CONVENZIONE DI CONCESSIONE
Annotazione dei numeri di Repertorio: Repertorio numero 67169
Raccolta numero 11724
CONVENZIONE DI CONCESSIONE
REPUBBLICA ITALIANA
22 dicembre 2014
L'anno duemilaquattordici, il giorno ventidue del mese di dicembre. In Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx x. 0.
Avanti a me dottor XXXXXXX XXXXXX, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, sono presenti i signori
▪ XXXXXXXXX XXXXXXXXX, nato a Cerignola, il giorno 18 dicembre 1964, domiciliato per l'incarico in Xxxxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxxx x. 0, che interviene al presente atto quale rappresentante del Comune di Milano, con sede in Xxxxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxxx x. 0, codice fiscale 01199250158, nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore Infrastrutture per la Mobilità del Comune di Milano, tale nominato con provvedimento
– determina del Signor Sindaco del Comune di Milano in data 30 ottobre 2013, nonché Responsabile Unico del Procedimento dell’Intervento della Linea 4 della Metropolitana di Milano, tale nominato con provvedimento – determina del Direttore Centrale Mobilità Trasporti Ambiente del Comune di Milano in data 10 novembre 2011 ("Comune" o "Concedente");
▪ XXXXX XXXXXXXXX, nata a Vimercate il giorno 9 luglio 1972, domiciliata per la carica presso la sede della società, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società "SPV Linea M4 S.p.A.", o anche più brevemente "M4 SpA", con sede in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx x. 0, capitale sociale Euro 1.200.000,00 versato per Euro 1.113.000,00, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 08876260962, Repertorio Economico Amministrativo n. 2054558, autorizzata alla stipula della presente convenzione di concessione in forza di assemblea dei soci della società tenutasi in data 18 dicembre 2014 nonché in forza di deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19/22 dicembre 2014 ("Concessionaria");
▪ XXXXXXX XXXXX, nato a Roma il giorno 12 settembre 1971, domiciliato per l'incarico presso la sede sociale, che interviene al presente atto nella sua qualità di procuratore speciale della società “ANSALDOBREDA S.p.A." con sede in Napoli, Via Argine n. 425, capitale sociale di Euro 55.839.138,68 interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Napoli al numero di iscrizione e codice fiscale 00109940478, Repertorio Economico Amministrativo n. 557390, società che detto rappresentante dichiara essere con unico socio e soggetta a direzione e coordinamento di Finmeccanica S.p.A., autorizzato alla stipula della presente convenzione in forza di procura speciale in data 3 dicembre 2014 n. 13327/8277 di repertorio a rogito dottor Xxxxx Xxxxxxx, coadiutore del dottor Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, notaio in Napoli;
▪ XXXXXXX XXXXXXX, nato a Napoli il giorno 29 marzo 1956, domiciliato per l'incarico presso la sede sociale, che interviene al presente atto nella sua qualità di procuratore speciale della società “ANSALDO STS S.p.A.", con sede in Genova, Xxx Xxxxxxxxx x. 0/0, capitale sociale Euro 100.000.000,00 interamente versato, iscritta presso il Registro
delle Imprese di Genova al numero di iscrizione e codice fiscale 01371160662, Repertorio Economico Amministrativo n. 421689, società che detto rappresentante dichiara essere con unico socio e soggetta a direzione e coordinamento di Finmeccanica S.p.A., autorizzato alla stipula della presente convenzione in forza di procura in data 16 dicembre 2014 n. 91948 di repertorio a rogito dottor Rosa Voiello, notaio in Genova;
▪ XXXXXXX XX XXXXXXXX, nato a Chieti il giorno 26 aprile 1957, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto nella sua qualità di procuratore della società “ASTALDI Società per Azioni", con sede in Roma, Via Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx n. 65, capitale sociale sottoscritto e versato per Euro 196.849.800,00, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma al numero di iscrizione e codice fiscale 00398970582, Repertorio Economico Amministrativo n. 152353, autorizzato alla stipula della presente convenzione in forza di procura in data 18 dicembre 2014 n. 39933/13583 di repertorio a rogito dottor Xxxx Xxxxxxxx, notaio in Roma, registrata presso l'Agenzia delle Entrate Roma 5 in data 19 dicembre 2014 al n. 17560, serie 1T;
▪ XXXXXXX XXXXXX, nato a Milano il giorno 14 dicembre 1957, domiciliato presso la sede sociale, che interviene al presente atto nella sua qualità di procuratore speciale della società "Azienda Trasporti Milanesi S.p.A." o, in forma abbreviata “A.T.M. S.p.A.”, con sede in Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx x. 00, capitale sociale euro 700.000.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 97230720159, Repertorio Economico Amministrativo n. 1573142, società che detto rappresentante dichiara essere con unico socio, autorizzato alla stipula della presente convenzione in forza di procura speciale in data 19 dicembre 2014 n. 67151/11718 di repertorio mio rogito, in termini di registrazione;
▪ XXXXXX XXXXXXXX, nato a Baronissi il giorno 3 maggio 1964, domiciliato per l'incarico presso la sede sociale, che interviene al presente atto nella sua qualità di procuratore speciale della società "SALINI IMPREGILO S.p.A.", con sede in Xxxxxx, Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00, capitale sociale Euro 544.740.000,00 interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 00830660155, Repertorio Economico Amministrativo n. 525502, società che detto rappresentante dichiara essere soggetta a direzione e coordinamento di Xxxxxx Xxxxxxxxxxx S.p.A., autorizzato alla stipula della presente convenzione in forza di procura speciale in data 17 dicembre 2014 n. 161329/27811 di repertorio a rogito dottor Xxxxxxx Xxxxxxx, notaio in Milano, registrata presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano 2 – in data 17 dicembre 2014 al n. 36518, serie 1T;
▪ XXXXXXX XXXXX, nato a Milano il giorno 21 luglio 1963, domiciliato per l’incarico presso la sede sociale, che interviene al presente atto in rappresentanza della società “SIRTI - Società per Azioni", con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx x'Xxxxxx x. 0, capitale sociale Euro 95.892.274,00 interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 04596040966, Repertorio Economico Amministrativo n. 1759267, società che detto rappresentante dichiara essere soggetta a direzione e coordinamento di H.I.I.T. – HOLDING ITALIANA INVESTIMENTI TECNOLOGICI S.P.A., autorizzato alla stipula della presente convenzione in forza di procura speciale in data 18 dicembre 2014 n. 161339/27816 di repertorio a rogito dottor Xxxxxxx Xxxxxxx, notaio in Milano, registrata presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano 2 – in data 18 dicembre 2014 al n. 36850, serie 1T,
(tutti i "Soci Privati")
▪ XXXXXX XXXXXXX, nato a Padova il giorno 7 maggio 1960, domiciliato presso la sede sociale, nella qualità di Presidente e Consigliere Delegato del "Consorzio MM4" o, in breve, "CMM4", con sede in Xxxxxx, xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 07781530964, Repertorio Economico Amministrativo 1981386, munito degli occorrenti poteri in forza di quanto deliberato dal consiglio direttivo del consorzio in data 9 dicembre 2014 e dal consiglio dei rappresentanti del 9 dicembre 2014,
("Costruttore"),
documenti tutti come infra allegati.
Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, dichiarano di voler stipulare come stipulano la seguente
Convenzione di concessione per la progettazione costruzione e la gestione della linea 4 della metropolitana di Milano
TRA
il Comune di Milano, o “Comune” o “Concedente”,
E
la società SPV Linea M4 S.p.A., “Concessionaria”,
PREMESSO CHE
La presente Convenzione è sottoscritta anche dai Soci Xxxxxxx e dal Costruttore quale conferma dell’impegno degli stessi ad operare in conformità alla previsioni della presente Convenzione (ivi incluse, senza limitazione, quelle di cui all’Art 48.3), del Contratto di Costruzione e del Contratto di Gestione, fermo restando che né i Soci Xxxxxxx, né il Costruttore assumono la qualifica di “Parte” del rapporto concessorio.
PREMESSO INOLTRE CHE
1. in attuazione del provvedimento del sindaco pro tempore del Comune di Milano n. 546/2005, nella qualità di commissario delegato dal Governo, è stato indetto, con provvedimento dirigenziale n. 606 del 23 maggio 2006, un bando di gara (prequalificazione) (nel seguito, il “Bando di Gara”) per l’individuazione del socio privato di una società mista cui affidare la concessione di costruzione e di gestione della prima tratta della linea 4 della Metropolitana di Milano (X. Xxxxxxxxxx – Xxxxxx Xxxxxxxxxxx) (nel seguito la “Tratta 1”);
2. il Bando di Xxxx è stato inviato all’ufficio per le pubblicazioni dell’U.E. in data 6 giugno 2006, ed è stato pubblicato nella G.U.R.I. n. 140 del 19 giugno 2006;
3. con decreto legge del 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge del 4 agosto 2006 n. 248, art. 13 (successivamente modificato con legge del 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 720), è stato introdotto il divieto – per le società a capitale interamente pubblico, o misto, costituite o partecipate dagli enti locali per la produzione di beni o servizi strumentali alla loro attività – di partecipare ad altre società e di svolgere prestazioni a
favore di soggetti pubblici o privati diversi dall’ente partecipante, cosicché la partecipazione, già prevista nel Bando di Gara, alla società mista concessionaria da parte di Metropolitana Milanese S.p.A. (nel seguito, “MM”) – della quale il Comune è unico azionista – non ha potuto avere luogo. Tale circostanza, peraltro, non ha alterato le condizioni di Gara né la struttura giuridica del progetto, atteso che la partecipazione di MM è stata assunta direttamente dal Comune;
4. l’art. 1 comma 979 della legge del 27 dicembre 2006 n. 296 (la “Legge Finanziaria 2007”), come modificato dall’art. 7 della legge 22 novembre 2007 n. 222, ha stanziato, per la realizzazione delle linee metropolitane di Milano, un contributo statale quindicennale di Euro 3 milioni a decorrere dall’anno 2007, un contributo quindicennale di Euro 6 milioni a decorrere dall’anno 2008, ed un contributo quindicennale di Euro 6 milioni a decorrere dall’anno 2009 da erogarsi a valere sui contributi statali autorizzati ai sensi dell’art. 1, comma 977 della Legge Finanziaria 2007;
5. il CIPE, con deliberazione n. 92 del 30 agosto 2007, ha definitivamente approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare della Tratta 1, confermando il limite di spesa di Euro 788,7 milioni per la realizzazione della Tratta 1 ed ha stanziato, ad integrazione dei contributi statali già previsti per la Tratta 1 indicati nella Premessa 4 che precede, la ulteriore somma di Euro 80 milioni a valere sui contributi statali previsti dall’art. 1, comma 977 della Legge Finanziaria 2007;
6. il CIPE, con deliberazione n. 70 del 1 agosto 2008, ha definitivamente approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare della seconda tratta della linea 4 della Metropolitana di Milano (Sforza Policlinico – Linate) (nel seguito, la “Tratta 2”), confermando in Euro 910,082 milioni il limite di spesa per la realizzazione della Tratta 2;
7. il CIPE, con deliberazione n. 99 del 6 novembre 2009, ha approvato, con prescrizioni, il progetto definitivo della Tratta 2 ed ha stanziato l’importo di Euro 56,13 milioni, ad integrazione degli Euro 9,9 milioni già finanziati con legge del 29 novembre 2007 n.222; la restante quota di finanziamento statale di Euro 480 milioni è stata assegnata con il D.P.C.M. del 1 marzo 2010, pubblicato in G.U. n. 90 del 19 aprile 2010 e confermata con il D.P.C.M. del 6 maggio 2013, pubblicato in G.U. n. 1243 del 28 maggio 2013, a valere sui fondi originariamente destinati alla linea M6 nell’ambito delle opere per l’EXPO;
8. n. 3 raggruppamenti di imprese si sono prequalificati nella procedura di Gara e sono stati invitati a presentare Offerta con Lettera di Xxxxxx inviata in data 4 maggio 2010;
9. con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 24 settembre 2009 è stato approvato lo statuto della Concessionaria, successivamente modificato con provvedimento del Commissario Delegato n. 1 del 27 giugno 2014 (di seguito, lo “Statuto”);
10. il Comune ha inserito la linea 4 della Metropolitana di Milano nel programma triennale delle opere comunali ed ha stanziato per essa, complessivamente, Euro 400.124.418,00 con impegni di spesa n. 2534/2013, 794/2014, 509/2015, 103/2016, 5627/2010, 2504/2013, 1471/2014, 44/2016, 18/2017 e 16/2018
11. a seguito delle valutazioni effettuate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Gara è stata aggiudicata, con determina dirigenziale n. 613/2011 dell’8 agosto 2011, al raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalla mandataria Salini Impregilo S.p.A. (già Impregilo S.p.A.) con le mandanti Ansaldo STS S.p.A.,
Ansaldobreda S.p.A., Xxxxxxx S.p.A., Azienda Trasporti Milanesi - ATM S.p.A. e Sirti
S.p.A. (nel seguito, l’ “ATI”);
12. in data 6 ottobre 2011 è stato stipulato fra il Comune e l’ATI un contratto avente ad oggetto l’esecuzione di talune attività relative alla Linea (come di seguito definita) nelle more dalla stipula della presente Convenzione (il “Contratto Accessorio”);
13. con atto del 16 maggio 2013 a ministero del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, Notaio in Milano (Rep. 155.767 / Racc. 26.275) i componenti dell’ATI hanno costituito la società consortile per azioni denominata “Società di Progetto Consortile per Azioni M4”, spendibile anche con la sigla “XX X0 X.x.x.X.” (xx xxxxxxx, xx “XX”);
14. in data 20 giugno 2013, il Comune e la SP, hanno sottoscritto un addendum al Contratto Accessorio (di seguito, l’ “Addendum”) ai sensi del quale è stata disciplinata, inter alia, l’esecuzione da parte dei membri dell’ATI (tramite la SP) di talune opere relative alla Linea (definite rispettivamente, nell’Addendum, “Opere EXPO” e “Opere Anticipate”), nelle more della costituzione della Concessionaria e della firma della Convenzione;
15. con deliberazione della giunta comunale n. 1232 del 21 giugno 2013, il Comune ha approvato, il progetto definitivo della tratta unica della Metropolitana di Milano, comprensivo della Tratta 1 e della Tratta 2 (di seguito, la “Linea”);
16. l’articolo 18, comma 1 del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 (convertito con legge
n. 98 del 9 agosto 2013) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un fondo con una dotazione complessiva pari ad Euro
2.069 milioni (il “Fondo Sblocca Cantieri”) per consentire nell’anno 2013 la continuità dei cantieri infrastrutturali in corso, ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all’avvio dei lavori;
17. il CIPE, con deliberazione n. 66 del 9 settembre 2013 (come modificata dalla delibera n.
16 del 14 febbraio 2014, la “Delibera di Approvazione”), ha approvato in via definitiva, con prescrizioni, il progetto definitivo della Linea ed ha assegnato, a valere sulle risorse del Fondo Sblocca Cantieri, un contributo statale di Euro 172,2 milioni per la realizzazione della Linea, come modificato dall’art. 13, comma 2 del decreto legge n. 145 del 23 dicembre 2013 (convertito con legge n. 9 del 21 febbraio 2014);
18. l’equilibrio economico finanziario del progetto, secondo quanto previsto all’art. 143 del Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii., si basa sui presupposti descritti nel Piano Economico Finanziario Contrattuale che costituisce parte integrante della presente Convenzione, e riportato all’Allegato 2 alla presente Convenzione;
19. il Comune e i Soci Privati hanno definito un testo di mandato gestorio da stipularsi tra la Concessionaria e, rispettivamente, il Costruttore (per la fase di costruzione), ed il Gestore (per la fase di gestione), al fine di dare esecuzione ai principi di cui all’Art. 5.2 della Convenzione e in coerenza con le previsioni dello Statuto;
20. in data 27 giugno 2014, con decreto n. 1, il Commissario delegato del Commissario Unico ha approvato lo Statuto della Concessionaria, in accoglimento dell’istanza del Comune di Milano del 19 giugno 2014;
21. con atto in data 16 dicembre 2014 a mio ministero (Rep n. 67119, Racc. n. 11702), il Comune ed i componenti dell’ATI hanno costituito la Concessionaria, la quale è
subentrata ad ogni effetto nei rapporti facenti capo all’ATI, ai sensi dell’articolo 156 del Codice dei Contratti Pubblici;
22. con delibera di Giunta Comunale n. 2418 del 28 Novembre 2014 sono state approvate le linee di indirizzo per la stipula della Convenzione di Concessione e per gli ulteriori adempimenti contrattuali necessari alla prosecuzione del progetto di realizzazione e gestione della Linea;
23. il Cronogramma Generale di Costruzione tiene conto delle modifiche definite tra il Comune e i Soci Privati – per il tramite di SP – ai sensi dell’art. 4.5 dell’Addendum – al fine di tener conto delle esigenze legate all’EXPO e, in particolare, di preservare le aree all’interno della c.d. “Cerchia dei Bastioni” dai disagi derivante dall’esecuzione dei lavori di costruzione ai sensi della presente Convenzione. In attuazione dei citato art. 4.5 dell’Addendum, è stato altresì definito il riconoscimento a favore di SP dei costi economici e finanziari direttamente attribuibili alla ridefinizione del Cronogramma Generale di Costruzione ed alla maggior durata dei lavori - costi oggi riflessi nel Piano Economico Finanziario Contrattuale - nonché la rinuncia di SP stessa ad ogni onere e costo per anomalo andamento dei lavori;
24. la Concessionaria dà atto che la SP, il Costruttore e i Soci Costruttori, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, hanno rinunciato alle riserve relative ai SAL dal n.1 al n.13, compresi.
TUTTO CIÒ PREMESSO, si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1 PREMESSE E DEFINIZIONI
1.1 Le Premesse, gli Allegati e la documentazione ivi richiamata costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
1.2 I termini utilizzati nella presente Convenzione ed aventi iniziale maiuscola hanno il significato meglio specificato dalle definizioni di cui all’Allegato 1.
1.3 Stante la molteplicità dei documenti attraverso i quali si sviluppano il rapporto concessorio ed i rapporti ad esso connessi, di cui si conferma la vincolatività, si precisa che in caso di contrasto si applica il seguente ordine decrescente di xxxxxxx xxxxxxxxx e contrattuale:
1) la presente Convenzione;
2) il Disciplinare Tecnico;
3) i Capitolati Speciali, per quanto non disciplinato dai Contratti di Progetto;
4) l’Offerta, nei termini riflessi nel Progetto Definitivo.
Art. 2 OGGETTO DELLA CONCESSIONE
2.1 La Concessione ha per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la progettazione delle eventuali varianti, la realizzazione, con l’approvvigionamento dei mezzi finanziari all’uopo occorrenti, della Linea, nel tracciato indicato nel Progetto Definitivo, nonché la manutenzione e la gestione tecnica e di esercizio, amministrativa e finanziaria della Linea. In particolare, la Concessionaria, avvalendosi delle prestazioni erogate dai suoi Soci Xxxxxxx, assume l’onere di:
(a) curare la redazione del Progetto Esecutivo, in conformità al Progetto Definitivo aggiornato alle Prescrizioni;
(b) gestire in nome e per conto del Comune, le procedure espropriative, di asservimento e di occupazione, nonché le attività ad esse propedeutiche, corrispondendo anche i relativi indennizzi e/o i risarcimenti e/o i compensi spettanti ai proprietari in virtù della delega conferita con la sottoscrizione della presente Convenzione;
(c) realizzare la Linea (comprensiva delle Opere Civili, delle Opere Tecnologiche e della fornitura e messa in esercizio del Materiale Rotabile) in conformità al Progetto Definitivo e al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente;
(d) svolgere le attività di Gestione della Linea per tutta la durata della Concessione;
(e) eseguire la gestione economico-finanziaria della Linea, sia nel Periodo di Costruzione che nel Periodo di Gestione, ivi compreso il reperimento dei mezzi finanziari occorrenti ad integrare i Contributi in Conto Investimenti ed il capitale proprio, al fine della copertura del fabbisogno finanziario relativo alla progettazione e costruzione della Linea;
(f) raggiungere, entro il 30 aprile 2015, uno stato di avanzamento lavori del 70% dei lavori relativi alla Tratta EXPO, pari a Euro 260.378.186,30 corrispondente al valore complessivo della Tratta EXPO;
(g) fornire, prima dell’inizio del Servizio di Trasporto, i materiali di consumo e le parti di ricambio necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle Opere Tecnologiche, e del Materiale Rotabile per un periodo di almeno 5 (cinque) anni decorrenti dall’inizio del Servizio di Trasporto, e reintegrare successivamente, per tutta la durata del Servizio di Trasporto, i materiali di consumo e le parti di ricambio che fossero stati utilizzati.
2.2 La Concessionaria godrà del diritto di sfruttamento commerciale della Linea e delle sue pertinenze, per tutta la durata della Concessione, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, ad eccezione degli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, come previsto dalla presente Convenzione.
2.3 Tutti i beni mobili ed immobili, nonché le servitù ed i vincoli attivi o passivi su di essi sono fin dall’origine in esclusiva proprietà del Comune, ferma restando la piena disponibilità di tali beni alla Concessionaria derivante dal titolo concessorio (escludendo in ogni caso la costituzione di diritti reali a favore della Concessionaria) per l’intera durata della Concessione ai termini e condizioni della presente Convenzione. Il Concedente riconosce che i beni mobili oggetto della Concessione (con esclusione del Materiale Rotabile), così come i crediti della Concessionaria nei confronti del Concedente, potranno essere oggetto di specifica garanzia a favore degli Enti Finanziatori, ferma restando la destinazione della Linea alla prestazione del servizio pubblico di trasporto, e si impegna a cooperare in buona fede, per quanto di sua competenza, affinché venga sottoscritto ogni atto o documento necessario per garantire il perfezionamento di tali garanzie.
2.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che:
(a) i Soci Privati (anche tramite la SP), ai sensi del Contratto Accessorio e dell’Addendum, hanno predisposto:
(i) il Progetto Definitivo (che è stato approvato dal CIPE con prescrizioni ai sensi della Delibera di Approvazione e che viene integralmente fatto proprio dalla Concessionaria ai fini della presente Convenzione); nonché
(ii) le porzioni del Progetto Esecutivo relative alle opere ed attività oggetto del Contratto Accessorio e dell’Addendum (la “Progettazione Esecutiva Anticipata”) i cui elaborati progettuali sono stati previamente approvati dalla Direzione Lavori; e
(b) i Soci Privati (anche tramite la SP), nell’ambito della realizzazione della Linea, alla data di stipula della presente Convenzione hanno eseguito (ai sensi dell’Addendum) le attività e i lavori specificamente indicati nella relazione della Direzione Lavori riportata all’Allegato 3 alla presente Convenzione (complessivamente, le “Prestazioni Anticipate”);
(c) la titolarità delle opere realizzate dai Soci Xxxxxxx tramite la SP e facenti parte delle Prestazioni Anticipate è stata validamente trasferita alla Concessionaria in forza del contratto di trasferimento sottoscritto tra la Concessionaria e SP in data 22 dicembre 2014.
(d) ferme restando le previsioni della presente Convenzione in tema di collaudo e accettazione della Linea, i S.A.L. emessi e approvati sino alla data di sottoscrizione della presente Convenzione in ordine all’esecuzione delle Prestazioni Anticipate sono coerenti con il Cronogramma Generale di Costruzione e sono stati approvati in conformità all’Art. 19.2.
Art. 3 RAPPRESENTANZA DELLE PARTI
A – Comune
3.1 Il controllo sull’esecuzione della Concessione è svolto dal Concedente il quale opera di regola, fino all’emissione del Certificato di Collaudo, attraverso la persona del Responsabile del Procedimento e, successivamente, durante lo svolgimento del Servizio di Trasporto, attraverso la persona del Responsabile del Servizio di Trasporto della Linea.
3.2 L’Alta Vigilanza è stata affidata dal Responsabile del Procedimento ad AMAT S.r.l..
3.3 Il Responsabile del Procedimento ed il Responsabile del Servizio di Trasporto della Linea effettueranno verifiche analoghe a quelle di cui all’art. 1662 del Codice Civile e controlleranno la perfetta osservanza, da parte della Concessionaria, di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali.
3.4 Per l’espletamento dei sopra citati compiti, il Responsabile del Procedimento e il Responsabile del Servizio di Trasporto della Linea, o le persone da essi indicate, avranno diritto in qualsiasi momento di accedere ai luoghi nei quali la Concessionaria svolge la sua attività.
3.5 La presenza del personale del Concedente, i controlli e le verifiche da esso eseguiti, le disposizioni o prescrizioni da esso emanate, non liberano la Concessionaria dagli obblighi
e responsabilità inerenti alla buona esecuzione e alla rispondenza di quanto eseguito alle clausole contrattuali, né dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore, ivi comprese le regole della buona ingegneria.
B – Concessionaria
3.6 La Concessionaria nomina il Vice Presidente della SPV Linea M4 S.p.A. quale rappresentante nei confronti del Concedente ai fini della presente Convenzione (il “Rappresentante”). Il Rappresentante agirà nell’interesse della Concessionaria fino all’inizio dell’Esercizio Commerciale, con ruolo tecnico/operativo e ferme restando le competenze e i poteri statutariamente attribuiti ad altri soggetti. La Concessionaria dovrà altresì indicare il nominativo di un sostituto di detto Rappresentante per le ipotesi di impedimento o di assenza.
3.7 Fermo restando quanto sopra, la Concessionaria dovrà comunicare al Concedente l’eventuale sostituzione permanente del Rappresentante con altro soggetto ed i riferimenti di quest’ultimo, tempestivamente e comunque con non meno di 7 (sette) Xxxxxx Xxxxxxxxxx rispetto alla data prevista per il subentro del nuovo Rappresentante (salvo che le circostanze non impongano un preavviso più breve).
3.8 Il Rappresentante dovrà esibire, ove necessario, all’inizio della sua attività, la procura che gli conferisca tutti i poteri necessari per gestire il rapporto contrattuale secondo quanto previsto nel presente articolo. In mancanza, il Responsabile del Procedimento assegnerà al Rappresentante un termine non inferiore a 10 (dieci) Xxxxxx Xxxxxxxxxx per esibire il documento de quo o per integrarlo. La mancata consegna o la mancata integrazione comportano l’impossibilità per il Rappresentante senza potere di agire in nome e per conto della Concessionaria. Tutti i contatti con il Responsabile del Procedimento in ordine alla gestione della Concessione, nei limiti degli aspetti tecnici ed operativi di cui al presente Art. 3.8, dalla stipula della Convenzione e fino all’inizio dell’Esercizio Commerciale, dovranno essere tenuti unicamente dal Rappresentante.
3.9 Almeno 36 (trentasei) mesi prima della data prevista per l’ottenimento del N.O.E., la Concessionaria indicherà il nominativo del Direttore di Esercizio e del Direttore di Esercizio Impianti di Trasporto Verticale, i quali si affiancheranno e, a decorrere dall’inizio dell’Esercizio Commerciale e fino al termine della Concessione, subentreranno al Rappresentante. Il nominativo del soggetto designato quale Direttore di Esercizio dovrà essere approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tale soggetto dovrà essere abilitato ai sensi della normativa di settore e dovrà esibire, all’inizio della sua attività, la procura che gli conferisce tutti i poteri necessari per espletare detta funzione. Tutti i contatti con il Responsabile del Servizio di Trasporto della Linea durante l’esercizio provvisorio della Linea e, successivamente, dall’inizio dell’Esercizio Commerciale fino al termine della Concessione, verranno tenuti, in via preferenziale, dal Direttore di Esercizio.
3.10 E’ in facoltà del Concedente chiedere alla Concessionaria la sostituzione degli anzidetti preposti sulla base di congrua motivazione.
Art. 4 OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA
4.1 La Concessionaria, avvalendosi delle prestazioni dei Soci Privati, a miglior chiarimento di quanto previsto al precedente Art. 2 (e tenendo conto delle Prestazioni Anticipate già svolte in virtù dell’Addendum) si obbliga in particolare a:
(a) provvedere alla redazione del Progetto Esecutivo (per la parte non oggetto di Progettazione Esecutiva Anticipata), sviluppando anche le Prescrizioni. Resta inteso che qualora i costi per l’implementazione delle Prescrizioni dovessero eccedere la somma di Euro 18 milioni indicata nel Piano Economico Finanziario Contrattuale e i costi eccedenti tale importo non fossero coperti dalle somme a disposizione per imprevisti nel Piano Economico Finanziario Contrattuale, la Concessionaria avrà diritto al Riequilibrio;
(b) fornire al Concedente ogni documento e/o informazione necessaria per consentire l’espletamento dell’attività di Alta Vigilanza prevista dall’Art. 7 che segue;
(c) realizzare la Linea in conformità al Progetto Definitivo e al Progetto Esecutivo approvato e nel rispetto dei tempi e delle scadenze previsti nel Cronogramma Generale di Costruzione, e a tale scopo far sì che il Costruttore rispetti il Cronogramma Generale di Costruzione medesimo;
(d) provvedere alle procedure di espropriazione o di acquisizione o di asservimento e/o di occupazione delle aree, alla rimozione e risistemazione di altri Sotto- Servizi e/o Sovra-Servizi, nonché delle interferenze derivanti dalla costruzione della Linea, coordinando i soggetti gestori dei Sotto-Servizi e dei Sovra-Servizi interessati, in modo tale da consentire il rispetto dei tempi e delle scadenze previsti nel Cronogramma Generale di Costruzione;
(e) realizzare le Opere Tecnologiche e provvedere alla fornitura del Materiale Rotabile costituenti il Sistema, compresi i materiali di consumo e le parti di ricambio di cui alla lettera (g) dell’Art. 2.1 che precede;
(f) provvedere alla Gestione della Linea ed allo svolgimento del Servizio di Trasporto nel rispetto dei Valori Prestazionali e dei Livelli di Qualità in conformità a quanto previsto nel Protocollo Disponibilità;
(g) garantire, per tutta la durata della Concessione, il mantenimento della funzionalità della Linea attraverso:
(i) gli interventi di manutenzione delle Opere Civili, delle Opere Tecnologiche, del Materiale Rotabile, e in particolare:
A. gli interventi di manutenzione ordinaria, da effettuare secondo il Piano Annuale di Manutenzione, che dovrà essere comunicato al Concedente per approvazione la prima volta entro 12 (dodici) mesi prima dell’inizio dell’Esercizio Commerciale previsto nel Cronogramma Generale di Costruzione e, successivamente, entro il 1° luglio di ciascun Anno di Esercizio;
B. gli interventi di manutenzione straordinaria, da effettuare secondo il Piano di Manutenzione Straordinaria che dovrà essere comunicato al Concedente per approvazione la prima volta entro 12 (dodici) mesi prima dell’inizio dell’Esercizio Commerciale previsto nel Cronogramma Generale di Costruzione e, successivamente, il 1° luglio di ogni quinto Anno di Esercizio.
Resta inteso che, ove l’approvazione dei predetti piani da parte del Concedente non dovesse essere comunicata alla Concessionaria entro 45 (quarantacinque)
giorni dalla presentazione degli stessi, la Concessionaria procederà comunque alle attività di manutenzione programmate, ferma restando la possibilità, per il Concedente, di chiedere modifiche ai Piani di Manutenzione e il diritto della Concessionaria di attivare, in tutti i casi di richiesta di modifiche, la procedura di cui al successivo Art. 47 della presente Convenzione, ove ne ricorrano i presupposti. Resta altresì inteso che, ferma restando la responsabilità della Concessionaria per la gestione della Linea ai sensi della presente Convenzione, in tutti i casi di Manutenzione Straordinaria non programmata, le Parti concorderanno gli interventi urgenti e necessari per garantire la sicurezza della gestione ed il ripristino - nel più breve tempo possibile - dei Valori Prestazionali, nonché ai fini di individuare le attività di Manutenzione Straordinaria non programmata oggetto di Riequilibrio laddove ne ricorrano i presupposti ai sensi della presente Convenzione;
(ii) gli interventi di Aggiornamento Tecnologico; e
(iii) il reintegro dei materiali di consumo e delle parti di ricambio di cui all’Art. 2.1 (g) che precede;
(h) inviare annualmente al Concedente una relazione contenente le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria svolte dalla Concessionaria;
(i) entro l’anno precedente alla scadenza della Concessione, consegnare al Concedente un rapporto informativo relativo: (i) alla manutenzione ordinaria delle Opere Civili, delle Opere Tecnologiche, nonché del Materiale Rotabile effettuata negli ultimi 10 (dieci) anni e (ii) della manutenzione straordinaria effettuata durante l’intera durata della Concessione, che consenta di descrivere con esattezza lo stato qualitativo delle Opere Civili, delle Opere Tecnologiche e del Materiale Rotabile;
(j) garantire un servizio di video-sorveglianza;
(k) fornirsi, secondo le modalità indicate dall’Allegato 6 alla Convenzione, delle dotazioni hardware e software necessarie per il rilievo e l’elaborazione dei dati per il controllo, da parte del Concedente, dell’esercizio effettuato, delle prestazioni, della qualità e delle frequentazioni (numero di passeggeri) della Linea;
(l) fornire la più ampia collaborazione per facilitare il monitoraggio, le ispezioni, le verifiche, e l’acquisizione dei dati da parte del Concedente e dei suoi delegati, compreso il personale di Alta Vigilanza. Per l’effettuazione delle suddette verifiche, la Concessionaria si impegna a concedere la libera circolazione e l’accesso alla Linea (infrastruttura e veicoli) del personale del Concedente e dei suoi delegati; detti soggetti dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento e i cui nominativi saranno preventivamente segnalati dal Concedente alla Concessionaria;
(m) predisporre conteggi analitici dei costi inerenti la Gestione della Linea secondo le richieste del Concedente;
(n) procurare che siano prestate e mantenute tutte le Garanzie tempo per tempo applicabili ai sensi della presente Convenzione; stipulare e mantenere tutte le
Polizze Assicurative tempo per tempo applicabili ai sensi della presente Convenzione;
(o) archiviare, senza rielaborazioni, e registrare in appositi archivi elettronici i dati originali provenienti dai sistemi automatici di rilevazione, completi delle annotazioni, generate non automaticamente, necessarie per qualificare il tipo di evento rilevante ai fini della valutazione periodica dei Valori Prestazionali e dei Livelli di Qualità, secondo le modalità indicate dall’Allegato 5 alla presente Convenzione. Le successive elaborazioni dei dati originali, necessarie per la formulazione dei rapporti periodici dei valori di riferimento, potranno essere archiviate in altri archivi, a condizione che non venga alterato l’archivio originale;
(p) consentire al Concedente l’accesso in consultazione, con possibilità di scaricare una selezione dei dati consultati, ad entrambi gli archivi elettronici descritti alla lettera o) che precede, tramite connessione dedicata, secondo quanto indicato nel Protocollo di Disponibilità e mettere a disposizione del Concedente, a cura e spese della Concessionaria e presso la sede che verrà individuata dal Concedente, un’apposita postazione. Le tipologie ed i formati dei rapporti periodici di rendicontazione dei Valori Prestazionali e dei Livelli di Qualità da inviarsi con la periodicità prevista nell’Allegato 5 alla presente Convenzione, dovranno essere indicati nel Progetto Esecutivo e fare riferimento, ove tecnicamente possibile, a procedure automatiche di generazione dei dati;
(q) procedere, in caso di subappalto delle prestazioni dovute dai Soci Privati ai sensi dei Contratti di Progetto, agli accertamenti del caso in ordine al possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente;
(r) trasmettere attraverso le proprie reti di telecomunicazione le informazioni sugli altri servizi di mobilità che siano fornite dal Concedente;
(s) rispettare le previsioni del Protocollo di Legalità sottoscritto in data 27 marzo 2014 e del Protocollo Operativo per il Monitoraggio sottoscritto in data 10 aprile 2014 contenuti all’Allegato 7 alla presente Convenzione;
(t) predisporre i Piani di Qualità che, ai sensi del Disciplinare Tecnico, debbano essere predisposti successivamente alla stipulazione della presente Convenzione, nonché procedere agli aggiornamenti periodici di ciascun Piano di Qualità e all’attivazione delle relative procedure di approvazione del Concedente (ove applicabili), nei tempi e con le modalità previste dal paragrafo 6 del Disciplinare Tecnico.
L’elenco che precede ha valore meramente esemplificativo, restando comunque a carico della Concessionaria l’obbligo di eseguire, a propria cura e spese, tutte le prestazioni (anche non espressamente richiamate) che siano necessarie od opportune per la corretta esecuzione dei propri obblighi derivanti dalla Concessione.
4.2 Non appena stipulati, la Concessionaria si impegna a consegnare al Concedente copia dei Documenti Finanziari e a fornire evidenze delle eventuali modifiche e integrazioni successivamente apportate, fermo restando che - ai fini della presente Convenzione – i termini e condizioni dei Documenti Finanziari rilevano solo per i costi rilevanti ai fini dell’aggiornamento del Piano Economico Finanziario Contrattuale e del calcolo degli indennizzi eventualmente dovuti dal Concedente in tutti i casi di scioglimento della Convenzione.
Art. 5 AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E GESTIONE DELLA LINEA DA PARTE DELLA CONCESSIONARIA - ATTIVITÀ RISERVATE AL CONCEDENTE
5.1 Il Concedente e la Concessionaria danno atto che:
(i) l’attività di costruzione, di gestione e di manutenzione della Linea è affidata dalla Concessionaria ai Soci Privati sulla base, rispettivamente, del Contratto di Costruzione e del Contratto di Gestione (entrambi approvati dal Concedente e dalla Concessionaria nei loro elementi essenziali contestualmente alla presente Convenzione), in modo tale da assicurare che la Linea sia realizzata e gestita nel pieno rispetto delle obbligazioni previste nella presente Convenzione, nonché della documentazione di Gara e, in particolare, nel rispetto dei Capitolati Speciali che l’ATI ha accettato presentando l’Offerta, restando inteso che tali Capitolati Speciali potranno essere modificati e integrati dai Contratti di Progetto a beneficio della bancabilità dell’operazione e previo assenso del Concedente, prevedendo in capo ai Soci Privati obbligazioni più definite rispetto alla documentazione di Gara. Di conseguenza, i Soci Costruttori (per mezzo del Costruttore) e il Socio Gestore sono obbligati verso la Concessionaria, oltreché ad eseguire i dovuti versamenti del capitale sociale e del prestito soci previsti nel Piano Economico Finanziario Contrattuale, a farsi carico della corretta esecuzione della presente Convenzione tenendo conto di quanto previsto nei Documenti di Gara e degli obblighi previsti in capo ai Soci Privati ai sensi dello Statuto;
(ii) il Contratto di Costruzione ed il Contratto di Xxxxxxxx trasleranno, rispettivamente, sul Costruttore e sul Socio Gestore tutti i rischi e le responsabilità derivanti alla Concessionaria nei confronti del Concedente ai sensi della presente Convenzione.
5.2 La Concessionaria, fermo quanto stabilito nel seguente Art. 5.3, provvederà alla gestione tecnica e amministrativa delle prestazioni previste nei Contratti di Progetto predetti, ed al loro coordinamento. Il Concedente e la Concessionaria danno atto che, ai sensi dei Contratti di Progetto, il Costruttore e il Socio Gestore riconoscono che, in tutti i casi in cui la loro attività possa comportare conseguenze tali da incidere sul Piano Economico Finanziario Contrattuale, il maggior costo che ne derivi sarà riconosciuto dalla Concessionaria esclusivamente nella misura in cui il relativo importo sia a sua volta riconosciuto alla Concessionaria medesima dal Concedente ai sensi della presente Convenzione. In applicazione di tale principio, contestualmente alla stipula di ciascun Contratto di Progetto, la Concessionaria e, rispettivamente, il Costruttore ed il Socio Gestore hanno stipulato i relativi Mandati Gestori. Al fine di garantire la corretta esecuzione dei Mandati Gestori, il Concedente si impegna nei confronti della Concessionaria e dei Soci Xxxxxxx a copiare rispettivamente il Costruttore e il Gestore in ogni contestazione del Concedente nei confronti della Concessionaria in ordine alla corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali rispettivamente nella fase di costruzione e nella fase di gestione della Linea.
La Concessionaria si impegna a trasmettere al Concedente copia del Contratto di Costruzione e del Contratto di Gestione sottoscritti, unitamente ai relativi Mandati Gestori, e ad informare prontamente il Concedente di ogni inadempimento del Costruttore e del Socio Gestore, che possa determinare il mancato rispetto delle previsioni della presente Convenzione da parte della Concessionaria.
5.3 Al Concedente, che vi provvede (o, alla data di sottoscrizione delle presente Convenzione, vi ha provveduto) tramite MM, è riservato lo svolgimento delle seguenti attività, relative alla fase di costruzione:
1. coordinamento nella fase di redazione del Progetto Definitivo e assistenza tecnica nella procedura di approvazione del Progetto Definitivo da parte del CIPE e nelle procedure ad essa preparatorie, in particolare nella istruttoria presso la Regione Lombardia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’ENAC e l’ENAV, ferma restando la responsabilità della Concessionaria sull’attività di progettazione (al riguardo le Parti si danno atto che tale attività è stata svolta da MM nell’ambito dell’esecuzione del Contratto Accessorio);
2. assistenza tecnica ed amministrativa nelle pratiche di approvazione e/o di accordo con i soggetti terzi preposti alla gestione dei Sovra-Servizi e dei Sotto-Servizi interferenti con la costruzione della Linea;
3. assistenza tecnica per l’approntamento delle pratiche relative alle procedure d’espropriazione e d’occupazione d’urgenza fino all’emissione dei decreti di esproprio, di occupazione d’urgenza, di asservimento e quant’altro, di competenza
– in uno con le relative liquidazioni – della Concessionaria a norma del seguente Art. 28.1;
4. assistenza tecnica ed amministrativa alla Commissione di Collaudo;
5. assistenza tecnica ed amministrativa, con il supporto dei Soci Privati rispettivamente interessati, alle procedure di omologazione ed agibilità per l’avvio dell’Esercizio Commerciale, ivi compresi i rapporti con la Commissione di Sicurezza.
Nello svolgimento di dette attività, il preposto del gruppo incaricato di rappresentare MM tratterà direttamente con il Rappresentante della Concessionaria.
5.4 Quale corrispettivo delle prestazioni relative alle attività come sopra individuate, la Concessionaria – a valere sulle spese previste nel Piano Economico Finanziario Contrattuale nell’ambito dei costi di investimento sotto la voce “competenze di ingegneria” – corrisponderà al Comune, e per esso a MM, la somma massima di Euro 20.116.840,94 oltre IVA di legge, importo comprensivo di CNPAIA (Euro 19.343.116,29 maggiorati del 4%).
5.5 La Direzione Lavori sarà svolta da MM, conformemente alle previsioni contrattuali di cui la Concessionaria avrà dichiarato espressamente di voler beneficiare, con corrispettivo a carico della Concessionaria – a valere sulle spese previste nel Piano Economico Finanziario Contrattuale nell’ambito dei costi di investimento sotto la voce “competenze di ingegneria” – per un costo massimo di Euro 20.859.159,06 oltre IVA di legge, comprensivo di CNPAIA (Euro 20.056.883,71 maggiorati del 4%), previa adeguata rendicontazione delle attività svolte.
5.6 L’Alta Vigilanza sarà svolta da AMAT S.r.l., società interamente posseduta dal Concedente. Il corrispettivo delle prestazioni di Alta Vigilanza è a valere sulle spese previste nel Piano Economico Finanziario Contrattuale nell’ambito delle competenze di ingegneria, per un importo pari ad Euro 6.480.676,00 oltre IVA di legge, comprensivo di CNPAIA nella misura di Euro 120.800,00, previa adeguata rendicontazione delle attività svolte.
5.7 La Concessionaria, sempre a valere sullo stanziamento della spesa d’investimento per Euro 64.414.305,22 previsto nel Progetto Definitivo e nel Piano Economico Finanziario Contrattuale per spese generali e competenze per servizi di ingegneria, provvederà, secondo le modalità concordate con il Concedente:
1. a corrispondere, quale compenso per l’attività di assistenza e consulenza prestata per la predisposizione degli atti di Gara e fino alla costituzione della Concessionaria ed alla stipulazione della Convenzione:
▪ a MM, la somma di Euro 600.000 (seicentomila) oltre I.V.A.,
▪ al Consulente Assicurativo la somma di Euro 10.000 (diecimila), al netto del 4% di C.A., del 12,5% di spese generali come da D.M. 5-10-94 n. 585, oltre I.V.A.;
▪ al Comune, per consulenza post gara (legale, finanziaria e assicurativa) l’importo di Euro 150.000,00 oltre I.V.A.;
▪ al Comune, per il rimborso del costo della Progettazione Definitiva della tratta II, l’importo di Euro 8.250.000,00 oltre I.V.A..
Tali somme saranno pagate, contro presentazione di fatture, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della presente Convenzione;
2. la Concessionaria provvederà a corrispondere al Concedente – o per esso direttamente a MM – la somma di Euro 1.200.000,00 oltre I.V.A. da imputarsi a rimborso delle spese sostenute per le operazioni preventive e preliminari svolte da MM ai fini della progettazione della Linea e descritte all’Allegato 8 alla presente Convenzione, del cui esito hanno beneficiato la Concessionaria e per essa i Soci Privati; tale somma sarà pagata entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della relativa documentazione comprovante le spese sostenute;
3. a corrispondere alla Commissione di Collaudo sino ad Euro 1.264.584,18 oltre I.V.A., ed alla Commissione di Sicurezza sino ad Euro 150.000 (centocinquantamila) oltre I.V.A.;
4. a corrispondere al Concedente l’incentivo per la progettazione ex art. 92 del Codice dei Contratti Pubblici, sino ad Euro 5.033.045,00;
5. a corrispondere il rimborso per gli oneri relativi ai funzionari dell’E.N.A.C. che eseguiranno l’esame del progetto ed il collaudo delle opere ricadenti nel sedime aeroportuale, stimato in Euro 300.000 (trecentomila) oltre I.V.A..
5.8 Alla Concessionaria spetta, sotto la sua responsabilità, procedere, se del caso, alla pattuizione di modifiche ai Contratti di Progetto, fermo che tali modifiche, ove non specificamente autorizzate dal Concedente, non potranno in alcun caso costituire giustificato motivo di modificazioni della presente Convenzione e delle condizioni ivi contenute.
5.9 La Concessionaria sarà altresì unica responsabile della:
▪ gestione economico-finanziaria della Concessione;
▪ gestione dei rapporti con il Comune, lo Stato, la Regione e le altre Autorità pubbliche competenti, nonché con i privati ai fini della corretta esecuzione della presente Convenzione.
5.10 La Concessionaria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.. A tal fine la Concessionaria (i) farà sì che i Contratti di Progetto prevedano l’assunzione da parte del Costruttore e del Socio Gestore di tutte le obbligazioni previste dall’art. 3 della suddetta legge n. 136 del 13 agosto 2010; e (ii) darà immediata comunicazione al Concedente ed alla prefettura - ufficio territoriale di governo dell’inadempimento del Costruttore e/o del Socio Gestore agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5.11 Le Parti si danno atto che la Linea rientra nel progetto C.A.P.A.C.I.. A tal riguardo la Concessionaria si impegna ad applicare tutte le direttive che vengano emanate dal CIPE in materia di monitoraggio finanziario ai sensi dell’art. 176, comma 3, lett. e) , del Codice dei Contratti Pubblici.
Art. 6 OBBLIGO DI MANTENERE INVARIATA LA COMPAGINE SOCIALE. CESSIONE DELLE AZIONI.
Sostituzione del Socio privato
6.1 La Concessionaria, costituita come società di progetto ai sensi dell’articolo 156 del Codice dei Contratti Pubblici - con esclusione del socio pubblico dalla responsabilità solidale prevista dal comma 3, secondo periodo, di tale articolo 156 - è obbligata a dare notizia ed informazione al Concedente tempestivamente di ogni fatto che possa, anche astrattamente, determinare la perdita dei requisiti di carattere giuridico, tecnico ed economico che sono stati posti a base della qualificazione dei Soci Privati per la partecipazione alla Gara.
6.2 Qualora, per qualsiasi causa, uno dei Soci Privati dovesse perdere i requisiti di cui sopra, la Concessionaria, subordinatamente al consenso degli Enti Finanziatori, indicherà al Concedente, entro il termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della richiesta di sostituzione avanzata dal Comune, il nominativo di un socio subentrante in possesso di requisiti almeno pari a quelli dell’uscente.
È facoltà del Concedente, entro il termine perentorio di 15 (quindici) Xxxxxx Xxxxxxxxxx, contestare la scelta indicando analiticamente le ragioni di fatto e di diritto che si oppongono al subentro.
È facoltà della Concessionaria, entro 60 (sessanta) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dal diniego, proporre un nuovo nominativo, sempre supportato dal consenso degli Enti Finanziatori.
La validità del subentro è in ogni caso subordinata all’esito dei controlli sui requisiti.
6.3 La Concessionaria è obbligata a far sì che venga mantenuta nello Statuto e/o nell’atto costitutivo una clausola che:
(i) contempli, a pena di inefficacia della cessione, la trasferibilità delle azioni con prestazioni accessorie di categoria B solo dopo l’approvazione del collaudo della Linea;
(ii) specifichi le modalità ed i limiti alla trasferibilità delle azioni con prestazioni accessorie di categoria C.
Art. 7 VIGILANZA DEL CONCEDENTE
7.1 Il Concedente, per il tramite del Responsabile del Procedimento e dei suoi delegati, compresa l’Alta Vigilanza, secondo quanto previsto dall’art. 10.1 lett. r) del Regolamento e dalla presente Convenzione, esercita i compiti di vigilanza ad esso spettanti, eventualmente anche valendosi di soggetti terzi ed in particolare dei propri Enti strumentali; in tal senso, nei Capitolati Speciali sono state previste le forme di controllo, di ispezione e di verifica che il Comune esercita sulle attività della Concessionaria.
A tale fine il Responsabile del Procedimento, senza che la seguente elencazione possa intendersi esaustiva, provvede:
I. nel Periodo di Costruzione
(i) all’approvazione e liquidazione dei S.A.L., al fine dell’erogazione dei Contributi in Conto Investimenti previsti nell’Art. 19 della presente Convenzione,
(ii) all’approvazione delle varianti previste nell’Art. 25 della presente Convenzione;
(iii) alla verifica della capacità prestazionale della Linea nel Periodo di Osservazione ai sensi del paragrafo 3.2 del Protocollo Disponibilità, al rilascio del Certificato Prestazionale nei termini ivi previsti, nonché all’applicazione delle eventuali penali ai sensi del citato paragrafo 3.2;
II. nel Periodo di Gestione
(i) alla verifica del servizio effettuato dalla Concessionaria in termini di treni × km;
(ii) alla verifica dell’osservanza dei valori dei Valori Prestazionali di volta in volta applicabili secondo quanto stabilito nel Protocollo Disponibilità, applicando le eventuali penali ivi previste per ogni eventuale inosservanza degli stessi;
(iii) alla verifica dell’osservanza degli Livelli di Qualità in conformità al Protocollo Disponibilità, applicando le eventuali penali ivi previste per ogni eventuale inosservanza degli stessi;
(iv) alla liquidazione del Corrispettivo Garantito e del Corrispettivo Supplementare, a norma dell’Art. 18 della presente Convenzione;
(v) alla verifica dell’attuazione dei Piani Annuali di Manutenzione e dei Piani di Manutenzione Straordinaria, approvati dal Concedente a norma del precedente Art. 4.1, lett. (g)(i).
7.2 Nell’ambito dei propri poteri di Alta Vigilanza, il Concedente ha il diritto di ricevere dalla Concessionaria tutte le informazioni concernenti l’avanzamento, i dati tecnici ed economici dei lavori e delle forniture, ed i dati tecnici ed economici relativi alla gestione; di ispezionare i luoghi e di accedere a tutti i documenti amministrativi, contabili, e tecnici della Concessionaria, compresi quelli concernenti i rapporti di quest’ultimo con i Soci Privati e con i terzi. I soggetti nominativamente autorizzati dal Responsabile del Procedimento avranno libero accesso a tali documenti, agli uffici della Concessionaria, del Direttore di Esercizio, ai cantieri, alla Linea e sue pertinenze.
Art. 8 SICUREZZA CANTIERI – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
8.1 Nei modi e termini precisati nel Contratto di Costruzione, la Concessionaria nominerà la persona fisica che assumerà la qualifica e le competenze del Responsabile dei Lavori, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
Sarà cura del Responsabile dei Lavori provvedere alla nomina dei Coordinatori per la Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, in adempimento delle prescrizioni stabilite nel Contratto di Costruzione.
La sicurezza nei luoghi di lavoro è di esclusiva competenza della Concessionaria.
Art. 9 DURATA DELLA CONCESSIONE
9.1 La Concessione ha la durata di 370 (trecentosettanta) mesi decorrenti dalla sottoscrizione della presente Convenzione, di cui:
(a) 88 (ottantotto) mesi, decorrenti dalla sottoscrizione della presente Convenzione, per la costruzione della Linea, il collaudo e l’effettuazione del pre-esercizio sino al rilascio del N.O.E. relativo alla Linea (“Periodo di Costruzione”), e
(b) 282 (duecentottantadue) mesi per la Gestione della Linea, decorrenti dall’emissione del N.O.E (“Periodo di Gestione”).
9.2 Qualora il Periodo di Costruzione si protragga oltre il termine sopra previsto salvo che per Forza Maggiore, Fatto del Concedente o Fatto del Terzo o salvo, comunque, per cause che, ai sensi della presente Convenzione espressamente conferiscano alla Concessionaria il diritto ad invocare il Riequilibrio ai sensi dell’Art. 47 della Convenzione, il Periodo di Gestione sarà corrispondentemente ridotto, la scadenza finale della Concessione non sarà prorogata e il Comune procederà all’applicazione delle penali contrattualmente dovute dalla Concessionaria. Qualora invece il Periodo di Costruzione ecceda il termine sopra previsto per cause di Forza Maggiore, Fatto del Concedente o Fatto del Terzo, o per altre cause che, ai sensi della presente Convenzione espressamente conferiscano alla Concessionaria il diritto di invocare il ripristino dell’Equilibrio Economico Finanziario ai sensi dell’Art. 47 della Convenzione, il Periodo di Xxxxxxxx verrà corrispondentemente esteso per tener conto dei ritardi non imputabili alla Concessionaria. Resta in ogni caso inteso che qualora il ritardo non sia imputabile alla Concessionaria, quest’ultima potrà altresì attivare la procedura del Riequilibro ai sensi del successivo Art. 47.
9.3 Alla scadenza della Concessione, le Opere Civili e le Opere Tecnologiche, così come gli ulteriori impianti realizzati o acquistati dalla Concessionaria, le relative pertinenze ed attrezzature, il Materiale Rotabile, i materiali accessori e quant’altro attinente alla Gestione della Linea nonché al Servizio di Trasporto passeranno di diritto, e senza alcun corrispettivo o indennizzo per la Concessionaria, nella piena disponibilità del Concedente, il quale subentrerà nella titolarità delle utenze occorrenti al funzionamento della Linea, dei rapporti ad essa pertinenti, nonché delle attività e dei valori monetari e finanziari corrispondenti agli accantonamenti per ammortamenti tecnici iscritti a bilancio. Tutte le opere, le forniture e gli impianti sopra citati dovranno essere in perfetto stato di manutenzione e funzionamento (tenuto conto dell’avvenuto utilizzo degli stessi ai sensi della presente Convenzione).
9.4 A garanzia del corretto adempimento dell’obbligo di riconsegnare la Linea in perfetto stato di manutenzione e di funzionamento nei termini sopra specificati, il Concedente tratterrà il 50% del Corrispettivo Garantito del Primo Semestre di Esercizio dell’ultimo
Anno di Esercizio. Detta somma, unitamente al rateo finale, sarà liberata entro il semestre successivo alla fine del Periodo di Gestione, durante il quale il Concedente procederà alle verifiche del caso ed alla quantificazione delle somme eventualmente necessarie a riportare la Linea in perfetto stato di manutenzione e/o di funzionamento. La garanzia derivante dalla trattenuta sul Corrispettivo Garantito ai sensi del presente Art. 9.4 si aggiunge, senza sostituirle, a quelle previste nell’Art. 45 che segue.
9.5 La Concessionaria è tenuta a non assumere nei riguardi dei terzi obblighi né impegni che abbiano durata oltre il Termine di Concessione, o dai quali il Concedente non abbia facoltà di liberarsi ad nutum e senza oneri alla scadenza del Termine di Concessione. Si precisa che quanto sopra non trova applicazione esclusivamente con riferimento alle garanzie prestate a favore degli Enti Finanziatori qualora, per qualsiasi ragione o causa, sussistano ancora ragioni di credito degli Enti Finanziatori alla data di scioglimento della Concessione e le garanzie concesse ai sensi del Contratto di Finanziamento non siano state liberate sulla base dei termini e condizioni della documentazione finanziaria.
9.6 Resterà in capo alla Concessionaria l’onere di liquidare ogni rapporto con i terzi e con gli azionisti, quand’anche pertinente alla costruzione e/o gestione della Linea.
9.7 Al termine della Concessione, la Concessionaria ha l’obbligo di facilitare il subentro del Concedente, o di altro soggetto da questi indicato, nella gestione, assicurandone, ove richiesta, la prosecuzione in via provvisoria, fino al completo subentro per un periodo non superiore a dodici mesi successivi la scadenza, alle medesime condizioni previste dalla Convenzione.
9.8 Senza pregiudizio per l’applicazione delle previsioni della presente Convenzione in tema di Riequilibrio, nessun indennizzo e/o compenso dovrà essere corrisposto alla Concessionaria per eventuali miglioramenti e/o addizioni effettuati nel corso della Concessione.
9.9 Nei casi di cessazione anticipata o di revoca della Concessione per motivi di pubblico interesse resta ferma, rimossa ogni eccezione al riguardo, l’immediata acquisizione in capo al Concedente della piena disponibilità della Linea nei termini di cui al precedente Art. 9.3, fermo restando il diritto della Concessionaria al pagamento degli importi dovuti a titolo di indennizzo ai sensi della presente Convenzione, nonché il diritto della Concessionaria a proseguire la Gestione della Linea (e percepire il correlato Corrispettivo), nei termini previsti dalla normativa applicabile e dall’Art. 48.4 della presente Convenzione.
Art. 10 ESTENSIONE DELLA CONCESSIONE. PROLUNGAMENTO DELLA LINEA
Qualora il Concedente intenda affidare alla Concessionaria, nel rispetto della normativa applicabile, la costruzione e la gestione di eventuali prolungamenti della Linea, la Concessionaria s’impegna, fino al 31 dicembre 2020 e previo assenso degli Enti Finanziatori, a fornire (e a far sì che i Soci Privati, per le rispettive competenze, forniscano), ai medesimi prezzi di cui alla presente Convenzione, debitamente rivalutati in base all’inflazione, le opere ed i servizi necessari per consentire la realizzazione del prolungamento della Linea, la sua gestione, ed il relativo servizio di trasporto; la Convenzione e il Piano Economico Finanziario Contrattuale verranno modificati di conseguenza.
Art. 11 OPERE E SERVIZI CONNESSI O COMPLEMENTARI
11.1 Qualora nel corso del periodo di durata della Concessione fosse ritenuto necessario o opportuno realizzare nuove strutture e/o gestire altri servizi connessi, ai sensi dell’art.147 del Codice dei Contratti Pubblici, a quelli curati dalla Concessionaria, il Concedente, prima di contattare i terzi, sottoporrà alla Concessionaria le condizioni essenziali cui intende sottoporre la costruzione del nuovo intervento e/o la gestione del nuovo servizio.
11.2 La Concessionaria, entro il temine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della nuova ipotesi contrattuale, dovrà comunicare al Concedente il proprio gradimento alle condizioni essenziali rappresentate dal Concedente ai sensi del precedente Art. 11.1, ed eventualmente la richiesta di altri dati e documenti utili ad una più completa analisi dell’iniziativa. Il gradimento dovrà essere corredato dal parere favorevole degli Enti Finanziatori.
11.3 Decorso detto termine, oppure qualora le condizioni indicate dalla Concessionaria siano difformi da quelle proposte dal Concedente, quest’ultimo potrà liberamente rivolgersi al mercato per sondarne la disponibilità.
11.4 Nel caso che la realizzazione delle nuove strutture e/o la gestione degli altri servizi di cui sopra venissero affidate alla Concessionaria, si procederà, ove necessario, al Riequilibrio ai sensi dell’Art. 47 che segue, tenendo conto del fabbisogno finanziario aggiuntivo e delle relative fonti.
Art. 12 OBBLIGHI RELATIVI AL FINANZIAMENTO DELLA CONCESSIONE NELLA FASE DI
COSTRUZIONE
L’impegno del reperimento dei finanziamenti privati, così come previsto in Offerta, è ad esclusivo carico dei Soci Privati. Resta fermo che debitrice degli Enti Finanziatori sarà la Concessionaria. È esclusa qualsivoglia garanzia, diretta o indiretta, del Comune salvo il pegno che sarà costituito dal Comune sulle proprie azioni a garanzia di tale finanziamento.
Art. 13 DIRITTI DELLA CONCESSIONARIA
13.1 Alla Concessionaria spettano i seguenti diritti:
(a) gestire la Linea, percependo i ricavi di qualsiasi natura connessi alla sua utilizzazione economica, ad eccezione degli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio; per la gestione del Servizio di Trasporto vale la specifica regolazione contenuta nel seguente Art. 14;
(b) gestire gli Spazi Pubblicitari all’interno delle stazioni, delle vetture, nel rispetto della normativa vigente, oltre che delle regole generali adottate dal Comune, percependo i relativi ricavi, integralmente entro il valore previsto nel Piano Economico Finanziario Contrattuale (fermo restando quanto previsto al successivo Art. 13.2 relativo al Periodo di Costruzione), mentre qualora detti ricavi superino il valore anzidetto, per la parte eccedente il valore indicato nel Piano Economico Finanziario Contrattuale, essi saranno divisi in parte uguale fra il Concedente e la Concessionaria. Al Concedente è riservato l’utilizzo gratuito del 10% degli Spazi Pubblicitari. La pubblicità non potrà essere contraria al buon costume, all’ordine ed alla sicurezza pubblica, lesiva dell’immagine del
Concedente o contraria all’interesse pubblico e alle finalità perseguite dal Concedente. Il Concedente potrà verificare il contenuto dei messaggi pubblicitari e ordinarne la rimozione qualora questi fossero ritenuti non conformi alla normativa vigente o alle regole comunali adottate o adottande. In particolare, in questi ultimi casi, il Concedente avrà la facoltà di ordinare il ritiro immediato della pubblicità, che dovrà essere eliminata entro le successive 24 ore. Nei contratti pubblicitari, la Concessionaria è tenuta ad inserire le condizioni dettate nel presente articolo, imponendone l’accettazione ai contraenti;
(c) gestire gli Spazi Commerciali ricavati all’interno delle stazioni della Linea, percependo i relativi ricavi; al Concedente è riservato l’utilizzo per tutta la durata della Concessione del 5% della superficie complessiva degli Spazi Commerciali;
(d) gestire l’attività di Naming e/o di Brandizzazione previa approvazione del Concedente dei relativi progetti, percependo i relativi ricavi integralmente al fine del raggiungimento del valore previsto nel Piano Economico Finanziario Contrattuale, come previsto ai sensi dell’articolo 3.6 dell’Assumption Book; mentre qualora detti ricavi superino il valore anzidetto, per la parte eccedente (al netto dell’IVA e di eventuali altre imposte indirette), essi saranno divisi secondo le seguenti percentuali: il 60% (sessanta per cento) al Concedente e il 40% (quaranta per cento) alla Concessionaria;
(e) gestire ogni ulteriore forma di sfruttamento commerciale, diversa da quelle previste alle precedenti lettere b) e c) dell’articolo (comprensivo, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, di telefonia mobile e fissa, distributori automatici - vending machines, schermi televisivi), percependo i relativi ricavi integralmente al fine del raggiungimento del valore previsto nel Piano Economico Finanziario Contrattuale, come previsto ai sensi dell’articolo 3.6 dell’Assumption Book; mentre qualora detti ricavi superino il valore anzidetto, per la parte eccedente (al netto dell’IVA e di eventuali altre imposte indirette), essi saranno divisi in parte uguale fra il Concedente e la Concessionaria.
13.2 Durante il Periodo di Costruzione, la Concessionaria, previa autorizzazione da parte del Concedente, e conformemente al vigente Regolamento Comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, potrà consentire l’utilizzo dell’area di cantiere, previa stipulazione di regolare contratto, a soggetti terzi per fini pubblicitari. In tal caso i soggetti terzi potranno collocare gli impianti pubblicitari all’interno dell’area di cantiere e/o dietro la cesata, purché gli stessi siano installati su strutture autoportanti diverse da pali, o su pali, a condizione che gli stessi siano occultati, ai sensi del vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e sul diritto delle pubbliche affissioni. L’autorizzazione sarà rilasciata sulla base delle indicazioni fornite al Settore Pubblicità del Comune di Milano. Durante tale fase la Concessionaria verserà i proventi incassati per lo sfruttamento degli spazi pubblicitari (al netto degli eventuali costi derivanti dalla preparazione a tale scopo delle aree interessate) nella misura del 50% al Comune e per il restante 50% al Costruttore. Trova altresì integrale applicazione quanto previsto al precedente Art. 13.1 con riferimento ai contenuti dei messaggi pubblicitari e alle prerogative del Concedente.
Dovrà essere comunque data la possibilità di comunicazione commerciale sulla cesata di cantiere a quegli esercizi commerciali che vengono nascosti e/o pregiudicati dalla presenza del cantiere nella zona antistante agli esercizi stessi, fino alla rimozione delle
cesate che pregiudicano la visibilità di detti esercizi commerciali a cura e spese della Concessionaria. La pubblicità non potrà essere contraria al buon costume, all’ordine ed alla sicurezza pubblica, lesiva dell’immagine del Comune o contraria all’interesse pubblico e alle finalità perseguite dal Comune.
13.3 Il Concedente riconosce alla Concessionaria – che a sua volta è autorizzata a riconoscere tale diritto al Costruttore senza pretendere alcun corrispettivo da parte di quest’ultimo – il diritto di utilizzare il materiale di risulta proveniente dagli scavi e demolizioni effettuati durante i lavori, nonché di commercializzare tale materiale di risulta nel rispetto delle leggi vigenti.
Art. 14 GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
14.1 La Gestione della Linea compete alla Concessionaria e, quindi, sono nella responsabilità della stessa la disponibilità e la funzionalità della Linea. Analogamente, anche la prestazione del Servizio di Trasporto, comprensivo dei servizi automobilistici sostitutivi – salvo quanto stabilito nel seguente Art. 14.2 – rientra nell’oggetto della Concessione e nei compiti della Concessionaria.
14.2 Resta in ogni caso fin d’ora stabilito che, relativamente al Servizio di Trasporto, il Concedente provvederà – direttamente o per il tramite di altro soggetto affidatario – ai compiti ed alle operazioni attinenti alla formazione, vendita e commercializzazione e relative riscossioni, dei titoli di viaggio, ivi comprese la manutenzione e la gestione degli impianti ed apparecchiature occorrenti, fatta eccezione per la parte elettromeccanica dei “tornelli”, che sarà competenza della Concessionaria. La Concessionaria provvederà alla realizzazione degli impianti stessi, con esclusione del software di sistema, che verrà fornito dal Concedente, ed al loro allacciamento alla centrale di rilevazione e controllo, e presterà al Concedente o a chi per esso l’opportuna collaborazione in fase di manutenzione. I tornelli ed il loro funzionamento dovranno essere compatibili con il sistema comunale di rilevazione e controllo.
Il servizio riservato alla Concessionaria comprenderà, oltre ai compiti di cui sopra, i seguenti:
1. il controllo che l’utente sia in possesso del titolo di viaggio;
2. il servizio di assistenza (steward) agli utenti;
3. il rilievo, l’elaborazione e la trasmissione dei dati e dei rapporti periodici per il controllo da parte del Comune, secondo le modalità indicate all’Allegato 6 alla presente Convenzione;
4. le indagini intese ad accertare la soddisfazione degli utenti, come indicato all’Art. 43 che segue;
5. le comunicazioni agli utenti ed al pubblico delle notizie di carattere tecnico e commerciale;
6. la raccolta e la gestione delle richieste, dei suggerimenti, e dei reclami da parte degli utenti;
7. la proposta delle politiche di compra-vendita (marketing) rivolte all’utenza, anche potenziale, della Linea.
Art. 15 ONERI E ATTIVITÀ A CARICO DEL CONCEDENTE
15.1 Il Concedente metterà a disposizione della Concessionaria le aree di proprietà comunale necessarie per la realizzazione dei lavori indicate nel Progetto di Gara nonché, eventualmente, nel Progetto Definitivo approvato, secondo tempistiche indicate nel Cronogramma Generale di Costruzione. La messa a disposizione di dette aree avverrà senza oneri per la Concessionaria salvo il rimborso delle spese sostenute dal Comune (per un importo non superiore a Euro 3.000.000,00, in conformità al Piano Economico e Finanziario Contrattuale) a valere sulla voce imprevisti del Quadro Economico del Progetto Definitivo ed il perfetto ripristino delle aree da parte della Concessionaria, ultimato l’uso.
In caso di violazione, da parte del Concedente, degli impegni assunti ai sensi del presente articolo che comportino un’alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, la Concessionaria avrà diritto a richiedere il Riequilibrio ai sensi dell’Art. 47 della presente Convenzione. Le Parti si danno atto che, alla data di sottoscrizione della Convenzione ed in esecuzione del Contratto Accessorio, il Concedente ha messo a disposizione della Concessionaria le aree indicate nella relazione di cui all’Allegato 9 alla presente Convenzione.
15.2 La Concessionaria, nello sviluppare il Progetto Esecutivo, dovrà indicare eventuali problematiche afferenti alle aree di proprietà comunale destinate alla cantierizzazioni funzionali alla realizzazione della Linea che possano incidere sull’acquisizione delle aree stesse. Il Concedente si riserva la facoltà di indicare aree diverse in sostituzione di quelle individuate dalla Concessionaria, compatibilmente con il Cronogramma Generale di Costruzione e nei limiti delle previsioni finanziarie previste per la realizzazione della Linea.
15.3 Il Concedente s’impegna a compiere, nel più breve tempo possibile, tenendo conto della normativa applicabile e comunque compatibilmente con l’avvio e successivamente con lo sviluppo dei lavori previsto dal Cronogramma Generale di Costruzione di cui al successivo Art. 23, tutte le attività amministrative di propria competenza necessarie per la costruzione della Linea. Qualora le relative pratiche non siano perfezionate nel rispetto dei tempi previsti nel Cronogramma Generale di Costruzione, resta inteso che: (i) i lavori consentiti dalla normativa vigente saranno comunque avviati e proseguiti; (ii) diversamente, ove il ritardo nelle lavorazioni non sia imputabile alla Concessionaria, questi avrà diritto a richiedere il Riequilibrio ai sensi dell’Art. 47 che segue.
15.4 Il Concedente si impegna, altresì, per quanto di propria competenza, a supportare la Concessionaria nei rapporti con i soggetti di volta in volta competenti, attivando tutti gli strumenti di concertazione con gli enti e/o uffici della pubblica amministrazione che possano rivelarsi utili e/o necessari, ivi inclusa la convocazione di eventuali conferenze di servizi, senza che ciò possa limitare la responsabilità della Concessionaria.
Art. 16 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO CONTRATTUALE - RIEQUILIBRIO - RIFINANZIAMENTO
16.1 Il Piano Economico Finanziario Contrattuale e il relativo Assumption Book sono parte integrante della presente Convenzione. Il Piano Economico Finanziario Contrattuale potrà essere modificato esclusivamente per accordo fra il Concedente e la Concessionaria, subordinatamente al verificarsi delle condizioni, nei termini e con le modalità previsti dal successivo Art. 47. Le Parti si danno atto che, alla data di sottoscrizione della Convenzione, il Piano Economico Finanziario Contrattuale coinciderà con il Caso Base e
che, alla data di prima erogazione ai sensi del Contratto di Finanziamento, il Piano Economico Finanziario Contrattuale sarà ulteriormente aggiornato, al fine di riflettere (A) il costo dell’hedging come derivante dall’implementazione della strategia di hedging contenuta nei Documenti Finanziari, nonché (B) gli eventuali benefici derivanti dalle migliori condizioni finanziarie rispetto a quanto assunto nel Piano Economico Finanziario Contrattuale alla data di stipula della presente Convenzione, restando inteso, con riferimento al punto (B) che: i) tale aggiornamento andrà a migliorare l'IRR sino al ripristino della percentuale offerta in gara; ii) per l’eventuale parte eccedente, gli eventuali benefici saranno suddivisi al 50% tra Concedente e Concessionaria. Resta inteso che l’aggiornamento del costo dell’hedging ed il relativo ripristino delle condizioni del PEF Contrattuale all’atto della stipulazione della Convenzione sarà indipendente dall’aggiornamento del PEF Contrattuale con le migliori condizioni finanziarie di cui al precedente punto (B), che saranno applicate a valle dell’implementazione della strategia di hedging. Le Parti convengono che il Caso Base (che la Concessionaria si impegna a consegnare al Concedente, unitamente agli aggiornamenti del medesimo) rappresenta un documento meramente operativo, non avente natura contrattuale nei rapporti tra Concedente e Concessionaria, tramite cui si procederà ad eseguire il monitoraggio dell’andamento economico-finanziario della Concessione. Alla data di sottoscrizione della Convenzione, le assunzioni, le formule ed ogni altro presupposto di calcolo del Caso Base rispecchieranno quanto previsto sia nel Piano Economico Finanziario Contrattuale che nell’Assumption Book. Di conseguenza, in nessun caso, il Caso Base potrà essere fonte di obblighi per il Concedente, né determinare richieste di Riequilibrio e/o di riconoscimento di costi aggiuntivi, al di fuori di quanto previsto nella Convenzione.
16.2 Il Piano Economico Finanziario Contrattuale costituisce lo strumento operativo di controllo finanziario della Concessione. Durante il Periodo di Costruzione, il Concedente, la Concessionaria e gli Enti Finanziatori dovranno riunirsi con cadenza semestrale per valutare la congruenza del Piano Economico Finanziario Contrattuale con il Cronogramma Generale di Costruzione, nonché al fine di assicurare il monitoraggio dei Parametri Finanziari ai sensi di quanto prescritto dalla Delibera di Approvazione. Tali riunioni si intendono volte, tra l’altro, a verificare periodicamente anche sulla scorta del Caso Base, i valori dei Parametri Finanziari con specifico riferimento al DSCR.
16.3 In ossequio alle prescrizioni della Delibera di Approvazione, le Parti si danno atto che, ai fini della presente Convenzione, il DSCR e il LLCR sono i Parametri Finanziari di riferimento ai fini della determinazione dell’Equilibrio economico Finanziario. Il mancato rispetto del livello dei Parametri Finanziari di Equilibrio (ovvero DSCR ed LLCR) è rilevante ai fini del Riequilibrio esclusivamente nel caso in cui la perdita dell’Equilibrio Economico Finanziario dipenda da eventi rilevanti ai sensi dell’Art. 47 della presente Convenzione.
16.4 In presenza dei relativi presupposti, il Riequilibrio dovrà consentire il ripristino dell’IRR Contrattuale e dei Parametri Finanziari di Equilibrio come meglio specificato nel Piano Economico Finanziario Contrattuale e nell’Assumption Book. Si precisa che il Riequilibrio, come disciplinato all’Art. 47 che segue, potrà avvenire solo a compensazione di alterazioni dell’Equilibrio Economico Finanziario determinate dal verificarsi di circostanze che siano contemplate dalla legge o dalla presente Convenzione come suscettibili di giustificare tale Riequilibrio, come indicate nella relativa richiesta avanzata ai sensi del citato Art. 47. Pertanto, in sede di Riequilibrio, la Concessionaria o il
Concedente non potranno invocare costi di gestione o mutate condizioni di finanziamento che non siano conseguenza diretta di dette circostanze.
16.5 Qualora durante il corso della Concessione, la Concessionaria valuti l’opportunità di effettuare (in qualsivoglia forma tecnica ivi incluso, ove del caso, attraverso ricorso al mercato dei capitali mediante l’emissione di titoli e/o strumenti finanziari) un rifinanziamento del debito contratto con gli Enti Finanziatori, dovrà darne comunicazione scritta al Concedente indicando le nuove condizioni finanziarie potenzialmente reperibili sul mercato bancario e/o dei capitali. Nel caso in cui la Concessionaria decida di procedere all’organizzazione del rifinanziamento dovrà preventivamente informarne il Concedente, trasmettendo allo stesso una comunicazione scritta nella quale dovranno essere indicati i termini e le condizioni essenziali del rifinanziamento proposte dai finanziatori e/o – nel caso di emissione di titoli e/o strumenti finanziari – offerte agli investitori e alla quale dovrà essere allegato un Modello Economico Finanziario aggiornato sulla base delle condizioni attese del rifinanziamento. Il Concedente potrà effettuare eventuali osservazioni nei 20 Giorni Lavorativi successivi alla ricezione della suddetta comunicazione. Nel caso in cui la Concessionaria effettui un rifinanziamento dovrà trasmettere al Concedente per una sua verifica: (a) prima della sottoscrizione, la bozza di documentazione finanziaria e di garanzia (nonché, nel caso di eventuali operazioni attuate mediante l’emissione di titoli, la documentazione di offerta) relativa al rifinanziamento e l’aggiornamento del Modello Economico Finanziario con le condizioni effettivamente reperite. Il Concedente potrà effettuare eventuali osservazioni nei 20 Giorni Lavorativi successivi alla ricezione della suddetta comunicazione; e (b) entro
10 Giorni Lavorativi dalla data di perfezionamento del rifinanziamento, la
documentazione sottoscritta ed il Modello Economico Finanziario.
16.6 Anche in attuazione di quanto prescritto dalla Delibera CIPE 66/2013, il beneficio economico-finanziario che sia conseguenza del (o altrimenti indotto dal) rifinanziamento dovrà essere stimato congiuntamente dal Concedente e dalla Concessionaria nei termini, attraverso le metodologie e con le modalità previste nell’Allegato 15 (Ripartizione dei Benefici da Rifinanziamento) (il “Beneficio da Rifinanziamento”) e ripartito tra Concedente e Concessionario secondo quanto indicato nella tabella che segue:
Beneficio da Rifinanziamento | ||
Quota Concedente | Quota Concessionario | |
(a) nella misura necessaria a consentire il ripristino dell’IRR dei Soci Privati ad un valore pari al 6,19% (IRR di offerta) | 35% | 65% |
(b) per l’eccedenza | 50% | 50% |
restando inteso che il Beneficio da Rifinanziamento calcolato nei termini di cui al presente articolo sarà attribuito al Concedente mediante riduzione del canone periodico previsto ai sensi dell’art. 18 (Determinazione del Corrispettivo) della presente Convenzione.
Art. 17 CONTRIBUTI E CORRISPETTIVO SPETTANTI ALLA CONCESSIONARIA
17.1 Il Concedente si obbliga ad erogare alla Concessionaria:
(a) i Contributi in Conto Investimenti per una somma complessiva di Euro 1.198.350.927,20, a valere in parte su risorse statali (ai sensi, tra l’altro, della legge 21 dicembre 2001 n. 443, della Legge Finanziaria 2007 e decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito con legge 9 agosto 2013 n. 98) e, nella parte residua, su risorse comunali. Detti Contributi in Conto Investimenti saranno erogati in funzione dell’avanzamento nella realizzazione della Linea, come stabilito nel seguente Art. 19.
Le Parti si danno atto che, in conformità al Bando di Xxxx (par. III.3.4), il Contributo Comunale, di importo complessivo pari a Euro 240.124.418,20, è stato determinato sulla base della differenza tra l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie destinate dal Comune alla realizzazione della Linea e l’importo che, ai sensi del Piano Economico Finanziario Contrattuale, sarà versato dal Comune alla Concessionaria a titolo di capitale sociale, finanziamento soci o altra forma di versamento di mezzi propri;
(b) il Corrispettivo (costituito da un Corrispettivo Garantito ed un eventuale Corrispettivo Supplementare) determinato ai sensi dell’Art. 18 e liquidato secondo quanto previsto dal successivo Art. 20.
17.2 I Contributi in Conto Investimenti sono stati considerati assoggettati ad I.V.A. (10%) e quindi i relativi importi computati lordi dell’I.V.A. stessa. Si dà atto, pertanto, che il Piano Economico Finanziario Contrattuale riflette tale tassazione. Nel caso in cui il Contributo Statale e/o il Contributo Comunale, risultasse/risultassero non assoggettato/i ad I.V.A.:
(i) il Concedente avrà diritto alla revisione del Piano Economico Finanziario Contrattuale in considerazione del miglioramento derivante alle condizioni di equilibrio prestabilite; e
(ii) il Corrispettivo Garantito dovrà essere proporzionalmente ridotto.
A parziale deroga di quanto sopra previsto, si precisa che, qualora i Contributi in Conto Investimenti regolati dall’art. 18 del d.l. 69/2013 attribuiti al progetto alla data della sottoscrizione della Convenzione risultassero, anche per effetto di sopravvenute interpretazione ufficiali dell'autorità competente, essere esclusi dal campo IVA e che tale circostanza faccia venire meno l’obbligo del Comune di rimborsare l’IVA allo Stato, come attualmente previsto dalla Delibera CIPE n. 66/2013, e non comporti in ogni caso altro impatto negativo sul bilancio del Concedente, in relazione all’importo di tali Contributi in Conto Investimenti assunto quale quota IVA nel Piano Economico Finanziario, una somma fino a concorrenza dell’importo di Euro 12.9 milioni di Euro potrà essere imputata nel Quadro Economico Contrattuale a corrispondente aumento della voce Imprevisti, anziché determinare la revisione del Piano Economico e Finanziario a
favore del Concedente come descritto ai punti (i) e (ii) qualora le somme della voce Imprevisti del Quadro Economico Contrattuale fossero già per intero utilizzate.
17.3 Il fabbisogno relativo alla realizzazione della Linea ed al suo avviamento, non coperto dai Contributi in Conto Investimenti sopraddetti, sarà finanziato dalla Concessionaria con mezzi propri e finanziamenti concessi da terzi, secondo le previsioni del Piano Economico Finanziario Contrattuale.
Art. 18 DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
18.1 Il Corrispettivo che il Comune si impegna a pagare alla Concessionaria, compensativo di tutti i costi e oneri e gravanti sulla Concessionaria per le prestazioni dei servizi di Gestione Linea e dell’erogazione del Servizio di Trasporto consiste in un canone periodico calcolato ai sensi del presente Art. 18. In particolare, il Concedente avrà l’obbligo di corrispondere esclusivamente quanto segue.
I. “Corrispettivo Garantito” (calcolato ed erogato su base semestrale) pari al volume del Traffico Minimo Garantito (come definito al successivo Art. 18.2) per il relativo Semestre di Esercizio moltiplicato per la Tariffa vigente per tale Semestre di Esercizio, assumendosi il Comune il rischio del minor Traffico rispetto al volume minimo garantito;
II. “Corrispettivo Supplementare” (calcolato ed erogato su base annuale). Qualora, in ciascun Anno di Esercizio, il Traffico Effettivo risultasse superiore, nel periodo di riferimento, al relativo Traffico Minimo Garantito (come definito al successivo Art. 18.2), il Comune dovrà corrispondere un corrispettivo supplementare pari al prodotto tra l’importo fisso di 0,45 Euro/passeggero, non indicizzato, al lordo di I.V.A. e ciascun passeggero rilevante ai fini del Traffico Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, restando inteso che tale Corrispettivo Supplementare sarà riconosciuto esclusivamente sino al raggiungimento del suddetto Traffico Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
Resta inteso che ai fini dell’applicazione del presente Paragrafo si applicheranno le seguenti definizioni
▪ “Traffico Effettivo”, ossia il volume di traffico effettivamente conteggiato sulla Linea nell’Anno di Esercizio (secondo i criteri indicati al successivo Art. 18.2); e
▪ “Traffico Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx”, ossia il volume di Traffico, per ogni anno di esercizio, che determini un incremento dell’IRR di 2 punti percentuali rispetto all’IRR Contrattuale, calcolato ai sensi dell’Allegato 12 alla presente Convenzione.
18.2 Il Comune, in considerazione dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’infrastruttura e a tutela della Concessionaria, garantisce alla Concessionaria il traffico minimo previsto nel Piano Economico Finanziario di Riferimento (il “Traffico Minimo Garantito”), pari a 86 milioni di passeggeri/anno nel primo anno di traffico a regime (che decorrerà dal 730° giorno successivo all’inizio del Periodo di Gestione) con i successivi incrementi indicati nel citato Piano Economico Finanziario di Riferimento, ed il traffico di avviamento previsto nel Piano Economico Finanziario di Riferimento nei primi due Anni di Esercizio. Si precisa che il traffico semestrale garantito è pari alla metà di quello del relativo Anno di Esercizio.
La determinazione del Traffico Effettivo avverrà sulla base dei passeggeri trasportati determinato con un sistema automatizzato di conteggio dei passaggi ai tornelli in ingresso ed in uscita che dovrà garantire anche la rilevazione dei passeggeri muniti di abbonamento o di altro titolo di viaggio consentito dal sistema tariffario esistente, nonché dei passeggeri provenienti da altre linee del sistema metropolitano.
18.3 La Tariffa è stata fissata in Euro 1,0940 a seguito della Gara e in conformità con il Piano Economico Finanziario Contrattuale, al lordo dell’I.V.A., e con riferimento al potere d’acquisto dell’Euro in Italia determinato alla data del 31 dicembre 2010. Resta inteso che la Tariffa sarà ridotta, nella misura prevista dal Piano Economico Finanziario Contrattuale, esclusivamente a fronte dell’integrale rimborso del finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento.
18.4 La Tariffa sarà aggiornata alla data della fine mese antecedente all’inizio dell’Esercizio Commerciale con il criterio stabilito al paragrafo 2.5.6 lettera b), del Disciplinare Tecnico e costituirà la “Tariffa Base” iniziale di Concessione. Il valore della Tariffa Base sarà successivamente incrementato, in considerazione dell’inflazione prevista, in conformità a quanto previsto nel paragrafo 2.5.6 lettera b), del Disciplinare Tecnico (1,7% all’anno); tale incremento, essendo stato stabilito a forfait, resterà fisso quand’anche l’inflazione effettiva, misurata dall’indice ISTAT, risultasse inferiore al tasso sopra indicato. Nel caso in cui l’inflazione effettiva fosse superiore all’1,7% su base annua, il Concedente riconoscerà alla Concessionaria un’ulteriore maggiorazione della Tariffa Base pari al 75% del differenziale tra inflazione effettiva ed il parametro di riferimento 1,7%.
Art. 19 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO INVESTIMENTI
19.1 Il Contributo Statale, di ammontare complessivo pari a Euro 958.226.509,00, è composto dalle seguenti voci:
(a) fondi ai sensi dell’art. 1, commi 977 e 979, della Legge n. 296/2006 (“Legge Obiettivo”), per l’importo di Euro 239.996.509;
(b) fondi ai sensi dell’art. 7 del decreto legge n. 159/2007 convertito con legge n. 222 del 29 novembre 2007 per l’importo di Euro 9.900.000;
(c) fondi EXPO ai sensi del DPCM 22 ottobre 2008 (modificato dal DPCM 1 marzo 2010), per l’importo di Euro 480.000.000;
(d) fondi FAS ai sensi della Delibera CIPE n. 99 del 2009, per l’importo di Euro 56.130.000;
(e) fondi a valere sulle risorse del fondo di cui all’art. 18, comma 1, del decreto legge
n. 69/2013 assegnati ai sensi della Delibera di Approvazione, per l’importo di Euro 129.400.000;
(f) fondi a valere sulle risorse del fondo di cui all’art. 32, comma 6 del decreto legge
n. 98/2011 assegnati ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.L. 145/2013, per l’importo di Euro 42.800.000.
19.2 I Contributi in Conto Investimenti saranno versati dal Concedente alla Concessionaria in proporzione all’avanzamento della realizzazione della Linea rappresentato dai S.A.L. approvati ai sensi del presente Art. 19.2. I S.A.L. saranno emessi ogni bimestre dell’anno solare, entro i 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza di ciascun bimestre. I S.A.L.
saranno sottoscritti dalla Direzione Lavori, verificati e controfirmati dal Rappresentante della Concessionaria di cui all’Art. 3 che precede o da un suo delegato, e saranno, entro i successivi 15 (quindici) giorni, presentati all’approvazione del Responsabile del Procedimento il quale si pronunzierà nei 30 (trenta) giorni successivi alla loro presentazione. Qualora il Responsabile del Procedimento motivatamente rifiutasse, in tutto o in parte, l’approvazione, il Concedente avrà diritto di sospendere il versamento dei Contributi in Conto Investimenti corrispondente alla parte non approvata.
19.3 I pagamenti dei S.A.L. saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dall’approvazione di ciascun S.A.L. o comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine previsto per l’approvazione da parte del Responsabile del Procedimento ai sensi del medesimo Art. 19.2 salvo che il pagamento del S.A.L. sia stato motivatamente sospeso dal Responsabile del Procedimento
19.4 Nel caso in cui il versamento dei Contributi in Conto Investimenti venisse ritardato rispetto ai termini prescritti nell’Art. 19.3 che precede, spetteranno alla Concessionaria gli interessi legali sulle somme dovute. Qualora il ritardo, per fatto non imputabile alla Concessionaria, superi i 60 (sessanta) giorni, a decorrere dal 61° giorno spetteranno alla Concessionaria gli interessi moratori previsti dall’art. 144 del Regolamento.
19.5 Qualora il ritardo nel pagamento dei Contributi in Conto Investimenti non motivatamente giustificato da cause imputabili alla Concessionaria (il “Ritardo Rilevante”), superi i 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pagamento del S.A.L. di cui al precedente Art. 19.3, la Concessionaria avrà diritto di sospendere i lavori fino alla data di integrale adempimento di tutti gli obblighi di pagamento del Concedente. Qualora il Ritardo Rilevante superi i 240 (duecentoquaranta) giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pagamento del S.A.L. di cui al precedente Art. 19.3, la Concessionaria, decorso infruttuosamente un ulteriore periodo di 60 (sessanta) giorni senza che siano stati corrisposti interamente i Contributi in Conto Investimenti dovuti, avrà diritto di risolvere la presente Convenzione per inadempimento del Concedente ai sensi dell’art. 1456 cod. civ secondo quanto previsto all’Art. 49.3. Resta fermo in ogni caso, a fronte di ciascun Xxxxxxx Xxxxxxxxx, il diritto della Concessionaria al Riequilibrio ai sensi del successivo Art. 47 ove ne ricorrano i presupposti.
19.6 Dal Contributo in Conto Investimenti saranno detratte le penali definitive dovute dalla Concessionaria calcolate ai sensi del successivo Art. 24.4.
Art. 20 MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
20.1 Modalità di pagamento del Corrispettivo Garantito e del Corrispettivo Supplementare
(a) Il Corrispettivo Garantito sarà dovuto dal Concedente a partire dalla data di inizio dell’Esercizio Commerciale. Ai fini del pagamento del Corrispettivo Garantito di volta in volta dovuto, la Concessionaria dovrà inviare al Responsabile del Procedimento apposita richiesta di pagamento del Corrispettivo Garantito in conformità alla presente Convenzione, sottoscritta dal Direttore di Esercizio o da un suo delegato. Ciascuna richiesta potrà essere inviata successivamente all’inizio di ciascun Semestre di Esercizio, ed il relativo Corrispettivo Garantito sarà pagato entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, da parte del Responsabile del Procedimento, della relativa richiesta di pagamento. Dal Corrispettivo Garantito relativo al primo Semestre di Esercizio dell’ultimo Anno di Esercizio sarà detratta
la ritenuta prevista dal precedente Art. 9.4. Il pagamento del Corrispettivo Xxxxxxxxx non pregiudicherà il diritto del Concedente di invocare il pagamento delle penali di cui all’Art. 39 ove ne ricorrano i presupposti, fatto salvo, in caso di risoluzione, il diritto di richiedere il risarcimento del danno.
(b) Il Corrispettivo Supplementare sarà dovuto dal Concedente (ove ne ricorrano le condizioni) in via posticipata al termine del relativo Anno di Esercizio. Al fine del pagamento del Corrispettivo Supplementare di volta in volta dovuto in relazione a ciascun Anno di Esercizio, la Concessionaria dovrà inviare al Responsabile del Procedimento apposita richiesta, sottoscritta dal Direttore di Esercizio o da un suo delegato, che evidenzi il calcolo dell’importo dovuto a titolo di Corrispettivo Supplementare in conformità alla presente Convenzione. Il pagamento di ciascun importo di volta in volta dovuto a titolo di Corrispettivo Supplementare dovrà avvenire (previa verifica da parte del Concedente della correttezza del calcolo effettuato) entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relativa richiesta da parte della Concessionaria.
(c) In caso di ingiustificato ritardo nel pagamento del Corrispettivo che superi di 30 (trenta) giorni i termini sopra stabiliti, la Concessionaria avrà diritto agli interessi moratori al tasso Euribor a sei mesi + 1 punto percentuale. Nel caso in cui il ritardo superi i 180 (centottanta) giorni, la Concessionaria avrà diritto di risolvere la Convenzione, previa diffida, ai sensi del seguente Art. 49.1 della Convenzione.
(d) In nessun caso la Concessionaria potrà sospendere il Servizio di Trasporto secondo il Programma di Esercizio in vigore.
Art. 21 FORMAZIONE E IMPIEGO DEL CAPITALE DELLA CONCESSIONARIA. SUO AMMORTAMENTO E RESTITUZIONE AGLI AZIONISTI
21.1 La Concessionaria dovrà verificare che i Soci provvedano, a richiesta del consiglio di amministrazione, a versare l’intero importo dei Mezzi Propri previsto nel Piano Economico Finanziario Contrattuale.
21.2 La Concessionaria non potrà procedere a rimborsare il capitale ai Soci prima di avere restituito i finanziamenti dei terzi (bancari o obbligazionari) contratti per la costruzione della Linea senza il previo consenso degli Enti Finanziatori.
Il Concedente autorizzerà, salvo che vi osti giustificato motivo, le operazioni di ottimizzazione finanziaria della Concessione, che la Concessionaria avrà facoltà di proporre, sia in fase di costruzione, relativamente al finanziamento della spesa, sia in fase di esercizio.
Resta inteso che l’autorizzazione all’esecuzione di tali operazioni non potrà comportare direttamente o indirettamente costi e/o oneri aggiuntivi (di qualsivoglia natura o a qualsivoglia titolo) a carico del Concedente.
Art. 22 PROGETTAZIONE
22.1 Progettazione esecutiva
(a) Fermo restando e integralmente richiamato quanto riconosciuto e convenuto dalle Parti al precedente Art. 2.4, la Concessionaria si obbliga a redigere, tramite i Soci Privati, il Progetto Esecutivo della Linea:
(i) in conformità a quanto previsto dal Progetto Definitivo, dal Codice dei Contratti Pubblici ed agli altri documenti tecnici allegati alla Lettera di Xxxxxx (comprese le relative varianti);
(ii) in conformità alle Prescrizioni; nonché
(iii) in conformità alle previsioni dell’art. 19.2 del Capitolato Speciale Costruzione.
(b) L’attività di progettazione di cui al precedente paragrafo dovrà, inoltre, conformarsi alle prescrizioni impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Commissione di Sicurezza, con particolare riferimento al Sistema.
(c) II Progetto Esecutivo dovrà essere predisposto in regime di Assicurazione di Qualità secondo le norme UNI-EN ISO 9001.
(d) La Concessionaria dovrà fornire, a sua cura e spese, gli elaborati progettuali secondo la tipologia e la quantità indicate al paragrafo 5.3. del Disciplinare Tecnico.
(e) Il Progetto Esecutivo dovrà essere sviluppato nei tempi indicati dal Piano Programma di Progettazione consegnato dalla Concessionaria al Concedente e da quest’ultimo accettato. Gli elaborati del Progetto Esecutivo verranno consegnati dalla Concessionaria al Concedente almeno 90 (novanta) giorni precedenti alla data di inizio dei lavori relativo a tale fase secondo le modalità di cui all’Art. 19.3 del Capitolato Speciale Costruzione. Entro 30 (trenta) giorni dalla consegna degli elaborati, il Concedente avrà il diritto, anche tramite l’Alta Vigilanza, di richiedere eventuali modifiche ed integrazioni agli stessi, che dovranno essere recepite dalla Concessionaria entro il termine di 15 (quindici) giorni ovvero entro il diverso termine concordato tra le Parti e quindi approvato dal Concedente entro l’ulteriore termine di 15 (quindici) giorni dalla nuova consegna. In mancanza di tali richieste di modifica o integrazione, gli elaborati dovranno essere approvati dal Concedente entro 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento.
22.2 Varianti progettuali
(a) In sede di predisposizione del Progetto Esecutivo, la Concessionaria è tenuta ad adeguarsi alle varianti progettuali richieste dal Concedente che presentino – alternativamente e non cumulativamente – le seguenti caratteristiche:
(i) comportino l’introduzione di modifiche di dettaglio e/o di innovazioni migliorative che non determinino un’alterazione sostanziale del Progetto Definitivo;
(ii) comportino l’introduzione di modifiche che non comportino un aumento dei costi e della tempistica per la realizzazione della Linea e/o un incremento dei costi di gestione previsti nel Piano Economico Finanziario Contrattuale;
(iii) siano rese necessarie da sopravvenute disposizioni imperative di legge o di regolamento;
(iv) siano rese necessarie da eventi di Forza Maggiore, Fatto del Concedente o Fatto del Terzo;
(v) siano rese necessarie da sopravvenuti ed imprevisti motivi di pubblico interesse;
(vi) siano rese necessarie per correggere eventuali errori progettuali.
(b) Qualora le varianti progettuali richieste dal Concedente ai sensi del precedente paragrafo (a), ad eccezione di quelle sub (vi), comportino un’alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario (che sarà onere della Concessionaria indicare e provare), la Concessionaria medesima avrà diritto a richiedere il Riequilibrio ai sensi del successivo Art. 47.
Art. 23 CRONOGRAMMA GENERALE DI COSTRUZIONE
23.1 Le Parti danno atto che il Cronogramma Generale di Costruzione allegato alla presente Convenzione sub 4 è stato approvato dal Concedente, e pertanto esso:
(a) definisce i tempi di realizzazione della Linea; e
(b) costituisce il riferimento per l’applicazione delle eventuali penali da ritardo di cui al seguente Art. 24.4.
23.2 Il piano di consegna delle aree pubbliche da parte del Concedente è riportato all’Allegato
9 alla presente Convenzione, restando convenuto che il Concedente sarà comunque considerato adempiente ove consegni ciascuna area pubblica in tempo utile per garantire la realizzazione del Progetto Esecutivo nel rispetto del Cronogramma Generale di Costruzione.
Art. 24 RITARDO NELLA COSTRUZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DELLA LINEA
24.1 Fermo restando quanto previsto all’Art. 9.2 che precede, la Concessionaria è tenuta a rispettare il Cronogramma Generale di Costruzione e sarà responsabile per ogni ritardo nella sua attuazione che comporti il mancato rispetto del Termine di Costruzione e/o del termine di cui di all’Art. 2.1, lett. (f).
24.2 Nei casi di cui al precedente comma, qualora il ritardo non sia imputabile alla Concessionaria, quest’ultima avrà il diritto di richiedere una proroga del Termine di Costruzione e/o del termine di cui di all’Art. 2.1, lett. (f) che precede, e avrà diritto a richiedere la revisione del Piano Economico Finanziario Contrattuale ai sensi dell’Art. 47 che segue come meglio specificato al successivo Articolo 24.3.
24.3 Resta inteso che:
(a) la Concessionaria, al fine di rispettare il Termine di Costruzione e l’ottenimento del N.O.E., si adopererà per recuperare i ritardi intermedi che si verificassero nell’attuazione del Cronogramma Generale di Costruzione, a qualsiasi causa dovuti. Laddove tali ritardi fossero conseguenza di Forza Maggiore, Fatto del Concedente o Fatto del Terzo o, comunque, di eventi in relazione ai quali la presente Convenzione attribuisca espressamente alla Concessionaria il diritto al Riequilibrio, e ciò comportasse maggiori costi, si potrà dare luogo a Riequilibrio a norma del seguente Art. 47;
(b) fermo restando quanto previsto al precedente capoverso, nessun’altra rivendicazione di indennizzi o risarcimenti sarà dall’una parte all’altra avanzata in ragione di ritardi o di accelerazioni, e/o delle conseguenti variazioni del Cronogramma Generale di Costruzione, che non si riflettano in ritardi nell’ultimazione della Linea e nella sua messa in esercizio, o che si riflettano in una sua anticipazione.
24.4 Le penali dovute dalla Concessionaria al Concedente per i ritardi imputabili alla Concessionaria e/o ai Soci Privati sono stabilite nella misura seguente:
1. relativamente alla violazione dell’obbligo di cui all’Art. 2.1, lett. (f) che precede:
(i) Euro 0,5 ‰ dell’importo della Tratta Expo per ogni giorno di ritardo fino a 30 giorni;
(ii) Euro 1 ‰ dell’importo della Tratta Expo per ogni giorno di ritardo dal 31° al 60° giorno,
(iii) Euro 1,5 ‰ dell’importo della Tratta Expo per ogni giorno di ritardo a decorrere dal 61° giorno;
2. per ogni giorno di ritardo nell’inizio del Servizio di Trasporto rispetto al Termine di Costruzione (e sulla base dell’importo di Euro 1.402.625.206,87, dato dalla somma dei prezzi PPD, PPE, PRC, PS1 e PS2 di cui al Quadro Economico Contrattuale (il “Valore di Riferimento”):
(i) Euro 0,5 ‰ fino al 30° giorno di ritardo;
(i) Euro 1 ‰ dal 31° al 60° giorno di ritardo;
(ii) Euro 1,5 ‰ dal 61°giorno di ritardo.
L’automatica applicazione delle penali sub 1 e 2 che precedono, con trattenute sul primo
S.A.L. successivo alla data del ritardo penalizzato opererà, cumulativamente, fino al 10% del Valore di Riferimento. Fermo restando quanto precede, il raggiungimento del limite suddetto non determinerà il diritto del Concedente di risolvere la Convenzione sino a quando non siano decorsi 240 (duecentoquaranta) giorni di ritardo rispetto al Termine di Costruzione, fatto salvo il maggior danno.
La Concessionaria è obbligata a prevedere e mantenere, nel Contratto di Costruzione, un meccanismo di penali almeno speculari alle penali dovute dalla Concessionaria, nonché l’obbligo del Costruttore di garantire il pagamento di tali penali alla data in cui il relativo importo sia dovuto dalla Concessionaria medesima ai sensi della Convenzione, ferma restando la diretta responsabilità della Concessionaria per il pagamento delle penali maturate in favore del Concedente.
Art. 25 VARIANTI IN CORSO D’OPERA
25.1 Le varianti in corso d’opera potranno essere richieste dal Concedente ovvero proposte dalla Concessionaria e autorizzate dal Concedente.
Restano a carico del Concedente le eventuali varianti in corso d’opera ovvero le varianti progettuali introdotte:
(i) in conseguenza di cause di Forza Maggiore e/o Fatto del Terzo;
(ii) in conseguenza di sopravvenuti mutamenti normativi;
(iii) in conseguenza di un Fatto del Concedente;
(iv) a fronte di richieste del Concedente medesimo.
25.2 Le varianti in corso d’opera non dovute ad errori od omissioni di progettazione, che dovessero comportare un aumento dei tempi e/o dei costi previsti tale da alterare l’Equilibrio Economico Finanziario della Concessione, solo ove previamente approvate dal Concedente, daranno diritto alla Concessionaria, su cui grava l’onere della prova, di richiedere il Riequilibrio ai sensi del successivo Art. 47. In tal caso, compatibilmente con le disponibilità del Concedente, il Riequilibrio potrà essere effettuato mediante il pagamento di uno specifico corrispettivo da concordare ai sensi dell’articolo 161, commi 6 e 12 del Regolamento, da corrispondere sulla base dello stato avanzamento lavori relativo alle singole varianti.
25.3 Le Parti convengono che la Concessionaria sarà obbligata ad eseguire le varianti discrezionali richieste dal Concedente di cui ai paragrafi (iii) e (iv) dell’Art. 25.1 che precede solo a condizione che il Riequilibrio sia effettuato esclusivamente mediante corresponsione di una somma di denaro da versarsi sulla base dello stato avanzamento lavori relativo alla variante considerata.
25.4 I maggiori tempi e costi derivanti da varianti determinate da errori od omissioni di progettazione resteranno ad intero carico della Concessionaria, compreso l’onere della nuova progettazione, i maggiori costi di realizzazione e il pagamento delle penali eventualmente maturate per il ritardo.
Art. 26 DIREZIONE LAVORI
La Direzione Lavori sarà svolta ai sensi del precedente Art. 5.5 nel rispetto dei princìpi contenuti nel Regolamento, nel Contratto di Costruzione e, per quanto applicabile, nel Capitolato Speciale di Costruzione.
Art. 27 COSTI DI ALTA VIGILANZA E DEI COLLAUDI
27.1 I costi sostenuti dal Concedente per l’attività di Alta Vigilanza svolta in relazione alla fase di costruzione della Linea, compreso il periodo di pre-esercizio, sono a carico della Concessionaria, a valere sulle spese generali e competenza per servizi di ingegneria, nei limiti di cui all’Art. 5.6.
27.2 I costi sostenuti dal Concedente per l’attività di Alta Vigilanza, eventualmente svolta in relazione alla fase di Gestione della Linea, resteranno a suo carico.
27.3 Saranno a carico della Concessionaria, sia nella fase di costruzione della Linea, compreso il pre-esercizio, sia nella fase di Gestione della Linea, le spese per l’assistenza tecnica ed amministrativa e per l’approntamento di tutti i supporti tecnici e materiali, della documentazione, delle prove in sito e in laboratorio etc. occorrenti all’espletamento delle attività di Alta Vigilanza e di collaudo.
Art. 28 ESPROPRI, OCCUPAZIONI E RIMOZIONE DEI SOTTO-SERVIZI E SOVRA-SERVIZI
28.1 Il Concedente, a norma dell’art. 6 del D.P.R. n. 327/2001 (c.d. Testo Unico Espropriazioni) e successive modificazioni ed integrazioni, delega l’esercizio dei poteri espropriativi alla Concessionaria che procederà, in nome e per conto del Concedente, ma a propria cura e spese, all’espropriazione e/o all’occupazione temporanea delle aree e/o degli immobili interessati dall’esecuzione dei lavori oggetto della Concessione sulla base del Piano delle Espropriazioni di cui all’Art. 28.4 che segue. Allo stesso modo, la Concessionaria provvederà alla costituzione di eventuali servitù, di carattere temporaneo o definitivo. La Concessionaria è autorizzata a compiere ed a curare le trascrizioni nei registri immobiliari e le iscrizioni in catasto, che prevedranno il diritto d’uso delle aree espropriate o temporaneamente occupate in favore della Concessionaria per gli scopi della Concessione e per le durate necessarie, e provvederà alla liquidazione delle relative indennità in xxx xxxxxxxxxxxxxx x/x xxxxxxxxxxx, nonché alla corresponsione delle indennità sulla base degli eventuali accordi bonari. La Concessionaria adotterà i decreti di esproprio, di occupazione d’urgenza, di asservimento e tutti gli atti relativi ai procedimenti preparatori, compreso l’avvio del procedimento di cui all’articolo 166 del Codice dei Contratti Pubblici.
28.2 La Concessionaria provvederà, a propria cura e spese, mediante accordi con gli Enti Competenti, alla rimozione dei Sotto-Servizi e dei Sovra-Servizi interferenti con la realizzazione della Linea. Al riguardo, nella fase di predisposizione del Progetto Esecutivo, il Concedente fornirà alla Concessionaria, senza assumere alcun impegno di risultato, ampia collaborazione per risolvere e definire preventivamente i problemi che dovessero insorgere con gli Enti e i soggetti gestori di pubblici servizi a causa di interferenze dei lavori con i servizi stessi e/o con aree, strutture, fabbricati di loro proprietà e/o in loro uso.
Nei casi di Forza Maggiore, Fatto del Terzo, Fatto del Concedente, o comunque non imputabili a responsabilità della Concessionaria, qualora i tempi e i costi necessari per la rimozione dei Sotto-Servizi e Sovra-Servizi dovessero eccedere le assunzioni previste nel Cronogramma Generale di Costruzione e nel Piano Economico Finanziario Contrattuale in modo tale da non consentire il rispetto della data di Esercizio Commerciale prevista nel Cronogramma Generale di Costruzione, la Concessionaria avrà diritto, rispettivamente, alla proroga del Termine di Costruzione e/o del termine di cui di all’Art. 2.1, lett. (f) e, ove ne ricorrano i presupposti, al Riequilibrio. Resta in ogni caso inteso che l’importo rilevante ai fini del Riequilibrio sarà maggiorato del 10% in tutti i casi in cui il Costruttore abbia anticipato una spesa finalizzata a garantire lo svolgimento di attività necessarie per il rispetto del Cronoprogramma secondo quanto previsto dall’art. 41.4 del Capitolato Speciale Opere Civili.
28.3 La Concessionaria dovrà aggiornare periodicamente il Concedente sullo stato delle procedure di esproprio ed eseguire gli indirizzi del Concedente medesimo per la gestione di tali procedure.
28.4 Il Piano delle Espropriazioni comprende un preventivo di spesa per le relative indennità, ivi comprese quelle attinenti alle occupazioni provvisorie ed alle servitù occorrenti all’Opera per un importo di Euro 30.050.000 calcolato sulla scorta del criterio indennitario utilizzato nel progetto posto a base di Gara e recepito dalla presente Convenzione. Nell’ipotesi in cui l’ammontare degli indennizzi, imposte e tasse per le aree previste nel Piano degli Espropri e nel Progetto Definitivo dovessero superare gli importi stimati e qualora i costi ulteriori non siano coperti dalle risorse disponibili a valere sulla voce Imprevisti, si applicherà quanto previsto al successivo Art. 28.6. In ogni
caso, la Concessionaria non potrà procedere, senza la preventiva autorizzazione scritta del Concedente, all’acquisizione e/o all’occupazione di immobili o alla costituzione di diritti reali mediante libera contrattazione il cui costo ecceda quanto previsto nel Piano delle Espropriazioni e nel Progetto Definitivo.
28.5 Qualora eventuali ritardi dei procedimenti espropriativi, non imputabili alla Concessionaria, comportino conseguenti ritardi nei tempi di realizzazione della Linea rispetto a quanto previsto nel Cronogramma Generale di Costruzione, tali ritardi – ove non recuperabili a norma del precedente Art. 24.3(a) e soltanto in tal caso – potranno dare luogo ad una proroga del Termine di Costruzione ovvero del termine di cui all’Art. 2.1 lett.(f) che precede, conseguentemente, della durata della Concessione, nonché al Riequilibrio. La Concessionaria non potrà invece richiedere la proroga dei suddetti termini qualora il ritardo sia ad essa imputabile.
28.6 Qualora i maggiori indennizzi approvati ai sensi del precedente Art. 28.4 comportino un’alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario della Concessione, si procederà a Riequilibrio.
Art. 29 BONIFICA DELLE AREE
29.1 Qualora in corso d’opera, emergessero situazioni di inquinamento, la Concessionaria, in accordo con il Concedente in ordine alla tipologia d’intervento ritenuto più opportuno e alle tempistiche necessarie, dovrà procedere alla messa in sicurezza ed alla bonifica di tutte le aree contaminate, provvedendo allo smaltimento dei materiali inquinanti nel puntuale rispetto della normativa vigente e secondo le prescrizioni che saranno impartite dalle Autorità competenti alle quali la Concessionaria dovrà tempestivamente segnalare l’evento.
29.2 La Concessionaria dovrà procedere alla bonifica da ordigni esplosivi e residuati bellici delle aree interessate dai lavori. Prima di dar corso all’inizio delle opere di bonifica, la Concessionaria dovrà darne comunicazione all’Autorità Militare ed all’Alta Vigilanza, sottoponendo un piano di bonifica che dia conto di una ragionevole stima dei tempi e dei costi necessari per rimuovere gli ordigni bellici.
29.3 La Concessionaria dovrà esibire all’Alta Vigilanza i certificati di collaudo e le attestazioni relative all’avvenuto puntuale adempimento degli obblighi di cui ai precedenti Artt. 29.1 e 29.2, il tutto a propria cura e spese.
29.4 La Concessionaria dovrà riferire al Concedente, con relazioni periodiche mensili, circa lo svolgimento di tutte le operazioni di bonifica fino al loro avvenuto completamento.
29.5 In caso di ritardo non imputabile alla Concessionaria, qualora nonostante la massima diligenza della Concessionaria volta a minimizzare i ritardi, le attività di bonifica di cui al presente Art. 29 incidessero sul rispetto del Cronogramma Generale Contrattuale, comportando ritardi che non siano recuperabili ai sensi dell’Art. 24.3(a), si potrà dare luogo ad una proroga del Termine di Costruzione ovvero del termine di cui all’Art. 2.1(f) e, conseguentemente, del termine di durata della Concessione, per il tempo strettamente necessario.
29.6 Fermo restando quanto previsto agli Artt. 29.1 e 29.2 che precedono, i costi per le attività di bonifica relative alle aree identificate con la lettera “A” nel documento allegato sub 13 alla presente Convenzione verranno riconosciuti attingendo alla voce dedicata alle
bonifiche nel Quadro Economico Contrattuale. Ove tale ultimo importo non dovesse essere capiente, per gli eventuali maggiori costi si attingerà alla voce imprevisti nel Quadro Economico Contrattuale. Ove anche tale importo non risultasse capiente, si applicherà la Franchigia Contrattuale. Nella sola eventualità in cui tali importi non dovessero comunque essere sufficienti, la Concessionaria avrà diritto a richiedere il Riequilibrio.
Per quanto riguarda invece i costi per le attività di bonifica relative alle aree identificate con la lettera “B” nel documento allegato sub 13 alla presente Convenzione, essi verranno riconosciuti attingendo alla voce dedicata alle bonifiche nel Quadro Economico Contrattuale. Ove tale ultimo importo non dovesse essere capiente, per gli eventuali maggiori costi si applicherà la Franchigia Contrattuale. Ove anche tale importo non risultasse capiente, si attingerà alla voce imprevisti del Quadro Economico Contrattuale. Nella sola eventualità in cui tali importi non dovessero comunque essere sufficienti, la Concessionaria avrà diritto a richiedere il Riequilibrio.
29.7 In merito ai costi relativi ad ogni altra attività di bonifica di cui ai precedenti Artt. 29.1 e
29.2 e non inclusa fra quelle di cui al precedente Art. 29.6, si applicherà, in primis, la Franchigia Contrattuale. Qualora l’importo di detta Franchigia Contrattuale non fosse capiente, per la copertura dei costi relativi allo svolgimento delle attività di cui al presente comma, si impiegheranno, in quest’ordine, la voce bonifiche e la voce imprevisti del Quadro Economico Contrattuale. Nella sola eventualità in cui tali importi non dovessero comunque essere sufficienti, la Concessionaria avrà diritto a richiedere il Riequilibrio.
Art. 30 PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI RITROVATI
Salvi i diritti spettanti al Concedente ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, lo Stato è proprietario degli oggetti di interesse storico, archeologico, artistico, scientifico, che possano essere rinvenuti durante l’esecuzione dei lavori. La stessa prescrizione è inserita nel Contratto di Costruzione.
Art. 31 INTERVENTI DI CARATTERE ARCHEOLOGICO
31.1 Gli interventi di carattere archeologico da effettuarsi durante la realizzazione della Linea (di assistenza archeologica allo scavo meccanico, cd. scavo assistito di cui all'art. 31.5, nonché alle attività di rinvenimento e rimozione dei reperti archeologici di cui all'art.
31.6) verranno eseguiti sulla base dell’accordo sottoscritto ai sensi dell’articolo 96, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici tra la SP e la Soprintendenza Regionale ai beni archeologici in data 23 gennaio 2014, secondo le previsioni della relazione allegata al predetto accordo di cui all’Allegato 17 alla presente Convenzione.
31.2 Qualora nel corso dei lavori dovessero venire alla luce reperti archeologici, la Concessionaria opererà secondo le modalità previste nel succitato accordo, essendo vincolato alle tempistiche e alle modalità di intervento ivi contenute e precisate nella relazione tecnica ivi allegata. La Concessionaria provvederà a darne immediata comunicazione all’Alta Vigilanza ed alla competente Soprintendenza.
31.3 La Concessionaria dovrà ridurre al minimo i ritardi connessi al ritrovamento dei reperti, in conformità alle procedure operative fissate dal suddetto accordo.
31.4 Ferma restando la responsabilità della Concessionaria per i tempi e i costi indicati nell’accordo di cui al precedente Art. 31.1, nonché la regolamentazione dei costi ai sensi
dei successivi Art. 31.5 e 31.6, qualora, nonostante la massima diligenza della Concessionaria volta a minimizzare i ritardi, le attività di rimozione dei reperti archeologici comportassero dei ritardi rispetto al Cronogramma Generale di Costruzione, si potrà dare luogo – sempreché i ritardi non siano recuperabili ai sensi del precedente Art. 24.3(a) – ad una proroga del Termine di Costruzione ovvero del termine di cui all’Art. 2.1 lett.(f) che precede e, conseguentemente, della durata della Concessione, per il tempo strettamente necessario.
31.5 Qualora i costi delle attività di assistenza archeologica allo scavo meccanico (cosiddetto scavo assistito), a seguito ed in ragione di eventuali fatti o accadimenti sopravvenuti non preventivabili rispetto a quanto desumibile dalla documentazione di cui al paragrafo 3.2 del Disciplinare Tecnico adattata al Progetto Definitivo, non imputabili a fatto e colpa della Concessionaria, siano tali da determinare un’alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, si procederà a Riequilibrio ai sensi del successivo Art. 47. Diversamente, qualora i maggiori costi delle attività di cui al presente art. 31.5 siano dovuti e/o comunque riconducibili ad una mancata valutazione, da parte della Concessionaria, di elementi e dati rispetto a quanto desumibile dalla documentazione sopra citata o dalla mancata osservanza delle procedure previste dal succitato accordo, non si darà corso ad alcuna revisione del Piano Economico Finanziario Contrattuale e la Concessionaria dovrà farvi fronte con i propri mezzi.
31.6 I costi delle attività conseguenti al rinvenimento, durante lo scavo assistito, di depositi archeologici, ivi compresi i costi dello scavo stratigrafico effettivo e delle attività di rimozione dei ritrovamenti archeologici, verranno riconosciuti alla Concessionaria a valere sulla voce imprevisti. Nella eventualità in cui tali imprevisti non dovessero essere sufficienti, la Concessionaria avrà diritto a richiedere il Riequilibrio.
Art. 32 CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE
32.1 Il Concedente imporrà alla Concessionaria, e questi al Costruttore, di adottare le misure più idonee per disciplinare la circolazione veicolare e pedonale interferente con l’esecuzione degli Interventi. Gli eventuali oneri derivanti dalle interruzioni e/o variazioni del servizio di trasporto pubblico e/o dei servizi sostitutivi di trasporto pubblico nelle zone interessate degli Interventi saranno posti a carico della Concessionaria fino alla concorrenza di 1 (uno) milione di Euro in conformità al Piano Economico Finanziario Contrattuale; i costi eventualmente eccedenti detto limite saranno a carico del Concedente.
32.2 Gli Interventi dovranno essere programmati e realizzati con modalità tali da mantenere il più possibile la regolarità del servizio di trasporto predetto. A questo scopo la Concessionaria s’impegna ad intervenire a periodiche riunioni che saranno convocate dall’Alta Vigilanza.
Art. 33 OMOLOGAZIONE DEL SISTEMA E DEL MATERIALE ROTABILE E LORO VERIFICHE E
COLLAUDI
33.1 La Concessionaria impiegherà apparecchiature di segnalamento e automazione che, al momento del loro collaudo finale in opera dovranno essere state omologate con una certificazione idonea ad ottenere l’autorizzazione ministeriale N.O.E..
33.2 Analogamente, la Concessionaria dovrà impiegare Materiale Rotabile debitamente omologato.
33.3 La Concessionaria s’impegna ad effettuare tutte le prove tecniche e le verifiche necessarie al fine di garantire i livelli di sicurezza richiesti dalla normativa applicabile per ciascuna apparecchiatura impiegata nel Sistema nei tempi previsti dal Cronogramma Generale di Costruzione e, comunque, a rispettare le procedure previste nelle Specifiche Tecniche Generali allegate alla Lettera di Invito.
33.4 Analogo impegno è assunto dalla Concessionaria relativamente al Materiale Rotabile.
33.5 I costi relativi alle omologazioni e ai collaudi delle apparecchiature saranno ad esclusivo carico della Concessionaria.
33.6 I costi predetti dovranno essere posti dalla Concessionaria rispettivamente a carico dei Soci Costruttori fornitori del Sistema.
Art. 34 ULTIMAZIONE DEI LAVORI
34.1 La Concessionaria, con un anticipo di 90 (novanta) giorni, darà comunicazione scritta al Concedente, e per esso al Responsabile del Procedimento, della data in cui sarà ultimata la Linea.
34.2 La Concessionaria comunicherà al Responsabile del Procedimento, alla Direzione Lavori ed all’Alta Vigilanza, a mezzo PEC (posta elettronica certificata), le date di inizio delle prove e verifiche da eseguire secondo le previsioni contenute nel Piano di Ispezioni e Prove delle Forniture di cui al paragrafo 7.2.1, lett. d) del Disciplinare Tecnico, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla data prevista.
34.3 Per ogni sottosistema ricompreso nelle Opere Tecnologiche, la Concessionaria dovrà elaborare le specifiche tecniche di prova necessarie per la sua messa in servizio, tenendo conto della funzionalità dell’intera Linea.
Tali documenti dovranno indicare caratteristiche tecniche, prove, verifiche e procedure per la messa a punto dei singoli sottosistemi interessati, in accordo con le Specifiche Tecniche Generali (come definite nella Lettera di Invito ed alla stessa allegate) e, in particolare, con le norme contenute nelle circolari della Direzione Generale della MCTC ovvero di ogni altro organismo competente sul territorio (ASL, USTIF, etc.).
Le specifiche tecniche di prova dovranno essere presentate 30 (trenta) giorni prima del completamento della relativa lavorazione.
Per quanto riguarda il Materiale Rotabile, la specifica tecnica di prova dovrà essere consegnata almeno 30 (trenta) giorni prima del collaudo dei singoli componenti e 90 (novanta) giorni prima del collaudo finale in fabbrica ed in linea del veicolo testa di serie.
Per ogni prova e verifica verrà redatta una specifica relazione sottoscritta dal responsabile della prova e dal Rappresentante della Concessionaria e in seguito, previa constatazione dell’avvenuto espletamento delle verifiche per tutti i sistemi e sottosistemi e dell’avvenuta ultimazione delle Opere Civili, dovrà essere redatto apposito verbale di completamento dei lavori, e quindi rilasciato il nulla osta ad eseguire tutte le prove e verifiche finali previste, in presenza degli Organismi competenti al rilascio delle autorizzazioni e nulla osta specifici (MCTC, USTIF, ASL, etc.). Durante l’espletamento
delle prove, la Concessionaria dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il personale occorrente.
34.4 Per le Opere Civili si dovrà dare corso ai collaudi statici di cui all’art. 7 della legge n. 1086/1971 e successive modifiche. I collaudi statici e le relative prove di carico saranno effettuati dalla Commissione di Collaudo e dovranno essere completati prima della certificazione dell’ultimazione dei lavori.
34.5 Una volta completate con esito positivo le prove e le verifiche delle Opere Tecnologiche ed i collaudi statici delle Opere Civili, si provvederà alla certificazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori, sia per le Opere Civili, sia – separatamente – per le Opere Tecnologiche, sia – separatamente – per il Sistema e per il Materiale Rotabile.
Art. 35 COLLAUDI, PRE-ESERCIZIO E RILASCIO DEL N.O.E.
35.1 La Commissione di Xxxxxxxx verrà nominata dal Concedente e provvederà anche, tramite un proprio componente, al collaudo statico delle opere strutturali.
La Commissione di Sicurezza verrà nominata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e curerà tutte le attività di controllo e collaudo e di istruttoria ai fini dell’ottenimento del nulla osta tecnico relativo alla sicurezza degli impianti da parte degli organi competenti, e svolgerà le funzioni di commissione di agibilità per l’apertura all’esercizio della Linea, ai sensi della Circolare D.G. M.C.T.C. n. 21/92, s.m.i.
35.2 La Concessionaria dovrà nominare, entro 180 (centottanta) giorni dall’avvio dei lavori, il professionista preposto alla realizzazione delle opere, relativamente al Materiale Rotabile, ai sensi della circolare della Direzione Generale della M.C.T.C. n. 201/83, s.m.i..
35.3 I collaudi in corso d’opera e finali saranno svolti con le modalità previste dal Disciplinare Tecnico, avranno ad oggetto sia i materiali forniti, sia gli impianti e le apparecchiature, presi singolarmente o a gruppi, sulla base della loro funzionalità, e verranno effettuati secondo la normativa vigente e le prescrizioni indicate dal Progetto Esecutivo.
35.4 Per le Opere Civili il collaudo finale sarà effettuato ai sensi degli artt. 187 e seguenti del Regolamento.
35.5 La Concessionaria provvederà a corrispondere il compenso alla Commissione di Collaudo ed alla Commissione di Sicurezza di cui all’Art 5.7 che precede. L’ulteriore compenso dovuto alle predette Commissioni nel caso in cui esse dovessero procedere ad ulteriori verifiche e prove dovute a carenze o anomalie o ad inadempienze della Concessionaria ai suoi obblighi di collaborazione, nonché le spese per i sondaggi, le prove in sito e in laboratorio eccetera, richieste dalla Commissione di Collaudo per l’espletamento dei suoi compiti, sono ugualmente a carico della Concessionaria, al di fuori del Piano Economico Finanziario Contrattuale, che è obbligata a trasferirne l’onere al Costruttore.
35.6 Terminate le operazioni di collaudo necessarie e indispensabili all’avvio del Pre- Esercizio, ivi compresi i collaudi statici, la Concessionaria avvierà la fase di Pre- Esercizio sulla base delle prescrizioni contenute nel Progetto Esecutivo e nelle procedure di esercizio definite dal Concedente. In tale fase verranno effettuate le opportune operazioni di messa a punto e verifica delle prestazioni di tutti gli impianti, apparecchiature e sistemi tecnologici della Linea, nonché del Materiale Rotabile.
Le operazioni di collaudo finale tecnico-amministrativo e l’emissione del relativo certificato dovranno concludersi entro 6 (sei) mesi dal termine di ultimazione dei lavori, comprese le forniture.
Le operazioni di Pre-Esercizio dovranno essere effettuate conformemente a quanto previsto nel Cronogramma Generale di Costruzione e tenendo conto delle indicazioni della Commissione di Sicurezza.
35.7 Al termine del periodo di pre-esercizio e subordinatamente al buon esito delle verifiche e prove effettuate dalla Commissione di Collaudo, verrà rilasciato il Nulla Osta all’Esercizio (N.O.E.).
35.8 Entro 2 (due) anni dalla data del rilascio del certificato provvisorio di collaudo, il Concedente provvederà, secondo quanto disposto dal Regolamento e previa verifica di idoneità della Linea a fornire le prestazioni dovute, all’emissione del provvedimento di approvazione del collaudo. Decorsi 2 (due) mesi da detto termine senza che tale provvedimento sia stato emesso, il Certificato di Xxxxxxxx assumerà carattere definitivo.
35.9 In caso di ritardi nelle operazioni di collaudo e, di conseguenza, nel rilascio del N.O.E. per Fatto del Concedente, Fatto del Terzo o per causa di Forza Maggiore, e non imputabili alla Concessionaria, questa avrà diritto ad una proroga di pari durata del Periodo di Gestione e, ove ricorrano i presupposti, al ripristino dell’Equilibrio Economico Finanziario ai sensi del successivo Art. 47.
35.10 Resta sin d’ora inteso che il superamento dei collaudi con esito positivo non comporta alcuna limitazione della responsabilità della Concessionaria in merito alla gestione della Linea ed al suo corretto funzionamento, nonché della prestazione del Servizio di Trasporto ai sensi della presente Convenzione, né alcuna limitazione delle garanzie cui per legge e per contratto il Costruttore ed il Socio Gestore sono tenuti.
35.11 I collaudi fra Concedente e Concessionaria fanno stato nei rapporti fra la Concessionaria e il Costruttore, compresi i fornitori.
35.12 In fase di collaudo, il Responsabile della Concessionaria sarà affiancato da un consulente nominato dagli Enti Finanziatori, il cui costo sarà ad esclusivo carico della Concessionaria.
Art. 36 VERIFICA DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE DELLA CONCESSIONARIA
36.1 La Concessionaria s’impegna a realizzare la Linea in modo tale da consentire, durante il Periodo di Gestione, il rispetto dei Valori Prestazionali e dei Livelli di Qualità secondo quanto specificato nella presente Convenzione ed in conformità al Protocollo di Disponibilità.
36.2 La Concessionaria s’impegna altresì a gestire la Linea rispettando il Programma di Esercizio Contrattuale previsto all’Allegato 10, nonché i Valori Prestazionali e i Livelli di Qualità secondo quanto specificato nella presente Convenzione ed in conformità al Protocollo di Disponibilità.
36.3 L’adempimento da parte della Concessionaria dell’obbligo di cui al precedente paragrafo sarà verificato dal Concedente sulla base dei criteri e delle modalità previsti nel Protocollo di Disponibilità.
Art. 37 PROGRAMMA DI ESERCIZIO
37.1 Il Servizio di Trasporto verrà svolto in conformità al Programma di Esercizio Contrattuale. Nel corso dell’intero periodo di validità della Concessione il Concedente potrà richiedere, per sopravvenute esigenze di pubblico servizio, una revisione del Programma di Esercizio Contrattuale. In tal caso le Parti si impegnano a concordare un nuovo Programma di Esercizio Contrattuale che risponda alle esigenze espresse dal Concedente. Qualora la revisione del Programma di Esercizio Contrattuale comporti la necessità di un potenziamento del Materiale Rotabile, le Parti concorderanno il necessario Riequilibrio, nonché i tempi e le modalità di fornitura del Materiale Rotabile aggiuntivo secondo quanto previsto dal successivo Art. 38.2. Si precisa che il Riequilibrio, esclusivamente con riferimento al costo per l’acquisto del Materiale Rotabile, dovrà avvenire mediante il pagamento da parte del Concedente di una somma di denaro una tantum corrispondente al costo complessivo di investimento per Materiale Rotabile, strutture e dotazioni correlate, necessario per incrementare il numero di treni x km in conformità alle richieste del Concedente. Il Riequilibrio derivante dagli eventuali maggiori costi di gestione, avverrà secondo le modalità di cui all’Art. 47.1, lett. (b).
Il Concedente, con un preavviso di 15 (quindici) Xxxxxx Xxxxxxxxxx, potrà imporre alla Concessionaria di modificare, in aumento o diminuzione e nei limiti massimi del 2% con riferimento all’Anno di Esercizio, il numero di treni × km risultante dal Programma di Esercizio Contrattuale, senza che ciò autorizzi la Concessionaria a chiedere il Riequilibrio. In tale ipotesi, il Corrispettivo Garantito verrà adeguato, limitatamente al maggior numero di treni × km effettuati, sulla base dei costi unitari indicati nel Piano Economico Finanziario Contrattuale, aggiornati al Tasso di Inflazione. Resta inteso che l’aumento del numero dei treni di volta in volta richiesto dal Comune sarà eseguito nei limiti dei treni disponibili e nell’arco dell’orario di servizio.
37.2 Il mancato rispetto del termine fissato al precedente Art. 37.1 comporta il riconoscimento di un indennizzo in favore della Concessionaria pari a quello indicato all’art. 12 del Capitolato Speciale Gestione. Qualora il Concedente imponga alla Concessionaria di modificare, in aumento o in diminuzione, il numero di treni × km risultante dal Programma di Esercizio Contrattuale oltre il limite sopra indicato, le Parti concorderanno un’adeguata revisione del Piano Economico Finanziario Contrattuale.
Art. 38 LIVELLI E MODALITÀ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
38.1 Il Servizio di Trasporto dovrà essere svolto nel rispetto (i) della presente Convenzione e degli allegati rilevanti; (ii) della normativa vigente in materia di trasporto passeggeri, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza; nonché (iii) del regolamento di Polizia Locale Municipale del Comune di Milano.
38.2 La determinazione della quantità del Servizio di Trasporto offerto al pubblico ed in particolare il numero di corse nell’arco della giornata verranno fissati dalla Concessionaria – fermo il rispetto del numero di corse previste nel Programma di Esercizio Contrattuale, da considerare come minimi necessari al pubblico servizio – in relazione alla domanda di trasporto. L’incremento autonomamente disposto dalla Concessionaria, ai sensi del presente comma 2, sarà a suo carico. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 37.1, qualora l’entità della domanda richieda l’aumento della dotazione del Materiale Rotabile ed il Concedente deliberi di far fronte a tale domanda, le
Parti concorderanno il corrispondente Riequilibrio, nonché i tempi e le modalità di fornitura del Materiale Rotabile aggiuntivo, a norma dell’Art. 37.1 che precede.
38.3 Il Concedente, o comunque il soggetto da questo incaricato del relativo servizio, dovrà custodire e mantenere in efficienza – specie nell’ambito delle stazioni – un sistema automatico di distribuzione dei documenti di viaggio valevoli per l’accesso alla Linea, ancorché integrati per l’intera rete di trasporto.
38.4 Nell’ambito dei sistemi di sicurezza d’esercizio, la Concessionaria dovrà predisporre un piano di emergenza per l’evacuazione dei treni fermi in galleria per anomalie. Tale piano sarà approvato dagli organi competenti ed inoltre verranno effettuate, a cura e spese della Concessionaria e sotto la vigilanza del Concedente, periodiche simulazioni atte a garantire il coordinamento delle diverse unità funzionali chiamate ad intervenire.
38.5 La Concessionaria sarà tenuta alla gestione del Servizio di Trasporto, fatte salve le ipotesi in cui la mancata prestazione del Servizio di Trasporto sia dovuta a Forza Maggiore, Fatto del Concedente o Fatto del Terzo.
Art. 39 PENALI PER LA FASE DI GESTIONE DELLA LINEA
39.1 Qualora, in un Semestre d’Esercizio successivo al Periodo di Osservazione, la Concessionaria non rispettasse i Valori Prestazionali e/o i Livelli di Qualità tempo per tempo applicabili in base al Protocollo di Disponibilità, sarà tenuta al pagamento delle penali determinate, rispettivamente:
(a) ai sensi del Capitolo 3, Paragrafo 3.2 del Protocollo Disponibilità, per quanto riguarda il mancato raggiungimento dei Valori Prestazionali Obiettivo nel Periodo di Osservazione;
(b) ai sensi del Capitolo 3, Paragrafo 3.3 del Protocollo Disponibilità, per quanto riguarda il mancato raggiungimento dei Valori Soglia di Riferimento successivamente al termine Periodo di Osservazione;
(c) ai sensi del Capitolo 4 del Protocollo Disponibilità, per quanto riguarda il mancato raggiungimento dei Livelli di Qualità successivamente al termine del Periodo di Osservazione.
Le penali eventualmente dovute dalla Concessionaria ai sensi del presente Art. 39.1, non potranno in ogni caso eccedere, per ogni Semestre di Esercizio, un importo pari al 10% del Costo di Gestione relativo a tale Semestre di Esercizio.
39.2 Le penali maturate ai sensi del precedente Art. 39.1(a) saranno applicate dal Concedente prioritariamente tramite escussione della Garanzia Prestazionale. A valle del Periodo di Osservazione e dell’eventuale applicazione delle penali di cui al precedente art. 39.1 (a) in caso di applicazione delle penali di cui al precedente art. 39.1 (b) e (c), il Concedente si soddisferà prioritariamente tramite escussione della Garanzia di Gestione. Resta espressamente esclusa la possibilità per il Concedente di procedere a compensazione di qualsivoglia penale applicata durante il Periodo di Gestione con importi dovuti alla Concessionaria. Resta inteso che in caso di applicazione delle penali di cui al precedente Art. 39.1(a), il Concedente sarà tenuto a pagare alla Concessionaria, qualora ne ricorrano i presupposti, il premio di cui all’art. 3.3 del Protocollo di Disponibilità.
39.3 La Concessionaria è obbligata a rivalersi sul Socio Gestore, per le penali ad essa applicate durante il Periodo di Gestione, salvo che il mancato raggiungimento dei Valori Prestazionali o dei Livelli di Qualità posto alla base dell’applicazione delle penali medesime sia imputabile esclusivamente alla Concessionaria. Resta inteso che, qualora la penale di cui all’Art. 39.1(a) sia applicata mediante escussione della Garanzia Prestazionale prestata dal Costruttore, il diritto di rivalsa nei confronti del Gestore sarà riconosciuto direttamente al Costruttore (nell’ipotesi in cui l’applicazione delle penali sia attribuibile al Gestore).
39.4 Qualora la Concessionaria provi che il mancato raggiungimento dei Valori Prestazionali o dei Livelli di Qualità posto alla base dell’applicazione delle penali sia stato causato da Forza Maggiore, Fatto del Concedente o Fatto del Terzo le penali non verranno applicate.
39.5 In caso di mancato o incompleto trasferimento o condivisione dei dati relativi al Servizio di Trasporto, da trasmettere al Concedente ai sensi della presente Convenzione, la Concessionaria sarà tenuta al pagamento di una penale pari ad Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo, fermo restando l’obbligo di adempiere.
39.6 In caso di (i) mancata o incompleta predisposizione dei Piani di Qualità che debbano essere predisposti dalla Concessionaria successivamente alla stipula della presente Convenzione; ovvero (ii) mancato o incompleto aggiornamento dei Piani di Qualità nei tempi e nei modi previsti dal paragrafo 6 del Disciplinare Tecnico, la Concessionaria sarà tenuta, per ciascun Piano di Qualità oggetto di ritardo o carente, al pagamento di una penale pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.
39.7 Gli importi unitari delle penali applicabili durante il Periodo di Gestione ai sensi della presente Convenzione saranno aggiornati, al termine di ciascun Anno di Esercizio, secondo la stessa procedura prevista all’Art. 18.4 che precede, per la determinazione dell’aggiornamento della Tariffa Base.
Art. 40 SOSPENSIONI ED INTERRUZIONI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
40.1 In caso di sospensioni temporanee o di interruzioni parziali o totali del Servizio di Trasporto, a qualsiasi causa dovute, che si protraggano oltre 30 (trenta) minuti, la Concessionaria dovrà garantire il Servizio di Trasporto lungo l’asse servito dalla Linea utilizzando veicoli di superficie sostitutivi, il cui percorso, compresa l’individuazione delle relative fermate e dei veicoli utilizzati, dovrà essere previamente condiviso, di volta in volta, con il Concedente sulla base di un programma predefinito e concordato entro l’avvio dell’Esercizio Commerciale, ed impiegare mezzi e personale ausiliario per informare gli utenti circa le possibili alternative di mobilità, anche attraverso gli impianti di diffusione sonora della Linea ed i mezzi di informazione normalmente utilizzabili (radio e reti televisive locali). I maggiori costi relativi al servizio di cui all’Art. 40.1 che precede rimarranno a totale carico della Concessionaria, ad eccezione delle ipotesi in cui la sospensione temporanea o l’interruzione parziale sia dovuta a causa di Forza Maggiore, Fatto del Concedente o Fatto del Terzo. In questi casi, ove ricorrano i presupposti, si potrà procedere a Riequilibrio ai sensi del seguente Art. 47.
40.2 Per rendere minimi i tempi di sospensione o di interruzione del Servizio di Trasporto di cui all’Art. 40.1, la Concessionaria dovrà approntare squadre di pronto intervento dotate di adeguate attrezzature e munite di procedure codificate.
Art. 41 VIDEO SORVEGLIANZA
La Concessionaria dovrà effettuare la video sorveglianza all’interno delle stazioni e delle gallerie mediante telecamere a circuito chiuso controllate da una sala operativa e consentire agli utenti, attraverso opportuni impianti installati a bordo dei convogli ed in banchina, di contattare direttamente la sala operativa per chiedere assistenza. Per il trattamento delle immagini la Concessionaria si doterà di un regolamento conforme alla legge e alle eventuali prescrizioni impartite dal Concedente.
Art. 42 COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONI AL PUBBLICO
42.1 La Concessionaria dovrà assicurare l’informazione sullo stato della Linea nonché del suo funzionamento mediante:
(a) la distribuzione diffusa e sistematica dei programmi di esercizio (orari) e delle corrispondenze della Linea con la restante rete di trasporto;
(b) l’esposizione, all’interno delle stazioni, di tutte le informazioni per l’utenza (orari, inizio e termine del servizio, tariffe, corrispondenze, eccetera);
(c) la reperibilità, nell’ambito del sito Internet della Linea, dei dati sopra menzionati;
(d) l’informazione, attraverso comunicati stampa da inviare agli organi di informazione, di tutte le notizie inerenti la Linea che riguardino il pubblico servizio;
(e) la gestione in tempo reale della richiesta di informazioni da parte del pubblico attraverso un centro di chiamata (call-center) con chiamata gratuita;
(f) l’utilizzo di emittenti radio locali per l’eventuale segnalazione di sospensioni/interruzioni del Servizio di Trasporto;
(g) l’utilizzo della diffusione sonora e/o visiva a bordo dei mezzi della Linea e della restante rete per informare in tempo reale anche sullo stato delle corrispondenze;
(h) l’utilizzo di una tecnologia che gli consenta, non appena il Concedente avrà raggiunto le necessarie intese con i gestori delle altre reti di trasporto, di collegarsi ed inserirsi nella rete di comunicazione.
42.2 I compiti suddetti saranno effettuati in coordinamento con il Responsabile del Procedimento e con il Responsabile del Servizio di Trasporto.
Art. 43 INDAGINI RELATIVE ALLA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI
43.1 Nel corso di ogni anno la Concessionaria effettuerà almeno un’indagine su un campione rappresentativo di utenti per verificare il livello qualitativo del servizio prestato e di quello atteso, al fine di migliorare l’esercizio della Linea.
43.2 L’indagine qualitativa dovrà riguardare in particolare gli aspetti relativi alla comodità di viaggio (comfort), alla pulizia degli ambienti e dei mezzi, alla sicurezza, al livello di efficacia dell’informazione, eccetera. Le indagini dovranno essere realizzate attraverso interviste dirette (face to face) nelle stazioni e sui convogli della Linea e/o attraverso interviste telefoniche di tipo CATI (Computer Assisted Telephone Interview) rivolte ad un campione significativo per indagini di tipo qualitativo.
43.3 In conformità alla normativa vigente, la Concessionaria sarà, inoltre, tenuta a pubblicare e ad aggiornare annualmente la “carta della mobilità” contenente gli indici gestionali e le
previsioni di miglioramento previste nell’anno. La carta della mobilità avrà i contenuti di cui all’art. 2, comma 461 della legge finanziaria 2008.
43.4 Gli obblighi di cui ai precedenti paragrafi saranno posti a carico del Gestore ai sensi del Contratto di Gestione.
Art. 44 RESPONSABILITÀ DELLA CONCESSIONARIA
44.1 La Concessionaria è l’esclusiva responsabile, nei confronti del Concedente, del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione delle prestazioni dovute per realizzare lo scopo della Concessione.
44.2 La Concessionaria è responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività al Concedente, ai suoi dipendenti e consulenti, ed a terzi, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei propri collaboratori ed ausiliari e in genere di chiunque esso si avvalga per l’esecuzione della Concessione, sia durante i lavori di costruzione, sia durante la gestione della Linea, inclusi in ispecie i danni agli edifici ed alle reti di servizi presenti sulle aree nelle quali si svolgono i lavori o nel loro sottosuolo, nonché i danni arrecati alla rete stradale urbana dai mezzi d’opera o di trasporto utilizzati dalla Concessionaria o dal Costruttore durante la costruzione.
La Concessionaria è in ogni caso responsabile dei danni derivanti dall’inosservanza di prescrizioni e/o di direttive impartite dal Concedente.
44.3 La responsabilità per sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale o a cose della Concessionaria o del suo personale sarà a intero ed esclusivo carico della Concessionaria.
Art. 45 GARANZIE DI BUONA ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE
45.1 Ai sensi dell’art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici, la Concessionaria deve procurare al Concedente, a spese del Costruttore, una garanzia fideiussoria pari al 10% (ovvero pari 5% qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 75, comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici) del valore della Linea, intesa come l’aggregato del valore delle Opere Civili, delle Opere Tecnologiche e del Materiale Rotabile.
Detta garanzia, da rilasciarsi in favore del Concedente, sarà progressivamente svincolata (per un importo complessivamente pari all’80% dell’importo originario) ai sensi dell’art. 113, comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici a fronte dell’approvazione di ciascun S.A.L., specificandosi che il residuo 20% dell’importo originario sarà svincolato al rilascio, senza riserve, del Certificato di Collaudo della Linea (la “Garanzia di Costruzione”).
45.2 La Concessionaria deve, a spese del Costruttore, procurare al Concedente un’ulteriore fideiussione (a prima richiesta e senza eccezioni), per un importo pari a 10 (dieci) milioni di Euro, a garanzia del soddisfacimento dei Valori Prestazionali Obiettivo della Linea (i.e. la garanzia del risultato di cui all’art. 231 del Regolamento), da verificare nel Periodo di Osservazione a norma del Protocollo Disponibilità. Tale garanzia sarà svincolata dal Concedente al rilascio del Certificato Prestazionale da parte del Responsabile del Procedimento, al termine del Periodo di Osservazione (la “Garanzia Prestazionale”).
45.3 La Concessionaria deve altresì procurare, in favore del Concedente, a spese del Socio Gestore, una garanzia fideiussoria, per un importo pari al 10% del Costo di Gestione a
garanzia della corretta esecuzione degli obblighi della Concessionaria durante il Periodo di Gestione (la “Garanzia di Gestione”). La Garanzia di Gestione:
(a) dovrà essere prestata quale condizione per l’emissione del Certificato di Collaudo;
(b) dovrà avere efficacia decorrente, al più tardi, dalla data in cui avrà termine il Periodo di Osservazione; e
(c) dovrà avere durata almeno quinquennale. Almeno tre mesi prima delle scadenze del quinquennio, essa dovrà essere rinnovata per il successivo quinquennio ed il mancato rinnovo costituirà grave inadempienza agli obblighi di Concessione, comportando, salvo ogni altro rimedio, la facoltà per il Concedente di prescrivere la sostituzione del Socio Gestore.
45.4 La Concessionaria dovrà inoltre stipulare le seguenti polizze assicurative (congiuntamente, le “Polizze Assicurative”):
(a) a spese dei Soci Costruttori: una polizza unica per danni in fase di esecuzione (CAR ed EAR) e responsabilità civile verso terzi (RCT) secondo quanto previsto dall’articolo 129.1 del Codice dei Contratti Pubblici; la polizza dovrà essere stipulata per i massimali ed i capitali elencati nell’art. 46 del Capitolato Speciale Costruzione.
La polizza dovrà comprendere la copertura dei rischi da eventi naturali di forza maggiore, da atti di terzi, inclusi gli eventi socio-politici e di terrorismo, nonché le conseguenze degli errori di progetto; la polizza dovrà esser presentata almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori; il capitale assicurato sarà pari al valore di ricostruzione a nuovo della Linea, tempestivamente aggiornato in corso d’opera. Resta inteso che verrà attribuito al Concedente espressa qualifica di assicurato addizionale ai fini della copertura riguardante i danni e la responsabilità civile;
(b) a spese dei Soci Costruttori: una polizza indennitaria decennale e polizza di responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dall’art. 129, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici; la somma assicurata non potrà essere inferiore al valore di ricostruzione a nuovo delle opere la polizza non potrà prevedere un limite di indennizzo per danni alle Opere Civili, destinate per loro natura a lunga durata, nonché per i danni conseguenti causati a beni che non siano destinati per loro natura a lunga durata, non inferiore al 20% dell’ammontare rispettivo, con il massimale di Euro 30 milioni per sinistro e 60 milioni per durata della polizza. La polizza dovrà essere presentata prima dell’approvazione del collaudo. Xxxxx inteso che verrà attribuita al Concedente espressa qualifica di assicurato addizionale ai fini delle previsioni relative ai danni ed alla responsabilità civile;
(c) a spese dei Soci Costruttori: una polizza assicurativa di ogni singolo progettista (RC professionale) per tutta la durata della costruzione, fino alla data di emissione del Certificato di Collaudo. Il massimale di ogni polizza non dovrà essere inferiore ad Euro 2.500.000 (duemilionicinquecentomila); si rinvia per le modalità di presentazione della copertura assicurativa al disposto dell’art. 111 del Codice dei Contratti Pubblici. Anche questa polizza, come le precedenti, dev’essere in favore del Concedente;
(d) una polizza all-risks con appendice business interruption relativa alla Linea (Opere Civili, Opere Tecnologiche, Materiale Rotabile) in esercizio per tutta la durata della gestione, a partire dalla data del N.O.E., che non escluda eventi quali esplosioni, incendio e furto, né fatti socio-politici, né atti di terrorismo. Il massimale di tale polizza non potrà essere inferiore al 20% del costo di costruzione; la polizza dovrà essere presentata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data prevista per il N.O.E., ed il relativo costo sarà assunto dalla Concessionaria per l’importo indicato nel Piano Economico Finanziario e, per la parte eccedente dal Gestore, fermo restando quanto previsto al successivo Art.
47.3 (a)(ix);
(e) a spese del Socio Gestore: una polizza di copertura del rischio della responsabilità civile verso trasportati e verso altri terzi per i danni imputabili alla Concessionaria, al Socio Gestore, e/o all’Esercente del Servizio di Trasporto, se diverso dal Socio Gestore, al loro personale dipendente o consulente, che si verifichino durante il periodo di gestione, a partire dalla data del N.O.E.. Il massimale minimo di tale copertura non potrà essere inferiore ad Euro 40 (quaranta) milioni. La polizza dovrà essere presentata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data prevista per il N.O.E..
Le Polizze Assicurative dovranno essere approvate dal Concedente. Eventuali franchigie e scoperti presenti nelle Polizze Assicurative approvate resteranno a totale carico della Concessionaria (fermo restando il diritto al Riequilibrio laddove previsto ai sensi della presente Convenzione), la quale ogni anno dovrà consegnare al Concedente copia delle attestazioni di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle Polizze Assicurative. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente potrà provvedere direttamente. Allo scopo, tutte le Polizze Assicurative dovranno contenere apposita clausola che impegni le relative compagnie di assicurazione a mantenere vigente la copertura fino a 60 (sessanta) giorni dalla data in cui esse avranno comunicato al Concedente l’avviso di mancato pagamento del premio. Nelle polizze dovrà essere convenuto che la relativa compagnia assicuratrice dovrà avvisare il Concedente del mancato pagamento a mezzo lettera raccomandata AR; in mancanza di intervento sostitutivo del Concedente entro i 60 (sessanta) giorni predetti, la copertura cesserà, per eventualmente riprendere a condizioni da convenirsi.
45.5 La Concessionaria è obbligata, qualora si verifichino sinistri i cui danni – in relazione alla richiesta avanzata dai terzi danneggiati – superino o possano nel tempo superare il 50% del valore della copertura assicurativa, a reintegrare entro trenta giorni dalla richiesta del Concedente detta copertura, mediante adeguamento della relativa Polizza Assicurativa in essere o stipula di altra.
45.6 Le Parti si danno atto che, in aggiunta alle polizze indicate al precedente Art. 45.4, la Concessionaria stipulerà una polizza c.d. A.L.O.P. (advance loss of profit) nel Periodo di Costruzione. Tale polizza è essenziale ai fini del soddisfacimento delle condizioni sospensive relative al Contratto di Finanziamento e al rispetto dei termini e condizioni del Finanziamento stesso. Il costo stimato di tale polizza è riflesso nel Piano Economico Finanziario Contrattuale.
Art. 46 PIANI DI SICUREZZA
La Concessionaria, nella qualità di committente, eserciterà i compiti e le funzioni che le derivano dal decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ed in tali limiti si impegna a far rispettare dai Soci Privati le prescrizioni dell’articolo 131 del Codice dei Contratti Pubblici, delle relative norme di attuazione, e delle norme ivi richiamate in materia di sicurezza sui cantieri. Il Prezzo PS1 “Prezzo attinente la sicurezza cantieri” di cui al Quadro Economico Contrattuale è contabilizzato a misura sulla base del documento “Criteri di Completamento delle WBE”, allegato alla presente Convenzione sub Allegato 16. Qualora la contabilizzazione del Prezzo PS1 dovesse comportare il superamento dell’importo di detto Prezzo PS1 individuato nel Quadro Economico Contrattuale e gli importi eccedenti non fossero coperti dalle somme a disposizione per imprevisti nel medesimo Quadro Economico Contrattuale, la Concessionaria avrà diritto al Riequilibrio. Eventuali economie rispetto al Prezzo PS1 come individuato nel Quadro Economico Contrattuale saranno destinate, nell’ambito delle “Somme a disposizione”, alla voce “Imprevisti”.
Art. 47 EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO, RIEQUILIBRIO E FACOLTÀ DI RECESSO
47.1 Nozione e modalità di ripristino dell’Equilibrio Economico Finanziario (Riequilibrio)
(a) Il Piano Economico Finanziario Contrattuale, contenuto all’Allegato 2 alla presente Convenzione come di volta in volta aggiornato in conformità alla Convenzione medesima riflette i presupposti e le condizioni di base che determinano, ai sensi dell’art. 143, comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici, l’Equilibrio Economico Finanziario della Concessione, determinato con riferimento ai valori dei parametri di redditività e di sostenibilità finanziaria ivi esposti.
In particolare, ai fini della determinazione dell’Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione economica e funzionale, le Parti si danno reciprocamente atto che dovranno risultare verificate entrambe le seguenti condizioni:
(i) il tasso di rendimento interno dell’investimento dei Soci Privati non inferiore all’IRR Contrattuale;
(ii) sino alla data di rimborso del Finanziamento, i valori di ciascuno dei parametri DSCR e LLCR non inferiori ai Parametri Finanziari di Equilibrio.
(b) Il Riequilibrio potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
(i) il pagamento alla Concessionaria di una somma una tantum;
(ii) la variazione del Corrispettivo;
(iii) a esclusivo ristoro dell’IRR Contrattuale, il prolungamento della durata della Concessione;
(iv) una combinazione dei punti precedenti (fermo restando quanto specificato al precedente punto (iii)).
Xxxxx restando i casi in cui le modalità di Riequilibrio rilevanti sono espressamente previste ai sensi della presente Convenzione
47.2 Riequilibrio su richiesta del Concedente
(a) Il Concedente potrà richiedere il Riequilibrio a fronte di alterazioni dell’Equilibrio Economico Finanziario determinate da:
(i) sopravvenute norme legislative e regolamentari che impongano una diversa modulazione dei Contributi in Conto Investimenti, rispetto a quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Contrattuale;
(ii) sopravvenute norme legislative e regolamentari – ivi incluse interpretazioni vincolanti dell’amministrazione fiscale – in merito alle ipotesi di fiscalità poste alla base del Piano Economico Finanziario Contrattuale, quali ad esempio: la deducibilità degli interessi passivi, le aliquote fiscali IRES e IRAP, eccetera.
47.3 Riequilibrio su richiesta della Concessionaria
(a) La Concessionaria potrà richiedere il Riequilibrio a fronte di alterazioni dell’Equilibrio Economico Finanziario determinate da:
(i) sopravvenute norme legislative e regolamentari;
(ii) Forza Maggiore, Fatto del Concedente o Fatto del Terzo;
(iii) maggiori costi per implementazione delle Prescrizioni ai sensi del precedente Art. 4.1(a);
(iv) ritardi e/o maggiori costi per espropri ai sensi del precedente Art. 28.1;
(v) ritardi e/o maggiori costi derivanti dalla necessità di rimozione dei Sovra Servizi o Sotto Servizi ai sensi dell’Art. 28.2;
(vi) ritardi e/o maggiori costi derivanti dalla bonifica delle aree ai sensi del precedente Art. 29;
(vii) ritardi o maggiori costi derivanti dalla rimozione di reperti archeologici ai sensi del precedente Art. 31;
(viii) richiesta del Concedente, di aumentare i treni x km previsti dal Programma di Esercizio Contrattuale ai sensi del precedente Art. 37;
(ix) l’incremento dei costi per la stipulazione della polizza All Risk e della appendice di Business Interruption prevista all’Art. 45.4 d) in misura superiore al 20 (venti) % rispetto a quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Contrattuale, per la sola parte eccedente tale 20 (venti) %;
(x) la richiesta del Concedente (formulata ai sensi del precedente Art. 4.1(g)(i)) di effettuare interventi di manutenzione straordinaria della Linea ulteriori rispetto a quelli contemplati nel Piano di Manutenzione Straordinaria applicabile (fermo restando che non costituirà causa di Riequilibrio l’ipotesi in cui detto Piano di Manutenzione Straordinaria sia carente rispetto alla corretta tecnica di manutenzione applicabile alla tipologia di opera considerata secondo gli usuali standard);
(xi) la richiesta del Concedente di apportare, durante il Periodo di Gestione, varianti di carattere tecnico o tecnologico ulteriori rispetto agli interventi di Aggiornamento Tecnologico;
(xii) incremento del Prezzo PS1 secondo quanto previsto al precedente Art. 46;
(xiii) una o più delle circostanze previste al Art. 47.2(a) che precede; nonché
(xiv) ogni altra circostanza che, ai sensi della presente Convenzione, conferisca espressamente alla Concessionaria il diritto al Riequilibrio.
Per maggior chiarezza, qualora si verifichi uno degli eventi di cui al presente Art.
47.3 senza che i Parametri Finanziari di Equilibrio e/o l’IRR Contrattuale subiscano un immediato pregiudizio secondo quanto previsto dal precedente Art.
47.1 (a), il diritto della Concessionaria al Riequilibrio sarà esercitabile dalla Concessionaria alla data in cui siano comunque verificate le condizioni di cui al precedente Art. 47.1 (a).
47.4 Procedura di Riequilibrio
(a) A seguito della richiesta di Riequilibrio formulata ai sensi dei precedenti Artt.
47.2 e/o 47.3, le Parti procederanno ad un esame delle condizioni finanziarie della Concessione e delle clausole contrattuali che la regolano e concorderanno i termini del Riequilibrio, da effettuarsi tramite le modalità di cui al precedente Art. 47.1(b).
(b) Qualora, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla richiesta di Riequilibrio, le Parti non abbiano raggiunto un accordo in merito al Riequilibrio richiesto, la Concessionaria avrà il diritto di recedere dalla Convenzione. Per esercitare il diritto di recesso, la Concessionaria, a pena di decadenza, dovrà darne espressa comunicazione scritta al Concedente, nella quale dovrà specificare le condizioni alle quali sia disponibile a rinunciare all’esercizio del diritto di recesso. Il Concedente dovrà comunicare per iscritto alla Concessionaria, entro i successivi 60 (sessanta) giorni: (i) la propria disponibilità ad accettare tali condizioni; ovvero
(ii) le diverse condizioni eventualmente controproposte alla Concessionaria per la rinuncia dello stesso al recesso. Nell’ipotesi sub (ii), la Concessionaria dovrà comunicare per iscritto al Concedente, entro i 60 (sessanta) giorni successivi, l’accettazione ovvero la non-accettazione della controproposta. Il silenzio della Concessionaria oltre detto termine varrà come accettazione della controproposta di Riequilibrio del Concedente; la formulazione di ulteriore proposta varrà diniego di accettazione. Nel caso in cui la controproposta non sia accettata, il recesso acquisirà definitivamente ed irrevocabilmente efficacia e si applicherà quando previsto al successivo paragrafo (c).
(c) In caso di esercizio del recesso ai sensi del precedente paragrafo (b), la Concessionaria avrà diritto all’indennizzo corrispondente agli importi di cui all’Art. 49.4, lett. (a) e (b), fermo restando che ai fini della determinazione dell’Indennizzo dovuto ai sensi dell’art. 49.4 lett. (b) - ed esclusivamente nel caso di recesso ai sensi del presente Art. 47.4 - la componente di Indennizzo relativa ai Pagamenti di Chiusura Hedging sarà limitata al 50% dell’importo complessivo dei Pagamenti di Chiusura Hedging, rinunciando preventivamente e irrevocabilmente la Concessionaria al diritto alla parte eccedente tale limite.
(d) Le somme suddette saranno corrisposte alla Concessionaria senza operare alcuna compensazione e saranno da quest’ultima destinate prioritariamente, salvi i privilegi di legge, al soddisfacimento del Credito Enti Finanziatori.
(e) La Concessionaria fornirà al Concedente, con ragionevole grado di dettaglio, evidenza delle metodologie applicate per la determinazione dei Pagamenti di Chiusura Hedging ai fini dell’applicazione del presente Articolo 47.4.
Art. 48 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PER INADEMPIMENTO DELLA CONCESSIONARIA
48.1 Fermo restando quanto previsto al successivo Art. 48.3, durante il Periodo di Costruzione il Concedente:
(a) potrà risolvere la Convenzione ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile, previa diffida scritta ad adempiere assegnando un termine di 30 (trenta) giorni, qualora:
(i) la Concessionaria non abbia consegnato nel termine anche una sola delle Garanzie;
(ii) la Concessionaria abbia sospeso, per un periodo di tempo di almeno 30 (trenta) Xxxxxx Xxxxxxxxxx, anche non continuativi, le attività di realizzazione della Linea per cause diverse dalla Forza Maggiore, dal Fatto del Concedente o dal Fatto del Terzo;
(iii) la Linea non risulti collaudabile, in tutto o in una parte non irrilevante, e la Concessionaria non ponga rimedio alle relative cause entro un termine congruo, comunque non inferiore ad 1/3 di quello previsto, ai sensi del Cronogramma Generale di Costruzione, per la realizzazione della parte di Linea risultata non collaudabile;
(iv) le forniture non risultino collaudabili e la Concessionaria non ponga rimedio alle relative cause entro un termine non superiore a tre mesi dalla diffida scritta in tal senso inviata dal Concedente;
(b) potrà risolvere la presente Convenzione ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile qualora il ritardo imputabile rispetto al Termine di Costruzione sia superiore a 240 (duecentoquaranta) giorni, fermo restando che in tale periodo le penali per i ritardi imputabili matureranno sino ai limiti massimi previsti ai sensi del precedente Art. 24.4.
48.2 Fermo restando quanto previsto al successivo Art. 48.3, durante il Periodo di Gestione il Concedente potrà risolvere la Convenzione ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile qualora la Concessionaria:
(a) sospenda o interrompa la prestazione del Servizio di Trasporto per un periodo, anche non continuativo, superiore a 9 (nove) ore consecutive, per qualsiasi causa, diversa da Forza Maggiore, Fatto del Concedente o Fatto del Terzo, fermo restando che, nel caso in cui la sospensione o interruzione dipenda da uno sciopero aziendale del Gestore, il termine rilevante per la risoluzione sarà elevato a 25 (venticinque) ore;
(b) non consegua, in due semestri consecutivi successivi al Periodo di Osservazione il soddisfacimento anche di uno soltanto dei Valori Prestazionali Minimi, o di due dei Livelli di Qualità;
(c) il Concedente maturi, in due semestri consecutivi successivi al Periodo di Osservazione, il diritto al pagamento di penali per mancato soddisfacimento dei Valori Soglia di Riferimento e/o dei Livelli di Qualità per un importo complessivamente superiore, in ciascun Semestre di Esercizio, al 10% del Costo di Gestione relativo a tale Semestre di Esercizio.
48.3 Nei casi di risoluzione sopra indicati, il Concedente comunicherà anche agli Enti Finanziatori, a seconda dei casi, l’invio alla Concessionaria di una diffida ad adempiere ovvero (nelle ipotesi in cui tale diffida non sia prevista) la propria intenzione di risolvere la presente Convenzione per inadempimento della Concessionaria ai sensi dei precedenti Artt. 48.1 e 48.2, indicando le relative motivazioni (la “Comunicazione di Inadempimento”). In tale ipotesi, gli Enti Finanziatori, alle condizioni previste nel presente articolo, avranno il diritto di evitare la risoluzione della Convenzione mediante la sostituzione (a seconda dei casi) del Costruttore ovvero del/i Socio/i Privato/i che agisca quale affidatario del Costruttore e sia inadempiente, ovvero ancora del Socio Gestore, con un soggetto che (i) disponga dei requisiti di Gara previsti nei Documenti di Gara, nonché (ii) provveda all’eliminazione (nei termini che sono stati assegnati dal Concedente) delle cause e/o dei comportamenti che legittimano il Concedente a risolvere la presente Convenzione per inadempimento della Concessionaria ai sensi dei precedenti Artt. 48.1 e 48.2, come descritti nella Comunicazione di Inadempimento (il “Soggetto Subentrante”).
Qualora, entro i 90 (novanta) giorni successivi al ricevimento della Comunicazione di Inadempimento, gli Enti Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione previsto nel presente Art. 48.3, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione della presente Convenzione per il termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dal termine finale indicato nella diffida ad adempiere (ovvero, nei casi in cui tale diffida non sia prevista, dalla data di ricevimento della Comunicazione di Inadempimento), fermo restando che, ove tale termine decorra senza che la sostituzione abbia avuto luogo, la Convenzione si intenderà risolta di diritto. Resta inoltre fermo il diritto del Concedente di rifiutare la sostituzione, con conseguente risoluzione di diritto della Convenzione, qualora il Soggetto Subentrante indicato non disponga, in relazione alla data in cui debba avvenire la sostituzione, dei requisiti previsti nei Documenti di Gara ovvero non disponga della capacità patrimoniale, economico-finanziaria e/o organizzativa necessaria per assicurare l’eliminazione delle cause e/o dei comportamenti indicati nella Comunicazione di Inadempimento.
La sostituzione si intenderà invece accettata dal Concedente e dalla Concessionaria ove ricorrano le seguenti condizioni:
(a) il Soggetto Subentrante designato dagli Enti Finanziatori possieda requisiti tecnici e finanziari sostanzialmente corrispondenti a quelli previste nei Documenti di Xxxx, avendo comunque riguardo alla situazione concreta ed allo stato di avanzamento delle attività oggetto della Concessione alla data del subentro. Qualora il subentro intervenga durante il Periodo di Gestione, il Soggetto Subentrante dovrà possedere, fermi i requisiti dell’articolo 38 del Codice dei
Contratti Pubblici, unicamente i requisiti tecnici e finanziari richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento di tale attività;
(b) il soggetto subentrante si impegni a sanare integralmente l’inadempimento che aveva causato la contestazione entro 90 (novanta) giorni successivi al subentro, ovvero entro il più ampio termine che, ove necessario, potrà essere concordato con il Concedente.
La Concessionaria, il Costruttore e i Soci Xxxxxxx si impegnano ad inserire nei rispettivi contratti meccanismi speculari a quelli previsti nel presente Art. 48.3 che consentano lo scioglimento del rapporto in essere con il Costruttore ovvero con il singolo Socio Privato (e la conseguente sua sostituzione) nel caso in cui gli Enti Finanziatori esercitino il potere di sostituzione previsto nel presente Art. 48.3.
48.4 Fermo restando quanto previsto al successivo Art. 48.5 e dell’art. 158, comma 3, del Codice dei Contratti pubblici per il caso di revoca per pubblico interesse, in ogni caso, in tutte le ipotesi di cessazione anticipata del rapporto di Concessione per inadempimento del Concedente, ovvero recesso, la Concessionaria avrà il diritto – ma non l’obbligo – di proseguire la gestione della Linea sino all’effettivo pagamento dell’indennizzo dovuto ai sensi della presente Convenzione corrisposto dal Concedente o, eventualmente, da un concessionario subentrante selezionato dal Concedente. In caso di risoluzione per inadempimento della Concessionaria, la possibilità di proseguire la gestione della Linea sino al pagamento dell’indennizzo sarà valutata dal Concedente avendo riguardo all’effettiva affidabilità della Concessionaria sotto il profilo tecnico e prestazionale.
48.5 Nel caso in cui la risoluzione avvenga dopo l’inizio del Servizio di Trasporto, la Concessionaria sarà comunque tenuta, ove richiesto dal Concedente, ad assicurare la gestione ordinaria del Servizio di Trasporto sino al trasferimento della gestione della Linea, per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi dal ricevimento della Comunicazione di Inadempimento. La gestione del Servizio di Trasporto durante tale periodo verrà remunerata alle stesse condizioni previste dalla Convenzione e dal Piano Economico Finanziario Contrattuale.
48.6 In caso di risoluzione della Convenzione per inadempimento della Concessionaria, la Concessionaria avrà diritto ad un indennizzo calcolato ai sensi dell’art. 158 lett. (a) del Codice dei Contratti Pubblici pari al valore contabile delle opere realizzate e le forniture effettuate oltre ad oneri accessori (ivi inclusi i costi finanziari capitalizzati) al netto degli ammortamenti, ovvero, qualora al momento della risoluzione la Linea non sia ancora stata collaudata, i Costi Effettivamente Sostenuti (inclusi i costi finanziari capitalizzati), in ogni caso al netto dei Contributi in Conto Investimenti effettivamente corrisposti alla Concessionaria. In nessun caso saranno riconosciuti, fra i valori di costo penali o indennizzi o risarcimenti (o altre pretese in qualsiasi forma denominate, ivi inclusi i Pagamenti di Chiusura Hedging) che fossero dovuti, in ragione della risoluzione anticipata, alle imprese appaltatrici o fornitrici comunque facenti capo ai Soci Privati, nonché ai Finanziatori. Le somme corrisposte alla Concessionaria saranno destinate prioritariamente, salvi i privilegi di legge, al soddisfacimento del Credito Enti Finanziatori.
48.7 È fatto salvo in ogni caso il diritto del Concedente al risarcimento dei danni da parte della Concessionaria per qualsiasi inadempimento agli obblighi da questa assunti ai sensi della Convenzione. Si conviene che tale risarcimento, che si estende a tutti i danni emergenti, non si estenda al lucro cessante. Fermo restando il diritto al risarcimento dei danni ai
sensi del presente Art. 48.7, il Concedente sarà tenuto a pagare alla Concessionaria (ed agli Enti Finanziatori anche in qualità di cessionari del credito vantato dalla Concessionaria nei confronti del Concedente ai sensi della Convenzione) quanto a questi dovuto ai sensi del precedente Art. 48.6 sino a concorrenza del Credito Enti Finanziatori, senza operare alcuna compensazione con l’importo del risarcimento dei danni subiti dal Concedente in seguito all’inadempimento della Concessionaria. Per il risarcimento dei maggiori danni, il Concedente si impegna a rivalersi prioritariamente mediante l’escussione delle Garanzie presentate dalla Concessionaria ai sensi del precedente Art. 45.
Art. 49 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE E REVOCA DELLA
Concessione
49.1 Qualora il Concedente si renda inadempiente agli obblighi assunti ai sensi dell’Art. 20 della presente Convenzione, la Concessionaria avrà facoltà di risolvere la Convenzione ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, contestando l’inadempimento ed assegnando al Concedente un termine per adempiere, non inferiore a 60 (sessanta) giorni.
49.2 Decorso il termine previsto nel precedente Art. 49.1 senza che il Concedente abbia ottemperato alla diffida, la Concessionaria potrà avvalersi della facoltà di risolvere la Convenzione, mediante dichiarazione scritta.
49.3 Resta fermo il diritto della Concessionaria alla risoluzione della Convenzione ai sensi dell’Art. 1456 del Codice Civile nell’ipotesi prevista dal precedente Art. 19.5 della presente Convenzione.
49.4 Nel caso di risoluzione per inadempimento del Concedente ovvero in caso di revoca della Concessione da parte del Concedente per motivi di pubblico interesse, saranno riconosciuti alla Concessionaria:
(a) un importo calcolato ai sensi del precedente Art. 48.6;
(b) le penali e gli altri costi - anche finanziari (ivi inclusi, inter alia, i costi relativi ai Pagamenti di Chiusura Hedging) – sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione (restando espressamente inteso l’importo determinato ai sensi della precedente lettera (a) e della presente lettera (b) sarà comunque decurtato dell’importo dei Contributi in Conto Investimenti effettivamente erogati alla Concessionaria); e
(c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari:
(i) al 5% del valore della porzione del Contratto di Costruzione non ancora eseguito, qualora la risoluzione intervenga durante il Periodo di Costruzione;
(ii) al 5% del valore del Costo di Gestione complessivo previsto nel Piano Economico Finanziario Contrattuale per il periodo più breve tra:
(I) i 7 (sette) anni successivi alla data di efficacia della risoluzione; e
(II) il numero di anni mancanti al termine della Concessione.
49.5 Le somme corrisposte dal Concedente alla Concessionaria saranno destinate prioritariamente, salvi i privilegi di legge, al soddisfacimento del Credito Enti Finanziatori e saranno indisponibili da parte della Concessionaria fino al completo soddisfacimento di detto credito, essendo escluso ogni diritto di compensazione del Concedente sino al completo soddisfacimento delle ragioni degli Enti Finanziatori.
Ai sensi dell’art. 158 comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici, in caso di esercizio del potere di revoca da parte del Concedente, il pagamento integrale degli importi di cui all’Art. 49.4 è condizione di efficacia della revoca. Il pagamento di detti importi dovrà comunque essere effettuato entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla risoluzione o revoca.
49.6 Fermo restando l’obbligo del Concedente al pagamento degli importi di cui all’Art. 49.4, il Concedente si impegna a prevedere un valore di subentro nella Concessione pari a tali importi, che dovrà essere corrisposto dalla Concessionaria subentrante direttamente agli Enti Finanziatori, sino a concorrenza del Credito Enti Finanziatori, come condizione di efficacia del subentro medesimo.
Art. 50 SOPRAVVIVENZA DI IMPEGNI DEI SOCI DELLA CONCESSIONARIA
La Concessionaria, onde garantire al Concedente la disponibilità dei materiali di consumo e delle parti di ricambio necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle Opere Tecnologiche, del Sistema e del Materiale Rotabile per un periodo di almeno 5 (cinque) anni decorrenti dal termine della Concessione, verificherà che il Socio Gestore abbia integralmente reintegrato la dotazione dei materiali di consumo e delle parti di ricambio presenti all’inizio del Servizio di Trasporto, in conformità alle previsioni del Contratto di Costruzione.
Art. 51 PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEI PROGETTI, UTILIZZO DI MARCHI E BREVETTI
51.1 La Concessionaria sarà responsabile per tutte le conseguenze derivanti dall’impiego di sistemi brevettati o, comunque, protetti e riservati, e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il Concedente.
51.2 La Concessionaria dichiara espressamente di manlevare il Concedente da qualsiasi tipo di reclamo effettuato da parte di terzi per eventuali rivendicazioni di diritti, di brevetti e di invenzioni, relativamente alla forma, alla costruzione, ai princìpi, all’utilizzazione dei materiali, alle parti meccaniche, elettromeccaniche, elettriche, elettroniche, ai metodi di costruzione ed ai processi di fabbricazione necessari per la produzione completa dei materiali, degli impianti, delle installazioni ed, in genere, per la realizzazione delle del Sistema.
51.3 A richiesta del Responsabile del Procedimento, la Concessionaria dovrà presentare i dati relativi ai brevetti propri o di terzi, utilizzati o rilevanti per la realizzazione della Linea.
51.4 Tutte le spese relative ai brevetti appartenenti ai Soci Privati, oppure a terzi, sono comprese e compensate dai Contributi in Conto Investimenti e dal Corrispettivo. Lo stesso vale per i diritti di proprietà intellettuale sui progetti, processi costruttivi, invenzioni et similia.
51.5 La Concessionaria non potrà impiegare materiali, apparecchiature, processi, di cui, per motivi di riservatezza industriale, non abbia piena conoscenza e completo dominio.
51.6 Il Concedente s’impegna, salva espressa autorizzazione della Concessionaria, a tenere riservata l’intera documentazione progettuale che verrà consegnata dalla Concessionaria in esecuzione delle obbligazioni assunte con la Convenzione, e ad utilizzarla esclusivamente per sue esigenze interne di vigilanza, di collaudo e di manutenzione.
51.7 Alla scadenza, naturale o anticipata, della Concessione, i progetti e il diritto di uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate in fase di progettazione, di esecuzione dei lavori, di costruzione delle Opere Civili e delle Opere Tecnologiche resteranno nella piena disponibilità del Concedente il quale avrà diritto di valersene, senza alcun compenso, per la realizzazione di altre linee metropolitane. I Soci Privati avranno il diritto di farne uso in altre iniziative.
Art. 52 CONTROVERSIE. TENTATIVO DI CONCILIAZIONE. FORO COMPETENTE
52.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti, si potrà consensualmente procedere alla costituzione di una commissione di conciliazione, composta da due commissari, designati dalle Parti, e da un terzo, con funzioni di presidente, indicato dai commissari.
52.2 La Parte che intende attivare il tentativo di conciliazione dovrà notificare all’altra, a mezzo facsimile, un atto contenente le doglianze documentate che intende proporre alla costituenda commissione, e la nomina del commissario di propria designazione. La Parte destinataria della domanda, sempre a mezzo facsimile, provvederà a nominare il proprio commissario entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda; nello stesso termine dovrà inviare all’altra, sempre a mezzo facsimile, le proprie controdeduzioni documentate.
52.3 I due commissari, entro 10 (dieci) Xxxxxx Xxxxxxxxxx decorrenti dalla nomina del secondo, dovranno trovare l’accordo sulla nomina del terzo con funzioni di presidente, da scegliere in ragione della materia oggetto di contestazione, nonché raccoglierne la dichiarazione di accettazione dell’incarico per la somma da essi prestabilita, al netto dell’I.V.A. e degli eventuali ulteriori oneri.
L’inosservanza di uno qualsiasi degli obiettivi sopra fissati comporterà il fallimento della conciliazione sui punti oggetto di contestazione e la loro riproponibilità solo in sede giurisdizionale.
52.4 La Commissione, entro 30 (trenta) giorni dall’accettazione dell’incarico del terzo membro, potrà, sulla scorta delle doglianze e delle repliche oltre che dalla documentazione allegata, chiedere una sola volta alle Parti di esibire altra documentazione e/o di essere sentite personalmente, e dovrà stilare una proposta motivata di conciliazione. In merito a tale proposta si pronunceranno, nei successivi 30 (trenta) giorni, il Concedente e la Concessionaria.
52.5 Le spese per il compenso da riconoscere al presidente saranno ripartite tra le Parti nella misura del 50%; quelle relative ai due commissari saranno a carico della Parte che li ha nominati. L’inosservanza del termine di 30 (trenta) giorni sopra stabilito comporta la decadenza della Commissione, il riconoscimento ai tre commissari di un compenso pari al 20% di quello stabilito e la preclusione ad essere nominati commissari in successive contestazioni.
52.6 La conciliazione proposta dalla Commissione ed accettata dalle Parti ha natura transattiva, restando inteso, in caso di mancata accettazione, il diritto di promuovere una controversia ai sensi del successivo Art. 52.7.
52.7 Tutte le controversie nascenti da questa Convenzione saranno di competenza del Foro di Milano.
Art. 53 COMUNICAZIONI, CON ELEZIONE DI DOMICILIO
53.1 Tutte le comunicazioni e le notificazioni attinenti alla presente Convenzione saranno validamente fatte ai seguenti indirizzi:
per il Concedente:
Spettabile Comune di Milano
Responsabile del Procedimento per la concessione della Linea 4 della Metropolitana di Milano
Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx fax 02/00.00.00.00
pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx per la Concessionaria:
Spettabile SPV Linea M4 S.p.A.
pec: xxxxxx0@xxxxxxxxx.xx per i Soci Privati: “ANSALDOBREDA S.p.A." fax 0573/50.64.71
pec: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx “ANSALDO STS S.p.A."
fax 081/000.00.00
pec: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx “ASTALDI Società per Azioni" fax 06/417.66.66.5
"Azienda Trasporti Milanesi S.p.A." fax 02/00.00.00.00
pec: xxxxxx@xxxxxx.xx "SALINI IMPREGILO S.p.A." fax 02/000.000.00
pec: xxx@xxx.xxxxxx-xxxxxxxxx.xxx “SIRTI - Società per Azioni"
fax 02/00.00.00.00
pec: xxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxxxx.xx per il Costruttore:
"Consorzio MM4" fax 02/00.00.00.000
per gli Enti Finanziatori quale Banca Agente:
Banca IMI S.p.A. Loan Agency fax 0000000000
E-mail xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xxx xxxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxx.xxx.
53.2 Eventuali modificazioni dei sopraestesi indirizzi dovranno essere comunicate per iscritto e avranno effetto dalla data del ricevimento di tale comunicazione.
Art. 54 REGISTRAZIONE
La presente Convenzione è soggetta a registrazione a cura del Notaio rogante; essendo i corrispettivi in essa pattuiti soggetti ad I.V.A., la registrazione per le relative obbligazioni è a tassa fissa e a carico della Concessionaria. Tutte le altre imposte, tasse e spese dipendenti dalla stipulazione della Convenzione, nessuna esclusa, sono a carico della Concessionaria.
Art. 55 ALLEGATI
55.1 Sono allegati alla presente Convenzione i seguenti documenti, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
Allegato n. | Descrizione |
Allegato sotto "A" l'allegato 1 | Definizioni; |
Allegato sotto "B" l'allegato 2 | Piano Economico Finanziario Contrattuale (comprensivo di Assumption Book, Quadro Economico Contrattuale e criteri di aggiornamento della Tariffa); |
Allegato sotto "C" l'allegato 3 | Relazione della Direzione Lavori in ordine alle Prestazioni Anticipate; |
Allegato sotto "D" l'allegato 4 | Cronogramma Generale di Costruzione; |
Allegato sotto "E" l'allegato 5 | Parametri Prestazionali e Indici di Qualità (Allegato 11 alla Lettera di Invito) (Protocollo di Disponibilità); |
Allegato sotto "F" l'allegato 6 | Specifiche tecniche hardware e software per la rilevazione dati e informazioni (Allegato 12 alla Lettera di Invito); |
Allegato sotto "G" l'allegato 7 | Protocollo di Legalità e Protocollo CAPACI; |
Allegato sotto "H" l'allegato 8 | Descrizione delle attività preliminari e preventive svolte da MM; |
Allegato sotto "I" l'allegato 9 | Piano di consegna delle aree pubbliche; |
Allegato sotto "L" l'allegato 10 | Programma di Esercizio Contrattuale; |
Allegato sotto "M" l'allegato 11 | Piani di Qualità in essere alla data di sottoscrizione della Convenzione PARTE A – Piano Generale della Qualità PARTE B – Piano della Qualità di Progettazione PARTE C – Piano della Qualità Opere Civili; |
Allegato sotto "N" l'allegato 12 | Traffico Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx per ciascun Anno Contrattuale; |
Allegato sotto "O" l'allegato 13 | Xxxx Xxxxxxxxx; |
Allegato sotto "P" l'allegato 14 | Prescrizioni del Concedente relative al Progetto Definitivo; |
Allegato sotto "Q" l'allegato 15 | Ripartizione Benefici del Rifinanziamento; |
Allegato sotto "R" l'allegato 16 | Criteri di Completamento delle WBE; |
Allegato sotto "S" l'allegato 17 | Accordo con la Soprintendenza Regionale del 23 Gennaio 2014; |
Allegato sotto "T" | Copia conforme di provvedimento – determina del Signor Sindaco del Comune di Milano in data 30 ottobre 2013; |
Allegato sotto "U" | Copia conforme di determina del Direttore Centrale Mobilità Trasporti Ambiente del Comune di Milano in data 10 novembre 2011; |
Allegato sotto "V" | Estratto autentico di assemblea dei soci della società "SPV Linea M4 S.p.A." in data 18 dicembre 2014; |
Allegato sotto "Z" | Estratto autentico di deliberazione del Consiglio di Amministrazione della società "SPV Linea M4 S.p.A." del giorno 19/22 dicembre 2014; |
Allegato "A1" | Copia conforme all'originale procura speciale in data 3 dicembre 2014 n. 13327/8277 di repertorio a rogito dottor Xxxxx Xxxxxxx, coadiutore del dottor Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, notaio in Napoli; |
Allegato "B1" | Copia conforme all'originale procura in data 16 dicembre 2014 n. 91948 di repertorio a rogito dottor Xxxx Xxxxxxx, notaio in Genova; |
Allegato sotto "C1" | Copia conforme all'originale di procura in data 18 dicembre 2014 n. 39933/13583 di repertorio a rogito dottor Xxxx Xxxxxxxx, notaio in Roma, registrata presso l'Agenzia delle Entrate Roma 5 in data 19 dicembre 2014 al n. 17560, serie 1T; |
Allegato sotto "D1" | Copia conforme all'originale di procura speciale in data 17 dicembre 2014 n. 161329/27811 di repertorio a rogito dottor Xxxxxxx Xxxxxxx, notaio in Milano, registrata presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano 2 – in data 17 dicembre 2014 al n. 36518, serie 1T; |
Allegato sotto | Copia conforme all'originale di procura speciale in data 18 dicembre |
"E1" | 2014 n. 161339/27816 di repertorio a rogito dottor Xxxxxxx Xxxxxxx, notaio in Milano, registrata presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano 2 – in data 18 dicembre 2014 al n. 36850, serie 1T; |
Allegato sotto "F1" | Estratto autentico di deliberazione del consiglio direttivo del "Consorzio MM4" del 9 dicembre 2014; |
Allegato sotto "G1" | Estratto autentico di deliberazione del consiglio dei rappresentanti del "Consorzio MM4" del 9 dicembre 2014. |
Omessa la lettura degli allegati per dispensa avutane dai comparenti.
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con strumenti informatici da persona di mia fiducia ed in parte da me notaio e da me letto ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono unitamente agli allegati con firma elettronica qualificata i cui certificati sono stati da me verificati come validi e non revocati.
La procedura di sottoscrizione ha inizio alle ore 17 e 50. Firmato Xxxxxxx Xxxxxxx
Firmato Xxxxxxx Xx Xxxxxxxx
Firmato Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Firmato Xxxxxxx Xxxxx Firmato Xxxxxx Xxxxxxxx Firmato Xxxxxxx Xxxxx Firmato Xxxxxxx Xxxxxx Firmato Xxxxx Xxxxxxxxx Firmato Xxxxxx Xxxxxxx Firmato Xxxxxxx Xxxxxx