Contract
Gara per l’affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili e degli impianti in uso alle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all’articolo 43, comma 1 della legge regionale 26/2014
Capitolato tecnico
Sommario
PREMESSE - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 3
1 - DEFINIZIONI 4
2 – OGGETTO E DURATA 6
3 – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 9
4 - MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI (Richiesta preliminare di Fornitura e Piano dettagliato delle Attività) 12
5 - ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA E ORDINATIVI AGGIUNTIVI 16
6 – VERBALE DI CONSEGNA 18
7 – OBIETTIVI DELL’APPALTO 19
8 – COSTITUZIONE E GESTIONE DELL’ANAGRAFICA TECNICA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI 21
9 - PRESTAZIONI E CONDIZIONI COMUNI A TUTTI I SERVIZI DI MANUTENZIONE 29
10 - PRESTAZIONI ACCESSORIE DI TIPO GESTIONALE E STRUMENTALE 39
11 - SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 46
12 – PICCOLO MANTENIMENTO EDILE 61
13 - ELENCO PREZZI UNITARI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE 67
14 - ELENCO PREZZI UNITARI PER INTERVENTI EXTRA-CANONE 67
15 - FORMULAZIONE NUOVI PREZZI UNITARI 69
16 - PENALI 69
17 – RICONSEGNA DEL PATRIMONIO ALL’AMMINISTRAZIONE E AFFIANCAMENTO A FINE FORNITURA 75
18 - COPERTURE ASSICURATIVE 77
19 - OBBLIGHI ED ONERI DEL FORNITORE 78
20 - ULTERIORI ONERI A CARICO DEL FORNITORE 80
21 - CONTESTAZIONI 81
22 - SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA DELL’AMBIENTE 81
23 - ESECUZIONE DEI SERVIZI E SISTEMA DI CONTROLLO DELL’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI 83
24 – DIVIETO DI SOSPENDERE LE PRESTAZIONI 84
25 - CRITERI AMBIENTALI NELLE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA 84
26 – PAGAMENTI 85
27 – ACCETTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 86
28 – MONITORAGGIO E REPORTISTICA DELLA CONVENZIONE 87
ELENCO ALLEGATI AL CAPITOLATO TECNICO 88
PREMESSE - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il presente Capitolato tecnico descrive le modalità di svolgimento e le caratteristiche di tutte le attività di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili e degli impianti loro asserviti, in uso alle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all’articolo 43, comma 1 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26.
Il presente Capitolato tecnico e i relativi allegati faranno parte integrante delle Convenzioni stipulate con le imprese aggiudicatarie di ciascun Lotto.
Fatto salvo tutto quanto previsto nel presente Capitolato tecnico, nella Convenzione e nella ulteriore documentazione allegata ai predetti documenti, le attività oggetto del presente appalto sono disciplinate dalla normativa, sia statale che regionale, vigente in materia che deve intendersi integralmente richiamata ai fini del presente Capitolato.
Inoltre, in via graduale, le attività oggetto del presente appalto sono disciplinate dalle norme regolamentari di emanazione locale inerenti alle attività medesime, che si intendono anch’esse integralmente richiamate ai fini del presente Capitolato.
In particolare, il Fornitore è tenuto ad eseguire le attività oggetto del presente appalto nella piena osservanza di leggi e regolamenti, anche locali, vigenti in materia di gestione dei servizi affidati in tutti gli ambiti rilevanti e in particolare in quelli di seguito elencati in via principale ma non esaustiva:
▪ conduzione e sicurezza degli impianti di qualsiasi tipo;
▪ raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nel corso delle attività manutentive ed in particolare dei materiali contenenti amianto (MCA);
▪ prevenzione incendi;
▪ impianto ed esercizio ascensori, montacarichi e impianti di sollevamento in genere;
▪ sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
▪ assunzioni obbligatorie e patti sindacali;
▪ prevenzione della criminalità mafiosa;
▪ tutela delle acque e trattamento delle acque reflue;
▪ circolazione stradale, tutela e conservazione del suolo pubblico;
▪ superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
▪ progettazione ed esecuzione di opere in legno, muratura, metallo o cemento armato normale e precompresso;
▪ collaudi e certificazioni di conformità delle opere eseguite;
▪ sicurezza nei cantieri, compresi quelli temporanei e mobili;
▪ D.I.A., permesso di costruire e in generale autorizzazioni, nulla-osta e pareri obbligatori comunque denominati emessi dagli Enti preposti;
▪ norme di sicurezza negli impieghi degli oli minerali.
L’esecuzione dell’Appalto è altresì soggetta all’osservanza delle prescrizioni e delle norme tecniche emanate dall’U.N.I., EN, ISO, I.S.P.E.S.L., INAIL, C.T.I., U.N.E.L., CEI, VVF, ecc..
Le imprese aggiudicatarie si impegnano a rispettare tutte le norme tempo per tempo vigenti in materia, oltre alle disposizioni contenute nel presente Capitolato tecnico, nella
Convenzione, nonché negli Ordinativi di fornitura emessi dalle Amministrazioni contraenti. Si impegnano, altresì, a fornire il servizio richiesto alle condizioni offerte in sede di gara.
1 - DEFINIZIONI
1. Nell’ambito del presente Capitolato tecnico si intende per:
a) CUC: il Servizio centrale unica di committenza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia deputato all’acquisto di beni e la fornitura di servizi per il sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia;
b) Convenzione: contratto concluso tra il Servizio centrale unica di committenza e l’impresa aggiudicataria di ciascun Lotto, il cui scopo è quello di stabilire la disciplina normativa e contrattuale per l’esecuzione dei servizi di cui trattasi;
c) Fornitore: l’Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o il Consorzio o la Rete di imprese risultata/o aggiudicataria/o di uno o più Lotti e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e prescritto;
d) Amministrazioni contraenti: le Amministrazioni di cui all’articolo 43, comma 1 della legge regionale 26/2014, che aderiranno alla Convenzione e che utilizzeranno la Convenzione per l’attivazione di uno o più servizi nel periodo della sua validità ed efficacia, richiedendo i servizi oggetto del presente Capitolato tecnico mediante l’emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura e/o di Ordinativi Aggiuntivi all’Ordinativo Principale di Fornitura;
e) Appalto di manutenzione: contratto basato sui risultati, che comprende una pluralità di prestazioni sostitutive delle normali attività di manutenzione, con piena responsabilità sui risultati da parte dell’appaltatore;
f) Gestione: termine con cui si intende il complesso delle operazioni manageriali, organizzative, applicative, esecutive ecc. mediante le quali si ottimizza, rispetto alle previsioni progettuali e normative, il funzionamento, l’impiego, ecc., di un edificio, macchina, attrezzatura, impianto, ecc. L’insieme di tali operazioni deve essere finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati;
g) Esercizio e conduzione di un impianto: il complesso delle operazioni che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti comprensiva di conduzione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e controllo degli impianti, nel rispetto di leggi, regolamenti e regole tecniche relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici, alla salvaguardia ambientale, alle condizioni di benessere delle persone e comunque al mantenimento di tutti i parametri di esercizio necessari alle diverse attività espletate negli immobili;
h) Guida Manutenzione programmata: il documento allegato sub 1 al presente Capitolato, nel quale si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune delle attività di manutenzione, di ispezione e di controllo programmato da
prestare sull’insieme dei componenti e delle apparecchiature con l’obiettivo primario di prevenire il guasto o il non corretto funzionamento e garantire l’erogazione del servizio (evitare il fermo impianto);
i) Elenco prezzi: il documento allegato sub 2 al presente Capitolato, contenente:
- l’Elenco prezzi unitari che, al netto del ribasso offerto dalle ditte concorrenti, rappresenterà il riferimento per la determinazione del valore dell’Ordinativo di Fornitura ossia dei corrispettivi a canone che le Amministrazioni pagheranno al Fornitore;
- l’elenco dei listini a stampa che, al netto del ribasso offerto dalle ditte concorrenti, rappresenterà il riferimento per la determinazione degli interventi extra canone e per il computo della franchigia;
- il costo della manodopera utilizzato per la determinazione del corrispettivo extra canone delle sole attività straordinarie relative ai servizi manutentivi qualora l’attività sia gestita in economia (il ribasso effettuato sul costo della manodopera si applica esclusivamente sulla maggiorazione del prezzo pari al 26,50%, corrispondente ai costi generale e utile di impresa;
j) Piano dettagliato delle attività: il Piano dettagliato delle attività è un documento che formalizza la “configurazione di servizio” proposta dal Fornitore in funzione delle esigenze rilevate e delle specifiche richieste dell’Amministrazione e che contiene la pianificazione e la programmazione delle attività di manutenzione, al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico di edifici ed impianti oggetto di manutenzione;
k) Ordinativo principale di Fornitura (i.e. contratto attuativo della Convenzione): il documento con il quale le Amministrazioni contraenti utilizzano i servizi oggetto della Convenzione, alle condizioni tecniche ed economiche previste dalla Convenzione stessa e dalle offerte dei Fornitori;
l) Ordinativo Aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura: documento con il quale le Amministrazioni Contraenti integrano/modificano l'Ordinativo Principale di Fornitura integrando/modificando alcune condizioni ivi previste;
m) Ordine di attività: documento con il quale l’Amministrazione Contraente autorizza una specifica attività straordinaria che preveda la corresponsione di un corrispettivo extra canone;
n) Canone: corrispettivo economico periodico con cui sono remunerate tutte le prestazioni dei servizi che prevedono l’esecuzione di attività ordinarie periodiche e continuative previste nel Piano dettagliato delle Attività. L’importo del canone è determinato dai prezzi offerti in sede di gara;
o) Extra-canone: attività/prestazioni/opere non rientranti nelle prestazioni corrisposte a canone ed effettuate su segnalazione/richiesta dell’Amministrazione Contraente. Il corrispettivo è determinato in base ai prezzi degli Elenchi Prezzi Unitari contenuti nei Listini a stampa adottati, a cui applicare il ribasso percentuale offerto in sede di gara;
p) Franchigia a carico del Fornitore: costituisce il limite economico al di sotto del quale le attività straordinarie di ripristino e manutenzione a guasto non devono essere compensate extra-canone perché risultano a carico del Fornitore e quindi comprese nel canone. Nel caso in cui l’importo di tali attività straordinarie sia superiore alla franchigia, l’Amministrazione Contraente è tenuta a retribuire il Fornitore solo per l’importo eccedente quello della franchigia stessa;
q) Superficie lorda complessiva: la superficie lorda complessiva dell’immobile oggetto del contratto di appalto è costituita dalla somma delle superfici lorde dei diversi livelli utilizzabili, che possono articolarsi in:
- piani, totalmente o parzialmente, interrati che siano praticabili ed utilizzati dall’Amministrazione anche per funzioni secondarie quali ad esempio depositi, magazzini, vani tecnici, archivi. Non rientrano nella superficie da includere nei compensi contrattuali a canone i piani di fondazione (ispezioni delle fondazioni), le intercapedini orizzontali e verticali, anche se ispezionabili, ed ogni altro “vano morto” non utilizzabile senza attività di modifica della condizione;
- piani fuori terra ai diversi livelli (piano terra e piani in elevazione);
- soppalchi o livelli interpiano compresi tra i piani fuori terra;
- piano sottotetto comprendente gli spazi utilizzabili per la funzione principale ed accessoria propria dell’edificio e dotati dei requisiti di usabilità/agibilità.
Non rientrano nel computo le terrazze non calpestabili, le chiostrine e gli spazi aperti nonché gli elementi decorativi esterni (pilastri, lesene, cornici, etc.) aggettanti dalle facciate dell’edificio.
Non rientrano nella superficie da includere nei compensi contrattuali a canone i sottotetti o i soppalchi non utilizzati anche se ispezionabili;
r) Superficie netta: la superficie netta è la superficie utile calcolata sottraendo dalla superficie lorda la superficie occupata dallo spessore dei muri esterni ed interni compresi nel perimetro dell’edificio;
s) Unità di Gestione: immobile o insieme di immobili oggetto dell’Ordinativo Principale di Fornitura e/o di eventuali Ordinativi Aggiuntivi.
2 – OGGETTO E DURATA
1. L’appalto ha per oggetto l’affidamento di tutte le attività di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili e degli impianti loro asserviti, in uso a qualsiasi titolo alle Amministrazioni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all’articolo 43, comma 1 della legge regionale 26/2014, da svolgersi nel rispetto della normativa vigente, del presente Capitolato tecnico e dell’Offerta tecnica presentata in sede di gara, con riferimento ai servizi di seguito elencati:
− manutenzione impianti elettrici
− manutenzione impianti di sicurezza e controllo accessi
− manutenzione impianti idrico-sanitario
− manutenzione impianti di riscaldamento
− manutenzione impianti di raffrescamento
− manutenzione impianti elevatori
− manutenzione impianti ed attrezzature antincendio
− piccolo mantenimento edile.
2. L’insieme delle attività che potranno essere erogate in favore delle Amministrazioni che utilizzano la Convenzione si dividono in:
➢ attività ordinarie, ovvero quelle attività programmabili ed eseguibili con una determinata periodicità e frequenza;
➢ attività straordinarie, ovvero quelle attività non programmabili, erogate su richiesta, o comunque per opportunità/necessità legate al verificarsi di un particolare evento.
3. Tutti i servizi sopra indicati devono avere le caratteristiche minime stabilite nel presente Capitolato Tecnico.
4. L’appalto è costituito da 5 lotti territoriali, così suddivisi:
LOTTI | CIG | Comprende le Amministrazioni che insistono sul territorio dei seguenti comuni: |
Lotto 1 - corrispondente al territorio delle UTI del Friuli Centrale, del Natisone, del Torre e Collinare | 7304757C29 | Attimis, Buttrio, Buja, Campoformido, Cassacco, Cividale del Friuli, Colloredo di Montalbano, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Drenchia, Faedis, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Grimacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Manzano, Martignacco, Majano, Moimacco, Moruzzo, Nimis, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Osoppo, Ragogna, Reana del Rojale, Remanzacco, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, San Vito di Fagagna, Savogna, Stregna, Taipana, Tarcento, Tavagnacco, Treppo Grande, Torreano, Tricesimo, Udine |
Lotto 2 - corrispondente al territorio delle UTI del Tagliamento, del Noncello, Sile e Meduna, Livenza – Cansiglio – Cavallo e delle Valli e delle Dolomiti Friulane | 7304761F75 | Andreis, Arba, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Chions, Cimolais, Claut, Clauzetto, Cordenons, Cordovado, Erto e Casso, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, |
Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Valvasone Arzene, Vito d'Asio, Vivaro, Zoppola | ||
Lotto 3 - corrispondente al territorio delle UTI Agro Aquileiese, Mediofriuli, Riviera Bassa Friuliana | 73047652C6 | Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Basiliano Bertiolo Bicinicco, Camino al Tagliamento, Campolongo Tapogliano, Carlino, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Chiopris Viscone, Codroipo, Fiumicello, Gonars, Latisana, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Mereto di Tomba, Mortegliano, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Pocenia, Porpetto, Precenicco, Rivignano-Teor, Ronchis, Ruda, San Giorgio di Nogaro, San Vito al Torre, Santa Maria la Longa, Sedegliano, Talmassons, Terzo di Aquileia, Torviscosa, Trivignano Udinese, Varmo, Villa Vicentina, Visco |
Lotto 4 - corrispondente al territorio delle UTI Giuliana, Carso Isonzo Adriatico e Collio – Alto Isonzo | 730476746C | Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Duino-Aurisina, Farra d'Isonzo, Fogliano-Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Monrupino, Moraro, Mossa, Muggia, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Dorligo della Valle, San Floriano del Collio, San Pier d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, Savogna d'Isonzo, Sgonico, Staranzano, Trieste, Turriaco, Villesse |
Lotto 5 - corrispondente al territorio delle UTI del Gemonese, del Canal del Ferro – Val Canale e della Carnia | 7304769612 | Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Artegna, Bordano, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Comeglians, Dogna, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Lauco, Ligosullo, Malborghetto - Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tarvisio, Tolmezzo, Trasaghis, Treppo |
Carnico, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio |
5. NB: Si precisa che nel caso di Amministrazioni contraenti che dispongano di immobili ubicati in comuni ricompresi in Lotti diversi, i servizi sono erogati, per tutti gli immobili, dal Fornitore aggiudicatario del Lotto in cui ricade la prevalenza degli immobili oggetto dell’Ordinativo principale di fornitura, in termini di superficie lorda complessiva.
6. Nel caso degli immobili dell’Amministrazione regionale ricadono nel Lotto 4 gli immobili ubicati nel territorio delle UTI Giuliana, Carso Isonzo Adriatico e Collio – Alto Isonzo, nel Lotto 1 gli immobili ubicati nel restante territorio.
7. Le prescrizioni del presente Capitolato sono riferite indistintamente all’esecuzione delle prestazioni per tutti i Lotti.
8. La Convenzione relativa a ciascun Lotto ha durata di 48 mesi, a decorrere dalla data che verrà indicata nella Convenzione stessa, e può essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta della CUC, nell’ipotesi in cui, alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile del Lotto di riferimento e fino al raggiungimento dell’importo medesimo.
9. Nel corso della durata della Convenzione il Fornitore è obbligato ad accettare gli Ordinativi principali di fornitura che discendono dalla Convenzione, emessi dalle Amministrazioni fino all’importo massimo spendibile previsto per ogni singolo Lotto. L’Ordinativo minimo è rappresentato dall’Ordinativo per 1 immobile. Sono ammessi Ordinativi per porzioni di immobili laddove queste sono le uniche in uso alla singola Amministrazione contraente.
10. Gli Ordinativi principali di fornitura hanno durata minima di 24 mesi e massima fino al 60° mese successivo alla emissione dell’Ordinativo di fornitura. Qualora l’Ordinativo sia stato emesso in prossimità della scadenza della Convenzione, anche eventualmente prorogata, e l’importo massimo spendibile previsto per il Lotto di riferimento non risulti sufficiente a coprire la durata biennale, l’Ordinativo potrà avere una durata inferiore ai 24 mesi. La durata massima di 60 mesi è eventualmente prorogata per il tempo strettamente necessario all’ultimazione degli eventuali Ordini di Attività emessi dall’Amministrazione contraente per attività extra canone ed avviati dal Fornitore entro la scadenza del 60° mese.
3 – ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
1. Nell'ambito di ciascun rapporto instaurato con l’Ordinativo Principale di Fornitura, si identificano alcune figure chiave:
per il Fornitore:
➢ il Responsabile del Servizio: la direzione della commessa è assunta dal direttore tecnico (denominato di seguito Responsabile del Servizio) del Fornitore o da altro tecnico, abilitato secondo quanto previsto in seguito. L’assunzione della direzione di commessa da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese aggiudicatarie, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato.
Il Responsabile del Servizio, il cui nominativo deve essere indicato in sede di offerta, dovrà possedere una qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione ed essere in possesso di esperienze similari nello stesso ruolo in servizi di dimensione pari a quello oggetto del presente Capitolato.
Il Fornitore, tramite il Responsabile del Servizio, assicura la gestione coordinata della Convenzione, nonché l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei singoli Ordinativi di Fornitura, anche al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Il Responsabile del Servizio è il responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento del contratto; allo stesso è delegata la funzione di:
• programmazione, organizzazione e coordinamento di tutte le attività
operative previste;
• controllo sul livello delle prestazioni e servizi erogati e sulla contabilità;
• raccolta e fornitura all’Amministrazione delle informazioni e della reportistica necessaria al monitoraggio della performance conseguita.
L’Amministrazione contraente ha il diritto di esigere il cambiamento del Responsabile del Servizio, nonché del personale del Fornitore per disciplina, incapacità o grave negligenza. Il Fornitore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali o nello svolgimento dei servizi affidati.
Ogni variazione delle persone incaricate di cui al presente articolo deve essere tempestivamente notificata all’Amministrazione contraente; ogni variazione del nominativo del Responsabile del servizio deve essere accompagnata dal deposito presso l’Amministrazione contraente del nuovo atto di mandato.
da parte dell’Amministrazione Contraente:
➢ il Responsabile del procedimento (di seguito anche Supervisore), persona nominata dall’Amministrazione Contraente come responsabile dei rapporti con il Fornitore per ogni immobile o gruppo di immobili oggetto di ciascun Ordinativo Principale di Fornitura (Unità di Gestione) e, pertanto, interfaccia unica e rappresentante dell’Amministrazione nei confronti del Fornitore.
Al Supervisore, oltre all’approvazione del Piano dettagliato delle attività relativo all’Unità di Gestione di cui è direttamente responsabile e all’approvazione degli Ordini di Attività straordinarie, viene demandato il compito di verificare l’adeguatezza dell’eventuale importo forfettario a consumo destinato alla copertura finanziaria delle attività straordinarie e di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione delle attività, verificando il raggiungimento degli standard qualitativi richiesti tramite il sistema di verifiche previste nel presente Capitolato.
Per una puntuale verifica del regolare andamento dell’esecuzione del contratto
da parte del Fornitore, il Supervisore può nominare uno o più Referenti che lo supportino, tra l’altro, nel monitoraggio e nel controllo della regolare esecuzione delle prestazioni tecniche dei singoli servizi, nella verifica e nel controllo degli interventi del Fornitore, nonché nella verifica e nel controllo delle richieste di segnalazione delle necessità degli utenti e degli edifici.
3.1 Uffici, sede, mezzi e attrezzature di lavoro
1. Il Fornitore dovrà disporre nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, di una o più sedi con ambienti, destinati all’attività di manutenzione, comprendente locali per il ricovero delle attrezzature, attività lavorative, veicoli e materiali, così da poter effettuare in qualunque ora del giorno e della notte immediati interventi sui beni.
2. Dovrà inoltre disporre di uffici con le normali dotazioni, quali telefoni, segreteria telefonica automatica, computers, ecc. dove poter svolgere la funzione essenziale di programmazione e coordinamento.
3. Le Amministrazioni contraenti potranno dare in uso al Fornitore dei locali che dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste nel presente appalto. Resta fermo che, qualora l’Amministrazione abbia necessità nel corso della durata dell’appalto di riprendere possesso dei suddetti locali, il Fornitore dovrà liberare i medesimi non oltre 30 giorni dalla richiesta. L’Amministrazione fornirà, qualora disponibili, altri locali al Fornitore.
4. Il Fornitore si impegna a mantenere continuativamente la struttura organizzativa comunque atta ad adempiere agli obblighi del presente appalto, durante tutto il periodo di durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
5. Il Fornitore deve, altresì, utilizzare propri mezzi ed attrezzature, adeguati al lavoro da svolgere e idonei ai fini della sicurezza e della tutela della salute e dell'ambiente; a tale riguardo deve dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettano la normativa macchine e di aver provveduto ad eseguire la manutenzione ordinaria e programmata presso Officine Specializzate.
3.2 Personale addetto
1. Il Fornitore dovrà assicurare lo svolgimento delle attività di cui ai singoli Ordinativi di Fornitura emessi con proprio personale in numero e di qualifica e professionalità adeguati ai tempi ed alle modalità di esecuzione delle prestazioni e degli interventi previsti per ogni Ordinativo, coerentemente con quanto indicato nel presente Capitolato Tecnico, sotto la direzione di un proprio dipendente diretto responsabile.
2. All’inizio della gestione il Fornitore deve notificare per iscritto all’Amministrazione contraente:
- nominativo e recapito di tutti i soggetti interessati allo svolgimento del contratto e loro sostituti;
- nominativo e recapito telefonico delle persone responsabili e degli addetti alla gestione, esercizio e conduzione, dei loro eventuali sostituti durante gli orari di servizio;
- nominativo e recapito telefonico del personale in servizio di pronta disponibilità e pertanto reperibili 24 ore su 24, sia nelle giornate feriali che festive.
3. Il Fornitore si impegna a dare sempre comunicazione tempestiva delle variazioni introdotte nel personale assegnato ai servizi affidati.
4. Il personale sarà dotato di apposita tessera di riconoscimento con fotografia, nome e cognome da apporre alla divisa.
5. Il Fornitore si impegna a fornire al personale impiegato idoneo vestiario di lavoro ed ogni dispositivo individuale di protezione necessario, nonché ad adottare ogni misura per garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti e collaboratori che svolgono le attività contrattuali nei locali dei presidi.
6. Il Fornitore è obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte, e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla direzione tecnica e alla conduzione degli impianti.
7. Tutti i dipendenti del Fornitore sono tenuti ad osservare:
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l’esecuzione;
- i regolamenti in vigore in cantiere.
8. Tutti i dipendenti e/o collaboratori del Fornitore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento agli impianti, alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere del Fornitore medesimo.
9. In particolare le lavorazioni (quali, ad esempio, le lavorazioni che interessano impianti elettrici in tensione, le lavorazioni da frigorista, le lavorazioni da ascensorista, la conduzione di impianti termici e di produzione del vapore, ecc.) devono essere eseguiti da personale in possesso delle abilitazioni previste dalle relative normative.
10. L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per il Fornitore responsabilità dei danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti.
11. L’Amministrazione contraente rimane estranea ad ogni rapporto, anche contenzioso, tra il Fornitore ed i dipendenti o collaboratori.
12. L’Amministrazione contraente si riserva di richiedere la sostituzione del personale che, sotto il profilo professionale ovvero per il comportamento tenuto nei confronti dell’utenza o nei confronti del personale dell’Amministrazione stessa, risulti indesiderato. La sostituzione deve avvenire entro 10 giorni dalla comunicazione scritta da parte dell’Amministrazione contraente.
4 - MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI (Richiesta preliminare di Fornitura e Piano dettagliato delle Attività)
1. Ai fini dell’attivazione della Convenzione, le singole Amministrazioni dovranno inviare via PEC al Fornitore una Richiesta Preliminare di Fornitura (allegato sub 3) contenente una sintetica descrizione dei servizi richiesti, l’ubicazione degli immobili ovvero delle relative porzioni, le caratteristiche specifiche del servizio ed altre informazioni funzionali ai servizi richiesti.
2. La data di trasmissione delle Richieste Preliminari di Fornitura da parte delle Amministrazioni determina l’ordine di priorità con il quale il Fornitore deve dare seguito alle richieste. Pertanto la data di trasmissione garantisce all’Amministrazione un diritto di precedenza rispetto alle altre Amministrazioni che avranno trasmesso le Richieste in data successiva.
3. In particolare, la Richiesta Preliminare di Fornitura deve contenere, almeno, le seguenti indicazioni:
- servizi richiesti;
- riferimenti degli edifici gestiti dall’Amministrazione per cui si richiede il sopralluogo (indirizzo, città, etc.) per l’attivazione dei servizi;
- destinazione d’uso dell’immobile;
- tipologia/quantità di impianti da manutenere;
- ubicazione degli immobili;
- data presunta a partire dalla quale i servizi dovranno essere erogati;
- nominativo del Supervisore.
4. E’ espressamente inteso che i dati e le consistenze indicate nella Richiesta Preliminare di Fornitura debbono intendersi puramente indicativi. Sarà onere del Fornitore, a seguito del sopralluogo propedeutico alla redazione del Piano Dettagliato delle Attività, proporre variazioni, in aumento o in diminuzione, da inserire nell’Ordinativo di Fornitura.
5. Il Fornitore, entro 5 giorni solari dalla data di ricezione della Richiesta Preliminare di Fornitura, ha l’obbligo di concordare in forma scritta con l’Amministrazione interessata la data del/i Sopralluogo/i che dovranno essere effettuati entro 30 giorni dalla ricezione della Richiesta.
6. Nel corso del sopralluogo il Fornitore deve svolgere le attività necessarie a:
- determinare il canone dei servizi richiesti che l’Amministrazione dovrà corrispondere per singolo servizio;
- determinare eventuali attività extra-canone che dovranno essere eseguite in urgenza;
- valutare le informazioni in possesso dell’Amministrazione necessarie per il servizio di Costituzione e gestione dell’Anagrafica tecnica degli immobili e degli impianti.
7. Entro e non oltre il termine di 5 giorni solari successivi alla data di esecuzione del sopralluogo, a seguito di una valutazione sommaria del valore complessivo dell’eventuale Ordinativo principale di fornitura, il Fornitore deve verificare e comunicare all’Amministrazione contraente la possibilità\impossibilità di accettare l’eventuale Ordinativo Principale di Fornitura in riferimento alla residua disponibilità del massimale del Lotto di riferimento, eventualmente esteso. Il mancato
rispetto dei termini sopra indicati determina l’applicazione della relativa penale.
8. Il Fornitore dovrà trasmettere via PEC la “Comunicazione di capienza del massimale”, predisposta secondo il modello di cui all’Allegato 4 al presente Capitolato; tale comunicazione sarà vincolante per il Fornitore che, pertanto, in caso di massimale capiente, dovrà accantonare la quota parte di massimale necessaria a soddisfare l’Ordinativo Principale di Fornitura fino all’eventuale emissione dello stesso ovvero alla decadenza della Richiesta Preliminare di Fornitura.
9. L’eventuale comunicazione di impossibilità di accettare l’Ordinativo di fornitura di cui al precedente punto 8 determina l’interruzione del processo di attivazione dei servizi.
10. Entro e non oltre 30 giorni solari dalla data di esecuzione dell’ultimo sopralluogo, pena l’applicazione delle penali, il Fornitore dovrà trasmettere via PEC all’Amministrazione interessata il Piano dettagliato delle attività.
11. Il Piano dettagliato delle attività deve essere opportunamente articolato in sezioni che devono riportare, in maniera chiara e dettagliata, almeno le seguenti tipologie di informazioni:
1) Configurazione dei servizi e dati di consistenza:
Deve essere indicato un quadro sintetico generale dei servizi proposti dal Fornitore, in base alle esigenze rilevate con il sopralluogo e/o manifestate dall’Amministrazione Contraente.
Per ogni servizio si deve indicare la data prevista di inizio di erogazione dei servizi. Devono essere inoltre riportati i dati di consistenza, rilevati in fase di sopralluogo, utilizzati per la determinazione del canone di ciascun servizio proposto.
2) Dettaglio delle attività ordinarie (predefinite ed integrative):
Per ogni servizio proposto devono essere chiaramente indicate tutte le attività ordinarie, con riferimento alla data di inizio di erogazione del servizio stesso. Si deve tenere conto sia delle prestazioni minime standard previste nel presente Capitolato (attività predefinite), sia di tutte le ulteriori personalizzazioni richieste dall’Amministrazione, o comunque proposte dal Fornitore (attività integrative).
Per ciascun servizio da attivare si devono pertanto indicare:
- le attività con relativa frequenza
- le risorse necessarie (manodopera, materiali, attrezzature, etc.)
- il luogo e l’oggetto su cui va effettuata l’attività (edificio, impianto, macchina, etc.)
- la durata dell’attività stessa
- le misure di gestione ambientale eventualmente adottate.
Nel processo di redazione del Piano dettagliato delle attività vale il principio della continuità del servizio, ciò significa che la pianificazione temporale delle attività deve tenere conto delle azioni effettuate dal precedente Fornitore del servizio.
Se, ad esempio, nel Registro Antincendio risulta che, relativamente agli impianti fissi, 4 mesi prima dell’attivazione del contratto è stato effettuato un determinato tipo di manutenzione, nell’ipotesi di una frequenza di attività ogni 6 mesi, la successiva attività deve essere programmata entro 2 mesi dall’attivazione del contratto.
Se, viceversa, non vi sia evidenza dell’effettuazione dell’attività programmata da parte del precedente Fornitore del servizio, questa va prevista nel Piano dettagliato delle attività entro 30 giorni naturali e consecutivi dall’inizio di erogazione del relativo servizio.
Resta inteso che il Fornitore deve garantire in ogni caso la continuità dei servizi presi in carico e deve quindi coordinarsi, tramite il Supervisore, con eventuali Fornitori a cui è subentrato.
3) Attività di manutenzione per adeguamenti funzionali e/o per il ripristino della normale funzionalità degli impianti proposte dal Fornitore e rilevate in fase di sopralluogo iniziale:
Il Fornitore può elencare le attività di manutenzione per adeguamenti funzionali e/o per il ripristino della normale funzionalità degli impianti oggetto del servizio di manutenzione, secondo le necessità rilevate in fase di sopralluogo iniziale. La sezione deve contenere l’individuazione e la quantificazione di massima di tutte le attività manutentive proposte e ritenute necessarie. Si tratta di attività che, se autorizzate dall’Amministrazione, devono essere gestite tramite Ordini di Attività straordinarie.
Resta inteso che tali proposte non risultano in alcun modo vincolanti per l’Amministrazione Contraente la quale può anche non dare seguito alle proposte stesse o affidarne l’esecuzione a Fornitori terzi.
4) Calendario Lavorativo:
In questa sezione deve essere riportato, relativamente agli immobili costituenti l’Unità di Gestione, il calendario lavorativo nel quale devono essere contenute le informazioni necessarie per far sì che l’erogazione dei servizi non intralci le normali attività svolte nell’immobile/i dall’Amministrazione Contraente.
In base a tale calendario devono pertanto essere esplicitate, per ogni singolo immobile e per servizio, modalità operative, giorni, orari e/o fasce orarie che devono essere rispettate nei vari periodi dell’anno per l’erogazione del servizio stesso.
5) Corrispettivi per le attività ordinarie (predefinite ed integrative):
Per ciascun servizio devono essere evidenziati i corrispettivi per le attività ordinarie (sia predefinite che integrative) per l’intera durata del contratto (e quindi anche in funzione della data di attivazione dei servizi).
12. Il Piano dettagliato delle Attività dovrà altresì contenere una dichiarazione relativa ai servizi che il Fornitore intende affidare in subappalto ed indicare il nominativo della Ditta subappaltatrice, con i relativi importi e l’attestazione della sussistenza di tutte le condizioni definite ai sensi dell’art. 105 del Dlgs. n. 50/2016 e specificate nella Convenzione.
13. L’autorizzazione al subappalto viene richiesta dal Fornitore all’Amministrazione contraente prima della redazione del Verbale di Consegna che, invece, contiene unicamente i servizi ed i nominativi dei subappaltatori autorizzati.
14. Il mancato rispetto dei termini sopra indicati determina l’applicazione delle relative penali previste nell’articolo 16.
15. Le Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione per uno o più servizi mediante l’emissione di un Ordinativo principale di fornitura potranno richiedere al Fornitore di svolgere le attività manutentive anche su immobili di piccole dimensioni e caratterizzate da un basso livello di complessità impiantistica, quali, ad esempio, appartamenti adibiti ad uso ufficio con una superficie utile lorda non superiore a 400 mq.
16. In tal caso al Fornitore verrà applicata una percentuale fissa pari al 70% del canone calcolato sulla base dell’Allegato 2 “Elenco prezzi”, al netto del ribasso offerto in sede di gara.
17. Resta inteso che tali immobili dovranno essere indicati nel Piano dettagliato delle attività e devono essere oggetto di tutti i servizi attivati dal Fornitore inclusi nel canone (call center, sistemi informativi, etc.).
5 - ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA E ORDINATIVI AGGIUNTIVI
1. L’Amministrazione, una volta ricevuto il Piano dettagliato delle attività, potrà:
a. accettarlo e, quindi, procedere all’emissione dell’Ordinativo principale di Fornitura;
b. rigettarlo, con giustificata motivazione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, per importi errati rispetto a quanto offerto in gara, indirizzi errati degli immobili, mancata copertura complessiva del Servizio richiesto. In caso di rifiuto del Piano, il Fornitore sarà tenuto ad emettere un successivo Piano che recepisca le modifiche richieste entro e non oltre 10 giorni solari, pena l’applicazione delle penali di cui all’articolo 16.
2. L’accettazione del Piano dettagliato delle attività si formalizza nell’emissione dell’Ordinativo principale di Fornitura.
3. Qualora l’Amministrazione non emetta l’Ordinativo principale di Fornitura entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento del Piano dettagliato delle attività, il Piano medesimo e la relativa Richiesta preliminare di fornitura perdono la propria validità e tale circostanza viene interpretata come formale rinuncia da parte dell’Amministrazione all’acquisizione dei servizi oggetto del Piano dettagliato delle attività e della relativa Richiesta preliminare di fornitura.
4. L’Ordinativo principale di Fornitura (allegato sub 5) dovrà contenere allegato il Piano dettagliato delle attività sottoscritto e accettato da parte dell’Amministrazione.
5. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 97, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e degli artt. 26 e 28 del D.lgs. n. 81/2008, le Amministrazioni Contraenti devono valutare, all’atto dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo Contratto di Fornitura.
6. Qualora necessario, l’Amministrazione Contraente deve quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il “Documento unico di valutazione dei rischi” (c.d. DUVRI), ad integrazione del DVRI standard predisposto dalla CUC ai sensi dell’articolo 26, comma
3 ter del D.lgs 81/2008. Il DUVRI deve in tal caso essere allegato all’Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso.
7. La data riportata nell’Ordinativo principale di Fornitura rappresenta la data di attivazione del Contratto di Fornitura tra il Fornitore e l’Amministrazione Contraente.
8. Nel corso della durata dell’Ordinativo principale di Fornitura, e comunque entro il 12° mese dalla scadenza dell’Ordinativo stesso, il Supervisore potrà richiedere al Fornitore specifiche modifiche al Piano (allegato sub 6), che dovranno comunque essere formalizzate attraverso un Ordinativo Aggiuntivo che verrà ad esso allegato.
9. L’Ordinativo principale di Fornitura potrà essere aggiornato/integrato/modificato sia per variazioni inerenti i servizi a canone, che per variazioni inerenti i servizi/attività extra canone tramite Ordinativi Aggiuntivi (allegato sub 7).
10. Per variazioni inerenti le attività a canone, come ad esempio modificazioni della consistenza degli immobili o qualora sia necessario l’incremento o il decremento di un servizio attivato, il Piano dettagliato delle attività dovrà essere aggiornato dal Fornitore e sottoposto per accettazione alla firma dell’Amministrazione Contraente. Si precisa, pertanto, che l’aggiornamento dell’Ordinativo Principale di Fornitura si riferisce esclusivamente a variazioni inerenti i servizi a canone quali:
- variazione del numero e/o della modalità di erogazione dei servizi a canone;
- variazioni nella consistenza (numero di immobili ed estensione);
- variazioni nella consistenza a seguito dell’Anagrafica Tecnica prodotta;
- variazione del calendario lavorativo dell’Unità di Gestione.
11. Gli aggiornamenti devono essere effettuati in modo che l’Amministrazione Contraente abbia una chiara visione delle variazioni introdotte (in termini sia di contenuti prestazionali, sia economici). Oltre all’efficacia ed alla chiarezza nella consultazione delle informazioni relative alla “configurazione di servizio vigente” nell’ambito del Sistema informativo predisposto, il Fornitore deve garantire il requisito di rintracciabilità di tutti gli aggiornamenti del Piano Dettagliato delle Attività intercorsi.
12. Per variazioni inerenti le attività extra-canone, l’Ordinativo Principale di Fornitura deve essere aggiornato, a cura dell’Amministrazione Contraente e tramite emissione di Ordinativi Aggiuntivi, nei seguenti casi:
- ogni qualvolta l’importo “a consumo”, eventualmente stanziato in fase di emissione dell’Ordinativo di fornitura per l’effettuazione di interventi extra- canone, sia stato raggiunto e debba essere incrementato;
- a seguito dell’approvazione di uno o più Ordini di attività (allegato sub 8) per attività extra-canone a richiesta, nel caso in cui l’Amministrazione Contraente non abbia stanziato un importo forfettario “a consumo” di cui al punto precedente, al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria alle attività approvate.
13. La durata degli eventuali Ordinativi Aggiuntivi, in ogni caso, non può essere superiore al termine di scadenza previsto per l’Ordinativo Principale di Fornitura.
6 – VERBALE DI CONSEGNA
1. Il Supervisore e il Fornitore si impegnano a redigere un Verbale di consegna degli immobili e di avvio dell’esecuzione del contratto di fornitura (Allegato sub 9), contenente il dettaglio dei servizi richiesti e degli immobili/impianti interessati ovvero il rimando al Piano dettagliato delle attività entro 15 giorni solari dall’emissione dell’Ordinativo di Fornitura.
2. Il Verbale dovrà contenere gli allegati relativi a tutto il materiale inerente i servizi richiesti già in possesso dell’Amministrazione che il Supervisore è tenuto a consegnare al Fornitore (libretti di impianti, dichiarazioni di conformità al DM 37/2008, etc.), qualora non siano già stati consegnati in fase di sopralluogo.
3. Il Verbale di Consegna deve prevedere le seguenti sezioni:
1. attestazione della presa in consegna dei beni/immobili;
2. organizzazione del Fornitore e modalità di interfacciamento;
3. subappalto.
4. Si fa presente che per quanto attiene ai servizi previsti nell’Ordinativo Principale di Fornitura la cui erogazione è posticipata rispetto alla sottoscrizione del Verbale, la presa in carico dei relativi beni/immobili dovrà avvenire attraverso un apposito Verbale di Consegna “aggiuntivo”, redatto, secondo il modello di cui all’Allegato 10, contestualmente all’inizio dell’erogazione del servizio medesimo.
5. Il Verbale di consegna degli immobili dovrà essere redatto in duplice copia e sottoscritto in contradditorio per accettazione dalle parti.
6. L’erogazione dei servizi e le correlate responsabilità contrattuali decorrono dalla data di sottoscrizione del verbale ed avranno termine alla scadenza del contratto di fornitura.
7. In particolare con la firma del verbale di consegna il Fornitore si impegna a:
- attivarsi immediatamente per adempiere agli obblighi di capitolato ed essere in grado di operare a pieno regime in conformità alle clausole contrattuali, essendogli già note le caratteristiche ambientali, la possibilità logistica e di accesso dei mezzi di trasporto, il tipo di viabilità, le condizioni idriche e igienico/sanitarie, l'ubicazione delle pubbliche discariche e gli oneri relativi;
- fornire tutte le prestazioni, i servizi e le attività oggetto dell’appalto, senza che possa trovare giustificazione alcuna per la mancata o incompleta documentazione sugli immobili o per qualsiasi altro motivo;
- prendersi cura degli immobili e della loro manutenzione e a mantenere lo standard di funzionalità degli stessi nello stato in cui si trovano, garantendo in ogni caso le prestazioni minime pattuite e descritte nel Capitolato tecnico e nei documenti contrattuali.
8. Qualora ciò non avvenisse, per cause imputabili al Fornitore, opereranno le penali previste nel presente Capitolato.
9. N.B.: Nel predetto verbale dovranno risultare inoltre le eventuali strutture e/o i mezzi e/o i servizi dell’Amministrazione Contraente, concesse in uso al Fornitore per lo
svolgimento delle attività previste (locali, servizi, etc.), il loro stato, nonché la rispondenza alle norme, ed ogni altra circostanza relativa all’esecuzione dell’appalto e definibile al momento. Il Fornitore, controfirmando per accettazione il Verbale di Consegna, viene costituito custode dei suddetti beni all’uopo indicati nel Verbale stesso e si impegna formalmente a prendersene cura ed a manutenerli in modo tale da garantire il buono stato di conservazione degli stessi.
10. Le variazioni che interverranno nel corso dell’Ordinativo principale di Fornitura verranno formalizzate con le modalità previste nel presente Capitolato.
11. Il Verbale di Consegna deve essere aggiornato in modo che siano recepite tutte le informazioni di pertinenza relative alla nuova configurazione del servizio da attivare, ovvero deve essere formalizzato che il Fornitore prende formalmente in carico i beni/immobili per l'esecuzione dei nuovi, o diversi, servizi per la durata residua dell’Ordinativo Principale di Fornitura.
12. Anche per l’aggiornamento del Verbale di Consegna il Fornitore deve garantire il requisito di rintracciabilità di tutte le variazioni intercorse.
7 – OBIETTIVI DELL’APPALTO
1. Obiettivo principale dell’appalto è raggiungere e conservare, per tutta la durata del contratto e con continuità, gli standard di continuità di uso, sicurezza, efficienza, affidabilità, comfort e decoro nelle strutture delle Amministrazioni contraenti.
2. Il raggiungimento degli obiettivi dell'appalto non può prescindere da una gestione integrata e coordinata di tutte le prestazioni previste e dall'utilizzo di adeguati strumenti informatici dedicati. L'appalto include, quindi, anche i servizi connessi alla gestione complessiva volta all'organizzazione, alla definizione delle logiche e delle modalità operative, alla programmazione delle attività ed alla efficace gestione dei flussi informativi e dei dati storici legati alle manutenzioni ed al patrimonio.
3. Al Fornitore al quale si intendono affidare le prestazioni di cui al presente Capitolato tecnico è richiesta una specifica capacità in metodologie tecnico/gestionali, conoscenza delle tecniche di rilievo, di informatizzazione e comunicazione, di progettazione e di gestione ed esecuzione delle manutenzioni di attrezzature ed impianti; al medesimo Fornitore è richiesta inoltre la capacità di assumere in proprio ogni e qualsivoglia onere tecnico/amministrativo, sollevando l’Amministrazione contraente da ogni responsabilità ed incombenza conseguenti l’espletamento delle attività oggetto dell’appalto.
4. Il Fornitore si dovrà impegnare a perseguire le finalità e gli obiettivi generali e specifici dell’appalto con obbligo di risultato e con piena responsabilità dei risultati della gestione, con le modalità organizzative ed esecutive che riterrà più opportune; tutte le azioni dovranno essere uniformate alla regola dell’arte e alle norme di buona tecnica tenendo presente che le indicazioni riportate in seguito e negli allegati sono da ritenersi indicative e non esaustive e, pertanto, il Fornitore si impegna a perseguire gli obiettivi di cui sopra tenendo conto di tutte le altre eventuali attività che risultino
indispensabili per una corretta gestione degli immobili, ancorché non descritte nel dettaglio; di tali circostanze il Fornitore dovrà tener conto nell’elaborazione dell’offerta.
7.1 Prestazioni accessorie di tipo gestionale e strumentale
Obiettivo: La realizzazione di un efficiente sistema di gestione delle attività complessive dell’appalto.
Nelle Prestazioni accessorie di tipo gestionale e strumentale rientrano il coordinamento delle attività specialistiche - anche con riferimento, quando necessario cioè quando l'attività manutentiva richiede l'intervento di più specialità che coinvolgono imprese terze, alle ditte terze affidatarie delle attività manutentive non comprese nel presente appalto - la programmazione ed il controllo operativo delle attività, il monitoraggio e controllo delle prestazioni svolte, nonché:
• la fornitura di un supporto logistico necessario allo svolgimento dell'appalto
con una modalità integrata;
• la contabilizzazione e la rendicontazione delle attività/interventi affidati;
• l’attivazione e la gestione del call center;
• il servizio di reperibilità e pronto intervento.
La verifica del raggiungimento dell’obiettivo è legata alla funzionalità complessiva dell’appalto effettuata con cadenze periodiche dal Supervisore.
7.1.1 Attivazione e gestione call center
Obiettivo: Creazione e presidio di un call center unico per la ricezione e registrazione di tutte le richieste di intervento.
La verifica del raggiungimento dell’obiettivo sarà attuata mediante:
• verifica dei livelli di servizio attesi;
• monitoraggio periodico del data base delle richieste.
7.1.2 Servizio di reperibilità e pronto intervento
Obiettivo: Garantire le condizioni di sicurezza, continuità d’uso e affidabilità delle strutture e degli impianti dell’Amministrazione contraente, anche in condizioni di emergenza, per le attività in appalto.
Il raggiungimento di tale obiettivo è imprescindibile, in quanto eventuali inadempienze potrebbero avere conseguenze gravose per l’incolumità delle persone; ciò premesso, la verifica verrà effettuata in modo puntuale rispetto ai tempi di intervento e alla rapidità di soluzione dei problemi.
7.1.3 Attività di costituzione dell’Anagrafica tecnica e del Sistema informativo Obiettivo: La realizzazione (ove richiesto) dell’Anagrafica tecnica e del Sistema informativo. Nelle attività di costituzione dell’Anagrafica tecnica e del Sistema informativo rientrano, secondo quanto indicato dettagliatamente nel presente Capitolato:
• rilievi architettonici e impiantistici;
• costituzione e aggiornamento dell’Anagrafica tecnica;
• implementazione del Sistema informativo.
La verifica del raggiungimento dell’obiettivo sarà attuata mediante il controllo della disponibilità e della funzionalità dei rilievi, del sistema informativo e dell’anagrafica tecnica.
7.2 Servizi di manutenzione
Obiettivo: Garantire la funzionalità e la sicurezza delle strutture, degli edifici, delle aree esterne, di tutti gli impianti e le attrezzature, nel rispetto della normativa vigente.
Tale obiettivo va perseguito eseguendo tutte le attività di cui al presente Capitolato tecnico e relativi allegati; azione propedeutica a ciò è la redazione del Piano delle manutenzioni e dei calendari manutentivi. L’evidenza formale dell’esecuzione delle prestazioni avverrà mediante redazione dei registri di manutenzione e dei report di intervento.
La verifica del raggiungimento dell’obiettivo sarà attuata mediante:
• verifiche formali del rispetto del programma di manutenzione
• verifiche del rispetto dei parametri impiantistici
• verifiche del rispetto dei livelli di servizio attesi
• verifiche a campione sul campo sulle manutenzioni eseguite.
8 – COSTITUZIONE E GESTIONE DELL’ANAGRAFICA TECNICA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI
(“una tantum - € mq” e “a canone”)
1. Per servizio di costituzione e gestione dell’Anagrafica tecnica degli immobili e degli impianti si intende l’insieme di attività di acquisizione dati, rilievo e censimento, restituzione grafica e aggiornamento/modifica dati, che il Fornitore deve svolgere, per conto delle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione, volte a rilevare il patrimonio immobiliare e impiantistico oggetto dei servizi attivati.
2. L’elencazione e catalogazione di detti beni deve essere integrata con l’analisi della consistenza degli stessi, la destinazione d’uso, lo stato manutentivo in cui versano anche al fine di individuare gli interventi da attuare.
3. L’insieme dei dati censiti avrà un duplice obiettivo: da una parte le Amministrazioni avranno una situazione aggiornata e puntuale del proprio patrimonio, dall’altro servirà a gestire, pianificare e monitorare le attività oggetto della Convenzione per tutto il periodo di durata degli Ordinativi.
4. Gli obiettivi di un’efficiente gestione anagrafica mediante sistema informatico sono:
a. gestione delle informazioni e monitoraggio del patrimonio immobiliare ed impiantistico, stato d’uso, conservazione, presenza o permanenza dei requisiti normativi e del rispetto delle norme di legge;
b. gestione delle attività di manutenzione di qualsiasi tipologia;
c. gestione del sistema dei corrispettivi in modo da monitorare in tempo reale le spese sostenute o da sostenere;
d. gestione di un sistema di archiviazione storica di tutte le attività svolte;
e. rilevazione delle richieste di intervento e monitoraggio dei tempi e della qualità di esecuzione;
f. rielaborazione dei dati per la costruzione degli indicatori di prestazione e di soddisfazione dei servizi;
g. elaborazione della reportistica richiesta dalle Amministrazioni.
5. Per poter raggiungere gli obiettivi sopra elencati le Amministrazioni contraenti e la CUC devono poter avere accesso alle informazioni, da remoto e in sola lettura, per consultare, monitorare e verificare i dati raccolti ed il livello di aggiornamento, quali, ad esempio, elaborati grafici, elaborati fotografici e descrittivi, documenti tecnici per l’archivio, documenti di gestione quali: ordini di attività, lavori di manutenzione, materiali e ricambi, documenti di controllo e verifica risultati, etc.
6. Le attività di rilievo devono essere svolte secondo le specifiche illustrate nel presente articolo, secondo quanto dichiarato dal Fornitore in sede di Offerta tecnica e comunque in maniera tale da garantire la correttezza dei dati acquisiti e restituiti.
7. In particolare, il servizio consisterà principalmente nell’esecuzione delle attività di:
a. acquisizione dati, se non è già presente presso l’Amministrazione un’anagrafe immobili e impianti;
b. rilievo e censimento architettonico;
c. rilievo e censimento degli elementi tecnici;
d. restituzione informatica dei dati grafici ed alfanumerici;
e. valutazione dello stato conservativo degli elementi tecnici;
f. aggiornamento continuo e gestione dei dati anagrafici in funzione dell’attività manutentiva svolta.
8. Le attività di rilievo e la raccolta delle informazioni, con le caratteristiche indicate al paragrafo successivo, si intendono comprensive sia degli immobili/impianti di proprietà dell’Amministrazione sia degli immobili in locazione o comunque nella propria disponibilità sui quali l’Amministrazione intende attivare uno o più servizi.
9. Il Fornitore dovrà garantire, per tutta la durata degli Ordinativi di Fornitura, il corretto funzionamento del sistema e si impegna a risolvere qualsiasi malfunzionamento entro 24 ore successive alla segnalazione, anche telefonica, dell’Amministrazione.
10. Resta inteso che, al termine del rapporto, le informazioni gestite rimarranno di esclusiva proprietà dell’Amministrazione contraente, che autorizza la CUC al trattamento dei dati con finalità statistiche.
11. Il Fornitore è obbligato a fornire, entro 30 giorni dalla scadenza dell’Ordinativo principale di Fornitura, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, tutte le indicazioni (es. tracciati record) e supporti necessari a trasferire le informazioni nell’eventuale nuovo sistema informativo che l’Amministrazione potrà decidere di utilizzare allo scadere dell’Ordinativo di Fornitura.
12. Il Fornitore, inoltre, si obbliga a prendere in carico le informazioni oggetto o comunque di interesse per la conduzione del presente servizio qualora presso le Amministrazioni contraenti sia già presente un data-base/sistema informativo contenente le predette
informazioni o alcune di esse, provvedendo alla corretta migrazione dei dati finalizzata al popolamento delle tabelle del nuovo Sistema informativo.
13. Il Fornitore si impegna ad alimentare il data-base con i dati acquisiti e a consegnare lo stesso con i dati storici entro 4 mesi dalla data di attivazione del/i servizio/i, salvo diverso accordo scritto con l’Amministrazione.
14. Al fine del primo rilascio del data-base, il Fornitore dovrà acquisire, anche mediante il coinvolgimento degli uffici competenti dell’Amministrazione, tutte le informazioni di tipo tecnico, documentale e normativo relative agli immobili e agli impianti oggetto dei servizi attivati.
15. L’Amministrazione, entro 30 giorni dalla consegna del data-base, si impegna a verificare, anche a campione se il numero di immobili oggetto dell’Ordinativo è maggiore di 10, l’esattezza/completezza delle informazioni in esso contenuto anche in relazione alle funzionalità proposte dal Fornitore in sede di presentazione delle offerte. Salvo diverso accordo scritto con il Fornitore, trascorsi detti 30 giorni, il sistema informativo e le informazioni in esso contenute si intenderanno corrette e complete. Qualora l’Amministrazione rilevi incongruità o richieda qualche integrazione o modifica entro il termine sopra previsto, il Fornitore si impegna ad aggiornare il sistema entro 15 giorni solari dalla richiesta.
16. Dal momento della consegna del sistema comprensivo dei dati storici, il Fornitore si impegna ad aggiornare costantemente tutte le informazioni relative, ad esempio, a riparazioni da effettuare o effettuate, criticità sopravvenute, etc. L’aggiornamento deve essere eseguito al massimo entro 5 giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento da registrare. In caso di attività complesse quali, ad esempio, aggiornamento di planimetrie, i tempi per l’aggiornamento dell’Anagrafica tecnica possono essere prolungati ma comunque mai superiori a 20 giorni.
8.1 Caratteristiche del Servizio
8.1.1. Acquisizione dati
1. L’Anagrafica Tecnica sarà costituita da una banca dati alfanumerica collegata alla rappresentazione grafica degli immobili.
2. Propedeutiche alla costituzione dell'Anagrafica Tecnica Immobili e Impianti sono l'individuazione e la quantificazione degli elementi oggetto di rilievo; in particolare devono essere censite le informazioni di tipo tecnico, documentale, normativo (anche reperendo i dati presso gli Uffici Tecnici dell’Amministrazione Contraente) necessarie ad una corretta erogazione del servizio.
3. Si richiede quindi di:
• acquisire presso l’Amministrazione Contraente i documenti di progetto (relazioni tecniche, dati di funzionamento, dati di riferimento, eventuali elaborati grafici, etc.) relativi agli immobili/impianti oggetto dell’Ordinativo principale di fornitura a complemento e a riscontro dei dati raccolti in sede di rilievo e censimento, e in particolare:
- consistenza immobiliare, suddivisione degli spazi in piani e locali, aree e cubatura, dati urbanistici, destinazioni d’uso, dati catastali, aree esterne e aree a verde;
- consistenza impiantistica e quindi per ogni impianto presente individuazione degli elementi significativi che lo costituiscono, locazione fisica dei vari elementi all’interno della struttura fisica dell’immobile, i dati di targa e/o di progetto per i vari oggetti;
• raccogliere, catalogare e mantenere lo scadenzario di tutta la documentazione,
soggetta a rinnovo (certificati ed autorizzazioni), correlata con gli impianti gestiti nell’ambito dei servizi di manutenzione attivati.
4. Ove si riscontrino carenze documentali relative ai servizi attivati, il Fornitore è tenuto a prestare all’Amministrazione Contraente tutta l’assistenza necessaria per l’ottenimento delle certificazioni di legge, con la sola esclusione delle eventuali progettazioni.
5. Per quanto concerne la componente ‘dati’, la loro rappresentazione schematica entità-relazioni è la seguente:
- il Complesso è lo stato planimetrico a macroscala del luogo (1:2000 – 1:1000)
- l’Edificio è l’entità principale attorno alla quale si raccolgono tutte le altre
- la struttura Edificio (Piano, Locale, ecc) dovrà essere rappresentato in pianta e in sezione, in scala adeguata mai inferiore al rapporto 1:100, completata con l’indicazione puntuale dei componenti sulla planimetria di rilievo
- l’entità Componente si “specializza” in diverse forme sulla base della tipologia del componente stesso (Centrali Termiche, Cabine elettriche di trasformazione, Gruppi statici di Continuità, Caldaiette, etc.) ed è direttamente associata all’edificio
- la Tipologia d’uso rappresenta la dominante funzionale (uffici, scuole, musei, biblioteche, ecc) dell’edificio che usufruisce dei servizi erogati.
6. La gestione anagrafica è attuata attraverso due processi: l’attività di rilievo e restituzione grafica e l’aggiornamento costante delle informazioni.
7. Potrà essere oggetto di offerta migliorativa l’impiego di sistemi BIM (Building Information Modeling).
8. Le attività di rilievo comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- rilievo delle aree esterne
- rilievo architettonico degli edifici
- rilievo tipologico dei principali componenti architettonici
- rilievo degli impianti
- documentazione fotografica
Rilievo delle aree esterne agli edifici
Rilievo planimetrico delle aree esterne ma interne allo spazio di pertinenza dell’edificio, in scala adeguata sulla base delle dimensioni della stessa e comunque mai inferiore al rapporto 1:500, comprendente le seguenti informazioni:
- strade interne
- marciapiedi
- cortili
- giardini
- recinzioni
- parcheggi auto e moto
Rilievo architettonico degli edifici
Stato di fatto architettonico di tutti i livelli, compreso il piano di copertura, rilevando le misure sotto elencate per ogni vano, posizionando gli infissi, con indicazione in pianta ed almeno in una sezione, in scala adeguata mai superiore a 1:100, delle seguenti informazioni:
- altezza intradosso solaio ed eventuale presenza di controsoffitto
- infissi interni ed esterni con le relative dimensioni
- almeno due dimensioni per ogni singolo locale
- lucernari, specificando se fissi o apribili e, se apribili, se motorizzati oppure manuali
- indicazione delle terrazze, coperte e scoperte, dei tetti (piani o a falde)
Rilievo tipologico dei componenti architettonici
Per ogni locale, terrazzo, atrio, copertura piana o a falde inclinate saranno rilevate le seguenti informazioni:
- destinazione d’uso ( compresi locali e vani tecnici)
- tipologia pavimento
- tipologia infissi esterni ed interni
- tipologia controsoffitti
- tipologia finitura pareti e soffitti (idropittura, rivestimenti, etc.)
- tipologia finitura copertura
- tipologia protezioni anticaduta (muretti con relativa altezza, funi di ancoraggio, etc.)
Rilievo degli impianti
Le modalità di rilievo sono diverse, in funzione della tipologia di impianto:
IMPIANTI ELETTRICI:
Individuazione e localizzazione dei quadri generali di edificio, generali di utilizzatore e secondari, potenza;
posizionamento delle prese, deviazioni, punti luce (tipologia e quantità corpi illuminanti);
impianti scariche atmosferiche;
cabine elettriche e di trasformazione; gruppi elettronici e di emergenza; gruppi statici di continuità; segnaletica di sicurezza; impianti di messa a terra con posizionamento dei pozzetti
IMPIANTI DI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI:
Rilievo degli impianti e loro posizionamento in pianta con:
− centralina di comando e P.C.
− rilevatori
− sirene
− cancelli automatici
− porte motorizzate; bussole
− monitor
− tornelli per accesso uffici
− telecamere
− cablaggi
IMPIANTI IDRICO-SANITARI:
Ubicazione dei servizi igienico-sanitari;
individuazione e posizionamento degli elementi idrosanitari esterni (lavandini, wc, vasche, etc.); eventuali bollitori elettrici per la produzione di acqua calda, impianti trattamento acqua
IMPIANTI ANTINCENDIO AD ACQUA E GAS:
Posizionamento sprinkler; posizionamento manichette;
ubicazione rete degli impianti di spegnimento
ESTINTORI:
Posizionamento estintori portatili
PORTE REI:
Individuazione porte REI presenti all’interno degli edifici, con indicazione dei minuti di resistenza al fuoco se riportati
Rilievo segnaletica interna e di informazione
Rilievo e posizionamento sulla pianta degli edifici di:
- pannelli descrittivi e di informazione ai vari piani degli edifici
- targhe sugli accessi ai vani e nei locali di disimpegno
Rilievo impiantistico climatizzazione ambientale
Impianti di riscaldamento
Rilievo dello stato di fatto di tutti gli impianti recanti i dati tecnici delle componenti impiantistiche di rilevanza, corredate da relative fotografie in formato digitale e comprende:
- libretti di centrale
- targhette in loco
- caratteristiche tecniche e tecnologiche degli impianti
- tipo d’impianto (gas metano, gasolio, gpl, btz o altro)
- caratteristiche serbatoio combustibile
- fluido vettore (acqua calda, acqua surriscaldata, vapore)
- sistema di espansione (vaso aperto o chiuso)
- sistema trattamento acque (presenza di addolcitori e relative caratteristiche di potenza, marca e modello)
- caratteristiche tubazioni e valvole
- tipologia bruciatori in relazione a potenza erogata, marca e modello, stato manutentivo;
- presenza termostati sicurezza e regolazione
- presenza e relative caratteristiche sistemi termoregolazione (centraline termoclimatiche, valvole miscelatrici, sistemi telematici)
- presenza impianti produzione acqua calda sanitaria a pannelli solari e relative caratteristiche;
- rispondenza norme CEI e consistenza dell’impianto elettrico
- Unità Trattamento Aria Sono riportate sulle planimetrie:
- la posizione dei blocchi associati alle componenti rilevate, utilizzando i simboli riportati nella specifica legenda (es: centrale termica, contatore, cisterna per il combustibile liquido, etc.) a cui sono collegate le corrispondenti schede tecniche
- la rappresentazione dei circuiti tecnici, in funzione della tipologia e del numero degli stessi
Impianti di raffrescamento
Rilievo dello stato di fatto e posizionamento sulla planimetria di tutti gli impianti con:
- documentazione di legge
- targhette in loco
- caratteristiche tecniche e tecnologiche degli impianti
- tipologia impianto
- potenzialità globale e numero gruppi frigoriferi
- tipologia gruppi frigoriferi
- tipologia del sistema di condensazione e trattamento aria
Rilievo posizionamento contatori acqua ed energia elettrica Rilievo dei suddetti elementi e loro posizionamento in pianta.
8.1.2. Restituzione informatica dei dati grafici ed alfanumerici
1. Fatta salva la previsione di cui al comma 7 del punto precedente (impiego di sistemi BIM), contestualmente all’attività di rilievo viene effettuata l’attività di restituzione grafica computerizzata, comprensiva di inserimento a sistema in ottica relazionale delle relative informazioni contenute in elenchi alfanumerici definiti e compilati in sede di rilievo e censimento da inserire nel Sistema informativo.
2. L’attività di restituzione deve prevedere al minimo:
• planimetrie di tutti i piani dell’edificio con posizionamento dei componenti principali e dei terminali oggetto del servizio di manutenzione attivato;
• planimetrie degli ambienti di seguito elencati se i componenti rientrano tra quelli oggetto del servizio:
- centrali termiche e sottostazioni;
- centrali frigorifere e sottostazioni CDZ;
- locali gruppi elettrogeni e gruppi di continuità e rifasamento;
- quadri elettrici;
- locali batterie;
- locali cabine di trasformazione MT/BT e/o cabine elettriche MT/BT;
- centrali idriche e antincendio;
- locali centraline TVCC, controllo accessi, telefonico, dati;
• documenti di disposizione funzionali:
- schemi a blocchi dove si illustri l’assetto globale dell’impianto mediante blocchi che rappresentano l’insieme di componenti;
- schemi funzionali in cui venga mostrato il funzionamento dei sistemi o apparecchiature afferenti al servizio attivato, per mezzo di circuiti teorici, senza necessariamente tener conto dei dispositivi utilizzati per l’attuazione delle funzioni stesse.
3. La tipologia degli output di restituzione, coordinati con lo standard dell’Amministrazione contraente, deve essere chiaramente funzionale al tipo di servizio di manutenzione.
4. Gli elaborati grafici devono essere tutti adeguatamente quotati; ad esempio nelle piante devono essere chiaramente indicate la quota del piano di sezione e le quote dei piani di calpestio. La quota del piano di sezione deve essere scelta in modo da selezionare il maggior numero di informazioni possibili sull’edificio in questione (porte, finestre, etc.).
5. Devono essere inoltre elaborate tabelle alfanumeriche in formato excel riassuntive della consistenza, con l’elenco dei componenti tecnologici, suddivise per colonne, riportanti i dati raccolti in sede di rilievo e censimento.
6. Gli elaborati grafici devono essere forniti tutti in:
• formato grafico vettoriale secondo lo standard DWG di Autocad nella versione disponibile presso l’Amministrazione Contraente;
• formato cartaceo (in un numero di copie pari a quelle richieste dall’Amministrazione Contraente e comunque non superiore a 3). In generale la rappresentazione dei componenti e dei terminali impiantistici rilevati sul campo, avviene adottando una scala di rappresentazione 1:100, salvo i casi in cui la pianta non rientri nel formato UNI A0, per cui si deve adottare una rappresentazione in scala 1:200 complessiva del piano e delle rappresentazioni in scala 1:100 di porzioni di pianta.
7. Deve inoltre essere fornito un indice dettagliato dei documenti consegnati all’Amministrazione Contraente.
8. Tutti gli elaborati devono risultare tra loro correlati, in ordine al contenuto, in modo che sia possibile derivarne tutte le informazioni utili.
8.1.3. Aggiornamento dell’Anagrafica tecnica
1. Il Fornitore ha l’onere di aggiornare, per tutta la durata dei singoli contratti di fornitura, tutte le informazioni raccolte nella fase di costituzione dell’Anagrafica Immobili e Impianti, attraverso l’utilizzo del Sistema Informativo.
2. L’insieme dei dati deve essere gestito in modo dinamico, con un costante aggiornamento del database, in relazione alle attività che, effettuate su elementi tecnici oggetto di manutenzione, ne determinano una variazione quantitativa o dello stato conservativo/funzionale e/o variazioni dei beni oggetto del servizio.
3. L’immissione dei dati deve essere effettuata entro un termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dall’esecuzione dell’attività stessa. In caso di mancato aggiornamento o ritardo nell’esecuzione dello stesso, si applica la relativa penale di cui all’articolo 16.
4. Le informazioni generate dalla costituzione e gestione dell’Anagrafica tecnica devono essere utilizzate anche per l’ottimale gestione dei servizi di manutenzione.
5. Con cadenza semestrale, entro e non oltre il 15 del mese successivo al semestre oggetto di rilevazione, a partire dalla data di consegna degli elaborati anagrafici, il Fornitore deve consegnare all’Amministrazione Contraente un Report che contenga almeno le seguenti informazioni:
• gli aggiornamenti alle consistenze oggetto del servizio, con l’evidenza degli
effettivi aggiornamenti eseguiti sugli elaborati grafici e/o alfanumerici;
• la sintesi sullo stato di conservazione del patrimonio con evidenza delle situazioni di criticità riscontrate;
• la sintesi delle risultanze del rilevamento a vista dello stato di adeguamento normativo degli immobili e delle relative condizioni di sicurezza.
6. In caso di mancata consegna del report nel rispetto del termine sopra indicato, si applica al Fornitore la penale di cui all’articolo 16.
8.2 Determinazione del corrispettivo
1. Per la costituzione e gestione anagrafica l’Amministrazione corrisponderà i corrispettivi forfettari, “una tantum” euro al metro-quadro per la formazione dell’anagrafe e “a canone” annuo per l’aggiornamento, determinati con i parametri e i prezzi unitari indicati all’Allegato 2 “Elenco prezzi”, al netto dei ribassi offerti.
9 - PRESTAZIONI E CONDIZIONI COMUNI A TUTTI I SERVIZI DI MANUTENZIONE
1. Le prescrizioni e le condizioni indicate in questo articolo sono riferite a tutti i servizi di manutenzione.
2. I servizi e le attività indicate sono finalizzate a garantire la conservazione dell’efficienza, della funzionalità e della sicurezza degli edifici e dei relativi impianti
tecnologici oggetto dell’appalto, a prescindere dallo stato manutentivo, di efficienza e di funzionalità dei medesimi riscontrato al momento della consegna, e ciò attraverso la gestione e l’effettuazione di tutte le necessarie attività ispettive, manutentive periodiche preventive nonché quelle riparative a guasto. Le attività ispettive e le attività periodiche preventive sono quelle richieste dagli edifici e dai relativi impianti in base allo stato manutentivo, di efficienza e di funzionalità e quelle previste dai relativi fascicoli e/o dalla normativa di settore, tutte da schedulare in specifici piani e programmi secondo le specifiche e le graduazioni di cui ai successivi paragrafi nonché alle proposte migliorative avanzate dal Fornitore in sede di gara.
9.1 Tipologia interventi e corrispettivi “a canone” ed “extra-canone”
1. Le prestazioni e gli interventi manutentivi che il Fornitore dovrà garantire per ognuno dei servizi che l’Amministrazione chiederà di attivare saranno compensati con corrispettivi “a canone” o “extra-canone”.
2. La tipologia delle prestazioni e degli interventi “a canone” annuo, o periodico, comprende le attività ordinarie correlate all’obiettivo di fondo che si vuole perseguire con l’appalto, ovvero la gestione integrata dei servizi in grado di garantire, con un livello di sufficiente qualità, anche in via preventiva, l’efficienza e la funzionalità del patrimonio immobiliare in oggetto.
3. Si tratta di quelle attività previste nel Piano dettagliato delle attività e, come tali, autorizzate e pianificate nel tempo per ciascuna Unità di Gestione in accordo con il Supervisore. Tali attività diventano esecutive senza necessità alcuna di approvazione da parte del Supervisore.
4. Rientrano in questa tipologia:
- tutte le attività programmabili/predefinite di tipo gestionali e strumentali (call center, sistema informativo, monitoraggi, aggiornamenti, report, elaborazione di piani e programmi, attività per la sicurezza, ecc.) espressamente indicate nel presente Capitolato tecnico, oltre a quelle previste dal Fornitore nella propria proposta migliorativa presentata in sede di gara;
- le verifiche e le prestazioni tecniche/interventi manutentivi predefinite per la manutenzione programmata e predittiva indicate nella Guida Manutenzione Programmata di cui Allegato sub 1 quale attività volta a prevenire la disfunzione dei componenti gli immobili;
- gli “interventi manutentivi” prevalentemente di tipo riparativo che per caratteristiche e dimensioni si possono definire “ordinari”, di modesta dimensione e/o valore tecnologico, volti a ripristinare la funzionalità dei componenti e degli immobili che il Fornitore può e deve eseguire con iniziativa autonoma senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione per assolvere appieno al proprio compito di gestore del servizio. In assenza di una preventiva conoscenza delle caratteristiche costruttive e tecnologiche degli immobili su cui si andrà ad attivare i servizi, tali interventi si identificano, convenzionalmente, con quelli che non superano la “franchigia” di tipo contrattuale.
5. La franchigia costituisce il limite economico al di sotto del quale tutte le attività e gli interventi di ripristino e manutenzione a guasto non devono essere compensate “extra-canone” perché risultano a carico del Fornitore e quindi comprese nel canone.
6. Nel caso in cui l’importo di tali attività sia superiore alla franchigia, l’Amministrazione contraente è tenuta a retribuire il Fornitore solo per l’importo eccedente quello della franchigia stessa.
7. Il valore dell’importo della “franchigia” contrattuale per l’individuazione della tipologia dell’intervento è fissato per i diversi servizi in € 500,00 per ogni intervento.
8. Esempio: Nel caso di un’attività il cui costo preventivato sia di € 700,00, essendo il valore della franchigia pari a € 500,00, l’Amministrazione contraente dovrà corrispondere al Fornitore solo l’importo residuo di € 200,00.
9. L’importo della “franchigia” è determinato utilizzando il metodo della contabilizzazione a misura o, solo quando ciò non è possibile, il metodo “in economia”, computando la manodopera impiegata e i materiali utilizzati, avendo come riferimento l’Allegato 2 “Elenco prezzi” sottoposti al ribasso d’asta offerto in sede di gara.
10. La tipologia delle prestazioni e degli interventi “extra-canone” comprende le attività straordinarie che, di norma, sono individuate in sede di monitoraggio o su richiesta dell’Amministrazione per risolvere, prevalentemente, problemi non correnti di funzionalità e per conseguire il miglioramento della prestazione.
11. Le attività straordinarie si distinguono in:
- attività straordinarie a guasto ovvero tutte le attività, non programmabili in fase di definizione del Piano dettagliato delle attività, necessarie per il ripristino della normale funzionalità degli impianti;
- attività straordinarie a richiesta ovvero tutte le attività, non programmabili in fase di definizione del Piano dettagliato delle attività, svolte a seguito di specifica richiesta dell’Amministrazione Contraente o su segnalazione/proposta del Fornitore. Tali attività sono costituite da interventi volti all’adeguamento e/o alla modifica ed integrazione del sistema edificio- impianti o ad esigenze di messa a norma di consistenti quantità di componenti e di sistemi impiantistici e ad altre necessità di tipo straordinario.
Dette attività manutentive sono in ogni caso di entità complessiva tale da non aumentare in modo significativo il valore residuo o la vita utile di un sistema. Possono avere come specificato al precedente comma 10 una componente migliorativa. In ogni caso non alterano la destinazione dei luoghi.
12. Si precisa che le attività straordinarie possono essere erogate solo nel caso in cui il relativo servizio, che preveda attività ordinarie, sia stato attivato. A puro titolo esemplificativo, non possono quindi essere sostituiti estintori se non è stato attivato il Servizio di manutenzione di impianti ed attrezzature antincendio.
13. Tutti gli interventi extra-canone dovranno sempre essere approvati preventivamente, salvo motivate eccezioni, dal Supervisore.
14. L’importo massimo per l’esecuzione di manutenzioni extra canone non può superare il 40% del valore complessivo dei canoni dei servizi manutentivi attivati.
9.2 Manutenzione programmata e predittiva – Guida Manutenzione Programmata
1. Il servizio di manutenzione programmata, sempre con corrispettivo “a canone”, deve essere prestato con adeguata organizzazione e personale qualificato, comprendente squadre di operatori, guidate da un tecnico responsabile anche per i rapporti con gli utenti, composte da operai qualificati, ognuno nello specifico mestiere e con le specializzazioni richieste dalla specificità di ogni edificio, quali elettricisti, idraulici, muratori, falegnami, vetrai, fabbri, ecc.
2. L’attività di manutenzione programmata degli edifici consiste nell’esecuzione di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria preventiva, predittiva, ciclica e secondo condizione di competenza dei “mestieri” e/o dei tecnici, la cui programmazione è data dalla specificità di ogni edificio oltre che dalle esigenze dell’Amministrazione e comprende tutte le verifiche, i controlli dettati dalle normative, nonché le riparazioni e/o sostituzioni necessarie dei componenti edili ed impiantistici risultanti non funzionanti, difettosi o usurati, anche a causa di uso improprio, riscontrati durante l’attività programmata, con esclusione delle sole rotture dovute ad atti vandalici compiuti da soggetti estranei alle istituzioni.
3. I tempi di verifica e di intervento indicati, in modo esemplificativo e non esaustivo, nell’Allegato sub 1 Guida Manutenzione Programmata non sostituiscono quelli dettati dalla normative tecniche, dalle disposizioni legislative e dai manuali di manutenzione a corredo delle diverse tipologie di impianti cui, pertanto, il Fornitore dovrà strettamente attenersi con piena ed esclusiva responsabilità.
4. La Guida Manutenzione Programmata, elaborata per ogni servizio manutentivo degli immobili e relativi impianti, nel riportare le attività, sia di controllo/verifica e sorveglianza sia di intervento manutentivo programmato, vuole indicare le modalità di esecuzione dei suddetti interventi (con corrispettivo a canone) che dovranno essere ottimizzati, nelle frequenze e nella tipologia, dal Fornitore a seguito dei sopralluoghi per la stesura del Piano Dettagliato delle attività di cui all’articolo 4, entro e non oltre 6 (sei mesi) dalla attivazione del servizio.
5. Pertanto la mancata o errata indicazione, in tutto o in parte, delle attività e/o delle periodicità di verifica, controllo e manutenzione preventiva, fornita dalla Guida, non dà diritto al Fornitore a compensi extra-canone rispetto a quelli indicati nell’Elenco Prezzi di cui all’Allegato 2, in quanto il servizio deve essere gestito garantendo comunque la piena funzionalità di tutte le apparecchiature e dei sistemi tecnologici che lo compongono nella loro interezza senza alcuna esclusione.
6. Nel corso della gestione dell’appalto le attività potranno essere aggiornate, al fine di rendere gli interventi e le frequenze aderenti alle reali necessità di ogni singolo edificio, impianto, sistema e struttura.
7. Come si è già detto, l’attività di manutenzione programmata e predittiva persegue un duplice scopo: rilevare la condizione di funzionalità e nel contempo eliminare e/o
correggere la disfunzione rilevata. In ogni caso, nell’impossibilità di eliminare contestualmente all’intervento di verifica programmato la disfunzione, si dovrà attivare tempestivamente, entro i tempi previsti per la manutenzione riparativa e/o il pronto intervento, l’intervento risolutivo.
9.3 Manutenzione riparativa e su richiesta
1. L’attività di manutenzione riparativa, la cui peculiare funzione è volta a ripristinare il più celermente possibile la funzionalità degli immobili e degli impianti, dei sistemi e sub-sistemi degli stessi, dovrà essere eseguita dal Fornitore ogni qualvolta si verifichi un guasto sui beni oggetto di appalto e dovrà integrarsi con la manutenzione programmata, al fine di razionalizzare, migliorandolo, l’intero ciclo manutentivo: prevenzione, guasto/mancata funzionalità, ripristino.
2. Il Fornitore, fatto salvo il concetto dell’intervento eseguito a regola d’arte e nel pieno rispetto delle esigenze operative dell’Amministrazione presso la quale si interviene, dovrà valutare la funzionalità resa da ogni componente e, nel caso di resa insufficiente, provvedere all’eventuale sostituzione.
3. Tale scelta operativa avrà lo scopo di ridurre il tempo di attesa dell’attività manutentiva, riducendo con ciò lo stato di disagio che la disfunzione crea nell’utenza; una tale scelta, se pianificata, comporterà economie di scala anche per il Fornitore.
4. Il Fornitore ha comunque l’obbligo di effettuare, oltre alle verifiche e agli interventi previsti nell’Allegato 1 “Guida Manutenzione Programmata”, compensata sempre con il canone (senza alcuna limitazione di valore o “franchigia”), anche la manutenzione riparativa di qualsiasi tipo generata dalla propria attività di monitoraggio per prevenire le disfunzioni negli immobili oggetto del servizio attivato oppure, su richiesta del Supervisore, ricompresa nel canone se entro i limiti di valore o “franchigia” indicati, necessaria per garantire l’efficienza di tutti i componenti del sistema edificio-impianti.
5. Ogni richiesta di intervento riparativo in seguito a guasto di qualsiasi natura, esemplificato nelle tipologie operative di seguito previste per ogni tipologia di servizio, pervenuta dal Supervisore o dai Referenti autorizzati dopo la data del Verbale di consegna del servizio, dovrà essere eseguito dal Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione, entro i 3 giorni (escluso festivi) successivi alla richiesta. Per inizio di un intervento si intende il vero e concreto avviarsi dei lavori di ripristino, non potendosi intendere come inizio l’eventuale visita di sopralluogo per verificare il problema.
6. Tutte le lavorazioni con corrispettivo a canone ed extra-canone dovranno essere eseguite nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, con l’utilizzo delle attrezzature di servizio necessarie.
7. Tutti gli interventi dei vari mestieri si intendono comprensivi delle assistenze e dell’opera dei mestieri complementari, quali ad esempio: l’assistenza muraria per gli interventi negli impianti, l’assistenza dello specialista per gli scarichi in plastica per i lavori da idraulico, ecc.; ciò al fine di dare completamente ultimato il singolo intervento, quale risultato del lavoro di più specializzazioni o mestieri.
8. In caso di inottemperanza e di ritardi nell’esecuzione dei lavori necessari si procederà all’applicazione delle relative penali di cui al successivo articolo 16.
9.4 Servizi di Manutenzione degli impianti
1. Per servizio di manutenzione degli impianti si intende l’insieme dei servizi finalizzati al mantenimento dello stato funzionale ed alla conservazione della diversa tipologia di impianti in dotazione degli edifici oggetto della fornitura.
2. La declaratoria indicata vuole individuare la tipologia dell’impianto al quale possono essere associate componenti ad esso assimilabili (ad esempio gli impianti citofonici e i campanelli di chiamata sono assimilati all’impianto elettrico anche se non espressamente richiamato).
3. I servizi di manutenzione impianti sono i seguenti:
− manutenzione impianti elettrici
− manutenzione impianti di sicurezza e controllo accessi
− manutenzione impianti idrico-sanitari
− manutenzione impianti di riscaldamento
− manutenzione impianti di raffrescamento
− manutenzione impianti elevator
− manutenzione impianti ed attrezzature antincendio.
9.5 Servizi di piccolo mantenimento edile
1. Per servizio di piccolo mantenimento edile si intende l’insieme delle attività finalizzate al mantenimento dello stato funzionale ed alla conservazione dei componenti degli edifici oggetto della fornitura.
2. Il servizio di manutenzione edile degli edifici avrà, sinteticamente ed esemplificativamente, come oggetto i seguenti componenti:
1. strutture portanti, orizzontali e verticali, compreso tramezzature fisse
2. partizioni mobili
3. intonaci interni ed esterni
4. manufatti e/o componenti interni ed esterni (porte, finestre, ecc)
5. controsoffitti di ogni tipologia
6. pavimenti e rivestimenti
7. cancellate e recinzioni
8. reti di raccolta e smaltimento acque bianche e nere
9. spazi esterni all’edificio di uso esclusivo e interni all’area pertinente allo stesso
10. altri componenti di minore rilevanza.
9.6 Altre condizioni
1. Il canone corrisposto a fronte dei servizi richiesti si intende comprensivo sempre di:
a. conduzione e/o esercizio degli impianti di qualsiasi tipo ovvero verifica del normale funzionamento degli impianti tecnologici provvedendo a tutte le regolazioni necessarie e obbligatorie per normativa al fine di garantire i livelli prestazionali previsti;
b. esecuzione di attività di verifica e manutenzione di cui all’Allegato 1 “Guida Manutenzione Programmata”, da intendersi in modo esemplificativo e non esaustivo, per singola tipologia di servizio;
c. esecuzione degli interventi di ripristino e/o manutenzione riparativa di lieve entità, intendendosi per tali gli interventi di importo inferiore al valore della “franchigia” fissata per ogni singolo intervento non previsto nelle attività programmate di cui al punto precedente. Per il calcolo dell’importo degli interventi dovrà farsi riferimento ai listini e ai corrispettivi della manodopera (al netto dei ribassi offerti in sede di gara). Nel pagamento del canone risultano sempre compresi i materiali di consumo e/o di usura ed i ricambi necessari per l’effettuazione delle attività previste nel canone stesso.
2. Per “intervento“ s’intende sempre il “singolo intervento” per la puntuale opera o lavorazione eseguita al fine di riparare od eliminare il guasto e/o la condizione circoscritta che ha dato luogo all’intervento stesso. Pertanto gli “interventi” eseguiti sullo stesso componente non vanno mai sommati tra di loro ai fini della determinazione del valore della franchigia.
3. A titolo esemplificativo: la riparazione di più punti (n.5) di infiltrazione dell’acqua meteorica sul coperto di un edificio darà luogo ad un numero di “singoli interventi” pari al numero dei punti (n.5) riparati, per i quali il valore della franchigia singolarmente contabilizzata (per ognuno dei 5 interventi) darà luogo all’inserimento o meno del singolo intervento nel corrispettivo a canone.
4. Nel caso in cui per le attività richieste dovesse essere necessario sostituire impianti, manufatti e finiture o parti di essi, il Fornitore si impegna a utilizzare materiali, componenti, apparecchiature, manufatti con le seguenti caratteristiche:
a. assicurare la conformità dei materiali utilizzati a quanto previsto DM 11 gennaio 2017 (G.U. Serie Generale n. 23 del 28 gennaio 2017) Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione, così come disciplinato al successivo articolo 26;
b. essere certificati come conformi alle norme vigenti;
c. assicurare almeno le prestazioni di quelle esistenti;
d. essere compatibili per dimensione, funzionalità ed estetica con quelle esistenti nelle Amministrazioni richiedenti;
e. essere omogenei per marca, tipo e modello con quelli sostituiti;
f. essere approvati preventivamente dal Supervisore;
g. rispettare l’eventuale proposta migliorativa del Fornitore in tema di “green procurement”.
5. Tutte le attività extra-canone saranno di norma gestite attraverso Ordini di attività, predisposti dal Fornitore ed accettati dal Supervisore. Per l’effettuazione di tali attività è riservata all’Amministrazione la facoltà di decidere se avvalersi di soggetti terzi diversi dal Fornitore, ad eccezione degli interventi definiti come “indifferibili”.
6. Al fine di poter autorizzare qualsiasi tipo di attività straordinaria che preveda la corresponsione di un corrispettivo extra canone, richiesta nel corso di validità della Convenzione, è necessario che l’Amministrazione Contraente abbia destinato uno specifico importo da utilizzare “a consumo” per l’esecuzione di dette attività, come di seguito specificato.
7. L’importo forfettario a consumo può essere stanziato:
- in fase di emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura:
- in un momento successivo all’emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura, purché nel periodo di validità ed efficacia della Convenzione, tramite Ordinativo Aggiuntivo all’Ordinativo Principale di Fornitura.
8. Detto importo è vincolante per le Amministrazioni Contraenti per il 60% se indicato in sede di Ordinativo principale di Fornitura e per l’intero importo se indicato nell’Ordinativo Aggiuntivo.
9. L’importo forfettario “a consumo”, anche se indicato in maniera presuntiva, concorre nella sua interezza al computo del valore dell’Ordinativo Principale di Fornitura.
10. Il Fornitore comunica all’Amministrazione un preventivo di spesa rispetto alle attività oggetto della richiesta/segnalazione sotto forma di un fac-simile di Ordine dell’attività compilato dal medesimo Fornitore secondo il modello di cui all’Allegato 8 al presente Capitolato.
11. La proposta di Ordine dell’attività deve essere predisposta preventivamente all’esecuzione e consegnata al Supervisore per l’approvazione entro 48 ore dalla fine del sopralluogo, salvo diversa autorizzazione del Supervisore medesimo.
12. In caso di mancata autorizzazione preventiva da parte del Supervisore, ad eccezione delle attività “indifferibili” per le quali non è richiesta l’autorizzazione, il Fornitore si deve assumere l’onere dell’attività, effettuata senza autorizzazione, e degli eventuali disagi arrecati all’Amministrazione.
13. La proposta di Ordine dell’attività deve contenere una stima dettagliata delle risorse necessarie all’effettuazione delle attività (materiali, attrezzature, manodopera).
14. La preventivazione deve avvenire sempre a misura o in economia utilizzando i prezzi predefiniti dei servizi, listini e corrispettivi della manodopera indicati all’Allegato 2 al presente Capitolato, al netto dei ribassi offerti in sede di gara.
15. Si ricorda comunque che tutte le attività autorizzate dal Supervisore, a fronte di un preventivo di spesa, sono, salvo espressa autorizzazione del Supervisore stesso, gestite e liquidate come attività a corpo o a misura.
16. L’Ordine di Attività dovrà contenere i tempi di inizio e di completamento dell’attività.
17. Per le attività classificate come “indifferibili”, non essendo possibile la redazione di un preventivo, l’Ordine dell’attività deve essere redatto dal Fornitore a seguito di consuntivo calcolato utilizzando i Listini ed i corrispettivi della manodopera di cui all’Allegato 2 al Capitolato tecnico (a misura o in economia). Tale ordine deve essere consegnato per l’approvazione al Supervisore, il quale provvede poi, tramite Ordinativo Aggiuntivo, a formalizzare la variazione di importo destinato ad attività straordinarie, nel caso non sia già stato definito l’importo forfettario a consumo.
18. Qualora l’Amministrazione intenda accettare l’Ordine dell’attività così come compilato dal Fornitore, è tenuta immediatamente a verificare se agli oneri economici derivanti dall’Ordine dell’attività possa farsi fronte con l’importo forfettario a “consumo” stanziato nell’Ordinativo principale di Fornitura per le attività straordinarie.
19. Nell’ipotesi in cui sussista copertura finanziaria, l’Amministrazione approva, mediante sottoscrizione, l’Ordine dell’attività così come redatto dal Fornitore e lo invia al Fornitore stesso. Tale documento costituisce, pertanto, il costo dell’attività che, salvo espressa specifica del Supervisore, viene gestita a corpo o a misura.
20. Al contrario, se non sussiste copertura finanziaria, l’Amministrazione è tenuta preliminarmente ad emettere un Ordinativo Aggiuntivo, di importo pari o superiore a quanto indicato nel preventivo di spesa del Fornitore e ad inviare conseguentemente l’Ordine di attività.
21. È compito del Supervisore valutare la necessità di effettuare l’attività proposta, alla luce di diverse variabili (urgenza, pericolosità, rischio di interruzione di pubblico servizio, perdita del bene, rispetto dell'elenco delle priorità già in essere, etc.) e decidere se dare o meno corso, e con quale priorità, all'attività, approvando l’Ordine di attività così come predisposto dal Fornitore ed inviandolo sottoscritto per accettazione.
22. Qualora il Supervisore decida di non dar corso alle attività, la cui necessità non sia oggettivamente opinabile, e comunque si ritenga congiuntamente che tale decisione sia possibile causa di disservizi nella funzionalità dell'impianto/i, l’Amministrazione è tenuta a formalizzare la mancata approvazione.
23. Una volta terminata l’attività, deve essere effettuata la consuntivazione sia tecnica che economica dell’attività stesso mediante la “Scheda consuntivo attività”, nella quale si devono riportare le seguenti informazioni:
- descrizione sintetica dell’attività;
- data e ora del sopralluogo;
- data e ora di inizio e di fine attività;
- ore di manodopera impiegate e quantità di materiali utilizzati (in caso di attività eseguita in economia), con relative date di effettuazione e importo complessivo;
- quantità eseguite secondo le voci di elenco prezzi (in caso di attività eseguita a misura), con relative date di effettuazione e relativo importo complessivo;
- importo complessivo dell’attività (in caso di attività gestite a corpo);
- eventuali problematiche tecniche e/o operative riscontrate.
23. La scheda compilata in ogni sua parte deve quindi essere firmata dal Responsabile del Servizio come attestazione dell’esecuzione a regola d’arte dell’attività.
9.7 Modalità di erogazione dei servizi
1. Le prestazioni contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni Contraenti devono essere eseguite:
a) senza interferire nel normale lavoro delle Amministrazioni Contraenti definendo con le medesime le modalità e i tempi di intervento;
b) nella consapevolezza che i locali delle medesime Amministrazioni Contraenti continueranno a essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
c) salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto.
2. Per l’efficiente gestione di ognuno dei servizi il Fornitore dovrà fornire, senza compensi aggiuntivi a quelli previsti con i canoni dei servizi attivati, le ulteriori prestazioni descritte nell’articolo che segue.
3. Nell’ambito delle attività di manutenzione rientrano tutti gli oneri conseguenti allo smaltimento, trasporto e conferimento a punto di raccolta autorizzato di eventuali materiali di risulta connessi con le attività stesse.
9.8 Verbale di controllo dei servizi
1. Il controllo dell’esecuzione di tutte le attività svolte dal Fornitore deve risultare da un apposito “Verbale di Controllo”.
2. Il Verbale di Controllo consiste in un elaborato mensile su base giornaliera che tenga conto dello stato d’avanzamento delle attività previste nel mese immediatamente precedente.
3. Nel Verbale di Controllo andranno inserite anche tutte le attività indifferibili non programmabili eseguite nel mese immediatamente precedente.
4. Il Verbale deve riportare per ogni attività straordinaria il riferimento alla relativa “Scheda Consuntivo Attività” ed eventuali note esplicative, anche riguardanti aspetti ambientali o legati alla salute e sicurezza dei lavoratori, che il Fornitore e/o il Supervisore ritengano necessario evidenziare prima della firma del Verbale stesso.
5. Al Verbale di Controllo deve essere allegato, per ogni servizio oggetto dell’Ordinativo Principale di Fornitura e successivi Ordinativi Aggiuntivi, un “documento di sintesi” contenente informazioni relative a:
- attività straordinarie che prevedono la corresponsione di un corrispettivo extra canone, approvate ed effettuate nel mese in oggetto (riportante tutte le informazioni di sintesi contenute nelle Schede Consuntivo Attività, nonché l’importo complessivo delle attività approvate dal Supervisore nel mese in oggetto);
- attività straordinarie che non prevedono la corresponsione di un corrispettivo extra canone effettuate nel mese in oggetto (riportante le informazioni di sintesi relative alla singola attività: data di esecuzione, descrizione sintetica, importo a consuntivo della singola attività, etc.);
- importo cumulato complessivo delle attività straordinarie che prevedono la corresponsione di un corrispettivo extra canone approvate dal Supervisore dalla presa in carico dei beni/immobili;
- note esplicative, anche riguardanti aspetti ambientali o legati alla salute e sicurezza dei lavoratori, che il Fornitore e/o il Supervisore ritengano necessario evidenziare prima della firma del Verbale stesso.
6. Il Verbale di Controllo deve contenere anche le indicazioni sulle misure di gestione ambientale eventualmente eseguite.
7. Per garantire la massima visibilità del Verbale di Controllo, esso deve essere consultabile in qualsiasi momento da parte dell’Amministrazione Contraente attraverso il Sistema Informativo.
8. Il Verbale di Controllo deve essere predisposto mensilmente dal Fornitore, consegnato entro il primo giorno lavorativo di ogni mese ed accettato dal Supervisore.
9. La firma del Verbale di Controllo da parte del Supervisore, con tutte le annotazioni in esso riportate, vale come sola accettazione dell’avvenuta esecuzione delle attività eseguite dal Fornitore.
10. E’ compito del Fornitore aggiornare giornalmente il Verbale di Controllo a seguito delle attività eseguite anche in considerazione di eventuali verifiche che il Supervisore ritenga opportuno svolgere nel corso delle attività.
10 - PRESTAZIONI ACCESSORIE DI TIPO GESTIONALE E STRUMENTALE
10.1 Call Center (compreso nel canone)
1. Il Fornitore, per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni contraenti un Call Center opportunamente dimensionato per garantire la massima accessibilità ai servizi richiesti. Il Call Center sarà il centro di ricezione e gestione delle chiamate di qualsiasi tipo (segnalazioni di guasti o malfunzionamenti delle strutture oggetto del servizio, richieste di pronto intervento, ecc.).
2. Il Call Center deve essere messo a disposizione delle Amministrazioni dal momento dell’emissione degli Ordinativi di Fornitura, pena l’applicazione delle penali di cui all’articolo16.
3. L’attività del Call Center, integrato con tutte le componenti del Sistema informativo (anagrafe, archivi di gestione, ecc), dovrà funzionare 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno, fornendo adeguate risposte agli utenti delle attività connesse al servizio.
4. I Referenti, abilitati sulla base di modalità concordate con il Supervisore, potranno accedere al servizio mediante i seguenti strumenti:
a. Modulo web;
b. numero verde dedicato;
c. indirizzo e-mail dedicato.
5. Per una comunicazione diretta e rapida tra il Supervisore o i Referenti e il Fornitore dovrà essere previsto anche l’uso di telefoni cellulari.
6. Il Supervisore potrà richiedere il monitoraggio e report statistici su tutte le richieste comunque pervenute con qualsiasi mezzo (telefono, e-mail, etc.), al Call Center e classificate secondo modalità concordate preventivamente. Pertanto le chiamate dovranno essere registrate e classificate in relazione al tipo di domanda e al grado di urgenza degli interventi nonché in grado di fornire report statistici secondo la loro tipologia e utilizzando il Sistema informativo.
7. Il funzionamento di chiamata e risposta dovrà avvenire tramite persona fisica, tutti i giorni lavorativi dalle ore 07.30 alle ore 17.30, salvo diverso accordo con il Supervisore, e con tecnologia virtuale negli altri orari e nei giorni festivi durante i quali saranno altresì attivi l’e-mail e la segreteria telefonica.
8. Il Call Center dovrà essere attrezzato per instradare sempre, 24 ore su 24 e per 365 giorni/anno, direttamente al Servizio Reperibilità e Pronto Intervento le richieste di emergenza negli orari e nei giorni in cui è assente il personale telefonico.
9. In casi di urgenza, anche quando la richiesta non è di competenza del Fornitore, la segnalazione dovrà essere inoltrata alla struttura (Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Polizia, ecc.) più idonea ad accoglierla o a dare risposta.
10. Tutte le chiamate dovranno essere registrate e classificate, secondo modalità offerte in sede di gara, salvo diverso accordo scritto con il Fornitore, sul Sistema informativo del Fornitore in tempo reale negli orari di presenza del personale e al più presto in caso di risponditore automatico.
11. Le diverse tipologie di chiamata andranno gestite con procedimenti che consentano, in qualunque momento, la loro precisa conoscenza, con campi di informazione differenti in base alla tipologia di richiesta pervenuta.
12. L’attività del Call Center dovrà essere evidenziata in tutta la sua articolazione - numero e tipologia delle chiamate, risposte date, reclami, solleciti, chiusura dell’intervento e tutto quanto ritenuto necessario dal Fornitore - al Supervisore e per conoscenza alla CUC, con sistematica reportistica almeno una volta ogni mese, al fine di effettuare un controllo sulle caratteristiche del rapporto con gli utenti e sulla qualità del servizio.
13. Per “chiusura dell’intervento” si intende il momento in cui il problema rilevato è stato risolto e quindi si è provveduto al ripristino del bene oggetto dell’intervento stesso. La data di chiusura dell’intervento consente all’Amministrazione di monitorare il livello di qualità del servizio in termini, ad esempio, di rispetto dei tempi di intervento, esecuzione delle attività, qualità delle attività svolte.
14. L’Amministrazione e il Fornitore concorderanno le modalità di accesso della stessa alle informazioni registrate e classificate dal Call Center con l’obiettivo di consentire all’Amministrazione la più ampia e tempestiva conoscenza delle stesse oltre che l’attività di controllo rispetto agli obblighi contrattuali.
15. L’intera attività del Call Center, così come quella per il Sistema Informativo, è compensata esclusivamente con il “canone” corrispondente al servizio affidato, di cui sono “parte integrante”.
16. La contestazione da parte del Supervisore delle irregolarità o inadempienze di gestione del Call Center darà luogo all’applicazione delle penali di cui all’articolo 16.
10.2 Sistema informativo (compreso nel canone)
1. Per la gestione della Convenzione il Fornitore dovrà dotarsi di un adeguato Sistema informativo, il cui costo di fornitura e di gestione è compreso interamente nel “canone” corrispondente al servizio affidato essendone condizione essenziale di una efficiente gestione. L’attivazione dei servizi richiede che il Fornitore possegga un
proprio Sistema informativo con cui gestire i dati anagrafici, le attività di Call Center e le altre attività concernenti l’erogazione dei servizi attivati.
2. Con tale strumento informatico devono essere gestiti i flussi informativi dei servizi erogati dal Fornitore in modo da garantire, sia al Fornitore sia all’Amministrazione Contraente, la pronta fruibilità e disponibilità di dati e di informazioni (di tipo tecnico, operativo, gestionale ed economico) necessari nelle diverse fasi di pianificazione, programmazione, esecuzione e controllo dei servizi erogati.
3. Il Sistema informativo deve essere rispondente ai requisiti dettati dalla norma UNI 10951.
4. Il Sistema informativo dovrà essere reso accessibile all’Amministrazione Contraente per tutto il periodo di vigenza del contratto di fornitura, unitamente alla cessione delle licenze software minime necessarie alla gestione e all’analisi dei dati.
5. Il Sistema informativo dovrà, altresì, essere reso accessibile alla CUC per tutto il periodo di vigenza della Convenzione per la gestione, la verifica e il monitoraggio della Convenzione stessa.
6. Il Sistema informativo deve essere strutturato per consentire la gestione informatizzata di:
a. costituzione e gestione dell’Anagrafica tecnica;
b. monitoraggio e controllo;
c. flusso informativo tramite Call Center;
d. piani e programmi degli interventi e delle verifiche della Guida Manutenzione Programmata;
e. gestione degli Ordini di attività;
f. gestione della contabilità – fatturazione elettronica;
g. archiviazione;
h. gestione della reportistica.
7. Il progetto del Sistema informativo e le modalità di adattamento alle diverse situazioni che si riscontreranno nelle Amministrazioni sarà illustrato dal Fornitore in sede di gara. Il Sistema dovrà comunque essere reso operativo entro 30 giorni dalla firma del Verbale di consegna.
8. L’eventuale mancato rispetto di tali tempi consentirà all’Amministrazione di applicare la penale di cui all’articolo 16.
9. Entro 20 giorni lavorativi dall’operatività del Sistema informativo il Fornitore deve effettuare un corso di formazione all’uso del Sistema per il personale abilitato, nominato dell’Amministrazione Contraente. Il corso può essere effettuato anche mediante videoconferenza o formazione e-learning, previo accordo con l’Amministrazione Contraente. Eventuali ritardi nell’effettuazione del corso di formazione danno luogo all’applicazione della relativa penale di cui all’articolo 16.
10. L’aggiornamento dei dati sul Data Base deve essere effettuato da parte del Fornitore con cadenza giornaliera (relativamente ai dati generati nelle 24 ore precedenti) ad eccezione dell’aggiornamento dell’Anagrafica Tecnica per cui si rimanda all’articolo 8.
11. Eventuali ritardi nell’aggiornamento dei dati sul Data Base danno luogo all’applicazione della relativa penale prevista all’articolo 16.
12. Il Sistema Informativo proposto deve garantire una modularità ed una flessibilità di configurazione tale da prevedere la possibilità di aggiungere applicazioni, in periodi successivi, tra loro perfettamente integrabili ed attivabili. Ne consegue che, durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti di fornitura, il Fornitore deve provvedere alla risoluzione di ogni eventuale problema d’uso e di modularità del Sistema stesso.
13. Tutte le informazioni gestite saranno di esclusiva proprietà dell’Amministrazione.
10.3 Piano della qualità del servizio (compreso nel canone)
1. Il Fornitore, in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9001 rilasciata da organismo riconosciuto conforme alla serie di norme europee EN 45000, dovrà redigere un “Piano della qualità del Servizio” per ognuno dei servizi oggetto di fornitura, entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data del Verbale di consegna, e periodicamente aggiornare e sottoporre all’esame del Supervisore almeno una volta all’anno.
2. Per ognuno dei servizi il “Piano della qualità” dovrà comprendere almeno le seguenti fasi:
a. monitoraggio e verifiche
b. manutenzione programmata e predittiva
c. progettazione e preventivazione
d. esecuzione degli interventi a canone ed extra-canone
3. Per ogni fase si dovrà individuare principalmente:
a. responsabilità
b. procedure di esecuzione
c. modalità di controllo a garanzia degli obiettivi del contratto
d. interfacciamento con il Sistema informativo dedicato.
10.4 Presidio fisso (compenso extra-canone)
1. Le Amministrazioni per esigenze particolari, correlate alle specifiche attività che si svolgono all’interno delle proprie strutture (eventi straordinari, luoghi di rappresentanza, altre necessità) potranno richiedere, per un periodo o un numero di giorni definito con un congruo anticipo, la formazione di un “presidio fisso” costituito da personale specializzato in grado di intervenire in tempo reale per la risoluzione di problemi manutentivi, correlati alla loro professionalità (elettricisti, idraulici, muratori, ecc.), sia in orario di normale lavoro giornaliero sia in orario di lavoro “straordinario” e/o festivo.
2. Il Fornitore è tenuto a fornire tale servizio che sarà compensato sulla base delle tariffe orarie della manodopera utilizzata, contabilizzata con le modalità indicate nell’articolo 13 “ELENCO PREZZI UNITARI PER INTERVENTI EXTRA-CANONE”, maggiorate secondo i criteri dettati dai contratti collettivi territoriali per il “lavoro straordinario e festivo” per le ore prestate fuori dal normale orario di lavoro.
3. Durante l’orario di fornitura del “presidio” il Supervisore potrà utilizzare, senza costi aggiuntivi, il personale ad esso dedicato per l’esecuzione di interventi manutentivi non compresi nel canone dei servizi attivati con la Convenzione.
10.5 Monitoraggio (compreso nel canone)
1. Il monitoraggio della situazione manutentiva e di sicurezza di tutti i componenti degli immobili e relativi impianti, pertinenze e componenti accessori, consiste in un’osservazione sistematica, autonoma da parte del Fornitore, e con le cadenze sotto indicate per le diverse tipologie di edifici, di tutti i componenti finalizzata ai seguenti obiettivi:
a. mantenimento della loro funzionalità e delle condizioni di sicurezza attraverso l’individuazione di possibili situazioni di pericolo per gli utenti;
b. programmazione di tutti gli interventi manutentivi a canone e straordinari (extra- canone), tenuto conto delle diverse caratteristiche ed importanza di ogni elemento, che si renderà necessario eseguire, ottimizzandoli e riducendo così al minimo possibile i guasti e la mancata funzionalità degli spazi e delle dotazioni impiantistiche.
2. Il monitoraggio dovrà essere effettuato con continuità e frequenze rapportate allo stato manutentivo degli immobili, essendo in capo al Fornitore il compito di prevenire i guasti e le disfunzioni negli immobili; in ogni caso dovrà prevedere monitoraggi generalizzati almeno con le seguenti cadenze per le diverse dominanti funzionali degli edifici:
a. edifici per nidi d’infanzia, scuola dell’infanzia e dell’obbligo: “trimestrale”
b. edifici per le scuole di altro ordine e grado, sedi di rappresentanza a livello istituzionale (Municipio, Assessorati, ecc.): “semestrale”
c. edifici per uffici ed altre destinazioni d’uso: “annuale”
3. Il monitoraggio non sostituisce la manutenzione programmata e predittiva di cui all’Allegato 1 Guida Manutenzione Programmata, ma con questa deve raccordarsi per la formulazione dei piani e programmi di manutenzione.
4. Il mancato rispetto delle modalità e dei tempi indicati darà luogo all’applicazione delle penali di cui all’articolo 16.
10.6 Piani e programmi di manutenzione (compreso nel canone)
1. Sulla base dei dati rilevati con la gestione anagrafica ed il monitoraggio il Fornitore dovrà predisporre piani e programmi di manutenzione quali:
a. programmazione periodica, almeno con cadenza mensile, degli interventi di manutenzione compresi nel canone ad integrazione di quelli già indicati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dall’Allegato 1 “Guida Manutenzione Programmata”;
b. programmazione della manutenzione extra-canone e straordinaria a richiesta, a cadenza trimestrale, completa di stima economica degli interventi, utilizzando l’Allegato 2 “Elenco prezzi”, al netto del ribasso offerto in sede di gara, con le priorità che si propongono tenuto conto delle condizioni manutentive rilevate con
il monitoraggio. Tali piani dovranno integrarsi con la manutenzione programmata e predittiva di cui all’articolo 9.2.
2. Tali piani dovranno essere predisposti entro 90 giorni solari dall’emissione dell’Ordinativo principale di fornitura e aggiornati periodicamente durante il corso dell’Ordinativo e comunque sottoposti al Supervisore che, in funzione delle risorse disponibili e delle priorità valutate, deciderà quali interventi di tipo straordinario (extra-canone) far effettuare.
3. Il Fornitore è obbligato ad utilizzare, se presenti presso le Amministrazioni, i sistemi di controllo e supervisione a distanza relativo al funzionamento degli impianti ed a segnalare al Supervisore, qualsiasi malfunzionamento.
4. Il mancato rispetto delle modalità e dei tempi indicati darà luogo all’applicazione delle penali di cui all’articolo 16.
10.7 Reperibilità e pronto intervento (compreso nel canone)
1. Il Fornitore deve garantire il servizio di reperibilità e pronto intervento in relazione ai servizi di manutenzione attivati, per far fronte ad eventuali emergenze che dovessero sorgere al di fuori del normale orario di lavoro e che dovessero comportare grave rischio per le persone.
2. Per ascensori o montacarichi, si rimanda al rispetto di quanto prescritto nell’articolo relativo a tale servizio.
3. Tale servizio continuo deve essere garantito 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno; a tal fine, il Fornitore si impegna a rendere attivo un numero telefonico presidiato per gli intervalli di tempo eventualmente non coperti dagli operatori telefonici del servizio di Call Center e ad intervenire entro 2 ore dal ricevimento della chiamata, pena l’applicazione della relativa penale.
4. Tutte le segnalazioni eventualmente fatte a tale numero dovranno poi essere comunicate a cura del Fornitore al Call Center con le modalità definite dal servizio stesso all’articolo 10.1.
5. Per l’erogazione di tale servizio al Fornitore spetta un importo pari a € 50,00 quale diritto di chiamata forfettario, qualora le chiamate siano effettuate al di fuori del normale orario di lavoro risultante dal Piano dettagliato delle attività ed eventualmente in giorni in cui non è prevista attività lavorativa.
6. Si segnala che gli oneri relativi alle attività che verranno effettivamente erogate durante l'intervento verranno remunerati a misura e/o in economia, sulla base dei listini e dei corrispettivi della manodopera di cui all’Allegato 2, al netto dei ribassi offerti, anche se di importo inferiore alla franchigia fissata per interventi uguali.
7. Per gli interventi eseguiti in reperibilità, il Fornitore dovrà adottare soluzioni anche solo provvisorie, atte a rimuovere la criticità e/o l’aggravio di danno, anche derogando al processo autorizzativo degli Ordini di attività.
8. In tal caso, una volta rimossa temporaneamente la criticità, l’intervento risolutivo potrà essere programmato e condiviso tra l’Amministrazione e il Fornitore.
9. Il Fornitore ha l’obbligo di organizzare una struttura adeguata a tali esigenze (personale e mezzi), guidata da un tecnico, dotato di telefono cellulare, in grado di assumere sul posto le decisioni più appropriate e tempestive.
10. Il Fornitore dovrà assicurare la contemporanea e comunque tempestiva segnalazione della richiesta di pronto intervento al Supervisore e garantire il rispetto e la verifica dei previsti tempi di intervento.
10.8 Interventi urgenti
1. Il Fornitore ha l’obbligo di garantire l’esecuzione di interventi urgenti, nell’ambito del normale svolgimento delle attività di manutenzione a canone, che il Supervisore riterrà necessario fare iniziare entro 2 giorni (escluso i festivi per i quali potrà attivarsi, in alternativa, il servizio pronto intervento) dalla richiesta e terminare nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine concordato, al fine di fare fronte a particolari situazioni che potrebbero pregiudicare il funzionamento dell’attività all’interno dell’edificio, creando particolare disagio e che perciò non possono attendere i tempi normalmente programmati.
2. Tali interventi rientrano tra quelli con corrispettivo a canone se la loro tipologia è assimilabile a quella degli interventi indicati dalla Guida Manutenzione Programmata oppure sulla base dei criteri dettati dall’articolo 9.1 “Tipologia interventi e corrispettivi “a canone” ed “extra-canone”” adottati per gli altri interventi.
10.9 Attività di progettazione e preventivazione (compreso nel canone)
1. Con l’assegnazione del servizio il Fornitore dovrà fornire, senza compensi aggiuntivi a quelli previsti per il servizio stesso, un supporto tecnico, professionalmente qualificato, al Supervisore, tutte le volte che lo stesso lo richieda, per la progettazione delle opere e la preventivazione dei relativi costi attinenti i servizi attivati, che dovranno essere eseguiti con corrispettivi extra-canone, utilizzando l’Allegato 2 Elenco prezzi, al netto del ribasso
2. offerto in sede di gara.
3. Il progetto e relativo preventivo potranno essere richiesti dall’Amministrazione per esigenze specifiche, anche per attività/interventi che rientrano tra quelli compensati con il canone (ovvero rientranti entro la franchigia) per le quali l’Amministrazione intende conoscere esattamente il valore dell’attività/intervento.
4. La progettazione degli interventi da eseguire dovrà rispondere ai requisiti normativi e legislativi vigenti per le caratteristiche degli immobili e degli impianti su cui si andrà ad operare, ed acquisire, se ed in quanto richiesto obbligatoriamente, sugli elaborati progettuali firmati da tecnico abilitato il parere favorevole degli Enti e degli uffici pubblici (Azienda Sanitaria, Vigili del Fuoco, Comune, ecc.) preposti al controllo delle attività interessate che utilizzano gli immobili oggetto dell’intervento.
5. Compete al Fornitore anche la gestione dell’iter della pratica edilizia, se ed in quanto richiesta e comunque per un massimo di numero 5 pratiche all’anno, per l’ottenimento dei titoli autorizzativi da parte del Comune competente.
6. Resta di competenza dell’Amministrazione la nomina del Direttore Lavori e l’onere per i relativi compensi.
7. L’elaborazione delle progettazioni richieste dovrà essere ultimata entro una data congrua da concordare.
8. In ogni caso i tempi di consegna dei progetti per l’esecuzione di opere di corrente progettazione, corredati della necessaria documentazione illustrativa delle soluzioni progettuali adottate, non potranno superare il seguente rapporto con l’importo dei lavori stimato:
− per importi fino a € 5.000,00: 15 giorni dalla richiesta
− per importi oltre € 5.000,00 e fino a € 15.000,00: 20 giorni dalla richiesta
− per importi oltre € 15.000,00 e fino a € 50.000,00 : 30 giorni dalla richiesta
− per importi oltre € 50.000,00 e fino a € 100.000,00: 40 giorni dalla richiesta
9. L’elaborazione dei progetti che richiedono la preventiva acquisizione di pareri e autorizzazioni (AUSL, Vigili del Fuoco, etc.) dovrà essere espletata entro i tempi sopradescritti, incrementati di un tempo fisso di 30 giorni, salvo adeguamento alla diversa tempistica prescritta dagli Enti competenti per ottenere il pre-parere e/o l’autorizzazione e del tempo necessario per esaminare e discutere con il Supervisore le diverse soluzioni progettuali.
10. Nel caso in cui si debbano elaborare progetti altamente specialistici o particolarmente qualificati, quali ad esempio quelli sottoposti alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Monumentali, si concorderanno nuovi tempi di elaborazione, che saranno comunque ragguagliati a quelli sopra definiti.
11. Il mancato rispetto dei tempi e delle modalità di espletamento dell’attività comporterà l’applicazione delle penali di cui all’articolo 16.
11 - SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
1. I servizi di manutenzione comprendono l’insieme delle attività finalizzate al mantenimento dello stato funzionale ed alla conservazione degli impianti delle Amministrazioni contraenti per i quali i servizi sono stati attivati.
2. Nell’ambito delle attività di manutenzione rientrano tutti gli oneri e obblighi conseguenti alla presa in carico, allo sgombero, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività svolte. Tali attività dovranno essere effettuate secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.
11.1 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI
1. Tutti gli impianti oggetto del presente servizio dovranno risultare dal Verbale di consegna e dovranno essere censiti nel sistema informatico dell’Anagrafica Tecnica. Tutti gli interventi manutentivi, indicati in via esemplificativa e non esaustiva, riferiti agli impianti elettrici si considerano comprensivi delle necessarie assistenze murarie e dei ripristini.
2. Nello svolgimento di tale attività il Fornitore deve attenersi a quanto definito dalla normativa vigente; è inoltre compito del Fornitore verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale inerenti la materia.
3. Tale servizio deve essere espletato con riferimento a tutti gli insiemi impiantistici e relativi componenti e/o comunque almeno a quelli indicati nel seguente elenco:
a. Cabine elettriche
b. Quadri elettrici media e bassa tensione e c.c.
c. Interruttori media e bassa tensione
d. Trasformatori
e. Batterie di rifasamento
f. Impianto di Protezione contro le scariche atmosferiche
g. Rete di messa a terra
h. Rete di distribuzione media e bassa tensione
i. Gruppi elettrogeni per emergenza e servizio continuo
j. Accumulatori stazionari e relativi armadi
k. Gruppi statici di continuità assoluta e UPS
l. Corpi illuminanti luce normale, emergenza, sicurezza per illuminazione interna ed esterna
m. Soccorritori e relativi accessori
n. Impianti fotovoltaici
o. Impianti citofonici
p. Gruppo di rifasamento
q. Parti accessorie degli impianti non meglio individuate
r. Altri impianti assimilabili di minore rilevanza.
4. Il piano delle attività dovrà distinguere, per ogni impianto, le attività comprese nel canone da quelle extra-canone.
5. Le prescrizioni generali e gli standard minimi richiesti al Fornitore per l’espletamento del servizio dovranno essere applicate per ciascuna tipologia di impianto, componente e/o attrezzatura elettrica (esistente o di nuova installazione) degli immobili patrimoniali delle Amministrazioni contraenti e negli stabili e/o locali ove sia presente personale dipendente come da Ordinativo principale di Fornitura.
11.1.1 Attività a canone
1. Le attività a canone indicate in via esemplificativa e non esaustiva in sintesi comprendono:
- la conduzione e/o esercizio degli impianti
- le attività di manutenzione preventiva e programmata
- gli interventi di ripristino e/o manutenzione riparativa di importo inferiore alla “franchigia” di 500,00 € ad intervento
- le Prestazioni accessorie di tipo gestionale e strumentale comprese nel canone di cui all’articolo 10.
2. Nel caso di impianti fotovoltaici, l’attività di manutenzione degli impianti prevede anche la verifica giornaliera delle seguenti grandezze, mediante il sistema di monitoraggio da remoto (se presente):
▪ energia prodotta da ogni impianto e da ciascuna sottosezione dello stesso
▪ tensione erogata da ciascuna stringa
▪ corrente erogata da ciascuna stringa e da ciascun inverter
▪ temperatura di funzionamento di ciascun inverter
▪ stato dei fusibili e degli scaricatori di sovratensione
▪ stato allarmi attivi.
3. Tali operazioni di monitoraggio dovranno essere eseguite quotidianamente evidenziando eventuali anomalie o malfunzionamenti ed intervenendo entro un massimo di 8 ore successive al rilevamento del guasto.
4. Inoltre è compreso l’onere di mantenere ed integrare, durante tutto il periodo contrattuale, la documentazione in possesso dell’Amministrazione, di seguito elencata, e quella prevista dalla normativa vigente, oltre alla presentazione o al rinnovo della stessa agli Enti competenti:
a) documentazione relativa ad opere di adeguamento normativo, effettuate al fine del corretto funzionamento dell’impianto;
b) dichiarazione di conformità o certificato di collaudo, secondo quanto previsto dal DM 37/2008, per ogni intervento di sostituzione e/o modifica eseguita sugli impianti;
c) certificato di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 per ogni singola parte dell’impianto elettrico soggetta;
d) produzione o aggiornamento di ogni altra documentazione dovuta, in conformità ai regolamenti nazionali, regionali e comunali vigenti.
11.1.2 Conduzione impianti
1. La conduzione degli impianti elettrici dovrà assicurare la continuità di servizio degli impianti stessi e dovrà inoltre garantire nei singoli locali di ogni edificio, il mantenimento delle funzioni per cui l’impianto è stato realizzato. Le attività svolte dovranno garantire la costante verifica dello stato complessivo degli impianti, il regolare funzionamento delle apparecchiature di misura e controllo, il rispetto della classe di precisione prevista per le misure da effettuare ed il livello di illuminazione per cui l’impianto è stato costruito.
2. Il Fornitore dovrà garantire il corretto funzionamento degli impianti di rifasamento e la gestione ottimale, dal punto di vista energetico, di tutti gli impianti elettrici, ivi compresi eventuali gruppi elettrogeni presenti negli edifici e dovrà supportare ed assistere l’Amministrazione nell’espletamento di tutti gli obblighi definiti dal D.P.R. 462 del 22.10.2001 e s.m.i. relativi agli impianti elettrici di messa a terra e ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.
3. Il Fornitore dovrà segnalare all’Amministrazione ogni anomalia o stato di pericolo; le eventuali sospensioni programmate dell'erogazione di energia elettrica dovranno essere richieste e autorizzate dal Supervisore per iscritto.
4. Al fine di garantire la sicurezza e la qualità del servizio dovranno essere effettuati tutti i controlli e attuate le misure previste dalla normativa vigente; i controlli saranno effettuati con le modalità e con la periodicità indicate dalla normativa, mentre i risultati ottenuti dovranno essere formalizzati immediatamente in un apposito registro cartaceo messo a disposizione dal Fornitore (potrà essere richiesta anche la
compilazione di un certificato di ispezione per ogni ispezione e/o prestazione effettuata) evidenziando in particolare:
- le eventuali variazioni riscontrate, sia nel sistema, sia nell’area sorvegliata, rispetto alla situazione dell’ultima verifica precedente
- le eventuali mancanze/anomalie riscontrate in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente (es. UNI 9795, ecc.).
5. Detto registro, conservato presso ciascun immobile, deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza dei soggetti preposti (individuati dalle norme vigenti).
6. La certificazione delle apparecchiature utilizzate per le misure dovrà essere effettuata con le modalità previste dagli Enti ufficiali di controllo e verifica: qualsiasi disfunzione o mancato funzionamento delle apparecchiature di misura e di controllo invaliderà le verifiche effettuate.
7. La gestione del presente servizio comprende, altresì:
- l’aggiornamento periodico, a cadenza mensile e/o trimestrale e/o semestrale, del materiale documentale al fine di rappresentare lo stato esistente degli impianti;
- la rendicontazione particolareggiata delle operazioni svolte, anche (ma non esclusivamente) con la compilazione del registro delle verifiche periodiche ai sensi delle normative vigenti in modo da consentire al Supervisore la perfetta conoscenza della consistenza, dello stato di conservazione e della disposizione degli impianti e relativa componentistica.
8. Qualsiasi sostituzione di componentistica d’illuminazione dovrà rispettare le indicazioni relative al basso consumo energetico.
11.1.3 Interventi di ripristino entro i limiti della “franchigia”
1. Gli interventi da effettuarsi su tutti i componenti dell’impianto elettrico interni e/o esterni previsti nell’Allegato 1 “Guida Manutenzione Programmata” oppure di importo non eccedente la franchigia sono svolti dal Fornitore senza il consenso del Supervisore. Tali interventi di ripristino sono strettamente connessi alla manutenzione, si intendono compresi nel canone e dovranno essere consuntivati al termine degli stessi, nonché indicati all’interno della documentazione allegata al Verbale di controllo.
11.1.4 Determinazione del canone
1. Il canone annuo verrà determinato dalla somma dei prodotti derivanti dal numero di mq di Superficie utile Lorda Complessiva, rilevato in sede di sopralluogo e riportato nel Piano dettagliato delle attività, e dal numero di impianti fotovoltaici, in funzione della tipologia di impianto presente, per i relativi prezzi unitari di cui all’Allegato 2 “Elenco prezzi”, al netto del ribasso offerto in sede di gara.
11.1.5 Attività extra-canone
1. Le attività extra-canone, sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte del Supervisore, a titolo esemplificativo sono:
- interventi di ripristino con importo superiore alla franchigia
- altre attività di tipo straordinario su richiesta dell’Amministrazione.
11.2 MANUTENZIONE IMPIANTI DI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI
1. Il servizio è volto a garantire la piena efficienza di tutti gli impianti di sicurezza e controllo accessi oggetto del contratto di fornitura. Tutti gli impianti oggetto del presente servizio dovranno risultare dal Verbale di consegna e dovranno essere censiti nel sistema informatico di anagrafica.
2. Tale servizio dovrà essere espletato con riferimento a tutti gli insiemi impiantistici e relativi componenti sinteticamente indicati nel seguente elenco:
- impianti di sicurezza, comprendenti: centralina di comando e P.C.
- rilevatori
- sirene
- controllo accessi, comprendenti: lettori di badge; centralina di comando anti- intrusione; cancelli automatici; porte motorizzate; bussole; monitor; tornelli per accesso uffici; telecamere; cablaggi.
11.2.1 Attività a canone
1. Il canone comprende le seguenti attività indicate in via esemplificativa e non esaustiva:
− attività di manutenzione preventiva e programmata
− interventi di ripristino e/o manutenzione di importo inferiore alla franchigia di € 500,00 ad intervento
− le Prestazioni accessorie di tipo gestionale e strumentale comprese nel canone di cui all’articolo 10.
11.2.2 Interventi di ripristino entro i limiti della franchigia
1. Gli interventi con corrispettivo a canone, e cioè entro l’importo della franchigia di cui al punto precedente, da effettuarsi su tutti i componenti dell’impianto di sicurezza e controllo accessi previsti nelle attività programmate di cui all’Allegato 1 sono svolti dal Fornitore senza il consenso del Supervisore. Tali interventi di ripristino sono strettamente connessi alla manutenzione e si intendono compresi nel canone e dovranno essere consuntivati al termine degli stessi, ed indicati all’interno della documentazione allegata al Verbale di Controllo.
11.2.3 Determinazione del canone
1. Il canone annuo verrà determinato dalla somma dei prodotti derivanti dal numero di mq di Superficie utile Lorda Complessiva, rilevato in sede di sopralluogo e riportato nel Piano dettagliato delle attività, e dal numero di impianti, in funzione delle tipologie di impianto presenti come specificato nel Verbale di Consegna, per i relativi prezzi unitari di cui all’Allegato 2 “Elenco prezzi” al netto del ribasso offerto.
11.2.4 Attività extra-canone
1. Le attività extra-canone, sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte del Supervisore, a titolo esemplificativo sono:
− interventi di ripristino con importo superiore alla franchigia
− altre attività di tipo straordinario su richiesta dell’Amministrazione.
11.3 MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-SANITARI
1. Il servizio è volto a garantire la piena efficienza di tutti gli impianti idrico-sanitari oggetto del contratto di fornitura. Tutti gli impianti oggetto del presente servizio dovranno risultare dal Verbale di Consegna e dovranno essere censiti nel sistema informatico dell’Anagrafica Tecnica. Tutti gli interventi manutentivi, indicati in via esemplificativa e non esaustiva, riferiti agli impianti idrico-sanitari si considerano comprensivi delle necessarie assistenze murarie e dei ripristini.
2. Nello svolgimento di tale attività il Fornitore deve attenersi a quanto definito dalla normativa vigente; è inoltre compito del Fornitore verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale inerenti la materia.
3. Tale servizio deve essere espletato con riferimento a tutti gli insiemi impiantistici e relativi componenti e/o comunque almeno a quelli indicati nel seguente elenco:
- allacciamento idrico
- rete di distribuzione idrica
- apparecchi sanitari
- impianto di addolcimento acqua
- rete di distribuzione del gas
- rete di smaltimento acque nere interna agli edifici (sifoni, braghe, chiusini, pilette, ecc.)
- rete di irrigazione esterna
- parti accessorie degli impianti non meglio individuate
- altri impianti assimilabili di minore rilevanza.
11.3.1 Attività a canone
1. Le attività a canone, indicate in via esemplificativa e non esaustiva, comprendono:
- le attività di manutenzione preventiva e programmata;
- gli interventi di ripristino e/o manutenzione di lieve entità di importo inferiore alla franchigia pari a 500,00 € ad intervento;
- le Prestazioni accessorie di tipo gestionale e strumentale comprese nel canone di cui all’articolo 10.
11.3.2 Interventi di ripristino entro i limiti della franchigia
1. Gli interventi da effettuarsi su tutti i componenti dell’impianto idrico-sanitario interni e/o esterni previsti nelle attività programmate di cui all’Allegato 1 oppure di importo non superiore alla franchigia sono svolti dal Fornitore senza il consenso del Supervisore. Tali interventi di ripristino sono strettamente connessi alla manutenzione e si intendono compresi nel canone e dovranno essere consuntivati al termine degli stessi, ed indicati all’interno della documentazione allegata al Verbale di Controllo.
11.3.3 Determinazione del canone
1. Il canone annuo verrà determinato moltiplicando il numero di mq di Superficie utile Lorda Complessiva, rilevati in sede di sopralluogo e riportati nel Piano dettagliato delle attività, per il prezzo unitario di cui all’Allegato 2 “Elenco prezzi” al netto del ribasso
offerto in sede di gara.
11.3.4 Attività extra-canone
1. Le attività extra-canone, sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte del Supervisore, a titolo esemplificativo sono:
- interventi di ripristino con importo superiore alla franchigia
- altre attività di tipo straordinario su richiesta dell’Amministrazione
- interventi sugli impianti di irrigazione aree esterne
- interventi sugli impianti di raccolta e recupero delle acque bianche per il loro riutilizzo.
11.4 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
1. Il servizio è volto a garantire la piena efficienza di tutti gli impianti di riscaldamento oggetto del contratto di fornitura. Tutti gli impianti oggetto del presente servizio dovranno risultare dal Verbale di Consegna e dovranno essere censiti nel sistema informatico dell’Anagrafica tecnica. Tutti gli interventi manutentivi, indicati in via esemplificativa e non esaustiva, riferiti agli impianti di riscaldamento si considerano comprensivi delle necessarie assistenze murarie e dei ripristini.
2. Nello svolgimento di tale attività il Fornitore deve attenersi a quanto definito dalla normativa vigente; è inoltre compito del Fornitore verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale inerenti la materia.
3. Tale servizio deve essere espletato con riferimento a tutti gli insiemi impiantistici e relativi componenti e/o comunque almeno a quelli indicati nel seguente elenco:
- Caldaia
- Bruciatori comprensivi di tutti gli accessori di sicurezza
- Scambiatori di calore
- Altre apparecchiature presenti nella C.T. accessorie alla stessa
- Rete di distribuzione
- Elementi terminali
- Ventilconvettori (fain coil)
- Ventilatori
- Motori e Pompe
- Unità di Trattamento Aria (U.T.A.)
- Strumenti per misure e regolazione.
11.4.1 Attività a canone
1. Il canone comprende le seguenti attività indicate in via esemplificativa e non esaustiva:
- conduzione degli impianti
- attività di manutenzione preventiva e programmata
- interventi di ripristino e/o manutenzione di importo inferiore alla franchigia pari a 500,00 € ad intervento;
- le Prestazioni accessorie di tipo gestionale e strumentale comprese nel canone di cui all’articolo 10.
2. Inoltre è compreso l’onere di mantenere ed integrare, durante tutto il periodo contrattuale, la documentazione in possesso dell’Amministrazione, di seguito elencata, e quella prevista dalla normativa vigente, oltre alla presentazione o al rinnovo della stessa agli Enti competenti:
a) documentazione relativa ad opere di adeguamento normativo, effettuate al fine del corretto funzionamento dell’impianto;
b) dichiarazione di conformità o certificato di collaudo, secondo quanto previsto dal DM 37/2008, per ogni intervento di sostituzione e/o modifica eseguito sugli impianti;
c) rinnovo periodico ed aggiornamento del libretto di impianto e di centrale termica, compilato con le modalità previste dal DPR 412/93;
d) dichiarazione periodica contestuale di rendimento medio stagionale del sistema edificio/impianto;
e) trasmissione della documentazione relativa agli impianti e apparecchi in pressione, rilasciata dagli Enti preposti a seguito di verifica e controllo periodico, ai sensi della normativa vigente;
f) certificato di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 per ogni singola parte dell’impianto termico soggetta, compresi i depositi di combustibile;
g) aggiornamento dell’eventuale documentazione relativa alla presenza di amianto friabile nella centrale termica, negli impianti connessi e nelle coibentazioni;
h) aggiornamento dell’eventuale documentazione relativa alla presenza di MCA (materiale contenente amianto) comunque presente nell’immobile (vani tecnici);
i) produzione o aggiornamento di ogni altra documentazione dovuta, in conformità ai regolamenti nazionali, regionali e comunali vigenti.
11.4.2 Conduzione dell’impianto
1. Nello svolgimento di tale attività il Fornitore dovrà attenersi a quanto contenuto nella normativa vigente, assumendosi il ruolo del Terzo Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico ai sensi della normativa vigente.
2. Le attività richieste prevedono la gestione degli impianti di riscaldamento al fine di garantire, durante il calendario di accensione concordato con il Supervisore, che la temperatura negli ambienti lavorativi durante l’orario di lavoro non sia inferiore a 20° C
± 2° C.
3. Per gli impianti di potenza termica nominale superiore a 232 kW, così come prescritto dall’articolo 287 del D.lgs. 152/2006, dovrà essere garantita la disponibilità di conduttore munito di Patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, cui sarà delegata la conduzione del generatore di calore e la manutenzione/controllo degli impianti relativi.
4. Lo spegnimento/accensione degli impianti ed il relativo periodo di preaccensione dovrà essere gestito dal Fornitore in modo tale che, pur garantendo la temperatura richiesta durante l’orario lavorativo, sia perseguito il contenimento energetico.
11.4.3 Interventi di ripristino entro i limiti della franchigia
1. Gli interventi da effettuarsi su tutti i componenti dell’impianto di riscaldamento interni e/o esterni previsti nell’Allegato 1 oppure di importo non eccedente la franchigia sono svolti dal Fornitore senza il consenso del Supervisore. Tali interventi di ripristino sono strettamente connessi alla manutenzione e si intendono compresi nel canone e dovranno essere consuntivati al termine degli stessi ed indicati all’interno della documentazione allegata al Verbale di Controllo.
11.4.4 Determinazione del canone
1. Il valore del canone, fortemente influenzato sia dalla tipologia sia dalla consistenza degli impianti presenti, sia soprattutto dalle potenzialità installata, è stato formulato in termini di €/KW/anno di potenza installata (Allegato 2 Elenco prezzi).
2. Verrà inoltre riconosciuto un supplemento in funzione della potenzialità delle unità di trattamento aria presenti (U.T.A) (Allegato 2 Elenco prezzi).
3. Il canone annuo verrà determinato dalla somma dei prodotti derivanti dal numero di ventilconvettori, dal numero di KW complessivi di potenzialità installata (focolare) e dal numero di KW di potenzialità delle unità di trattamento aria specificati nel Verbale di Consegna per i relativi prezzi di cui all’Allegato 2 “Elenco prezzi”, al netto del ribasso offerto in sede di gara.
11.4.5 Attività extra-canone
1. Le attività extra-canone, sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte del Supervisore, a titolo esemplificativo sono:
- interventi di ripristino con importo superiore alla franchigia
- altre attività di tipo straordinario su richiesta dell’Amministrazione.
11.5 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO
1. Il servizio è volto a garantire la piena efficienza di tutti gli impianti di raffrescamento oggetto del contratto di fornitura. Tutti gli impianti oggetto del presente servizio dovranno risultare dal Verbale di consegna e dovranno essere censiti nel sistema informatico dell’Anagrafica Tecnica. Tutti gli interventi manutentivi, indicati in via esemplificativa e non esaustiva, riferiti agli impianti di raffrescamento si considerano comprensivi delle necessarie assistenze murarie e dei ripristini.
2. Nello svolgimento di tale attività il Fornitore deve attenersi a quanto definito dalla normativa vigente; è inoltre compito del Fornitore verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale inerenti la materia.
3. Tale servizio deve essere espletato con riferimento a tutti gli insiemi impiantistici e relativi componenti e/o comunque almeno a quelli indicati nel seguente elenco:
a. centrale frigorifera comprensiva di componenti elettromeccanici ed accessori di controllo, sicurezza e regolazione
b. torri evaporazione/raffreddamento
c. ventilatori
d. motori e pompe
e. rete di distribuzione acqua e aria
f. unità di trattamento aria (U.T.A.)
g. termoventilatore pensile tipo a soffitto completo di accessori
h. unità interna – esterna split/multisplit
i. torrino estrazione aria
j. strumenti per misura e regolazione
k. ventilconvettore (fan coil).
11.5.1 Attività a canone
1. Il canone comprende le seguenti attività indicate in via esemplificativa e non esaustiva:
- conduzione degli impianti
- attività di manutenzione preventiva e programmata
- interventi di ripristino e/o manutenzione di lieve entità di importo inferiore alla franchigia di 500,00 € ad intervento
- le Prestazioni accessorie di tipo gestionale e strumentale comprese nel canone di cui all’articolo 10.
11.5.2 Conduzione dell’impianto
1. Per conduzione dell’impianto si intende la combinazione di tutte le operazioni tecniche ed amministrative occorrenti per mantenere in funzione l’impianto stesso.
2. Il calendario di accensione sarà concordato con il Supervisore.
3. Per gli impianti centralizzati dovrà essere garantita una temperatura negli ambienti lavorativi, durante l’orario di lavoro, non inferiore a 26° C - 2°C di tolleranza (cfr. art. 3 del DPR 74/2013).
4. Lo spegnimento/accensione degli impianti ed il relativo periodo di pre-accensione dovrà essere gestito dal Fornitore in modo tale che, pur garantendo la temperatura richiesta durante l’orario lavorativo, sia perseguito il contenimento energetico.
11.5.3 Interventi di ripristino entro i limiti della franchigia
1. Gli interventi da effettuarsi su tutti i componenti dell’impianto di raffrescamento interni e/o esterni previsti nelle attività programmate di cui all’Allegato 1 oppure di importo non eccedente la franchigia sono svolti dal Fornitore senza il consenso del Supervisore. Tali interventi di ripristino sono strettamente connessi alla manutenzione e si intendono compresi nel canone e dovranno essere consuntivati al termine degli stessi ed indicati all’interno della documentazione allegata al Verbale di controllo.
11.5.4 Determinazione del canone
1. Poiché il valore del canone è fortemente influenzato sia dalla tipologia sia dalla consistenza degli impianti presenti, sia soprattutto dalle potenzialità installata, il prezzo è stato formulato in termini di €/KW/anno di potenza installata (rif. All. 2 Elenco prezzi).
2. Verrà inoltre riconosciuto un supplemento in funzione della potenzialità delle unità di trattamento aria presenti (U.T.A) (rif. All. 2 Elenco prezzi).
3. Il canone annuo verrà determinato dalla somma dei prodotti derivanti dal numero di ventilconvettori, dal numero di KW complessivi di potenzialità dei gruppi frigoriferi e dal numero di KW di potenzialità delle unità di trattamento aria specificati nel Verbale
di Consegna per i relativi prezzi di cui all’Allegato 2 “Elenco prezzi”, al netto del ribasso offerto.
11.5.5 Attività extra-canone
1. Le attività extra-canone, sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte del Supervisore, a titolo esemplificativo sono:
a. interventi di ripristino con importo superiore alla franchigia;
b. altre attività di tipo straordinario su richiesta dell’Amministrazione.
11.6 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI
1. Il servizio è volto a garantire la piena efficienza di tutti gli impianti elevatori oggetto del contratto di fornitura. Tutti gli impianti oggetto del presente servizio dovranno risultare dal Verbale di consegna e dovranno essere censiti nel sistema informatico dell’Anagrafica tecnica. Tutti gli interventi manutentivi, indicati in via esemplificativa e non esaustiva, riferiti agli impianti elevatori si considerano comprensivi delle necessarie assistenze murarie e dei ripristini.
2. Tale servizio è disciplinato dalla normativa, sia statale che regionale, vigente in materia che deve intendersi integralmente richiamata ai fini del presente Capitolato; in particolare, tutte le operazioni rientranti nella gestione dovranno essere eseguite da personale munito di certificato di abilitazione rilasciata dal Prefetto, come previsto dall’art. 15 del D.P.R. 162/99 “Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio” e ss.mm.ii..
3. Sarà inoltre compito del Fornitore verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale inerenti la materia.
4. Il servizio dovrà essere espletato con riferimento a tutti gli elevatori indicati nel seguente elenco:
a. ascensori adibiti al trasporto di persone (categoria A)
b. ascensore adibito al trasporto di cose accompagnate da persone (categoria B)
c. montacarichi adibiti al trasporto di cose, con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico (categoria C)
d. montacarichi adibiti al trasporto di cose, con cabina non accessibile alle persone (categoria D)
e. piattaforme/servoscala.
11.6.1 Attività a canone
1. Il canone del servizio prevede l’esecuzione di tutte le attività indicate in via esemplificativa e non esaustiva nella Guida manutenzione programmata volta a garantire la piena efficienza di tutti gli Impianti Elevatori (ascensori e montacarichi) fino a 15 fermate, presenti presso gli immobili oggetto dell’Ordinativo principale di Fornitura e/o dell’Ordinativo aggiuntivo.
2. Il canone in via esemplificativa e non esaustiva comprende le seguenti attività:
- visite di manutenzione
- controlli e manutenzione programmata
- verifica ed eventualmente eliminazione dell’amianto dai sistemi di frenatura degli impianti oggetto del presente appalto (L. 257/92 e D.Lgs. 81/08)
- interventi di ripristino e/o manutenzione di importo inferiore alla franchigia di € 500,00 ad intervento
- servizio di reperibilità e pronto intervento per eventuali emergenze
- assistenza al controllo degli Enti Pubblici e Organismi di certificazione notificati ai sensi dell’art.13 del DPR 162/99
- le Prestazioni accessorie di tipo gestionale e strumentale comprese nel canone di cui all’articolo 10.
11.6.2 Interventi di ripristino entro i limiti della franchigia
1. Gli interventi da effettuarsi su tutti i componenti dell’impianto elevatore interni e/o esterni previsti nelle attività programmate sono svolti dal Fornitore entro i tempi stabiliti senza il consenso del Supervisore. Tali interventi di ripristino sono strettamente connessi alla manutenzione e si intendono compresi nel canone e dovranno essere consuntivati al termine degli stessi ed indicati all’interno della documentazione allegata al Verbale di controllo.
11.6.3 Servizio di reperibilità e pronto intervento per eventuali emergenze
1. Il canone si intende comprensivo del servizio di reperibilità e pronto intervento 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno per eventuali chiamate per guasti e/o interruzioni del servizio che dovessero comportare grave rischio per le persone.
2. In caso di disservizio l’Appaltatore è tenuto ad eseguire un primo intervento entro 6 ore dalla comunicazione; le 6 ore sono calcolate durante l’orario di lavoro.
3. In caso di passeggeri bloccati in cabina, e di scale mobili bloccate, il tempo di intervento sul posto non dovrà superate i 30 minuti, calcolato dall’arrivo della segnalazione pervenuta da parte del Supervisore ovvero dei Referenti, assumendo questo tipo di intervento il carattere di particolare emergenza, salvo che ogni onere relativo si ritiene compensato nel canone per impianto.
4. Qualora l'impianto non possa prontamente essere rimesso in servizio dovrà esserne data motivata comunicazione.
5. Nel dettaglio, ogni qualvolta un impianto elevatore debba essere posto fuori servizio per un lasso di tempo superiore alle quattro ore consecutive, dovranno essere segnalati al Supervisore e/o al Referente i seguenti dati:
- numero di matricola dell'impianto
- sede e ubicazione dell'impianto
- motivo tecnico accertato o presunto del fermo
- stima delle ore o dei giorni di fermo impianto necessari.
6. Il Fornitore deve fornire un numero telefonico presidiato per gli intervalli di tempo eventualmente non coperti dagli operatori telefonici del servizio di Call Center. Tutte le segnalazioni eventualmente fatte a tale numero dovranno poi essere comunicate a cura del Fornitore al Call Center, che si occuperà di registrare le segnalazioni relative.
11.6.4 Assistenza al controllo degli Enti Pubblici e Organismi di certificazione
(notificati ai sensi dell’art.13 del DPR 162/99)
1. E’ obbligo del Fornitore fornire i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguite le verifiche periodiche e/o straordinarie dell’impianto da parte di funzionari degli Enti Pubblici preposti e/o degli Organismi di certificazione notificati ai sensi dell’art.13 del DPR 162/99, quando ne abbia avuto preavviso, anche telefonico, da parte del Supervisore.
2. Il Fornitore si impegna a prestare servizio di assistenza e sorveglianza degli elevatori, in modo da garantire il regolare funzionamento degli impianti.
11.6.5 Determinazione del canone
1. Il canone annuo verrà determinato moltiplicando il numero degli impianti, in funzione della categoria e del numero di fermate, per il relativo prezzo di cui all’Allegato 2 “Elenco prezzi”, al netto del ribasso offerto.
11.6.6 Attività extra-canone
1. Le attività extra-canone, sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte del Supervisore, a titolo esemplificativo sono:
a. interventi di ripristino con importo superiore alla franchigia
b. altre attività di tipo straordinario su richiesta dell’Amministrazione.
11.7 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO
1. Il servizio è volto a garantire la piena efficienza di tutti i presidi antincendio (impianti antincendio, estintori, ecc.) oggetto del contratto di fornitura, risultanti dal Verbale di Consegna e censiti nel sistema informatico dell’Anagrafica Tecnica. Tutti gli interventi manutentivi, indicati in via esemplificativa e non esaustiva, riferiti agli impianti antincendio si considerano comprensivi delle necessarie assistenze murarie e dei ripristini.
2. Nello svolgimento di tale attività il Fornitore deve attenersi a quanto definito dalla normativa vigente; è inoltre compito del Fornitore verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale inerenti la materia.
3. Tale servizio deve essere espletato con riferimento a tutti gli insiemi impiantistici e relativi componenti e/o comunque almeno a quelli indicati nel seguente elenco:
a. impianti idrici fissi antincendio
b. impianti fissi di estinzione automatici a pioggia (Sprinkler)
c. estintori portatili
d. estintori carrellati
e. impianti di spegnimento a gas
f. impianti di rilevazione fumi
g. impianti evacuatori di fumo e calore
h. autorespiratori
i. sistemi di allertamento
j. impianti di illuminazione di sicurezza
k. porte tagliafuoco, maniglioni antipanico e relativi accessori
l. manichette, naspi
m. altri componenti di minore rilevanza.
11.7.1 Attività a canone
1. Il canone comprende le seguenti attività indicate in via esemplificativa e non esaustiva:
- attività di manutenzione preventiva e programmata
- tenuta ed aggiornamento del Registro Antincendio
- interventi di ripristino di importo inferiore alla franchigia di € 500,00 ad intervento
- le Prestazioni accessorie di tipo gestionale e strumentale comprese nel canone di cui all’articolo 10.
11.7.2 Tenuta ed aggiornamento del Registro Antincendio
1. Al Fornitore è delegata, così come richiesto dal D.P.R. n. 151 del 01/08/2011 la compilazione del Registro Antincendio in tutti quei siti in cui sono presenti una o più attività soggette al controllo dei VV.FF. L’aggiornamento dovrà essere fatto entro e non oltre i 3 giorni successivi all’effettuazione delle attività.
2. Si riporta di seguito una breve descrizione dei dati minimi che devono essere riportati nel Registro Antincendio:
a. Identificativo impianto:
- Matricola: va indicato il numero di matricola dell'attrezzatura/impianto
- Descrizione matricola: va riportata la descrizione dell'attrezzatura/impianto
b. Dati di manutenzione:
- Data manutenzione: va indicata la data di manutenzione (gg/mm/aaaa)
- Tipo Manutenzione: va indicata una delle seguenti voci (Manutenzione - Verifica – Sorveglianza ricarica)
- Manutenzione: vanno descritte le operazioni eseguite
c. Documentazione consegnata:
- Codice documento: va indicato il codice del documento che viene rilasciato
- Descrizione documento: va riportata la descrizione del documento che viene rilasciato
- Data documento: va indicata la data di emissione del documento che viene rilasciato (gg/mm/aaaa).
11.7.3 Interventi di ripristino entro i limiti della franchigia
1. Gli interventi con corrispettivo a canone, e cioè entro l’importo della franchigia, da effettuarsi su tutti i componenti dell’impianto previsti nelle attività programmate di cui all’Allegato 1 sono svolti dal Fornitore senza il consenso del Supervisore. Tali interventi di ripristino sono strettamente connessi alla manutenzione e si intendono compresi nel canone e dovranno essere consuntivati al termine degli stessi, ed indicati all’interno della documentazione allegata al Verbale di Controllo.
11.7.4 Determinazione del canone
1. Il canone annuo verrà determinato in funzione delle tipologie di impianto presenti, come specificato nel Verbale di consegna, e dei relativi prezzi di cui all’Allegato 2 “Elenco Prezzi”, al netto del ribasso offerto.
11.7.5 Attività extra-canone
1. Le attività extra-canone, sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte del Supervisore, a titolo esemplificativo sono:
a. interventi di ripristino con importo superiore alla franchigia
b. altre attività di tipo straordinario su richiesta dell’Amministrazione.
11.8 ADEMPIMENTI SPECIFICI RELATIVI AI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA
1. Con l’affidamento dei servizi di manutenzione comprendenti impianti fissi di refrigerazione, di condizionamento d’aria, pompe di calore, protezione antincendio ed estintori, l’Amministrazione contraente delega al Fornitore l’effettivo controllo degli impianti contenenti gas fluorurati ad effetto serra.
2. Il Fornitore assume pertanto la qualifica di “operatore” ai sensi del DPR 43/2012 e tutti i conseguenti oneri, tra i quali si ricordano a titolo esemplificativo la verifica delle perdite di gas refrigerante e la redazione della Dichiarazione annuale come da Regolamento (UE) n. 517/2014.
3. In particolare, l’articolo 16, comma 1 del D.P.R. n. 43/2012 disciplina l’obbligo di trasmissione delle informazioni sulle emissioni di F-gas, previsto dall’articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento, tramite una Dichiarazione annuale di seguito denominata “Dichiarazione F-gas”.
4. L'Assuntore pertanto deve provvedere all'adempimento degli obblighi del suddetto Regolamento e s.m.i., in particolare:
- controllo delle perdite di F-gas;
- obblighi di recupero di F-gas;
- controllo dell’uso di F-gas;
- visite periodiche e compilazione del libretto di impianto in relazione alle soglie di CO2 equivalente.
5. La frequenza dei controlli che l’Assuntore dovrà eseguire si basa sulla quantità di tonnellate equivalenti di CO2 come di seguito descritto:
a. per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente ma inferiori a 50 tonnellate di CO2 equivalente: almeno ogni 12 mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 24 mesi;
b. per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 50 tonnellate di CO2 equivalente ma inferiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente: almeno ogni sei mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 12 mesi;
c. per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente: almeno ogni tre mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni sei mesi.
6. Per le apparecchiature soggette ai controlli F-gas, dovrà essere istituito un registro contenente le informazioni richieste dalla normativa suindicata, tra le quali si ricorda:
- quantità e tipo di gas fluorurato a effetto serra;
- quantità di F-gas aggiunti durante l’installazione, la manutenzione o l’assistenza o a causa di perdite;
- quantità di F-gas riciclate/rigenerate, incluso il nome e l’indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove il caso, il numero di certificato;
- quantità di F-gas recuperato;
- identità dell’impresa che ha provveduto all’installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento delle apparecchiature e relativo numero di certificato;
- dati e risultati dei controlli periodici;
- qualora l’apparecchiatura venga smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire gli F-gas.
11.9 DETERMINAZIONE DEL CANONE PER TUTTI GLI IMPIANTI SOPRA ELENCATI
1. Tutte le attività di manutenzione agli impianti indicate sopra, in via esemplificativa e non esaustiva, il cui importo contabilizzato è inferiore alla franchigia di € 500,00 per singolo intervento e quelle ricomprese nell’Allegato 1 “Guida Manutenzione Programmata”, saranno compensate con un unico canone annuo che verrà determinato moltiplicando il numero di mq di Superficie utile Lorda complessiva degli edifici oggetto del servizio oppure con altra metodologia utilizzando le unità di misura indicate nei rispettivi servizi (KW, n. unità), rilevati in sede di sopralluogo e riportati nel Piano Dettagliato delle attività o nell’Ordinativo Aggiuntivo, e aggiornati a seguito della formazione dell’Anagrafica tecnica, per il prezzo unitario di cui all’Allegato 2 “Elenco prezzi” assegnato ad ogni singolo servizio che sarà attivato.
2. Nel canone sono comprese le prestazioni accessorie di tipo gestionale e strumentale comprese nel canone, comuni a tutti i servizi, di cui all’articolo 10.
3. Al fine della determinazione del corrispettivo, anche gli interventi relativi ad attività di manutenzione a guasto necessari al ripristino della normale funzionalità degli impianti, rilevati dal Fornitore in fase di sopralluogo iniziale, sono da assoggettare, al pari degli altri, ai criteri valutativi dettati nei paragrafi precedenti.
12 – PICCOLO MANTENIMENTO EDILE
1 L’esecuzione degli interventi è comprensiva dei materiali, dei mezzi d’opera, dei ponteggi, delle opere provvisionali, del trasporto alla discarica dei materiali di risulta e quant’altro necessario per ultimarli secondo la regola d’arte.
2 Gli interventi che per loro tipologia necessitano dell’intervento coordinato, e congiunto, di più mestieri (muratore, fabbro, idraulico, falegname, elettricista, ecc) debbono intendersi come interventi singoli e come tali sono da contabilizzare i limiti economici indicati dalla franchigia.
3 Tutti gli interventi realizzati dovranno essere segnati in un apposito registro cartaceo messo a disposizione dal Fornitore, collocato in ciascun immobile.
4 Gli interventi non previsti nelle attività di manutenzione programmata e predittiva di cui all’allegato 1 “Guida Manutenzione Programmata”, o di importo inferiore al valore della franchigia di € 500,00 per ogni singolo intervento, indicati, in via esemplificativa e non esaustiva, nei paragrafi seguenti sono svolti dal Fornitore per iniziativa autonoma del Fornitore senza il consenso preventivo del Supervisore. Tali interventi di ripristino sono strettamente connessi alla manutenzione del patrimonio immobiliare e dovranno essere consuntivati al termine degli stessi ed indicati all’interno della documentazione allegata al Verbale di Controllo.
12.1 Demolizioni, scavi e rimozioni strutture
1 Questa categoria di interventi ha carattere di straordinarietà e/o urgenza, e sono necessari per ripristinare la funzionalità dell’edificio e in casi di emergenza per garantire la pubblica incolumità.
2 Tali interventi, da eseguire a seguito di espressa richiesta del Supervisore, sono tutti della tipologia extra-canone e quindi privi della “franchigia” di cui all’articolo 9.1. Il corrispettivo di ciascun intervento sarà determinato utilizzando i listini dei prezzi unitari e i corrispettivi della manodopera indicati all’Allegato 2 “Elenco prezzi”, al netto del ribasso offerto in sede di gara.
12.2 Coperture
1 Le attività indicate in via esemplificativa e non esaustiva comprendono:
- verifica della tenuta all’acqua, del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, la pulizia del manto di copertura, comprensivo della lattoneria;
- verifica dell’integrità degli elementi di copertura e degli elementi di chiusura delle prese di luce zenitale (cupolotti, lucernai, ecc.), ripristino del manto di copertura, dei raccordi ai pluviali e delle lattonerie;
- verifica dell’integrità del pacchetto coibente e ripristino dello stesso;
- interventi riparativi di ogni tipo il cui importo è inferiore alla franchigia indicata;
- interventi di ripristino con importo superiore alla franchigia indicata tra cui:
• eliminazioni delle infiltrazioni e parziale rifacimento degli elementi componenti il manto di copertura e dei relativi sistemi di supporto;
• sostituzione degli elementi di chiusura delle prese di luce zenitale (cupolotti, lucernai, etc.) rotti;
• interventi a richiesta, con carattere di urgenza, necessari per ripristinare la funzionalità dell’edificio;
• rifacimenti di parti della struttura portante primaria e secondaria.
12.3 Partizioni interne
1 Le attività indicate in via esemplificativa e non esaustiva comprendono:
- verifica, regolazioni e sostituzione dei meccanismi di movimentazione e loro lubrificazione e sistemazione della planarità e della verticalità;
- interventi riparativi dei meccanismi di movimentazione, del rivestimento superficiale e dei pannelli componenti le pareti mobili se non più funzionanti;
- interventi di ripristino con importo superiore alla franchigia indicata tra cui:
•smontaggio e rimontaggio parziale o totale dei pannelli delle pareti mobili per la modifica del lay-out dei posti di lavoro degli ambiti open-space con il relativo adeguamento degli impianti tecnologici.
12.4 Intonaci e rivestimenti di facciata
1 Le attività indicate in via esemplificativa e non esaustiva comprendono:
- verifica degli intonaci interni ed esterni e dei rivestimenti esterni al fine di accertarne la perfetta integrità, l’aderenza ai supporti e le patologie esistenti;
- interventi riparativi con rifacimento di parti ammalorate;
- demolizione e rifacimenti estesi a intere pareti e soffitti;
- interventi su richiesta con importo superiore alla franchigia indicata.
12.5 Controsoffitti
1. Le attività indicate in via esemplificativa e non esaustiva comprendono:
- verifica dell’integrità, della planarità, della resistenza degli attacchi dei pannelli e di profili di supporto;
- interventi riparativi di modesta entità;
- interventi di ripristino con importo superiore alla franchigia indicata tra cui:
•interventi a richiesta necessari per ripristinare la funzionalità e il riposizionamento dei pannelli spostati da diversi eventi, anche naturali;
•sostituzione dei pannelli rotti sbrecciati, non più riutilizzabili o con alterazioni superficiali evidenti conseguenti a infiltrazioni d’acqua etc.
12.6 Pavimenti e rivestimenti
1. Le attività indicate in via esemplificativa e non esaustiva comprendono:
- verifica dell’integrità, della planarità, della stabilità dei pavimenti e rivestimenti interni;
- interventi riparativi e stuccature;
- interventi di ripristino con importo superiore alla franchigia indicata tra cui:
•interventi a richiesta necessari per ripristinare la funzionalità;
•sostituzione dei pavimenti di qualsiasi tipo smossi, lesionati, usurati superiormente con componenti nuovi identici per formato, spessore, finitura e simile per colore a quelli esistenti;
•eventuale rifacimento del massetto sottostante eventualmente avallato,
lesionato o di scarsa consistenza.
12.7 Opera da lattoniere
1. Le attività indicate in via esemplificativa e non esaustiva comprendono:
- verifica dell’integrità, della stabilità degli agganci, dello stato della verniciatura delle lattonerie;
- pulizia delle grondaie pluviali e scoline
- riparazione e/o sostituzione di tratti di canali di gronda, pluviali, converse, bandinelle di ogni tipo di materiale;
- interventi di ripristino con importo superiore alla franchigia indicata tra cui:
•revisione generale e/o sostituzione delle lattonerie di copertura;
•nuove lattonerie a seguito di interventi di rifacimento delle coperture.
12.8 Opera da falegname
1. Le attività indicate in via esemplificativa e non esaustiva comprendono: Porte e finestre
- verifica dell’integrità, della planarità, della stabilità della perfetta chiusura e allineamento delle ante al controtelaio, della rotazione e dell’avvolgimento dei rulli delle tapparelle, dello stato delle verniciature e dei rivestimenti, delle porte e delle finestre in legno;
- registrazione e lubrificazione delle viti, delle cerniere, delle maniglie o cremonese, della componentistica metallica, dei rulli, sigillatura e fissaggio dei supporti dei rulli, del perimetro dell’infisso alle murature, sigillatura e fissaggio del vetro;
- sostituzione della componentistica rotta o che non garantisca la perfetta tenuta degli infissi con esclusione delle ante intere;
Arredi interni
- riparazione di elementi di arredo in legno (scrivanie, sedie, attaccapanni, sportelli, armadietti, ecc.)
- interventi di ripristino con importo superiore alla franchigia indicata tra cui:
•riparazione e parziale sostituzione degli infissi;
•revisione generalizzata di tipo straordinario degli infissi interni ed esterni;
•interventi a richiesta dell’Amministrazione.
12.9 Opera da fabbro e serramentista
1. Le attività indicate in via esemplificativa e non esaustiva comprendono: Porte e finestre
- verifica manutenzione comprendente: sfilatura dell’infisso e lubrificazione dei componenti;
- regolazione e lubrificazione delle cerniere;
- verifica, regolazione e riparazione della maniglia, della serratura, dei maniglioni, ecc;
- sostituzione della componentistica se non più funzionante con esclusione dell’intera porta;
- verifica e riparazione dei cardini.
Portoni e cancelli carrai
- verifica semestrale manutenzione comprendente: regolazione fine corso; regolazione e lubrificazione delle cerniere; pulizia delle guide; riallineamento delle battute; revisione e ingrassaggio cariglioni; verifica, lubrificazione, riparazione di serrature e maniglie; lubrificazione e ingrassaggio dei cuscinetti o ruote; lubrificazione e ingrassaggio delle parti meccaniche dell’automazione;
- sostituzione della componentistica se non più funzionante con esclusione dell’intero portone;
- interventi di ripristino con importo superiore alla franchigia di € 500,00 tra cui:
•riverniciatura delle parti non protette o con vernice fortemente ossidata;
•interventi a richiesta dell’Amministrazione.
12.10 Tinteggiature e verniciature
1. Le attività indicate in via esemplificativa e non esaustiva comprendono:
- verifica e controllo delle superfici tinteggiate e verniciate al fine di localizzare eventuali zone che presentano fenomeni di deterioramento: sfogliature, fioriture, muffe, macchie, etc.;
- riprese di tinteggiature a seguito di altri interventi murari;
- interventi di ripristino con importo superiore alla franchigia indicata tra cui:
• ritinteggiatura e riverniciatura di interi locali ed edifici;
• interventi su richiesta dell’Amministrazione.
12.11 Opere da vetraio
1. Le attività indicate in via esemplificativa e non esaustiva comprendono:
- interventi di sostituzione di singoli vetri rotti o pericolosi;
- sostituzione tipologia vetri con altre tipologie (vetri di sicurezza, isolanti, ecc) con importo superiore alla franchigia indicata.
12.12 Opere da tapparellista e tende
1. Le attività indicate in via esemplificativa e non esaustiva comprendono: Tapparelle
- verifica e manutenzione: pulizia interna ed esterna dei cassonetti, verifica delle cinghie di ancoraggio, dei supporti dei rulli allentati e deformati; verifica e lubrificazione degli snodi cardanici; verifica degli ancoraggi e lubrificazioni delle aste e degli arganelli; regolazione fine corsa, verifica e controllo degli elementi costituenti il telo e riallineamento nelle guide; lubrificazione dei perni dei rulli e di tutte le parti in movimento, ingrassaggio delle guide di scorrimento;
Tende
- verifica e manutenzione: verifica e eventuale fissaggio della struttura di supporto; verifica e lubrificazione delle guide di scorrimento; verifica e lubrificazione delle carrucole orientabili o organo di comando;
- interventi riparativi di modesta entità.
- interventi di sostituzione o nuova installazione con importo superiore alla franchigia indicata tra cui:
• installazione di tende o tapparelle in locali esistenti e di nuova costruzione;
• motorizzazione di tapparelle esistenti;
• interventi su richiesta dell’Amministrazione.
12.13 Rete fognature bianche e nere
1. Le attività indicate in via esemplificativa e non esaustiva comprendono:
- spurgo di caditoie, feritoie, boccacci, pozzetti di raccordo e d’ispezione;
- interventi di ripristino delle tubazioni di scarico esterne ai fabbricati, dei sifoni, delle vasche di raccolta e di pompaggio delle acque meteoriche;
- trattamenti di lavaggio delle tubazioni;
- interventi di ripristino e videoispezioni con importo superiore alla franchigia indicata.
12.14 Segnaletica interna e di informazione
1. Le attività indicate in via esemplificativa e non esaustiva comprendono:
- manutenzione dei pannelli e delle targhe posizionate nei locali di accesso e nei disimpegni con eventuale sostituzione dei componenti (pannello, lettere, cornici, ecc);
- spostamenti di targhe;
- aggiornamento del contenuto della segnaletica:
- fornitura e posa di nuova segnaletica.
Tutte le attività sopra descritte saranno gestite con un corrispettivo a misura/economia, utilizzando l’Allegato 2 Elenco Prezzi al netto del ribasso offerto o ricorrendo alla formazione dei nuovi prezzi, in funzione delle specifiche esigenze che l’Amministrazione riterrà necessarie, per tutta la durata dell’appalto.
Non è previsto la tipologia degli interventi a “canone” per questa attività.
12.15 Pavimentazioni aree esterne di pertinenza degli edifici
1. Le attività indicate in via esemplificativa e non esaustiva comprendono:
- riparazione delle pavimentazioni di qualsiasi tipo (marciapiedi, parcheggi, aree di gioco, ecc.);
- interventi riparativi di manufatti (bordi aiuole, bordi delimitazione pavimentazioni, recinzioni, ecc.);
- interventi di ripristino con importo superiore alla franchigia indicata tra cui:
• rifacimenti generalizzati di tipo straordinario e nuove tipologie di pavimentazioni;
• interventi su richiesta dell’Amministrazione.
12.16 DETERMINAZIONE DEL CANONE DELLE MANUTENZIONI EDILI SOPRA ELENCATE
1. Tutte le attività di piccolo mantenimento edile indicate sopra, con la sola esclusione di quelle indicate ai paragrafi 12.1 “Demolizioni, scavi e rimozioni strutture” e 12.14 “Segnaletica interna e di informazione”, in via esemplificativa e non esaustiva, ricomprese nella Guida Manutenzione Programmata ovvero il cui importo contabilizzato è inferiore alla franchigia di € 500,00 per singolo intervento, saranno compensate con un unico canone annuo che verrà determinato moltiplicando il numero di mq di Superficie utile Lorda complessiva degli edifici oggetto del servizio, rilevati in sede di sopralluogo e riportati nel Piano dettagliato delle attività o nell’Ordinativo Aggiuntivo e aggiornati a seguito della formazione dell’Anagrafica Tecnica, per il prezzo unitario di cui all’allegato 2 Elenco prezzi al netto del ribasso offerto in sede di gara.
2. Nel canone sono comprese le Prestazioni accessorie di tipo gestionale e strumentale comprese nel canone comuni a tutti i servizi di cui all’articolo 10.
3. E’ altresì compreso l’aggiornamento dell’eventuale documentazione relativa alla presenza di MCA presenti nell’immobile.
4. Al fine della determinazione del corrispettivo, anche gli interventi relativi ad attività di manutenzione a guasto necessari al ripristino della normale funzionalità degli immobili, rilevati dal Fornitore in fase di sopralluogo iniziale, sono da assoggettare al pari degli altri ai criteri valutativi dettati nei paragrafi precedenti.
13 - ELENCO PREZZI UNITARI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE
1. Le attività dei diversi servizi saranno compensate con corrispettivo a canone, periodico, forfettario determinato applicando i prezzi unitari di cui all’Allegato 2, al netto dei ribassi offerti in sede di gara, agli elementi geometrici e/o quantitativi rilevati in sede di sopralluogo e riportati nel Piano dettagliato delle attività o nell’Ordinativo Aggiuntivo. Tale computo sarà aggiornato sulla base delle risultanze quantitative ricavate dal servizio costituzione e gestione dell’Anagrafica tecnica degli immobili e degli impianti, eventualmente attivato, e ciò potrà dare luogo ad un adeguamento, in aggiunta o in detrazione, del canone precedentemente determinato.
2. Si evidenzia che gli elementi o componenti tipologici (quali, ad esempio, le manichette o gli estintori, ecc, nell’impianto antincendio) individuati nell’Elenco prezzi del relativo servizio, sono da intendersi puramente convenzionali e quindi gli unici utilizzabili per il calcolo dell’importo annuo del corrispettivo a canone del servizio stesso.
3. Conseguentemente, la mancata o errata indicazione di altri elementi o componenti tipologici, anche significativi, dei sistemi impiantistici non dà diritto al Fornitore di richiedere compensi extra-canone o a modifica del corrispettivo a canone, in quanto il servizio deve essere gestito garantendo comunque la piena funzionalità delle apparecchiature e dei sistemi tecnologici che lo compongono, restando inalterato il corrispettivo ricavato dall’offerta presentata secondo lo schema (elemento x prezzo unitario) predefinito nell’Allegato 2.
14 - ELENCO PREZZI UNITARI PER INTERVENTI EXTRA-CANONE
1. I prezzi unitari da utilizzare per la determinazione dei corrispettivi a misura/in economia delle “attività extra-canone” e dell’importo della franchigia, entro la quale si riconducono le attività e gli interventi di ripristino con corrispettivo a “canone”, sono individuati nei listini a stampa di seguito indicati, riportati nell’Allegato 2 al presente Capitolato in ordine decrescente di utilizzo.
A. Interventi a misura extra-canone
1. Per i servizi al patrimonio immobiliare (impianti) si utilizzano i seguenti prezziari:
i. Prezziario regionale dei lavori pubblici
ii. Prezziario DEI – Tipografia del Genio Civile, composto dai seguenti volumi:
• Prezzario Recupero Ristrutturazione Manutenzione
• Nuove Costruzioni
• Prezzario Impianti Elettrici
• Prezzario Impianti Tecnologici
iii. Listino prezzi edito da Associazione Nazionale Costruttori Impianti (ASSISTAL)
2. I prezziari sono indicati in ordine decrescente di utilizzo, ciò significa che dovendo realizzare una attività, il costo del materiale/prestazione dovrà essere cercato prima sul prezziario I, e se mancante sul prezziario II, e nel caso non sia presente nemmeno su quest’ultimo, sul prezziario III.
3. Qualora una medesima voce sia presente su più prezziari, fa fede l’importo previsto sul prezziario con numerazione inferiore; in ordine di importanza e quindi di utilizzo, è: I, II, III.
4. I prezzi dovranno essere desunti dai prezziari di cui sopra attingendo alle voci comprensive di fornitura e posa in opera. Solo qualora non fossero individuabili voci con fornitura e posa in opera, si provvederà per la manodopera secondo quanto stabilito al successivo punto B.
5. Non verranno riconosciuti maggiori oneri per lavori svolti in orario notturno o festivo.
6. Gli importi riportati per le singole voci del prezziario al netto del ribasso effettuato in sede di offerta dovranno essere applicati a tutte le attività che verranno effettuate come extra-canone oltre che per definire l’importo della franchigia.
7. I prezzi delle singole prestazioni che verranno applicati saranno quelli, al netto del ribasso, vigenti al momento dell’autorizzazione dell’attività ad opera del Supervisore. Ciò significa che la pubblicazione di una nuova versione, pubblicata, dell’elenco prezzi dei sopraccitati listini avrà vigore, al netto del ribasso stabilito in sede di offerta, al fine della liquidazione delle prestazioni solo e soltanto relativamente ad attività non ancora approvate. Pertanto per le attività iniziate prima della nuova versione pubblicata restano immutati i prezzi unitari vigenti all’avvio dei lavori anche se gli stessi vengono ultimati in tempi successivi.
B. Interventi in economia (costo della manodopera)
1. Relativamente alla sola manodopera per prestazioni extra-canone il corrispettivo sarà composto dal costo della manodopera ufficiale in vigore nel territorio ove viene effettuata la prestazione - determinata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto nel quale il Ministero competente ha fornito, attraverso apposite tabelle, il costo medio orario su base provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia e attività affini o, in difetto, secondo i prezziari o listini ufficiali vigenti – cui si aggiunge un importo percentuale pari al 26,50% calcolato sul costo della manodopera medesima, per tenere conto delle spese generali e dell’utile d’impresa (spese generali 15% ed utili il 10% sul totale pari all’11,5%).
2. Il ribasso presentato in sede di gara da effettuarsi sul corrispettivo della manodopera si applica esclusivamente al 26,50% di cui sopra (costi generali e utile d’impresa).
3. Si precisa che le ore in economia verranno contabilizzate a partire dal momento in cui l’operaio inizia l’intervento presso il sito, fino al momento di abbandono dello stesso
per la pausa pranzo o a fine giornata o per qualsiasi altro motivo di abbandono del luogo di lavoro, per ricominciare dal ritorno dello stesso.
4. Per le ore in economia devono essere redatte apposite liste settimanali vistate al termine della settimana stessa. Ore di manodopera non inserite in tali liste approvate non potranno essere liquidate. Per i lavori realizzati su progetto, le ore in economia devono essere previste in computo e l’importo relativo confluirà nell’importo a corpo relativo, senza ulteriore verifica.
15 - FORMULAZIONE NUOVI PREZZI UNITARI
1. Nel caso in cui l’Elenco dei Prezzi Unitari di riferimento contrattuale non contenga lavorazioni, manufatti o forniture necessarie per la contabilizzazione di interventi che il Supervisore ritiene di dover comunque eseguire, si procederà al concordamento di nuovi prezzi unitari.
2. Il nuovo prezzo unitario dovrà, possibilmente, derivare dalla comparazione con i prezzi contrattualmente indicati ed essere ad essi ragguagliato, apportando le necessarie differenze in più o in meno. Quando ciò non è possibile si darà luogo ad una attenta analisi dei componenti, delle forniture e della manodopera con i relativi prezzi elementari desunti dai prezziari di cui all’articolo 13 e, in via residuale, con i prezzi di mercato, che concorrono alla formazione del nuovo prezzo. Il risultato dell’analisi e la formulazione del nuovo prezzo sarà condivisa sottoscrivendo tra le parti un apposito “Verbale di concordamento nuovo prezzo”.
16 - PENALI
1 Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Fornitore comporteranno una riduzione del compenso pattuito per la minor prestazione eseguita e per il danno arrecato, nonché l’applicazione delle penali riportate nella tabella seguente.
2 Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che danno luogo all’applicazione dei provvedimenti sopra indicati, saranno contestati al Fornitore per iscritto dalla CUC o dall’Amministrazione contraente.
3 L’Amministrazione contraente potrà scomputare le penali e gli altri crediti dalla stessa maturati dai corrispettivi spettanti (sia in corso d’opera sia in sede di liquidazione finale) al Fornitore a qualsiasi titolo oppure, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva rilasciata dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4 Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel presente Capitolato non preclude il diritto della CUC e/o dell’Amministrazione contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5 La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione cui si riferiscono le penali medesime.
6 La procedura di contestazione delle penali e le conseguenze derivanti dall’applicazione delle stesse sono specificate nella Convenzione.
Ipotesi di inadempimento sanzionato con penale | Valore della penale | ||
1 | ATTIVAZIONE DEI SERVIZI | Ritardo nella definizione della tempistica dei sopralluoghi a seguito di Richiesta preliminare di fornitura (art. 4, comma 5) | € 100,00 per ogni giorno di ritardo |
2 | Ritardo nella conclusione del/i sopralluogo/i a seguito di Richiesta preliminare di fornitura(art. 4, comma 6) | € 100,00 per ogni giorno di ritardo | |
3 | Ritardo nella comunicazione di capienza del massimale a seguito di Richiesta preliminare di fornitura (art. 4, comma 8) | € 100,00 per ogni giorno di ritardo | |
4 | Ritardo nella presentazione del Piano dettagliato delle attività a seguito di Richiesta preliminare di fornitura (art. 4, comma 10) | € 150,00 per ogni giorno di ritardo | |
5 | Ritardo nella riformulazione del Piano dettagliato delle attività in esito alla richiesta di modifiche formulata dall’Amministrazione contraente (art. 5, comma 1, lett. b) | € 150,00 per ogni giorno di ritardo | |
6 | Ritardo nell’attivazione del servizio rispetto alla data risultante dal Piano dettagliato delle attività, eventualmente modificato (art. 4, comma 11, punto 1) | € 250,00 per ogni giorno di ritardo | |
7 | COSTITUZIONE E GESTIONE ANAGRAFICA TECNICA | Ritardo nella restituzione di tutte le informazioni relative all’Anagrafica tecnica attraverso il Sistema informativo allo scadere dell’Ordinativo principale di fornitura (articolo 8, comma 11) | € 100,00 per ogni giorno di ritardo |
8 | Ritardo nella consegna del DataBase relativo all’Anagrafica tecnica (articolo 8, comma 13) | € 100,00 per ogni giorno di ritardo | |
9 | Ritardo nell’aggiornamento dei dati sul DataBase relativi all’Anagrafica tecnica in esito a segnalazioni di incongruità o richieste di integrazioni/modifiche da parte delle Amministrazione contraenti (articolo 8, comma 15) | € 100,00 per ogni giorno di ritardo | |
10 | Ritardo nell’aggiornamento dei dati sul DataBase relativi all’Anagrafica tecnica (articolo | € 100,00 per ogni giorno di ritardo |
7 Quando le penali sotto riportate si riferiscono ai tempi minimi/massimi previsti dalla documentazione di gara, nel caso il Fornitore abbia migliorato tali tempistiche nell’Offerta tecnica, le penali si intendono riferite alle tempistiche espresse in Offerta tecnica.
8, comma 16; art. 8.1.3, comma 3) | |||
11 | Ritardo nella consegna all’Amministrazione contraente del report semestrale relativo all’Anagrafica Tecnica (articolo 8.1.3, comma 6) | € 100,00 per ogni giorno di ritardo | |
12 | CALL CENTER | Ritardo nell’attivazione del Call Center (articolo 10.1, comma 2) | € 150,00 per ogni giorno di ritardo |
13 | Inadempienza nello svolgimento diligente del servizio con le modalità ed i tempi di cui all’articolo 10.1 o concordati con il Supervisore | Fino a € 150,00 per ogni inadempienza segnalata in rapporto alla gravità dell’inadempienza | |
14 | Mancata copertura con operatore fisico nei giorni e negli orari prefissati | € 300,00 per ogni giorno di mancata copertura | |
15 | SISTEMA INFORMATIVO | Ritardo nell’attivazione del Sistema informativo reso funzionante in ogni sua articolazione (articolo 10.2, comma 7) | € 100,00 per ogni giorno di ritardo |
16 | Ritardo nell’effettuazione del corso di formazione all’uso del Sistema informativo per le Amministrazioni(articolo 10.2, comma 9) | € 50,00 per ogni giorno di ritardo | |
17 | Ritardo nell’inserimento, o non corretto inserimento, dei dati sul Data Base del Sistema informativo (articolo 10.2, comma 11) | € 100,00 per ogni giorno di ritardo | |
18 | PIANI QUALITA’ DEL SERVIZIO | Ritardata presentazione del Piano della qualità del servizio secondo quanto previsto dall’articolo 10.3, comma 1 | € 50,00 per ogni giorno di ritardo |
19 | MONITORAGGI | Mancata verifica degli immobili e degli impianti secondo la tempistica prevista (articolo 10.5) | € 250,00 per ogni impianto non ispezionato e di cui non è stato redatto il relativo verbale di monitoraggio |
20 | Mancata segnalazione al Supervisore o agli uffici competenti di situazioni di pericolo, con indicazione dei provvedimenti urgenti necessari, rilevate con il monitoraggio, o mancato intervento in autonomia per la messa in sicurezza per la rimozione di situazioni di pericolo imminente riscontrate con il monitoraggio (articolo 10.5) | € 1.000,00 per ogni caso di mancata segnalazione | |
21 | PIANI E PROGRAMMI DI MANUTENZIONE | Ritardata presentazione dei Piani e programmi di manutenzione secondo quanto previsto dall’articolo 10.6 | € 100,00 per ogni giorno di ritardo |
22 | Mancato rispetto delle modalità e dei tempi indicati nei Piani e programmi di manutenzione con riferimento alla programmazione periodica | € 250,00 per ogni giorno di ritardo per ogni singolo intervento. Tale penale |
degli interventi di manutenzione compresi nel canone (articolo 10.6, comma 1, lettera a) | potrà elevarsi fino a € 500,00 ad intervento per ogni giorno di ritardo, ad insindacabile giudizio del Supervisore, nel caso di grave danno alla funzionalità degli impianti | ||
23 | Mancato rispetto delle modalità e dei tempi indicati nei Piani e programmi di manutenzione con riferimento alla programmazione extra- canone e straordinaria a richiesta (articolo 10.6, comma 1, lettera b) | Fino a € 500,00, in rapporto alla gravità dell’inadempienza, per ogni intervento non effettuato | |
24 | REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO | Ritardo rispetto al termine massimo previsto dal Capitolato tecnico per l’attivazione di ogni singolo intervento per la messa in sicurezza (articolo 10.7) | € 200,00 per ogni ora di ritardo |
25 | INTERVENTI URGENTI | Ritardo rispetto al termine previsto per l’attivazione di ogni singolo intervento urgente (2 giorni escluso festivi) (articolo 10.8) | € 300,00 per ogni giorno di ritardo |
26 | Interruzione di un intervento in emergenza senza il ripristino delle condizioni di sicurezza | € 2.000,00 per ogni inadempienza accertata | |
27 | ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E PREVENTIVAZIONE | Ritardo nella consegna dei preventivi entro i termini concordati con il Supervisore (articolo 10.9) | € 100,00 per ogni mancata consegna; la penale viene incrementata di una penale giornaliera valutata a percentuale sull’importo dei preventivi secondo la seguente formula: euro/giorno = importo preventivo/giorni previsti x 10% |
28 | Ritardo nell’esecuzione delle progettazioni richieste e nell’elaborazione e presentazione delle documentazioni occorrenti alla realizzazione degli interventi (articolo 10.9) | 0,1 % sull’importo del progetto/preventivo. La penale è calcolata per ogni giorno di ritardo | |
29 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE RIPARATIVA | Mancato e tempestivo intervento nei tempi previsti dal Capitolato tecnico (articolo 9.3) | € 200,00 per ogni giorno di ritardo per ogni singolo intervento. Tale penale potrà elevarsi fino a € 400,00 ad intervento per ogni giorno di ritardo, ad insindacabile |
giudizio del Supervisore, nel caso di grave danno alla funzionalità degli immobili e degli impianti | |||
30 | ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PREDITTIVA A CANONE | Nel caso in cui il Fornitore non svolga con diligenza il servizio e non rispetti le modalità ed i tempi previsti dal Capitolato tecnico e dall’Allegato 1 “Guida Manutenzione Programmata” | La penale sarà commisurata alla gravità dell’inadempienza fino ad un importo massimo di € 500,00 per ogni intervento non effettuato |
31 | ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI | Per interruzioni nell’erogazione dei servizi: riscaldamento, acqua calda sanitaria e condizionamento, energia elettrica e alimentazione causate da inadempienze del Fornitore | € 100,00 per ogni ora di interruzione |
32 | Per interruzioni nell’erogazione dei servizi: impianti elevatori (fermi impianto) e indisponibilità nell’uso di locali, causate da inadempienze del Fornitore | € 200,00 per ogni giorno di interruzione e per ogni impianto elevatore/locale | |
33 | Mancato funzionamento, per accertata incuria o negligenza di conduzione, all’orario stabilito dal contratto, a scapito del comfort ambientale, nonché per temperature interne inferiori a quelle di legge, a seguito di segnalazioni scritte da parte del Supervisore dell’Amministrazione. Tale penale non deve intendersi applicabile ed operante nei seguenti casi: • temperatura minima esterna inferiore a – 5°C, stabilita dalle vigenti disposizioni di legge; • tutte le cause di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla volontà del Fornitore, comprese le manomissioni da parte di terzi negli impianti, per carenze costruttive, strutturali e/o impiantistiche per le quali occorrerebbero lavori di miglioria radicale; • nei casi in cui non sia stata tempestivamente comunicata la variazione del programma di servizio per la fornitura del calore | € 500,00 per impianto | |
34 | Esecuzione dei lavori da parte di maestranze non qualificate in ogni settore di intervento | € 1.000,00 per ogni inadempienza accertata | |
35 | Indisponibilità a eseguire interventi senza motivata ragione | € 1.000,00 per ogni inadempienza accertata | |
36 | Non disponibilità di attrezzature e mezzi idonei | € 1.000,00 per ogni inadempienza accertata | |
37 | Ritardi nell’esecuzione delle verifiche imposte da obblighi di legge o normativi | € 1.000,00 per ogni inadempienza accertata |
38 | Mancata o intempestiva compilazione di domande e/o presentazione di documentazioni per la richiesta di autorizzazioni, nulla osta, concessioni, licenze d’uso, ecc., afferenti in generale la conduzione e gestione del patrimonio edilizio ed impiantistico. Eventuali sanzioni in cui incorrerà l’Amministrazione contraente per ritardata presentazione saranno poste a carico del Fornitore | € 1.000,00 per ogni inadempienza accertata | |
39 | ULTIMAZIONE LAVORI CON CORRISPETTIVO EXTRA-CANONE | Ritardata ultimazione dei lavori dei singoli interventi per i quali è stato fissato un tempo utile di esecuzione secondo i criteri previsti dal Capitolato tecnico | € 250,00 penale forfettaria; la penale viene incrementata di una penale giornaliera valutata a percentuale secondo la seguente formula: euro/giorno = importo lavori/giorni previsti x 10% |
40 | IMPIANTI ELEVATORI | Ritardo rispetto al termine massimo previsto per il pronto intervento nel caso di passeggeri rimasti bloccati in cabina (articolo 11.6.3) | € 400,00 per gli ascensori e montacarichi per ogni ora o frazione di ora di ritardo € 2.000,00 se l’intervento avviene dopo 3 ore di ritardo rispetto al termine massimo previsto per il pronto intervento |
41 | Mancata assistenza all’Ente preposto alla verifica periodica o straordinaria degli impianti nonché per risultato negativo della verifica stessa per colpa del Fornitore (articolo 11.6.4) | € 500,00 per ogni visita | |
42 | CABINE ELETTRICHE – GRUPPI ELETTROGENI DI EMERGENZA – GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ | Verificarsi di eventi negativi per ogni disfunzione all’interno degli immobili derivante da mancata manutenzione programmata e predittiva, mancata riparazione nei tempi contrattuali ed ogni altra causa imputabile al Fornitore | € 1.000,00 ad evento |
43 | ESTINTORI ANTINCENDIO PORTATILI | Per ogni estintore rilevato non idoneo, guasto o non a norma imputabile a responsabilità del Fornitore | € 200,00 per estintore |
44 | PERSONALE ADDETTO | Nel caso in cui il Fornitore non provveda alla sostituzione del personale entro 10 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione contraente | € 100,00 per ogni giorno di ritardo |
(articolo 3.2, comma 12) | |||
45 | SICUREZZA SUL LAVORO | Mancato rispetto delle norme di igiene e sicurezza (articolo 22) | € 1.000,00 per ogni inadempienza accertata |
46 | MONITORAGGIO E REPORTISTICA DELLA CONVENZIONE | Mancato rispetto dei termini previsti per il monitoraggio e la reportistica della Convenzione di cui al successivo articolo 28 | € 50,00 per ogni giorno di ritardo |
47 | Per qualunque altra inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato tecnico e allegati e nell’Offerta tecnica | € 250,00 per ogni inadempienza accertata | |
48 | Per qualunque altra inadempienza, rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato tecnico e allegati e nell’Offerta tecnica, reiterata oltre al termine ad adempiere fissato dall’Amministrazione contraente o dalla CUC per messa in mora del Fornitore. | € 100,00 per ogni giorno di ritardo |
17 – RICONSEGNA DEL PATRIMONIO ALL’AMMINISTRAZIONE E AFFIANCAMENTO A FINE FORNITURA
1. In prossimità della scadenza del Contratto l’Amministrazione comunicherà al Fornitore la data esatta di riconsegna degli immobili ed in tale data si provvederà alla firma del Verbale di riconsegna (allegato sub 11).
2. Il “Verbale di Riconsegna dei beni” rappresenta il documento con il quale il Fornitore riconsegna all’Amministrazione, alla scadenza del Contratto, i beni presi in carico e, pertanto, oggetto del Verbale di consegna.
3. Il verbale dovrà essere redatto in duplice copia e recare la firma congiunta di entrambe le parti.
4. Il verbale di riconsegna, redatto in contraddittorio, dovrà contenere, oltre all’elenco dei beni precedentemente dati in custodia al Fornitore dall’Amministrazione, tutte le indicazioni operative e pratiche (consegna delle chiavi, indicazioni aggiornate sulla conduzione impianti, prescrizioni particolari e circostanziate sull’uso degli immobili, avvertenze, ecc....) utili e necessarie a rimettere l’Amministrazione Contraente nel pieno godimento del patrimonio immobiliare.
5. I beni dovranno essere riconsegnati in buono stato manutentivo, migliorato in forza degli interventi eseguiti o quantomeno uguale a quello esistente al momento della consegna.
6. Il processo di verifica finale, propedeutico alla riconsegna dei beni da parte del Fornitore all’Amministrazione contraente, le operazioni di riconsegna e la firma del verbale dovranno concludersi entro il termine del contratto; qualora il Fornitore sia inadempiente alle richieste di sistemazione, correzione, esecuzione, fornitura o
quant’altro, gli verrà intimato di adempiere, previa diffida intimata ai sensi dell’art. 1454 c.c.
7. Gli interventi di sistemazione di eventuali inconvenienti, riscontrati prima e durante le operazioni di riconsegna dei beni e che il Fornitore non esegua nei termini che gli sono stati prescritti, potranno venire eseguiti dall’Amministrazione contraente stessa con addebito della relativa spesa al Fornitore inadempiente.
8. Il Fornitore fornisce completa garanzia di tutte le prestazioni, servizi ed interventi compresi nell’appalto, fino alla ripresa in carico dei beni da parte dell’Amministrazione contraente, fatte salve le maggiori responsabilità sancite dall’art. 1669 del Codice civile.
9. Gli oneri di cui sopra sono compresi negli importi di appalto.
10. Il Supervisore potrà effettuare con il supporto degli uffici tecnici e congiuntamente al Fornitore, una verifica completa degli immobili e di tutte le apparecchiature ed impianti onde permetterne la constatazione della piena efficienza e del perfetto funzionamento.
11. L’obbligo di custodia sussistente in capo al Fornitore si intenderà cessato con effetto dalla sottoscrizione del verbale di riconsegna dei beni dell’Amministrazione contraente.
12. In sede di riconsegna l’Amministrazione contraente verificherà che:
a) siano state eseguite le operazioni manutentive comprese nel Contratto. In particolare si verificherà che:
- tutti gli interventi operativi ordinati, necessari o previsti siano stati eseguiti;
- le operazioni e le verifiche periodiche previste nei canoni siano state correttamente tutte eseguite;
b) tutte le informazioni inerenti alla gestione della manutenzione siano state fornite, e in particolare:
- i documenti allegati alla fatturazione e di contabilità, certificazioni, rapporti ecc.;
- le tabelle, previste o richieste, di sintesi e statistiche sugli interventi fatti e residui da fare;
c) tutti i preventivi richiesti almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza siano stati forniti nei tempi e nella forma adeguata;
d) tutti gli adempimenti previsti dall’Anagrafica tecnica e dal Sistema informatico siano stati completati, ivi compreso l'aggiornamento del software con l'immissione di tutte le operazioni manutentive eseguite;
e) non ci siano situazioni di mancata esecuzione a regola d'arte degli interventi;
f) siano stati depositati presso l’Amministrazione contraente tutte le documentazioni tecniche di legge (certificati di conformità, deposito c.a., ecc.);
g) al momento della consegna non esistano situazioni di pericolo anche latenti tali da provocare danni a persone o cose e di ciò dovrà essere redatto verbale di constatazione.
13. Dopo che tutte le condizioni previste dalla Convenzione ed in particolare quelle oggetto delle verifiche di cui sopra siano state rispettate, si redigerà il Verbale di riconsegna.
14. Il Fornitore è obbligato a garantire la continuità del servizio, pertanto dovrà agevolare l’avvio della erogazione dei servizi da parte del nuovo Fornitore entrante, secondo le modalità proposte in sede di gara.
18 - COPERTURE ASSICURATIVE
1. Il Fornitore è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa RC, a copertura dei rischi derivanti dall’esecuzione del contratto, prestata da Società ammesse ad operare nel territorio italiano ai sensi del Regolamento IVASS.
2. La copertura assicurativa dovrà fare espresso riferimento all’oggetto, alle prestazioni oggetto della Convenzione e al territorio in cui avviene lo svolgimento dei servizi.
3. Nel caso in cui il Fornitore sia un raggruppamento di imprese RTI, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate, restando la facoltà di indicare in polizza nominativamente le imprese costituenti il RTI e la relativa attività da esse svolte all’interno dello stesso.
4. Le garanzie assicurative prestate dovranno avere validità e riferimento alla/e polizza/e assicurativa/e seguenti:
➢ R.C.T. Responsabilità Civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose in conseguenza di eventi accidentali causati dal Fornitore o da persone di cui il Fornitore è tenuto a rispondere, con la quale la società assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione al servizio da esso prestato, comprese tutte le attività ed operazioni inerenti, accessorie e complementari di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata, con le sotto elencate ulteriori condizioni particolari:
- massimale unico minimo € 5.000.000,00 per evento
- prestazioni presso terzi senza sottolimite
- danni da inquinamento accidentale
- danni consequenziali e da interruzione di esercizio totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale
- danni a terzi da incendio di cose di proprietà dell’assicurato con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale
- danni a impianti e/o macchinari oggetto delle prestazioni con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale
- danni a qualsivoglia cosa di terzi che si trova nell’ambito delle prestazioni
- danni a cose in consegna e custodia con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale
- estensione della qualifica di terzi ai dipendenti della CUC/Amministrazioni contraenti/subappaltatori e loro dipendenti
➢ R.C.O. Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d’opera, con le sotto elencate ulteriori condizioni particolari
- massimale unico minimo € 3.000.000,00 per evento / con il massimo di € 1.500.000,00 per persona
- definizione di prestatore di lavoro a norma di legge in vigore al momento del sinistro
➢ Responsabilità civile professionale per fatti colposi, errori od omissioni causati dal Fornitore o da persone di cui lo stesso è tenuto a rispondere per tutti i servizi oggetto della Convenzione (compresi quelli ad essi comunque relativi, propedeutici e/o complementari), con le sottoelencate ulteriori condizioni particolari:
- massimale unico minimo € 5.000.000,00 per evento
- danni consequenziali e da interruzione di esercizio totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio
- retroattività dalla data di inizio del servizio e postuma 2 anni dopo la data in cui termina il servizio.
5. Le polizze, debitamente quietanzate, dovranno essere trasmesse alla CUC prima della stipulazione della Convenzione. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere trasmesse alla CUC alle relative scadenze. La validità e l’efficacia delle predette polizze deve essere garantita per tutta la durata della Convenzione, pena la risoluzione dello stesso.
6. Non è consentito il cumulo con polizza/e RC già in essere.
7. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore per maggiori danni eccedenti i massimali di cui sopra.
19 - OBBLIGHI ED ONERI DEL FORNITORE
1. Il Fornitore, assumendo verso l’Amministrazione Contraente il ruolo di Fornitore globale in relazione ai servizi attivati, deve garantire la completezza e l’omogeneità delle prestazioni e deve pertanto farsi carico dell’efficienza dei servizi richiesti.
2. Gli interventi di manutenzione, stante le loro dimensioni e tipologie, non sempre predeterminabili, dovranno essere eseguiti sulla base delle esigenze che si manifesteranno sia dall’attività di monitoraggio che dalle richieste dell’Amministrazione contraente.
3. E’ compito del Fornitore gestire, nei tempi e nei modi di seguito definiti, le attività presso gli immobili delle Amministrazioni contraenti e verificare che siano rispettate integralmente le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
4. Il Fornitore è obbligato ad adottare, nell’esecuzione di tutte le attività, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati.
5. In conseguenza, il Fornitore resta automaticamente impegnato a:
- liberare l'Amministrazione contraente ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia di terzi derivante dall’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto;
- attenersi alle disposizioni che saranno emanate dal Supervisore degli immobili nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai servizi appaltati, anche se ciò comporti l’esecuzione degli stessi a gradi, limitando l'attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, oppure obblighi il personale a percorsi più lunghi e disagiati;
- mantenersi in regola con le licenze, le autorizzazioni ed ogni altro atto di assenso da parte di pubbliche amministrazioni necessario allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto;
- mantenere sui luoghi di svolgimento delle attività una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni di volta in volta impartite e con facoltà, da parte del Supervisore degli immobili di chiedere l'allontanamento di quegli operai o incaricati che non fossero – per giustificati ed oggettivi motivi – graditi all’Amministrazione contraente;
- utilizzare, per le attività dell’appalto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle norme dell'Amministrazione contraente e delle disposizioni che saranno impartite dal Supervisore degli immobili.
6. Oltre a quanto previsto nella Convenzione, sono a carico del Fornitore gli oneri e gli obblighi e le relative spese derivanti dai servizi appaltati, sia con corrispettivo a canone che extra-canone.
7. Di tali oneri e obblighi, come degli altri indicati o richiamati nel testo del presente Capitolato, il Fornitore ha tenuto debito conto nello stabilire i prezzi delle attività.
8. Si precisa inoltre che tutte le attività manutentive da effettuarsi su impianti rientranti nelle previsioni di cui al DM 37/2008 e s.m.i. devono essere eseguite da impresa a ciò abilitata, la quale è tenuta anche a rilasciare, a cura di personale abilitato ai sensi di legge, le prescritte certificazioni di conformità, ogni qualvolta si rendano necessarie.
9. Il Fornitore è responsabile della continua e perfetta efficienza e funzionalità degli impianti affidatigli in manutenzione con particolare riferimento alle implicazioni nei riguardi della sicurezza per le persone o cose.
10. Esso è pertanto penalmente e civilmente responsabile per quanto possa accadere per cattiva o mancata manutenzione, cattiva esecuzione dei lavori, esercizio non corretto degli impianti affidatigli in manutenzione.
11. Il Fornitore è inoltre responsabile della tempestiva segnalazione al Supervisore dell’Amministrazione della necessità di eseguire riparazioni o sostituzioni di componenti che non siano compresi nel contratto di manutenzione ed è tenuto alla adozione, di propria iniziativa, con assoluta tempestività, di tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone ed alle cose, compresa la sospensione totale o parziale dell'esercizio, qualora si rivelasse un pericolo in atto.
12. Il Fornitore è, infine, responsabile della segnalazione all’Amministrazione della necessità di adeguare gli impianti tecnologici in manutenzione a criteri di sicurezza a seguito della adozione di nuove norme.
20 - ULTERIORI ONERI A CARICO DEL FORNITORE
1. Sono a carico del Fornitore anche gli oneri di seguito indicati, oltre quelli già citati in precedenza:
• i trasporti dagli stabilimenti e magazzini del Fornitore e delle sue fornitrici e
scarico nel luogo d’impiego di tutti i materiali, apparecchi ed attrezzi di lavoro occorrenti per l’esecuzione delle opere e degli impianti, gli imballaggi ecc. nell’intesa che tutto viaggi sempre a spese e ad esclusivo rischio e pericolo del Fornitore fino allo scarico nei cantieri di lavoro/magazzini; il Fornitore deve provvedere a sua cura a tutti i controlli del caso ed alla presentazione dei reclami ai vettori per smarrimento, sottrazioni, danni di qualsiasi genere. Detti materiali ed attrezzi, trasportati a piè d’opera, rimangono in consegna al Fornitore, che provvederà alla loro custodia come meglio crederà, fino al definitivo collocamento in opera, sia durante i lavori, sia durante le eventuali sospensioni. L’Amministrazione contraente non risponderà per nessuna causa accertata od ignota di qualsiasi danno ad essi recato per avarie, manomissioni, asportazioni od altro fino al collaudo;
• il trasporto dei materiali fino e dal luogo di svolgimento dell’attività lavorativa;
pur essendo consentito l’utilizzo di scale, ascensori e montacarichi presenti nelle strutture, il Fornitore potrà far ricorso a propri apparecchi di sollevamento senza alcun sovrapprezzo o richiesta di compensi aggiuntivi di qualsiasi natura;
• la compilazione della documentazione obbligatoria per effetto di disposizioni
legislative o regolamentari, nonché lo svolgimento di tutte le attività tecnico- amministrative necessarie a consentire l’esercizio delle attività contrattuali conformemente alle vigenti leggi (autorizzazioni, verbali di collaudo, atti di controllo svolti da altri enti pubblici);
• la predisposizione degli immobili e degli impianti per le prescritte visite
periodiche da parte degli enti preposti al controllo VV.F., INAIL, AUSL, ARPA, garantendo anche la necessaria assistenza durante l’espletamento delle visite;
• la pulizia dei locali ove vengano svolte attività oggetto di contratto, se sporcati a seguito di questa, compresa la fornitura dei detersivi e di tutti i materiali necessari per le pulizie;
• lo smaltimento di tutti i rifiuti derivanti dalle attività oggetto di contratto, anche
se speciali o tossico-nocivi nonché scarti, macerie ed altre immondizie, ed i relativi oneri anche fiscali;
• gli oneri di ricerca del guasto;
• ogni altro onere indicato nel presente Capitolato anche se non riportato in questo elenco;
• ogni altro onere necessario al conseguimento degli obiettivi indicati nel presente Capitolato anche se non esplicitamente riportato.
2. Tali oneri sono ricompresi nei corrispettivi previsti dal presente Capitolato e il Fornitore, in merito, non potrà avanzare richieste di qualsivoglia compenso aggiuntivo o diverso.
21 - CONTESTAZIONI
1. Tutte le eccezioni che il Fornitore intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Supervisore e debitamente documentate.
2. Detta comunicazione deve essere notificata entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data in cui il Fornitore ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento dell’Amministrazione contraente che si intende contestare.
3. Qualora il Fornitore non esplichi le sue rimostranze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di farle valere.
22 - SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA DELL’AMBIENTE
1. Il Fornitore è obbligato, nell'esecuzione dei servizi ordinati, ad osservare tutte le vigenti leggi, norme e regolamenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell’ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore, in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, deve:
a) provvedere affinché il personale che eseguirà i servizi di cui al presente Capitolato, abbia ricevuto un’adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri delle relative attività, anche con riferimento ai luoghi di lavoro in cui opera, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente, sui disturbi e rischi che la propria attività può causare ai dipendenti dell’Amministrazione contraente e sui modi per eliminare tali negative influenze;
b) dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi (ad es. elmetti, cinture di sicurezza, guanti, occhiali di sicurezza, etc.) in relazione alla tipologia delle attività oggetto dei servizi di cui al presente Capitolato.
3. Inoltre, il Fornitore:
a) è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
b) è responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
4. Il Fornitore si impegna, nel corso dello svolgimento del contratto, a salvaguardare l’integrità dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia e adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.
5. Le attività oggetto del presente appalto implicano la produzione di differenti tipologie di rifiuto che il Fornitore dovrà gestire nel pieno rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al D.lgs 152/2006 e s.m.i..
22.1 Informazioni sui rischi specifici
1. Ai sensi dell’art. 26, comma 3 ter, del D.lgs. 81/2008, la CUC ha redatto il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” (DVRI standard).
2. Prima dell’emissione dell’Ordinativo di fornitura l’Amministrazione contraente dovrà integrare il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto, con l’indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi. Il documento sarà sottoscritto tra le parti prima dell’inizio dell’esecuzione dell’Ordinativo di fornitura ed integrerà i singoli Ordinativi di fornitura.
3. L'Amministrazione contraente, attraverso persona idonea (Supervisore o altri da lui espressamente incaricati), deve fornire preventivamente al Fornitore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui è destinato ad operare ed in relazione all'attività oggetto di Ordinativo, ciò per consentire al Fornitore l’adozione delle misure di prevenzione e di emergenza in relazione alla attività da svolgere.
4. Il Fornitore si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività.
22.2 Piano di sicurezza lavoro
1. Ad integrazione di quanto sopra indicato in materia di sicurezza sul lavoro, il Fornitore, ove in relazione all’incarico affidato si renda necessario, è tenuto a predisporre un Piano di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
2. Copia del Piano di Sicurezza deve essere consegnata al Responsabile della Sicurezza ed ai Rappresentanti dei Lavoratori del Fornitore, nonché al Supervisore, prima dell’inizio delle attività relative all’Ordinativo principale di Fornitura.
3. Le disposizioni normative e di legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro si intendono tutte richiamate, anche se qui non espressamente indicate, e ad esse si rimanda per la puntuale osservanza da parte del Fornitore.
4. In particolare, con riferimento al Titolo IV-Cantieri temporanei o mobili del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, riservato all’edilizia, il Fornitore metterà a disposizione dell’Amministrazione tutta la documentazione necessaria ad attestare la rispondenza delle imprese ai requisiti prescritti, ottemperando puntualmente al rispetto delle procedure di comunicazione agli Enti territoriali preposti al controllo, alla redazione degli eventuali Piani Operativi di Sicurezza (POS), alla nomina dei Responsabili alla Sicurezza, nonché a quant’altro previsto in capo alla responsabilità del Fornitore.
5. Il Fornitore è inoltre tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese ad esso affiliate ed operanti nei diversi luoghi di esecuzione delle attività manutentive, al fine di rendere i Piani di Sicurezza sopra richiamati compatibili tra loro e coerenti con il documento delle informazioni dettagliate presentato dall’Amministrazione e con il documento dei rischi di lavorazione presentato dal Fornitore. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, detto obbligo incombe all’impresa mandataria o al consorzio stesso.
6. Il Fornitore deve comunque osservare e far osservare ai subappaltatori e a terzi eventualmente presenti sui luoghi nei quali si effettuano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre, di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in tutte le attività di manutenzione contrattuali.
7. Il Fornitore dovrà corrispondere alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso, gli oneri per la sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto (Art.105, comma 14 del D.lgs. 50/2016).
23 - ESECUZIONE DEI SERVIZI E SISTEMA DI CONTROLLO DELL’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
1. Nell’esecuzione dei servizi il Fornitore deve osservare scrupolosamente le buone regole dell’arte ed è tenuto ad impiegare materiale di ottime qualità ed appropriato agli impieghi.
2. La presenza sui luoghi del personale di direzione e sorveglianza dell’Amministrazione contraente - presenza che può essere anche saltuaria – non esonera minimamente il Fornitore dalla responsabilità circa la perfetta esecuzione dei servizi ancorché i difetti che siano poi riscontrati siano stati riconoscibili durante l’esecuzione ed ancora nel caso in cui tale esecuzione sia stata approvata. Si stabilisce infatti che l’onere del Fornitore è quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza può mai essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale responsabilità.
3. L’Amministrazione contraente si riserva quindi la più ampia facoltà di indagini al fine di verificare le modalità ed i tempi di esecuzione dei servizi, anche successivamente all’espletamento dei medesimi.
4. In casi particolari e di notevole importanza, per non arrecare grave intralcio alle attività dell’Amministrazione contraente, può essere richiesto di erogare le prestazioni e le attività inerenti l’esecuzione dei servizi oggetto di Convenzione, anche di notte o nei giorni festivi, senza che il Fornitore possa vantare compensi suppletivi oltre a quelli espressamente previsti.
5. L’Amministrazione contraente predisporrà procedure per il controllo delle prestazioni erogate dal Fornitore.
6. Il Fornitore si impegna a fornire, attraverso il Sistema informativo, tutti i dati necessari, in particolar modo i calendari delle manutenzioni programmate e i dati relativi ai livelli di servizio raggiunti per le manutenzioni programmate e riparative, secondo quanto sarà richiesto dall’Amministrazione contraente.
7. Il Fornitore dovrà fornire una relazione annuale da cui possano evincersi i livelli di prestazione erogati.
8. Il Fornitore deve dotarsi di un sistema che consenta all’Amministrazione contraente di verificare in tempo reale la presenza del personale del Fornitore presso gli immobili oggetto del presente appalto con le modalità offerte in sede di gara.
24 – DIVIETO DI SOSPENDERE LE PRESTAZIONI
1 Il Fornitore non può sospendere o ritardare le prestazioni oggetto dell’appalto con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l’Amministrazione contraente.
2 La sospensione o il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni per decisione unilaterale del Fornitore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per fatto del Fornitore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall’Amministrazione contraente, non abbia ottemperato.
3 In tale ipotesi restano a carico del Fornitore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.
25 - CRITERI AMBIENTALI NELLE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE
PREVENTIVA E CORRETTIVA
25.1 Utilizzo dei materiali
1 Per lo svolgimento delle attività di manutenzione, il Fornitore dovrà utilizzare materiali conformi a quanto previsto DM 11 ottobre 2017 (G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017) Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
2 In fase di approvvigionamento dei materiali, l’appaltatore dovrà quindi accertarsi della rispondenza degli stessi ai criteri fissati nel citato DM, tramite la documentazione indicata nella verifica di ogni criterio.
3 Tale documentazione dovrà essere presentata all’Amministrazione contraente in fase di esecuzione dei lavori e sarà necessaria ai fini dell’approvazione dei materiali da parte del Supervisore o suo delegato.
25.2 Personale di cantieri
1 Il personale impiegato nel cantiere oggetto dell’appalto, che svolge mansioni collegate alla gestione ambientale dello stesso, deve essere adeguatamente formato per tali specifici compiti.
2 Il personale impiegato nel cantiere deve essere formato per gli specifici compiti attinenti alla gestione ambientale del cantiere con particolare riguardo a:
a) sistema di gestione ambientale,
b) gestione delle polveri,
c) gestione delle acque e scarichi;
d) gestione dei rifiuti.
26 – PAGAMENTI
1 I pagamenti delle prestazioni del contratto avverranno secondo le seguenti modalità:
26.1 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO DEL CANONE
1. Mensilmente, il Fornitore deve presentare un documento riassuntivo dell’importo del canone dovuto per il mese precedente, con puntuale riferimento all’Ordinativo Principale di Fornitura e agli eventuali Ordinativi Aggiuntivi relativi ad attività a canone. Tale valore del canone può essere decrementato in base alle trattenute sul canone determinate dall’applicazione delle penali di cui all’articolo 16.
2. L’Amministrazione, entro 10 giorni dalla presentazione del documento può richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revisione del documento stesso. Il Fornitore deve inoltre, dietro richiesta dell’Amministrazione, fornire copia della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
3. A seguito della consegna della documentazione integrativa o revisionata richiesta, l’Amministrazione ha come nuovo termine di approvazione ulteriori 10 giorni dalla consegna. Trascorsi i 10 giorni senza che l’Amministrazione abbia chiesto chiarimenti e/o altra documentazione, il documento riepilogativo si intende accettato ed approvato.
4. Avuta l’approvazione, il Fornitore provvede quindi all’emissione di fatture bimestrali di importo pari al corrispettivo relativo al bimestre precedente accettato ed approvato dall’Amministrazione secondo quanto precedentemente detto.
5. Il pagamento delle fatture avviene secondo le modalità previste nella Convenzione e le specifiche indicate nell’Ordinativo principale di Fornitura.
26.2 MODALITA DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO ATTIVITÀ STRAORDINARIE CHE PREVEDONO UN CORRISPETTIVO EXTRA-CANONE
1. Mensilmente, il Fornitore deve presentare il rendiconto delle attività straordinarie che prevedono la corresponsione di un corrispettivo extra-canone svolte nell’arco del mese precedente.
2. Le attività si intendono ultimate al momento della trasmissione del Verbale di controllo con i relativi allegati redatto dal Fornitore.
3. Per particolari attività non ultimate (es. attività di durata superiore al mese) è facoltà del Supervisore autorizzare il pagamento delle attività svolte previa determinazione dello stato di avanzamento degli stessi. Tale stato di avanzamento deve essere documentato a cura del Fornitore e controllato ed approvato a cura del Supervisore.
4. L’Amministrazione, entro 10 giorni dalla presentazione del rendiconto, deve approvare il rendiconto stesso o richiedere documentazione integrativa e/o revisione del rendiconto stesso: a seguito di consegna della documentazione integrativa o revisionata richiesta, l’Amministrazione ha come nuovo termine di approvazione ulteriori 10 giorni dalla consegna. Trascorsi i 10 giorni senza che l’Amministrazione abbia chiesto chiarimenti e/o altra documentazione, il rendiconto si intende accettato ed approvato.
5. Avuta l’approvazione del Supervisore, il Fornitore può emettere la/e fattura/e contenente gli importi relativi a:
a. attività straordinarie che prevedono la corresponsione di un corrispettivo extra- canone;
b. stati di avanzamento, relativi ad attività di cui alla lettera a) non completate, approvati dal Supervisore.
6. La fattura deve essere emessa bimestralmente ed accompagnata da tutta la documentazione aggiuntiva necessaria o richiesta dal Supervisore.
7. L’Amministrazione contraente si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione richiesta e delle modalità di presentazione della stessa ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo. Il Fornitore ha l’obbligo di adeguarvisi a partire dal successivo ciclo di fatturazione, pena la sospensione dei pagamenti delle fatture non accompagnate dai giustificativi adeguati.
8. Nel caso sia prescritta o richiesta la contabilità secondo le modalità tipiche dei LL.PP., questa deve essere redatta dal Fornitore, e l’onere relativo è compreso nei canoni e nei compensi per prestazioni aggiuntive.
9. Il pagamento delle fatture avverrà secondo le modalità previste nella Convenzione e le specifiche indicate nell’Ordinativo principale di Fornitura.
27 – ACCETTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
1. Trattandosi di un servizio continuativo, l'accettazione del complesso delle prestazioni che compongono il servizio avviene con la periodicità prevista, collegata
alla fatturazione bimestrale.
2. In coincidenza con la scadenza delle fatturazioni il Supervisore o i Referenti da lui delegati eseguiranno una verifica, non solo sugli interventi realizzati ma anche sulla gestione dei servizi.
3. Pertanto se una soltanto delle attività, che compongono il Servizio nella sua globalità, non dovesse essere accettata (perché non eseguita o per prestazioni parzialmente rese, ecc.) non si darà corso alla liquidazione del corrispettivo.
4. Il Fornitore è tenuto ad eliminare i difetti o le manchevolezze che emergessero da accertamenti del Supervisore e/o dei Referenti da lui delegati in corso d'opera o del collaudatore finale.
5. Il Supervisore ha piena facoltà di ordinare rettifiche e/o rifacimenti e quant'altro necessario affinché le prestazioni siano rispondenti alle prescrizioni dei documenti contrattuali e delle norme di legge, nonché alla regola dell’arte.
6. Per le prestazioni a canone o extra-canone, alla fine dell’anno solare, il Fornitore predisporrà un documento di sintesi di tutte le attività svolte, sia a canone che extra-canone, i cui contenuti saranno concordati con il Supervisore, comprensivo della valorizzazione degli aspetti economici.
7. Inoltre, al termine di ogni anno solare di gestione, sarà redatto, a cura del Supervisore/Direttore lavori, sulla base della documentazione contabile che il Fornitore è tenuto a fornire ai sensi della normativa vigente, il certificato di regolare esecuzione annuale.
8. Ciascuna Amministrazione definirà le modalità con le quali il Fornitore dovrà presentare la contabilità degli interventi.
9. Al termine ultimo di scadenza di tutte le prestazioni e servizi, prescritti dalla Convenzione, il Supervisore redigerà il Certificato Finale di regolare esecuzione sulla base della documentazione contabile ed amministrativa che il Fornitore è tenuto a fornire.
28 – MONITORAGGIO E REPORTISTICA DELLA CONVENZIONE
1 La CUC si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l’applicazione e l’esecuzione di tutte le attività relative alla Convenzione. In particolare, l’esecuzione della Convenzione sarà sottoposta a monitoraggio, svolto anche attraverso l’analisi di apposita Reportistica richiesta al Fornitore, il quale dovrà comunque inviare alla CUC i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini di seguito indicati.
2 A decorrere dalla Data di Attivazione della Convenzione e per tutta la durata della stessa e dei singoli Ordinativi di Fornitura fino all’emissione dell’ultima fattura emessa dal Fornitore, il Fornitore medesimo, su richiesta della CUC, dovrà trasmettere una reportistica mensile relativa all’avanzamento temporale dello specifico contratto, da consegnare entro il termine del giorno 15 (quindici) del mese
successivo al mese oggetto di reportistica, pena l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 16.
3 A seguito della stipula della Convenzione, la CUC indicherà al Fornitore il contenuto di dettaglio della reportistica, nonché le modalità di invio della suddetta reportistica. La CUC, nel corso di esecuzione contrattuale, si riserva di modificare gli obblighi di cui al presente comma, senza alcun ulteriore aggravio per il Fornitore (es.: periodicità trimestrale della reportistica, sospensione e/o interruzione della richiesta della reportistica in caso di corrispondenza del monitoraggio effettuato attraverso il portale eAppaltiFVG, ecc.).
4 In caso di incompletezza e/o difformità dei dati di cui al precedente comma, il Fornitore sarà tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta della CUC, salva l’applicazione delle penali.
5 In ogni caso la CUC, al fine di monitorare l’andamento dei livelli di servizio, si riserva di richiedere al Fornitore, oltre a quanto sopra indicato, l’elaborazione di report specifici in formato elettronico e in via telematica, contenente i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali eseguite, da far pervenire alla CUC entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali.
6 Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio della Convenzione, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, nonché tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono e rimarranno di titolarità esclusiva della CUC che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l’utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.
7 Ciascuna Amministrazione contraente ha l’onere di comunicare per iscritto alla CUC ogni atto o fatto che il Supervisore dell’Amministrazione medesima contesti al Fornitore in ordine ad un grave inadempimento o all’esito negativo delle verifiche di conformità relative al singolo Ordinativo di Fornitura.
ELENCO ALLEGATI AL CAPITOLATO TECNICO
ALLEGATO 1 - “Guida manutenzione programmata” ALLEGATO 2 - “Elenco prezzi”
ALLEGATO 3 - Modello di “Richiesta preliminare di fornitura“
ALLEGATO 4 - Modello di “Comunicazione all’Amministrazione sulla capienza del massimale”
ALLEGATO 5 – Modello di “Ordinativo principale di Fornitura” ALLEGATO 6 - Modello di “Richiesta di variazione” ALLEGATO 7 - Modello di “Ordinativo aggiuntivo”
ALLEGATO 8 - Modello di “Ordine di attività” ALLEGATO 9 - Modello di “Verbale di consegna”
ALLEGATO 10 - Modello di “Verbale di consegna aggiuntivo” ALLEGATO 11 - Modello di “Verbale di riconsegna”