CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ISTITUTO A. S. 2019/2022 – PARTE NORMATIVA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GRAVEDONA ED UNITI
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ISTITUTO A. S. 2019/2022 – PARTE NORMATIVA
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata.
1. La contrattazione integrativa d’Istituto viene applicata a tutto il personale, docente e ATA, in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, C/o l’Istituzione Scolastica.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, produce i suoi effetti per la parte normativa per il triennio 2019/2022 e per la parte economica per l’anno scolastico 2019/2020.
3. La contrattazione, qualora non venga richiesta una nuova negoziazione da una delle parti nel corso dell’anno scolastico o almeno 30 giorni prima della sua naturale scadenza, si intende tacitamente rinnovata per il/i successivo/i anno/i scolastico/i.
4. Nell’ipotesi di stipula di nuovo CCNL Scuola o per sopraggiunte norme imperative, si procederà per l’anno scolastico in cui interviene il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del comparto scuola o intervengono disposizioni normative imperative, a stipula di nuova contrattazione d’Istituto anche in assenza di richiesta di negoziazione di almeno una delle parti.
Art. 2 - Interpretazione autentica.
1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione della contrattazione integrativa d’Istituto, le parti si incontrano entro 10 giorni dalla richiesta di una di esse per definire consensualmente il significato della clausola controversa
2. Al fine di dare inizio alla procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all’altra parte con l’indicazione della materia e/o dell’elemento che rendono necessaria l’interpretazione. La procedura di interpretazione autentica si deve espletare entro trenta giorni dall’inizio della trattativa. L’eventuale accordo, qualora concluso e sottoscritto dalle parti, sostituisce le clausole o gli elementi oggetto dell’interpretazione autentica sin dall’inizio della vigenza contrattuale.
TITOLO II – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
Art. 3 – Relazioni sindacali.
1. Il complesso delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle responsabilità delle parti, persegue l’obiettivo di armonizzare l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza del servizio prestato alla collettività con l’interesse dei dipendenti volto al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla possibilità di crescita professionale.
2. La contrattazione integrativa d’Istituto si intende parte integrante del sistema delle relazioni sindacali, improntato alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti ed è finalizzato all’incremento della qualità dell’Offerta Formativa, sostenendo i processi di innovazione anche mediante la valorizzazione di tutte professionalità coinvolte.
3. I modelli attraverso cui si sviluppano le relazioni sindacali prevedono: a) partecipazione (informazione preventiva e successiva, confronto), b) contrattazione integrativa, ivi compresa l’interpretazione autentica.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali le parti hanno facoltà di usufruire dell’assistenza di esperti di fiducia, anche esterni all’Istituzione scolastica, senza oneri per l’Amministrazione.
Art. 5 – Informazione.
1. L’informazione rappresenta il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti.
2. Ai sensi del CCNL 2016/2018 sono oggetto di informazione:
• Proposta di formazione delle classi e degli organici;
• Criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei;
• Materie oggetto di confronto previste dal CCNL 2016/2018.
• Ulteriori fonti di finanziamento in aggiunta al FIS (es. funzioni miste …)
Art. 6 – Confronto.
1. Il confronto è la modalità attraverso cui si realizza il dialogo approfondito sulle materie di confronto rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire alle parti di esprimere valutazioni esaustive e di consentire la piena partecipazione dei soggetti sindacali alla definizione di misure che l’amministrazione intende adottare. Il confronto è disciplinato dal CCNL comparto Scuola 2016/2018. A seguito dell’avvenuta informazione, le parti si incontrano su richiesta di una di esse e, per i soggetti sindacali, anche di una singola rappresentanza; al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
2. Sono oggetto del confronto le materie indicate al punto 2 dell’art. 5 del presente contratto.
Art. 7 – Informazione successiva.
1. Sono materie di informazione successiva:
• le risorse utilizzate nei compiti, nelle attività e nelle iniziative progettuali retribuiti con il Fondo d’Istituto nonché le determinazioni assunte in materia di valorizzazione del merito docenti.
• La verifica annuale della piena attuazione della contrattazione integrativa d’istituto
2. La RSU e le OO. SS. rappresentative hanno diritto, nell’esercizio di tutela sindacale di tutti i lavoratori, a richiedere l’informazione successiva su tutti gli atti e i provvedimenti riguardanti il rapporto di lavoro, in nome e per conto dei diritti degli interessati. Hanno altresì diritto all’accesso agli atti per quanto previsto dalla L. 241/1990, dal D. Lgs. 196/2003 e dalle norme successive e vigenti. Nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di tutela della privacy le parti firmatarie del contratto sono vincolate a non diffondere e a non utilizzare i dati personali dei singoli lavoratori di cui vengono a conoscenza, acquisiti esclusivamente per la funzione propria in quanto soggetto negoziale.
Art. 8 – Contrattazione.
1. A livello di Istituzione scolastica, in coerenza con il processo di decentramento e di autonomia, nel rispetto delle competenze del Dirigente Scolastico e degli Organi Collegiali, le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dall’art. 7 e dall’art. 22 del CCNL 2016/2018.
2. La contrattazione integrativa di Istituto pone le basi su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore; non si possono prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le clausole discordanti sono da ritenersi nulle.
3. Le parti si impegnano a riaprire la contrattazione qualora le risorse previste dovessero modificarsi in
aumento o in diminuzione nel corso dell’anno scolastico.
Art. 9 – Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico.
1. La RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e comunica il nominativo al Dirigente Scolastico; qualora si rendesse necessario, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può essere designato anche all’interno del personale in servizio, con comprovata esperienza in materia o disposto a seguire idonea formazione C/o soggetti accreditati. il RLS rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro 30 giorni dall’inizio dell’anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente Scolastico le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente Scolastico concorda con la RSU le modalità di svolgimento delle relazioni sindacali; in ogni caso, la convocazione delle riunioni, richiesta da una delle parti, va effettuata con almeno 5 giorni di anticipo con indicazione dell’Ordine del giorno, salvo situazioni straordinarie che rendano impraticabile il rispetto dei termini indicati.
4. Alle riunioni possono può prendere parte il DSGA.
Art. 10 – Attività sindacale.
1. La RSU e le XX.XX. sindacali dispongono di un proprio albo sindacale on line sul sito web dell’Istituzione scolastica, oltre che una bacheca fisica presso un locale della sede centrale; concordano con il Dirigente Scolastico le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale destinato alle attività sindacali.
2. Alla RSU è assicurato, per lo svolgimento dei compiti connessi all’attività sindacale, l’utilizzo, da parte dell’Istituzione Scolastica, della fotocopiatrice, del telefono e del fax, dei locali per le riunioni, nonché dell’accesso alla rete internet.
3. Il Dirigente Scolastico trasmette alla RSU e alle OO. SS., anche per via telematica, le notizie di natura
sindacale provenienti dall’esterno.
TITOLO III – CRITERI E MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI
Art. 11 – Assemblee sindacali in orario di lavoro.
1. La richiesta da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e Organizzazioni sindacali Rappresentative) va inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno 5 giorni di anticipo; ricevuta la richiesta, il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti sindacali rappresentativi che hanno facoltà, entro 2 giorni, di richiedere l’assemblea sindacale per la stessa data e per la stessa ora.
2. Nella richiesta di assemblea sindacale vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di fine, l’eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
3. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale docente ed ATA tramite circolare interna; l’adesione all’assemblea va espressa con almeno 3 giorni di anticipo, in modo da poter assicurare il servizio e avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni.
4. La dichiarazione individuale di partecipazione all’assemblea, espressa in forma scritta, del personale in servizio nell’orario dell’assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile; i partecipanti all’assemblea non sono tenuti ad apporre firme di presenza nè ad espletare altri ulteriori adempimenti.
5. Per la partecipazione alle assemblee sindacali C/o l’Istituzione Scolastica, valutati i diversi orari di inizio e termine delle attività didattiche dei diversi ordini di scuola e dei diversi plessi, si concorda che le assemblee si svolgeranno, di norma, dalle 8,15 alle 10,15 o dalle 14,50 alle 16,50. Verrà tenuto
conto altresì del tempo di percorrenza per il personale che deve essere in servizio C/o sedi diverse
da quella in cui si svolge l’assemblea.
6. Il personale che partecipa all’assemblea è tenuto a riprendere servizio al termine della riunione nella
classe o nel settore di competenza.
7. Il Dirigente Scolastico per assicurare il regolare svolgimento del servizio, provvede ad eventuali adattamenti di orario.
8. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle attività didattiche e l’assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché del servizio mensa per cui n. 1 unità di personale ausiliario sarà addetta ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi essenziali è a cura del DSGA, tenuto conto della disponibilità degli interessati e/o del criterio della rotazione.
9. Non possono essere convocate assemblee sindacali in ore coincidenti con lo svolgimento di scrutini ed esami.
Art. 12 – Permessi retribuiti e non retribuiti.
1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con contratto a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore complessivo spettante viene effettuato, all’inizio dell’anno scolastico, dal Dirigente Scolastico che lo comunica alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, previo obbligo di preventiva comunicazione scritta al Dirigente Scolastico con almeno 2 giorni di anticipo.
3. Spettano alla RSU, oltre ai permessi retribuiti di competenza delle XX.XX. rappresentative, permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di 8 giorni l’anno scolastico, per la partecipazione a trattative sindacali, convegni o congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, con 3 giorni di anticipo dall’Organizzazione sindacale al Dirigente Scolastico.
Art. 13 – Referendum.
1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d’Istituto, la RSU ha facoltà di indire il referendum tra tutti i dipendenti dell’Istituzione Scolastica.
2. Le modalità per l’effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare la regolare erogazione del servizio, sono definite dalla RSU; l’Istituzione Scolastica assicura il supporto materiale ed organizzativo.
Art. 14 – Diritto di sciopero.
1. I lavoratori che intendono aderire o meno ad uno sciopero, possono darne volontariamente preavviso scritto al Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 146/90, dell’allegato al CCNL/99 sull’attuazione della citata normativa.
2. In caso di sciopero del personale docente non sono previsti contingenti minimi; per il personale ATA il contingente minimo si intende esclusivamente finalizzato ad assicurare le prestazioni indispensabili. previste dall’art. 2. comma 1, dell’accordo sull’attuazione della Legge 146/90.
3. Nel caso in cui scioperano alcune unità di personale ATA ma non i docenti, il personale ATA in servizio ha prioritariamente compiti di vigilanza.
4. In ogni sede, comunque, ove ci siano le condizioni minime per assicurare i servizi essenziali, questi si effettueranno con la presenza di almeno 1 unità di personale ausiliario. Per l’individuazione del personale da destinare alla sede si opererà attraverso il criterio della rotazione.
5. Nel caso di chiusura di un plesso o di una sede, il personale che non aderisce allo sciopero e in servizio su quel plesso o su quella sede sarà disponibile presso la sede centrale.
6. Sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, il Dirigente Scolastico comunica alle famiglie le modalità di funzionamento o la sospensione delle attività didattiche, ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’allegato al CCNL/99.
TITOLO IV – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Art. 15 – Ruolo e Funzioni del Dirigente Scolastico.
1. Ai fini dell’attuazione piena di quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, si conviene sulla necessità di realizzare il sistema di sicurezza e prevenzione all’interno dell’Istituzione Scolastica. Il Dirigente scolastico, nella sua qualità di datore di lavoro, nomina il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito RSPP), che redige il documento di valutazione dei rischi (di seguito DVR) ed il Piano di evacuazione e collabora con il RLS; il Dirigente Scolastico organizza il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito più figure sensibili in relazione alle dimensioni dell’istituto, che risulta costituito da dodici plessi. Lo stesso Dirigente designa le squadre per la gestione delle emergenze, i cui componenti sono tenuti a frequentare specifici corsi di formazione C/o i soggetti accreditati.
Art. 16 – Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
1. Il RLS viene eletto o designato nell’ambito delle RSU, nel numero di 1 unità. Le attribuzioni del RLS sono disciplinate dagli artt. 47 e 50 del D. Lgs. 81/08 e da successive modifiche e/o integrazioni.
2. Il RLS non può subire pregiudizi a causa della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste per legge per le rappresentanze sindacali.
3. Per l’espletamento delle sue funzioni il RLS può utilizzare permessi retribuiti fino a 40 ore annue.
Art. 17 – Attività di informazione, formazione e aggiornamento.
1. L’informazione e la formazione costituiscono le attività attraverso cui viene data concreta attuazione al principio di attiva partecipazione di tutti i lavoratori al sistema della sicurezza.
2. Il Dirigente Scolastico / datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare e favorire l’informazione, la formazione e l’aggiornamento di tutti i lavoratori, ivi compresi gli studenti.
3. I lavoratori, che nella scuola comprendono anche gli studenti, sono i principali destinatari delle azioni di informazione, formazione e aggiornamento promosse dal Dirigente Scolastico.
4. Le azioni formative, qualora organizzate oltre l’orario di lavoro, sono considerate tempo di lavoro
con possibilità di recupero o compenso con le risorse a ciò preposte.
5. I lavoratori hanno il diritto /dovere di partecipare alle iniziative di formazione / aggiornamento programmate. In caso di inosservanza possono essere soggetti alle sanzioni previste dal D. Lgs. 81/08.
TITOLO V – CRITERI GENERALI PER L’UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE IN ORARIO DIVERSO DA
QUELLO DI SERVIZIO.
Art. 18 – Modalità di trasmissione.
1. Di norma, le circolari interne sono inviate all’indirizzo e-mail comunicata da ciascun dipendente. copia integrale degli atti resta comunque disponibile in formato cartaceo in apposito raccoglitore C/o ciascun plesso dell’Istituzione Scolastica. Allo stesso modo sono trasmesse tutte le comunicazioni di servizio o le informazioni di interesse per il lavoratore.
2. Nomine, decreti, incarichi individuali sono trasmessi direttamente agli interessati in formato cartaceo.
3. Il prospetto dell’organigramma interno all’Istituzione scolastica viene pubblicato sul sito web
dell’Istituzione scolastica.
Art. 19 – Diritto alla disconnessione.
1. La comunicazione tramite i “canali sociali” non richiedono la connessione contestuale e contemporanea dei lavoratori. In questo caso, è possibile inviare comunicazioni anche in periodi non lavorativi poiché è garantita la piena libertà dei lavoratori di scegliere i tempi di lettura e di replica. A tal fine, trattandosi di trasmissione di messaggi che non richiedono la connessione contemporanea, i lavoratori possono decidere i tempi di trasmissione dei messaggi, fatto salvo il diritto di chi riceve di leggere e replicare nei tempi desiderati.
2. In ogni caso le comunicazioni a mezzo di canali sociali informatici con gli utenti e tra i colleghi devono essere finalizzate ad informazioni di servizio e a interazioni necessarie per lo svolgimento della funzione di educazione, istruzione e orientamento.
TITOLO VI – CRITERI RIGUARDANTI L’ASSEGNAZIONE ALLE SEDI DI SERVIZIO DEL PERSONALE
DOCENTE ED ATA.
Art. 20 – Assegnazione dei docenti alle sedi e alle classi.
1. Nell’assegnare i docenti alle sedi e alle classi il Dirigente Scolastico terrà conto dei seguenti criteri:
• considerare, in xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x/x xx xxxxxxxx del personale già in servizio nell’Istituto Scolastico purchè non in contrasto con il criterio della continuità didattica. Solo successivamente saranno prese in considerazione le richieste e/o le esigenze del personale in ingresso nell’Istituto a seguito di domanda di mobilità, per stipula contratto a tempo indeterminato, per assegnazione provvisoria o utilizzo.
• confermare la sede occupata nell’anno scolastico precedente al personale che non abbia
avanzato richiesta di spostamento in altra sede.
• variare la sede in caso di incompatibilità personale o ambientale o di altre gravi difficoltà che il docente può rappresentare nell’istanza di trasferimento interno e la cui valutazione spetta al Dirigente Scolastico.
2- La richiesta di assegnazione ad altra sede, sezione, classe dovrà essere presentata dagli interessati al Dirigente Scolastico entro il 30 giugno dell’anno scolastico precedente all’assegnazione, o in caso di personale neoassunto o neotrasferito, subito dopo l’assunzione in servizio.
3. In caso di concorrenza di più aspiranti per la stessa sede, sezione, classe, fatto salvo il criterio della continuità didattica, già previsto dalla normativa vigente, si farà ricorso alla graduatoria interna di Istituto, formulata ai sensi delle vigenti normative che tiene conto dei benefici disciplinati dalla Legge 104/92.
4. In caso di parità di punteggio fra più richiedenti la stessa sede, sezione, classe, sarà preso in
considerazione, ai fini della precedenza, il criterio dell’anzianità favorendo il candidato più anziano.
5. I collaboratori del Dirigente Xxxxxxxxxx e i coordinatori di plesso mantengono il diritto a conservare l’assegnazione al plesso precedentemente ricevuta a prescindere dai criteri prima enunciati, fatte salve loro specifiche richieste.
6. Le assegnazioni del personale docenti ai plessi sono disposte annualmente e si intendono confermate per gli anni successivi, fatte salve richieste diverse degli interessati o sopraggiunte ragioni di incompatibili.
Art. 21 – Assegnazione del personale ATA – profilo assistenti amministrativi – ai settori.
1. L’assegnazione del personale ATA (profilo assistenti amministrativi) ai settori viene disposta sulla base delle competenze professionali acquisite, dell’anzianità di servizio e dell’accordo tra colleghi fermo restando che ogni unità di personale deve essere in grado di supplire il collega di altro settore in caso di assenza o impedimento; ciò comporta un continuo scambio ed una costante comunicazione al fine di non lasciare nessun settore privo di aiuto e di sostegno qualora se ne ravveda la necessità.
3- Ogni unità amministrativa rimane direttamente responsabile del settore affidatole e deve
costantemente operare per garantire l’efficacia e l’efficienza del pubblico servizio cui è preposta.
Art. 22 – Assegnazione del personale ATA – profilo collaboratori scolastici alle sedi.
1. Nell’assegnazione annuale del personale ATA (profilo collaboratori scolastici) alle sedi il Dirigente Scolastico terrà presenti i seguenti criteri:
• Conferma della sede di servizio dell’anno scolastico precedente, che viene disposta d’ufficio nel caso in cui l’interessato non abbia avanzato altre richieste.
• Assegnazione di una diversa sede di servizio rispetto all’’anno scolastico precedente per
esigenze di servizio valutate dal Dirigente Scolastico e dal DSGA.
• Assegnazione di una sede su richiesta dell’interessato tenuto conto, in xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x/x xx xxxxxxxx del personale già in servizio nell’Istituto Scolastico. Solo successivamente saranno prese in considerazione le richieste e/o le esigenze del personale in ingresso nell’Istituto a seguito di domanda di mobilità, per stipula contratto a tempo indeterminato, per assegnazione provvisoria o utilizzo.
• Assegnazione di una sede diversa da quella dell’anno precedente in caso di incompatibilità personale o ambientale o di altre gravi difficoltà che il docente può rappresentare nell’istanza di trasferimento interno e la cui valutazione spetta al Dirigente Scolastico.
2. La richiesta di assegnazione ad altra sede dovrà essere presentata dagli interessati al Dirigente Scolastico entro il 30 giugno dell’anno scolastico precedente all’assegnazione, o in caso di personale neoassunto o neotrasferito, subito dopo l’assunzione in servizio.
3. In caso di concorrenza di più aspiranti per la stessa sede, si farà ricorso alla graduatoria interna di Istituto, formulata ai sensi delle vigenti normative che tiene conto dei benefici disciplinati dalla Legge 104/92.
4. In caso di parità di punteggio fra più richiedenti la stessa sede, sarà preso in considerazione, ai fini della precedenza, il criterio dell’anzianità favorendo il candidato più anziano.
TITOLO VII – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE ATA
Art. 23 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) del personale ATA.
1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente Scolastico può disporre
l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA anche oltre l’orario d’obbligo.
2. Nell’individuazione dell’unità di personale, il Dirigente Scolastico tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
• sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
• disponibilità del personale
• graduatoria interna
3. Il Dirigente Scolastico può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste al personale ATA, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività di particolare impegno e complessità.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico. Il riconoscimento delle prestazioni aggiuntive sarà materia di contrattazione tra la parte pubblica e la RSU.
Art. 24 – Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA.
1. Le attività aggiuntive, svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei relativi compensi.
2. Le prestazioni del personale Ata rese in aggiunta all’orario d’obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni 10, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Art. 25 – Incarichi specifici.
1. Su proposta del DSGA, il Dirigente Scolastico stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici
di cui all’art. 2, comma 2, del CCNL 07/08/2014, da attivare nell’Istituzione scolastica.
2. Il Dirigente attribuisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri:
• professionalità specifica
• disponibilità degli interessati
• anzianità di servizio
Art. 26 – Incarichi per funzioni miste.
1. I collaboratori scolastici che provvedono allo svolgimento di servizi di competenza dell’Ente Locale, ricevono formale incarico dal Dirigente Scolastico sulla base dei contenuti delle Convenzioni stipulate fra Istituzione Scolastica ed Ente Locale.
2. Il finanziamento riconosciuto dall’Ente Locale all’Istituzione Scolastica per quanto all’articolo precedente viene finalizzato alla corresponsione di compensi al personale ATA incaricata di funzioni miste.
TITOLO VIII – CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE, IVI COMPRESI QUELLI RICONOSCIUTI AL PERSONALE DOCENTE AI SENSI DELL’ART. 1 C. 127, DELLA LEGGE 107/2015
Art. 1 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del merito del personale docente (L. 107/2015).
1. Le attività per le quali è previsto l’accesso al bonus premiale previsto dalla Legge 107/2015 hanno come obiettivo il miglioramento del servizio erogato, l’innalzamento dei livelli professionali della comunità scolastica e dei risultati degli alunni, anche attraverso processi di innovazione e di condivisione di pratiche didattiche/organizzative/formative.
2. Si conviene che la valorizzazione del personale sarà riferita ad attività attestate anche attraverso strumenti o format appositamente definiti o mediante documentazione fornita dai docenti secondo indicazioni preventive del dirigente scolastico.
3. I criteri sono definiti dal Comitato di valutazione e resi noti mediante affissione all’albo, insieme alle modalità e procedure di documentazione.
4. La valorizzazione del personale è legata ad iniziative che siano coerenti con i documenti fondamentali della scuola (Ptof, RAV, Pdm) e non concerne iniziative isolate, seppur di pregio, non condivise dagli organi collegiali.
5. Con riferimento ai criteri definiti dal Comitato di valutazione la somma disponibile viene ripartita ai docenti assegnatari secondo due livelli: una fascia A (punteggio superiore o uguale a 78 punti relativi ai criteri valorizzazione merito) ed una fascia B (punteggio inferiore a 78 punti relativi agli stessi criteri). Alla fascia A viene assegnata una quota doppia rispetto alla fascia B.
6. Il compenso massimo erogabile a ciascun docente non può superare un importo lordo di 1500,00 Euro (MILLECINQUECENTO Euro).
7. Il compenso minimo per ogni docente non può essere inferiore ad un importo lordo di 200,00 Euro (DUECENTO Euro).
8. Il numero dei beneficiari del bonus per l’a. s. 2018/2019 non può essere inferiore al 20% del numero dei docenti di ruolo in organico nell’istituzione scolastica.
TITOLO IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 1 – Atto unilaterale
1. Qualora non si raggiunga l’accordo per la stipula del contratto integrativo ed al fine di assicurare la continuità ed il migliore svolgimento della funzione pubblica, per quanto previsto dall’art. 7 comma 7 e dall’art. 22 comma 6 del vigente CCNL, l’Amministrazione può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione (atto unilaterale). Lo stesso atto unilaterale può essere adottato:
• nel rispetto dei principi di correttezza e di buona fede tra le parti
• in via provvisoria e senza interrompere le trattative al fine di pervenire in tempi brevi alla sottoscrizione dell’accordo
Letto, condiviso e sottoscritto in Gravedona ed Uniti (CO) in data 28 novembre 2019.
La parte pubblica La RSU d’Istituto Per le Organizzazioni Sindacali Il Dirigente Scolastico Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
(xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx