CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
OGGETTO: | FORNITURA DELL’HARDWARE E DEL SOFTWARE PER L’ALLESTIMENTO, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLA RETE WIRELESS ALL’INTERNO DELLE AULE D’ATENEO |
LOTTO unico CIG: 6879408B10
Responsabile Unico del procedimento:
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
Dirigente dell’Area Sistemi Informativi dell’Università di Milano-Bicocca Ed. U5 – piano III
Xxx X. Xxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx
Struttura referente:
Area infrastrutture e approvvigionamenti Settore Centrale di Committenza
e-mail: xxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xx
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx - tel. x00000000-0000 opp. -6371
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – 00000 Xxxxxx
TEL. +39.2.6448.1 – TELEFAX x00.0.00000000 – Casella Posta elettronica certificata: xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx X.X. / X. XXX 00000000000
Art. 1 – Oggetto del contratto
Costituisce oggetto del contratto la fornitura degli apparati wireless, access point più controller, che verranno utilizzate per fornire una copertura completa wifi delle aule didattiche dell’Ateneo.
Nello specifico la fornitura, che dovrà avere le caratteristiche tecniche minime come descritte nella Scheda Tecnica – allegato 1 – del presente Capitolato Speciale d’Appalto, che ne costituisce parte in- tegrante, sarà integrata con:
- software applicativi per gestione del sistema wireless, che permettano di monitorare in real-time lo stato della rete wireless e consentano una raccolta di dati diagnostici e sull’utilizzo hardware;
- software per il controllo real-time dello stato delle connessioni e del traffico generato dagli uten- ti che permetta la raccolta e successiva elaborazione di detti dati a fini statistici;
- servizio di assistenza specialistica e manutenzione, per la durata di 36 mesi a partire dalla data di collaudo di tutto il sistema di strumentazioni richiesto;
- servizio di messa in opera ed ottimizzazione del sistema come meglio specificato nella Scheda Tecnica, allegata al presente.
Art. 2 – Forma della Fornitura
La fornitura è del tipo “acquisto a corpo”. La strumentazione deve essere pronta per l’uso, senza ne- cessità di costi e/o prodotti ulteriori. Il software dovrà essere fornito o compilato sotto forma di mac- china virtuale o preinstallato su apposito hardware.
Art. 3 – Varianti
Potranno essere introdotte varianti o modifiche al contratto di fornitura nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall’art. 106 del D.lgs. 50/16.
Rimane riservata all’Università l’insindacabile facoltà di disporre interventi volti a risolvere aspetti di dettaglio nell’esecuzione della fornitura che non comportino aumento dell’importo contrattuale.
Art. 4 - Termine di ultimazione della fornitura
Il termine di esecuzione della fornitura, comprensivo dei necessari lavori di installazione e smaltimen- to degli imballaggi, è fissato in 45 giorni dalla stipula del contratto.
Art. 5 –Base d’appalto a ribasso e valore stimato del contratto
La base d’asta soggetta a ribasso è fissata in € 410.000,00 (Iva 22 % esclusa), così suddivisi:
- € 300.000,00 per la fornitura hardware, compreso il software di gestione degli apparati;
- € 110.000,00 per il servizio di manutenzione e supporto per un periodo di 36 mesi.
L’Università si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario, nel periodo di efficacia del contratto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione (fino alla concorrenza di un quinto) ai sensi dell’art. 106, c. 12, X.Xxx. n. 50/2016 (c.d. “quinto d’obbligo”).
Art. 6 – Penali
Fatto salvo quanto stabilito dal successivo art.8 (“Forza maggiore”), in caso di mancata erogazione della fornitura entro il termine di cui all’art.4 (“Termine di ultimazione della fornitura”) o di altro ri- tardo contrattuale l’impresa aggiudicataria sarà obbligata, per ogni giorno o frazione di giorno naturale e consecutivo di ritardo, a versare una penale di importo tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’importo complessivo della fornitura (IVA esclusa) a seconda della gravità dell’inadempimento.
La penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata, inviata con lettera raccomandata
a.r. o a mezzo PEC, alla quale l’impresa appaltatrice avrà facoltà di opporre controdeduzioni entro 10 giorni dalla contestazione medesima. Qualora, entro il termine di dieci giorni, la Società non abbia ef- fettuato il pagamento o non abbia dato nessun riscontro alla richiesta di pagamento, ovvero abbia forni- to giustificazioni oggettivamente non idonee o non soddisfacenti, l’Università provvederà ad incamera- re l’importo dovuto direttamente dal deposito cauzionale. La Società dovrà successivamente provvede- re all’immediato reintegro della cauzione.
In alternativa, su richiesta dell’Impresa aggiudicataria, l’importo delle penali potrà essere decurtato dalla prima fattura utile, purché espressamente e correttamente contabilizzato.
In caso di grave inosservanza delle prescrizioni contrattuali ed in caso di applicazione delle penali per un ammontare totale che superi il 10% dell’importo contrattuale complessivo (al netto dell’IVA) l’Università considererà risolto di diritto il contratto, provvedendo all’incameramento dell’intero de- posito cauzionale, fatta salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l’Università ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
Il mancato adeguamento a nuove disposizioni legislative entro un termine ritenuto congruo dall’Amministrazione e/o comunque reso obbligatorio ed improrogabile da normative nazionali e co- munitarie produrrà la risoluzione del contratto.
Art. 7 - Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito
È vietata la cessione sotto qualsiasi forma di tutto o parte del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.
E’ ammessa la cessione del credito, subordinatamente all’autorizzazione dell'Università. La cessione può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa e deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. L’Appaltatore dovrà notificare la cessione del credito a Università degli Studi di Milano – Bicocca, P.zza dell’Ateneo Nuovo 1 – 00000
- Xxxxxx, in persona del Magnifico rettore pro tempore, alternativamente, a mezzo messo comunale, ufficiale giudiziario o raccomandata a/r. L’Università autorizzerà o meno la cessione medesima, se- condo i termini e le modalità di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, previa verifica di cui all’art. 48- bis, D.P.R. n. 602/73, in capo al soggetto cedente. In caso di consenso alla cessione, la medesima veri- fica verrà effettuata, al momento dell’effettivo pagamento, nei confronti del soggetto cessionario.
Art. 8 - Forza maggiore
Nel caso in cui l’Appaltatore, per motivi ad esso non imputabili, non fosse in grado di effettuare la prestazione contrattuale nei termini previsti, può chiedere per iscritto, motivata proroga che, se ritenuta giustificata, verrà concessa dall’Università.
Tuttavia, qualora la forza maggiore determini un ritardo nell’esecuzione superiore a 15 giorni continuativi, l’Università si riserva il diritto di applicare le penali previste, di cui al precedente art. 6, nonché – nel caso in cui l’Appaltatore non si dimostri in grado di fare fronte agli impegni contrattuali
assunti, il diritto di recedere dal contratto stesso, incamerando l’intero importo garantito con la fideiussione, fatto salvo il maggior danno subito.
La presentazione da parte dell’Appaltatore di domande intese ad ottenere spostamenti dei termini, modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni e chiarimenti non comporta automaticamente l’interruzione della decorrenza dei termini.
Art. 9- Responsabilità ed oneri dell’Appaltatore
La prestazione è erogato con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio dell’Appaltatore, il quale, a totale esonero dell’Università, deve ottemperare alle disposizioni in materia di contratti di la- voro, di sicurezza e di igiene del lavoro e di quant’altro possa, comunque, interessare il servizio.
L’Appaltatore garantisce, in ogni tempo, l’Università contro qualsiasi pretesa di terzi derivante da propria inadempienza, anche parziale, delle norme contrattuali o di qualsiasi vincolo di legge.
Art. 10 - Danni a terzi
L’Appaltatore è tenuto, sempre e in ogni caso, tanto verso l’Università quanto verso i terzi, a rispondere di tutti i danni alle persone, agli animali ed alle cose, derivanti dalle prestazio- ni oggetto del servizio.
Le eventuali spese, anche giudiziali, che l’Università dovesse sostenere per i danni provoca- ti dall’Appaltatore sono integralmente a carico di quest’ultimo, che sarà tenuto prontamente a rimborsarle su semplice richiesta dell’Università.
In ogni caso, l’Appaltatore è tenuto a manlevare l’Università da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi con- fronti, in relazione alle prestazioni oggetto del servizio, tenendola indenne da costi, risarci- menti, indennizzi, oneri e spese.
Art. 11 – Pagamenti
In ottemperanza all'art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007, la fatturazione deve essere effettuata in forma elettronica, con l'indicazione del seguente Codice Unico Ufficio: KRGDEI. I pagamenti sa- ranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura mensile posticipata, mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato indicato dell'Appaltatore, secondo quanto pre- visto dall'art. 3, D.Lgs. n.136/2010, previa verifica di conformità da parte del Responsabile della struttura richiedente. Ai sensi dell'art. 30, c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore dovrà operare, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50 per cento che dovrà risultare esplicitamente indicata sul documento contabile emesso le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva e ricezione della fattura relativa all'importo complessivo delle trattenute. La fattura dovrà essere intestata come succes- sivamente indicato dall'Università. L'Appaltatore dovrà indicare in fattura il dettaglio dei servi- zi/forniture prestati per i quali viene richiesto il pagamento.
Qualora il documento contabile emesso non fosse conforme a quanto sopra indicato, l'Università sarà autorizzata a non procedere al pagamento o a rifiutare il documento attraverso il Sistema di Inter- scambio (SDI) - senza che ciò comporti alcun aggravio di costi e/o il decorrere di interessi di mora - e a richiedere l'emissione di un nuovo documento contabile regolarmente costituito.
Dagli importi fatturati potranno essere detratte le somme eventualmente dovute all'Università a titolo di penale per inadempienze contrattuali ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso dovuti; tale detra- zione dovrà risultare esplicitamente indicata sul documento contabile emesso. Non si darà luogo ad anticipazioni sull'importo contrattuale.
Art. 12 – Certificato di verifica di conformità
Il responsabile unico del procedimento controlla costantemente l'esecuzione del contratto ed autorizza il pagamento delle fatture.
Al termine del contratto, all'esito positivo della verifica di conformità (vale a dire attestato che il con- tratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative è stato rea- lizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento) il responsabile unico del procedimento rilascia entro 90 xx.xx certificato di pagamento a saldo dell’ultima fattura.
Art. 13 - Responsabile del servizio per l’Appaltatore
L’Appaltatore dovrà comunicare all’Università, in sede di stipula del contratto, il nome ed il recapito telefonico del Responsabile del servizio oggetto del presente Capitolato.
Art. 14– Clausola risolutiva espressa
Fatto salvo quanto disposto dall’art.108 del D.Lgs. 50/2016, l’Università risolverà di diritto il contratto:
- per le inadempienze contrattuali gravi quali, ad esempio, la cessione del contratto o il su- bappalto non autorizzato;
- quando l’Appaltatore non sia in grado o si rifiuti ingiustificatamente di svolgere, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del contratto;
- in caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell’importo contrattua- le complessivo (IVA esclusa);
- in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.);
Nei suddetti casi, l’Università avrà diritto di incamerare, salvo maggior danno subito, l’intera cauzione versata ed avrà diritto a ritenere a garanzia ogni altra somma dovuta all’Appaltatore a qualsiasi titolo, sino a completo risarcimento.
Art. 15 – Ulteriori cause di risoluzione contrattuale
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 16 Aprile 2013 n.62 (Codice di compor- tamento dei dipendenti pubblici) è tenuta a estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dalla citata normativa a tutti i collaboratori o consulenti nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'Amministra- zione, e a prevedere apposite clausole di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi medesimi.
L’Amministrazione pertanto procederà alla risoluzione del contratto qualora l’appaltatore:
- offra a dipendenti dell’Università, con i quali entri in contatto in ragione dell’attività contrattuale, re- gali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle
normali relazioni di cortesia. Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore, in via orientativa, a euro 150, anche sotto forma di sconto;
- ponga in essere gravi e reiterate inadempienze rispetto all’obbligo di operare con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità nei confronti dei fruitori del servizio, nell’ipotesi che lo svolgimen- to del servizio medesimo comporti un rapporto diretto con il pubblico;
- diffonda e comunichi a terzi dati, informazioni e notizie in genere, aventi natura riservata, di cui ven- ga a conoscenza in funzione dello svolgimento dell’attività contrattuale.
Art. 16- Aggiunte al contratto
Al contratto potranno essere apportate tutte quelle modifiche e quegli adattamenti che la pratica e le esigenze dell’Università dovessero richiedere, previo accordo fra le Parti; le anzidette modifiche dovranno essere contenute in apposito atto sottoscritto da entrambe le Parti ovvero stabilite a mezzo scambio di lettera.
Art. 17 - Domicilio legale
Per l’esecuzione del contratto le Parti eleggono domicilio nelle rispettive sedi legali.
Art. 18 – Legge applicabile al contratto
Il contratto oggetto della presente procedura sarà disciplinato dalla legge italiana.
Art. 19 – Perfezionamento del contratto
Entro sessanta giorni dal momento in cui diverrà efficace l’aggiudicazione, l’Università e l’Appaltatore perfezioneranno il contratto.
Art. 20 – Controversie
Il Foro di Milano sarà l'unico competente a giudicare su eventuali controversie in dipenden- za del contratto d’appalto.
Art. 21 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.08. 2010 n. 136 e succ. modifiche.
È fatto obbligo all’Appaltatore di inserire in tutti i contratti che verranno da quest’ultimo sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010; di tali contratti dovrà essere tempestivamente fornita copia all’Università. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’Università ed alla Prefettura Territoriale del Governo della provincia di Milano dell’inadempimento della propria con- troparte (subappaltatore/subcontraente) degli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 22 – Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, si fa rinvio al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, oltre che al Codice Civile.
Art. 23 – Tutela della Privacy
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, si informa che il Titolare del trattamento è il Rettore pro- tempore dell’Università. I dati forniti dall’Università o comunque acquisiti nel corso dell’esecuzione del servizio verranno trattati secondo le finalità contrattuali ed istituzionali, nel rispetto della normativa vigente sulla riservatezza e segretezza dei dati.
Art. 24 – Rischi da interferenze e relativi oneri per la sicurezza
Ai fini della presente gara non si ravvisa la necessità di elaborare il documento unico di va- lutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) ai sensi del D.Lgs. 81/2008; pertanto non sono previsti oneri di sicurezza.
Si rinvia agli adempimenti di coordinamento di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/08 per i quali l’impresa aggiudicataria dovrà prendere diretto contatto con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Prote- zione dell’Ateneo*.
*Xxxxxxxx Xxxxxxxx | xxxxxxxx.xxxxxxxx xxxxxx.xx 02 6448 - 6188 | Servizio Prevenzione e Prote- zione |
Art. 25 - Composizione capitolato
Il presente Capitolato è composto da 25 articoli redatti in complessive n.7 pagine oltre a n. 1 Allegato.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dirigente dell’Area Sistemi Informativi dell’Università di Milano-Bicocca Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
(X.xx digitalmente ex art.24 D.Lgs. 82/05)
Allegati:
Allegato 1 – Scheda Tecnica