VERBALE DI ACCORDO
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno , in Milano
tra
▪ Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo
e
▪ le Organizzazioni Sindacali
premesso che
BOZZA
▪ l’art. 26 del CCNL 8 dicembre 2007 stabilisce che l’assistenza sanitaria è una delle materie demandate alla contrattazione integrativa aziendale; l’art. 20 del medesimo CCNL prevede che la Capogruppo e le delegazioni sindacali di gruppo costituite ai sensi dell’art. 21 dell’accordo 13 dicembre 2003 o comunque costituite con apposite intese, possano definire specifici Protocolli di intesa al fine di disciplinare materie attribuite al secondo livello di contrattazione, nel rispetto dei principi di non sovrapposizione e non duplicazione nelle sedi aziendali;
▪ con l’Accordo di Programma del 14 febbraio 2007 le Parti avevano già individuato e riconfermato nelle diverse occasioni successive tra le materie oggetto di confronto proprio quella dell’assistenza sanitaria integrativa;
▪ le Parti, nel condiviso intento di costituire un’unica cassa di assistenza sanitaria integrativa quale ulteriore importante momento di integrazione delle diverse realtà che hanno sin qui partecipato alla formazione del Gruppo Intesa Sanpaolo , hanno ribadito la volontà di intervenire nell’ambito del positivo processo di armonizzazione intrapreso, al fine di ricercare soluzioni omogenee per tutto il Personale del Gruppo, con integrale sostituzione delle entità allo stato operanti con le medesime finalità e con individuazione di un eventuale percorso di avvicinamento per le realtà che presentano situazioni non in linea con quanto va a stabilirsi;
▪ le Parti hanno pertanto riconfermato l’intendimento di procedere in tale ambito per la definizione di un accordo quadro contenente i principi ispiratori per la costituzione del Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito “Fondo Sanitario”);
si conviene quanto segue
1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. a far tempo dal 1° gennaio 2009 è istituito il “Fondo Sanitario” quale Associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 36 C.C. che, nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto, acquisirà, nel più breve tempo possibile, personalità giuridica, compatibilmente con le disposizioni in materia e con le relative prassi;
3. detto “Fondo Sanitario” presuppone:
▪ la salvaguardia, in ogni esercizio, dell’equilibrio delle distinte gestioni (rapporto contribuzioni/prestazioni) attraverso le opportune modifiche da apportare, tempo per tempo, alle relative prestazioni;
▪ l’apporto contributivo di Azienda e Dipendente;
▪ la solidarietà tra gli iscritti
▪ l’economicità della gestione amministrativa;
4. all’istituendo Fondo Sanitario sono iscritti i dipendenti in servizio presso le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo che, in forza di accordi fra le Fonti Istitutive, hanno a suo tempo aderito alla Cassa per l’Assistenza Sanitaria per il Personale del Gruppo Intesa e alla Cassa di Assistenza Sanpaolo Imi, nonché i pensionati che risulteranno iscritti alle medesime Casse al 31 dicembre 2008. Sono iscritti altresì i dipendenti in servizio presso la Cassa di Risparmio del Veneto che risulteranno iscritti al Fondo Interno di Assistenza della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (d’ora innanzi: FIA) alla data del 31 dicembre 2008.
E’ data facoltà ai soggetti di cui al comma che precede di recedere dal nuovo Fondo Sanitario, con comunicazione scritta da far pervenire alla Società (per i pensionati: alla ex Società) di appartenenza entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione che sarà loro formalizzata.
E’ altresì iscritto a detto “Fondo Sanitario” il Personale di nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante presso le Società per le quali sarà prevista l’iscrizione da parte delle Fonti Istitutive.
BOZZA
Per i dipendenti delle Società Controllate appartenenti al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo che applicano il CCNL del credito, destinatari alla data del 31 dicembre 2008 di prestazioni a carico di altre forme di assistenza sanitaria, anche nella forma di polizza assicurativa, potrà prevedersi l’iscrizione al Fondo Sanitario di cui al presente accordo secondo decorrenze e modalità che saranno convenute tra la Capogruppo e le Delegazioni Sindacali di Gruppo;
5. nell’ambito del “Fondo Sanitario”, ferma restando l’unitaria rappresentatività del resoconto contabile, sono presenti separate ed autonome evidenze dell’andamento degli apporti contributivi e degli esborsi di pertinenza rispettivamente degli iscritti in servizio e degli iscritti in quiescenza;
6. ove a seguito dell’approvazione del bilancio annuale del “Fondo Sanitario” emerga un saldo attivo tra contribuzioni e prestazioni della gestione degli iscritti in servizio, una quota del relativo avanzo sarà trasferita alla gestione iscritti in quiescenza, laddove necessario, con finalità di solidarietà a detta ultima gestione. Ove una o entrambe le gestioni fossero in passivo le Parti condividono di rivedere le prestazioni e/o le contribuzioni fino alla concorrenza del riequilibrio annuo;
7. La contribuzione aziendale sarà erogata unicamente nei confronti degli iscritti in servizio al nuovo “Fondo Sanitario” in cifra fissa annua uguale per ciascun Dipendente, nella misura di 900 euro; tale somma è annualmente rivalutata - a partire dal 1° gennaio 2011 - con applicazione dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, riscontrato al 31 dicembre dell’anno precedente.
La contribuzione del Dipendente sarà determinata nella misura dell’1% della retribuzione imponibile ai fini del TFR, oltre alla quota di € 450 pro-capite che sarà prevista per ogni familiare non a carico.
Norma transitoria
L’eventuale maggior contribuzione individuale oggi a carico dell’Azienda sulla base delle regole di contribuzione in atto, avendo a riferimento l’anno 2008, rispetto alla citata misura di 900 euro, sarà annualmente riversata alla forma di previdenza complementare cui il Dipendente risulti iscritto, in costanza del rapporto di lavoro.
8. la gestione amministrativa del “Fondo Sanitario” è curata da Intesa Sanpaolo, che se ne accolla i relativi oneri, con ripartizione degli stessi tra le Società aderenti sulla base del numero di
iscritti, attraverso l’utilizzo di servizi esterni per la liquidazione delle prestazioni, compreso il costo dell’eventuale stipula di convenzioni con strutture sanitarie, volta a favorire il contenimento dei costi per il Fondo medesimo; Intesa Sanpaolo mette altresì a disposizione del “Fondo Sanitario” ogni struttura necessaria al suo funzionamento ed assume a suo carico le spese generali di gestione e di ordinaria amministrazione del Fondo stesso e del suo patrimonio. Quanto sopra nel limite massimo onnicomprensivo di 3,5 milioni di euro annui;
9. per effetto della qui concordata cessazione integrale degli effetti dei precedenti accordi sottoscritti dalle aziende del gruppo, di cui le parti dispongono comunque la disdetta con effetto coincidente con l’applicazione del presente accordo, la contribuzione datoriale dovuta a titolo di integrazione dell’assistenza sanitaria confluisce esclusivamente a detto Fondo; tale ammontare si intende comprensivo degli importi tempo per tempo stabiliti dalla contrattazione collettiva a livello nazionale a titolo di contributo per assistenza sanitaria a carico del datore di lavoro, sino a concorrenza del loro valore; la contribuzione in discorso sostituisce, ad ogni conseguente effetto, quella corrisposta dalle Aziende datrici di lavoro degli iscritti di seguito indicati;
10. i trattamenti definiti con il presente accordo vengono erogati in prosecuzione e naturale sviluppo di quanto già erogato dalle aziende del gruppo per il tramite delle preesistenti Casse, pur in assenza di ogni continuità giuridico-istituzionale con l’istituendo “Fondo Sanitario”;
BOZZA
11. viene costituita apposita commissione Tecnica per la stesura, entro il 30 novembre 2008, dello Statuto del “Fondo Sanitario” da sottoporre all’approvazione delle Parti, che dovrà prevedere, in tema di Organi Amministrativi e di Controllo del “Fondo Sanitario” stesso i seguenti criteri:
- previsione di un Consiglio Direttivo con 13 componenti, 6 dei quali eletti tra gli iscritti in servizio, tra i quali viene nominato il Segretario, 1 eletto tra gli iscritti in quiescenza e 6 designati da Intesa Sanpaolo tra i quali viene nominato il Presidente;
- istituzione di un Collegio Sindacale di 3 componenti, 1 dei quali, con l’incarico di Presidente, eletto dagli iscritti e 2 designati da Intesa Sanpaolo;
- nomina di un Direttore da parte di Intesa Sanpaolo;
Alla medesima Commissione viene altresì demandato l’esame dei tempi e delle modalità di avvio delle attività del “Fondo Sanitario” con l’incarico di sottoporre alle Parti sociali le soluzioni individuate al riguardo.
Dichiarazione di Intesa Sanpaolo
Al fine di favorire l’avvio del nuovo “Fondo Sanitario” Intesa Sanpaolo manifesta il proprio impegno a ricollocare i lavoratori in servizio presso la Cassa ex Intesa; la ricollocazione avverrà nei tempi tecnici compatibili, previa espressa richiesta dei lavoratori interessati, da esercitarsi entro 60 giorni dalla data in cui la Cassa ex Intesa comunicherà loro di non poter più avvalersi delle relative prestazioni.