fiducia delle parti interessate e dei consumatori, nonché al fine di garantire l’assunzione di responsabilità delle parti;
AVENDO DECISO che le parti cercheranno di ridurre al minimo tutti gli effetti negativi che potrebbero risultare quale diretta conseguenza dell’applicazione del presente accordo per le collettività locali e per i poveri;
RIAFFERMANDO i principi di rispetto reciproco, sovranità, uguaglianza e non discriminazione e riconoscendo i benefici per le parti che derivano dal presente accordo;
AFFERMANDO che, in conformità con la legge del Vietnam sui trattati n. 108/2016/QH13
del 9 aprile 2016, il governo della Repubblica socialista del Vietnam approverà il presente accordo,
esprimendo così il consenso di quest’ultima a essere vincolata dal medesimo; AI SENSI delle normative e dei regolamenti rispettivi delle parti, CONVENGONO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
Obiettivo
1. L’obiettivo del presente accordo, coerente con l’impegno comune delle parti per la gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, è fornire un quadro giuridico inteso a garantire che tutte le importazioni nell’Unione europea dal Vietnam di legname e suoi derivati contemplati dal presente accordo siano state prodotte legalmente, in modo da promuovere il commercio del legname e dei suoi derivati provenienti da foreste gestite in maniera sostenibile e raccolti in conformità con la legislazione nazionale in vigore nel paese di raccolta.
2. Il presente accordo fornisce inoltre una base per il dialogo e la cooperazione tra le parti onde facilitare e promuovere l’attuazione completa di tutte le sue disposizioni e migliorare l’applicazione delle normative e la governance nel settore forestale.
ARTICOLO 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni:
a) “importazione nell’Unione”: l’immissione in libera pratica nell’Unione, ai sensi
dell’articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1, di legname e suoi derivati che non possono essere classificati come “merci prive di carattere commerciale” ai sensi dell’articolo 1, punto 21, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione2;
b) “esportazione”: l’operazione mediante la quale il legname e i suoi derivati lasciano materialmente o sono portati fuori da una qualsiasi zona del territorio geografico del Vietnam, a eccezione del legname e dei suoi derivati in transito in Vietnam;
1 Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU UE L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
2 Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU UE L 343 del 29.12.2015, pag. 1).
c) “legname e suoi derivati in transito”: qualsiasi prodotto del legno originario di un paese terzo che entra nel territorio del Vietnam sotto controllo doganale e lo lascia nella stessa forma mantenendo la propria origine;
d) “legname e suoi derivati”: i prodotti elencati nell’allegato I;
e) “codice SA”: codice a quattro o sei cifre che figura nella nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci stabilito dalla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci dell’Organizzazione mondiale delle dogane;
f) “licenza FLEGT”: un documento legale vietnamita che conferma che un carico di legname e suoi derivati destinati all’esportazione verso l’Unione è stato prodotto legalmente e verificato conformemente ai criteri stabiliti nel presente accordo. Una licenza FLEGT può essere rilasciata su supporto cartaceo o elettronico;
g) “autorità di rilascio delle licenze”: l’autorità designata dal Vietnam per il rilascio e la
convalida delle licenze FLEGT;
h) “autorità competenti”: autorità designate dagli Stati membri dell’Unione per la ricezione, l’accettazione e la verifica delle licenze FLEGT;
i) “carico”: quantitativo di legname e suoi derivati coperto da una licenza FLEGT che viene spedito dal Vietnam da uno speditore o spedizioniere e presentato per l’immissione in libera pratica a un ufficio doganale dell’Unione;
j) “legname prodotto legalmente” (in appresso denominato anche “legname legale”): il legname e i suoi derivati raccolti o importati e prodotti conformemente alla legislazione del Vietnam di cui all’allegato II e ad altre disposizioni pertinenti del presente accordo; nel caso del legname importato, si intendono il legname e i suoi derivati raccolti, prodotti ed esportati conformemente alla legislazione applicabile del paese di raccolta e alle procedure descritte nell’allegato V;
k) “immissione in libera pratica”: un regime doganale dell’Unione che conferisce la posizione doganale di merci unionali a merci che non provengono dall’Unione (conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013) e che comporta la riscossione dei dazi dovuti all’importazione e, ove opportuno, di altri oneri, l’applicazione delle misure di politica commerciale, nonché di divieti e restrizioni, e l’espletamento delle altre formalità stabilite per l’importazione delle merci;
l) “verifica dei parametri di controllo”: il processo di verifica della legalità, validità e conformità dei parametri di controllo sulla base di controlli documentali e/o fisici da parte delle entità di verifica conformemente alle norme stabilite nella definizione di legalità di cui all’allegato II.
ARTICOLO 3
Sistema di licenze FLEGT
1. È istituito tra le parti un sistema di licenze per l’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) che stabilisce una serie di procedure e condizioni allo scopo di verificare e attestare, per mezzo di licenze FLEGT, che il legname e i suoi derivati spediti nell’Unione sono stati prodotti legalmente. Conformemente al regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio1 e al presente accordo, l’Unione accetta per l’importazione nel proprio territorio soltanto i carichi provenienti dal Vietnam coperti da licenze FLEGT.
2. Il sistema di licenze FLEGT si applica al legname e ai suoi derivati elencati nell’allegato I.
3. Le parti convengono di adottare tutte le misure necessarie per applicare il sistema di licenze FLEGT.
1 Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione
di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (GU UE L 347 del 30.12.2005, pag. 1).
ARTICOLO 4
Autorità di rilascio delle licenze
1. Il Vietnam designa l’autorità di rilascio delle licenze e ne comunica gli estremi alla Commissione europea. Le parti rendono queste informazioni accessibili al pubblico.
2. L’autorità di rilascio delle licenze verifica che il legname e i suoi derivati siano stati prodotti legalmente in conformità con la normativa di cui all’allegato II e rilascia licenze FLEGT che coprono i carichi di legname e suoi derivati prodotti legalmente in Vietnam per l’esportazione nell’Unione.
3. Detta autorità non rilascia licenze FLEGT per i carichi di legname e suoi derivati che non sono stati prodotti legalmente in linea con la legislazione vietnamita di cui all’allegato II o, nel caso di legname importato, per i carichi di legname e suoi derivati che non sono stati raccolti, prodotti o esportati in conformità con la legislazione del paese di raccolta e del paese di produzione.
4. L’autorità di rilascio delle licenze documenta e rende accessibili al pubblico le proprie procedure per il rilascio delle licenze FLEGT. Inoltre, detta autorità conserva le registrazioni di tutti i carichi coperti da licenze FLEGT e, nel rispetto della legislazione nazionale sulla protezione dei dati, fornisce tali registrazioni ai fini della valutazione indipendente di cui all’articolo 10, pur rispettando il carattere riservato delle informazioni di proprietà degli esportatori.
ARTICOLO 5
Autorità competenti
1. La Commissione europea comunica al Vietnam gli estremi delle autorità competenti designate
dagli Stati membri dell’Unione. Le parti rendono queste informazioni accessibili al pubblico.
2. Le autorità competenti verificano che ogni carico sia oggetto di una licenza FLEGT valida prima di immetterlo in libera pratica nell’Unione. L’immissione in libera pratica di un carico può essere sospesa e il carico può essere trattenuto in caso di dubbi circa la validità della licenza FLEGT.
3. Le autorità competenti conservano e pubblicano ogni anno un rendiconto delle licenze FLEGT ricevute.
4. In conformità con la legislazione nazionale sulla protezione dei dati, le autorità competenti concedono alle persone o agli organismi designati dal Vietnam come valutatori indipendenti ai sensi dell’articolo 10 l’accesso ai documenti e ai dati pertinenti.
5. Le autorità competenti non eseguono l’operazione di cui al paragrafo 2 nel caso di un carico di legname e suoi derivati delle specie elencate nelle appendici della CITES perché a esse si applicano le disposizioni in materia di verifica stabilite nel regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio1.
1 Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU CE L 61 del 3.3.1997, pag. 1).
ARTICOLO 6
Licenze FLEGT
1. Le licenze FLEGT sono rilasciate dall’autorità di rilascio per attestare che il legname e i suoi
derivati sono stati prodotti legalmente.
2. Le licenze FLEGT sono emesse su un modulo scritto in lingua inglese e vietnamita che è compilato in lingua inglese.
3. Le parti possono predisporre, di comune accordo, sistemi elettronici per il rilascio, la trasmissione e la ricezione delle licenze FLEGT.
4. Le specifiche tecniche e la procedura per il rilascio delle licenze FLEGT figurano
nell’allegato IV.
ARTICOLO 7
Definizione di “legname prodotto legalmente”
Ai fini del presente accordo, una definizione di “legname prodotto legalmente” è riportata all’articolo 2, lettera j), e specificata nell’allegato II, il quale descrive la legislazione vietnamita che deve essere rispettata affinché il legname e i suoi derivati siano coperti da una licenza FLEGT. Tale allegato comprende altresì la documentazione contenente i principi, i criteri, gli indicatori e i parametri di controllo necessari per dimostrare il rispetto di detta legislazione.
ARTICOLO 8
Verifica del legname prodotto legalmente
1. Il Vietnam istituisce e utilizza un sistema di verifica della legalità (SVL) del legname vietnamita per verificare che il legname e i suoi derivati siano stati prodotti legalmente e per garantire che soltanto i carichi verificati vengano esportati nell’Unione. Tale sistema prevede controlli di conformità e procedure volti a evitare che il legname di origine illegale o sconosciuta entri nella catena di approvvigionamento.
2. Il sistema predisposto per verificare che i carichi di legname e suoi derivati siano stati prodotti
legalmente è descritto nell’allegato V.
ARTICOLO 9
Immissione in libera pratica di carichi coperti da licenza FLEGT
1. Le procedure che disciplinano l’immissione in libera pratica all’interno dell’Unione di carichi coperti da licenza FLEGT figurano nell’allegato III.
2. Qualora le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi per sospettare che una licenza non sia valida o autentica o non sia conforme al carico che dovrebbe coprire, l’autorità competente interessata può applicare le procedure di cui all’allegato III.
3. I contrasti o le difficoltà persistenti che dovessero emergere durante le consultazioni sulle licenze FLEGT possono essere sottoposti al comitato congiunto di attuazione istituito a norma dell’articolo 18.
ARTICOLO 10
Valutazione indipendente
1. La valutazione indipendente mira a valutare l’attuazione, l’efficacia e la credibilità dell’SVL
del legname vietnamita e del sistema di licenze FLEGT, come stabilito nell’allegato VI.
2. Il Vietnam, in consultazione con l’Unione, si avvale dei servizi di un valutatore indipendente per svolgere i compiti di cui all’allegato VI.
3. Il valutatore indipendente è un organismo non soggetto a conflitto di interessi derivante da un rapporto organizzativo o commerciale con:
a) l’Unione o le autorità di regolamentazione del Vietnam per il settore forestale;
b) l’autorità di rilascio delle licenze o qualsiasi soggetto responsabile della verifica della legalità
della produzione di legname; oppure
c) qualsiasi operatore che eserciti un’attività commerciale nel proprio settore forestale.
4. Il valutatore indipendente opera in conformità con una struttura di gestione documentata e secondo politiche, metodi e procedure pubblicati conformi alle migliori pratiche accettate a livello internazionale.
5. Il valutatore indipendente segnala al comitato congiunto di attuazione istituito ai sensi
dell’articolo 18 gli eventuali reclami derivanti dal suo operato.
6. Il valutatore indipendente comunica le proprie osservazioni alle parti tramite relazioni predisposte secondo la procedura descritta nell’allegato VI. Le relazioni del valutatore indipendente sono pubblicate in linea con la procedura di cui all’allegato VIII.
7. Le parti agevolano l’attività del valutatore indipendente, in particolare garantendogli l’accesso ai rispettivi territori e alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle sue mansioni. Le parti possono tuttavia evitare di divulgare, in conformità con la loro normativa nazionale sulla protezione dei dati, le informazioni che non sono autorizzate a comunicare.
ARTICOLO 11
Irregolarità
Conformemente all’articolo 20, le parti si informano reciprocamente di qualsiasi sospetta o comprovata elusione o irregolarità del sistema di licenze FLEGT, anche per quanto riguarda i seguenti aspetti:
a) sviamento del commercio, compreso il dirottamento dei flussi commerciali dal Vietnam all’Unione attraverso un paese terzo, laddove vi sia motivo di ritenere che ciò avvenga nell’intento di eludere l’obbligo di licenza;
b) rilascio di licenze FLEGT per il legname e suoi derivati che comprendono legname importato da paesi terzi, sospettato di essere prodotto illegalmente, oppure
c) ottenimento o uso fraudolenti delle licenze FLEGT.
ARTICOLO 12
Inizio dell’operatività del sistema di licenze FLEGT
1. Le parti si avvisano reciprocamente, tramite il comitato congiunto di attuazione istituito ai sensi dell’articolo 18, allorché riterranno di aver concluso i preparativi necessari per rendere pienamente operativo il sistema di licenze FLEGT.
2. Le parti, commissionano, tramite il comitato congiunto di attuazione, una valutazione indipendente del sistema di licenze FLEGT sulla base dei criteri di cui all’allegato VII. La valutazione accerta se l’SVL del legname vietnamita sul quale si fonda il sistema di licenze FLEGT di cui all’allegato V assolve adeguatamente le proprie funzioni.
3. Basandosi sulle raccomandazioni del comitato congiunto di attuazione, le parti stabiliscono di comune accordo la data a partire dalla quale il sistema di licenze FLEGT sarà operativo a tutti gli effetti.
4. Le parti si notificano reciprocamente per iscritto tale data.
ARTICOLO 13
Applicazione del sistema di verifica della legalità del legname vietnamita e altre misure
1. Utilizzando l’SVL del legname vietnamita, il Vietnam verifica la legalità del legname e dei suoi derivati esportati nei mercati non appartenenti all’Unione e di quelli venduti sui mercati interni e verifica la legalità delle importazioni di legname e suoi derivati utilizzando il sistema predisposto per l’attuazione del presente accordo.
2. A sostegno dell’applicazione di tale sistema, l’Unione ne incoraggia l’uso per quanto riguarda
il commercio in altri mercati internazionali e con paesi terzi.
3. L’Unione attua misure per evitare l’immissione sul mercato dell’Unione di legname raccolto
illegalmente e dei relativi prodotti derivati, in conformità con la propria legislazione applicabile.
ARTICOLO 14
Misure di sostegno
1. La fornitura delle risorse eventualmente necessarie alle misure volte a sostenere l’attuazione del presente accordo è determinata nel contesto degli esercizi di programmazione dell’Unione e dei suoi Stati membri per la cooperazione con il Vietnam.
2. Il Vietnam si assicura che la sua capacità di attuare il presente accordo sia rafforzata.
3. Le parti provvedono affinché le attività legate all’attuazione del presente accordo siano
coordinate con iniziative e programmi di sviluppo esistenti e futuri.
ARTICOLO 15
Partecipazione delle parti interessate all’attuazione del presente accordo
1. Il Vietnam coinvolge le parti interessate pertinenti nell’attuazione del presente accordo.
2. Il Vietnam garantisce che l’attuazione e il monitoraggio del presente accordo avvengano in maniera trasparente in collaborazione con le parti interessate, ivi comprese organizzazioni non governative, associazioni, imprese e sindacati del settore forestale, comunità locali e persone che vivono in zone forestali.
3. Il Vietnam garantisce che sia predisposto un meccanismo destinato a monitorare l’attuazione del presente accordo, coinvolgendo rappresentanti delle agenzie governative e altre parti interessate pertinenti.
4. Il Vietnam organizza consultazioni regolari con le parti interessate sull’attuazione del presente
accordo e, a tale proposito, promuove strategie di consultazione, modalità e programmi adeguati.
5. L’Unione consulta regolarmente le parti interessate sull’attuazione del presente accordo, tenendo conto dei suoi obblighi a norma della convenzione del 1998 sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite ("convenzione di Aarhus").
ARTICOLO 16
Clausole di salvaguardia sociale
1. Al fine di ridurre al minimo i possibili effetti negativi del presente accordo, le parti convengono di valutare le ripercussioni sulle minoranze etniche e sulle comunità locali interessate e sul loro stile di vita, nonché sui nuclei familiari e sul settore del legname.
2. Le parti sorvegliano le ripercussioni del presente accordo di cui al paragrafo 1 e adottano misure ragionevoli per attenuare gli effetti negativi. Le parti possono concordare misure supplementari per ovviare a eventuali effetti negativi.
ARTICOLO 17
Incentivi di mercato
Tenendo conto dei suoi obblighi internazionali, l’Unione promuove una posizione favorevole sul mercato dell’Unione per il legname e i suoi derivati contemplati dal presente accordo. A tal fine essa prevede, in particolare, misure volte a:
a) incoraggiare le politiche di approvvigionamento pubbliche e private che riconoscono l’esistenza di un’offerta di prodotti forestali ottenuti legalmente e garantiscono un mercato per tali prodotti; e
b) promuovere una percezione più favorevole dei prodotti corredati di licenze FLEGT sul
mercato del legname dell’Unione.
ARTICOLO 18
Comitato congiunto di attuazione
1. Le parti istituiscono un comitato congiunto di attuazione (CCA) dell’accordo per agevolarne la gestione, il monitoraggio e il riesame. Il CCA favorisce altresì il dialogo e lo scambio di informazioni tra le parti.
2. Il CCA è istituito entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente accordo. Ciascuna parte designa i propri rappresentanti in seno al CCA. Il CCA adotta le proprie decisioni per consenso. Il CCA è copresieduto da alti funzionari designati da ciascuna parte.
3. Il CCA stabilisce il proprio regolamento interno.
4. Il CCA si riunisce almeno due volte l’anno nei primi due anni e una volta l’anno successivamente; la data e l’ordine del giorno di tali riunioni sono concordati preventivamente dalle parti. Ulteriori riunioni possono essere indette su richiesta di una qualsiasi delle parti.
5. Il CCA provvede affinché i propri lavori siano trasparenti e le informazioni in merito al proprio operato e alle proprie decisioni siano accessibili al pubblico.
6. Il CCA pubblica una relazione annuale congiunta, i cui dettagli e il cui contenuto sono
riportati nell’allegato VIII.
7. Le funzioni e i compiti specifici del CCA sono descritti nell’allegato IX.
ARTICOLO 19
Relazioni e divulgazione al pubblico di informazioni
1. Le parti si impegnano a mettere regolarmente a disposizione del pubblico informazioni
concernenti l’attuazione e il monitoraggio del presente accordo.
2. Le parti divulgano al pubblico le informazioni di cui all’allegato VIII conformemente ai meccanismi ivi descritti. Le parti si adoperano per mettere a disposizione delle diverse parti interessate del settore forestale informazioni affidabili, pertinenti e aggiornate.
3. In conformità con la rispettiva legislazione, le parti concordano di non divulgare le informazioni riservate scambiate nel contesto del presente accordo. Nessuna delle parti divulga, o autorizza le sue autorità a divulgare, le informazioni scambiate nell’ambito del presente accordo che costituiscono segreti commerciali o informazioni commerciali riservate.
ARTICOLO 20
Comunicazioni sull’attuazione
1. I rappresentanti delle parti responsabili delle comunicazioni ufficiali sull’attuazione del
presente accordo sono:
a) per il Vietnam: il viceministro del ministero dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale;
b) per l’Unione: il capo della delegazione dell’Unione in Vietnam.
2. Le parti si comunicano tempestivamente le informazioni necessarie per l’attuazione del
presente accordo, incluse le modifiche relative ai rappresentanti di cui al paragrafo 1.
ARTICOLO 21
Applicazione territoriale
Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio in cui si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni ivi stabilite, e, dall’altra, al territorio del Vietnam.
ARTICOLO 22
Risoluzione delle controversie
1. Le parti cercano di comporre qualsiasi controversia riguardante l’applicazione o l’interpretazione del presente accordo mediante consultazioni tempestive.
2. Qualora una controversia non sia stata risolta tramite consultazioni entro 120 giorni dalla data della richiesta iniziale di consultazioni, la controversia può essere sottoposta al CCA, che si adopera per risolverla. Al CCA vengono fornite tutte le informazioni pertinenti per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile. A tal fine, il CCA è tenuto a esaminare tutte le possibilità atte a salvaguardare l’effettiva attuazione del presente accordo.
3. Nel caso in cui il CCA non riesca a comporre la controversia, le parti chiedono congiuntamente i buoni uffici o la mediazione di un terzo.
4. Qualora non sia possibile risolvere la controversia a norma del paragrafo 3, ciascuna delle parti può notificare all’altra la nomina di un arbitro e l’altra parte provvede quindi a nominare un secondo arbitro entro 30 giorni di calendario dalla nomina del primo. Le parti nominano congiuntamente un terzo arbitro entro 60 giorni dalla nomina del secondo.
5. Le decisioni arbitrali sono adottate a maggioranza entro sei mesi dalla nomina del terzo arbitro.
6. Il lodo arbitrale è vincolante per le parti ed è inappellabile.
7. Il CCA definisce le procedure operative per l’arbitrato.
ARTICOLO 23
Sospensione
1. Se una delle parti desidera sospendere il presente accordo deve notificare tale intenzione per iscritto all’altra parte. La questione viene in seguito discussa tra le parti, tenendo conto dei punti di vista delle parti interessate pertinenti.
2. Ciascuna delle parti può sospendere l’applicazione del presente accordo nel caso in cui l’altra
parte:
a) non adempia i suoi obblighi ai sensi del presente accordo;
b) non mantenga le misure e i provvedimenti normativi e amministrativi necessari per attuare il presente accordo, oppure
c) agisca in maniera tale da comportare rischi significativi per l’ambiente, la salute o la sicurezza delle persone dell’Unione o del Vietnam.
La decisione di sospensione e le relative motivazioni vengono notificate e inviate per iscritto
all’altra parte.
3. Le condizioni del presente accordo cessano di essere applicabili 30 giorni di calendario dopo la notifica resa ai sensi del paragrafo 2, secondo xxxxx.
4. L’applicazione del presente accordo riprende dopo 30 giorni di calendario da quando la parte che ha sospeso l’applicazione informa l’altra parte che i motivi della sospensione non sussistono più.
ARTICOLO 24
Modifiche
1. Se una parte intende modificare il presente accordo, presenta una proposta almeno tre mesi prima della riunione successiva del comitato congiunto di attuazione. Quest’ultimo discute della proposta e, in caso di consenso, formula una raccomandazione. Se le parti concordano con la raccomandazione, l’approvano secondo le proprie procedure interne.
2. Le modifiche approvate dalle parti a norma del paragrafo 1 entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
3. Il CCA può adottare modifiche degli allegati del presente accordo.
4. Tutte le notifiche relative a modifiche vengono inviate al segretario generale del Consiglio dell’Unione europea e al ministro degli Affari esteri della Repubblica socialista del Vietnam attraverso i canali diplomatici.
ARTICOLO 25
Entrata in vigore, durata e cessazione
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure necessarie a tal fine.
2. Le notifiche di cui al presente articolo sono trasmesse al segretario generale del Consiglio dell’Unione europea e al ministro degli Affari esteri della Repubblica socialista del Vietnam attraverso i canali diplomatici.
3. Il presente accordo rimane in vigore per un periodo di cinque anni ed è prorogato automaticamente per periodi consecutivi di cinque anni, a meno che una parte non rinunci alla proroga notificandolo per iscritto all’altra parte almeno 12 mesi prima della scadenza dell’accordo.
4. Ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo dandone notifica per iscritto all’altra
parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo 12 mesi dalla ricezione di tale notifica.
ARTICOLO 26
Allegati
Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante del presente accordo.
ARTICOLO 27
Testi facenti fede
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e vietnamita, tutti i testi facenti fede.
In caso di divergenza sull’interpretazione prevale il testo in lingua inglese.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.
FATTO a [LUOGO] il [DATA] giorno del [MESE] nell'anno [ANNO],
Per l’Unione europea Per il governo
della Repubblica socialista del Vietnam
ELENCO DEGLI ALLEGATI
ALLEGATO I Prodotti interessati: codici del sistema armonizzato per il legname e i suoi derivati coperti dal sistema di licenze FLEGT
ALLEGATO II Definizione di legalità del legname del Vietnam
ALLEGATO III Condizioni che disciplinano l’immissione in libera pratica nell’Unione del
legname e dei suoi derivati esportati dal Vietnam e oggetto di licenza FLEGT ALLEGATO IV Sistema di licenze FLEGT
ALLEGATO V Sistema di verifica della legalità (SVL) del legname vietnamita ALLEGATO VI Quadro di riferimento per la valutazione indipendente
ALLEGATO VII Criteri per la valutazione della prontezza operativa del sistema di verifica della legalità del legname vietnamita
ALLEGATO VIII Divulgazione al pubblico di informazioni ALLEGATO IX Funzioni del comitato congiunto di attuazione
ALLEGATO I
PRODOTTI INTERESSATI:
CODICI DEL SISTEMA ARMONIZZATO PER IL LEGNAME E I SUOI DERIVATI COPERTI DAL SISTEMA DI LICENZE FLEGT
L’elenco che figura nel presente allegato fa riferimento al sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci istituito dalla
convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
Codice SA | Descrizione |
CAPITOLO 44 | Legno, carbone di legna e lavori di legno |
Ex. 4401 | Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili (non di bambù né di canna d’India) |
4403 | Legno grezzo anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato |
4406 | Traversine di legno per strade ferrate o simili |
Codice SA | Descrizione |
4407 | Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm |
Ex. 4408 | Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm (non di bambù né di canna d’India) |
Ex. 4409 | Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa (non di bambù né di canna d’India) |
Ex. 4410 | Pannelli di particelle, pannelli detti “oriented strand board” (OSB) e pannelli simili (per esempio: “waferboard”), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici (non di bambù né di canna d’India) |
Ex. 4411 | Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici (non di bambù né di canna d’India) |
Ex. 4412 | Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato (non di bambù né di canna d’India) |
Ex. 441300 | Legno detto “addensato”, in blocchi, tavole, listelli o profilati (non di bambù né di canna d’India) |
Ex. 441400 | Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili (non di bambù né di canna d’India) |
Codice SA | Descrizione |
Ex. 4415 | Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno (non di bambù né di canna d’India). |
Ex. 4416 | Fusti, botti, tini e altri lavori da bottaio e loro parti, compreso il legname da xxxxxxx (non di bambù né di canna d’India). |
Ex. 4418 | Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura (“shingles” e “shakes”), di legno (non di bambù né di canna d’India). |
CAPITOLO 94: | Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili |
940330 | --Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici |
940340 | --Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine |
940350 | --Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto |
940360 | Altri mobili di legno |
ALLEGATO II
DEFINIZIONE DI LEGALITÀ DEL LEGAME DEL VIETNAM INTRODUZIONE
La definizione di legalità stabilisce principi, criteri, indicatori e parametri di controllo per il legname legale in base alle normative e ai regolamenti del Vietnam. La definizione di legalità viene aggiornata come e quando necessario durante l’attuazione del presente accordo in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 24 dello stesso. La definizione di legalità costituisce parte integrante del sistema di verifica della legalità (SVL) del legname vietnamita di cui all’allegato V.
Il presente allegato è stato elaborato da un gruppo di lavoro multisettoriale attraverso un ampio processo di consultazione con agenzie governative, associazioni di categoria, imprese, organizzazioni non governative, nuclei familiari, singoli individui e comunità locali. Le forme di consultazione hanno incluso seminari a favore delle parti interessate, osservazioni scritte e online, nonché contributi da parte di organizzazioni e singoli individui sui progetti della definizione di legalità.
I documenti legali vietnamiti di cui alle appendici 1A e 1B del presente allegato comprendono leggi e ordinanze dell’assemblea nazionale, decreti del governo, decisioni del Primo ministro, decisioni ministeriali e circolari ministeriali comunicati al pubblico.
STRUTTURA E CONTENUTO DELLA MATRICE DI DEFINIZIONE DI LEGALITÀ
La definizione di legalità è sviluppata per due gruppi destinatari, ossia per le organizzazioni e i nuclei familiari, come da definizione di cui alla sezione 2.2.1 dell’allegato V, in maniera da rispecchiare i requisiti di conformità delle varie normative che si applicano a questi due gruppi destinatari e da concepire un SVL del legname vietnamita chiaro, specifico e attuabile come descritto nell’allegato V.
La definizione di legalità per le organizzazioni è specificata nell’appendice 1A del presente allegato mentre quella per i nuclei familiari è riportata nell’appendice 1B del presente allegato.
La definizione di legalità è suddivisa in sette principi, come segue:
1. | Organizzazioni |
− | Principio I: la raccolta del legname nazionale rispetta i regolamenti in materia di diritti di sfruttamento del terreno, diritti di sfruttamento delle foreste, gestione, ambiente e società; |
− | principio II: rispetto dei regolamenti in materia di gestione di legname confiscato; |
− | principio III: rispetto dei regolamenti in materia di importazione di legname; |
− | principio IV: rispetto dei regolamenti in materia di trasporto e commercio di legname; |
− | principio V: rispetto dei regolamenti in materia di trasformazione del legname; |
− | principio VI: rispetto dei regolamenti in materia di regimi doganali per l’esportazione; |
− | principio VII: rispetto dei regolamenti in materia di imposte e dipendenti. |
2. | Nuclei familiari |
− | Principio I: la raccolta del legname nazionale rispetta i regolamenti in materia di diritti di sfruttamento del terreno, diritti di sfruttamento delle foreste, gestione, ambiente e società; |
− | principio II: rispetto dei regolamenti in materia di gestione di legname confiscato; |
− | principio III: rispetto dei regolamenti in materia di importazione di legname; |
− | principio IV: rispetto dei regolamenti in materia di trasporto e commercio di legname; |
− | principio V: rispetto dei regolamenti in materia di trasformazione del legname; |
− | principio VI: rispetto dei regolamenti in materia di regimi doganali per l’esportazione; |
− | principio VII: rispetto dei regolamenti in materia di imposte. |
La definizione di legalità per le organizzazioni e quella per i nuclei familiari sono costituite da sette principi; tuttavia, nel contesto di taluni principi, il numero di criteri, indicatori e parametri di controllo varia. In generale, alcuni dei regolamenti applicabili ai nuclei familiari sono più semplici rispetto a quelli previsti per le organizzazioni. Le differenze più significative si riflettono nei principi I, IV e VII, come segue:
− nel contesto del principio I (la raccolta del legname nazionale rispetta i regolamenti in materia di diritti di sfruttamento del terreno, diritti di sfruttamento delle foreste, gestione, ambiente e società), tanto la definizione di legalità per le organizzazioni quanto quella per i nuclei familiari comprendono otto criteri; tuttavia, taluni dei criteri variano tra le due categorie. La definizione di legalità per le organizzazioni include il criterio 1 (rispetto dei regolamenti sulla raccolta principale di legname proveniente da foreste naturali), che tuttavia non è applicabile ai nuclei familiari. La definizione di legalità per i nuclei familiari contempla il criterio 7 (rispetto dei regolamenti sulla raccolta di legname proveniente da piantagioni in giardini domestici, fattorie e alberi sparsi), che tuttavia non è applicabile alle organizzazioni (descritto più avanti);
− nel contesto del principio IV (rispetto dei regolamenti in materia di trasporto e commercio di legname), la definizione di legalità per le organizzazioni comprende 10 criteri mentre quella per i nuclei familiari ne conta sette. I criteri aggiuntivi nel quadro della definizione di legalità per le organizzazioni, che non sono applicabili ai nuclei familiari, riguardano il rispetto dei regolamenti in materia di registrazione delle imprese, trasporto interno di legname e suoi derivati all’interno di una provincia e tra province;
− nel quadro del principio VII, la definizione di legalità per le organizzazioni tratta del rispetto dei regolamenti in materia di imposte e dipendenti (tre criteri), mentre quella per i nuclei familiari riguarda il rispetto dei regolamenti fiscali (un criterio). Ciò riflette la differenza nella normativa sul lavoro applicata ai nuclei familiari rispetto a quella applicata alle organizzazioni.
Nella definizione di legalità e nel contesto dell’SVL del legname vietnamita vi è una distinzione tra i parametri di controllo statici e quelli dinamici come da definizione di cui alla sezione 4.1 dell’allegato V. I parametri di controllo statici (contrassegnati con una “S” nella matrice della definizione di legalità) riguardano la creazione e il funzionamento di organizzazioni e nuclei familiari, tra i quali si annoverano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, parametri di controllo quali la registrazione di imprese, i diritti di sfruttamento del terreno e la normativa in materia di tassazione, ambiente e lavoro. I parametri di controllo dinamici (contrassegnati con una “D” nella matrice della definizione di legalità) si riferiscono a lotti di legname nella catena di approvvigionamento e includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, parametri di controllo quali bolle di accompagnamento del carico di legname e fatture di vendita, incluse nel fascicolo del legname e dei suoi derivati in ciascuna fase della catena di approvvigionamento.
SPIEGAZIONE DEGLI ELEMENTI DELLA DEFINIZIONE DI LEGALITÀ
1. Spiegazione dei parametri di controllo per i diritti di sfruttamento del terreno e i diritti di sfruttamento delle foreste
Il governo del Vietnam mira a garantire che vengano create condizioni tali da consentire ai produttori nazionali di legname di produrre e vendere i loro prodotti. Di conseguenza la definizione di legalità definisce un quadro completo e inclusivo dei parametri di controllo relativi ai diritti di sfruttamento del terreno e ai diritti di sfruttamento delle foreste di cui al principio I. Il numero di parametri di controllo varia a seconda della categoria di utilizzatori (organizzazioni o nuclei familiari) e della categoria di foresta (criterio). Al fine di determinare i diritti legali di sfruttamento del terreno, le organizzazioni e i nuclei familiari necessitano di uno solo dei parametri di controllo specificati nel principio I della definizione di legalità.
La ragione principale per includere numerosi parametri di controllo per i diritti di sfruttamento del terreno e i diritti di sfruttamento delle foreste è l’evoluzione della politica fondiaria del Vietnam in periodi diversi. I parametri di controllo sui diritti di sfruttamento del terreno e sui diritti di sfruttamento delle foreste introdotti ai sensi di regolamenti precedenti possono ancora essere validi a norma della legge fondiaria del 2013.
I certificati relativi ai diritti di sfruttamento del terreno (certificati del libro rosso) sono stati introdotti per la prima volta dalla legge fondiaria del 1993. Dal 1993 l’emissione di certificati relativi ai diritti di sfruttamento del terreno è stata progressivamente estesa a tutti gli utilizzatori di terreni e a tutte le categorie di terreni in tutto il paese. Tale processo è ancora in corso ed esistono talune circostanze nelle quali gli utilizzatori di terreni forestali legali non hanno ancora ottenuto la concessione di certificati relativi ai diritti di sfruttamento del terreno. In questa situazione è possibile applicare numerosi parametri di controllo alternativi che possono essere utilizzati per dimostrare i diritti legali di sfruttamento del terreno e i diritti legali di sfruttamento delle foreste. Tali parametri di controllo alternativi includono: decisioni in materia di allocazione di terreni; decisioni in materia di allocazione di foreste; decisioni in materia di allocazione di terreni forestali; decisioni in materia di allocazione di foreste associata ad allocazione di terreni; decisioni in materia di locazione di terreni; decisioni in materia di concessione in appalto di terreni forestali; registri forestali e conferma scritta da parte del comitato popolare comunale.
In conformità della legge fondiaria del 2013, nei casi in cui i nuclei familiari non dispongono di certificati relativi ai diritti di sfruttamento del terreno o eventuali altre prove documentali relative a tali diritti, la certificazione da parte del comitato popolare comunale che il terreno è attualmente utilizzato e non è soggetto a controversie può essere utilizzata come parametro di controllo dell’uso legale del terreno.
2. Raccolta di legname proveniente da giardini domestici, fattorie e alberi sparsi
La definizione di legalità per i nuclei familiari non include i parametri di controllo che disciplinano i diritti di sfruttamento del terreno per gli alberi abbattuti provenienti da giardini domestici, fattorie e alberi sparsi, in quanto tali alberi non soddisfano i criteri delle foreste a piantumazione concentrata o sono piantati in zone a favore delle quali non possono essere concessi certificati relativi ai diritti di sfruttamento del terreno, come per esempio i bordi delle strade o le rive di canali.
Di conseguenza, quando vi è la necessità di abbattere alberi i nuclei familiari, prima di procedere allo sfruttamento, presentano al comitato popolare comunale una relazione sul luogo di raccolta, sulle specie e sul volume di legname raccolto dai loro giardini domestici, dalle loro fattorie e da alberi sparsi, affinché detto comitato possa esercitare una funzione di monitoraggio e controllo. Dopo lo sfruttamento, i nuclei familiari preparano e autocertificano la loro bolle di accompagnamento del carico di legname.
3. Rispetto dei regolamenti in materia di esportazione
La procedura relativa alla concessione di licenze FLEGT per i carichi di legname per l’esportazione verso i mercati dell’Unione ha luogo prima dell’applicazione dei regimi doganali per l’esportazione, come descritto nell’allegato IV. Di conseguenza, il principio VI viene utilizzato per classificare le organizzazioni nel contesto del sistema di classificazione delle organizzazioni (SCO) come specificato nell’allegato V.
4. Definizioni
Nel contesto del presente accordo, i termini che seguono devono essere intesi come specificato in appresso.
Principio
Un principio è un aspetto del diritto e della legislazione vietnamiti che le organizzazioni e i nuclei familiari devono rispettare in ogni fase della catena di approvvigionamento, come indicato nel presente allegato e nell’allegato V.
Criterio
Un criterio è una prescrizione giuridica che le organizzazioni e i nuclei familiari devono attuare al fine di garantire il rispetto di un principio.
Indicatore
Un indicatore è una misura specifica, o una serie di misure, che le organizzazioni e i nuclei familiari devono rispettare per soddisfare un criterio.
Parametro di controllo
Un parametro di controllo è una prova atta a dimostrare l’adempimento di un indicatore e di un criterio.
Proprietario della foresta (titolare della proprietà della foresta)
Il termine “proprietario della foresta” fa riferimento a organizzazioni o nuclei familiari ai quali il governo assegna o concede in locazione terreni forestali o foreste per attività commerciali o di produzione legate alla silvicoltura in conformità della legge sullo sviluppo e sulla protezione delle foreste del 2004.
Dichiarazione di progettazione della raccolta
La dichiarazione di progettazione della raccolta è un documento che descrive la situazione di base della zona di raccolta, le tecniche di raccolta, il volume di raccolta e di recupero, nonché le categorie e le tabelle dettagliate sulle norme tecniche per lo sfruttamento forestale.
Unità di progettazione
Un’unità di progettazione è un’entità autorizzata da un’agenzia competente, avente mandato per la progettazione di operazioni di sfruttamento forestale.
Raccolta principale
La raccolta principale di legname proveniente da foreste naturali fa riferimento allo sfruttamento del legname per fini economici, garantendo allo stesso tempo lo sviluppo e l’utilizzo stabili delle foreste determinati nel contesto del sistema di gestione sostenibile delle foreste in conformità dei regolamenti in vigore del Vietnam. La raccolta principale nelle foreste naturali non si applica ai nuclei familiari.
Elenco di marcatura degli alberi
L’elenco di marcatura degli alberi è un documento che registra il nome e la dimensione degli alberi
che possono essere abbattuti nella zona di progettazione della raccolta.
Relazione sull’ubicazione della raccolta e sul volume del legname e dei suoi derivati raccolti
La relazione sull’ubicazione della raccolta e sul volume del legname e dei suoi derivati raccolti elenca le informazioni concernenti la zona di raccolta e il volume raccolto in base alle diverse categorie di origine di legname nazionale, comprese le foreste naturali, le foreste piantate, le foreste di alberi della gomma e gli alberi sparsi.
Bolla di accompagnamento del carico di prodotti forestali (“bolla di accompagnamento del carico”)
La bolla di accompagnamento del carico di prodotti forestali è un documento obbligatorio facente parte del fascicolo del legname e dei suoi derivati in ogni fase della catena di approvvigionamento del legname dal punto di raccolta o importazione fino al punto di esportazione, ivi compreso durante il commercio del legname, l’entrata e l’uscita rispetto a ciascun sito di trasformazione o immagazzinamento, oppure il trasporto tramite un veicolo. Una bolla di accompagnamento del carico è soggetta a controllo e a verifica/approvazione in ogni fase da parte delle entità pertinenti.
La bolla di accompagnamento del carico per prodotti forestali in circolazione include informazioni sul nome e sul tipo di legname e suoi derivati, sull’unità di misura, sulla forma dei prodotti forestali, sul quantitativo e sul volume di detti prodotti alla fine di ciascuna pagina indicando il quantitativo totale.
Elenco del legname che si prevede di raccogliere
L’elenco del legname che si prevede di raccogliere include informazioni sull’ubicazione, sulle
specie e sul quantitativo (volume e diametro) dei prodotti da raccogliere. Registri di entrata e di uscita
I registri di entrata e di uscita sono utilizzati per registrare l’entrata e l’uscita nelle/dalle strutture dei
prodotti forestali delle organizzazioni di raccolta, trasformazione e commercio. Legname e suoi derivati non trasformati
Il legname e suoi derivati non trasformati sono prodotti che non sono stati soggetti all’uso di attrezzi o attrezzature di alcun tipo dopo essere stati raccolti, importati e gestiti (se confiscati) e che presentano ancora la loro forma e i loro parametri originali.
Abbattimento di recupero e raccolta di recupero
L’abbattimento di recupero di legname comporta l’abbattimento di alberi durante l’attuazione di misure silvicole, la ricerca scientifica e lo sgombero di siti per progetti che implicano la conversione delle destinazioni d’uso delle foreste.
Con “raccolta di recupero di legname” si indica invece la raccolta di: alberi caduti o morti a causa di
calamità naturali; legname bruciato, marcio o secco; rami di alberi che rimangono nelle foreste.
Fascicolo legale del legname e dei suoi derivati (“fascicolo del legname e dei suoi derivati”)
Il fascicolo legale del legname e dei suoi derivati è un insieme di documenti relativi al legname e ai suoi derivati che vengono preparati, conservati presso le organizzazioni e i nuclei familiari che producono e commercializzano legname e suoi derivati, e che accompagnano tale legname e suoi derivati nel processo di raccolta, commercio, trasporto, trasformazione, immagazzinamento ed esportazione.
Foresta di produzione
Le foreste di produzione sono foreste utilizzate principalmente per la produzione e la vendita di legname e prodotti forestali diversi dal legname, in combinazione con la protezione dell’ambiente.
Foresta di protezione
Le foreste di protezione sono foreste utilizzate principalmente per la protezione delle fonti di acqua e del suolo, la prevenzione dell’erosione e della desertificazione, la limitazione dei disastri naturali, la regolazione del clima e la protezione dell’ambiente.
Foresta a uso speciale
Le foreste a uso speciale sono foreste utilizzate principalmente per la conservazione della natura, la conservazione di esemplari standard degli ecosistemi nazionali e delle fonti genetiche e biologiche forestali, la ricerca scientifica, la protezione di reperti storici e culturali e la conservazione del paesaggio per scopi ricreativi e turistici, in combinazione con la protezione dell’ambiente.
Appendice 1A
DEFINIZIONE DI LEGALITÀ PER LE ORGANIZZAZIONI
PRINCIPIO I: LA RACCOLTA DEL LEGNAME NAZIONALE RISPETTA I REGOLAMENTI IN MATERIA DI DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DEL TERRENO, DIRITTI DI SFRUTTAMENTO DELLE FORESTE, GESTIONE, AMBIENTE E SOCIETÀ (ORGANIZZAZIONI) | |||
Criterio Indicatori | Parametri di controllo | Tipo di parametro di controllo S=statico D=dinamico | Riferimenti normativi per i parametri di controllo |
Criterio 1: rispetto dei regolamenti sulla raccolta principale di legname proveniente da foreste naturali | |||
Indicatore 1.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste – è richiesto uno dei seguenti documenti: | |||
1.1.1. decisione in materia di allocazione di terreni (prima del 15.10.1993); | S | Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di terreni. | |
1.1.2. decisione in materia di allocazione di foreste (dal 15.10.1993 all’1.7.2004); | S | Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02. CP. Articoli 16 e 17 del decreto n. 163/1999/ND-CP. |
1.1.3. certificato relativo al diritto di sfruttamento del terreno (dal 15.10.1993 a oggi); | S | Articoli 48, 49 e 51 della legge fondiaria del 2003. Articolo 102 della legge fondiaria del 2013. | |
1.1.4. decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi); | S | Articoli 32, 33 e 34 della legge fondiaria del 2003. Articoli 53, 54 e 55 della legge fondiaria del 2013. | |
1.1.5. decisione in materia di locazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi); | S | Articolo 35 della legge fondiaria del 2003. Articolo 56 della legge fondiaria del 2013. | |
1.1.6. decisione in materia di allocazione di foreste associata ad allocazione di terreni, locazione di terreni (dal 2011 a oggi); | S | Articoli 5, 9 e 11 della circolare n. 07/2011/TTLT- BNNPTNT-BTNMT. | |
1.1.7. decisione in materia di allocazione di foreste. | S | Sezione II della circolare n. 38/2007/TT-BNN. | |
Indicatore 1.2: foresta di raccolta avente status giuridico – è richiesto uno dei seguenti documenti: | |||
1.2.1. certificato di registrazione dell’impresa; | S | Articoli 28 e 29 della legge sulle imprese del 2014. | |
1.2.2. certificato di registrazione dell’investimento (per investitori stranieri o imprese nelle quali il 51% del capitale sociale è detenuto da investitori stranieri); | S | Articolo 36 della legge sugli investimenti del 2014. | |
1.2.3. certificato di registrazione dell’impresa (per le imprese che operano presso parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione). | S | Articolo 39 del decreto n. 108/2006/ND-CP. Articolo 13 della legge sugli investimenti del 2005. Articolo 74 della legge sugli investimenti del 2014. |
Indicatore 1.3: disporre di un piano di gestione sostenibile delle foreste approvato – è richiesto il seguente documento: | |||
1.3.1. decisione sull’approvazione del piano di gestione sostenibile delle foreste. | S | Articolo 11 della circolare n. 38/2014/TT- BNNPTNT. | |
Indicatore 1.4: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta – sono richiesti tutti i seguenti documenti: | |||
1.4.1. dichiarazione di progettazione della raccolta; | S | Articolo 22 della circolare n. 87/2009/TT- BNNPTNT. | |
1.4.2. mappa della zona di raccolta; | S | Articolo 21 della circolare n. 87/2009/TT- BNNPTNT. | |
1.4.3. elenco degli alberi contrassegnati per la raccolta; | S | Articolo 14 della circolare n. 87/2009/TT- BNNPTNT. | |
1.4.4. verbale sulla valutazione della progettazione della raccolta sul campo; | S | Articolo 24 della circolare n. 87/2009/TT- BNNPTNT. | |
1.4.5. decisione sull’approvazione della progettazione della raccolta; | S | Articolo 25 della circolare n. 87/2009/TT- BNNPTNT. | |
1.4.6. permesso di raccolta; | S | Articolo 4 della circolare n. 21/2016/TT- BNNPTNT. | |
1.4.7. verbale di accettazione del legname xxxxxxxx. | D | Articolo 4 della circolare n. 21/2016/TT- BNNPTNT. |
Indicatore 1.5: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, sul legname e sui suoi derivati devono essere apposti segni con il martello forestale – sono richiesti i seguenti documenti: | |||
1.5.1. verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale; | D | Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD- BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. | |
1.5.2. bolla di accompagnamento del carico. | D | Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD- BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. | |
Indicatore 1.6: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come imposto nell’indicatore 1.5 – è richiesto il seguente documento: | |||
1.6.1. bolla di accompagnamento del carico di legname. | D | Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD- BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. | |
Indicatore 1.7: la foresta di raccolta rispetta i regolamenti in materia di protezione dell’ambiente – è richiesto uno dei seguenti documenti: | |||
1.7.1. decisione sull’approvazione della relazione di valutazione dell’impatto ambientale per i progetti di raccolta nelle foreste naturali di produzione che comportano un taglio raso in una zona di concentrazione di dimensioni almeno pari a 50 ha; | S | Articolo 12 del decreto n. 18/2015/ND-CP. |
1.7.2. piano di protezione dell’ambiente per progetti di raccolta nelle foreste naturali di produzione che comportano un taglio raso in una zona di concentrazione di dimensioni inferiori a 50 ha. | S | Articolo 18 del decreto n. 18/2015/ND-CP. | |
Criterio 2: rispetto dei regolamenti in materia di raccolta principale, abbattimento di recupero e raccolta di recupero da foreste di protezione piantate | |||
Indicatore 2.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste – è richiesto uno dei seguenti documenti: | |||
2.1.1. decisione in materia di allocazione di terreni (prima del 15.10.1993); | S | Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di terreni. | |
2.1.2. decisione in materia di allocazione di foreste (dal 15.10.1993 all’1.7.2004); | S | Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02. CP. Articoli 9, 12 e 17 del decreto n. 163/1999/ND-CP. | |
2.1.3. certificato relativo al diritto di sfruttamento del terreno (dal 15.10.1993 a oggi); | S | Articoli 48, 49 e 51 della legge fondiaria del 2003. Articolo 102 della legge fondiaria del 2013. | |
2.1.4. decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi); | S | Articoli 32, 33, 34 e 35 della legge fondiaria del 2003. Articoli 53, 54 e 55 della legge fondiaria del 2013. | |
2.1.5. decisione in materia di locazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi); | S | Articolo 35 della legge fondiaria del 2003. Articolo 56 della legge fondiaria del 2013. |
2.1.6. decisione in materia di allocazione di foreste associata ad allocazione di terreni, locazione di terreni (dal 2011 a oggi); | S | Articoli 5, 9 e 11 della circolare n. 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT. | |
2.1.7. decisione in materia di allocazione di foreste. | S | Sezione II, circolare n. 38/2007/TT-BNN. | |
Indicatore 2.2: foresta di raccolta avente status giuridico – è richiesto uno dei seguenti documenti: | |||
2.2.1. certificato di registrazione dell’impresa; | S | Articoli 28 e 29 della legge sulle imprese del 2014. | |
2.2.2. certificato di registrazione dell’investimento (per investitori stranieri o imprese nelle quali il 51% del capitale sociale è detenuto da investitori stranieri); | S | Articolo 36 della legge sugli investimenti del 2014. | |
2.2.3. certificato di registrazione dell’impresa (per le imprese che operano presso parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione). | S | Articolo 39 del decreto n. 108/2006/ND-CP. Articolo 13 della legge sugli investimenti del 2005. Articolo 74 della legge sugli investimenti del 2014. | |
Indicatore 2.3: la foresta di raccolta rispetta i regolamenti in materia di protezione dell’ambiente – è richiesto uno dei seguenti documenti: | |||
2.3.1. decisione sull’approvazione della relazione di valutazione dell’impatto ambientale per progetti di taglio raso per una zona di raccolta concentrata a partire da 200 ha; | S | Articolo 12 del decreto n. 18/2015/ND-CP. |
2.3.2. piano di protezione ambientale per progetti di taglio raso per una zona di raccolta concentrata inferiore a 200 ha. | S | Articolo 18 del decreto n. 18/2015/ND-CP. | |
Indicatore 2.4: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta – sono richiesti tutti i seguenti documenti: | |||
2.4.1. dichiarazione di progettazione della raccolta; | S | Articolo 6 della circolare n. 21/2016/TT- BNNPTNT. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. | |
2.4.2. mappa della zona di raccolta; | S | Articolo 6 della circolare n. 21/2016/TT- BNNPTNT. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. | |
2.4.3. permesso di raccolta. | S | Articolo 6 della circolare n. 21/2016/TT- BNNPTNT. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. | |
Indicatore 2.5: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, derivanti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti – sono richiesti i seguenti documenti: | |||
2.5.1. verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale; | D | Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD- BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. | |
2.5.2. bolla di accompagnamento del carico. | D | Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD- BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. |
Indicatore 2.6: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come imposto nell’indicatore 2.5 – è richiesto il seguente documento: | |||
2.6.1. bolla di accompagnamento del carico. | D | Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD- BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. | |
Criterio 3: rispetto dei regolamenti in materia di raccolta principale, abbattimento di recupero e raccolta di recupero da foreste di produzione piantate | |||
Indicatore 3.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste – è richiesto uno dei seguenti documenti: | |||
3.1.1. decisione in materia di allocazione di terreni (prima del 15.10.1993); | S | Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di terreni. | |
3.1.2. certificato relativo al diritto di sfruttamento del terreno (dal 15.10.1993 a oggi); | S | Articoli 48, 49 e 51 della legge fondiaria del 2003. Articolo 102 della legge fondiaria del 2013. | |
3.1.3. decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi); | S | Articoli 32, 33 e 34 della legge fondiaria del 2003. Articoli 53, 54 e 55 della legge fondiaria del 2013. | |
3.1.4. decisione in materia di locazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi); | S | Articolo 35 della legge fondiaria del 2003. Articolo 56 della legge fondiaria del 2013. | |
3.1.5. decisione in materia di allocazione di terreni, allocazione di foreste (dal 15.10.1993 all’1.7.2004); | S | Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02. CP. Articoli 9, 12 e 17 del decreto n. 163/1999/ND-CP. | |
3.1.6. decisione in materia di allocazione di terreni, locazione di terreni (dal 2011 a oggi). | S | Articoli 5, 9 e 11 della circolare n. 07/2011/TTLT- BNNPTNT-BTNMT. |
Indicatore 3.2: foresta di raccolta avente status giuridico – è richiesto uno dei seguenti documenti: | |||
3.2.1. certificato di registrazione dell’impresa; | S | Articoli 28 e 29 della legge sulle imprese del 2014. | |
3.2.2. certificato di registrazione dell’investimento (per investitori stranieri o imprese nelle quali il 51% del capitale sociale è detenuto da investitori stranieri); | S | Articolo 36 della legge sugli investimenti del 2014. | |
3.2.3. certificato di registrazione dell’impresa (per le imprese che operano presso parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione). | S | Articolo 39 del decreto n. 108/2006/ND-CP. Articolo 13 della legge sugli investimenti del 2005. Articolo 74 della legge sugli investimenti del 2014. | |
Indicatore 3.3: la foresta di raccolta rispetta la normativa in materia di protezione dell’ambiente – è richiesto uno dei seguenti documenti: | |||
3.3.1. decisione sull’approvazione della relazione di valutazione dell’impatto ambientale per progetti di taglio raso per una zona di raccolta concentrata a partire da 200 ha; | S | Articolo 12 del decreto n. 18/2015/ND-CP. | |
3.3.2. piano di protezione ambientale per progetti di taglio raso per una zona di raccolta concentrata inferiore a 200 ha. | S | Articolo 18 del decreto n. 18/2015/ND-CP. |
Indicatore 3.4: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta – è richiesto il seguente documento: | |||
3.4.1. relazione sull’ubicazione della raccolta e sul volume del legname e dei suoi derivati raccolti. | S | Articolo 6, primo comma, lettera b), della circolare n. 21/2016/TT-BNNPTN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT-BNNPTNT. | |
Indicatore 3.5: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, derivanti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti – sono richiesti i seguenti documenti: | |||
3.5.1. verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale; | D | Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD- BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. | |
3.5.2. bolla di accompagnamento del carico. | D | Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD- BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. | |
Indicatore 3.6: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come imposto nell’indicatore 3.5 – è richiesto il seguente documento: | |||
3.6.1. bolla di accompagnamento del carico. | D | Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD- BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. |
Criterio 4: rispetto dei regolamenti in materia di abbattimento di recupero di zone forestali naturali convertite dalla destinazione come terreni forestali ad altre destinazioni. | |||
Indicatore 4.1: rispetto della normativa in materia di modifica della destinazione d’uso dei terreni da quello forestale ad altri usi, protezione dell’ambiente e sgombero di siti – sono richiesti tutti i seguenti documenti: | |||
4.1.1. decisione sull’approvazione del provvedimento relativo alla compensazione per lo sgombero del sito, ivi comprese le mappe della superficie forestale convertita, lo stato delle foreste convertite; | S | Articolo 29 del decreto n. 23/2006/ND-CP. Articolo 8 della circolare n. 21/2016/TT- BNNPTNT. | |
4.1.2. decisione sulla concessione della conversione del terreno forestale ad altri usi del terreno; | S | Articolo 3 della risoluzione 49. Articolo 29 del decreto n. 23/2006/ND-CP. | |
4.1.3. decisione sull’approvazione della relazione di valutazione ambientale o del piano di protezione ambientale; | |||
4.1.3.1. decisione sull’approvazione della relazione di valutazione ambientale per i progetti che variano le finalità dell’utilità di foreste: 5 ha o più per le foreste di protezione, foreste a uso speciale; 10 ha o più per le foreste naturali; 50 ha o più per altri tipi di foreste; | S | Articolo 29 del decreto n. 23/2006/ND-CP. Articolo 12 del decreto n. 18/2015/ND-CP. |
4.1.3.2. piano di protezione ambientale per progetti che modificano la destinazione d’uso di terreni di una zona destinata a uso forestale in altri usi, per zone di dimensioni inferiori a quelle specificate in 4.1.3.1. | S | Articolo 18 del decreto n. 18/2015/ND-CP. | |
Indicatore 4.2: foresta di raccolta avente status giuridico – è richiesto uno dei seguenti documenti: | |||
4.2.1. certificato di registrazione dell’impresa; | S | Articoli 28 e 29 della legge sulle imprese del 2014. | |
4.2.2. certificato di registrazione dell’investimento (per investitori stranieri o imprese nelle quali il 51% del capitale sociale è detenuto da investitori stranieri); | S | Articolo 36 della legge sugli investimenti del 2014. | |
4.2.3. certificato di registrazione dell’impresa (per le imprese che operano presso parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione). | S | Articolo 39 del decreto n. 108/2006/ND-CP. Articolo 13 della legge sugli investimenti del 2005. Articolo 74 della legge sugli investimenti del 2014. | |
Indicatore 4.3: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta – è richiesto il seguente documento: | |||
4.3.1. elenco del legname che si prevede di raccogliere. | S | Articolo 8 della circolare n. 21/2016/TT- BNNPTNT. |
Indicatore 4.4: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, raccolti in foreste naturali; e per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, derivanti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione raccolte in foreste di piantagioni, devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti – sono richiesti i seguenti documenti: | |||
4.4.1. verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale; | D | Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD- BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. | |
4.4.2. bolla di accompagnamento del carico. | D | Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD- BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. | |
Indicatore 4.5: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come imposto nell’indicatore 4.4 – è richiesto il seguente documento: | |||
4.5.1. bolla di accompagnamento del carico. | D | Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD- BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. |
Criterio 5: rispetto dei regolamenti in materia di abbattimento di recupero di foresta naturale durante l’attuazione di misure, ricerca scientifica e formazione nel settore della silvicoltura | |||
Indicatore 5.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste – è richiesto uno dei seguenti documenti: | |||
5.1.1. decisione in materia di allocazione di terreni (prima del 15.10.1993); | S | Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di terreni. | |
5.1.2. decisione in materia di allocazione di terreni, allocazione di foreste (dal 15.10.1993 all’1.7.2004); | S | Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02. CP. Articoli 9, 12 e 17 del decreto n. 163/1999/ND-CP. | |
5.1.3. certificato relativo al diritto di sfruttamento del terreno (dal 15.10.1993 a oggi); | S | Articoli 48, 49 e 51 della legge fondiaria del 2003. Articolo 102 della legge fondiaria del 2013. | |
5.1.4. decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi); | S | Articoli 32, 33, 34 e 35 della legge fondiaria del 2003. Articoli 53, 54 e 55 della legge fondiaria del 2013. | |
5.1.5. decisione in materia di locazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi); | S | Articolo 35 della legge fondiaria del 2003. Articolo 56 della legge fondiaria del 2013. | |
5.1.6. decisione in materia di allocazione di foreste associata ad allocazione di terreni, locazione di terreni (dal 2011 a oggi); | S | Articoli 5, 9 e 11 della circolare n. 07/2011/TTLT- BNNPTNT-BTNMT. | |
5.1.7. decisione in materia di allocazione di foreste. | S | Sezione II della circolare n. 38/2007/TT-BNN. |
Indicatore 5.2: foresta di raccolta avente status giuridico – è richiesto uno dei seguenti documenti: | |||
5.2.1. certificato di registrazione dell’impresa; | S | Articoli 28 e 29 della legge sulle imprese del 2014. | |
5.2.2. certificato di registrazione dell’investimento (per investitori stranieri o imprese nelle quali il 51% del capitale sociale è detenuto da investitori stranieri); | S | Articolo 36 della legge sugli investimenti del 2014. | |
5.2.3. certificato di registrazione dell’impresa (per le imprese che operano presso parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione). | S | Articolo 39 del decreto n. 108/2006/ND-CP. Articolo 13 della legge sugli investimenti del 2005. Articolo 74 della legge sugli investimenti del 2014. | |
Indicatore 5.3: rispetto della normativa applicabile prima della concessione del permesso all’abbattimento di recupero – è richiesto uno dei seguenti documenti: | |||
5.3.1. progetto di silvicoltura; | S | Articolo 8 della circolare n. 21/2016/TT- BNNPTNT. | |
5.3.2. piano di formazione; | S | Articolo 8 della circolare n. 21/2016/TT- BNNPTNT. | |
5.3.3. proposta di ricerca scientifica. | S | Articolo 8 della circolare n. 21/2016/TT- BNNPTNT. | |
Indicatore 5.4: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta – è richiesto il seguente documento: | |||
5.4.1. elenco del legname che si prevede di raccogliere. | S | Articolo 8 della circolare n. 21/2016/TT- BNNPTNT. |
Indicatore 5.5: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, raccolti in foreste naturali e per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, derivanti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione raccolte in foreste di piantagioni, devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti – sono richiesti i seguenti documenti: | |||
5.5.1. verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale; | D | Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD- BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. | |
5.5.2. bolla di accompagnamento del carico. | D | Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD- BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. | |
Indicatore 5.6: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come imposto nell’indicatore 5.5 – è richiesto il seguente documento: | |||
5.6.1. bolla di accompagnamento del carico. | D | Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD- BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. |
Criterio 6: rispetto dei regolamenti in materia di raccolta di recupero di ceppi, radici, rami nelle foreste naturali | |||
Indicatore 6.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste – è richiesto uno dei seguenti documenti: | |||
6.1.1. decisione in materia di allocazione di terreni (prima del 15.10.1993); | S | Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di terreni. | |
6.1.2. decisione in materia di allocazione di foreste (dal 15.10.1993 all’1.7.2004); | S | Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02. CP. Articoli 9, 12 e 17 del decreto n. 163/1999/ND-CP. | |
6.1.3. certificato relativo al diritto di sfruttamento del terreno (dal 15.10.1993 a oggi); | S | Articoli 48, 49 e 51 della legge fondiaria del 2003. Articolo 102 della legge fondiaria del 2013. | |
6.1.4. decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi); | S | Articoli 32, 33 e 34 della legge fondiaria del 2003. Articoli 53, 54 e 55 della legge fondiaria del 2013. | |
6.1.5. decisione in materia di locazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi); | S | Articolo 35 della legge fondiaria del 2003. Articolo 56 della legge fondiaria del 2013. | |
6.1.6. decisione in materia di allocazione di foreste associata ad allocazione di terreni e locazione di terreni (dal 2011 a oggi); | S | Articoli 5, 9 e 11 della circolare n. 07/2011/ TTLT-BNNPTNT-BTNMT. | |
6.1.7. decisione in materia di allocazione di foreste. | S | Sezione II della circolare n. 38/2007/TT-BNN. |
Indicatore 6.2: foresta di raccolta avente status giuridico – è richiesto uno dei seguenti documenti: | |||
6.2.1. certificato di registrazione dell’impresa; | S | Articoli 28 e 29 della legge sulle imprese del 2014. | |
6.2.2. certificato di registrazione dell’investimento (per investitori stranieri o imprese nelle quali il 51% del capitale sociale è detenuto da investitori stranieri); | S | Articolo 36 della legge sugli investimenti del 2014. | |
6.2.3. certificato di registrazione dell’impresa (per le imprese che operano presso parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione). | S | Articolo 39 del decreto n. 108/2006/ND-CP. Articolo 13 della legge sugli investimenti del 2005. Articolo 74 della legge sugli investimenti del 2014. | |
Indicatore 6.3: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta – è richiesto il seguente documento: | |||
6.3.1. elenco del legname che si prevede di raccogliere. | S | Articolo 9 della circolare n. 21/2016/TT- BNNPTNT. | |
Indicatore 6.4: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti – sono richiesti i seguenti documenti: | |||
6.4.1. verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale; | D | Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD- BNN. | |
6.4.2. bolla di accompagnamento del carico. | D | Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD- BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. |
Indicatore 6.5: legname raccolto non soggetto a marcatura con martello forestale come imposto nell’indicatore 6.4 – è richiesto il seguente documento: | |||
6.5.1. bolla di accompagnamento del carico. | D | Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD- BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. | |
Criterio 7: rispetto dei regolamenti in materia di raccolta di recupero di ceppi, radici, rami nelle foreste di piantagioni | |||
Indicatore 7.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste – è richiesto uno dei seguenti documenti: | |||
7.1.1. decisione in materia di allocazione di terreni (prima del 15.10.1993); | S | Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di terreni. | |
7.1.2. certificato relativo al diritto di sfruttamento del terreno (dal 15.10.1993 a oggi); | S | Articoli 48, 49 e 51 della legge fondiaria del 2003. Articolo 102 della legge fondiaria del 2013. | |
7.1.3. decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi); | S | Articoli 32, 33 e 34 della legge fondiaria del 2003. Articoli 53, 54 e 55 della legge fondiaria del 2013. | |
7.1.4. decisione in materia di locazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi). | S | Articolo 35 della legge fondiaria del 2003. Articolo 56 della legge fondiaria del 2013. | |
Indicatore 7.2: foresta di raccolta avente status giuridico – è richiesto uno dei seguenti documenti: | |||
7.2.1. certificato di registrazione dell’impresa; | S | Articoli 28 e 29 della legge sulle imprese del 2014. |
7.2.2. certificato di registrazione dell’investimento (per investitori stranieri o imprese nelle quali il 51% del capitale sociale è detenuto da investitori stranieri); | S | Articolo 36 della legge sugli investimenti del 2014. | |
7.2.3. certificato di registrazione dell’impresa (per le imprese che operano presso parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione). | S | Articolo 39 del decreto n. 108/2006/ND-CP. Articolo 13 della legge sugli investimenti del 2005. Articolo 74 della legge sugli investimenti del 2014. | |
Indicatore 7.3: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta – è richiesto il seguente documento: | |||
7.3.1. relazione sull’ubicazione della raccolta e sul volume del legname e dei suoi derivati raccolti. | S | Articolo 6 della circolare n. 21/2016/TT- BNNPTNT. | |
Indicatore 7.4: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, derivanti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti – sono richiesti i seguenti documenti: | |||
7.4.1. verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale; | D | Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD- BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. | |
7.4.2. bolla di accompagnamento del carico. | D | Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD- BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. |
Indicatore 7.5: legname non soggetto a marcatura con martello forestale come imposto nell’indicatore 7.4 – è richiesto il seguente documento: | |||
7.5.1 bolla di accompagnamento del carico. | D | Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD- BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. | |
Criterio 8: rispetto dei regolamenti in materia di abbattimento di alberi della gomma | |||
Indicatore 8.1: rispetto della normativa in materia di diritto di sfruttamento del terreno e diritto di sfruttamento delle foreste – è richiesto uno dei seguenti documenti: | |||
8.1.1. decisione in materia di allocazione di terreni (prima del 15.10.1993); | S | Nessuna legislazione specifica antecedente il 1993 in materia di allocazione di terreni. | |
8.1.2. certificato relativo al diritto di sfruttamento del terreno (dal 15.10.1993 a oggi); | S | Articoli 48, 49 e 51 della legge fondiaria del 2003. Articolo 102 della legge fondiaria del 2013. | |
8.1.3. decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi); | S | Articoli 32, 33 e 34 della legge fondiaria del 2003. Articoli 53, 54 e 55 della legge fondiaria del 2013. | |
8.1.4. decisione in materia di locazione di terreni (dal 15.10.1993 a oggi); | S | Articolo 35 della legge fondiaria del 2003. Articolo 56 della legge fondiaria del 2013. | |
8.1.5. decisione in materia di allocazione di terreni (dal 15.10.1993 all’1.7.2004); | S | Articoli 5, 13 e 14 del decreto n. 02. CP. Articoli 9, 12 e 17 del decreto n. 163/1999/ND-CP. |
8.1.6. decisione in materia di allocazione di terreni, locazione di terreni (dal 2011 a oggi). | S | Articoli 5, 9 e 11 della circolare n. 07/2011/TTLT- BNNPTNT-BTNMT. | |
Indicatore 8.2: foresta di raccolta avente status giuridico – è richiesto uno dei seguenti documenti: | |||
8.2.1. certificato di registrazione dell’impresa; | S | Articoli 28 e 29 della legge sulle imprese del 2014. | |
8.2.2. certificato di registrazione dell’investimento (per investitori stranieri o imprese nelle quali il 51% del capitale sociale è detenuto da investitori stranieri); | S | Articolo 36 della legge sugli investimenti del 2014. | |
8.2.3. certificato di registrazione dell’impresa (per le imprese che operano presso parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione). | S | Articolo 39 del decreto n. 108/2006/ND-CP. Articolo 13 della legge sugli investimenti del 2005. Articolo 74 della legge sugli investimenti del 2014. | |
Indicatore 8.3: rispetto dei regolamenti in materia di archiviazione dei documenti sulla raccolta – sono richiesti i seguenti documenti: | |||
8.3.1. relazione sull’ubicazione della raccolta e sul volume del legname e dei suoi derivati raccolti; | D | Articolo 7 della circolare n. 21/2016/TT- BNNPTNT. | |
8.3.2. bolla di accompagnamento del carico. | D | Articolo 5 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. Articolo 1 della circolare n. 40/2012/TT-BNNPTNT. |
PRINCIPIO II: RISPETTO DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEL LEGNAME CONFISCATO (ORGANIZZAZIONI) | |||
Criterio Indicatori | Parametri di controllo | Tipo di parametro di controllo S=statico D=dinamico | Riferimenti normativi per i parametri di controllo |
Criterio 1: rispetto del regolamento in materia di archiviazione dei documenti del legname confiscato gestito | |||
Indicatore 1.1: rispetto dei regolamenti in materia di legno confiscato gestito – sono richiesti i seguenti documenti: | |||
1.1.1. contratto di vendita / contratto di compravendita di beni messi all’asta; | S | Articolo 35 del decreto n. 17/2010/ND-CP. | |
1.1.2. certificati di proprietà o diritto di utilizzo del bene messo all’asta; | S | Articolo 46 del decreto n. 17/2010/ND-CP. | |
1.1.3. fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze; | D | Articolo 16 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. Articolo 1 della circolare n. 40/2015/TT-BNNPTNT. | |
1.1.4. bolla di accompagnamento del carico. | D | Articolo 16 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. |
Indicatore 1.2: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, sul legname e sui suoi derivati devono essere apposti segni con il martello forestale – è richiesto il seguente documento: | |||
1.2.1. verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale. | D | Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD- BNN. Articolo 1 della decisione n. 107/2007/QD- BNN. | |
PRINCIPIO III: RISPETTO DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI IMPORTAZIONE DI LEGNAME (ORGANIZZAZIONI) | |||
Criterio Indicatori | Parametri di controllo | Tipo di parametro di controllo S=statico D=dinamico | Riferimenti normativi per i parametri di controllo |
Criterio 1: rispetto dei regolamenti in materia di regimi doganali | |||
Indicatore 1.1: rispetto della normativa in materia di regimi doganali – sono richiesti i seguenti documenti: | |||
1.1.1. dichiarazione per il legname e suoi derivati importati; | D | Articolo 24 della legge doganale del 2014. Articolo 25 del decreto n. 08/2015/ND-CP. Articolo 10 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. Articolo 16 della circolare n. 38/2015/TT-BTC. |
1.1.2. contratto di vendita o equivalente; | D | Da emettere da parte del governo vietnamita. | |
1.1.3. fattura commerciale in caso di transazione commerciale; | D | Articolo 16 della circolare n. 38/2015/TT-BTC. | |
1.1.4. polizza di carico (o altro documento di spedizione di valore equivalente in linea con la normativa); | D | Articolo 16 della circolare n. 38/2015/TT-BTC. | |
1.1.5. bolla di accompagnamento del carico dei prodotti forestali importati; | D | Articolo 10 della circolare n. 01/2012/BNNPTNT. | |
1.1.6. a seconda della fonte del legname importato, è richiesto uno dei seguenti parametri di controllo; | |||
1.1.6.1. permesso CITES del paese di esportazione per il legname di cui alle appendici I, II e III della CITES; | D | Decreto n. 82/2006/ND-CP. Articolo 5 del decreto n. 98/2011/ND-CP. Circolare n. 04/2015/TT-BNNPTNT. | |
1.1.6.2. licenza FLEGT; | D | Da emettere da parte del governo vietnamita. | |
1.1.6.3. un’autodichiarazione che dimostra la dovuta diligenza in materia di legalità del legname; | D | Da emettere da parte del governo vietnamita. |
1.1.7. A seconda della categoria di rischio (come specificato nella tabella 2 dell’allegato V), uno dei seguenti parametri di controllo deve essere allegato all’autodichiarazione: | |||
1.1.7.1. sistemi volontari di certificazione o sistemi nazionali di certificazione riconosciuti dall’SVL del legname vietnamita; | D | Da emettere da parte del governo vietnamita. | |
1.1.7.2. documento attestante la raccolta legale in conformità della normativa e dei regolamenti del paese di raccolta (SA 4403, 4406, 4407); | D | Da emettere da parte del governo vietnamita. | |
1.1.7.3. documentazione aggiuntiva alternativa che dimostri la legalità del legname in conformità della legislazione del paese di raccolta (se il documento di raccolta non è richiesto nel paese dove avviene quest’ultima per i prodotti primari, o gli importatori non possono ottenere il documento di raccolta per prodotti complessi). | D | Da emettere da parte del governo vietnamita. | |
Criterio 2: rispetto dei regolamenti in materia di quarantena fitosanitaria e marchiatura con martello forestale | |||
Indicatore 2.1: rispetto dei regolamenti in materia di quarantena fitosanitaria per il legname e suoi derivati – è richiesto il seguente documento: | |||
2.1.1. certificato di quarantena fitosanitaria per legname rotondo, legname xxxxxx, palette, segatura. | D | Articolo 1 della circolare n. 30/2014/TT- BNNPTNT. Articolo 7 della circolare n. 33/2014/TT-BNNPTNT. |
Indicatore 2.2: il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m deve essere contrassegnato con una marcatura tramite martello o altri segni speciali dei paesi esportatori; in alternativa, devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti – sono richiesti i seguenti documenti: | |||
2.2.1 verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale; | D | Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD- BNN. | |
2.2.2. bolla di accompagnamento del carico. | D | Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD- BNN. | |
PRINCIPIO IV: RISPETTO DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI TRASPORTO E COMMERCIO DI LEGNAME (ORGANIZZAZIONI) | |||
Criterio Indicatori | Parametri di controllo | Tipo di parametro di controllo S=statico D=dinamico | Riferimenti normativi per i parametri di controllo |
Criterio 1: rispetto dei regolamenti in materia di costituzione di imprese | |||
Indicatore 1.1: status giuridico ottenuto – è richiesto uno dei seguenti documenti: | |||
1.1.1. certificato di registrazione dell’impresa; | S | Articoli 28 e 29 della legge sulle imprese del 2014. | |
1.1.2. certificato di registrazione dell’investimento (per investitori stranieri o imprese nelle quali il 51% del capitale sociale è detenuto da investitori stranieri); | S | Articolo 36 della legge sugli investimenti del 2014. |
1.1.3. certificato di registrazione dell’impresa (per le imprese che operano presso parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione). | S | Articolo 39 del decreto n. 108/2006/ND-CP. Articolo 13 della legge sugli investimenti del 2005. Articolo 74 della legge sugli investimenti del 2014. | |
Criterio 2: rispetto dei regolamenti in materia di trasporto, commercio di legname non trasformato derivante da raccolta principale, abbattimento di recupero e raccolta di recupero di foreste naturali nazionali | |||
Indicatore 2.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati – sono richiesti i seguenti documenti: | |||
2.1.1. fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze (se si acquista legname da organizzazioni); | D | Articolo 12 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. Articolo 1 della circolare n. 40/2015/TT-BNNPTNT. | |
2.1.2. bolla di accompagnamento del carico. | D | Articolo 12 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. | |
Indicatore 2.2: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, devono essere apposti segni con il martello forestale – sono richiesti i seguenti documenti: | |||
2.2.1. verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale; | D | Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD- BNN. | |
2.2.2. bolla di accompagnamento del carico. | D | Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD- BNN. |
Criterio 3: rispetto dei regolamenti in materia di trasporto e commercio di legname non trasformato raccolto da foreste a piantumazione concentrata, giardini domestici, fattorie, alberi sparsi | |||
Indicatore 3.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati – sono richiesti i seguenti documenti: | |||
3.1.1. fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze (se si acquista legname da organizzazioni); | D | Articolo 13 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. Articolo 1 della circolare n. 40/2015/TT-BNNPTNT. | |
3.1.2. bolla di accompagnamento del carico. | D | Articolo 13 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. | |
Indicatore 3.2: per il legname proveniente da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione presenti in foreste di piantagioni e per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, devono essere apposti segni con il martello forestale - sono richiesti i seguenti documenti: | |||
3.2.1. verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale; | D | Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD- BNN. | |
3.2.2. bolla di accompagnamento del carico. | D | Articolo 13 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. | |
Criterio 4: rispetto dei regolamenti in materia di trasporto e commercializzazione di legname e suoi derivati non sono trasformati a livello nazionale | |||
Indicatore 4.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati – sono richiesti i seguenti documenti: | |||
4.1.1. fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze; | D | Articolo 14 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. Articolo 1 della circolare n. 40/2015/TT-BNNPTNT. | |
4.1.2. bolla di accompagnamento del carico. | D | Articolo 14 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. |
Indicatore 4.2: legname rotondo importato con diametro dell’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m se non vi è alcun segno di martello o segno speciale di paesi esportatori, si devono apporre segni con il martello forestale – sono richiesti i seguenti documenti: | |||
4.2.1. verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale; | D | Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD- BNN. | |
4.2.2. bolla di accompagnamento del carico. | D | Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD- BNN. | |
Criterio 5: rispetto dei regolamenti in materia di trasporto e commercializzazione di legname e suoi derivati confiscati non trasformati e che sono stati gestiti | |||
Indicatore 5.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati – sono richiesti i seguenti documenti: | |||
5.1.1. fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze (se si acquista legname da organizzazioni); | D | Articolo 16 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. Articolo 1 della circolare n. 40/2015/TT-BNNPTNT. | |
5.1.2. bolla di accompagnamento del carico. | D | Articolo 16 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. | |
Indicatore 5.2: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, devono essere apposti segni con il martello forestale – sono richiesti i seguenti documenti: | |||
5.2.1. verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale; | D | Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD- BNN. | |
5.2.2. bolla di accompagnamento del carico. | D | Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD- BNN. |
Criterio 6: rispetto di regolamenti in materia di trasporto e commercio di legname e suoi derivati trasformati (compresa la troncatura del legname rotondo) derivanti da foreste naturali, legname importato e legname confiscato gestito | |||
Indicatore 6.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati – sono richiesti i seguenti documenti: | |||
6.1.1 fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze (se si acquista legname da organizzazioni); | D | Articolo 17 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. Articolo 1 della circolare n. 40/2015/TT-BNNPTNT. | |
6.1.2. bolla di accompagnamento del carico. | D | Articoli 17 e 26 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. | |
Indicatore 6.2: il legname rotondo con diametro dell’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m deve essere contrassegnato con segni apposti con il martello forestale – sono richiesti i seguenti documenti: | |||
6.2.1. verbale dell’apposizione avvenuta di segni con il martello forestale; | D | Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD- BNN. | |
6.2.2. bolla di accompagnamento del carico. | D | Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD- BNN. |
Criterio 7: rispetto di regolamenti in materia di trasporto e commercio di legname e suoi derivati trasformati (compresa la troncatura del legname rotondo) derivanti da foreste a piantumazione concentrata, giardini domestici, alberi sparsi | |||
Indicatore 7.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati – sono richiesti i seguenti documenti: | |||
7.1.1. fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze (se si acquista legname da organizzazioni); | D | Articolo 17 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. Articolo 1 della circolare n. 40/2015/TT-BNNPTNT. | |
7.1.2. bolla di accompagnamento del carico. | D | Articolo 17 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. | |
Indicatore 7.2: il legname rotondo con diametro dell’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m deve essere contrassegnato con segni apposti con il martello forestale – sono richiesti i seguenti documenti: | |||
7.2.1. verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale; | D | Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD- BNN. | |
7.2.2. bolla di accompagnamento del carico. | D | Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD- BNN. | |
Criterio 8: rispetto dei regolamenti sul trasporto nazionale di legname e suoi derivati all’interno di una provincia | |||
Indicatore 8.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati – sono richiesti i seguenti documenti: | |||
8.1.1. bolla di consegna nazionale; | D | Articolo 18 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. | |
8.1.2. bolla di accompagnamento del carico. | D | Articolo 18 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. |
Indicatore 8.2: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, raccolti in foreste naturali e per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con una lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, derivanti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione raccolte in foreste di piantagioni, devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti – sono richiesti i seguenti documenti: | |||
8.2.1. verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale; | D | Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD- BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. | |
8.2.2. bolla di accompagnamento del carico. | D | Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD- BNN. Articoli 7 e 9 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. | |
Criterio 9: rispetto dei regolamenti sul trasporto nazionale di legname e suoi derivati tra province | |||
Indicatore 9.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati – sono richiesti i seguenti documenti: | |||
9.1.1. bolla di consegna nazionale; | D | Articolo 18 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. | |
9.1.2. bolla di accompagnamento del carico. | D | Articolo 18 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. |
Indicatore 9.2: per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, raccolti in foreste naturali e per il legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m e per il legname segato o squadrato nella foresta con lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm e larghezza ≥ 20 cm, derivanti da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione raccolte in foreste di piantagioni, devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti – sono richiesti i seguenti documenti: | |||
9.2.1. verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale; | D | Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD- BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. | |
9.2.2. bolla di accompagnamento del carico. | D | Articoli 7 e 9 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. | |
Criterio 10: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo del legname e dei suoi derivati per la verifica per l’esportazione | |||
Indicatore 10.1: rispetto dei regolamenti in materia di fascicolo legale del legname e dei suoi derivati per la verifica per l’esportazione – sono richiesti i seguenti documenti: | |||
10.1.1. contratto di vendita o equivalente; | D | Da emettere da parte del governo vietnamita. | |
10.1.2 fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze; | D | Articolo 2 della circolare n. 40/2015/TT- BNNPTNT. | |
10.1.3. bolla di accompagnamento del carico di prodotti forestali per l’esportazione; | D | Articolo 5 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. |
10.1.4. uno o più documenti aggiuntivi soggetti a specifiche fasi della catena di approvvigionamento di fonti diverse del legname (per esempio verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale) che forniscono prova della legalità del legname per tale carico. | D | Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD-BNN | |
PRINCIPIO V: RISPETTO DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI TRASFORMAZIONE DEL LEGNAME (ORGANIZZAZIONI) | |||
Criterio Indicatori | Parametri di controllo | Tipo di parametro di controllo S=statico D=dinamico | Riferimenti normativi per i parametri di controllo |
Criterio 1: rispetto dei regolamenti in materia di costituzione di imprese | |||
Indicatore 1.1: disporre di status giuridico – è richiesto uno dei seguenti documenti: | |||
1.1.1. certificato di registrazione dell’impresa; | S | Articoli 28 e 29 della legge sulle imprese del 2014 | |
1.1.2. certificato di registrazione dell’investimento (per investitori stranieri o imprese nelle quali il 51% del capitale sociale è detenuto da investitori stranieri); | S | Articolo 36 della legge sugli investimenti del 2014. |
1.1.3. certificato di registrazione dell’investimento (per le imprese che operano presso parchi industriali, zone di trasformazione per l’esportazione). | S | Articolo 39 del decreto n. 108/2006/ND-CP. Articolo 13 della legge sugli investimenti del 2005. Articolo 74 della legge sugli investimenti del 2014. | |
Indicatore 1.2: la trasformazione del legname rispetta i regolamenti in materia di protezione dell’ambiente – è richiesto uno dei seguenti documenti: | |||
1.2.1. decisione sull’approvazione della relazione di valutazione dell’impatto ambientale per gli impianti di trasformazione di legname e trucioli di legno provenienti da foreste naturali con una capacità di 3 000 m3 di prodotto/anno o superiore; | S | Articolo 12 del decreto n. 18/2015/ND-CP. | |
1.2.2. decisione sull’approvazione della relazione di valutazione dell’impatto ambientale per gli impianti di trasformazione del legno compensato con una capacità di 100 000 m3 di prodotto/anno o superiore; | S | Articolo 12 del decreto n. 18/2015/ND-CP. | |
1.2.3. decisione sull’approvazione della relazione di valutazione dell’impatto ambientale per impianti di produzione di mobili con una superficie totale di magazzini e fabbriche pari a 10 000 m2 o superiore; | S | Articolo 12 del decreto n. 18/2015/ND-CP. |
1.2.4. piano di protezione ambientale da parte di impianti di trasformazione di legname, legno compensato, pannelli di particelle che non sono soggetti a valutazione dell’impatto ambientale come disciplinato dai precedenti parametri di controllo 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3. | S | Articolo 18 del decreto n. 18/2015/ND-CP. | |
Indicatore 1.3: rispetto dei regolamenti in materia di prevenzione degli incendi e misure antincendio – è richiesto il seguente documento: | |||
1.3.1. progetto approvato in materia di prevenzione degli incendi e misure antincendio. | S | Articolo 15 e allegato 4 del decreto n. 79/2014/ND-CP. | |
Indicatore 1.4: rispetto del regolamento sull’esecuzione di monitoraggio sui registri di entrata e di uscita – è richiesto il seguente documento: | |||
1.4.1. monitoraggio dei registri di entrata e di uscita. | S | Articolo 20 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. | |
Criterio 2: rispetto dei regolamenti in materia di origine legale del legname che verrà trasformato | |||
Indicatore 2.1: rispetto del regolamento in materia di fascicolo legale del legname per il legname raccolto autonomamente da foreste dell’organizzazione – è richiesto il seguente documento: | |||
2.1.1. bolla di accompagnamento del carico. | D | Articolo 20 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. |
Indicatore 2.2: rispetto del regolamento in materia di fascicolo legale del legname per il legname acquistato da organizzazioni – sono richiesti i seguenti documenti: | |||
2.2.1. fattura, come richiesta dal ministero delle Finanze; | D | Articolo 20 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. Articolo 1 della circolare n. 40/2015/TT-BNNPTNT. | |
2.2.2. bolla di accompagnamento del carico. | D | Articolo 20 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. | |
Indicatore 2.3: rispetto del regolamento in materia di fascicolo legale del legname per il legname acquistato da nuclei familiari – è richiesto il seguente documento: | |||
2.3.1. bolla di accompagnamento del carico. | D | Articolo 20 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. | |
Indicatore 2.4: per legname rotondo con diametro all’estremità larga ≥ 25 cm e lunghezza ≥ 1 m raccolto in foreste naturali e per legname derivante da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione raccolto da foreste di piantagioni, per legname importato senza segni di martello o segni speciali dei paesi esportatori e per il legname confiscato gestito, devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti – sono richiesti i seguenti documenti: | |||
2.4.1. verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale; | D | Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD- BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. | |
2.4.2. bolla di accompagnamento del carico. | D | Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD- BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. |
Indicatore 2.5: per il legname segato o squadrato nelle foreste e per il legname confiscato segato che è stato gestito ma non ulteriormente trasformato, avente lunghezza ≥ 1 m, spessore ≥ 5 cm, larghezza ≥ 20 cm, raccolti in foreste naturali e per legname proveniente da specie di alberi rare, preziose e minacciate di estinzione raccolte da foreste di piantagioni, devono essere apposti segni con il martello forestale in conformità dei regolamenti – sono richiesti i seguenti documenti: | |||
2.5.1. verbale dell’apposizione di segni con il martello forestale; | D | Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD- BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. Articolo 1 della decisione n. 107/2007/QD-BNN. | |
2.5.2. bolla di accompagnamento del carico. | D | Articoli 7 e 8 della decisione n. 44/2006/QD- BNN. Articolo 9 della circolare n. 01/2012/TT- BNNPTNT. Articolo 1 della decisione n. 107/2007/QD-BNN. |