ALLEGATO 1 AL DISCIPLINARE DI GARA
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO xxx Xxx XXX 0 - 00000 XXXXXX
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07176380017
ALLEGATO 1 AL DISCIPLINARE DI GARA
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario della fornitura in 6 lotti distinti di materiale di consumo necessario ai laboratori di Arpa Piemonte per le analisi di tipo biochimico e affini.
SOMMARIO
ART. 1 | OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA |
ART. 2 | SPECIFICHE TECNICHE |
ART. 3 | CONDIZIONI DELLA FORNITURA E PRESTAZIONI COMPRESE NELL’IMPORTO DELLA FORNITURA |
ART. 4 | ORDINATIVI E CONSEGNA DELLA FORNITURA |
ART. 5 | ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E CONTROLLI QUANTITATIVI/QUALITATIVI |
ART. 6 | TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO |
ART. 7 | OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO |
ART. 8 | OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO IN MATERIA DI SICUREZZA |
ART. 9 | CAUZIONE DEFINITIVA |
ART. 10 | PENALI |
ART. 11 | RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA |
ART. 12 | EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO |
ART. 13 | BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE |
ART. 14 | CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO |
ART. 15 | FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE |
ART. 16 | TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI |
ALLEGATI: 1A Liste di fornitura (n. 6 schede)
ART. 1 OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA
Oggetto della procedura è la fornitura con consegna frazionata secondo ordini, di materiale di consumo per analisi di tipo biochimico e affini per i Laboratori di Arpa Piemonte (di seguito Agenzia) dislocati sul territorio della Regione Piemonte
n. lotto | DENOMINAZIONE LOTTO | CIG |
Lotto 1 | Prodotti per identificazione biochimica batteri | 5171450F87 |
Lotto 2 | Prodotti per test ecotossicologici | 51714764FF |
Lotto 3 | Kit per analisi su acque di balneazione | 51715008CC |
Lotto 4 | Kit biochimici | 51715187A7 |
Lotto 5 | Prodotti per PCR e Biologia molecolare | 5171527F12 |
Lotto 6 | Colonnine a immunoaffinità | 5171538828 |
L’affidamento avrà durata annuale con decorrenza dalla data di stipula del contratto.
L’aggiudicazione comporterà automaticamente la concessione, da parte del soggetto aggiudicatario in favore dell’Agenzia, del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 1331 cod. civ. e 29, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006; l’esercizio del diritto di opzione determinerà automaticamente l’obbligo dell’aggiudicatario di continuare la fornitura per ulteriori dodici mesi alle medesime, originarie condizioni contrattuali.
È facoltà dell’Agenzia esercitare il diritto di opzione entro il termine di scadenza del contratto e comunque con un preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi.
L’Agenzia, alla scadenza del contratto e qualora non abbia ancora avviato il nuovo contratto o concluso le relative procedure, ha facoltà di prorogare il contratto per ogni singolo lotto alle medesime condizioni contrattuali per un periodo non superiore a tre mesi (90 giorni) senza che l’aggiudicatario possa pretendere condizioni diverse da quelle originariamente stabilite.
Le specifiche dei singoli prodotti descritte nelle Liste di fornitura (descrizione articolo e note), e le condizioni di fornitura appresso riportate, costituiscono i requisiti minimi di qualificazione affinché i prodotti possano essere ritenuti tecnicamente idonei e, di conseguenza, offerti all’Agenzia e costituiranno dunque, unitamente alle specifiche aggiuntive o superiori offerte dall’aggiudicatario, elemento essenziale del contratto.
Le quantità complessive annuali presunte utili al fine della formulazione dell’offerta per singolo articolo sono quelle indicate nelle allegate Liste di fornitura di ciascun lotto che fanno parte integrante del presente Capitolato.
Tali quantità sono indicative e non vincolanti, essendo il consumo non esattamente prevedibile dai laboratori, in quanto subordinato a fattori variabili, a modificate esigenze organizzative e/o attività legate a nuove normative che dovessero entrare in vigore.
Le quantità, pertanto, potrebbero subire variazioni sia in positivo che in negativo rispetto a quelle indicate nella scheda prodotti, senza che per questo il fornitore possa sollevare eccezione al riguardo e pretendere compensi o indennità di sorta.
L’Agenzia si riserva la facoltà nel corso di validità del contratto:
a. di sospendere, stralciare o variare nei quantitativi quei prodotti che non risultassero più idonei a seguito del mutamento negli indirizzi tecnico scientifici o di innovazioni nella normativa tecnica di settore
b. di ordinare ulteriori prodotti della medesima tipologia di quelli appartenenti al lotto aggiudicato e non contemplati nelle Liste di fornitura, attingendo per l’ordinazione al listino prezzi depositato dalla Ditta in sede di gara con applicazione delle medesime condizioni di fornitura e dello sconto offerto senza atti formali di modifiche contrattuali; il listino dovrà rimanere invariato per tutto il periodo della fornitura.
ART. 2 SPECIFICHE TECNICHE
Per l’intero periodo della fornitura i prodotti offerti:
a. devono essere conformi alle caratteristiche indicate nelle Liste di fornitura (descrizione articolo e note) che fanno parte integrante del presente capitolato;
b. devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario, anche se sopravvenute alla stipula del contratto, per quanto attiene alla produzione, all’importazione ed alla immissione in commercio;
c. devono essere confezionati in conformità alle normative in vigore, in modo tale da garantirne la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto;
d. devono riportare in modo chiaramente leggibile sia sui confezionamenti primari sia sull’imballaggio il lotto di produzione, la scadenza ove richiesta, tutte le diciture richieste dalla vigente normativa nonché eventuali avvertenze o precauzioni particolari da prendere per la conservazione;
e. qualora sia prevista una scadenza deve essere indicato per ciascun prodotto il periodo di validità commerciale e i prodotti devono essere consegnati con un periodo residuale di validità pari ad almeno i 2/3 dell’intero periodo originario.
I quantitativi indicati si riferiscono al numero totale di articoli (test, fiale, pezzi, unità…) richiesti. Qualora il confezionamento non sia specificato si richiede:
a) che venga offerto il più piccolo tra quelli eventualmente presenti a listino;
b) che venga offerto un numero di confezioni sufficiente a soddisfare il quantitativo totale indicato. Qualora il confezionamento sia indicato nella descrizione dell’articolo, quello offerto non deve essere superiore ad esso e deve essere tale da soddisfare le esigenze delle diverse sedi.
Le descrizioni degli articoli che compongono i lotti sono fornite a titolo esemplificativo; è ammessa l’offerta di prodotti equivalenti, tale equivalenza deve essere dichiarata e documentata a cura dell’offerente.
ART. 3 CONDIZIONI DELLA FORNITURA E PRESTAZIONI COMPRESE NELL’IMPORTO DELLA FORNITURA
Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, le caratteristiche tecniche, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, negli atti di gara relativi e nell’offerta tecnica presentata ove migliorativa per l’Agenzia.
Sono in particolare a carico del fornitore:
a. le spese di imballo, trasporto, scarico e consegna al piano presso le Strutture dell’Agenzia indicate nel successivo art. 4 ed ogni onere accessorio e rischio relativi alla fornitura oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria o comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento;
b. la fornitura in modalità informatica (cd, dvd, ecc) dei cataloghi e relativi listini prezzi, delle schede di sicurezza e di ogni altra documentazione necessaria o richiesta dall’Agenzia ai fini del corretto utilizzo dei prodotti offerti; non è ammesso il mero rinvio al sito internet della Ditta aggiudicataria.
c. gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali;
d. le eventuali spese necessarie per la verifica di conformità dei prodotti forniti.
Il fornitore si obbliga a fornire per tutta la durata del contratto gli stessi prodotti offerti in sede di gara ed identificati con preciso codice/articolo. Nel caso in cui, durante il periodo contrattuale, la ditta aggiudicataria fosse impossibilitata a garantire la prosecuzione della fornitura a causa, ad esempio, della cessata produzione degli articoli/prodotti aggiudicati, essa dovrà comunicare
all’Agenzia tramite fax o pec, la sopravvenuta indisponibilità entro i termini di evasione dell’ordinativo ricevuto o in assenza di specifico ordine non appena ne sia venuta a conoscenza.
A seguito della sopravvenuta indisponibilità la Ditta aggiudicataria dovrà garantire l’approvvigionamento di prodotti analoghi, per caratteristiche e valore, nel rispetto delle condizioni pattuite in sede di gara. Nel caso di sostituzione dei prodotti aggiudicati, sarà facoltà dell’Agenzia acquisire i nuovi prodotti, corrispondendo però lo stesso prezzo convenuto in gara, ovvero rifiutarli quando a proprio insindacabile giudizio ritenga gli stessi non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei settori di utilizzo. In tal caso l’Agenzia avrà, comunque e sempre, la facoltà di risolvere il contratto, anche per la sola quota parte, provvedendo all’acquisizione degli stessi da altra ditta, senza che l’aggiudicataria stessa possa avanzare pretese di sorta.
Nel caso in cui, nel corso del rapporto contrattuale, la Ditta aggiudicataria abbia l'esigenza di variare i confezionamenti e i codici dei prodotti offerti, i nuovi prezzi dei prodotti saranno pari alla moltiplicazione dei prezzi unitari per il numero di pezzi del nuovo confezionamento. Il prezzo unitario è quello ottenuto dividendo il prezzo offerto in sede di gara per singola confezione con l’unità di misura indicata nelle Liste di Fornitura (senza arrotondamento ma con troncamento alla seconda cifra decimale).
I nuovi prezzi per confezione e i nuovi codici prodotto devono essere comunicati all’Agenzia tramite fax o pec e potranno essere utilizzati solo per gli ordini emessi successivamente all'accettazione da parte dell'Agenzia della modifica proposta.
La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo di un proprio operatore, comprensivo di telefono, recapito di posta elettronica e orari di lavoro, al fine di individuare un referente dedicato all’Agenzia a cui rivolgersi per i flussi di comunicazioni e per la sottoposizione di eventuali criticità tecniche o amministrative che possono insorgere nell’esecuzione del contratto
ART. 4 ORDINATIVI E CONSEGNA DELLA FORNITURA
I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno essere somministrati in esatta conformità agli ordinativi inoltrati in forma scritta tramite fax alla Ditta aggiudicataria dalle Strutture ordinanti dell’Agenzia.
Non è ammessa la previsione di condizioni di fornitura che richiedano un minimo fatturabile, pertanto, la Ditta aggiudicataria è tenuta a consegnare il materiale ordinato qualunque sia l’importo degli ordini.
Ciascun ordine, con riferimento ai codici dell’Agenzia e non a quelli della Ditta aggiudicataria, dovrà essere evaso entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’ordinativo o nel termine più breve indicato in offerta. La Ditta aggiudicataria, ove ricorrano eccezionali ed imprevedibili eventi di forza maggiore o straordinarie esigenze aziendali, potrà, previo accordo scritto con la Struttura ordinante, richiedere il differimento del termine di consegna di cui sopra, senza che tale ritardo venga considerato una violazione contrattuale. La Struttura Ordinante rilascerà il proprio parere favorevole alla richiesta di differimento del temine di consegna, subordinatamente alla verifica che la ritardata consegna non crei alcun danno all’Agenzia e all’attività di analisi laboratoriale. Il nuovo termine concordato non sarà più considerato differibile.
Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’evasione di ciascun ordine deve avvenire in un’unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra la Ditta aggiudicataria e la Struttura ordinante dell’Agenzia.
Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio e spese della Ditta aggiudicataria presso ciascuna Sede dell’Agenzia indicata nell’ordine, negli orari giornalieri di seguito indicati con esclusione dei giorni prefestivi e festivi, fatta salva la diversa pattuizione dell’orario da concordare
con la singola Sede. L’Agenzia non riconoscerà alcun concorso spese per la consegna in rapporto al valore dei singoli ordini.
Le sedi e gli orari di consegna sono:
Xxxxxxxxx riceventi | Indirizzi | Orario Apertura Escluso il sabato e giorni festivi |
ALESSANDRIA | Xxxxxx Xxxxxxx 00 (xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxx 37) - Alessandria | 9:00 - 12:30; 13:30 – 15:30 |
ASTI | X. xxx Xxxxxxx, 00 - Xxxx | 9:00 - 12:30; 13:30 – 15:30 |
BIELLA | Xxx Xxxxxx, 00-0xxxxxx - Xxxxxx | 9:00 - 12:30; 13:30 – 15:30 |
CUNEO | Xxx Xxxxxxx xx Xxxxx, 00 - Xxxxx | 9:00 - 12:30; 13:30 – 15:30 |
GRUGLIASCO | Xxx Xxxxxxxx, 000 Xxxxxxxxxx (XX) | 9:00 - 12:30; 13:30 – 15:30 |
IVREA | Xxx Xxxxxx, 00 – Xxxxx (XX) | 9:00 - 12:30; 13:30 – 15:30 |
XXXXXX | X.xx Xxxxx, 0 - Xxxxxx | 9:00 - 12:30; 13:30 – 15:30 |
XXXXXXX XXXXX XXXXXX | Xxx XX Xxxxxxxx, 000 - Crusinallo di Omegna | 9:00 - 12:30; 13:30 – 15:30 |
VERCELLI | Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - Xxxxxxxx | 9:00 - 12:30; 13:30 – 15:30 |
LA LOGGIA | Xxxxxx Xxxxx, 00 - Xx Xxxxxx (XX) | 9:00 - 12:30; 13.30 – 15.30 |
La Ditta aggiudicataria prende atto e accetta che le forniture oggetto del contratto debbano essere prestate con continuità anche in caso di eventuali variazioni della dislocazione delle sedi di consegna dell’Agenzia, entro i limiti del territorio della regione Piemonte.
Le bolle di consegna dovranno contenere:
- il numero e data dell’ordine trasmesso alla ditta;
- l’indicazione della Struttura ordinante;
- l’indicazione della Sede di consegna;
- l’indicazione dei prodotti consegnati e delle rispettive quantità con riferimento ai codici dell’Agenzia;
- l’intervallo di temperatura che deve essere garantito durante il trasporto, oppure l’attestazione che la temperatura è ininfluente al fine del mantenimento delle caratteristiche del prodotto;
- l’indicazione che le schede di sicurezza dei prodotti consegnati non hanno subito aggiornamenti rispetto a quelle depositate in sede di gara o, in caso di nuovo prodotto o di avvenuto aggiornamento, la data di invio della nuova scheda di sicurezza o degli aggiornamenti all’Agenzia.
Per ogni trasporto di prodotti che devono essere mantenuti a temperatura controllata, la Ditta aggiudicataria è tenuta all’atto della consegna a dare evidenza della corretta conservazione del prodotto durante il trasporto, dove per trasporto deve intendersi quanto avviene dal momento dell’uscita dal magazzino del fornitore al momento dell’accettazione da parte dell’Agenzia.
ART. 5 ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA E CONTROLLI QUANTITATIVI/QUALITATIVI
All’atto della consegna verrà effettuato un controllo preliminare sulla corrispondenza tra quanto consegnato e quanto indicato sul documento di trasporto e sull’integrità degli imballi verificando l’assenza di lacerazioni o manomissioni. La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta aggiudicataria dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere in relazione a vizi riscontrabili solo all’atto dell’utilizzo.
L’effettiva verifica sulla qualità, scadenza e corrispondenza all’ordine del materiale consegnato verrà effettuato dal personale incaricato del Laboratorio entro 30 giorni dalla consegna, da considerarsi “termine per l’accertamento della conformità della merce”. Decorso tale termine senza che l’Agenzia abbia sollevato eccezioni il materiale consegnato si intende conforme e quindi accettato.
L’Agenzia, tramite i propri incaricati, potrà effettuare in qualsiasi momento, prelievi di alcuni campioni della merce consegnata durante il periodo di fornitura, al fine di effettuare le opportune analisi e verificare la corrispondenza alle caratteristiche tecniche prescritte dal presente capitolato. Le spese per le analisi sono a carico della ditta fornitrice qualora i dati rilevati evidenzino non conformità.
La merce non accettata per non conformità resterà a disposizione della Ditta aggiudicataria a suo esclusivo rischio e pericolo e dovrà altresì, a sua cura e spese, essere ritirata e sostituita con altra della qualità prescritta, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione di non conformità. Decorso detto termine, la merce sarà smaltita, con eventuali spese a carico del Fornitore. Le eventuali spese di smaltimento saranno introitate dall’Agenzia mediante ritenzione sui pagamenti delle fatture scadute o mediante prelievo dalla cauzione definitiva.
La mancata sostituzione della merce da parte della Ditta aggiudicataria, nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi, sarà considerata quale “mancata consegna” e l’Agenzia avrà diritto ad agire mediante l’applicazione della penali previste all’art. 10 del presente capitolato.
ART. 6 TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento sarà disposto per ogni Sede di consegna dal competente Ufficio della Sede stessa. La ditta aggiudicataria dovrà emettere quindi, per ogni ordine e relativa consegna, apposita fattura che dovrà contenere le seguenti voci:
- il codice C.I.G.;(Codice Identificativo Gara)
- il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento
- il numero dell’ordine trasmesso alla Ditta e la Struttura ordinante;
- il numero e la data del D.D.T
- l’indicazione dei prodotti consegnati con i rispettivi codici articolo dell’Agenzia, le rispettive quantità, i prezzi unitari e il prezzo complessivo.
L’omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che la Ditta aggiudicataria possa sollevare riserve o eccezioni.
Indipendentemente dalla Struttura ordinante e dalla sede di consegna, le fatture emesse dovranno essere intestate ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017 e dovranno essere indirizzate alla sede legale dell’Agenzia in xxx Xxx XXX, 0, 00000 XXXXXX, la quale provvederà ad inviarle, a seguito degli adempimenti di competenza, alle rispettive sedi che provvederanno alla liquidazione.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, l’Agenzia procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, i pagamenti saranno eseguiti entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura (farà fede il timbro di protocollo di Arpa). Ai sensi dell’art. 4 punto d) DLgs 192/2012 qualora l’Agenzia riceva la fattura prima dell’effettuazione della verifica di conformità del materiale consegnato i 30 giorni per il pagamento della fattura decorreranno dalla scadenza del termine per l’accertamento della conformità della merce di cui all’art 5 del presente capitolato.
Nel caso di contestazione della fattura da parte dell’Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.
I ritardi nei pagamenti non danno in nessun caso diritto alla Ditta aggiudicataria a sospendere l’esecuzione del contratto. Eventuali interessi per ritardato pagamento saranno calcolati in base alla normativa vigente.
ART. 7 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
L’affidatario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’affidatario si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le norme di cui al D.Lgs. 81/2008.
L’Affidatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
ART. 8 OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO IN MATERIA DI SICUREZZA
L’affidatario è tenuto a provvedere e ad assumersi gli obblighi previsti da tutte le normative vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Il Fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l’INAIL e l’INPS. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro dei propri dipendenti.
Relativamente agli obblighi posti in capo alla stazione appaltante dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 a norma del comma 3 del citato articolo si rileva che trattandosi di mera fornitura di materiali non sussiste la necessità di elaborare il DUVRI (Documento di valutazione dei Rischi Interferenti).
ART. 9 CAUZIONE DEFINITIVA
La Ditta aggiudicataria della fornitura dovrà costituire, nei modi e nella misura di cui all’articolo 113, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la cauzione definitiva a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni, del rimborso delle spese che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere a causa di cattiva esecuzione della fornitura. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.
ART. 10 – PENALI
Per ogni giorno solare di ritardo nell’evasione dell’ordine di consegna rispetto ai termini previsti all’art. 4 del presente capitolato, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere all’Agenzia una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto del ritardo.
La non conformità dei beni forniti rispetto a quanto richiesto senza sostituzione dei beni nei termini previsti all’art. 5 del presente capitolato sarà considerata “mancata consegna”.
Decorso inutilmente il termine di cui all’art. 5 del presente capitolato senza che la Ditta aggiudicataria abbia presentato proprie deduzioni o abbia provveduto alla consegna a regola d’arte l’Agenzia provvederà ad applicare una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento per ogni giorno solare di ritardo a decorrere dalla data di comunicazione della non conformità.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati alla Ditta aggiudicataria per iscritto tramite fax o pec. La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare all’Agenzia le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni a giudizio
dell’Agenzia non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali come sopra indicate.
Qualora l’applicazione di penali a seguito di contestazioni abbia una frequenza superiore alla normale tolleranza, l’Agenzia potrà recedere dal contratto. Tenuto conto della durata del contratto, la normale tolleranza viene stabilità in n. 3 applicazioni di penali nel corso di 1 anno di vigenza del contratto. Il numero di contestazioni si riferisce al’Agenzia nel suo complesso e non alle singole strutture ordinanti.
Allorché l’Agenzia decida di non risolvere il contratto, ogni inosservanza degli obblighi contrattuali eccedente la normale tolleranza verrà sanzionata, a discrezione dell’Agenzia, con una penalità incrementabile fino al doppio rispetto all’importo sopra indicato.
Oltre le ipotesi di ritardo nella consegna o di consegna non conforme in ogni altro caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse l’Agenzia provvederà all’applicazione delle penali negli importi e con la procedura indicata nel presente articolo
In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell’Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell’importo netto contrattuale, poiché, arrivati a questo limite, l’Agenzia potrà procedere alla risoluzione contrattuale, e all’esecuzione in danno all’esecutore inadempiente ai sensi dell’art. 146 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i..
L'ammontare delle penalità è addebitato in conto fatture sui crediti dell’affidatario dipendenti dal contratto per prestazioni regolarmente eseguite. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell’aggiudicatario dipendenti da altri contratti in corso con l’Agenzia o sul deposito cauzionale.
ART. 11 RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Arpa Piemonte potrà recedere dal contratto, comunicando mediante fax o pec all’Appaltatore la propria decisione con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1671 cod. civ., tenendo indenne l'Aggiudicatario delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e dei mancati guadagni.
L’Agenzia potrà inoltre dichiarare la risoluzione totale o parziale del contratto ai sensi dell’art.1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa), con preavviso di 10 giorni da darsi in forma scritta mediante fax o pec, senza necessità di diffida od altro atto giudiziale, con incameramento della cauzione definitiva e senza pregiudizio per il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti nelle seguenti ipotesi:
a) in caso di ripetuta inosservanza delle clausole contrattuali documentata dalla contestazione di almeno 5 violazioni nel corso di 1 anno di vigenza contrattuale;
b) per gravi inadempienze, grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
c) per cessione dell’azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
d) per cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall’Agenzia.
e) qualora il Fornitore non reintegri le cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
f) l’importo delle penali applicate superi il 10% dell’ammontare netto contrattuale
Qualora Arpa Piemonte intenda avvalersi di tale clausola, potrà rivalersi sulla Ditta aggiudicataria al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti. In tale caso, la Ditta aggiudicataria, oltre a incorrere nella immediata perdita della cauzione definitiva a titolo di penale, è altresì tenuta al risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che l’Agenzia sia eventualmente chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento della fornitura ad altra impresa.
Il contratto potrà inoltre essere risolto:
• per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
• qualora disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative non dipendenti dalla volontà dell’Agenzia non consentano la prosecuzione totale o parziale del contratto;
• in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili all'Aggiudicatario, ai sensi dell’ art. 1672 cod. civ..
5. Nelle ipotesi indicate ai punti precedenti, la risoluzione avviene di diritto non appena l’Agenzia, concluso il relativo procedimento, disponga di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà dia comunicazione scritta mediante fax o pec all’Appaltatore. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all’indirizzo dell’Appaltatore.
ART. 12 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO
Con la risoluzione del contratto per cause imputabili all’affidatario sorge in capo all’Agenzia il diritto ad affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno dell’affidatario inadempiente.
L’affidamento a terzi viene comunicato alla Ditta aggiudicataria inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle prestazioni affidate e degli importi relativi.
Alla Ditta aggiudicataria inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Ditta aggiudicataria anche dipendenti da altri contratti, senza pregiudizio dei diritti dell’Agenzia sui beni della Ditta aggiudicataria medesima. Nel caso di minor spesa nulla compete alla Ditta aggiudicataria inadempiente.
L’esecuzione in danno non esime la Ditta aggiudicataria inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa Amministrazione possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
ART. 13 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE
La Ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per l’uso di dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti e diritti d’autore.
La Ditta aggiudicataria, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti dell’Agenzia in relazione alle succitate violazioni e, quindi, si impegna a tenere indenne l’Agenzia delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio nonché delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato.
L’Agenzia, dal canto proprio, assume l’obbligo di informare immediatamente per iscritto la Ditta aggiudicataria del verificarsi di azioni del genere.
Ove da sentenza passata in giudicato risulti che i mezzi e materiali utilizzati per l’espletamento della fornitura presentino elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il loro uso venga vietato o divenga comunque impossibile, l’Agenzia ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.
ART. 14 CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO
E’ fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
La Ditta aggiudicataria può cedere i crediti derivanti dal contratto, nelle modalità espresse all’art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Agenzia. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
E’ fatto, altresì, divieto alla Ditta aggiudicataria di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
In caso di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, l’Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
In materia di subappalto si rinvia integralmente all’art. 118 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
ART. 15 FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE
Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.
ART. 16 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Ditta aggiudicataria assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l’affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all’affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.