Schema disciplinare di incarico CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA tra
U niversità Politecnica delle Marche
Dipartimento di Scienze Cliniche Specialistiche ed Odontostomatologiche
(Direttore: Xxxx. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx)
Allegato “A”
al bando emanato
con D. D. n. 16 del 9 luglio 2015
Schema disciplinare di incarico
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
tra
L’Università Politecnica delle Marche - Dipartimento di Scienze Cliniche Specialistiche ed Odontostomatologiche - con sede in Xxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx C.F. 00382520427, nella persona del suo Direttore Xxxx. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx, domiciliato per la carica presso il suddetto Dipartimento, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento in data 7.7.2015
e
il Dott.__________________________________ nato a ___________________ il __________________
residente in ________________________________ via ______________________ n. _________________ codice fiscale _______________________________, denominato di seguito Collaboratore,
PREMESSO
-che l’Università - Dipartimento di Scienze Cliniche Specialistiche ed Odontostomatologicheatologiche - ha il seguente obiettivo e progetto specifico: “Progetto Perio-medicine” che ha come scopo l’approfondimento delle correlazioni esistenti tra la malattia perimplantare e i livelli di metallo proteinasi-8 sulculari e salivari, ponendo particolare attenzione al confronto tra tessuti sani e affetti da complicanze biologiche”
-che nell’ambito del suddetto progetto è necessario svolgere la seguente attività di collaborazione coordinata e continuativa:
1) esecuzione di indagini cliniche volte a valutare i livelli di enzima aMMP-8 presente nel fluido sulculare e nella saliva di pazienti sani, pazienti con mucosite e pazienti con perimplantite;
2) studio dei dati clinico strumentali in esame;
3) produzione di un saggio scientifico articolato sulla base dei risultati raccolti
-che è necessario conferire un incarico individuale ad un soggetto esterno, con contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, poiché è stata accertata attraverso un’apposita ricognizione fra le risorse umane a disposizione l’assenza di risorse umane e professionali idonee allo svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico nel settore MED 28;
-che i caratteri della prestazione esterna sono la temporaneità e l’alta qualificazione;
-che con provvedimento in data 7 luglio 2015 è stato autorizzato il conferimento di un incarico individuale ad un soggetto esterno, con contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, attraverso l’espletamento di apposita procedura comparativa per titoli e colloquio;
-che con provvedimento n. 16 del 9 luglio 2015 è stato emanato un avviso di selezione per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa;
-che con provvedimento n. ____ del ______ sono stati approvati gli atti della commissione di valutazione ed il Dott. _________________________________è risultato vincitore a seguito dell’espletamento della procedura comparativa, per titoli e colloquio per l’attribuzione di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa inerente lo svolgimento di attività di particolare e specifica rilevanza all’interno del Progetto “Perio- Medicine”
- che il Dott. _____
ha rilasciato apposita dichiarazione fiscale, fornendo i dati soggettivi necessari all’inquadramento fiscale previdenziale ed assicurativo dell’attività oggetto della prestazione da cui risulta che non svolge abitualmente attività di lavoro autonomo (rif. MOD. FISCALE SEF 1);
oppure
ha rilasciato apposita dichiarazione fiscale, da cui risulta che l’incarico rientra nello svolgimento abituale dell’attività professionale di lavoro autonomo di cui è titolare con la Partita IVA n. ____________ (rif. MOD. FISCALE SEF 2);
oppure
ha rilasciato apposita dichiarazione fiscale, da cui risulta che l’incarico non rientra nello svolgimento abituale dell’attività professionale di lavoro autonomo di cui è titolare con la Partita IVA n. ____________ (ipotesi del tutto eccezionale) (rif. MOD. FISCALE SEF 3) ;
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 (OGGETTO DELL’INCARICO)
Il Dipartimento di Scienze Cliniche Specialistiche ed Odontostomatologiche, conferisce al Dott. _______________________________, che accetta, l’incarico avente ad oggetto la prestazione di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa connessa alla realizzazione del Progetto “Perio-medicine” consistente in:
esecuzione di indagini cliniche volte a valutare i livelli di enzima aMMP-8 presente nel fluido sulculare e nella saliva dei pazienti sani, pazienti con mucosite e pazienti con perimplantite,
studio dei dati clinico strumentali in esame
produzione di un saggio scientifico articolato sulla base dei risultati raccolti
La prestazione oggetto del presente contratto viene resa nell’ambito di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato. Il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx è individuato quale Coordinatore del Progetto e avrà diritto alla supervisione tecnica dell’attività svolta dal Collaboratore fornendo allo stesso le direttive di massima tese alla corretta esecuzione della prestazione.
ART. 2 (SVOLGIMENTO DELL’INCARICO)
Ai fini dell’espletamento dell’incarico, il collaboratore è autorizzato ad accedere ai locali del committente presso il Dipartimento di Scienze Cliniche Specialistiche ed Odontostomatologiche – Clinica Odontostomatologica - negli orari di apertura e funzionamento degli uffici, nonché eventualmente ad utilizzare le strutture messe a disposizione dalla struttura conferente che possano rendersi necessarie per l’espletamento della sua attività.
ART. 3 (DOVERI E COMPITI DEL COLLABORATORE)
Xxxxx restando gli ambiti di autonomia e flessibilità propri dell’attività di cui al presente contratto, la prestazione del collaboratore dovrà essere coordinata con le necessità della struttura conferente che dovrà fornire al Collaboratore tutti i suggerimenti idonei al fine di perseguire al meglio le esigenze e gli obiettivi di lavoro dello stesso.
La prestazione dovrà essere resa personalmente dal collaboratore il quale non potrà avvalersi di sostituti.
Il Collaboratore è tenuto a svolgere l’attività di cui all’art. 1 con la necessaria diligenza. Il Collaboratore è altresì tenuto a rispettare le direttive di massima fornite dal Coordinatore del presente contratto e a comunicare al Committente, nel più breve tempo possibile, tutti gli eventi che riguardano il presente contratto.
Il Coordinatore procederà a verifiche periodiche sull’attività svolta dal Collaboratore con riferimento all’oggetto del presente contratto.
A tal fine, il Collaboratore è tenuto a presentare al Coordinatore al termine dell’attività una relazione sull’attività svolta.
ART. 4 (EFFICACIA, DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO)
L’efficacia del presente contratto è sospesa fino all’esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Nel caso in cui la Corte dei Conti si pronunci sulla non legittimità del presente contratto e/o degli atti presupposti e precedenti, il contratto si risolverà con effetto retroattivo alla data di sottoscrizione del presente contratto. Nulla sarà dovuto al contraente.
Nel caso in cui la Corte dei Conti si pronunci sulla legittimità del presente contratto, lo stesso acquisterà efficacia dal momento della comunicazione da parte della Corte ovvero decorsi inutilmente i termini di cui all’art. 3, comma 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, così come integrati dall’art. 27 della Legge 24 novembre 2000, n. 340.
La prestazione avrà una durata di 6 mesi con decorrenza presumibilmente dal 15 settembre 2015.
Qualora la durata del presente contratto, nelle more del procedimento di cui al comma 1 del presente articolo, divenga incompatibile con la durata del progetto a motivo del quale è stato conferito l’incarico esterno, il contratto potrà essere risolto con effetto retroattivo alla data della sua sottoscrizione. Nulla sarà dovuto al contraente.
La durata inizialmente prevista, previo accordo tra le parti, può subire una contrazione in funzione dei tempi di completamento del progetto cui la prestazione inerisce, fatta salva la necessità di verificare la congruità dell’impegno temporale richiesto al collaboratore.
ART. 5 (CORRISPETTIVO)
Il compenso per la realizzazione del Progetto sarà di € 15.000,00. Detto importo è omnicomprensivo di ritenute di legge fiscali, previdenziali, assicurative e di ogni altro eventuale ulteriore onere a carico del Collaboratore.
Clausole dipendenti dalla posizione fiscale del collaboratore valide in alternativa
La prestazione, trattandosi di collaborazione coordinata e continuativa, è soggetta alle ritenute IRPEF secondo quanto disposto dagli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 e s.m.i..
La prestazione,trattandosi di collaborazione coordinata e continuativa, non dà diritto al trattamento di fine rapporto ed è soggetta al trattamento previdenziale INPS di cui all’art. 2, comma 26 e ss. della legge 08.08.1995, n. 335 ed al Decreto del Ministero del Lavoro n. 281/1996 e successive modificazioni ed integrazioni. La prestazione rientra inoltre nel campo di applicazione delle ritenute assicurative INAIL di cui all’art. 5 del D.Lgs 38/2000 in quanto l’attività è soggetta a tutela assicurativa.
Oppure
Il compenso per la prestazione è soggetto ad IVA , ai sensi dell’art. 5 del DPR 633/72, dichiarando il prestatore di svolgere in via abituale altra attività di lavoro autonomo, nonché alla ritenuta d’acconto IRPEF secondo quanto disposto dall’art. 25 del DPR 600/73.
Il collaboratore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso e nessun rimborso spese o trattamento di trasferta gli è dovuto in aggiunta a quanto sopra.
oppure
In caso di trasferte del collaboratore per motivi direttamente collegati all’incarico, le relative spese (spese di viaggio, vitto, alloggio), preventivamente autorizzate, saranno rimborsate a piè di lista e previa presentazione di documenti giustificativi.
Oppure
In caso di trasferte del collaboratore per motivi direttamente collegati all’incarico, le relative spese (spese di viaggio, vitto, alloggio) saranno rimborsate solo se preventivamente autorizzate. I rimborsi costituiranno base imponibile IRPEF e IVA in aggiunta al corrispettivo di cui sopra.
Clausole dipendenti dalla posizione fiscale del collaboratore valide in alternativa
Il compenso sarà liquidato in n. ________ soluzioni ciascuna di € __________ previa dichiarazione del Responsabile del progetto, attestante l’esatto adempimento della prestazione di cui all’art. 1.
Il pagamento verrà effettuato, nel rispetto del numero di soluzioni stabilite contrattualmente, il giorno 27 del mese nel quale ricade ciascuna tranche.
Oppure
Ai fini della liquidazione, il professionista dovrà presentare, alla Struttura conferente:
fattura;
dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione, a firma del Responsabile del progetto nel cui interesse è stato espletato l’incarico;
Il compenso sarà accreditato sul c/c n. ______________ IBAN n. ________________________ intestato al collaboratore medesimo presso la ________________________________ agenzia ______________________
La relativa spesa graverà sui fondi _______________________ di cui è responsabile il Coordinatore del Progetto/Programma.
Il Dipartimento non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza del committente con mezzi idonei.
In caso di collaboratore non professionista: ART. 5 bis (CASI E MODALITA’ DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA PRESTAZIONE)
Il Collaboratore in caso di malattia ha diritto all’indennità giornaliera di malattia ove ricorrano le condizioni previste dall’art. 1, comma 788, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007). In tale ipotesi il rapporto sarà sospeso, senza erogazione del corrispettivo, e senza che ciò comporti una proroga della durata del contratto, che si estingue alla sua naturale scadenza; la struttura conferente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo, anche frazionato, superiore ad un sesto della durata stabilita nel contratto stesso, oppure risulta, a causa del protrarsi della malattia, non più utile alla realizzazione dell’obiettivo/progetto specifico.
In caso di malattia comportante la degenza ospedaliera il Collaboratore potrà beneficiare delle disposizioni di cui all’art 51, comma 1, L. n. 488/1999 e successive modifiche e integrazioni.
In caso di maternità, la collaboratrice ha diritto all’astensione dal rapporto per un periodo complessivo di 5 mesi compreso tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed i 3 mesi successivi la data effettiva ovvero tra un mese precedente la data presunta del parto ed i 4 mesi successivi alla data effettiva.
In questo caso il rapporto contrattuale rimane sospeso senza erogazione del corrispettivo da parte dell’Università.
La Collaboratrice potrà fare richiesta all’INPS del contributo specifico per la tutela della maternità di cui all’art. 59, comma 16, della L. 449/97, così come modificato dal D.M. 4 aprile 2002, qualora ricorrano le condizioni previste dal suddetto decreto.
E’ inoltre possibile usufruire di un periodo di congedo parentale di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, con contestuale sospensione del rapporto e della relativa retribuzione a carico dell’Università; le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei casi di adozioni o affidamento.
In tal caso la Collaboratrice potrà presentare richiesta all’INPS per la corresponsione dell’indennità di maternità.
In caso di congedo per maternità o per congedo parentale il contratto potrà essere prorogato per una durata non superiore a quella dell’assenza, sempre che l’oggetto della prestazione non sia diventato inutile in relazione all’obiettivo/progetto specifico a motivo del quale è stata conferita la collaborazione.
In caso di collaboratore non professionista: ART. 5 ter (TRATTAMENTO ASSICURATIVO INAIL)
Ai fini dell’applicazione del trattamento assicurativo INAIL, di cui al D. Lgs. 38/2000, il Collaboratore prende atto che l’Università opererà la ritenuta di sua competenza in occasione dell’erogazione degli emolumenti in base al tasso di premio applicabile al rischio derivante dall’attività oggetto dell’incarico e nella misura che il Committente giudica idonea per la specifica categoria.
In caso di infortunio sul lavoro il rapporto di collaborazione rimane sospeso fino alla completa guarigione clinica o comunque fino alla scadenza del contratto. La sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla sua naturale scadenza; il Committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo, anche frazionato, superiore ad un sesto della durata stabilita nel contratto.
Durante il periodo di sospensione non viene corrisposto al Collaboratore alcun compenso, mentre il collaboratore sarà indennizzato da parte dell’INAIL qualora ne ricorrano le condizioni.
Nell’ipotesi in cui il Collaboratore subisca un infortunio sul lavoro, il Committente dovrà effettuare la prescritta denuncia secondo le modalità e termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
ART. 6 (COPERTURA ASSICURATIVA)
Clausole dipendenti dalla posizione fiscale del collaboratore valide in alternativa
La struttura conferente, per il tramite dei competenti uffici dell’Amministrazione Centrale, provvede limitatamente al periodo di svolgimento della prestazione alla copertura assicurativa privata per responsabilità civile conto terzi con copertura di spesa a carico del Bilancio di Ateneo.
oppure
Sono a carico del prestatore l’assicurazione contro gli infortuni derivanti allo stesso nell’esercizio della sua attività, nonché quella per danni a cose o persone eventualmente arrecati nell’esercizio dell’attività medesima.
Il prestatore esonera l’Università da ogni responsabilità per danni causati a persone e/o cose in corso di contratto.
ART. 7 (SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO)
Ai sensi e per gli effetti del D.M. 5.8.98 n. 363 “Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni “il Direttore del Dipartimento di Scienze Cliniche Specialistiche ed Odontostomatologiche in qualità di datore di lavoro garantisce al collaboratore, che svolge l’incarico nei locali dell’Università e che utilizza mezzi delle strutture universitarie, idonee misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.
Il collaboratore dichiara di aver preso conoscenza delle norme in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro dell’Università Politecnica delle Marche.
ART. 8 (INVENZIONI E SCOPERTE DEL COLLABORATORE)
Qualora nell’esecuzione del Progetto/Programma dovessero evidenziarsi procedimenti o prodotti attualmente non noti, il Collaboratore, fermo restando il diritto ad essere riconosciuto autore di tali nuovi procedimenti o prodotti, accetta le disposizioni vigenti in materia di diritti brevettuali presso l’Università Politecnica delle Marche.
ART. 9 (RECESSO)
Entrambe le parti possono recedere unilateralmente dal contratto senza preavviso per giusta causa. Le parti possono, inoltre recedere dal contratto anticipatamente rispetto alla scadenza mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata a/r con un periodo di preavviso minimo di 10 giorni.
Ricevuta o inviata la comunicazione del recesso, il Collaboratore dovrà far pervenire entro il termine indicato dal Committente e, comunque, entro 10 giorni, tutte le informazioni ed i risultati dell’attività svolta fino a quel momento. In caso di recesso unilaterale del contratto spetta al collaboratore il compenso proporzionato all’effettiva realizzazione del Progetto fino a quel momento conseguita.
ART. 10 (OBBLIGO DI RISERVATEZZA)
Il Collaboratore si impegna a non divulgare a terzi e/o usare per proprio personale beneficio alcuna informazione concernente l’attività dell’Università e/o le operazioni dal medesimo realizzate nel periodo in cui ha svolto la propria collaborazione. Scopo di questa norma è che non vengano divulgate e non vengano usate informazioni che non siano state pubblicate o comunque di pubblica conoscenza, fermo restando che nessuna di tali previsioni impedirà al collaboratore di portare a conoscenza di terzi, nello svolgimento della sua attività, quelle informazioni che possono essere necessarie ed utili per un effettivo ed efficiente adempimento dei suoi obblighi nei confronti del Committente.
L’inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1456 c.c.
ART. 11 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL COLLABORATORE)
Il Collaboratore prende atto che il trattamento dei propri dati personali e sensibili avverrà secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003 e dalle norme di attuazione vigenti presso l’Ateneo.
Il Collaboratore prende atto che i propri dati personali e gli elementi principali del presente contratto saranno resi pubblici sul sito web dell’Università Politecnica delle Marche.
ART. 12 (CLAUSOLA DI RINVIO)
Per quanto qui non previsto le parti rinviano alla disciplina vigente in materia, nonché agli artt. 2222 ss. c.c. per le attività continuative senza vincolo di subordinazione di cui all’art. 409 c.p.c, in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.
ART. 13 (FORO COMPETENTE)
Le controversie che dovessero insorgere dall’applicazione del presente contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Ancona.
ART. 14 (REGISTRAZIONE)
Il presente contratto verrà registrato in caso d’uso. I relativi importi, necessari a procedere a detta registrazione, saranno a carico della parte che con il proprio comportamento inadempiente l’avrà resa necessaria.
Il presente contratto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 25 della tabella allegata al DPR 642/1972 e s.m.i.
Luogo e data
________________________________________________
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Il Direttore del Dipartimento Il Collaboratore
Xxxx. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx _________________________
Allegati:
Dichiarazione fiscale
Eventuale Progetto
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. il sottoscritto approva specificamente tutto quanto previsto negli articoli 4 “EFFICACIA, DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO”, (solo per i collaboratori non professionisti 5 bis “CASI E MODALITA’ DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA PRESTAZIONE”), 8 “INVENZIONI E SCOPERTE DEL COLLABORATORE”, 9 “RECESSO” , 10 “OBBLIGO DI RISERVATEZZA”, 11 “TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL COLLABORATORE” e 13 “FORO COMPETENTE”.
Luogo e data
_________________________ IL Collaboratore
_______________________________
D
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Polo Murri
Xxx Xxxxxx 00
00000 Xxxxxx XX
xxx.xxxxxx.xx
xxx.xxxxx@xxxxxx.xx
C.F. / P.I. 00000000000
Vice Direttore Xxxx.X. Xxxxxxxx Tel.000 0000000/0000000
Responsabile Amministrativa Rag. X. Xxxxxxxx Tel. 000 0000000
Sezione Biochimica Biologia Fisica Resp. Prof. G. B. Principato Tel. 000 0000000
Sezione Scienze Cliniche Specialistiche Resp. Prof. X. Xxxxxxxxxx Tel. 000 0000000
Sezione Scienze Odontostomatologiche Resp. Xxxx. X. Xxxxxxxxxx Tel. 000 0000000