Contract
I CONTRATTI DI RETE
USO RISERVATO - NON RIPRODUCIBILE
La “Rete Laboratori Viveracqua”
FESTIVAL DELL’ACQUA
Venezia 10 ottobre 2019
AGENDA
1. IL CONTRATTO DI RETE NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO
2. FORMA, CONTENUTO E PUBBLICITÀ DEL CONTRATTO DI RETE
3. IL CONTRATTO DI RETE “RETE LABORATORI VIVERACQUA”
1. IL CONTRATTO DI RETE NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO
“Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. […]”
(Art. 3, co. 4-ter, D.L. 10/02/2009, n. 5, conv. in L. 09/04/2009, n. 33 e ss. mm. ii.)
• Il CONTRATTO DI RETE si inserisce nell’ambito degli accordi fra imprese che si sono affermati e sviluppati nel sistema economico ed è inquadrabile nel più ampio fenomeno delle “RETI D’IMPRESA”.
• Il termine “RETE” esprime un complesso di relazioni tra imprese distinte tra loro finalizzate alla realizzazione di attività interdipendenti e coordinate tra loro.
• Il contratto di rete consente alle aggregazioni di imprese di instaurare tra loro una collaborazione organizzata e duratura, con una struttura leggera e adattabile alle esigenze delle imprese inserite nel contesto globale le quali mantengono la propria autonomia e individualità.
• Il contratto di rete si presta ad essere utilizzato in molteplici settori e in diverse tipologie di rete,
nonché ad essere modulato anche quanto all’intensità della collaborazione tra le imprese.
INTRODUZIONE DEL CONTRATTO DI RETE NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO: art. 3 co. 4-ter, 4-
quater e 4-quinquies D.L. 10/02/2009, n. 5 (convertito, con modificazioni, in L. 09/04/2009, n. 33).
MODIFICHE: L. 23/07/2009, n. 99; D.L. 31/05/2010, n. 78 – convertito, con modificazioni, in L. 30/07/2010, n. 122; D.L. 22/06/2012, n. 83 – convertito, con modificazioni, in L. 07/08/2012, n. 134; D.L. 18/10/2012, n. 179 – convertito, con modificazioni, in L. 17/12/2012, n. 221; L. 28/07/2016, n. 154.
La dottrina ha a lungo dibattuto sulla funzione della disciplina del contratto di rete, dando origine alle seguenti
tesi:
1. il contratto di rete non ha consistenza autonoma ma si risolve in uno dei contratti di collaborazione tra imprese e, nello specifico, nell’ambito del consorzio o della società consortile;
2. Il contratto di rete è un contratto suscettibile di recepire le sole porzioni di disciplina trasfuse nelle parti di contratto di rete e di trovare applicazione anche in altri rapporti contrattuali tra le imprese nella integrazione della disciplina specifica di ciascuno di questi;
3. il contratto di rete costituisce un nuovo tipo di contratto di collaborazione che ha un unico scopo-fine (accrescimento individuale e collettivo della capacità innovativa e della competitività sul mercato delle imprese dei partecipanti) e più scopi mezzo (scambio, collaborazione, esercizio di attività in comune) – tesi maggioritaria.
Il CONSORZIO è il contratto con il quale “[…] più imprenditori istituiscono una organizzazione
comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.”
(Art. 2602 del Codice Civile)
DIFFERENZA TRA CONTRATTO DI RETE E CONSORZIO:
• il consorzio ha un oggetto sociale più circoscritto rispetto al programma di rete;
• l’organizzazione comune consortile è finalizzata a svolgere una o più fasi delle rispettive imprese, mentre nel contratto di rete l’organizzazione comune è finalizzata ad esercitare una o più attività rientranti nei rispettivi oggetti sociali delle aderenti, consentendo anche lo svolgimento di un’attività economica comune, anche nuova, diversa ed autonoma rispetto alle singole fasi delle rispettive imprese.
Le ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE (A.T.I.) sono forme di collaborazione temporanea e occasionale tra operatori economici cui le imprese ricorrono per poter far fronte ad una esigenza/attività meramente puntuale o comunque temporanea (tipicamente per la partecipazione a gare d’appalto).
DIFFERENZA TRA CONTRATTO DI RETE E A.T.I.: il contratto di rete si distingue dall’A.T.I. per il fine perseguito e per la durata del contratto in quanto l’A.T.I. difetta di un programma comune duraturo non limitato al compimento di un affare specifico.
“Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte” (ovvero con l’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della rete).
(Art. 3, co. 4-ter, D.L. 10/02/2009, n. 5, conv. in L. 09/04/2009, n. 33 e ss. mm. ii.)
I contratti di rete possono avere una soggettività giuridica solo su base opzionale, subordinata
all’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese.
RETE-SOGGETTO: è dotata di soggettività giuridica e costituisce autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici; il fondo patrimoniale, di cui è necessariamente dotata, è il patrimonio proprio della rete stessa e l’organo comune agisce quale organo di questa.
RETE-CONTRATTO: è caratterizzata dall’assenza di soggettività giuridica propria; il fondo comune (facoltativo) costituisce un complesso di beni e diritti destinato alla realizzazione del programma comune di rete e i rapporti tra gli imprenditori partecipanti al contratto di rete e l’organo comune (facoltativo) sono riconducibili al mandato con rappresentanza.
INTERPRETAZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE:
RETE SOGGETTO | RETE CONTRATTO |
“[…] La rete soggetto costituisce, sotto il profilo civile, un soggetto distinto dalle imprese che hanno sottoscritto il contratto e, pertanto, sotto il profilo tributario, in grado di realizzare fattispecie impositive ad essa imputabili […]” (Ris. 20/E del 2013). “fermo restando la sussistenza della soggettività tributaria delle imprese partecipanti, qualora la rete acquisisca soggettività giuridica, la stessa diventa un autonomo soggetto passivo di imposta con tutti i conseguenti obblighi tributari in materia di imposte dirette ed indirette […]” (Ris. 20/E del 2013). | “[…] L’adesione al contratto di rete non comporta l’estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all’accordo in questione, né l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso […]” (Circolare 4/E del 2011). |
Le reti contratto possono stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione.
A tal riguardo il D.lgs. 18/04/2016, n. 50 (Codice degli Appalti Pubblici):
ricomprende nella nozione di “OPERATORI ECONOMICI” le “aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; […]” (Art. 45, comma 2, lett. f), D.lgs. 18/04/2016, n. 50);
precisa che le disposizioni in materia di Raggruppamenti Temporanei di Imprese – RTI e Consorzi ordinari di operatori “[…] trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f); […]” (Art. 48, co. 14, D.lgs. 18/04/2016, n. 50).
NOZIONE DI DISTACCO: “L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.” (Art. 30, co. 1, D.lgs. 10/09/2003, n. 276).
REQUISITI ESSENZIALI (che devono sussistere congiuntamente):
• INTERESSE AL DISTACCO da parte del datore di lavoro che lo dispone (che deve essere specifico, rilevante, concreto e persistere per tutto il tempo del distacco stesso e la cui mancanza determina l’illegittimità del contratto di distacco);
• TEMPORANEITÀ (i.e. non definitività del distacco del lavoratore presso il distaccatario);
• RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO DISTACCANTE (che resta unico titolare del rapporto di lavoro, poiché “il distacco non comporta una novazione soggettiva ed il sorgere di un nuovo rapporto con il beneficiario della prestazione lavorativa, ma solo una modificazione nell’esecuzione dello stesso rapporto” – Xxxx. Civ sez. lav. 21/11/2013, n. 26138).
È in capo al DATORE DI LAVORO DISTACCATARIO il potere direttivo e di controllo (ad eccezione del potere disciplinare che resta invece in capo al datore di lavoro distaccante con facoltà del distaccante di delegare detto potere al distaccatario).
DISTACCO NEL CONTRATTO DI RETE: “Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa […], l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dll’art. 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.”
(Art. 30, co. 4 ter, D.lgs. 10/09/2003, n. 276, introdotto dal D.L. 28/06/2013, n. 76, conv. in L. 09/08/2013, n. 99)
PRESUNZIONE LEGALE IURIS ET DE IURE circa la sussistenza del requisito essenziale dell’INTERESSE DEL DISTACCANTE (che ricorre solo per il fatto dell’operare della rete imprenditoriale);
CODATORIALITÀ: ammessa la contitolarità del rapporto di lavoro in capo a più datori di lavoro. La formulazione della norma lascia aperta pertanto la facoltà di estendere la titolarità del rapporto di lavoro non solo in capo al distaccante e al distaccatario ma anche agli altri datori di lavoro parti del contratto di rete.
2. FORMA, CONTENUTO, PUBBLICITÀ ED EFFICACIA DEL CONTRATTO DI RETE
• “Il contratto [di rete] deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 81 e successive modificazioni [Codice dell’Amministrazione Digitale], da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti […]”.
(Art. 3 co. 4-ter del D.L. 10/02/2009, n. 5, conv. in L. 09/04/2009, n. 33 e ss. mm. ii.)
A. CONTENUTI NECESSARI (elementi essenziali del contratto di rete)
(Art. 3 co. 4-ter D.L. 10/02/2009, n. 5, conv. in L. 09/04/2009, n. 33 e ss. mm. ii.)
• PARTI (nome, ditta, ragione o denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva) – Lett. a) dell’art. 3 co. 4-ter D.L. 5/2009
REQUISITO SOGGETTIVO per la costituzione e la partecipazione alla rete: nella nozione di “IMPRENDITORI” di cui all’art. 3 co. 4-ter D.L. 5/2009 rientrano:
o IMPRENDITORI (v. infra)
o ALTRI OPERATORI ECONOMICI (v. infra)
(segue)
o IMPRENDITORI ai sensi dell’art. 2082 del Codice Civile, incluse le SOCIETÀ PUBBLICHE che, secondo l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale prevalente, svolgono “professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi” (art. 2082 del Codice Civile), rivestendo pertanto la qualifica di imprenditore, tanto da essere soggette a pubblicità mediante iscrizione nel Registro delle imprese;
o ALTRI OPERATORI ECONOMICI: “In merito alla possibilità di applicare la normativa sui contratti di rete non solamente alle imprese intese secondo la nozione di cui all’articolo 2082 c.c. ma anche ad altri operatori economici, inclusi i liberi professionisti, […] nell’applicazione delle norme a tutela della concorrenza è un principio ormai consolidato che la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento” (ANAC – Parere AS963 del 03/07/2012).
È stata recentemente ammessa dal legislatore la costituzione di reti di imprese “miste” - cioè fra imprenditori e professionisti (e non anche "ordinari" - cioè fra soli professionisti) “al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati” (art. 12 L. 22/05/2017, n. 81).
A. CONTENUTI NECESSARI (segue)
(Art. 3 co. 4-ter D.L. 10/02/2009, n. 5, conv. in L. 09/04/2009, n. 33 e ss. mm. ii.)
• INDICAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi (Lett. b) dell’art. 3 co. 4-ter D.L. 5/2009);
• DEFINIZIONE DI UN PROGRAMMA DI RETE che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun
partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune (Lett. c) dell’art. 3 co. 4-ter D.L. 5/2009);
• DURATA DEL CONTRATTO; MODALITÀ DI ADESIONE DI ALTRI IMPRENDITORI (Lett. d) dell’art. 3 co. 4-ter D.L. 5/2009);
• REGOLE PER L'ASSUNZIONE DELLE DECISIONI dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune (Lett.
f) dell’art. 3 co. 4-ter D.L. 5/2009).
B. CONTENUTI FACOLTATIVI
(Art. 3 co. 4-ter D.L. 10/02/2009, n. 5, conv. in L. 09/04/2009, n. 33 e ss. mm. ii.)
• FONDO PATRIMONIALE (dotazione patrimoniale destinata all’esecuzione del programma di rete)
o Le parti sono libere di stabilire “la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo” (Lett. c) dell’art. 3, co. 4-ter, D.L. 5/2009).
o Il fondo patrimoniale può essere costituito attraverso il conferimento diretto dei beni o mediante l’apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell’art. 2447 bis, co. 1, lett. a) del Codice Civile.
o Al fondo patrimoniale si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2614 e 2615, co. 2,del Codice Civile in materia di consorzi con attività esterna (i.e. i partecipanti non possono dividere il patrimonio comune finché dura l’ente; i creditori dei partecipanti non possono aggredire il patrimonio dell’ente; per le obbligazioni assunte per conto dei singoli partecipanti rispondono solidalmente il patrimonio dell’ente e quello del partecipante interessato); “[…] in ogni caso, per le obbligazioni contratte dell’organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo medesimo”. (Art. 3, co. 4-ter, n. 2), D.L. 5/2009)
o Qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune il contratto deve indicare la denominazione e la sede della rete (Lett. a) dell’art. 3, co. 4-ter, D.L. 5/2009).
B. CONTENUTI FACOLTATIVI (segue)
(Art. 3 co. 4-ter D.L. 10/02/2009, n. 5, conv. in L. 09/04/2009, n. 33 e ss.mm.ii.)
• ORGANO COMUNE (soggetto “incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso”) - Lett. e) dell’art. 3, co. 4-ter, D.L. 5/2009
o Può essere composto sia da persone fisiche che giuridiche, può avere composizione individuale o collegiale e possono farne parte soggetti sia interni che esterni alle imprese aderenti.
o La disciplina delle competenze dell’organo comune e delle sue modalità di funzionamento è completamente rimessa all’autonomia negoziale delle parti contraenti.
o Nel caso in cui l’organo comune non sia previsto o per le attività contrattualmente non rientranti nella sua competenza l’esecuzione del programma di rete è gestita direttamente dalle parti, nei modi liberamente convenuti nel contratto.
B. CONTENUTI FACOLTATIVI (segue)
(Art. 3 co. 4-ter D.L. 10/02/2009, n. 5, conv. in L. 09/04/2009, n. 33 e ss. mm. ii.)
• CAUSE DI RECESSO ANTICIPATO e condizioni per l’esercizio del relativo diritto (Lett. d) dell’art.
3, co. 4-ter, D.L. 5/2009);
• MODIFICABILITÀ DEL PROGRAMMA DI RETE e regole per le modifiche (Lett. f) dell’art. 3, co. 4- ter, D.L. 5/2009).
ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
• “Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun
partecipante […]”
• […] Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica […]”
• […] se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica”.
(Art. 3, co. 4-xxxxxx, D.L. 10/02/2009, n. 5, conv. in L. 09/04/2009, n. 33 e ss. mm. ii.)
“[…] l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle
iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari […]”
(Art. 3, co. 4-xxxxxx, D.L. 10/02/2009, n. 5, conv. in L. 09/04/2009, n. 33 e ss. mm. ii.)
la dottrina ritiene tuttavia che l’efficacia del contratto sia subordinata all’iscrizione solo per quanto riguarda il profilo amministrativo (quello delle agevolazioni) e non invece per quanto riguarda il profilo civilistico dei rapporti tra le parti.
3. IL CONTRATTO DI RETE “RETE LABORATORI VIVERACQUA”
PARTI
Il contratto di rete che ha dato origine alla “RETE LABORATORI VIVERACQUA” (in breve “RETE VIVERACQUALAB”) è stato
stipulato il 17 aprile 2018, inizialmente tra i seguenti soggetti:
Acquevenete S.p.A., BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., Livenza Tagliamento Acque S.p.A., Medio Chiampo S.p.A., Piave Servizi S.p.A.; V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.; Viacqua S.p.A. (società pubbliche locali il cui capitale sociale è detenuto da Enti locali che svolgono in house providing attività di gestione di servizi pubblici locali, in particolare attività di gestione del servizio idrico integrato (SII), per conto degli enti locali soci nei rispettivi territori di competenza);
• Viveracqua S.c.a.r.l. è società consortile a responsabilità limitata costituita da società a capitale interamente pubblico che gestiscono il SII, tra le quali le società suddette.
La RETE VIVERACQUALAB non ha soggettività giuridica.
OBIETTIVI STRATEGICI
Le parti intendono “[…] perseguire […] attraverso l’istituzione della Rete e pertanto attraverso i Laboratori di Rete, l’obiettivo di accrescere la propria capacità innovativa e tecnologica sia sotto il profilo individuale che collettivo, attraverso lo scambio di informazioni e di risorse, la possibilità di investimenti per lo sviluppo e l’innovazione anche tecnologica dei servizi di cui al presente Contratto di Rete nonché la razionalizzazione dei costi che debbono essere sostenuti per l’esecuzione dei controlli delle acque destinate al consumo e/o delle acque reflue, svolgendo attraverso i Laboratori di Rete […] i Servizi di Analisi nel rispetto delle disposizioni normative che stabiliscono l’obbligo di eseguire controlli interni a mezzo dei propri laboratori e/o dei laboratori messi a disposizione da altri soggetti gestori del Servizio idrico integrato. L’erogazione in Rete dei Servizi di Analisi consentirà altresì di raggiungere l’obiettivo di accrescere la capacità gestionale, la capacità innovativa e l’ottimizzazione nella gestione di una fase importante del servizio idrico integrato da parte degli aderenti alla Rete e più precisamente di:
a) Conseguire ottimizzazioni di scala attraverso la razionalizzazione di alcune fasi dell’attività di gestione del servizio idrico, e laddove possibile e conveniente la concentrazione dello sviluppo di talune analisi in uno od alcuni dei Laboratori di Rete, su comune accordo dei Soggetti Gestori Laboratori di Rete e nel rispetto della autonomia decisionale e gestionale di ciascuno;
(continua)
OBIETTIVI STRATEGICI (segue)
b) condividere lo sviluppo e la diffusione di innovazione tecnologica e di processo nella gestione della fase dei controlli
delle acque;
c) sviluppare metodologie analitiche in grado di affrontare efficacemente la problematica dei contaminanti emergenti nelle acque potabili e reflue;
d) valorizzare e mettere a disposizione competenze, know how e risorse anche umane di cui dispongono gli aderenti
alla Rete;
e) perseguire una strategia flessibile, attraverso lo sviluppo congiunto di iniziative negli ambiti della ricerca anche sfruttando le migliori pratiche e le eccellenze proprie degli aderenti alla Rete;
f) sviluppare conoscenze sull’innovazione anche attraverso investimenti comuni;
g) accrescere le opportunità di reperimento di risorse finanziarie;
h) aumentare il potere contrattuale nel mercato degli approvvigionamenti.”
PROGRAMMA DI RETE
Consiste, in particolare:
• nello svolgimento attraverso la Rete dell’attività di analisi e controllo delle acque per i retisti attraverso i Laboratori di Rete sulla base di specifico Tariffario dei Servizi di Analisi;
• nella implementazione e sviluppo del Progetto Laboratori;
• nella messa a disposizione dei beni necessari alla attuazione del Progetto Laboratori;
• nell’utilizzo del personale dipendente di ciascuno dei retisti proprietari dei Laboratori;
• nella razionalizzazione dei costi per lo svolgimento delle attività di cui sopra, secondo quanto previsto nel Regolamento Economico di Rete;
• nel libero scambio di informazioni e di conoscenze di natura industriale tecnica e tecnologica tra i retisti;
(continua)
PROGRAMMA DI RETE (segue)
… consiste, in particolare:
• nell’Istituzione di tavoli di lavoro con funzioni istruttorie, consultive propositive rispetto all’attività della Rete;
• nella prestazione di servizi di consulenza ai retisti;
• nell’istituzione e gestione di un fondo patrimoniale comune;
• nella istituzione di un soggetto preposto a fungere da Organo Comune della Rete;
• nella istituzione e registrazione di un Marchio comune.
Il programma di rete è articolato per FASI il cui avanzamento e raggiungimento vengono monitorati dall’ORGANO ASSEMBLEARE nei termini espressamente previsti dal contratto di rete.
DURATA
• Il contratto di rete ha durata di quattro anni e può essere prorogato di ulteriori quattro anni con
delibera dell’organo assembleare assunto all’unanimità dei soggetti gestori del servizio idrico integrato.
GOVERNANCE – ASSEMBLEA DELLA RETE
• L’assemblea della rete è costituita da tutti i soggetti gestori del servizio idrico integrato aderenti alla
rete.
• Ha competenza esclusiva nelle materie elencate nel contratto di rete (tra le quali: la nomina dell’organo comune; la designazione e/o gradimento sulla nomina del Direttore Operativo della rete; l’assunzione di decisioni vertenti su elementi essenziali del contratto di rete, sui contributi dovuti dai retisti, sul bilancio annuale per il funzionamento della rete, sul piano degli investimenti ed altro).
• L’assemblea è convocata dall’organo comune e si considera validamente costituita quando ad essa partecipino tutti i soggetti gestori del servizio idrico integrato aderenti alla rete.
• Delibera con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei soggetti gestori che rappresentino
almeno l’85% del fondo patrimoniale comune e, in alcune materie di particolare rilievo, all’unanimità.
ORGANIZZAZIONE DELLA RETE – ORGANO COMUNE
• L’ORGANO COMUNE è il soggetto preposto al coordinamento delle attività di amministrazione della rete nonché al coordinamento scientifico delle attività dei laboratori di rete e al coordinamento della prestazione dei servizi di analisi in ossequio al mandato conferito, alle linee guida definite, alle decisioni assunte dall’organo assembleare, alle previsioni del regolamento di rete e degli altri regolamenti e atti deliberativi dell’organo assembleare.
• Spetta esclusivamente all’organo comune l’esecuzione delle decisioni dell’organo assembleare su ogni materia o aspetto di interesse comune relativo alla rete.
• L’organo comune non può assumere iniziative relative alla gestione dei laboratori di rete che restano nell’esclusiva disponibilità e sotto la sola responsabilità del soggetto gestore del servizio idrico titolare del relativo laboratorio.
• L’organo comune è individuato in Viveracqua S.c.a.r.l.
ORGANIZZAZIONE DELLA RETE – ORGANO COMUNE (segue)
• L’organo comune nomina obbligatoriamente un DIRETTORE OPERATIVO DELLA RETE (DOR), per il coordinamento della rete in ordine alla equa e coerente distribuzione delle richieste di servizi di analisi tra i laboratori di rete e alla definizione delle questioni tecnico scientifiche inerenti all’esecuzione del contratto di rete e al perseguimento del programma di rete, con funzioni tra l’altro di coordinamento delle attività dei laboratori di rete nell’ambito del progetto e programma di rete.
• Il DOR è supportato nelle proprie funzioni e si avvale di una FUNZIONE DI CONTROLLER individuato dall’organo comune, sentito il DOR.
• Il contratto di rete prevede la figura di un COORDINATORE TECNICO SCIENTIFICO per attività di supporto nell’esecuzione degli audit presso i laboratori di rete in conformità alle norme UN 17025.
• Il contratto di rete prevede inoltre la facoltà di istituire un COMITATO TECNICO SCIENTIFICO a supporto del DOR.
FONDO PATRIMONIALE COMUNE
• Il fondo patrimoniale comune è costituito dai soggetti gestori del servizio idrico integrato aderenti alla
rete con delibera dell’organo assembleare adottata all’unanimità.
• A tale fondo patrimoniale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2614, 2615 co 2 c.c.
ALTRE CLAUSOLE
• Il contratto di rete prevede anche clausole sul recesso, esclusione di un partecipante alla rete e risoluzione del contratto.
3.3 FUNZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI RETE
FUNZIONAMENTO DELLA RETE VIVERACQUALAB
• La RETE LABORATORI VIVERACQUA, l’ASSEMBLEA DELLA RETE stessa e l’ORGANO COMUNE nelle sue varie articolazioni, come sopra descritte, stanno operando, assumendo i necessari provvedimenti ed effettuando gli opportuni adempimenti per il perseguimento degli obiettivi strategici e del PROGRAMMA DI RETE.
• In questo contesto, è stato tra l’altro individuato il Tariffario dei Servizi di Analisi.
• I Gestori del servizio idrico interessati stanno svolgendo, attraverso la rete, le attività di
analisi e controllo delle acque mediante i laboratori di rete.
A. NORMATIVA ANTITRUST
DISCIPLINA EUROUNITARIA
“Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese […] che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno […]” (Art. 101 Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea - G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115)
PRINCIPIO ESPRESSO DA AGCM
“ […] L’Autorità sottolinea che per potere essere realmente qualificato come strumento finalizzato al superamento della crisi economica conformemente alla ratio dell’intervento legislativo, il contratto di rete debba necessariamente essere configurato e realizzato in senso pro-concorrenziale e con finalità procompetitive, in conformità e nel rispetto delle regole antitrust, così da risultare idoneo, in ultima istanza, a migliorare le condizioni di efficienza e di sviluppo del mercato.” (Comunicazione AGCM del 16 maggio 2011)
B. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI PER LA VERIFICA DELLA QUALITA’
DELL’ACQUA
• “Sono controlli interni i controlli che il gestore è tenuto ad effettuare per la verifica della qualità dell'acqua, destinata al consumo umano. […]. Per l'effettuazione dei controlli il gestore si avvale di laboratori di analisi interni, ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici […]” (Art. 7, commi 1 e 3, D.lgs. 02/02/2001, n. 31)
• “Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, ciascun gestore di servizio idrico si dota di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori, ovvero stipula apposita convenzione con altri soggetti gestori di servizi idrici. […]” (Art. 165 D.lgs. 03/04/2006, n. 152)
C. DISPOSIZIONI SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RETE E AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI
• “I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni […]. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1”.
• “Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:
a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
b) unicità della gestione;
c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.
(Art. 147, co. 1 e 2, D.lgs. 03/04/2006, n. 152)
C. DISPOSIZIONI SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RETE E AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI (segue)
• “A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi […]. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni […]”.
(Art. 3-bis D.L. 13/08/2011, n. 138, conv. in L. 14/09/2011, n. 148)
C. DISPOSIZIONI SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RETE E AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI (segue)
• “Al fine dell’organizzazione ottimale della gestione del servizio idrico integrato, gli ambiti territoriali ottimali, che comprendono i comuni indicati negli elenchi di cui all’Allegato A della presente legge, sono i seguenti: a) ambito territoriale ottimale Alto Veneto; b) ambito territoriale ottimale Veneto Orientale; c) ambito territoriale ottimale Laguna di Venezia; d) ambito territoriale ottimale Bacchiglione; e) ambito territoriale ottimale Brenta; f) ambito territoriale ottimale Valle del Chiampo; Pagina 2 di 14 g) ambito territoriale ottimale Veronese; h) ambito territoriale ottimale Polesine.”
(Art. 2 L. R. Regione Veneto 27/04/2012, n. 17)
C. DISPOSIZIONI DI CUI AL S.LGS 50/2016 IN MATERIA DI “IN HOUSE PROVIDING”
• “Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.”
(Art. 5, co. 1, D.lgs. 18/04/2016, n. 50)
C. DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 50/2016 IN MATERIA DI “IN HOUSE PROVIDING”
• “ Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione
del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.”
(Art. 5, co. 6, D.lgs. 18/04/2016, n. 50)
CONSIDERAZIONI
• La fattispecie in esame risulta compatibile con le disposizioni normative sopra citate, innanzitutto considerato che i servizi di analisi sono svolti da laboratori accreditati interni al gestore del servizio idrico integrato, operanti in house providing nei rispettivi ambiti territoriali ottimali, il cui capitale è interamente detenuto da enti pubblici locali.
• Si rileva che in materia si è espressa la Corte di Cassazione con ordinanza 20/10/2009, n. 22584, nella quale, rigettando il ricorso avente ad oggetto il regolamento preventivo di giurisdizione riferito alla causa promossa dal gestore del servizio idrico di un Comune nei confronti del gestore del servizio idrico di un altro Comune e di una società privata per l’annullamento del contratto stipulato tra questi ultimi, la Corte di Cassazione ha statuito che:
“[…] La destinazione a consumo umano dell'acqua gestita dalla società a capitale pubblico, interamente del Comune di Sanremo, esclude ogni scopo immediato di tipo "industriale o commerciale" nell'espletamento del servizio idrico, istituito solo per soddisfare esigenze di interesse generale in regime di non concorrenza, come tali non aventi natura industriale o commerciale […]”.
(segue)
CONSIDERAZIONI (segue)
• Sul punto si è più recentemente espresso anche il T.A.R. Campania con sentenza 20/02/2015, n. 1197 nella quale, pronunciandosi sul ricorso promosso avverso la Regione Campania da una ditta fornitrice del servizio di analisi di potabilità delle acque per l’annullamento degli atti di gara per l’affidamento del servizio di analisi chimiche e microbiologiche di laboratorio presso l’acquedotto campano che prevedeva quale requisito soggettivo per i ricorrenti di essere un soggetto gestore del servizio idrico con un laboratorio di analisi interno alla propria struttura organizzativa, il T.A.R. ha statuito che:
“[…] E' evidente e difficilmente confutabile […] che il legislatore abbia deliberatamente circoscritto il novero dei soggetti abilitati all'effettuazione dei controlli sulle acque destinate al consumo umano a soggetti particolarmente qualificati, quali i gestori del servizio idrico, e che la ratio di questa scelta debba rinvenirsi nel rilievo degli interessi coinvolti nell'azione amministrativa, attinenti alla soddisfazione di esigenze di interesse generale e di carattere primario, tali da escludere ogni scopo immediato di tipo industriale o commerciale […]”