Comune di Staranzano
Comune di Staranzano
Regolamento
APPLICATIVO DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE ISEE
ART. 1 FINALITA’
1. Il presente regolamento si pone quale finalità quella di realizzare un sistema omogeneo su base territoriale per l'accesso alle prestazioni o servizi agevolati non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, nonché quella di procedere all'applicazione omogenea dei criteri unificati di valutazione della situazione economica equivalente, di cui al combinato disposto dei decreti legislativi 109/98 e 130/00, e all'individuazione di criteri di equità nella partecipazione ai costi dei servizi tra i vari fruitori.
ART. 2 OGGETTO
1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati alla generalità dei cittadini dalla normativa vigente, il presente regolamento disciplina l'applicazione dello strumento dell'ISEE così come definito dai citati decreti legislativi, strumento individuato per la valutazione in maniera uniforme e standardizzata della capacità economica del nucleo familiare richiedente la prestazione o il servizio agevolati.
ART. 3 COMPETENZA TERRITORIALE
1. Il presente regolamento si applica direttamente o mediante integrazione di altre norme regolamentari comunali relative ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie, che prevedano la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti, in tutti i Comuni aderenti all'Accordo di programma per la realizzazione della città mandamento della sinistra Isonzo e/o facenti parte della convenzione per l'esercizio delle funzioni del servizio sociale dei comuni dell'ambito Basso Isontino.
ART.4
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle prestazioni ed ai servizi di seguito individuati erogati da uno o più dei comuni compresi nell'ambito territoriale di cui all'art. 3 e che ricadano nella fattispecie definita all’art 1, quali:
• Servizio Asilo nido
• Servizi integrativi per la prima infanzia
• Servizio ludoteca e ludobus
• Servizi educativi per l'infanzia e l'adolescenza
• Mense scolastiche
• Servizio scuolabus
• Servizio Centri estivi e/o Soggiorni ragazzi
• Borse di studio
• Fornitura agevolata di libri di testo
• Contributi economici al singolo o al nucleo familiare
• Buoni servizio
• Servizio di assistenza domiciliare
• Servizio di assistenza vittuaria
• Centri diurni
• Servizi di residenzialità per anziani o disabili
• Soggiorni vacanza
• Trasporti
• Servizi ulteriori che potranno venire, di volta in volta, individuati dagli organi competenti di ciascun comune.
2. Lo strumento dell'Isee si applica, inoltre, ai seguenti servizi o prestazioni disciplinati da normative regionali:
• Assegno di cura ed assistenza
ed ai seguenti servizi o prestazioni nazionali:
• Assegno di maternità
• Assegno per il nucleo familiare
• Condizioni agevolate di accesso ai servizi erogati da autorità o amministrazioni pubbliche in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità
• Ulteriori interventi o prestazioni che ne prevederanno l'utilizzo a livello nazionale o regionale.
ART. 5 ACCESSO AI SERVIZI
1. I servizi, come sopra descritti, sono messi a disposizione dei cittadini per garantire la soddisfazione dei bisogni fondamentali di adeguati livelli di qualità della vita e pari opportunità.
2. Fermo restando il diritto dei cittadini ad usufruire delle prestazioni e dei servizi indicati all'art. 4) nelle modalità disciplinate dai singoli regolamenti, l'accesso agli stessi è regolato da un'espressa domanda del fruitore ed è comunque collegato, nella misura e nel costo, a determinate situazioni economiche.
3. Coloro che usufruiscono dei servizi sono tenuti, secondo il criterio di capacità economica, a contribuire al costo dei servizi stessi attraverso il pagamento di una tariffa ove il regolamento del servizio non preveda esplicitamente specifici criteri per la determinazione dell'esclusione dal concorso economico.
ART.6 PROCEDURA D'ACCESSO
1. Ogni cittadino che richieda agevolazioni economiche, tariffarie e tributarie, relative alle prestazioni e servizi di cui all'art. 4, è tenuto a presentare la certificazione I.S.E.E ed, a tal fine, a compilare la dichiarazione sostitutiva unica, a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni nello schema adottato con D.P.C.M. 18.05.01 ed allegato al presente regolamento per farne parte integrante, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.
2. La dichiarazione va presentata:
a) all'ufficio comunale preposto;
b) all'ufficio unico mandamentale, all'uopo istituito;
c) ad uno dei Centri di Assistenza Fiscale previsto dal D.Lgs 241/97 competenti per territorio;
d) alla sede INPS competente per territorio.
3. Al richiedente viene garantita l'assistenza necessaria per una corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva ed un'efficace informazione sulle modalità di accesso ai servizi, in forma del tutto gratuita.
4. L'ufficio al quale è presentata la dichiarazione sostitutiva unica rilascia un'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica; trasmette, di norma entro dieci giorni i dati della dichiarazione e dell'attestazione al sistema informativo dell'INPS mediante la procedura informatica che l'Istituto medesimo rende disponibile.
5. La dichiarazione sostitutiva ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione e nel predetto periodo può essere utilizzata da ogni componente del nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate.
6. Il termine massimo per la conclusione del procedimento relativo alla determinazione dell’agevolazione è stabilito in 30 giorni dalla ricezione da parte dell’ufficio preposto dell’attestazione e del calcolo ISEE, tranne i casi in cui i regolamenti specifici o disciplinari dei singoli servizi prevedano tempi diversi.
7. Coloro che non richiedono agevolazioni tariffarie e dichiarano di accettare la tariffa massima di contribuzione determinata ai sensi dell'art 16 del presente regolamento, non sono tenuti a compilare il modulo di autocertificazione, né a produrre altra documentazione di carattere finanziario o patrimoniale a corredo della domanda di accesso al servizio.
ART.7
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.P.C.M.18.05.2001.
2. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, fatto salvo quanto specificato ai commi seguenti.
3. Ai sensi del D.P.R. 223/89 per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi
dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.
4. I soggetti a carico ai fini IRPEF anche se componenti di altra famiglia anagrafica fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:
a) della persona della cui famiglia anagrafica è parte;
b)se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli art. 433 e seguenti del Codice Civile, secondo l'ordine ivi previsto.
5. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:
a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art.126 del Codice civile;
b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 c.p.c. ;
c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del Codice Civile il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della L. 01.12.1970 n 898 e successive modificazioni ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
6. Il figlio minore di anni 18 anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi, disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.
7. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 30.05.1989 n.233, è considerato nucleo familiare a sé stante salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF ai sensi delle disposizioni dell'art. 1 bis del DPCM 07.05.1999 n. 221 come integrato dal DPCM 04.04.2001 n.242 integralmente riportato nel presente regolamento. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.
8. I regolamenti specifici dei singoli servizi, in casi eccezionali ed in presenza di situazioni particolari potranno eventualmente prevedere, con adeguata motivazione e con la finalità di perseguire l'autonomia del nucleo familiare oggetto del provvedimento, l'estrazione dal nucleo familiare, così come definito nei commi precedenti, di un nucleo più ristretto da assumere come unità di riferimento. Al nucleo, comunque definito, si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza.
ART. 8
CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni economiche, tariffarie e tributarie, relative alle prestazioni e servizi di cui all'art. 4 verrà utilizzato l'indicatore della situazione economica equivalente determinato con riferimento all'intero nucleo familiare di cui all'art. 7 quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.
2. L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE) ed il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare desunto dalla scala di equivalenza, di cui alla tabella 2 del D.Lgs 109/98 come integrato dal D.Lgs 130/00, riportata nei successivi articoli.
3. L'indicatore della situazione economica è dato dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale (R) con quello della componente patrimoniale (mobiliare ed immobiliare) (M).
4. L'indicatore della situazione economica (ISE) è definito dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale (R) con il 20% dell'indicatore della situazione patrimoniale (P).
ISE = R + 20% P
5. L'indicatore della situazione economica equivalente ISEE è calcolato come rapporto tra l'ISE ed il parametro desunto dalla scala di equivalenza con riferimento al numero di componenti il nucleo familiare.
ISEE = ISE /Parametro
ART. 9
INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE
1. L'indicatore della situazione reddituale (R) dei soggetti appartenenti al nucleo familiare di cui all'art.7 si determina sommando, per ciascun componente del nucleo stesso:
a) il reddito complessivo ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione di dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. Per la determinazione dei concetti di reddito complessivo, valutazione dei redditi agrari, ultima dichiarazione o certificazione, assenza di reddito di uno dei soggetti del nucleo, redditi da lavoro in zone di frontiera e in paesi limitrofi, proventi da attività agricole si fa riferimento a quanto dettagliatamente precisato dall'art. 3 del DPCM 07.05.1999 n 221 così come integrato dal DPCM 4.4.2001 n. 242;
b) il reddito figurativo delle attività finanziarie determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare, individuato secondo quanto successivamente indicato.
2. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione dalla somma degli elementi reddituali indicati al comma 1) si detrae il valore del canone di locazione annuo fino a concorrenza e per un ammontare massimo di € 5165,00 (10.000.000 vecchie lire). In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Per l'applicazione della detrazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 comma 1 bis del DPCM 07.05.1999 n 221 così come integrato dal DPCM 4.4.2001 n. 242.
ART. 10
INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA PATRIMONIALE
1. L'indicatore della situazione economica patrimoniale (P) è determinato sommando per ciascun componente il nucleo familiare i seguenti valori patrimoniali:
a)Patrimonio immobiliare:
il valore dei fabbricati e dei terreni, edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31.12 dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Dal valore così determinato per ciascun fabbricato o terreno si detrae fino a concorrenza l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31.12 per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile in alternativa alla detrazione per il debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione nel limite di € 51.645,68 ( 100 milioni di vecchie lire) come definito dall'art. 4 comma 1 lett. a) punti 1, 2 e 3 del DPCM 07.05.1999 n 221 così come integrato dal DPCM 4.4.2001 n. 242. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui al precedente articolo 9, comma 2.
b) Patrimonio mobiliare:
ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti possedute al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica quali depositi e contocorrenti, titoli di Stato, azioni o quote di OICR, partecipazioni azionarie in società quotate in mercati regolamentati e non quotate e partecipazioni non azionarie, masse monetarie affidate in gestione ad un soggetto abilitato, altri strumenti e rapporti finanziari, imprese individuali, rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione anche cointestati, nelle determinazioni e termini dettagliatamente specificati all'art. 3 comma 2 e 3 del DPCM 221 del 07.05.1999 così come integrato dal DPCM 4.4.2001 n.
242.
Il modello della dichiarazione sostitutiva individua classi di valore della complessiva consistenza del patrimonio mobiliare del nucleo, per la determinazione del quale va assunto un importo pari alla classe di valore più vicina per difetto all'effettiva consistenza del patrimonio stesso.
Dal valore del patrimonio mobiliare si detrae fino a concorrenza una franchigia pari a € 15.494,00 (30 milioni di vecchie lire). Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui all'art. 9 indicatore situazione reddituale (R) punto b)
ART. 11
SCALA DI EQUIVALENZA
1. Ai fini della determinazione del'ISEE, l'importo risultante dall'ISE deve essere suddiviso per i parametri previsti dalla seguente scala di equivalenza
Numero componenti | Parametro |
1 | 1,00 |
2 | 1,57 |
3 | 2,04 |
4 | 2,46 |
5 | 2,85 |
2. Alla scala di equivalenza vanno applicate le seguenti maggiorazioni:
Per ogni ulteriore componente; | 0,35 |
Per la presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo genitore; | 0,2 |
Per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all’art. 3, comma 3 della legge 104/92 e con invalidità superiore all 66% o appartenente alle categorie di mutilati ed invalidi di guerra e per servizio dalla 1 alla 5; | 0,5 |
Per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgano attività di lavoro o di impresa, come specificato all’art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 221/99, come integrato dal D.P.C.M. 242/2001. | 0,2 |
ART. 12
VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
1. Qualora il richiedente intenda far rilevare i mutamenti delle situazioni economiche e familiari documentati nelle modalità di cui all’art.9 lettera a), ai fini del calcolo della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare, intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, è lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione medesima, una nuova dichiarazione sostitutiva. Quest'ultima sostituisce quella precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste. Per le prestazioni in corso di erogazione sulla base del'ISEE precedentemente definito, gli effetti della nuova dichiarazione nei confronti dei soggetti per il quali l'ISEE risulta modificato, decorreranno dal mese successivo a quello di presentazione della nuova attestazione.
2. Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente l'ufficio preposto all'erogazione della prestazione può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.
ART.13
ULTERIORI CRITERI DI SELEZIONE
1. Negli specifici regolamenti o atti disciplinari equivalenti di ciascuna delle prestazioni, agevolazioni, servizi di cui all'art 3 possono essere previsti ulteriori criteri di selezione aggiuntivi a quello del'ISEE ai fini:
⮚ della determinazione della soglia minima/massima per godere della titolarità dell'accesso all'agevolazione o prestazione;
⮚ della determinazione delle fasce tariffarie agevolate da applicarsi alle diverse situazioni economiche equivalenti;
⮚ della determinazione della fascia tariffaria esente;
⮚ della graduazione di priorità nell'erogazione dei servizi in caso di impossibilità di soddisfare l'intera domanda.
2. A titolo esemplificativo si indicano i seguenti ulteriori criteri:
• la fruizione di redditi non imponibili ai fini IRPEF (redditi esenti, pensioni di guerra, rendite INAIL, indennità di accompagnamento, assegno di cura ed assistenza, redditi e pensioni percepite all’estero ecc…);
• la fruizione di benefici economici non assoggettati ad IRPEF (borse di studio, contributi economici ecc..);
• il cumulo della fruizione di sussidi ed agevolazioni tariffarie da parte dello stesso nucleo familiare applicate dagli enti e servizi erogatori di cui all'art 3 nell'anno di riferimento della prestazione agevolata;
• la presenza di indicatori di consumo quali quelli previsti a titolo esemplificativo nell'allegato B;
• le situazioni personali soggettive del richiedente o del suo nucleo quali ad esempio:
- l'utilizzo da parte di più componenti del nucleo familiare dello stesso servizio (pluriutenza);
- l'utilizzo da parte della stessa persona di una pluralità di servizi che prevedono un concorso economico o comunque una quota di spesa a carico (pluriservizi);
• variazioni rilevanti non inseribili tra quelle dichiarabili ai sensi dell'art 12 del presente regolamento;
• autocertificazione relativa alle fonti di sostentamento del nucleo familiare e compilazione del modulo relativo agli indicatori di consumo, nell’ipotesi di insussistenza di reddito da parte di tutti i componenti del nucleo stesso.
ART. 14
CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI
1. Al fine di procedere alla determinazione per quanto possibile omogenea delle tariffe dei servizi si definisce quale costo del servizio l'ammontare di spesa di parte corrente contenuta nei diversi capitoli ricompresi nei Centri di costo corrispondenti. Qualora il servizio o la prestazione non sia inserita in un centro di costo autonomo si ricaverà l'ammontare del costo individuandone la parte specificatamente afferente deducendola dal centro di costo nel quale il servizio o la prestazione sono inseriti.
2. Di norma le Giunte comunali approvano annualmente in tempo utile per l'approvazione del bilancio di previsione i costi dei servizi a domanda individuale e i costi degli altri servizi ai fini della determinazione delle relative tariffe
ART 15
CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
1. La partecipazione dei cittadini ai costi dei servizi e delle prestazioni usufruite direttamente o dal proprio nucleo familiare è determinata sulla base dei seguenti principi:
a) gradualità della contribuzione rapportata alle effettive condizioni economiche valutate sulla base del'ISEE e degli eventuali ulteriori criteri di cui all'art.13 applicate in modalità imparziali e trasparenti;
b) equità e solidarietà connessi alle finalità ed ai destinatari dei singoli servizi e delle specifiche prestazioni e dei benefici in termini sociali dei servizi e delle prestazioni stesse.
2. Nell'ambito di ciascun servizio o prestazione gli atti disciplinari stabiliranno l'eventuale previsione ovvero le motivazioni della non applicazione di una fascia di esenzione totale
ART 16 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
1. Premesso che la tariffa costituisce il corrispettivo o controprestazione degli oneri del servizio per la determinazione delle stesse, i soggetti erogatori procederanno nelle seguenti modalità:
- determinazione del costo del servizio
- detrazione delle entrate a specifica destinazione diverse dal concorso dell'utenza
2. L'ammontare così determinato verrà rapportato a parametri unitari (unità, periodo temporale, ore km ecc) di utilizzazione della prestazione servizio.
3. Si procederà quindi alla quantificazione dell'ammontare massimo per usufruire del servizio/prestazione da applicarsi per coloro che non presentano la dichiarazione unica e a coloro che superano la soglia massima di ISEE.
4. Di norma tale tariffa è quella applicata anche a coloro che non risultano residenti nel comune interessato o nell'ambito territoriale di erogazione del servizio, fatte salve le eventuali diverse disposizioni stabilite per l'accesso ai singoli servizi.
Nel rispetto dell'autonomia dei comuni singoli, in particolare ed in via prioritaria, ai servizi erogati dallo stesso ente gestore e / o nel medesimo ambito territoriale si determineranno ed applicheranno tariffe analoghe ed omogenee. La tendenziale omogeneità tariffaria verrà perseguita progressivamente in tutti gli altri servizi.
5. I singoli disciplinari o determinazioni dei responsabili di servizio identificheranno per ciascun servizio la soglia massima di ISEE, le graduazioni tariffarie intermedie da determinarsi in numero ridotto compatibilmente con la rilevanza e l'ordine di consistenza finanziaria delle tariffe applicabili, le fasce di ISEE
ad esse correlate e la soglia minima di ISEE al di sotto della quale viene concessa la tariffa con la massima agevolazione ovvero l'esenzione totale
ART.17
ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali in materia di certificazione ISEE devono svolgersi nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela dei dati personali ed in particolare delle disposizioni della legge 31.12.1996 n 675 e successive modificazioni nonché del D. Lgs 135/99.
2. A garanzia della tutela e della riservatezza dei dati personali le informazioni contenute nelle certificazioni ISEE saranno utilizzate esclusivamente ai fini della determinazione della tariffa o dell'agevolazione richiesta e non saranno oggetto di divulgazione se non in forma aggregata. Vengono salvaguardati i diritti di accesso, aggiornamento, rettificazione, integrazione, opposizione (per motivi legittimi) dei dati forniti dal dichiarante.
3. Gli enti erogatori possono trattare nel rispetto delle predette disposizioni ulteriori tipi di dati quando stabiliscono i criteri di ulteriore selezione dei beneficiari di cui all'art. 13 del presente regolamento.
ART. 18 CONTROLLI
2. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni fornite dai richiedenti la prestazione agevolata, le amministrazioni comunali effettuano controlli anche a campione interessando almeno il 10% dei beneficiari avvalendosi delle informazioni in proprio possesso ed effettuando inoltre appositi accertamenti tramite gli uffici preposti (anagrafe, tributi, polizia municipale ecc..).Ciò anche attraverso il confronto dei dati in possesso del sistema informativo del ministero delle finanze.
2. I predetti controlli possono essere effettuati direttamente dalle singole amministrazioni ovvero mediante un ufficio unico per tutti i comuni compresi nell'ambito di applicazione territoriale del presente regolamento, le cui funzioni, struttura organizzativa, modalità di riparto degli oneri verranno stabilite in apposita, specifica e separata convenzione tra i soggetti aderenti. Le amministrazioni singole ovvero l'ufficio unico possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza o la veridicità dei dati dichiarati anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.
3. Le amministrazioni potranno richiedere dati in possesso di enti erogatori di prestazioni previdenziali della Camera di Commercio, degli Uffici del Ministero delle Finanze.A tale ultimo fine i Comuni potranno stipulare apposito accordo con il ministero delle finanze per l'incrocio dei dati in possesso, per le verifiche a campione e in caso di ragionevole dubbio attraverso il controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni. Le predette convenzioni assicurano la trasmissione di idonea notizia agli enti erogatori in caso di omessa o infedele dichiarazione dei redditi ai fini di quanto previsto all'articolo successivo.
ART. 19
REVOCA DEI BENEFICI CONCESSI
1. In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati il/i Xxxxxx segnalano d'ufficio il fatto all'autorità giudiziaria e procedono alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota degli stessi indebitamente ricevuti dal dichiarante.
ART. 20 RINVIO
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio al combinato disposto del D. Lgs 109/98 e del D. Lgs 130/00 e successive modificazioni ed integrazioni, ai DPCM 07.05.1999 n. 221 così come integrato dal DPCM 4.4.2001 n. 242.
Il presente Regolamento si compone di n. 20 articoli.
Comune di Staranzano Settore Socioculturale