Accordo di fornitura di biomasse derivanti da attività di lavorazione di prodotti e sottoprodotti agroalimentari
Accordo di fornitura di biomasse derivanti da attività di lavorazione di prodotti e sottoprodotti agroalimentari
PREMESSE
Il presente accordo viene stipulato nell’ambito del contratto quadro stipulato ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.Lgs 27 maggio 2005 n.102, in data 28 dicembre 2021, da parte di INALCA S.p.A, ITALIA ALIMENTARI S.p.A., MONTAGNA S.p.A., CASTELFRIGO LV S.r.l., REALBEEF S.r.l., MACELLO DI PARMA S.r.l, XXXXXXX & C. S.p.A., AGM S.r.l.
nonché dalle Organizzazioni Professionali ASSOCARNI e CONFAGRICOLTURA.
I soggetti contraenti il presente accordo hanno per oggetto la regolazione dei rapporti di fornitura di biomassa da intese di filiera, così come definite dall’art.2, punto 1, lettera b) del DM 2 marzo 2010, compresi i sottoprodotti di origine animale, al fine della loro valorizzazione energetica in un impianto di digestione anaerobica con produzione di biogas da parte dell’acquirente.
Per “Biomassa” si intende la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura, silvicoltura e dalle industrie connesse, così come definita all’art.1 comma 1 lettera a), comprensiva dei sottoprodotti di origine animale di cui ai Regolamenti (CE) 1069/2009 e 142/2011.
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di fornitura.
Il presente accordo viene stipulato
tra
l’impresa INALCA S.p.A. – Stabilimento di Ospedaletto Lodigiano, acquirente di biomasse di tipologia IV “Residui delle attività di lavorazione di prodotti agroalimentari, zootecnici e forestali” di cui all’art. 2 comma 1 lettera a) D.M. 02/03/2010 a fini energetici), con sede legale in Xxxxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxxxx 00/X, C.F. 01825020363, P.IVA 02562260360, in persona del Sig Xxxxx Xxxx, nato a Modena, il 02/02/1964, (di seguito identificato come operatore elettrico) in qualità di legale rappresentante, di seguito denominata “Acquirente”,
e
l’impresa omissis – Stabilimento di omissis, produttore di biomassa tipologia IV “Residui delle attività di lavorazione di prodotti agroalimentari, zootecnici e forestali” di cui all’art. 2 comma 1 lettera a) D.M. 02/03/2010 utilizzata a fini energetici), con sede legale in omissis, in persona del Sig. omissis, in qualità di Procuratore Speciale/Legale Rappresentante, di seguito denominata “Produttore”;
Come indicato in premessa, l’acquirente gestisce un impianto per la digestione anaerobica di biomasse con produzione di biogas e successiva energia elettrica che si avvale, tra l’altro delle seguenti biomasse:
1. Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (CER 020204),
2. Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (stallatico contenuto tubo digerente (CER 020203).
- il produttore di biomassa è dedito alla lavorazione di prodotti agroalimentari appartenenti alle seguenti tipologie merceologiche:
omissis.
Ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1 – Oggetto del contratto
Costituiscono oggetto del presente contratto le biomasse derivanti dal processo di lavorazione carni destinate all’alimentazione umana od alla lavorazione e trasformazione di SOA, la cui composizione media sia:
1) Biomassa (fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti – codice CER 020204),
- Sostanza Secca: 6/30%
- Carbonio organico totale: da 100 a 800 g/Kg SS
- Azoto totale: da 5 a 100 g/Kg XX
0) Xxxxxxxx (xxxxxx inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (stallatico contenuto tubo digerente (CER 020203))
- Sostanza Secca: 15-30%
- Carbonio organico totale: da 100 a 800 g/Kg SS
- Azoto totale: da 10 a 100 g/Kg SS
ARTICOLO 2 - Obblighi dell’acquirente
L’acquirente si impegna a ritirare, alle condizioni economiche indicate all’art. 4, ed a trasformare a fini energetici le seguenti biomasse:
1) fino ad un massimo di xxxx t/anno di biomassa (CER 020204),
2) fino ad un massimo di xxxx t/anno di biomassa (CER 020203).
Il ritiro dovrà avvenire previo accordo tra le parti.
L’utilizzazione delle biomasse avrà luogo esclusivamente nell’impianto di digestione anaerobica gestito dall’azienda acquirente.
L’acquirente si impegna altresì ad adempiere con diligenza a tutti gli obblighi di conservazione e trasmissione documenti indicati all’allegato I, paragrafo IV, punti 1 e 2 del DM 2 marzo 2010, nonché a tutti gli obblighi normativi e prescrizioni autorizzative in campo sanitario, energetico ed ambientale.
ARTICOLO 3 – Obblighi del produttore
Il produttore si impegna a conferire all’acquirente biomasse conformi alla tabella A – punto IV – di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) del DM 2 marzo 2010.
Il produttore si impegna a garantire la tracciabilità e rintracciabilità di cui all’allegato I, punto IV con particolare riferimento all’indicazione nel documento di trasporto del
nominativo dell’azienda di provenienza della materia prima, comune, data, tipologia e quantitativo prodotto.
Con la sottoscrizione del presente accordo, il produttore attesta espressamente la conformità della totalità della biomassa conferita al contratto quadro indicato in premessa. Il produttore assicura altresì che le caratteristiche merceologiche e chimiche delle biomasse sono conformi a quelle rappresentate all’art. 1 e non hanno subìto modifiche di sorta per l’intera durata del presente accordo, atteso che l’utilizzo di tali materie secondarie nell’impianto di digestione anaerobica gestito dall’acquirente non deve generare emissioni ed impatti ambientali quali-quantitativamente diversi da quelli cogenti e/o autorizzati.
Il produttore dichiara altresì che le biomasse conferite non sono state sottoposte ad alcun trattamento preventivo o a trasformazione preliminare, onde poter soddisfare appieno i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto precedente.
ARTICOLO 4 – condizioni economiche di conferimento e modalità di pagamento
Le Parti si accordano per le seguenti condizioni economiche di conferimento:
• conferimento gratuito del produttore nei confronti dell’acquirente;
• trasporto a carico del produttore.
ARTICOLO 5 – Periodo di applicazione
Il presente accordo ha la validità di un anno e potrà essere tacitamente rinnovato alla scadenza naturale, salvo che sopravvenga un atto di disdetta da parte di uno o di ambedue i contraenti.
Qualora le biomasse consegnate dal venditore dovessero disattendere, anche solo in parte, le caratteristiche merceologiche e/o chimiche sopra definite, il presente contratto si risolverà di diritto e l’acquirente si vedrà obbligato a rifiutare il ritiro della merce difforme. E’ fatta salva, in ogni caso, la facoltà delle parti di addivenire ad una successiva negoziazione del contratto di fornitura ancorché nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie disciplinanti l’utilizzo agro-energetico dei “sottoprodotti”.
ARTICOLO 6 – Controversie
Qualsiasi controversia, comprese quelle relative alla validità, all’esecuzione, alla risoluzione, interpretazione del presente contratto sarà deferita al Foro di Lodi.
ARTICOLO 7 – Clausole Finali
Il presente contratto e le prestazioni di cui allo stesso sono state previste in conformità al contratto quadro stipulato in data 15 marzo 2012 ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.lgs 27 maggio 2005 n. 102, nonché al DM 2 marzo 2010 in materia di tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica e nel più generale quado di sostegno previsto all’articolo 2 quater della Legge 11 marzo 2006 n. 81.
Le biomasse oggetto della presente accordo rientrano nel contratto quadro citato in premessa che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Castelvetro di Modena, 1° gennaio 2022
L’acquirente-trasformatore di biomasse, | Il conferente di biomasse, |