Roma, 17 Febbraio 2022 Prot. D22/1587
Roma, 17 Febbraio 2022 Prot. D22/1587
Pubblicato il
22 Febbraio 2022
DETERMINAZIONE A CONTRARRE
IL PRESIDENTE
Premessi
• la Nota dell’ANAC del 17 gennaio 2016, che sancisce che i Fondi Paritetici Interprofessionali Nazionali sono da considerarsi “organismi di diritto pubblico”;
• la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 febbraio 2016, n. 10, per la quale “i Fondi sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei Contratti Pubblici e sono vigilati dall’ANAC […] quando selezionano soggetti prestatori di beni e servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento”;
• il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. - “Codice dei Contratti Pubblici”, di seguito “Codice”.
Considerato che
- con Determina presidenziale (Prot. n. D21/12476) del 04 Agosto 2021, è stato autorizzato l’espletamento della procedura di gara ristretta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’Art. 61, comma 1 del Codice, finalizzata alla selezione di n. 1 (uno) Operatore Economico al quale affidare i “Servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema informativo di Fondo For.Te. - CIG: 8856023D5C”, per una durata pari a 36 (trentasei) mesi, per un importo posto a base di gara pari a € 5.200.000,00 (cinquemilioniduecentomila/00), al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, con la facoltà di ripetizione dei servizi analoghi per ulteriori 24 mesi, per un importo stimato ulteriore non superiore ad € 3.467.000,00 (tremilioniquattrocentosessantasettemila/00), al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;
- il Responsabile Unico del Procedimento - R.U.P., all’esito delle operazioni di gara, in data 09 Dicembre 2021, ha formulato la Proposta di aggiudicazione (Prot. n. G21/750), a favore del Concorrente R.T.I. Costituendo – “Performer S.r.l.” (Mandataria) e “Laser Romae S.r.l.” (Mandante);
- con Determina presidenziale (Prot. n. D21/19825) di approvazione dei Verbali di gara e della Proposta di aggiudicazione (Prot. n. G21/750), a seguito di Delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo del 15 Dicembre 2021, è stata formulata l’aggiudicazione provvisoria a favore del Concorrente R.T.I.
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Costituendo - “Performer S.r.l.” (Mandataria) e “Laser Romae S.r.l.” (Mandante), ai sensi degli Artt. 32,
comma 5 e 33 comma 1 del Codice;
- ai sensi dell’Art. 32, commi 6 e 7 del Codice, “l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’Offerta” e “diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”, e che a tal fine per il suddetto Concorrente sono stati avviati i controlli ex Artt. 80 e 83 del Codice;
- è scaduto, a fine 2021, l’attuale Contratto relativo all’esecuzione dei “Servizi di manutenzione, adeguamento ed assistenza al sistema informativo del Fondo For.Te.”, di cui al CIG n. 8784495A97;
- è in scadenza al 28 Febbraio 2022 il Contratto (Prot. n. D20/7175 e relativo addendum Prot. n. D22/1009), perfezionatosi in data 03 Agosto 2020, con la società “IRIDEOS S.p.A.” relativo all’esecuzione dei “Servizi di cloud computing del Fondo For.Te.”, di cui al CIG n. 827700616E;
- la regolare prosecuzione dei servizi sopra indicati, scaduti e in scadenza ed oggetto della procedura di gara ristretta, è da ritenersi indispensabile per il corretto funzionamento delle piattaforme in uso per la presentazione, gestione e rendicontazione dei Piani formativi e costituisce, dunque, necessità imprescindibile in risposta agli obiettivi istituzionali, di interesse pubblico, di promozione e finanziamento dei Piani formativi, secondo quanto disciplinato dallo Statuto e dalle disposizioni regolamentari del Fondo e prescritto dalle disposizioni impartite dall’ANPAL in materia di utilizzo tempestivo delle risorse pubbliche gestite dai Fondi Interprofessionali;
- il Fondo ha, pertanto, ravvisato la necessità di disporre l’esecuzione del Contratto in via di urgenza, giusta Determinazione sottoscritta dal Presidente del Fondo in data 31 Gennaio 2022 (Prot. n. D22/701 del 28 Gennaio 2022), ai sensi dell’Art. 32 comma 8 del Codice come modificato dall’Art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, come modificato dall’Art. 51, comma 1, lettera f) della Legge n. 108/2021, di conversione del D.L. n. 77/2021, nelle more della verifica dei requisiti di cui agli Artt. 80 e 83 del medesimo Codice;
Ritenuto che
• tra le attività contrattuali disposte in via d’urgenza, come precisate nel “Verbale di consegna del servizio in via d’urgenza” (Prot. n. S22/436), figura l’hosting e la gestione sistemica dell’infrastruttura – Linea di servizio D;
• in relazione alla “Linea di Servizio D”, il Verbale dettaglia le attività funzionali alla migrazione tecnologica dei sistemi dal sito di hosting preesistente a quello del nuovo Fornitore subentrante, da completarsi entro il 28 febbraio 2022, scadenza del Contratto in essere (Prot. n. D20/7175 e relativo addendum D22/1009) con il fornitore “IRIDEOS S.p.A.” per i servizi di cloud computing;
• per la predetta “Linea di servizio D” è emersa l’impossibilità per l’Affidatario R.T.I. Costituendo -
“Performer S.r.l.” (Mandataria) e “Laser Romae S.r.l.” (Mandante) di provvedere con urgenza alle
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attività di migrazione tecnologica in ragione dei considerevoli ritardi nell'approvvigionamento delle infrastrutture tecnologiche necessarie e previste dall’Offerta dovuti alla condizione internazionale di scarsa disponibilità di apparati tecnologici ad alta affidabilità, così come compiutamente motivato nella comunicazione trasmessa alla Stazione appaltante in data 15 Febbraio 2022 (Prot. n. D22/1481);
• è indispensabile, pertanto, al fine di garantire la continuità dei servizi di hosting e gestione sistemica dell’infrastruttura non attivabili dal Fornitore subentrante per le motivazioni di carattere eccezionale e non prevedibile sopra descritte, prorogare la durata del Contratto (Prot. n. D20/7175 e relativo addendum D22/1009) in corso di esecuzione con la società “IRIDEOS S.p.A.”, in scadenza al 28 Febbraio 2022;
• la proroga, diversamente dal rinnovo, ha il solo effetto di differire il termine finale del rapporto
contrattuale che, pertanto, resta integralmente regolato dall’accordo originario;
• la proroga è disciplinata dall’Art. 106, comma 11 del Codice che recita: “La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga […]. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”;
• l’Art. 8.1 del Contratto originario sottoscritto con la “IRIDEOS S.p.A.” (Prot. n. D20/7175), integrato dal relativo addendum (Prot. n. D22/1009), prevede espressamente la facoltà per il Fondo di richiedere una proroga, ai sensi dell’Art. 106, comma 11 del Codice, fino ad un massimo di 6 (sei) mesi;
• con la Delibera n. 384 del 17 Aprile 2018 ed il parere AG 33/2013 del 16 Maggio 2013, l’ANAC ha affermato che la proroga (c.d. proroga tecnica) dei contratti è teorizzabile, ancorandola al principio di continuità dell’azione amministrativa (Art. 97 Cost.), “nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione) vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente” (cfr. C.d.S. Sez. V 11/5/2009, n. 2882);
• nelle valutazioni complessive esposte dall’ANAC nell’ambito della Delibera n. 591 del 2021, si è altresì ribadito che “ la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (Cfr. Cons. St., V, 11.5.2009 n. 2882; delibere ANAC n. 36 del 10.9.2008; n. 86/2011; n. 427 del 2.5.2018)”;
• la nuova gara deve essere già stata avviata al momento della proroga (Parere ANAC AG n. 33/2013);
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• l’Amministrazione non deve rendersi responsabile di ritardi nell’indizione della procedura di selezione del nuovo Affidatario. Infatti, la proroga tecnica trova giustificazione solo nei casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’amministrazione, vi sia l’effettiva esigenza di assicurare il servizio nelle more del reperimento di un altro contraente (TRGA di Trento, sentenza
n. 382 del 20 dicembre 2018). In altre parole, la proroga tecnica è ammessa solo nei casi eccezionali in cui, per ragioni oggettive estranee all’amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2009, n. 2882; Parere ex Avcp AG 38/2013);
Preso atto che
• pur considerata l’attivazione in via d’urgenza del contratto, disposta nelle more del completamento della verifica dei requisiti di cui agli Artt. 80 e 83 del Codice mediante Determinazione sottoscritta dal Presidente del Fondo in data 31 Gennaio 2022 (Prot. n. D22/701 del 28 Gennaio 2022), e la prevista migrazione tecnologica dei sistemi entro il 28 febbraio 2022, formalizzata nel condiviso “Verbale di consegna lavori in via d’urgenza” (Prot. n. S22/436), l’Affidatario R.T.I. Costituendo - “Performer S.r.l.” (Mandataria) e “Laser Romae S.r.l.” (Mandante) ha espressamente dichiarato e puntualmente motivato l’impossibilità tecnica di procedere all’attivazione della Linea di Servizio D se non a far data dal 1° Luglio 2022, tenuto conto delle tempistiche riportate nella comunicazione trasmessa in data 15 Febbraio 2022 (Prot. n. D22/1481), ove ha pure espresso, nel contempo, la propria irrevocabile rinuncia a qualsivoglia corrispettivo e/o spesa che dovessero risultare dovuti dal Fondo, in ragione della conseguente e necessaria proroga dell’affidamento contrattuale in essere con la “IRIDEOS S.p.A.”;
• le motivazioni tecniche di cui alla comunicazione Prot. n. D22/1481, in nessun modo riconducibili a ragioni dipendenti dalla Stazione Appaltante, rendono imprescindibile per il Fondo assicurare precariamente la prosecuzione del servizio di cloud computing mediante proroga tecnica, nelle more della relativa attivazione da parte del fornitore subentrante;
• il ricorso alla proroga tecnica è la soluzione ritenuta più idonea per affrontare le non prevedibili criticità tecniche e a garanzia della continuità dell’azione amministrativa stante, peraltro, l’impossibilità di attivare in tempo utile i necessari meccanismi concorrenziali per l’individuazione di un nuovo e diverso fornitore e considerato, peraltro, che per gli stessi servizi risulta già aggiudicata la sopracitata procedura ristretta concernente “Servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema informativo di Fondo For.Te. - CIG: 8856023D5C”, per una durata pari a 36 (trentasei) mesi;
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• la società “IRIDEOS S.p.A.”, per le vie brevi, è stata informata della necessaria proroga tecnica e dell’applicazione alla stessa degli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto originario Prot. n. D20/7175;
• è congruo stabilire, in ragione di quanto dichiarato dall’Affidatario R.T.I. Costituendo - “Performer S.r.l.” (Mandataria) e “Laser Romae S.r.l.” (Mandante) nella citata comunicazione, una proroga del termine contrattuale massima di 4 (quattro) mesi, decorrenti dal 01 Marzo 2022, fatto salvo il diritto di recesso anticipato a favore del Fondo da esercitarsi con preavviso di 10 (dieci) giorni, e con rinuncia espressa della “IRIDEOS S.p.A.”, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, sia pure di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all’Art. 1671 c.c., qualora decada l’impossibilità per il Fondo di provvedere all’esecuzione dei Servizi per il tramite del nuovo Contraente prima della data del 30 Giugno 2022;
• il corrispettivo per il suddetto periodo da corrispondere alla “IRIDEOS S.p.A.” è per un importo massimo complessivo pari ad € 23.034,56 (ventitremilatrentaquattro/56) al netto di IVA di legge, e trova copertura contabile in considerazione della presenza a valere sul Bilancio del Fondo per l’annualità 2022 di adeguato impegno di spesa nel capitolo “Attività Propedeutiche”, sottovoce “AP2.2.7 – Progettazione, implementazione e aggiornamento del sistema informatico di valutazione, controllo e monitoraggio”;
• non sussiste la necessità di generare un nuovo CIG, come orientamento espresso dall’ANAC, “quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario”;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1. di autorizzare il R.U.P. alla “proroga tecnica”, ai sensi dell’Art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del Contratto (Prot. n. D20/7175) in corso di esecuzione (CIG n. 827700616E) con la “IRIDEOS S.p.A.” (Codice Fiscale: 09995550960 - P. IVA: 09995550960), con sede legale e sede operativa in Milano, via Xxxxx Xxxxx, n. 37 – 00000 Xxxxxx (XX), agli stessi prezzi, patti e condizioni, nelle more dell’attivazione della “Linea di servizio D”, disposta in via d’urgenza sul contratto da stipularsi per i “Servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema informativo di Fondo For.Te. - CIG: 8856023D5C” con l’Aggiudicatario Costituendo R.T.I. come sopra composto;
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2. che la proroga tecnica del Contratto originario (Prot. n. D20/7175 e relativo addendum D22/1009) è concessa per un periodo massimo di 4 (quattro) mesi, decorrenti dal 01 Marzo 2022, fatto salvo il diritto di recesso anticipato a favore del Fondo, da esercitare con un preavviso di 10 (dieci) giorni, e con rinuncia espressa della “IRIDEOS S.p.A.”, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, sia pure di natura risarcitoria, ed ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all’Art. 1671 c.c., qualora decada l’impossibilità per il Fondo di provvedere all’esecuzione dei Servizi per il tramite del nuovo Contraente prima della data del 30 Giugno 2022;
3. che il corrispettivo per il suddetto periodo da corrispondere alla “IRIDEOS S.p.A.”, a garanzia della continuità del servizio, è di importo massimo complessivo pari ad € 23.034,56 (ventitremilatrentaquattro/56) al netto di IVA di legge e trova copertura contabile in considerazione della presenza a valere sul Bilancio del Fondo per l’annualità 2022 di adeguato impegno di spesa nel capitolo “Attività Propedeutiche”, sottovoce “AP2.2.7 – Progettazione, implementazione e aggiornamento del sistema informatico di valutazione, controllo e monitoraggio”;
4. che dell’intervenuta proroga tecnica si terrà conto, con l’obiettivo di evitare duplicazione dei costi, nella determinazione del corrispettivo da erogare per la “Linea di servizio D” all’Affidataria dei “Servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema informativo di Fondo For.Te. - CIG: 8856023D5C” che, data come fissa e invariabile la durata complessiva del Contratto per tutte le Linee di servizio previste, si ridurrà in misura corrispondente al totale dei canoni riferiti ai mesi di servizio non erogato;
5. che il R.U.P., nominato con Determinazione a contrarre del 16 Aprile 2020 (Prot. n. D20/3330), curi tutti gli adempimenti relativi alla suddetta procedura ed è, altresì, delegato alla firma della proroga;
6. di pubblicare la presente, ai sensi degli Artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Fondo xxx.xxxxxxxxxx.xx nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Acquisizione di beni, servizi e lavori”.
Il Presidente Xxxxx Xxxxx Firmato Digitalmente
(ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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