ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - ANAS
ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - ANAS
Roma - Via 10
COLLETTIVO NAZIONALE DI DEL PERSONALE DIRIGENTE
Stipulato in data. ... ...
Economico istituito con X.
I O 0614446
33681003 80208450587
4454948 44700852
00185
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
C.C.N.L. Dirigenti ANAS
tra
La Direzione rappresentata Dott. Xxxxxxxx xxx Direttore Capo del Personale dai Direttore Centrale Amministrativo e finanziario
Si è stipulato il presente C.C.N.L. contratto collettivo nazionale di lavoro da valere su tutto il territorio nazionale per il personale Dirigente Nazionale per le Strade ANAS.
CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO DEI DIRIGENTI DELL'ENTE ANAS
Art. Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
. Art. 27
Art. 28
di applicazione del contratto Inizio del rapporto di lavoro Minimo contrattuale
Aumenti periodici di Indennità di funzione
minimo individuale Tredicesima
Ferie Aspettativa
Formazione - Aggiornamento culturale professionale
Attività compatibili Trasferte e missioni Trasferimento del dirigente Trattamento di malattia Trattamento maternità
Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio-copertura assicurativa Responsabilità ed amministrativa derivanti le attività di servizio Mutamento di
arbitrale Controversie
Risoluzione del rapporto di lavoro Risoluzione automatica del rapporto di lavoro
Indennità in caso di morte Quote siidacali
Disposizioni generali e di miglior favore Decorrenza e durata
Disposizioni transitorie
Art. 1
(Ambito di applicazione del contratto) -. t
1. presente contratto si applica a livello nazionale ai dirigenti nazionale per le strade - ANAS.
2. Sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistono le condizioni di subordinazione di cui 2094 del cod. civ. e che ricoprono un ruolo un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'azienda.
Art. 2
(Inizio del rapporto di lavoro)
1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti è regolato, sulla base del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, da contratti individuali aventi forma scritta da stipulare al momento dell'assunzione o dell'acquisizione della qualifica di dirigente. Nei contratti devono essere indicati i compiti e il trattamento economico.
2. Alla dirigenza si può accedere sia che dall'esterno. L'assunzione o la nomina devono risultare da atto scritto.
3. contratto individuale di lavoro potrà altresì prevedere, limitatamente ai dirigenti di nuova assunzione, un periodo di prova non superiore a sei mesi.
Art. 3
(Minimo contrattuale)
0.Xx minimo contrattuale mensile base dei dirigenti comprensivo integrativa speciale, è fissato in al lordo delle trattenute previdenziali, assistenziali e fiscali.
restando quando disposto al successivo in considerazione delia elevata professionalità richiesta, connessa alla posizione di dirigente rapportata della attività svolta, l'Ente al personale diigente un assegno integrativo del minimo contrattuale mensile pari ad 1/12 di una corrente, importo
:che potrà essere comsposto in soluzione unica, utile ai fini della della quiescenza.
comspettivo previsto dal presente articolo è soggetto al contributo di legge.
Art. 4
(Aumenti periodici di
t
1. Ai compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio nella qualifica di dirigente e con effetto dal primo giorno del mese successivo al biennio stesso, al dirigente viene corrisposto un aumento mensile pari a lire 250.000.
2. Agii effetti delìa determinazione dell'anzianità ogni anno iniziato si computa rata in relazione ai mesi di servizio prestato considerando come mese intero la di mese superiore ai giorni.
Art. 5
(Indennità di funzione)
1. Al dirigente compete un'indennità di funzione annua correlata alla posizione occupata ed all'entità delle responsabilità
2. In relazione alla struttura tale indennità annua è quantificata per ciascun livello di servizio nei seguenti limiti:
- Funzione di direzione in area centrale e Capi Compartimento da 63 a 90 milioni
- Funzione di direzione in area regionale, in speciali
o sezioni staccate da 35 a 63 milioni
- Funzione di area centrale o territoriale da 18 a 35 milioni
L'Ente attiva un sistema di incentivazione premiante nei confronti dei che ricoprono ruoli di particolare responsabilità, in attuazione di quanto previsto dal cornma 2, del presente articolo, il comspettivo dell'indennità di funzione anche
delle stesse fasce.
caso di assegnazione a diverso incarico del dirigente resta ferma, ove risulti di maggiore entità, l'indennità di funzione percepita in relazione alla precedente assegnazione.
4.U previsto dal presente articolo è soggetto al contributo previdenziale di legge.
minimo individuale)
dirigente sarà corrisposto . un minimo individuale il cui importo verrà determinato in funzione dell'autonoma valutazione circa il peso della 'responsabilità assegnata, confrontata anche con il mercato lavoro esterno, il livello di prestazione raggiunto, ed il di competenza ed esperienza
professionale posseduto. . .
previsto dal presente articolo è soggetto al contributo di legge.
Art. 7
(Tredicesima)
1. Entro il 20 dicembre di ogni anno viene corrisposta al dirigente una tredicesirna mensilità ad una corrente.
2. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, la tredicesirna mensilità corrisposta in proporzione ai mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l'eventuale superiore ai 15 giorni.
comspettivo del presente articolo è soggetto ai contributo previdenziale e assistenziale di legge. ,
( Ferie )
1. A partire gennaio 1998, al dirigente spetta, per ogni anno di servizio, un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, di 35 giorni.
Nel calcolo del predetto periodo di ferie saranno escluse le domeniche ed i festivi considerati tali dalla legge.
2. In ogni caso il dirigente conserva il diritto di beneficiare deil'eventuale maggior periodo di ferie maturato come impiegato.
3. Fermo restando il principio delle ferie, qualora eccezionalmente queste non risultino comunque in tutto o in parte, entro il 1 semestre deil'anno successivo, verrà corrisposta, per il periodo non goduto, una retribuzione sostitutiva della stessa da liquidarsi entro il mese del secondo semestre di detto anno.
4. In caso di rientro anticipato dalle per necessità le spese sostenute dai dirigente sono a carico
5. La risoluzione del rapporto non pregiudica il diritto alle fene maturate.
6. In caso di risoluzione nel corso dell'anno, il ha diritto alle ferie in proporzione
ai mesi di servizio prestati.
7. L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preawiso. Pertanto, .
in caso di preawiso lavorato, si darà luogo al pagamento sostitutiva.
8. Ai dirigenti invalidi per lavoro nonché ai mutilati ed invalidi di guerra e categorie equiparate spetta, ad un massimo di 15, un periodo retribuito di assenza cure , .
. .
. . . .
Art. 9
(Aspettativa)
1. Al dirigente che ne faccia richiesta per giustificati motivi potrà essere concesso un
periodo di aspettativa.
2. Durante tale periodo non è dovuta retribuzione, ma decorre del preavviso.
3. I che' siano eletti membri del parlamento nazionale di Assemblea regionale owero siano chiamati ad altre di amministratore pubblico possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa, non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
4. La medesima disposizione si applica ai chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali o regionali e nazionali, nonché, quelle di amministratore o di Società controllate nonché, ancora, di dirigente di una di queste ultime.
Art.
(Formazione Aggiornamento culturale-professionale)
1. L'Ente allo scopo di promuovere un aggiornamento culturale e professionale dirigenziali, attesa la struttura e la natura deli'attività svolta, avvierà interventi
formativi per favorire adeguati di preparazione ed esperienza professionali, quale supporto responsabilità d'interessato.
2. La partecipazione dei singoli a corsi, seminari o altre iniziative formative sarà concordata con il dirigente interessato.
Art. 11
(Attività compatibili)
dirigente potrà svolgere, previa autorizzazione, attività professionale purchè non sia in contrasto in concorrenza con interessi
Art. 12
(Trasferte e Missioni)
non
Oltre al rimborso spese documentate di viaggio, vitto e alloggio nei limiti delia
normalità, al dirigente in trasferta per periodi non a 12 ore e a due
settimane, è un importo aggiuntivo per rimborso spese non pari al
2% del minimo mensile contrattuale base per ogni giorno di trasferta.
2. In caso di trasferta di durata superiore a due settimane o di missione salvo diversi accordi, verrà riconosciuto, ricorrendone le condizioni, l'importo di cui al
di assorbimento in eventuali trattamenti complessivi di trasferta.
Gli importi erogati per titolo di spese non documentabili, non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto del presente contratto.
Ari. 13
(Trasferimento del dirigente)
1. dirigente può essere trasferito da una sede all'altra di lavoro per comprovate ragioni tecniche, e produttive
2. trasferimento dovrà essere comunicato per iscritto al dirigente con un preawiso non inferiore a mesi 3 owero a mesi 5 quando il dirigente abbia familiari conviventi.
3. Al dirigente trasferito sarà ii rimborso delle spese cui va incontro per sé e famiglia per effetto del trasferimento stesso, nonché un'indennità una pari a 4 di retribuzione per il dirigente con carichi di famiglia e 3 per il dirigente
senza carichi di famiglia.
4. Ai dirigenti trasferiti su iniziativa è assegnato un alloggio di servizio idoneo a sopperire alle esigenze del dirigente e delia propria famiglia.
5. Qualora non fossero disponibili gli alloggi per i dirigenti, prowede a il 90% del canone di di sul mercato con caratteristiche nei
delia normalità, sita nelle adiacenze delia sede deli'ufficio.
6. 11 dirigente che procede alla risoluzione del rapporto entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al 2, motivando ii proprio con la mancata accettazione di trasferimento, ha diritto, ad un trattamento pari sostitutiva del preawiso spettante in caso di licenziamento e ad un'indennità supplementare pari ad
del del individuale maturato.
licenziato per mancata accettazione del trasferimento ha diritto
8. Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano di rispettare i termini di preawiso di cui al 2 il dirigente verrà considerato in trasfertasino alla scadenza dei suddetti termini.
9. Per la del presente contratto, il trasferimento del dirigente può disposto anche in deroga ai limiti d'età previsti dal contratto collettivo dei dirigenti
d'azienda.
Art. 14
(Trattamento di malattia)
1. Nel caso di del servizio dovuto a malattia od a infortunio non dipendenti . da causa di servizio l'Ente conserverà al dirigente il posto per un periodo di 12 mesi durante i quali gli corrisponderà l'intera retribuzione.
2. Superati i limiti di conservazione del posto sopra indicati, al dirigente che ne faccia domanda sarà concesso un successivo ulteriore periodo di aspettativa fino ad un
di 6 mesi, durante il quale non sarà dovuta retribuzione, ma decorrerà agli effetti del preawiso.
3. Alla scadenza dei termini sopra indicati, ove per il perdurare dello stato di malattia il rapporto di lavoro venga risolto da una delle due parti è dovuto al dirigente il trattamento di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preawiso.
4. Se scaduto il periodo di conservazione del posto, il dirigente non chiede la risoluzione del rapporto e l'Ente non provveda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preawiso.
Art.
(Trattamento di maternità)
Per quanto le assenze dal lavoro per maternità trovano le disposizioni di cui legge ed legge 8/3/2000, salve comunque le previsioni contrattuali stabilite per il personale non dirigente
(Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio -copertura assicurativa)
1. Nel caso di del servizio per invalidità temporanea avvenuto in
di lavoro, l'Ente conserverà al dirigente il posto e gli corrisponderà l'intera retribuzione ad accertata guarigione o fino a quando sia accertata totale o parziale. Eguale trattamento verrà applicato nei del dirigente non in prova nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da malattia professionale. In ogni caso il di corresponsione della retribuzione non potrà
superare due anni e sei mesi giorno in cui è sorta la malattia o si è
l'infortunio.
.
2. L'Ente deve stipulare, nell'interesse del dirigente, una polizza che assicuri, in caso di uifortunio occorso anche non in occasione di lavoro e in caso di malattia professionale:
a- in aggiunta del normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente causata dai predetti eventi e che non consenta la prosecuzione del . rapporto di lavoro, una somma pari a sei della retribuzione di fatto;
b- in caso di invalidità permanente parziale causata dagli stessi eventi una somma che, riferita del capitale assicurato di cui al punto a), sia proporzionale grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U.approvato
con 30 giugno 1965, n. 1124;
in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata dai predetti eventi una somma a favore degli aventi diritto, pari a cinque
della retribuzione di fatto.
3. effetti dei precedenti si considera:
- sul lavoro, l'evento che, come tale, è previsto legge sulle Assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali;
- professionale la che sia connessa con l'esercizio dirigenziale;
- retribuzioni, il coacervo delle competenze di cui agli articoli 3, 4 e 5.
4. L'Ente prowederà a stipulare, nell'iiteresse del dirigente, una polizza che assicuri, in caso di morte e in caso di invalidità permanente tale da non consentire la prosecuzione del rapporto lavoro, per cause diverse da quella dell'infortunio comunque determinato e da malattia professionale, una somma sempre in aggiunta trattamento di liquidazione pari ai L. 100 milioni quando il dirigente non abbia figli a carico nè La predetta somma sarà pari a L. 140 milioni quando il nucleo familiare del dirigente interessato risulti composto da uno da figli dal coniuge. Il dirigente concorrerà ai costo relativo ai premio con l'importo di L. 180.000 annuo che saranno trattenute sulla retribuzione secondo apposite modalità stabilite
Art. 17
(Responsabilità civile, ed amministrativa derivanti dalie di servizio) (Patrocinio legale del dirigente)
1. L'Ente prowederà a garantire, attraverso apposita polizza assicurativa, a proprio carico, il dirigente in caso di danni derivanti da responsabilità civile verso terzi nello svolgimento delle proprie funzioni.
2. In tutti i casi in cui nei di un dirigente si verifichi un procedimento di responsabilità dinanzi ai giudice ordinario o amministrativo per fatti o atti connessi dei compiti d'istituto, l'interessato dovrà dame comunicazione di appartenenza.
3. L'Ente, qualora non sia parte lesa e non siano accertati elementi di dolo o colpa grave, su richiesta del dirigente, curerà la difesa del dirigente stesso o tramite proprio legale ovvero consentirà che il dirigente scelga un legale di fiducia. In detto secondo caso il legale prescelto dal dirigente sarà preventivamente indicato e quest'ultimo si quanto richiesta di rimborso ai criteri ed ai principi fissati per la determinazione dei dei legali stesso.
4. Le garanzie suddette si applicano al 'dirigente anche successivamente d'estinzione del rapporto di lavoro sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del predetto rapporto:
Art. 18
.
(Mutamento di posizione)
1. Il dirigente che, a seguito di mutamento della propria attività disposta sostanzialmente incidente sulla sua posiione, risolva, entro 60 giorni, il rapporto di lavoro, avrà diritto, oltre al trattamento di fine rapporto anche ad un trattamento pari
sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento aumentata di 3
mensilità.
Art. 19
(Collegio arbitrale)
1. E' istituito presso la sede centrale un Collegio arbitrale cui è demandato il compito di pronunciarsi, a richiesta dei dirigenti, sui ricorsi che gli siano sottoposti nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 21 del presente contratto
2. Il Collegio, che sarà in carica per la durata del presente contratto, è rinnovabile e si compone di tre membri, di cui uno designato uno controparte, sostituibile di volta in volta, ed uno con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo tra le parti. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente quest'ultimo sorteggiato tra i nominativi compresi in apposita lista di nomi non superiore a sei, preventivamente concordata tra l'Ente e la controparte, in mancanza di ciò, sarà designato su richiesta delie parti dal Presidente del di Roma.
3. Alla designazione del supplente del Presidente si procederà con gli stessi criteri, sopra citati, per la scelta di quest'ultimo.
4. Le di segreteria saranno svolte previo diretto accordo, a cura o o della controparte.
5.11 Collegio arbitrale sarà investito della vertenza su istanza, a mezzo di raccomandata AR, della parte siidacale del presente contratto che trasmetterà al Collegio il ricorso sottoscritto dal dirigente, entro 30 giorni successivi al ricevimento del ricorso stesso ai sensi deli'art. 21 del presente contratto.
6. Xxxxx e del ricorso debbono, sempre a mezzo raccomandata AR, essere
. trasmesse contemporaneamente a cura della parte sindacale firmataria del presente contratto
7. Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dall'awenuto ricevimento di cui sopra da parte
8. Collegio, presenti le parti in causa o, eventualmente, i loro in via preliminare il tentativo di conciliazione.
9. Ove non si raggiunga la conciliazione, il Collegio, anche in assenza di motivazione o in contumacia di una delle parti, emetterà il proprio lodo entro sessanta
data della riunione di cui al precedente punto 7, fatta salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino a un massimo di 30 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
10. Durante il mese di agosto sono sospesi i termini di cui al presente articolo nonché quello di cui all'art. 21 punto 4.
11. Ove il Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento non è giustificato ed accolga quindi il ricorso del diigente, disporrà contestualmente a carico il pagamento di una indennità supplementare graduabile in relazione alie
valutazioni del circa elementi che caratterizzano il caso in esame fra:
- un minimo pari all'indennità spettante per il preawiso maggiorata dell'importo
equivalente a tre mensilità;
- un massimo pari al corrispettivo di 24 mensilità.
12. Nel caso di dimissioni per giusta causa l'indennità di cui al precedente punto 11 viene in
ogni caso ridotta di 4 mensilità;
13. L'indennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione all'età dirigente interessato, ove questa risulti compresa fra i 51 ed i 61 anni, nelle seguenti misure, calcolate con i criteri di cui al cornma precedente:
7 mensilità in corrispondenza del 56" anno compiuto;
6 mensiiità in corrispondenza del 55" e 57" anno compiuto; 5 mensilità in corrispondenza del 54" e 58" anno compiuto; 5 mensilità in corrispondenza del 53" e anno compiuto;
, 3 mensilità in corrispondenza del 52" e anno compiuto; 2 mensilità in corrispondenza del 51" e 61" anno compiuto;
. 14. Le spese relative al Collegio, intendendosi per tali quelle partecipazione del Presidente, saranno in ogni caso ripartite al 50% fra le parti in causa. Le spese sostenute dagli altri componenti del Collegio saranno a carico rispettive parti in causa.
15. L'indennità supplementare di cui al punto 11 è automaticamente maggiorata di 20 mensilità nel caso il dirigente non abbia maturato il minimo
Art. 20
(Controversie)
1. Le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione del presente contratto saranno .
esaminate dalle parti stipulanti il contratto stesso.
2. Le questioni che dovessero sorgere circa l'applicazione delle norme contrattuali in singoli casi e che non abbiano trovato diretta tra ed il dirigente saranno ai della loro soluzione e Sindacale
del presente contratto. Tale esame deve esaurirsi, salvo motivato impedimento, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione inoltrata, Sindacale. Le relative conclusioni formeranno oggetto di apposito verbale sottoscritto dalle parti.
21
(Risoluzione del rapporto di lavoro)
1. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la parte recedente deve darne comunicazione per iscritto parte.
2. Nel caso di risoluzione ad iniziativa è tenuto a specificarne contestualmente la motivazione.
3. Il ove non ritenga giustificata la motivazione addotta owero nel caso in cui detta motivazione non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione scritta del recesso, può ricorrere al Collegio arbitrale di cui 20, fatta salva la possibilità di ricorrere al Giudice ordinario. Ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento sono richiamati i criteri in vigore per le altre categorie di dipendenti.
4. ricorso dovrà essere inoltrato, a mezzo raccomandata AR che costituirà prova del rispetto dei entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta del licenziamento dalla data di delle dimissioni per giusta causa.
. >---
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei dei dirigenti per i quali interviene la risoluzione automatica del rapporto di lavoro come previsto nel successivo articolo 22.
Art. 22
(Risoluzione automatica del rapporto di' lavoro)
11 rapporto di lavoro del dirigente si risolve automaticamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa ai compimento dei 65 anni di età, stante la non
fatta salva la corresponsione di un importo pari alla indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento.
nei casi di particolari esigenze di servizio, per ragioni tecnico si riserva la facoltà di trattenere in servizio il dirigente, previo assenso dell'interessato, per un periodo da concordare tra parti, fermo restando l'indennità sostitutiva del preavviso di cui ai precedente comrna.
In relazione alla parziale della rete delle Strade Statali, quale incentivo all'esodo, ai dirigente che intende risolvere il rapporto di lavoro avendo raggiunto il massimo contributiva, verrà corrisposto un' importo pari ail'indennità sostitutiva del
preavviso spettante in caso di licenziamento.
Art. 23
1. Salvo il disposto dell'art. 22 del presente contratto, il contratto a tempo indeterminato non potrà essere risolto senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
a- mesi otto di preawiso se il diigente ha di servizio non superiore a due
anni;
b- un ulteriore mezzo mese per ogni successivo anno di anzianità con un massimo di altri quattro mesi di preawiso.
2. In conseguenza, il termine complessivo di preavviso, come sopra dovuto, non dovrà, comunque, essere superiore a 12 mesi.
3. Il dirigente dimissionario deve dare un preawiso i cui termini saranno pari ad 1/3 di quelli sopra indicati.
4. In caso di inosservanza dei termini suddetti, sarà dovuta dalla parte inadempiente .
parte, per il periodo di mancato preavviso, pari retribuzione che il .
dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preawiso.
5. E' in facoltà del dirigente che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia sia durante il preavviso, che da ciò gli derivi alcun obbligo d'indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
6. L'indennità sostitutiva del preawiso determinata nell'importo in base agli 3, e , ,
ed assistenziali.
7 è soggetta ai contributi
Durante il periodo di preawiso non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio senza il suo consenso alle dipendenze del dirigente di pari grado che lo dovrà sostituire.
8. Agli effetti di cui alla lett. b) del l viene trascurata di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre.
Art. 24
. (Indennità in caso di morte) .
In caso di morte del dirigente, corrisponderà agli aventi diritto sostitutiva del Ciò indipendentemente da quanto possa loro spettare per coperture assicurative e per ogni altra causa.
Art. 25
(Quote sindacali)
effettua, a titolo gratuito, le trattenute delle quote sindacali dei per conto dei Sindacati interessati in base a delega rilasciata dal dirigente.
misura della trattenuta viene fissata da ciascuna Organizzazione Sindacale Nazionale dei dirigenti stipulanti il presente CCNL.
3.1 hanno facoltà di rilasciare delega, a favore dell'organizzazione da loro prescelta, per la trattenuta di una quota sulla retribuzione fissa mensile per il pagamento dei contributi sindacali.
delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa a cura del dirigente o sindacale interessata ed ha effetto dal secondo mese successivo a quello
del rilascio.
5.11 dirigente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del precedente punto 3 inoltrando la relativa comunicazione e alla organizzazione siidacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal secondo mese successivo a quello della presentazione della stessa.
delega e la eventuale revoca sono atti di libera manifestazione di volontà e quindi personali. Di conseguenza 'le medesime devono essere singole e non
cumulative.
entro il giorno cinque di ogni mese effettua il versamento delle somme trattenute per 'contributi sindacali' sulla retribuzione del mese precedente alle organizzazioni stipulanti il presente secondo le modalità stesse indicate.
caso in cui la retribuzione mensile non venga non può darsi luogo ad alcuna
9. L'Ente è tenuto nei dei terzi alla segretezza sui nominativi dei dirigenti deleganti e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.
deleghe in atto alla data in vigore del CCNL conservano la validità e sono assoggettate alla disciplina del presente articolo
Art. 26
(Disposizioni generali e condizioni di miglior favore)
tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente contratto valgono, in quanto compatibili con la figura del dirigente, le norme contrattuali collettive e le norme legislative in vigore per gli impiegati di massima categoria dipendenti
condiioni . eventualmente stabilite da accordi individuali favorevoli, si intendono mantenute "ad personam".
Art. 27
e durata)
salve le diverse decorrenze espressamente indicate per i singoli istituti, il presente contratto ha decorrenza dal 1 gennaio 2000 e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2001.
scadenza fino al rinnovo delia contrattazione continuano ad applicarsi le contrattuali.
caso di mancata disdetta, da con lettera raccomandata almeno 2 mesi prima della scadenza sopra indicata, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.
tutto quanto non diversamente disposto dal presente contratto si applicano le previsioni di cui al protocollo sul costo del lavoro del 23.07 1993 con particolare riguardo d'indennità di vacanza contrattuale.
Art. 28
transitorie)
le necessità di personale dirigente si in via delle risorse interne appartenenti quadri delle quali favorirà la crescita professionale. .
. sei mesi dalla stipula, le Parti del presente Contratto si per una verifica di quanto sopra previsto.
Allegato 1
VERBALE DI ACCORDO
Addì
L'Ente Nazionale per le Strade -
Tra
e
La Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali - FEDERMANAGER)
Si conviene quanto segue:
gli accordi 23 maggio 2000 tra Fndai - Federmanager e di assistenza sanitaria integrativa si applicano ai dirigenti Nazionale per le Strade - ANAS.
FEDERAZIONE
E - ANAS
. I
Addì, 23 maggio 2000 la CONFINDUSTRIA
ACCORDO SUL A S I
VERBALE DI ACCORDO
e
. .
la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali
convengono quanto segue:
1. per anni 2000 e 2001 restano confermati i contributi a carico delle imprese e dei dirigenti previsti dal verbale di accordo 19 novembre 1997 relativamente all'anno 1999.
2. Gli Organi di gestione del Fondo, nell'ambito dei poteri loro spettanti a norma Statuto - Regolamento del Fondo stesso, provvederanno, anche alla luce delle complessive l'esercizio 1999, alla valutazione delle tariffe di rimborso attualmente praticate dal Fondo fermo restando che gli adeguamenti del vigente comunque compatibili con l'esigenza di equilibrio tra volumi di spesa e gettito di entrate,
avranno decorrenza non anteriore al fatta salva la possibilità di singoli interventi modificativi con decorrenza comunque non anteriore al luglio 2000.
CONFINDUSTRIA