Convenzione
Traduzione1
Convenzione
tra la Confederazione Svizzera e il Regno
0.672.936.74
Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale
Conclusa il 6 ottobre 2011
Protocollo di modifica del 20 marzo 20122
Approvata dall’Assemblea federale il 15 giugno 20123 Entrata in vigore mediante scambio di note il 1° gennaio 2013
(Stato 6 aprile 2016)
La Confederazione Svizzera e
il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord,
animati dal desiderio di consolidare le relazioni in materia di politica finanziaria;
determinati a promuovere la collaborazione in ambito fiscale e le prestazioni tran- sfrontaliere di servizi finanziari;
desiderose di creare con la presente Convenzione una base che, per l’effetto espli- cato, corrisponda durevolmente allo scambio automatico di informazioni per l’impo- sizione di redditi e utili da valori patrimoniali ai sensi della presente Convenzione;
in considerazione dell’esistente stretta collaborazione già in atto nel campo della doppia imposizione, tenuto segnatamente conto della Convenzione tra la Confedera- zione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia d’imposte sul reddito, firmata a Londra l’8 dicembre 19774, modificata dai Protocolli firmati a Londra il 5 marzo 1981, a Berna il 17 dicembre 1993, a Londra il 26 giugno 2007 e il 7 settembre 2009, nonché dal Protocollo addizionale firmato a Londra il 7 settembre 2009 (di seguito «Convenzione intesa a evitare i casi di doppia imposizione»),
hanno convenuto quanto segue:
RU 2013 135; FF 2012 4343
1 Dal testo originale francese.
2 Il Prot. di mod. (v. FF 2012 4609) non è pubblicato nella RU, in cui figura solamente la versione consolidata della Conv. La versione non consolidata della Conv. è pubblicata nel FF 2012 4553.
3 RU 2013 133
4 RS 0.672.936.712
Parte 1:
In generale
Art. 1 Contenuto e scopo
1. La presente Convenzione ha lo scopo di garantire, tramite la collaborazione bila- terale tra gli Stati contraenti, l’imposizione effettiva delle persone interessate nel Regno Unito. Gli Stati contraenti convengono che l’effetto della collaborazione bilaterale prevista nella presente Convenzione corrisponde durevolmente allo scam- bio automatico di informazioni in materia di imposizione di redditi e utili da valori patrimoniali di tali persone.
2. A questo scopo le autorità competenti degli Stati contraenti si sostengono vicen- devolmente per i seguenti elementi principali:
a) la regolarizzazione fiscale di valori patrimoniali detenuti in Svizzera da o per le persone interessate;
b) l’imposizione effettiva dei redditi e utili da valori patrimoniali detenuti in Svizzera da o per le persone interessate, nonché le misure intese a garantire il rispetto della Convenzione;
c) uno scambio di informazioni da parte del Regno Unito conformemente alla presente Convenzione al fine di garantire l’imposizione effettiva di persone residenti in Svizzera in relazione a valori patrimoniali nel Regno Unito.
3. Nonostante tutte le altre disposizioni, la Parte 3 non è applicabile a redditi e utili oggetto di ritenuta d’imposta o di divulgazione volontaria conformemente all’Ac- cordo del 26 ottobre 20045 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva del Consiglio 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di paga- menti di interessi (di seguito «Accordo sulla fiscalità del risparmio»).
4. Nonostante qualsiasi altra disposizione, a partire dalla data di applicazione delle disposizioni relative a qualsiasi revisione dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio, anche tramite un nuovo accordo, il riferimento all’Accordo sulla fiscalità del rispar- mio di cui al paragrafo 3 rinvia alla sua versione rivista.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che non sia stabilito diversamente:
a) l’espressione «Stato contraente» designa, a seconda del contesto, la Svizzera o il Regno Unito;
b) il termine «Regno Unito» designa la Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord co- me anche il territorio adiacente alle acque territoriali del Regno Unito che, in accordo con il diritto internazionale, è stato o potrà essere ulteriormente de- signato dalla legislazione del Regno Unito concernente la piattaforma conti- nentale come un territorio sul quale il Regno Unito può esercitare diritti so-
5 RS 0.641.926.81
vrani per quanto concerne il fondo ed il sottosuolo marini, così come le loro risorse naturali;
c) il termine «Svizzera» designa il territorio della Confederazione Svizzera in accordo con il diritto internazionale e il suo diritto interno;
d) l’espressione «autorità competente» designa:
– per quanto concerne il Regno Unito i Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs o il loro rappresentante autorizzato,
– per quanto concerne la Svizzera, il Dipartimento federale delle finanze o un’autorità da esso designata;
e) l’espressione «agente pagatore svizzero» designa le banche secondo la legge dell’8 novembre 19346 sulle banche, i commercianti di valori mobiliari se- condo la legge del 24 marzo 19957 sulle borse, nonché le persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in Svizzera, le società di persone e le stabili organizzazioni di società estere che nel quadro della loro attività accettano, detengono, investono o trasferiscono regolarmente valori patrimoniali di ter- zi oppure pagano solo redditi o utili per conto di terzi o garantiscono tali pa- gamenti nel quadro della loro attività abituale.
Nonostante quanto precede ai fini della Parte 3 della presente Convenzione, le persone che pagano i dividendi o gli interessi direttamente ai loro parteci- panti o creditori non sono considerati agenti pagatori, purché la somma dei dividendi e degli interessi pagati annualmente non superi l’xxxxxxx xx 0 xx- xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx;
f) l’espressione «valori patrimoniali» designa tutte le forme di valori patrimo- niali bancari contabilizzati presso un agente pagatore svizzero, in partico- lare:
– conti divise e conti metalli preziosi,
– valori patrimoniali bancari detenuti da un agente pagatore svizzero in qualità di fiduciario,
– tutte le forme di titoli di borsa, azioni e titoli,
– opzioni, titoli di credito e operazioni a termine,
– altri prodotti strutturati commercializzati da banche come i certificati e le obbligazioni convertibili.
Non sono considerati valori patrimoniali ai fini della presente Convenzione:
– i contenuti di cassette di sicurezza,
– le proprietà fondiarie,
– i beni mobili,
– i contratti di assicurazione sottoposti all’Autorità di vigilanza svizzera sui mercati finanziari, eccetto i valori patrimoniali detenuti per conto di un assicurato in un conto individuale, la cui copertura assicurativa è minima e le cui condizioni di pagamento o rimborso non sono limitate
6 RS 952.0
7 RS 954.1
ai casi di decesso, invalidità o malattia (di seguito «mantello assicura- tivo vita»);
g) l’espressione «conto o deposito» designa un conto o un deposito in cui sono contabilizzati i valori patrimoniali; se i termini «conto» o «deposito» sono impiegati in modo tra loro indipendente, il significato si limita al solo ter- mine menzionato nel contesto;
h) l’espressione «persona interessata» si riferisce a una persona fisica residente nel Regno Unito che:
quale parte contraente di un agente pagatore svizzero è la titolare del conto o del deposito nonché la beneficiaria effettiva dei valori patrimoniali; oppure
secondo le constatazioni effettuate da un agente pagatore svizzero sulla base dei vigenti obblighi di diligenza svizzeri e in considerazione di tutte le circo- stanze note, è considerata la beneficiaria effettiva dei valori patrimoniali de- tenuti da:
– società di sede (in particolare persone giuridiche, società, istituti, fonda- zioni, trust, società fiduciarie e formazioni analoghe che non esercitano attività commerciali o di fabbricazione o altre attività gestite secondo criteri commerciali), oppure
– società di assicurazione sulla vita in relazione con un mantello assicura- tivo vita, oppure
– un’altra persona fisica che dispone di un conto o un deposito presso un agente pagatore svizzero.
Una società di sede, ai sensi di cui sopra, è considerata in via eccezionale beneficiaria effettiva se è fornita la prova che essa è effettivamente tassata in base alle regole generali applicabili per le imposte dirette secondo il diritto del luogo della sua costituzione o della sua direzione effettiva, oppure è con- siderata, secondo il diritto del Regno Unito, come non trasparente riguardo al suo reddito.
Una persona fisica residente nel Regno Unito non è considerata persona inte- ressata per i valori patrimoniali di unioni di persone, unità patrimoniali, trust o fondazioni, se non esiste alcuna autorizzazione economica certa su tali va- lori patrimoniali, ad esempio a causa del carattere discrezionale del relativo accordo.
Il beneficiario effettivo di un mantello assicurativo vita non è considerato persona interessata se la società di assicurazione attesta nei confronti dell’agente pagatore svizzero che fornirà il relativo certificato all’autorità competente britannica.
Ai fini della Parte 3, una persona fisica non è considerata persona interessata se:
– agisce come agente pagatore svizzero, oppure
– agisce per conto di una persona giuridica, di un fondo d’investimento o di un sistema d’investimento analogo, oppure
– agisce per conto di una persona interessata che comunica la sua identità e il suo Stato di domicilio o di giurisdizione all’agente pagatore sviz- zero.
L’agente pagatore svizzero che dispone di informazioni secondo cui la per- sona fisica che percepisce un reddito o un utile secondo i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 19 o a favore della quale sono attribuiti simili redditi o utili po- trebbe non essere la persona interessata si adopera in modo adeguato per de- terminare l’identità della persona interessata. Se non è in grado di identifi- care la persona interessata, l’agente pagatore svizzero considera la persona fisica in questione alla stregua di persona interessata.
Qualora almeno una persona interessata partecipasse a una relazione collet- tiva o a un conto o a un deposito congiunto, i valori patrimoniali sono da at- tribuire alla persona interessata. Questa regola non vale se l’agente pagatore svizzero è in grado di identificare tutte le persone interessate. In questo caso l’agente pagatore svizzero ripartisce i valori patrimoniali in base al numero delle parti contraenti, salvo se l’agente pagatore svizzero dispone di infor- mazioni e documenti che forniscono una chiave di ripartizione diversa. Qua- lora una persona interessata partecipasse a una società di persone, si applica- no per analogia le normative del presente paragrafo concernente la relazione collettiva e il conto o il deposito congiunto;
i) l’espressione «titolare del conto» o «titolare del deposito» designa la contro- parte di un agente pagatore svizzero in relazione con i valori patrimoniali di una persona interessata;
j) l’espressione «persona fisica non domiciliata nel Regno Unito» (non-UK domiciled individual) designa:
(i) solo ai fini della Parte 2, una persona che al giorno di riferimento 2 non aveva il suo domicilio nel Regno Unito e aveva richiesto l’imposizione secondo la «remittance basis» per l’anno fiscale concluso il 5 aprile 2011 o il 5 aprile 2012 e questa è stata verificata secondo il processo di certificazione di cui all’articolo 4,
(ii) solo ai fini della Parte 3, una persona che non ha il suo domicilio nel Regno Unito e richiede la pretesa dell’imposizione secondo la «remit- tance basis» nel Regno Unito per il relativo anno fiscale e questa è stata verificata secondo il processo di certificazione di cui all’articolo 4;
k) l’espressione «contribuente nel Regno Unito» designa una persona fisica che è o può essere soggetta a imposta nel Regno Unito;
l) l’espressione «anno fiscale» designa l’anno fiscale nel Regno Unito che va dal 6 aprile di un anno civile al 5 aprile dell’anno civile successivo;
m) le seguenti espressioni designano:
– «giorno di riferimento 1»: il 31 dicembre 2002,
– «giorno di riferimento 2»: il 31 dicembre 2010,
– «giorno di riferimento 3»: l’ultimo giorno del quarto mese dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione,
– «giorno di riferimento 4»: l’ultimo giorno del quinto mese dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione;
n) il termine «indagine» designa:
(i) le inchieste penali effettuate dalle autorità competenti del Regno Unito nel quadro dei compiti della Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs secondo il Commissioners for Revenue and Customs Xxx 0000, nonché in relazione a reati di riciclaggio di denaro connessi a questi compiti secondo la Parte 7 del Proceeds of Crime Xxx 0000, o
(ii) le inchieste amministrative, che si basano su competenze legali, effet- tuate per garantire la correttezza degli obblighi fiscali della persona in- teressata nel Regno Unito, o
(iii) le inchieste coordinate e gestite sottoforma di progetto delle autorità competenti del Regno Unito riguardo un gruppo identificato di contri- buenti e che si basano su informazioni specifiche di terzi;
o) l’espressione «United Kingdom disclosure facility» (di seguito «programma di regolarizzazione») designa i programmi o campagne offerti dalle autorità competenti nel Regno Unito che servono o hanno servito a regolarizzare le relazioni fiscali nel Regno Unito dei propri contribuenti;
p) l’espressione «imposta preventiva svizzera» designa l’imposta preventiva ai sensi della legge federale del 13 ottobre 19658 sull’imposta preventiva;
q) l’espressione «persona autorizzata» designa tutti i rappresentanti personali di una persona interessata dopo il suo decesso, o i beneficiari dei valori patri- moniali di una persona interessata dopo il suo decesso.
2. Se la presente Convenzione rimanda a una determinata disposizione legale di uno Stato contraente, viene considerata la versione in vigore al momento della firma della presente Convenzione. Le autorità competenti possono convenire di applicare una disposizione nella versione in vigore al momento dell’applicazione se questa modifica concerne aspetti minori della disposizione e non tocchi il suo carattere generale o di applicare un’altra disposizione la cui portata è simile, se questa modi- fica concerne aspetti minori della disposizione e non tocchi il suo carattere generale. Le autorità competenti informano senza indugio il pubblico su quanto convenuto.
3. Per l’applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito nel momento in cui la Convenzione è applicata conformemente alla legislazione di detto Stato contraente, ritenuto che il senso attribuito a queste espressioni dalla legisla- zione fiscale applicabile in questo Stato prevale sul senso loro attribuito da un’altra legislazione di detto Stato, salvo se le circostanze esigono un’interpretazione diffe- rente.
Art. 3 Identità e residenza della persona interessata
1. Ai fini della trasmissione dell’identità e della residenza della persona interessata, l’agente pagatore svizzero registra, secondo gli obblighi di diligenza vigenti in
8 RS 642.21 (LIP)
Svizzera per l’avvio di una relazione d’affari, il cognome, il nome, la data di nascita, l’indirizzo e i dati concernenti la residenza. In questo ambito e ai fini della presente Convenzione tutte le persone fisiche, il cui indirizzo principale privato si trova nel Regno Unito sulla base dell’identificazione del cliente dell’agente pagatore svizzero, sono considerate residenti del Regno Unito.
2. Per le relazioni contrattuali avviate o per le transazioni effettuate in assenza di relazioni contrattuali, a contare dall’entrata in vigore della presente Convenzione, la residenza delle persone fisiche che presentano un passaporto rilasciato dal Regno Unito che comprova la residenza in uno Stato o Territorio terzo al di fuori della Svizzera o del Regno Unito è stabilito mediante un certificato di residenza rilasciato dall’autorità fiscale competente dello Stato o Territorio in cui la persona fisica dichiara di essere residente. In assenza di tale certificato, il Regno Unito è conside- rato lo Stato di residenza.
3. Ai fini della Parte 2 è determinante la residenza al giorno di riferimento 2.
Art. 4 Procedura di certificazione per l’identificazione di una persona non domiciliata nel Regno Unito nel quadro della presente Convenzione
1. Un agente pagatore svizzero può trattare una persona interessata come non domi- ciliata nel Regno Unito solo se questa produce un certificato, rilasciato da un avvo- cato, un contabile o un fiscalista membro di un’organizzazione professionale ricono- sciuta, secondo cui la persona interessata non è domiciliata nel Regno Unito e ha richiesto l’imposizione secondo la «remittance basis» per l’anno fiscale di cui al paragrafo 1 lettera j dell’articolo 2.
2. Ai fini della presente Convenzione, prima di certificare che la persona interessata non è domiciliata nel Regno Unito l’avvocato, il contabile o il fiscalista deve verifi- care:
a) che la dichiarazione d’imposta britannica per l’anno fiscale interessato con- tiene una domanda o una dichiarazione di non domicilio nel Regno Unito; e
b) che, se del caso, la dichiarazione d’imposta contiene una richiesta di imposi- zione secondo la «remittance basis» giusta la Parte 14 capitolo A1 dell’Income Tax Xxx 0000 e che le imposte dovute sono state pagate giusta la Sezione 809H dell’Income Tax Xxx 0000; e
c) che, sulla base delle informazioni in suo possesso, l’autorità competente bri- tannica non contesta a livello formale lo statuto di domicilio della persona interessata.
3. Ai fini della Parte 2 il certificato deve essere presentato all’agente pagatore sviz- zero il giorno di riferimento 3.
4. Ai fini della Parte 3 la persona interessata trasmette entro il 31 marzo all’agente pagatore svizzero una dichiarazione d’intenti con la richiesta dell’imposizione secondo la «remittance basis» per l’anno fiscale successivo. La dichiarazione è com- pletata da un certificato che la persona interessata trasmette all’agente pagatore svizzero entro il 31 marzo successivo all’anno fiscale interessato.
5. La persona interessata indica nella dichiarazione d’intenti come deve procedere l’agente pagatore svizzero se non vi sono sufficienti mezzi a disposizione; essa indica se:
a) intende pagare gli importi mancanti entro otto settimane dal 31 marzo suc- cessivo all’anno fiscale interessato; o
b) autorizza l’agente pagatore svizzero a trasmettere le indicazioni secondo il paragrafo 3 dell’articolo 22.
Se la persona interessata non sceglie alcuna delle possibilità di cui sopra, è applica- bile la lettera b, come se la persona interessata avesse autorizzato per scritto l’agente pagatore svizzero a trasmettere le informazioni.
Parte 2:
Regolarizzazione del passato
Art. 5 Opzioni a disposizione della persona interessata
1. Fatto salvo il paragrafo 3, una persona interessata, che non è una persona fisica non domiciliata nel Regno Unito e che ai giorni di riferimento 2 e 3 detiene presso un agente pagatore svizzero valori patrimoniali, può autorizzare l’agente pagatore svizzero a effettua re un pagamento unico secondo il paragrafo 2 dell’articolo 9 o autorizzare l’agente pagatore svizzero a trasmettere le informazioni secondo l’articolo 10.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, una persona interessata, che è una persona fisica non domiciliata nel Regno Unito e che ai giorni di riferimento 2 e 3 detiene presso un agente pagatore svizzero valori patrimoniali, dispone delle seguenti opzioni:
a) autorizzare l’agente pagatore svizzero a effettuare un pagamento unico se- condo il paragrafo 2 dell’articolo 9 (di seguito: «metodo del capitale»);
b) autorizzare l’agente pagatore svizzero a trasmettere le informazioni secondo l’articolo 10;
c) dichiarare all’agente pagatore svizzero, tramite un’autodichiarazione secon- do la forma prestabilita e per il periodo tra il giorno di riferimento 1 e la data della parafatura della presente Convenzione, tutti i redditi e gli utili la cui fonte non si trova nel Regno Unito e ritornati («remitted») nel Regno Unito nonché tutti gli importi di fonti imponibili britanniche sui quali non è stata pagata la totalità dell’imposta dovuta nel Regno Unito (di seguito: «base di calcolo dell’imposta tralasciata») e autorizzare l’agente pagatore svizzero a effettuare un pagamento unico secondo il paragrafo 3 dell’articolo 9 (di se- guito: «metodo di autodichiarazione»);
d) confermare all’agente pagatore svizzero che non sceglie alcuna delle possi- bilità di cui alle lettere a–c del presente paragrafo (di seguito: «metodo di ri- nuncia»).
3. Se entro il giorno di riferimento 3 la persona interessata non ha scelto alcuna delle possibilità di cui ai paragrafi 1 e 2, l’agente pagatore svizzero preleva il paga- mento unico secondo il paragrafo 2 dell’articolo 9.
Art. 6 Informazione della persona interessata da parte dell’agente pagatore svizzero
1. Entro due mesi dall’entrata in vigore della presente Convenzione gli agenti paga- tori svizzeri informano i titolari di conti o depositi presso cui la persona interessata è stata identificata del contenuto della presente Convenzione come pure dei diritti e degli obblighi che ne risultano per la persona interessata.
2. Se una persona interessata avvia una relazione d’affari presso un agente pagatore svizzero tra la data dell’entrata in vigore della presente Convenzione e il giorno di riferimento 3, questa informazione è data, unitamente a un rinvio ai diritti e agli obblighi di cui all’articolo 8, all’atto della conclusione del contratto.
Art. 7 Diritti e obblighi della persona interessata
1. Una persona interessata deve comunicare per scritto all’agente pagatore svizzero, al più tardi entro il giorno di riferimento 3, quale delle possibilità di cui ai para- grafi 1 e 2 dell’articolo 5 ha scelto per conti o depositi esistenti al giorno di riferi- mento 3. Questa comunicazione è irrevocabile. Le comunicazioni trasmesse prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione sono irrevocabili a partire dall’entrata in vigore della presente Convenzione.
2. La persona interessata mette a disposizione dell’agente pagatore svizzero la somma di denaro necessaria per il pagamento unico secondo l’articolo 9.
3. Se il titolare del conto o del deposito non è la persona interessata, l’agente paga- tore svizzero è autorizzato ad agire secondo le direttive e le comunicazioni del titolare del conto o del deposito.
Art. 8 Avvio di una nuova relazione commerciale
1. Una persona interessata che ha avviato una relazione commerciale con un agente pagatore svizzero tra il giorno di riferimento 2 e il giorno di riferimento 3 deve comunicare a quest’ultimo per scritto, al più tardi entro il giorno di riferimento 4:
a) se i valori patrimoniali depositati erano contabilizzati presso un altro agente pagatore svizzero il giorno di riferimento 2; e
b) se la relazione commerciale con questo agente pagatore svizzero esiste anco- ra il giorno di riferimento 3.
2. Se i valori patrimoniali menzionati nella comunicazione di cui al paragrafo 1 erano contabilizzati presso un agente pagatore svizzero il giorno di riferimento 2 e la relazione commerciale tra la persona interessata e l’agente pagatore svizzero non esiste più il giorno di riferimento 3, il nuovo agente pagatore svizzero adotta le misure menzionate nella presente Parte. I precedenti agenti pagatori svizzeri sono tenuti a cooperare su domanda del nuovo agente pagatore. Al più tardi entro il gior- no di riferimento 4 la persona interessata deve:
a) informare il nuovo agente pagatore svizzero secondo il paragrafo 1 dell’articolo 7;
b) autorizzare per scritto il nuovo agente pagatore svizzero a richiedere presso i precedenti agenti pagatori svizzeri tutte le informazioni necessarie per pro- cedere nell’attuazione della possibilità scelta secondo paragrafo 1 dell’ar- ticolo 7; e
c) autorizzare per scritto qualsiasi precedente agente pagatore svizzero a tra- smettere, su domanda, al nuovo agente pagatore svizzero tutte le informa- zioni necessarie per l’attuazione della possibilità scelta secondo il para- grafo 1 dell’articolo 7.
3. Se i valori patrimoniali menzionati nella comunicazione di cui al paragrafo 1 erano contabilizzati presso un agente pagatore svizzero il giorno di riferimento e la relazione commerciale con questo agente pagatore svizzero esiste ancora il giorno di riferimento 3, il nuovo agente pagatore svizzero non adotta ulteriori misure secondo la presente Parte per i valori patrimoniali affidatigli dalla persona interessata.
4. Se i valori patrimoniali menzionati nella comunicazione di cui al paragrafo 1 non erano ancora contabilizzati presso un agente pagatore svizzero il giorno di riferi- mento il nuovo agente pagatore svizzero non adotta ulteriori misure secondo questa Parte per i valori patrimoniali affidatigli dalla persona interessata.
5. Se la persona interessata non adempie i suoi obblighi secondo i paragrafi 1–4, l’agente pagatore svizzero è tenuto a comunicare al nuovo agente pagatore svizzero i dati a disposizione conformemente all’articolo 10, come se la persona interessata avesse autorizzato per scritto l’agente pagatore svizzero a trasmettere le informa- zioni.
Art. 9 Pagamento unico con effetto liberatorio
1. Fatti salvi gli articoli 8 e 13, gli agenti pagatori svizzeri riscuotono entro il giorno di riferimento 3 un pagamento unico sui valori patrimoniali dalla persona interessata depositati presso di loro.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, il pagamento unico è calcolato sulla base dell’allegato
I. L’aliquota è del 34 per cento. Se l’onere fiscale (of) ammonta al 34 per cento o lo supera e il capitale determinante ammonta ad almeno un milione di lire sterline, l’onere fiscale (applicabile a tutto il capitale determinante) viene aumentato di un punto percentuale per milione di lire sterline di capitale determinante supplementare fino a un massimo del 41 per cento. L’aliquota minima ammonta al 21 per cento.9
9 Il testo di questo par. risulta dall’applicazione dall’Acc. amichevole del 18 apr. 2012 che attua l’art. XVIII del Prot.o (v. FF 2012 4609) firmato il 20 mar. 2012 che mod. la Conv. firmata a Londra il 6 ott. 2011 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale. Detto Acc. amichevole è pubblicato in all. al M del 18 apr. 2012 relativo all’approvazione della Conv. con la Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari e della Conv. con il Regno Unito concernente la collaborazione in ambito fisca- le nonché alla LF sull’imposizione alla fonte in ambito internazionale (v. FF 2012 4675).
3. Se una persona fisica non domiciliata nel Regno Unito ha optato per il metodo di autodichiarazione, il pagamento unico ammonta al 34 per cento della base di calcolo dell’imposta tralasciata dichiarata all’agente pagatore svizzero.
4. Al momento del prelievo del pagamento unico, l’agente pagatore svizzero della persona interessata rilascia un certificato secondo la forma prestabilita. Il certificato è considerato approvato se entro 30 giorni dalla sua notifica la persona interessata non solleva reclamo.
5. Dopo approvazione dei certificati di cui al paragrafo 4, l’agente pagatore svizzero effettua mensilmente i pagamenti unici all’autorità competente svizzera. Il primo versamento avviene un mese dopo il giorno di riferimento 3. L’ultimo versamento avviene 12 mesi dopo il giorno di riferimento 3. Fatto salvo l’articolo 35, l’autorità competente svizzera trasferisce mensilmente i pagamenti unici all’autorità compe- tente britannica. Il primo trasferimento avviene due mesi dopo il giorno di riferi- mento 3. L’ultimo trasferimento avviene 13 mesi dopo il giorno di riferimento 3. In caso di circostanze eccezionali, ad esempio una procedura giudiziaria, l’agente pagatore svizzero versa senza indugio i successivi pagamenti unici all’autorità competente svizzera, che a sua volta li trasferisce senza indugio all’autorità compe- tente britannica.
6. L’agente pagatore svizzero xxxxxxx, riscuote e versa in lire sterline all’autorità competente svizzera i pagamenti unici menzionati nei paragrafi 2 e 3. Qualora il conto o il deposito non fosse gestito in tale valuta, l’agente pagatore svizzero pro- cede alla conversione al corso fisso del giorno pubblicato da SIX Telekurs SA per i giorni di riferimento determinanti per il calcolo. Il trasferimento dell’autorità com- petente svizzera all’autorità competente britannica è pure effettuato in lire sterline.
7. Fatto salvo il paragrafo 12 e dopo approvazione del certificato di cui al para- grafo 4, la persona interessata cessa di essere debitrice verso il Regno Unito per le imposte di cui al paragrafo 10 per i periodi fiscali o debiti fiscali di cui al para- grafo 11, in relazione ai valori patrimoniali su cui il pagamento unico è stato effet- tuato. L’effetto estintivo comprende in particolare gli interessi, le multe e le penalità che potrebbero risultare da questo debito fiscale. La persona interessata cessa di essere debitrice verso il Regno Unito per le imposte di cui al paragrafo 10 che pro- vengono dalla successione di una persona deceduta per quanto riguarda i valori patrimoniali per cui è stato effettuato un pagamento unico.
8. L’effetto estintivo del debito fiscale descritto al paragrafo 7 si applica anche a persone fisiche responsabili in maniera solidale o congiunta.
9. Se la persona interessata è una persona fisica non domiciliata nel Regno Unito:
a) in caso di applicazione del metodo del capitale, le disposizioni del paragrafo 7 e i pagamenti ulteriori effettuati a partire dall’importo corrispondente a questi mezzi dopo l’applicazione del metodo del capitale non generano alcun debito fiscale ulteriore nel Regno Unito;
b) in caso di applicazione del metodo di autodichiarazione, le disposizioni del paragrafo 7 si applicano solo per i redditi, gli utili e gli importi comunicati nell’autodichiarazione all’agente pagatore svizzero.
10. L’effetto estintivo descritto al paragrafo 7 è applicabile alle imposte del Regno Unito menzionate nell’allegato 36, numero 63, paragrafo 1 lettere a, b, d e f del Finance Xxx 0000, esclusi debiti in relazione a tutte o a parte di queste imposte trasferiti a una persona interessata.
11. Il paragrafo 7 è applicabile ai debiti nei confronti del Regno Unito in relazione alle imposte di cui al paragrafo 10 che concernono:
a) i periodi fiscali che finiscono prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione;
b) se i periodi fiscali cominciano prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione ma finiscono il giorno dell’entrata in vigore della presente Convenzione o dopo tale data, i redditi e gli utili realizzati prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione; e
c) se non esiste periodo fiscale, i debiti fiscali sorti prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione.
12. L’importo regolarizzato sul conto o sul deposito secondo il paragrafo 7 al mo- mento dell’entrata in vigore della presente Convenzione ammonta a Cd, come defini- to nell’allegato I:
a) se C10 è minore di C8, Cd corrisponde all’importo C8;
b) se C10 è uguale o maggiore a C8 e uguale o minore a 1,2 * C8, Cd corrispon- de all’importo C10;
c) se C10 è maggiore di 1,2 * C8, Cd corrisponde al maggiore dei seguenti im- porti:
– 1.2 * C8; o
– C8, più la somma:
(i) dei valori patrimoniali in entrata tra il giorno di riferimento 2 e l’entrata in vigore della presente Convenzione che compensano i valori patrimoniali in uscita tra il giorno di riferimento 1 e il gior- no di riferimento 2, e
(ii) degli aumenti di valore tra il giorno di riferimento 2 e l’entrata in vigore della presente Convenzione dei valori patrimoniali a dispo- sizione il giorno di riferimento 2 (sono considerati aumenti di va- lore i redditi secondo il paragrafo 1 dell’articolo 19 e gli utili deri- vanti da operazioni di cambio non realizzati),
purché la persona interessata dell’agente pagatore svizzero metta a di- sposizione, entro il giorno di riferimento 3, tutta la documentazione ne- cessaria per calcolare gli eventi secondo (i) e (ii).
Tuttavia, nella misura in cui i capitali provengono direttamente o indirettamente dal Regno Unito e sono defluiti dal Regno Unito tra la data della firma e l’entrata in vigore della presente Convenzione, la quota del pagamento unico per questi capitali è considerata dall’autorità competente britannica come un acconto per le imposte del Regno Unito o per altri debiti fiscali (in particolare gli interessi, le multe e le pena- lità) che la persona interessata ha nei confronti del Regno Unito in relazione a questi capitali.
13. Il paragrafo 7 non è applicabile:
a) se, al giorno di riferimento 3, la situazione fiscale della persona interessata che detiene i valori patrimoniali è oggetto di un’indagine, a meno che la per- sona interessata ha autorizzato previamente un agente pagatore svizzero a ef- fettuare un pagamento unico in relazione con i valori patrimoniali secondo il presente articolo;
b) se la persona interessata era stata oggetto nel Regno Unito di un’indagine conclusa prima del giorno di riferimento 3, e:
(i) se si tratta di un’inchiesta penale sfociata in una condanna per un reato punibile nel Regno Unito con almeno due anni di detenzione, o
(ii) se si tratta di un’inchiesta amministrativa conclusa dopo il giorno di ri- ferimento 1 che:
– i Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs hanno deciso che le direttive emesse a suo tempo dall’autorità compe- tente britannica contemplavano l’allestimento di un Certificate of Full Disclosure o di un Statement of Assets and Liabilities, o che poteva essere sancita una pena amministrativa secondo il Customs and Excise Management Act 1979, o
– l’inchiesta è stata effettuata allo scopo di stabilire se la persona in- teressata è tassata correttamente nel Regno Unito per quanto con- cerne i suoi valori patrimoniali o gli interessi in Svizzera,
e se la persona interessata non ha dichiarato i valori patrimoniali in Svizzera prima o durante le indagini.
Se durante l’indagine la persona interessata ha dichiarato tutti i valori patri- moniali che detiene, la presente lettera non è applicabile ai pagamenti d’im- posta secondo la Parte 3;
c) se, prima del giorno di riferimento 3, la persona interessata o il suo rappre- sentante autorizzato si è impegnato in un programma di regolarizzazione dell’autorità competente britannica, vi ha partecipato o in questo contesto è stato personalmente contattato dall’autorità competente britannica, a meno che la persona interessata ha autorizzato previamente un agente pagatore svizzero a effettuare un pagamento unico in relazione con i valori patrimo- niali secondo il presente articolo;
d) se gli averi patrimoniali provengono (direttamente o indirettamente) da un reato diverso dal mancato rispetto della legislazione fiscale del Regno Unito;
e) se gli averi patrimoniali provengono (direttamente o indirettamente) da reati e da frodi sistematiche contro l’ordinamento fiscale e delle indennità del Re- gno Unito, in particolare nei casi in cui le autorità del Regno Unito pagano persone non autorizzate.
Nei casi di cui sopra l’autorità competente britannica considera il pagamento unico come un acconto per le imposte del Regno Unito o per altri debiti fiscali (in partico- lare gli interessi, le multe e le penalità) che la persona interessata ha nei confronti del Regno Unito.
14. Le persone fisiche non sono autorizzate a computare il pagamento unico nel quadro del calcolo della loro imposta in relazione ai periodi fiscali o ai debiti fiscali di cui al paragrafo 11.
15. Il presente articolo non influisce sul calcolo di base per la riscossione delle risorse proprie provenienti dell’imposta sul valore aggiunto secondo il Regolamento
n. 1553/89 (CEE) del Consiglio.
Art. 10 Comunicazione volontaria
1. Se l’agente pagatore svizzero ha ricevuto dalla persona interessata l’autorizza- zione scritta di procedere alla comunicazione secondo il paragrafo 1 dell’articolo 7, l’agente pagatore svizzero trasmette mensilmente, la prima volta un mese dopo il giorno di riferimento 3 e per l’ultima volta sei mesi dopo il giorno di riferimento 3, all’autorità competente svizzera le informazioni seguenti:
a) identità (cognome, nome e data di nascita) e indirizzo della persona interes- sata;
b) se noto, il numero d’identificazione fiscale nel Regno Unito;
c) nome e indirizzo dell’agente pagatore svizzero;
d) numero di cliente del titolare del conto o del deposito (numero di cliente, di conto o di deposito, codice IBAN);
e) stato annuale del conto al 31 dicembre per il periodo compreso tra il giorno di riferimento 1 e l’entrata in vigore della presente Convenzione.
2. L’autorità competente svizzera trasmette mensilmente i dati di cui al paragrafo 1 all’autorità competente britannica. La prima trasmissione avviene due mesi dopo il giorno di riferimento 3. L’ultima trasmissione avviene sette mesi dopo il giorno di riferimento 3. In caso di circostanze eccezionali, ad esempio una procedura giudizia- ria, l’agente pagatore svizzero trasmette senza indugio le comunicazioni successive all’autorità competente svizzera, che a sua volta li trasferisce senza indugio all’au- torità competente britannica.
3. Gli agenti pagatori svizzeri rilasciano alla persona interessata un certificato secondo la forma prestabilita.
4. Se non è in grado di identificare la persona interessata in base alle informazioni trasmesse, la competente autorità del Regno Unito può richiedere precisazioni o informazioni supplementari alla competente autorità svizzera.
Art. 11 Metodo di rinuncia per persone fisiche non domiciliate nel Regno Unito
1. I paragrafi 7 e 9 dell’articolo 9 non sono applicabili se una persona interessata non domiciliata nel Regno Unito ha scelto il metodo di rinuncia.
2. Gli agenti pagatori svizzeri rilasciano alla persona interessata un certificato secondo la forma prestabilita.
Art. 12 Comportamento ingiustificato riguardo lo statuto di non domiciliato nel Regno Unito
1. L’effetto estintivo descritto nei paragrafi 7 e 9 dell’articolo 9 non viene applicato se la persona interessata:
a) ha dichiarato il falso affermando di non essere domiciliata nel Regno Unito; o
b) ha optato per il metodo di autodichiarazione, ma restano debiti fiscali con- cernenti valori patrimoniali non dichiarati nell’autodichiarazione.
2. Se il paragrafo 1 è applicabile, il pagamento è considerato dall’autorità compe- tente britannica come un acconto per le imposte del Regno Unito o per altri debiti fiscali (in particolare gli interessi, le multe e le penalità) che la persona interessata ha nei confronti del Regno Unito.
Art. 13 Liquidità insufficiente
1. Se una persona interessata comunica per scritto all’agente pagatore svizzero che auspica il prelievo del pagamento unico secondo l’articolo 9 o che il pagamento unico è stato riscosso secondo il paragrafo 3 dell’articolo 5, ma al giorno di riferi- mento 3 essa non ha messo a disposizione dell’agente pagatore svizzero la somma di denaro sufficiente, quest’ultimo concede per scritto alla persona interessata una proroga di otto settimane al massimo a contare dal giorno di riferimento 3 per ga- rantire una somma di denaro sufficiente sul conto. Se il paragrafo 2 dell’articolo 8 è applicabile, ma non vi sono sufficienti mezzi a disposizione, l’agente pagatore svizzero concede una proroga di otto settimane al massimo a contare dal prelievo del pagamento unico. Al contempo l’agente pagatore svizzero deve comunicare alla persona interessata le possibili conseguenze previste al paragrafo 3.
2. Qualora sia stata concessa la proroga di cui al paragrafo 1, l’agente pagatore svizzero riscuote il pagamento unico il giorno della scadenza del termine.
3. Se il giorno di riferimento 3 una persona interessata detiene un conto o un depo- sito presso l’agente pagatore svizzero e se, a causa di liquidità insufficiente, non è possibile riscuotere integralmente il pagamento unico, l’agente pagatore svizzero deve procedere alla comunicazione conformemente all’articolo 10, come se la per- sona interessata l’avesse autorizzato per scritto.
Art. 14 Omissione dell’identificazione di una persona interessata
1. Se un agente pagatore svizzero omette di identificare una persona interessata e di informarla circa i suoi diritti e obblighi secondo l’articolo 7 e se l’identifica succes- sivamente come persona interessata, quest’ultima può comunque, con l’accordo delle autorità competenti degli Stai contraenti, far valere le possibilità secondo i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 5; i diritti e i doveri secondo l’articolo 7 sono applicabili entro un termine fissato congiuntamente dalle competenti autorità degli Stati contra- enti.
2. In caso di pagamento unico secondo l’articolo 9, oltre al pagamento unico, l’agente pagatore svizzero riscuote un importo ulteriore equivalente all’interesse di mora calcolato secondo l’aliquota applicata nel Regno Unito sul debito fiscale per il periodo tra il giorno di riferimento 3 e il giorno del pagamento. L’autorità compe- tente britannica informa l’autorità competente svizzera riguardo l’aliquota applica- bile al giorno di riferimento 3 e su qualsiasi ulteriore modifica.
Art. 15 Riscossione incompleta o indebita del pagamento unico
1. Se, a causa di un errore di calcolo o di trattamento, riscuote in maniera incom- pleta un pagamento unico, l’agente pagatore svizzero può addebitare ulteriormente alla persona interessata l’importo mancante e un interesse di mora conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 14. L’agente pagatore svizzero è in ogni caso tenuto a versare la totalità dell’importo all’autorità competente svizzera. Lo stesso vale per gli interessi di mora prelevati. Fatto salvo l’articolo 35, l’autorità competente sviz- zera trasmette senza indugio all’autorità competente britannica il pagamento unico versato successivamente, compresi gli interessi di mora.
2. La persona interessata beneficia dell’effetto estintivo di cui ai paragrafi 7 e 9 dell’articolo 9 se, dopo aver verificato con la debita cura il certificato dell’agente pagatore svizzero secondo il paragrafo 4 dell’articolo 9, non ha rilevato errori di calcolo o di trattamento e che, in caso contrario, l’importo mancante è stato pagato dopo che questi errori di calcolo o di trattamento sono stati scoperti.
3. Se il pagamento unico secondo l’articolo 9 è stato prelevato in modo errato dall’agente pagatore svizzero, l’autorità competente britannica, non appena ne ha ricevuto la prova, rimborsa con gli interessi tale pagamento unico deducendo la provvigione calcolata in modo proporzionale.
Art. 16 Effetto del certificato
Se l’autorità competente britannica viene a conoscenza di valori patrimoniali in un contesto diverso dall’applicazione della presente Convenzione, la persona interessata deve provare che questi valori patrimoniali sono stati oggetto di un pagamento unico conformemente all’articolo 9 o di una comunicazione volontaria secondo l’arti- colo 10. La presentazione del certificato dell’agente pagatore svizzero secondo il paragrafo 4 dell’articolo 9 o il paragrafo 3 dell’articolo 10 è considerata prova suffi- ciente. Se sussistono motivi per dubitare dell’autenticità di un certificato, l’autorità competente britannica può richiedere all’autorità competente svizzera di verificarne l’autenticità.
Art. 17 Pagamento anticipato da parte degli agenti pagatori svizzeri
1. Entro un termine di 20 giorni dall’entrata in vigore della presente Convenzione, gli agenti pagatori svizzeri costituiscono una società veicolo. Questa società assume, in rappresentanza degli agenti pagatori svizzeri, i diritti e gli obblighi descritti nel presente articolo e agisce in qualità di istituto di trattamento e di pagamento centra- lizzato.
2. Entro un termine di 25 giorni dall’entrata in vigore della presente Convenzione, gli agenti pagatori svizzeri versano un anticipo di 500 milioni di franchi svizzeri all’autorità competente svizzera. La competente autorità svizzera trasferisce questo importo all’autorità competente britannica entro un mese dall’entrata in vigore della presente Convenzione.
3. Non appena il pagamento anticipato all’autorità competente britannica confor- memente al paragrafo 2 e i pagamenti all’autorità competente britannica conforme- mente paragrafo 5 dell’articolo 9 raggiungono i 1300 milioni di franchi svizzeri, l’autorità competente svizzera compensa con l’anticipo secondo il paragrafo 2 gli ulteriori pagamenti secondo il paragrafo 5 dell’articolo 9. Quando l’intero paga- mento anticipato sarà stato compensato, gli ulteriori pagamenti secondo il para- grafo 5 dell’articolo 9 saranno versati all’autorità competente britannica. Per la compensazione dei suddetti importi la conversione è effettuata al corso fisso del giorno pubblicato da SIX Telekurs SA per i giorni di riferimento determinanti per il calcolo.
4. L’autorità competente svizzera trasferisce secondo il paragrafo 3 i pagamenti compensati secondo il paragrafo 5 dell’articolo 9 alla società veicolo alla fine di ogni mese.
Art. 18 Stato di destinazione dei valori patrimoniali prelevati
La competente autorità svizzera comunica all’autorità competente britannica, entro 12 mesi dal giorno di riferimento 3, nel loro ordine di importanza per volume calco- lato dei valori patrimoniali, i dieci principali Stati o Territori nei quali le persone interessate hanno trasferito i valori patrimoniali dei conti o dei depositi saldati tra il momento della firma della presente Convenzione e il giorno di riferimento 3. La comunicazione menziona inoltre il numero di persone interessate per Stato o Territo- rio. Gli Stati contraenti non pubblicano le informazioni raccolte e comunicate in virtù del presente articolo.
Parte 3:
Riscossione da parte degli agenti pagatori svizzeri di un’imposta alla fonte
Art. 19 Riscossione da parte degli agenti pagatori svizzera di un’imposta alla fonte con effetto liberatorio
1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 21, gli agenti pagatori svizzeri riscuotono un’imposta alla fonte con effetto liberatorio (di seguito «imposta alla fonte») su redditi e utili da valori patrimoniali, alle aliquote seguenti:
a) redditi derivanti da pagamenti di interessi secondo l’articolo 25, per quanto non sono oggetto di ritenuta d’imposta o di divulgazione volontaria confor- memente all’Accordo sulla fiscalità del risparmio: 43 per cento;
b)10 redditi su dividendi secondo l’articolo 26: 35,6 per cento;
c) altri redditi secondo l’articolo 27: 43 per cento;
d) utili da alienazione secondo l’articolo 28: 27 per cento.11
2. Una persona non domiciliata nel Regno Unito è assoggettata all’imposta su redditi e utili di cui al paragrafo 1 solo se:
a) la fonte dei redditi e degli utili si trova nel Regno Unito; o
b) gli importi derivanti dai redditi e dagli utili provengono da una fonte fuori dal Regno Unito e sono stati ritornati nel Regno Unito. Solo ai fini della pre- sente Convenzione questi importi sono considerati come ritornati se sono trasferiti direttamente a un beneficiario nel Regno Unito, a meno che l’im- porto non sia stato trasferito in una forma non imponibile o se gli importi che la persona interessata a dichiarato all’agente pagatore svizzero sono con- siderati un ritorno («remittance»).
Il paragrafo 5 si applica esclusivamente a trasferimenti e pagamenti di cui alla lettera b, considerati come un ritorno («remittance») secondo il diritto del Regno Unito.
3. Se la persona interessata ha trasmesso la sua dichiarazione d’intenti conforme- mente al paragrafo 4 dell’articolo 4, ma il suo statuto di persona non domiciliata nel Regno Unito non è stato attestato alla data menzionata nella disposizione di cui sopra, l’agente pagatore svizzero considera la persona interessata come domiciliata nel Regno Unito e, dall’inizio dell’anno fiscale interessato, effettua una riscossione d’imposta secondo il paragrafo 1. In deroga al paragrafo 1, per questi casi sono applicate le aliquote seguenti:
a) redditi derivanti da pagamenti di interessi secondo l’articolo 25, per quanto non sono oggetto di ritenuta d’imposta o di divulgazione volontaria confor- memente all’Accordo sulla fiscalità del risparmio: 45 per cento;
b)12 redditi su dividendi secondo l’articolo 26: 38,1 per cento;
c) altri redditi secondo l’articolo 27: 45 per cento;
d) utili da alienazione secondo l’articolo 28: 28 per cento.13
4. La persona interessata è la parte contribuente. Redditi e utili realizzati su valori patrimoniali detenuti da agenti pagatori svizzeri a favore della persona interessata in qualità agente fiduciario sono considerati come valori patrimoniali della persona interessata.
5. Fatto salvo l’articolo 23, per quanto venga prelevata un’imposta secondo questo articolo, le imposte del Regno Unito della persona interessata si estinguono com- presi gli interessi, le multe e le penalità considerati per i redditi e gli utili di cui al paragrafo 1 e 2. Gli altri debiti fiscali della persona interessata nei confronti del Regno Unito, compresi gli obblighi fiscali relativi a redditi o utili, non sono contem- plati in questo paragrafo.
10 Nuovo testo giusta la mod. entrata in vigore con effetto dal 6 apr. 2016 (RU 2016 1071).
11 Nuovo testo giusta la mod. entrata in vigore con effetto dal 6 apr. 2013 (RU 2013 1033).
12 Nuovo testo giusta la mod. entrata in vigore con effetto dal 6 apr. 2016 (RU 2016 1071).
13 Nuovo testo giusta la mod. entrata in vigore con effetto dal 6 apr. 2013 (RU 2013 1033).
Art. 20 Modifica delle aliquote d’imposta
1. L’autorità competente britannica informa senza indugio per scritto l’autorità competente svizzera sulle modifiche delle aliquote d’imposta pubblicate e approvate nel diritto del Regno Unito che concernono i redditi e gli utili da valori patrimoniali secondo la presente Convenzione e le successioni.
2. Se nel diritto del Regno Unito le aliquote massime d’imposta su redditi, utili o successioni vengono modificate dopo la firma della presente Convenzione, le ali- quote d’imposta prelevate secondo la presente Parte devono essere modificate si- multaneamente conformemente alla modifica delle aliquote legali, sempre che l’autorità competente svizzera non abbia comunicato per scritto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’autorità competente britannica, che la modi- fica delle aliquote non sarà effettuata nel quadro dell’applicazione della presente Parte. L’autorità competente svizzera pubblica senza indugio ogni modifica delle aliquote d’imposta e fa in modo che gli agenti pagatori svizzeri ne siano informati.
Art. 21 Relazione con altre imposte alla fonte
1. La riscossione dell’imposta preventiva svizzera secondo la LIP non è pregiudi- cata dalla presente Convenzione. L’agente pagatore svizzero può chiedere, in nome proprio e per conto della persona interessata, il rimborso integrale o parziale, sempre che la convenzione per evitare le doppie imposizioni lo preveda. L’imposta preven- tiva (imposta residua) non recuperabile menzionata nella convenzione per evitare le doppie imposizioni è computata nell’imposta.
2. Se i redditi di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 19 sono assoggettati a un’imposta alla fonte secondo il diritto del Regno Unito, l’agente pagatore svizzero computa questa imposta alla fonte nell’imposta secondo la presente Convenzione. Questo computo non può tuttavia superare l’importo dell’imposta secondo la pre- sente Convenzione.
3. Se i redditi di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 19 sono assoggettati a un’imposta in uno Stato o Territorio terzo, l’agente pagatore svizzero computa questa imposta nell’imposta secondo la presente Convenzione, a meno che una convenzione per evitare le doppie imposizioni tra il Regno Unito e questo Stato o Territorio terzo escluda il rimborso di questa imposta in tale Stato o Territorio. Questo computo non può tuttavia superare l’importo dell’imposta secondo la pre- sente Convenzione.
Art. 22 Comunicazione volontaria
1. Se la persona interessata che non è una persona fisica non domiciliata nel Regno Unito autorizza esplicitamente un agente pagatore svizzero a comunicare i redditi e gli utili da capitale di un conto o deposito all’autorità competente britannica, l’agen- te pagatore svizzero effettua la comunicazione dei redditi e degli utili da capitale in luogo della riscossione dell’imposta.
2. Se la persona interessata che è una persona fisica non domiciliata nel Regno Unito autorizza esplicitamente un agente pagatore svizzero a comunicare all’autorità competente britannica i redditi e gli utili da capitale di un conto o deposito la cui
fonte si trova nel Regno Unito e il ritorno («remittance») di valori patrimoniali in un conto o deposito nel Regno Unito, l’agente pagatore svizzero effettua la comunica- zione dei redditi e degli utili da capitale e dei ritorni («remittances») in luogo della riscossione dell’imposta.
3. La comunicazione contiene le informazioni seguenti:
a) identità (cognome, nome e data di nascita) e indirizzo della persona interes- sata;
b) se noto, il numero d’identificazione fiscale nel Regno Unito;
c) nome e indirizzo dell’agente pagatore svizzero;
d) numero di cliente del titolare del conto o del deposito (numero di cliente, di conto o di deposito, codice IBAN);
e) anno fiscale interessato;
Se la persona interessata non è una persona fisica non domiciliata nel Regno Unito:
f) importo totale dei redditi di cui al paragrafo 1 dell’articolo 19;
g) importo totale degli utili e perdite da capitale realizzati e calcolati secondo gli articoli 24 e 28;
Se la persona interessata è una persona fisica non domiciliata nel Regno Unito:
h) importo totale dei redditi e degli utili da capitale di cui al paragrafo 2 let- tera a dell’articolo 19;
i) importo totale dei ritorni («remittance») di cui al paragrafo 2 lettera b dell’articolo 19.
Art. 23 Assimilazione dell’imposta a un anticipo
1. La persona interessata, per quanto presenti all’autorità competente britannica un certificato secondo l’articolo 30, può richiedere all’autorità competente britannica che l’imposta secondo la presente Convenzione sia assimilata a un anticipo delle imposte del Regno Unito o di altri debiti fiscali della persona interessata (in partico- lare gli interessi, le multe e le penalità) per l’anno fiscale a cui si riferisce il certifi- cato. In questo caso il paragrafo 5 dell’articolo 19 non è applicabile.
2. Se il pagamento ricevuto da una persona interessata è oggetto di altre imposte e ritenute di quelle previste nella presente Convenzione e, secondo il diritto interno o nella convenzione per evitare le doppie imposizioni, il Regno Unito accorda per queste imposte e ritenute un credito d’imposta, la procedura di cui al paragrafo 1 si applica dopo il computo di queste imposte e ritenute.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui le imposte e le ritenute descritte al paragrafo 2 sono state computate sulla base dell’articolo 21.
Art. 24 Base di calcolo
1. L’importo sul quale viene prelevata l’imposta è l’importo prima di qualsiasi deduzione.
2. L’imposta sui redditi derivanti da pagamenti di interessi è prelevata come segue:
a) in caso di redditi derivanti da pagamenti di interessi secondo il paragrafo 1 lettera a dell’articolo 25: sull’importo lordo degli interessi pagati o accredi- tati;
b) in caso di redditi derivanti da pagamenti di interessi secondo il paragrafo 1 lettere b o d del’articolo 25: sull’importo degli interessi o dei redditi con- templati da dette lettere;
c) in caso di redditi derivanti da pagamenti di interessi secondo il paragrafo 1 lettera c dell’articolo 25: sull’importo degli interessi contemplato da detta lettera.
3. L’imposta sui redditi su dividendi è riscossa come segue:
a) in caso di dividendi secondo il paragrafo 1 lettera a dell’articolo 26: sull’importo lordo dei dividendi pagati o accreditati; se i dividendi non sono pagati o accreditati, sul valore venale dei dividendi in natura al momento della loro entrata;
b) in caso di dividendi secondo il paragrafo 1 lettera b dell’articolo 26: sull’importo dei dividendi contemplati in detta lettera;
c) in caso di dividendi secondo il paragrafo 1 lettera c dell’articolo 26: sull’im- porto dei redditi contemplato in detta lettera.
4. L’imposta sugli altri redditi è riscossa come segue:
a) in caso di altri redditi secondo il paragrafo 1 lettera a dell’articolo 27: sull’importo lordo degli altri redditi pagati o accreditati;
b) in caso di altri redditi secondo il paragrafo 1 lettera b dell’articolo 27: sull’importo degli altri redditi contemplati in detta lettera;
c) in caso di altri redditi secondo il paragrafo 1 lettera b dell’articolo 27: sull’importo degli altri redditi contemplati in detta lettera.
5. L’imposta è riscossa sugli utili da alienazione di valori patrimoniali. L’utile da alienazione corrisponde al provento dell’alienazione, dopo deduzione dei costi di acquisizione e dei costi accessori dell’acquisizione e dell’alienazione, secondo le regole seguenti:
a) in tutti i casi i costi di acquisizione corrispondono al prezzo di acquisto effet- tivo tranne che in casi eccezionali in cui non è più disponibile una docu- mentazione accurata;
b) se non è disponibile una documentazione accurata, i costi di acquisizione corrispondono al valore venale del valore patrimoniale al 31 marzo 1982 o, se il valore patrimoniale non esisteva a tale data, il valore venale al momento della nascita del valore patrimoniale;
c) se il valore venale è sconosciuto, i costi di acquisizione sono considerati nul- li;
d) se la persona interessata trasferisce valori patrimoniali su un conto o un de- posito di terzi, l’operazione è considerata un’alienazione. In questo caso il ricavo dell’alienazione è considerato come il valore venale del valore patri- moniale. Non sono considerati alienazioni i trasferimenti tra coniugi o part- ner in unione domestica registrata.
6. Le perdite da alienazioni di valori patrimoniali depositati in Svizzera possono essere compensati in Svizzera con ulteriori utili da alienazione realizzati presso lo stesso agente pagatore svizzero.
7. Le perdite da alienazioni di valori patrimoniali non possono essere compensate da utili da alienazioni precedenti o essere trasferite su un conto presso un altro agente pagatore svizzero.
8. Ulteriori riduzioni o agevolazioni non possono essere dedotte dall’utile da aliena- zione, non è nemmeno possibile utilizzare l’utile da alienazione per aumentare le perdite da alienazione.
Art. 25 Definizione dei redditi derivanti da pagamenti di interessi
1. Ai fini della presente Convenzione per «redditi derivanti da pagamenti di inte- ressi» si intendono:
a) gli interessi pagati o accreditati su un conto relativi a crediti di qualsiasi na- tura, garantiti o no da ipoteca e portanti o no una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e delle obbligazioni di prestito, ivi compresi i premi e gli utili connessi a tali titoli od obbligazioni, ma esclusi gli interessi sui prestiti tra persone fisiche che non agiscono nel quadro delle loro attività professionali. Le penalità di mora non costituiscono redditi derivanti da pagamenti di interessi;
b) gli interessi maturati o capitalizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti di cui alla lettera a;
c) i redditi derivanti da pagamenti di interessi provenienti direttamente o tra- mite un’entità di cui al paragrafo 2 dell’articolo 4 della direttiva 2003/48/CE del Consiglio del 3 giugno 2003, in materia di tassazioni dei redditi da ri- sparmio sotto forma di pagamento di interessi (di seguito «la direttiva»), di- stribuiti o capitalizzati da:
(i) organismi di investimento collettivo domiciliati in uno Stato membro dell’Unione Europea,
(ii) entità domiciliate in uno Stato membro dell’Unione Europea che eserci- tano l’opzione di cui al paragrafo 3 dell’articolo 4 della direttiva e ne informano l’agente pagatore svizzero,
(iii) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio dell’Unione Europea e della Svizzera,
(iv) fondi di investimento svizzeri;
d) i redditi corrispondenti realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote nei seguenti organismi ed entità:
(i) organismi di investimento collettivo domiciliati in uno Stato membro dell’Unione Europea,
(ii) entità domiciliate in uno Stato membro dell’Unione Europea che eserci- tano l’opzione di cui al paragrafo 3 dell’articolo 4 della direttiva e ne informano l’agente pagatore svizzero,
(iii) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio dell’Unione Europea e della Svizzera,
(iv) fondi di investimento svizzeri.
2. Per quanto riguarda il paragrafo 1 lettere c e d, allorché un agente pagatore sviz- zero non dispone di informazioni circa la proporzione del reddito derivante da pa- gamenti di interessi, l’importo totale del reddito è considerato reddito da risparmio.
Art. 26 Definizione dei redditi su dividendi
Ai fini della presente Convenzione per «redditi su dividendi» si intendono:
a) i dividendi pagati o accreditati su un conto che corrispondono ai redditi deri- vanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre partecipazioni agli utili ad eccezione dei crediti, non- ché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato rispettivamente Territorio in cui la società distributrice è residente;
b) i redditi su dividendi derivanti direttamente o tramite un’entità di cui al pa- ragrafo 2 dell’articolo 4 della direttiva, distribuiti o capitalizzati da:
(i) organismi di investimento collettivo domiciliati in uno Stato membro dell’Unione Europea,
(ii) entità domiciliate in uno Stato membro dell’Unione Europea che eserci- tano l’opzione di cui al paragrafo 3 dell’articolo 4 della direttiva e ne informano l’agente pagatore svizzero,
(iii) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio dell’Unione Europea e della Svizzera,
(iv) fondi di investimento svizzeri;
c) i redditi corrispondenti realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote nei seguenti organismi ed entità:
(i) organismi di investimento collettivo domiciliati in uno Stato membro dell’Unione Europea,
(ii) entità domiciliate in uno Stato membro dell’Unione Europea che eserci- tano l’opzione di cui al paragrafo 3 dell’articolo 4 della direttiva e ne informano l’agente pagatore svizzero,
(iii) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio dell’Unione Europea e della Svizzera,
(iv) fondi di investimento svizzeri.
Art. 27 Definizione degli altri redditi
Ai fini della presente Parte per «altri redditi» si intendono:
a) i pagamenti sostitutivi per interessi ai sensi del paragrafo 1 lettera a dell’articolo 25 e i dividendi ai sensi del paragrafo 1 lettera a dell’articolo 26, gli importi che secondo le leggi fiscali del Regno Unito sono considerati come redditi da valori patrimoniali incassati in relazione con strumenti fi- nanziari strutturati, «securities lending», operazioni di riporto, swap e con operazioni analoghe, nonché altri emolumenti e commissioni incassati nel quadro di simili operazioni;
b) gli altri redditi derivanti direttamente o tramite un’entità di cui al paragrafo 2 dell’articolo 4 della direttiva, distribuiti o capitalizzati da:
(i) organismi di investimento collettivo domiciliati in uno Stato membro dell’Unione Europea,
(ii) entità domiciliate in uno Stato membro dell’Unione Europea che eserci- tano l’opzione di cui al paragrafo 3 dell’articolo 4 della direttiva e ne informano l’agente pagatore svizzero,
(iii) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio dell’Unione Europea e della Svizzera,
(iv) fondi di investimento svizzeri;
c) i redditi corrispondenti realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote nei seguenti organismi ed entità:
(i) organismi di investimento collettivo domiciliati in uno Stato membro dell’Unione Europea,
(ii) entità domiciliate in uno Stato membro dell’Unione Europea che eserci- tano l’opzione di cui al paragrafo 3 dell’articolo 4 della direttiva e ne informano l’agente pagatore svizzero,
(iii) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio dell’Unione Europea e della Svizzera,
(iv) fondi di investimento svizzeri.
Art. 28 Definizione degli utili da alienazione
Ai fini della presente Convenzione per «utili da alienazione» si intendono:
a) tutti gli utili realizzati dall’alienazione di valori patrimoniali, fatti salvi i red- diti su interessi, su dividendi o altri redditi secondo gli articoli 25–27;
b) gli utili da alienazione conseguiti direttamente o tramite un’entità di cui al paragrafo 2 dell’articolo 4 della direttiva, distribuiti o capitalizzati da:
(i) organismi di investimento collettivo domiciliati in uno Stato membro dell’Unione Europea,
(ii) entità domiciliate in uno Stato membro dell’Unione Europea che eserci- tano l’opzione di cui al paragrafo 3 dell’articolo 4 della direttiva e che ne informano l’agente pagatore svizzero,
(iii) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio dell’Unione Europea e della Svizzera,
(iv) fondi di investimento svizzeri;
c) i redditi corrispondenti realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote nei seguenti organismi ed entità:
(i) organismi di investimento collettivo domiciliati in uno Stato membro dell’Unione Europea,
(ii) entità domiciliate in uno Stato membro dell’Unione Europea che eserci- tano l’opzione di cui al paragrafo 3 dell’articolo 4 della direttiva e che ne informano l’agente pagatore svizzero,
(iii) organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio dell’Unione Europea e della Svizzera,
(iv) fondi di investimento svizzeri.
Art. 29 Disposizioni amministrative
1. Gli agenti pagatori riscuotono l’imposta al momento dell’accredito del reddito o della realizzazione dell’utile e la trasferiscono entro due mesi dalla fine dell’anno civile all’autorità competente svizzera. Congiuntamente al trasferimento, gli agenti pagatori svizzeri comunicano all’autorità competente svizzera la ripartizione, con- formemente alla presente Parte, degli importi fiscali riscossi nelle diverse categorie di ricavi e utili da capitale.
2. L’agente pagatore svizzero calcola l’imposta in lire sterline la riscuote e la trasfe- risce all’autorità competente svizzera. Qualora il conto o il deposito non fosse gesti- to in tale valuta, l’agente pagatore svizzero procede alla conversione al corso fisso del giorno pubblicato da SIX Telekurs SA per i giorni di riferimento determinanti per il calcolo.
3. L’autorità competente svizzera trasferisce l’imposta all’autorità competente bri- tannica in un solo pagamento in lire sterline entro tre mesi dalla fine dell’anno fiscale.
4. In caso di comunicazione volontaria ai sensi dell’articolo 22, l’agente pagatore svizzero trasmette le informazioni di cui al paragrafo 3 dell’articolo 22 entro tre mesi dalla fine dell’anno fiscale all’autorità competente svizzera. Questa le trasmette automaticamente all’autorità competente britannica una volta all’anno, entro sei mesi dalla fine dell’anno fiscale.
Art. 30 Certificazione dell’agente pagatore svizzero
1. Alla fine di ogni anno fiscale e in caso di scioglimento della relazione bancaria, l’agente pagatore svizzero allestisce, a destinazione della persona interessata, una certificazione secondo la forma prestabilita.
2. L’autorità competente britannica accetta la certificazione dell’agente pagatore svizzero come prova sufficiente per il pagamento dell’imposta secondo la presente Parte.
Art. 31 Trasferimento di valori patrimoniali
Se la persona interessata trasferisce valori patrimoniali da un agente pagatore sviz- zero su un conto o un deposito presso un altro agente pagatore svizzero, il primo agente pagatore deve comunicare al secondo agente pagatore tutti i dati relativi a questi valori patrimoniali necessari per il rispetto della presente Convenzione.
Art. 32 Successioni
1. Se viene a conoscenza del decesso di una persona interessata, l’agente pagatore svizzero blocca i valori patrimoniali di cui la persona interessata era il beneficiario effettivo alla data del suo decesso. L’agente pagatore svizzero sblocca i valori patri- moniali dopo aver riscosso l’imposta di cui al paragrafo 2 o dopo che la persona autorizzata consenta alla trasmissione delle informazioni secondo il paragrafo 3. Nonostante quanto precede, sono autorizzati prelievi fino a un massimo del 60 per cento dei valori patrimoniali esistenti alla data del decesso della persona interessata.
L’agente pagatore svizzero sblocca i valori patrimoniali se riceve in tempo utile un certificato rilasciato da un avvocato, un contabile o un fiscalista membro di un’organizzazione professionale riconosciuta, secondo cui la persona deceduta non era domiciliata nel Regno Unito e non era considerata domiciliata ai fini dell’impo- sizione in materia di successioni secondo il diritto fiscale del Regno Unito. In questo caso non vi è prelievo d’imposta secondo il paragrafo 2, né autorizzazione secondo il paragrafo 3.
2. Una persona autorizzata può, entro un anno dalla data del decesso della persona interessata, autorizzare per iscritto l’agente pagatore svizzero a trasmettere le infor- mazioni secondo il paragrafo 3. In assenza di tale autorizzazione, una volta trascorso il termine o se viene a conoscenza a posteriori del decesso della persona interessata, l’agente pagatore svizzero riscuote un importo corrispondente al 40 per cento dei valori patrimoniali esistenti alla data del decesso della persona interessata. L’agente pagatore svizzero trasferisce senza indugio l’imposta prelevata all’autorità compe- tente svizzera. Il paragrafo 2 dell’articolo 29 si applica all’importo prelevato secon- do il presente paragrafo.
3. Se la persona autorizzata fornisce all’agente pagatore svizzero un’autorizzazione scritta, quest’ultimo trasmette senza indugio le seguenti informazioni all’autorità competente svizzera:
a) identità (cognome, nome e data di nascita e, se nota, la data del decesso) e indirizzo della persona deceduta;
b) nome e indirizzo dell’agente pagatore svizzero;
c) numero di cliente del titolare del conto o del deposito (numero di cliente, di conto o di deposito, codice IBAN);
d) se noti, nome e indirizzo della persona autorizzata;
e) stato del conto e dello stato dei valori patrimoniali alla data del decesso.
4. Se, a seguito di liquidità insufficiente, l’agente pagatore svizzero non è in grado di riscuotere l’importo totale secondo il paragrafo 2, esso trasmette le informazioni elencate al paragrafo 3 come se la persona autorizzata gli avesse conferito l’autoriz-
zazione scritta, per quanto la persona autorizzata non abbia messo a disposizione l’importo necessario nei termini fissati dall’agente pagatore svizzero che non devono superare le otto settimane.
5. L’autorità competente svizzera trasferisce senza indugio l’imposta prelevata secondo il paragrafo 2 o trasmette le informazioni secondo il paragrafo 3 all’autorità competente britannica.
6. Con la riscossione dell’imposta secondo il paragrafo 2 o la trasmissione delle informazioni secondo il paragrafo 3, l’agente pagatore svizzero della persona auto- rizzata rilascia un certificato secondo la forma prestabilita.
7. La persona autorizzata, purché presenti all’autorità competente britannica un certificato secondo il paragrafo 6, può richiedere che l’imposta prelevata secondo il paragrafo 2 sia considerata un acconto dell’imposta britannica sulle successioni (compresi gli interessi e le penalità) dovuta in rapporto ai valori patrimoniali esi- stenti alla data del decesso della persona interessata. L’autorità competente britan- nica rimborsa l’eccedenza alla persona autorizzata. In questo caso il paragrafo 8 non è applicabile.
8. Se l’imposta è prelevata secondo il paragrafo 2, per la persona autorizzata si estingue l’imposta britannica sulle successioni dovuta in rapporto ai valori patrimo- niali esistenti alla data del decesso della persona interessata (compresi gli interessi e le penalità). Gli altri obblighi fiscali della persona deceduta nei confronti del Regno Unito, compresi quelli relativi a redditi o utili, non sono contemplati in questo para- grafo.
Art. 33 Misure collaterali a garanzia del rispetto della Convenzione
1. Nonostante qualsiasi altra disposizione che permette la richiesta di informazioni alla Svizzera da parte dell’autorità competente britannica, per garantire il rispetto della presente Convenzione l’autorità competente svizzera trasmette all’autorità competente britannica informazioni in base alle richieste presentate fornendo l’identità del contribuente nel Regno Unito e un motivo plausibile. Nella richiesta di informazioni non è necessario fornire l’indicazione dell’agente pagatore svizzero.
2. Per identificare il contribuente nel Regno Unito l’autorità competente britannica fornisce il nome, l’indirizzo e, se note, la data di nascita e l’attività esercitata nonché altre informazioni per l’identificazione di detta persona.
3. Un motivo plausibile per la richiesta sussiste se l’autorità competente britannica ha identificato nel singolo caso un rischio fiscale in relazione con il contribuente nel Regno Unito e ha ragioni plausibili e non arbitrarie per verificare i rapporti fiscali di tale persona. L’autorità si basa in particolare sull’analisi di un certo numero di informazioni, segnatamente le dichiarazioni d’imposta precedenti, la situazione red- dituale, le informazioni di terzi e sulle persone che collaborano alla dichiarazione d’imposta. Le richieste senza fondamento («fishing expeditions») sono escluse.
4. L’autorità competente britannica informa previamente il contribuente nel Regno Unito in merito alla prevista richiesta di informazioni, a meno che non abbia motivo ragionevole di presupporre che la tassazione o la riscossione dell’imposta possano essere seriamente compromessi.
5. L’autorità competente britannica conferma nella sua nella richiesta di informa- zioni che le condizioni per la richiesta sono soddisfatte e indica il periodo, nei dieci anni che precedono la richiesta, per il quale sono necessarie le informazioni. Sulla base di questa richiesta l’autorità competente svizzera chiarisce se esistono conti o depositi.
6. Su richiesta dell’autorità competente svizzera, gli istituti ai sensi della legge fede- rale dell’8 novembre 1934 sulle banche sono tenuti a comunicare all’autorità del Regno Unito i conti e i depositi del contribuente nel Regno Unito per quanto neces- sario ad attuare la presente disposizione.
7. Se il contribuente nel Regno Unito interessato dalla richiesta aveva un conto o un deposito in Svizzera durante il periodo oggetto della richiesta, l’autorità competente svizzera comunica all’autorità competente britannica il nome della banca interessata e il numero dei conti o depositi esistenti durante il periodo oggetto della richiesta.
8. Non vengono fornite informazioni secondo il paragrafo 7:
a) se il contribuente nel Regno Unito non ha conto o deposito; o
b) in relazione a conti e depositi del contribuente nel Regno Unito, se:
(i) dopo il giorno di riferimento 2 non vi sono stati cambiamenti di benefi- ciario effettivo; un cambiamento di beneficiario a titolo di successione è considerato come un cambiamento di beneficiario effettivo ai sensi del presente comma,
(ii) il pagamento unico di cui al paragrafo 2 dell’articolo 9 è stato effettuato per tutti i valori patrimoniali contabilizzati sul conto o sul deposito al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione,
(iii) i redditi e gli utili da capitale di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 19 conseguiti dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione sono stati tassati o, se del caso, è stato applicato il pagamento liberatorio ai sensi della dichiarazione congiunta relativa al pagamento liberatorio,
(iv) dopo il giorno di riferimento 2 non sono stati effettuati movimenti di denaro in entrata sul conto o sul deposito, tenuto conto che, ai fini del presente comma, i valori patrimoniali affluiti tra il giorno di riferimento 2 e l’entrata in vigore della presente Convenzione, che sono parte dei valori patrimoniali di cui al paragrafo 12 dell’articolo 9, non sono con- siderati capitale in entrata.
9. L’autorità competente britannica può in ogni caso domandare assistenza ammini- strativa o giudiziaria sulla base delle pertinenti disposizioni di legge in vigore in Svizzera.
10. L’autorità competente svizzera informa previamente il contribuente nel Regno Unito sulla prevista comunicazione delle informazioni. La persona interessata può ricorrere contro la prevista comunicazione delle informazioni sulla base delle perti- nenti disposizioni di legge in vigore in Svizzera.
11. Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il comitato congiunto de- termina di comune accordo il numero massimo di richieste ammesse per anno civile secondo il presente articolo. Il numero massimo di richieste deve essere adeguato al
rischio valutato del mancato rispetto da parte degli investitori; nei primi tre anni questo numero non eccede le 500 domande all’anno. Nessuna richiesta può essere depositata secondo il presente articolo prima che il comitato congiunto non abbia fissato il numero massimo di richieste.
12. Il comitato congiunto verifica all’inizio di ogni anno civile il numero massimo di richieste e lo adegua per l’anno corrente in funzione delle domande presentate nei tre anni precedenti. La prima verifica si terrà a inizio 2016. Se, nell’anno interessato, le domande di informazioni presentate dall’autorità competente britannica sono meno del 20 per cento del numero massimo di richieste secondo il presente articolo, questo numero massimo per anno civile non viene adeguato. Se, nell’anno interessa- to, le domande di informazioni presentate dall’autorità competente britannica sono o superano il 20 per cento del numero massimo di richieste secondo il presente arti- colo, si applicano le seguenti regole:
a) le richieste che permettono unicamente l’identificazione di conti e di depo- siti ai sensi del paragrafo 8 lettera b non vengono considerate per determi- nare il numero delle richieste presentate secondo le lettere b e c;
b) se, tenuto conto della lettera a, più dei due terzi delle richieste complessiva- mente presentate permettono l’identificazione diretta o indiretta di debiti fi- scali nei confronti del Regno Unito di almeno 10 000 lire sterline, il numero massimo di richieste ammesso aumenta del 15 per cento per l’anno civile in corso;
c) se, tenuto conto della lettera a, meno di un terzo delle richieste complessive permettono l’identificazione diretta o indiretta di debiti fiscali nei confronti del Regno Unito di almeno 10 000 lire sterline, il numero massimo di xxxxxx- xxx ammesso diminuisce del 15 per cento per l’anno civile in corso.
In caso di identificazione indiretta di ulteriori debiti fiscali nei confronti del Regno Unito deve esistere un legame tra il conto o il deposito identificato secondo il pre- sente articolo e l’ulteriore debito fiscale scoperto.
13. Il presente articolo è applicabile ai periodi fiscali a partire dall’entrata in vigore della presente Convenzione.
Art. 34 Norma sugli abusi
1. Gli Stati contraenti convengono che una persona interessata può investire il suo patrimonio in uno Stato o Territorio di sua libera scelta.
2. L’agente pagatore svizzero non amministra né sostiene l’impiego di strutture artificiali di cui sa che l’unico o il principale scopo è eludere l’imposizione dei valori patrimoniali secondo le disposizioni della presente Convenzione.
3. Indipendentemente dal fatto che la persona interessata sia debitrice dell’imposta di cui al paragrafo 4 dell’articolo 19, l’agente pagatore svizzero che ha agito in contrasto con il paragrafo 2 è tenuto a versare all’autorità competente svizzera un importo pari all’imposta elusa. L’autorità competente svizzera trasmette tale importo all’autorità competente britannica. L’autorità competente svizzera può rivalersi sulla persona interessata coinvolta in una tale struttura.
In nessun caso il Regno Unito trattiene importi pagati in doppio in relazione a valori patrimoniali. Se vi sono importi pagati in doppio, l’autorità competente britannica restituisce all’autorità competente svizzera l’importo pagato in eccesso.
4. Il paragrafo 3 è applicato soltanto se nel singolo caso concreto esistono prove inequivocabili e dirette.
Parte 4:
Disposizioni finali
Art. 35 Indennizzo
L’autorità competente svizzera deduce una provvigione di prelievo dello 0,1 per cento sugli importi che trasmette secondo la presente Convenzione all’autorità competente britannica.
Art. 36 Misure di reciprocità del Regno Unito
Allo scopo di garantire l’imposizione effettiva dei valori patrimoniali che i residenti in Svizzera detengono nel Regno Unito, la Svizzera può chiedere al Regno Unito misure di reciprocità. Queste misure comprendono lo scambio di informazioni di natura simile a quello che il Regno Unito applica nei confronti di altri Stati o Terri- tori. Gli Stati contraenti disciplinano le modalità d’attuazione in un accordo.
Art. 37 Impiego e divulgazione delle informazioni ricevute secondo la presente Convenzione
1. Fatti salvi i capoversi 2 e 3, tutte le informazioni ottenute da uno Stato contraente nel quadro dell’applicazione della presente Convenzione devono essere trattate in modo confidenziale e possono essere impiegate senza il consenso della persona inte- ressata solo nel quadro dell’accertamento, della riscossione, dell’esecuzione, del perseguimento penale, della decisione di ricorrere a rimedi giuridici o della vigilanza relativi alle imposte oggetto della presente Convenzione. Gli Stati contraenti impie- gano le informazioni solo per questi fini. Essi possono divulgare le informazioni nell’ambito di un procedimento giudiziario pubblico o di una decisione giudiziaria.
2. Uno Stato contraente può impiegare per altri fini le informazioni ottenute se ciò è consentito dal diritto dei due Stati contraenti e l’autorità competente dello Stato contraente che ha trasmesso le informazioni vi ha acconsentito.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano a informazioni ottenute dall’autorità competente britannica in seguito a una comunicazione volontaria della persona interessata se- condo gli articoli 10 e 22 o della persona autorizzata secondo il paragrafo 3 dell’articolo 32.
Art. 38 Applicazione
Gli Stati contraenti emanano e attuano tutte le misure necessarie per l’effettiva applicazione della presente Convenzione.
Art. 39 Controlli
1. L’autorità competente svizzera esegue controlli presso gli agenti pagatori svizzeri per verificare il rispetto degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.
2. I controlli in relazione alla Parte 2 sono effettuati entro tre anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione. I controlli devono riguardare un campione rap- presentativo di agenti pagatori svizzeri.
3. I controlli degli agenti pagatori svizzeri in relazione alla Parte 3 sono effettuati regolarmente.
4. L’autorità competente svizzera trasmette all’autorità competente britannica un rapporto contenente una sintesi dei risultati e le principali constatazioni derivanti dai controlli eseguiti l’anno precedente in virtù del presente articolo. Il rapporto può essere pubblicato.
Art. 40 Consultazione
1. Qualora in singoli casi sorgano difficoltà in ordine all’interpretazione o all’appli- cazione della presente Convenzione, le autorità competenti si consultano reciproca- mente e si adoperano per trovare una soluzione. Se non giungono a un accordo, le autorità competenti sottopongono la questione al comitato congiunto.
2. L’autorità competente britannica informa l’autorità competente svizzera delle modifiche pubblicate e accettate nel suo diritto fiscale interno riguardo i redditi e gli utili da valori patrimoniali ai sensi della presente Convenzione e delle successioni.
3. Le autorità competenti si informano reciprocamente sugli sviluppi che possono pregiudicare il corretto funzionamento della presente Convenzione, ivi comprese le informazioni su eventuali accordi sulla stessa materia conclusi tra uno Stato contra- ente e uno Stato o Territorio terzo, in particolare quelli che riguardano l’applicazione dell’articolo 21.
4. La forma dei certificati previsti nella presente Convenzione è definita in comune dalle autorità competenti.
Art. 41 Comitato congiunto
1. Gli Stati contraenti istituiscono un comitato congiunto paritetico composto da rappresentanti degli Stati contraenti.
2. Oltre ai compiti conferitigli in altre disposizioni della presente Convenzione, il comitato congiunto esercita, su richiesta di uno Stato contraente, le seguenti fun- zioni:
a) verifica del corretto funzionamento della presente Convenzione;
b) analisi degli sviluppi rilevanti;
c) emanazione di raccomandazioni destinate agli Stati contraenti sulla modifica o sulla revisione della presente Convenzione.
Art. 42 Circostanze straordinarie
Se perturbazioni straordinarie sui mercati finanziari pregiudicano l’applicazione della presente Convenzione, gli Stati contraenti si consultano e adottano congiunta- mente misure adeguate.
Art. 43 Allegato
L’allegato I è parte integrante della presente Convenzione.
Art. 44 Entrata in vigore
1. I due Stati contraenti si notificano reciprocamente per via diplomatica l’adem- pimento delle procedure necessarie secondo il loro diritto interno per l’entrata in vigore della presente Convenzione. Essa entra in vigore il 1° gennaio dell’anno civile che segue l’ultima di tali notifiche.
2. La Parte 3 è applicabile a redditi e utili conseguiti dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione. L’articolo 32 si applica esclusivamente se la persona interes- sata decede dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione.
Art. 45 Denuncia
1. La presente Convenzione rimane in vigore fintanto che uno degli Stati contraenti non la denuncia.
2. Ciascuno Stato contraente può denunciare la presente Convenzione per la fine di un anno civile mediante notifica all’altro Stato contraente con un preavviso di due anni.
3. Se uno Stato contraente pregiudica intenzionalmente l’efficacia della presente Convenzione, l’altro Stato contraente può denunciare la stessa, mediante notifica, con un preavviso di sei mesi. Prima della notifica esso informa il comitato congiunto e fornisce le relative prove.
4. Se, in virtù del paragrafo 2 dell’articolo 20, l’autorità competente svizzera comu- nica all’autorità competente britannica che la Svizzera non adegua le aliquote d’imposta, il Regno Unito può denunciare la presente Convenzione secondo il para- grafo 3.
5. In caso di denuncia della presente Convenzione:
a) le pretese della persona interessata secondo l’articolo 23 e delle persone au- torizzate secondo il paragrafo 7 dell’articolo 32 restano impregiudicate;
b) l’autorità competente svizzera stabilisce un bilancio finale entro il termine del periodo di applicazione della presente Convenzione ed effettua un paga- mento a saldo all’autorità competente britannica.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Londra, il 6 ottobre 2011, in due esemplari in lingua francese e inglese, ciascun testo facente egualmente fede.
Per la
Confederazione Svizzera Xxxxxxx Xxxxxx-Schlumpf
Per il
Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord
Xxxxx Xxxxxxx
Allegato I14
Calcolo dell’importo del pagamento unico secondo il paragrafo 2 dell’articolo 9
⎧ a ⋅ ⎡ 2 ⋅ ⎛ C
− n ⋅ C
⎞ + 1 ⎛ n ⋅ C
+ 2 ⋅ ⎛ C 9 '+ C 10 ' ⎞ ⎞⎤ ⎫
⎨
3
⎣
⎝
P = max ⎪ ⎢
⎜ d 8
b ⎟ ⎜
⎠ 3 ⎝ 10
d 10 ⎜
⎟ ⎟⎥ ⎪ («formula
⎠ ⎬
⎝
2 ⎠⎦ di base»)
⎪⎩
dove:
t min
⋅ C d ⎪⎭
C9 ' = Cd + Cd · r
C10 ' = Cd + Cd · 2 · r
⎧ C8 se C10 < C8
⎪
⎪
⎪
Cd = ⎨
⎪
C10
⎧1.2 ⋅ C
⎪ 8
se C8
≤ C10
≤ 1.2 ⋅ C8
⎫
⎪
⎪ max⎨ 10
8 ⎬ se C10 > 1.2 ⋅ C8
⎪ ⎪C8 + ∑ aumenti di valore +∑ recuperi ⎪
⎩⎪ ⎩
i =9
i =1 ⎭
of = P
Cd
La regola seguente è volta a evitare che dall’applicazione della formula per l’ele- mento di capitale risulti un valore negativo:
se Cd
− n ⋅ C < 0 , questa grandezza è considerata uguale a zero.
8
14 Il testo di questo all. risulta dall’applicazione dall’Acc. amichevole del 18 apr. 2012 che attua l’art. XVIII del Prot. (v. FF 2012 4609) firmato il 20 mar. 2012 che mod. la Conv. firmata a Londra il 6 ott. 2011 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale. Detto Acc. amichevole è pubblicato in all. al M del 18 apr. 2012 relativo all’approvazione della Conv. con la Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari e della Conv. con il Regno Unito concernente la collaborazione in ambito fisca- le nonché alla LF sull’imposizione alla fonte in ambito internazionale (v. FF 2012 4675).
Il pagamento unico maggiorato P ' è calcolato come segue:
Se of ≥ 0,34 (ovvero 34 %), e:
se 1 mio. ≤ Cd < 2 mio., allora of ' = 0,35
se 2 mio. ≤ Cd < 3 mio., allora of ' = 0,36
se 3 mio.≤ Cd < 4 mio., allora of ' = 0,37
se 4 mio.≤ Cd < 5 mio., allora of ' = 0,38
se 5 mio.≤ Cd < 6 mio., allora of ' = 0,39
se 6 mio.≤ Cd < 7 mio., allora of ' = 0,40
se 7 mio.≤ Cd, allora of ' = 0,41 Dunque P ' = of '· Cd.
Il paragrafo 6 dell’articolo 9 stabilisce che il pagamento unico è calcolato in lire sterline. Tutti gli importi del presente allegato sono in lire sterline.
P Pagamento unico
P' Pagamento unico maggiorato
a Aliquota (34 %)
of Onere fiscale
of ' Onere fiscale maggiorato
Cd Capitale determinante
N Numero di anni della relazione bancaria prima del 31.12.2010, 0 ≤
n ≤ 8
Cb Capitale alla fine dell’anno in cui è stata aperta la relazione banca- ria. Per le relazioni bancarie aperte prima del 01.01.2003 è deter- minante il capitale al 31.12.2002.
I Anno i, 1 ≤ i ≤ 10, dove l’anno 1 inizia il 01.01.2003
Ci Capitale alla fine dell’anno i
C8 Capitale alla fine dell’ottavo anno (31.12.2010)
C10 Capitale alla fine del decimo anno (31.12.2012)
C9', C10' Capitale fittizio alla fine del nono (31.12.2011) o del decimo anno (31.12.2012)
r Rendimento (3 % p.a.)
xxxx Xxxxxxxx minima (21 %)
Recuperi Afflussi di capitali negli anni 9 e 10 che compensano le uscite degli anni da 1 a 8
Dichiarazione congiunta relativa al pagamento liberatorio15
Conformemente alla politica Svizzera volta a non attirare capitali non dichiarati e al desiderio del Regno Unito di accordare un effetto liberatorio ai residenti del Regno Unito cui è stata riscossa una ritenuta d’imposta secondo l’Accordo sulla fiscalità del risparmio, la Svizzera e il Regno Unito hanno convenuto quanto segue:
I contribuenti del Regno Unito che hanno pagato la ritenuta d’imposta prevista dall’Accordo sulla fiscalità del risparmio e un pagamento liberatorio dell’8 per cento sui loro redditi derivanti da pagamenti di interessi sono esentati, per l’anno fiscale interessato, da qualsiasi imposta su questi pagamenti di interessi, compresi gli inte- ressi, le multe e gli utili.
Scegliendo la ritenuta d’imposta sui redditi derivanti da pagamenti di interessi secondo l’Accordo sulla fiscalità del risparmio, il contribuente del Regno Unito autorizza parimenti il pagamento dell’8 per cento sull’ammontare di questi interessi. Gli agenti pagatori svizzeri allestiscono a destinazione dei contribuenti del Regno Unito una certificazione che attesta l’effettuato pagamento liberatorio. L’autorità competente svizzera trasferisce il gettito generato da questo pagamento all’autorità competente britannica.
Il pagamento liberatorio verrà adeguato di conseguenza in caso di modifica dell’aliquota d’imposta applicabile ai redditi derivanti da pagamenti di interessi secondo la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord concernente la collaborazione in ambito fiscale.
15 Nuovo testo giusta la mod. entrata in vigore con effetto dal 6 apr. 2013 (RU 2013 1033).
Verbale concordato in occasione della firma
In occasione della firma della Convenzione tra il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera concernente la collaborazione in ambito fiscale, i plenipotenziari del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord e della Confederazione Svizzera hanno adottato:
– la dichiarazione congiunta delle Parti contraenti sull’equivalenza della pre- sente Convenzione; e
preso nota dei seguenti documenti:
– dichiarazione del Governo del Regno Unito relativa all’acquisizione di dati di clienti sottratti a banche svizzere;
– «side letter» (nota integrativa) della competente autorità d’investigazione criminale del Regno Unito;
– memorandum sulla fornitura di servizi finanziari transfrontalieri da parte di società svizzere nel Regno Unito, con relativa nota.
Per la
Confederazione Svizzera Xxxxxxx Xxxxxx-Schlumpf
Per il
Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord
Xxxxx Xxxxxxx
Dichiarazione congiunta sull’equivalenza della presente Convenzione
Le Parti contraenti della presente Convenzione tra il Regno Unito della Gran Breta- gna e dell’Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera concernente la collabora- zione in ambito fiscale dichiarano che la presente Convenzione porterà a un livello di collaborazione che, per quanto concerne la tassazione dei redditi e degli utili da valori patrimoniali rilevanti, avrà un effetto duraturo equivalente al risultato che si otterrebbe con lo scambio automatico di informazioni. Esse considerano la presente Convenzione uno strumento equilibrato che tutela gli interessi delle Parti. Di conse- guenza, esse soddisfano i loro obblighi in buona fede e non intraprenderanno azioni unilaterali che violino le sue disposizioni né vi agiranno contro nelle relazioni con terzi.
Dichiarazione del Regno Unito relativa all’acquisizione di dati di clienti sottratti a banche svizzere
In occasione della firma della Convenzione tra il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera concernente la collaborazione in ambito fiscale, il Governo del Regno Unito dichiara che non si adopererà attiva- mente al fine di ottenere dati di clienti sottratti a banche svizzere.
Lettera di accompagnamento dell’autorità competente nel Regno unito per le investigazioni criminali
Tenuto conto della firma della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord concernente la collabora- zione in ambito fiscale, la competente autorità del Regno Unito (The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs – di seguito «HMRC») esprime la sua posizione in merito all’investigazione criminale su persone interessate dal provve- dimento che abbiano responsabilità pregresse, antecedenti alla data della presente convenzione e relative a valori patrimoniali rilevanti.
Nella misura in cui una persona interessata dal provvedimento acconsenta a effettu- are un pagamento una tantum secondo l’articolo 9 della presente Convenzione oppure riveli volontariamente informazioni sui propri valori patrimoniali rilevanti ai sensi dell’articolo 10 della presente Convenzione e collabori senza riserve con l’HMRC, è molto improbabile che essa sia soggetta ad un’investigazione criminale da parte dell’HMRC per un reato fiscale connesso a responsabilità pregresse, legate a valori patrimoniali rilevanti a partire dalla data in cui ha optato irrevocabilmente per una delle due opzioni, a meno che i suoi valori patrimoniali rilevanti rappresen- tino i proventi di un crimine (non connesso con un reato fiscale) o rappresenti i proventi di un crimine connesso con un reato fiscale punibile con almeno due anni di detenzione.
I consulenti professionisti, gli agenti pagatori svizzeri e i loro dipendenti dovranno rispettare gli obblighi legali sul riciclaggio di denaro. Se non è possibile escludere in assoluto un’investigazione criminale, è comunque molto improbabile che nell’inte- resse pubblico del Regno Unito i consulenti professionisti, gli agenti pagatori sviz- zeri e i loro dipendenti siano soggetti a un’investigazione criminale da parte dell’HMRC.
Le assicurazioni riguardano solo le indagini condotte dall’HMRC che non è il solo responsabile dello svolgimento di investigazioni criminali su reati fiscali. Non viene data alcuna assicurazione in merito ad attività svolte da altre autorità inglesi, incari- cate dell’applicazione della legge.
Qualsiasi assicurazione fornita in questa lettera, in relazione a investigazioni crimi- nali, riguarda soltanto un’investigazione criminale condotta nei confronti di una persona interessata dal provvedimento in merito a valori patrimoniali rilevanti che si trovano in Svizzera. Non possono essere fornite assicurazioni relative a investiga- zioni criminali nei confronti di persone riguardo a valori patrimoniali situati fuori dalla Svizzera.
In questa lettera, laddove il contesto lo giustifica, i termini e le espressioni hanno lo stesso significato che è stato loro attribuito nella Convenzione.
6 ottobre 2011
Xxxx Xxxxxxxx CB, Permanent Secretary for Tax
In nome e per conto dei Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs del Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord
Fornitura
di servizi finanziari transfrontalieri da parte di società svizzere nel Regno Unito
Il Dipartimento federale delle finanze, da una parte e
The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, dall’altra
prendono atto che in data odierna è stata firmata una Convenzione tra la Confedera- zione Svizzera il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord concer- nente la collaborazione in ambito fiscale.
A seguito della firma di detta Convenzione, il Dipartimento federale delle finanze e i Commissioners dichiarano che l’allegato Memorandum sulla fornitura di servizi finanziari transfrontalieri da parte di società svizzere nel Regno Unito fornirà alle istituzioni finanziarie svizzere direttive adeguate per offrire tali servizi finanziari.
Firmato il 6 ottobre 2011 in duplice esemplare nelle lingue francese e inglese.
In nome e per conto del Dipartimento federale delle finanze, autorità competente per la Confederazione Svizzera nell’ambito della Convenzione
Xxxxxxx Xxxxxx
In nome e per conto dei Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, autorità competente per il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord nell’ambito della Convenzione
Xxxx Xxxxxxxx
Fornitura
di servizi finanziari transfrontalieri nel Regno Unito da parte di società in Svizzera
Introduzione
Parte A: Apertura di un conto e raccolta di depositi
Parte B: Overseas Persons’ Exclusion: (Esclusione delle persone straniere): attività che possono essere svolte dagli istituti finanziari svizzeri senza autorizzazione
Parte C: Contatto di potenziali clienti e assistenza di quelli esistenti: regolamenta- zioni d’eccezione rilevanti nel Financial Promotion Order (FPO)
Allegato: Divieti e requisiti generali
Introduzione
1. Il presente memorandum è stato redatto dal Ministero dell’economia e delle finanze britannico (HM Treasury; HMT) in seguito a colloqui svoltisi a Berna il 10 giugno 2011 alla presenza di rappresentanti del HMT, della Financial Services Authority (FSA) britannica, del Dipartimento federale delle finanze (DFF) e dell’Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB). Risponde a quesiti sollevati dalle banche e dagli istituti finanziari svizzeri in merito alla fornitura di servizi finanziari transfrontalieri a clienti retail nel Regno Unito. Non intende quindi essere un’analisi esaustiva di tutti gli aspetti di cui le società estere devono tenere conto se desiderano contattare e/o offrire servizi finanziari a clienti nel Regno Unito, ma descrive le condizioni quadro vigenti e funge da guida alle banche e agli istituti finanziari sviz- zeri che desiderano fornire servizi finanziari transfrontalieri nel Regno Unito.
2. Il presente memorandum contiene due tipi di materiale:
a) una descrizione dei punti principali della situazione giuridica generale sulla fornitura di servizi finanziari nel Regno Unito da parte di società con sede in Svizzera;
b) esempi illustrativi di come le prescrizioni e le norme del Regno Unito pos- sono essere applicate in pratica agli istituti finanziari assoggettati alla nor- mativa in Svizzera (di seguito «istituti finanziari svizzeri»). Questi esempi devono essere esaminati nell’ambito della normativa e non si deve fare affi- damento su ciascuno singolarmente.
3. Molti aspetti della normativa sui servizi finanziari nel Regno Unito derivano dalla legislazione dell’UE.
4. In alcuni casi, le società estere possono svolgere determinate attività rivolte ai consumatori congiuntamente a una società autorizzata o attraverso la medesima (cfr. parti A–C seguenti) oppure costituendo a loro volta una società autorizzata dalla FSA. La procedura di autorizzazione in genere non richiede più di sei mesi.
Un istituto finanziario svizzero può esercitare determinate attività nel Regno Unito senza essere autorizzato dalla FSA, se propone certi servizi prescritti in collabora- zione con o per il tramite di una società autorizzata del Regno Unito.
5. Le tre parti seguenti sono concepite come guida per consentire alle società sviz- zere di individuare eventuali opportunità commerciali. L’allegato specifica i divieti generali e le restrizioni applicabili a tutte le società che desiderano contattare i consumatori.
6. Il presente memorandum illustra i punti principali della normativa sulla fornitura di servizi finanziari transfrontalieri nel luglio 2011. Al momento non sono previsti cambiamenti sostanziali del diritto nazionale. Nel caso in cui subentrino in futuro emendamenti di legge tali da ripercuotersi in maniera rilevante sui principali aspetti del presente memorandum, le autorità del Regno Unito discuteranno le eventuali modifiche necessarie.
5 agosto 2011
Parte A:
Apertura di un conto e raccolta di depositi
7. Un deposito consiste nell’accettazione di una somma di denaro con l’assunzione dell’obbligo di restituirla. Di conseguenza, un deposito è fatto soltanto se sussiste l’obbligo di restituzione. Così, ad esempio:
a) se una somma è trasmessa direttamente dal Regno Unito al depositario all’estero (ad es. con assegno o bonifico bancario); e
b) se quest’ultimo non è tenuto a restituire l’importo finché non ha ricevuto i fondi all’estero;
la raccolta di depositi non è effettuata nel Regno Unito.
Un istituto finanziario svizzero può accettare depositi da depositanti del Regno Unito se la somma è trasmessa direttamente a tale istituto, ad esempio con assegno o bonifico bancario, e il deposito non è registrato finché non arriva in Svizzera.
Un istituto finanziario svizzero può fornire ai potenziali clienti i documenti per l’apertura di un conto e assistere il potenziale cliente nel completare i documenti necessari a tale scopo, a condizione che in questo modo non si violino le restrizioni sulla promozione finanziaria (Financial promotions restrictions; cfr. parte C).
8. L’accettazione di denaro fuori dal Regno Unito su un conto estero di per sé non consente di esercitare nel Regno Unito attività regolamentate connesse al suddetto conto senza che per ogni singola attività si esamini separatamente se è svolta in conformità con la legge sulla prestazione di servizi finanziari del 2000 (Financial Services and Xxxxxxx Xxx 0000, «FSMA»).
Un istituto finanziario svizzero deve verificare se, nel fornire a persone nel Regno Unito servizi in relazione con il deposito, non svolga altre attività regolamentate dalla FSA.
Di conseguenza, anche se l’attività di raccolta di depositi avviene in Svizzera, le altre attività che l’istituto finanziario svizzero desidera attuare in relazione con il conto in questione devono essere esaminate individualmente per verificarne la con- formità con il FSMA.
9. L’organizzazione e la consulenza in materia di depositi non sono attività regola- mentate dal FSMA. La restrizione della promozione finanziaria di cui nella sezione 21 del FSMA, tuttavia, si applica alla comunicazione di messaggi promozionali connessi a un deposito (cfr. parte C).
10. Per quanto concerne i depositi, il Financial Services and Xxxxxx Xxx 0000 (Financial Promotion) Order 2000 («FPO»), che è la normativa applicabile alle persone non autorizzate, prevede l’esclusione dalle restrizioni sulla promozione finanziaria di qualsiasi forma di promozione finanziaria interattiva in tempo reale (real time communications) concernente i depositi. Sono altresì escluse dalla restri- zione tutte le promozioni non interattive (non-real time communications), a condi- zione che contengano informazioni specifiche quali:
a) il nome;
b) il Paese di costituzione della società (se rilevante);
c) la sede principale del depositario;
d) se la società è regolamentata; e
e) dettagli su eventuali piani di risanamento come pure le necessarie informa- zioni sul capitale a prova della solvibilità della società.
Un istituto finanziario svizzero può, conformemente all’autorizzazione svizzera, promuovere i propri servizi di raccolta di depositi presso persone nel Regno Unito mediante:
a) qualsiasi forma di promozione «interattiva», comprese:
– riunioni con i potenziali clienti per illustrare le attività di raccolta di de- positi dell’istituto finanziario svizzero,
– telefonate ai potenziali clienti per presentare le attività di raccolta di depositi dell’istituto finanziario svizzero o per organizzare riunioni in cui discutere su tali attività;
b) qualsiasi altra forma promozionale, compresa:
– il contatto di potenziali clienti per posta,
– il contatto di potenziali clienti per posta elettronica,
– il contatto di potenziali clienti per fax;
a condizione che la comunicazione contenga determinate informazioni, qua- li, per esempio:
– il nome,
– il Paese di costituzione della società (se rilevante),
– il luogo di attività principale del depositario,
– se la società è regolamentata, e
– dettagli su eventuali piani di risanamento come pure le necessarie in- formazioni sul capitale a prova della solvibilità della società.
Parte B:
Overseas Persons’ Exclusion (Esclusione delle persone straniere): attività che possono essere svolte dagli istituti finanziari svizzeri senza autorizzazione
11. In determinate circostanze è prevista un’esclusione dall’obbligo di autorizza- zione per le «persone straniere» (Overseas persons). Secondo la definizione del Financial Services and Xxxxxxx Xxx 0000 (Regulated Activities) Order 2001 (il
«Regulated Activities Order»), è considerato persona straniera un soggetto che svolge determinate attività regolamentate, ma non le svolge né propone di svolgerle da una sede d’affari permanente da esso mantenuta nel Regno Unito.
12. L’esclusione delle persone straniere, prevista nell’articolo 72 del Regulated Activities Order, si applica ad attività quali:
a) operare in qualità di agente o committente;
b) concordare per un’altra persona l’acquisto, la vendita, la firma o la sottoscri- zione di determinati investimenti;
c) fornire consulenza in materia di investimenti;
d) gestire un sistema multilaterale di contrattazioni;
e) accettare di svolgere determinate attività, compresa l’accettazione della ge- stione di investimenti; e
f) determinate attività connesse a finanziamenti di immobili.
13. Occorre precisare che mentre l’attività regolamentata di accettare la gestione di investimenti può essere esclusa dall’obbligo di autorizzazione in base all’esclusione delle persone straniere (Overseas Persons’ Exclusion), l’attività stessa di gestione degli investimenti non può essere esclusa da tale obbligo.
Ne consegue che un rappresentante di un istituto finanziario svizzero rispondente ai requisiti di esenzione del soggetto all’estero, anche durante una visita nel Regno Unito, può:
– acquistare o vendere titoli come committente o agente;
– fornire una consulenza sugli investimenti;
– accettare di gestire investimenti al di fuori del Regno Unito (cioè gli investi- menti devono essere gestiti dalla Svizzera o altrove);
senza dover disporre di autorizzazione nel Regno Unito.
14. L’esclusione delle persone straniere dall’obbligo di autorizzazione dovrebbe essere applicabile alle relative attività regolamentate rilevanti, illustrate nei due casi generali riportati di seguito eccetto quelle connesse al finanziamento di immobili. Per alcune di queste attività la regolamentazione d’eccezione è applicabile in en- trambi i casi, per altre soltanto in un caso.
15. Nel primo caso la natura dell’attività regolamentata richiede il coinvolgimento diretto di un’altra persona che è autorizzata o esclusa dall’obbligo di autorizzazione (e opera nell’ambito di tale esclusione). Per esempio se:
a) la persona nel Regno Unito con cui la persona straniera ha rapporti d’affari è un soggetto autorizzato che agisce per conto di un cliente; oppure
b) se gli accordi presi dalla persona straniera riguardano transazioni che effet- tuerà una persona autorizzata.
Un istituto finanziario svizzero che risponde ai requisiti dell’esclusione dall’obbligo di autorizzazione delle persone straniere può svolgere determinate attività prescritte senza bisogno di autorizzazione se tratta con un intermediario del Regno Unito autorizzato o esonerato da tale obbligo anziché direttamente con il cliente.
16. Il secondo caso si verifica se una particolare attività regolamentata viene svolta come risultato di quello che viene definito «contatto legittimo» (legitimate appro- ach). Un contatto di una persona straniera da parte di un soggetto nel Regno Unito è legittimo nella misura in cui non sia stato richiesto in alcun modo dalla persona straniera o sia stato richiesto in modo da non violare le restrizioni sulla promozione finanziaria di cui alla sezione 21 del FSMA. Un contatto da parte o per conto della persona straniera è legittimo se non viola quanto definito nella sezione 21 del FSMA.
17. La regolamentazione d’eccezione per le restrizioni relative alla promozione finanziaria di cui nella sezione 21 del FSMA sono rilevanti per determinare se sono state violate tali restrizioni.
Se una persona nel Regno Unito si rivolge a un istituto finanziario svizzero:
– senza essere stata esortata dal suddetto istituto; oppure
– essendo stata esortata e a condizione che tale esortazione sia conforme alle disposizioni del FPO;
l’istituto finanziario svizzero può, senza richiedere un’autorizzazione:
– avviare contrattazioni con (o per conto di) una persona nel Regno Unito;
– fornire consulenza nel Regno Unito, oppure;
– concordare nel Regno Unito di svolgere determinate attività regolamentate.
Parte C:
Contatto di potenziali clienti e assistenza di quelli esistenti: regolamentazioni d’eccezione rilevanti nel Financial Promotion Order (FPO)
18. La restrizione delle promozioni finanziarie è illustrata nell’allegato (paragrafi 47–51). Questa parte descrive le principali regolamentazioni d’eccezione per le persone non autorizzate. Le disposizioni sulla promozione finanziaria si applica in materia di «attività controllate» (controlled activities) e «investimenti controllati» (controlled investments) come specificato nel FPO. Le regolamentazioni d’eccezione
di più probabile rilevanza per le persone straniere, contenute nel FPO, sono riportate di seguito.
A condizione che siano in conformità con il FPO, le promozioni finanziarie da parte di istituti finanziari svizzeri non autorizzati nel Regno Unito possono essere effet- tuate con mezzi diversi, ad esempio mediante:
– opuscoli sul prodotto, ricerche sugli investimenti e materiale di marketing;
– annunci pubblicitari generici in riviste, quotidiani, alla radio e alla televi- sione e sui siti Internet;
– campagne promozionali a mezzo posta;
– contatto telefonico;
– corrispondenza scritta;
– contatto personale; e
– supporti di vendita.
Gli istituti finanziari svizzeri possono svolgere promozioni finanziarie presso per- sone nel Regno Unito solo in determinati casi. Tali casi variano secondo la natura del prodotto in questione e del cliente.
Art. 10 Applicazione a contratti di assicurazione a scopo d’investimento
(Application to qualifying contracts of insurance)
19. L’articolo 10 del FPO impedisce l’applicazione di qualsiasi regolamentazione d’eccezione ai sensi del FPO altrimenti vigente se la promozione finanziaria è fina- lizzata alla stipula di un «contratto di assicurazione a scopo d’investimento» (quali- fying contract of insurance) a meno che l’assicuratore sia:
– autorizzato;
– esonerato per quanto concerne l’emissione e l’attuazione dei contratti di as- sicurazione a cui si riferisce la promozione;
– una società con sede principale (o filiale o agenzia) in un altro Stato del SEE che è autorizzata dalla legge di tale Stato a svolgere l’attività assicurativa di cui nella promozione; o
– una società autorizzata a svolgere l’attività assicurativa oggetto della promo- zione in un Paese o territorio elencato nella tabella 0 xxx XXX (xx Xxxxxxxx non vi figura).
Art. 14 Promozioni successive non in tempo reale e promozioni successive in tempo reale richieste (Follow up non-real time communications and solicited real time communications)
20. I punti principali della regolamentazione d’eccezione di cui all’articolo 14 del FPO sono i seguenti: le promozioni finanziarie, eccetto quelle in tempo reale spon- tanee, sono escluse dalla restrizione se fanno seguito a una promozione finanziaria precedente (follow up). Ci deve tuttavia essere conformità anche con un’altra rego- lamentazione d’eccezione, per esempio quella prevista per le promozioni finanziarie
rivolte a persone facoltose (high net worth individuals) o a investitori esperti (sophi- sticated investors) (vedi sotto), comprendente determinate indicazioni o informa- zioni. La promozione finanziaria è considerata un follow up se soddisfa determinate condizioni specifiche, tra cui:
a) che sia fatta dalla persona che ha fatto o diretto la promozione finanziaria precedente;
b) che sia rivolta al destinatario della promozione finanziaria precedente;
c) che si riferisca al medesimo oggetto della promozione finanziaria prece- dente; e
d) che sia fatta entro 12 mesi dalla promozione finanziaria precedente.
21. Questa regolamentazione d’eccezione non si applica se la promozione finan- ziaria originaria è stata effettuata nell’ambito di una regolamentazione d’eccezione che non richiedeva indicazioni o informazioni. È tuttavia probabile che, in molti casi in cui non sono state richieste indicazioni o informazioni, la regolamentazione d’eccezione applicabile alla promozione finanziaria precedente si applichi anche a promozioni finanziarie successive.
22. Si considera che il follow up sia effettuato dalla stessa persona purché sia ese- guito per conto della persona originaria. Ad esempio, la promozione finanziaria precedente può essere stata effettuata o diretta da una persona nella sua qualità di funzionario o impiegato di una società rispettivamente di socio o impiegato di una partnership. In tal caso, le condizioni per la regolamentazione d’eccezione sono soddisfatte se il follow up della promozione finanziaria è effettuato da un altro impiegato, direttore o socio della stessa società o partnership.
Se un istituto finanziario svizzero ha contattato in precedenza una persona in con- formità con i requisiti di una regolamentazione d’eccezione del FPO, esso può ricontattare la stessa persona entro un anno.
Art. 17 Promozioni generiche (Generic promotions)
23. Questa regolamentazione d’eccezione è applicabile alla promozione finanziaria di una categoria di prodotti, ad esempio gli investment trust (fondi d’investimento). Questo tipo di promozione finanziaria può essere fatta da una persona quale un’associazione di categoria che non svolge un’attività controllata. Tuttavia, non deve essere menzionato un particolare prodotto o una persona che possa fornire consulenza in merito a questi investimenti, organizzarli, venderli o gestirli.
24. La promozione finanziaria di per sé non può essere connessa a un investimento controllato (controlled investment), fornito da una persona in essa identificata né deve identificare qualcuno come persona che svolge un’attività controllata nell’ambito di questo investimento.
25. Altre persone possono fruire di questa regolamentazione d’eccezione ad esem- pio, una persona che effettua una promozione finanziaria generica è identificabile, indipendentemente dal fatto di potere o non potere esercitare un’attività controllata a condizione che la promozione finanziaria non identifichi – direttamente o indiretta- mente – la persona in questione come soggetto che svolge un’attività controllata.
Un istituto finanziario svizzero può promuovere genericamente una categoria di prodotti nel Regno Unito e includere il nome dell’istituto finanziario stesso. Tutta- via, la promozione non deve menzionare prodotti specifici né suggerire che l’istituto finanziario in questione fornisce uno dei prodotti di tale categoria (a meno che non sia consentito in virtù di un’altra regolamentazione d’eccezione del FPO).
Art. 19 Investitori professionisti (Investment professionals)
26. Le promozioni finanziarie effettuate o rivolte soltanto a determinate categorie di persone, sufficientemente qualificate per capire i rischi impliciti, sono escluse dalla restrizione. Tali categorie includono le società autorizzate dalla FSA e gli studi di professionisti esenti quali avvocati o contabili (professional firms).
Art. 28 e 28A Comunicazioni occasionali (One-off communications)
27. Le promozioni finanziarie relative a determinate attività controllate occasionali sono escluse dalla restrizione, comprese le comunicazioni non in tempo reale e le comunicazioni in tempo reale richieste. Una comunicazione è occasionale se:
– è rivolta a un solo destinatario o a un gruppo di destinatari nell’aspettativa che si ingaggino nelle operazioni d’investimento;
– l’identità del prodotto o del servizio oggetto della comunicazione è stata de- terminata in funzione delle particolari circostanze del destinatario; e
– la comunicazione non rientra in una campagna di marketing organizzata.
Se una soltanto di queste condizioni è soddisfatta, ma non tutte, se ne tiene conto nel valutare se la comunicazione è effettivamente occasionale. Anche nel caso in cui nessuna delle condizioni sia soddisfatta la comunicazione può, a seconda delle circostanze, essere considerata occasionale.
Le comunicazioni occasionali spontanee in tempo reale relative a determinate atti- vità controllate sono parimenti escluse, se soddisfano le seguenti condizioni:
– l’offerente ha ragionevole motivo di credere che il destinatario è consape- vole del rischio implicito nell’attività d’investimento in questione; e
– al momento della comunicazione, l’offerente crede o ha ragionevole motivo di credere che il destinatario si aspettava di essere contattato in merito all’attività d’investimento in questione.
Un istituto finanziario svizzero può telefonare o inviare a un cliente esistente o a un potenziale cliente una specifica comunicazione scritta occasionale, relativa a deter- minati tipi di attività d’investimento. Se si tratta di un contatto telefonico spontaneo, l’istituto deve ragionevolmente supporre che il cliente è consapevole dei rischi e si aspetta di essere contattato dall’istituto stesso in merito all’investimento. In gene- rale, «occasionale» significa che la comunicazione non rientra in una campagna di marketing organizzata e che la promozione riguarda un prodotto che l’istituto finan- ziario, in base attività del cliente di cui è a conoscenza, ritiene possa interessarlo.
Art. 30–33 Offerenti stranieri (Overseas communicators)
28. Alcune regolamentazioni d’eccezione riguardano le promozioni finanziare inviate a persone interessate nel Regno unito da un offerente straniero che non svolge determinate attività controllate in questo Paese. Queste regolamentazioni d’eccezione si applicano congiuntamente a qualsiasi altra regolamentazione d’ecce- zione applicabile a qualsiasi promozione finanziaria specifica dell’offerente stra- niero.
29. Ai sensi dell’articolo 30, sono escluse le promozioni finanziarie richieste in tempo reale effettuate da un offerente straniero nell’ambito di o finalizzate a deter- minate attività controllate da lui svolte fuori da Regno Unito. Ciò consente a un offerente straniero di rispondere ad esempio:
a) a una richiesta telefonica spontanea da parte di una persona nel Regno Uni- to; o
b) a una richiesta che fa seguito a una promozione finanziaria dell’offerente straniero, approvata da una persona autorizzata.
Se una persona nel Regno Unito telefona di propria iniziativa a un istituto finanzia- rio svizzero, esso può rispondere a qualsiasi domanda se si riferisce a determinate attività controllate.
Se una persona nel Regno Unito telefona all’istituto finanziario svizzero facendo seguito a una promozione conforme alle disposizioni di questo capitolo, l’istituto finanziario svizzero può rispondere a qualsiasi domanda in merito a determinate attività controllate.
30. Ai sensi dell’articolo 31, nel rispetto di determinate condizioni sono escluse le promozioni finanziarie non in tempo reale di un offerente straniero, destinate a clienti che precedentemente si trovavano all’estero. Anche in questo caso, affinché la regolamentazione d’eccezione sia applicabile, l’offerente deve avere sede all’estero e deve essere in contatto con una persona che è o è stata recentemente suo cliente, mentre a sua volta si trovava all’estero.
Un istituto finanziario svizzero può scrivere a qualsiasi persona con cui ha avuto rapporti d’affari negli ultimi 12 mesi, in un periodo in cui il cliente viveva fuori dal Regno Unito. Avere avuto «rapporti d’affari» significa che l’istituto finanziario ha svolto una transazione o ha disposto che fosse effettuata una transazione per conto del cliente o gli ha fornito servizi di custodia o consulenza in materia di investi- menti. La comunicazione può avvenire per posta, posta elettronica o fax.
Per i clienti residenti nel Regno Unito si possono applicare altre regolamentazioni d’eccezione. L’articolo 33, ad esempio, si applica agli investitori esperti (sophisti- cated investors – vedi paragrafo 31(b) seguente).
31. Per effettuare una promozione finanziaria spontanea in tempo reale, un offerente straniero può basarsi sugli articoli 32 o 33:
a) l’articolo 32 prevede un’eccezione per le promozioni finanziarie spontanee in tempo reale, indirizzate da un offerente straniero a persone che preceden- temente vivevano all’estero e che in quel periodo erano suoi clienti. Devono essere soddisfatte determinate condizioni, compresa quella che, in linea di
massima, il cliente possa ragionevolmente aspettarsi di essere contattato in merito all’oggetto della promozione finanziaria.
Un istituto finanziario svizzero può telefonare a qualsiasi persona con la quale abbia avuto rapporti di affari nel periodo in cui essa viveva fuori dal Regno Unito, se la persona in questione può ragionevolmente aspettarsi di essere contattata in merito alla promozione e in una precedente occasione è stata informata dall’istituto finanziario svizzero, tra l’altro:
– del fatto che le disposizioni di tutela del FSMA non sono applicabili al- le promozioni finanziarie spontanee in tempo reale né a qualsiasi attivi- tà d’investimento risultante da tali promozioni; e
– se un piano di risoluzione delle controversie o di compensazione si ap- plica alle transazioni risultanti dalla comunicazione.
b) L’articolo 33 è analogo a una regolamentazione d’eccezione per investitori esperti e in linea di massima è applicabile se l’offerente estero:
i) ha ragionevoli motivi di supporre che il destinatario sia sufficiente- mente esperto per capire i rischi impliciti dell’attività controllata a cui si riferisce la promozione finanziaria;
ii) ha informato il destinatario che non usufruirà delle disposizioni di tutela previste dal FSMA per quanto concerne l’offerta d’investimento né per le promozioni finanziarie spontanee in tempo reale;
iii) ha informato il destinatario sull’eventuale perdita dei vantaggi relativi ai piani di risoluzione delle controversie o di compensazione.
32. Il destinatario deve altresì aver chiaramente comunicato di accettare le condi- zioni dopo che gli è stata offerta un’opportunità adeguata di valutare le informazioni. Non esiste una definizione di opportunità adeguata a tal fine. Secondo la FSA, probabilmente ciò implica che al destinatario sia concesso un periodo di tempo ragionevole per riflettere sulla questione e, se del caso, farsi consigliare. Quale sia il periodo di tempo ragionevole dipende dalle circostanze del destinatario, ma è im- probabile che meno di 24 ore siano considerate sufficienti.
Un istituto finanziario svizzero può telefonare (o stabilire un altro contatto in tempo reale) con qualsiasi persona se:
– ha ragionevoli motivi di supporre che il destinatario è sufficientemente in- formato per comprendere i rischi impliciti dell’attività controllata alla quale fa riferimento la promozione finanziaria;
– ha informato il destinatario che non beneficerà delle disposizioni di tutela previste dal FSMA per quanto concerne l’attività o le promozioni finanziarie spontanee in tempo reale;
– ha informato il destinatario che perderà vantaggi relativi ai piani di risolu- zione delle controversie e di compensazione;
– ha chiaramente indicato di accettare le condizioni dopo aver avuto un tempo sufficiente (più di 24 ore) per riflettere sulle informazioni.
Art. 48 Persone facoltose certificate (Certified high net worth individuals)
33. Questa regolamentazione d’eccezione invalida la restrizione di cui nella sezione 21 del FSMA concernente le promozioni finanziarie non in tempo reale o le promo- zioni finanziarie in tempo reale, richieste su determinati investimenti. È applicabile se fatta a una persona di cui l’offerente ha ragionevole motivo di supporre che è un soggetto facoltoso certificato. La regolamentazione d’eccezione comprende vari investimenti specificati, compresi:
a) azioni, obbligazioni, obbligazioni alternative di una società non quotata in borsa; oppure
b) warrant, certificati rappresentanti determinati titoli, opzioni, operazioni a ter- mine o contratti per differenza su azioni o obbligazioni di una società non quotata in borsa; oppure
c) quote di organismi collettivi d’investimento che investono prevalentemente in azioni o obbligazioni di una società non quotata in borsa.
La regolamentazione d’eccezione si applica soltanto se la persona interessata è stata avvertita in conformità con le disposizioni di cui all’articolo 48 e la comunicazione comprende informazioni sulla regolamentazione d’eccezione, sui requisiti per la certificazione come persona facoltosa e si raccomanda, in caso di dubbio, di chie- dere una consulenza specialistica a una persona autorizzata.
34. Un ulteriore requisito prevede che il destinatario non debba avere passività contingenti, ragione per cui al massimo può perdere l’importo investito. Il concetto di «società non quotata in borsa» (unlisted company) è definito nell’articolo 3 del FPO. Si prevede che questa regolamentazione d’eccezione favorirà le società non quotate in borsa che cercano capitale di rischio.
Un istituto finanziario svizzero che soddisfa i requisiti dell’articolo 48 può effettuare una comunicazione non in tempo reale o una comunicazione in tempo reale richiesta a qualsiasi persona facoltosa certificata in merito a determinati investimenti:
– azioni, obbligazioni, obbligazioni alternative di una società non quotata in borsa;
– warrant, certificati rappresentanti determinati titoli, opzioni, operazioni a ter- mine o contratti per differenza su azioni o obbligazioni di una società non quotata in borsa; oppure
– quote di organismi collettivi d’investimento che investono prevalentemente in azioni o obbligazioni di una società non quotata in borsa;
a condizione che la persona interessata non abbia passività contingenti indotte dall’investimento proposto.
Art. 49 Società con disponibilità finanziarie rilevanti, trust ecc.
(High net worth companies, trusts, etc.)
35. Questa regolamentazione d’eccezione funziona su una base diversa da quella per le persone fisiche facoltose. Non è richiesto un certificato o una dichiarazione che devono essere firmati. Invece, la persona che effettua la promozione deve avere
ragionevoli motivi di credere che i destinatari siano società con disponibilità finan- ziarie rilevanti, associazioni non registrate (unincorporated associations) o trust o si deve ragionevolmente supporre che la promozione finanziaria sia rivolta esclusiva- mente a tali persone.
36. Una società con disponibilità finanziarie rilevanti, un’associazione non registra- ta con disponibilità finanziarie rilevanti o un trust con disponibilità finanziarie rilevanti è una persona che ottempera alle condizioni di cui all’articolo 49(2) (a) fino a (d), concernenti in gran parte il patrimonio detenuto. La regolamentazione d’eccezione prevede inoltre che una promozione finanziaria fatta o rivolta alle per- sone di cui all’articolo 49(2) (a) a (d) può essere fatta o rivolta a qualsiasi altra persona alla quale possa essere legittimamente fatta (articolo 49(2) (e)), includendo così persone come i destinatari stranieri (articolo 12 – Comunicazioni a destinatari stranieri) (Communications to overseas recipients) e gli investitori professionisti (articolo 19 – Investitori professionisti) (Investment professionals).
Un istituto finanziario svizzero può contattare qualsiasi società, associazione o trust in qualsiasi modo se ha ragionevole motivo di supporre che il destinatario appar- tenga alla categoria delle società con risorse finanziarie rilevanti.
Art. 50 e 50A Investitori esperti (Sophisticated investors)
37. Le regolamentazioni d’eccezione che riguardano gli investitori esperti (sophisti- cated investors) sono due:
a) la prima (articolo 50 – Investitori esperti) si applica a soggetti certificati da una persona autorizzata e non è limitata a descrizioni specifiche di investi- menti;
b) la seconda (articolo 50A – Investitori esperti autocertificati) è analoga alla regolamentazione d’eccezione per le persone fisiche facoltose; è applicabile se l’investitore è autocertificato come investitore esperto e riguarda una gamma più ristretta di investimenti specificati.
Entrambe le regolamentazioni d’eccezione prevedono che determinate informazioni vengano comunicate all’investitore e l’articolo 50A richiede anche l’invio di un avviso. In entrambi i casi, inoltre, la persona che effettua la comunicazione deve controllare che l’investimento rientri nell’ambito del certificato e nel caso dell’arti- colo 50A, l’investimento deve altresì essere previsto nel suddetto articolo 50A(8).
Un istituto finanziario svizzero può contattare chiunque in qualsiasi modo se il destinatario è un investitore esperto con certificato aggiornato e la comunicazione indica:
– che l’istituto finanziario è escluso dalla restrizione sulle promozioni finan- ziarie di cui alla sezione 21, poiché il destinatario è un investitore esperto;
– i requisiti che la persona deve soddisfare per essere considerato un investi- tore esperto;
– che, in caso di dubbio sull’investimento proposto, si raccomanda all’inve- stitore di avvalersi dei consigli di uno specialista in materia;
– che la comunicazione non è stata approvata da una persona autorizzata;
– i rischi impliciti di perdere i propri fondi o di incorrere in debiti supplemen- tari;
a condizione che la comunicazione non inviti o induca il destinatario a intraprendere attività d’investimento con la persona che ha firmato il certificato di investitore esperto e a condizione che la comunicazione si limiti alla descrizione di investimenti per i quali l’investitore è certificato.
Art. 51 Associazioni di investitori facoltosi/investitori esperti
(Associations of high net worth/sophisticated investors)
38. Questa regolamentazione d’eccezione consente di diffondere una promozione finanziaria non in tempo reale o una promozione finanziaria in tempo reale richiesta, destinata a un’associazione con membri particolari. Ci deve cioè essere ragionevole motivo di ritenere che i membri dell’associazione siano tutti o in prevalenza:
a) persone facoltose certificate; oppure
b) società con risorse finanziarie rilevanti; oppure
c) associazioni o trust non registrati; oppure
d) investitori esperti certificati o autocertificati.
39. La promozione finanziaria non deve riferirsi a un investimento i cui termini possano fare incorrere debiti supplementari superiori all’investimento originale. La persona che effettua la comunicazione deve avere ragionevole motivo di credere che l’associazione sia composta prevalentemente da persone facoltose certificate, società con risorse finanziarie rilevanti o associazioni non registrate o trust o investitori esperti certificati o autocertificati.
Un istituto finanziario svizzero può fare una comunicazione promozionale non in tempo reale o una comunicazione promozionale in tempo reale richiesta a un’associazione se ha ragionevole motivo di credere che l’associazione sia costituita interamente o prevalentemente da:
– persone facoltose certificate; oppure
– società con disponibilità finanziarie rilevanti; oppure
– associazioni non registrate o trust; oppure
– investitori esperti certificati o autocertificati; e
se la comunicazione promozionale è relativa a un investimento nel quale nessuna persona può incorrere in debiti superiori all’ammontare del proprio investimento.
Art. 69 Promozione di titoli già ammessi alla negoziazione in determinati mercati
(Promotion of Securities already admitted to certain markets)
40. Questa regolamentazione d’eccezione si applica alle società i cui titoli possono già essere negoziati in un mercato rilevante. Tuttavia, tali società dovranno garantire di ottemperare ai requisiti specifici dell’articolo 69(3). In generale, la promozione finanziaria soddisfa i suddetti requisiti se:
a) la sola ragione per cui si tratta di una promozione finanziaria è che contiene un incentivo o è accompagnata da un incentivo per determinati investimenti emessi o sul punto di essere emessi dalla società o da un membro del grup- po; e
b) se contiene riferimenti a prezzi o rendimenti passati degli investimenti della società, è accompagnata da una dichiarazione che le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future.
Un istituto finanziario svizzero, che è una persona giuridica, può beneficiare di questa regolamentazione d’eccezione solo in relazione alle proprie azioni e obbliga- zioni o ai relativi warrant e certificati che si riferiscono a tali titoli o in relazione alle azioni o obbligazioni o i relativi warrant e certificati che si riferiscono a tali titoli di un membro del gruppo.
Contatti abituali con clienti esistenti
41. Ci sono norme della FSA che riguardano tutte le comunicazioni delle società autorizzate indirizzate ai clienti e non soltanto i messaggi promozionali. Sono inclu- si, ad esempio, i rapporti annuali, le risposte a richieste di informazioni, i reclami o la corrispondenza ordinaria. In conformità con il concetto della normativa della FSA, basato sul rischio, le disposizioni applicabili alle comunicazioni non promo- zionali sono severe. Il principio fondamentale è che le comunicazioni devono essere corrette, chiare e non fuorvianti.
Le società svizzere possono contattare i clienti nel Regno Unito a condizione che ciò sia consentito dal FSMA e che qualsiasi promozione finanziaria sia ammesso dal FPO. Di conseguenza, i contatti da parte delle società svizzere possono compren- dere:
– contatti con clienti esistenti per posta, posta elettronica, fax o telefono allo scopo di fornire informazioni concernenti il conto del cliente (estratto conto, analisi del rendimento, ecc.);
– visite a clienti esistenti alla scopo di fornire consulenza in materia di investi- menti come pure informazioni su nuovi prodotti e opportunità d’inve- stimento;
– fornitura di materiale generale di marketing, newsletter, brand marketing e informazioni a carattere generale.
Allegato
Divieti e requisiti generali
Divieto generale
42. Secondo il FSMA, le persone giuridiche, le partnership, i privati e le associa- zioni non registrate possono essere autorizzati dalla FSA a svolgere diverse attività finanziarie regolamentate. Tuttavia, nessuno può svolgere o pretendere di svolgere un’attività regolamentata nel Regno Unito senza l’autorizzazione della FSA o senza
essere escluso dall’obbligo di autorizzazione ai sensi del FSMA (The general prohi- bition).
43. Le attività disciplinate dalla FSA nel FSMA sono specificate nel Regulated Activities Order. Esse comprendono ad esempio, accettare depositi, gestire e nego- ziare investimenti come agente. In linea di massima, un’attività regolamentata è definita nel Regulated Activities Order e svolta a fini commerciali in relazione con uno o più degli investimenti specificati nel Regulated Activities Order.
44. Secondo la sezione 23 del FSMA, chi, nello svolgimento delle sua attività, viola il divieto generale di cui alla sezione 19 del FSMA, commette un reato. Sebbene l’autore del reato sia passibile di due anni di reclusione al massimo e di una multa illimitata, il fatto di dimostrare di avere preso tutte le ragionevoli precauzioni e di aver esercitato la necessaria diligenza per evitare di commettere il reato costituisce un’attenuante.
45. Un’altra conseguenza della violazione del divieto generale è che determinati accordi possono essere considerati inapplicabili dal tribunale (vedi sezioni da 26 a 29 del FSMA). Ciò vale per gli accordi stipulati da persone che hanno violato il divieto generale. Si applica altresì a qualsiasi accordo stipulato da una persona autorizzata, se è il risultato delle attività di una persona che ha violato tale divieto.
46. Occorre precisare che una persona che svolge un’attività regolamentata, ma che non sarebbe altrimenti ritenuta persona che svolge tale attività nel Regno Unito, può essere considerata tale in situazioni particolari, ad esempio, se la sua sede principale non è nel Regno Unito, ma l’attività è esercitata da una sede da essa mantenuta nel Regno Unito.
Un istituto finanziario svizzero deve comprendere la portata del divieto generale ed essere consapevole delle potenziali conseguenze di un’eventuale violazione di tale divieto.
La restrizione della promozione finanziaria
47. Una promozione finanziaria è una comunicazione nell’ambito delle relazioni di affari che costituisce un invito o un incentivo a intraprendere un’attività d’investi- mento. Secondo la sezione 21 del FSMA, nell’ambito di una relazione di affari una persona priva di autorizzazione non deve comunicare un invito o un incentivo a intraprendere un’attività d’investimento se il contenuto della comunicazione non è stato approvato da una persona autorizzata secondo la sezione 21 del FSMA oppure è esclusa dalla restrizione.
48. Secondo la sezione 25 del FSMA, chi esercita un’attività in violazione della restrizione di cui alla sezione 21 commette un reato. L’autore di tale reato è punibile con un massimo di due anni di reclusione e una multa illimitata. Sono tuttavia am- messe attenuanti, ad esempio se la persona in questione dimostra di avere preso tutte le ragionevoli precauzioni ed esercitato la necessaria diligenza per evitare di com- mettere l’infrazione.
49. Un’altra conseguenza di una violazione della sezione 21 del FSMA è che certi accordi potrebbero essere inapplicabili (vedi sezione 30 – Esecutorietà di accordi risultanti da comunicazioni illecite – Enforceability of agreements resulting from
unlawful communications). Ciò vale per gli accordi stipulati da una persona come cliente in seguito a una comunicazione avvenuta in violazione della sezione 21 del FSMA.
50. La comunicazione di una promozione finanziaria da parte di una persona auto- rizzata non costituisce violazione della sezione 21. Tuttavia, nel comunicare o nell’approvare una promozione finanziaria, la persona autorizzata deve osservare le disposizioni sulla promozione finanziaria della FSA come risulta nella sezione 145 del FSMA.
51. Le regolamentazioni d’eccezione contenute nel FPO sono di vasta portata; quelle più importanti sono spiegate nei dettagli nella parte C e riguardano le società non autorizzate.
Un istituto finanziario svizzero deve essere consapevole delle potenziali conse- guenze dell’inadempimento delle restrizioni sulla promozione finanziaria di cui nella parte C, che comprendono:
– un’eventuale condanna penale;
– la possibilità che alcuni accordi diventino inapplicabili.
Promozione di fondi d’investimento
52. La sezione 238 del FSMA vieta alle società autorizzate di pubblicizzare i fondi d’investimento salvo se si tratta di organismi d’investimento collettivo regolamentati (vale a dire fondi comuni d’investimento autorizzati, società d’investimento a capi- tale variabile autorizzate o fondi d’investimento riconosciuti – recognised schemes). Le regolamentazioni d’eccezione a questa restrizione generale sono poche.
53. Un fondo non britannico che non sia un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) può richiedere di essere riconosciuto ai sensi della se- zione 272 del FSMA e la domanda è accolta a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti enunciati. La FSA ha sei mesi per esaminare tali domande. Questi fondi d’investimento riconosciuti possono essere pubblicizzati presso il grande pubblico. La normativa sarà adeguata nell’ambito dell’attuazione della Direttiva sui gestori di fondi alternativi (Direttiva AIFMD) dal 2013.
54. La sezione 21 del FSMA vieta la promozione di organismi d’investimento collettivo non regolamentati da parte di persone non autorizzate tranne nel caso in cui la promozione finanziaria sia approvata da una persona autorizzata o esclusa dalla restrizione. La sezione 238 vieta quindi la promozione di organismi d’investimento collettivo non regolamentati da parte di persone autorizzate eccetto nel caso in cui:
a) sia prevista la relativa regolamentazione d’eccezione in un ordinamento dell’HM Treasury ai sensi della sezione 238(6), segnatamente il FSMA 2000 (Promotion of CIS) (Exemptions) Order 2001; oppure
b) la promozione finanziaria sia ammessa in virtù delle disposizioni della FSA ai sensi della sezione 238(5) per escludere dalla restrizione la promozione di fondi corrispondenti a determinate descrizioni salvo che al grande pubblico, oppure
c) si tratti di un singolo fondo d’investimento immobiliare la cui promozione è esclusa dalla restrizione conformemente alle norme emanate dall’HM Trea- sury ai sensi della sezione 239 (Single property scheme). Attualmente non vi sono disposizioni dell’HM Treasury in materia.
Un istituto finanziario svizzero non autorizzato nel Regno Unito non deve promuo- vere fondi comuni d’investimento salvo se sussiste la regolamentazione d’eccezione del FPO.
Un istituto finanziario svizzero autorizzato dalla FSA può promuovere la partecipa- zione a organismi d’investimento collettivo regolamentati, comprendenti fondi comuni autorizzati, società d’investimento a capitale variabile autorizzate o fondi riconosciuti. I fondi OICVM possono essere pubblicizzati solo se figurano tra i fondi riconosciuti dalla FSA.
Le società svizzere possono beneficiare dell’intenzione dell’HM Treasury di eserci- tare l’opzione di un regime nazionale di collocamento privato nell’ambito della AIFMD.
55. La sezione 240 – Restrizioni dell’approvazione di promozioni finanziarie (Re- striction on approval of promotion) vieta inoltre a una persona autorizzata di appro- vare una promozione finanziaria ai sensi della sezione 21 se non fosse consentito a tale persona di comunicarla ai sensi della sezione 238.
56. Nella sezione 238(5) la FSA ha emanato disposizioni che consentono alle so- cietà autorizzate di comunicare o approvare una promozione finanziaria per un organismo d’investimento collettivo non regolamentato in determinate circostanze elencate nel manuale della FSA COBS 4.12.1R.
Requisiti del prospetto
57. Ai sensi della sezione 85 del FSMA, è illecito proporre al pubblico nel Regno Unito determinati tipi di titoli o chiedere che essi possano essere negoziati in un mercato regolamentato nel Regno Unito. È tuttavia lecito nel caso in cui un pro- spetto approvato sia messo a disposizione del pubblico prima che l’offerta o la proposta siano presentate.
58. Esistono anche regolamentazioni d’eccezione che riguardano l’offerta di titoli.