Cumulus-MasterCard
Cumulus-MasterCard
Informazione per il cliente conforme alla LCA e condizioni generali d’assicurazione (CGA) per l’assicurazione viaggi Cumulus-MasterCard
La seguente informazione per il cliente fornisce un compendio chiaro e conciso sull’identità dell’assicuratore e sul contenuto essenziale del contratto d’assicurazione (art. 3 della Legge federale sul contratto d’assicurazione, LCA).
Chi è il suo partner contrattuale?
L’assicuratore è l’EUROPEA Assicurazioni Viaggi SA (di seguito «ERV»), una società anonima di diritto svizzero con sede a Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxx. L’assicuratore per la prote- zione giuridica viaggi è la Helsana Protezione Giuridica SA (di seguito «HERAG»), una società anonima di diritto svizzero con sede a Xxxxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxx.
CEMBRA MONEY BANK SA (di seguito «Cembra») ha concluso con l’ERV un contratto d’assicurazione collettivo che garantisce ai titolari della carta le seguenti prestazioni. Il diritto alle prestazioni può essere rivendicato nei confronti dell’ERV per l’assicurazione viaggi oppure della HERAG (che da parte sua ha concluso un contratto collettivo con l’ERV) per la protezione giuridica per viaggi, ma non della Cembra.
Quali sono i rischi assicurati e che estensione ha la copertura assicurativa?
Gli eventi per i quali l’ERV è tenuta a versare le prestazioni sono specificati nella proposta d’assicurazione, nelle relative Condizioni generali d’assicurazione (CGA).
Quali prestazioni assicurative vengono erogate?
L’ammontare delle prestazioni, risp. dei massimali e il genere di prestazioni assicurative sono riportati nelle relative CGA.
Quali sono gli altri obblighi che le incombono in veste di persona assicurata?
Fra i principali obblighi delle persone assicurate rientrano ad esempio:
• la notifica immediata all’ERV in caso di sinistro, ad es. tramite il numero d’emergenza 24h
x00 000 000 000;
• l’obbligo dello stipulante e delle persone assicurate di collaborare in caso di accertamenti della ERV, x.xx. in caso di sinistro (obbligo di collaborare);
• l’adozione di misure ragionevoli atte a limitare ed a risolvere il danno (obbligo di limitazione del danno);
• se del caso, il titolare della carta principale è tenuto a informare le altre persone assicurate sui punti sostanziali della copertura assicurativa e sugli obblighi in caso di sinistro, come pure sul fatto che le presenti Condizioni d’assicurazione possono essere consultate sul sito internet xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx.
Per quale motivo sono elaborati, trasmessi e conservati i dati personali? Quali sono i dati oggetto d’elaborazione?
La raccolta e l’elaborazione dei dati servono alla gestione degli affari assicurativi, alla distribuzione, alla vendita, all’amministrazione, alla mediazione di prodotti e servizi, all’esame del rischio nonché alla gestione dei contratti assicurativi e di tutti gli affari a questi connessi.
I dati vengono rilevati, elaborati, archiviati ed eliminati in forma fisica e/o elettronica secondo le disposizioni del legislatore. I dati concernenti la corrispondenza commerciale devono essere conservati per almeno 10 anni dalla risoluzione del contratto, quelli relativi a un sinistro almeno 10 anni dopo la liquidazione del caso.
Essenzialmente vengono elaborate le seguenti categorie di dati: dati di persone interessate e di clienti, dati riguardanti i contratti e i sinistri, dati sullo stato di salute, sulle parti lese, su coloro che avanzano pretese nonché i dati concernenti l’incasso.
L’ERV è autorizzata a richiedere presso terzi coinvolti e ad elaborare i dati necessari ai fini della gestione del contratto e del sinistro (p. es. Cembra). In tale ambito è altresì consentito all’ERV richiedere presso terzi informazioni utili, nonché prendere visione degli atti ufficiali. L’ERV si impegna a trattare in modo confidenziale le informazioni così ottenute e a garantire in qualsiasi momento il più assoluto rispetto del segreto bancario.
Se necessario i dati saranno inoltrati a terzi, vale a dire ad altri assicuratori coinvolti, coas- sicuratori o riassicuratori interessati, come pure alle imprese che forniscono un servizio, a Cembra e all’erogatore di prestazioni Assistance in Svizzera e all’estero. I dati potranno essere comunicati anche ad altre terze persone responsabili e ai loro assicuratori di responsabilità civile in vista del riconoscimento di pretese di regresso. L’ERV è autorizzata a comunicare a terzi (in particolare alle autorità responsabili, alle amministrazioni competenti e a Cembra) alle quali è stata confermata la copertura assicurativa, qualsiasi sospensione, modifica o cessazione dell’assicurazione come pure l’eventuale rifiuto di un caso di sinistro.
Quali sono gli altri punti da osservare?
In tutto il testo la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche al femminile.
È determinante in ogni caso il testo del contratto d’assicurazione collettivo.
In caso di dubbio per l’interpretazione ed il contenuto per ogni documentazione fa fede esclu- sivamente la versione in tedesco.
CONDIZIONI GENERALI D’ASSICURAZIONE (CGA) E860
1 DISPOSIZIONI GENERALI
2 CAPITALE INFORTUNI
3 RITARDI DEL VOLO
4 PROTEZIONE GIURIDICA PER VIAGGI
5 PROTEZIONE INSOLVENZA COMPAGNIE AEREE
6 GLOSSARIO
PANORAMICA DELLE PRESTAZIONI
Capitale infortuni in caso di decesso e d’invalidità CHF 300 000.– Ritardi del volo CHF 500.–
Protezione giuridica per viaggi Europa CHF 250 000.–
Mondo CHF 50 000.–
Protezione insolvenza compagnie aeree CHF 2 000.–
1 DISPOSIZIONI GENERALI
1.1 Persone assicurate
Ai sensi della polizza collettiva stipulata con Cembra nell’ambito delle Condizioni generali di assicurazione (CGA) sotto illustrate, l’ERV accorda alle persone seguenti una coper- tura assicurativa mondiale: al titolare della carta, sempre che sia in possesso di una Cumulus-MasterCard valida, al suo partner che vive nella stessa economia domestica e ai suoi figli che non hanno ancora compiuto il 26° anno di età, sempre che il loro viaggio sia stato pagato con la Cumulus-MasterCard del titolare della carta in conformità a quanto previsto alla cifra 1.2 B.
1.2 Durata e campo d’applicazione dell’assicurazione
A La copertura assicurativa entra in vigore dall’emissione della carta e termina con la scadenza della carta o con la risoluzione del contratto della carta di credito o con la risoluzione del contratto d’assicurazione collettivo stipulato tra la Cembra e l’ERV.
B La copertura assicurativa è valida per viaggi privati fino ad un massimo di 90 giorni, sempre che almeno il 51% del viaggio sia stato pagato con una Cumulus-MasterCard valida.
1.3 Trasferimento delle CGA/conferma dell’assicurazione
Le presenti CGA saranno inviate all’assicurato insieme alla Cumulus-MasterCard oppure sono disponibile su xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx e valgono nello stesso tempo come con- ferma dell’assicurazione. Con l’utilizzo della Cumulus-MasterCard l’assicurato conferma di aver ricevuto, preso atto ed accettato le CGA.
1.4 Esclusioni generali
Non sono assicurati gli eventi
a) già insorti o riconoscibili al momento della stipula del contratto o prenotazione del viaggio o che potevano essere ipoteticamente diagnosticati da un medico durante una visita;
b) che insorgono in concomitanza di infortuni che, al momento della comparsa, non sono stati constatati da un medico e confermati da certificato medico;
c) nei quali il perito (esperto, medico, ecc.) è direttamente favorito o imparentato con la persona assicurata;
d) che sono una conseguenza di avvenimenti di guerra o da ricondurre ad atti di terrorismo;
e) che sono in relazione con rapimenti;
f) che sono relativi a scioperi o disordini di tutti i generi, eventi naturali, epidemie o quarantene;
g) che sono la conseguenza di provvedimenti amministrativi. Sono fatte salve le dispo- sizioni di cui alle cifre 4.3 e 4.4;
h) che insorgono in occasione di partecipazione a
• competizioni, corse, rally o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni,
• competizioni e allenamenti connessi allo sport professionale o a una forma di sport estremo,
• azioni rischiose (audacia) nelle quali ci si espone consapevolmente ad un pericolo particolarmente elevato;
i) che insorgono a causa della guida di un veicolo a motore o imbarcazione in mancanza della patente prevista per legge o in assenza dell’accompagnatore previsto per legge;
k) che vengono causati da azioni intenzionali o colpose od omissione o sono da attri- buire all’inosservanza del dovere generale di xxxxxxxx;
l) che insorgono sotto l’effetto diretto di alcool, droghe, anestetici o medicinali;
m) che sono la conseguenza di crimini e azioni colpose o del loro tentativo;
n) che insorgono in seguito a suicido, automutilazione o al loro tentativo;
o) che vengono causati da raggi ionizzanti di qualsiasi tipologia, in particolare da tras- formazioni del nucleo atomico.
1.5 Rivendicazioni nei confronti di terzi
A Qualora la persona assicurata venga risarcita da un terzo responsabile o dal suo assi- curatore, cade il diritto al risarcimento ai sensi del presente contratto. Qualora l’ERV sia citata in giudizio al posto del responsabile, la persona assicurata deve cedere i suoi diritti di responsabilità civile per l’ammontare delle spese dell’ERV.
B In caso di assicurazione multipla (assicurazione facoltativa od obbligatoria), l’ERV eroga le sue prestazioni in modo sussidiario. Se anche l’altra assicurazione prevede una clausola sussidiaria, si applica la normativa di legge per la doppia assicurazione.
C Se la persona assicurata vanta un diritto derivante da un altro contratto d’assicurazione (assicurazione facoltativa od obbligatoria), la copertura è limitata alla parte delle presta- zioni dell’ERV che supera quella dell’altro contratto d’assicurazione.
D Le disposizioni presenti alla cifra 1.5 non trovano applicazione in caso di prestazioni in capitale dovute a decesso e invalidità.
1.6 Incombenze in caso di sinistro
A Si consiglia di rivolgersi
• in caso di sinistro, al Servizio danni dell’EUROPEA Assicurazioni Viaggi SA, Margarethenstrasse 38, casella postale, XX-0000 Xxxxxxx, telefono x00 00 000 00 00, fax x00 00 000 00 00, xxxxxxxx@xxx.xx (PROTEZIONE GIURIDICA PER VIAGGI vedi cifra 4.6 D),
• in caso di emergenza, alla CENTRALE D’ALLARME con servizio 24 ore su 24, al numero
x00 000 000 000, fax x00 000 000 000, a disposizione giorno e notte (anche domenica e festivi). La CENTRALE D’ALLARME fornisce consigli sulla procedura appropriata ed organizza il soccorso necessario.
B La persona assicurata deve, antecedentemente e successivamente al caso di sinistro, organizzare tutto ciò che contribuisce alla prevenzione o alla riduzione e alla risoluzione del danno.
C L’assicuratore deve
• ricevere tempestivamente le informazioni richieste,
• ottenere i documenti necessari e
• ricevere le coordinate per il pagamento (IBAN del conto bancario o postale) – in caso di mancata indicazione delle coordinate del conto corrente, le spese del bonifico gravano sulla persona assicurata.
D La persona assicurata deve presentare la conferma di essere in possesso di una Cumulus-MasterCard valida e di aver pagato almeno il 51% del viaggio con questa carta.
E In caso di violazione colposa dei doveri derivanti da un sinistro, l’assicuratore è autoriz- zato a ridurre il risarcimento dell’importo di cui si sarebbe ridotto il risarcimento stesso in caso di comportamento previsto dalle disposizioni.
F L’obbligo alla prestazione dell’assicuratore decade se
• vengono forniti deliberatamente dati falsi o
• vengono taciuti dei fatti o
• vengono omessi i doveri (tra l’altro: rapporto di polizia, verbale di accertamento e quietanze),
qualora ciò vada a discapito dell’assicuratore.
1.7 Ulteriori disposizioni
A In seguito al verificarsi di un sinistro le pretese cadono in prescrizione
• dopo 5 anni per le assicurazioni di capitale,
• dopo 2 anni per le altre assicurazioni.
B Il foro competente della persona assicurata è esclusivamente la sua residenza in Svizzera o la sede dell’ERV, Basilea.
C Le prestazioni ricevute erroneamente dall’ERV e le spese risultanti da ciò le devono essere restituite entro 30 giorni.
D Per la polizza di assicurazione è applicabile esclusivamente il diritto svizzero, in partico- lare la Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA).
E L’ERV eroga le sue prestazioni in linea di massima in CHF. Per la conversione di valute estere viene applicato il cambio del giorno in cui le spese sono state pagate dalla per- sona assicurata.
F Per la sua Cumulus-MasterCard, la Cembra ha stipulato un contratto d’assicurazione collettivo con l’ERV. Assicuratore è l’ERV, risp. la HERAG per la protezione giuridica per viaggi. Da questa assicurazione viaggi non possono pertanto derivare obblighi legali a carico della Cembra, neanche nel caso in cui si verifichi un evento assicurato. Le richieste di risarcimento dei danni devono essere trasmesse direttamente all’ERV o alla HERAG.
G Gli eventuali disaccordi tra l’assicurato e l’ERV non sollevano il titolare della carta dal suo obbligo di pagare i debiti derivanti dal rapporto della carta di credito.
2 CAPITALE INFORTUNI
2.1 Disposizione speciale
L’assicurazione non è valida per le persone che hanno compiuto l’80° anno di età.
2.2 Eventi assicurati
A Sono assicurati gli infortuni di cui rimane vittima la persona assicurata durante il viaggio
a) in qualità di conducente o di passeggero di autoveicoli a noleggio;
b) in qualità di passeggero di autobus, treno, aereo, elicottero, barca, nave da crociera o taxi, sempre che i costi di trasporto siano stati pagati con la Cumulus-MasterCard. Sono assicurati taxi, autobus e treni come mezzi di trasporto per raggiungere aero- porto, stazione e meta di destinazione (domicilio, hotel, casa di vacanza, etc.), anche se le spese di questi trasporti non sono stati pagati con la Cumulus-MasterCard, con riserva delle disposizioni di cui alla cifra 1.2 B.
B Non sono assicurati gli eventi in relazione a imprese di trasporti aerei nei confronti delle quali è stato emanato un divieto operativo (ad es. nell’UE).
2.3 Prestazioni assicurate
A In caso di morte della persona assicurata a seguito dell’incidente o entro 5 anni dallo stesso come conseguenza dell’infortunio, l’ERV paga la somma d’assicurazione con- cordata agli eredi legittimi; sono esclusi il fisco e i creditori della massa ereditaria. Le eventuali indennità di invalidità già detratte sulla base del presente contratto vengono detratte dalla somma prevista per decesso.
In mancanza di eredi legittimi, l’ERV si assume le spese di sepoltura della persona as- sicurata fino ad un massimo del 10% della somma assicurata. La prestazione dell’ERV
avviene successivamente alle partecipazioni del Comune di domicilio, del Cantone di domicilio e di eventuali assicurazioni obbligatorie o facoltative.
B In caso di invalidità constatata da un medico al massimo entro 5 anni dalla data dell’infortunio quale conseguenza dell’incidente aereo e che ammonta al 100%, l’ERV paga la somma d’assicurazione concordata, in caso di invalidità parziale una percentuale adeguata di tale somma.
a) Nei casi citati di seguito, il grado di invalidità viene determinato in modo vincolante:
• paralisi totale, disturbo mentale che escluda qualsiasi attività lavorativa 100%
• perdita di entrambi gli arti inferiori o i piedi, di entrambi gli arti
superiori o le mani 100%
• perdita di un arto superiore o di una mano e contemporaneamente
di un arto inferiore o di un piede 100%
• perdita di un arto superiore all’altezza dell’articolazione del gomito
o al di sopra della stessa 70%
• perdita di un avambraccio o di una mano 60%
• perdita di un dito pollice 22%
• perdita di un dito indice 15%
• perdita di un altro dito 8%
• perdita di un arto inferiore all’altezza dell’articolazione del ginocchio
o al di sopra della stessa 60%
• perdita di un arto inferiore al di sotto dell’articolazione del ginocchio 50%
• perdita di un piede 40%
• perdita della facoltà visiva di entrambi gli occhi 100%
• perdita della facoltà visiva di un occhio 30%
• perdita della facoltà visiva del secondo occhio per persone con un
occhio solo 70%
• perdita dell’udito da entrambe le orecchie 60%
• perdita dell’udito da un orecchio 15%
• perdita dell’udito da un orecchio, qualora l’udito dall’altro orecchio fosse
già completamente perso prima dell’insorgere dell’evento assicurato 45%
b) La completa incapacità di utilizzo di arti o organi viene equiparata alla perdita degli stessi.
c) In caso di perdita solo parziale o incapacità di utilizzo solo parziale viene applicato un corrispondente grado di invalidità inferiore.
d) In caso di perdita o incapacità di utilizzo contemporanee di più parti del corpo, le percentuali vengono sommate; il grado di invalidità tuttavia non supera mai il 100%.
e) Nei casi non indicati precedentemente, il grado di invalidità viene determinato sulla base di certificazioni mediche, facendo utilizzo delle percentuali sopraccitate, e con- siderando le condizioni della persona assicurata.
f) Nel caso in cui parti del corpo fossero state perse o nell’incapacità di utilizzo delle stesse in precedenza all’infortunio, determinato il grado di invalidità, si procede alla sottrazione del grado di invalidità già presente, sulla base dei principi predetti.
2.4 Limiti di prestazione
L’ERV paga:
a) in caso di morte
• di bambini assicurati, che al momento dell’infortunio non abbiano ancora compiuto il loro 16° anno di età, un ammontare di CHF 10 000.– per bambino assicurato,
• di persone assicurate, che al momento dell’incidente abbiano compiuto il 65° anno di età, la metà della somma d’assicurazione concordata;
b) in caso di invalidità
• di bambini assicurati, che al momento dell’infortunio non abbiano ancora compiuto il loro 16° anno di età, un ammontare massimo di CHF 200 000.– per bambino assicurato,
• di persone assicurate, che al momento dell’infortunio abbiano compiuto il loro 65° anno di età, invece del capitale una pensione a vita. Essa ammonta annualmente a CHF 83.– per ogni CHF 1000.– di capitale d’invalidità con un grado d’invalidità del 100% (scala del grado d’invalidità alla cifra 2.3 B);
c) da tutte le assicurazioni per incidenti di Cumulus-MasterCard risulta a persona un ammontare massimo complessivo di
• CHF 300 000.– in caso di morte,
• CHF 300 000.– in caso di invalidità.
Se diverse persone assicurate sono colpite dallo stesso e unico sinistro, i risarcimenti che l’ERV deve pagare sono limitati a un importo massimo di CHF 15 milioni in caso di morte e d’invalidità. Se le pretese superano questo importo, questa somma viene divisa proporzionalmente.
2.5 Esclusioni
Non sono assicurati gli infortuni verificatisi in caso di lanci con il paracadute o pilotando aerei e apparecchiature di volo.
2.6 Dirottamenti di aerei, atti di violenza a bordo o eventi bellici
A In caso di eventi bellici o terroristici, l’assicurazione rimane in vigore oltre la scadenza contrattuale convenuta per un ulteriore anno a decorrere dal momento del dirottamento, del lancio con il paracadute o dell'atterraggio d'emergenza. Le precedenti estensioni della copertura sono valide solo a patto che sia dimostrabile che la persona assicurata non abbia partecipato attivamente o dietro incitamento alla ribellione ad uno dei suddetti eventi.
B Dirottamenti di aerei
Sono assicurati gli infortuni avvenuti durante una detenzione in seguito ad un dirottamento dell’aeroplano utilizzato, durante soggiorni involontari dopo un salto con paracadute di salvataggio o un atterraggio di emergenza, così come durante il successivo viaggio diretto di ritorno della persona assicurata al luogo di residenza o il proseguimento del viaggio al luogo di destinazione originario.
C Atti di violenza a bordo
Sono assicurati gli infortuni in relazione a eventi bellici o terroristici
a) a bordo dell’aeroplano assicurato, purché l’infortunio sia causato da persone che si trovano a bordo o da sostanze pericolose introdotte clandestinamente nell’aeromobile;
b) in caso di detenzione in seguito ad un dirottamento dell’aeroplano utilizzato, durante soggiorni involontari dopo un salto con paracadute di salvataggio o in caso di atterraggio di emergenza, così come durante il successivo viaggio diretto di ritorno al luogo di residenza o il proseguimento del viaggio al luogo di destinazione originario.
D Eventi bellici
Nel caso in cui scoppiasse una guerra
• alla quale prende parte la Svizzera o uno dei Paesi ad essa confinanti,
• tra le singole nazioni di Gran Bretagna, Federazione Russa, USA, Repubblica popolare di Cina o tra uno di questi Paesi ed uno stato europeo,
la copertura assicurativa viene sospesa 48 ore dopo lo scoppio delle rivalità. Tuttavia, se la detenzione, il salto con paracadute o l’atterraggio di emergenza sono già avvenuti, la copertura assicurativa decade solo un anno dopo tali eventi.
2.7 Sinistro
A In caso di morte a seguito di infortunio va data immediatamente comunicazione scritta all’ERV. Su richiesta della stessa, gli aventi diritto devono autorizzare una autopsia o riesumazione.
B La persona assicurata presenta all’ERV tra l’altro la conferma della prenotazione originale e l’originale di un certificato medico dettagliato e/o il certificato di morte.
3 RITARDI DEL VOLO
3.1 Eventi assicurati
L’ERV concede la copertura assicurativa nei seguenti casi:
a) ritardo di almeno 4 ore di un volo di linea confermato;
b) annullamento da parte della compagnia aerea od overbooking di un volo di linea confermato e se non c’è alcun’altra alternativa entro almeno 4 ore;
c) perdita del proseguimento del volo dovuto al ritardo del primo volo di linea e se non c’è alcun’altra alternativa entro almeno 4 ore dopo l’arrivo ritardato del volo.
3.2 Prestazioni assicurate
Con il verificarsi dell’evento assicurato, l’ERV si assume i costi supplementari (spese di vitto, costi dell’hotel, costi per il cambiamento della prenotazione, costi per il trasporto alternativo – p. es. taxi fino ad un altro aeroporto di partenza, spese telefoniche) per il proseguimento del viaggio fino ad un massimo di CHF 500.– per persona assicurata.
3.3 Esclusioni
Le prestazioni sono escluse qualora la persona assicurata è responsabile del ritardo.
3.4 Sinistro
A Per avere diritto alle prestazioni dell’ERV, l’evento deve essere notificato per iscritto immediatamente dopo il ritorno in Svizzera.
B All’ERV devono essere presentati tra l’altro i seguenti documenti:
• la documentazione dell’impresa di trasporto aereo che comprova il ritardo, come pure la prova che non è stata offerta alcun’altra alternativa entro le 4 ore,
• conferma della prenotazione, risp. dell’estratto conto da cui risulti la prenotazione del viaggio con la Cumulus-MasterCard.
Su richiesta dell’assicuratore, la persona assicurata è tenuta inoltre a presentare:
• conferma degli indennizzi erogati dalla compagnia aerea,
• gli originali dei giustificativi delle spese supplementari insorte.
4 PROTEZIONE GIURIDICA PER VIAGGI
La protezione giuridica, ai sensi delle seguenti condizioni generali, è un prodotto elaborato in collaborazione con Helsana Protezione Giuridica (denominata in seguito «HERAG»). HERAG è l’organismo assicuratore che si impegna, nel quadro delle disposizioni menzionate di seguito, a fornire le prestazioni assicurate.
4.1 Copertura temporale
Determinante per la validità temporale della protezione assicurativa è la data in cui si è verificato l’evento di base. La protezione giuridica è fornita solo se l’evento di base si è verificato dopo la stipulazione dell’assicurazione. Che cosa è l’evento di base è definito sotto la cifra 4.4 «Casi di protezione giuridica assicurati».
4.2 Prestazioni assicurate
La HERAG accorda esclusivamente le seguenti prestazioni:
A La presa a carico degli interessi dell’assicurato per il tramite del servizio giuridico della HERAG.
B Copertura fino ad un massimo di CHF 250 000.– (al di fuori Europa CHF 50 000.–) per caso, sempre che non sussistano specifiche limitazioni di prestazioni:
a) dei costi del legale incaricato;
b) dei costi di periti incaricati;
c) delle spese giudiziarie e di procedura a carico dell’assicurato;
d) delle indennità processuali a favore della controparte ed a carico dell’assicurato;
e) dei costi di incasso delle indennità processuali a favore dell‘assicurato;
f) del pagamento delle cauzioni penali onde evitare una detenzione preventiva.
L’assicurato sarà in seguito tenuto a restituire tale importo alla HERAG.
C Non vengono coperte
a) multe;
b) risarcimento danni;
c) costi concernenti atti notarili o d’iscrizione a registri pubblici.
Le spese e le indennità processuali riconosciute a favore dell’assicurato devono essere cedute a HERAG.
4.3 Caratteristiche assicurate
La persona assicurata beneficia della protezione giuridica nella funzione di:
a) conducente e locatario di un veicolo locato o di una barca locata;
b) praticante uno sport, pedone, ciclista, motociclista o passeggero su un qualsiasi mezzo di trasporto;
c) locatario di alloggio di vacanza;
d) parte contrattuale di un contratto di viaggio;
e) vittima di un crimine; f) mittente di bagaglio.
4.4 Casi di protezione giuridica assicurati
A Controversie in materia di responsabilità civile
È assicurata la rivendicazione di pretese di risarcimento danni per danni fisici o materiali subiti nei confronti dell’autore e della sua assicurazione di responsabilità civile. Evento di base: data dell’evento dannoso.
B Controversie in materia di diritto assicurativo
Controversie con un’assicurazione, cassa malati o cassa pensioni in relazione alle caratte- ristiche menzionate in cifra 4.3. Evento di base: data dell’evento dal quale sorge il diritto alle prestazioni nei confronti dell’assicurazione, cassa malati o casse pensioni, altrimenti data della comunicazione che ha provocato il litigio.
C Procedure penali e amministrative
Rappresentanza in procedure penali e amministrative davanti ai tribunali penali e di polizia nei confronti delle autorità amministrative in seguito alla violazione per negligenza della legislazione straniera. Nel caso di un delitto intenzionale i costi sostenuti verranno risarciti se l’assicurato beneficerà di un’assoluzione. Evento di base: data presunta vio- lazione della legge.
D Controversie contrattuali
Controversie nei seguenti contratti da codice delle obbligazioni (elenco esaustivo):
a) noleggio di un veicolo a motore, di un attrezzo per il tempo libero o sportivo non motorizzato oppure affitto di un’alloggio di vacanza;
b) contratti di spedizione e di trasporto inerenti i bagagli;
c) contratti di viaggio: rappresentanza per controversie derivanti da contratti di viaggio con un’agenzia viaggi, purché il foro competente sia situato in Svizzera e venga applicato il diritto svizzero.
Evento di base: data dell’evento che ha provocato il litigio.
4.5 Esclusioni di prestazioni
La protezione giuridica non è accordata:
a) per tutte le controversie che non risultano espressamente menzionate;
b) in casi verificatisi prima della stipulazione della relativa assicurazione integrativa;
c) per vertenze fra persone assicurate dallo stesso contratto e con la HERAG o i loro organi e nei confronti dei legali e periti in un caso assicurato;
d) per i casi in relazione a procedure esclusivamente di incasso di crediti come pure per i casi in relazione a crediti ceduti;
e) per le richieste di risarcimento danni extra-contrattuali inoltrate nei confronti della persona assicurate così come pure il recupero di danni puramente economici dell’assicurato, che non siano in relazione con danni fisici o materiali;
f) per i casi atti al riottenimento della licenza di condurre;
g) per tutte le controversie con un valore litigioso meno a CHF 300.–.
4.6 Caso di protezione giuridica
A Annuncio di un caso di protezione giuridica
La HERAG deve essere immediatamente informata e, se richiesto, pure per iscritto nell’eventualità in cui si verifichi un evento soggetto a protezione giuridica. La persona assicurata deve procurare al competente servizio della HERAG le informazioni del caso, mettere a disposizione le necessarie procure ed eventuali mezzi di prova in suo possesso. Inoltre lo stesso dovrà trasmettere senza indugio l’insieme delle comunicazioni e tutti i documenti a lui inviati direttamente dalle competenti autorità.
L’inosservanza colpevole di tali obblighi da parte del diretto interessato autorizza la HERAG a ridurre le sue prestazioni in quanto le siano derivati costi supplementari. Una violazione grave agli obblighi contrattuali può autorizzare la HERAG a negare le proprie prestazioni.
B Trattamento di un caso di protezione giuridica
La HERAG, previa consultazione con l’assicurato, prende le misure necessarie atte alla tutela degli interessi dello stesso.
Nel caso in cui si riveli necessario l’intervento di un avvocato, in particolar modo per procedure giudiziarie o amministrative o allorquando sussistano conflitti di interessi, l’assicurato può proporne uno di sua scelta. Se l’assicuratore non approva tale scelta, ha la possibilità di proporre altri tre legali, uno dei quali deve essere accettato. Prima di conferire il mandato all’avvocato prescelto, l’assicurato deve richiedere il consenso, così come la garanzia di pagamento alla HERAG. L’inosservanza di tale disposizione autorizza la HERAG a ridurre le sue prestazioni.
Se l’assicurato dovesse decidere di cambiare il legale senza validi motivi, dovrà assumersi i costi derivanti da tale cambiamento.
C Procedura in caso di divergenze d’opinioni
In caso di divergenze d’opinioni tra la HERAG e l’assicurato a riguardo della conduzione della pratica, in particolar modo per i casi in cui la HERAG insufficienti le probabilità di successo, l’assicurato ha la possibilità di richiedere l’apertura di una procedura arbitrale. L’arbitro sarà designato di comune accordo fra le parti. Per il resto la procedura si svolgerà conformemente alle disposizioni del concordato sull’arbitrato in base al vigente Codice di procedura civile svizzero (CPC).
Se l’assicurato desidera procedere a proprie spese e così facendo ottiene un risultato sostanzialmente migliore rispetto alla valutazione espressa dalla HERAG, la stessa prov-
vederà a rimborsargli le spese di procedura sostenute nei limiti delle vigenti disposizioni contrattuali.
D Comunicazioni
Tutte le comunicazioni sono da indirizzare alla sede principale della Helsana Protezione Giuridica, Xxxxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxx, oppure ad una delle sue filiali.
5 PROTEZIONE INSOLVENZA COMPAGNIE AEREE
5.1 Disposizioni speciali, durata
La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo per tutte le prenotazioni di voli di linea elencati nell’orario ufficiale dei voli, ha inizio al momento del completo paga- mento del viaggio. La copertura assicurativa è valida durante gli ultimi 28 giorni prima della partenza fino al termine del viaggio prenotato indipendentemente dalla data di prenotazione.
5.2 Eventi assicurati
L’ERV fornisce copertura assicurativa quando la persona assicurata non può iniziare o proseguire il viaggio prenotato in seguito all’insolvenza di una compagnia aerea. Per insolvenza di una compagnia aerea s’intende l’incapacità di far fronte ai pagamenti, il deposito del bilancio, il fallimento o la sospensione dell’attività per motivi finanziari da parte di una compagnia aerea, indipendentemente dalla durata di tale situazione.
5.3 Prestazioni assicurate
A Qualora una persona assicurata non possa iniziare il proprio viaggio, l’ERV si assume l’organizzazione e i costi del trasferimento della prenotazione ad un’altra compagnia aerea fino all’ammontare delle prestazioni originariamente prenotate e pagate presso la compagnia aerea fallita, esclusi tuttavia i costi amministrativi e le tasse, fino ad un importo massimo di CHF 2000.– per persona assicurata.
B In caso di sinistro durante il viaggio l’ERV si assume i costi del viaggio di ritorno/del proseguimento del viaggio della persona assicurata. Per il viaggio di ritorno da Paesi confinanti il diritto si limita ad un biglietto ferroviario di 1a classe a condizione che il viaggio di ritorno con il treno fino all’aeroporto di provenienza duri, in base all’orario ufficiale, meno di 6 ore. Per viaggi più lunghi si ha diritto ad un volo di ritorno in classe economica fino all’aeroporto di provenienza prenotato. Le prestazioni sono limitate ad un importo massimo di CHF 2000.– per persona assicurata. Qualora l’evento assicurato durante il viaggio non riguardi il volo di ritorno, bensì un volo di proseguimento/una tappa intermedia verso un’ulteriore destinazione, l’ERV si assume, su richiesta della persona assicurata, le spese di un volo di proseguimento/di una tappa intermedia a con- dizione che esse non superino quelle del viaggio diretto di ritorno a casa. Se si sceglie il proseguimento del viaggio, la prestazione relativa al volo di ritorno a casa decade. Si può usufruire di una prestazione una sola volta per viaggio, indipendentemente dalla scelta del ritorno diretto o del proseguimento del viaggio.
C Se diverse persone assicurate sono colpite dallo stesso e unico sinistro, i risarcimenti che l’ERV deve pagare sono limitati a un importo massimo di CHF 1 milione. Se le pretese superano questo importo, questa somma viene divisa proporzionalmente.
5.4 Esclusioni
Sono escluse le prestazioni:
a) qualora la prenotazione del viaggio sia avvenuta dopo l’annuncio del primo caso di insolvenza della compagnia aerea;
b) qualora l’organizzatore del viaggio, l’ERV o la CENTRALE D’ALLARME non abbia prece- dentemente concesso la propria approvazione ai servizi di cui alla cifra 5.3;
c) per i voli prenotati tramite organizzatori terzi (pacchetti forfetari e charter).
5.5 Sinistro
A Per poter richiedere le prestazioni dell’ERV, all’insorgere di un evento assicurato deve essere tempestivamente avvertita l’organizzatore del viaggio, l’ERV o la CENTRALE D’ALLARME.
B I seguenti documenti devono essere presentati tra l’altro all’ERV:
• conferma della prenotazione/fattura per il volo così come le fatture per i costi di annullamento o per i costi del viaggio successivo (in originale),
• un attestato dell’evento o un altro certificato ufficiale (p. es. comunicato stampa).
6 GLOSSARIO Agitazioni di qualsiasi tipo
Atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, rivolte o tumulti.
Atto terroristico
Per atto terroristico si intende qualsiasi impiego della forza o minaccia di impiego della forza per il raggiungimento di obiettivi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. Qualsiasi impiego della forza o minaccia di impiego della forza volto a diffondere paura o sgomento tra la popo- lazione o in parte di essa oppure ad esercitare influsso su un governo o su istituzioni statali.
Catastrofi naturali
Evento naturale improvviso e imprevisto con carattere catastrofico. L’evento che provoca il danno è causato da processi geologici o meteorologici.
Colpa grave
v1/10_2013 I
Agisce per colpa grave colui che viola le norme elementari di prudenza che una qualsiasi persona ragionevole avrebbe adottato nelle stesse circostanze.
Estero
Si considera estero un paese che non sia la Svizzera o un paese in cui la persona assicurata abbia un domicilio permanente.
Europa
Nell’area di validità Europa sono compresi tutti gli Stati appartenenti al continente europeo, nonché le isole del Mediterraneo, le isole Canarie, Madeira e i Paesi extraeuropei che si af- facciano sul Mediterraneo. Il confine orientale a nord della Turchia è costituito dagli stati dell’Azerbaigian, Armenia e Georgia nonché dai monti Urali.
Infortunio
È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.
Paese di residenza
Il paese di residenza è il paese in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio civile o la propria residenza abituale o lo ha avuto prima dell’inizio del soggiorno assicurato.
Sport estremo
Pratica di discipline sportive fuori dal comune, in cui la persona interessata è sottoposta a sollecitazioni estreme a livello fisico e psichico (p. es. distanza ironman delle Hawaii).
Svizzera
Nell’area di validità Svizzera rientrano la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.
Viaggio
Un viaggio dura al massimo 90 giorni, include almeno un pernottamento all’esterno del proprio domicilio e deve comprendere un viaggio di andata e uno di ritorno.
EUROPEA ASSICURAZIONI VIAGGI SA