Supplemento 2.2007 95
Supplemento 2.2007 95
Accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Xxxxxx-Romagna e le Associazioni delle Autonomie locali
(ai sensi dell’art. 46 della l.r. n. 31/2002)
Il Ministero per i beni e le attività culturali La Regione Xxxxxx-Romagna
Le Associazioni delle Autonomie locali
Visti:
– l’art. 9 della Costituzione;
– il decreto legislativo 31 ottobre 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
– il decreto legislativo 24 ottobre 1999, n. 490, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352”, il quale, al titolo II, dispone la disciplina dei beni paesaggistici e ambientali;
– la Convenzione europea del paesaggio, firmata a Firenze in data 20 ottobre 2000;
– l’Accordo tra il Ministro per i beni e le attività culturali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in ma- teria di paesaggio, siglato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 19 aprile 2001;
– la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante “Modifiche al Titolo V, Parte seconda, della Costituzione”.
Vista la disciplina normativa disposta in materia di tutela del paesaggio dalla Regione Xxxxxx-Romagna con le leggi regionali e i provvedimenti qui di seguito elencati:
– la legge regionale 1° agosto 1978, n. 26, recante “Modi-
ficazioni ed integrazioni alla legge regionale 24 marzo 1975,
n. 18, in materia urbanistica – Norme in materia ambientale”, così come modificata dalla legge regionale 30 gennaio 1995,
n. 6;
– la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, recante “Disci- plina generale sulla tutela e l’uso del territorio”;
– la legge regionale 15 luglio 2002, n. 16, recante “Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio”;
– la legge regionale 25 novembre 2002, n. 31, recante “Di- sciplina generale dell’edilizia”;
– la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993, con la quale la Regione Xxxxxx-Romagna ha approvato il Piano territoriale paesistico Regionale (PTPR), e le deliberazioni regionali di approvazione dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e delle loro varianti, con i quali sono state attuate e specificate le previsioni dello stesso PTPR.
Premesso che:
– la l.r. n. 31/2002 all’art. 46 prevede che la Regione pro- muova la conclusione di un accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali e le Associazioni delle Autonomie locali finalizzato alla puntuale definizione di:
• criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni pae- saggistiche;
• criteri e modalità per l’apposizione e la modifica dei vin- coli paesaggistici;
– l’Accordo dovrà prevedere inoltre:
• le modalità di cooperazione nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione dei vincoli;
• specifiche forme di iniziativa e di raccordo ai fini del- l’esercizio del potere di annullamento per vizi di legittimità delle autorizzazioni paesaggistiche;
• le modalità di attività formativa nei confronti dei tecnici e professionisti preposti alle valutazioni e al rilascio delle au- torizzazioni paesaggistiche;
– l’attività prevista dalla norma regionale rappresenta un passo importante verso un nuovo rapporto di collaborazione tra gli enti realizzato sul presupposto della condivisione e del pieno riconoscimento dei principi sui quali si basa la tutela del paesaggio, e che trova il proprio fondamento giuridico nell’art. 9 Cost., a norma del quale la tutela del paesaggio, elevata a principio costituzionale dell’ordinamento, deve essere attuata da parte di tutti gli enti che istituzionalmente fanno parte della Repubblica;
– la modifica apportata al Titolo V, Parte II, della Costitu- zione da parte della l.cost. n. 3/2001 ha sancito un nuovo e di- verso equilibrio tra gli enti istituzionali, riconoscendone la pari dignità e rafforzando in tal modo la necessità di trovare forme di collaborazione tra loro, anche al fine di realizzare il principio costituzionale della tutela del paesaggio, nell’osservanza dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione;
– l’evoluzione culturale e normativa degli ultimi anni ha originato concezioni diverse in materia paesistica, in partico- lare in relazione alla necessità di pervenire alla integrazione delle competenze e degli strumenti di tutela, al fine di superare l’episodicità e la frammentarietà della tutela realizzata solo in fase di valutazione del singolo intervento di trasformazione e non basata su una programmata e pianificata protezione del territorio;
– parte importante in questo processo di modificazione della concezione del paesaggio e dell’attuazione della sua tutela ha avuto la Convenzione europea del paesaggio, che ha imposto un diverso approccio in materia, tale da estendere il riconosci- mento giuridico di valenza paesistica a tutto il territorio, senza alcuna distinzione tra ciò che deve essere conservato e ciò che può essere indifferentemente trasformato;
– inoltre, la Convenzione ritiene fondamentale la parteci- pazione e la sensibilizzazione delle comunità locali alla defi- nizione e realizzazione delle politiche paesaggistiche basate sul riconoscimento del valore dei paesaggi, in quanto parte essenziale del loro ambiente di vita, espressione della diversità
del comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità;
– infine, la Convenzione europea sollecita l’integrazione si- stematica del paesaggio nelle politiche di pianificazione territo- riale e urbanistiche e di tutte le altre politiche comunque capaci di incidere, positivamente o negativamente, sulle condizioni paesaggistiche-ambientali e sulla fruibilità del territorio;
– tale diversa impostazione della tutela del territorio con- ferma le scelte già realizzate dalla Regione Xxxxxx-Romagna con il PTPR e i piani che ne hanno dato attuazione, oltre che con la attività normativa che ha contribuito a realizzare un sistema di tutela e di valorizzazione differenziata in relazione alle specificità territoriali.
Ritenuto, alla luce di tutto quanto sopra detto, che:
– i ruoli della Regione e delle Soprintendenze devono con- seguire un carattere unitario e sinergico, così da coinvolgere Comuni e Province in un processo di riconoscimento condiviso dei valori che conduca al miglioramento della qualità paesag- gistica, alla riqualificazione ambientale del territorio regionale e al rafforzamento delle identità dei luoghi;
– in tale contesto, i Comuni, quali enti attuatori delle po- litiche regionali e provinciali, pur nel rispetto della propria autonomia, devono pervenire all’ordinata gestione della tutela del paesaggio, coordinata con le politiche regionali e statali e in osservanza dei principi fissati dalla giurisprudenza in ma- teria;
– la gestione della tutela deve essere improntata alla sem- plificazione e accelerazione della procedura di controllo delle trasformazioni del territorio, che tenga conto della loro inci- denza sul paesaggio e dei diversi valori da questo espressi e riconosciuti;
– un ruolo determinante per il raggiungimento di una mi- gliore qualità paesaggistica del territorio regionale deve essere attribuito alla progettazione degli interventi, che deve assumere e rispettare i caratteri e i valori locali presenti ed essere coerente con il contesto ambientale e paesaggistico.
Visto, inoltre, l’Ordine del giorno approvato nella seduta del 20 novembre 2002, oggetto n. 2910/4, con il quale il Con- siglio regionale, in sede di approvazione della legge regionale
n. 31/2002, ha impegnato la Giunta a sottoscrive l’Accordo previsto dall’art. 46 della stessa legge, fissando gli obiettivi che con esso devono essere raggiunti.
Tutto quanto sopra letto e condiviso
Stipulano il seguente Accordo
Art. 1 Recepimento delle premesse
1. Le premesse di cui sopra e gli allegati A e B fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo, in quanto ne rappresentano gli obiettivi da realizzare.
Art. 2 Finalità dell’accordo
1. Il presente Accordo è finalizzato a realizzare una forma di collaborazione istituzionale che impegni le Parti a garantire la corretta gestione della tutela del territorio, la valutazione consapevole delle trasformazioni e la salvaguardia dei valori storici, culturali, naturalistici e paesaggistici, attraverso il rico- noscimento di un quadro di riferimento strumentale e normativo che sia univoco e condiviso.
Art. 3 Rapporti tra gli enti
1. Ai fini dell’attuazione dell’art. 114 della Costituzione, l’Accordo promuove lo sviluppo di un rapporto collaborativo e paritario tra gli enti preposti alla tutela del paesaggio nella Regione Xxxxxx-Romagna, finalizzato alla gestione del territo- rio e dei suoi valori e in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.
Art. 4
Ambito di applicazione
1. Il recepimento negli strumenti urbanistici delle aree soggette a vincolo paesaggistico effettuata dai Comuni in at- tuazione dell’art. 46, comma 4 e seguenti, della l.r. n. 31/2002, costituisce, congiuntamente alle norme fissate dal PTPR così come specificate dal PTCP, il riferimento unico per l’applica- zione delle procedure di autorizzazione paesaggistica.
Art. 5
Procedimenti in materia paesaggistica
1. Le Parti, ai fini della gestione della tutela del territorio, concordano di applicare i criteri e i principi riportati negli alle- gati A e B al presente Accordo, in attuazione delle disposizioni del Titolo II del t.u. n. 490/1999 oltre che dei contenuti e della normativa regionale in materia.
Art. 6 Pianificazione condivisa
1. Al fine di pervenire alla condivisione delle modalità e dei livelli di trasformazione del territorio, i Comuni, nell’elaborare gli strumenti di pianificazione a scala comunale che recepi- scano la disciplina di tutela e valorizzazione del paesaggio, avviano speciali forme di collaborazione con la Regione e le Soprintendenze.
2. Le forme di collaborazione di cui al presente articolo, de- vono essere attivate in via prioritaria nei Comuni ove si riscontri un valore paesaggistico del territorio di indiscussa rilevanza o una forte presenza di vincoli paesaggistici e ambientali.
3. Le Soprintendenze di settore competenti in materia vengono convocate ai sensi dell’art. 14 della l.r. n. 20/2000 alla Conferenza di pianificazione prevista dal procedimento di predisposizione dei piani comunali, e si impegnano a parteci-
pare al fine di pervenire alla condivisione dei livelli di tutela e dei conseguenti obiettivi di qualità paesistica del territorio comunale.
4. A seguito dell’approvazione del piano comunale, qualora i contenuti finali siano già stati condivisi dalla Soprintendenza in sede di Conferenza di pianificazione, i Comuni e la So- printendenza sottoscrivono un’intesa finalizzata a realizzare forme di semplificazione e accelerazione amministrativa del procedimento autorizzativo, per determinate categorie di opere o di intervento, in base alla loro diversificata incidenza sul paesaggio e sui valori espressi dal territorio.
Art. 7
Apposizione e modifica dei vincoli paesaggistici
1. La Regione e la Soprintendenza regionale definiscono d’intesa criteri per l’apposizione e la modifica dei vincoli pae- saggistico-ambientali di cui all’art. 140 del t.u. n. 490/1999, affinché questi risultino integrativi della tutela realizzata dalla pianificazione regionale, così da costituire un sistema unitario, riconoscibile e condiviso, finalizzato a identificare i valori rappresentativi del patrimonio paesaggistico e culturale del territorio emiliano-romagnolo.
2. I PTCP costituiscono la sede ordinaria per la definizione della disciplina speciale di tutela delle aree assoggettate a vincolo paesaggistico-ambientale, oltre che per la verifica del sistema vincolistico esistente relativamente alla apposizione di nuovi vincoli ovvero alla modifica di quelli esistenti.
3. Le Province, nell’ambito dell’attività di redazione o di aggiornamento dei PTCP, provvedono alla definizione del siste- ma dei valori del proprio territorio, anche attraverso la verifica dei vincoli esistenti sulla base dei criteri di cui al comma 1 e in accordo con la Soprintendenza di settore competente in mate- ria, formulando proposte di modifica ovvero di apposizione di nuovi vincoli, al fine di realizzare l’integrazione degli strumenti di tutela.
4. Le proposte formulate dalle Province a seguito dello svolgimento dell’attività di cui al comma precedente, sono presentate alle Commissioni provinciali per le bellezze natu- rali, le quali avviano il procedimento di cui all’art. 8 della l.r.
n. 26/1978, come sostituito dall’art. 10 della l.r. n. 6/1995, predisponendo, nel contempo, la specifica normativa sugli interventi e usi ammissibili dei beni paesaggistico-ambientali tutelati, integrativa della tutela realizzata dalla pianificazione regionale. I beni inseriti negli elenchi di cui all’art. 140 del t.u.
n. 490/1999 sono esplicitamente individuati nella cartografia dei PTCP.
Art. 8
Corsi d’acqua irrilevanti ai fini paesaggistici
1. L’attività di verifica dei vincoli paesaggistici di cui al precedente art. 7, è estesa anche ai corsi d’acqua pubblici di cui all’art. 146, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 490/1999, al fine di perfezionare il procedimento previsto al comma 3 del medesimo articolo, già avviato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 2531 del 29 dicembre 2000.
2. Saranno oggetto della suddetta verifica anche i corsi d’ac- qua considerati paesaggisticamente irrilevanti dalla Regione nella attività di ricognizione già effettuata e per i quali sia stata eventualmente formulata proposta di conferma del vincolo da parte del Ministero, al fine di verificarne tra le Parti l’effettività del valore paesaggistico.
Art. 9 Autorizzazioni paesaggistiche
1. È competenza del Comune rilasciare l’autorizzazione paesaggistica sulla base del parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.
2. La Commissione per la qualità architettonica e il pae- saggio formula la valutazione di merito sulla proposta di
trasformazione territoriale, attraverso la quale il Comune per- segue l’obiettivo del miglioramento della qualità del progetto, dell’opera architettonica e del contesto paesaggistico in cui questa si inserisce.
3. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al precedente comma, la Commissione per la qualità architettonica e il pae- saggio, sulla base della documentazione di cui all’allegato B e della verifica di conformità alla pianificazione sovraordinata, si esprime in merito alla compatibilità dell’intervento di trasfor- mazione proposto con la salvaguardia dei valori paesaggistico- ambientali.
4. La verifica di conformità alla pianificazione sovraordina- ta svolta dal Responsabile dello Sportello unico e la valutazione paesaggistica formulata dalla Commissione per la qualità archi- tettonica e il paesaggio, fatto salvo quanto previsto dall’art. 3, comma 3, della l.r. n. 31/2002, formano la motivazione della autorizzazione paesaggistica in base alla quale il Comune dà atto della propria decisione in merito all’intervento proposto.
5. La Regione Xxxxxx-Romagna promuove, anche attraverso specifiche forme di finanziamento, l’istituzione di Commissio- ni per la qualità architettonica e il paesaggio anche in forma associata tra più Comuni.
Art. 10 Specifiche forme di intesa
1. La Regione, il Ministero per i beni e le attività culturali e gli enti locali interessati, s’impegnano a realizzare forme di collaborazione e di risoluzione in specifiche situazioni nelle quali la gestione della tutela paesaggistica risulti particolar- mente complessa e problematica.
2. Qualora insorgano contrasti in relazione agli ambiti di applicazione e ai contenuti della legislazione in materia di paesaggio, le Parti firmatarie ricercano una interpretazione condivisa della normativa vigente.
Art. 11 Conferenze dei servizi
1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, e per esso le Soprintendenze di settore competenti in materia, s’impegna a partecipare alle conferenze dei servizi indette dalle Parti al fine di realizzare una attività preventiva di semplificazione delle procedure di assenso ai progetti di trasformazione paesaggi- stica.
2. Qualora sia il Comune sia la Soprintendenza diano il proprio assenso al progetto, il provvedimento finale della Con- ferenza sostituisce l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 151 del t.u. n. 490/1999, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990, e successive modifiche e integrazioni.
3. Al fine di agevolare la partecipazione delle Soprintenden- ze, le conferenze dei servizi sono indette presso la sede della Amministrazione provinciale competente per territorio ovvero presso la sede del Comune capoluogo. Per lo stesso motivo, le convocazioni dovranno avere carattere periodico e prevedere l’esame di più oggetti, secondo un calendario preventivamente concordato con la Soprintendenza.
Art. 12
Adeguamento della pianificazione paesistica
1. Ai sensi dell’art. 8 dell’Accordo tra il Ministero-Regio- ni-Province Autonome del 19 aprile 2001, la Regione Xxxxxx- Romagna si impegna a promuovere la partecipazione della Soprintendenza regionale e delle Soprintendenze di settore competenti in materia, alle eventuali attività di adeguamento della pianificazione paesistica regionale agli obiettivi della Convenzione europea del paesaggio.
Art. 13
Monitoraggio
1. Le Parti si impegnano a realizzare il potenziamento e l’integrazione delle rispettive banche dati, relative ai vincoli e a renderli disponibili anche al fine di consentire ai Comuni di realizzare la Carta Unica del Territorio, di cui all’art. 19 della legge regionale n. 20/2000.
2. Allo scopo di realizzare un flusso informativo finalizzato all’analisi e alla valutazione delle trasformazioni del paesag- gio, le Parti definiscono i dati e le informazioni che dovranno essere raccolte dai Comuni, nonché i tempi e le modalità di trasmissione degli stessi alla Regione, in attuazione dell’art. 47 della legge regionale n. 31/2002.
Art. 14
Tutela attiva del paesaggio
1. La Regione Xxxxxx-Romagna ed il Ministero per i beni e le attività culturali promuovono, attraverso specifici finanzia- menti, l’attuazione di progetti pilota rivolti alla realizzazione degli obiettivi di qualità fissati dalla Convenzione europea del paesaggio e delle forme di pianificazione condivisa di cui al comma 3 dell’art. 150, del t.u. n. 490/1999.
2. I progetti pilota perseguono i seguenti obiettivi: man- tenimento delle caratteristiche, dei valori costitutivi e delle morfologie; previsione di linee di sviluppo compatibili con i diversi livelli di valori riconosciuti; riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti ovvero per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti e integrati.
3. La suddetta sperimentazione verrà condotta in collabo- razione con le Soprintendenze, le Province e i Comuni, o loro associazioni, nei cui territori si riscontrino le condizioni per realizzare gli obiettivi di cui al comma precedente, al fine di creare modelli progettuali applicabili all’intero territorio regio- nale.
Art. 15 Attività di formazione
1. In attuazione degli obiettivi di cui all’art. 46, comma 3, della l.r. n. 31/2002 la Regione promuove, d’intesa con le Parti stipulanti, e in collaborazione con le Università e gli Ordini professionali, attività di formazione di alta specializzazione indirizzata ai componenti delle Commissioni per la qualità architettonica e il paesaggio e ai professionisti del settore pubblico e privato.
2. La formazione ha prioritariamente la funzione di forni- re strumenti per una corretta valutazione dei progetti, per il miglioramento delle loro qualità e per il corretto inserimento degli interventi nel contesto paesaggistico-ambientale.
Art. 16 Adeguamento normativo
1. Nel caso di sopravvenute modifiche normative in materia, che influiscano sulle attività previste del presente Accordo, le Parti concordano di effettuare d’intesa i necessari adeguamenti attraverso una procedura semplificata.
Art. 17
Gruppo di coordinamento
1. Con determinazione del Direttore Generale regionale competente per materia, viene istituito un gruppo di coordina- mento, composto da rappresentanti designati dalle Parti con- traenti, che avrà il compito di organizzare e soprintendere alle attività per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente Accordo, vigilando sulla loro attuazione.
Roma, 9 ottobre 2003
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Xxxxxxxx Xxxxxx
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE XXXXXX-ROMAGNA
Xxxxx Xxxxxx
COORDINAMENTO AUTONOMIE LOCALI XXXXXX-ROMAGNA
Per conto di
A.N.C.I.
U.P.I. LEGAUTONOMIE U.N.C.E.M.
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx