Polizza di tutela legale per gli enti pubblici
Polizza di tutela legale per gli enti pubblici
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: DAS Difesa Automobilistica Sinistri SpA
Prodotto: Tutela Legale Enti Pubblici Personalizzato 2018
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
La copertura di tutela legale offre:
✓ assistenza legale diretta per la risoluzione amichevole delle controversie;
✓ copertura delle spese legali, peritali, investigative, processuali necessarie in ogni fase della controversia e di giudizio.
La somma massima assicurata (massimale) è di
25.000 euro per sinistro, senza limite annuo salvo non sia previsto in polizza un diverso massimale.
Le garanzie sopra indicate operano nei seguenti ambiti:
✓ Ambito penale: assistenza legale in caso di procedimento penale; in caso di procedimento penale per delitto doloso è previsto un anticipo delle spese legali fino a 3.000 euro in attesa della definizione del giudizio; inoltre la garanzia opera anche in caso di patteggiamento, la tutela legale è estesa alla circolazione stradale per ragioni di servizio;
✓ Ambito civile extracontrattuale: tutela legale in caso di danni extracontrattuali subiti da terzi; integrazione dell’Assicurazione di Responsabilità Civile in caso di danni causati a terzi, per spese di resistenza e soccombenza.
✓ Ambito responsabilità amministrativa- contabile: rimborso delle spese per la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto.
✓ Ambito contrattuale: tutela legale nei confronti di Xxxx e Società assicuratrici per controversie relative a coperture assicurative per infortuni in caso morte o di invalidità permanente stipulate dall’Ente a favore degli assicurati.
Che cosa non è assicurato?
L’assicurazione non copre:
x i soggetti non risultanti dall’allegato di polizza ”Elenco Assicurati”; x i fatti dolosi compiuti dall’assicurato: in caso di procedimento penale per delitto doloso, DAS rimborserà le spese di difesa sostenute solo a seguito di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, o nei casi di derubricazione del reato da doloso
a colposo, di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, o di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste;
x danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e i fatti conseguenti a guerre, occupazione militare, invasione, insurrezione, terrorismo, tumulti popolari, sabotaggio organizzato, atti di vandalismo da chiunque provocati, scioperi e serrate;
x controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o guida di imbarcazioni o aeromobili;
x nei casi di conflitto di interessi fra Assicurato e Contraente x impugnazione di delibere o altri atti avanti al TAR;
x controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e rapporti tra amministratori;
x controversie o procedimenti relativi a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all’espletamento delle funzioni dichiarate;
x controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza.
Ci sono limiti di copertura?
La garanzia non vale:
! materia fiscale e tributaria e materia amministrativa, salvo quanto specificamente indicato nelle garanzie;
! materia contrattuale, salvo quanto specificamente indicato nelle garanzie;
! per le spese originate dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato viene perseguito in sede penale;
! giudizi instaurati presso la Corte dei Conti per i quali sia intervenuta sentenza definitiva di condanna per dolo o colpa grave.
Per l’ambito della circolazione, la garanzia non vale:
! se l’assicurato, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare o guida senza aver ottenuto la patente o con patente scaduta senza aver ottenuto il rilascio o il rinnovo entro 60 giorni dal Sinistro;
! se l’assicurato guida un veicolo non assicurato a norma di legge o senza rispettare le caratteristiche indicate nella carta di circolazione;
! se l’assicurato è imputato per fuga, guida sotto l’effetto di stupefacenti o guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e non viene assolto o prosciolto con sentenza definitiva.
! Per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove.
! La garanzia non opera per controversie contrattuali: nei primi 90 giorni dalla stipula della polizza.
Si tratta di un’assicurazione di tutela legale per l’Ente pubblico che garantisce le spese di avvocati e periti incaricati per la difesa dei diritti dell’Ente e delle persone che rivestono le qualifiche indicate in polizza, nell’ambito dello svolgimento degli incarichi e/o mansioni e nell’adempimento dei compiti d’ufficio, nonché negli eventi della circolazion e stradale per ragioni di servizio.
D.A.S. non copre le seguenti spese:
! il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
! gli oneri fiscali eccetto il contributo unificato e l’IVA sulle parcelle se il Contraente non ha la possibilità di detrarla;
! le spese dovute da altri soggetti debitori a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
! le spese rimborsate dalla controparte;
! gli oneri per il legale domiciliatario che superano i 3.000 euro per sinistro e per anno;
! le spese per incarichi a legali e periti che non siano stati concordati con DAS;
! le spese per la risoluzione amichevole delle controversie;
! le spese a carico dell’Ente per la difesa degli assicurati nei procedimenti per responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, che non si sono conclusi con provvedimento definitivo di proscioglimento o assoluzione o sentenza di condanna per colpa lieve;
! le spese per esecuzione forzata oltre il secondo tentativo;
! le spese per transazioni con la controparte che non siano state autorizzate da DAS.
Dove vale la copertura?
✓ In Europa
Che obblighi ho?
Obblighi all’inizio del contratto:
- Occorre fornire a DAS informazioni veritiere, esatte e complete per una corretta individuazione del rischio.
- E’ previsto l’obbligo di comunicare l’eventuale esistenza di altre polizze che assicurano lo stesso rischio. Obblighi nel corso della durata del contratto:
- E’ necessario pagare i premi o le rate di premio successive se il contratto prevede una durata poliennale;
- Occorre comunicare a DAS ogni cambiamento che comporta un aggravamento del rischio assicurato.
- E’ previsto l’obbligo di comunicare l’eventuale sottoscrizione di altre polizze che assicurano lo stesso rischio.
- Entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa, è necessario comunicare a DAS il numero aggiornato degli Assicurati suddivisi nelle diverse categorie riportate nell’”Elenco Assicurati”. In caso di mancata comunicazione la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno dell’avvenuto adempimento.
Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro:
- Per richiedere le prestazioni previste dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto a DAS e dovrà farle pervenire copia di ogni ulteriore atto o documento e ogni notizia utile alla gestione del suo caso;
- Per la fase di risoluzione amichevole delle controversie, dovrà rilasciare a DAS apposita procura per la gestione della controversia;
- deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste;
- prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- non può incaricare un legale per pretese che non presentano possibilità di successo;
- prima di sottoscrivere un accordo a definizione della controversia che preveda spese a carico della Compagnia deve richiedere e ottenere da DAS l’autorizzazione;
- deve denunciare il sinistro entro due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione.
Quando e come devo pagare?
L’importo del premio è riportato in Polizza. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali. L’importo è interamente dovuto anche se è frazionato.
Il Premio può essere pagato all’intermediario cui la Polizza è assegnata oppure direttamente a DAS, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente. Il pagamento in contanti è ammesso nei limiti di legge (750 euro).
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L’assicurazione scade alla data indicata in polizza.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto può essere disdetto:
- in caso di durata poliennale, se il Contraente non intende rinnovare l’assicurazione alla scadenza, dando almeno 30 giorni di preavviso;
- se il Contraente non ha più necessità dell’assicurazione perché il rischio cessa, fermo il pagamento delle rate di premio nel frattempo scadute;
- dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla comunicazione di archiviazione della pratica, dando almeno 30 giorni di preavviso.
Le richieste possono essere comunicate:
- mediante lettera raccomandata a DAS SpA – Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 37135 Verona
- mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx
DIP Danni Tutela Enti Pubblici Personalizzati – mod. DIPD-EP16/1810 – Documento aggiornato a ottobre 2018
Assicurazione di tutela legale per gli enti pubblici
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: DAS DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SpA
Prodotto: Tutela Enti Pubblici Personalizzato
DIP Aggiuntivo Danni aggiornato al 25/05/2020
Il DIP Aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione - Società appartenente al Gruppo Generali, Via Xxxxxx Xxxxx, 9/B – 37135 Verona, tel. x00 000 0000000 - sito internet: xxx.xxx.xx - e-mail: xxxx@xxx.xx - PEC: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx , l’Impresa di assicurazioni è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 “Tutela Legale” (con Decreto Ministeriale 26/11/1959 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008), ed è iscritta al numero n. 1.00028 sez. I dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
Il patrimonio netto ammonta a 45,89 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 2,75 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 31,37 milioni di euro.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-x-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx.
Requisito patrimoniale di solvibilità: 23,97 milioni di euro Requisito patrimoniale minimo: 10,78 milioni di euro Fondi propri ammissibili alla copertura: 56,06 milioni di euro Indice di solvibilità (solvency ratio): 234%
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. | |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: La denuncia deve essere fatta appena possibile chiamando dall’Italia il numero verde 000.00.00.00, dall’estero il numero x00 000 0000000, provvedendo alla narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) e all’invio di tutti gli atti e documenti occorrenti, oppure sul sito xxx.xxx.xx nella sezione “area clienti”. |
Assistenza diretta/in convenzione: Per i sinistri di tutela legale, DAS gestisce la fase di risoluzione amichevole delle controversie direttamente o tramite legali di fiducia. Qualora sia necessaria la difesa in fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale scelto dall’assicurato. | |
Gestione da parte di altre imprese: Non è previsto l’intervento di altre compagnie nella trattazione dei sinistri. | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di sinistro e/o le comunicazioni pervenute oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per l’assicurato la perdita del diritto alla prestazione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell’assicurazione come previsto dagli articoli 1892 e 1893 del codice |
civile. | |
Obblighi dell’impresa | Nell’erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall’assicurato, DAS entro 30 giorni: a) paga l’indennizzo; b) comunica i motivi per cui l’indennizzo non può essere pagato. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il pagamento con assegno, bonifico o altri mezzi di pagamento elettronico anche on line, va intestato da D.A.S. SpA o all’intermediario espressamente in tale qualità. |
Rimborso | Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, il contraente o DAS possono recedere dal contratto. In tal caso DAS rimborsa la quota di premio, al netto delle imposte, per il rischio pagato e non goduto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è previsto il diritto del contraente di recedere dal contatto entro un determinato termine dalla stipulazione. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il prodotto è rivolto agli Enti pubblici. |
Quali costi devo sostenere? |
Sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio, gli intermediari per la vendita di questo prodotto percepiscono in media il 22,74% del premio imponibile pagato dal contraente per remunerazioni di tipo provvigionale. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità: • con lettera inviata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/X – Xxxxxx - XXX 00000; fax 000 0000000; • tramite il sito internet della Compagnia xxx.xxx.xx • via mail all’indirizzo e mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx.xx La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all’intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all’intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per i consumatori – Reclami”. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito; e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Per le controversie in materia assicurativa la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98), con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato a DAS. |
In caso di divergenza di opinione fra l’assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo di un | |
giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro, da formularsi con lettera | |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | raccomandata, sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente, in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non |
liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in | |
precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
ART. 1 - PROVA DEL CONTRATTO
L’assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente stabilito.
ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE
Il contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel frontespizio della polizza, se il Contraente ha pagato il premio o la prima rata stabilita dal contratto entro trenta giorni dalla data di effetto, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo restando che la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto ed esigere il pagamento dei premi scaduti.
ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO E RESCINDIBILITÀ
Il presente contratto ha la durata indicata nel frontespizio di polizza e cessa di aver effetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.
L’eventuale rinnovo è consentito nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente al momento della scadenza contrattuale, fatta salva la facoltà di proroga riconosciuta al Contraente laddove questa sia coerente con i presupposti che regolano il contratto e, in ogni caso, subordinatamente al consenso della Società. Nel caso sia prevista una durata poliennale del contratto, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il medesimo, in occasione di ciascuna scadenza annua intermedia, mediante preavviso scritto, da inviarsi all’altra parte almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del contratto.
ART. 4 - ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO
In caso di cessazione del rischio il contratto si scioglie se il Contraente ne fornisce immediata e documentata comunicazione alla Società, fermo restando l'obbligo per il Contraente del pagamento delle rate di premio nel frattempo già scadute.
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, la Società potrà recedere dal contratto, con preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi con lettera raccomandata, rimborsando al Contraente la quota di premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto. La suddetta facoltà di recesso è applicabile anche al Contraente.
Il pagamento dei premi venuti a scadere dopo la denuncia del sinistro ed il rilascio della relativa quietanza, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società a valersi della facoltà di recesso.
ART. 5 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, come pure la mancata comunicazione dei mutamenti che aggravano il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo ne riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile, sempreché il Contraente o l’Assicurato non abbiano agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio.
ART. 6 - COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ
La disdetta e l’eventuale recesso dal contratto vanno inviati con lettera raccomandata direttamente all’altra parte. Tutte le altre comunicazioni cui il Contraente o l'Assicurato sono tenuti possono essere inviate per iscritto alla Direzione Generale della Società, oppure ai suoi Ispettorati o all'Agenzia o Broker, cui la polizza è assegnata, fermo quanto disposto alla Clausola Broker, ove prevista in polizza. Nessuna condizione o accordo tra Contraente o Assicurato e Agenti o Brokers o incaricati della Società sono validi, senza la ratifica scritta da parte della Direzione Generale della Società.
ART. 7 - REGOLAZIONE DEL PREMIO
Il premio annuo del Contratto - che comunque costituisce il minimo dovuto – é calcolato in base al numero degli Assicurati indicati nell’Allegato di polizza “Elenco Assicurati” ed é assoggettato a regolazione in occasione della scadenza di ciascuna annualità assicurativa.
Per la regolazione del premio, non oltre 60 giorni dopo la scadenza, il Contraente deve inviare alla Società la dichiarazione relativa al numero aggiornato degli Assicurati suddivisi nelle diverse categorie riportate nell’”Elenco Assicurati”, fermo il pagamento tempestivo del premio di rinnovo riportato in frontespizio di polizza.
L'eventuale differenza attiva deve essere regolata entro 30 giorni dal ricevimento del documento predisposto dalla Società.
In caso di mancato invio della dichiarazione relativa al numero degli Assicurati, come in caso di mancato pagamento della differenza attiva, la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno dell'avvenuto adempimento, ferma la facoltà della Società di rescindere il Contratto qualora la variazione comporti un inaccettabile aggravamento del rischio inizialmente assicurato.
Il premio per le annualità successive rimarrà pari al premio minimo riportato sul frontespizio di polizza.
ART. 8 - ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente deve dare comunicazione alla Società dell'esistenza e/o della successiva stipulazione, con la Società stessa o con altre Compagnie, di altre polizze che assicurano il medesimo rischio. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ.
ART. 9 - CLAUSOLA BROKER
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al Broker indicato nel frontespizio della polizza; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con la Società quanto necessario. La Società riterrà altresì valida come se effettuata direttamente nei suoi confronti ogni comunicazione resa dal Broker per conto dell’Assicurato e del Contraente; ogni comunicazione diretta all’Assicurato o al Contraente verrà altresì effettuata dalla Società per il tramite del Broker, tranne quelle relative ai sinistri alle disdette e ai recessi, per le quali le comunicazioni verranno indirizzate alle parti del contratto e al Broker in copia per conoscenza.
ART. 10 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI
Poiché la presente assicurazione può comprendere garanzie stipulate per conto altrui gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dall’Ente Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’Art. 1891 del Codice Civile.
ART. 11 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente
ART. 12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
I rapporti contrattuali sono regolati dal presente contratto, dalle sue appendici e - per quanto ivi non precisato - dalle norme di legge.
ART. 13 - INDICIZZAZIONE
Il massimale, le indennità assicurate ed il relativo premio non sono indicizzati.
ART. 14 - FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente il Foro del luogo dove ha sede legale il Contraente.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA COPERTURA ASSICURATIVA
ART. 15 - SPESE GARANTITE
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale previsto nel frontespizio della polizza, il rischio delle seguenti spese che l’Assicurato o il Contraente per conto dell’Assicurato stesso, debba sostenere nella tutela dei propri diritti ed interessi, in caso di controversie relative a fatti ed atti connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e/o mansioni e nell’adempimento dei compiti d’ufficio.
Tali oneri sono:
- le spese, i diritti e gli onorari, per l’intervento del legale incaricato alla gestione del sinistro;
- gli oneri per l'intervento di un consulente tecnico di parte, purché scelto in accordo con la Società;
- gli oneri per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio (CTU);
- le spese di giustizia, in caso di condanna penale;
- le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;
- le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l’IVA sulle parcelle dei professionisti incaricati purchè il Contraente non abbia la possibilità di detrarre tale imposta.
ART. 16 - AMBITO DELLA GARANZIA
Con riferimento all’art. 15, la garanzia è prestata a favore dell’Ente per le spese dallo stesso sostenute relativamente ai casi assicurativi che riguardano i soggetti assicurati, risultanti dall’allegato di polizza “Elenco Assicurati”, e che siano connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni.
La garanzia vale per:
1. la difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione; si comprendono gli eventi derivanti dalla circolazione stradale di veicoli a motore per ragioni di servizio;
2. la difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione o per proporre opposizione avverso una sanzione amministrativa, per contestazioni di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. n° 81/2008 e D.Lgs. n° 758/94 e delle altre disposizioni
normative o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che il Contraente abbia regolarmente provveduto alla valutazione dei rischi ed alla designazione dei Responsabili del servizio di prevenzione e protezione;
3. la difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione o per proporre opposizione avverso una sanzione amministrativa per violazioni del D.Lgs. n°196 del 06.2003 già Legge n° 675 del 31/12/1996, a condizione che siano state effettuate le notifiche al Garante, sia stato redatto il DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza), siano state adottate le misure minime di sicurezza.
4. la difesa penale per delitto doloso, purché vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato oppure nel caso in cui i procedimenti vengano archiviati con formulazione di non luogo a procedere perchè il fatto non sussiste. La garanzia opera, inoltre, nei casi di derubricazione a reato colposo e archiviazione per infondatezza della notizia di reato.
Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. E’ esclusa inoltre, la definizione del procedimento con l’applicazione della pena, su richiesta delle parti (così detto patteggiamento). Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o l’assicurato abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale, la Società provvederà all’anticipo delle spese legali e / o peritali, nel limite della somma di € 3.000,00, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso siano accertati nei confronti degli Assicurati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo la Società richiederà agli stessi, il rimborso di tutti gli oneri (spese legali e/o peritali) eventualmente anticipati in ogni grado di giudizio.
5. il recupero dei danni a persone e/o a cose (sia in fase stragiudiziale che giudiziale) subiti per fatti illeciti di terzi, intesi questi come coloro che non si trovano in rapporto di servizio con l’Ente, nello svolgimento dell’attività lavorativa o utilizzazione dei beni per fini istituzionali. La presente garanzia opera, laddove l’Assicurato sia l’Ente, limitatamente alla fase giudiziale, con esclusione di quella stragiudiziale.
6. sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, intesi questi come coloro che non si trovano in rapporto di servizio con l’Ente, in conseguenza di un presunto comportamento illecito degli Assicurati. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da un'apposita assicurazione della Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’Art. 1917 Cod.Civ.; Tuttavia, nel caso in cui – pur esistente – la predetta copertura di responsabilità civile non sia operante, per esclusione del sinistro dalle garanzie di polizza e non per la presenza di franchigie e scoperti, la garanzia viene prestata a primo rischio.
7. le spese a carico dell’Ente Contraente dovute dallo stesso a titolo di rimborso delle parcelle legali sostenute dagli Assicurati per la difesa in procedimenti per giudizi ed azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, purché gli stessi si siano conclusi con proscioglimento o assoluzione o sentenza di condanna per colpa lieve pronunciati con provvedimento definitivo.
Fermo l'obbligo per l’Ente Contraente di denunciare il sinistro nel momento in cui sia venuto a conoscenza dell’avvio del procedimento a carico del dipendente e/o amministratore assicurato, la Società rimborserà le spese sostenute, entro il limite del massimale previsto in polizza, solo quando la sentenza sia passata in giudicato.
8. le spese di arbitrato o dell’azione legale nei confronti di Xxxx e Società assicuratrici, pubbliche o private, per controversie relative a coperture assicurative per infortuni in caso di morte o di invalidità permanente, stipulate dall’Ente a favore delle persone assicurate. La garanzia è prestata per far valere il diritto all’indennizzo e/o la quantificazione del danno stesso, anche nel caso di procedure per aggravamento dei postumi.
ART. 17 - ESCLUSIONI
Le garanzie sono escluse per:
• danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
• controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
• controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza;
• controversie o procedimenti relativi a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all’espletamento delle funzioni dichiarate;
• fatti sorti in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato, atti di vandalismo da chiunque provocati;
• nei casi in cui sussista conflitto di interessi fra Assicurato e Contraente;
• le vertenze contrattuali dell’Ente, fatta eccezione per quanto previsto all’art. 16 punto 8;
• materia fiscale/tributaria e materia amministrativa (TAR), fatta eccezione per quanto previsto all’art. 16 punti 2 e 3;
• impugnazione di delibere o altri atti avanti al TAR;
• per i fatti dolosi delle persone assicurate, fatta eccezione per quanto previsto all’art. 16 punto 4;
• per le spese originate dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato viene perseguito in sede penale;
• per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, rapporti tra amministratori.
• controversie addebitabili a dolo dell'assicurato accertate con sentenza passata in giudicato nonché ai giudizi instaurati presso la Corte dei Conti per i quali sia intervenuta sentenza definitiva di condanna per dolo o colpa grave.
La garanzia è inoltre esclusa se:
• il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente;
• il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero gli siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso). Qualora il conducente venga successivamente prosciolto o assolto
dall’imputazione di fuga e/o omissione di soccorso, la Società rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa;
• il conducente guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante;
• il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA;
• il veicolo è usato in difformità da immatricolazione;
• per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove.
ART.18 - INDIVIDUAZIONE E VARIAZIONE DEGLI ASSICURATI
L’assicurazione s’intende prestata a favore della totalità dei soggetti appartenenti ai ruoli rispettivamente indicati nella nell’Elenco assicurati. Per l’identificazione delle persone assicurate faranno fede le evidenze amministrative del Contraente, il quale è pertanto esonerato dall’obbligo della preventiva comunicazione delle generalità degli Assicurati. Nei casi di sostituzioni temporanee o definitive degli assicurati, le garanzie di polizza devono intendersi automaticamente estese ai sostituti, senza obbligo di comunicazione preventiva e senza oneri a carico del Contraente.
ART 19 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE
Per tutte le coperture, la garanzia riguarda i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d'Europa.
ART. 20 - RETROATTIVITÀ
In deroga alla norma “Insorgenza del sinistro” e fatta eccezione per la garanzia prevista all’art. 16 punto 8, l’assicurazione è operante anche per i fatti posti in essere nei 3 (tre) anni antecedenti la data di decorrenza del contratto indicata in polizza, ciò esclusivamente in base al presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza. Qualora nel periodo precedente la data di effetto della presente assicurazione sia stata operante a favore dell’Ente Contraente altra polizza di Tutela Legale, la presente assicurazione vale in secondo rischio rispetto a suddetta polizza per i casi in cui quest’ultima preveda, a termini di contratto, la prestazione della garanzia. Ai fini della presente estensione retroattiva dell’assicurazione, agli effetti di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente dichiara di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti degli Assicurati - e di non essere a conoscenza di situazioni - che possano far supporre il sorgere di una controversia per fatto imputabile agli Assicurati stessi.
ART. 21 - INSORGENZA DEL SINISTRO
Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o di contratto. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:
- dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto;
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto se si tratta delle controversie contrattuali previste all’art. 16 punto 8.
La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro tre anni dalla cessazione del contratto. La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).
Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di:
- vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più Assicurati.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
ART. 22 - DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE
L'Assicurato e/o il Contraente deve tempestivamente denunciare il sinistro alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L’Assicurato e/o il Contraente dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società la notizia di ogni atto a lui notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Il ritardo di oltre due anni, comporterà la prescrizione del diritto alla garanzia ex art. 2952 II comma Codice Civile. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica. Se l’Assicurato sceglie un Legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del Legale domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.
ART. 23 - GESTIONE DEL SINISTRO
Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento
di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo 22.
Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:
⮚ l’Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.
⮚ gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
⮚ gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
⮚ L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.
L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. La Società non è responsabile dell’operato di legali e periti.
ART. 24 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO – ARBITRATO
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.
ART. 25 - RECUPERO SOMME
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
ART. 26 - RENDICONTO ANNUALE
La società si impegna a fornire, su richiesta scritta del Contraente, alla scadenza di ogni anno assicurativo il dettaglio dei sinistri così impostato:
• elencazione dei sinistri denunciati;
• sinistri riservati con l’indicazione dell’importo a riserva;
• sinistri liquidati, con indicazione dell’importo liquidato;
• sinistri senza seguito.
Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato e data dell’eventuale chiusura.
ART. 27 - LEGITTIMAZIONE
La Società dà e prende atto che:
1. la presente assicurazione viene stipulata dal Contraente a favore degli Assicurati nella stessa indicati, con il loro espresso consenso;
2. il Contraente adempie agli obblighi previsti dall’Assicurazione ed esercita di conseguenza tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva ed in luogo degli Assicurati, con il consenso degli Assicurati stessi che si intende espressamente prestato nei confronti della Società sin dalla stipula dell’Assicurazione, anche se non formalmente documentato e\o manifestato.
ART. 28 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
In ottemperanza all’articolo 3 della legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l’intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto s’intende risolto di diritto. Se la Società, il subappaltatore o l’intermediario hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.
Condizioni generali di assicurazione – Mod. CA 2016/EP16 – Documento aggiornato a gennaio 2016.
Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di assicurazione, con sede legale e direzione generale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 37135 Verona.
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami n. 17 “Tutela Legale” (D.M. 26/11/1959), N. 16 “Perdite pecuniarie di vario genere” e n. 18 “Assistenza” (Provvedimento ISVAP n. 2593 del 27/02/2008) ed è iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00028 sez. I
A) Assicurativo
Anno/annualità/annuo/annuale | Periodo di tempo pari a 365 o 366 giorni a seconda dell’anno di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni. |
Assicurato | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. |
Assicurazione | Il contratto di assicurazione. |
Contraente | Chi stipula il contratto di assicurazione. |
Indennizzo / Rimborso | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro/caso assicurativo. |
Massimale | La somma entro la quale la Società risponde per ogni caso assicurativo |
Mese/mensile/mensilità | Periodo di tempo pari a 30 o 31 o 28 o 29 giorni, a seconda del mese di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni. |
Polizza | Il documento che prova l’assicurazione |
Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte della stipulazione dell'assicurazione. |
Sinistro/Caso Assicurativo | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Società | L’impresa assicuratrice, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. |
B) Giuridico
Arbitrato | E’ una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza. |
Assistenza stragiudiziale | E’ l’attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. |
Contravvenzione | E’ un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l’elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l’arresto e/o l’ammenda. |
Danno extracontrattuale | E’ il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso. |
Delitto | E’ un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce: - delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia; - delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; - delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa o la reclusione. |
Diritto civile | E’ il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo. |
Diritto penale | E’ il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell’interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l’imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato. |
Fatto illecito | Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L’illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione |
Insorgenza (del caso assicurativo/sinistro) | Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l’insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. |
A titolo di esempio l’insorgenza nell’ipotesi di procedimento penale e il momento in cui si sarebbe commesso il reato. | |
Procedimento penale | Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio). |
Reato | Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge. |
Spese di giustizia | Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale). |
Spese di soccombenza | Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile). |
Spese peritali | Sono quelle relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte). |
Transazione | Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere. |