CPV PRINCIPALE 71221000-3
C.U.C.
costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx
Provincia di Ancona
–
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GARA N. 14/2022
DISCIPLINARE DI GARA
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’EX GARAGE FANESI, FINANZIATI IN QUOTA PARTE DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU (FONDI PNRR),
CIG 9282018391 CUP: D13D21000890005
CPV PRINCIPALE 71221000-3
Procedura aperta TELEMATICA con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 2, D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.
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1. DENOMINAZIONE STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE PER CUI VIENE INDETTA LA GARA 3
1.1 STAZIONE APPALTANTE 3
1.2 AMMINISTRAZIONE PER CONTO DI CUI SI INDICE LA GARA 4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 4
2.1 Documenti di gara 4
2.2 Chiarimenti 5
2.3 Comunicazioni 6
3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 6
4. DURATA DELL’APPALTO E OPZIONI 11
4.1 Durata 11
4.2 Opzioni 11
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 11
6. REQUISITI GENERALI 14
6.1 Disposizioni per favorire pari opportunità di genere e generazionali, nonché di inclusione lavorativa delle persone con disabilità 14
6.2 Penali in caso di mancanza ottemperanza alle disposizioni sulle pari opportunità di genere e generazionali, e di inclusione lavorativa delle persone con disabilità 16
6.3 Altre disposizioni generali sul PNRR 16
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 16
7.1 Requisiti di idoneità PROFESSIONALE 17
7.1.1 Professionisti Singoli o Associati 17
7.1.2 Società di professionisti 17
7.1.3 Società di ingegneria 17
7.1.4 Raggruppamenti temporanei 17
7.1.5 Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE 18
7.1.6 Regolarità contributiva 18
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 19
7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE 24
7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI 26
8. AVVALIMENTO 27
9. SUBAPPALTO 28
10. GARANZIA PROVVISORIA 28
11. SOPRALLUOGO 30
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 30
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 31
13.1 IL SISTEMA 31
13.2 GESTORE DEL SISTEMA 32
13.3 LA REGISTRAZIONE AL SISTEMA 33
13.4 AREA COMUNICAZIONI 33
13.5 REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA 33
13.6 ACCESSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E MODALITA’ OPERATIVE 34
13.7 ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA 34 14. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 35
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO 36
16. CONTENUTO DELLE BUSTE VIRTUALI 38
16.1 CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 38
16.1.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 46
16.2 CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE B – OFFERTA TECNICA 48
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16.3 CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE C – OFFERTA ECONOMICA E RIDUZIONE GIORNI PER PROGETTAZIONE 50
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 51
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 51
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE 52
20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE COMPRESA RIDUZIONE TEMPO ESECUZIONE PROGETTAZIONE 53
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 54
22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 54
23. CLAUSOLA SOCIALE – NON PREVISTA 56
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 56
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 56
26. CODICE DI COMPORTAMENTO 57
In esecuzione della determinazione a contrarre del Dirigente del 3° Settore del Comune di Falconara Marittima n. 729 del 08/06/2022, esecutiva dal 09/06/2022, nonché della determinazione del Dirigente della
C.U.C. n. 41 del 22/06/2022 di approvazione del bando e del disciplinare di gara, è indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016, mediante utilizzo della piattaforma regionale Gt-Suam (portale GT MultiEnte), per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria relativi alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell’ex garage Fanesi da affidarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. –Codice dei contratti pubblici, nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 dell’ANAC “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”. CIG 9282018391 - CUI S00343140422202200032- CUP D13D21000890005 – CPV PRINCIPALE 71221000-3;
CON TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE IL GIORNO 25/07/2022 ALLE ORE 14:00
PREVISTO SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO SECONDO LE INDICAZIONI STABILITE ALL’ART. 11
1. DENOMINAZIONE STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE PER CUI VIENE INDETTA LA GARA
1.1 STAZIONE APPALTANTE:
Denominazione: C.U.C - Centrale Unica di Committenza, costituita tra i Comune di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima;
sede: presso il Comune di Falconara Marittima – Piazza Carducci, n. 4 – 60015 Falconara Marittima
Pec: xxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx
Telefono: 0000000000 – 0719177392
Responsabile
Procedura di gara: xxxx. Xxxx Xxxxxxxxxx - telefono: 0000000000
mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx.xx
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1.2 AMMINISTRAZIONE PER CONTO DI CUI SI INDICE LA GARA:
Denominazione: Comune di Falconara Marittima – pec: xxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx R.U.P. (art. 31 D.lgs. 50/2016): Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx – Dirigente del 3° Settore “Assetto del Territorio” del Comune di Falconara Marittima - Tel. 000.0000000
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara;
2) Disciplinare di gara;
3) Domanda di partecipazione con dichiarazioni, di cui alcune integrative al DGUE;
4) DGUE – Documento di gara unico europeo;
5) Modello dichiarazioni altri soggetti di cui all’art. 80;
6) Fac-simile per formulazione offerta economica e offerta tempo
7) Informativa privacy
8) Schema di parcella - determinazione dei corrispettivi servizi relativi all’architettura e all’ingegneria (DM 17/06/2016) – ALLEGATO 1
9) Disciplinare tecnico – ALLEGATO 2;
10) Criteri di valutazione delle offerte – ALLEGATO 3;
11)progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento approvato con Delibera di Giunta Comunale n.
130 del 15.04.2021;
La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica della Regione Marche GT- SUAM (portale GT MultiEnte) al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx/, nella sezione “gare e procedure in corso”, ricercabile anche attraverso il CIG.
La documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto, sulla piattaforma telematica sopra indicata; in particolare, cliccando su “Visualizza scheda” della presente procedura, è possibile accedere alla scheda di dettaglio dove sarà consultabile la “Documentazione di gara” elencata nel presente disciplinare di gara e ogni altra comunicazione o informazione relativa alla procedura medesima.
La documentazione di gara è anche disponibile sul profilo del Committente, individuato nella sezione C.U.C. sul sito internet del Comune di Falconara Marittima: xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx.xx.
Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.
L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:
- parità di trattamento tra gli operatori economici;
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- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:
- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti denominati “Guida per la presentazione di un'offerta telematica” e “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti”
In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx- xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx0000_xxxxx-xx-xxxx.xxxx, dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
Per l’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma si rimanda a quanto stabilito nei successivi articoli (in particolare l’art. 13).
2.2 CHIARIMENTI
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare utilizzando le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma sopra indicata, secondo le modalità meglio specificate nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione “Informazioni”, sottosezione “Istruzioni e manuali”.
É possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente con le modalità di cui sopra, almeno 8 (otto) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
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Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica, nell’apposita sezione “Comunicazioni dell'amministrazione”, accessibile all’indirizzo sopra indicato in ordine alla disponibilità e all’accesso alla documentazione di gara.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi degli artt. 76, comma 6, e 52 del Codice nonché dell'art. 6 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, le comunicazioni da parte della stazione appaltante verranno effettuate attraverso i suddetti mezzi di comunicazione elettronici, cioè mediante la suddetta piattaforma telematica e, dopo la scadenza del termine di presentazione dell’offerta, nei confronti degli operatori economici partecipanti, anche via PEC al di fuori della piattaforma.
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni dalla Stazione Appaltante agli Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la piattaforma telematica (si richiama il documento “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”) all'indirizzo di PEC indicato in fase di registrazione alla medesima piattaforma telematica (come previsto dal documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area riservata del Portale Appalti”, presente sul sito xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx/, sotto sezione “accesso area riservata”).
Gli operatori economici devono utilizzare per ogni comunicazione nei confronti della stazione appaltante antecedente la data della proposta di aggiudicazione esclusivamente la piattaforma telematica di cui sopra.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di dette forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.
La modifica dell’indirizzo PEC dovrà essere riportata nei dati anagrafici inseriti in sede di registrazione sulla piattaforma, come meglio specificato nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica di accesso all’Area Riservata del Portale appalti”. Diversamente la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
È fatto salvo quanto previsto nell’art.79, comma 5bis del Codice qualora si verifichino malfunzionamenti della piattaforma telematica. Eventuali rettifiche alle modalità di svolgimento della procedura saranno pubblicate secondo le modalità di legge e secondo quanto previsto dalla citata norma.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è costituito da un unico lotto al fine di minimizzare i tempi ed i costi, nonché garantire l’organicità del procedimento e dare quindi un indirizzo progettuale univoco e complessivo.
L’incarico oggetto di affidamento riguarda la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto. E’ altresì compresa la predisposizione della relazione geologica.
La progettazione dovrà aver ad oggetto la ristrutturazione edilizia dell'immobile di proprietà comunale denominato "ex garage Fanesi, rimasto “incompiuto” attualmente in condizioni di degrado, nel quale collocare servizi educativi, didattici e servizi ai cittadini volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale e la sicurezza. L’intervento proposto si configura come recupero e riqualificazione di un sito attualmente occupato da un immobile incompiuto. La tipologia dell’intervento è mista in quanto vengono inserite le seguenti molteplici
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funzioni che, oltre ad offrire servizi, nel loro complesso fungono da attrattore in termini di socialità per i cittadini e rispondono ai loro bisogni:
- una Ludoteca
- spazi per il Doposcuola
- ufficio Anagrafe Comune di Falconara X.xx
- Comando Polizia Locale.
L’introduzione delle attività didattiche e ludiche contribuisce a stimolare la costruzione di una rete educativa tra famiglia, scuola, territorio, servizi. La creazione di questo spazio educativo offre alle famiglie e ai ragazzi un servizio di accompagnamento personale e collettivo, garantisce attenzione e cura in eventuali situazioni di disagio e offre al territorio un valore aggiunto nella promozione e nella diffusione delle competenze educative individuali e di comunità. I destinatari di questo servizio saranno gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, le famiglie degli alunni iscritti al doposcuola, le Istituzioni ed Associazioni collaboranti.
Gli oneri per lo svolgimento di eventuali indagini archeologiche, geologiche, geotecniche, geognostiche o sismiche che i progettisti ritengano necessarie e che sono subappaltabili devono ritenersi ricompresi all’interno delle spese forfettariamente calcolate con aliquota pari al 10%dell’importo di affidamento.
Tutte le spese sono conglobate, con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant’altro non specificatamente compensato in forza del presente disciplinare.
Il progetto, facente parte del PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - e finanziato dall’Unione Europea, dovrà rispettare tutti i criteri e i principi definiti dal Piano, quale l’applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto del DNSH (Do Not Significant Harm), ovvero il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale vincolo si traduce nella valutazione di conformità dell’intervento ex-ante, in itinere ed ex-post. Pertanto, sarà cura del Progettista compilare e restituire all’Amministrazione le schede di verifica e controllo relative alla tipologia degli interventi oggetto del presente affidamento previste dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze dipartimento della ragioneria generale dello stato unità di missione NG EU n. 32 del 30/12/2021 reperibili al seguente link: xxxxx://xxx.xxx.xxx.xxx.xx/XXXXXXXX-X/xxxxxxxxx/0000/xxxxxxxxx_x_00_0000/
L’incarico di Direzione Lavori viene affidato congiuntamente a quello di progettazione al fine di ridurre al minimo i tempi complessivi del procedimento anche in ragione dei tempi imposti dalla tipologia di finanziamento riportati all’art. 1.1.
L’affidamento separato rispetto all’incarico di progettazione, stante quanto previsto all’art. 101 c.2 del D.Lgs.50/2016 il quale prevede che l’ufficio di direzione debba essere individuato prima delle procedure di affidamento dei lavori in combinato con l’art.4 c.1 del DM 49/2018 il quale dispone che il direttore dei lavori deve esprimersi sulla fattibilità del progetto prima dell’avvio della scelta del contraente, richiederebbe una procedura di gara, peraltro aperta con criterio di valutazione sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’individuazione della direzione lavori non sovrapponibile in termini di tempi ad altre fasi comportando una inevitabile dilatazione delle tempistiche complessive.
In più, affidando più servizi contemporaneamente allo stesso operatore economico, si otterrà inevitabilmente una offerta economica più conveniente per l’Amministrazione riuscendo a ridurre ed ottimizzare tempi e fasi di studio del progetto conseguendo economie di scala complessive.
Infine una visione e conoscenza anche da parte del direttore dei lavori del progetto a partire già dal suo concepimento, proprio laddove esistano una pluralità di competenze, è auspicabile per dare una gestione organica ed unitaria a tutto lo sviluppo dell’opera.
La progettazione deve essere basata sul progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 15.04.2021 allegato al presente disciplinare.
Per minimizzare i tempi ed i costi, anche al fine di dare un indirizzo progettuale univoco e complessivo, si ritiene di non suddividere in lotti il presente appalto.
L’intervento previsto in progetto, dovrà portare ad una struttura adeguata sismicamente ai sensi del D.M. 17/01/2018 e relativa circolare applicativa pubblicata in G.U. 11/02/2019.
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La progettazione in tutte le sue fasi dovrà tenere conto dei criteri ambientali minimi di cui all’art. 34 del D. Lgs 50/2016 e al D.M. del ministero dell’ambiente 11 ottobre 2017.
L’incarico viene svolto sotto le direttive generali dell’Amministrazione Comunale e delle Autorità specifiche competenti nel settore cui l’opera deve servire.
L’operatore economico si impegna nella più ampia e valida forma alla reciproca collaborazione per l’espletamento dei servizi compresa l’ausilio alla gestione del rapporto con Enti competenti al rilascio di pareri ed autorizzazioni propedeutici all’approvazione e realizzazione dell’opera (redazione richiesta pareri e/o nulla osta).
Indicazioni di maggior dettaglio riguardanti le modalità di svolgimento dei servizi e le condizioni contrattuali
sono riportate nel disciplinare tecnico allegato al presente disciplinare.
La prestazione principale è quella relativa alla categoria “EDILIZIA”– CODICE E21
Si riporta, nella successiva tabella, l’elenco dettagliato delle categorie relativo grado di complessità.
CATEGORIE D’OPERA | ID. OPERE | Grado Compless ità <<G>> | Costo Categorie(€) <<V>> | Parametri Base <<P>> | |
Codice | Descrizione | ||||
STRUTTURE | S.03 | Strutture, Opere infrastrutturali puntuali-Strutture in c.a. soggette ad azione sismica | 0,95 | 1.007.822,98 | 6,9687% |
EDILIZIA | E.21 | Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 oppure di particolare importanza | 1,20 | 1.488.878,27 | 6,3951% |
EDILIZIA | E.22 | Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 oppure di particolare importanza | 1,55 | 200.000,00 | 10,5786% |
IMPIANTI | IA.01 | Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio | 0,75 | 208.433,84 | 10,4544% |
IMPIANTI | IA.02 | Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, | 0,85 | 250.669,47 | 9,4240% |
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trattamento dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico | |||||
IMPIANTI | IA.03 | Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice | 1,15 | 376.695,44 | 8,8831% |
Costo complessivo dell’opera : 3.532.500,00 €
Percentuale forfettaria spese : 10,00%
L’elenco delle prestazioni e dei relativi corrispettivi sono meglio specificati nell’allegato schema di parcella.
Il corrispettivo dei servizi di cui sopra posto a base di gara, comprensivo anche dei servizi di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ammonta ad € 615.120,94 incluse le spese, oltre IVA e CNPAIA o altre casse previdenziali, come risultante dallo schema di parcella allegato al presente disciplinare secondo lo schema seguente:
R I E P I L O G O | |
FASI PRESTAZIONALI | Corrispettivi CP+S |
b.I) ELABORATI PROGETTAZIONE PRELIMINARE | 3.527,25 € |
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA | 192.846,80 € |
b.II) RELAZIONE GEOLOGICA | 19.517,43 € |
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA | 134.409,77 € |
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI | 264.819,69 € |
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € | 615.120,94 € |
Riepilogando le prestazioni oggetto della procedura di gara sono così suddivise:
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costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx
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GARA N. 14/2022
Descrizione delle prestazioni | CPV | Importo |
1) Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione Relazione geologica (8.370,86 €) | 71320000 | € 350.301,25 |
2) Direzione lavori, contabilità e misura, assistenza in cantiere, direzioni operative, assistenza al collaudo, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione | 71350000 | € 264.819,69 |
Importo totale a base di gara | € 615.120,94 |
L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.
L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: d.m. 17.6.2016).
L’effettivo corrispettivo delle prestazioni di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, sarà rideterminato a consuntivo per la singola fase progettuale, sulla base delle vigenti tariffe professionali depurato del ribasso percentuale offerto in sede di gara, in riferimento all’effettivo importo lordo dei lavori calcolato in progetto.
L’effettivo corrispettivo delle prestazioni di direzione lavori, contabilità e misura, assistenza giornaliera in cantiere, direzioni operative, assistenza al collaudo, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, sarà determinato a consuntivo, sulla base delle vigenti tariffe professionali depurato del ribasso percentuale offerto in sede di gara, in riferimento all’effettivo importo lordo finale dei lavori, così come indicato nello stato finale dei lavori, computato in virtù anche dell’aumento o della diminuzione dell’importo dei lavori a seguito di eventuali perizie di varianti tecniche e suppletive.
L’importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato Prestazionale e delle ulteriori prestazioni offerte in sede di gara.
La spesa complessiva lorda per l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori è finanziata è finanziata in quota parte dall'Unione Europea - NEXTGENERATIONEU (FONDI PNRR), in quanto con D.P.C.M. del 04/04/2022 del Ministero dell'Interno e del Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il cui avviso di pubblicazione è stato inserito nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15/04/2022, sono state finanziate tutte le ulteriori opere già dichiarate ammissibili nel precedente decreto del 30 dicembre 2021, ma che non si erano classificate in posizione utile a causa della mancanza di risorse, di cui all’allegato 4 al D.P.C.M. stesso, inclusi gli interventi per i quali il Comune di Falconara X.xx ha richiesto il contributo. Con il medesimo provvedimenti i finanziamenti assegnati sono stati fatti confluire nel PNRR - Missione M5C2 inv. 2.1; parte della spesa pari ad € 315.000,00 trova invece copertura finanziaria al capitolo 105.22.105 con cofinanziamento comunale;
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4. DURATA DELL’APPALTO E OPZIONI
4.1 DURATA
I tempi previsti per l’espletamento della progettazione a base di offerta, sono i seguenti :
a) Progettazione definitiva: entro 100 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto d’incarico. Il comune si riserva di richiedere in via d’urgenza l’avvio dell’attività di progettazione definitiva prima della stipula della contratto;
b) Progettazione esecutiva: entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvenuta approvazione del progetto definitivo da parte dell’Amministrazione Comunale;
c) eventuale adeguamento del progetto esecutivo alle indicazioni e prescrizioni degli Enti preposti, dalla eventuale Conferenza dei Servizi sul progetto esecutivo e alla verifica del livello di progettazione: 10 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione da parte del progettista dell'ultimo parere rilasciato dagli Organi di Controllo o dell'ultima osservazione pervenuta dal Comune;
d) eventuale adeguamento del progetto esecutivo a seguito della validazione del progetto: 10 giorni naturali e consecutivi;
e) i termini di esecuzione del servizio di direzione lavori, contabilità e misura, assistenza giornaliera in cantiere, direzioni operative, assistenza al collaudo, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione sono correlati al termine previsto per la realizzazione dei lavori in oggetto, così come risulterà dal capitolato speciale d’appalto allegato al progetto esecutivo. La durata di tale prestazione sarà pertanto pari all’effettivo tempo previsto per dare compiuti e collaudati tutti i lavori da realizzare e tutti gli adempimenti normativi connessi. L’incarico, comunque, si concluderà non prima dell’approvazione, da parte dell’Ente Committente, del collaudo tecnico–amministrativo dell’opera. Si specifica che, dalla data di approvazione del progetto esecutivo all’effettivo inizio della prestazione di cui al presente comma, intercorreranno le tempistiche di legge necessarie alla messa a gara del progetto e alla successiva fase di aggiudicazione dei lavori e relativo contratto.
Il rispetto del termine finale è comprovato dalla data di consegna degli elaborati del progetto, definitivo ed esecutivo, al protocollo generale del Comune.
La durata effettiva dell’appalto sarà determinata sulla base dei tempi indicati dall’aggiudicatario in sede di offerta.
4.2 OPZIONI
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, anche qualora sia sostanziale l’incremento economico della parcella ricalcolata sulla base di un eventuale incremento economico dei lavori progettati in funzione della tipologia costruttiva individuata e secondo le indicazioni della Stazione Appaltante.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
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c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili.
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara.. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009,
n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di
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gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC citata).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.
Si rammenta inoltre che, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.
Ai sensi del comma 2 del suindicato art. 4 “ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:
a) un libero professionista singolo o associato;
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b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici non devono inoltre trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.
6.1 Disposizioni per favorire pari opportunità di genere e generazionali, nonché di inclusione lavorativa delle persone con disabilità
Per quanto riportato al precedente punto 3), il presente affidamento è afferente in parte ad un investimento pubblico finanziato con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10/02/2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/02/2021 (“PNRR”), pertanto, trovano applicazione le disposizioni contenute all’art. 47 D.L. n. 77/2021, convertito con Legge 29/07/2021, n. 108, rubricato “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC” e successive linee guida adottate con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità - del 7 dicembre 2021 (pubblicato nella
G.U. n.309 del 30.12.2021), volte a favorire le pari opportunità, generazionali e di genere nonché a promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili nell’ambito degli appalti suindicati.
Pertanto, ai fini della partecipazione alla presente procedura all’operatore economico è richiesto l’impegno, in relazione al numero dei propri dipendenti, di produrre alle Amministrazioni, in sede di offerta, quanto richiesto dall’art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, ed in particolare:
a1) gli operatori economici che occupano più di 50 dipendenti tenuti, ai sensi dell’ articolo 46 del D.lgs. n.198/2006, alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, devono produrre al momento della presentazione dell’offerta, pena esclusione, copia dell'ultimo rapporto, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
a2) gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50, si impegnano a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità,
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dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere consegnata, in caso di aggiudicazione, alla stazione appaltante, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro 6 mesi dalla stipula del contratto. La violazione di tale obbligo comporta l’applicazione delle penali riportate al successivo punto 6.2), altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici;
a3) gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiore a 15, si impegnano, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto quanto segue:
- la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 o la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
- una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
La violazione anche di uno solo di tali obblighi comporta l’applicazione delle penali che saranno stabilite dalla Amministrazioni nel contratto.
Si precisa che, il requisito di cui sopra, deve essere soddisfatto in caso di partecipazione in forma associata, in relazione alla situazione in cui ciascuna impresa versa rispetto a quanto prescritto dalle lettere a1), a2) e a3) del requisito, da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande (del Consorzio ordinario) o GEIE;
b. ciacuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
c. dal Consorzio (di cui alle lett. b) e c) del comma 2 art 45 del Codice) e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Il Comune di Falconara Marittima, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47, comma 9, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, pubblicherà sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” (sotto sezione “Gare e Avvisi”), i rapporti e le relazioni previsti dalle lettere a1), a2) e a3), ai sensi dell'articolo 29 del Codice. La stazione appaltante procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato articolo 47 comma 9, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108. Le Stazioni Appaltanti afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse.
Inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47 co. 4 del D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, trattandosi di opera finanziata dai fondi del PNRR, l'operatore economico dovrà indicare, per l'esecuzione del contratto del servizio o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, il numero di lavoratori da destinare all'impiego della commessa in questione; qualora, lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto, fosse necessario effettuare delle nuove assunzioni, l'operatore medesimo si impegna a rispettare l'obbligo di assumere almeno il 30% di dette nuove assunzioni da destinarsi all'occupazione di giovani con età inferiore a 36 anni e
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all'occupazione femminile (al fine di calcolare tale quota del 30% vedasi pag. 132 del Decreto 7 dicembre 2021 di adozione delle linee guida allegate al presente disciplinare).
Il mancato adempimento di quanto disposto dal citato art. 47 comma 4, in conformità al comma 6 di detto articolo, determinerà l'applicazione della penale nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino al massimo del 20 per cento dell’ammontare netto contrattuale.
Per quanto riguarda le modalità di applicazione, la verifica e il monitoraggio delle suddette quote percentuali si rimanda a quanto stabilito dalla norma stessa (comma 4, art. 47, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108) ed in particolare dalle linee guida adottate con D.P.C.M. – Dipartimento per le pari opportunità - del 7 dicembre 2022 (pubblicato nella G.U. n.309 del 30.12.2021).
6.2 Penali in caso di mancanza ottemperanza alle disposizioni sulle pari opportunità di genere e generazionali, e di inclusione lavorativa delle persone con disabilità
Nel caso di mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al precedente punto 6.1) verranno applicate le seguenti penali:
- mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art.47
c.3 L.108/2021): 1 (uno) per mille dell’importo di contratto per ogni giorno di ritardo oltre i sei mesi dalla sottoscrizione del contratto;
- mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte (art.47
c.3 bis L.108/2021): 1 (uno) per mille dell’importo di contratto per ogni giorno di ritardo oltre i sei mesi dalla sottoscrizione del contratto;
- mancato rispetto della quota del 30% per assunzione giovani e del 30% assunzione donne come sopra derogato (art.47 commi. 4 e 7 L.108/2021): 1 (uno) per mille dell’importo di contratto per ogni punto percentuale non rispettato;
Le penali di cui sopra non potranno comunque superare il 20% dell’importo netto del contratto.
6.3 Altre disposizioni generali sul PNRR
L’affidatario dovrà rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea perseguendo gli obiettivi fissati ed il rispetto del DNSH.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
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Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:
- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Richiamato l’art.24 comma 2 del Codice che prevede che con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita l’ ANAC sono definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui all’art. 46 comma 1 del medesimo Codice.
Richiamato il Decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti “Regolamento recante la definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’art.24 commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50”.
Gli operatori che intendono partecipare alla presente procedura di gara debbono possedere i requisiti riportati nei seguenti paragrafi 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3., 7.1.4., 7.1.5. e 7.1.6..
7.1.1 Professionisti Singoli o Associati
Requisiti di cui all’art.1 del predetto Decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 che si intendono integralmente richiamati dal presente disciplinare.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art.83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
7.1.2 Società di professionisti
Requisiti di cui all’art.2 del predetto Decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 che si intendono integralmente richiamati dal presente disciplinare.
7.1.3 Società di ingegneria
Requisiti di cui all’art.3 del predetto Decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 che si intendono integralmente richiamati dal presente disciplinare.
7.1.4 Raggruppamenti temporanei
Requisiti di cui all’art.4 del predetto Decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 che si intendono integralmente richiamati dal presente disciplinare.
In tale forma associativa è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 46, comma 1 dalla lettera a) alla lettera d) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta, pena esclusione, deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
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L'istanza di partecipazione e dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascun mandante e dal capogruppo.
7.1.5 Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE
Requisiti di cui all’art.5 del predetto Decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 che si intendono integralmente richiamati dal presente disciplinare.
7.1.6 Regolarità contributiva
Requisiti di cui all’art.8 del predetto Decreto n. 263 del 2 dicembre 2016 che si intendono integralmente richiamati dal presente disciplinare.
Le società ed in consorzi dovranno inoltre essere iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Requisiti di idoneità professionale dei soggetti costituenti il gruppo di lavoro.
Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente, dovranno essere nominativamente indicati, nella domanda di partecipazione i professionisti, personalmente responsabili, che provvederanno all'espletamento dell'incarico in oggetto, con la specificazione della rispettiva qualifica e della tipologia prestazionale che sarà fornita da ciascuno in caso di aggiudicazione. In particolare, dovranno essere individuati almeno i seguenti profili professionali:
• Professionista Architetto/Ingegnere che espleta l’incarico oggetto dell’appalto
Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Il concorrente indica il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato.
• Professionista che espleta la parte di incarico oggetto dell’appalto inerente gli immobili di rilevante carattere artistico, nonché il restauro e il ripristino degli edifici sottoposti a vincolo storico riservata, ai sensi dell’art. 52 del R.D. ottobre 1925 n. 2537, alla categoria professionale degli Architetti Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Il concorrente indica il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato.
• Professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008.
Il concorrente indica i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.
• Geologo che redige la relazione geologica
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I requisiti di iscrizione al relativo albo professionale.
Il concorrente indica, il nominativo e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:
• componente di un raggruppamento temporaneo;
• associato di una associazione tra professionisti;
• socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria
• dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.
• Archeologo che redige la relazione archeologica
Possesso dei requisiti indicati all’art. 25 c. 2 del Dlgs.50/2016; vista l’incidenza marginale delle prestazioni sul complesso del servizio da affidarsi tale figura può essere inquadrata anche come subaffidamento o collaborazione le cui spese sono ricomprese negli importi di affidamento ed a carico dell’operatore economico aggiudicatario;
• Professionista in materia di antincendio
Iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del D. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio.
Il concorrente indica, il nominativo del professionista e gli estremi dell’iscrizione all’elenco.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
• Professionista in materia di acustica
Iscrizione negli appositi elenchi abilitanti del Ministero dell’Ambiente di cui al D. Lgs. n. 42/2017 quale tecnico competente in acustica.
L’incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali al momento della presentazione dell’offerta.
Tra i professionisti di cui al punto precedente deve essere individuato il soggetto (professionista e persona fisica) incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni, ai sensi dell’art.24 comma 5 secondo periodo del Codice che dovrà interfacciarsi con il RUP.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un RTP – Raggruppamento Temporaneo di Professionisti - oppure singolarmente e quali componenti di un RTP. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo (art. 48 del Codice). La violazione di tale divieto comporta l'esclusione di entrambi i concorrenti.
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dal DM 263/2016.
Ai sensi dell'art. 24 comma 7 del Codice gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.
I concorrenti dovranno essere inoltre in possesso di capacità tecnica e professionale di seguito specificati:
a) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura di cui all'art. 3 lett. vvvv del Codice espletati negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando e relativi ai lavori di ognuna delle
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categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 2 volte l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella:
Tabella n.1
Categoria e ID delle opere DM.143/13 | L. 143/49 (Corrispondenza) | G (grado di complessità) | Importo stimato delle opere | Importo complessivo minimo per l’elenco servizi |
STRUTTURE: X.00 | X/x | 0,95 | € 1.007.822,98 | € 2.015.645,96 |
EDILIZIA: E.21 | I/d | 1,20 | € 1.488.878,27 | € 2.977.756,54 |
EDILIZIA: E.22 | I/e | 1,55 | € 200.000,00 | € 400.000,00 |
IMPIANTI – IA.01 | III/a | 0,75 | € 208.433,84 | € 416.867,68 |
IMPIANTI - IA.02 | III/b | 0,85 | € 250.669,47 | € 501.338,94 |
IMPIANTI - IA.03 | III/c | 1,15 | € 376.695,44 | € 753.390,88 |
b) aver svolto negli ultimi 10 anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando, 2 servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale (inteso come somma degli importi dei lavori per cui i servizi sono stati svolti), calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, non inferiore a 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, come segue:
Tabella n. 2
Categoria e ID delle opere DM.143/13 | L. 143/49 (Corrispondenza) | G (grado di complessità) | Importo stimato delle opere | Importo complessivo minimo per i servizi di punta (0.80 importo delle opere) |
STRUTTURE: X.00 | X/x | 0,95 | € 1.007.822,98 | € 806.258,38 |
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EDILIZIA: E.21 | I/d | 1,20 | € 1.488.878,27 | € 1.191.102,62 |
EDILIZIA: E.22 | I/e | 1,55 | € 200.000,00 | € 160.000,00 |
IMPIANTI – IA.01 | III/a | 0,75 | € 208.433,84 | € 166.747,07 |
IMPIANTI - IA.02 | III/b | 0,85 | € 250.669,47 | € 200.535,58 |
IMPIANTI - IA.03 | III/c | 1,15 | € 376.695,44 | € 301.356,35 |
In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.
Per le categorie Strutture ID S.03 ed edilizia ID E.21 ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare in linea con quanto disposto al paragrafo V delle attinenti linee guida n°1 emesse dall’ANAC.
Per la categoria IMPIANTI ID IA.02 ai fini della qualificazione, sono prese in considerazioni solo opere attinenti la medesima categoria, per IMPIANTI ID IA.01 sono da ritenersi qualificanti anche le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare relative alla categoria IA.02 mentre per IMPIANTI ID IA.03 sono da ritenersi qualificanti anche le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare relative alla categoria IA.04.
Per la categoria EDILIZIA ID E.22 le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare devono essere di identica destinazione funzionale della qualificazione e nell’ambito della stessa categoria e stesso grado di complessità. Ai sensi dell'art. 146 comma 3, considerata la specificità del settore ai sensi dell'art.36 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'art.89 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii..
Si precisa che:
- in caso di raggruppamenti temporanei i requisiti finanziari e tecnici possono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.
- in caso di raggruppamenti temporanei, non è necessario che vi sia corrispondenza fra i requisiti dichiarati, i servizi che verranno eseguiti e le quote di partecipazione. È sempre consentita la possibilità di costituire raggruppamenti temporanei, anche di tipo sovrabbondante.
- La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.
- per quanto riguarda i consorzi stabili di cui all’articolo 46, comma 1 lettera f) del Codice, secondo quanto riportato nelle Linee Guida “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” di ANAC, per i primi cinque anni dalla costituzione, tutti i requisiti finanziari e tecnici possono essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle società consorziate.
- i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di
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servizi iniziati in epoca precedente. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati debitamente attestati;
- ai fini della dimostrazione dei requisiti a nulla rileva che i lavori per cui sono stati svolti i servizi, siano stati già realizzati, siano in corso di realizzazione o non siano ancora iniziati;
- gli importi relativi alle classi e categorie, si riferiscono sempre all'ammontare delle opere e non all'onorario dei servizi prestati;
- per le Società di ingegneria si fa riferimento all’art. 3 del D.M. 263/2016.
- La documentazione utile, in caso di aggiudicazione, per la dimostrazione dei requisiti tecnico professionale è la seguente: “elenco con l'indicazione dei servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie elencate ai precedenti punti a) e b), e per il valore ivi richiesto e svolti nel periodo ivi indicato (ultimi 10 anni), completo delle relative date, degli importi e dei destinatari ed accompagnato, qualora i servizi siano stati presentati a favore di enti pubblici, dalle informazioni necessarie per la loro acquisizione dai certificati rilasciati e vistati dagli enti medesimi, ovvero, qualora si tratti di servizi prestati a privati, dai certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che dovrà fornire prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero dal certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima”;
Si precisa inoltre che:
a) gli importi si intendono al netto di oneri fiscali e previdenziali;
b) verranno presi in considerazione tutti i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, di cui all’art.3, lettera vvvv), del Codice, concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo, nonché gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati; trattandosi di affidamento di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione, direzione lavori, csp e cse, oppure di sola progettazione, oppure di sola direzione, oppure di solo csp, oppure di solo cse; le prestazioni di collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo, funzionale, ecc. non possono essere assimilati in alcun modo ad una attività di progettazione e pertanto non verranno considerate ai fini del calcolo dei requisiti;
c) come previsto dal § 2.2.2.4 delle Linee guida 1/2016, sono, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell’esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall’art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l’esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell’incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell’art. 3, lett. vvvv), del Codice, le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi
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di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell’esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella definizione contenuta nell’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del Codice. In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;
d) nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al del D.M. 17 giugno 2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all’identificazione delle opere;
e) i servizi valutabili sono quelli ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero la parte di essi terminata nello stesso periodo. S’intendono terminati i livelli di progettazione singolarmente conclusi nel decennio di riferimento, mentre la direzione lavori s’intende terminata con l’emissione del certificato di collaudo ovvero certificato di regolare esecuzione. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei relativi lavori. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima;
f) Qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del medesimo raggruppamento, tale lavoro non può essere computato più di una volta; nel caso in cui il servizio di riferimento sia stato espletato nell’ambito di un raggruppamento, l’operatore economico concorrente potrà dichiarare soltanto la parte di servizio svolta nell’ambito del raggruppamento stesso;
g) ai fini della partecipazione alla presente procedura, il libero professionista può spendere i requisiti di capacità tecnica e professionale (rectius: servizi analoghi e servizi di punta) conseguiti dalla società di ingegneria di cui faceva parte come socio professionista, a condizione che il medesimo professionista fosse inserito nell’organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e che abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte (cfr. Delibera ANAC n. 416 del 15/05/2019).
h) deve ritenersi opportuno, “al fine di garantire il rispetto del principio della non duplicazione dei requisiti” , che gli interessati procedano all’adozione di un atto “sottoscritto da tutti i professionisti dello studio associato”, contenente la ripartizione e l’attribuzione del fatturato ai singoli componenti dello studio associato, in caso di scioglimento dell’associazione professionale e – nel caso in cui l’associazione continui ad operare – all’attribuzione del fatturato allo studio associato e ai professionisti uscenti; (cfr. Delibera ANAC n. 290 del 01/04/2020)
i) È ammissibile, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di un libero professionista, la dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui alle Linee guida n. 1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettere b) e c), mediante le attività dallo stesso svolte, nell’esercizio di una professione
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regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall’art. 3 della direttiva 2005/36/CE, quale componente di un’associazione professionale, a condizione che il professionista medesimo abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte. (cfr. Delibera ANAC n. 290 del 01/04/2020).
j) Ai sensi dell’art. 46, comma 2, del Codice, le società per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti, nei seguenti termini:
- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.
Si richiamano le precisazioni della nota illustrativa del Bando-tipo n. 3 secondo cui:
per “nuova società si deve intendere quella che ha ottenuto l’attribuzione della partita IVA, ovvero del codice fiscale, mentre le variazioni dell’oggetto sociale, della ragione sociale, del capitale sociale, deliberate ai sensi dell’art. 2479-bis c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano la metà del capitale sociale non determinano costituzione di nuova società ;
In caso di fusione di più organizzazioni mediante costituzione di nuova società, è da ritenere che la “nuova società”, ai fini della partecipazione alle gara per l’affidamento di incarichi professionali, può ricorrere sia ai requisiti dei soggetti indicati all’art. 46, comma 2, del codice, sia all’esperienza pregressa delle società preesistenti purché ciò avvenga nei cinque anni successivi a tale costituzione.
7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti di ordine generale di cui al precedente punto 6) devono essere posseduti da ciascun operatore economico raggruppato;
I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 7.1) devono essere posseduti da ciascun operatore economico raggruppato, in base alla propria tipologia.
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016.
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Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.
Il requisito relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.
Il requisito relativo all’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.
I requisiti indicati all’art.25, c.2 del Dlgs.50/2016 sono posseduti dal professionista (archeologo) indicato come incaricato alla redazione della relazione archeologica
Il requisito d’iscrizione negli appositi elenchi abilitanti del Ministero dell’Ambiente di cui al D. Lgs. n. 42/2017 quale tecnico competente in acustica, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.2, lett.a) deve essere posseduto nel complesso dal raggruppamento.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.2, lett. a) in relazione alle prestazioni che intende eseguire.
Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.2, lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso.
Si evidenzia che in forza della pronuncia della Corte di Giustizia della U.E. 28 aprile 2022, causa C- 642-20) non vi è più l’obbligo previsto dall’art. 83, comma 8 del codice, per cui la mandataria deve possedere i requisiti e ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Pertanto non trova applicazione quanto riportato all’art. 4.4 del disciplinare tecnico (pagina 18).
Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento e non è frazionabile.
Come indicato dall’ANAC nel chiarimento del 19/11/2018 al bando tipo n. 3, il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni “coppia di servizi” di punta relativi alla singola categoria e ID che deve essere espletato da un unico soggetto.
Pertanto, come già indicato nella nota illustrativa al bando tipo n. 3 (punto 7 pag. 11), nel singolo ID, i due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti diversi del
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raggruppamento -mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento - per un importo complessivo pari a quello richiesto dagli atti di gara nel singolo ID.
Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, deve essere consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di differenti componenti del raggruppamento; non è esigibile, infatti, la dimostrazione del requisito per tutte le ID da parte di un solo componente del RTP (ovvero dai due previsti in base alla seconda opzione contemplata nel Bando tipo).
Nei raggruppamenti verticali, invece, ciascun componente deve possedere i doppi servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire».
7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI.
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti di ordine generale di cui al precedente punto 7.1) devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna consorziata;
I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1) devono essere posseduti:
- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti consorziati che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.
Il requisito relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.
Il requisito relativo all’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti consorziati che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.
Il requisito relativo all’iscrizione negli appositi elenchi abilitanti del Ministero dell’Ambiente di cui al D. Lgs. n. 42/2017 quale tecnico competente in acustica, è posseduto dai professionisti consorziati che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.
I requisiti indicati all’art.25 c.2 del Dlgs.50/2016 sono posseduti dal professionista (archeologo) indicato come incaricato alla redazione della relazione archeologica.
I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
È fatto divieto all’operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura in forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un raggruppamento temporaneo o consorzio o quale componente di un’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete e neppure come soggetto partecipante a più di uno di tali raggruppamenti/consorzi. È vietata l'associazione in partecipazione.
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8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui al precedente punto 7.2) avvalendosi dei requisiti di altri soggetti.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui ai precedenti punti 6) e 7.1).
Inoltre, per quanto riguarda la comprova dei requisiti di cui alla categoria E.22 concernente, ai sensi dell’art. 146, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, interventi su beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, considerata la specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento.
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché delle dichiarazioni integrative contenute nel modello cui all’allegato A al presente disciplinare.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Il concorrente e l’ausiliaria devono produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria stabiliti dalll’art. 89 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria subentrante. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
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9. SUBAPPALTO
Il soggetto affidatario dell'incarico non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività consentite dall'art. 31, comma 8 del Codice. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
L'eventuale dichiarazione di volersi avvalere ai sensi dell'art. 105 del Codice dell'istituto del subappalto e nei limiti sopracitati deve essere resa come dichiarazione.
In assenza della predetta dichiarazione, resta esclusa per il professionista ogni possibilità di subappalto. Per la disciplina completa del subappalto si rimanda all'art. 105 del Codice.
L’Affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica.
10. GARANZIA PROVVISORIA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 93, comma 1 e comma 10, del D. Lgs. 50/2016 l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria a favore del Comune di Falconara Marittima di Euro 5.296,39 pari al 2% del valore stimato dell’appalto calcolato sulla parte relativa alla direzione dei lavori (€ 264.819,69), costituita in uno dei seguenti modi:
- in contanti con versamento presso la Tesoreria Comunale del Comune di Falconara Marittima da versare presso la BPER banca spa CODICE IBAN: XX00X 00000 00000000000000000;
- mediante bonifico bancario a favore del Comune di Falconara Marittima CODICE IBAN: XX00X 00000 00000000000000000;
- mediante assegni circolari a favore della Tesoreria del Comune di Falconara Marittima, presso BPER banca s.p.a.
- titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice;
- fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciate a favore del Comune di Falconara Marittima da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Le garanzie fideiussorie (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) dovranno essere conformi agli schemi tipo approvati con DECRETO del Ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31.
La fideiussione bancaria e la polizza fideiussoria dovranno espressamente contenere, pena l’esclusione:
- la validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell’offerta;
- la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
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- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
- l’operatività entro 15 giorni a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" dell'Amministrazione.
La fideiussione e la polizza fideiussoria dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuto l’affidamento della direzione lavori.
La garanzia provvisoria (qualsiasi sia il modo in cui è stata costituita) dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016 qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
È fatta salva la possibilità, ai sensi dell’art. 93, comma 8, ultimo periodo del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di non presentare il suddetto impegno a rilasciare la garanzia definitiva nel caso l’offerta sia presentata da microimprese, piccole e medie imprese o da raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- oppure, duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 00 xxx xxx x.xxx. 00/0000 xx prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.
Nell’ipotesi di partecipazione alla gara di associazioni temporanee di concorrenti, consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602 x.x., xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx deve essere, a pena di esclusione, intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento.
L'importo della cauzione provvisoria potrà essere ridotto delle percentuali previste dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. Per usufruire di tali riduzioni l’operatore economico dovrà inserire tra la documentazione amministrativa, a pena di esclusione, copia della certificazione posseduta pertinente con la riduzione applicata.
Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di tipo orizzontale, per poter usufruire del suddetto beneficio, le certificazioni dovranno essere possedute da ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate, pena l’esclusione dalla gara.
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11. SOPRALLUOGO
I concorrenti dovranno eseguire il sopralluogo obbligatorio presso le aree o gli immobili dove debbono eseguirsi i servizi, in quanto, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020 n. 120, tale sopralluogo si rende indispensabile in quanto:
- L’area di intervento non è visibile dagli spazi pubblici circostanti ed è impossibile prenderne visione se non entrando, accompagnati, attraverso l’unico accesso da Via Bixio;
- L’area si presenta, allo stato attuale, come un cantiere di un’opera incompiuta e pertanto lo stato dei luoghi non è ricostruibile da alcun atto autorizzativo né da alcuna documentazione tecnica;
- Al fine di ottimizzare il costo d’intervento sarebbe auspicabile riutilizzare, per quanto possibile, le strutture già realizzate all’inizio degli anni 2000, riscontrabili e verificabili solo a seguito di attento sopralluogo.
La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
Per effettuare il sopralluogo è necessario richiedere appuntamento entro il giorno 12/07/2022 ore 13:00, contattando l’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx al n. 0719177251 oppure l’xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx al n. 0719177397 oppure l’arch. Xxxxxxx Xxxxx n. 0719177224. I sopralluoghi potranno essere effettuati dal lunedì al venerdì negli orari di ufficio.
La richiesta di sopralluogo può essere inoltrata anche via mail all’indirizzo: fanesiel@comune.falconara- xxxxxxxxx.xx.xx riportando i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 1 (un) giorno di anticipo. La Stazione appaltante (Comune di Falconara Marittima ) rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso dal rappresentante dell’operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.
Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l’aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.
In caso di consorzio, di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
Ai sensi del comunicato del 23/12/2020, i concorrenti dovranno effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021, pubblicata sul sito dell’ANAC e secondo quanto indicato alla FAQ n. 2 relativa ai “contributi in sede di gara” e allegare la ricevuta ai documenti di gara.
L’importo del contributo per partecipare alla presente procedura di gara ammonta ad € 70,00
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A comprova dell’avvenuto pagamento, le ditte concorrenti dovranno far pervenire con la documentazione di gara copia della ricevuta del versamento.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
Secondo le attuali istruzioni, per eseguire il versamento del contributo è necessario:
a. registrarsi come utente dei servizi dell’Autorità secondo le modalità descritte nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti;
b. richiedere il profilo di “contribuente” associato al soggetto rappresentato “operatore economico” dalla pagina di creazione profili;
c. accedere al servizio Gestione Contributi Gara (GCG);
d. generare l’avviso di pagamento pagoPA tramite il servizio GCG relativo al CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare;
e. pagare l’avviso mediante una delle seguenti modalità disponibili sul nuovo Portale dei pagamenti dell’X.X.XX.:
o “Pagamento on line”, scegliendo uno dei canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA;
o “Pagamento mediante avviso” utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);
f. utilizzare la “ricevuta pagamento” per la presentazione dell’offerta.
La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
o il codice fiscale del partecipante;
o il CIG 9282018391
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
13.1 IL SISTEMA
La piattaforma telematica per la presentazione dell’offerta è stata concessa in riuso alla stazione appaltante dalla Regione Marche ed è raggiungibile all’indirizzo web: xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx/ conforme alle regole stabilite dal D.lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Le regole di utilizzo della piattaforma di e-procurement denominata Piattaforma Telematica GT-SUAM sono descritte nell’elaborato denominato “Regole di utilizzo della piattaforma telematica”. disponibile nella sezione “Informazioni” sottosezione “Istruzioni e manuali” del suddetto portale.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Regione Marche, la stazione appaltante e il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, le amministrazioni, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.
In considerazione dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 15 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l’offerta, nonché di massimo 50 MB per ciascuna busta digitale (il sistema prevede una sola busta digitale amministrativa per
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tutti i lotti, quindi quando prevista una busta digitale tecnica per ciascun lotto e una busta digitale economica per ciascun lotto), dimensioni oltre le quali non è garantito l’upload dei documenti. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire alla stazione appaltante, tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara.
Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:
- è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
- si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.
Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi.
Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.
Tutti gli utenti, con l’utilizzazione del Sistema, esonerano Regione Marche, la stazione appaltante e il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile Regione Marche, la stazione appaltante e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l’accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l’effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.
Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell’offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx/, sezione “Informazioni”, sottosezione “Assistenza tecnica” e di lasciare i dati identificativi dell’impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara. Ulteriori prescrizioni relative all’utilizzazione del Sistema sono stabilite nel prosieguo del presente atto.
13.2 GESTORE DEL SISTEMA
Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante e amministrazione aggiudicatrice è la
C.U.C - Centrale Unica di Committenza, costituita tra i Comune di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima, la stessa si avvale del supporto tecnico del Gestore del Sistema incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.
Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica a livello di applicazione e infrastruttura logica del sistema.
La piattaforma telematica è di proprietà della Regione Marche ed in esercizio sui sistemi e nei locali della Regione stessa, la quale garantisce la sicurezza fisica del Sistema e riveste il ruolo di Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Congiuntamente il Gestore del sistema è altresì responsabile dell’adozione di tutte le misure stabilite in materia di protezione dei dati personali.
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13.3 LA REGISTRAZIONE AL SISTEMA
L’offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto. Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema.
La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella della semplice registrazione.
Per procedere alla registrazione si rimanda alle istruzioni presenti nel documento “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti” presente nel sito xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx/ sezione “Informazioni”, sottosezione “Accesso area riservata”. La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.
All’esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciato un account di accesso all’area riservata. L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi.
L’account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati – tra cui in particolare le “Regole di utilizzo della piattaforma telematica” e le istruzioni presenti nel sito xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx/ sezione “Informazioni”, sottosezione “Accesso area riservata”, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito suddetto o le comunicazioni attraverso il Sistema.
In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell’operatore economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.
13.4 AREA COMUNICAZIONI
Anche ai sensi dell’art. 52 del Codice l’operatore economico con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita area ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L’operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell’offerta.
Le informazioni di cui all’articolo 76 del Codice saranno oggetto di specifica comunicazione secondo la disciplina descritta nell’articolo stesso.
Ai medesimi fini, in caso di RTI, l’impresa mandataria con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita area ad essa riservata per sé e per le mandanti.
Nel caso di indisponibilità della piattaforma, e comunque in ogni caso in cui lo riterrà opportuno, la stazione appaltante invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal concorrente. Si richiamano, al riguardo, le disposizioni di cui al capitolo “Informazioni generali” del presente atto.
13.5 REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le
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violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d’asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.
In caso di inosservanza di quanto sopra, la stazione appaltante segnalerà il fatto all’autorità giudiziaria, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, la stazione appaltante e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.
Tutti i contenuti del sito xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx/ e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dalla Regione Marche, dalla stazione appaltante e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.
Regione Marche, la stazione appaltante e il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/XxxxxxxXxxxxxx/ e in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.
Regione Marche, la stazione appaltante e il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.
Con la Registrazione e la presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne Regione Marche, la stazione appaltante e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.
A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, la Regione Marche, la stazione appaltante e il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.
13.6 ACCESSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E MODALITA’ OPERATIVE
Le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma telematica sono contenute nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti”, disponibile nell’area pubblica della piattaforma nella sezione “Informazioni”, “Accesso area riservata”, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.
Le modalità operative per la presentazione a mezzo piattaforma telematica delle offerte e il caricamento di tutta la documentazione meglio specificata nei successivi paragrafi del presente atto sono precisate nel documento denominato “Guida per la presentazione di un'offerta telematica” disponibile nell’area pubblica della piattaforma nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.
13.7 ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA
La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la piattaforma telematica.
Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea, via pec o in qualsiasi altra modalità.
I concorrenti, per presentare le offerte, dovranno:
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- registrarsi sulla piattaforma telematica secondo le modalità specificate nel documento denominato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area riservata del Portale Appalti”, scaricabile direttamente sulla piattaforma disponibile all’indirizzo internet sopra indicato, ottenendo così le credenziali di accesso;
- scaricare la documentazione di gara disponibile ovvero, laddove richiesto, generarla a sistema;
- predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente tutta la documentazione secondo quanto prescritto nel presente disciplinare di gara, avendo cura di controllare di aver acquisito tutto quanto richiesto o che si intende produrre in sede di gara, distinguendo in modo inequivocabile tra ciò che va caricato nelle tre buste digitali meglio specificate di seguito (Busta A, Xxxxx B, Xxxxx C);
- avviare la compilazione dell’offerta telematica, confermando o modificando i propri dati anagrafici; si evidenzia che qualora l’operatore economico sia già registrato e necessiti di aggiornare i propri dati anagrafici, nel caso la modifica riguardi ragione sociale, la forma giuridica, il codice fiscale o la partita iva, tale variazione dovrà essere richiesta utilizzando l’apposita procedura "Richiedi variazione dati identificativi" disponibile nell’Area personale, raggiungibile accedendo alla piattaforma con le credenziali rilasciate in fase di registrazione; per tali variazioni è richiesta la verifica e l’accettazione da parte della Stazione Appaltante, pertanto il processo di aggiornamento è differito; in caso di urgenza è possibile contattare la Stazione Appaltante;
- scegliere la forma di partecipazione, inserendo tutti gli altri eventuali operatori economici; nel caso di raggruppamento sarà pertanto l’impresa mandataria/capogruppo ad effettuare le operazioni di caricamento e gestione dei dati per la procedura di gara anche per conto delle mandanti, fermi restando gli obblighi di firma digitale dei documenti presentati di pertinenza di ciascun operatore economico;
- predisporre le buste telematiche secondo le modalità previste nelle linee guida nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”, avendo cura di verificare che tutti i documenti siano stati compilati correttamente, nel formato richiesto (es.: PDF) e firmati digitalmente (es. in formato P7M) da tutti i soggetti abilitati ad impegnare giuridicamente l’operatore economico e/ o gli operatori economici e che tutti i file siano stati caricati correttamente nelle rispettive buste telematiche;
- modificare o confermare l’offerta;
- inviare l’offerta telematica. Si precisa che:
- prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta che non siano già originariamente in formato PDF, devono essere convertiti in formato PDF;
- la predisposizione e il salvataggio dell’offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l’effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione, ma è necessario completare il percorso cliccando sulla funzione “conferma e invia offerta”;
- oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte, la piattaforma non ne permette l’invio;
- la piattaforma permette l’upload di file di dimensioni massime di 15 MB per un limite complessivo di 50 MB per ciascuna busta digitale.
14. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la documentazione prevista dal presente disciplinare di gara, dovrà pervenire mediante utilizzo della suddetta piattaforma, a pena di esclusione, entro le ore 14:00 del giorno 25/07/2022.
Ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice non sarà consentito dalla piattaforma l’invio di offerte oltre il predetto termine di scadenza, essendo le offerte tardive da considerare irregolari.
La piattaforma telematica prevede il caricamento e l’invio dell’offerta (unico plico telematico) contenente le seguenti buste digitali:
- “BUSTA DIGITALE A - Documentazione amministrativa”;
- “BUSTA DIGITALE B - Offerta tecnica”;
- “BUSTA DIGITALE C - Offerta economica e riduzione giorni per progettazione”.
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La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica, costituirà causa di esclusione.
Parimenti, il caricamento per errore nella busta digitale A o C di documentazione tecnica da inserire nella busta digitale B ovvero il caricamento per errore nella busta digitale A o B dell’offerta economica da inserire nella busta digitale C, comporta l’esclusione dalla procedura di gara.
Nel caso si sia trasmessa l’offerta alla Stazione Appaltante, la piattaforma telematica permette di annullare e ripresentare integralmente l’offerta, purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte.
Non sono ammesse né integrazioni all’offerta inviata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno dell’offerta medesima, essendo possibile esclusivamente annullare e ripresentare l’offerta già inviata. Si evidenzia che procedendo con questa operazione l’offerta precedente inviata verrà eliminata dal sistema quindi non sarà possibile recuperarne alcun dato, pertanto qualora l’operatore economico non ne ripresenti un’altra entro i termini previsti, non potrà partecipare alla procedura di affidamento. Le modalità operative, l’annullamento e la ripresentazione dell’offerta (dopo l’invio) nella piattaforma telematica sono precisate nel documento denominato “Guida per la presentazione di un'offerta telematica” disponibile nell’area pubblica della piattaforma nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.
Saranno escluse, comunque, le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
La Domanda di partecipazione, contenuta nella busta digitale “A”, e l’Offerta Economica, contenuta nella busta digitale “C”, avendo natura di istanze telematiche dirette all’ottenimento di un provvedimento amministrativo di ammissione alla procedura (la prima), e di aggiudicazione dell’appalto (la seconda) sono soggette all’imposta di bollo ai sensi dell'art. 3, punto 1-bis della tariffa- allegato A al DPR 642/1972, ciascuna nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite l’utilizzo del modello F23 o con altre modalità di pagamento purché consentite dalla normativa vigente.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
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economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; ù
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile;
- sono sanabili l’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l’omessa presentazione di copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa dichiarazione sull’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 6 del presente disciplinare.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - che viene fissato per la presente gara in 5 (cinque) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
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16. CONTENUTO DELLE BUSTE VIRTUALI
16.1 CONTENUTO DELLA
AMMINISTRATIVA
BUSTA
VIRTUALE “A” – DOCUMENTAZIONE
La busta virtuale A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la
documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
A) - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione con dichiarazioni integrative del DGUE è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato n. A al presente disciplinare e sottoscritta con firma digitale del professionista o dal legale rappresentante del concorrente; la domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia di un documento di identità del procuratore e copia della relativa procura. Per le società, nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’impresa risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell’impresa.
Ai soli fini dell’imposta di bollo è sufficiente il pagamento della stessa solo per la domanda presentata dal soggetto indicato come mandatario (capogruppo), ma tutti i concorrenti dovranno presentare la domanda contenente anche le dichiarazioni integrative.
Nella domanda il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata). Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Nella domanda dovranno essere contenute anche le seguenti dichiarazioni:
1. i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e qualifica) dei soggetti di cui al comma 3 del D.lgs. 50/2016 cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando (ivi compresi gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando);
2. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del D.L. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);
3. di impegnarsi a rispettare ed a far rispettare a tutti i suoi collaboratori, a qualsiasi titolo utilizzati, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento generale approvato con D.P.R. n.62/2013 e quello approvato dal Comune di Falconara Marittima con deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 11/02/2014 e modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 25/05/2016, nelle parti di tali Codici compatibili con la tipologia di rapporto che lega il personale del Soggetto esecutore al Comune;
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4. ad integrazione di quanto dichiarato nella parte III lett D) del DGUE, a seguito dell’entrata in vigore delle integrazioni apportate all’art. 80, comma 5) del d.lgs. 50/2016, dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dal decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L.
11 febbraio 2019, n. 12, nonché dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32:
- che l’operatore economico non è stato sottoposto a fallimento e non si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o non è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Coxxxx x 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (lett. b);
- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (lett. c);
- di non avere tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (lett. c-bis);
- di non avere significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (lett. c-ter);
- di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (lett. c-quater);
- di non aver presentato documentazione o rilasciato dichiarazioni non veritiera/e nell’ambito della presente procedura di gara e negli affidamenti di subappalti (lett.f-bis);
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti in subappalti (lett.f-ter);
5. ad integrazione di quanto dichiarato nel DGUE, che a carico dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice dei Contratti, non sussistono le cause di esclusione di cui al medesimo art. 80, commi 1, 2 e comma 5, lett. l);
6. di aver svolto servizi di ingegneria e di architettura - da intendersi come servizi ultimati - eseguiti negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella tabella 1, art. 7.2 lett. a) del presente disciplinare, e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 2 volte l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID, specificandoli di seguito;
7. di aver svolto due servizi “di punta”, per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di ingegneria e architettura - da intendersi come servizi ultimati – eseguiti negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara per ciascuna delle categorie e ID indicate nella tabella 2, art. 7.2 lett. b) del presente disciplinare di un importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,80 volte il valore della medesima, specificandoli di seguito.
In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID;
8.(per gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50) di impegnarsi a consegnare, ai sensi dell’art. 47, comma 3, del d.l. 77/2021, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n, 108, in caso di aggiudicazione, alla stazione appaltante (Comune di Falconara Marittima), nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro 6 mesi dalla stipula del contratto una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;
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9. (per gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiore a 15), di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a consegnare ai sensi dell’art. 47, comma 3-bis, del d.l. 77/2021, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n, 108, alla stazione appaltante e alle rappresentanza sindacali aziendali, entro 6 mesi dalla stipula del contratto quanto segue:
- la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 o la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
- una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
10. Di impegnarsi, in attuazione di quanto previsto al comma 4 del suddetto art.47 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, ad assicurare le seguenti quote percentuali delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali:
- il 30% di personale giovanile (età inferiore a 36 anni);
- il 30% di personale femminile;
11. di essere consapevole delle penali previste al punto 8-ter) della lettera d’invito nel caso di mancata ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 per favorire la pari opportunità di genere e generazionale, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità;
12. di rispettare, in caso di aggiudicazione, le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea perseguendo gli obiettivi fissati ed il rispetto del DNSH;
13. (eventuale in caso di concordato preventivo con continuità aziendale);
di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del X.X. 00 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di …………………… per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese e allega i seguenti documenti ;
OVVERO
di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……….: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese e allega i seguenti documenti:
■ relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
■ dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto;
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GARA N. 14/2022
■ dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:
1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto;
2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto;
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice;
■ originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
14. di non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
15. (in caso di società di professionisti) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del D.M. 263/2016 e, dunque, di disporre di un organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità (soci, amministratori, dipendenti, consulenti su base annua muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A;
16. (in caso di società di ingegneria) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del D.M. 263/2016 e, dunque di disporre di un direttore tecnico abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme del paese dell'Unione europea di appartenenza, e di avere un organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità (soci, amministratori, dipendenti, consulenti su base annua muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A);
17. (in caso di raggruppamento temporaneo) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del D.M. 263/2016 e, dunque di volersi avvalere, per l’espletamento dell’appalto in caso di aggiudicazione, del professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, specificando il nominativo e i dati anagrafici;
18. Che i/il professionista/i che svolgerà/svolgeranno le attività di progettazione sono iscritti agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto;
19. che il professionista che svolgerà l’incarico di direzione lavori è iscritto all’apposito albo professionali previsto per l’esercizio di tale attività;
20. che il professionista che svolgerà l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008;
21. che il geologo che redigerà la relazione geologica è iscritto al relativo albo professionale;
22. che il professionista che si occuperà dell’antincendio possiede l’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come tecnico competente in materia di progettazione antincendio;
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23. che il professionista che si occuperà dell’acustica possiede l’iscrizione negli appositi elenchi abilitanti del Ministero dell’Ambiente di cui al D. Lgs. n. 42/2017 quale tecnico competente in acustica;
24. che il professionista incaricato per la redazione della relazione archeologica possiede i requisiti indicati all’art.25 c.2 del Dlgs.50/2016;
25. indica, tra i professionisti facenti parte il gruppo di lavoro individuato, il soggetto (professionista e persona fisica) incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni, ai sensi dell’art.24 comma 5 secondo periodo del Codice che dovrà interfacciarsi con il RUP.
26. (in caso di consorzi stabili) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, del D.M. 263/2016 e, dunque di essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura;
27. di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le norme, disposizioni e condizioni contenute nel disciplinare di incarico e nel presente disciplinare di gara e di accettarle tutte;
28. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- degli obblighi in materia di sicurezza e condizioni di lavoro, con particolare riferimento al D.Xxx.
n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché di attestare l’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
29. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, che il trattamento dei dati trasmessi per la partecipazione alla presente procedura di gara si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel suddetto regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e nel d.lgs. 10 agosto n. 101, nonché secondo quanto riportato nell’informativa dei dati personali (allegato D al presente disciplinare di gara) per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento e, pertanto autorizza, ai sensi della suddetta normativa, la raccolta dei dati personali che saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione;
La domanda di partecipazione con relative dichiarazioni è sottoscritta e presentata:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti o da ogni singolo professionista che andrà a costituire il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete;
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c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete.
B) - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il DGUE, di cui al Regolamento di Esecuzione UE 2016/7, predisposto secondo l’Allegato B al presente disciplinare e secondo le prescrizioni ivi contenute, con il quale il concorrente attesta, tra l’altro, ai sensi del
D.P.R. 445/2000, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) m) e comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
Il DGUE dovrà essere presento e sottoscritto digitalmente dagli stessi soggetti indicati nella domanda di partecipazione.
Si fa presente che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare 18.07.2016 n° 3, ha adottato le “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE), approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.01.2016”, pubblicate sulla G.U., Serie Generale n° 174 del 27.07.2016. Le suddette linee guida recano in allegato il modello DGUE adattato alla legislazione nazionale.
Si mette pertanto a disposizione dei concorrenti modello di DGUE (Allegato B) adattato alle linee guida fornite dal Ministero dei Trasporti.
Il “Modello unico di gara” deve essere compilato in ogni sua parte. Esso consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni causa di esclusione e di soddisfare i criteri di selezione previsti dal presente disciplinare.
Istruzioni per la compilazione del “Modello unico di gara”
• L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo “Modello unico di gara” (Allegato 2) – Parti II, III, IV e VI.
• In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del D.Lgs. 50/2016, il “Modello unico di gara” deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, da ciascun soggetto che costituisce o costituirà il raggruppamento o consorzio. Nello specifico la mandataria dovrà compilare le Parti II, III, IV e VI mentre la/e mandante/i le Parti II (Sez. A e B), III, IV e VI.
• Il “Modello unico di gara” deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, anche dall’impresa ausiliaria in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento (compilare Parti II (Sez. A, fatta eccezione per il punto “Forma di partecipazione” e B), III e IV).
• In caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, nonché in caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 il “Modello unico di gara” deve essere presentato e sottoscritto, a pena di esclusione, anche da parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare. Nello specifico il Consorzio dovrà compilare le Parti II, III, IV e VI mentre la/a consorziata/e le Parti II (Sez. A e B), III, IV e VI.
Nel caso di società o consorzi stabili con la compilazione del “Modello unico di gara” vengono rese, da parte del legale rappresentante che lo sottoscrive, le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.lgs. 50/2016, con riferimento ai soggetti elencati all’art. 80, comma 3, dello stesso decreto, compresi gli eventuali soggetti cessati. Qualora il legale rappresentante non intenda sottoscrivere le dichiarazioni anche con riferimento ai soggetti elencanti all’art. 80, comma 3, ciascuno di tali soggetti dovrà compilare e sottoscrivere l’allegato C .
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Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati;
- nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
Il DGUE è sottoscritto, con firma digitale dai seguenti soggetti:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
La stazione appaltante potrà procedere a verifiche d'ufficio, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti e potrà richiedere in qualsiasi momento della procedura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 85, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 la presentazione di tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
La domanda di partecipazione, il DGUE e le dichiarazioni sostitutive:
a) devono essere sottoscritte con firma digitale dal dichiarante;
b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata la relativa procura;
c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza.
I modelli DGUE e l’allegato A prevedono l’inserimento di dati oppure una scelta alternativa la cui omissione equivarrà a dichiarazione incompleta, fatto salvo il caso in cui:
• la dichiarazione non sia dovuta in relazione alla situazione specifica del concorrente;
• la dichiarazione mancante sia sostituita dal corrispondente certificato;
• il dato o il documento mancante sia comunque rinvenibile, nelle forme richieste, nel complesso della documentazione amministrativa presentata.
C) - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
C.1) Dichiarazioni integrative
Qualora il legale rappresentante non sia in grado di rendere le attestazioni richieste dall’articolo 80 commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche nei confronti degli ulteriori soggetti indicati dal comma 3 del medesimo articolo, le stesse dovranno essere rese personalmente dagli interessati utilizzando il modello allegato C al presente disciplinare, con il quale dichiarano:
1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, 2 e 5 lett. l) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
2. i propri dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta.
C.2) Documentazione a corredo
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Il concorrente allega inoltre:
1. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
2. DOCUMENTO ATTESTANTE LA GARANZIA PROVVISORIA prodotta secondo le indicazioni contenute al paragrafo 10 del presente disciplinare;
3. RICEVUTA DI PAGAMENTO del contributo a favore dell’ANAC di cui al precedente paragrafo 12 del presente disciplinare;
4. DOCUMENTO DI COMPROVA PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO PARI A € 32,00 RELATIVO ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED ALL’OFFERTA ECONOMICA. L’operatore potrà procedere al pagamento dell’imposta di bollo per la domanda di partecipazione (€ 16,00) e per ciascuna offerta economica presentata (€ 16,00 per ogni offerta economica) mediante il
modello F23 dell'Agenzia delle Entrate compilabile, con pagamento presso uffici postali, banche o
concessionari della riscossione, indicando i seguenti elementi:
1. campo 4: dati identificativi del concorrente (denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale). In caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 i dati sono quelli della mandataria capogruppo o di una mandante/consorziata e in caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) ed c) del suddetto decreto i dati sono quelli del Consorzio o di una consorziata esecutrice;
2. campo 5: dati identificativi della stazione appaltante (Comune di Falconara Marittima –sede della
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3. campo 6: Codice ufficio: TQD
4. campo 10: Estremi dell’atto o del documento: 2021 (cioè l’anno della gara) e CIG dei lotti per cui si partecipa (o indicare altro CIG a cui si partecipa)
5. campo 11: Cod. tributo: 456T
6. campo 12: Imposta di Bollo – domanda di partecipazione e offerta economica relativa a procedura di gara CIG 9282018391
Il concorrente dovrà caricare nel portale GT-SUAM copia scansionata del MOD. F23 e relativa ricevuta di avvenuto pagamento, senza necessità di sottoscriverli digitalmente.
Il concorrente potrà procedere al pagamento dell’imposta di bollo anche con altre modalità di pagamento purché consentite dalla normativa vigente. In tal caso dovrà produrre un documento idoneo a dimostrare l’avvenuto pagamento.
In caso di raggruppamenti di imprese, l’imposta di bollo da pagare è una sola per l’intero raggruppamento.
5. (nel caso di operatori economici che occupano più di 50 dipendenti tenuti, ai sensi dell’ articolo 46 del D.lgs. n. 198/2006, alla redazione del rapporto sulla situazione del personale), copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
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6. (Solo nel caso di utilizzo dell’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del D.lgs. 50/2016): LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALL’ART. 89, comma 1, del Codice rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui al medesimo articolo e di cui al paragrafo 8 del presente disciplinare;
7. (Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice), copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
8. [Nel caso studi associati] statuto dell’associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l’atto di nomina di quest’ultimo con i relativi poteri;
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
16.1.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 16.1 lettera A)
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio invisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante (come da dichiarazione inserita nello schema allegato 1):
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
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b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
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Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 16.1.1 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
16.2 CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE B – OFFERTA TECNICA
La busta VIRTUALE “B – Offerta tecnica” ” (una per ogni lotto per cui si partecipa) deve contenere, a pena
di esclusione, l’offerta tecnica composta dei seguenti documenti:
a) Con riferimento alla «professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da 2 (due) servizi affini e di significativa rilevanza economica espletati dal concorrente e ritenuti particolarmente significativi della propria capacità» indicata al punto 1 (pagina 2), lett. A) della tabella riportata nell’allegato 3 al presente disciplinare, dovrà essere presentata, per ciascun servizio una scheda sintetica di un numero massimo di 4 pagine in formato A3 oppure 8 pagine in formato A4 (ivi comprese le elaborazioni descrittive, grafiche e fotografiche), carattere tipo Times New Roman dimensione 12 interlinea 1,0.
Non sono computati nel numero delle pagine le copertine e gli eventuali sommari.
Non sarà valutato il contenuto riportato nelle pagine eccedenti il numero sopra indicato.
Nella scheda sintetica il concorrente dovrà illustrare i due servizi svolti secondo quanto specificato nei sub-criteri di valutazione A.1.1 – A.1.2 – A.1.3.
I 2 (due) servizi svolti dovranno essere relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti in relazione al Grado di analogia con quelli oggetto dell’affidamento;
b) Con riferimento alla « Qualità dell’esecuzione del servizio di progettazione e coerenza con la concezione progettuale riguardo alle metodologie da adottare per l’esecuzione del servizio» indicata al punto 1 (pagina 3), lett. B.1) della tabella riportata nell’allegato 3 al presente disciplinare, dovrà essere presentata una relazione descrittiva con la quale il concorrente illustra la propria proposta sviluppata secondo quanto specificato nei sub_criteri di valutazione B.1.1 – B.1.2 – B.1.3 – B.1.4.
La relazione descrittiva dovrà essere composta da massimo n. 10 pagine in formato A4 carattere tipo Times New Roman dimensione 12 interlinea 1,0.
Non sono computati nel numero delle pagine le copertine e gli eventuali sommari.
Non sarà valutato il contenuto riportato nelle pagine eccedenti il numero sopra indicato.
c) Con riferimento alla «Definizione, programmazione e attuazione delle attività» indicata al punto 2 (pagina 3), lett. B.2) della tabella riportata nell’allegato 3 al presente disciplinare, dovrà essere presentata una relazione descrittiva con la quale il concorrente illustra la propria proposta sviluppata secondo quanto specificato nel sub_criterio di valutazione B.2.1.
La relazione descrittiva dovrà essere composta da massimo n. 4 pagine in formato A4 carattere tipo Times New Roman dimensione 12 interlinea 1,0.
Non sono computati nel numero delle pagine le copertine e gli eventuali sommari.
Non sarà valutato il contenuto riportato nelle pagine eccedenti il numero sopra indicato.
d) Con riferimento alla «Adeguatezza della struttura tecnico- organizzativa e coerenza con la concezione progettuale» indicata al punto 3 (pagina 4), lett. B.3) della tabella riportata nell’allegato 3 al presente disciplinare, dovrà essere presentata una relazione descrittiva con la quale il concorrente illustra la propria proposta sviluppata secondo quanto specificato nel sub_criterio di valutazione B.3.1. La relazione descrittiva dovrà essere composta da massimo n. 4 pagine in formato A4 carattere tipo Times New Roman dimensione 12 interlinea 1,0.
Non sono computati nel numero delle pagine le copertine e gli eventuali sommari.
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Non sarà valutato il contenuto riportato nelle pagine eccedenti il numero sopra indicato.
e) Con riferimento alla descrizione delle «Caratteristiche qualitative indicate nella relazione attinenti all’incarico di direzione lavori e c.s.e. ecc…» indicata al punto 4 (pagina 4), lett. B.4) della tabella riportata nell’allegato 3 al presente disciplinare dovrà essere presentata una relazione descrittiva con la quale il concorrente illustra la propria proposta sviluppata secondo quanto specificato nei sub_criteri di valutazione B.4.1 – B.4.2.
La relazione descrittiva dovrà essere composta da massimo n. 4 pagine in formato A4 carattere tipo Times New Roman dimensione 12 interlinea 1,0.
Non sono computati nel numero delle pagine le copertine e gli eventuali sommari.
Non sarà valutato il contenuto riportato nelle pagine eccedenti il numero sopra indicato.
f) Con riferimento alla descrizione delle «Caratteristiche qualitative indicate nella relazione attinenti all’incarico di coordinamento della sicurezza ecc…», indicata al punto 5 (pagina 4), lett. B.5) della tabella riportata nell’allegato 3 al presente disciplinare, dovrà essere presentata una relazione descrittiva con la quale il concorrente illustra la propria proposta sviluppata secondo quanto specificato nel sub_criterio di valutazione B.5.1.
La relazione descrittiva dovrà essere composta da massimo n. 4 pagine in formato A4 carattere tipo Times New Roman dimensione 12 interlinea 1,0.
Non sono computati nel numero delle pagine le copertine e gli eventuali sommari.
Non sarà valutato il contenuto riportato nelle pagine eccedenti il numero sopra indicato.
g) Con riferimento al «criterio premiante relativo ai CAM di cui al d.m. 11/10/2017» relativo al rispetto dei criteri ambientali minimi per l’affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, indicato al punto 1 (pagina 5), lett. C.1) della tabella riportata nell’allegato 3 al presente disciplinare, dovrà essere presentato almeno un curriculum di un tecnico, interno all’operatore economico partecipante (ovvero facente parte di una struttura di progettazione), dal quale risulti che tale tecnico è accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli edifici accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024. Al curriculum dovrà essere allegato l’attestato di accreditamento in corso di validità.
h) Con riferimento al «criterio premiante per l’uso nella progettazione del BIM di cui all’art. 23 c. 1, lett. h del d.lgs- 50/2016 e ss.mm.ii» relativo alla gestione del progetto con metodologia BIM., indicato al punto 1 (pagina 5), lett. D.1) della tabella riportata nell’allegato 3 al presente disciplinare, dovrà essere presentato almeno uno stralcio significativo di un altro intervento progettato con metodi e strumenti elettronici specifici previsti dall’art. 23, comma 1, lett. h), del Codice dei contratti pubblici (BIM).
Si fa presente che per “pagina” si intende la singola facciata di un foglio. Pertanto un foglio A4 è composto da 2 (due) facciate (fronte e retro) e quindi di due pagine.
Ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Codice, l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.
È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, pena l’esclusione dalla procedura di gara.
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente:
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- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
Nel caso in cui il concorrente ritenesse che le informazioni contenute nelle schede e relazioni presentate costituiscano segreti tecnici e commerciali, dovrà fornire motivata e comprovata dichiarazione specificando chiaramente quali sono le parti che contengono tali segreti.
In mancanza di tale dichiarazione, il diritto di accesso alla documentazione presentata sarà consentito senza alcuna esclusione a tutti i concorrenti partecipanti alla gara secondo i termini previsti dalla legge.
Si fa inoltre presente che ai sensi dell’art. 3, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i sarà comunque consentito, anche nel caso in cui sia stata fornita la suddetta dichiarazione, l’accesso al concorrente che lo chieda ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi.
16.3 CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE C – OFFERTA ECONOMICA E RIDUZIONE GIORNI PER PROGETTAZIONE
La busta virtuale “C – Offerta economica e riduzione giorni per progettazione” dovrà contenere, a pena di
esclusione, L'OFFERTA, formulata sulla base del modello predisposto da questa Stazione appaltante,
allegato “E”, la quale dovrà indicare:
- il prezzo netto offerto, espresso sia in cifre che in lettere, inferiore all’importo posto a base di gara di
€ 615.120,94;
- il ribasso percentuale da applicare sull’importo a base di gara, corrispondente al prezzo netto offerto;
- Riduzione in giorni, cioè il numero di giorni di riduzione rispetto al massimo di 100 giorni per la progettazione definitiva;
- Riduzione in giorni, cioè il numero di giorni di riduzione rispetto al massimo di 60 giorni per la progettazione esecutiva.
Si fa presente che secondo quanto indicato nell’allegato 3 al presente disciplinare la riduzione di giorni non può essere superiore al 20% del tempo di esecuzione previsto nella documentazione di gara, pertanto le riduzioni massime consentite sono le seguenti:
- Riduzione massima consentita del tempo per redazione progetto definitivo: massimo 20 giorni;
- Riduzione massima consentita del tempo per redazione progetto esecutivo: massimo 12 giorni;
Qualora vengano indicate nell’offerta riduzioni maggiori rispetto a quelle massime consentite sopra indicate, ai fini dell’assegnazione del punteggio, verranno comunque considerate come valori massimi consentiti (20 e 12) e prenderanno lo stesso punteggio di chi ha offerto i valori massimi consentiti.
Verranno prese in considerazione fino a n. 2 cifre decimali per i ribassi sul prezzo a base d’asta offerto.
Per i ribassi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con arrotondamento del secondo decimale all’unità superiore se il terzo decimale è
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maggiore o uguale a cinque, ovvero con arrotondamento del secondo decimale all’unità inferiore se il terzo decimale è inferiore a cinque.
Nella definizione dei punteggi si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all’unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero con arrotondamento del secondo decimale all’unità inferiore se il terzo decimale è inferiore a cinque.
Il numero di giorni di riduzione vanno indicati senza decimali. Nel caso di indicazione di decimali, le cifre indicate verranno arrotondate per difetto.
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione dell’offerta tecnica sopra riportata.
Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l’importo a base d’asta.
Trattandosi di servizi di natura intellettuale non vi è l’obbligo di indicare nell’offerta economica i costi della sicurezza aziendali e i costi della manodopera ai sensi dell’art.95, comma 10, del d.lgs
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e riduzione dei tempi di progettazione sarà effettuata in base ai seguenti punteggi massimi.
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | Max punti 70 |
Offerta economica (ribasso offerto | Max punti 20 |
Offerta riduzione del tempo esecuzione progettuale | Max punti 10 |
TOTALE | 100 |
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E METODI DI ASSEGNAZIONE PUNTEGGI
L'offerta sarà valutata secondo le modalità ed i metodi indicati nell’allegato 3 al presente disciplinare “Criteri di valutazione delle offerte”, approvato con determinazione del Dirigente del 3° Settore del Comune di Falconara Marittima n. 729 del 08/06/2022, che forma parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.
La somma totale dei punti da assegnare è pari a 100.
Il servizio sarà aggiudicato al soggetto che avrà ottenuto nel complesso il maggior punteggio, sommando i punti relativi ai singoli elementi (punteggio offerta tecnica + punteggio offerta economica + punteggio offerta riduzione tempo di progettazione).
Si evidenzia che, in fase di esecuzione dell’appalto, il Comune di Falconara Marittima verificherà che quanto proposto e indicato nell’OFFERTA TECNICA venga realmente attuato e posto in essere. Allo scopo la stazione appaltante potrà condurre tutte le verifiche e acquisire tutta la documentazione ritenuta utile.
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo, nella Residenza Municipale del Comune di Falconara Marittima – sede della C.U.C. sita in Xxxxxx Xxxxxxxx, 0
IL GIORNO 26/07/2022
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con inizio alle ore 10:00 per l'esame di ammissibilità delle offerte
Alla seduta potranno partecipare i professionisti, legali rappresentanti/procuratori degli operatori economici interessati oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
La C.U.C. valuterà, in base alle disposizioni anti-Covid che saranno vigenti nel giorno previsto per la seduta pubblica la possibilità di far partecipare alla seduta tramite collegamento da remoto utilizzando apposita piattaforma di videoconferenze on-line, pubblicando il relativo avviso almeno 2 giorni prima della seduta e fornendo, a chi ne farà richiesta, il link per accedere alla seduta stessa.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti esclusivamente mediante pubblicazione sul sito del Comune di Falconara Marittima xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx.xx link della C.U.C. almeno 24 ore prima della data fissata.
Il seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e la regolarità dei plichi informatici inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il seggio di gara procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare, se ricorrono i presupposti, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 15;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) LA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DA PARTE DEL RUP E DEL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE EQUIVALE all’approvazione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
La corretta conservazione e la segretezza delle offerte sono garantite dalle modalità di funzionamento della piattaforma di e-procurament GT-SUAM.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.
Tale verifica, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, potrà avvenire anche attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
La presentazione delle offerte non vincola l’Amministrazione per cui è stata indetta la presente procedura di gara, né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione, che l’Amministrazione si riserva di sospendere, annullare o revocare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza o su richiesta dell’Amministrazione per cui la procedura di gara è stata indetta.
Agli offerenti, in caso di sospensione, annullamento o revoca della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo. Non spetterà alcun risarcimento o indennizzo anche nel caso in cui la proposta di aggiudicazione a seguito della procedura di gara non si trasformi in aggiudicazione.
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida
n. 3 del 26 ottobre 2016).
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La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE COMPRESA RIDUZIONE TEMPO ESECUZIONE PROGETTAZIONE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice mediante accesso della stessa alla piattaforma telematica.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica resa nota tramite apposito avviso pubblicato sul sito del Comune di Falconara Marittima xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx.xx link della C.U.C. e attraverso l’area “comunicazioni” del portale, almeno 24 ore prima della data fissata, procederà all’apertura della busta virtuale concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
Anche in merito alla suddetta seduta e a quella successiva di apertura dell’offerta economica, la C.U.C. valuterà, in base alle disposizioni anti-Covid che saranno vigenti nel giorno previsto per la seduta pubblica la possibilità di far partecipare alla seduta tramite collegamento da remoto utilizzando apposita piattaforma di videoconferenze on-line fornendo ai partecipanti il link per accedere alla seduta stessa.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva la cui data, ora e luogo saranno resi noti tramite avviso pubblico sul sito internet della Centrale di Committenza e comunicati alle imprese partecipanti esclusivamente tramite l’area comunicazioni della piattaforma telematica almeno 24 ore prima la data fissata, la commissione procederà all’apertura della busta virtuale contenente l’offerta economica e la riduzione del tempo di esecuzione della progettazione e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice, dato dalla somma del punteggio complessivo dell’offerta tecnica e di quello relativo all’offerta economica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e la riduzione del tempo di riduzione della progettazione e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 21.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- mancata separazione dell’offerta tempo dall’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
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- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Ai sensi del citato art. 97, comma 3, Il calcolo di cui al primo periodo di detto comma è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22.
22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché essa sia ritenuta valida e conveniente. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante e/o il Comune di Falconara Marittima procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
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La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto verrà stipulato nella forma di “atto pubblico amministrativo” in modalità elettronica e con l’intervento del Segretario Generale e pertanto il soggetto delegato alla firma dovrà essere munito di firma digitale.
Ai sensi dell’art. 16-bis del Regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440 e ss.mm.ii, sono a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione ed ogni altro onere tributario.
L’imposta di bollo viene assolta in modalità telematica mediante modello unico informatico, ai sensi dell’art. 1 comma 1/bis del D.P.R. n° 642 del 26.10.1972, come modificato dal D.M. 22 febbraio 2007.
L’Aggiudicatario dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad I.V.A. Conseguentemente, al contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell’Aggiudicatario medesimo.
A titolo indicativo, ponendo come importo contrattuale l’importo posto a base di gara per ciascun lotto, le spese contrattuali ammontano a circa € 2.500,00.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 4 del Codice.
In alternativa, l’aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.
La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.
Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.
C.U.C. –
costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx
Provincia di Ancona
COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0028214-22/06/2022-D472-PG-0057-00010009-P
GARA N. 14/2022
La polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’incarico o per il completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento sulla G.U.R.I. – Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, oltre alle spese di pubblicazione del bando di gara sui due principali quotidiani a diffusione nazionale e sui due a maggiore diffusione locale, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Comune di Falconara X.xx entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 5.000,00;
La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
La stazione appaltante comunicherà agli aggiudicatari l’importo effettivo delle suddette spese suddivise per ciascun lotto, nonché le relative modalità di pagamento.
L’importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario avente come beneficiario il Comune di Falconara Marittima – Tesoreria Comunale, da versare presso la BPER Banca spa, CODICE IBAN XX00X 00000 00000000000000000, riportante la seguente causale, con la seguente causale: “Rimborso spese di pubblicazione gara affidamento servizi di architettura e di ingegneria relativi alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell’ex garage Fanesi – CIG 9282018391”
23. CLAUSOLA SOCIALE – NON PREVISTA
Considerata la tipologia del servizio da appaltare non è stata prevista la clausola sociale.
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ancona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si comunica che in merito al procedimento instaurato con la presente gara:
- le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono all'aggiudicazione del servizio in oggetto;
- il conferimento dei dati si configura come onere nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le dichiarazioni richieste; il rifiuto comporterà l'esclusione dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione;
- i soggetti o le categorie alle quali i dati possono essere comunicati sono:
a) il personale interno implicato nel procedimento
b) i concorrenti che abbiano partecipato al procedimento
c) Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge o di regolamento
d) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7.8.90 n. 241 e del vigente regolamento in materia;
C.U.C. –
costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Xxxx
Provincia di Ancona
COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0028214-22/06/2022-D472-PG-0057-00010009-P
GARA N. 14/2022
- soggetti attivi della raccolta dati sono la C.U.C. e il Comune per cui la procedura di gara è stata indetta. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Falconara Marittima.
I designati al trattamento sono i dipendenti dell’Ufficio Comune operante come C.U.C.
Il Responsabile della protezione dei dati è il xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx della ditta Morolabs srl di Montermaciano.
26. CODICE DI COMPORTAMENTO
Il personale impiegato nel servizio è tenuto a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con approvato con D.P.R. n.62/2013 e quello integrativo aziendale approvato con deliberazione di Giunta del Comune di Falconara Marittima n. 10 del 21/01/2014 modificato con deliberazione Giunta Comunale n. 199 del 25/05/2016, nelle parti di tali Codici compatibili con la tipologia di rapporto che lega il personale del Soggetto esecutore al Comune.
INVIATO BANDO ALLA GUUE IN DATA: 22/06/2022
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 22/06/2022
IL TITOLARE P.O. DELLA C.U.C. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA
(xxxx. Xxxx Xxxxxxxxxx)
IL SEGRETARIO GENERALE
IN SOSTITUZIONE DEL DIRIGENTE DELLA C.U.C. ASSENTE
(Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 succ.mm.ii. e norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Allegati:
X. Xxxxxx domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive integrative
B. DGUE
C. Schema di dichiarazioni integrative soggetti art. 80
D. Informativa sulla Privacy
E. Schema offerta economica
1. Schema di parcella - determinazione dei corrispettivi servizi relativi all’architettura e all’ingegneria (DM 17/06/2016) – ALLEGATO 1
2. Disciplinare tecnico – ALLEGATO 2;
3. Criteri di valutazione delle offerte – ALLEGATO 3
4. progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 15.04.2021;