ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO “UNA SCELTA IN COMUNE-CIE ON LINE”
tra
Centro Nazionale Trapianti di seguito indicato come CNT, con sede in Xxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, 000, C.F. 80211730587, nella persona del Direttore Generale xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx;
e
Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe, di seguito indicato come ANUSCA Soggetto aderente, con sede in Xxxxxx Xxx Xxxxxx (XX), 00000, Xxx xxx Xxxxx 00/X -F, Codice Fiscale 90000910373 e Partita IVA 00705281202, rappresentato dal Presidente Xxxxxx Xxxxxxx;
VISTA la legge 1 aprile 1999, n. 91 recante “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti” e in particolare l’art. 8 che istituisce il Centro Nazionale trapianti ;
VISTO il decreto del Ministro della sanità 8 aprile 2000, recante “Disposizione in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianto”, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianto”, modificato dal decreto del Ministro della salute dell’11 marzo 2008;
VISTO l’art. 3, comma 3, Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall’art. 3, comma 8 - bis,
D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 e dall’art. 43, comma 1, del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 dispone che “la carta d’identità può altresì contenere l’indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare gli organi in caso di morte. I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema Informativo Trapianti, di cui all’articolo7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91”
Visto il medesimo art. 10, comma 3, del citato d.l. n. 78 del 2015, nel quale è previsto che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città autonomie locali, siano definite le caratteristiche tecniche, le modalità di produzione, di emissione, di rilascio della carta d’identità elettronica, nonché' di tenuta del relativo archivio informatizzato;
Visto il decreto del Ministro dell’Interno 23 dicembre 2015, recante le modalità tecniche di emissione della Carta di identità elettronica, e in particolare l’art. 16 che disciplina la registrazione, nella carta di identità elettronica, della volontà sulla donazione degli organi;
Premesso e considerato
che, come previsto dalle linee guida predisposte dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’interno contenenti le modalità applicative delle norme sulla manifestazione della volontà sulla donazione degli organi al momento del rinnovo o del rilascio della carta di identità, si suggerisce ai Comuni di supportare l’avvio della nuova modalità di espressione di volontà con una campagna informativa diretta ai cittadini, al fine di favorire la loro consapevolezza sul processo di donazione di organi e tessuti, nonché al fine di assicurare una corretta comunicazione ai cittadini;
che, al fine favorire la più ampia diffusione dell’informazione ai cittadini in merito alla nuova modalità di manifestazione della volontà sulla donazione di organi al momento di emissione della carta di identità, il Centro Nazionale Trapianti ha avviato azioni di supporto e collaborazione con le Regioni, con i Comuni e con tutte le realtà e i soggetti coinvolti a diverso titolo nel processo di applicazione delle citate norme;
che ANUSCA organizza annualmente circa 400 iniziative formative con una partecipazione stimata in
20.000 giornate presenza;
che con riferimento al rilascio delle carte di identità CIE, entrambe le parti concordano sulla necessità di rafforzare l’informazione e la formazione degli operatori sulle materie connesse alla disciplina della dichiarazione di volontà in ordine alla donazione e trapianto di organi e tessuti;
che le iniziative di informazione e formazione degli operatori avvenute nel corso del 2020 hanno determinato in alcuni comuni un innalzamento del numero delle dichiarazioni rese nonché una diminuzione del tasso di opposizione alla donazione;
che la riorganizzazione dell’offerta formativa da parte di ANUSCA in ragione dello stato pandemico ha determinato un aumento dell’offerta formativa attraverso webinar capaci di raggiungere un numero molto elevato di operatori;
che la collaborazione nei termine e nelle forme concordate nel presente accordo rispondono alle finalità istituzionali di ANUSCA e Centro nazionale trapianti in quanto consente, attraverso gli eventi di ANUSCA nonché attraverso l’utilizzo di strumenti di comunicazione ad hoc, di raggiungere gli operatori degli uffici anagrafe ei cittadini con una corretta informazione circa le modalità di espressione di volontà in ordine alla donazione degli organi, tessuti e cellule nonché, in generale, del processo di donazione e trapianto;
Tutto ciò visto, premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue
ART. 1 Premesse
Le premesse i documenti in esse richiamati costituiscono parte integrante del presente accordo.
ART. 2 Oggetto della convenzione
La presente convenzione ha ad oggetto la collaborazione tra CNT ed ANUSCA finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1. Iniziative di Formazione: (i) Ideazione e realizzazione di momenti ed eventi di sensibilizzazione, informazione e formazione sul tema della donazione e del trapianto, finalizzati a offrire agli operatori degli uffici anagrafe il quadro di riferimento sin cui si colloca l’espressione di volontà in ordine alla donazione di organi, tessuti e cellule; (ii) Formazione dei formatori di ANUSCA sui temi della donazione e trapianto di organi correlati alla espressione della dichiarazione di volontà e partecipazione a corsi di formazione tematici con focus sulla possibilità di esprimersi in ordine alla volontà di donazione degli organi;
2. Iniziative di Informazione: (i) promozione della pagina web del CNT; (ii) inclusione nel notiziario di pagina dedicata alla donazione (dati, storie, interviste);
3. Eventi pubblici: realizzazione di eventi dedicati alla informazione sul tema della possibilità di esprimersi in ordine alla donazione di organi in comune, in occasione delle iniziative congressuali, con ideazione e organizzazione di momento dedicato alla premiazione dei comuni più virtuosi;
4. Monitoraggio e studio dei dati relativi alle dichiarazioni di volontà raccolte e registrate dai vari comuni anche in rapporto al numero di carte di identità emesse al fine di supportare l’adozione di strategie e prassi volte al miglioramento dei servizi offerti ai cittadini in ordine alla dichiarazione di volontà resa presso i comuni
Le parti si impegnano a compiere le suddette attività nei modi e nelle forme stabilite nell’allegato 1 al presente accordo.
ART. 3 Impegni delle parti
Le parti, per la realizzazione di quanto previsto all’articolo 2 del presente accordo, assumono, in particolare i seguenti impegni:
-il CNT si impegna a fornire e curare mediante il proprio ufficio di comunicazione e ufficio formazione, i contenuti necessari per la realizzazione del progetto con riferimento alle tematiche connesse alle modalità di espressione della volontà in merito alla donazione degli organi tessuti e cellule e agli aspetti essenziali concernenti il processo di donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule;
-Anusca, si impegna a programmare e curare gli aspetti tecnico organizzativi delle iniziative e a coordinare le attività di promozione di iniziative specifiche riguardanti le tematiche
Referente per l’attuazione dell’accordo per il CNT è il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx e referente per ANUSCA il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx.
Art 4 Oneri economici
Il contributo riconosciuto per la realizzazione delle attività relative al progetto è pari ad Euro € 67.000,00 (sessantasettemila/00) e sarà trasferito all’ente/associazione secondo le seguenti modalità:
- 30%, pari ad Euro 20.100,00 (ventimilacento/00) a titolo di anticipazione, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo e dietro presentazione di richiesta di pagamento
- 30%, pari ad Euro 20.100,00 (ventimilacento/00) dopo 6 mesi dall’inizio delle attività di cui all’art.2, successivamente all’invio da parte di ANUSCA della relazione scientifica delle attività svolte e del rendiconto economico della spesa sostenute, e dietro presentazione di richiesta di pagamento;
- 40% pari ad Euro 26.800 (ventiseimilaottocento/00) come saldo del contributo successivamente all’invio da parte di ANUSCA della relazione scientifica finale delle attività svolte e della rendicontazione finale delle spese sostenute, e dietro presentazione di richiesta di pagamento.
All’atto della liquidazione del saldo, entro 30 giorni dalla scadenza del presente accordo, Anusca dovrà al CNT la seguente documentazione:
• relazione scientifica finale delle attività svolte durante l’intero progetto;
• elenco analitico finale delle spese sostenute secondo le categorie di costo risultanti dal piano economico allegato accompagnato da una dichiarazione firmata dal legale rappresentante.
Le richieste di pagamento di cui sopra, ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, commi 8-13 del decreto legge 1/2012 - che prevede la sospensione del sistema di tesoreria unica mista e l’assoggettamento al sistema di tesoreria unica – dovranno indicare gli estremi del proprio conto di tesoreria unica completo di IBAN.
Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell’ambito del presente accordo di collaborazione.
Il trasferimento suddetto, avendo natura contributiva a ristoro delle spese effettivamente sostenute è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 26/1/72 n. 633.
ART. 5 Utilizzo Dei Segni Distintivi
I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione.
La presente Convenzione non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell’identità visiva del CNT, né di ANUSCA per fini commerciali e/o pubblicitari. L’utilizzo, straordinario o estraneo all’azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell’immagine del CNT.
ART. 6 Durata e recesso
Il presente accordo decorre dalla data di del 1 marzo 2021 sino alla data del 28 febbraio 2022 con facoltà di proroga di un anno rimessa alla volontà delle parti.
Resta salva, per le parti, la facoltà di recedere in qualsiasi momento del presente accordo, previo avviso di mesi 2, notificato tra le parti a mezzo PEC-Posta Elettronica Certificata.
ART. 7 Cause di risoluzione
Il mancato rispetto delle previsioni di cui agli xxx.xx 3 e 4 costituisce causa di risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c.
ART. 8 Modifiche dell’accordo
Le parti, previa valutazione di particolari evidenze o necessità connesse alla realizzazione delle attività oggetto dell’accordo, e con atto scritto, possono apportare modifiche o integrazioni al presente accordo.
ART. 9 Foro Competente
Le parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente accordo, o connesse allo stesso, è competente il Tribunale di Roma.
Resta inteso che prima di intraprendere un’azione legale o arbitrale, le parti si obbligano ad esperire il tentativo di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 come disciplinato della Camera di Conciliazione nel suo Regolamento.
ART.10 Spese e Registrazione
Gli oneri dell’imposta di bollo sull’originale informatico della Convenzione sono assolti dal Centro Nazionale Trapianti con le modalità previste dal D.M. 17/06/2014, ovvero con autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate n.37404 del 7 marzo 2014.
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 comma 2 del DPR n. 131 del 26/4/1986 ed il relativo onere fa carico alla parte interessata alla registrazione.
Le relative spese saranno poste a carico della parte che ha richiesto la registrazione. Il presente accordo è firmato dalle parti in forma digitale
Il Direttore Generale Centro Nazionale Trapianti | Il Presidente ANUSCA |
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx | Sig. Xxxxxx Xxxxxxx |