CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AL PUBBLICO PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “BALLOTTA” DI FIDENZA
CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AL PUBBLICO PRESSO L’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “BALLOTTA” DI FIDENZA
Tra le parti
So.g.i.s. srl, con sede legale in Xxxxxx Xxxxxxxxx 0 e sede amministrativa in xxx Xxxxxxxxx 00 - Xxxxxxx, c.f. e P.IVA, 02220830349, in persona del Direttore pro tempore, di seguito anche “il concedente”
e
srl, con sede legale in, c.f. e P.IVA, in persona del pro tempore, di seguito anche “il concessionario”
ART. 1 - OGGETTO.
SO.G.I.S. s.r.l. intende affidare in concessione a srl la gestione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, mediante collocamento di struttura smontabile e rimuovibile, di proprietà del concessionario o in locazione a suo nome, all’interno dell’impianto sportivo “Ballotta”, sito in xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxx x Xxxxxxx, con obbligo di apertura del servizio in concomitanza delle manifestazione sportive che si terranno nell’impianto sportivo, anche il sabato e la domenica, con lo scopo di valorizzare la funzione sociale e di centro di aggregazione per i cittadini.
Il servizio ha natura e caratteristiche strumentali nell’ambito delle attività proprie dell’impianto “Ballotta” e comporta l’insediamento, per la durata del contratto di concessione di una attività soggetta a SCIA – segnalazione certificata di inizio attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 della L. 241/90 e succ. modif. e dell’art. 4, comma 5 – lett. A) – della L.R. 26 luglio 2003, n. 14, oltre a notifica sanitaria ex determina Xxxxxxx X.X. 0 agosto 2008 n. 9223.
La presentazione della SCIA e della notifica sanitaria sarà effettuata a cura e spese del concessionario, il quale dovrà essere in possesso dei requisiti professionali prescritti e dei requisiti morali (L.R. 14/03 cit.). La SCIA dovrà essere inoltrata on-line, utilizzando la piattaforma telematica SUAPER, accedendo dall’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx-xx/#/XxxxXxxxxxxxx, ovvero dal sito del Comune di Fidenza, xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx (link dedicato sull’homepage), sul quale si potranno reperire le informazioni necessarie. La notifica sanitaria dovrà invece essere prodotta all’Azienda USL di Parma – Distretto di Fidenza – Servizio di Igiene Pubblica (che provvederà a recapitarla al Comune).
Copia delle suddette dichiarazioni dovrà essere presentata al concedente in sede di sottoscrizione del contratto unitamente al manuale di HACCP.
La planimetria dell’impianto sportivo e dell’area ove collocare la struttura adibita alla somministrazione è riportata nell’allegato A al presente contratto.
Il collocamento della struttura smontabile e rimuovibile per l'inizio attività potrà essere effettuato nell’area indicata negli allegati al presente contratto.
ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE.
La durata della concessione è stabilita in numero 6 mesi dalla stipula del contratto. Il contratto è rinnovabile per ulteriori 6 mesi ad assoluta discrezione della Stazione appaltante.
Non configurandosi il contratto come affitto di locali, al termine della gestione il concessionario non potrà rivendicare in alcun caso il diritto al pagamento di indennità o compensi per la perdita dell'avviamento commerciale.
ART. 3 – CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO.
In considerazione della preminente finalità pubblica della concessione di gestione del servizio, l'autorizzazione amministrativa rilasciata per la sua gestione non è trasferibile all'esterno dell’impianto sportivo “Ballotta”, pena
- ai sensi dell'art. 1456 del codice civile - la risoluzione automatica del contratto di concessione e la revoca dell'autorizzazione, fatto salvo il risarcimento dei danni.
Gli alimenti e le bevande da somministrare saranno quelli previsti comunemente nell’attività di bar. La somministrazione di bevande alcoliche è comunque interdetta.
L'inizio dell'attività di gestione sarà subordinato all’intestazione al concessionario delle autorizzazioni all’esercizio e nulla osta del concedente ai sensi della l.r. 14/2003.
Il concessionario, in ogni caso, sarà tenuto a rispettare l'osservanza di tutte le norme igienico - sanitarie previste per la somministrazione di alimenti e bevande, rispondendo direttamente di eventuali inadempimenti in merito. Senza l'autorizzazione del concedente non potranno essere affisse insegne pubblicitarie di alcun genere.
Alla scadenza del contratto l'autorizzazione rientrerà nella piena disponibilità del concedente senza riconoscimento di alcun diritto di avviamento.
ART. 4 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.
Il servizio dovrà essere garantito obbligatoriamente in occasione di ogni manifestazione sportiva tenuta presso l’impianto sportivo “Ballotta”, anche il sabato e la domenica.
Nei giorni in cui non si svolgerà alcuna manifestazione sportiva, il servizio potrà essere garantito a scelta del concessionario entro gli orari di apertura dell’impianto, di seguito riportati:
-dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 21.00;
-il sabato e la domenica dalle ore 8.00 alle ore 19.00.
Il concessionario provvederà, a proprio carico, all’esecuzione dei lavori necessari per l’eventuale adeguamento della struttura in seguito ad eventuali prescrizioni del servizio igiene pubblica dell’Azienda U.S.L. o del Comune di Fidenza.
ART. 5 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO.
Il servizio consiste nell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per il quale il concessionario dovrà acquisire apposito titolo abilitativo come sopra specificato.
Il servizio si svolgerà in totale autonomia imprenditoriale e, pertanto, il concessionario dovrà provvedere direttamente, o tramite proprio personale, agli approvvigionamenti ed alla preparazione e somministrazione dei prodotti, restando esclusa SO.G.I.S. s.r.l. da ogni forma di collaborazione e/o ingerenza. Il soggetto addetto alla somministrazione dovrà essere in possesso dei requisiti prescritti dalle leggi e dalle norme sanitarie vigenti.
Resta a carico concessionario la dotazione e installazione delle attrezzature e apparecchiature di supporto all’attività, le quali resteranno tutte di assoluta proprietà, competenza e pertinenza del concessionario stesso.
SO.G.I.S s.r.l. non è responsabile di eventuali danni subiti alle attrezzature di proprietà del concessionario, né di furto di valori né di atti vandalici.
L’attività di somministrazione potrà essere svolta esclusivamente nell’apposito spazio a ciò destinato (identificato nell’allegato A). E’ esclusa la vendita di prodotti in contenitori in vetro.
Il servizio è destinato agli utenti dell’impianto sportivo ed al pubblico che assiste alle manifestazioni sportive che ivi si svolgono.
I prezzi di vendita di cibi e bevande non dovranno superare quelli mediamente praticati per gli stessi generi negli esercizi pubblici di Fidenza.
Le operazioni di rifornimento dovranno essere effettuate nei tempi e modalità da concordarsi con il responsabile d’impianto sportivo “Ballotta”.
Il personale in servizio del concessionario dovrà indossare una divisa idonea, comunque riconoscibile, da barman e/o cameriere.
ART. 6 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO.
La concessione del servizio comporta il pagamento a favore di SO.G.I.S. s.r.l. di un canone pari ad € .
Il canone dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, emessa da parte di SO.G.I.S. s.r.l. al termine della durata della concessione di cui al presente contratto.
L'assunzione del servizio da parte del concessionario implica la conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul giudizio circa la convenienza di assumere il servizio, anche in rapporto canone stabilito al presente articolo.
ART. 7 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO.
I servizi effettuati dal concessionario dovranno essere conformi a tutte le normative vigenti in materia, regionali, nazionali e/o comunitarie.
Nel caso in cui vi fosse contrasto tra le disposizioni del presente contratto e le statuizioni normative di efficacia primaria, sopravvenute alla stipula, prevarranno queste ultime.
ART. 8 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE.
La gestione del servizio bar dovrà essere svolta dal concessionario con propri capitali, mezzi tecnici e proprio personale, mediante la propria organizzazione ed a proprio rischio.
Il concessionario dovrà collocare nell’area individuata nell’allegato A al presente contratto, a suo esclusivo onere e spesa, propria struttura smontabile e rimuovibile, atta a svolgere il servizio di somministrazione di alimenti e bevande, dalle seguenti misure indicative:
- lunghezza: 400 cm,
- larghezza: 240 cm,
- altezza: 270cm.
Al termine della concessione la struttura e tutto il contenuto dovranno essere rimossi dall’impianto sportivo ad onere e spese del concessionario, senza alcun intervento e/o spesa da parte di S.O.G.I.S. s.r.l.
Qualora l’aggiudicatario apporti modifiche di qualsiasi natura e specie all’impianto sportivo senza il consenso del concedente, quest'ultimo avrà il diritto di richiedere il ripristino dello stato dei luoghi a spese del concessionario, nonché il risarcimento dei danni.
E' vietato qualsiasi intervento diretto a modificare o alterare l’impianto sportivo e relative pertinenze, senza il preventivo assenso scritto del concedente.
Il concedente, ovvero il Comune di Fidenza proprietario dell’impianto sportivo, si riservano il diritto di ordinare la demolizione e la rimozione delle opere non autorizzate.
Il concessionario è custode dei beni propri presenti nella struttura utilizzata, sia di quelli accessori che di quelli adibiti al servizio bar.
ART. 9 - MANUTENZIONE ORDINARIA - SPESE ORDINARIE.
La manutenzione ordinaria e la pulizia della struttura adibita al servizio bar e dell’area antistante sono a carico del concessionario.
Tutte le spese di esercizio, imposte e tasse comunali, canoni per fognatura, tassa asporto rifiuti, canone RAI, tassa SIAE, spese di manutenzione e riparazione ordinaria sono a carico del concessionario. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si precisa che rientrano tra le manutenzioni ordinarie: la tinteggiatura dei locali, interventi al banco, idraulico, elettricista, falegname, muratore, vetraio.
Le spese per consumo di energia elettrica e acqua sono comprese nel canone di concessione.
E’ obbligo del concessionario predisporre, nella zona ad uso pubblico del servizio, contenitori atti alla raccolta differenziata.
Il concessionario sarà inoltre responsabile della chiusura quotidiana della struttura adibita al servizio a fine attività lavorativa.
ART. 10 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA.
La manutenzione straordinaria della struttura smontabile adibita a bar, con tutte le spese necessarie e connesse, è a carico del concessionario.
ART. 11 - MODALITA' DELLA GESTIONE - ORARI.
La gestione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni di seguito indicate.
Il servizio sarà obbligatoriamente garantito in occasione delle manifestazioni sportive che si svolgeranno presso l’impianto sportivo “Ballotta”, anche il sabato e la domenica, previa comunicazione delle date programmate da parte del concedente. Nei giorni in cui non si svolgerà alcuna manifestazione sportiva, il servizio potrà essere garantito a scelta del concessionario entro gli orari di apertura dell’impianto, di seguito indicati:
-dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 21.00;
-il sabato e la domenica dalle ore 8.00 alle ore 19.00.
In occasione di manifestazioni extra sportive di carattere ricreativo organizzate da SO.G.I.S. s.r.l. o da associazioni o entità commerciali del territorio, il servizio sarà obbligatoriamente garantito, previa comunicazione delle date programmate.
In ogni caso, le parti si riservano di modificare tali orari in base alle effettive esigenze dell’impianto sportivo.
Il concessionario si impegna a non consentire l'accesso all’impianto sportivo in orari di chiusura dell’impianto e, in generale, ai soggetti non autorizzati da SO.G.I.S. s.r.l.
ART. 12 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO - DIVIETI.
Il concessionario è tenuto all’osservanza dei seguenti obblighi e divieti:
a) mantenere la struttura adibita al servizio in perfetto stato di conservazione;
b) mantenere l’area antistante la struttura in stato di pulizia;
c) esporre all'interno della struttura i prezzi di vendita al pubblico dei prodotti;
d) provvedere all’apertura e chiusura della struttura adibita a bar;
e) i prodotti posti in vendita dovranno essere di buona qualità e conformi alle norme vigenti in materia di alimenti e bevande;
f) il listino prezzi dovrà essere esposto nella struttura in modo da consentirne una facile lettura. A fianco di questo dovrà essere esposto anche il listino prezzi dei generi direttamente confezionati dal concessionario e
l’elenco degli ingredienti con la data di scadenza. Tali prodotti dovranno essere confezionati con materie fresche di prima qualità e consumati in giornata;
g) gli impianti e tutte le dotazioni in genere di proprietà del concessionario destinate al servizio del bar dovranno essere di buona qualità, mantenute sempre in perfetta efficienza e sostituite quando è necessario;
h) il concessionario dovrà mantenere i locali, i servizi, i vetri, nonché i mobili e tutto il materiale destinato all'espletamento del servizio in stato decoroso e di perfetta pulizia, rispettando le norme in materia di igiene;
i) è fatto divieto di effettuare serate di musica dal vivo all'interno della struttura e dell’impianto sportivo;
j) è fatto divieto, altresì, di installare giochi elettronici tipo video-poker o simili;
k) il concessionario potrà diffondere nella struttura bar soltanto musica proveniente da impianto stereo e/o juke-box, con regolazione del volume in modo da non arrecare disturbo a terzi, previa presentazione di SCIA al Comune di Fidenza (ex. art. 69 T.U.L.P.S.).
ART. 13 - PERSONALE.
Il concessionario potrà provvedere alla gestione del bar sia attraverso il titolare coadiuvato dai familiari (coniuge, parente od affine entro il terzo grado), sia avvalendosi di dipendenti o soci previa SCIA – segnalazione certificata di inizio attività – per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 della L. 241/90 e succ. modif. e dell’art. 4, comma 5 – lett. A) – della L.R. 26 luglio 2003, n. 14, oltre a notifica sanitaria ex determina Xxxxxxx X.X. 0 agosto 2008 n. 9223.
La presentazione della SCIA e della notifica sanitaria sarà effettuata a cura e spese del concessionario, il quale dovrà essere in possesso dei requisiti professionali prescritti e dei requisiti morali (L.R. 14/03 cit.). La SCIA dovrà essere inoltrata on-line, utilizzando la piattaforma telematica SUAPER, accedendo dall’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx-xx/#/XxxxXxxxxxxxx, ovvero dal sito del Comune di Fidenza: xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx (link dedicato sull’homepage), sul quale si potranno reperire le informazioni necessarie.
In ogni caso, il personale dovrà essere in numero sufficiente a garantire la funzionalità del servizio.
Agli eventuali dipendenti e collaboratori dovranno essere in ogni caso riconosciute condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro della categoria applicabile e nei loro confronti dovranno essere adempiuti tutti gli obblighi di legge previsti in materia di assicurazione, assistenziale, previdenziale e antinfortunistica, sollevando SO.G.I.S. s.r.l. da ogni responsabilità in merito.
ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO.
E' vietata la cessione del presente contratto ed ogni forma di subappalto, totale o parziale, pena l'immediata risoluzione del contratto stesso. In ogni caso, responsabile dell'operato del subappaltatore occulto sarà il concessionario, sia verso il concedente che verso i terzi.
Il concessionario si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.
In caso di fallimento del concessionario, sarà facoltà di SO.G.I.S. s.r.l. rescindere il contratto, provvedendosi a termini di legge.
SO.G.I.S s.r.l. potrà rivalersi sul concessionario nel caso di spese che dovesse sostenere a causa di azioni od omissioni imputabili ad esso.
ART. 15 - ASSICURAZIONI.
Il concessionario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi RCT derivanti dalla gestione del servizio.
Copia del documento di polizza dovrà essere consegnato al concedente prima della stipula del contratto.
ART. 16 - INTERRUZIONE.
Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore o caso fortuito non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, purché tempestivamente comunicate dalla parte che ne ha avuto conoscenza per prima all’altra parte.
ART. 17 - SPESE E DIRITTI CONTRATTUALI.
Tutte le spese ed imposte inerenti, accessorie o conseguenti alla concessione, nonché quelle del presente contratto, sono a carico del concessionario.
ART. 18 - RESPONSABILITA'.
Il concessionario si obbliga a manlevare il concedente da qualunque pretesa, azione o molestia che potesse derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa da parte di SO.G.I.S s.r.l. in caso di condanna.
Le spese che SO.G.I.S. s.r.l. dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno a carico del concessionario ed in ogni caso da questo rimborsate, senza pregiudizio per ogni eventuale ulteriore azione in sede civile e penale. Il concessionario è sempre responsabile, sia verso il concedente sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti.
Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo e degli eventuali danni che da essi potessero derivare a SO.G.I.S. s.r.l. o a terzi. E' altresì responsabile della moralità e dell'ordine pubblico all'interno della struttura bar e nell’area antistante.
L’accertamento danni sarà effettuato dal concedente alla presenza del concessionario previamente avvertito per iscritto, in modo tale da consentire a quest’ultimo di esprimere la propria valutazione.
Qualora il concessionario non partecipi all’accertamento in oggetto, SO.G.I.S. s.r.l. provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dal concessionario.
Qualora il concessionario non dovesse provvedere al risarcimento del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il concedente è autorizzato a provvedere direttamente con le modalità predette.
Inoltre il concessionario dovrà comunicare al concedente, prima della stipula del presente contratto, i nominativi dei responsabili della sicurezza della sua organizzazione, unitamente alla dichiarazione di avvenuta redazione del manuale di valutazione dei rischi per l’attività in oggetto del presente contratto, secondo le normative in vigore. A tal proposito, il concessionario dovrà prendere atto del piano di emergenza dell’impianto sportivo e formare il personale impiegato nella struttura bar al rispetto dello stesso, collaborando altresì alle operazioni della squadra di emergenza dell’impianto sportivo in ogni occasione di emergenza qualora l’attività di somministrazione di alimenti e bevande sia operativa.
Il concessionario si impegna a fare applicare, per quanto di sua competenza, quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.
ART. 19 - CONTROLLI.
La vigilanza sui servizi competerà a SO.G.I.S. s.r.l. per tutto il periodo della concessione e sarà esercitata con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei dalla stessa.
ART. 20 - PENALITA'.
Il concessionario, nell'esecuzione di quanto previsto dal presente contratto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge concernenti la gestione del servizio.
Qualora il concessionario non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente contratto, SO.G.I.S s.r.l. applicherà una sanzione pecuniaria di € 100,00 ad infrazione.
L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, anche in via telematica, rispetto alla quale l’aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni scritte entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della contestazione, anche in via telematica.
Il provvedimento di irrogazione della sanzione è assunto dal Responsabile del Servizio di SO.G.I.S s.r.l.
ART. 21 - RECESSO, DECADENZA E REVOCA DELLA GESTIONE.
Indipendentemente dai casi previsti dagli articoli precedenti, il concedente ha diritto di promuovere, nei modi e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa per risarcimento danni:
• gravi inadempienze degli obblighi da parte del concessionario;
• abbandono dell’impianto gestito, salvo che per casi di forza maggiore;
• nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del concessionario;
• cessione del contratto e subappalto in violazione dell’art. 15;
• contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge relative al servizio. Qualora il concessionario, dopo la diffida delle inadempienze contrattuali formulata con apposita nota separata, non provveda a sanare le medesime entro e non oltre il termine di tre giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire (anche in via telematica), SO.G.I.S. s.r.l. provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1454 del Codice Civile;
• contegno abitualmente scorretto verso l'utenza da parte del concessionario o del personale adibito al servizio;
• quando il concessionario si renda colpevole di frode o in caso di fallimento;
• quando il concessionario ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente o per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al presente contratto;
• mancata stipula delle previste assicurazioni di cui all’art. 16;
• mancato pagamento delle imposte e delle tasse relative all’attività di gestione del servizio concesso;
• ogni altra inadempienza qui non contemplata e ogni altro fatto che renda impossibile la prosecuzione del rapporto tra le parti.
Ogni altra ipotesi di risoluzione si intende regolata dall’art.1453 del codice civile.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, il concessionario, oltre al pagamento di € 250,00 a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali SO.G.I.S s.r.l. dovrà andare incontro per l’affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale.
In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà facoltà del concedente scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o il recesso dal contratto.
La risoluzione sarà comunicata dal concedente con preavviso di 30 giorni a mezzo raccomandata A.R. o PEC.
Sia il concessionario che il concedente avranno facoltà di recedere dal contratto con preavviso scritto, a mezzo raccomandata A.R. o PEC, entro 30 giorni dalla conclusione della concessione, anche nel caso di esercizio della facoltà di recesso di cui al presente articolo.
Nei casi previsti dal presente articolo. il concessionario sarà tenuto al rimborso di tutte le spese sostenute da SO.G.I.S. s.r.l. in conseguenza della risoluzione, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale concessione a terzi e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi in conseguenza.
ART. 22 - FORO COMPETENTE.
Qualsiasi controversia che dovesse sorgere a causa del presente contratto sarà deferita al Tribunale di Parma.
ART. 23 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI.
Ai sensi della vigente normativa in materia, i dati forniti dalle imprese sono trattati da SO.G.I.S. s.r.l. esclusivamente per le finalità connesse alla stipula del presente contratto e per la successiva gestione dello stesso, ai sensi del Reg. UE 679/2016-GDPR. Il titolare del trattamento dati in questione è SO.G.I.S. s.r.l.
I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dalla vigente normativa in materia.
ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI.
Il concessionario si considera, all'atto della stipula del presente contratto, a perfetta conoscenza dell'ubicazione dell’impianto sportivo nonché dello stato di esso. La stipula del presente contratto da parte del concessionario sarà considerata piena accettazione di tutte le condizioni ivi previste, nonché di quelle indicate nel capitolato di gara, nessuna esclusa.
SO.G.I.S. s.r.l. comunicherà al concessionario ogni provvedimento che modificherà la situazione preesistente. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle normative vigenti in materia.
Fidenza, lì
Per SO.G.I.S. s.r.l.
Per