Procedura negoziata per la fornitura di ricerche di mercato nel biennio 2017-2018 Capitolato Tecnico e speciale d'appalto
Procedura negoziata per la fornitura di ricerche di mercato nel biennio 2017-2018
Capitolato Tecnico e speciale d'appalto
Sommario
5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 9
9. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 12
10. ONERI ED OBBLIGHI DEL FORNITORE E DIRITTI DI CONI SERVIZI 14
11. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 15
12. RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 15
13. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 17
14. CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO 17
16. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E DOMICILIO DEL FORNITORE 18
17. TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 18
OGGETTO DEL SERVIZIO
Coni Servizi S.p.A. (d’ora in poi anche solo “Coni Servizi”) è alla ricerca di un’azienda specializzata cui affidare la produzione dei servizi di ricerche di mercato come meglio descritto nelle pagine successive.
DURATA
La collaborazione sarà in vigore nel biennio 2017-2018, oltre le prossime Olimpiadi di Pyeongchang, per un periodo complessivo di 21 mesi.
Si segnala la necessità di completare le attività richieste entro le cadenze segnalate al successivo paragrafo 3, specifiche per ogni macro area, al fine di rispettare le esigenze del Coni in termini di pianificazione strategica e finanziaria degli investimenti.
MACROAREE DI ATTIVITA’
Le macro aree in cui si inseriscono i servizi di supporto richieste da Coni Servizi sono tre:
MARKET RESEARCH
DIGITAL
CONSULTING
MARKET RESEARCH
Sono previste due attività di ricerca all’interno di questa area:
Ricerca Continuativa di scenario sullo sport in generale (release trimestrale) su un campione nazionale rappresentativo della popolazione italiana.
L’attività consiste nell’elaborazione di un’analisi di scenario per dimensionare il seguito potenziale di selezionati sport declinando le caratteristiche socio-demografiche di ciascuna fan base.
Lo studio potrà essere pianificato su base trimestrale/bimestrale/mensile a seconda delle esigenze espresse da Coni Servizi.
La ricerca dovrà fornire informazioni riguardo:
Livello di interesse per gli sport;
Profilo sociodemografico degli interessati a ciascuno sport;
Interesse nello sport vs. altre attività ricreative;
Sport più popolari in TV (notorietà spontanea);
Potenziale ed immagine di sport selezionati;
Notorietà e interesse verso determinati eventi sportivi;
Notorietà e interesse verso determinati club/team;
Notorietà Italia Team (andamento);
Utilizzo di media, profilo di utenza cross-media (analisi sugli interessati al singolo sport);
Abitudini di ‘second screen’;
Categorie merceologiche ed utilizzo/preferenze (analisi sugli interessati al singolo sport);
Attitudine/accettazione sponsorizzazioni;
Composizione demografica.
Coni potrà richiedere di inserire una sezione ad hoc di approfondimento su tematiche specifiche indicate da essa indicate (es. Notorietà e interesse Italia Team o su singoli atleti, profilo immagine del Coni, di uno sport o di un singolo atleta, interesse per un determinato evento/iniziativa, ecc.).
La Ricerca dovrà essere rilasciata ogni trimestre.
Ricerca per supportare il Coni nella strategia commerciale e nella ricerca sponsor
L’Attività consiste nello Studio su un campione rappresentativo della popolazione italiana in grado di supportare le strategie di sponsorizzazione su due livelli:
Supportare le decisioni strategiche relative alle sponsorizzazioni evidenziando l’affinità merceologiche e i comportamenti di consumo dei fan di un determinato sport;
Monitorare l’efficacia delle sponsorship misurando i cambiamenti nelle abitudini di acquisto/consumo dei tifosi a seguito di un’attività di sponsorizzazione.
La Ricerca dovrà essere rilasciata alla fine di ogni anno solare in cui la società sarà sotto contratto (Dicembre 2017 / Dicembre 2018).
DIGITAL
Sono previste tre attività di ricerca all’interno di questa area:
Digital Valuation
Con l’obiettivo di valorizzare gli asset digital del CONI, il Fornitore dovrà effettuare un’attività di Monitoraggio e analisi del valore generato per i partner del CONI sulle piattaforme digital proprietarie e per ogni tipologia di contenuto (foto, video, link, status).
La valorizzazione sarà relativa sia all’esposizione e alla visibilità dei marchi partner (exposure valuation) sia alle interazioni ed engagement generato dai post realizzati sinergicamente con questi ultimi (engagement valuation).
I Canali monitorati dovranno essere:
Sito web (sia CONI che Italia Team)
Social media (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, sia CONI che Italia Team)
Campagne pubblicitarie e di attivazione del CONI e dei propri partner
Per il Digital Valuation sono richiesti report trimestrali.
Affinity & Community Analysis – contenuti, linguaggi e format
L’obiettivo della ricerca consiste nella individuazione dei topic di discussione maggiormente popolari e condivisi dagli utenti.
L’obiettivo dell’analisi sarà individuare le tipologie di contenuto, le storie, la modalità e il timing migliori per supportare la content strategy del CONI.
Analisi del tema “sport” (al netto del calcio), identificazione degli sport più seguiti e analisi qualitativa del contenuto delle conversazioni degli utenti;
Segmentazione fanbase (con focus particolare su fascia under 24), identificazione degli argomenti chiave di cui parlare per intercettare i diversi cluster all’interno della community;
Studio delle community che seguono e\o parlano di determinati atleti dell’Italia Team.
Identificazione di utenti rilevanti - influencer coinvolti da argomenti e contenuti CONI / Italia Team e ad essi affini
Identificazione di atleti e personalità CONI / Italia Team rilevanti in termini di fanbase e coinvolgimento
Il servizio deve avere cadenza semestrale nei due anni di fornitura del servizio.
Monitoring & Benchmark
Il Fornitore effettuare le seguenti attività:
Monitoraggio e analisi periodica delle performance delle piattaforme Digital e Social del CONI secondo diversi KPI (crescita fan base, engagement, geolocalizzazione delle discussioni, tracking degli hashtag, sentiment analysis e monitoraggio delle conversazioni degli utenti);
Monitoraggio e analisi periodica delle attività svolte da altri enti e comitati olimpici su scala globale sulle piattaforme Digital e individuazione delle best practices e delle modalità di attivazione delle partnership
Sono richiesi 3 report annuali.
CONSULTING
Sono previste tre attività di ricerca all’interno di questa area:
Osservatorio sui principali trend e sviluppo del marketing sportivo, a livello internazionale, in relazione a Broadcasting rights, Sponsorship, Attivazioni
Il Fornitore dovrà fornire trimestralmente una panoramica dei deal e delle iniziative più rilevanti ed innovative per il settore dello sport marketing, fornendo per ognuna il seguente livello di dettaglio:
elementi chiave del deal (importo, durata, qualifica, contenuti, anagrafica delle parti, ecc.) sia in ambito broadcasting rights che sponsorship;
descrizione delle iniziative previste dalla attivazione e dalle parti coinvolte;
KPI generati dalla attivazione (contatti, partecipazione, impatto, ecc.);
estratti foto/video della attivazione;
indicazioni operative su come rielaborare le informazioni raccolte al contesto italiano e del CONI.
Studi ad hoc: ‘Progetto Scuola’ e ‘Turismo Sportivo’
Progetto Scuola
Obiettivo della ricerca è l’Analisi delle iniziative e dei programmi messi in campo da Canada, UK e Germania oltre altre best practices rilevate, con il seguente dettaglio:
descrizione generale dei programmi e dei principali obiettivi;
dettaglio delle singole iniziative previste da ciascun programma (e livello di investimento ove disponibile);
livello di partecipazione previsto ed ottenuto dall'ente scolastico;
KPI generati dai programmi (partecipazione, impatto sulla pratica sportiva della popolazione interessata, percezione del programma, ecc.);
indicazioni operative su come e cosa rielaborare dei programmi analizzati in relazione al contesto italiano e del CONI;
Turismo sportivo
Obiettivo della ricerca è l’Analisi delle principali destinazioni di turismo sportivo, nel contesto globale, con il seguente dettaglio:
dettaglio degli sport coinvolti, per tipologia di meta, con descrizione dei relativi eventi;
descrizione di ciascun evento individuato, inclusiva dei principali KPI (tipo di competizione/attività, durata, partecipazione, ecc.);
iniziative ed attività organizzate dagli enti di trasporto locale, in relazione a ciascun evento;
impatto generato dall'evento sul trasporto locale e sui servizi accessori;
iniziative ed attività organizzate dal comparto delle attività ricettive locali, in relazione a ciascun evento;
impatto generato dall'evento sul comparto delle attività ricettive locali, e sui servizi turistici annessi;
iniziative ed attività organizzate dagli enti museali/culturali/artistici locali, in relazione a ciascun evento;
impatto generato dall'evento per gli enti museali/culturali/artistici locali.
Partners Management
Il Fornitore dovrà:
Condurre un'analisi delle partnership in corso, e dei relativi partner, al fine di comprendere i principali obiettivi di comunicazione e di business di ciascun partner, in relazione alla partnership con il CONI;
Definire un modello di misurazione integrato ad hoc per ciascun partner, sulla base delle analisi condotte, al fine di misurare le performance della partnership in relazione agli obiettivi. Tali modelli dovranno:
considerare dati sia primari che secondari, di tipo sia quantitativo che qualitativo (e.g. analisi di media digitali e tradizionali, ricerche di mercato, intelligence su sponsorizzazioni ed attivazioni, ecc.);
poter integrare i dati raccolti con dati già nella disponibilità del CONI che dei partner;
Sviluppare indicazioni operative su come ottimizzare ed incrementare la performance delle partnership.
I report richiesti dovranno avere cadenza uno l’anno. Sono da considerare interviste ed analisi con i 7 partner principali oltre all'implementazione del KPI model.
TEAM DI SERVIZIO
Le risorse componenti il Team di servizio devono essere legate al Fornitore da vincolo di lavoro dipendente o da contratto.
Coni Servizi si riserva la possibilità di richiedere al Fornitore , l’esibizione, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, di fotocopia (eventualmente cancellata di alcuni dati) dell’ultimo cedolino dello stipendio o del contratto legalmente valido che dimostrino il vincolo di collaborazione.
In caso di assenza di vincolo di lavoro dipendente o di collaborazione la risorsa verrà considerata come non facente parte del Team di servizio e si procederà alla risoluzione di diritto del contratto, all’escussione della cauzione definitiva, nonché all’avvio di ogni altra iniziativa legale tendente a conseguire il ristoro dei maggiori danni subiti.
In caso di ritardo nell’invio dei documenti richiesti, durante l’esecuzione del contratto, verranno applicate le penalità indicate al successivo paragrafo 8.
La struttura dedicata all’esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato, così come esplicitamente indicata in sede di offerta tecnica, costituirà obbligo contrattuale vincolante per il Fornitore.
Eventuali avvicendamenti riguardanti il Personale che compone il Team di servizio, dovranno essere concordati ed esplicitamente autorizzati da parte del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto.
La sostituzione dovrà avvenire con una risorsa analoga per livello, profilo ed esperienze.
In caso di mancata autorizzazione, il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto potrà rifiutare i servizi e ciò si configurerà quale motivo di grave inadempimento contrattuale quindi, ferma restando l’applicazione delle penali stabilite, Coni Servizi si riserva la possibilità di disporre l’affidamento dei servizi medesimi ad altro Fornitore, con la risoluzione di diritto del Contratto e l’escussione della cauzione definitiva, nonché l’avvio di ogni altra iniziativa legale tendente a conseguire il ristoro dei maggiori danni subiti.
Coni Servizi si riserva l’insindacabile facoltà di esprimere il mancato gradimento delle risorse messe a disposizione dal Fornitore e potrà richiedere la sostituzione di una o più risorse nei casi di prolungati e non motivati periodi di assenza, non raggiungimento dei requisiti minimi di conoscenza/competenza richiesti, basso livello di produttività, mancato rispetto delle norme etico professionali o disciplinari, nonché altre motivazioni che possano implicare un non gradimento della risorsa.
Il Fornitore è tenuto alla sostituzione delle risorse non gradite entro un termine non superiore a 7 giorni lavorativi a partire dalla richiesta di Coni Servizi.
La sostituzione dovrà avvenire con una risorsa analoga per livello, profilo ed esperienze.
In caso di inadempienza il Fornitore sarà assoggettato alle penali di cui al successivo paragrafo 8.
Nel caso di sostituzione delle risorse, il Fornitore dovrà prevedere, a sue spese, all’affiancamento tra la risorsa uscente e quella entrante per un periodo minimo di 7 giorni lavorativi.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto per Coni Servizi è il Xxxx. Xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx, nella sua qualità di responsabile della Direzione “Marketing e Sviluppo” che a sua volta individuerà le risorse specifiche che si relazioneranno con il Team di servizio del Fornitore.
CORRISPETTIVO
L’importo dell’appalto è pari ad € 160.000,00 + IVA.
Il corrispettivo contrattuale comprende e compensa tutte le spese e tutti gli oneri comunque correlati all’esecuzione delle prestazioni necessarie per l’espletamento dei servizi secondo la perfetta regola d’arte, ivi compresi anche gli oneri non espressamente previsti nel presente Capitolato e comunque necessari a garantire le prestazioni (comprese le eventuali spese di trasferta).
Nel corso dell'esecuzione del xxxxxxxxx Xxxx Servizi si riserva comunque la facoltà di chiedere e il Fornitore ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del presente Capitolato e degli altri allegati di gara, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell’importo del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.
SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore che rimane unico e solo responsabile nei confronti di Xxxx Servizi delle prestazioni subappaltate.
Il Fornitore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle Imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni:
l’Impresa concorrente deve aver indicato in fase di gara le attività e/o i servizi che intende subappaltare (in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato);
dopo la stipula del contratto, il Fornitore deve depositare presso Coni Servizi l’originale o copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate;
il Fornitore, unitamente al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016, deve produrre:
la dichiarazione in formato elettronico relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con l’Impresa subappaltatrice. Nel caso in cui il Fornitore sia un consorzio, analoga dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna delle Imprese facenti parte del consorzio;
la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Coni Servizi provvederà ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al Fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nelle fattispecie previste nella stessa norma. In tal caso, il Fornitore deve comunicare a Coni Servizi la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto il Fornitore prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti indicati da Coni Servizi.
Il Fornitore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
PENALI
Coni Servizi ha la facoltà di applicare penali in caso di violazione degli obblighi contrattuali le seguenti penali:
Penale in caso di ritardo nel completamento delle consegne dei report rispetto alle scadenze fissate al precedente paragrafo 3: il Fornitore incorrerà in una penale pari al 2% del valore del contratto per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alle scadenze fissate al precedente paragrafo 3;
Penale per mancata esibizione di fotocopia (eventualmente cancellata di alcuni dati), dell’ultimo cedolino dello stipendio o del contratto legalmente valido che dimostrino il vincolo da lavoro dipendente o da contratto tra le risorse componenti il Team di servizio ed il Fornitore: il Fornitore incorrerà in una penale pari a € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine stabilito al precedente paragrafo 4;
Penale per avvicendamento personale che compone il Team di servizio senza preventiva autorizzazione da parte del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto: il Fornitore incorrerà in una penale pari a € 1.000,00;
Penale per mancata sostituzione di una risorsa non gradita: il Fornitore incorrerà in una penale pari a € 200,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nella sostituzione di una risorsa non gradita rispetto al termine previsto nel paragrafo 4;
Penale per mancato affiancamento di una risorsa entrante: il Fornitore incorrerà in una penale pari a € 100,00 per ogni giorno lavorativo di mancato affiancamento tra la risorsa uscente e quella entrante;
Per ogni altra inadempienza riconducibile a singole prestazioni non effettuate, effettuate in ritardo e/o non conformi a quanto stabilito nel presente Capitolato e negli altri documenti di gara, Coni Servizi applicherà una penale il cui importo può variare da € 200,00 (duecento/00) fino a 5.000,00 (cinquemila/00) secondo la gravità, discrezionalmente valutata.
Nei casi sopra previsti Coni Servizi procederà a formulare contestazione dell'inadempienza per iscritto (via PEC), assegnando al Fornitore un termine di 5 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni; entro i successivi 10 giorni dalla data di ricezione delle predette controdeduzioni, Coni Servizi adotterà le determinazioni di propria competenza, dandone comunicazione al Fornitore. Coni Servizi può compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto a qualsiasi titolo al Fornitore ovvero avvalersi della garanzia definitiva senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In ogni caso l’applicazione delle penalità previste non pregiudica l’ulteriore diritto di Coni Servizi di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che derivassero a Coni Servizi dall’inadempienza del Fornitore.
Qualora su base mensile il numero degli inadempimenti contestati dovesse superare il limite massimo del 10% dell'importo contrattuale, Coni Servizi può risolvere il contratto ed effettuare i servizi in danno del Fornitore inadempiente, fermo restando il diritto di rivalersi sulla garanzia definitiva, e di esercitare ogni altra azione tendente al risarcimento di eventuali danni.
FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il pagamento dell’importo contrattuale avverrà secondo la seguente fatturazione:
Il 40% dell’importo dovrà essere fatturato entro sei mesi dalla stipula del contratto;
Il restante 60% dell’importo dovrà essere fatturato entro sessanta giorni dal termine del contratto.
Il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione della relativa fattura. Il pagamento, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. (“Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia”), sarà effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dal Fornitore.
In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, la fattura deve essere trasmessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013.
Il D.Lgs. 50/2016 Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) a questa Stazione Appaltante, da inserire obbligatoriamente nell’elemento del tracciato della fattura elettronica denominato “D.Lgs. 50/2016 Destinatario”, è il seguente: UFEEXY.
Il D.Lgs. 50/2016 Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario.
Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al “D.Lgs. 50/2016 Univoco Ufficio”, si richiede obbligatoriamente di indicare nella fattura elettronica, ove previsto, anche le seguenti informazioni:
D.Lgs. 50/2016 Identificativo Gara – <CIG>
Numero Ordine di Acquisto – OdA
Per quanto di proprio interesse sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.
Le fatture potranno essere presentate, in ogni caso, solo previo rilascio del relativo Certificato di regolare esecuzione e soltanto dopo l’emissione da parte di Coni Servizi, Direzione Acquisti, dell’ordine di acquisto (ODA).
Coni Servizi si riserva di non procedere al pagamento della fattura nei seguenti casi:
che non sia trasmessa in modalità elettronica;
per la quale si riscontri l’incompletezza e/o l’erroneità delle informazioni richieste (es. mancanza dell’indicazione del numero di ODA e CIG relativo, non correttezza del numero di ODA/CIG, ecc.);
per la quale si riscontri l’incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. data di emissione della fattura anteriore alla data di emissione dell’ODA, indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all’ODA, ecc.).
ONERI ED OBBLIGHI DEL FORNITORE E DIRITTI DI CONI SERVIZI
Il Fornitore deve eseguire le prestazioni contrattuali in piena autonomia, con assunzione a proprio rischio e carico di ogni onere e responsabilità in relazione all’apprestamento ed all’organizzazione dei mezzi, delle risorse umane e di tutto quanto necessario ad una esecuzione a regola d’arte.
Il Fornitore prende atto e conferma che la conclusione del contratto non determina, in nessun caso, l'assunzione da parte di Coni Servizi di obblighi di qualsiasi natura e genere nei riguardi di dipendenti, collaboratori o ausiliari del Fornitore, salva l'applicazione dell'art. 1676 del D.Lgs. 50/2016 civile e dall’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003.
Il Fornitore è tenuto:
a garantire la propria idoneità tecnico-professionale in riferimento a tutte le attività contrattuali e che le stesse vengano svolte da personale specializzato ed eseguite secondo le condizioni stabilite dal contratto, a regola d’arte e nel rispetto delle norme di legge;
a osservare scrupolosamente le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia di retribuzione, tutela, sicurezza, legislazione sociale, assicurazione, prevenzione degli infortuni e previdenza obbligatoria dei lavoratori;
a non avvalersi di persone che siano alle dipendenze di Coni Servizi per l’esecuzione del contratto;
a comunicare le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
a informare il personale che Xxxx Servizi è soggetto estraneo rispetto al proprio rapporto di lavoro , per cui non potranno essere avanzate pretese, azioni o ragioni di qualsivoglia natura nei confronti di Xxxx Xxxxxxx, salvo quanto previsto dalla legge;
a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione, l’assicurazione nella qualità delle prestazioni;
a manlevare e tenere indenne Coni Servizi da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel D.Lgs. 50/2016 Etico di Coni Servizi in vigore;
In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra sarà facoltà di Coni Servizi di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del D.Lgs. 50/2016 civile, come previsto dal successivo paragrafo 12.
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
Il Fornitore, i suoi dipendenti e collaboratori sono tenuti al rispetto dell’obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni relative all’organizzazione e ai metodi di produzione di Coni Servizi di cui vengano a conoscenza, per effetto dell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto.
Il Fornitore è obbligato a trattare con la massima riservatezza le informazioni e i dati, sia scritti sia verbali, forniti ad esso o ai suoi dipendenti/collaboratori da parte di Coni Servizi per effetto dell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto.
Il Fornitore è obbligato altresì a non divulgare, cedere né comunicare in alcun modo, in tutto o in parte - salvo preventivo assenso di Coni Servizi - i predetti dati ed informazioni a chicchessia, in particolare con riferimento ad incarichi di analoga natura che gli siano eventualmente conferiti da terzi.
La suddetta autorizzazione è condizionata all’indicazione, da parte del Fornitore, dell’oggetto, dello scopo e del destinatario delle predette informazioni.
È vietata al Fornitore, ad eccezione di quanto strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni previste nel presente Capitolato, l’utilizzazione per qualsiasi scopo o ragione dei marchi, dei loghi e della denominazione sociale di Coni Servizi.
È ammessa la menzione del rapporto contrattuale con Xxxx Xxxxxxx nelle referenze e nei curricula nei limiti ordinari ed in termini tali da non determinare la diffusione di informazioni riservate.
I predetti dati ed informazioni devono essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto.
In caso di inosservanza, da parte del Fornitore, degli obblighi di cui sopra sarà facoltà di Coni Servizi di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del D.Lgs. 50/2016 civile, come previsto dal successivo paragrafo 12.
RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, Coni Servizi può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento di una penale pari al Canone annuale offerto.
L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione al Fornitore da darsi, mediante lettera raccomandata a.r., ovvero mediante posta elettronica certificata, con un preavviso non inferiore a venti giorni.
Per quanto non espressamente previsto si applica l’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
Fermo restando il diritto di recesso, Coni Servizi potrà procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora:
il Fornitore si trovi in una o più delle situazioni descritte all’art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
sia dichiarato fallito o nei suoi confronti venga avviata altra procedura concorsuale, nel cui ambito non sia dichiarata la continuità dell’impresa o del ramo di azienda a cui il contratto sia pertinente;
venga meno, o manchi uno solo dei requisiti di legge previsti per l’espletamento dei servizi/forniture fatto salvo quanto indicato all’art. 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
si verifichi difformità tra le caratteristiche delle prestazioni erogate e quelle richieste;
si verifichi la violazione del divieto di cessione del contratto previsto al successivo paragrafo 13;
si verifichi la violazione del divieto di subappalto del contratto previsto al precedente paragrafo 7;
si verifichi la violazione degli obblighi indicati al precedente paragrafo 10;
l’importo delle penalità abbia superato il 10% del valore del contratto;
si verifichi la violazione degli obblighi di riservatezza di cui al precedente paragrafo 11;
si verifichi la violazione degli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., richiamati nel precedente paragrafo 9;
venga rilevata l’inosservanza dei principi e doveri etici di cui al successivo paragrafo 14.
Coni Servizi risolverà il contratto qualora il Fornitore si trovi in una delle situazione descritte all’art. 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
Nei casi sopra citati, resta salvo il diritto di Coni Servizi al risarcimento di tutti i danni subiti.
La risoluzione di diritto, si verificherà nel momento in cui Coni Servizi comunicherà al Fornitore, mediante lettera raccomandata a.r., ovvero mediante posta elettronica certificata, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa anzidetta.
Il contratto sarà, invece, risolto, con semplice dichiarazione in tal senso, da parte di Coni Servizi al Fornitore, nei casi di furto, danneggiamenti, ubriachezza e comportamento contrario alle disposizioni interne di Coni Servizi, riferiti al personale Dipendente del Fornitore medesimo.
In ognuna delle ipotesi sopra previste, Xxxx Servizi non compenserà le prestazioni non eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.
Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Coni Servizi avrà inoltre la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 c.c., previa diffida da notificarsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c., in ogni altro caso di inadempimento, anche parziale, delle obbligazioni previste nel contratto.
Per quanto non espressamente previsto si applica l’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.
CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO
Il Fornitore deve prendere visione del D.Lgs. 50/2016 Etico di Coni Servizi consultabile sul sito internet della stessa e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che dovranno ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e Coni Servizi. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al D.Lgs. 50/2016 Xxxxx dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Xxxx Xxxxxxx e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del contratto, deve impegnarsi:
ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001;
ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Coni Servizi, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore e così come verrà reso disponibile da Coni Servizi all’atto della stipula.
La violazione di tali obbligazioni costituiscono grave inadempimento contrattuale con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di Coni Servizi di risoluzione del contratto, anche ai sensi dell’art. 1456 c.c. e secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 12.
ONERI E TASSE
Salvo diversa pattuizione o previsione di legge, saranno a completo carico del Fornitore tutti gli oneri (se previsti) di carattere tributario inerenti e conseguenti al contratto, nessuno escluso o eccettuato, e le connesse formalità fiscali (se previste), nonché tutte le soprattasse, le pene pecuniarie e/o le altre spese conseguenti all’inadempimento o al tardivo adempimento degli obblighi di cui sopra.
Nel caso di prestazioni rese nel territorio dello Stato italiano da soggetti residenti all’estero, senza stabile organizzazione in Italia, il Fornitore sarà tenuto a compiere gli adempimenti necessari per consentire a Coni Servizi di assolvere agli obblighi di legge.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E DOMICILIO DEL FORNITORE
Al presente appalto si applica la legge vigente nella Repubblica italiana.
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Le parti del contratto saranno tenute ad effettuare ogni ragionevole sforzo, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 1366 e 1375 c.c., per evitare ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione e per effetto del contratto.
Se richiesto da Coni Servizi, il Fornitore sarà tenuto ai fini contrattuali ad eleggere domicilio in Roma o in altra località indicata dalla stessa. Successivamente al perfezionamento del contratto, tutte le comunicazioni saranno effettuate, a rischio del Fornitore, al domicilio eletto.
Il Fornitore con sede legale all’estero, che non ha stabile organizzazione in Italia, sarà tenuto ad indicare i suoi procuratori e domiciliatari in Italia.
TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Oltre quanto già indicato nei paragrafi precedente, il Fornitore, nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti di Xxxx Servizi e nell’esecuzione di tutte le conseguenti operazioni di trattamento dei dati personali, deve osservare scrupolosamente le disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..
In particolare, il Fornitore:
deve effettuare esclusivamente le operazioni concordate con Coni Servizi per lo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico;
nel caso in cui proceda alla comunicazione a terzi di dati personali, in esecuzione di obblighi contrattuali, deve attenersi alle disposizioni di legge e garantire che i dati giungano esatti e siano utilizzati per fini leciti;
deve utilizzare i dati personali nella misura strettamente necessaria alla attività da compiere per l’espletamento dell’incarico.
Il trattamento dei dati acquisiti, deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività del contratto; è vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con le attività testé richiamate.
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., i dati forniti dal Fornitore saranno trattati, da Coni Servizi, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per la gestione del contratto.
[FINE DOCUMENTO]
Coni Servizi S.p.A.
Sede legale: 00000 Xxxx, Xxxxx Xxxxx xx Xxxxx, 00
Telefono +39 00.00000 - xxx.xxxx.xx
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Capitale sociale € 1.000.000
Società per azioni con socio unico