Contract
§ 1. Applicazione:
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti di vendita (di seguito anche i “Contratti”) tra Halfen S.r.l. (di seguito anche la “Società” o il “Venditore”) ed il cliente di Halfen (di seguito “l’Acquirente”). Non possono, invece, in alcun modo trovare applicazione ai Contratti eventuali condizioni generali predisposte dall’Acquirente, anche se non espressamente respinte al momento della loro ricezione. Le condizioni del Venditore si intendono come accettate al momento della sottoscrizione dell’Ordine di Acquisto o, comunque, della conclusione del Contratto.
2. Le condizioni si applicano sia ad imprese private che ad enti pubblici.
§ 2. Conclusione del contratto:
1. I listini-prezzi della Società, anche se pubblici, sono soggetti a conferma scritta del Venditore. I Contratti e qualsiasi altro accordo accessorio, come le dichiarazioni di garanzia, sono vincolanti per la Società soltanto se espressamente accettati e sottoscritti dal Venditore.
2. Eventuali errori in listini, cataloghi, accettazione degli ordini, fatture, ecc., compresi errori di calcolo e copiatura, non sono vincolanti per la Società e non comportano in capo a quest’ultima obblighi o responsabilità. Cataloghi, dépliant, disegni e volantini pubblicati dal Venditore, così come le informazioni ivi contenute, non sono per quest’ultimo vincolanti se non espressamente confermato nel Contratto con apposita clausola separatamente e specificamente sottoscritta dalla Società.
3. Rimangono di titolarità del Venditore i diritti di proprietà, d’autore e di sfruttamento economico dei disegni di lavoro realizzati in relazione ad eventuali offerte od ordini, nonché gli altri documenti, disegni o schizzi preparati dai tecnici della Società, i quali tutti debbono considerarsi riservati e non possono essere resi accessibili a terzi.
4. L’Acquirente garantisce il Venditore che, se la fornitura comprende forme e oggetti realizzati in base a disegni, modelli o campioni consegnati dall’Acquirente stesso, la produzione e la fornitura di tali oggetti non violano alcun diritto di proprietà industriale esistente in capo a terzi. Se ciò nonostante diritti di terzi fossero violati, l’Acquirente è tenuto a manlevare e tenere indenne il Venditore immediatamente di quanto eventualmente a quest’ultimo richiesto, anche a titolo di risarcimento danni, da parte di terzi.
5. Se, con riferimento ai diritti di proprietà industriale, un terzo vieta al Venditore di produrre e vendere oggetti fabbricati secondo disegni, modelli o campioni forniti dall’Acquirente, la Società ha il diritto di fermare la produzione e la fornitura di tale merce e di chiedere all’Acquirente il rimborso di tutte le spese sostenute dal Venditore, ivi comprese quelle relative alla produzione, alla vendita e per il fermo di produzione, nonché il risarcimento dei danni.
6. Il Venditore è autorizzato a distruggere campioni, disegni e qualsiasi altro allegato all’ordine dopo sei mesi dall’esecuzione del contratto, se non diversamente stipulato per iscritto.
§ 3. Prezzi e condizioni di pagamento:
1. I prezzi della merce venduta sono quelli in vigore presso il Venditore al momento della consegna e s’intendono al netto dell’IVA, di eventuali altre imposte, tasse o tributi. I prezzi del Venditore si intendono unicamente come corrispettivi delle quantità ordinate e confermate, del materiale e delle tipologie di prodotti espressamente descritti in Contratto. Pertanto non sono incluse in detti prezzi eventuali altre prestazioni, le quali dovranno invece necessariamente essere specificate dall’Acquirente con l’ordine della merce, e neppure l’imballaggio, l’assicurazione, il trasporto nonché qualsiasi altra prestazione accessoria, le quali dovranno essere pagate dall’Acquirente separatamente.
2. Se non diversamente concordato per iscritto, il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura relativa alla fornitura o alla parte di fornitura indicata nella fattura stessa.
3. I pagamenti dell’Acquirente sono imputati dapprima ai debiti già scaduti di quest’ultimo. Se sono già maturate spese e interessi, il pagamento sarà imputato dapprima al rimborso delle spese, poi agli interessi e infine alla quota capitale. In caso di mancato pagamento, anche parziale, del prezzo di precedenti forniture, il Venditore avrà la facoltà di recedere dal Contratto non ancora eseguito (in tutto o in parte) o di sospenderne l’esecuzione, con contestuale diritto al risarcimento del danno.
4. Il Venditore ha diritto a che i propri crediti siano assistiti dalle garanzie usuali nella prassi commerciale per natura ed ambito.
5. In caso di ritardo nel pagamento, l’Acquirente sarà tenuto a corrispondere, senza che sia necessaria la sua messa in mora, l’interesse di mora al saggio previsto dall’art. 5 del d. lgs. N. 231 del 9 ottobre2002, a partire dalla data per il pagamento prevista nella fattura. Il Venditore si riserva il diritto di ulteriori addebiti all’Acquirente, anche a titolo di spese di protesto o legali.
6. L’Acquirente non può compensare ragioni di credito che assuma di vantare nei confronti del Xxxxxxxxx con debiti assunti sempre nei confronti di quest’ultimo, salvo che non sia a ciò espressamente autorizzato per iscritto dalla Società.
7. Se il ritardo dell’Acquirente nel pagamento rispetto alla data pattuita è superiore a 15 giorni il contratto si intende risolto di diritto mediante la sola dichiarazione del Venditore di volersi avvalere della presente clausola e conseguentemente quest’ultimo avrà diritto a vietare la successiva vendita e/o la rilavorazione della merce consegnata e a chiederne la immediata restituzione a cura e spese dell’Acquirente, oltre al risarcimento del danno. Inoltre, l’Acquirente sin d’ora consente al Venditore, per il caso di ritardo nel pagamento superiore al termine appena sopra citato, la facoltà di accedere alle proprie sedi e di rimuovere la merce fornita; in tale evenienza, la rimozione della merce lascia comunque salvo il diritto del Venditore al risarcimento del danno.
8. L’Acquirente deve corrispondere esattamente il prezzo pattuito e non è autorizzato in nessun caso ad effettuare alcuna deduzione o detrazione dal prezzo stesso, salvo previo accordo scritto con il Venditore.
9. Qualora l’Acquirente non sia in grado o non intenda pagare la merce alla data pattuita, il Venditore potrà subordinare la consegna della merce stessa alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento (come, ad esempio una fideiussione o una garanzia autonoma bancaria) o riservarsi il diritto di effettuare le forniture ancora in sospeso solo a fronte di pagamento anticipato.
Comunque, in caso di mancato pagamento da parte dell’Acquirente, il Venditore avrà diritto a recedere dal contratto e a chiedere il risarcimento del danno all’Acquirente.
10. In nessun caso l’Acquirente potrà ritardare, sospendere o interrompere il pagamento della merce venduta senza una prevent iva autorizzazione scritta del Venditore. L’Acquirente non potrà, per evitare o ritardare il pagamento pattuito, proporre azioni e sollevare eccezioni in merito al Contratto e/o alla sua esecuzione, ma sarà tenuto al pagamento integrale di quanto pattuito. L’eventuale diritto, anche di ripetizione, dell’Acquirente potrà essere fatto valere nei confronti del Xxxxxxxxx solo dopo tale pagamento.
11. Se le vendite sono state effettuate con valuta estera, il rischio di cambio è integralmente a carico dell’Acquirente, il quale pertanto sarà altresì tenuto a versare il prezzo o quant’altro dovuto al Venditore applicando il migliore tra il cambio al momento della conclusione del contratto e quello alla data del pagamento effettivo.
§ 4. Termini di consegna della merce:
1. I termini di consegna indicati dall’Acquirente devono essere accettati dal Venditore con sottoscrizione specifica e separata rispetto a quella di semplice accettazione dell’ordine. In ogni caso, i termini di approntamento e di consegna della merce eventualmente concordati dalle parti hanno natura meramente indicativa e non sono vincolanti per la Società. L’osservanza da parte del Venditore dei tempi di consegna, inoltre, implica che ogni questione commerciale e tecnica con l’Acquirente sia stata chiarita e che quest’ultimo abbia espletato tutti i propri compiti, quali, ad esempio, la consegna dei certificati e delle approvazioni richieste, la presentazione di documenti o l’effettuazione del pagamento anticipato. Pertanto, anche qualora un certo termine di consegna sia stato espressamente concordato, esso vale solamente a partire dal momento in cui il Venditore abbia ricevuto la documentazione e i materiali corretti; in ogni caso, prima che il termine di consegna sia decorso è consentito al Venditore prorogarlo sino a 90 giorni, senza che ciò comporti alcuna conseguenza per la Società.
2. Nel rispetto di quanto qui previsto, i termini di consegna devono decorrere dal giorno successivo alla conferma dell’ordine da parte del Venditore o alla conclusione del Contratto. Tempi e date di consegna si riferiscono al momento della consegna presso lo stabilimento del Venditore. Se, tuttavia, prima della scadenza del termine stabilito per la consegna, l’Acquirente è inadempiente o sussiste fondato timore che sarà inadempiente al contratto, il Venditore ha il diritto di recedere totalmente o parzialmen te dal contratto e di chiedere il risarcimento dei danni per il mancato adempimento.
3. Il Venditore ha il diritto di effettuare forniture parziali senza che questo possa modificare il prezzo. Ogni fornitura parziale è considerata come un contratto indipendente.
4. In caso di ritardo nella consegna, il Venditore non potrà essere ritenuto inadempiente all’obbligazione di consegna della merce qualora il ritardo non sia a lui imputabile o dipenda dalle cause previste dal paragrafo 9 delle presenti Condizioni Generali o si verifichi una delle ipotesi previste dai punti 5., 7. e 9. del paragrafo 3.
5. Nelle ipotesi di cui al precedente art. 4.4., il Venditore non potrà essere considerato o costituito in mora e l’Acquirente non potrà in alcun modo ridurre o dilazionare il prezzo per mancata consegna, risolvere il Contratto, sollevare eccezioni d’inadempimento o chiedere risarcimento dei danni.
6. E’ espressamente escluso il risarcimento del danno per mancata o ritardata consegna della merce non dovute a dolo o colpa grave del Venditore.
7. In caso di revoca dell’ordine da parte dell’Acquirente, il Venditore ha diritto al risarcimento dei danni che ne derivano, qualora abbia già intrapreso l’esecuzione del contratto.
§ 5. Consegna e passaggio del rischio:
1. E’ obbligo dell’Acquirente ricevere immediatamente la merce pronta per la fornitura.
2. La consegna ha luogo presso lo stabilimento del Venditore, se non diversamente concordato.
3. In ogni caso, il Venditore è liberato dall’obbligo di consegna della merce venduta rimettendola al vettore o allo spedizioniere. I relativi rischi (di perimento, avaria o altro) passano all’Acquirente al momento della consegna della merce al primo vettore o spedizioniere presso lo stabilimento del Venditore. Ciò anche quando sia convenuto che la fornitura sia gratuita o che la spedizione o parte di essa venga curata dalla Società ed anche quando la merce debba essere previamente trasportata ad altra impresa per la lavorazione.
§ 6. Riserva della proprietà:
1. La fornitura di tutta la merce venduta sarà assoggettata alla riserva della proprietà a favore del Venditore fino al completo e definitivo pagamento da parte dell’Acquirente di tutti i crediti sorti al momento della conclusione del contratto e altresì di tutti gli altri eventuali debiti dell’Acquirente nei confronti del Venditore, ivi compresi quelli non menzionati nel contratto, ma oggetto di una regolare fatturazione.
2. L’Acquirente non può in alcun modo disporre della merce soggetta alla riserva della proprietà. Nel caso di pignoramento o altro vincolo apposto da terzi su detta merce, l’Acquirente deve comunicare quanto accaduto al Venditore per iscritto, senza ritard o, fornendogli tutte le informazioni e la documentazione necessaria a tutelare i propri diritti. L’Acquirente è tenuto, comunque, ad evidenziare all’ufficiale giudiziario ed ai terzi l’esistenza della riserva della proprietà a favore del Venditore nonché a sostenere tutti i costi necessari per evitare o rimuovere l’apposizione di vincoli sulla merce ed a recuperare la disponibilità della stessa.
3. In caso di lavorazione o trasformazione della merce, soggetta alla riserva della proprietà, da parte dell’Acquirente, la riserva si estende al prodotto lavorato o messo a nuova forma. Se la merce soggetta alla riserva della proprietà è lavorata con oggetti e materiali che non appartengono al Venditore, quest’ultimo acquista la comproprietà del nuovo prodotto in una proporzione pari al valore della merce soggetta al patto di riservato dominio.
§ 7. Garanzie di legge per i vizi e tolleranze:
1. L’Acquirente è tenuto ad esaminare la merce al momento del suo ricevimento e qualora rilevi vizi, difetti o carenze di qualità (previste dall’art. 1497 c.c.) (di seguito, vizi, difetti e carenze di qualità saranno chiamati più brevemente “vizi”) riguardanti lo stato dell’ imballo, la quantità o le caratteristiche della merce, deve comunicare al Venditore i relativi reclami (denunce di vizi apparenti), a pena di decadenza, mediante atto notificato tramite ufficiale giudiziario entro otto giorni dal ricevimento della merce. Se l’acquirente non provvede a detta comunicazione entro il termine prescritto, la merce si considera accettata anche in presenza di vizi.
2. Nel caso in cui i vizi non siano individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento, i relativi reclami (denunce di vizi occulti) devono essere comunicati al Venditore, a pena di decadenza, mediante atto notificato dall’ufficiale giudiziario entro otto giorni dalla data della scoperta del difetto e comunque non oltre 60 giorni dalla consegna. In caso contrario la merce è da considerarsi accettata anche se difettosa.
3. In ogni caso, la denuncia di vizi apparenti od occulti, sempre a pena di decadenza, dovrà specificare con precisione il difetto riscontrato e la merce cui esso si riferisce.
4. Eventuali differenze quantitative tra quanto concordato e quanto eseguito dal Venditore sono ammesse, salvo diverso accordo scritto, con un margine di tolleranza del 2% rispetto al quantitativo ordinato.
5. Al fine di verificare se la merce risponde ai requisiti stabiliti nel Contratto, occorre far riferimento alla condizione della merce nel momento in cui esce dalla fabbrica del Venditore.
6. Qualora venga accertata la sussistenza di vizi della merce fornita dal Venditore e questi siano ad esso imputabili, la Soc ietà provvederà alla sostituzione di quella parte di merce che risulti difettosa oppure, a discrezione della Società medesima, all’eliminazione dei difetti, entro 90 giorni dal reclamo che sia fondato, essendo l’Acquirente tenuto a considerare entrambe le condotte come assorbenti ed escludenti ogni altro effetto previsto dall’art. 1492 c.c. e tali da risarcire ogni proprio danno.
7. In caso di vizi della merce, l’Acquirente, a pena di decadenza dal diritto di garanzia, dovrà custodire i prodotti difettosi o non conformi separatamente ed interromperne immediatamente l’utilizzo, consentendo al Venditore di verificare la sussistenza dei vizi entro e non oltre dieci giorni dalla denuncia. Il Venditore non accetterà alcun reclamo a fronte di merce non stoccata in luogo e condizioni idonee o imballi originali (presumendosi, peraltro, in tal caso, che il vizio o la difformità dipendano da tale stoccaggio) né nel caso in cui l’Acquirente non metta a disposizione della Società la merce di cui lamenta i vizi, o quantomeno dei campioni di tale merce, entro il predetto termine.
§ 8. Responsabilità:
1. Il Venditore è esonerato da ogni responsabilità che non dipenda da dolo o colpa grave.
2. In caso di responsabilità del Venditore nei confronti dell’Acquirente, comunque il risarcimento del danno non potrà superare il valore della merce oggetto del Contratto nell’esecuzione del quale si è realizzata la condotta della Società che è risultata pregiudizievole.
3. L’Acquirente, nonché le società di costruzioni, i progettisti, i direttori dei lavori e i responsabili della sicurezza devono verificare che, ed adottare ogni necessaria cautela affinché: a) i prodotti che si vogliono acquistare dal Venditore, per le loro caratteristiche – che devono essere necessariamente richieste alla Società aggiornate alla data dell’ordine – loro numero e posizione nell’elemento prefabbricato, siano corretti ed adeguati per la stabilità, sicurezza ed estetica dell’immobile ed il loro successivo utilizzo sia conforme alla normativa vigente; b) sia accertata e salvaguardata sicurezza, conformità alla normativa vigente e compatibilità (con i prodotti del Venditore) di prodotti diversi da quelli con il marchio della Società. Il Venditore, pertanto, è esonerato da ogni responsabilità ove, per le mancate verifiche e cautele anzidette, la scelta nell’ordine di acquisto dei prodotti della Società o la combinazione di questi ultimi con quelli di marche diverse si riveli non corretta o non adeguata o comporti pregiudizi di qualsivoglia genere e specie a persone o cose.
4. Le esclusioni o le limitazioni della responsabilità del Venditore sono ugualmente applicabili alla responsabilità personale dei suoi impiegati, operai, assistenti, agenti e persone ausiliarie.
5. L’Acquirente è tenuto a manlevare la Società ed a tenerla indenne di quanto eventualmente richiesto al Venditore, anche a titolo di risarcimento danni, da parte di terzi per lesione di diritti che siano addebitabili, anche solo in parte, all’Acquirente.
§ 9. Impossibilità della prestazione e non imputabilità dell’inadempimento:
1. Il Venditore potrà sospendere l’esecuzione dei propri obblighi contrattuali qualora tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento indipendente dalla sua volontà quale ad esempio sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, terremoto, inondazione, guerra (dichiarata o non), guerre civili, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, e tutte quelle cause che vengono normalmente ricomprese nel concetto di forza maggiore o caso fortuito.
2. Qualora le circostanze di forza maggiore o caso fortuito costituiscano un impedimento permanente, definitivo ed irreparabile all’esecuzione della prestazione da parte del Venditore, egli avrà diritto a risolvere il contratto.
3. Similmente il Venditore non sarà tenuto ad eseguire la propria prestazione qualora la relativa esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa a causa di tutti quegli eventi e circostanze esterni al Venditore, e dipendenti da terzi con cui esso collabori o con cui intrattiene rapporti commerciali e/o professionali (come gli incaricati di lavorazioni della merce), quale l’assoggettamento a procedure concorsuali di questi ultimi.
§ 10. Luogo di adempimento, giurisdizione e legge applicabile:
1. Il luogo di adempimento per entrambe le parti del contratto è Bergamo.
2. La sola legge applicabile a tutti i rapporti giuridici e le relazioni legali fra il Venditore e l’Acquirente è la legge Italiana
3. Per tutte le controversie derivanti dalle presenti Condizioni Generali o collegate alle stesse, così come quelle derivanti o collegate ai Contratti tra il Venditore e l’Acquirente, e quelle anche relative ad obblighi extracontrattuali di questi ultimi, la giurisdizione sarà quella italiana e sarà competente in via esclusiva il tribunale di Bergamo.
§ 11. Marcatura CE:
Per la marcatura CE, ove disponibile, si rimanda al nostro sito xxx.xxxxxx.xx
§ 12. Varie:
1. Qualora una o più clausole di queste Condizioni Generali dovessero risultare o divenire nulle o inefficaci, del tutto o in parte, rimarrà comunque ferma la validità e l’efficacia delle restanti clausole. In tal caso Xxxxxxxxx ed Acquirente saranno tenuti a concordare nuove clausole, in sostituzione di quelle invalide o inefficaci, con altrettante che abbiano significato giuridico ed economico quanto più possibile simile a quello delle clausole sostituite.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto in queste Condizioni Generali si applica la disciplina del Codice Civile.
Per accettazione della presente offerta e delle Condizioni Generali di vendita qui allegate e pubblicate sul sito internet xxx.xxxxxx.xx
Firma dell'Acquirente
Inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 2° co. e 1342, si approvano specificatamente e separatamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali di vendita: 1.1; inapplicabilità di condizioni generali dell'Acquirente; 2.2.:esclusione di responsabilità del Venditore in caso di errori nei documenti sociali; 2.5.: facoltà del Venditore di sospendere l'esecuzione del contratto per violazione diritti di proprietà industriale; 3.3.: facoltà del Venditore di recedere dal contratto o sospendere l'esecuzione in caso di mancato pagamento del prezzo; 3.6.: Limitazione delle facoltà dell'Acquirente di opporre eccezione di compensazione; 3.7.: facoltà dell'Acquirente di vietare la vendita e/o la rilavorazione della merce in caso di ritardo nel pagamento e la facoltà di recedere dal contratto mediante la rimozione della merce fornita; 3.9.: facoltà del Venditore di recedere dal contratto in caso di mancato pagamento; 3.10.: esclusione della facoltà dell'Acquirente di sollevare eccezioni prima del pagamento integrale; 4.1.: limitazione/esclusione di responsabilità del Venditore per consegna della merce; 4.2.: facoltà di recesso dal contratto per inadempienza dell'Acquirente; 4.4. e 4.5.: limitazione/esclusione di responsabilità per consegna della merce e limiti alle facoltà per l'Acquirente di proporre azioni od eccezioni per inadempimento del Venditore; 4.6.: limitazione responsabilità del Venditore a dolo o colpa grave; 5.3: passaggio del rischio all'Acquirente; 6.1., 6.2. e 6.3.: riserva della proprietà a favore del Venditore; 7.1.,7.2.,7.3.,7.5. e 7.7.: limiti alla facoltà di denuncia dei vizi, difetti e carenze di qualità della merce venduta e relative decadenze; 7.4. e 7.6.: limitazione di responsabilità per vizi, difetti e carenze di qualità delle merci vendute; 8.1.,8.2.,8.3.,8.4., e 8.6.: responsabilità del Venditore: limitazioni e esclusioni; 9.1. e 9.3.: facoltà di sospensione della prestazione del Venditore; 10.3.: foro esclusivo di Bergamo.
Firma dell'Acquirente