Contract
1. Generale. I presenti termini e condizioni per l’acquisto di merce (i "Termini") integrano e completano uno o più ordini di acquisto relativi a merci (l’"Ordine") emessi da FMC Corporation e/o, a seconda dei casi, da una o più consociate di FMC Corporation (l’"Acquirente"), al venditore o fornitore indicato nell’Ordine ("Venditore"). Il termine "Accordo" viene utilizzato nei presenti Termini per indicare, collettivamente, i Termini stessi e l’Ordine a cui i Termini fanno riferimento. Il riconoscimento dell’Ordine da parte del Venditore o la spedizione di qualsiasi merce descritta nell’Ordine (le "Merci") costituiscono l’accettazione dei presenti Termini. L’Accordo costituisce la totalità dell’intesa tra l’Acquirente e il Venditore per quanto attiene agli argomenti trattati nell’Accordo stesso e sostituisce qualsiasi altra intesa, trattativa e negoziazione, sia precedente che contemporanea, tra le parti contraenti. Questo Accordo non può essere modificato o emendato se non per iscritto e previa sottoscrizione da parte di un rappresentante debitamente autorizzato di ciascuna parte contraente. Né l’esecuzione della prestazione, né negoziati, scambi commerciali, promesse orali potranno essere utilizzati per qualificare, spiegare o integrare alcun termine del presente Accordo. Qualsiasi termine o condizione diverso o discrepante dai presenti Termini non sarà ammesso, se non espressamente accettato per iscritto dall’Acquirente.
2. Prezzo; pagamento. L’Ordine è un ordine con prezzo fisso. Se l’Ordine fa riferimento a una serie di acquisti consecutivi da parte dell’Acquirente e l’Acquirente ha la possibilità di acquistare merci (i) di qualità analoga o migliore a un prezzo inferiore per l’Acquirente e/o (ii) in base a termini comunque più favorevoli per l’Acquirente, secondo il giudizio discrezionale dell’Acquirente stesso (entrambi i casi, "Termini favorevoli"), l’Acquirente può informare il Venditore di tali Termini favorevoli, nel qual caso il Venditore avrà la possibilità di offrire i suddetti Termini favorevoli. Qualora il Venditore non perfezioni per iscritto tale adeguamento dei Termini entro i trenta (30) giorni successivi alla data della notifica dell’Acquirente, l’Acquirente potrà acquistare le Merci presso un offerente terzo usufruendo dei Termini favorevoli. I quantitativi di Merci così acquistati ridurranno qualunque obbligo di acquisto dell’Acquirente previsto dall’Ordine, senza imporre alcun obbligo aggiuntivo all’Acquirente né modificarne alcun diritto ai sensi dell’Accordo. Nel caso di mancata indicazione di prezzo da parte dell’Acquirente, il Venditore non dovrà evadere l’Ordine a un prezzo superiore rispetto all’ultimo prezzo offerto o imputato all’Acquirente senza il consenso scritto di quest’ultimo. Il Venditore dichiara che i prezzi praticati per le Merci sono conformi a tutte le leggi e normative in vigore alla data dell’Ordine e al momento della consegna delle Merci. Salvo il diritto di compensazione o risarcimento da parte dell’Acquirente, l’Acquirente pagherà le fatture non contestate entro il rispettivo termine indicato nell’Ordine o come specificamente indicato nell’accordo sottoscritto fra le parti. Le fatture non devono recare una data antecedente la data di spedizione delle Merci in questione. Le fatture saranno pagate solamente dietro prova di consegna. Tutti gli importi dovuti ai sensi dell’Ordine saranno soggetti a compensazione e risarcimento. Il pagamento non costituisce un’accettazione delle Merci né una deroga di qualsiasi pretesa ad esse correlata.
3. Imballaggio, distinte di spedizione e polizze di carico. Il Venditore sarà responsabile dell’adeguato imballaggio, carico e fissaggio per evitare danni durante il trasporto. Il Venditore dovrà fatturare tutti i contenitori restituibili su una fattura memo separata; i costi di trasporto per la restituzione saranno ritirati e a beneficio del Venditore. Il peso e/o il conteggio dell’Acquirente sarà accettato come finale e definitivo per tutte le spedizioni non accompagnate da una distinta di spedizione.
4. Consegna. Il tempo è un fattore essenziale. Il Venditore dovrà mettere a disposizione un numero sufficiente di risorse umane e gestionali, stabilimenti e attrezzature e dovrà lavorare per tutte le ore necessarie (compresi turni notturni, straordinari, fine settimana e festività) per assicurare che la consegna avvenga in tempi ragionevoli. A prescindere dalla consegna o dalle prestazioni a tranche, l’obbligo del Venditore non è divisibile. L’Acquirente non è obbligato ad accettare spedizioni inviate C.O.D. senza il proprio consenso e potrà restituirle a rischio del Venditore.
5. Titolarità e rischio di perdita. Il rischio di perdita per tutte le Merci rimane in capo al Venditore fino alla consegna delle Merci presso la sede dell’Acquirente. Ferme restando indicazioni restrittive contrarie, la titolarità di piani, disegni e specifiche per le Merci sarà ceduta, resterà in possesso e potrà essere utilizzata dall’Acquirente per qualsiasi scopo. La titolarità delle Merci sarà trasferita all’Acquirente a seguito dell’accettazione, da parte di quest’ultimo, delle Merci presso la propria sede, salvo diversa indicazione nell’Ordine. Se l’Acquirente effettua pagamenti rateizzati, la titolarità delle Merci sarà trasferita all’Acquirente nel momento in cui i pagamenti vengono effettuati, proporzionalmente all’importo dei singoli pagamenti rispetto al prezzo totale dell’Ordine. Il Venditore dovrà inoltre identificare tali Merci come proprietà dell’Acquirente a meno che quest’ultimo non rinunci a tale identificazione.
6. Ispezione. Tutte le merci saranno soggette all’ispezione finale e all’approvazione dell’Acquirente entro un tempo ragionevole dopo la consegna, a prescindere dalla data di pagamento. L’Acquirente avrà un tempo ragionevole per inviare eventuali reclami relativi al conteggio, al peso, alla quantità, alla perdita, alla contaminazione, ai danni o
ai difetti relativi alle Merci consegnate.
7. Variazioni. L’Acquirente si riserva il diritto in qualsiasi momento di modificare i seguenti elementi, dandone opportuna comunicazione scritta: (i) specifiche, disegni e dati facenti parte integrante del presente Ordine, laddove gli articoli forniti sono prodotti specificamente per l’Acquirente; (ii) quantità; (iii) metodi di spedizione o imballaggio;
(iv) luogo di consegna; (v) data di consegna; oppure (vi) qualsiasi altro aspetto relativo all’Ordine. Se qualsiasi variazione da parte dell’Acquirente comporta un aumento o una diminuzione nel costo o nel programma di consegna per l’Ordine, l’Acquirente dovrà correggere per iscritto equamente il prezzo previsto dal contratto o il programma di consegna, o entrambi.
8. Risoluzione. L’Acquirente potrà risolvere l’Accordo a sua discrezione, in toto o in parte, in qualsiasi momento dandone preavviso in forma scritta, elettronica o telegrafica di cinque (5) giorni al Venditore. Al ricevimento della notifica di risoluzione, il Venditore dovrà immediatamente eseguire le istruzioni contenute nello stesso e, ove necessario, si impegna a: (i) adoperarsi al meglio delle proprie possibilità per interrompere l’evasione dell’Ordine, secondo le modalità indicate nella notifica, riducendo al minimo i costi e gli oneri correlati, (ii) proteggere, conservare e consegnare, secondo le istruzioni dell’Acquirente, qualsiasi proprietà dell’Acquirente correlata all’Ordine e (iii) continuare ad adempiere qualsiasi parte dell’Ordine non soggetta a risoluzione da parte dell’Acquirente. In seguito alla risoluzione volontaria dell’Acquirente, il Venditore potrebbe avere a magazzino o in sede articoli, completi o incompleti, oppure materie prime, semilavorati o Merci complete da utilizzare per l’evasione dell’Ordine. Per quanto riguarda le Merci complete, l’Acquirente dovrà richiedere la consegna di tutte o di parte delle Merci complete effettuando il pagamento in base al prezzo indicato nell’Ordine oppure (se decide di non accettare la consegna) pagare al Venditore l’eventuale differenza tra il prezzo indicato nell’Ordine e il prezzo di mercato (se inferiore) alla data di risoluzione. Per quanto attiene alle Merci incomplete, ai materiali grezzi o semilavorati, l’Acquirente dovrà richiedere al Venditore la consegna, totale o parziale, di tali Merci in cambio del pagamento di una quota parziale del prezzo indicato nell’Ordine equivalente al corrispondente stadio di completamento oppure (se decide di non accettare la consegna) pagare al Venditore per le Merci adeguatamente imputabili all’Ordine una quota parziale del prezzo indicato nell’Ordine equivalente al corrispondente stadio di completamento, scontato del valore di mercato delle Merci o, se più elevato, del valore di scarto delle Merci in quello stadio di completamento. Relativamente alle Merci per le quali il Venditore ha emesso un Ordine fisso, l’Acquirente potrà scegliere se accettare la cessione dei diritti del Venditore previsti dall’ordine oppure pagare l’eventuale costo di regolamento o svincolo dagli obblighi previsti dall’ordine in capo al Venditore.
9. Ritardo giustificabile. Nessuna delle parti sarà responsabile verso l’altra per il mancato adempimento degli obblighi a proprio carico ai sensi del presente Accordo imputabile a qualsiasi motivo che esuli dal ragionevole controllo della parte inadempiente e non riconducibile a una sua mancanza o negligenza, compresa qualsiasi incapacità pratica ad utilizzare le Merci o a fabbricare, utilizzare o vendere qualsiasi prodotto realizzato, formulato o elaborato a partire dalle Merci. La parte inadempiente dovrà dare all’altra parte una notifica tempestiva e la durata stimata di dette cause. Se il Venditore non è in grado di consegnare le Merci per motivi di tale natura, l’Acquirente può scegliere di prorogare il termine di consegna delle Merci per un intervallo di tempo pari al ritardo risultante da tali cause o, in alternativa, ridurre la quantità di Merci ordinate nell’Ordine in misura pari ai quantitativi di consegna, anche parziali, omessi durante detto periodo; qualora le suddette cause dovessero proseguire per più di trenta (30) giorni, l’Acquirente potrà altresì risolvere il presente Accordo. Se si verifica un evento che influenza la capacità di produzione del Venditore, quest’ultimo potrà non effettuare le consegne delle Merci all’Acquirente per tutto il periodo in cui si verifica tale circostanza; in tal caso, il Venditore impegnerà tutta la propria capacità di produzione in modo tale da destinare all’Acquirente una parte proporzionale della capacità dell’Acquirente sulla base delle previsioni correnti di quest’ultimo, proporzionalmente alle scorte disponibili del Venditore.
10. Condizioni di garanzia. Il Venditore dichiara e garantisce che le Merci saranno prive di contaminazioni, danni e difetti, prive di difetti di materiale e manodopera, commerciabili e pienamente conformi alle specifiche, disegni, dati dell’Acquirente, e a descrizione, promesse o campioni del Venditore; inoltre, il Venditore dichiara e garantisce che tali Merci saranno idonee per l’utilizzo che ne intende fare l’Acquirente, se il Venditore ha motivo di conoscerlo, e che il Venditore cederà la titolarità delle Merci, libera e priva di pegni, diritti e gravami. Nessuna garanzia implicita del Venditore è esclusa o negata. Il Venditore dovrà comunicare preventivamente all’Acquirente qualsiasi variazione relativamente a materiali, processi produttivi, origine, sedi o metodologie di collaudo per una valutazione reciproca del possibile effetto sui processi dell’Acquirente o sulle prestazioni del prodotto. Il Venditore dichiara che la produzione delle Merci e dei relativi componenti, nonché l’utilizzo o la rivendita di tali Merci non violano alcun brevetto, copyright, marchio commerciale, segreto commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di terzi. Qualsiasi copyright sul materiale prodotto in relazione al presente ordine sarà ceduto dal Xxxxxxxxx all’Acquirente in assenza di alcun onere o costo, e il Venditore si impegna ad adottare opportune azioni ai fini della cessione
di tali diritti. Il Venditore dichiara e garantisce che le Merci rispettano tutte le leggi, i permessi, le regole e le normative vigenti, ivi comprese le leggi e le normative in materia di ambiente, salute e sicurezza. Dichiara e garantisce inoltre che la consegna di tali Xxxxx (se disposta dal Venditore) rispetta tutte le leggi, i permessi, le regole e le normative vigenti in materia di imballaggio, contrassegno e spedizione dei beni.
11. Rimedi dell’Acquirente. Se il Venditore (i) offre o fornisce Merci contaminate, danneggiate o difettose o Merci non conformi alle istruzioni, alle specifiche, ai disegni e alla data di consegna dell’Acquirente o alle garanzie, esplicite o implicite del Venditore, previste dal presente ("Merci non conformi"), (ii) viola qualsiasi dichiarazione, garanzia, impegno o pattuizione contenuto nell’Accordo o (iii) non fornisce tempestivamente Merci conformi, l’Acquirente potrà, a propria discrezione: (a) rifiutare tali Merci; (b) annullare l’Ordine; (c) restituire le Merci e addebitare al Venditore tutti i costi, le spese e i danni relativi alla restituzione; (d) prendere in carico e addebitare al Venditore qualsiasi perdita, costo e danno sostenuto; (e) richiedere al Venditore di sostituire o comunque correggere, senza spese per l’Acquirente, la Merce in questione; (f) trattenere la Merce e addebitare i danni al Venditore. Tutti i diritti e i rimedi previsti dal presente Accordo saranno aggiuntivi rispetto a qualsiasi diritto o rimedio previsto dalla legge e sopravvivranno all’ispezione, verifica, accettazione e pagamento. Oltre ai diritti definiti nella presente Sezione, l’Acquirente potrà, dandone notifica scritta al Venditore, risolvere l’Accordo, in toto o in parte, (A) laddove esistano ragionevoli motivi di incertezza relativamente alle prestazioni richieste al Venditore (ivi compresa la tempestività), entro i dieci (10) giorni successivi alla richiesta scritta, da parte dell’Acquirente, di un’adeguata rassicurazione; oppure (B) se il Venditore diventa insolvente, effettua una cessione a beneficio di creditori, è oggetto di procedura fallimentare, di una istanza da parte dei creditori o richiesta di liquidazione o è stato nominato un liquidatore, amministratore o un curatore fallimentare per il Venditore.
12. Manleva. Il Venditore dovrà tenere indenni, difendere e manlevare l’Acquirente, nonché le proprie consociate e i relativi funzionari, amministratori, soci, rappresentanti, agenti e dipendenti, da qualsiasi pretesa, responsabilità, danno, penale, sentenza, accertamento, perdita, in solido o meno, nonché spesa (ivi compresa qualsiasi ragionevole spesa legale), derivante da o relativa a qualsiasi azione od omissione del Venditore, ivi comprese, a titolo esemplificativo (i) la fornitura delle Merci, (ii) la violazione, da parte del Venditore, di qualsiasi dichiarazione, garanzia, impegno o intesa inclusa nel presente Accordo, (iii) negligenza, colpa o dolo del Venditore e/o relativi dipendenti, agenti e consociate. L’Acquirente dovrà notificare per iscritto al Venditore qualsiasi pretesa risarcitoria di questo genere e dovrà fornire, a spese del Venditore, l’eventuale assistenza ragionevolmente necessaria per una difesa in tale causa o procedimento. Se le Merci, o qualsiasi componente delle stesse, dovessero violare i diritti di proprietà intellettuale di terzi e il loro utilizzo diventare oggetto di diffida, il Venditore potrà, a propria discrezione e a proprie spese: (a) procurare all’Acquirente e relativi successori e cessionari il diritto di continuare a utilizzare le Merci; (b) sostituire le Merci con un prodotto equivalente che non violi alcun diritto e che sia accettabile per l’Acquirente oppure (c) modificare le Merci in maniera che garantiscano prestazioni sostanzialmente equivalenti e accettabili per l’Acquirente senza incorrere in alcuna violazione. In mancanza dei punti (a), (b) o (c), l’Acquirente si riserva, a propria discrezione, di esercitare il diritto previsto dalla legge e dal presente Accordo di restituire al Venditore i prodotti in violazione, a spese del Venditore, il quale dovrà tempestivamente rimborsare il prezzo d’acquisto all’Acquirente.
13. Proprietà dell’Acquirente. Tutte le colorazioni, gli stampi, i disegni, le maschere e qualsiasi altro bene che l’Acquirente fornisce al Venditore o che l’Acquirente ha specificamente pagato per essere utilizzato ai fini dell’esecuzione del presente contratto sono e rimangono di proprietà dell’Acquirente, ad uso esclusivo dello stesso, e saranno tenuti a rischio del Venditore che ne dovrà coprire l’eventuale costo di sostituzione e perdita all’Acquirente. Il Venditore dovrà fornire copie delle polizze o dei certificati di assicurazione su richiesta dell’Acquirente.
14. Riservatezza. Se l’Acquirente comunica o concede al Venditore l’accesso a qualsiasi informazione di ricerca, sviluppo o ad altre informazioni tecniche, economiche o commerciali, vale a dire al "know-how", il Venditore non potrà, senza il consenso scritto dell’Acquirente, utilizzare né comunicare tali informazioni ad altri in alcun momento, se non nella misura eventualmente necessaria per l’adempimento del presente Accordo. Il Venditore dovrà utilizzare tali informazioni solo per adempiere gli obblighi che gli competono ai sensi del presente Accordo.
15. Assicurazione. Per la durata del presente Accordo, il Venditore dovrà mantenere in essere una copertura assicurativa del tipo e per un valore sufficiente a coprire eventuali richieste di indennizzo derivanti dall’adempimento degli obblighi che gli competono ai sensi del presente Accordo, ivi compresi gli obblighi di manleva che gli competono ai sensi dei presenti Termini. Tali polizze dovranno includere, come minimo, la polizza infortuni sul lavoro o l’assicurazione contro gli incidenti sul lavoro, comprendente copertura assicurativa per la responsabilità civile, e, ove applicabile, polizza RCA. Su richiesta dell’Acquirente, il Venditore dovrà fornire all’Acquirente prova di tale copertura assicurativa, in una forma ritenuta accettabile dall’Acquirente. Su richiesta
dell’Acquirente, il Venditore si accerterà che l’Acquirente venga designato "co- assicurato" in relazione a tutte le polizze, ad eccezione della polizza infortuni sul lavoro del Venditore. Il Venditore rinuncia a tutti i diritti di recupero o surrogazione nei confronti dell’Acquirente per danni coperti dall’assicurazione stipulata ai sensi della presente Sezione, indipendentemente dal fatto che tali danni siano causati da negligenza, responsabilità oggettiva o altre azioni od omissioni da parte dell’Acquirente.
16. Imposte. Salvo diversamente disposto nell’Ordine, tutti i prezzi sono da considerarsi al netto di imposte, dazi, tasse, commissioni, accise o tariffe nazionali, provinciali, statali, locali, municipali o governative, derivanti da o correlate all’Ordine, ivi comprese le imposte sulle vendite, sull’utilizzo o sul valore aggiunto (o eventuali imposte analoghe). Le eventuali imposte sulle vendite, sull’utilizzo o sul valore aggiunto (o imposte analoghe) dovranno essere indicate separatamente in fattura e l’Acquirente pagherà tali imposte di volta in volta in base all’aliquota in vigore. L’Acquirente potrà di quando in quando avere diritto a esenzioni fiscali, nel qual caso l’Acquirente fornirà al Venditore un certificato di esenzione o altra prova di esenzione documentaria appropriata. L’Acquirente declina ogni responsabilità per le imposte basate sul reddito netto o lordo, capitale, patrimonio netto, registro, privilegi o proprietà del Venditore o altre imposte o accertamenti simili ("Imposte sul reddito"). Se l’Acquirente è obbligato per legge, disposizione o normativa a trattenere Imposte basate sul reddito dalle modalità di pagamento dovuti al Venditore in base al presente Accordo, l’Acquirente (i) detrarrà tali imposte dall’importo altrimenti dovuto al Venditore in base all’Ordine, (ii) verserà tali imposte all’autorità fiscale competente e (iii) invierà la ricevuta originale comprovante le Imposte basate sul reddito applicate e il Venditore riceverà l’importo al netto di tali detrazioni.
17. Codice di condotta per fornitori. Il Venditore conosce e accetta il Codice di condotta per fornitori dell’Acquirente consultabile all’indirizzo xxx.xxx.xxx/XxxxxXXX/XXXXxxxxxxxx/XXXXxxxxxxxxxXxxxxx/XxxxxxxxXxxxXxxxx ct.aspx (il "Codice di condotta"). Il Venditore dichiara di essere conforme al Codice di condotta e si impegna a fornire le Merci all’Acquirente nel rispetto dello stesso.
18. Varie. Il presente Accordo è disciplinato e va inteso e interpretato in base alle leggi dello Stato di New York, Stati Uniti d’America, senza dare effetto alle disposizioni sul conflitto di leggi. Fatto salvo quanto sopra, nella misura in cui (i) gli adempimenti delle parti previsti dal presente Accordo avvengono interamente all’interno di un Paese diverso dagli Stati Uniti e (ii) le parti sono entrambe persone giuridiche costituite in tale Paese, l’Accordo verrà disciplinato, interpretato e fatto valere secondo le leggi di quel Paese. Ai fini del presente Accordo, non è prevista l’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci. Se una o più disposizioni del presente Accordo sono ritenute nulle o inapplicabili, ciò non inficerà la validità delle disposizioni rimanenti. Il Venditore non potrà cedere, trasferire o subappaltare il presente Accordo, né alcun diritto o obbligo ad esso relativo, senza il consenso scritto dell’Acquirente. Qualunque siffatta cessione, trasferimento o subappalto da parte del Venditore sarà nullo e non valido. L’Acquirente può cedere e/o delegare, in toto e in parte, e senza limitazione alcuna, gli adempimenti che gli competono ai sensi dell’Accordo a qualsiasi consociata e controllata che di volta in volta partecipi all’esecuzione dell’Accordo. Qualora, in qualsiasi momento, l’Acquirente non dovesse far valere nei confronti del Venditore i termini e le condizioni dell’Accordo, tale omissione non potrà essere considerata una rinuncia da parte dell’Acquirente all’adempimento futuro. Qualora, per qualunque motivo, fosse necessaria o auspicata la traduzione dell’Accordo in un’altra lingua, le parti riconoscono e accettano che per qualsiasi interpretazione dell’Accordo stesso farà fede la versione in lingua inglese.