POLIZZA VITA CUMULATIVA DIRIGENTI
POLIZZA VITA CUMULATIVA DIRIGENTI
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del : 30.06.2020
Alle ore 24.00 del : 31 12 2023
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
Alle ore 24.00 di ogni : 31 12
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEGLI ASSICURATI
Art.1 Definizioni
Art.2 Identificazione degli Assicurati
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 Variazioni del rischio e relative dichiarazioni Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.3 Durata del contratto
Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art.5 Regolazione del premio
Art.6 Revisione del prezzo
Art.7 Recesso
Art.8 Modifiche dell’assicurazione
Art.9 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Art.10 Oneri fiscali
Art.11 Foro competente
Art.12 Interpretazione del contratto
Art.13 Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
Art.14 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Art.15 Coassicurazione e delega
Art.16 Clausola Broker
Art.17 Rinvio alle norme di legge
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art.1 Oggetto del contratto
Art.2 Suicidio
Art.3 Carenza
Art.4 Esclusioni
SEZIONE 4 INGRESSI E CESSAZIONI
Art.1 Ingresso e permanenza in assicurazione
Art.2 Ingressi e cessazioni nel corso del periodo assicurativo e regolazione del premio Art.3 Esclusioni nel corso del periodo assicurativo
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art.1 Prestazioni
Art.2 Rischio morte
Art.3 Rischio di Invalidità Totale e Permanente
Art.4 Capitale Assicurato
Art.5 Denuncia dell’Infortunio/Malattia e relativi obblighi
Art.6 Accertamento dell’invalidità, controversie, perizia contrattuale - accertamento autonomo Art.7 Accertamento dell’invalidità - accertamento diretto
Art.8 Sinistro che colpisca più teste
Art.9 Beneficiari
Art.10 Obbligo di comunicazioni da inoltrare alla Società in caso di decesso e/o Invalidità totale e Permanente dell’Assicurato
Art.11 Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni - modalità di pagamento delle prestazioni
Art.12 Rinuncia all'azione di surroga
SEZIONE 6 CAPITALE ASSICURATO E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 Identificazione Assicurati e Capitale Assicurato
Art.2 Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione Art.3 Riparto di coassicurazione
Art.4 Disposizione finale
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art. 1 - Definizioni
Assicurazione: | Il contratto di assicurazione | |||||
Polizza: | Il documento che prova l'assicurazione; | |||||
Contraente: | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. | |||||
Assicurato: | La persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto | |||||
Beneficiario: | In caso di morte gli eredi legittimi o testamentari, in tutti gli altri casi l’Assicurato stesso. | |||||
Capitale assicurato: | Indennità liquidabile al Beneficiario sotto forma di capitale in caso di decesso o in caso di infortunio o malattia dell’Assicurato che abbiano come conseguenza un’invalidità totale e permanente così come definita nelle condizioni contrattuali nel corso della durata contrattuale | |||||
Massimale: | Somma fino alla cui concorrenza, per ciascun evento e periodo assicurativo, la Società presta le garanzie assicurative | |||||
Carenza: | Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci | |||||
Società: | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; | |||||
Broker: | Xxxxxxxxx Xxxxx (consorziata esecutrice Centrale Spa) in ATI con AON Spa incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. | |||||
Premio: | La somma dovuta dal Contraente alla Società. | |||||
Rischio: | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. | |||||
Sinistro: | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. | |||||
Indennizzo: | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. | |||||
Franchigia: | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. | |||||
Scoperto: | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. | |||||
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. | |||||
Infortunio: | Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili | |||||
Malattia: | Per malattia si intende un’alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio | |||||
Invalidità totale e permanente: | Perdita definitiva ed irrimediabile della capacità dell’Assicurato, per sopravvenuta infermità o per sopraggiunto difetto fisico o mentale, oggettivamente accertabile, di svolgere in modo permanente ed a meno di un terzo del normale, la propria capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini ad al quale sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 66% | |||||
Liquidazione: | Pagamento al Beneficiario dell’evento assicurato | della | prestazione | dovuta | al | verificarsi |
Art. 2 – Identificazione degli Assicurati
Ai sensi della presente polizza si definiscono assicurati le persone fisiche sulla cui vita viene stipulato il contratto ovvero le persone aventi la qualifica di Dirigente ai sensi del relativo CCNL identificate singolarmente nell’allegato 2 e successive appendici di ingresso o cessazione.
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 - Variazioni del rischio e relative dichiarazioni
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
E' data facoltà al Contraente di non comunicare altre assicurazioni che avesse in corso o che stipulasse in futuro con altre imprese per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto di assicurazione.
Il presente contratto di assicurazione s'intende stipulato indipendentemente ed in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future.
Il Contraente è inoltre esonerato dal denunciare le assicurazioni a favore dei propri dipendenti a cui fosse tenuto per legge o per disposizioni aventi comunque carattere obbligatorio, delle quali la presente costituisce un complemento, pur essendo completamente separata ed indipendente.
Gli Assicurati sono esentati dall’obbligo di comunicare l’esistenza di altre assicurazioni stipulate da loro stessi o da altri a copertura degli stessi rischi assicurati con il presente contratto.
In caso di sinistro non si farà luogo all’applicazione del disposto dell’art.1910 del Codice Civile per tutte quelle garanzie che non rappresentino un rimborso di spese sostenute.
Art. 3 - Durata del contratto
La presente polizza ha effetto dalle ore 24:00 del 30.06.2020 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2023, scadenze intermedie al 31 dicembre di ogni anno, escludendosi fin d’ora la clausola del tacito rinnovo fatta salva la facoltà del contraente di affidare agli aggiudicatari nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per la durata massima di ulteriori 24 mesi, ai sensi dell’art. 63 comma 5 D. Lgs. n. 50/2016
E’ facoltà del Contraente, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.
Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.
I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice, su indicazione della medesima, direttamente o per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. I medesimi termini di applicano al pagamento di proroghe e/o rinnovi.
Qualora, a seguito delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso la società AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere il rischio
di cui trattasi in copertura, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta società AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE.
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ed s.m.i..
Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati nell'esecuzione del presente contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Art. 5 – Regolazione del premio
Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio in base alle norme stabilite alla Sezione 4. Il pagamento del premio di regolazione avverrà entro 60 giorni dal ricevimento da parte del Contraente dell’appendice emessa dalla Società
Art. 6 – Revisione del prezzo
Al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio previste al comma 2 dell’Art. 1 - “Variazioni del rischio e relative dichiarazioni”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati l tutto al netto degli scoperti e franchigie contrattuali, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente comprese le eventuali regolazioni per il medesimo periodo di oltre il 1000%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del decreto legislativo 50/2016, la revisione del prezzo.
Il Contraente, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di revisione, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria eventuale controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla prima scadenza utile; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere il nuovo premio nei termini di cui all’art. 4 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”.
La medesima procedura si applicherà nel caso di diminuzione del rischio contemplata dal comma 3 dell’Art. 1
- “Variazioni del rischio e relative dichiarazioni” sia essa richiesta dal Contraente o dalla Società.
Art.7 - Recesso
La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:
Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a centoventi giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre novanta giorni dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sempre che non sia intervenuto un accordo di revisione del prezzo con le modalità di cui all’art.6 che precede. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.
La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso. Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1893 c.c., al pagamento dell’indennizzo per l’intero.
Recesso per aggravamento del rischio o eccessiva sinistrosità
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 6 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR, oppure posta elettronica certificata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.
Recesso per diminuzione del rischio
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 6 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di
mancato accordo tra le parti la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata o PEC da parte del ricevente.
In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.
Recesso annuale
Alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata
– pec da inviarsi 120 giorni prima della suddetta scadenza. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata – pec da parte del ricevente
Art.8 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art. 9 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax, mail, pec o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 10 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 11 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del Tribunale di Pesaro.
Art. 12 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 13 – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Beneficiario, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
E’ data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro del Beneficiario in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 15 - Coassicurazione e delega
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi. Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Art. 16 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato, a norma del D. Lgs. 209/2005, la gestione del presente contratto al Consorzio Aspis Consorziata esecutrice Centrale Spa Via degli Abeti, 80 – 00000 Xxxxxx in ATI con AON SPA xxx Xxxxx 0/00 00000 Xxxxxx.
Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società Centrale Spa, e in particolare:
• Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.
• Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
• Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell’assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente stesso. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
• La Società provvederà all’emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all’emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l’incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.
• In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.
• La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all’atto del perfezionamento.
• S’intende operante il disposto dell’Art.118 comma 1 del D.Lgs.209/2005, pertanto iI pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso. La presente clausola vale quale accordo tra la Società delegataria e le eventuali coassicuratrici ai sensi dei commi 2 e 3 dell’Art.118 del D.Lgs.209/2005 esclusivamente in relazione al presente contratto.
• I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
• Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
• La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni nella misura del 3,00% calcolato sui premi finiti.
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art. 1 - Oggetto del contratto
In caso di decesso o Invalidità Totale e Permanente dell’Assicurato, come di seguito meglio individuati, prima della scadenza contrattuale, la Società si impegna, a fronte del pagamento del premio annuo, a corrispondere ai Beneficiari o aventi diritto il pagamento del capitale assicurato.
In caso di sopravvivenza e/o di non sopraggiunta Invalidità Totale e Permanente dell’Assicurato alla scadenza della Polizza, questa si intenderà estinta ed i premi pagati resteranno acquisiti dalla Società
Il presente Contratto, in particolare, presuppone:
- un unico Contraente ed unico contratto di assicurazione;
- la determinazione del capitale assicurato, per ogni testa, in base a criteri uniformi indipendenti dalla diretta volontà dei singoli Assicurati.
Art. 2 - Suicidio
In deroga a quanto previsto dall’Art. 1927 del Codice Civile, la garanzia comprende anche il rischio del suicidio con decorrenza immediata dall’ingresso in assicurazione.
Art. 3 - Carenza
La copertura di cui alla presente polizza non prevede periodi di Carenza.
Art. 4 - Esclusioni
Sono esclusi dalla copertura i casi di decesso e di Invalidità Totale e Permanente causati direttamente, indirettamente o parzialmente da:
- dolo del Contraente o dei Beneficiari;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
- abuso di alcolici e psicofarmaci e dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni, radiazioni, reazioni nucleari o contaminazione radioattiva;
- partecipazione attiva dall’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta degli aventi diritto, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio.
SEZIONE 4 INGRESSI E CESSAZIONI
Art. 1 - Ingresso e permanenza in assicurazione
La copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 della data indicata in Polizza. Il Contraente si impegna per ciascun Assicurato, per il quale verrà richiesto l’inserimento in copertura assicurativa, a provvedere ai seguenti adempimenti
- effettuare l’elencazione nominativa degli Assicurati, con l’indicazione della data e del luogo di nascita, del luogo di residenza, del codice fiscale e del capitale da garantire. Tali comunicazioni dei dati personali dovranno avvenire nel rispetto delle cautele previste dalla normativa in materia di privacy in modo da garantirne sempre la riservatezza e il corretto trattamento;
- consegnare agli Assicurati copia delle presenti Condizioni di Assicurazione, indicando altresì ai medesimi Assicurati tutte le informazioni relative alla decorrenza della copertura assicurativa, alle caratteristiche concordate per individuare gli Assicurati, nonché al Capitale Assicurato;
Il Contraente da atto di essere autorizzato a comunicare i dati personali degli Assicurati per le finalità di cui al presente contratto.
Il Contraente sarà tenuto a fornire ogni ulteriore documentazione richiesta dalla Società per l’inserimento degli Assicurati nella polizza collettiva e per il pagamento delle prestazioni garantite.
Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate per tutti i nuovi ingressi nel corso del periodo di validità dell’assicurazione.
Almeno 15 giorni prima della scadenza annuale dell’assicurazione, il Contraente dovrà comunicare, per il conseguente rinnovo, le eventuali modifiche intervenute relativamente ai dati comunicati alla Società ai sensi della presente Polizza e le eventuali variazioni da apportare per ciascun Assicurato in conformità al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria ovvero al Contratto e/o Accordo e/o Regolamento Aziendale in vigore.
Art. 2 - Ingressi e cessazioni nel corso del periodo assicurativo e regolazione del premio
Per gli Assicurati inclusi in copertura, nel corso del periodo assicurativo, si applicherà un rateo di premio calcolato in proporzione alla durata della copertura ed al relativo capitale assicurato.
Gli inserimenti dei nuovi Assicurati, nel corso della durata contrattuale, verranno perfezionati attraverso l’emissione di apposita appendice di regolazione premio, alla scadenza annuale della polizza da parte della Società. Il pagamento del relativo premio avverrà a conguaglio sotto forma di regolazione di premio per entrate ed uscite di Assicurati in corso d’anno.
In caso di nuovi ingressi durante il periodo di validità della Polizza, la garanzia assicurativa decorrerà dalle ore 00 del giorno di assunzione del singolo Assicurato (sempre che sia stato comunicato alla Società entro 60 giorni da tale data) con scadenza coincidente con quella indicata in Polizza rinnovandosi automaticamente di anno in anno.
La cessazione della garanzia assicurativa degli Assicurati, avverrà con decorrenza dalle ore 24 della data di uscita indicata dal Contraente con la comunicazione di cui all’ultimo paragrafo del presente articolo, che il Contraente provvederà a inviare alla Società entro 60 giorni da tale data.
Nei suddetti casi, il pagamento del relativo premio da parte del Contraente o la restituzione di una quota del premio da parte della Società avverrà - a conguaglio - alla scadenza annuale, sotto forma di regolazione del premio per entrate ed uscite di Assicurati in corso d’anno.
Il Contraente dovrà comunicare i nuovi ingressi e/o le cessazioni relative a ciascun Assicurato mediante PEC da inviare alla Società.
Art. 3 - Esclusioni nel corso del periodo assicurativo
Nel caso di uscite di Assicurati nel corso del periodo assicurativo per cause diverse dalla morte e dall’Invalidità Totale e Permanente, sarà rimborsato il rateo di premio (contestualmente alla regolazione del premio, alla scadenza annuale), relativo al periodo per il quale il rischio non viene coperto.
Le operazioni di uscita verranno perfezionate attraverso l’emissione di apposita appendice di regolazione premio, alla scadenza annuale della polizza da parte della Società. Il pagamento del relativo premio avverrà a conguaglio sotto forma di regolazione di premio per entrate ed uscite di Assicurati in corso d’anno.
La garanzia assicurativa cesserà di essere operativa relativamente al singolo Assicurato a decorrere dalle ore
24 del giorno di uscita dalla polizza di quest’ultimo. L’uscita degli Assicurati deve essere richiesta dal Contraente anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro e/o collaborazione e/o revoca degli incarichi in essere tra il Contraente e gli Assicurati. In tale ipotesi, la garanzia assicurativa relativa ai predetti Assicurati in uscita cesserà a decorrere dalla data di efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro e/o collaborazione e/o revoca di incarico.
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 1 - Prestazioni
Il Contratto prevede la liquidazione di un capitale (di seguito, il “Capitale Assicurato”) in un’unica soluzione agli aventi diritto in caso di decesso o di Invalidità Totale e Permanente dell’Assicurato sempreché l’evento avvenga durante il periodo di validità contrattuale, a condizione che l’Assicurato sia incluso in assicurazione e il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi e fermo restando le cause di esclusione dell’Art. 4 Sez. 3 della presente polizza.
L’importo del capitale assicurato è indicato nel seguente Art. 4 e riportato per ciascuna testa nell’Elenco degli Assicurati allegato al presente Contratto. Il Contraente prende atto ed accetta che ai fini dell’applicazione della presente Xxxxxxx, in caso di contrasto tra quanto indicato nel predetto allegato e quanto indicato nel presente Contratto, le disposizioni di quest’ultimo prevarranno.
Art. 2 - Rischio morte
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Società garantisce, per ciascun assicurato incluso in assicurazione ed a condizione che il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi, la liquidazione di un capitale in un’unica soluzione, agli aventi diritto, sempreché l’Evento avvenga durante il periodo di validità contrattuale.
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, fatte salve le esclusioni di cui all’Art. 4 Sez. 3 della presente polizza.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza del Contratto, questo si intenderà estinto e i premi pagati resteranno acquisiti dalla Società.
Art. 3 - Rischio di Invalidità Totale e Permanente
Fatte salve le cause di esclusione di cui all’Art. 4 Sez. 3 della presente xxxxxxx si intende colpito da Invalidità Totale e Permanente l’Assicurato che per sopravvenuta infermità o per sopraggiunto difetto fisico o mentale, oggettivamente accertabile, abbia visto ridotta, in modo permanente ed a meno di un terzo del normale, la propria capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ed al quale sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 66%. La Società garantisce nel caso sia stata accertata l’Invalidità Totale e Permanente, senza necessario abbandono del posto di lavoro, per ciascun Assicurato incluso in assicurazione ed a condizione che il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi, la liquidazione di un capitale in un’unica soluzione, all’Assicurato stesso, sempreché l’Evento avvenga durante il periodo di validità contrattuale.
Il decesso dell’Assicurato intervenuto durante l’accertamento dello stato di Invalidità equivale all’avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità da parte della Società.
Una volta eseguito il pagamento del Capitale Assicurato per l’Invalidità Totale e Permanente di un Assicurato, la garanzia si estingue relativamente al predetto Assicurato e nulla è più dovuto per il caso di morte di quest’ultimo.
Art. 4 - Capitale Assicurato
Per ogni decesso o Invalidità Totale e Permanente (così come meglio specificato ai precedenti Artt. 2 e 3 della presente Sezione) avvenuto (il decesso) o accertato (l’Invalidità Permanente) durante il periodo di validità contrattuale relativamente ad un Assicurato, la presente polizza prevede il riconoscimento del relativo diritto a ricevere il pagamento del Capitale Assicurato da liquidare in un’unica soluzione nelle modalità meglio specificate al successivo Art. 11.
Art. 5 - Denuncia dell’infortunio/malattia e relativi obblighi
In caso di malattia o infortunio, l’Assicurato o chi per esso inclusa anche la società Contraente, deve darne avviso, corredato da certificazione medica, eventuali cartelle cliniche e successivi controlli clinici e strumentali effettuati, con lettera raccomandata A.R. o PEC da inviare alla Società entro 60 giorni dalla data in cui, secondo il parere del medico curante, ci sia motivo di ritenere che la malattia o l’infortunio per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa aver determinato una Invalidità Totale e Permanente.
Qualora la documentazione inviata non fosse esaustiva, la Società si riserva la facoltà di sottoporre l’Assicurato ad accertamento medico-legale presso il proprio fiduciario.
L’Assicurato deve altresì sottoporsi agli accertamenti e controlli medici eventualmente disposti dalla Società e fornire alla stessa ogni informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
Art. 6 - Accertamento dell’invalidità, controversie, perizia contrattuale - accertamento autonomo
La Società si impegna ad accertare l’invalidità nel più breve tempo possibile e comunque entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione necessaria al riconoscimento. Accertato lo stato di Invalidità Totale e Per- manente, La Società provvede entro 30 giorni al pagamento della prestazione.
La Società in fase di rinnovo, qualora sia in corso l’accertamento dello stato di invalidità, si impegna a mantenere comunque in vigore, le garanzie di cui al presente contratto, relative alla posizione assicurativa dell’Assicurato per il quale è in corso l’accertamento dell’invalidità dietro corresponsione del relativo premio da parte del Contraente.
La soluzione di eventuali controversie di natura medica sulle conseguenze invalidanti del sinistro, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità enunciati in precedenza, potrà essere demandata per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune sede dell’Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle perizie contrattuali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dai periti nel verbale definitivo. Una volta eseguito il pagamento del Capitale Assicurato per l’Invalidità Totale e Permanente, la garanzia si estingue e nulla è più dovuto per il caso di morte dell’Assicurato.
Art. 7 - Accertamento dell’invalidità - accertamento diretto
La Società limitatamente ai capitali previsti dagli obblighi di C.C.N.L. assumerà come valido il giudizio sullo stato di Invalidità Totale e Permanente così come formulato:
- dall’INPS o altro Ente Previdenziale al quale obbligatoriamente appartiene l’Assicurato, all’atto del riconoscimento della pensione di inabilità ovvero del primo riconoscimento di invalidità;
- dall’INAIL, in caso di invalidità di origine professionale e sempreché non ricorra l’ipotesi precedente. Il riconoscimento di tale diritto deve essere comunque conseguente a domanda inoltrata prima della cessazione del rapporto di lavoro e/o di collaborazione con il Contraente, ovvero con le società controllate o l’ente alla stessa raggruppato, associato, convenzionato o iscritto.
Resta inteso che per la parte di capitale assicurato che eccede i limiti previsti dagli obblighi di C.C.N.L. si applicherà la procedura di accertamento dell’invalidità prevista nel precedente Art 6.
Art. 8 - Sinistro che colpisca più teste
L’assicurazione è estesa anche al sinistro che colpisca, in conseguenza di un unico evento, più persone assicurate con la Società. In tali casi la Società corrisponderà fino ad un importo complessivo pari a 6 volte il Capitale Medio Assicurato nel periodo assicurativo in corso al momento del sinistro.
Art. 9 - Beneficiari
Beneficiari delle prestazioni assicurative sono i soggetti indicati dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria ovvero dai Contratti e/o Accordi e/o Regolamenti Aziendali in vigore.
In assenza di specifiche previsioni in tal senso:
- In caso di Invalidità Totale e Permanente, l’Assicurato medesimo;
- In caso di decesso, i Beneficiari sono quelli indicati dall’Assicurato o, in difetto di designazione, gli eredi testamentari e, in mancanza di testamento, gli eredi legittimi. Ove la designazione sia stata comunicata al Contraente, quest’ultimo, in caso di decesso dell’Assicurato, fornirà alla Società la disposizione beneficiaria ricevuta dall’Assicurato
La designazione non può essere revocata o modificata nei casi previsti dall’Art. 1921 Codice Civile.
Art. 10 - Obbligo di comunicazioni da inoltrare alla Società in caso di decesso e/o Invalidità totale e Permanente dell’Assicurato
In caso di decesso o di Invalidità Totale e Permanente dell’Assicurato i Beneficiari designati, per il tramite della Contraente, devono dare immediata comunicazione dell’accaduto alla Società tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Si richiama l’attenzione del Contraente e degli aventi diritto sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente per il contratto di assicurazione ed in particolare su quanto
disposto dall’articolo 2952 del Codice Civile ai sensi del quale i diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano. Qualora gli aventi diritto omettano di richiedere gli importi dovuti entro il termine di prescrizione l Società è obbligata, ai sensi della legge 27 ottobre 2008, n. 166, a versare tali somme al Fondo istituito con legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 11 - Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni - modalità di pagamento delle prestazioni
Per tutti i pagamenti richiesti alla Società per la liquidazione dei sinistri, dovranno essere preventivamente inviati alla stessa, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC all’indirizzo comunicato dalla medesima i seguenti documenti, necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.
In particolare, per riscuotere le somme dovute:
in caso di invalidità totale e permanente il Contraente deve inviare alla Società:
a) dichiarazione firmata dall’Assicurato che riporti il “consenso al trattamento dei dati particolari (es. dati relativi alla salute) ai sensi del Regolamento 2016/679/UR (GDPR);
b) richiesta di pagamento firmata dall’Assicurato (o dal Contraente se quest’ultimo è anche Beneficiario) in qualità di Beneficiario;
c) verbale dell’Autorità competente eventualmente intervenuta dal quale si evidenzia la dinamica dell’evento;
d) certificato di pronto soccorso o analoga certificazione;
e) cartella clinica relativa al ricovero e la documentazione relativa alle visite specialistiche e/o diagnostiche effettuate successivamente all’evento invalidante comprovanti l’evoluzione dello stesso;
f) copia del certificato di riconoscimento del diritto alla percezione dell’assegno ordinario di invalidità o della pensione di inabilità rilasciata dall’Ente previdenziale di riferimento;
g) certificato medico che attesti la stabilizzazione dei postumi invalidanti o certificato medico attestante la stabilizzazione degli esiti della malattia.
La Società si riserva di richiedere l’eventuale ulteriore documentazione necessaria all’istruzione della pratica di liquidazione.
in caso di decesso dell’Assicurato i Beneficiari, per il tramite della Contraente, devono inviare alla Società:
a) richiesta di pagamento firmata dai Beneficiari;
b) certificato di morte dell’Assicurato;
c) - nel caso in cui l’Assicurato sia deceduto senza lasciare testamento:
(i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui risulti, sotto la propria responsabilità, che l’Assicurato è deceduto senza lasciare testamento, che il Beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie da parte dell’Assicurato nonché l’indicazione di tutte le persone nominate come beneficiari per quanto a conoscenza del dichiarante, con indicazione della loro data di nascita e capacità di agire;
- nel caso siano presenti disposizioni testamentarie da parte dell’Assicurato:
(i) dichiarazione sostitutiva autenticata dell’atto di notorietà da cui risulti, sotto la propria responsabilità, quali sono i Beneficiari e che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l’unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre ai beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche o modifiche della designazione dei beneficiari;
(ii) copia autentica o estratto autentico dell’atto di ultima volontà
d) nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori od incapaci, il decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità circa il pagamento della somma stessa;
e) copia di un documento identificativo e del codice fiscale per ogni Beneficiario;
f) documentazione di carattere sanitario (cartelle ed xxxxx xXxxxxx) e, in caso di ricovero precedente il decesso, cartella clinica dell’Ospedale;
g) in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio) a causa della quale sia intervenuta l’Autorità Giudiziaria copia del verbale redatto dalle Forze dell’Ordine, o Certificato della Procura, o altro documento rilasciato dall’Autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso;
h) comunicazione redatta e sottoscritta dal vincolatario o dal creditore pignoratizio, sull’ammontare del debito residuo ed autorizzazione al pagamento, solo nel caso in cui la polizza risulti vincolata o ceduta in pegno.
Eventuali ulteriori documenti, ivi compresi gli originali, potranno essere richiesti solo nel caso in cui quelli precedentemente elencati non risultassero sufficienti a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e/o ad individuare con esattezza gli aventi diritto. L Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento presso la propria sede della documentazione completa.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi di mora al saggio legale, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.
Art. 12 - Rinuncia all'azione di xxxxxxx
La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto all'azione di surroga che potesse competerle per l'art.1916 C.C. verso i responsabili dell'infortunio.
SEZIONE 6 CAPITALE ASSICURATO E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 1 – Identificazione Assicurati e Capitale Assicurato
L’assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone definite all’art.2 Sez.1 ed identificate singolarmente nell’Allegato 2 della presente polizza (e successive appendici di ingresso e cessazione)
Il capitale assicurato è pari a €.300.000,00 sia per il caso Morte che per il caso di Invalidità Totale Permanente
Art.2 – Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione
Il Contraente versa, a titolo di deposito premio convenuto, la somma degli importi riportata nella tabella di cui all’Allegato 2.
Al termine di ogni annualità la Società calcola il premio dovuto sulla base delle variazioni intervenute in corso d’anno e comunicate dalla Contraente a norma della Sez.4; il pagamento verrà effettuato secondo quanto previsto dall’art.5 Sez.2
Il premio per ogni singolo Assicurato per le annualità successive alla prima verrà calcolato sulla base dei tassi di premio riportati all’Allegato n.1.
Art.3 – Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
Art.4 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
IL CONTRAENTE LA SOCIETA’
xx xx xx xx
xx xx xx xx
Documento firmato digitalmente
Allegato n.1
DEFINIZIONE DEI TASSI DI PREMIO PER EURO 1.000,00 DI CAPITALE ASSICURATO
Età computabile * | Tasso M ** | Tasso F *** | Età computabile * | Tasso M ** | Tasso F *** |
18 | 51 | ||||
19 | 52 | ||||
20 | 53 | ||||
21 | 54 | ||||
22 | 55 | ||||
23 | 56 | ||||
24 | 57 | ||||
25 | 58 | ||||
26 | 59 | ||||
27 | 60 | ||||
28 | 61 | ||||
29 | 62 | ||||
30 | 63 | ||||
31 | 64 | ||||
32 | 65 | ||||
33 | 66 | ||||
34 | 67 | ||||
35 | 68 | ||||
36 | 69 | ||||
37 | 70 | ||||
38 | 71 | ||||
39 | 72 | ||||
40 | 73 | ||||
41 | 74 | ||||
42 | 75 | ||||
43 | * = Eta’ calcolata come previsto dall’art. “Costituzione del premio” ** = Tasso per assicurati sesso maschile *** = Tasso per assicurati sesso femminile | ||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 |
Allegato n.2
Vita - IPT Dirigenti – Elenco assicurati e premi | |||
X. | Xxxxx | Data di nascita | Premio annuo |
1 | Maschio | 08.10.1963 | € |
2 | Femmina | 19.05.1966 | € |
3 | Femmina | 13.06.1961 | € |
4 | Maschio | 18.07.1970 | € |
5 | Femmina | 14.10.1970 | € |
6 | Maschio | 05.09.1959 | € |
7 | Maschio | 27.02.1960 | € |
TOTALE | € |