CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PALERMO ED ENNA
Allegato C al Disciplinare di gara
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PALERMO ED ENNA
L'anno _ , il giorno __ del mese di , in Palermo, presso i locali della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna, con la presente convenzione, redatta in tre originali
TRA
la Camera di Commercio di Palermo ed Enna, con sede legale in Palermo, Via E. Amari n. 11 più avanti denominata semplicemente “la Camera” o “l’Ente”, c.f./P.IVA 06530500823, rappresentata dal dr. _, nato a _, il , c.f. _, nella propria qualità di _ _, che interviene nel presente atto per dare esecuzione della _ _
E
l'Istituto di Credito …....., con sede legale in ….., via …......, più avanti denominata semplicemente, “l’Istituto Cassiere” o “Banca”,c.f./P.IVA …....., numero di iscrizione al Registro Imprese di …... n. , n° di matricola _ all'albo delle banche tenuto presso la Banca d'Italia,
rappresentata da , nato a , il __ , c.f.
, nella sua qualità di _ _, giusto atto di nomina del
_.
PREMESSO
- che la Camera è inclusa nella Tabella “A” allegata alla legge n.720 del 29.10.1984 e, pertanto, è sottoposta al regime di Tesoreria Unica per Enti ed Organismi pubblici;
- che a seguito di pubblico incanto espletato ai sensi del vigente Dlgs n.50/2016 e smi e DPR n.254/2005, il servizio è stato aggiudicato all’Istituto Cassiere per la durata di anni cinque (5) come in appresso specificato;
LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE
previa ratifica e conferma della narrativa che precede, dichiarata parte integrante e sostanziale della presente convenzione, convengono e stipulano quanto segue:
Art.1 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA
1. La Camera affida, con la presente convenzione, giusta
n. _
del
, il servizio di cassa all’Istituto Cassiere, che accetta e lo svolge, per tutta la durata del contratto, presso gli sportelli dedicati, ubicati nei Comuni di Palermo e di Enna.
2. Il servizio di cassa sarà svolto in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione ed espletato dalla Banca nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli della stessa sono aperti al pubblico.
3. Il servizio di cassa, la cui durata è fissata al successivo art.14, dovrà svolgersi in conformità alla legge, alle norme statutarie e regolamentari dell'Ente, nonché ai patti di cui alla presente convenzione.
4. Nel corso del rapporto contrattuale, la Camera sarà legittimata a richiedere la riduzione o l’ampliamento del servizio, anche a seguito di nuove disposizioni legislative. Nel corso di tutto il periodo contrattuale, di comune accordo tra le parti e mediante semplice scambio di lettere, potranno essere in ogni momento apportati alle modalità di espletamento del servizio, i perfezionamenti metodologici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Sono escluse modifiche o integrazioni in forma di tacito accordo o silenzio/assenso.
5. L’Istituto Cassiere dedicherà all'espletamento del servizio, le migliori cure e risponderà di eventuali disguidi, disfunzioni e danni causati dalla propria organizzazione.
Art.2 - OGGETTO E LIMITI DELLA CONVENZIONE
1. Il Servizio di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all’Ente e dallo stesso ordinati con l'osservanza delle norme di legge e, in particolare, del Regolamento concernente la “Disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio” – di cui al D.P.R. 254/2005 - e di quelle contenute negli articoli che seguono,nonché la custodia e l’amministrazione dei titoli e valori di cui al successivo art.10 e di cui all'offerta presentata.
2. La gestione economico-patrimoniale dell'Ente, di cui al D.P.R. 254/2005, ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
3. L'esazione non comporta l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte della Banca, la quale non è tenuta ad intimare atti legali, restando sempre a cura dell'Ente ogni pratica legale e amministrativa per ottenere l'incasso.
4. Ai sensi di legge, ogni deposito ed eventuale investimento alternativo dell'Ente è costituito presso la Banca e da questa amministrato. Rappresentano eccezione a tale principio, le somme rivenienti da mutui contratti dall'Ente e in attesa di uso, le quali, secondo le norme vigenti in materia, devono essere tenute in deposito presso l'Istituto mutuante.
Art. 3 - LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
1. Il servizio dovrà essere svolto in locali dell’aggiudicatario mediante una sede, filiale, agenzia o sportello bancario operativo nel perimetro urbano della città di Palermo ove sia garantito l’accesso al personale camerale per il deposito o ritiro di documentazione inerente il servizio nonché agli utenti dell’Ente per il pagamento dei diritti relativi ai servizi camerali. Nel caso in cui l’aggiudicatario non abbia sede, filiale, agenzia o sportello bancario, nel perimetro urbano di ciascuna delle tre città dovrà effettuarne l’apertura entro la data di inizio della convenzione. La mancata apertura di tali sedi nel termine indicato costituisce causa insindacabile di risoluzione della convenzione di affidamento del servizio in oggetto.
Art. 4 – RISCOSSIONI
1. Le entrate sono riscosse dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi di incasso (reversali) inviati telematicamente dalla Camera su modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente, sottoscritti dal Dirigente dell’area economica- finanzia e dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria o dai rispettivi delegati come previsto dal’art 16, comma 1, del D.P.R 254/2005. La Camera s'impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni. Per gli effetti di cui sopra, la Banca resta impegnata dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.
2. Gli ordinativi di incasso (reversali) devono contenere:
a. -nome e cognome o ragione sociale del debitore
b. -codice fiscale del debitore
c. -causale
d. -importo in cifre e lettere
e. -data di emissione
f. -codifica gestionale SIOPE
3. Solo in casi eccezionali o di assoluta necessità, la trasmissione potrà avvenire con modalità cartacea. Le reversali d’incasso cartacee saranno consegnate dalla Camera all’Istituto Cassiere accompagnate da una distinta in duplice copia, una delle quali da restituire alla Camera per ricevuta. Potranno essere accettate eventuali cancellature o aggiunte purché convalidate mediante timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il titolo.
4. Per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo e per le quietanze, la Banca si dovrà attenere alle indicazioni che saranno annotate sulle reversali; in difetto, si atterrà alle norme di legge vigenti in materia.
5. In assenza di ordinativi di riscossione, l’Istituto Cassiere accetterà ugualmente le somme che i terzi intendano versare alla Camera, a qualsiasi titolo e causa, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l’indicazione della causale del versamento, la clausola espressa “salvo i diritti dell’Ente”. Le entrate riscosse senza reversale dovranno essere attribuite alla contabilità speciale fruttifera, salvo diversa indicazione della Camera. La Banca non è tenuta ad accettare comunque, i versamenti di terzi a favore della Camera, a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Sono invece accettati assegni circolari intestati alla Camera. Tali incassi saranno comunicati tempestivamente alla Camera che provvederà all’emissione degli ordinativi di riscossione. A comprova delle riscossioni effettuate l’Istituto Cassiere, nei successivi sette giorni, provvede ad inviare alla Camera tramite sistema OBI, un messaggio in formato di “flusso” informatico firmato digitalmente dai soggetti competenti con cui documenta l’incasso delle somme riscosse sul conto di cassa della Camera stessa.
6. Per tutte le riscossioni l’Istituto Cassiere applicherà la valuta del giorno di incasso o accredito degli importi ai sensi del D.Lgs. n. 11/2010, come modificato dal D.Lgs. 15/12/2017 n. 218 che ha recepito la Direttiva 2015/2366/UE del parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (cosiddetta PSD2 – Payment Services Directive).
7. L’esazione sarà pura e semplice, senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte dell’Istituto Cassiere, il quale non sarà tenuto ad intimare atti legali o richieste né ad inviare avvisi sollecitatori e notifiche a debitori morosi, restando sempre a cura della Camera ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l’incasso.
8. Su richiesta della Camera l’Istituto Cassiere fornisce, entro il terzo giorno successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi reversale eseguita.
9. Le reversali di incasso non estinte alla data del 31 dicembre, saranno revocate e annullate dalla Camera.
10. Il prelevamento dai conti correnti postali intestati all’Ente è disposto dall’Ente medesimo mediante preventiva emissione di reversale intestata all’Ente stesso. L’accredito al conto di gestione delle relative somme sarà effettuato nello stesso giorno in cui l’Istituto Cassiere avrà la disponibilità della somma prelevata dal c/c postale.
11. Relativamente alle entrate di somme affluite tramite Pos, pago-bancomat e incassi presso lo sportello della Banca, queste dovranno essere accreditate all'Ente con valuta avente lo stesso giorno dell'operazione.
Art.5 - PAGAMENTI
1. I pagamenti sono eseguiti dall’Istituto Cassiere in base a ordinativi di pagamento (mandati), inviati telematicamente dalla Camera su modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente, sottoscritti dal Dirigente dell’area economica- finanzia e dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria o dai rispettivi delegati come previsto dal’art 16, comma 1, del D.P.R 254/2005. L'Ente s'impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni. Per gli effetti di cui sopra, l’Istituto Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.
2. I mandati di pagamento devono riportare le seguenti indicazioni:
a. -Nome e cognome o ragione sociale del creditore
b. -Codice fiscale del creditore
c. -Causale
d. -Importo in cifre e lettere
e. -Modalità di estinzione del titolo
f. -Data di emissione
g. -Eventuale data di scadenza
h.-Codifica gestionale SIOPE
i. -CIG e/o CUP ove previsto
3. Solo in casi eccezionali o di assoluta necessità, la trasmissione potrà avvenire con modalità cartacea. I mandati di pagamento cartacei saranno consegnati all’Istituto Cassiere accompagnati da una distinta in duplice copia, una delle quali dovrà essere restituita alla Camera per ricevuta. Potranno essere accettate eventuali cancellature o aggiunte purché convalidate mediante timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il titolo.
4. La Banca, su conforme richiesta dell’Ente, effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento, che è comunque emesso entro i quindici giorni successivi dalla comunicazione dell’operazione.
5. Per l'imposta di bollo, per le quietanze ed in genere per tutte le ritenute fiscali, l’Istituto Cassiere si dovrà attenere alle indicazioni che saranno annotate sui mandati; in difetto, si atterrà alle norme di legge vigenti in materia.
6. In ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e smi, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché al divieto di pagamento in contanti per cifre superiori a € 3.000,00 di cui all’art. 49 del D.Lgs. 21/11/2007 n. 231 e smi, i mandati di pagamento saranno estinti con una delle seguenti modalità:
a) - in contanti, presso i propri sportelli, rispettando tuttavia i limiti e le disposizioni relative alla tracciabilità dei pagamenti;
b) - accreditamento in conto corrente postale, o mediante vaglia o assegno postale. In tal caso saranno allegate ai mandati, rispettivamente, le ricevute di versamento rilasciate dall'Amministrazione postale e le distinte degli assegni di c/c postale o i tabulati meccanografici recanti gli estremi della vidimazione, convalidati con timbro e firma della Banca;
c) - commutazione in assegno circolare non trasferibile all’ordine del creditore da spedire a cura dell’Istituto Cassiere, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
d) - accreditamento sul c/c bancario del beneficiario.
7. Le spese di cui alle lettere b), c) e d) del precedente punto saranno quelle specificate nell'offerta dell’Istituto Cassiere. Ai sensi del D.P.R. n. 254/2005, art. 16 comma 7, le spese derivanti da particolari modalità di estinzione sono poste esclusivamente a carico del beneficiario.
8. Per il pagamento di emolumenti ai dipendenti in servizio e in quiescenza della camera (retribuzioni, pensioni, prestiti o anticipazioni su indennità di buonuscita o TFR, indennità di buonuscita o TFR, altri compensi), non verranno addebitate spese ai beneficiari, qualunque sia la forma di pagamento prescelta, fermo restando che la valuta sarà quella corrente alla data di effettiva corresponsione degli emolumenti. Per tali pagamenti non verranno parimenti addebitate spese all’Ente. Nessun addebito dovrà altresì essere posto né a carico dei soggetti destinatari né a carico dell'Ente sui pagamenti relativi a rimborsi ad altre camere di commercio, di diritti e altre somme versate e non dovute, anche se effettuate mediante bonifico bancario.
9. Non verrà applicata nessuna commissione o altra spesa né all’Ente né ai beneficiari (per questi ultimi ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 11/2010, come modificato dal D.Lgs. n. 218/2017) oltre che per i pagamenti di cui al punto precedente, anche per qualsiasi altro pagamento tra cui, a titolo meramente esemplificativo, quelli di seguito indicati:
a) - indennità, rimborsi e compensi ai componenti gli organi e le commissioni camerali;
b) - disposti a favore di organismi del sistema camerale (Unione Italiana delle Camere di Commercio, Unione Regionale delle Camere di Commercio della Sicilia, Camere di Commercio, ecc.);
c) - disposti a favore di altri enti e amministrazioni pubbliche;
d) - pagamento di fatture per contratti di somministrazione di lavoro;
e) - quote associative;
f) - premi di assicurazione;
g) - sottoscrizione di azioni, obbligazioni e quote di società partecipate;
h) - pagamento di utenze, imposte, tasse e contributi previdenziali.
i) - rimborsi di entrate erroneamente versate alla Camera.
10. L ’Ente si riserva di “domiciliare” presso l’Istituto Cassiere il pagamento di utenze (telefonia, acqua, gas, ecc.) In tal caso l’Istituto Cassiere dovrà procedere al pagamento entro la scadenza, anche senza la preventiva emissione del mandato che l’Ente si impegna comunque a emettere entro 15 giorni.
11. I mandati saranno ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo successivo a quello della trasmissione alla Banca. In casi eccezionali, per scadenze imminenti ed urgenti che possano comportare interessi di mora o altre penalità, l’Istituto Cassiere, a richiesta dell'Ente, si impegna ad eseguire i pagamenti nella stessa giornata di trasmissione della relativa disposizione di pagamento. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo, l'Ente medesimo deve trasmettere i mandati entro e non oltre il giorno lavorativo bancabile precedente al suddetto termine; per quanto riguarda il pagamento degli emolumenti al personale dipendente, l'Ente medesimo deve trasmettere i mandati entro e non oltre il terzo giorno bancabile precedente alla scadenza.
12. La Banca non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, o che presentino abrasioni o cancellature nell’indicazione della somma o del nome del creditore o discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E’ ammessa la convalida delle correzioni con timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il titolo.
13. La Banca è esonerata da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall’Ente sul mandato.
14. A comprova dei pagamenti effettuati, l’Istituto Cassiere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro “pagato”, la data e la propria firma. Su richiesta dell’Ente, la Banca fornisce, entro il terzo giorno successivo lavorativo, gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito.
15.Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, l’Ente è liberato dall’obbligazione nel momento dell’addebito dell’importo sul conto corrente bancario o postale.
16.L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto di quanto disposto al comma 5, art. 16 del D.P.R. 254/2005 e secondo le indicazioni fornite dall’Ente con assunzione di responsabilità da parte dell’Istituto Cassiere che ne risponde, anche con il proprio patrimonio nei confronti sia dell’Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
17.I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall’Ente dopo l’avvenuta consegna dei relativi mandati alla Banca.
18.L’Ente si impegna a non presentare alla Banca mandati oltre la data del 18 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data. I mandati non estinti alla data del 31 dicembre saranno restituiti all’Ente.
19. L’Istituto Cassiere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, nonché quelli relativi a spese ricorrenti, individuati dall'Ente e comunicati alla Banca. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso; devono, altresì, riportare l'annotazione: “a copertura del sospeso n. *****”, rilevato dai dati comunicati dalla Banca.
20. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l'anticipazione di cassa di cui al successivo art. 7, previa deliberazione e richiesta dall'Ente in presenza di entrate certe liquide ed esigibili cedute dall'Ente a garanzia dell'anticipazione stessa.
21. L’Istituto Cassiere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia altresì, possibile ricorrere alle anticipazioni di cassa, in quanto già utilizzata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme convenute. Per tutti i pagamenti l’Istituto Cassiere applicherà una data di valuta non anteriore al giorno di pagamento/addebito ai sensi del D.Lgs. n. 11/2010, come modificato dal D.Lgs. 15/12/2017 n. 218 che
ha recepito la Direttiva 2015/2366/UE del parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (cosiddetta PSD2 – Payment Services Directive).
Art.6 - PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO
1. Su richiesta dell’Ente, può procedersi da parte dell’Istituto Cassiere, al rilascio di carte di credito aziendali, appartenenti al circuito internazionale, regolata da apposito contratto e con le modalità di cui al comma successivo. A tal fine l’Ente trasmette alla Banca il provvedimento con il quale vengono individuati i soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti con carta di credito nonché i limiti di utilizzo prestabiliti.
2. L’Ente trasmette alla Banca l’estratto conto ricevuto dalla società emittente la carta di credito unitamente ai relativi mandati di pagamento a copertura delle spese sostenute.
3. L’emissione e il rinnovo delle carte di credito sarà gratuito. Per l’utilizzo delle stesse non saranno dovute commissioni di gestione e transazione.
Art.7- ANTICIPAZIONE DI CASSA
1. I pagamenti sono effettuati dalla Banca nei limiti dell’effettiva giacenza di cassa della Camera.
2. Nel caso di mancata disponibilità di fondi su conto corrente dell’Ente, su richiesta della Camera, corredata della deliberazione dell’organo competente, la Banca si impegna ad accordare un’anticipazione di cassa per un importo complessivo non superiore a € 7.000.000,00 entro il termine massimo di dieci giorni dalla richiesta; è, comunque, tenuta ad assicurare il pagamento di stipendi e
pensioni nonché degli oneri riflessi, inoltre ad anticipare le relative somme a semplice richiesta.
3. L'Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzazione e il rimborso delle anticipazioni, nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita.
4. Sull'anticipazione verrà corrisposto alla Banca un interesse annuale nella misura specificata in sede di aggiudicazione (__ punti percentuali).
7. Gli interessi a carico dell’Ente vengono calcolati sulle somme utilizzate sull’ammontare dell’anticipazione accordata ai sensi del precedente comma e decorrono dalla data di effettivo uso.
8. Nel caso in cui il rapporto di cui al presente atto venga a cessare per trasferimento ad altro Istituto Cassiere del servizio di cassa, ovvero per qualsiasi altro motivo, la Banca verrà rimborsata di ogni suo credito. Qualora la Camera, al momento della stipula della presente convenzione, non abbia la disponibilità finanziaria occorrente ad estinguere ogni esposizione in essere, sia per capitale, sia per interessi ed accessori nei confronti della banca cessante, l’Istituto Cassiere subentrante, su esplicita richiesta della Camera, si impegna a concedere un’anticipazione a totale copertura dell’esposizione secondo la procedura di cui al presente articolo.
Art.8 - FIRME E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1. L’Ente provvede a depositare presso la Banca le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni in seguito ad intervenute modifiche nei poteri.
2. Resta inteso che, ai fini del D. Lgs. n. 196/2003 (tutela dei dati personali) o di analoghe disposizioni di legge, le eventuali incombenze relative al trattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi, con i quali la Banca viene in contatto nello svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione, sono espletate dall’Ente.
Art. 9 - GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO
1. Il servizio in oggetto dovrà essere gestito esclusivamente con metodologie e criteri informatici tramite collegamento telematico con l’Istituto Cassiere. L’Istituto Cassiere è tenuto ad adeguarsi al sistema di pagamento/incasso mediante mandato/reversale telematico (applicativo InfoCamere denominato “Ordinativo Bancario Informatico” OBI) a partire dalla data di inizio del servizio. La trasmissione telematica dei mandati e delle reversali dovrà essere attuata mediante l’adozione del prodotto fornito da InfoCamere. La trasmissione in sicurezza delle informazioni firmate digitalmente deve essere assicurata tramite Posta Elettronica Certificata ovvero applicativi compatibili con quelli in uso presso la Camera, in grado di garantire la conservazione e consultazione delle ricevute.
2. L’istituto Cassiere, inoltre, dovrà gestire gli incassi e i pagamenti attraverso ordinativi informatici emessi secondo le “Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+” emanate dall'Agenzia per l’Italia digitale (AGID) il 30 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni, per il tramite dell’infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d’Italia nell’ambito del servizio di tesoreria statale, seguendo le “Regole tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+” pubblicate il 10 febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dedicato alla rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni;
3. L’Istituto cassiere renderà disponibile dall’inizio del servizio, senza alcun onere per la Camera:
a) servizio di “home banking”, con funzioni informative e telematiche, per l’accesso diretto in tempo reale agli archivi di tutti i conti correnti intestati alla Camera
b) servizio on-line per l’invio telematico del file “con tracciato standard” relativo ai bonifici delle retribuzioni spettanti ai dipendenti della Camera nonché dei redditi assimilati.
4. L’Istituto Cassiere si impegna, a propria cura e spese, ad effettuare il servizio di installazione/gestione di n° 10 terminali POS per l'incasso dei diritti pagati allo sportello dagli utenti e di altre somme dovute all’Ente. I costi del servizio sono a totale carico dell’Istituto Cassiere, ivi compresi eventuali canoni, materiali di consumo, spese per installazione e disinstallazione e quant'altro necessario per la corretta prestazione del servizio. Le apparecchiature POS dovranno essere rimosse alla scadenza della presente convenzione con oneri interamente a carico dell’Istituto Cassiere.
Art.10 - VERIFICHE E OBBLIGHI ANNESSI DELLA BANCA
1. L’Ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. La Banca deve esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione, anche in formato meccanografico e/o elettronico.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria dell’Ente hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa. Di conseguenza, previa comunicazione da parte del Dirigente dell’Ente dei nominativi dei suddetti revisori, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa.
3. L’Istituto Cassiere è obbligato a tenere aggiornato e conservare il giornale di cassa e i verbali di verifica.
4. L’Istituto Cassiere è tenuto a mettere a disposizione dell'Ente, copia del giornale di cassa, e con la periodicità di cui al successivo art. 18, l'estratto conto. Inoltre è tenuto a rendere prontamente disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa.
5. L’Istituto Cassiere assume l'impegno a prestare servizio gratuito di consulenza finanziaria, anche in caso di accensione di forme di finanziamento, per tutta la durata del contratto
Art.11 - XXXXX XXXXXXXX
1. Sulle anticipazioni di cassa utilizzate di cui all'articolo 7, verrà corrisposto alla Banca un interesse annuale pari a Euribor tre mesi lettera, parametrato per ciascun mese alla media del mese precedente (- punti percentuali in sede di aggiudicazione). La Banca procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di cassa degli interessi a debito per l'Ente eventualmente maturati nel trimestre precedente, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente si impegna ad emettere i relativi mandati di pagamento con immediatezza e comunque entro i termini di cui al precedente art. 5. La stessa misura di tasso d'interesse, pari a punti percentuali – _ punti percentuali (in lettere) rispetto all'Euribor tre mesi lettera, parametrato per ciascun mese alla media del mese precedente, verrà applicata in conformità alle Previsioni del Bando di gara sull'eventuale mutuo di consolidamento del debito riveniente da anticipazioni di cassa.
Art.12 - CONTO GIUDIZIALE
1. Ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.P.R. 254/2005, entro il termine di due mesi dalla chiusura dell’esercizio, la Banca di impegna a trasmettere all’Ente, il conto annuale di gestione secondo le modalità riportate nell’allegato E del D.P.R 254/2005.
Art. 13 - COMPENSO E SPESE DI GESTIONE
1. Il servizio è affidato all’Istituto Cassiere a titolo gratuito. La gratuità è estesa alla tenuta dei conti correnti.
2. L’Istituto Cassiere ha diritto al rimborso, da effettuarsi con periodicità trimestrale, delle spese postali, per stampati, nonché degli oneri fiscali. L’Istituto Cassiere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di cassa delle predette spese, trasmettendo all'Ente apposita nota- spese. L'Ente si impegna ad emettere i relativi mandati con immediatezza e comunque entro i termini di cui al precedente art. 5.
Art.14 - DURATA DELLA CONVENZIONE
1. La presente convenzione ha una durata di anni tre e decorre dall’ 01 luglio 2020 fino al 30 giugno 2023.
2. Il contratto, qualora la normativa vigente in materia lo consenta, potrà essere rinnovato per una sola volta per un periodo non superiore ad anni due e comunque non inferiore a un anno, previo accordo tra le parti comunicato a mezzo posta elettronica certificata entro la scadenza. La Banca, su richiesta della Camera, ha comunque l’obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, sino a quando la stessa non abbia provveduto a nuovo contratto e comunque non oltre 6 mesi successivi alla scadenza del contratto (ai sensi art. 106 co 11 del DLgs n. 50/2016 e smi).
Art.15 - ULTERIORI DISPOSIZIONI
1. La Banca, nell'ambito delle attività finanziarie, si impegna a concedere tramite convenzione e/o accordo individuale, da concordarsi tra le parti, prestiti a tasso agevolato a favore dei dipendenti camerali, in servizio e quiescenza.
Art. 16 - RESPONSABILITA' DELL’ISTITUTO CASSIERE
1. L’Istituto Cassiere è responsabile, a norma di legge, dei fondi di cassa e di tutti i valori e carte contabili regolarmente affidatigli dall'Ente. La Banca si rende garante e responsabile della regolarità e del funzionamento del servizio assunto.
Art. 17 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1.Considerata la particolare natura del servizio non è consentito il ricorso al subappalto; l’Istituto Cassiere è tenuto, pertanto, ad eseguire in proprio tutte le prestazioni comprese nel contratto. A pena di immediata risoluzione della presente convenzione e risarcimento di eventuali danni è altresì vietata la cessione del contratto salvo quanto previsto dall’art.106 del DLgs 18 aprile 2016 n.50 cui espressamente si rinvia.
Art. 19 - RISERVATEZZA
1.L’Istituto Cassiere sarà impegnato formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
Art. 20 - ADEMPIMENTI PERIODICI DELLA BANCA
1. Alla fine di ogni mese e comunque non oltre il giorno 5 del mese successivo L’Istituto Cassiere trasmetterà on-line all'Ente:
a) la situazione di cassa contenente sia il complessivo ammontare delle reversali e dei mandati ricevuti in carico nonché degli incassi e dei pagamenti eseguiti nel mese di riferimento, sia l'ammontare della resa di cassa risultante all'inizio ed alla fine dello stesso mese, nonché l’elenco dei provvisori sospesi (riscossioni e pagamenti);
b) le reversali eseguite nel corso del mese di riferimento, cronologicamente e numericamente ordinate e i mandati eseguiti nel corso del mese di riferimento, cronologicamente e numericamente ordinati, debitamente quietanzati o corredati dai documenti equipollenti delle quietanze.
c) entro il 15 Gennaio di ciascun esercizio, le reversali ed i mandati rimasti ineseguiti nel corso dell'esercizio di riferimento.
2. L'Ente si obbliga ad esaminare gli atti ed i documenti contabili di cui ai precedenti commi e di comunicare alla Banca, mediante P.E.C., il proprio benestare ovvero eventuali osservazioni, debitamente motivate, entro i 30 giorni dal ricevimento delle situazioni di cassa.
Art.21 - CLAUSOLE PENALI
1. La Banca dovrà rimborsare integralmente, all'Ente, tutti gli eventuali oneri per ritardati pagamenti previsti da norme di legge e regolamentari, imputabili ad omissivo comportamento della stessa.
2. L'Ente comunque si riserva ogni diritto di risarcibilità degli eventuali ulteriori danni subiti.
ART.22 - GARANZIA DEFINITIVA
1. L'Istituto Cassiere è esonerato dal prestare garanzia definitiva per l'affidamento del servizio oggetto della presente convenzione, in quanto obbligato al rispetto di indici di equilibrio finanziario, economico e patrimoniale per i quali è sottoposto a controllo ai sensi del vigente D.Lgs.n.385/1993 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”.
ART. 23 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI
Gli obblighi di tracciabilità, di cui alla legge n.136/2010 e smi “Piano straordinario contro le mafie”, si considerano assolti con l’acquisizione del CIG al momento dell’avvio della procedura di affidamento.
Art.24 - REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE
1. Tutte le spese di stipulazione e registrazione del contratto ed ogni altra conseguente sono a carico dell’Istituto Cassiere.
Art. 25 - RINVIO, CONTROVERSIE E DOMICILIO DELLE PARTI
1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, la Camera elegge il proprio domicilio in Palermo, Via E. Amari n. 11, c.f. 06530500823.
L’Istituto Cassiere–Via/Piazza _ , _ _,
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2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio al Codice Civile, alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano la materia. La definizione delle controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, saranno di competenza in via esclusiva del Foro di Palermo. Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi ove ha sede la Camera.
3. Per tutte le operazioni ed i servizi accessori, non espressamente indicati nella presente convenzione, si rimanda all'offerta tecnico-economica del gestore, allegata alla presente alla lettera “B” e, ove necessario, le parti, Banca ed Ente, concorderanno eventuali specifiche condizioni.
4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l’Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti, anche con scadenza predeterminata, concessi dalla Banca a qualsivoglia titolo, obbligandosi, in via subordinata e con il consenso della Banca medesima, a far rilevare dalla Banca subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere dallo stesso Istituto Cassiere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell’Ente.
Si allegano, in copia:
− All. A - DETERMINAZIONE N° _ DEL DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA;
− All. B - OFFERTA AGGIUDICATARIA
Per l’Ente Per la Banca