ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE
TRA
Il CENTRO COMUNE DI RICERCA DELLA COMMISSIONE EUROPEA
E
LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
La Comunità Europea, rappresentata dalla Commissione delle Comunità Europee, rappresentata a sua volta, per la firma del presente accordo da Xxxxx Xx Xxxxxxx, Direttore Generale del Centro Comune di Ricerca, da qui in poi identificato con “CCR”, da un lato
e
la Regione Autonoma della Sardegna Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica, Territoriale e della Vigilanza Edilizia, con sede a Cagliari, rappresentata per la firma del presente accordo dall’Assessore Xxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxx, da qui in poi identificato con “RAS “dall’altra parte.
PREMESSO CHE
• la RAS, in quanto ente di governo locale, ha specifiche competenze nella gestione e controllo del territorio, dell’edilizia, dell’urbanistica, degli insediamenti umani e dell’ambiente nell’ambito di un’azione complessiva mirante ad applicare e diffondere forme di sviluppo sostenibile ;
• la RAS è da tempo attiva nelle politiche e nelle pratiche di e-government e della società della informazione e che a tal proposito ha posto in essere la infrastruttura regionale di dati territoriali unitamente al sistema informativo territoriale adottando i principi della iniziativa INSPIRE della Commissione Europea ;
• la missione del CCR è di condurre attività di ricerca e sviluppo nell'ambito di reti europee a sostegno di politiche europee nei campi dell'ambiente, beni culturali, salute, alimentazione, sicurezza dei prodotti chimici, energie non nucleari, sicurezza nucleare e industriale. Il CCR contribuisce al miglioramento della conoscenza scientifica negli stessi campi, opera come ente indipendente da specifici interessi di tipo privato o nazionale; che in particolare l’Institute for Environment and Sustainability – Land Management Unit è attivo nella definizione e realizzazione delle attività concernenti la direttiva INSPIRE
• attraverso sforzi comuni tra la RAS e il CCR, possono essere identificati e sviluppati nuove tecniche e metodi nelle aree di competenza delle infrastrutture di dati territoriali lavorando quindi per un mutuo beneficio di entrambe le organizzazioni per il raggiungimento dei loro obiettivi;
CONCORDANO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1 – FINALITÀ
Scopo del presente Accordo è di stabilire un quadro di collaborazione fra le Parti nel settore della ricerca applicata e sviluppo delle infrastrutture regionali di dati territoriali ed i campi ad esse correlati. Le Parti desiderano collaborare in molteplici aree d'attività allorquando vi sia reciproco interesse. Trattandosi di un Accordo Quadro, ogni collaborazione sviluppata in quest'ambito dovrà prevedere uno scambio di corrispondenza e degli atti specifici ove necessari.
ARTICOLO 2 – FORME DI COLLABORAZIONE
Le forme di collaborazione, che saranno definite negli appositi atti specifici, ai sensi del presente Accordo possono includere, ma senza limitazioni, quanto segue:
(1) L’esecuzione di programmi comuni e progetti di ricerca in collaborazione, come quelli che comportano la suddivisione delle attività fra le Parti, incluso l’uso d'impianti di prova e/o programmi informatici finanziati da una delle Parti. L’uso ad opera di una delle Parti di impianti che sono di proprietà dell’altra Parte o in cui le attività vengono finanziate dall’altra Parte.
(2) Visite da parte di scienziati, funzionari e tecnici, team di specialisti, personale professionale, personale universitario e post dottorato e altro personale tecnico per periodi di tempo concordati allo scopo di partecipare a esperimenti, analisi, progettazioni e altre attività di ricerca e sviluppo presso centri di ricerca, laboratori, uffici di progettazione e altre strutture e imprese, esistenti o nuovi, di ciascuna delle Parti o di sue organizzazioni collegate o di eventuali appaltatori.
(3) L’eventuale cessione temporanea di personale di una Parte, o di suoi appaltatori, ai laboratori o alle strutture che sono di proprietà dell’altra Parte o in cui quest’ultima finanzia delle ricerche e delle attività.
(4) Riunioni sotto varie forme per discutere e scambiarsi informazioni su aspetti scientifici e tecnologici d'argomento generale o specifico nelle predette aree, nonché per individuare ulteriori azioni di collaborazione che possa essere utile intraprendere. In particolare si potranno prevedere workshop tematici e convegni tecnico scientifici da promuovere a scala europea ed internazionale.
(5) Nell’ambito delle predette aree lo scambio e la fornitura di informazioni e dati su attività, sviluppi, pratiche e risultati scientifici e tecnici, nonché su piani e politiche di programma, incluso lo scambio di informazioni di proprietà riservata in base ai termini e alle condizioni in conformità con l’Articolo 4 .
(6) Lo scambio e la fornitura di software, materiali e apparecchiature per esperimenti, prove e valutazioni .
(7) Altre forme specifiche di collaborazione potranno essere aggiunte mediante un accordo reciproco scritto fra le Parti.
ARTICOLO 3 – COMMISSIONE MISTA
(1) Le Parti definiranno una Commissione mista per guidare il lavoro di ricerca coordinato. La Commissione si incontrerà almeno una volta all’anno per valutare le attività espletate, sviluppare piani più dettagliati per futuri progetti di cooperazione e discutere ogni argomento riguardante la realizzazione del presente accordo di collaborazione. A questo scopo le Parti dovranno designare una persona ciascuno come coordinatore con responsabilità per la rispettiva programmazione e verifica delle attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi specifici di ogni progetto. I coordinatori saranno ugualmente liberi di nominare ogni altro membro che li rappresenti o partecipi agli incontri. Gli incontri saranno preparati dai coordinatori.
(2) Il coordinatore per la Commissione (CCR) sarà il e, come vicario, il
. Il coordinatore per la Regione Autonoma della Sardegna sarà e, come vicario .
(3) In rappresentanza dell’Università La Sapienza di Roma parteciperà ai lavori il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx.
(4) Tutte le notifiche e la corrispondenza di questo accordo saranno inviate ai coordinatori. Le Parti comunicheranno l’una all’altra per iscritto ogni cambiamento che riguardi i coordinatori sopra menzionati.
ARTICOLO 4 – AVANZAMENTO DEI LAVORI, INCONTRI
(1) Le Parti elaboreranno un piano di lavoro secondo priorità condivise allo scopo di una ottimizzazione di risorse ed attività. Esse manterranno il diritto a controllare in qualsiasi momento l’avanzamento dei lavori oggetto del presente accordo e a presentare ogni osservazione o suggerimento appropriato.
(2) i coordinatori delle Parti redigeranno e renderanno disponibile all’altra parte ogni documento necessario per definire l’avanzamento dei lavori oggetto del presente accordo.
(3) Nel corso delle loro riunioni, i Coordinatori valuteranno lo stato della collaborazione ai sensi del presente Accordo. Tale valutazione potrà includere un riesame delle attività e delle realizzazioni dell’anno trascorso ai sensi del presente Accordo, un riesame delle attività pianificate per l’anno a venire nell’ambito di ciascuna delle varie aree di collaborazione, una valutazione degli equilibri negli scambi ai sensi del presente Accordo e una valutazione delle misure richieste per correggere eventuali squilibri. Inoltre, i Coordinatori considereranno e agiranno in conformità a qualsiasi nuova proposta di collaborazione.
ARTICOLO 5 – DISPONIBILITÀ E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI
(1) Fatte salve le leggi e le normative applicabili e i propri obblighi nei confronti di xxxxx, oltre alle disposizioni del presente Accordo, ciascuna Parte e i suoi incaricati si impegneranno a mettere liberamente a disposizione dell’altra Parte e del suo incaricato qualsiasi informazione a propria disposizione che sia necessaria per l’esecuzione del presente Accordo.
(2) Le Parti appoggiano la diffusione più ampia possibile delle informazioni che è in loro diritto divulgare, siano esse in loro possesso o a loro disposizione, e che siano sviluppate congiuntamente o destinate a essere fornite o scambiate in conformità con il presente Accordo, fatta salva la necessità di proteggere informazioni documentarie non divulgate e comunicate come “riservate” e i diritti di proprietà intellettuale derivanti ai sensi del presente Accordo.
ARTICOLO 6 – COSTI
(1) Tutti i costi derivanti dall’implementazione del presente Accordo saranno a carico della Parte che incorre nei medesimi.
(2) La capacità delle Parti di portare a termine i propri obblighi è soggetta alla disponibilità di fondi adeguati.
ARTICOLO 7 – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
I risultati delle elaborazioni effettuate nell’ambito del presente accordo sono di esclusiva proprietà della Parte che li sviluppa. Eventuali brevetti saranno depositati a spese e nome della parte che li ha ottenuti.
ARTICOLO 8 – DECLINAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Le informazioni date da una Parte all’altra Parte ai sensi del presente Accordo saranno esatte al meglio delle conoscenze della Parte che le fornisce. Nessuna delle Parti offre tuttavia alcuna garanzia in merito all’esattezza di tali informazioni, né avrà alcuna responsabilità per le conseguenze di un eventuale uso al quale tali informazioni potranno essere destinate dall’altra Parte o da terzi.
ARTICOLO 9 – MESSA A DISPOSIZIONE DI PERSONALE
Xxxxx quanto diversamente concordato per iscritto, le disposizioni seguenti si applicheranno in relazione alla messa a disposizione di personale ai sensi del presente Accordo:
(1) Ciascuna Parte potrà, a proprie spese, e fatto salvo l’accordo dell’altra Parte, osservare le attività sperimentali e il lavoro di analisi e di applicazione dell’altra Parte. Tali osservazioni potranno essere compiute mediante visite a breve termine o mediante la messa a disposizione di personale, fatto salvo il previo accordo della Parte ricevente in ogni occasione.
(2) Ogni qualvolta la messa a disposizione di personale sia contemplata e concordata ai sensi del presente Accordo, ciascuna Parte sceglierà del personale qualificato per la messa a disposizione all’altra Parte affinché svolga le attività pianificate ai sensi del presente Accordo. Ogni messa a
disposizione di personale sarà concordata reciprocamente, in anticipo, tramite uno scambio di lettere fra le Parti, in cui si faccia riferimento al presente Accordo, al relativo atto applicativo e alle loro disposizioni di proprietà intellettuale attinenti.
(3) Ciascuna Parte sarà responsabile delle retribuzioni, dell’assicurazione e delle indennità da pagarsi al proprio personale o agli appaltatori.
(4) Ciascuna Parte pagherà le spese di vitto, alloggio e viaggio del proprio personale mentre questi è messo a disposizione presso la Parte ospitante.
(5) Il personale di ciascuna Parte e i suoi appaltatori saranno soggetti alle norme generali e speciali sulla regolamentazione del lavoro e della sicurezza in vigore nella struttura ospitante.
ARTICOLO 10 – DISPOSIZIONI GENERALI
(1) La collaborazione e le attività ai sensi del presente Accordo saranno soggette alle leggi e normative applicabili, nonché alle politiche e ai programmi delle Parti.
(2) Tutte le questioni o le controversie connesse con l’interpretazione o l’implementazione del presente Accordo saranno risolte dalle Parti mediante reciproco accordo. Qualora non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo le Parti individuano quale foro competente il Foro di Cagliari o, in alternativa, qualora vi sia accordo tra le parti sulla procedura da seguire, tali controversie potranno essere deferite ad un arbitro unico in conformità al Regolamento Arbitrale Internazionale della Camera Arbitrale Nazionale . La legge d’applicazione è quella in vigore in Italia.
ARTICOLO 11 – DURATA E RISOLUZIONE
(1) Il presente Accordo entrerà in vigore al momento della sottoscrizione e rimarrà in vigore per un periodo di cinque (5) anni. Il rinnovo dell’Accordo, per un periodo di pari durata, può essere chiesto per iscritto entro tre mesi dalla scadenza da una delle due parti e per avere effetto deve essere accettato per iscritto dall'altra parte entro 60 giorni dalla data della suddetta richiesta.
(2) Il presente Accordo potrà essere modificato mediante accordo reciproco scritto delle Parti.
Letto, confermato e sottoscritto a il 2005, in due originali in lingua italiana.
Per la regione Autonoma della Sardegna
L’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica
(Xxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxx)
Per il Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea
Il Direttore Generale (Dr. Xxxxx Xx Xxxxxxx)