PROTEZIONE PERSONA
PROTEZIONE PERSONA
Per Non Lavoratori
Adesione riservata ai clienti di Toyota Financial Services PLC
(Polizze Collettive n. 10107 – 120161) (mod. TSN)
Il presente documento contiene il SET INFORMATIVO PRECONTRATTUALE del prodotto assicurativo composto da:
• DIP DANNI
• DIP VITA
• DIP AGGIUNTIVO MULTIRISCHI
• CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (comprensive di Glossario)
• MODULO DI ADESIONE (fac-simile)
Ed inoltre:
• Nota informativa Privacy
AXA FRANCE IARD (compagnia assicurativa del gruppo AXA). Indirizzo sede legale in Francia: 000 Xxxxxxxxx xx x'Xxxxx, 00000 XXXXXXXX XXXXX. Numero Iscrizione Registro delle Imprese di Nanterre: 722057460. Autorizzata in Francia (Stato di origine) all’esercizio delle assicurazioni, vigilata in Francia dalla Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Numero Matricola Registre des organismes d’assurance: 4022109. // Indirizzo Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxxxx Xxxx x. 00, 00000 Xxxxxx – CF, P.IVA e X.Xxxx. Reg. Imprese Milano 10345000961 - REA MI-2525152 Telefono: 02/0000000 - Fax: 00-00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx – sito internet: xxx.xxx.xxxxxxxx.xxx/it. Ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento. Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS, in appendice Elenco I, nr. I.00148.
AXA FRANCE VIE (compagnia assicurativa del gruppo AXA). Indirizzo sede legale in Francia: 000 Xxxxxxxxx xx x'Xxxxx, 00000 XXXXXXXX XXXXX. Numero Iscrizione Registro delle Imprese di Nanterre: 310499959. Autorizzata in Francia (Stato di origine) all’esercizio delle assicurazioni, vigilata in Francia dalla Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Numero Matricola Registre des organismes d’assurance: 5020051. // Indirizzo Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxxxx Xxxx x. 00, 00000 Xxxxxx - CF, P.IVA e X.Xxxx. Reg. Imprese 08875230016 - REA MI-2525395 - Telefono: 02/0000000 - Fax: 00-00000000 - PEC:
xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx – sito internet: xxx.xxx.xxxxxxxx.xxx/it. Ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento. Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS, in appendice Elenco I, nr. I.00149.
DIP DANNI
Assicurazione PPI danni
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: AXA France VIE / AXA France IARD (Rappresentanze Generali per l’Italia)
Autorizzate in Francia (stato di origine) all’esercizio delle assicurazioni e autorizzate ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento. Iscritte all’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS, in appendice Elenco I, nr. I.00149- I.00148.
Prodotto: Protezione Persona – per Non Lavoratori
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti |
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È? PROTEZIONE PERSONA (per Non Lavoratori) è una Polizza Collettiva stipulata da Toyota Financial Services PLC (Contraente) per conto dei propri clienti richiedenti di un contratto di finanziamento per l’acquisto di un autoveicolo, che in qualità di Aderenti possono aderire alla polizza collettiva, su base individuale e facoltativa. La polizza ha finalità di protezione dell’Assicurato (coincidente sempre con l’Aderente) contro l’accadimento di eventi imprevisti che, nel corso della durata del contratto, possono pregiudicare la capacità di rimborso alla banca delle rate del finanziamento. E’ un prodotto assicurativo multirischio, che prevede l’offerta congiunta di garanzie di ramo danni (cui il presente DIP Danni si riferisce) e di una garanzia di ramo vita (la cui informativa precontrattuale è contenuta nel DIP Vita). |
Che cosa è assicurato? Che cosa non è assicurato?
✓ Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia - Indennizzo pari al Debito Residuo del Finanziamento.
✓ Malattia Grave - Indennizzo pari a 12 Rate del Finanziamento in via anticipata.
Non è assicurabile:
🗶 chi non è residente in Italia;
🗶 chi non sia il soggetto richiedente un Finanziamento di importo erogato non superiore ad €52.000,00 e avente una durata massima di 84 mesi;
🗶 chi, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione non abbia una età compresa tra i 18 ed i 69 anni (non compiuti) e abbia una età tale per cui, alla data di scadenza del
Finanziamento, non abbia compiuto i 70 anni di età.
🗶 chi non sia Non Lavoratore.
Ci sono limiti di copertura?
Principali esclusioni garanzie Invalidità Totale Permanente
! atti compiuti dall’Aderente/Assicurato quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
! dolo o colpa grave dell’Aderente/Assicurato e/o del Beneficiario;
! partecipazione attiva dell’Aderente/Assicurato ad atti dolosi;
! malattie tropicali o epidemiche;
! azioni intenzionali dell’Aderente/Assicurato quali gli atti autolesivi (in particolare le conseguenze di un tentato suicidio) e la mutilazione volontaria;
! abuso di alcol, etilismo, stato di ebbrezza/ubriachezza, uso
non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili.
Principali esclusioni garanzie Malattia Grave
! interventi chirurgici angioplastici, terapie laser;
! atti volontari di autolesionismo dell’Aderente/Assicurato o avvenuti quando questo si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso stesso procurato;
! etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di psicofarmaci, stupefacenti
o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza.
Dove vale la copertura?
✓ La copertura vale in tutto il mondo.
Che obblighi ho?
• All’inizio del contratto: quando sottoscrivi il modulo di adesione, devi rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, possono comportare la perdita del diritto all’indennizzo.
• Nel corso della durata del contratto: in caso di variazione dello status lavorativo puoi decidere di: (i) comunicare la circostanza all’Impresa richiedendo la cessazione di tutte le garanzie (con diritto alla restituzione del premio non goduto), oppure, in alternativa, (ii) non comunicare la circostanza alla Compagnia. In tal caso tutte le garanzie rimarranno comunque operanti.
• In caso di presentazione di una richiesta di Xxxxxxxx: sei tenuto a denunciare eventuali sinistri nel più breve tempo possibile dal loro verificarsi, allegando alla denuncia tutta la documentazione richiesta dalla compagnia.
Quando e come devo pagare?
Sei tenuto a corrispondere un premio unico ed anticipato per l'intera durata dell'assicurazione. L’importo del Premio unico anticipato è sempre finanziato dal Contraente e aggiunto all’importo preso a prestito col Finanziamento.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Tutte le coperture decorrono dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione o, se successiva, dalle ore 24:00 della data di erogazione del Finanziamento. Per ciascun Aderente/Assicurato l’assicurazione ha durata pari alla durata del Finanziamento (massimo 84 mesi). In caso di Finanziamento del tipo “Two Steps”, le garanzie assicurative hanno durata pari alla prima fase del Finanziamento stesso, escludendosi qualsiasi copertura nel corso della seconda fase del Finanziamento.
Come posso disdire la polizza?
Puoi recedere dal contratto entro il termine di 60 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione (in tal caso verrà rimborsato l’intero importo di Premio eventualmente già versato, senza oneri, e l’assicurazione si intende come mai entrata in vigore).
Non è successivamente previsto il diritto di recesso annuale. Tuttavia, qualora la durata delle garanzie assicurative sia superiore ai 5 anni, decorsi i primi 5 anni di durata, puoi recedere annualmente dalla Polizza Collettiva con un preavviso scritto di 60 giorni. In tal caso, tutte le garanzie assicurative cessano alle ore 24:00 della successiva scadenza annuale e la Compagnia rimborserà l’importo del Premio pagato e non goduto relativo a tutte le coperture assicurative prestate.
DIP VITA
Assicurazione PPI vita
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita)
Impresa: AXA France VIE (Rappresentanza Generale per l’Italia)
Prodotto: Protezione Persona – per Non Lavoratori
Versione 01/01/2019
Il DIP Vita pubblicato è l’ultimo disponibile
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti |
CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È? PROTEZIONE PERSONA (per Non Lavoratori) è una Polizza Collettiva stipulata da Toyota Financial Services PLC (Contraente) per conto dei propri clienti richiedenti di un contratto di finanziamento per l’acquisto di un autoveicolo, che in qualità di Aderenti possono aderire alla polizza collettiva, su base individuale e facoltativa. La polizza ha finalità di protezione dell’Assicurato (coincidente sempre con l’Aderente) contro l’accadimento di eventi imprevisti che, nel corso della durata del contratto, possono pregiudicare la capacità di rimborso alla banca delle rate del finanziamento. E’ un prodotto assicurativo multirischio, che prevede l’offerta congiunta di una garanzia di ramo vita (cui il presente DIP Vita si riferisce) e di altre garanzie di ramo danni (la cui informativa precontrattuale è contenuta nel DIP Danni). |
Che cosa è assicurato? / Quali sono le prestazioni? | Che cosa NON è assicurato? | ||
✓ Decesso - Indennizzo pari al Debito Residuo del Finanziamento. | Non è assicurabile: 🗶 chi non è residente in Italia; 🗶 chi non sia il soggetto richiedente un Finanziamento di importo erogato non superiore ad €52.000,00 e avente una durata massima di 84 mesi; 🗶 chi, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione non abbia una età compresa tra i 18 ed i 69 anni (non compiuti) e abbia una età tale per cui, alla data di scadenza del Finanziamento, non abbia compiuto i 70 anni di età. 🗶 chi non sia Non Lavoratore. | ||
Ci sono limiti di copertura? | |||
Principali esclusioni garanzia Decesso ! atti compiuti dall’Aderente/Assicurato quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata; ! dolo o colpa grave dell’Aderente/Assicurato e/o del Beneficiario; ! partecipazione attiva dell’Aderente/Assicurato ad atti dolosi; ! malattie tropicali o epidemiche; ! suicidio entro i primi 12 mesi dalla data di decorrenza dell'assicurazione; ! abuso di alcol, etilismo, stato di ebbrezza/ubriachezza, uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili; ! partecipazione attiva a scioperi, sommosse, tumulti popolari, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di Stato; ! interventi chirurgici di angioplastica e terapia laser, e trattamenti medici non a scopo terapeutico, incluse le applicazioni di carattere estetico e le cure dimagranti, richieste per motivi psicologici o personali. |
Dove vale la copertura? | |
✓ La copertura vale in tutto il mondo. |
Che obblighi ho? | |
• All’inizio del contratto: quando sottoscrivi il modulo di adesione, devi rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, possono comportare la perdita del diritto all’indennizzo. • Nel corso della durata del contratto: in caso di variazione dello status lavorativo puoi decidere di: (i) comunicare la circostanza all’Impresa richiedendo la cessazione di tutte le garanzie (con diritto alla restituzione del premio non goduto), oppure, in alternativa, (ii) non comunicare la circostanza all’Impresa. In tal caso la garanzia di ramo vita Decesso rimarrà comunque operante. • In caso di presentazione di una richiesta di Xxxxxxxx: sei tenuto a denunciare eventuali sinistri nel più breve tempo possibile dal loro verificarsi, allegando alla denuncia tutta la documentazione richiesta dalla compagnia. |
Quando e come devo pagare? | |
Sei tenuto a corrispondere un premio unico ed anticipato per l'intera durata dell'assicurazione. L’importo del Premio unico anticipato è sempre finanziato dal Contraente e aggiunto all’importo preso a prestito col Finanziamento |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Tutte le coperture decorrono dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione o, se successiva, dalle ore 24:00 della data di erogazione del Finanziamento. Per ciascun Aderente/Assicurato l’assicurazione ha durata pari alla durata del Finanziamento (massimo 84 mesi). In caso di Finanziamento del tipo “Two Steps”, le garanzie assicurative hanno durata pari alla prima fase del Finanziamento stesso, escludendosi qualsiasi copertura nel corso della seconda fase del Finanziamento. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
• Prima del perfezionamento del contratto, ha diritto di revocare in ogni momento la tua adesione alla polizza collettiva. • Puoi recedere dal contratto entro il termine di 60 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione (in tal caso verrà rimborsato l’intero importo di Premio eventualmente già versato, senza oneri, e l’assicurazione si intende come mai entrata in vigore). • Non è successivamente previsto il diritto di recesso annuale. Tuttavia, qualora la durata delle garanzie assicurative sia superiore ai 5 anni, decorsi i primi 5 anni di durata, puoi recedere annualmente dalla Polizza Collettiva con un preavviso scritto di 60 giorni. In tal caso, tutte le garanzie assicurative cessano alle ore 24:00 della successiva scadenza annuale e la Compagnia rimborserà l’importo del Premio pagato e non goduto relativo a tutte le coperture assicurative prestate. |
Sono previsti riscatti o riduzioni? □ SI | X | NO | |
• Il contratto NON prevede il diritto di riattivare il contratto in caso di interruzione del pagamento dei premi • Il contratto NON prevede il diritto di riscatto o di riduzione delle prestazioni |
DIP AGGIUNTIVO MULTIRISCHI
Assicurazione PPI vita e danni
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi)
Imprese: AXA France VIE / AXA France IARD (Rappresentanze Generali per l’Italia)
Prodotto: Protezione Persona – per Non Lavoratori
Versione 01/01/2019
Il DIP aggiuntivo Multirischi pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale aderente/assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. |
L’Aderente/Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
RAMO VITA (garanzia Decesso – qualsiasi durata) – RAMO DANNI (garanzia Invalidità Totale Permanente, Malattia Grave – se di durata pari o superiore a 60 mesi) |
AXA FRANCE VIE (compagnia assicurativa del gruppo AXA). Indirizzo sede legale in Francia: 000 Xxxxxxxxx xx x'Xxxxx, 00000 XXXXXXXX XXXXX. Numero Iscrizione Registro delle Imprese di Nanterre: 310499959. Autorizzata in Francia (Stato di origine) all’esercizio delle assicurazioni, vigilata in Francia dalla Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Numero Matricola Registre des organismes d’assurance: 5020051. // Indirizzo Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxxxx Xxxx x. 00, 00000 Xxxxxx - CF, P.IVA e X.Xxxx. Reg. Imprese 08875230016 - REA MI-2525395 - Telefono: 02/0000000 - Fax: 00-00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx – sito internet: xxx.xxx.xxxxxxxx.xxx/it. Ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento. Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS, in appendice Elenco I, nr. I.00149. |
Patrimonio netto di AXA France Vie: 8.148 milioni di euro di cui 487,7 milioni di euro relativi al capitale sociale e 7.660,3 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio (dati aggiornati al 31/12/2017). Gli indici di solvibilità dell’impresa relativi all’ultimo bilancio approvato, sono pari a 149% e 331%, che rappresentano rispettivamente il rapporto tra fondi propri ammissibili e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) e il rapporto tra fondi propri ammissibili e il requisito patrimoniale minimo (MCR). I dati aggiornati anno per anno sono consultabili sul sito internet italiano della compagnia xxxxx://xx.xxx.xxxxxxxx.xxx/xx-xxxxxx-xxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx mentre la Relazione sulla solvibilità e condizione |
RAMO DANNI (garanzia Invalidità Totale Permanente, Malattia Grave – se di durata inferiore a 60 mesi) |
AXA FRANCE IARD (compagnia assicurativa del gruppo AXA). Indirizzo sede legale in Francia: 000 Xxxxxxxxx xx x'Xxxxx, 00000 XXXXXXXX XXXXX. Numero Iscrizione Registro delle Imprese di Nanterre: 722057460. Autorizzata in Francia (Stato di origine) all’esercizio delle assicurazioni, vigilata in Francia dalla Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Numero Matricola Registre des organismes d’assurance: 4022109. // Indirizzo Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxxxx Xxxx x. 00, 00000 Xxxxxx – CF, P.IVA e X.Xxxx. Reg. Imprese Milano 10345000961 - REA MI-2525152 Telefono: 02/0000000 - Fax: 00-00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx – sito internet: xxx.xxx.xxxxxxxx.xxx/it. Ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento. Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS, in appendice Elenco I, nr. I.00148. |
Patrimonio netto di AXA France IARD: 1.440,5 milioni di euro di cui 214,8 milioni di euro relativi al capitale sociale e 1.225,7 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio (dati aggiornati al 31/12/2017). securite/mentions-legales.html. |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato? |
Ramo vita • Decesso: la prestazione è soggetta ad un massimale di € 52.000,00. Ramo danni • Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia: l’Indennizzo è soggetto ad un massimale di € 52.000,00. • Malattia Grave: l’Indennizzo è soggetto ai seguenti massimali: massimo € 1.650,00 per ogni rata indennizzata in via anticipata; massimo 12 rate indennizzate in via anticipata per una Malattia Grave; massimo 36 rate indennizzate in via anticipata nell’arco dell’intera durata dell’assicurazione, in caso di tre Malattie Gravi indennizzate. Sono coperte sino a tre Malattie Gravi dell’Aderente/Assicurato diagnosticate nel corso della durata dell’assicurazione. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni e/o nel DIP Vita |
Ci sono limiti di copertura? |
Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx garanzia Decesso (in aggiunta a quelle indicate nel DIP Vita): - pratica di qualunque sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta; - pratica dei seguenti sport estremi o attività sportive, e relative prove, esposte a particolari rischi: sport da combattimento, pugilato, rugby o football americano, deltaplano, immersioni subacquee, paracadutismo, volo nelle sue varie forme e sport aerei in genere, automobilismo, motociclismo e corse nautiche alla guida o come passeggero, alpinismo, scalata di roccia o ghiaccio, atletica pesante, speleologia, salto dal trampolino, bob, sci o idrosci, sci acrobatico, kite-surfing; - malattie del sistema nervoso, disturbi mentali e comportamentali, schizofrenia, epilessia, forme maniaco-depressive o stati paranoici (inclusi gli stati di ansia e stress); - trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali e provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X); contaminazione nucleare o chimica; - guerra anche non dichiarata, insurrezioni ed atti di terrorismo, invasioni, ostilità nemiche (sia in caso di dichiarazione di guerra o meno); partecipazione attiva dell’assicurato ad atti di guerra. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx garanzia Invalidità Totale Permanente (in aggiunta a quelle indicate nel DIP Danni): - partecipazione attiva a scioperi, sommosse, tumulti popolari, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di Stato; - interventi chirurgici di angioplastica e terapia laser, e trattamenti medici non a scopo terapeutico, incluse le applicazioni di carattere estetico e le cure dimagranti, richieste per motivi psicologici o personali; - pratica di qualunque sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta; - pratica dei seguenti sport estremi o attività sportive, e relative prove, esposte a particolari rischi: sport da combattimento, pugilato, rugby o football americano, deltaplano, immersioni subacquee, paracadutismo, volo nelle sue varie forme e sport aerei in genere, automobilismo, motociclismo e corse nautiche alla guida o come passeggero, alpinismo, scalata di roccia o ghiaccio, atletica pesante, speleologia, salto dal trampolino, bob, sci o idrosci, sci acrobatico, kite-surfing; - malattie del sistema nervoso, disturbi mentali e comportamentali, schizofrenia, epilessia, forme maniaco-depressive o stati paranoici (inclusi gli stati di ansia e stress); - lombalgia e patologie assimilabili salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici; - trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali e provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X); contaminazione nucleare o chimica; - guerra anche non dichiarata, insurrezioni ed atti di terrorismo, invasioni, ostilità nemiche (sia in caso di dichiarazione di guerra o meno); partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti di guerra. Altre limitazioni garanzia Invalidità Totale Permanente: - ai fini del diritto all’indennizzo, la domanda per il riconoscimento dell’Invalidità Totale Permanente da Infortunio deve essere presentata entro 12 mesi dalla data della prima constatazione della Malattia o del verificarsi dell’Infortunio che l’hanno provocata. |
Esclusioni garanzia Malattia Grave (in aggiunta a quelle indicate nel DIP Danni):
- partecipazione attiva dell’Aderente/Assicurato a delitti dolosi, scioperi, sommosse e tumulti popolari;
- guerra anche non dichiarata, insurrezioni e atti di terrorismo;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.)
Altre limitazioni garanzia Malattia Grave:
- Periodo di Riqualificazione che deve intercorrere tra due Sinistri ai fini della indennizzabilità anche del Sinistro successivo: 180 giorni. Se il nuovo Sinistro è dovuto alla stessa Malattia Grave del Sinistro precedente, già liquidato, nessun ulteriore Indennizzo verrà corrisposto.
- Una Malattia Grave è indennizzabile una sola volta. Pertanto non sono indennizzabili le Malattie Gravi già oggetto di una precedente liquidazione di Indennizzo.
In nessun caso l’Impresa sarà tenuta a prestare coperture assicurative, a liquidare prestazioni assicurative, a pagare indennizzi o qualsiasi altro importo, qualora ciò possa esporre l’Impresa a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America (esclusione applicabile sia al Ramo Vita che al Ramo Danni).
Gli Indennizzi previsti per ciascuna copertura assicurativa non sono mai cumulabili in riferimento al medesimo periodo temporale.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro | Denuncia di sinistro: I sinistri vanno denunciati alla società AXA PARTNERS nel più breve tempo possibile, con una delle seguenti modalità: - via posta (anche raccomandata): AXA PARTNERS – Corso Como n. 17 – 00000 XXXXXX - via e-mail: xxx.xx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx - via fax: 02-23331247 anche utilizzando l’apposito modulo di denuncia sinistro (richiedibile ai contatti sopra indicati), allegando alla denuncia la seguente documentazione (in copia): - DECESSO: documento di identità del/i Beneficiario/i; certificato di morte rilasciato dal Comune / certificato necroscopico rilasciato dall'ASL; relazione medica attestante le cause del decesso; Dichiarazione Sostituiva dell'Atto di Notorietà, rilasciata di fronte ad un Ufficiale di Stato Civile con firma autenticata, in cui risulti se l’Assicurato deceduto abbia lasciato testamento o meno, e nel quale sia indicato l’elenco dei suoi eredi, la loro data di nascita e capacità di agire, nonché il loro grado di parentela con l’Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi sono gli unici, e non vi sono altri eredi oltre a quelli indicati); inoltre, solo se l’Assicurato deceduto ha lasciato testamento: copia autentica del testamento pubblicato. Inoltre, solo in caso di decesso da infortunio/incidente stradale/omicidio/suicidio: verbale rilasciato dalle Autorità intervenute (polizia, carabinieri, etc.), attestante le dinamiche dell'incidente (specificare per iscritto con autodichiarazione se le autorità non sono intervenute, con la motivazione), con allegato l’esito degli eventuali esami tossicologici richieste dalle autorità; in mancanza, altra documentazione attestante le dinamiche dell'evento occorso, al fine di chiarire le circostanze di accadimento del sinistro. - INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE: documento di identità dell’Aderente/Assicurato; relazione Medico-Legale, attestante l'Invalidità e il relativo grado (rilasciata dagli enti preposti). Inoltre, solo in caso di invalidità da infortunio / incidente stradale: verbale rilasciato dalle Autorità intervenute (polizia, carabinieri, etc.), attestante le dinamiche dell'incidente (specificare per iscritto con autodichiarazione se le autorità non sono intervenute, con la motivazione), con allegato l’esito degli eventuali esami tossicologici richieste dalle autorità; in mancanza, altra documentazione attestante le dinamiche dell'evento occorso, al fine di chiarire le circostanze di accadimento del sinistro. - MALATTIA GRAVE: documento di identità dell'Assicurato (carta identità, passaporto, patente) in corso di validità e codice fiscale; piano di ammortamento alla data di stipula del Finanziamento documentazione medica relativa alla diagnosi della Malattia Grave. |
Gestione da parte di altre Imprese: per la gestione dei Sinistri l’Impresa si avvale della società AXA PARTNERS (società del gruppo AXA incaricata di gestire i sinistri in nome e per conto dell’Impresa). |
Prescrizione garanzia Decesso: 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di omessa richiesta entro detto termine e di prescrizione di tali diritti, la compagnia provvede al versamento della prestazione al Fondo appositamente istituito dal Ministero dell’Economia e della Finanza, secondo quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni. | |
Prescrizione garanzie Invalidità Totale Permanente, Malattia Grave: 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Liquidazione delle prestazioni: L’Impresa liquida le prestazioni previste dal contratto entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di sinistro completa di ogni documento. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dall’Aderente/Assicurato in sede di adesione alla Polizza Collettiva, possono comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, nonché le conseguenze di cui agli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Gli importi di premio sono comprensivi di imposte, qualora applicabili. |
Rimborso | Hai diritto al rimborso dell’intero importo di premio versato (al netto delle imposte applicabili) se recedi dal contratto entro i primi 60 giorni dalla stipula. Hai inoltre diritto al rimborso del premio pagato e non goduto (al netto delle imposte applicabili) se recedi annualmente dal contratto (dopo i primi 5 anni di decorrenza dello stesso), ed anche se, a seguito di cambio status lavorativo, decidi di chiedere all’Impresa la cessazione dell’assicurazione. |
Sconti | Né l’Impresa né l’intermediario possono applicare sconti di premio. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Per alcune garanzie è previsto il seguente Periodo di Carenza iniziale, durante il quale l’assicurazione non è operante: • Malattia Grave: 30 giorni In riferimento alle garanzie di ramo danni, l’ammontare del premio unico anticipato è stato individuato dall’Impresa applicando sconti di premio per coperture di durata poliennale rispetto a coperture di durata annuale. A fronte di tali riduzioni di premio, l’Aderente/Assicurato non può esercitare la facoltà di recesso annuale dal contratto nei primi 5 anni di durata (art. 1899 c.c.). |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie in corso di contratto. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Prima del perfezionamento del contratto, hai diritto di revocare in ogni momento la tua adesione alla polizza collettiva. |
Recesso | Xxxx recedere dal contratto secondo quanto segue: • in caso di recesso entro i primi 60 giorni: l’Impresa provvederà a rimborsare all’Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, l’intero importo di Premio eventualmente già versato, senza oneri, e l’assicurazione si intende come mai entrata in vigore; • qualora la durata delle garanzie assicurative sia superiore ai 5 anni, in conformità all’art. 1899 x.x., xxxxxxx x 0 xxxx xx xxxxxx, puoi recedere annualmente dalla Polizza Collettiva, e con un preavviso scritto di 60 giorni. Tale diritto di recesso si applica a tutte le garanzie e l’Impresa rimborserà quindi – per il tramite del Contraente – l’importo del Premio pagato e non goduto relativo a tutte le coperture assicurative prestate. L’Aderente/Assicurato è tenuto ad esercitare il diritto di recesso mediante invio di una lettera raccomandata a.r. indirizzata al Contraente al seguente indirizzo: Toyota Financial Services - Via X. Xxxxxx, 2 - 00148 – Roma. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni e/o nel DIP Vita. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Questo prodotto assicurativo è dedicato ai clienti di Toyota Financial Services PLC, che hanno richiesto un finanziamento per l’acquisto di un autoveicolo e di età compresa tra i 18 ed i 69 anni, e non superiore ad 70 anni alla data di scadenza del finanziamento che siano Non Lavoratori e siano in possesso di tutti i requisiti di assicurabilità previsti dal contratto. |
Quali costi devo sostenere? |
I seguenti costi gravanti sul premio sono a tuo carico: • costi di intermediazione (provvigioni riconosciute all’intermediario): 57,50% del premio imponibile • costi amministrativi dell’Impresa: 10% del premio imponibile |
Sono previsti riscatti o riduzioni? □ SI X NO | |
Valori di riscatto e riduzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni e/o nel DIP Vita. |
Richiesta di Informazioni | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni e/o nel DIP Vita. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | E’ possibile presentare i reclami alle Imprese scrivendo alla società AXA PARTNERS (incaricata di gestire i reclami in nome e per conto delle Imprese) ai seguenti recapiti: • Posta cartacea (anche raccomandata a.r.): AXA PARTNERS (Xxxxxxx Xxxxxxx) - Corso Como n. 17 – 00000 Xxxxxx • Posta elettronica (e-mail): xxx.xx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xxx • Fax: 02.23331247 I reclami devono essere riscontrati nel termine di 45 giorni dalla ricezione. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx È altresì possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente: La Médiation de l'Assurance XXX 00000, 00000 Xxxxx Xxxxx 00 O tramite la procedura sul sito web: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | • Arbitrato Irrituale per le controversie di natura medica, attivabile mediante confermento di mandato di decidere ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo od in caso contrario dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra le parti. • Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | • La parte di premio destinata alla copertura di Xxxx Xxxx non è soggetta ad imposizione fiscale, mentre la parte di Premio relativa alle coperture di Xxxx Xxxxx è soggetta all’imposta del 2,5%. • Se l’assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, hai diritto ad una detrazione del 19% dall’imposta sul reddito dichiarato a fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. • Le prestazioni non sono soggette a tassazione. |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO. |
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
GLOSSARIO
I termini impiegati nelle Condizioni di Assicurazione hanno il seguente significato:
Aderente
Il soggetto - Non Lavoratore - che aderisce alla Polizza Collettiva sottoscrivendo il Modulo di Adesione, indicato sul contratto di Finanziamento quale “Richiedente”. Tale soggetto è sempre una persona fisica.
Assicurato
la persona fisica nei confronti della quale operano le garanzie assicurative, identificata nel Modulo di Adesione, coincidente sempre con l’Aderente.
Beneficiario
Il soggetto a cui la Società paga l’Indennizzo.
Capitale Assicurato Iniziale
tale importo – indicato nel Modulo di Adesione – coincide con l’importo finanziato dal Contraente in base al Finanziamento.
Caricamenti
parte del Premio destinato a coprire i costi amministrativi, gestionali e commerciali della Società, incluse le commissioni per l'intermediario.
Contraente
la società Toyota Financial Services PLC, che stipula le Polizze Collettive in qualità di contraente per conto dei propri clienti sottoscrittori di un Finanziamento.
Debito Residuo
il debito residuo del Finanziamento in linea capitale esistente alla data del Sinistro, calcolato in base al piano di ammortamento originale concordato al momento della stipula del Finanziamento oppure, in caso di estinzione parziale del Finanziamento con avvenuto rimborso di Premio, vigente alla data del Sinistro; sono esclusi dal calcolo gli interessi, nonché qualsiasi importo dovuto al Contraente in base al Finanziamento a qualsiasi altro titolo (ad esempio rate insolute, penali o corrispettivi per risoluzione anticipata, ecc.). Sono altresì escluse dal calcolo del Debito Residuo le Rate eventualmente già indennizzate per il caso di Malattia Grave relative al medesimo periodo temporale.
Decesso
la morte dell’Aderente/Assicurato.
Finanziamento
il finanziamento identificato nel Modulo di Adesione, concesso dal Contraente per l’acquisto di un autoveicolo, di importo erogato non superiore ad €52.000,00 e di durata non superiore a 84 mesi.
Indennizzo
la somma dovuta dalla Società al Beneficiario in caso di Sinistro.
Infortunio
ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza l’Invalidità Totale Permanente.
Sono considerati Infortunio anche:
a) l'asfissia non di origine morbosa;
b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
c) l'annegamento;
d) l'assideramento o il congelamento;
e) i colpi di sole o di calore;
f) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le xxxxx.
Invalidità Totale Permanente
la perdita totale, definitiva ed irrimediabile da parte dell’Aderente/Assicurato della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla normale attività lavorativa svolta, conseguenza di Infortunio o Malattia purché indipendenti dalla propria volontà ed oggettivamente accertabili. L’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia sarà riconosciuta ai fini dell’assicurazione a condizione che:
i. il grado percentuale di invalidità permanente dell’Assicurato sia pari o superiore al 60% secondo quanto previsto dalla tabella INAIL del D.P.R. 30.6.1965 n° 1124, denominata “Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente – INDUSTRIA” (Allegato 1), e così come accertato dalla commissione medica competente ad accertare il grado di invalidità permanente;
ii. la domanda per il relativo riconoscimento sia stata presentata all’autorità competente entro 12 mesi dalla data della prima constatazione della Malattia o del verificarsi dell’Infortunio che l’hanno provocata.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Malattia
l’alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Malattia Grave
le seguenti patologie:
a) Tumore: neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non controllata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto normale, di cui si fornisca prova certa. Non sono considerati Malattia Grave i carcinomi in situ, la degenerazione neoplastica dei polipi intestinali, i carcinomi intraduttali non invasivi della mammella, i carcinomi della vescica urinaria limitati al I stadio, i tumori ovarici, i tumori cutanei ad eccezione del melanoma maligno del II e IV stadio di Xxxxxxx, il sarcoma di Kaposi;
b) Infarto Miocardico: evento ischemico che risulta dalla necrosi irreversibile di una porzione del muscolo cardiaco come conseguenza di un inadeguato apporto sanguigno. La diagnosi viene formulata sulla base dei seguenti criteri:
i. storia del dolore cardiaco tipico;
ii. comparsa di nuove modificazioni tipiche all'ECG;
iii. modificazioni tipiche degli enzimi cardiaci;
c) Ictus cerebrale: Accidente cerebrovascolare dovuto ad emorragia o ad infarto cerebrale (trombosi o embolia) che ha prodotto un danno neurologico permanente con alterazione delle funzioni sensitive e/o motorie (paresi, disturbi della parola, ecc.). L’infermità è considerata indennizzabile una volta che ne sia accertata l'origine, riconosciuta l'entità e la permanenza, dopo che siano trascorsi almeno due mesi dalla data di insorgenza;
Modulo di Adesione
documento predisposto dalla Società contenente la dichiarazione di adesione alla Polizza Collettiva da parte dell’Aderente/Assicurato. Un facsimile del Modulo di Adesione è contenuto all’interno del presente Set Informativo.
Non Lavoratore
la persona fisica che non sia né lavoratore autonomo né lavoratore dipendente, inclusi i pensionati.
Periodo di Carenza
il periodo di tempo immediatamente successivo alle ore 24 della data di decorrenza dell’assicurazione durante il quale la garanzia Malattia Grave non è operante.
Periodo di Riqualificazione
Il periodo di tempo che deve intercorrere tra un Sinistro per Malattia Grave ed un Sinistro successivo per Malattia Grave, affinché quest’ultimo sia indennizzabile in base al contratto.
Polizza Collettiva
La Polizza Collettiva PROTEZIONE PERSONA n. 10107 – 120161 stipulata dal Contraente con la Società per conto dei propri clienti sottoscrittori di un Finanziamento.
Premio
la somma dovuta alla Società in relazione all'assicurazione prestata.
Premio Puro
Premio versato al netto dei Caricamenti.
Rata
La rata mensile del Finanziamento, comprensiva di capitale e interessi, quale risulta dal piano di ammortamento originale oppure, in caso di estinzione parziale del Finanziamento con avvenuto rimborso di Premio, vigente alla data del Sinistro.
Set Informativo
Insieme della presente documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: DIP base danni; DIP base vita; DIP aggiuntivo multirischio; Condizioni di Assicurazione, comprensive di glossario; Fac-simile del Modulo di Adesione.
Sinistro
il verificarsi dell’evento per il quale è prestata l'assicurazione.
Società / Compagnia / Impresa
Le imprese di assicurazione Axa France VIE e Axa France IARD, che prestano le garanzie previste dalla Polizza Collettiva. Si precisa che:
• Axa France VIE presta le garanzia Decesso (qualsiasi durata), Invalidità Totale Permanente (se di durata pari o superiore ai 60 mesi) e Malattia Grave (se di durata pari o superiore ai 60 mesi)
• Axa France IARD presta le garanzie Invalidità Totale Permanente (se di durata inferiore ai 60 mesi) e Malattia Grave (se di durata inferiore ai 60 mesi).
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE GENERALI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE
COSA E’ ASSICURATO?
Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione e delimitazione del rischio assicurato
1. Il Contraente stipula la Polizza Collettiva con le Società per conto dei propri clienti richiedenti il Finanziamento, i quali aderiscono alla Polizza Collettiva – attivando l’assicurazione – su base individuale e facoltativa.
2. L’assicurazione è operante per i seguenti eventi che colpiscano l’Aderente/Assicurato nel corso della durata del contratto:
A. Decesso;
B. Invalidità Totale Permanente (da Infortunio o Malattia) – Ai fini della delimitazione del rischio assicurato, per Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia si intende la perdita totale, definitiva ed irrimediabile da parte dell’Aderente/Assicurato della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla normale attività lavorativa svolta, conseguenza di Infortunio o Malattia purché indipendenti dalla propria volontà ed oggettivamente accertabili. L’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia sarà riconosciuta ai fini dell’assicurazione a condizione che:
i. il grado percentuale di invalidità permanente dell’Assicurato sia pari o superiore al 60% secondo quanto previsto dalla tabella INAIL del D.P.R. 30.6.1965 n° 1124, denominata “Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente – INDUSTRIA” (Allegato 1), e così come accertato dalla commissione medica competente ad accertare il grado di invalidità permanente;
ii. la domanda per il relativo riconoscimento sia stata presentata all’autorità competente entro 12 mesi dalla data della prima constatazione della Malattia o del verificarsi dell’Infortunio che l’hanno provocata.
Nel caso di premorienza dell’Aderente/Assicurato rispetto al termine per l’accertamento dei postumi permanenti dell’invalidità derivante dalla Malattia o dall’Infortunio o all’accertamento medico-legale della Società, per cause diverse da quella che ha generato l’invalidità, gli eredi dell’Aderente/Assicurato possono dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di altra documentazione idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi.
C. Malattia Grave – Ai fini della delimitazione del rischio assicurato, per Malattia Grave si intendono le seguenti patologie:
x. Xxxxxx: neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non controllata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto normale, di cui si fornisca prova certa. Non sono considerati Malattia Grave i carcinomi in situ, la degenerazione neoplastica dei polipi intestinali, i carcinomi intraduttali non invasivi della mammella, i carcinomi della vescica urinaria limitati al I stadio, i tumori ovarici, i tumori cutanei ad eccezione del melanoma maligno del II e IV stadio di Xxxxxxx, il sarcoma di Kaposi;
b. Infarto Miocardico: evento ischemico che risulta dalla necrosi irreversibile di una porzione del muscolo cardiaco come conseguenza di un inadeguato apporto sanguigno. La diagnosi viene formulata sulla base dei seguenti criteri:
i. storia del dolore cardiaco tipico;
ii. comparsa di nuove modificazioni tipiche all'ECG;
iii. modificazioni tipiche degli enzimi cardiaci;
c. Ictus cerebrale: Accidente cerebrovascolare dovuto ad emorragia o ad infarto cerebrale (trombosi o embolia) che ha prodotto un danno neurologico permanente con alterazione delle funzioni sensitive e/o motorie (paresi, disturbi della parola, ecc.). L’infermità è considerata indennizzabile una volta che ne sia accertata l'origine, riconosciuta l'entità e la permanenza, dopo che siano trascorsi almeno due mesi dalla data di insorgenza;
3. Le garanzie assicurative sopra indicate sono prestate in modo congiunto, come parte di un unico inscindibile pacchetto assicurativo.
4. L’assicurazione opera esclusivamente nei confronti dell’Aderente/Assicurato, identificato nel Modulo di Adesione, che sia in possesso di tutti i requisiti di assicurabilità di cui al successivo Art. 3. Non è possibile cambiare il soggetto Assicurato nel corso della durata dell’assicurazione.
5. In caso di Sinistro, la Società si obbliga a corrispondere l’Indennizzo previsto dalle Condizioni Particolari valide per ciascuna garanzia.
6. Si precisa che:
• Axa France VIE presta le garanzia Decesso (qualsiasi durata), Invalidità Totale Permanente (se di durata pari o superiore ai 60 mesi) e Malattia Grave (se di durata pari o superiore ai 60 mesi).
• Axa France IARD presta le garanzie Invalidità Totale Permanente (se di durata inferiore ai 60 mesi) e Malattia Grave (se di durata inferiore ai 60 mesi).
COME SI ADERISCE ALLA POLIZZA COLLETTIVA?
Art. 2 – Modalità di adesione alla Polizza Collettiva
1. L’adesione alla Polizza Collettiva si perfeziona mediante sottoscrizione – da parte dell’Aderente/Assicurato – di un Modulo di Adesione, redatto in duplice copia (rispettivamente per l’Aderente/Assicurato e per il Contraente/Società).
2. Ogni Modulo di Adesione dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
a) dati anagrafici dell’Aderente/Assicurato;
b) numero di Finanziamento;
c) Capitale Assicurato Iniziale;
d) Premio unico anticipato finito, comprensivo di imposte;
e) costi sul Premio a carico dell’Aderente/Assicurato, con indicazione della quota parte percepita dall’intermediario;
f) consenso al trattamento dei dati personali reso dall’Aderente / Assicurato.
3. La Società accetta in copertura tutti gli Aderenti/Assicurati in possesso dei requisiti di assicurabilità di cui al successivo Art. 3. Il Contraente si impegna a comunicare alle Società tutti i dati e le informazioni di ciascun Aderente
/ Assicurato, in conformità agli accordi in essere tra le parti.
CHI PUO’ ADERIRE ALLA POLIZZA COLLETTIVA E DIVENTARE IL SOGGETTO ASSICURATO?
Art. 3 – Persone assicurabili
1. È assicurabile ciascuna persona fisica che abbia tutti i seguenti requisiti di assicurabilità alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione:
a) sia il soggetto “richiedente” di un Finanziamento di importo erogato non superiore ad €52.000,00 e avente una durata massima di 84 mesi;
b) sia Non Lavoratore;
c) al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione sia di età compresa tra i 18 ed i 69 anni (non compiuti) e sia di età tale per cui, alla data di scadenza del Finanziamento, non abbia compiuto i 70 anni di età;
d) sia residente in Italia.
2. E’ onere del Contraente, nella propria qualità di intermediario assicurativo, verificare l’esistenza, in capo all’Aderente / Assicurato, di tutti i requisiti di assicurabilità alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione.
COME SI PAGA IL PREMIO ALLE SOCIETA’ DI ASSICURAZIONE?
QUANTO COSTA L’ASSICURAZIONE?
Art. 4 – Pagamento del Premio ed ammontare
1. Per ciascun Aderente/Assicurato, il Premio viene versato dal Contraente alle Società in forma unica ed anticipata. L’importo del Premio unico anticipato è sempre finanziato dal Contraente al soggetto richiedente il Finanziamento, cioè aggiunto all’importo preso a prestito col Finanziamento.
2. Il Premio unico anticipato per ogni Aderente/Assicurato, per tutte le garanzie assicurative, viene calcolato applicando la sotto indicata aliquota percentuale unica al Capitale Assicurato Iniziale, e moltiplicando il valore così
ottenuto per il numero di mesi di durata del Finanziamento (durata di copertura pari alla durata del Finanziamento, massima durata 84 mesi)*:
Tasso unico lordo | Tasso unico imponibile |
0.1562% | 0.1537% |
* Si specifica che in caso di Finanziamento del tipo “Two Steps”, il premio applicabile sarà quello relativo alla durata della prima fase del Finanziamento stesso.
3. L’ammontare del Premio unico anticipato totale e finanziato, nonchè di ciascuna garanzia, inclusivo di imposte, è indicato nel Modulo di Adesione.
QUANDO INIZIA, QUANTO DURA E QUANDO CESSA L’ASSICURAZIONE?
Art. 5 – Durata e cessazione anticipata dell'assicurazione
1. Per ciascun Aderente/Assicurato l’assicurazione decorre, a condizione che l’Aderente/Assicurato sia in possesso di tutti i requisiti di assicurabilità e sia stato pagato il relativo Premio alle Società, dalle ore 24:00 del giorno di sottoscrizione del Modulo di Adesione o, se successiva, dalle ore 24:00 della data di erogazione del Finanziamento.
2. Per ciascun Aderente/Assicurato l’assicurazione ha durata pari alla durata del Finanziamento (massimo 84 mesi). In caso di Finanziamento del tipo “Two Steps”, le garanzie assicurative hanno durata pari alla prima fase del Finanziamento stesso, escludendosi qualsiasi copertura nel corso della seconda fase del Finanziamento.
3. L’assicurazione cessa comunque, anche prima della sua naturale scadenza:
a) in caso di liquidazione dell’Indennizzo per Decesso o Invalidità Totale Permanente (i due Indennizzi non sono mai cumulabili);
b) in caso di liquidazione dell’Indennizzo per Malattia Grave, solo qualora con il pagamento in un’unica soluzione delle 12 Rate del Finanziamento non vi siano più Rate da indennizzare;
c) in caso di esercizio del diritto di recesso, nei casi di cui all’Art. 6;
d) in caso di anticipata estinzione totale del Finanziamento, nei casi di cui all’Art. 8.1 (salvo che l’Aderente/Assicurato richieda la continuazione dell’assicurazione).
4. La Società AXA France VIE, mediante apposita comunicazione scritta inviata all’Aderente/Assicurato, potrà in ogni momento sospendere l’entrata in vigore dell’assicurazione, qualora necessario per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela in materia di antiriciclaggio ed antiterrorismo (ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e della relativa normativa secondaria emanata da IVASS), riservandosi il diritto di non eseguire il rapporto assicurativo. Resta inteso che, qualora l’Aderente / Assicurato sia una PEP (Persona Politicamente Esposta), la copertura assicurativa si intenderà sempre automaticamente sospesa ed inizierà a decorrere solo a seguito di conferma scritta di AXA France VIE, salvo che AXA France VIE decida di astenersi dalla instaurazione del rapporto.
QUANDO E COME SI PUO’ RECEDERE DALL’ASSICURAZIONE?
Art. 6 – Diritto di recesso dell'Aderente/Assicurato
1. L’Aderente/Assicurato può recedere dalla Polizza Collettiva, senza oneri, entro il termine di 60 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione. In tal caso, la Società provvederà a rimborsare, per il tramite del Contraente, l’importo di Premio eventualmente già versato (al netto delle imposte di legge, non rimborsabili). In tal caso, le garanzie assicurative si intendono come mai entrate in vigore.
2. Non è previsto il diritto di recesso annuale per l’Aderente/Assicurato. Tuttavia, qualora la durata delle garanzie assicurative sia superiore ai 5 anni, in conformità all’art. 1899 c.c., l’Aderente, decorsi i 5 anni di durata, può recedere annualmente dalla Polizza Collettiva, e con un preavviso scritto di 60 giorni. In tal caso, purché il termine di preavviso sia stato rispettato, tutte le garanzie assicurative cessano alle ore 24:00 della successiva scadenza annuale. Benché il diritto di recesso di cui all’art. 1899 c.c. si applichi solo alle assicurazioni contro i danni, e non anche alle assicurazioni sulla vita, in riferimento al presente contratto tale diritto di recesso si applica a tutte le garanzie e la Società rimborserà quindi – per il tramite del Contraente – l’importo del Premio pagato e non goduto relativo a tutte le coperture assicurative prestate (calcolato in base ai criteri di cui all’Art. 8).
3. L’Aderente/Assicurato è tenuto ad esercitare il diritto di recesso mediante invio di una lettera raccomandata a.r. indirizzata al Contraente al seguente indirizzo: Toyota Financial Services - Via X. Xxxxxx, 2 - 00148 – Roma. Il
Contraente, a sua volta, comunica alle Società i dati e le informazioni relativi ai soggetti che hanno esercitato il diritto di recesso, in conformità agli accordi in essere tra le parti.
COSA FARE IN CASO DI PERDITA DELLO STATUS DI NON LAVORATORE?
Art. 7 – Cambiamento di attività lavorativa dell’Aderente/Assicurato
1. Se l’Aderente/Assicurato, durante il periodo di validità dell’assicurazione, inizi un’attività lavorativa perdendo così lo status di Non Lavoratore, l’Aderente / Assicurato ha la facoltà di:
a) comunicare tale circostanza al Contraente / Società (fornendo prova della perdita dello status di Non Lavoratore / inizio attività lavorativa) e richiedendo la cessazione dell’assicurazione: in tal caso, tutte e tre le garanzie cessano alle ore 24:00 della data di ricezione della comunicazione da parte del Contraente/Società, e la Società rimborserà all’Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, la parte di premio pagato e non goduto (al netto delle imposte di legge) dalla data di ricezione della notifica del cambio status lavorativo alla data di originaria scadenza del Finanziamento. Il calcolo dell’importo da rimborsare sarà effettuato utilizzando la formula di cui al successivo Art. 8; oppure, in alternativa
b) non comunicare tale circostanza al Contraente / Società: in tal caso, il cambiamento di status lavorativo dell’Aderente/Assicurato nel corso del periodo di validità dell’assicurazione, ancorché non comunicato alla Società, non pregiudica, in caso di Sinistro, il diritto al pagamento degli Indennizzi.
2. La comunicazione della perdita dello status di Non Lavoratore / inizio attività lavorativa e contestuale recesso dall’assicurazione ai sensi del precedente Art. 7.1 lett. a) deve essere effettuata al Contraente, inviando apposita comunicazione scritta (allegando idonea documentazione comprovante la perdita dello status di non lavoratore / inizio attività lavorativa) al seguente indirizzo: Toyota Financial Services - Via X. Xxxxxx, 2 - 00148 – Roma. Il Contraente, a sua volta, comunica alle Società i dati e le informazioni relativi ai soggetti che hanno richiesto la cessazione dell’assicurazione a seguito del cambiamento di attività lavorativa, in conformità agli accordi in essere tra le parti.
COSA SUCCEDE IN CASO DI ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE O PARZIALE DEL FINANZIAMENTO?
Art. 8 – Estinzione anticipata del Finanziamento – Diritti dell’Aderente/Assicurato
Estinzione anticipata totale
1. Nel caso di estinzione anticipata totale del Finanziamento rispetto la data di scadenza originaria, oppure di trasferimento del Finanziamento ad altro istituto di credito a seguito di surroga da parte di quest’ultimo, l’assicurazione cesserà a decorrere dalle ore 24:00 della data di estinzione o di surroga e la Società – per il tramite del Contraente – provvederà al rimborso della quota parte di Premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto, al netto delle imposte di legge. A titolo di spese amministrative effettivamente sostenute per il rimborso del premio non goduto, la Società si tratterà dall’importo dovuto la somma di € 25,00.
2. Il Premio sarà rimborsato dal Contraente all’Aderente/Assicurato mediante storno del relativo ammontare dal conteggio dell’importo necessario per estinguere il Finanziamento.
3. L’Aderente / Assicurato potrà, in alternativa alla cessazione dell’assicurazione, richiedere espressamente alla Società di mantenere inalterata ed operativa l’assicurazione medesima fino alla data di scadenza originaria del Finanziamento.
Estinzione anticipata parziale
4. In caso di anticipata estinzione parziale del Finanziamento,
a) la Società rimborserà all’Aderente/Assicurato, per il tramite del Contraente, la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo intercorrente tra la data di estinzione anticipata parziale del Finanziamento e la data di scadenza dell’assicurazione, nella misura corrispondente alla quota estinta di Finanziamento, applicando la formula di cui al successivo comma 6. Il Premio sarà rimborsato dal Contraente mediante bonifico bancario sul conto corrente dell’Aderente/Assicurato.
b) la Società ridurrà proporzionalmente le prestazioni dovute (cioè gli Indennizzi di Debito Residuo e di Rata) nella misura corrispondente alla quota estinta di Finanziamento, e pertanto, in caso di Sinistro, il Debito Residuo o le Rate mensili indennizzate saranno quella risultanti dal piano di ammortamento esistente alla data del Sinistro, come modificato a seguito della avvenuta estinzione parziale del Finanziamento.
5. L’Aderente / Assicurato potrà, in alternativa alla riduzione proporzionale delle prestazioni, richiedere espressamente alla Società di mantenere inalterata ed operativa l’assicurazione alle medesime condizioni originarie, come se l’estinzione parziale del Finanziamento non fosse mai avvenuta. La richiesta dovrà essere formulata per iscritto alla Società tramite il Contraente contestualmente all’operazione di estinzione anticipata parziale del Finanziamento, utilizzando un apposito modulo di richiesta messo a disposizione dell’Assicurato (decorso tale termine senza la restituzione del modulo, si applicherà quanto previsto al precedente comma 4).
6. Il calcolo dell’importo da rimborsare avverrà sulla base della formula indicata nell’Allegato 1 alle presenti condizioni di assicurazione.
COME SI DENUNCIA UN SINISTRO?
Art. 9 – Denuncia dei Sinistri
1. In caso di Sinistro, è necessario darne comunicazione scritta alla Società AXA PARTNERS (società del gruppo AXA incaricata di gestire i sinistri in nome e per conto delle Imprese) nel più breve tempo possibile. Le denunce di Sinistro vanno inviate con una delle seguenti modalità:
Modalità di denuncia | Recapito |
Via Posta (anche raccomandata a/r) | Axa Partners - Ufficio Sinistri – Xxxxx Xxxx x. 00, 00000 Xxxxxx |
Via Fax | 00-00000000 |
Via e-mail |
3. I Beneficiari, ai fini della liquidazione dell’Indennizzo, dovranno presentare alla Società tutta la documentazione richiesta, elencata, per ogni specifica copertura, nelle relativa sezione delle condizioni particolari di assicurazione che seguono.
4. In caso di Sinistro occorso fuori dai confini dell'Italia, la relativa documentazione sanitaria dovrà essere certificata da un medico che esercita la professione in Italia.
5. L'Aderente/Assicurato libera dal segreto professionale, riguardo agli eventi oggetto di Sinistro, i medici che l’hanno visitato o curato, autorizzandoli a fornire alla Società tutte le informazioni indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dal presente contratto.
A CHI VIENE PAGATO L’INDENNIZZO IN CASO DI SINISTRO?
Art. 10 – Pagamento dell’Indennizzo – Beneficiario
1. In caso di Sinistro per Invalidità Totale Permanente e Malattia Grave, la Società – qualora tale Sinistro sia indennizzabile in base alle presenti Condizioni di Assicurazione – liquiderà direttamente all’Aderente/Assicurato (Beneficiario) la relativa prestazione assicurativa prevista.
2. In riferimento alla garanzia Decesso, Beneficiario dell’Indennizzo è il soggetto (o i soggetti) designato/i dall’Aderente/Assicurato all’interno del Modulo di Adesione. In difetto di designazione, Beneficiari saranno gli eredi dell’Aderente/Assicurato in parti uguali. Si precisa che l’Aderente/Assicurato può in qualsiasi momento modificare la designazione comunicandola per iscritto alla Società o con testamento nel quale venga chiaramente evidenziato il riferimento al presente contratto di assicurazione.
3. La designazione del Beneficiario non può essere modificata nei seguenti casi:
a) dopo che l’Aderente/Assicurato e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente: (i) la rinuncia al diritto di revoca della designazione in precedenza effettuata; (ii) l'accettazione del beneficio;
b) dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla società di volersi avvalere del beneficio.
4. Per effetto della designazione il Beneficiario acquisisce un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione; le somme corrispostegli a seguito del Decesso dell’Aderente/Assicurato non rientrano pertanto nell'asse ereditario.
5. La Società provvede al pagamento dell’Indennizzo dovuto entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione di Sinistro completa.
ALTRE NORME GENERALI SUL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Art. 11 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio / clausola sanzione
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dall’Aderente/Assicurato in sede di adesione alla Polizza Collettiva, possono comportare la perdita del diritto all'Indennizzo, nonché le conseguenze di cui agli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
In nessun caso le Società saranno tenute a prestare coperture assicurative, a liquidare prestazioni assicurative, a pagare indennizzi o qualsiasi altro importo, qualora ciò possa esporre le Società a qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
Art. 12 – Oneri fiscali
Le imposte e le tasse relative o discendenti dal contratto di assicurazione sono a carico del soggetto che sostiene l’onere del pagamento del Premio o dei Beneficiari ed aventi diritto, così come previsto dalla normativa fiscale vigente.
Art. 13 – Legislazione applicabile
Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana.
Art. 14 – Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra, da una parte, la Società e/o il Contraente e, dall’altra parte, l’Aderente/Assicurato, ivi comprese quelle relative alla loro interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il foro di residenza o domicilio dell’Aderente/Assicurato.
Art. 15 – Prescrizione dei diritti
1. I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono:
a) in dieci anni in riferimento alla garanzia Decesso;
b) in due anni in riferimento alle alle garanzie Invalidità Totale Permanente e Malattia Grave.
2. I termini di prescrizione decorrono dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ex art. 2952 c.c. Qualora, entro detti termini, la Società non riceverà alcuna richiesta dai soggetti legittimati, i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione non possono più essere esercitati.
Art. 16 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 17 – Servizio Clienti
SERVIZIO CLIENTI |
È possibile richiedere alla Società informazioni sul presente contratto di assicurazione: • telefonando al Numero Verde 800.923.376, operativo dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 ore 17.00 ed il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 (festivi esclusi); • scrivendo una e-mail all’indirizzo xxx.xx.xxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx |
Art. 17-bis – Comunicazioni tra la Società e gli Aderenti/Assicurati
Le comunicazioni in corso di contratto dalla Società ai singoli Aderenti/Assicurati saranno effettuate con modalità cartacea.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PARTICOLARI VALIDE PER CIASCUNA GARANZIA
SEZIONE A GARANZIA DECESSO
COSA VIENE INDENNIZZATO IN CASO DI XXXXXXXX?
Art. 18 – Indennizzo
1. La Società indennizza il Debito Residuo del Finanziamento quale risulta alla Data del Sinistro.
2. Ai fini del calcolo dell’Indennizzo:
a) per Debito Residuo si intende il debito residuo del Finanziamento in linea capitale esistente alla data del Sinistro, calcolato in base al piano di ammortamento originale concordato al momento della stipula del Finanziamento oppure, in caso di estinzione parziale del Finanziamento con avvenuto rimborso di Premio, vigente alla data del Sinistro; sono esclusi dal calcolo gli interessi, nonché qualsiasi importo dovuto al Contraente in base al Finanziamento a qualsiasi altro titolo (ad esempio rate insolute, penali o corrispettivi per risoluzione anticipata, ecc.). Sono altresì escluse dal calcolo del Debito Residuo le Rate eventualmente già indennizzate per il caso di Malattia Grave relative al medesimo periodo temporale.
b) per Data del Sinistro si intende la data di decesso dell’Aderente/Assicurato.
QUAL E’ L’AMMONTARE MASSIMO DELL’INDENNIZZO?
Art. 19 – Massimale di Indennizzo
1. L’Indennizzo è soggetto ad un massimale di €52.000,00 per Aderente/Assicurato.
2. Il massimale suddetto si applica cumulativamente a tutti i Finanziamenti e per tutte le assicurazioni stipulate da uno stesso Aderente/Assicurato a protezione dei Finanziamenti stipulati col Contraente. Pertanto, anche in caso di pluralità di adesioni alla Polizza Collettiva, da parte di un medesimo soggetto che ha stipulato più Finanziamenti, l’importo massimo versato dalla Società non potrà mai superare il massimale di cui al precedente Art. 19.1.
QUALI SONO I CASI DI DECESSO NON COPERTI DALL’ASSICURAZIONE?
Art. 20 – Esclusioni
Fermo quanto previsto all’Art. 1 sull’oggetto del rischio assicurato, l’assicurazione non opera, ed è quindi escluso ogni obbligo di pagamento dell’Indennizzo, in caso di Sinistro causato da:
a) atti compiuti dall’Aderente/Assicurato quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
b) dolo o colpa grave dell’Aderente/Assicurato e/o del Beneficiario;
c) partecipazione attiva dell’Aderente/Assicurato ad atti dolosi;
d) malattie tropicali o epidemiche;
e) suicidio entro i primi 12 mesi dalla data di decorrenza dell'assicurazione;
f) abuso di alcol, etilismo, stato di ebbrezza/ubriachezza, uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili;
g) partecipazione attiva a scioperi, sommosse, tumulti popolari, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di Stato;
h) interventi chirurgici di angioplastica e terapia laser, e trattamenti medici non a scopo terapeutico, incluse le applicazioni di carattere estetico e le cure dimagranti, richieste per motivi psicologici o personali;
i) pratica di qualunque sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta;
j) pratica dei seguenti sport estremi o attività sportive, e relative prove, esposte a particolari rischi: sport da combattimento, pugilato, rugby o football americano, deltaplano, immersioni subacquee, paracadutismo, volo nelle sue varie forme e sport aerei in genere, automobilismo, motociclismo e corse
nautiche alla guida o come passeggero, alpinismo, scalata di roccia o ghiaccio, atletica pesante, speleologia, salto dal trampolino, xxx, sci o idrosci, sci acrobatico, kite-surfing;
k) malattie del sistema nervoso, disturbi mentali e comportamentali, schizofrenia, epilessia, forme maniaco-depressive o stati paranoici (inclusi gli stati di ansia e stress);
l) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali e provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X); contaminazione nucleare o chimica;
m) guerra anche non dichiarata, insurrezioni ed atti di terrorismo, invasioni, ostilità nemiche (sia in caso di dichiarazione di guerra o meno); partecipazione attiva dell’assicurato ad atti di guerra.
QUALE DOCUMENTAZIONE SI DEVE PRESENTARE IN CASO DI SINISTRO?
Art. 21 – Documentazione da presentare in caso di Xxxxxxxx
1. In caso di Xxxxxxxx, deve essere inviata alla Società – ai recapiti di cui al precedente Art. 9 – tutta la seguente documentazione – IN COPIA – necessaria per accertare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento dell’Indennizzo e l’identificazione degli aventi diritto:
a) documento di identità dei Beneficiari / eredi (carta identità, passaporto, patente) in corso di validità e codice fiscale;
b) certificato di morte dell’Aderente/Assicurato rilasciato dal Comune, e certificato necroscopico rilasciato dall'ASL attestante causa iniziale, intermedia e finale del decesso;
c) relazione medica attestante le cause del decesso;
d) al fine di permettere alla Società l’esatta quantificazione dell’Indennizzo: piano di ammortamento alla data di stipula del Finanziamento (reperibile anche presso il Contraente), con evidenza del capitale residuo al momento del Sinistro;
e) al fine di permettere alla Società l’esatta identificazione dell’avente o degli aventi diritto all’Indennizzo: (i) Dichiarazione Sostituiva dell'Atto di Notorietà, rilasciata di fronte ad un Ufficiale di Stato Civile con firma autenticata, in cui risulti se l’Aderente/Assicurato deceduto abbia lasciato testamento o meno, e nel quale siano indicati l’elenco dei suoi eredi, la loro data di nascita e capacità di agire, nonché il loro grado di parentela con l’Aderente/Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi sono gli unici, e non vi sono altri eredi oltre a quelli indicati); (ii) inoltre, solo se l’Aderente/Assicurato deceduto ha lasciato testamento: copia autentica del testamento pubblicato;
Inoltre, solo in caso di decesso da infortunio/incidente stradale/omicidio/suicidio
f) Verbale rilasciato dalle Autorità intervenute (polizia, carabinieri, etc.), attestante le dinamiche dell'incidente (specificare per iscritto con autodichiarazione se le autorità non sono intervenute, con la motivazione), con allegato l’esito degli eventuali esami tossicologici richieste dalle autorità; in mancanza, altra documentazione attestante le dinamiche dell'evento occorso, al fine di chiarire le circostanze di accadimento del sinistro.
2. La Società, qualora necessario e rilevante per l’accertamento del diritto all’Indennizzo, potrà altresì richiedere ulteriore documentazione (anche medica) relativa al Sinistro. La Società richiederà inoltre eventuale documentazione necessaria per adempiere ad obblighi di legge (es.: obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio; provvedimento di autorizzazione del Xxxxxxx Xxxxxxxx, che legittimi la ricezione da parte di terzo soggetto, dell'indennizzo spettante ad un erede minorenne o incapace; etc.).
COSA E’ POSSIBILE FARE IN CASO DI CONTROVERSIE DI NATURA MEDICA?
Art. 22 – Ricorso all’arbitrato per le controversie di natura medica
1. In caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del Sinistro, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni contrattuali, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo od in caso contrario dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Aderente/Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono
vincolanti tra le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
2. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
3. Rimane salva la facoltà delle Parti di adire l’Autorità Giudiziaria competente.
SEZIONE B
INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA
COSA VIENE INDENNIZZATO IN CASO DI XXXXXXXX?
Art. 23 – Indennizzo
1. La Società indennizza il Debito Residuo del Finanziamento quale risulta alla Data del Sinistro.
2. Ai fini del calcolo dell’Indennizzo:
a) per Debito Residuo si intende il debito residuo del Finanziamento in linea capitale esistente alla Data del Sinistro, calcolato in base al piano di ammortamento originale concordato al momento della stipula del Finanziamento oppure, in caso di estinzione parziale del Finanziamento con avvenuto rimborso di Premio, vigente alla data del Sinistro; sono esclusi dal calcolo gli interessi, nonché qualsiasi importo dovuto al Contraente in base al Finanziamento a qualsiasi altro titolo (ad esempio rate insolute, penali o corrispettivi per risoluzione anticipata, ecc.). Sono altresì escluse dal calcolo del Debito Residuo le Rate eventualmente già indennizzate per il caso di Malattia Grave relative al medesimo periodo temporale.
b) per Data del Sinistro si intende:
i. Invalidità Totale Permanente da Infortunio: la data di accadimento dell’Infortunio;
ii. Invalidità Totale Permanente da Malattia: la data di presentazione della domanda di invalidità all’azienda sanitaria locale o altra autorità competente.
QUAL E’ L’AMMONTARE MASSIMO DELL’INDENNIZZO?
Art. 24 – Massimale di Indennizzo
1. L’Indennizzo è soggetto ad un massimale di €52.000,00 per Aderente/Assicurato.
2. Il massimale suddetto si applica cumulativamente a tutti i Finanziamenti e per tutte le assicurazioni stipulate da uno stesso Aderente/Assicurato a protezione dei Finanziamenti stipulati col Contraente. Pertanto, anche in caso di pluralità di adesioni alla Polizza Collettiva, da parte di un medesimo soggetto che ha stipulato più Finanziamenti, l’importo massimo versato dalla Società non potrà mai superare il massimale.
QUALI SONO I CASI DI INVALIDITA’ NON COPERTI DALL’ASSICURAZIONE?
Art. 25 – Esclusioni
Fermo quanto previsto all’Art. 1 sull’oggetto del rischio assicurato, l’assicurazione non opera, ed è quindi escluso ogni obbligo di pagamento dell’Indennizzo, in caso di Sinistro causato da:
a) atti compiuti dall’Aderente/Assicurato quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
b) dolo o colpa grave dell’Aderente/Assicurato e/o del Beneficiario;
c) partecipazione attiva dell’Aderente/Assicurato ad atti dolosi;
d) malattie tropicali o epidemiche;
e) azioni intenzionali dell’Aderente/Assicurato quali gli atti autolesivi (in particolare le conseguenze di un tentato suicidio) e la mutilazione volontaria;
f) abuso di alcol, etilismo, stato di ebbrezza/ubriachezza, uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili;
g) partecipazione attiva a scioperi, sommosse, tumulti popolari, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, colpi di Stato;
h) interventi chirurgici di angioplastica e terapia laser, e trattamenti medici non a scopo terapeutico, incluse le applicazioni di carattere estetico e le cure dimagranti, richieste per motivi psicologici o personali;
i) pratica di qualunque sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta;
j) pratica dei seguenti sport estremi o attività sportive, e relative prove, esposte a particolari rischi: sport da combattimento, pugilato, rugby o football americano, deltaplano, immersioni subacquee, paracadutismo, volo nelle sue varie forme e sport aerei in genere, automobilismo, motociclismo e corse nautiche alla guida o come passeggero, alpinismo, scalata di roccia o ghiaccio, atletica pesante, speleologia, salto dal trampolino, bob, sci o idrosci, sci acrobatico, kite-surfing;
k) malattie del sistema nervoso, disturbi mentali e comportamentali, schizofrenia, epilessia, forme maniaco-depressive o stati paranoici (inclusi gli stati di ansia e stress);
l) lombalgia e patologie assimilabili salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici;
m) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali e provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X); contaminazione nucleare o chimica;
n) guerra anche non dichiarata, insurrezioni ed atti di terrorismo, invasioni, ostilità nemiche (sia in caso di dichiarazione di guerra o meno); partecipazione attiva dell’Assicurato ad atti di guerra.
QUALE DOCUMENTAZIONE SI DEVE PRESENTARE IN CASO DI SINISTRO?
Art. 26 – Documentazione da presentare in caso di Xxxxxxxx
1. In caso di Xxxxxxxx, deve essere inviata alla Società - ai recapiti di cui al precedente Art. 9 - COPIA della seguente documentazione:
a) documento di identità dell'Aderente/Assicurato (carta identità, passaporto, patente) in corso di validità e codice fiscale;
b) al fine di permettere alla Società l'esatta quantificazione dell'Indennizzo: piano di ammortamento alla data di stipula del Finanziamento (reperibile anche presso il Contraente), con evidenza del capitale residuo al momento del Sinistro;
c) relazione Medico-Legale, attestante l'Invalidità e il relativo grado (rilasciata dagli enti preposti);
Inoltre, solo in caso di invalidità da infortunio / incidente stradale
d) Xxxxxxx rilasciato dalle Autorità intervenute (polizia, carabinieri, etc.), attestante le dinamiche dell'incidente (specificare per iscritto con autodichiarazione se le autorità non sono intervenute, con la motivazione), con allegato l'esito degli eventuali esami tossicologici richieste dalle autorità; in mancanza, altra documentazione attestante le dinamiche dell'evento occorso, al fine di chiarire le circostanze di accadimento del sinistro.
2. La Società, qualora necessario e rilevante per l'accertamento del diritto all'Indennizzo, potrà altresì richiedere ulteriore documentazione (anche medica) relativa al Sinistro. La Società richiederà inoltre eventuale documentazione necessaria per adempiere ad obblighi di legge (es.: obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio).
COSA E’ POSSIBILE FARE IN CASO DI CONTROVERSIE DI NATURA MEDICA?
Art. 27 – Ricorso all’arbitrato per le controversie di natura medica
1. In caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del Sinistro, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni contrattuali, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo od in caso contrario dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Aderente/Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
2. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
3. Rimane salva la facoltà delle Parti di adire l’Autorità Giudiziaria competente.
SEZIONE C MALATTIA GRAVE
QUANDO NON OPERA L’ASSICURAZIONE?
Art. 28 – Periodo di Carenza
1. La garanzia Malattia Grave non è operante durante il Periodo di Carenza iniziale di 30 giorni. Pertanto, l’Indennizzo è corrisposto soltanto nel caso in cui la Data del Sinistro per Malattia Grave dell’Aderente/Assicurato sia successiva al Periodo di Carenza.
2. Ai fini di tale clausola, per “Data del Sinistro” si intende la data di diagnosi della Malattia Grave come risultante dalla documentazione medica.
QUANTE MALATTIE GRAVI SONO COPERTE?
Art. 29 – Numero di Malattie Gravi coperte dall’assicurazione
Sono coperte sino a tre Malattie Gravi dell’Aderente/Assicurato diagnosticate nel corso della durata dell’assicurazione, fermo quanto previsto al successivo Art. 33.
COSA VIENE INDENNIZZATO IN CASO DI XXXXXXXX?
Art. 30 – Indennizzo
1. L’Indennizzo è pari a 12 Rate del Finanziamento, così come risultanti dal piano di ammortamento del Finanziamento originario o ridefinito (a seguito di estinzione parziale del Finanziamento con avvenuto rimborso di Premio) corrisposte in un’unica soluzione ed in via anticipata.
2. Qualora, alla Data del Sinistro, la durata residua del piano di ammortamento del Finanziamento fosse inferiore alle 12 Rate, la Società liquiderà un indennizzo, sempre versato in un’unica soluzione ed in via anticipata, pari alle Rate residue del Finanziamento.
QUAL E’ L’AMMONTARE MASSIMO DELL’INDENNIZZO ED I SUOI LIMITI?
Art. 31 – Massimali e limiti di Indennizzo
1. Fermo quanto previsto all’Art. 30.2, all’Indennizzo si applica il seguente massimale:
a) massimo €1.650,00 per ogni Rata indennizzata in via anticipata;
b) massimo 12 Rate indennizzate in via anticipata per una Malattia Grave indennizzata;
c) massimo 36 Rate indennizzate in via anticipata in totale nell’arco dell’intera durata dell’assicurazione, in caso di tre Malattie Gravi indennizzate.
2. I massimali suddetti si applicano cumulativamente a tutti i Finanziamenti e per tutte le assicurazioni stipulate da uno stesso Aderente/Assicurato a protezione dei Finanziamenti stipulati col Contraente. Pertanto, anche in caso di pluralità di adesioni alla Polizza Collettiva, da parte di un medesimo soggetto che ha stipulato più Finanziamenti, l’importo massimo versato dalla Società allo stesso Aderente/Assicurato per ciascun Indennizzo per Malattia Grave non potrà superare il massimale indicato al precedente Art. 31.1 (a), ed il numero di Rate indennizzate non potrà mai superare quanto indicato al precedente Art. 31.1 (b) e (c).
3. Non è indennizzabile l’eventuale maxi-rata finale prevista dal Finanziamento, né sono indennizzabili, in caso di finanziamento della maxi-rata finale, le rate di finanziamento della maxi-rata finale
QUALI SONO I CASI DI MALATTIA GRAVE NON COPERTI DALL’ASSICURAZIONE?
Art. 32 – Esclusioni
Fermo quanto previsto all’Art. 1 sull’oggetto del rischio assicurato, l’assicurazione non opera, ed è quindi escluso ogni obbligo di pagamento dell’Indennizzo, nei seguenti casi:
a) interventi chirurgici angioplastici, terapie laser;
b) atti volontari di autolesionismo dell’Aderente/Assicurato o avvenuti quando questo si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso stesso procurato;
c) etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
d) partecipazione attiva dell’Aderente/Assicurato a delitti dolosi, scioperi, sommosse e tumulti popolari;
e) guerra anche non dichiarata, insurrezioni e atti di terrorismo;
f) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).
SI POSSONO DENUNCIARE PIU’ SINISTRI PER MALATTIA GRAVE?
Art. 33 – Denunce successive di Sinistri – Periodo di Riqualificazione
1. Dopo la liquidazione di un Sinistro per Malattia Grave, nessun Indennizzo verrà corrisposto per i successivi Sinistri per Malattia Grave se non sia trascorso un Periodo di Riqualificazione di 180 giorni consecutivi.
2. Il Periodo di Riqualificazione decorre dalla data in cui, in base al piano di ammortamento del Finanziamento, è dovuta la dodicesima Rata indennizzata per Malattia Grave.
3. Se il nuovo Sinistro è dovuto alla stessa Malattia Grave del Sinistro precedente, già liquidato, nessun ulteriore Indennizzo verrà corrisposto.
QUALE DOCUMENTAZIONE SI DEVE PRESENTARE IN CASO DI SINISTRO?
Art. 34 – Documentazione da presentare in caso di Xxxxxxxx
1. In caso di Xxxxxxxx, deve essere inviata alla Società - ai recapiti di cui al precedente Art. 9 - COPIA della seguente documentazione:
a) documento di identità dell'Aderente/Assicurato (carta identità, passaporto, patente) in corso di validità e codice fiscale
b) al fine di permettere alle Società l'esatta quantificazione dell'Indennizzo: piano di ammortamento alla data di stipula del Finanziamento (reperibile anche presso il Contraente), con evidenza delle Rate dovute
c) documentazione medica relativa alla diagnosi della Malattia Grave.
2. La Società, qualora necessario e rilevante per l'accertamento del diritto all'Indennizzo, potrà altresì richiedere ulteriore documentazione (anche medica) relativa al Sinistro. La Società richiederà inoltre eventuale documentazione necessaria per adempiere ad obblighi di legge (es.: obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio).
COSA E’ POSSIBILE FARE IN CASO DI CONTROVERSIE DI NATURA MEDICA?
Art. 35 – Ricorso all’arbitrato per le controversie di natura medica
1. In caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del Sinistro, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni contrattuali, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo od in caso contrario dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Aderente/Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti tra le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
2. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
3. Rimane salva la facoltà delle Parti di adire l’Autorità Giudiziaria competente.
ALLEGATO 1 alle Condizioni di Assicurazione Formula di Rimborso ed Esempi
Ri = Pi-1/[N*(N-K)]*(CEi/DRi)
Dove:
Ri = Importo di premio da rimborsare
Pi-1 = Premio Imponibile (al netto delle imposte). Tale importo di premio coincide inizialmente con il Premio Unico Anticipato Puro al momento dell'adesione e viene aggiornato ad ogni eventuale estinzione parziale sulla base della seguente formula: Pi-1 = Pi-1 * (CEi/DRi)
N = Durata totale (in mesi interi) del Finanziamento
K = Durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi (dato arrotondato per eccesso) (attenzione: il mese di entrata è conteggiato sempre come mese intero (1) indipendentemente dal giorno in cui avviene, il mese di recesso non viene considerato (0) indipendentemente dal giorno in cui avviene il recesso)
CEi = è la quota di Capitale versata a titolo di estinzione parziale
DRi = è il Debito Residuo quantificato al giorno prima che l'estinzione parziale abbia effetto
Esempi:
ESEMPIO DI CALCOLO DEL PREMIO DA RIMBORSARE: es. 1 su ESTINZIONE TOTALE | ||
A | Professione dell'Aderente/Assicurato all'atto dell'adesione | Non Lavoratore |
B | Durata assicurazione in mesi | 48 |
C | Importo erogato del Finanziamento | € 10,000.00 |
D | Data adesione alla copertura assicurativa | 01/05/2015 |
E | Data fine della coperura assicurativa | 01/05/2019 |
F | Data avvenuta estinzione totale | 01/05/2017 |
G | Numero di mesi di assicurazione goduti | 24 |
H | Premio unico anticipato totale pagato (lordo imposte) | € 749,76 |
I | Premio unico anticipato totale pagato (netto imposte) | € 737,76 |
CONTEGGIO: | ||
L | Formula di rimborso per estinzione totale R = P/N*(N-K) | R = [(737.76/48)*(48-24)] = 368,88 |
M | Spese Amministrative | € 25,00 |
N | Totale premio da rimborsare | € 368.88 |
ESEMPIO DI CALCOLO DEL PREMIO DA RIMBORSARE: es. 2 su ESTINZIONE PARZIALE | ||
A | Professione dell'Aderente/Assicurato all'atto dell'adesione | Non Lavoratore |
B | Durata totale assicurazione in mesi | 48 |
C | Importo erogato del Finanziamento | € 10,000.00 |
D | Data adesione alla copertura assicurativa | 01/05/2015 |
E | Data fine della coperura assicurativa | 01/05/2019 |
F | Data di avvenuta estinzione parziale | 01/03/2017 |
G | Numero di mesi di assicurazione goduti | 24 |
H | Premio unico anticipato totale pagato (lordo imposte) | € 749,76 |
I | Premio unico anticipato totale pagato (netto imposte) | € 737,76 |
M | Quota di Capitale versata a titolo di estinzione parziale | € 3,000.00 |
N | Debito residuo al giorno antecedente al giorno di avvenuta estinzione parziale del Finanziamento | € 8,000.00 |
CONTEGGIO: | ||
O | Formula di rimborso in caso di estinzione parziale Ri = Pi-1/[N*(N-K)]*(CEi/DRi) | R = 737.76/48*(48-24)*(3000/8000) = 138,33 |
P | Totale premio parziale da rimborsare | € 138,33 |
MODULO DI ADESIONE
(Fac-simile)
MODULO DI ADESIONE A “PROTEZIONE PERSONA”
E’ previsto il diritto di recesso per l’Aderente/Assicurato entro il termine di 60 giorni dalla data di decorrenza dell’assicurazione.
L’ammontare del Premio unico anticipato, in riferimento alle garanzie di ramo danni, è stato individuato dalla Società applicando i seguenti sconti di premio per durate poliennali rispetto a coperture di durata annuale (12 mesi):
A fronte di tali riduzioni di premio, l’Aderente/Assicurato non può esercitare la facoltà di recesso annuale per i primi cinque anni
di durata del contratto. Qualora la durata delle garanzie assicurative sia superiore ai 5 anni, l’Aderente/Assicurato, decorsi i 5 anni di durata, può altresì recedere annualmente dall’assicurazione, senza oneri, e con un preavviso di 60 giorni (art. 1899 c.c.). Si rinvia all’Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio sulle modalità di esercizio del diritto di recesso.
INFORMATIVA SUL DIRITTO DI RECESSO
(Polizza Collettiva n. 10107 – 120161) Adesione riservata a Non Lavoratori
DATI FINANZIAMENTO | ||
Numero del Finanziamento | Durata (in mesi) | Importo erogato (Capitale Assicurato Iniziale) |
DATI ADERENTE / ASSICURATO (persona fisica richiedente il Finanziamento) | ||
Cognome e Nome | Codice Fiscale | |
DATI SULLE GARANZIE ASSICURATIVE | |
Garanzie | Decesso – Invalidità Totale Permanente – Malattia Grave |
Decorrenza | le ore 24:00 della data di sottoscrizione del presente Modulo di Adesione o, se successiva, con la data in cui l’importo oggetto del Finanziamento è stato erogato |
Durata (in mesi) |
PREMIO UNICO ANTICIPATO | |
Importo | € inclusivo di imposte sul premio pari al 2.5%, esclusa la garanzia Decesso, che è esente da imposte |
Modalità di pagamento | Premio finanziato |
INFORMATIVA SUI COSTI A CARICO DELL’ADERENTE / ASSICURATO | ||
Provvigioni di intermediazione | 57,50% del Premio imponibile totale | € |
Spese amministrative | 10% del Premio imponibile totale | € |
Nel caso di estinzione anticipata totale del Finanziamento rispetto la data di scadenza originaria, a titolo di spese amministrative effettivamente sostenute per il rimborso del premio non goduto la Società si tratterà dall’importo dovuto la somma di € 25,00. |
Durata | 18mesi | 24mesi | 30mesi | 36mesi | 42mesi | 48mesi | 54mesi | 60mesi e oltre |
Sconto | 9,45% | 12,60% | 15,45% | 18,10% | 20,40% | 22,50% | 24,70% | 26,80% |
DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA POLIZZA COLLETTIVA E ALTRE DICHIARAZIONI |
Io sottoscritto soggetto richiedente il Finanziamento: PRENDO ATTO che Toyota Financial Services PLC (Contraente) ha stipulato con le Società AXA FRANCE VIE e AXA FRANCE IARD (Rappresentanze Generali per l’Italia) il contratto di assicurazione in forma collettiva denominato “Protezione Persona” per conto dei propri clienti (Non Lavoratori) richiedenti un contratto di Finanziamento per l’acquisto di autoveicoli (Polizza Collettiva n. 10107 – 120161); AUTORIZZO il Contraente a finanziare l’importo del Premio, con conseguente incremento dell’importo erogato e della corrispondente rata; DICHIARO di aderire in qualità di Aderente e di Assicurato alla Polizza Collettiva prestando il consenso all’assicurazione, ivi incluso il consenso alla stipula di una assicurazione sulla mia vita, ai sensi dell’art. 1919 c.c.; DICHIARO di aver letto ed accettare integralmente le Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo di “Protezione Persona” (Polizza Collettiva n. 10107 – 120161). |
DICHIARO che, alla data di firma del presente modulo, sono Non Lavoratore.
L’Aderente/Assicurato (FIRMA LEGGIBILE)
NOMINA DEI BENEFICIARI PER IL CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO |
AVVERTENZE • Può scegliere se designare nominativamente i beneficiari o se designare genericamente come beneficiari i suoi eredi legittimi e/o testamentari. In caso di mancata designazione nominativa, l’Impresa potrà incontrare, al decesso dell’Assicurato, maggiori difficoltà nell’identificazione e nella ricerca dei beneficiari • la modifica o revoca del/i beneficiario/i deve essere comunicata all’impresa in forma scritta Io sottoscritto Aderente/Assicurato, in riferimento alla garanzia Decesso (barrare una casella alternativamente e, nel caso di indicazione nominativa dei beneficiari, compilare i relativi campi) □ DESIGNO NOMINATIVAMENTE IL/I SEGUENTE/I BENEFICIARIO/I BENEFICIARIO NOMINATO N. 1 Cognome e Nome / Ragione Sociale Codice Fiscale / P.IVA Indirizzo / Sede Legale Telefono E-mail Relazione con il cliente □ Nucleo familiare (rapporto di parentela, coniugio, unione civile, convivenza more uxorio) □ Altro Barrare la seguente casella se si desidera escludere l’invio di comunicazioni da parte dell’Impresa al beneficiario, prima dell’evento Decesso dell’Assicurato □ BENEFICIARIO NOMINATO N. 2 Cognome e Nome / Ragione Sociale Codice Fiscale / P.IVA Indirizzo / Sede Legale Telefono E-mail Relazione con il cliente □ Nucleo familiare (rapporto di parentela, coniugio, unione civile, convivenza more uxorio) □ Altro Barrare la seguente casella se si desidera escludere l’invio di comunicazioni da parte dell’Impresa al beneficiario, prima dell’evento Decesso dell’Assicurato □ □ DESIGNO GENERICAMENTE QUALI BENEFICIARI DELLA PRESTAZIONE I MIEI EREDI (LEGITTIMI E/O TESTAMENTARI) INDICAZIONE REFERENTE TERZO (opzionale) In caso di specifiche esigenze di riservatezza, l’Aderente/Assicurato potrà indicare il nominativo ed i dati di recapito (incluso email e/o telefono) di un soggetto terzo (diverso dal beneficiario) a cui l’Impresa potrà rivolgersi in caso di decesso dell’Assicurato al fine di contattare il Beneficiario designato. Cognome e Nome / Ragione Sociale Indirizzo / Sede Legale Telefono E-mail AVVERTENZA: l’Aderente assume l’onere di consegnare l’informativa sul trattamento dei dati personali prevista dalla normativa vigente (Regolamento UE 679/2016), al soggetto a cui si riferiscono i dati comunicati all’Impresa. L’Aderente/Assicurato (FIRMA LEGGIBILE) |
DICHIARAZIONE DI RICEZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE E CONTRATTUALE |
AVVERTENZA – Si informa l’Aderente/Assicurato del diritto di ricevere l’informativa precontrattuale della Polizza Collettiva, nei limiti e con le modalità di cui alla regolamentazione sulla distribuzione assicurativa. La documentazione precontrattuale viene fornita dal Contraente all’Aderente/Assicurato in formato cartaceo oppure – solo in caso di espresso consenso dell’Aderente/Assicurato reso nel “Modulo per il consenso alla trasmissione della documentazione precontrattuale tramite supporto durevole” - su altro suppprto durevole (e-mail). Io sottoscritto Aderente/Assicurato DICHIARO di avere ricevuto prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione, su supporto cartaceo o, previo mio consenso, su altro supporto durevole (e-mail), il set informativo del prodotto assicurativo “Protezione Persona – Per Non Lavoratori” composto da: a) Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), Documento informativo per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi (DIP Aggiuntivo Multirischi), di cui al Regolamento IVASS n. 41/2018; b) Condizioni di Assicurazione (comprensive di Glossario); c) Modulo di Adesione (facsimile). DICHIARO altresì di avere ricevuto gli Allegati 3 e 4 dell’intermediario, ai sensi del Regolamento IVASS n. 40/2018: “Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento degli intermediari nei confronti dei contraenti” e “Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, della conclusione del contratto”". L’Aderente/Assicurato (FIRMA LEGGIBILE) |
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI |
Io sottoscritto, dopo aver letto l’Informativa Privacy delle compagnie titolari del trattamento redatta ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), sopra riportata, della quale confermo ricezione, presto il consenso al trattamento dei miei dati personali, ivi inclusi quelli eventualmente da me conferiti in riferimento al mio stato di salute, per le finalità indicate nell’informativa. Resta inteso che in caso di negazione del consenso non sarà possibile finalizzare il rapporto contrattuale. L’Aderente/Assicurato (FIRMA LEGGIBILE) |
Il presente Modulo di Adesione viene firmato dall’Aderente/Assicurato il giorno/data indicati in calce a sinistra.
AXA FRANCE VIE – AXA FRANCE IARD
(Rappresentanze Generali per l’Italia)
AXA FRANCE IARD (compagnia assicurativa del gruppo AXA). Indirizzo sede legale in Francia: 000 Xxxxxxxxx xx x'Xxxxx, 00000 XXXXXXXX XXXXX. Numero Iscrizione Registro delle Imprese di Nanterre: 722057460. Autorizzata in Francia (Stato di origine) all’esercizio delle assicurazioni, vigilata in Francia dalla Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Numero Matricola Registre des organismes d’assurance: 4022109. // Indirizzo Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxxxx Xxxx x. 00, 00000 Xxxxxx – CF, P.IVA e X.Xxxx. Reg. Imprese Milano 10345000961 - REA MI-2525152 Telefono: 02/0000000 - Fax: 00-00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx – sito internet: xxx.xxx.xxxxxxxx.xxx/it. Ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento. Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS, in appendice Elenco I, nr. I.00148. AXA FRANCE VIE (compagnia assicurativa del gruppo AXA). Indirizzo sede legale in Francia: 000 Xxxxxxxxx xx x'Xxxxx, 00000 XXXXXXXX XXXXX. Numero Iscrizione Registro delle Imprese di Nanterre: 310499959. Autorizzata in Francia (Stato di origine) all’esercizio delle assicurazioni, vigilata in Francia dalla Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Numero Matricola Registre des organismes d’assurance: 5020051. // Indirizzo Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxxxx Xxxx x. 00, 00000 Xxxxxx - CF, P.IVA e X.Xxxx. Reg. Imprese 08875230016 - REA MI-2525395 - Telefono: 02/0000000 - Fax: 00-00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx – sito internet: xxx.xxx.xxxxxxxx.xxx/it. Ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento. Iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’IVASS, in appendice Elenco I, nr. I.00149.
NOTA INFORMATIVA PRIVACY
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) si informa l’ “Interessato” (contraente / aderente alla polizza collettiva o convenzione / assicurato
/ beneficiario / loro aventi causa) di quanto segue.
AVVERTENZA PRELIMINARE - La presente Informativa viene resa dalle compagnie assicurative (Titolari del Trattamento) anche nell’interesse degli altri titolari del trattamento nell’ambito della c.d. catena assicurativa.
1. IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DELLE COMPAGNIE TITOLARI DEL TRATTAMENTO
Titolare del Trattamento dei dati è, per quanto di propria competenza, la compagnia assicurativa che presta le garanzie previste dal contratto di assicurazione, come indicato nella documentazione contrattuale, e cioè:
AXA FRANCE VIE iscritta al registro di commercio delle Imprese di Nanterre n°000 000 000 con sede legale al 313, Terrasses de l'Arche – 00000 Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx. Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxxxx Xxxx x. 00, 00000 Xxxxxx.
AXA FRANCE IARD iscritta al registro di commercio delle Imprese di Nanterre n°722 057 460 con sede legale al 313, Terrasses de l'Arche – 00000 Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx. Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxxxx Xxxx x. 00, 00000 Xxxxxx.
2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
L’Interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei dati (DPO - Data Protection Officer) delle compagnie Titolari del Trattamento scrivendo ai Titolari (sopra indicati) ai seguenti contatti:
• per posta: - Xxx.xx del Data Protection Officer - Corso Como n. 17 – 00000 XXXXXX
• per e-mail: xxx.xx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xxx
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI PERSONALI E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Le finalità del trattamento dei dati personali raccolti sono le seguenti:
a) finalità strettamente connesse e strumentali all'offerta, conclusione ed esecuzione del contratto di assicurazione stipulato (inclusi gli eventuali rinnovi), al pagamento dei premi, alla gestione e liquidazione dei sinistri e alla gestione dei reclami, ivi inclusa la prevenzione, l’individuazione e il perseguimento di frodi assicurative;
b) espletamento di attività amministrativo – contabili e di quelle attinenti all’esercizio dell’attività assicurativa, alle quali le compagnie Titolari del Trattamento sono autorizzate, ivi inclusa la redistribuzione del rischio attraverso co-assicurazione e/o riassicurazione.
c) finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.
Non è richiesto il consenso dell’Interessato per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte del Titolare e di terzi a cui tali dati saranno comunicati,
Viceversa il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la salute dell’Interessato e comunque quelli rientranti nell’ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso dell’Interessato riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra l’Interessato ed il Titolare, secondo i casi, i dati personali dell’Interessato possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa. Il consenso dell’Interessato riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.
Senza i dati personali dell’Interessato il Titolare non è in grado di fornire, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo. Il Titolare potrà, inoltre, utilizzare i dati di recapito dell’Interessato per inviare comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo.
Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l’attività assicurativa.
Il trattamento dei dati per ulteriori e diverse finalità, quali ad esempio ricerche di mercato, attività di marketing e profilazione, sarà effettuato solo ed esclusivamente previo libero consenso espresso dell’Interessato, e solo previa idonea informativa resa all’interessato.
4. LE CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
Possono essere oggetto di trattamento, solo ed esclusivamente per le finalità sopra indicate, le seguenti categorie di dati personali dell’Interessato:
a) dati identificativi dell’Interessato, quali: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, estremi del documento di identificazione, il codice fiscale, e-mail, numero di telefono;
b) dati dell’Interessato idonei a rivelare lo stato di salute, solo qualora strettamente necessari a dare esecuzione al contratto di assicurazione, dalla fase precontrattuale di assunzione del rischio alla fase liquidativa di accertamento del diritto alla prestazione.
In caso di polizze connesse a finanziamenti o mutui, sono altresì oggetto di trattamento i dati relativi al finanziamento/mutuo strettamente necessari per l’assicurazione (ad esempio: numero del finanziamento assicurato, decorrenza e durata del finanziamento ai fini della
copertura, società finanziaria erogante, capitale erogato e rata mensile ai fini della quantificazione delle prestazioni in caso di sinistro). In caso di polizze vendute aventi ad oggetto rischi sugli autoveicoli, sono altresì oggetto di trattamento i dati che identificano il mezzo assicurato (targa, numero di telaio, data di immatricolazione).
In caso di pagamento premi con modalità bonifico bancario o SEPA direct debit, saranno altresì oggetto di trattamento le coordinate bancarie (IBAN) dell’Interessato, così come in caso di liquidazione delle prestazioni previste dal contratto.
5. DESTINATARI / CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
Destinatari dei dati personali dell’Interessato sono anzitutto i dipendenti e/o collaboratori delle compagnie Titolari del Trattamento, facenti parte della organizzazione interna delle Titolari, che trattano i dati raccolti esclusivamente nell’ambito delle rispettive mansioni (ad es.: ufficio sinistri, ufficio reclami, ufficio back-office, ufficio underwriting), in conformità alle istruzioni ricevute dalle Titolari e sotto la sua autorità.
Destinatari dei dati personali dell’Interessato sono altresì le seguenti categorie di soggetti terzi, esterni alla organizzazione delle compagnie Titolari del Trattamento, ai quali i dati personali possono essere comunicati. Tali soggetti agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento, salvo il caso in cui siano stati designati responsabili del trattamento. Tali soggetti sono:
a) altri soggetti del settore assicurativo (c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, broker, agenti ed altri intermediari assicurativi (e relativi addetti all’attività di intermediazione);
b) professionisti, consulenti, studi o società operanti nell’ambito di rapporti di consulenza e assistenza professionale, quali studi legali, medici di fiducia, periti, consulenti privacy, consulenti antiriciclaggio, consulenti fiscali, consulenti/società antifrode, professionisti/società di recupero crediti, società incaricate del monitoraggio/controllo qualità dell’offerta e collocamento dei contratti di assicurazione, etc.;
c) soggetti che svolgono attività connesse e strumentali all’esecuzione del contratto di assicurazione e alla gestione e liquidazione del sinistro, quali: attività di stoccaggio, gestione, archiviazione e distruzione della documentazione dei rapporti intrattenuti con la clientela e non; attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela; attività di assistenza alla clientela (es.: call center, help desk); attività di offerta e collocamento a distanza di contratti di assicurazione (call center esterni); attività di assunzione medica del rischio, gestione, liquidazione e pagamento dei sinistri; attività di amministrazione delle polizze e supporto alla gestione ed incasso dei premi;
d) organismi associativi consortili propri del settore assicurativo (ANIA) o finanziario, cui le Titolari o gli altri titolari della catena assicurativa sono iscritti;
e) società del gruppo di appartenenza delle compagnie Titolari del Trattamento o degli altri titolari della catena assicurativa (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge). La comunicazione di dati ed informazioni personali all'interno del Gruppo AXA in tutto il mondo è coperta dalle BCR (Binding Corporate Rules) del Gruppo AXA.
f) altri soggetti nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria per legge quali, a titolo esemplificativo: IVASS, Banca d’Italia
- UIF (Unità d’informazione finanziaria), Agenzia delle Entrate, Magistratura, Forze dell’Ordine.
6. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A DESTINATARI UBICATI IN PAESI TERZI
I dati personali dell’Interessato non sono trasferiti a destinatari ubicati in paesi terzi. Eventuali dati sensibili non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio economico europeo senza che il cliente sia stato precedentemente informato di tale trasferimento o senza che sia raccolto il consenso del cliente qualora necessario ai sensi di legge.
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni dalla scadenza o anticipata cessazione, per qualsiasi causa, del contratto di assicurazione e, in ogni caso, in conformità alle regole dell’autorità di vigilanza di settore.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’Interessato ha il diritto di chiedere alle Titolari:
a) l’accesso ai dati personali che lo riguardano;
b) la rettifica dei dati personali che lo riguardano;
c) la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;
d) la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano.
e) l’Interessato ha altresì i seguenti diritti nei confronti delle Titolari:
f) diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
g) diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano. Per “diritto alla portabilità” si intende il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti alle Titolari, nonché il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte delle Titolari cui li ha forniti (ai sensi dell’Art. 20 del Regolamento);
h) diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
L’Interessato ha, infine, il seguente diritto:
i. diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali, per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Il reclamante potrà far pervenire il reclamo al Garante utilizzando la modalità che ritiene più opportuna, consegnandolo a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di: (i) raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali - Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx; (ii) e-mail all'indirizzo: xxxxxxx@xxxx.xx, oppure (iii) xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx; (iv) fax al numero: 06/000000000.
9. FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI
Le compagnie Titolari del Trattamento raccolgono i dati personali dell’Interessato direttamente dall’Interessato stesso (anche tramite propri outsourcer che entrano in contatto con esso) oppure presso gli intermediari assicurativi (e relativi addetti all’attività di intermediazione)
incaricati o comunque coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo oppure presso il Contraente della Polizza Collettiva o convenzione.
10. INFORMAZIONI SU PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONI
I dati personali raccolti non sono oggetto di processi decisionali automatizzati, né sono oggetto di profilazione ad eccezione della profilazione obbligatoria per legge ai fini di antiriciclaggio.