Delibera n. 138 del 15 febbraio 2017
Delibera n. 138 del 15 febbraio 2017
Oggetto: Città di Torino – procedura di dialogo competitivo indetta da CSI Piemonte per l’affidamento dei servizi di progettazione tecnica, realizzazione e gestione dei progetti e servizi informatici e contestuale trasferimento di ramo d’azienda – richiesta di parere.
AG3/2017/AP
Art.5 d.lgs. 50/2016
L’ente strumentale della PA, affidatario in house della stessa, è tenuto all’applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici al fine di acquisire sul mercato servizi strumentali, utili allo svolgimento delle attività istituzionalmente affidate allo stesso. Non è conforme allo schema dell’in house, l’affidamento a terzi, da parte dell’ente strumentale, delle “attività istituzionali” per le quale è stato costituito, poiché ciò snaturerebbe l’istituto stesso dell’in house.
Il Consiglio
Visto il decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
Visto l’appunto dell’Ufficio Precontenzioso e Affari Giuridici;
Considerato in fatto
Con nota pervenuta in data 29 dicembre 2016 ed acquisita al prot. n. 192430, la Città di Torino – nella persona del sindaco pro-tempore - ha inoltrato all’Autorità un’istanza di parere in ordine alla procedura indicata in oggetto ed alla possibilità, all’esito della stessa, di continuare ad affidare servizi in house in favore di CSI Piemonte.
Più in dettaglio, l’Amministrazione istante rappresenta che dal 1979 partecipa, come consorziata, al CSI Piemonte, Consorzio istituito dalla Regione Piemonte con L.R. 48/1975, al quale aderiscono 127 amministrazioni pubbliche piemontesi. A seguito di tale adesione la stessa ha soppresso il proprio CED (Centro Elaborazione Dati) e conferito al CSI la gestione e lo sviluppo del proprio sistema informativo in global outsourcing.
Tale consorzio gestisce, mediante affidamenti in house, l’evoluzione strategica delle architetture e delle infrastrutture informatiche, nonché la progettazione, la realizzazione e la gestione delle diverse componenti del sistema informativo degli enti consorziati, con un fatturato annuo pari, nel 2016, a circa 120ml. di euro, di cui circa 19 attribuibili a commesse da parte della Città di Torino (trattandosi di consorzio, gli affidamenti avvengono in regime di esenzione IVA).
In data 30 luglio 2015 il CSI Piemonte ha bandito la procedura indicata in oggetto, la quale si articola in 3 fasi: presentazione delle candidature e ammissione dei candidati in possesso dei requisiti; presentazione da parte dei soggetti ammessi al dialogo, delle soluzioni progettuali più idonee a soddisfare necessità ed obiettivi del committente (CSI); invito ai soggetti finalisti per la presentazione dell’offerta progettuale definitiva e relativa offerta economica.
In esito a tale ultima fase verrà inoltre ceduto il ramo di azienda, con relativi contratti, al soggetto vincitore del dialogo competitivo. Ad oggi, espletate le prime due fasi, con partecipazione di 3 concorrenti, la procedura è prossima alla conclusione.
L’Amministrazione istante sottolinea al riguardo che la procedura contempla i seguenti passaggi:
1. il mantenimento di una struttura consortile pubblica (CSI) e lo scorporo dall’attuale consorzio del ramo di azienda “produttivo”, acquisito da un soggetto privato a seguito della procedura di dialogo competitivo in corso;
2. l’affidamento in house al CSI pubblico, da parte degli enti, di tutte le attività di pianificazione strategica, sviluppo e gestione del proprio sistema informativo;
3. a sua volta il CSI pubblico affida la realizzazione la gestione e lo sviluppo di tutti i servizi ICT al soggetto privato che ha acquisito il ramo di azienda (di cui al precedente punto 1).
Si precisa al riguardo che:
- per quanto concerne i servizi affidati dal CSI pubblico al privato acquirente del ramo di azienda, si ipotizza un valore annuo pari a circa i tre quarti dell’attuale valore complessivo delle commesse degli enti (circa 80 ml di euro su 120 ml di euro di commesse per la gestione ICT), a cui potrà aggiungersi il valore di ulteriori sviluppi e riprogettazioni di servizi, determinato di anno in anno dai singoli enti consorziati.
- Dalle informazioni acquisite dall’istante (la Città di Torino non ha avuto accesso agli atti della procedura sin ora espletata), viene altresì ipotizzato un contratto tra il CSI pubblico ed il soggetto privato di durata pari ad almeno 5+2 anni, con un minimo contrattuale garantito. La responsabilità del contratto con il privato resterà totalmente in carico al CSI. Il valore totale presunto del contratto sarà quindi pari ad almeno 400 ml. di euro nel corso del quinquennio.
- E’ inoltre evidenziato che la cessione del ramo di azienda comporterà il trasferimento al soggetto privato di circa 850 dipendenti (su un totale di circa 1100 dipendenti dell’attuale Consorzio).
Conseguentemente, in relazione alla procedura di dialogo competitivo bandita da CSI Piemonte, la Città di Torino ha posto all’Autorità i seguenti quesiti:
1. se, in presenza di un unico fornitore (acquirente del ramo di azienda CSI), con un contratto di lunga durata (almeno 5+2 anni) con valore contrattuale minimo garantito, gestore di risorse che possono determinare, di fatto, un forte lock in tecnologico, sussistano ancora le condizioni per un affidamento in house da parte della Città di Torino in favore del residuo CSI pubblico ormai privo del suo ramo produttivo. In altri termini, se il soggetto privato, pur non avendo alcuna partecipazione societaria o finanziaria all’interno del CSI pubblico, non eserciti di fatto una influenza determinante che porti ad escludere la possibilità di affidamento in house da parte della Città di Torino al CSI stesso (d.lgs. 50/2016, art. 5, c.1 , lett. c).
2. attualmente il CSI ha un rapporto interorganico con le amministrazioni consorziate; nello specifico, le amministrazioni affidano al CSI, su cui esercitano un controllo analogo, le attività strumentali ICT (nel caso della Città di Torino, a seguito dell’adesione al consorzio, parte preponderante del personale del precedente CED interno era confluita nel CSI). In tale quadro, gli obblighi di cui alla l. 280/2015, art. 1, c. 512 e segg. sono ribaltati sul CSI, che si avvale delle convenzioni/accordi di Consip spa (laddove siano attive e soddisfino il fabbisogno). Pertanto
l’Amministrazione chiede se l’affidamento dei servizi da parte del CSI pubblico al soggetto privato aggiudicatario del dialogo competitivo, indipendentemente dalla presenza di servizi analoghi presso i diversi soggetti aggregatori, sia coerente ed ammissibile con quanto previsto dalla citata norma.
Ritenuto in diritto
Al fine di rendere il richiesto parere, sembra opportuno delineare in xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx XXX Xxxxxxxx, come desumibili dallo Statuto e dalle informazioni pubblicate sul sito del Consorzio.
A tal riguardo si osserva che CSI Piemonte, con personalità giuridica di diritto pubblico e senza scopo di lucro, è un consorzio costituito ai sensi della l.r. 4 settembre 1975 n. 48 (recante “Costituzione del Consorzio per il trattamento automatico dell’informazione e del Comitato provvisorio per la progettazione di un sistema regionale integrato dall'informazione”) dalla Regione Piemonte, dall’Università degli Studi di Torino e dal Politecnico di Torino.
Ai sensi dell’art. 3 della l.r. citata la “finalità generale del Consorzio è di mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziati, attraverso la creazione di un organico Sistema Informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa”. Compito del Consorzio è, dunque, “la progettazione, la realizzazione e la gestione di un sistema regionale di elaborazione dei dati che, operando nel quadro della politica regionale di programmazione e promuovendo la connessione tecnica ed operativa degli Enti ed organizzazioni consorziati, garantisca lo scambio diretto delle informazioni e delle conoscenze, l'utilizzazione in comune delle risorse, la standardizzazione delle procedure; faciliti l'accesso alle tecniche informatiche da parte degli Enti di minore dimensione e la loro estensione a nuovi settori operativi di interesse sociale; favorisca la formazione di tecnici dell'informatica orientati ai problemi economico-sociali della Regione”.
Dunque, CSI Piemonte è stato istituito quale “ente strumentale” delle amministrazioni che vi aderiscono ai fini dello svolgimento delle attività e dei servizi indicati nella legge istitutiva.
Secondo le previsioni dello statuto, gli enti consorziati sono: la Regione Piemonte, l'Università degli Studi di Torino ed il Politecnico di Torino, la Città di Torino e la Provincia di Torino. Possono altresì aderire al consorzio, come consorziati ordinari, enti pubblici, società e enti strumentali interamente pubblici, aziende sanitarie ed ospedaliere, agenzie regionali piemontesi, enti pubblici, comuni e province, società a totale partecipazione pubblica, ogni altra Università e Istituto superiore di ricerca pubblico. Come si legge sul sito del consorzio, attualmente sono consorziati oltre 120 enti pubblici piemontesi.
Quanto all’oggetto, lo statuto prevede che il Consorzio opera principalmente a supporto dell’innovazione tecnologica ed organizzativa degli Enti consorziati e svolge in particolare le seguenti attività:
a. progetta, sviluppa e gestisce il Sistema Informativo Regionale, nonché i sistemi informativi degli Enti consorziati, in coerenza con gli indirizzi degli Enti preposti alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, ove applicabili;
b. promuove e realizza forme di collaborazione continuativa tra Enti pubblici ed Atenei nei campi:
- della ricerca e sviluppo di nuove tecnologie dell’informazione, della comunicazione e della conoscenza; - del loro trasferimento a servizi sia della Pubblica Amministrazione sia di strutture produttive; - della formazione rivolta a tali tecnologie o da esse mediata;
c. realizza un polo tecnico organizzativo delle Pubbliche Amministrazioni presenti nella regione, favorendo l’interconnessione tra le stesse in coerenza agli indirizzi degli Enti preposti alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, ove applicabili;
d. in coerenza con le proprie finalità istituzionali, promuove, realizza e valorizza, anche all’estero, i prodotti, le soluzioni, i servizi, le esperienze e le competenze sviluppate su incarico degli Enti consorziati.
Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, le suindicate attività “costituiscono i compiti istituzionali del Consorzio” e lo svolgimento delle stesse in favore dei soggetti consorziati avviene sulla base di “programmi attuativi o tramite apposite convenzioni o atti di affidamento” (art. 7).
A tal riguardo lo Statuto prevede che i servizi e/o le forniture posti a disposizione degli Enti consorziati sono definiti, periodicamente, in un documento approvato dal Consiglio d’Amministrazione, in cui vengono definite le caratteristiche dei servizi e/o delle forniture da erogarsi, le modalità di richiesta da parte degli Enti consorziati, le modalità e le tempistiche di realizzazione, la quantificazione dei corrispettivi e le modalità di rendicontazione dell’attività svolta. E’ inoltre previsto l’obbligo per il Consorzio di inviare annualmente a tutti gli Enti consorziati la seguente documentazione: - il Bilancio di esercizio; - il Piano di attività annuale, con allegate la relativa quantificazione economica e la proiezione della stessa su base pluriennale; - il documento sopra citato; - il Bilancio sociale.
Quanto alla governance del Consorzio, gli organi dello stesso sono: l’Assemblea (costituita dai legali rappresentanti degli Enti consorziati o da loro delegati e che svolge i compiti indicati all’art. 11); il Consiglio di Amministrazione (composto da cinque membri, due nominati dalla Regione Piemonte, uno nominato dal Provincia di Torino, uno dalla Città di Torino e uno eletto dall’Università degli studi di Torino/Politecnico di Torino/enti di cui all’art. 2, co. 1, lett. d) dello statuto; il c.d.a. esercita l’ordinaria e la straordinaria amministrazione del Consorzio); il Presidente (nominato dal
c.d.a. su indicazione del Presidente della Giunta regionale); il Comitato Tecnico Scientifico; il Direttore Generale; il Collegio Sindacale.
Si evidenzia, inoltre, che il patrimonio del Consorzio è costituito dal Fondo consortile che è formato:- dal fondo di dotazione iniziale del Consorzio; dai frutti degli investimenti realizzati; dai “contributi di consorziamento” versati per ogni esercizio dagli Enti consorziati sulla base degli importi determinati annualmente dall’Assemblea.
Da quanto sopra deriva, dunque, che CSI Piemonte è un consorzio pubblico, istituito ai sensi della
l.r. 48/1975, al quale aderiscono pubbliche amministrazioni e soggetti pubblici, che conferiscono
direttamente allo stesso i servizi indicati all’art. 4 dello Statuto (come sopra elencati).
Secondo le caratteristiche indicate nella legge regionale istitutiva e nello statuto, il consorzio sembra qualificabile come “ente strumentale” delle amministrazioni che vi aderiscono, con specifico riferimento ai servizi informatici. In favore del predetto consorzio gli enti aderenti procedono ad affidamenti diretti dei predetti servizi, mediante stipula di convenzioni o atti di affidamento, secondo lo schema dell’“in house providing”.
Nel caso di specie, la fonte degli affidamenti diretti di servizi informatici al CSI Piemonte da parte degli enti aderenti, si rinviene nella l.r. istitutiva del Consorzio (la quale dispone agli artt. 2 e 3 gli enti che possono aderirvi ed i compiti che il consorzio deve svolgere in loro favore, come sopra illustrato) e nello statuto che, come visto, disciplina la partecipazione degli enti consorziati agli organi decisionali del Consorzio, agli indirizzi dell’attività dello stesso, al successivo controllo di gestione del medesimo.
A tal riguardo può dunque richiamarsi l’avviso dell’Autorità, a tenore del quale ai fini della valutazione del legittimo ricorso all’affidamento diretto di contratti da una pubblica amministrazione ad un suo ente strumentale, occorre un’espressa disposizione normativa che lo consenta, oppure è necessario che ricorrano in concreto le condizioni legittimanti la configurazione di un rapporto in house tra soggetto affidante e soggetto affidatario, secondo le previsioni del Codice dei contratti (delibera n. 1192 del 16 novembre 2016 -AG47/2016AP).
La stessa Autorità, nell’evidenziare che l’affidamento diretto di contratti pubblici può giustificarsi esclusivamente nel caso in cui sussistano i presupposti legittimanti il ricorso all’in house, i quali devono essere interpretati restrittivamente, ha altresì illustrato tali presupposti i quali possono sintetizzarsi come segue: la totale proprietà in mano pubblica; il controllo da parte dell’amministrazione analogo a quello esercitato sui propri servizi; lo svolgimento da parte della società della “parte più importante” della propria attività in favore dell’ente che lo controlla. La carenza di uno dei presupposti sopra indicati fa venir meno il rapporto di immedesimazione organica della società nell’ente di riferimento, lasciando inalterata quella separazione soggettiva tra gli stessi che non consente un affidamento diretto da parte del secondo nei confronti della prima (delibera x. Xxxxxxxx n. 428 del 13 aprile 2016 – AG9/2016/AP – alla quale si rinvia per la compiuta disamina dell’istituto dell’in house secondo la disciplina di settore).
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che il CSI Piemonte rivesta la qualifica di ente strumentale delle amministrazioni che vi aderiscono, sulla base delle disposizioni della l.r. istitutiva n. 48/1975 e delle previsioni statutarie contemplanti, come sopra evidenziato, la partecipazione degli enti consorziati agli organi decisionali del Consorzio e agli indirizzi dell’attività dello stesso, nonché al controllo di gestione del medesimo.
Quanto alla procedura di gara in oggetto, sulla quale l’Amministrazione istante chiede un pronunciamento dell’Autorità, si rappresenta che CSI Piemonte, con bando n. 11/15 del 30 luglio 2015, ha indetto una procedura di dialogo competitivo ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 163/2006, per
l’affidamento dei servizi di progettazione tecnica, realizzazione e gestione dei progetti e dei servizi informatici, manutenzione e assistenza delle apparecchiature hardware e dei relativi software; gestione delle infrastrutture tecnologiche, integrazione tecnica e funzionale, e gestione di tutte le funzioni trasversali e di supporto correlate, nonché per il contestuale trasferimento di ramo d’azienda.
Come si legge nel “documento descrittivo” allegato al bando, le funzioni attualmente svolte dal Consorzio riguardano le seguenti macro-attività:
1. supporto alle politiche per lo sviluppo digitale sul territorio;
2. coordinamento tecnico ed operativo delle iniziative degli enti pubblici e degli Enti locali in ambito informatico, anche attraverso lo scambio di informazioni e di conoscenze e la standardizzazione delle procedure;
3. realizzazione e gestione di soluzioni e servizi ICT (progettazione, sviluppo, esercizio e mantenimento delle applicazioni e delle relative basi dati);
4. sviluppo e gestione del Datacenter e dei servizi infrastrutturali;
5. assistenza agli utenti di primo e di secondo livello (infrastrutturale, applicativa e procedurale).
Nell’ambito di tali attività, la procedura di dialogo competitivo è volta all’affidamento dei seguenti servizi:
1. progettazione tecnica, realizzazione e gestione di servizi ICT;
2. sviluppo e gestione del Datacenter e dei servizi infrastrutturali;
3. assistenza agli utenti.
La predetta procedura è volta altresì al contestuale trasferimento di Ramo d’azienda ad essi correlato; detto ramo di azienda potrà anche essere utilizzato per l’erogazione del servizio.
Pertanto, oggetto del dialogo, con riferimento alla cessione del predetto ramo, è anche “la migliore definizione, ovvero il consolidamento, dei suoi elementi costitutivi, nonché delle sue prospettive di valorizzazione, in modo da addivenire ad un elemento precisamente individuato sotto ogni profilo che possa essere sfruttato e valorizzato al meglio dall’aggiudicatario, anche oltre il perimetro dell’affidamento di cui sopra”. Viene quindi chiesto di articolare anche una proposta in ordine al “perimetro del ramo di azienda (componenti organizzative) da esternalizzare – correlato ai servizi affidati - e modalità con cui garantire la tutela del livelli occupazionali e la valorizzazione del sistema delle competenze, con relativa definizione del suo eventuale relativo valore soglia”.
La procedura è quindi suddivisa in tre fasi: 1. manifestazione di interesse ed ammissione al dialogo dei candidati in possesso dei requisiti; 2. presentazione delle soluzioni progettuali, disamina delle stesse e dialogo con i candidati ammessi, finalizzato all’individuazione ed alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le necessità e gli obiettivi del Progetto; 3. richiesta d’offerta, valutazione delle offerte ammesse ed aggiudicazione della procedura.
Tralasciando l’esame delle singole prescrizioni del bando, non oggetto della richiesta di parere, ciò che emerge dall’esame dello stesso e della relativa documentazione allegata (pubblicata sul sito del consorzio), è che la procedura de qua è diretta ad affidare all’esterno non servizi meramente strumentali allo svolgimento delle attività affidate al Consorzio, ma servizi che rappresentano i
“compiti istituzionali” dello stesso, ossia in particolare la progettazione tecnica, la realizzazione e la gestione di servizi ICT, nonché lo sviluppo e la gestione del Datacenter e dei servizi infrastrutturali, con contestuale trasferimento di Ramo d’azienda ad essi correlato (pag. 3-4 del doc. descrittivo).
Attraverso tale affidamento, pertanto, si assiste da un lato all’esternalizzazione di servizi che istituzionalmente dovrebbe svolgere il Consorzio in base alla l.r. istitutiva ed allo statuto; servizi che proprio per tale motivo sono affidati direttamente al Consorzio dagli enti aderenti secondo lo schema dell’in house providing; dall’altro, al trasferimento a terzi (che peraltro restano estranei alla compagine consortile) dell’intero ramo d’azienda dedicato allo svolgimento dei predetti servizi.
Come evidenziato dall’Amministrazione istante, infatti, attraverso tale operazione i servizi affidati da CSI Piemonte al privato acquirente del ramo di azienda, dovrebbero ammontare come valore annuo a circa i tre quarti dell’attuale valore complessivo delle commesse degli enti (circa 80 ml di euro su 120 ml di euro di commesse per la gestione ICT), a cui potrà aggiungersi il valore di ulteriori sviluppi e riprogettazioni di servizi, determinato di anno in anno dai singoli enti consorziati. Inoltre, è altresì ipotizzato che la cessione del ramo di azienda comporti il trasferimento al soggetto privato di circa 850 dipendenti (su un totale di circa 1100 dipendenti dell’attuale Consorzio).
E’ dunque evidente che una simile operazione, oltre a snaturare le finalità proprie del Consorzio, non appare conforme alle disposizioni della l.r. 48/1975 e dello Statuto che non prevedono peraltro la possibilità di conferire a terzi i “compiti istituzionali” per lo svolgimento dei quali detto Xxxxxxxxx è stato costituito.
Sotto altro profilo, il trasferimento del ramo d’azienda a ciò dedicato, rende l’operazione non coerente con lo schema dell’in house providing, atteso che attraverso tale cessione i contratti affidati direttamente a CSI Piemonte da parte degli enti aderenti, rientranti nei servizi istituzionalmente resi da quest’ultimo, vengono di fatto affidati e svolti dal privato acquirente del ramo d’azienda, con ciò determinando una violazione del principio di concorrenza.
A tal riguardo sembra utile richiamare l’avviso giurisprudenziale (ancorché riferito alle disposizioni dell’art. 1, co. 2, del d.lgs. 163/2006) a tenore del quale ogniqualvolta attraverso il ricorso ad operazioni di carattere straordinario destinate a mutare la compagine di una società che abbia ottenuto l’affidamento diretto o tramite gara di un servizio pubblico, si pervenga al risultato di modificare il profilo soggettivo del gestore del servizio pubblico già affidato (mediante l’associazione al capitale e alla gestione di nuove figure imprenditoriali o la sostanziale sostituzione delle imprese originariamente affidatarie), allora si realizza in via derivata anche un diverso affidamento del servizio pubblico (Consiglio di Stato, Sez. V, 18/12/2009 n. 8376).
In sostanza, attraverso l’operazione di cessione del ramo d’azienda in esame, deputato come visto allo svolgimento di fini istituzionali del Consorzio, si determina di fatto una “circolazione” dell’affidamento di contratti pubblici, dagli enti aderenti al CSI e da questo al privato acquirente del ramo d’azienda, non conforme alle previsioni del Codice in tema di affidamenti in house (attualmente disciplinato dall’art. 5 del d.lgs. 50/2016).
Si ritiene, quindi, che ancorché all’esito dell’operazione de qua residui una parte di CSI pubblico, nei termini indicati dall’istante, tale soggetto non possa continuare ad ottenere affidamenti in house dagli enti aderenti, poiché di fatto i contratti in tal modo affidati saranno svolti dal “ramo produttivo”
ceduto a privati e non dal Consorzio stesso, non più in possesso delle risorse e della struttura a ciò deputate. E’ evidente che un simile schema procedurale non è conforme all’istituto dell’in house, il quale richiede, come noto, un rapporto diretto, di immedesimazione organica, tra amministrazione pubblica e soggetto affidatario, che in tal caso verrebbe a mancare.
E’ appena il caso di sottolineare che l’ente strumentale della PA, affidatario in house della stessa, è tenuto all’applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, ma al fine di acquisire sul mercato servizi strumentali, utili allo svolgimento delle attività istituzionalmente affidate allo stesso, non certamente per affidare a terzi le stesse attività per le quale è stato costituito, poiché ciò snaturerebbe l’istituto stesso dell’in house.
Sotto altro profilo, la descritta operazione non appare coerente con le disposizioni di cui all’art. 1, co. 512 della l. 208/2015 a tenore del quale “al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti (…)”.
Appare evidente che ai sensi di tale disposizione normativa le amministrazioni pubbliche – e nella specie CSI Piemonte – siano tenute ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente tramite le modalità ivi contemplate, senza possibilità di affidare a terzi i relativi contratti, con chiare finalità di contenimento della spesa pubblica.
La procedura di gara in esame, volta ad esternalizzare servizi informatici e a cedere il ramo d’azienda deputato al loro svolgimento, non appare coerente con tale disposizione normativa, posto che in tal modo il Consorzio affida a terzi i servizi istituzionali e i connessi servizi strumentali, in chiara violazione della norma stessa.
In base a quanto sopra considerato,
Il Consiglio
approva la presente deliberazione.
Xxxxxxxx Xxxxxxx
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 21 febbraio 2017 Il Segretario, Xxxxx Xxxxxxxx