RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI – ANNO 2010
RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI – ANNO 2010
TITOLO I
USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE
Generalità
Nella provincia di Ascoli Xxxxxx si è attuata una profonda trasformazione sociale ed economica: da una economia a base agraria (mezzadria e piccola proprietà) si è passati ad una economia mista nella quale i tradizionali strumenti produttivi e distributivi dell’agricoltura, vengono progressivamente sostituiti da forme commerciali e dall’estendersi della media e piccola industria.
In tale situazione, mentre decadono usi secolari propri di una società agricola, le nuove forme economiche tendono ad essere disciplinate dalle norme consuetudinarie proprie della società industriale e commerciale che in genere hanno carattere nazionale.
Consegue da tale situazione la inesistenza di un sistema di usi generalizzato proprio della provincia e ricorrente nelle contrattazioni in genere.
Soltanto settorialmente possono pertanto identificarsi particolari denominazioni, qualifiche, termini, ecc.
Qualifiche e denominazioni
RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO – PROCACCIATORE D’AFFARI – COMMISSIONARIO – VERGARO – CAPOBARCA E RETIERE – SPORGITORE E ORMEGGIATORE DI NAVI
Nel linguaggio comune viene denominato impropriamente RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO colui che ha invece la qualifica di “AGENTE” e allo stesso si applicano le disposizioni di cui agli art.1742 e seguenti c.c.
IL PROCACCIATORE DI AFFARI generalmente non è legato da un rapporto diretto con una determinata ditta. Segnala alle ditte, con cui è in corrispondenza, gli affari e viene retribuito in varia misura qualora l’affare vada a buon fine.
IL COMMISSIONARIO agisce per conto di una determinata ditta in una determinata zona e conclude i contratti in nome proprio.
IL MEDIATORE determina la conclusione del contratto fra le parti tenendo presenti gli opposti interessi e conciliandoli. Percepisce una provvigione percentuale sul valore del contratto concluso che, generalmente, viene divisa a metà tra le parti. In taluni casi è consuetudine che l’opera del
mediatore si protragga anche dopo la conclusione del contratto e che lo stesso sorvegli la esecuzione dello stesso (vedi, in materia, le uve e vini).
IL VERGARO è il capo della famiglia colonica con autorità sulla stessa per quanto attiene alla organizzazione del lavoro ed allo sfruttamento del fondo.
IL CAPOBARCA è colui che dirige le operazioni di navigazione e di pesca sui piccoli battelli; il RETIERE è colui che provvede alla manutenzione delle reti. LO SPORGITORE è un uomo di fatica che presta autonomamente la propria opera nelle operazioni di carico, scarico, ecc. dei battelli da pesca.
L’ORMEGGIATORE DI NAVI è la persona addetta alle operazioni di attracco delle navi.
Clausole principali
STRETTA DI MANO – CAPARRA – CLAUSOLA “CIRCA” – XXXXXXXX “A FIAMMA E FUOCO” – CLAUSOLA “A PATTI DI LEGGE” – ESPRESSIONE “CHIAMARE IL PATTO” – EFFETTI
LA STRETTA DI MANO in talune contrattazioni dimostra esteriormente il raggiunto accordo tra le parti.
Il termine “CAPARRA” è generalmente usato in senso legale. In taluni settori contrattuali lo stesso termine viene usato per indicare il versamento di una quota del prezzo a garanzia della serietà e della buona fede del compratore, specialmente quando questi non è ben conosciuto dalla controparte.
LA CLAUSOLA “CIRCA”, che accompagna la stipulazione di contratti relativi a compravendite di prodotti non facilmente ponderabili con esattezza, indica che la quantità venduta si reputa corrispondente a quella consegnata quando questa non sia maggiore o minore di limiti percentuali di tolleranza prefissati per consuetudine o contrattualmente.
LA CLAUSOLA “FIAMMA E FUOCO”, è corrispondente alle espressioni: “non garantisco fuori stalla”, “alla frogetta”, ecc. Trova applicazione nella compravendita del bestiame ed indica che la vendita stessa è fatta senza garanzia per vizi sia palesi che occulti e quindi a rischio e pericolo del compratore.
La clausola “A PATTI DI LEGGE” indica che il venditore garantisce l’animale venduto non solo per i vizi, ma anche per la idoneità all’uso al quale è destinato.
Con l’espressione “CHIAMARE I PATTI”, sempre in tema di compravendita di bestiame, il compratore è invitato a dichiarare se l’animale è
destinato alla vita od al macello. Tale dichiarazione è il presupposto della garanzia di cui al paragrafo precedente.
Con la dicitura “A SALDO”, si indica, generalmente sulle ricevute, che il pagamento per il contratto cui la ricevuta si riferisce è stato completato.
IL PAGAMENTO IN CONTANTI è la forma normale dei contratti di compravendita quando non sia stato diversamente stabilito. Il pagamento si effettua entro un breve termine fissato dagli usi a partire dalla data di consegna della merce.
Il termine “EFFETTO”, è entrato nell’uso corrente quale sostitutivo del termine “cambiale”.
Mediazione in genere
La figura del mediatore mantiene tuttora rilevante importanza nella compravendita del bestiame, dei prodotti agricoli e nella vendita e locazione di immobili urbani.
Gli usi locali determinano in genere la provvigione spettante al mediatore secondo le misure indicate nei singoli titoli.
I compensi dei mediatori, salvo patto contrario, sono comprensivi delle eventuali spese dallo stesso sostenute. Nulla è dovuto quando l'affare non viene concluso.
Usi generali e termini
DETERMINAZIONE DEL PREZZO – Qualora il prezzo non sia stato contrattato si intende per prezzo quello di listino, di catalogo, di etichetta, di mercuriali, ecc., cioè il prezzo al pubblico.
Contratto in fiera
Il contratto in fiera è un contratto di compravendita che si conclude in occasione delle riunioni tradizionali di fiera o di mercato tra agricoltori, allevatori di bestiame, commercianti, ecc.
Esso si differenzia dagli altri negozi giuridici nella forma di manifestazione del consenso sulla cosa e sul prezzo, consegna, clausole, garanzie, ecc., conformandosi agli usi locali.
Ha per oggetto prevalentemente il bestiame.
Il contratto in fiera è verbale ed improntato alla buona fede.