CONTRATTO DI SERVIZIO FRA IL COMUNE DI ANDALO E LA SOCIETA' ANDALO GESTIONI S.R.L. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TURISTICO SPORTIVI E SOCIALI DEL COMUNE DI ANDALO.
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI ANDALO PROVINCIA DI TRENTO Rep. 898
CONTRATTO DI SERVIZIO FRA IL COMUNE DI ANDALO E LA SOCIETA' ANDALO GESTIONI S.R.L. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TURISTICO SPORTIVI E SOCIALI DEL COMUNE DI ANDALO.
L'anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di luglio, nella residenza municipale di Andalo, avanti a me, sig. Tane) dr. Xxxxxxxx, Segretario comunale del Comune di Andalo, autorizzato, ai sensi dell'art. 40 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27.02.1995, n. 4/L, a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, sono comparsi i signori:
1. XXXXX XXXXXXX, nato a Trento il 16.02.1973 e residente in Andalo, via B01iolon, 5,, Sindaco "pro tempore" del Comune di Andalo, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, (C.F. 00319630224), giusta autorizzazione accordata con deliberazione consiliare n. 66 di data 29 dicembre 2015;
2.XXXXXXX XXXXXXX nato a Trento il 24.06.1985, residente in Xxxxxx xx xxx Xxxxx x. 0, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse della società "Andalo Gestioni S.r.l." con sede in Andalo, piazza Centrale n. 1, capitale sociale E. 50.000,00.= interamente versato, codice fiscale n. 02214180222, iscritta allo stesso n. 02214180222 del Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Atiigianato e Agricoltura della provincia di Trento, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 23.06.2016.
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PREMESSO
- che con deliberazioni del Consiglio comunale n. 11 di data 31 marzo 2011 e n. 26 di data 3 agosto 2011 è stato approvato di costituire la società "Andalo Gestioni S.r.l." a pai1ecipazione totalitaria del Comune, di seguito più brevemente denominata anche quale "Società", nonché è stato approvato lo Statuto della stessa, affinché venisse istituito un ente strumentale del Comune, a cui affidare "in house" la gestione degli impianti turistici e sportivi di proprietà comunale essendo sottoposta al controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, svolgendo la pai1e più importante della propria attività per conto e nell'interesse del Comune, a beneficio della collettività, ciò integrando l'erogazione del servizio pubblico per interesse generale;
- che in data 26 maggio 2011, con atto n.12.780 Repertorio n. 36.050 del notaio Xxxxx Xxxxxxx in Trento è stata costituita la società "Andalo Gestioni S.r.l." con sede in Andalo;
- che con le precitate deliberazioni del Consiglio Comunale n. 11 di data 31 marzo 2011 e n. 26 di data 3 agosto 201 I, in presenza dei presupposti di legge, è stato disposto di affidare alla "Andalo Gestioni S.r.l." con sede in Andalo la erogazione del servizio pubblico locale di gestione degli impianti turistico spo11ivi di proprietà del Comune di Andalo, con le motivazioni che formano parte integrante del presente atto.
- che con contratto n. 836 di data 30 settembre 2011 del repe11orio del segretario comunale di Andalo, registrato a Trento in data 20.10.2011 sub n. 398 Serie I/\
- Volume 69, è stato stipulato il contratto di servizio fra il Comune di Andalo e la società Andalo Gestioni S.r.l. per l'affidamento del servizio pubblico di gestione dei precitati impianti turistico spo1iivi e sociali del Comune di
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Andalo;
- che con contratto n. 851 di data 24 dicembre 2012 del repe1torio del segretario comunale di Andalo, registrato a Trento in data 14.01.2016 sub n. 9 Serie J A - Volume 69, è stato stipulato un nuovo contratto di servizio fra il Comune di Andalo e la società Andalo Gestioni S.r.l. per l'affidamento del servizio pubblico di gestione dei precitati impianti turistico spo1tivi e sociali del Comune di Andalo con validità fino al 31 dicembre 2015, salvo possibilità di proroga;
- che con deliberazione n. 66 di data 29 dicembre 2015 il Consiglio comunale ha stabilito di approvato lo schema del nuovo contratto di servizio per l'affidamento ad Andalo Gestioni S.r.l. con sede ad Andalo del servizio pubblico di gestione degli impianti turistico sportivi e sociali del
Comune di Andalo per il periodo dal 1 ° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019,
autorizzandone la stipula da pmte del Sindaco;
- che il nuovo schema di contratto di servizio prevede la possibilità che il Comune affidi alla società Andalo Gestioni S.r.l. con sede ad Andalo anche l'attività di gestione dei parcheggi comunali, rinviando, peraltro, ad apposito contratto di servizio la disciplina di tale attività.
Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:
ART.1 PREMESSE
Le premesse sono parti integranti ed inscindibili 111 quanto costituiscono condizioni preliminari ed essenziali per l'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposti dalle parti con il presente Contratto di Servizio.
ART.2
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OGGETTO E SCOPO
1. Il Comune di Andalo, di seguito più brevemente denominato anche quale "Comune", affida alla società Andalo Gestioni S.r.l. con sede in Andalo, di seguito più brevemente denominata quale "Società", l'organizzazione e l'erogazione del servizio pubblico di gestione degli impianti sociali, turistici, sportivi e della mobilità di proprietà del Comune di Andalo.
Il servizio pubblico comprende la gestione dell'infrastruttura del "Centro servizi sociali in località Lago" e gli investimenti necessari, nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni di cui al presente Contratto di servizio e in paiiicolare le seguenti attività:
a) esercizio degli impianti turistici e spotiivi di proprietà comunale e di altri impianti comunali, ove la Società fosse richiesta dal "Comune" di svolgere la propria attività, che corrisponde alla messa a disposizione degli utenti, con politica tariffaria, degli spazi e servizi sportivi, del benessere, ricreativi, musicali e educativi negli impianti sociali, turistici e sportivi costituiti principalmente da:
- piscina copetia, con annessi centro benessere, esercizio di bar, sala congressi e sala giochi;
- palestra-fitness;
- campeggio per la ricezione turistica all'apetio con annesso esercizio di spaccio;
- palazzetto del ghiaccio con annessi servizi;
- edificio polivalente con annesso esercizio di bar e altri servizi;
- edificio maneggio, con annessi servizi ed aree di petiinenza;
- n. I campo da calcio con annessa pista di atletica leggera, impianto di
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illuminazione, n. 2 strutture adibite a spogliatoi e servizi, tribune;
- n. 6 campi di tennis: tre in terra battuta, uno in erba sintetica, due in green set con annessi servizi spogliatoi-magazzino;
- n. 1 campo di pallavolo/pallacanestro/calcetto in green set;
- n. 4 campi di bocce: due coperti in materiale sintetico e due in terra battuta;
- n. I impianto mini golf con 18 buche;
- n. I pista per baby-cars;
- n. I palestra di roccia in materiale sintetico;
- area destinata a parco giochi;
- aree di verde attrezzato compresa pista ciclabile di km 2,5 ca;
- cinema sito in Piazza Centrale n. I, completo di arredi e attrezzature;
- aree di parcheggio comunali, compresi i parcheggi per biciclette e ciclomotori, con annessi impianti ed opere di accesso e di informazione;
- centro visitatori in località "Sernacli" con annesse strutture di servizio (bar, ristorante, 0110 botanico ecc.);
- struttura comunale destinata a "centro di aggregazione giovanile";
- e quelli che verranno in futuro costruiti.
b) progettazione e costruzione di impianti sociali, turistici, sportivi e della mobilità, anche di completamento delle infrastrutture esistenti;
c) gestione delle aree di sosta, ivi compresi i parcheggi per biciclette e ciclomotori, con annessi impianti ed opere di accesso e di informazione;
d) gestione e manutenzione di sistemi, anche di tipo elettronico e numerico, per la regolamentazione della sosta;
e) studio e realizzazione di sistemi tecnologici per la gestione integrata dell'accesso e/o pagamento dei servizi, anche di natura diversa e/o forniti da
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soggetti terzi;
f) esercizio del controllo delle soste dei veicoli compresa la gestione dei parcometri e dei parcheggi in genere, la rimozione dei veicoli, la gestione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale.
g) attività accessorie all'esercizio degli impianti sociali, turistici, sportivi e della ,.
mobilità e più in particolare, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto la "Società" ha facoltà di esercitare attività accessorie allo spott e al turismo ed alla mobilità, più in particolare, tali attività riguardano, in modo esemplificativo ma non esaustivo:
- attività commerciale nel settore alimentare e della ristorazione collegata agli impianti sportivi; tale attività può essere svolta da terzi, previa assegnazione con procedura di gara;
- vendita di prodotti sportivi e turistici a stretto servizio dell'utenza;
- organizzazioni di ritiri sp01tivi da patte di società spo1tive ai fini turistici per conto del "Comune";
- organizzazione di manifestazioni sportive e/o turistiche di interesse generale per conto del "Comune";
- ogni altra attività compatibile con le finalità statuarie e gli indirizzi del Consiglio comunale.
Lo svolgimento di tali attività accessorie non deve in alcun modo pregiudicare le prestazioni gestionali riguardanti le attività di servizio pubblico.
Il servizio dovrà essere gestito dalla "Società" nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, assicurando elevati standards qualitativi.
L'affidamento della struttura "centro di aggregazione giovanile" è limitato all'attività di custodia e di manutenzione straordinaria ed ordinaria mentre la
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gestione del centro sarà oggetto di affidamento, da parte di Andalo Gestioni S.r.l., ad un soggetto terzo (cooperativa sociale, associazione/impresa sociale giovanile) che funga da supervisore dell'intero processo di sviluppo delle iniziative ed attività da organizzarsi nel centro, sulla base di specifico atto di indirizzo da paite del Comune di Andalo.
Ai fini del sostenimento dei costi di gestione del centro la società Andalo Gestioni S.r.l., previo accordo con il Comune, potrà mettere a disposizione di privati, in alcuni periodi dell'anno, parte degli spazi del "centro di aggregazione giovanile" e compatibilmente con l'uso che degli spazi che ne faranno i ragazzi, avendo, comunque, in considerazione il focus sul mondo giovanile e favorendo attività che siano in qualche modo in accordo con la logica di una struttura per i giovani e la comunità.
La gestione delle aree di sosta e delle attività ad essa connesse sarà, comunque, oggetto di apposito ed ulteriore contratto di serv1z10 con cm saram10 definite nel dettaglio le modalità di svolgimento del servizio ed i reciproci obblighi e diritti tra l'amministrazione concedente e la società concessionaria del servizio.
ART.3 DURATA
1. La durata del presente contratto è stabilita in quattro anni decorrenti dal 1 ° gennaio 2016 e, quindi, fino al 31 dicembre 2019, fermo restando quanto previsto dal successivo comma. Alla scadenza il contratto potrà essere rinnovato sulla base di patti e condizioni da concordare previa richiesta di una delle patti a mezzo lettera raccomandata r.r. da inviare sei mesi prima della scadenza del contratto.
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2. È 111 ogni caso possibile, su richiesta di una delle parti e a mezzo lettera raccomandata r.r., procedere all'aggiornamento dei contenuti delle schede tecniche di impianto che dovranno essere approvate dalla Giunta comunale.
3. La "Società" si impegna ad assicurare la prosecuzione del servizio per un tempo non superiore a n. I anno dalla scadenza del contratto, alle medesime condizioni tecnico economiche vigenti.
ART.4 APPALTI A TERZI
1. Pur rimanendo in capo alla "Società" la responsabilità del diretto svolgimento della gestione, la predetta, nel rispetto delle procedure previste dalla disciplina vigente, può acquisire da terzi servizi e forniture mediante appalti ad evidenza pubblica senza che ciò costituisca sub-affidamento o cessione del presente contratto.
2. La "società" può affidare a terzi con procedure ad evidenza pubblica la gestione di patte delle strutture e degli impianti di cui al precedente articolo 2, qualora ciò risulti più conveniente, in termini economici, rispetto alla gestione diretta, senza che ciò costituisca sub-affidamento o cessione del presente contratto.
In pmticolare potra1mo essere oggetto di affidamento a terzi i bar-ristoranti annessi a strutture turistico-sportive, lo spaccio annesso al campeggio, la palestra-fitness e la sala giochi mmessa alla piscina comunale, attività di massaggio e trattamento di bellezza all'interno del centro benessere ed il centro tennis (campi e strutture).
3. In ogni caso la "Società" rimane direttamente responsabile, nei confronti del "Comune" in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal presente
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contratto, anche qualora essi riguardino attività oggetto di appalto e di affidamento a terzi ed i relativi comportamenti commissivi od omissivi siano stati posti in essere dall'appaltatore.
ART.5
DISPONIBILITÀ ED USO DEI BENI COMUNALI
1. Il "Comune", allo scopo di permettere lo svolgimento dei servizi oggetto del presente Contratto, affida alla "Società", tramite contratto di affitto commerciale di azienda, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, gli impianti e le rispettive pertinenze elencati nell'a11icolo 2.
2. Il servizio pubblico di gestione degli impianti turistico sportivi e sociali deve
essere svolto dalla "Società" nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti,
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degli indirizzi determinati dal Consiglio comunale, degli indicatori dei livelli di servizio definiti nelle schede tecniche di impianto approvate dalla Giunta comunale, con la massima diligenza, professionalità e correttezza, avendo come obiettivo il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario ed assicurando i livelli di efficienza e qualità a garanzia dell'uso pluralistico degli impianti.
3. La "Società" si impegna al rilascio di ogni titolo all'uso degli impianti turistico sportivi nell'ottica dell'ottimizzazione degli utilizzi e nel rispetto dei principi di trasparenza, eguaglianza e imparzialità sulla base di criteri logico - sistematici di assegnazione. Detti criteri devono essere concordati con il "Comune" prima della loro applicazione. A tal fine dovrà essere trasmessa al "Comune" copia dei provvedimenti riguardanti la determinazione dei criteri stessi.
4. Il "Comune" si riserva la facoltà di affidare con delibera di Giunta comunale alla "Società", previa informazione, la gestione di altri impianti e/o strutture
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turistico sportive di proprietà del Comune di Andalo o posseduti dallo stesso ad altro titolo, previa stipulazione di atto aggiuntivo di contratto di affitto commerciale di azienda. Per gli impianti di nuova consegna l'arredamento, le attrezzature, gli impianti tecnologici e comunque tutti i beni di pertinenza degli impianti sportivi affidati saranno analiticamente indicati nell'inventario allegato al verbale di consegna che dovrà essere sottoscritto sia dalla "Società" sia dagli incaricati del "Comune". Al verbale di consegna verrà allegata una relazione tecnica sullo stato dell'impianto con indicate tutte le certificazioni in possesso e quelle in corso di definizione. Gli interventi di manutenzione straordinaria dei nuovi impianti affidati saranno di competenza della "Società" dalla data del ce1tificato di regolare esecuzione o del collaudo tecnico-amministrativo.
5. Il "Comune" potrà altresì revocare alla "Società" la gestione di impianti per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
6. All'atto della riconsegna degli impianti spo1tivi al "Comune" verrà redatto, in contraddittorio tra le pa1ti, un verbale di riconsegna attestante la consistenza degli stessi, che terrà conto del normale degrado d'uso e delle modifiche intervenute ai sensi del presente atto.
7. La "Società" s1 impegna a mettere a disposizione del "Comune" gratuitamente, compatibilmente con le proprie attività programmate, i beni mobili e immobili (attrezzature ed impianti turistico spo1tivi) necessari per manifestazioni indette e realizzate dal "Comune" stesso per un massimo di ore da concordare annualmente, pa1tendo da un minimo di 150 ore annuali.
8. La "Società" si impegna a consentire l'uso degli impianti al Comune di Andalo gratuitamente per corsi sportivi e natatori organizzati nell'ambito dell'attività educativa delle scuole di ogni ordine e grado, per un massimo di ore
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da concordare annualmente, paitendo da un minimo di 150 ore annuali.
ART.6 INVESTIMENTI - PROGRAMMAZIONE
1. Il "Comune" definisce d'intesa con la "Società" il Programma ed il Piano degli investimenti da realizzare per l'ammodernamento degli impianti turistico sportivi e per lo sviluppo dei servizi turistici connessi.
2. Con l'intesa di cui al precedente comma, le parti ripartiscono i costi di realizzazione degli investimenti e le modalità di gestione delle eventuali nuove strutture affidate, per le quali continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del presente contratto.
ART.7
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI
1. Sono a carico della "Società" tutti gli interventi e gli adempimenti relativi alla manutenzione ordinaria, compresi gli adempimenti di cui al Decreto Legislativo 81/2008 e s.m. e.i., come di seguito specificati a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
a) Rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria tutti gli interventi volti a rinnovare periodicamente e diligentemente le finiture, la funzionalità e l'efficienza degli edifici e degli impianti turistico spo1tivi, a garantirne la corretta e diligente conduzione ed a salvaguardarne l'efficienza e la durata nel tempo. In modo esemplificativo, ma non esaustivo, tali interventi riguardano le riparazioni dei fabbricati (tetti, gronde, intonaci, superfici piastrellate, tinteggiature, delle pareti e degli infissi interni ed esterni, la verniciatura di ringhiere, parapetti e recinzioni, gli spurghi delle fognature), la sostituzione di
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lampadine o corpi illuminanti, le riparazioni degli impianti elettrici e tecnologici, ed in genere tutte le riparazioni sulle strutture civili e sugli impianti che possono essere fatte sul posto con normali mezzi d'opera, pezzi di ricambio e materiali di consumo, le riparazioni dai danni conseguenti a qualsiasi fuoriuscita. La "Società" dovrà inoltre provvedere all'aggiornamento (o alla predisposizione se non disponibili) di tutte le certificazioni e le autorizzazioni previste dalla normativa, comprese quelle introdotte successivamente alla stipula del presente contratto, relative alla sicurezza degli impianti, ed all'agibilità, nonché redigere e tenere aggiornati i Registri di manutenzione degli impianti (controlli periodici sulla sicurezza e la funzionalità e manutenzione programmata degli impianti elettrici, termici, di sicurezza ed antincendio). Ai sensi e per gli effetti di tutte le norme che regolano la sicurezza negli edifici (D.Lgs. 81/08 e s. m. e i., D.M. 18/3/96, norme di sicurezza antincendio, ecc.) la "Società" assume la qualifica di responsabile del 1nantenin1ento de1le condizioni di sicurezza presso ogni
impianto turistico e sportivo e quindi ogni titolarità ed obbligo in termini di sicurezza, agibilità ed omologazione delle strutture. Tutte le certificazioni di cui al presente aiticolo saranno custodite e, se richieste, messe a disposizione del "Comune".
b) Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione delle aree verdi la "Società" deve garantire, in conformità con l'andamento degli eventi atmosferici e agronomici, i livelli di:
- altezza e sagomatura delle alberature e delle s1ep1 con operazioni di potatura;
- coltivazione delle aree a verde ornamentale con operaz10111 di semma,
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concimazione e piantumazione;
- altezza dell'erba delle aree verdi, dei campi di gioco e dei prati con operazioni di taglio e sfalcio;
- densità del manto erboso dei campi di gioco, delle aree verdi e dei prati con operazioni di semina, risemina, concimazione;
Nelle attività di manutenzione delle aree verdi devono intendersi inclusi e a carico della "Società" gli specifici servizi accessori quali:
- il controllo e la manutenzione degli impianti di irrigazione,
- la pulizia delle aree verdi e dei campi di gioco, nonché delle aree di pertinenza dei campi da gioco,
- lo sgombero neve dai campi di gioco,
- la manutenzione delle fioriere,
- la posa dei teli antipioggia e antineve ove necessari,
- la raccolta differenziata dei materiali di risulta ed il successivo conferimento al punto di raccolta.
Nelle attività di manutenzione delle aree verdi, la "Società" si impegna ad effettuare esclusivamente interventi ecocompatibili.
Nel caso di inadempienza detti interventi potranno essere effettuati direttamente dal "Comune" con addebito delle relative spese alla "Società".
2. Sono a carico del "Comune" tutti gli interventi e gli adempimenti relativi alla manutenzione straordinaria e migliorativa, che possono essere eseguiti, se più funzionali e nel rispetto della programmazione degli interventi previsti nel "Programma e Piano degli investimenti", anche dalla "Società", che presenterà al "Comune", tramite apposite schede di realizzazione degli interventi, la documentazione inerente di sostenimento degli stessi, utile alla successiva
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liquidazione. Tali interventi sono come di seguito specificati a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
a) Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria tutti gli interventi di ristrutturazione e risanamento nonché ampliamento ed adeguamento, riparazione o sostituzione di componenti deteriorati per vetustà o per evento imprevedibile, in modo da mantenere l'edificio e gli impianti tecnologici nello stato idoneo per servire alla destinazione d'uso. Sono inoltre da considerarsi manutenzione straordinaria prioritaria quelli derivanti dalla necessità di adeguamento normativo di parti edilizie o impiantistiche in relazione a disposizioni legislative o regolamentari che siano emanate successivamente alla consegna degli impianti turistico sp011ivi o dettati da ragioni di sicurezza. Tali interventi verranno definiti secondo le modalità previste nel precedente a11icolo 6 del presente Contratto.
b) Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria migliorativa anche tutte le opere che, pur non necessarie al mantenimento dell'edificio così come originariamente concepito, sono finalizzate ad un miglior utilizzo dello stesso mediante variazioni distributive dei locali (spostamenti delle tramezze, ape11ura di nuovi passaggi, ecc.) o per implementazioni dell'impiantistica (installazione di condizionatori, modifica o implementazione dei corpi illuminanti, impianto anti-intrusione, ecc.). Tali interventi verranno definiti secondo le modalità previste nel precedente articolo 6 del presente Contratto.
Per quanto riguarda gli impianti termici la "Società" deve provvedere alla manutenzione ordinaria della centrale termica, delle canne fumarie, delle tubazioni e dei corpi scaldanti, dei sistemi di controllo ed automazione e di tutte le componenti degli impianti termici, di termoventilazione e di raffrescamento,
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allo scopo di curare la durata degli apparecchi e degli impianti ed il loro rendimento termico, mentre il "Comune" deve provvedere alla manutenzione straordinaria. La "Società, inoltre, deve curare l'esecuzione di tutte le operazioni manutentive atte a porre tutti gli impianti di riscaldamento in condizioni di perfetta efficienza, prima dell'inizio della stagione invernale, e le operazioni di messa a riposo, al termine della stagione stessa. La "Società" assume direttamente o delega a persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, la funzione di "terzo responsabile", ai sensi del D.P.R.
n. 421/93 (ait I. I.o; a1t. 11.3), con l'obbligo di garantire tutte le misure necessarie per il contenimento dei consumi energetici, e di eseguire tutte le verifiche ed operazioni previste dalla vigente normativa e da registrare nel libretto di centrale.
3. Il "Comune" potrà disporre sopralluoghi per verificare la corretta esecuzione delle manutenzioni, anche utilizzando i controlli periodici realizzati dalla "Società" con frequenza tale da garantire un prestabilito livello di manutenzione, anche adottando lo strumento della check list.
ART.8 MIGLIORAMENTI E ADDIZIONI
1. La "Società" non può realizzare trasformazione degli impianti e delle strutture se non con il consenso del "Comune".
2. Potrà peraltro a proprie spese realizzare miglioramenti ed appo1tare addizioni che non alterino la destinazione dei beni.
3. Per tali attività nessun compenso o indennizzo potrà essere riconosciuto alla "Società", salvo diversa e preventiva intesa tra le Patti.
ART.9
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PULIZIA
1. La "Società" si obbliga ad assolvere il serv1z10 di pulizia ordinaria e straordinaria sugli impianti turistico sportivi affidati e pe1tinenze, nessuna area esclusa.
2. Il servizio di pulizia deve essere eseguito con prodotti biodegradabili, con il minore impatto ambientale possibile.
3. La "Società" dovrà attuare, secondo gli indirizzi del "Comune", la raccolta differenziata dei rifiuti e organizzare il conferimento ai punti di raccolta.
4. La "Società" si impegna ad operare controlli periodici con frequenza tale da garantire il livello di pulizia negli impianti prestabilita, adottando anche lo strumento della check list.
ART.10
PUBBLICITA', PROMOZIONE E SPONSORIZZAZIONE
1. La "Società" può utilizzare gli spazi interni ed esterni degli impianti turistico sportivi per l'esercizio della pubblicità cmtellonistica, fonica e luminosa, nel rispetto della normativa vigente previo assenso e secondo le prescrizioni del "Comune" relativamente alla collocazione e al contenuto dei messaggi pubblicitari.
2. La "Società" si impegna a concedere idonei spazi pubblicitari negli impianti da essa gestiti in forma gratuita al "Comune" per l'affissione di materiale pubblicitario relativo a proprie manifestazioni o altre iniziative.
3. È consentita la sponsorizzazione delle attività della "Società".
4. La "Società" deve promuovere l'utilizzo degli impianti turistico sportivi con tutte le azioni di comunicazione economicamente sostenibili.
ART.11
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OBBLIGHI ED IMPEGNI DELLA "SOCIETA"'
1. La "Società" ha l'obbligo di:
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a) garantire il regolare svolgimento del serv1z10 di gestione degli impianti turistico sportivi e sociali del Comune di Andalo, nei limiti e nelle modalità di cui al presente Contratto di Servizio, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, con la massima diligenza, professionalità e correttezza, avendo come obiettivo il raggiungimento dell'equilibrio economico - finanziario;
b) fornire i I servizio pubblico con continuità, regolarità e senza interruzioni, se non per ragioni di forza maggiore per ordine dell'autorità o per necessità tecniche del servizio, avendo cura che l'interruzione o la sospensione siano limitate al tempo strettamente necessario e, se programmate, avendo cura di dare, entro un congruo periodo di tempo, comunicazione preventiva al "Comune"; restano a carico della "Società" i costi derivanti da interruzione o sospensione e la conseguente responsabilità verso l'utenza;
c) predisporre e presentare annualmente al "Comune" un budget annuale con le modalità e i contenuti previsti all'art. 15;
d) trasmettere periodicamente al "Comune", con cadenza quadrimestrale, una relazione sulla situazione economico-finanziaria della società, in modo da consentire ali'Amministrazione comunale di intervenire tempestivamente in caso di difficoltà che possa compromettere l'equilibrio del bilancio della società;
e) rispettare le misure specifiche individuate dal Protocollo di intesa sottoscritto in data 20 settembre 2012 dalla Provincia autonoma di Trento e dal Consiglio delle Autonomie ai fini del contenimento delle spese delle società partecipate dai Comuni, nonché quelle dei protocolli in materia di finanza locale per gli
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anni 2013 e seguenti, sottoscritti dai medesimi soggetti, per quanto riferibili alla "società";
t) adeguarsi agli obblighi previsti dalla normativa vigente m materia di pubblicità e trasparenza, come da articolo 1, comma 2, della L.R. I 0/2014, dichiarando anche la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento del Comune, mediante l'iscrizione della società nell'apposita sezione del registro delle imprese e l'indicazione di tale soggezione negli atti e nella corrispondenza;
g) conformare la propria attività alle disposizioni e all'impiego degli innovativi strumenti disciplinati dal D. Leg.vo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale), in un'ottica sia di efficienza ed efficacia operativa che di maggiore economicità e celerità di rapporti con la pubblica amministrazione e gli utenti;
h) rispettare la nonnativa vigente per gli enti locali in materia di affidi di lavori e forniture; il particolare:
- ad adottare procedure ad evidenza pubblica idonee a garntire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, ai sensi della L.P. n. 2/2016, della
L.P. n. 26/1993 e xx.xx., della L.P. 23/1990, del D.Leg.vo 50/2016, ove applicabile, nel rispetto dei principi quali eguaglianza di trattamento, non discriminazione e trasparenza nella scelta degli operatori;
- in materia di acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria, ad adeguarsi, per quanto possibile, alle norme in vigore che prevedono che l'acquisto di beni e servizi avvenga utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti o, in mancanza di tali beni e servizi sul predetto mercato, mediante gli strumenti
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elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.a. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di legge, tenendo presente quanto disposto dall'articolo 40 della L.P. 14/2014 per effetto del quale la Giunta provinciale determina annualmente i prezzi di riferimento, alle condizioni di maggior efficienza, di beni e servizi di maggior impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, diversi da quelli determinati a livello nazionale ai sensi del D.L. 24.04.2014
n. 65 convertito con modificazioni dalla L. 23.06.2014 n. 89; i prezzi di riferimento costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione anche per le procedure di gara aggiudicate all'offe11a economicamente più vantaggiosa;
i) elaborare una specifica disciplina interna finalizzata al conferimento degli incarichi di studio, ricerca e collaborazione in coerenza con quanto previsto dal capo II bsi della L.P. n. 23/90 e xx.xx.;
I) adottare una specifica disciplina interna per definizione dei criteri di delle modalità di reclutamento del personale ed in particolare a richiedere al Comune l'autorizzazione per l'assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato, nonché ad adottar il codice di compo1tamento .per 1 collaboratori e i dipendenti della società;
m) custodire, usando la normale diligenza ai sensi e per gli effetti degli articoli I 176 ed 1177 C.C., e mantenere tutti gli impianti turistico spo1tivi e pertinenze in stato di perfetta efficienza ed idoneità all'uso anche sotto il profilo igienico - sanitario;
n) usare gli immobili per i fini di cui al presente Contratto di Servizio. A questo proposito la "Società" si impegna a non mutare la destinazione d'uso dei locali, salvo quanto necessario allo svolgimento delle attività compatibili con
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il servizio;
o) effettuare tutti gli interventi necessari a mantenere gli impianti turistico spo1tivi e le aree circostanti, rispondenti alle normative vigenti e che dovessero intervenire nel corso della gestione. L'eventuale esecuzione di opere è disciplinata dall'ait. 7;
p) mantenere costantemente informato il "Comune" su ogni fatto e circostanza rilevante per la gestione e regolarità del servizio;
q) mantenere gli immobili in normali condizioni di efficienza;
r) consentire agli incaricati del "Comune" l'effettuazione di tutti · controlli ritenuti necessari;
s) nominare i responsabili degli impianti ed indicare i preposti per l'esercizio delle attività soggette ad autorizzazioni e/o licenze e darne tempestiva comunicazione al "Comune";
2. La "Società", o gli eventuali appaltatori, dovranno munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla Legge e dai regolamenti.
3. La "Società" garantirà l'assunzione del personale occorrente possibilmente in sede locale, nel rispetto delle disposizioni giuslavoristiche e di evidenza pubblica compatibilmente con le disponibilità, le competenze e le esigenze professionali. Per il personale qualificato non disponibile in loco, la "Società" è autorizzata ad assumere anche personale non residente in sede locale.
ART.12
DIRITTI DEGLI UTENTI E CARTA DEI SERVIZI
1. Al fine di garantire i diritti degli utenti, la "Società" adotterà la "Caita dei servizi i cui contenuti dovranno essere preventivamente concordati con il
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"Comune" e dovranno riguardare quanto segue:
- le informazioni sulle modalità con le quali il servizio viene erogato;
- gli standard di riferimento (sia di qualità e che di quantità) del servizio erogato;
- le procedure di informazione, pai1ecipazione, diritto d'accesso e reclamo;
2. Gli utenti hanno diritto ad ottenere informazioni circa le modalità di espletamento dei servizi, secondo quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
3. La "Società" s1 impegna ad effettuare sistematicamente indagini sulla soddisfazione degli utenti, a fornire i risultati al "Comune" e a concordare con lo stesso la metodologia adottata anche al fine di consentire il controllo.
ART.13
RAPPORTI CON GLI UTENTI
1. li personale a contatto con l'utenza deve mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso, trattare con rispetto e con cortesia gli utenti, oltre che prestare attenzione alla cura individuale.
2. li personale incaricato dei rapporti con l'utenza deve essere fornito di una adeguata divisa di lavoro oltre che di un apposito cartellino di riconoscimento da portare in modo ben visibile.
ART.14
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1. La "Società" garantisce il legittimo e pe11inente trattamento dei dati personali e il rispetto del diritto alla riservatezza, alla tutela dell'identità personale e alla protezione dei dati personali degli utenti che fruiscono delle prestazioni oggetto deli'affidamento.
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2. La "Società" assume l'obbligo di trattare i dati personali degli utenti nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. La "Società" è Titolare del trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività svolte in forza del presente Contratto di servizio.
ART.15 BUDGET
1. La "Società" è tenuta a presentare al "Comune" entro il 30 settembre di ogni anno un budget di previsione dei costi e dei ricavi dell'esercizio successivo dal quale risultino almeno:
- il contenuto del servizio previsto per l'anno successivo e 111 paiticolare il periodo di apertura degli impianti turistico sportivi e i relativi orari, con l'indicazione delle ulteriori aperture rispetto a quelle minime fissate;
- la previsione dei costi e degli introiti tariffari complessivi tenuto conto dell'andamento dell'esercizio precedente;
- l'ammontare dell'eventuale trasferimento annuale erogato dal "Comune", di cui all'articolo 18 del presente Contratto di servizio;
- la previsione delle spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria) per l'esercizio successivo.
2. Il "Comune" procederà ad approvare il budget entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento e provvederà successivamente a stanziare nel proprio bilancio di previsione i fondi necessari per l'eventuale trasferimento annuale di cui all'a1ticolo 18 del presente Contratto di servizio.
ART.16 RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI
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1. L'uso degli impianti turistico sportivi e la relativa gestione vengono effettuati dalla "Società" a proprio totale rischio.
2. La "Società" dovrà garantire che gli impianti turistico spo1tivi vengano utilizzati adottando tutte le cautele necessarie e idonee ad evitare danni di qualsiasi genere.
3. La "Società" si obbliga altresì ad esonerare il "Comune" da qualsiasi tipo di responsabilità verso e da paite di terzi, per danno a persone e/o cose, che si dovessero verificare in conseguenza e in dipendenza del presente Contratto di servizio e comunque da ogni responsabilità inerente la gestione del servizio, nonché la gestione e l'uso degli impianti turistico sportivi.
4. Resta ferma la responsabilità della "Società" nei confronti del "Comune" anche per quanto concerne i danni riguardanti le attività affidate in appalto a terzi.
5. A tali fini la "Società" è tenuta a stipulare idonee polizze assicurative e in pa1ticolare dovranno essere stipulate - polizza per copertura responsabilità civile nei confronti dei terzi derivanti dalla gestione, con massimali che non dovranno essere inferiori all'impo1to di Euro 4.000.000,00 del sinistro, per ogni persona, per danni a cose o animali.
La "Società" si impegna a trasmettere al "Comune":
copia dei contratti di ass1curaz1one e delle eventuali successive modifiche/integrazioni, entro 30 giorni dalla stipula;
copia delle ricevute dei pagamenti dei premi, entro 30 giorni dalla scadenza dei termini relativi.
ART.17
VIGILANZA E CONTROLLO DI QUALITA'
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1. Fatti salvi i poteri di controllo e di direttiva spettanti al "Comune", comunque previsti in considerazione della natura "in house" della "Società", il "Comune" stesso, a garanzia della erogazione del servizio pubblico e della corretta tenuta dei beni di interesse pubblico, provvederà a vigilare sulla osservanza della "Società" agli obblighi del Contratto di servizio.
2. A tal fine, il "Comune" potrà sempre disporre sopralluoghi di propn incaricati. In ogni momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà più opp01tune, potrà disporre controlli ed ispezioni, con personale qualificato, senza pregiudizio per le attività svolte, e potrà chiedere informazioni alla "Società" la quale dovrà riscontrarle in tempi brevi, usando la massima diligenza.
In ogni caso, se richiesta, la "Società" sarà obbligata a fornire agli incaricati tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi in ogni momento il libero accesso ad ogni parte degli immobili, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. Il personale della "Società" non deve interferire ·sulle procedure di controllo.
3. I controlli saranno a1ticolati in:
controlli a vista
A titolo esemplificativo si indicano come oggetto di controllo:
controllo sulle condizioni ed idoneità all'uso anche sotto il profilo 1g1e111co sanitario di ogni ambiente e spazio degli impianti;
controllo sulla pulizia dei locali, dei campi e spazi all'aperto; controllo sull'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria; controllo sugli orari di apertura al pubblico;
controllo sulla presenza di personale nel numero prescritto dalla normativa vigente in materia e comunque tale da garantire la perfetta efficienza del servizio
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e la conservazione del patrimonio comunale.
verifica documentazione che deve essere depositata presso gli impianti.
4. La "Società" deve tenere una sistematica contabilità analitica per centri di costo che consenta la rilevazione del relativo risultato economico.
5. La "Società" trasmette al "Comune", entro la fine del mese successivo a ciascun quadrimestre, una relazione tecnico economica sintetica sull'andamento della gestione e sull'analisi di eventuali cause di scostamento dalle previsioni di bilancio approvate dal Comune nonché sull'andamento degli utilizzi e sugli esiti delle verifiche ispettive interne relative ai livelli di servizio erogato.
6. Nel caso di riscontrata violazione del Contratto di servizio e senza pregiudizio per l'applicazione dell'a,t. 21 del presente Contratto di servizio, il "Comune" diramerà le idonee prescrizioni a cui la "Società" dovrà adeguarsi nei termini di volta in volta indicati.
ART.18
RICAVI DELLA SOCIETÀ, TARIFFE E TRASFERIMENTO ANNUALE
1. I ricavi derivanti dalla gestione sono di esclusiva spettanza della "Società".
2. Le tariffe relative alle attività del servizio pubblico affidato sono approvate dal "Comune" acquisita la proposta della "Società" determinata sulla base delle indicazioni ricevute dal "Comune" in ordine alla valenza sociale (a carattere generale) del servizio pubbiico affidato. Il "Comune" approva le tariffe nei termini previsti dalla normativa dell'ordinamento dei Comuni.
3. Per le altre attività accessorie la "Società" provvede autonomamente a determinare i prezzi.
4. Il "Comune", per l'interesse generale di cui è portatore e per finanziare m
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generale l'attività sociale affidata alla "Società" può erogare un trasferimento annuale così come indicato preventivamente nel budget di cui al precedente art.
15 unicamente al fine di conseguire il necessario pareggio di bilancio della "Società".
5. Il trasferimento annuale viene corrisposto dal "Comune" a garanzia dell'efficienza e dell'ottimizzazione dell'utilizzo dell'impiantistica turistico sportiva e sociale di proprietà del "Comune", assicurando gli standard di qualità, secondo gli indirizzi generali di politica sociale e turistica indicati dal "Comune".
6. L'entità del trasferimento annuale di cui al presente articolo viene definita dal
"Comune" in sede di approvazione del Bilancio di previsione comunale in ragione delle proprie disponibilità finanziarie e ne consegue che le tariffe non possono in alcun modo subire variazioni che siano in qualche modo commisurate all'entità del trasferimento ricevuto dalla "Società", il quale viene erogato solo per finanziare a carattere generale un'attività sociale.
7. Il trasferimento annuale verrà liquidato in due rate: la prima pari al 60% entro quattro mesi dall'inizio dell'esercizio sociale a cui il trasferimento annuale si riferisce, il saldo entro dieci mesi dall'inizio dell'esercizio sociale a cui il trasferimento annuale si riferisce.
ART.19
DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE
1. La "Società" o gli eventuali appaltatori si impegnano inoltre a stipulare specifiche polizze assicurative a favore di tutto il personale dipendente operante negli impianti. Il "Comune" resterà estraneo a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e la "Società", così
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come non si potrà porre a carico del "Comune" la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale al termine o all'eventuale cessazione dell'efficacia del presente Contratto.
2. Le previsioni di cui al comma precedente si applicano anche in relazione al r
personale utilizzato dagli eventuali terzi di cui si dovesse avvalere la "Società".
3. Nel rispetto delle disposizioni normative che regolano l'attività, la "Società" deve garantire l'esercizio degli impianti con il personale qualificato e idoneo all'esercizio delle attività.
ART. 20
REVISIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
1. Ogni eventuale modificazione consensuale del presente Contratto di servizio dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti, validamente ed efficacemente assunto secondo le rispettive procedure autorizzative interne.
ART. 21 REVOCA
1. Il "Comune" può revocare unilateralmente per motivi di pubblico interesse l'affidamento e risolvere il presente Contratto di servizio e in tal caso il "Comune" terrà indenne la "Società" dagli oneri già assunti, in conformità al presente Contratto di servizio.
2. Si procederà eventualmente ad effettuare il conguaglio sui ratei del trasferimento annuale che fossero stati erogati.
ART. 22 RINVIO
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto è fatto rinvio alle norme del codice civile in tema di obbligazioni e contratti ed alle
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norme di legge e regolamentari riguardanti gli Enti locali e le loro società "in house".
ART. 23 SPESE CONTRATTUALI
1. Tutte le spese e imposte inerenti il presente Contratto di servizio sono a carico della società "Andalo Gestioni S.r.l.", ivi comprese le spese di registrazione del Contratto di servizio.
E, richiesto, io Segretario Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 28 pagine a video comprese le formalità di chiusura, dandone lettura alle paiti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui. a conferma lo sottoscrivono con modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della Legge 19.02.1913 n. 89 (legge notarile) nell'apposizione in mia presenza delle firme autografe e nella successiva acquisizione digitale mediante scansione ottica dell'atto sottoscritto.
IL COMUNE DI ANDALO LA SOCIETA' ANDALO GESTIONI S.R.L.
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