ACCORDO DI COLLABORAZIONE per la realizzazione del progetto
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
per la realizzazione del progetto
“Lavoratori portatori di dispositivi medici: valutazione del rischio e misure di protezione in riferimento
all’esposizione a campi elettromagnetici” Bando BRIC 2019 - ID 28
Fasc. N. AB09
tra
L’Istituto Superiore di Sanità, di seguito denominato “ISS” - codice fiscale 80211730587 con sede in Xxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxx 000, cap 00161 rappresentato per la stipula del presente atto dal Direttore delle Risorse Umane ed Economiche, Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
E
Arpa Lazio di seguito denominato “ARPA” – partita iva 00915900575 con sede in Rieti, via Garibaldi, n. 114, cap. 02100 rappresentato per la stipula del presente atto dal Direttore Generale, Dr. Xxxxx Xxxx
PREMESSO CHE:
• Con bando pubblico approvato con determinazione del Direttore Centrale Ricerca n. 507 del 19 luglio 2019, l’INAIL ha avviato la procedura valutativa per l’affidamento di collaborazioni a titolo oneroso alle attività di ricerca previste dal Piano di attività 2019/2021 – Ricerca scientifica (bando BRIC 2019);
• L’I.N.A.I.L. con determinazione del Direttore Centrale Ricerca n. 899 del 18 dicembre 2019 come modificata con successive determinazioni
n. 904 del 23 dicembre 2019 e n. 499 del 24 gennaio 2020, ha approvato il progetto presentato dall’Istituto Superiore di Sanità dal titolo “Lavoratori portatori di dispositivi medici: valutazione del rischio e misure di protezione in riferimento all’esposizione a campi elettromagnetici” che fissa come data di inizio attività il 16/10/2020 e la scadenza in data 15/10/2022;
• l’Istituto Superiore di Sanità ha stipulato un Accordo di collaborazione con l’INAIL in data 17/04/2020 per la realizzazione del progetto sopra citato;
• nel piano operativo legato alle attività di cui sopra allegato all’Accordo di collaborazione con l’I.N.A.I.L. sono previste collaborazioni con n. 4 Unità Operative, tra queste l’U.O.5 è l’ARPA;
• In considerazione di quanto premesso, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche ed integrazione è intento delle Parti addivenire alla sottoscrizione di un accordo che disciplini i termini principali di una collaborazione su specifico progetto
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1
(Oggetto)
Oggetto del presente accordo è la collaborazione tra ISS e ARPA, che nel quadro delle rispettive competenze, e tenuto conto degli obiettivi di cui alle premesse, concordano di porre in essere congiuntamente ogni azione necessaria alla realizzazione di un progetto di ricerca dal titolo “Lavoratori portatori di dispositivi medici: valutazione del rischio e misure di protezione in riferimento all’esposizione a campi elettromagnetici”, cosi come riportato nel Progetto Esecutivo che è parte integrante del presente atto.
Articolo 2
(Durata)
Le attività disciplinate dal presente atto decorrono dal 16/10/2020 e avranno scadenza il 15/10/2022.
L'efficacia del presente atto è comunque subordinata alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'ISS giusto disposto dell'art. 23, comma 1, D.Lgs n. 33/2013.
Articolo 3
(Contributo)
Il finanziamento assegnato per la realizzazione delle attività relative al progetto è pari ad Euro 30.000,00 (trentamila/00) e sarà trasferito, subordinatamente al ricevimento dei ratei da parte dell’INAIL, all’IFAC-CNR secondo le seguenti modalità:
I annualità:
- 70%, pari ad Euro 10.500,00 (diecimilacinquecento/00) a titolo di anticipazione, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo e dietro presentazione di richiesta di pagamento
- Il restante 30 %, pari ad Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) dopo
dodici mesi dall’inizio delle attività di cui all’art.2, successivamente all’invio da parte dell’ARPA della relazione scientifica delle attività svolte e del rendiconto annuale di cui all’art. 5 del presente atto, e dietro presentazione di richiesta di pagamento e comunque subordinata all’approvazione da parte dell’I.N.A.I.L. della rendicontazione finanziaria e scientifica intermedia sullo stato di avanzamento lavori;
II annualità:
- 50% pari ad Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) dopo diciotto mesi dall’inizio delle attività di cui all’art.2, successivamente all’invio da parte dell’ARPA della relazione scientifica delle attività svolte di cui all’art. 5 del presente atto, e dietro presentazione di richiesta di pagamento e comunque subordinata all’approvazione da parte dell’I.N.A.I.L. della rendicontazione finanziaria e scientifica intermedia sullo stato di avanzamento lavori;
- 50% pari ad Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) come saldo del contributo successivamente all’invio da parte dell’ARPA della relazione scientifica finale delle attività svolte e della rendicontazione delle spese sostenute finale di cui all’art. 5 del presente atto, e dietro presentazione di richiesta di pagamento e comunque subordinata all’approvazione da parte dell’I.N.A.I.L. della rendicontazione finanziaria e scientifica intermedia sullo stato di avanzamento lavori;
All’atto della liquidazione del saldo, entro 30 giorni dalla scadenza del presente accordo, l’ARPA dovrà all’ISS la seguente documentazione:
• relazione scientifica finale delle attività svolte durante l’intero progetto;
• elenco analitico finale delle spese sostenute secondo le categorie di costo risultanti dal piano economico allegato accompagnato da una dichiarazione firmata dal legale rappresentante redatta secondo l’allegato fac-simile. Le spese rendicontate dovranno essere effettivamente liquidate e non soltanto impegnate.
L’erogazione delle quote riferite alla II annualità è subordinata all’espletamento da parte dell’I.N.A.I.L. della necessaria procedura autorizzatoria della relativa spesa nell’esercizio finanziario di competenza.
Le richieste di pagamento relative al secondo rateo, al terzo rateo e al saldo dovranno essere emesse solo dopo apposita comunicazione dell’ISS dell’avvenuto trasferimento dei fondi da parte dell’INAIL.
Le richieste di pagamento di cui sopra, ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, commi 8-13 del decreto legge 1/2012 - che prevede la sospensione del sistema di tesoreria unica mista e l’assoggettamento al sistema di tesoreria unica – dovranno indicare gli estremi del proprio conto di tesoreria unica completo di IBAN.
Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell’ambito del presente accordo di collaborazione.
Il trasferimento suddetto, avendo natura contributiva è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 26/1/72 n. 633.
L’ARPA dichiara di essere a conoscenza che l’erogazione dei ratei del contributo è subordinata all’acquisizione, da parte dell’ISS, delle diverse rate di finanziamento da parte dell’INAIL e s’impegnano a tenere esente l’ISS da ogni eventuale pretesa derivante da terzi.
Articolo 4
(Responsabile Scientifico)
I Responsabili Scientifici chiamati a svolgere le attività di ricerca saranno per l’ARPA il Dr. Xxxxxxx Xxxxxx e per l’ISS il Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
Articolo 5
(Rendicontazioni e Relazioni Scientifiche)
L’ARPA entro 15 giorni dalla scadenza della prima annualità, e alla scadenza di diciotto mesi che sarà calcolato a partire dal 16/10/2020 data di inizio attività, trasmette all’ISS un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o spese sostenute.
Entro trenta giorni dalla scadenza dell’accordo, l’ARPA trasmette all’ISS un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell’accordo stesso e un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.
Le rendicontazioni di cui al precedente articolo saranno predisposte dall’IFAC- CNR utilizzando il modello di rendicontazione allegato.
Tutta la documentazione giustificativa delle spese, dovrà essere mantenuta agli atti dall’ARPA che si impegna a produrre gli originali o le copie conformi dei documenti suddetti su richiesta dell’ISS entro dieci giorni dalla richiesta stessa.
L’ISS può comunque richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto.
Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicati nei piani finanziari previsti nel progetto originario.
Articolo 6
(Norme di gestione)
Il contributo dovrà essere utilizzato esclusivamente per le spese riferite al periodo di durata del presente atto e comunque concernenti strettamente la realizzazione dell’attività di ricerca.
L’eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all’ISS.
Non è ammesso l’utilizzo dei fondi per l’affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e di apparecchi per telefonia mobile e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas, luce, ecc).
In ogni caso, non potranno essere riconosciute spese non previste dal progetto esecutivo.
Non possono comunque essere posti a carico del finanziamento di cui al precedente articolo 3 i seguenti costi:
- Quote stipendiali per il personale di ruolo;
- Quote di costi generali di funzionamento superiori al 10% del costo totale del progetto;
- Costi per manutenzioni straordinarie e riparazioni;
- Costi per forniture ordinarie di cancelleria, nonché materiali di consumo informatico;
- Costi per acquisto di arredi o di altro materiale di rappresentanza;
- Costi per l’acquisto di strumentazioni e apparecchiature inventariabili.
L’acquisto di nuove attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell’acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (noleggio, leasing). Rimane inteso che saranno riconosciute le quote relative all’ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell’accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa.
Per i contratti di collaborazione per il personale non di ruolo, finalizzati allo svolgimento della ricerca, il costo totale posto a carico del finanziamento concesso non deve essere superiore al 60% del totale del finanziamento stesso.
Resta inteso che in caso di acquisizione di personale esterno la correttezza delle procedure di reclutamento del personale dovrà essere sempre verificata dall’ente esecutore nel rispetto della normativa vigente.
E’ consentita, senza necessità di autorizzazione e fermo restando l’invarianza del finanziamento, uno scostamento dell’importo della singola voce non
superiore al 10% e non superiore all’importo di € 2.500, sia in aumento che in diminuzione. Un’eventuale variazione superiore al limite del 10% dovrà essere concordata con il responsabile scientifico dell’ISS che, dopo aver valutato la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, provvederà, tramite gli uffici amministrativi, ad inoltrarla per l’autorizzazione all’INAIL.
Le richieste di rimodulazione del piano finanziario potranno essere presentate entro 60 giorni prima della scadenza della I annualità ed entro 60 giorni prima della scadenza del progetto.
Articolo 7
(Pubblicazioni e risultati della ricerca)
I documenti ed i risultati del progetto potranno essere divulgati e pubblicati, senza alcuna restrizione, dall’INAIL con l’indicazione di quanti ne hanno curato la produzione. Potranno, altresì, essere divulgati dall’ARPA dietro espressa autorizzazione dell’INAIL riportando l’indicazione “Progetto realizzato con il supporto finanziario dell’INAIL”.
Lo sviluppo di software o di altri prodotti a carattere informatico dovranno tenere conto delle norme interne sugli standard e i requisiti di sicurezza informatica dell’INAIL.
Le Parti, fatti salvi i diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare mediante apposito accordo il regime di proprietà e di utilizzo dei risultati, brevettabili e non, derivanti dall’esecuzione della presente convenzione, nel rispetto del D.lgs. n.30 del 2005 e dei rispettivi regolamenti interni, tenuto conto della quota di finanziamento erogata dall’INAIL sul costo complessivo del progetto.
Qualora le Parti decidano di valorizzare le suddette invenzioni attraverso la costituzione congiunta di una start up innovativa o start up di tipo societario o attraverso la partecipazione congiunta alla suddette tipologie di società, le Parti si impegnano sin da ora a concedere alla società dalle stesse congiuntamente costituita o partecipata, un diritto di prelazione per l’acquisizione di una licenza d’uso dei brevetti con i limiti e alle condizioni preventivamente concordate tra le Parti stesse.
I loghi istituzionali delle Parti e dell’INAIL potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto della presente accordo, previa comunicazione alla controparte. L’utilizzazione dei loghi straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto del presente accordo, richiederà il consenso espresso della Parte interessata.
Articolo 8
(Tutela della riservatezza)
Le parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto della presente convenzione, a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente accordo.
Articolo 9
(Trattamento dei dati personali)
Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente accordo, in conformità al disposto del D. Lgs. N. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), come da ultimo modificato con D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Articolo 10
(Sospensione dei pagamenti, diffida ad adempiere e risoluzione dell’accordo)
L’ISS sospenderà l’erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all’art.5, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo.
In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’art. 5, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili all’ARPA che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l’ISS intima per iscritto all’ARPA , a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell’atto diffida. Decorso inutilmente detto termine
l’accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida.
L’accordo si intende risolto anche nel caso in cui l’ARPA non provveda ad inviare le relazioni entro i termini previsti.
È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, l’ARPA ha l’obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell’atto.
Articolo 11
(Responsabilità e Foro)
Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti relative all’interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.
Articolo 12
(Codice Unico di Progetto)
L’ARPA si impegna a comunicare all’ISS il numero di Codice Unico di Progetto (CUP) al momento della restituzione del presente atto.
Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell’ambito del presente accordo di collaborazione.
Articolo 13
(Imposta di registro e di bollo)
Il presente atto redatto sottoscritto in firma digitale ai sensi ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005) e sarà registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente.
L’imposta di bollo è assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dell’Istituto (autorizzazione n.99718/2016 dell’Agenzia delle Entrate – D.R. Lazio) ed il relativo onere economico è ripartito tra le parti nella misura del 50%.
L’importo conseguente sarà versato dall’ARPA a valere sul conto in essere presso il Tesoriere dell’Istituto – UBI Banca IBAN: XX00X0000000000000000000000.
Le parti prendono atto che il rimborso della quota parte dell'imposta sopra indicata riveste priorità cronologica nello sviluppo della collaborazione scaturente dal presente accordo e legittima l'Istituto, in caso di sua mancata effettuazione, a sospendere l'erogazione del contributo previsto dal precedente art. 3.
Il presente atto è sottoscritto in firma digitale ai sensi del “Codice dell’amministrazione digitale” (d.lgs. n. 82/2005).
Per l’Istituto Superiore di Sanità: Per l’ARPA Lazio
Il Direttore delle Risorse
Umane ed Economiche Il Direttore Generale (Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx) (Dr. Xxxxx Xxxxx)