Contratto di assicurazione in forma collettiva ad adesione facoltativa temporanea
Contratto di assicurazione in forma collettiva ad adesione facoltativa temporanea
per il caso di morte a capitale decrescente,
per invalidità permanente totale da infortunio o malattia, per inabilità temporanea totale da infortunio o malattia, per perdita involontaria d’impiego
e per ricovero ospedaliero. ED.: DICEMBRE 2014
AXA France Iard S.A.
INDICE
NOTA INFORMATIVA COPERTURA VITA 1
A. INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE 1
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 2
C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 4
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 5
NOTA INFORMATIVA COPERTURE DANNI 1
A. INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE 1
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 1
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 8
CONDIZIONI CONTRATTUALI 1
ART. 1 - GARANZIE PRESTATE 1
ART. 2 - OBBLIGHI DELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE 1
ART. 3 - REQUISITI DI ASSICURABILITA’ 1
ART. 4 - LIMITI DI INDENNIZZO 2
ART. 5 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO 2
ART. 6 - DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA 2
ART. 7 - DIRITTO DI RECESSO 3
ART. 8 - BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI 4
ART. 9 - PAGAMENTO DEL PREMIO 4
ART. 10 - ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE,
SURROGA E RINEGOZIAZIONE DEL FINANZIAMENTO 5
ART. 11 - DENUNCIA DEL SINISTRO 6
ART. 12 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO O DEI SUOI AVENTI CAUSA
IN CASO DI SINISTRO 6
ART. 13 - PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI 7
ART. 14 - ALTRE ASSICURAZIONI 7
ART. 15 - IMPOSTE ED ALTRI ONERI FISCALI 7
ART. 16 - COMUNICAZIONI 7
ART. 17 - DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL’ASSICURATO 8
ART. 18 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE 8
ART. 19 - LEGGE APPLICABILE 8
ART. 20 - FORO COMPETENTE 8
ART. 21 - CLAUSOLA LIBERATORIA 8
ART. 22 - RECLAMI 8
ART. 23 - RINUNCIA ALLA RIVALSA 9
ART. 24 - CESSIONE DEI DIRITTI 9
ART. 25 - CONTROVERSIE 9
ART. 26 - TERMINI DI DECADENZA 10
ASSICURAZIONE PER LA GARANZIA MORTE 11
ART. 27 - OGGETTO DELLA COPERTURA PER IL CASO DI MORTE 11
ART. 28 - PRESTAZIONI ASSICURATE 11
ART. 29 - BENEFICIARI 11
ART. 30 - ESCLUSIONI 12
ART. 31 - CARENZA 12
ART. 32 - RISCATTO E PRESTITI 13
ART. 33 - DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI 13
ASSICURAZIONE INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA 15 ART. 34 - PRESTAZIONI ASSICURATE 15
ART. 35 - ESCLUSIONI 15
ART. 36 - DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI 16
ASSICURAZIONE RICOVERO OSPEDALIERO DA MALATTIA O INFORTUNIO 18
ART. 37 - PRESTAZIONI ASSICURATE 18
ART. 38 - ESCLUSIONI 18
ART. 39 - DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI 19
ASSICURAZIONE PERDITA D’IMPIEGO 20
ART. 40 - PRESTAZIONI ASSICURATE 20
ART. 41 - ESCLUSIONI 20
ART. 42 - DENUNCE SUCCESSIVE – SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI 21
ART. 43 - DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI 21
ASSICURAZIONE INABILITA’ TEMPORANEA E TOTALE AL LAVORO 22
ART. 44 PRESTAZIONI ASSICURATE 22
ART. 45 ESCLUSIONI 22
ART. 46 DENUNCE SUCCESSIVE 23
ART. 47 DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI 23
Allegato 1 - ACCERTAMENTI SANITARI DI BASE PER L’ASSUNZIONE 25
Allegato 2 - ELENCO DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE E PROFESSIONALI NON ASSICURABILI 26 Allegato 3 - MODULO DENUNCIA DI SINISTRO 27
Allegato 4 - INFORMATIVA PRIVACY E INFORMATIVA
SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA 30
Allegato 5 - QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA
DEL CONTRATTO 32
Allegato 6 - INFORMATIVA PER L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI ON-LINE
ED ACCESSO ALL’AREA RISERVATA CLIENTI DI EUROVITA ASSICURAZIONI S.P.A. | 34 |
GLOSSARIO | 1 |
MODULO DI ADESIONE | 1 |
NOTA INFORMATIVA POLIZZA COLLETTIVA PRESTITI AIRBAG
- COPERTURA VITA -
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
L’Assicurato deve prendere visione delle Condizioni Contrattuali prima della sottoscrizione della polizza.
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La presente Nota Informativa si riferisce ad un Contratto di Assicurazione in forma collettiva ad adesione facoltativa operante in applicazione di una Convenzione che la Contraente ha stipulato con EUROVITA ASSICURAZIONI S.P.A.
A) INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE
1.Informazioni generali
La copertura assicurativa per la garanzia morte della Polizza Collettiva Prestiti Airbag Mod. PREAIR EFI ed.12-14 è sottoscritta da Eurovita Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Xxx xxx Xxxxxxxx, 00 – 00187 Roma, di seguito definita Compagnia.
Denominazione | EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A.,- Codice Fiscale e Partita IVA 03769211008 |
Forma giuridica | Società per Azioni |
Indirizzo Sede Legale e Direzione Generale* | Via dei Maroniti, 12 – 00000 Xxxx |
Recapito telefonico | 06 – 47.48.21 |
Sito internet | |
Indirizzo di posta elettronica | |
Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa | Iscritta al n° 1.00099 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica; codice IVASS Impresa A365S; C.F. e x.xx iscrizione Registro Imprese di Roma 03769211008; autorizzata: ▪ per i Rami I e V e riassicurativa nel ramo I: D.M. dell'Industria del commercio e dell'Artigianato del 28 agosto 1991 n. 19088; ▪ per il Ramo VI: D.M. del 23 febbraio 1993; ▪ per il Ramo III: provvedimento n. 1239 del 26 luglio 1999 |
2.Informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia di Assicurazione
Il patrimonio netto della Compagnia di Assicurazione, come risultante dall’ultimo bilancio approvato, è pari a 199 milioni di Euro, di cui 113,7 milioni di euro di capitale sociale e 85,3 milioni di Euro di riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità, pari al rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, alla data del 31 dicembre 2013 è pari al 173%.
B) INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
3.PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE
Il contratto inizia a decorrere dal momento del suo perfezionamento. Esso si intende perfezionato, previa sottoscrizione da parte dell'Assicurato del Modulo di Adesione e della Dichiarazione di Buono Stato di Salute in esso contenuta e previa corresponsione del premio unico previsto, alle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nel Modulo di Adesione coincidente con la data di erogazione del Prestito.
La durata contrattuale coincide con la durata prevista dal piano di ammortamento del Prestito ed è compresa tra un minimo di 12 mesi e un massimo di 84 mesi.
L’Assicurazione termina alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:
a) raggiungimento del 75mo anno di età dell’Assicurato;
b) pagamento della prestazione per Morte dell’Assicurato;
c) scadenza della Polizza;
d) esercizio del diritto di recesso.
Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative offerte da Eurovita Assicurazioni S.p.A.:
PRESTAZIONE IN CASO DI MORTE DELL’ASSICURATO: in caso di morte
dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, Eurovita garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento di un importo pari al debito residuo previsto dal piano di ammortamento della Polizza calcolato alla data corrispondente al pagamento della rata precedente il decesso. La copertura assicurativa non include in alcun caso eventuali rate di rimborso non corrisposte e riferite al periodo precedente al decesso dell’Assicurato. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 50.000,00 per Assicurato. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta e il premio pagato resterà acquisito ad Eurovita.
Per i dettagli relativi alla prestazione assicurata si rinvia all’Art. 27 “PRESTAZIONI ASSICURATE” delle Condizioni Contrattuali.
Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso – senza limiti territoriali – fino al compimento del 75° anno di età dell’Assicurato e salvo le limitazioni previste all’Art. 29 “ESCLUSIONI” delle Condizioni Contrattuali. Nei casi previsti dal suddetto articolo, Eurovita Assicurazioni S.p.A. corrisponderà una somma pari all’ammontare della riserva matematica calcolata al momento del decesso.
Si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alla DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE.
4.Premi
Le prestazioni contrattuali sono erogate a fronte del pagamento di un premio unico anticipato pagato al momento dell’erogazione del Prestito.
L’entità del premio vita dipende dalla gamma e dal livello delle garanzie previste dal contratto. L’importo del premio unico non frazionabile viene determinato da Eurovita
Assicurazioni S.p.A. considerando il valore del capitale assicurato, pari all’importo totale del finanziamento richiesto.
Relativamente alla garanzia vita il premio lordo è pari al 1,6849% del capitale assicurato. In base alle attività professionali e sportive praticate dall’Assicurato la valutazione del rischio da parte di Eurovita può comportare l’applicazione di sovrappremi.
Il premio viene versato dall’Assicurato al momento dell’erogazione del Prestito e della sottoscrizione del Modulo di Adesione. Il pagamento del premio alla Compagnia da parte della Contraente avviene tramite bonifico bancario sul conto corrente di Eurovita (Codice IBAN XX00 X000 0000 000X X000 0000 000) presso Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane – ICBPI o su altro conto corrente intestato a Eurovita intrattenuto presso l’Istituto collocatore del contratto.
Il presente contratto non prevede valori di riduzione né di riscatto e in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta e il premio pagato resterà acquisito ad Eurovita Assicurazioni S.p.A.
Nella tabella di seguito riportata è data evidenza di tutti i costi a carico dell’Assicurato e della relativa quota parte percepita in media dagli intermediari:
Tipo costo | Misura costo | Quota parte percepita in media dagli intermediari |
Caricamenti sul premio netto vita (*) | 60% | 75% |
(*) al netto di eventuali sovrappremi
Tali costi sono indipendenti dall’ammontare del capitale assicurato, dall’età, dal sesso e dalla durata contrattuale.
A titolo esemplificativo per un premio unico di Euro 1.000,00 i costi trattenuti a titolo di caricamento dalla Compagnia sono pari a Euro 600,00 di cui Euro 450,00 rappresentano l’importo percepito dagli intermediari.
In caso di anticipata estinzione totale del Prestito e di surrogazione del finanziamento la Compagnia restituirà all’Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo non goduto rispetto alla data di scadenza originaria. In alternativa la Compagnia, su richiesta scritta dell’Assicurato, potrà mantenere in vigore la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria.
Per maggiori dettagli si rinvia all’Art. 10 “ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE, SURROGA E RINEGOZIAZIONE DEL FINANZIAMENTO” delle Condizioni Contrattuali.
5.Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia di Assicurazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute che, richieste dalla Compagnia di Assicurazione all’atto dell’adesione alla Convenzione, devono corrispondere a verità ed esattezza.
In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte della Compagnia di Assicurazione è da ritenersi confermata dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione.
C) INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
6. Costi
6.1 Costi gravanti direttamente sull’Assicurato
6.1.1 Costi gravanti sul premio
L’emissione del presente contratto non è gravata da alcuna spesa di emissione.
Sul premio derivante dalla copertura caso morte viene applicato un caricamento nella misura del 60%, già incluso nel tasso di premio indicato al paragrafo 4. Tale costo è indipendente dall’ammontare del capitale assicurato, dall’età, dal sesso e dalla durata contrattuale.
I costi applicati ai premi versati relativi alla copertura caso morte vengono riportati nella seguente tabella:
Descrizione | Percentuale |
Caricamenti sul premio netto vita (*) | 60% |
(*) al netto di eventuali sovrappremi
* * *
Nella tabella di seguito riportata è data evidenza, per le componenti di costo in precedenza indicate, della quota parte percepita in media dagli intermediari:
Tipo costo | Misura costo | Quota parte percepita in media dagli intermediari |
Caricamenti sul premio netto vita (*) | 60% | 75% |
(*) al netto di eventuali sovrappremi
7. Sconti
In relazione alla presente polizza non sono previsti sconti.
8. Regime fiscale
8.1. Regime fiscale dei premi
I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni.
8.2. I premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di invalidità permanente non inferiore al 5% da infortunio o malattia, il rischio di morte da qualsiasi causa derivante o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se la Compagnia non ha facoltà di recesso dal contratto, ai sensi dell’art. 15 bis comma 1) lett. f) del D.P.R. n. 917/86, così come modificato dal D. Lgs. n. 344/03 c.d. “Nuovo T.U.I.R.” e dal Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124, danno diritto annualmente ad una detrazione dall’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) dichiarato dall’Assicurato alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge.
8.3 Tassazione delle somme liquidate
Le somme erogate dalla Compagnia al verificarsi del sinistro dell’Assicurato non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale (art.6 del D.P.R. 917/1986).
È opportuno verificare comunque la normativa vigente al momento della dichiarazione dei redditi.
D) ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
9.Modalità di perfezionamento del contratto
Per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative si rinvia all’ Art.6 DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA delle Condizioni Contrattuali.
10.Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi
La risoluzione del contratto per inadempimento – ossia per mancato pagamento della prima annualità – non trova applicazione in questa tipologia contrattuale a premio unico anticipato.
Fermo restando quanto stabilito nel paragrafo 4 della presente Nota Informativa, il contratto si estingue alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:
a) raggiungimento del 75mo anno di età dell’Assicurato;
b) pagamento della prestazione per Morte dell’Assicurato;
c) scadenza della Polizza;
d) esercizio del diritto di recesso.
Il contratto estinto non può essere riattivato.
Per maggiori dettagli relativi alla risoluzione del contratto si rinvia all’Art. 6 DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA e all’Art. 1 0 ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE, SURROGA E RINEGOZIAZIONE DEL FINANZIAMENTO delle
Condizioni Contrattuali.
11.Xxxxxxxx e riduzione
La presente forma assicurativa non ammette la possibilità di riscatto dall’Assicurazione e non prevede valori di riduzione.
12.Diritto di Recesso
L’Assicurato può recedere dall’Assicurazione entro 60 giorni dalla sottoscrizione del Modulo di Adesione dandone comunicazione alla Compagnia tramite raccomandata A/R o presentandone richiesta scritta presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto. In tal caso, la Compagnia rimborserà all’Assicurato per il tramite della Contraente il Premio pagato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
L’esercizio del diritto di recesso libera il Contraente e la Compagnia da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto dal giorno di ricevimento della comunicazione di recesso.
13.Documentazione da consegnare alla Compagnia di Assicurazione per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione
In caso di decesso, i Beneficiari designati devono compilare debitamente l’apposito modulo (allegato alle Condizioni Contrattuali contenute nel presente Fascicolo Informativo, disponibile sul Sito Internet della Compagnia in versione sempre aggiornata o presso lo sportello bancario che ha emesso il contratto), e inviare lo stesso a:
Eurovita Assicurazioni S.p.A. Xxx xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx
unitamente alla documentazione di cui all’art. 32 delle Condizioni Contrattuali di assicurazione e secondo le modalità ivi indicate.
In alternativa, la banca presso la quale è stato concluso il contratto è a disposizione per l'assistenza necessaria per l'espletamento della pratica, senza alcun onere aggiuntivo.
Eurovita esegue il pagamento derivante dai propri obblighi contrattuali a favore dell'avente diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, dopo l'accertamento delle condizioni previste per la liquidazione. Decorso tale termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi moratori.
Si ricorda che, ai sensi dell’ art. 2952 comma 2 del codice civile, come recentemente modificato dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012, convertito nella Legge n. 221 del 17/12/2012, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al comma 343 dell’art.1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui matura il termine di prescrizione.
14.Legge applicabile al contratto
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge della Repubblica Italiana.
Fermo l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione previsto dall’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28 del 4/03/2010, come modificato dall’Art. 84 della Legge 9 agosto 2013, n. 98, nel caso in cui il suddetto procedimento non vada a buon fine il Foro competente, per la successiva fase giudiziale, è quello di residenza o di domicilio dell’Assicurato o del Beneficiario, o dei loro aventi diritto.
15.Lingua in cui è redatto il contratto
Si precisa che la Polizza, ogni documento ad essa allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana.
16.Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (mail, posta o fax) a:
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx X.x.X. Xxxxxxxx Xxxxxx
Xxx xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx tel: 06 - 47 48 21
fax 06 - 00 00 00 00
I reclami indirizzati alla Compagnia contengono:
- nome, cognome, xxxxxxxxx completo e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza e nominativo del Contraente;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.
Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 06.42.133.1, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Eurovita Assicurazioni S.p.A. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN- NET.
I reclami indirizzati all’IVASS contengono:
- nome, cognome ed indirizzo del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato alla Compagnia di Assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, fermo l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28 del 4/03/2010, come modificato dall’Art. 84 della Legge 9 agosto 2013, n. 98.
17.Informativa in corso di contratto
Eurovita comunicherà, in occasione della prima comunicazione da inviare in adempimento agli obblighi d’informativa previsti dalla normativa vigente, per iscritto all’Assicurato le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota Informativa, intervenute per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
Si rinvia al sito internet xxx.xxxxxxxx.xx per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
18.Comunicazioni del Contraente alla Compagnia di Assicurazione
Ai sensi degli articoli 1926 e 1898 del c.c. l’Assicurato e il Contraente sono tenuti a dare comunicazione scritta alla Compagnia di Assicurazione, di ogni fatto o circostanza relativa a mutamento della professione e della pratica di sport pericolosi entro 30 giorni dal verificarsi di tali mutamenti.
19.Conflitto di interessi
Si richiama l'attenzione dell’Assicurato sulla circostanza che il contratto descritto nella presente Nota Informativa può essere promosso e distribuito anche da istituti bancari aventi una partecipazione nel capitale sociale della Compagnia, seppur per una quota inferiore al 10% quale soglia rilevante ai sensi dell’art. 50 del Regolamento Isvap n. 5/2006.
In particolare, i seguenti istituti bancari intermediari risultano anche azionisti della Compagnia nella misura di seguito indicata: C.R. Bolzano (6,5%), Banca Popolare di Puglia e Basilicata (5,4%), C.R. Cento (2,0%), C.R. Cesena (1,1%), Banca Popolare di Marostica (0,8%), Banca C.R. Asti (0,4%), Banca Carim (0,39%).
Più in generale, si precisa che l’intermediario percepisce, quale compenso per l'attività di distribuzione del contratto, parte delle commissioni che Eurovita S.p.A. trattiene dai premi versati.
Si precisa che Eurovita S.p.A., nell'adempimento dei propri obblighi derivanti dal contratto, anche in presenza di conflitto di interesse, opera in ogni caso in modo da non arrecare pregiudizio agli Assicurati.
20.Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono né pignorabili né sequestrabili.
21.Diritto proprio del Beneficiario
Ai sensi dell'art.1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte ai Beneficiari a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario, fatte salve, rispetto ai premi pagati, le stesse tutele previste nell’art.1923.
Eurovita Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
L’Amministratore Delegato
Xxxxxx Xxxxxxxx
Data ultimo aggiornamento Gennaio 2015
NOTA INFORMATIVA POLIZZA COLLETTIVA PRESTITI AIRBAG
- COPERTURE DANNI -
CREDIT PROTECTION A PREMIO UNICO ABBINATA A PRESTITI – FINANZIATA
COPERTURE DANNI: Invalidità Totale Permanente - Ricovero Ospedaliero - Inabilità Temporanea Totale al lavoro - Perdita d’Impiego
La presente Nota Informativa si riferisce ad un Contratto di Assicurazione in forma collettiva ad adesione facoltativa operante in applicazione di una Convenzione che la Contraente ha stipulato con AXA France Iard S.A.
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. L’Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto di Assicurazione.
A. INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE
1.Informazioni generali
AXA France IARD S.A., iscritta al registro di commercio delle Imprese di Nanterre n° 722057460, con sede legale al 313, Terrasses de l'Arche – 00000 Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, autorizzata ad operare in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi con Provvedimento ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 209/2005 con provvedimento emesso l’1 Aprile 2003, per le garanzie Invalidità Totale Permanente, Inabilità Totale Temporanea, Ricovero Ospedaliero e Perdita d’impiego.
2..Informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia di Assicurazione (dati aggiornati al 31 dicembre 2013)
Patrimonio netto di AXA France IARD S.A.: 1.351.484 migliaia di euro di cui 214.799 migliaia di euro relativi al capitale sociale e 1.136.685 migliaia di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio.
Indice di solvibilità di AXA France IARD S.A. (ovvero l’indice che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione danni e relativo all’ultimo bilancio approvato è pari al 287%.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il Contratto di Assicurazione non prevede il tacito rinnovo e le Coperture Assicurative cessano nei casi previsti dall’Art. 6 “Decorrenza e durata della copertura assicurativa” delle Condizioni Contrattuali.
Le prestazioni, indicate di seguito sono operanti per tutta la Durata delle Coperture Assicurative intendendosi per tale l’arco di tempo che intercorre tra la Data di decorrenza e la Data di scadenza delle Coperture Assicurative.
La durata delle Coperture Assicurative è espressa in mesi interi.
Per le garanzie Invalidità Totale Permanente, Ricovero Ospedaliero da malattia o infortunio, Inabilità Temporanea e Totale al lavoro e Perdita d’Impiego la durata coincide sempre con la durata originaria del Contratto di Finanziamento (anche in caso di successiva modifica della stessa), nel limite minimo di 1 anno e massimo di 7 anni.
La garanzia Perdita d’Impiego ha termine, in ogni caso, alla data di pensionamento. La durata del Contratto di Finanziamento è comunicata alla Compagnia di Assicurazione dalla Contraente.
In caso di rinegoziazione del Finanziamento che comporti modifiche incidenti sui parametri assuntivi della copertura assicurativa in essere (durata, capitale, ecc.), nel caso in cui l’Assicurato decida di mantenere in vigore la Copertura Assicurativa, questa resterà comunque commisurata all’originario piano di ammortamento del finanziamento.
3.COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Il Contratto di Assicurazione prevede le seguenti prestazioni assicurative:
-prestazione in caso di Invalidità Totale Permanente (valida per tutti gli Assicurati)
-prestazione in caso di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (valida per i non lavoratori ed i lavoratori dipendenti di enti pubblici)
-prestazione in caso di Perdita d’Impiego (valida per i lavoratori dipendenti di enti privati)
-prestazione in caso di Inabilità Temporanea Totale (valida solo per i lavoratori autonomi)
PRESTAZIONE IN CASO DI INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE
In caso di infortunio o malattia dell’Assicurato che comportino un’Invalidità Totale e Permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 66% della capacità lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitata, la Compagnia di Assicurazione liquida all’Assicurato la prestazione assicurata pari al Debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate insolute.
Per i dettagli relativi alla prestazione assicurata si rimanda all’Art. 33 “Prestazioni Assicurate” delle Condizioni Contrattuali.
L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 50.000,00 per Assicurato e per Sinistro; limite assoluto per Assicurato.
La presente garanzia viene prestata:
-solo in caso di Invalidità Totale Permanente pari o superiore al 66% della capacità lavorativa generica;
-senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, salvo le limitazioni previste dall’Art. 34 “Esclusioni” delle Condizioni Contrattuali che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento della prestazione;
-fino al compimento del 75° anno di età dell’Assicurato.
Di seguito si riportano alcune esemplificazioni numeriche per facilitare l’Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento di massimali, scoperti e franchigie:
CAPITALE FINANZIATO EURO 50.000,00 | CAPITALE RESIDUO AL MOMENTO DELL’INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA O DA INFORTUNIO EURO 25.000,00 | FRANCHIGIA DI POLIZZA LIQUIDAZIONE DEL RESIDUO TOTALE IN CASO DI POSTUMI PARI O SUPERIORI AL 66% |
Postumi da invalidità permanente valutati 66% | Liquidazione di Euro 25.000,00 | Invalidità 100% per raggiungimento franchigia |
Postumi da invalidità permanente valutati 50% | Nessuna liquidazione | Invalidità non coperta (Franchigia 66%) |
PRESTAZIONE IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO
La Copertura Assicurativa garantisce, in caso di Ricovero Ospedaliero, la liquidazione mensile all’Assicurato – di una somma pari all'ammontare delle rate mensili, secondo le indicazioni del Contratto di finanziamento, che hanno scadenza, durante il periodo del ricovero stesso, con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e 36 rate mensili per tutta la durata contrattuale.
Per i dettagli relativi alla prestazione assicurata si rimanda all’Art. 36 “Prestazioni Assicurate” delle Condizioni Contrattuali.
La Copertura Assicurativa per il caso di ricovero è sottoposta:
– ad un Periodo di Carenza iniziale di 30 giorni ;
– ad un Periodo di Franchigia assoluta di 7 giorni.
Gli indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero.
La presente garanzia viene prestata:
-senza limiti territoriali, salvo le limitazioni previste all’Art. 37 “Esclusioni” delle Condizioni Contrattuali che possono dal luogo alla riduzione o al mancato pagamento della prestazione;
-fino al compimento del 75° anno di età dell’Assicurato.
Di seguito si riportano alcune esemplificazioni numeriche per facilitare l’Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento di massimali, scoperti e franchigie:
RATA MENSILE DEL FINANZIAMENTO DA RIMBORSARE EURO 1.500,00 | DURATA RICOVERO OSPEDALIERO | FRANCHIGIA DI 7 GIORNI |
Ricovero ospedaliero | 8 giorni | Liquidazione di una mensilità per superamento franchigia |
39 giorni senza soluzione di continuità | Liquidazione di due mensilità (30 giorni in eccesso al primo ricovero liquidabile per superamento della franchigia) | |
Ricovero ospedaliero | 13 mesi | Indennizzo massimo 12 rate mensili |
Ricovero ospedaliero avvenuto nei primi 30 giorni dalla data di effetto della copertura assicurativa (periodo di carenza) | Durata ricovero ininfluente | Nessuna liquidazione |
PRESTAZIONE IN CASO PERDITA D’IMPIEGO
In caso di Perdita d’Impiego dovuta a:
• giustificato motivo oggettivo;
• messa in mobilità;
• cause che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria
la Compagnia di Assicurazione, liquiderà mensilmente all’Assicurato una somma, secondo le indicazioni del Contratto di finanziamento, pari all’importo delle rate mensili che hanno
scadenza durante il periodo della disoccupazione con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e 36 rate mensili per tutta la durata contrattuale.
La Copertura Assicurativa per la Perdita d’Impiego è sottoposta:
• ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 30 giorni.
• ad un Periodo di Carenza di 30 giorni.
Qualora la Compagnia di Assicurazione stia pagando le rate mensili e l’Assicurato intraprenda un’attività lavorativa in qualità di lavoratore dipendente di ente privato dovrà informare tempestivamente per iscritto la Compagnia di Assicurazione della cessazione dello stato di disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’indennizzo verrà interrotto definitivamente.
Qualora il contratto di lavoro dipendente di ente privato sia a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, qualora persista la d isoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi.
Per i dettagli relativi alla prestazione assicurata si rimanda all’Art. 39 “Prestazioni Assicurate” delle Condizioni Contrattuali.
La presente garanzia viene prestata:
-senza limiti territoriali, salvo le limitazioni previste all’Art. 4 0 – Esclusioni; delle Condizioni Contrattuali che possono dal luogo alla riduzione o al mancato pagamento della prestazione;
-fino alla data di pensionamento dell’Assicurato.
Di seguito si riportano alcune esemplificazioni numeriche per facilitare l’Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento di massimali, scoperti e franchigie:
Dipendente privato | Rata mensile = 300,00 Euro | |
Perdita d’impiego per chiusura azienda | Indennizzo mensile di 300,00Euro | Indennizzo per un massimo di 12 rate |
Perdita d’impiego durante il periodo di carenza iniziale | Carenza 30 giorni | Nessun indennizzo |
Perdita d’impiego per dimissioni dipendente | 300,00 Euro | Nessun indennizzo |
Cambiamento di attività lavorativa da Dipendente privato a lavoratore autonomo | 300,00 Euro | Nessun indennizzo |
PRESTAZIONE IN CASO DI INABILITA’ TEMPORANEA TOTALE
La Copertura Assicurativa garantisce, in caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoro, la liquidazione mensile all’Assicurato – di una somma pari all'ammontare delle rate mensili, secondo le indicazioni del Contratto di finanziamento, che hanno scadenza, durante il periodo dell’inabilità stessa, con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e 36 rate mensili per tutta la durata contrattuale.
L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere, a condizione che il giorno in cui si verifica il Sinistro egli eserciti effettivamente un’attività lavorativa regolare.
Per i dettagli relativi alla prestazione assicurata si rimanda all’Art. 43 “Prestazioni Assicurate” delle Condizioni Contrattuali.
La Copertura Assicurativa per il caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoro è sottoposta:
• ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 30 giorni.
• ad un Periodo di Carenza di 30 giorni.
La presente garanzia viene prestata:
• senza limiti territoriali salvo le limitazioni previste all’Art. 44 – Esclusioni; delle Condizioni Contrattuali che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento della prestazione:
• fino al compimento del 75° anno di età dell’Assicurato.
Di seguito si riportano alcune esemplificazioni numeriche per facilitare l’Assicurato nella comprensione dei meccanismi di funzionamento di massimali. Scoperti e franchigie:
Rata mensile da rimborsare Euro 2.500,00 | Rata massima mensile da liquidare Euro 2.000,00 | Franchigia assoluta 30 giorni | |||
Inabilità temporanea totale al | Liquidazione della rata mensile | Superato il periodo di | |||
lavoro | successiva di Euro 2.000,00 | franchigia, si paga la rata che | |||
solamente se la suddetta rata | scade durante il periodo di | ||||
scade nel periodo di inabilità | inabilità. | ||||
Ad esempio: | |||||
Durata Inabilità temporanea | |||||
60 giorni: | |||||
Scadenza rata il 28 di ogni | |||||
mese | |||||
Data sinistro : 1 luglio Scadenza | |||||
rata il 28 luglio quindi in | |||||
franchigia Scadenza rata | |||||
successiva in copertura | |||||
Data di inizio copertura il 1 di | Durata | della | inabilità | 30 | Nessun indennizzo in quanto |
settembre – data della inabilità | giorni | avvenuto nei primi 30 giorni | |||
il 15 di novembre | dalla data di effetto della | ||||
copertura assicurativa | |||||
(periodo di carenza).In questo | |||||
caso la durata dell’inabilità è | |||||
ininfluente. |
4.Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio- nullita’
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia di Assicurazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile come previsto all’Art. 5 “Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio” delle Condizioni di Assicurazione.
5.Premi
Le prestazioni contrattuali sono erogate a fronte del pagamento di un premio unico anticipato pagato al momento dell’erogazione del Prestito.
L’importo del premio unico non frazionabile viene determinato da AXA France Iard S.A. considerando il valore del capitale assicurato, pari all’importo totale del finanziamento richiesto.
Tale premio viene versato dall’Assicurato, al momento dell’erogazione del finanziamento e della sottoscrizione del Modulo di Adesione mediante trattenuta sul conto corrente dell’Assicurato stesso che, a tal fine, ha conferito alla Contraente della Polizza Collettiva apposito mandato all’incasso.
In caso di anticipata estinzione totale del Prestito e di surrogazione del finanziamento la Compagnia restituirà all’Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo non goduto rispetto alla data di scadenza originaria. In
alternativa la Compagnia di Assicurazione, su richiesta scritta dell’Assicurato, potrà mantenere in vigore la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria.
Per maggiori dettagli si rinvia all’Art. 10 “Anticipata estinzione totale, surroga e rinegoziazione del finanziamento” delle Condizioni Contrattuali.
Il costo trattenuto dalla Compagnia di Assicurazione a titolo di spesa di acquisizione e gestione del Contratto di Assicurazione, già incluso nei Tassi di Premio è pari alla seguente percentuale: 63%.
Il costo è calcolato sul Premio unico versato al netto delle imposte.
La quota parte percepita in media dagli intermediari per l’attività di intermediazione, con riferimento all’intero flusso commissionale previsto dal Contratto è pari al 76,19%.
A titolo esemplificativo per un premio unico al netto delle imposte di Euro 1.000,00 i costi trattenuti a titolo di caricamento dalla Compagnia di Assicurazione sono pari a Euro 630,00 di cui Euro 480,00 rappresentano l’importo medio percepito dagli intermediari per l’attività di intermediazione.
Nella tabella di seguito riportata è data evidenza di tutti i costi a carico dell’Assicurato e della relativa quota parte percepita in media dagli intermediari per la loro attività di intermediazione:
Tipo costo | Misura costo | Quota parte per l’intermediazione percepita in media dagli intermediari |
Caricamenti sul premio netto danni (*) | 63% | 76,19% |
(*) al netto delle imposte
6.Diritto di recesso al contratto di assicurazione
L’Assicurato può recedere dall’Assicurazione entro 60 giorni dalla sottoscrizione del Modulo di Adesione dandone comunicazione alla Compagnia di Assicurazione tramite raccomandata A/R o presentandone richiesta scritta presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto. In tal caso, la Compagnia di Assicurazione rimborserà all’Assicurato per il tramite della Contraente il Premio pagato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
L’esercizio del diritto di recesso libera la Contraente e la Compagnia di Assicurazione da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto dal giorno di ricevimento della comunicazione di recesso.
6.1Diritto di recesso coperture danni
Per durate pari o superiori ai 24 mesi, a partire dalla quinta ricorrenza annua dalla Data di Decorrenza, l’Assicurato può recedere dalle Coperture Danni con un preavviso di
60 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di recesso.
L’Assicurato potrà esercitare tale facoltà recandosi presso la filiale della Contraente ove è stato acceso il Finanziamento e compilando l’apposito Modulo di recesso oppure inviando alla Compagnia di Assicurazione comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e fotocopia del Modulo di recesso, al seguente indirizzo:
AXA France Iard S.A. c/o CBP Italia Xxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx.
La Compagnia di Assicurazione restituirà all’Assicurato la parte di Premio relativa alle Coperture Danni corrispondente al periodo di assicurazione non goduto, calcolata come riportato all’Art. 7.1 “DIRITTO DI RECESSO COPERTURE DANNI“ delle Condizioni di Assicurazione.
La Copertura Caso Morte prestata da Eurovita Assicurazioni S.p.A. rimane attiva anche in caso di recesso dalle Coperture Danni.
7.Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti da qualsiasi Contratto di assicurazione Danni si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifiche disposizioni di Xxxxx. Pertanto, decorso tale termine non sarà più possibile far valere alcun diritto sulle somme derivanti dal presente Contratto di Assicurazione. La Compagnia di Assicurazione, in base alla Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, è obbligata a versare le somme non reclamate a favore dell’apposito Fondo istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
8.Legge applicabile
Ai sensi dell’art. 181 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/05) al contratto di Assicurazione si applica la legge italiana.
9.Regime fiscale
9.1Imposte sui premi
I premi di Assicurazione per le coperture Xxxxx previste dal presente Contratto sono soggetti ad un’imposta pari al 2,5% del premio imponibile.
9.2Detrazione fiscale dei premi
Sui premi versati alla Compagnia di assicurazione aventi ad oggetto il rischio di Invalidità Totale e Permanente per Infortunio o Malattia entro il limite massimo di € 530,00, in base alla normativa vigente alla data di redazione della presente Polizza collettiva, è riconosciuta una detrazione di imposta ai fini IRPEF attualmente del 19% dei Premi stessi.
9.3Tassazione delle somme assicurate
Le prestazioni erogate non sono soggette ad alcuna tassazione.
10. Diritto di recesso e sconti
Per durate pari o superiori ai 24 mesi, la Polizza Collettiva prevede l’applicazione di uno sconto, individuato nella misura minima del 2%. A fronte di tale sconto, il diritto di recesso annuale non è previsto e, pertanto, troverà applicazione quanto disposto dall’Art. 7.1 – DIRITTO DI RECESSO COPERTURE DANNI.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
11.Sinistri – Liquidazioni delle prestazioni
L’insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui si verifica il Sinistro per il quale è prestata la Copertura Assicurativa.
La denuncia dei Sinistri con l’indicazione delle cause che lo hanno determinato, deve essere effettuata presso la Filiale della Banca compilando l’apposito Modulo di Denuncia Sinistro.
Tale Modulo, completo della documentazione prevista, dovrà essere inoltrato alla Compagnia di Assicurazione al seguente indirizzo: AXA France Iard S.A. c/o CBP Italia Xxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx.
Si considerano valide solo le denunce inviate in forma scritta, a condizione che siano complete dei giustificativi richiesti elencati nel Modulo di Denuncia.
La Compagnia di Assicurazione si riserva il diritto di richiedere tutti gli accertamenti medici o le documentazioni atte ad una corretta valutazione del Sinistro nonché copia del Contratto di finanziamento. L’Assicurato o i suoi aventi causa devono inoltre sciogliere da
ogni riserbo i medici curanti e consentire le indagini e gli accertamenti eventualmente necessari da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia della Compagnia di Assicurazione il cui costo sarà a totale carico di quest’ultima.
La Compagnia di Assicurazione esegue i pagamenti delle prestazioni garantite entro
30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa specificata agli Articoli “Denuncia di sinistro ed obblighi relativi” riguardanti ogni garanzia.
12.Reclami
Nel caso si applichi al contratto la legislazione italiana eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, per il tramite del Broker, ad
AXA France Iard S.A.
Servizio Reclami
c/o CBP Italia Milano – Viale Lancetti 43 numero di fax 00.00000000
indirizzo e-mail xxxxxxx@xxx-xxxxxx.xx
I reclami indirizzati alla Compagnia di Assicurazione contengono:
- nome, cognome, xxxxxxxxx completo e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza, numero dell’adesione e nominativo dell’Aderente;
- numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.
Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.
Qualora l’esponente non abbia ricevuto risposta dalla Compagnia entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte della Compagnia stessa oppure abbia ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente, è possibile presentare reclamo a: Le Médiateur de la Fédération Française des Sociétés d'Assurances (FFSA), XX 000, 00000 XXXXX XXXXX 00, fax (x00) 00.00.00.00.00 e-mail: xx.xxxxxxxxx@xxdiation- xxxxxxxxx.xxx, sito web: xxx.xxxx.xx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
I reclami indirizzati all’FFSA contengono:
- nome, cognome ed indirizzo del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, oltre a quanto previsto in base alla vigente normativa in merito alla mediazione civile.
13.Arbitrato
Fermo restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità giudiziaria, le Parti, per le eventuali controversie su natura e valutazione degli eventi oggetto delle coperture Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale, Ricovero ospedaliero e Perdita d’impiego, prestate dalla presente Polizza Collettiva, hanno la facoltà di rimettere alla decisione di un collegio di tre medici. In tal caso le Parti conferiranno mandato, con scrittura privata, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo, o in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.
Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.
Le decisioni del Consiglio dei Medici sono vincolanti per le Parti.
14. Informativa in corso di contratto di assicurazione
L’Impresa di Assicurazione comunica per iscritto alla Contraente ed all’Assicurato, in occasione della prima comunicazione prevista dalla normativa vigente da inviare all’Assicurato stesso, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo
Informativo anche per effetto di modifiche alla normativa intervenute successivamente alla conclusione del Contratto di Assicurazione stesso.
15. Conflitto di interessi
In relazione alla presente Polizza Collettiva non sussistono, al momento della redazione della presente Nota Informativa, situazioni di conflitto d’interesse anche derivanti da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo
AXA France Iard S.A è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante Legale Xxxxxxx Xxxxxx
Data ultimo aggiornamento Gennaio 2015
CONDIZIONI CONTRATTUALI POLIZZA COLLETTIVA
PRESTITI AIRBAG
I testi integrali delle Polizze Collettive stipulate tra la CONTRAENTE e le COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE sono depositati presso la sede della Contraente e presso le sedi di EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A e AXA France Iard S.A.
ART. 1 GARANZIE PRESTATE
Il presente Contratto, di cui alle Polizze Collettive stipulate tra la Banca e le Compagnie di Assicurazione, comprende le garanzie:
• Morte, per tutti gli Assicurati, prestata da EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A.;
• Invalidità Totale Permanente, per tutti gli Assicurati, prestata da AXA France Iard S.A.;
• Ricovero Ospedaliero, per chi non esercita alcuna attività lavorativa e per i dipendenti pubblici, prestata da AXA France Iard S.A.;
• Inabilità Temporanea Totale al lavoro, solo per i lavoratori autonomi, prestata da AXA France Iard S.A.;
• Perdita d’Impiego, solo per i lavoratori dipendenti del settore privato, prestata da AXA France Iard S.A.
Le garanzie sono prestate dalle Compagnie di Assicurazione in base alle comunicazioni della Contraente ed alle dichiarazioni degli Assicurati.
Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, ma le garanzie Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero devono essere oggetto di accertamento da parte di un medico che eserciti la sua attività in un paese membro dell’Unione Europea; la garanzia Perdita d’Impiego è valida solo sul territorio dello Stato Italiano e il contratto di lavoro deve essere regolamentato dalla legge italiana.
ART. 2 OBBLIGHI DELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE
Gli obblighi delle Compagnie di Assicurazione risultano esclusivamente dalla Polizza Collettiva, dalle Condizioni Contrattuali di Assicurazione, dal Modulo di Adesione, dalle eventuali appendici rilasciate dalle Compagnie di Assicurazione stesse.
Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto valgono le norme di legge applicabili.
ART. 3 REQUISITI DI ASSICURABILITÀ
È assicurabile ciascuna persona fisica che:
a) abbia stipulato un Prestito con la Contraente e aderito alla Polizza sottoscrivendo il Modulo di Adesione e la Dichiarazione di Buono Stato di Salute in esso contenuta;
b) goda di buona salute, e non sia stata, negli ultimi cinque anni, ricoverata in Case di Cura, Ospedali, Cliniche o qualsiasi struttura sanitaria con esclusione di ricovero per parto purché sia avvenuto senza conseguenze cliniche, né sia stata e né sia, al momento dell’adesione, affetta da patologie organiche, osteoarticolari, croniche, nervose o psichiche, né faccia uso in forma continuativa di farmaci e/o uso di sostanze stupefacenti, né sia stata mai sottoposta a chemioterapia/radioterapia, né sia in attesa di ricovero;
c) sia di età non inferiore a 18 anni né superiore a 70 anni alla data di stipulazione del contratto, fermo restando che l’età massima a scadenza ai fini dell’efficacia dell’Assicurazione è di 75 anni non compiuti;
con specifico riferimento alle garanzie Danni, inoltre, è assicurabile ciascuna persona fisica che:
• non sia stata assente dalla normale attività lavorativa, qualora sia lavoratore, negli ultimi 12 mesi, per più di 60 giorni continuativi a causa di Malattia o Infortunio.
ART. 4 LIMITI DI INDENNIZZO
L’indennizzo non potrà superare:
• in caso di Morte o Invalidità Totale Permanente Euro 50.000,00 per Assicurato e per Sinistro; limite assoluto per Assicurato;
• Inabilità Temporanea Totale – Perdita d’Impiego – Ricovero Ospedaliero: Euro 2.000,00 mensili col massimo di 12 Indennizzi mensili per Sinistro e 36 Indennizzi mensili per l’intera durata della Copertura Assicurativa.
ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte delle Compagnie di Assicurazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute che, richieste dalle Compagnie di Assicurazione all’atto della adesione alla Convenzione, devono corrispondere a verità ed esattezza.
In ogni caso per ciascun Assicurato l’accettazione del rischio da parte delle Compagnie di Assicurazione è da ritenersi confermata dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione.
ART. 6 DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
Il contratto inizia a decorrere dal momento del suo perfezionamento. Esso si intende perfezionato, previa sottoscrizione da parte dell'Assicurato del Modulo di Adesione e della Dichiarazione di Buono Stato di Salute in esso contenuta e previa corresponsione del premio unico previsto, alle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nel Modulo di Adesione coincidente con la data di erogazione del Prestito.
La durata contrattuale espressa in mesi interi coincide sempre con la durata originaria del contratto di Prestito (anche in caso di successiva modifica della stessa) ed è compresa tra un minimo di 12 mesi e un massimo di 84 mesi.
La garanzia Perdita d’impiego ha inoltre termine alla data di pensionamento.
In ogni caso tutte le garanzie cessano al verificarsi del primo dei seguenti eventi:
1) pagamento di una prestazione, da parte della Compagnia di Assicurazione che presta la relativa copertura, per Morte o Invalidità Totale Permanente;
2) scadenza della Polizza;
3) raggiungimento del 75° anno di età dell’Assicurato;
4) esercizio del diritto di recesso;
5) anticipata estinzione totale del Prestito (nel caso in cui l’Assicurato opti per annullare la copertura assicurativa)
6) surrogazione del finanziamento ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 40 del 2 aprile 2007 (nel caso in cui l’Assicurato opti per annullare la copertura assicurativa);
7) rinegoziazione del contratto di prestito (nel caso in cui l’Assicurato opti per annullare la copertura assicurativa).
ART. 7 DIRITTO DI RECESSO E SCONTI
L’Assicurato può recedere dal Contratto di Assicurazione entro 60 giorni dalla sottoscrizione del Modulo di Adesione dandone comunicazione alle Compagnie di Assicurazione tramite raccomandata A/R o presentandone richiesta scritta presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto. Il premio pagato verrà rimborsato all’Assicurato per il tramite della Contraente nel termine dei 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.
Per la parte danni, per durate pari o superiori ai 24 mesi, la Polizza Collettiva prevede l’applicazione di uno sconto, individuato nella misura minima del 2%. A fronte di tale sconto, il diritto di recesso annuale non è previsto e, pertanto, troverà applicazione quanto disposto dall’ Art. 7.1 – DIRITTO DI RECESSO COPERTURE DANNI.
7.1Diritto di recesso Coperture Danni
Per durate pari o superiori ai 24 mesi, a partire dalla quinta ricorrenza annua dalla Data di Decorrenza, l’Assicurato può recedere dalle Coperture Danni con un preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale viene esercitata la facoltà di recesso.
L’Assicurato potrà esercitare tale facoltà recandosi presso la filiale della Contraente ove è stato acceso il Finanziamento e compilando l’apposito Modulo di recesso oppure inviando alla Compagnia di Assicurazione comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e fotocopia del Modulo di recesso, al seguente indirizzo:
AXA France Iard S.A. c/o CBP Italia Xxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx.
La parte di Premio relativa alle Coperture Danni rimborsata è pari alla somma:
• del Premio di rischio riproporzionato in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo;
• dei costi, al netto del costo di emissione, in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.
La Copertura Caso Morte prestata da Eurovita Assicurazioni S.p.A. rimane attiva anche in caso di recesso dalle Coperture Danni.
ART. 8 BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI
I Beneficiari della prestazione in caso di decesso dell’Assicurato vengono designati dall’Assicurato tramite specifica indicazione riportata nel Modulo di Adesione.
L’Assicurato può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tali designazioni.
Eventuali revoche o modifiche devono essere fatte con dichiarazione scritta ad Eurovita oppure con testamento recante l’espressa indicazione della polizza.
La banca o l’intermediario finanziario possono essere designati come Beneficiari solo qualora il contratto di assicurazione non sia intermediato dalla banca o dall’intermediario finanziario stesso o da soggetti ad essi legati da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
– quando l’Assicurato e il Beneficiario abbiano espressamente dichiarato per iscritto a Eurovita, rispettivamente, di rinunciare alla facoltà di revoca e di accettare la designazione di beneficio;
– dopo che, verificatosi l'evento previsto dal contratto, il Beneficiario abbia comunicato per
iscritto a Eurovita di volersi avvalere del beneficio.
Nei casi in cui la designazione di beneficio non possa essere revocata, le operazioni di recesso e liquidazione richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
Beneficiario delle prestazioni per le Coperture Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero e Perdita d’Impiego è l’Assicurato stesso.
In caso di rinegoziazione del Finanziamento che comporti modifiche incidenti sui parametri assuntivi della copertura assicurativa in essere (durata, capitale, ecc), nel caso in cui l’Assicurato decida di mantenere in vigore la Copertura Assicurativa, questa resterà comunque commisurata all'originario piano di ammortamento del Prestito.
Se il sinistro si verifica dopo che il Contratto di Finanziamento sia stato oggetto di anticipata estinzione o di surrogazione del Finanziamento e l’Assicurato abbia optato per mantenere in vigore la Copertura Assicurativa:
• in caso di decesso dell’Assicurato, la somma sarà liquidata ai Beneficiari designati in polizza;
• in caso di Invalidità Totale Permanente – Inabilità Temporanea – Ricovero Ospedaliero
– Perdita d’Impiego dell’Assicurato, la somma sarà liquidata all’Assicurato stesso.
ART. 9 PAGAMENTO DEL PREMIO
L’assicurazione viene prestata dietro corresponsione da parte dell’Assicurato di un premio unico anticipato, per le Coperture Assicurative prestate dalle Compagnie di Assicurazione.
Il premio è calcolato in percentuale del capitale assicurato.
L’importo totale del premio unico è pari alla somma della componente di premio per la Copertura Morte e della componente del premio per le Coperture Danni. Per le Coperture Morte e Danni, il tasso viene applicato all’importo totale del Prestito richiesto con il limite di € 50.000,00. Di seguito vengono riportati i tassi di premio suddivisi per garanzia:
Copertura Morte | 1,6849% |
Coperture Danni (Invalidità Totale permanente – Inabilità Temporanea – Ricovero Ospedaliero – Perdita d’Impiego ) | 1,9451% (*) |
(*) Il tasso applicato per determinare il premio per le Coperture Xxxxx è comprensivo delle imposte di Legge pari al 2,50%.
In base alle attività professionali e sportive praticate dall’Assicurato la valutazione del rischio da parte di Eurovita può comportare l’applicazione di sovrappremi.
ART. 10 ANTICIPATA ESTINZIONE TOTALE, SURROGA E RINEGOZIAZIONE DEL FINANZIAMENTO
In caso di anticipata estinzione totale del Contratto di Finanziamento non dovuta a liquidazione dell’indennizzo per la garanzia Morte o per la garanzia Invalidità Totale Permanente, ovvero nei casi di surroga e rinegoziazione del Finanziamento, la copertura assicurativa viene estinta dalla data di anticipata estinzione/surroga/rinegoziazione del Contratto di Finanziamento.
La Contraente dovrà inviare alle Compagnie di Assicurazione comunicazione dell’anticipata estinzione totale/surroga/rinegoziazione del Contratto di Finanziamento.
Le Compagnie di Assicurazione restituiranno all’Assicurato la parte di premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto calcolata per quanto concerne il premio inerente la Copertura Morte:
Rimborso del Premio Puro: PVita *(1-H)*[(N-K)*(N-K+1)] / [N*(N+1)]
Rimborso dei Costi: PVita*H*[ (N-K)/N] Dove
▪ PVita = Premio versato per la Copertura Morte
▪ H = Costi sul premio versato per la Copertura Morte
▪ N = durata originaria del Finanziamento espressa in mesi interi
▪ K = mesi interi trascorsi dalla Data di Decorrenza alla Data di anticipata estinzione totale/surroga/rinegoziazione del Finanziamento.
Da sommarsi alla parte di premio non goduto inerente la copertura Danni pari alla somma:
• del Premio di rischio riproporzionato in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo;
• dei costi, al netto del costo di emissione, in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.
In alternativa l’Assicurato, su richiesta scritta da inviare alle Compagnie di Assicurazione, potrà mantenere in vigore le Coperture Assicurative fino alla scadenza contrattuale originaria.
La richiesta dovrà essere effettuata dall’Assicurato direttamente alle Compagnie di Assicurazione o per il tramite della Contraente.
In caso di rinegoziazione del Finanziamento che comporti modifiche incidenti sui parametri assuntivi della copertura assicurativa in essere (durata, capitale, ecc.), nel caso in cui l’Assicurato decida di mantenere in vigore la Copertura Assicurativa, questa resterà comunque commisurata all'originario piano di ammortamento del finanziamento.
L’Assicurato su richiesta scritta da inviare alle Compagnie di Assicurazione, potrà mantenere in vigore le Coperture Assicurative fino alla scadenza contrattuale originaria. La richiesta dovrà essere effettuata dall’Assicurato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure presso la sede della Banca.
Per la Copertura Caso Morte la prestazione sarà erogata ai Beneficiari designati in polizza.
Per le Coperture danni (Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero, Perdita d’Impiego) Beneficiario delle prestazioni sarà l’Assicurato stesso.
ART. 11 DENUNCIA DEL SINISTRO
I sinistri devono essere tempestivamente denunciati presso la Filiale della Contraente compilando l’apposito Modulo di Denuncia Sinistro. Tale Modulo, completo della documentazione prevista, dovrà essere inoltrato alle Compagnie di Assicurazione ai seguenti indirizzi:
• per la Copertura Morte: EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A . – Xxx xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx.
• per le Coperture Xxxxx (Invalidità Totale permanente – Inabilità Temporanea – Ricovero Ospedaliero – Perdita d’Impiego): AXA France Iard S.A. c/o CBP Italia Xxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
Per informazioni relative ai Sinistri della Garanzia Morte gli aventi causa potranno rivolgersi al numero telefonico:
06 - 474821
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Per informazioni relative ai Sinistri Danni (ITP,ITT,RO,PII) l’Assicurato potrà rivolgersi al seguente numero telefonico:
02 - 6882691.
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Si considerano valide solo le denunce inviate in forma scritta, a condizione che siano complete dei giustificativi richiesti elencati nel Modulo di Denuncia.
Le Compagnie di Assicurazione si riservano il diritto di richiedere tutti gli accertamenti medici o le documentazioni atte ad una corretta valutazione del Sinistro nonché copia del Contratto di finanziamento. L’Assicurato o i suoi aventi causa devono inoltre sciogliere da ogni riserbo i medici curanti e consentire le indagini e gli accertamenti eventualmente necessari da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia delle Compagnie di Assicurazione il cui costo sarà a totale carico di queste ultime.
Le Compagnie di Assicurazione eseguono i pagamenti delle prestazioni garantite entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa specificata agli Articoli “DENUNCIA DI SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI” riguardanti ogni garanzia.
ART. 12 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO O DEI SUOI AVENTI CAUSA IN CASO DI SINISTRO
Per la garanzia caso morte
In caso di decesso, i Beneficiari designati devono compilare debitamente l’apposito modulo (allegato alle Condizioni Contrattuali contenute nel presente Fascicolo Informativo, disponibile sul Sito Internet della Compagnia in versione sempre aggiornata o presso lo sportello bancario che ha emesso il contratto), e inviare lo stesso a:
• Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx X.x.X. - Xxx xxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx
unitamente alla documentazione di cui all’art. 32 delle Condizioni Contrattuali di assicurazione e secondo le modalità ivi indicate.
In alternativa, la banca presso la quale è stato concluso il contratto è a disposizione per l'assistenza necessaria per l'espletamento della pratica, senza alcun onere aggiuntivo.
Eurovita esegue il pagamento derivante dai propri obblighi contrattuali a favore dell'avente diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, dopo l'accertamento delle condizioni previste per la liquidazione. Decorso tale termine, a favore dell'avente diritto sono dovuti gli interessi moratori.
Per le garanzie danni
In caso di Sinistro l’Assicurato deve darne tempestivo avviso alla Compagnia di Assicurazione. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita al diritto o la relativa riduzione ai rimborsi ai sensi dell’Art.1915 C.C.
In caso di Xxxxxxxx l'Assicurato deve, entro il sessantesimo giorno dalla data di accadimento del Sinistro, compilare debitamente l’apposito modulo (allegato al presente Fascicolo Informativo, disponibile sul Sito Internet della Compagnia in versione sempre aggiornata o presso lo sportello bancario che ha emesso il contratto), e inviare lo stesso a:
AXA France Iard S.A. c/o CBP Italia Xxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
con lettera raccomandata A/R unitamente alla documentazione prevista nelle Condizioni Contrattuali di assicurazione, e, specificamente, all’Art. 35 per il caso di Invalidità Permanente
Totale, all’Art. 46 per il caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, o all’Art. 38 per il caso di Ricovero Ospedaliero, o all’Art. 42 per il caso di Perdita d’Impiego.
In alternativa, la Banca presso la quale è stato concluso il contratto è a disposizione per l'assistenza necessaria per l'espletamento della pratica, senza alcun onere aggiuntivo. AXA France Iard S.A. potrà inoltre, in ogni momento, richiedere all’Assicurato o agli aventi causa di fornire le prove documentali in ordine al perdurante diritto alle prestazioni di cui alla Polizza.
ART. 13 PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
Verificatosi l’evento assicurato, le Compagnie di Assicurazione provvederanno ad effettuare il pagamento relativo alle prestazioni garantite dal presente Contratto di Assicurazione entro i termini previsti dall’Art. 11 “DENUNCIA DEL SINISTRO”.
ART. 14 ALTRE ASSICURAZIONI
Resta convenuto che la Copertura Assicurativa può cumularsi con altre assicurazioni.
ART. 15 IMPOSTE ED ALTRI ONERI FISCALI
Eventuali imposte ed altri oneri futuri, relativi al presente Contratto di Assicurazione sono a carico dell’Assicurato. Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati alla Contraente.
ART. 16 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni da parte dell’Assicurato alle Compagnie di Assicurazione, con riferimento alle Polizze Collettive dovranno essere fatte a mezzo lettera raccomandata A.R. Eventuali comunicazioni da parte delle Compagnie di Assicurazione saranno indirizzate al domicilio indicato dall’Assicurato sul Modulo di Adesione.
ART. 17 DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL’ASSICURATO
La Contraente – in sede di conclusione del Contratto di finanziamento – provvederà ad informare della possibilità di aderire alla Convenzione e a fornire agli Assicurati copia del presente Fascicolo Informativo.
Resta inteso che l’adesione da parte dei clienti della Contraente è meramente facoltativa e rimessa alla loro esclusiva volontà.
La Contraente terrà indenni e manlevate le Compagnie di Assicurazione da ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare loro dal mancato rispetto di quanto sopra da parte della Contraente stessa.
ART. 18 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
Le Compagnie di Assicurazione rinunciano al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del C.C.
ART. 19 LEGGE APPLICABILE
La legge applicabile è quella italiana.
ART. 20 FORO COMPETENTE
Il Foro competente è quello di residenza o di domicilio dell’Assicurato o del Beneficiario, o dei loro aventi diritto, fermo l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione previsto dall’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28 del 4/03/2010, come modificato dall’Art. 84 della Legge 9 agosto 2013, n. 98, mediante il deposito di un’istanza da parte del diretto interessato presso un ente pubblico o privato abilitato e debitamente iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Il procedimento di mediazione è soggetto a regime fiscale agevolato nei termini di cui agli artt. 17 e 20 del Dlgs 28/2010.
ART. 21 CLAUSOLA LIBERATORIA
L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente al Sinistro formante oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato prima del Sinistro.
ART. 22 RECLAMI
Eventuali reclami, riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto alle Compagnie di Assicurazione:
per la Copertura Morte:
EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A.
Servizio Legale
Via dei Maroniti, 12 – 00000 Xxxx tel: 06 – 47 48 21
fax 06 – 00 00 00 00
Indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx
per le Coperture Danni (Invalidità Totale Permanente – Inabilità Temporanea Totale – Ricovero Ospedaliero – Perdita d’Impiego), per il tramite del Broker, ad:
AXA France Iard S.A.
Servizio Reclami
c/o CBP Italia Milano – Viale Lancetti 43 numero di fax 00.00000000
indirizzo e-mail xxxxxxx@xxx-xxxxxx.xx
I reclami indirizzati alla Compagnia di Assicurazione contengono:
- nome, cognome, xxxxxxxxx completo e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza, numero dell’adesione e nominativo dell’Aderente;
- numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.
Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.
Qualora l’esponente non abbia ricevuto risposta dalla Compagnia entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte della Compagnia stessa oppure abbia ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente, è possibile presentare reclamo a: Le Médiateur de la Fédération Française des Sociétés d'Assurances (FFSA), XX 000, 00000 XXXXX XXXXX 00, fax (x00) 00.00.00.00.00 e-mail: xx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx, sito web: xxx.xxxx.xx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
I reclami indirizzati all’FFSA contengono:
- nome, cognome ed indirizzo del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, oltre a quanto previsto in base alla vigente normativa in merito alla mediazione civile.
ART. 23 CESSIONE DEI DIRITTI
L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dalla copertura di cui alla presente Polizza.
ART. 24 CONTROVERSIE
Fermo restando la possibilità delle Parti, per la risoluzione di eventuali controversie, di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, le Parti hanno la facoltà di rimettere alla decisione di un collegio di tre medici le eventuali controversie su natura e valutazione degli eventi oggetto della copertura prestata dal presente Contratto di Assicurazione. In tal caso le Parti conferiranno mandato, con scrittura privata, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo, o in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.
Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.
Le decisioni del Consiglio dei Medici sono vincolanti per le Parti.
ART. 25 TERMINI DI DECADENZA
Ogni diritto nei confronti delle Compagnie di Assicurazione si prescrive entro il termine di dieci anni per la copertura Vita e due anni per le coperture Danni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto dall'art. 2952 C.C.
Qualora gli aventi causa non usufruiscano della prestazione, le Compagnie di Assicurazione non sono tenute a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
ASSICURAZIONE PER LA GARANZIA MORTE
(valida per tutti gli assicurati)
ART. 26 OGGETTO DELLA COPERTURA PER IL CASO DI MORTE
Nel caso di Morte dell’Assicurato, Eurovita Assicurazioni S.p.A. corrisponderà l’indennizzo di cui al successivo Art. 27, qualora:
a) il Sinistro si sia verificato durante il periodo in cui la Copertura è efficace; Eurovita Assicurazioni S.p.A. corrisponde il capitale assicurato all’epoca del sinistro dell’Assicurato così come definito al successivo Art. 27. In caso di estinzione anticipata, surroga e rinegoziazione del finanziamento si rinvia a quanto previsto all’Art. 10 delle Condizioni Contrattuali. Nel caso l’Assicurato non sia colpito da sinistro nel corso della durata contrattuale, il contratto si intenderà estinto alla data di scadenza ed il premio pagato per la copertura caso morte resterà acquisito da Eurovita Assicurazioni S.p.A.
b) il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo Art. 29;
c) gli aventi causa dell’Assicurato abbiano adempiuto agli oneri di cui al successivo Art.32.
ART. 27 PRESTAZIONI ASSICURATE
In caso di morte dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, Eurovita garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento di un importo pari al debito residuo previsto dal piano di ammortamento della Polizza calcolato alla data corrispondente al pagamento della rata precedente il decesso. La copertura assicurativa non include in alcun caso eventuali rate di rimborso non corrisposte e riferite al periodo precedente al decesso dell’Assicurato. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 50.000,00 per Assicurato, come previsto all’Art. 4 ”Limiti di indennizzo”.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta e il premio pagato per la copertura in caso di morte resterà acquisito ad Eurovita.
La copertura assicurativa potrà essere assunta senza che l’Assicurato si sottoponga a visita medica (con le limitazioni di seguito indicate), con la sottoscrizione della DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE. Eurovita, in base alle attività sportive e di lavoro svolte può applicare dei sovrappremi per tener conto del maggior rischio assicurativo.
In caso di estinzione anticipata, di surroga e di rinegoziazione del contratto di Prestito si rinvia a quanto indicato all’art 10 delle Condizioni Contrattuali di Assicurazione.
ART. 28 BENEFICIARI
I Beneficiari della prestazione in caso di decesso dell’Assicurato vengono designati dall’Assicurato tramite specifica indicazione riportata nel Modulo di Adesione.
L’Assicurato può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tali designazioni.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
– dopo la morte dell’Assicurato;
– quando l’Assicurato e il Beneficiario abbiano espressamente dichiarato per iscritto a Eurovita, rispettivamente, di rinunciare alla facoltà di revoca e di accettare la designazione di beneficio;
– dopo che, verificatosi l'evento previsto dal contratto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Eurovita di volersi avvalere del beneficio.
Nei casi in cui la designazione di beneficio non possa essere revocata, le operazioni di recesso e liquidazione richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere fatte con dichiarazione scritta a Eurovita oppure con testamento recante l’espressa indicazione della polizza.
Non è consentito designare quale Beneficiario l’Intermediario.
ART. 29 ESCLUSIONI
Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso – senza limiti territoriali – salvo quanto diversamente specificato e nei casi in cui il decesso sia causato da:
- dolo del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, a meno che tale partecipazione derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
- suicidio, quando avvenga nei primi due anni dall’entrata in vigore del contratto;
- stato di ubriachezza/ebbrezza:
o qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada e il decesso avvenga alla guida di un veicolo;
o in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro;
- uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
- parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato o complicazioni derivanti da tali eventi;
- sindrome di immunodeficienza acquisita (HIV) o altra patologia ad essa collegata;
- sport e professioni non assicurabili (v. Allegati 1 e 2).
In questi casi, a parziale deroga di quanto stabilito all’art. 27 (Prestazioni assicurate), Eurovita Assicurazioni S.p.A. pagherà il solo importo della riserva matematica calcolata al momento del decesso.
ART. 30 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Ai sensi degli articoli 1926 e 1898 del c.c. l’Assicurato e il Contraente sono tenuti a dare comunicazione scritta a Eurovita Assicurazioni S.p.A., di ogni fatto o circostanza relativa a mutamento della professione e della pratica di sport pericolosi dell’Assicurato entro 30 giorni dal verificarsi di tali mutamenti.
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze riguardanti il comportamento dell’Assicurato relativamente a fatti o circostanze tali da comportare un aggravamento del rischio, Eurovita Assicurazioni S.p.A. si riserva di applicare quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c.
ART. 31 RISCATTO E PRESTITI
31.1 L’Assicurazione non ha né conferisce alcun valore di riscatto.
31.2. In relazione alla presente Xxxxxxx non sono concedibili prestiti.
ART. 32 DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
In caso di decesso, dovrà essere inviata direttamente presso Eurovita Assicurazioni S.p.A. una richiesta da parte dell'avente diritto, corredata di tutti i documenti necessari di seguito indicati.
In alternativa, la Banca presso la quale è stato concluso il contratto è a disposizione per l'assistenza necessaria per l'espletamento della pratica, senza alcun onere aggiuntivo.
La documentazione da inoltrare è la seguente:
- modulo DENUNCIA SINISTRI debitamente compilato
- originale del Modulo di Adesione o, in mancanza, denuncia di smarrimento redatta presso l’Autorità Giudiziaria o, in alternativa, una dichiarazione di smarrimento autenticata dall'Istituto Bancario
- originale del certificato di morte dell'Assicurato riportante la data di nascita
- modulo RELAZIONE DEL MEDICO sulle cause della morte, copia di eventuali cartelle cliniche e/o documentazione sanitaria correlata
- in caso di decesso per incidente: verbale dell’Autorità Giudiziaria circa la dinamica dell’incidente
- se esiste testamento: copia conforme all'originale, autenticata da un Pubblico Ufficiale, del verbale di pubblicazione del testamento
- se non esiste testamento: dichiarazione sostitutiva di notorietà, autenticata da un Pubblico Ufficiale, dalla quale risulti che non esiste testamento e, nel caso in cui il Beneficiario fosse indicato in modo generico (es.: figli, coniuge, eredi, ecc.), che riporti l'indicazione degli eredi legittimi,
- una richiesta di liquidazione, sottoscritta da tutti i Beneficiari caso morte che deve riportare le seguenti informazioni:
- dati anagrafici del/i Beneficiario/i (indirizzo completo, data e luogo di nascita, codice fiscale),
- indicazione delle coordinate bancarie dei conti correnti intestati ad ognuno dei Beneficiari, per l'accredito dell'importo liquidabile,
- fotocopia del documento di riconoscimento valido e del tesserino del codice fiscale di tutti i Beneficiari, firmata dagli intestatari dei documenti
- in caso di beneficiari minorenni o interdetti: copia conforme all'originale, autenticata da un Pubblico Ufficiale, del decreto del Giudice Tutelare sulla destinazione del capitale.
Eurovita si riserva la facoltà di richiedere, nei casi di richieste di liquidazione effettuate senza l'intervento dell'intermediario bancario e/o per particolari casistiche, l'autentica della firma del richiedente.
Eurovita esegue il pagamento derivante dai propri obblighi contrattuali a favore dell'avente diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, dopo l'accertamento delle condizioni previste per la liquidazione. Decorso tale termine, a favore dell’avente diritto sono dovuti gli interessi moratori.
Inoltre, l’Istituto di Credito presso cui è stato acceso il finanziamento, i Beneficiari, o altra persona in loro vece devono:
– fornire ogni ulteriore documentazione che Eurovita Assicurazioni S.p.A. ritenga opportuno richiedere per l’accertamento del sinistro;
– consentire alla Compagnia di Assicurazione di svolgere tutte le indagini che essa ritenga necessarie.
ASSICURAZIONE INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA
(valida per tutti gli assicurati)
ART. 33 PRESTAZIONI ASSICURATE
La presente garanzia prevede, in caso di infortunio o malattia dell'Assicurato che comportino un’Invalidità Totale e Permanente riconosciuta ed accertata di grado pari o superiore al 66% della capacità lavorativa generica indipendentemente dalla specifica professione esercitata, nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Assicurativa e prima del compimento del 75° anno di età dell’Assicurato, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, il pagamento in unica soluzione da parte della Compagnia di Assicurazione della prestazione assicurata all’Assicurato, salvo le limitazioni previste al successivo Art. 34 “ESCLUSIONI”.
La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del finanziamento in linea capitale alla data del Sinistro, al netto di eventuali rate insolute che residua dal rapporto di finanziamento contratto dall’Assicurato verso la Banca.
L’indennizzo non potrà superare l’importo di Euro 50.000,00 per Assicurato e per Sinistro, come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data della relazione medica che attesti l’Invalidità Totale Permanente, saranno detratti dall’importo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente.
La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Compagnia di Assicurazione come previsto dagli Articoli 8 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” e 13 “PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI” che
precedono.
ART. 34 ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla garanzia i casi di Invalidità Totale e Permanente causati da:
• invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell’Assicurato preesistenti e noti all’Assicurato prima della Data di decorrenza delle coperture, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti;
• incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
• incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo);
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, atti di terrorismo e rivoluzioni;
• contaminazione biologica e/o chimica connessa – direttamente o indirettamente – ad atti terroristici;
• dolo dell’Assicurato;
• guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del Sinistro;
• infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili;
• infortuni causati da atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
• infortuni causati da etilismo, abuso di psico-farmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, da parte dell’Assicurato, a meno che l'uso di psico-farmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
• infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva;
• aborto volontario o procurato o complicazioni derivanti da tali eventi;
• infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera);
• eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi;
• applicazioni di carattere estetico richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell’assicurazione;
inoltre sono esclusi gli infortuni causati:
• dall’uso, anche come passeggero di deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
• dalla pratica di tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
• dall’uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
• dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, xxx, rugby, football americano, immersioni con autorespiratore, sport aerei in genere;
• dalla partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo, di arti marziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali.
ART. 35 DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
In caso di Sinistro l’Assicurato o chi per esso devono darne avviso scritto ad AXA France Iard
S.A. entro 60 giorni dalla data dell’infortunio o malattia o da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell’art. 1913 del C.C.. La denuncia di Xxxxxxxx deve contenere l’indicazione del luogo dell’eventuale Sinistro, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificato medico.
Per il pagamento conseguente all’Invalidità Totale Permanente deve essere allegata al Modulo di cui al precedente Art. 11 “DENUNCIA DEL SINISTRO”, la seguente documentazione:
• copia di un valido documento di identità dell’Assicurato;
• copia della relazione del medico legale che ha accertato il grado di invalidità permanente o notifica emessa dagli enti preposti;
• documentazione medica/cartelle cliniche relative all’infortunio che ha determinato l’invalidità permanente;
• dichiarazione della Contraente attestante l’importo residuo del finanziamento;
• dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato con indicati intestatario del conto corrente bancario e codice IBAN.
ASSICURAZIONE RICOVERO OSPEDALIERO DA MALATTIA O INFORTUNIO
(valida per i non lavoratori ed i lavoratori dipendenti di enti pubblici)
ART. 36 PRESTAZIONI ASSICURATE
La Copertura Assicurativa garantisce, in caso di Ricovero Ospedaliero, la liquidazione mensile all’Assicurato di una somma pari all'ammontare delle rate mensili, secondo le indicazioni del Contratto di finanziamento, che hanno scadenza, durante il periodo del ricovero stesso, con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e 36 rate mensili per tutta la durata contrattuale.
La Copertura Assicurativa per il caso di ricovero è sottoposta:
• ad un Periodo di Carenza iniziale di 30 giorni; qualora il ricovero avvenga nei primi 30 giorni dalla decorrenza della Copertura Assicurativa, l’indennità non verrà corrisposta;
• ad un Periodo di Franchigia assoluta di 7 giorni.
Per ogni sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una rata mensile, sarà liquidato se sia trascorso il Periodo di Franchigia Assoluta pari a 7 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero.
La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Compagnia di Assicurazione come previsto dagli Articoli 8 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” e 13 “PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI” che
precedono.
ART. 37 ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla garanzia i casi di Ricovero Ospedaliero causati da:
• invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell’Assicurato preesistenti e noti all’Assicurato prima della Data di decorrenza delle coperture, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti;
• incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
• incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo);
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, atti di terrorismo e rivoluzioni;
• contaminazione biologica e/o chimica connessa – direttamente o indirettamente – ad atti terroristici;
• dolo dell’Assicurato;
• guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del Sinistro;
• infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili;
• interventi chirurgici angioplastici, terapie laser;
• alcolismo, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
• malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici e gli esaurimenti nervosi;
• aborto volontario o procurato o complicazioni derivanti da tali eventi;
• cure od interventi per l’eliminazione o correzione di difetti fisici;
• trasformazioni od assestamento energetici dell’atomo;
• sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi.
ART. 38 DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
In caso di ricovero da infortunio o malattia l’Assicurato o chi per esso, deve darne avviso scritto ad AXA France Iard S.A.entro 60 giorni dal giorno di ricovero o da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell’art. 1913 del C.C. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del C.C.
La denuncia del ricovero deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento inoltre deve essere allegata al Modulo di cui al precedente Art. 11 “DENUNCIA DEL SINISTRO”, la seguente documentazione e deve essere corredata da:
• copia di un valido documento di identità dell’Assicurato;
• attestato che certifichi la sua condizione di Non Lavoratore o di Dipendente Pubblico;
• copia del certificato del Pronto Soccorso;
• copia dei referti medici e dell’eventuale cartella clinica;
• copia dei certificati medici attestanti il periodo di ricovero fino a quello attestante la guarigione;
• dichiarazione della Contraente attestante l’importo della rata del finanziamento;
• dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato con indicati intestatario del conto corrente bancario e codice IBAN.
In casi eccezionali o di particolare difficoltà, la Compagnia di Assicurazione potrà chiedere quei documenti strettamente necessari ai fini dell’espletamento delle pratiche di Sinistro. L’Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché ad autorizzare il medico curante dell’Assicurato a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione. L’Assicurato deve consentire alla Compagnia di Assicurazione le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Compagnia di Assicurazione stessa.
ASSICURAZIONE PERDITA D’IMPIEGO
(valida per i lavoratori dipendenti di enti privati)
ART. 39 PRESTAZIONI ASSICURATE
In caso di Perdita d’Impiego dovuta a:
• giustificato motivo oggettivo;
• messa in mobilità;
• cause che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria la Compagnia di Assicurazione liquiderà mensilmente all’Assicurato una somma, secondo le indicazioni del Contratto di finanziamento, pari all’importo delle rate mensili con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e 36 rate mensili per tutta la durata contrattuale.
La Copertura Assicurativa per la Perdita d’Impiego è sottoposta:
• ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 30 giorni. L’inizio del Periodo di Franchigia è il primo giorno di inattività lavorativa;
• ad un Periodo di Carenza di 30 giorni; qualora la Perdita d’Impiego venga notificata all’Assicurato nei primi 30 giorni dalla decorrenza della copertura assicurata, l’indennità non verrà corrisposta.
Qualora la Compagnia di Assicurazione stia pagando le rate mensili e l’Assicurato intraprenda un’attività lavorativa in qualità di lavoratore dipendente di ente privato dovrà informare tempestivamente per iscritto la Compagnia di Assicurazione della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’indennizzo verrà interrotto definitivamente.
Qualora il contratto di lavoro dipendente di ente privato sia a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, qualora persista la Disoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi.
La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Compagnia di Assicurazione come previsto dagli Articoli 8 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” e 13 “PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI” che
precedono.
ART. 40 ESCLUSIONI
Nessun Indennizzo è dovuto dalla Compagnia di Assicurazione per il caso di Perdita d’Impiego se, al momento del Sinistro, l'Assicurato è Lavoratore Autonomo o Lavoratore dipendente di Ente Pubblico.
Nessun Indennizzo verrà corrisposto dalla Compagnia di Assicurazione per il caso di Perdita d’Impiego nei seguenti casi:
• l’Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come lavoratore dipendente di ente privato in modo consecutivo e con contratto a tempo indeterminato o determinato con obbligo di prestazione non inferiore a 20 ore settimanali per i 12 mesi precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro. Tuttavia al fine di questa clausola, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a due settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro;
• il licenziamento è dovuto a giusta causa;
• il licenziamento è dovuto a giustificato motivo soggettivo;
• risoluzione del rapporto di lavoro per volontà dell’Assicurato;
• il licenziamento è dovuto a motivi disciplinari o professionali;
• durante il periodo di mobilità del lavoratore dipendente di ente privato maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia;
• il licenziamento è tra congiunti, anche ascendenti e discendenti;
• se la perdita del posto di lavoro è conseguenza della cessazione alla loro scadenza di contratti a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, contratti stagionali e contratti di lavoro interinale;
• l’Assicurato percepisce il trattamento di Cassa Integrazione Ordinaria o Edilizia;
• i contratti di lavoro sono stipulati all’estero a meno che il rapporto di lavoro sia regolato dalla Legge italiana;
• all’atto dell’adesione l’Assicurato è a conoscenza della prossima disoccupazione o è al corrente di circostanze oggettive che fanno prevedere un prossimo stato di disoccupazione;
• l’Assicurato rientra nei casi di disoccupazione parziale (lavori socialmente utili);
• l’Assicurato non si è iscritto nella lista di collocamento salvo che ciò sia in contrasto con i casi di messa in mobilità.
ART. 41 DENUNCE SUCCESSIVE - SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI
Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita d’Impiego o dopo la denuncia di un Sinistro durante l’iniziale Periodo di Carenza di 30 giorni, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri di disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione di 90 giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente di ente privato a tempo determinato o indeterminato ed abbia superato il periodo di prova.
Nel caso in cui l’Assicurato, durante il periodo di erogazione della prestazione, si impieghi con un contratto a tempo determinato di durata non superiore a 6 mesi, la Compagnia di Assicurazione provvederà a sospendere l’erogazione della prestazione ed a riprenderla al termine del periodo di lavoro a tempo determinato senza aprire un nuovo Sinistro per i mesi restanti al raggiungimento di 12 mensilità nel corso della durata contrattuale.
ART. 42 DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
L’Assicurato deve, entro 60 giorni dal verificarsi della disoccupazione, comunicare ad AXA France Iard S.A. la propria disoccupazione inviando il Modulo di cui al precedente Art. 11 “DENUNCIA DEL SINISTRO”, e allegando la seguente documentazione:
• copia di un valido documento di identità dell’Assicurato;
• copia della lettera di licenziamento del datore di lavoro;
• copia del libretto di lavoro e della scheda professionale;
• copia dell’iscrizione alla sezione circoscrizionale del centro per l’impiego;
• certificato di ”Disponibilità al Lavoro” (autocertificazione del lavoratore timbrata dalla sezione circoscrizionale per l’impiego);
• copia della domanda del datore di lavoro della CIGS;
• attestazione del proprio periodo di CIGS con relativo pagamento;
• dichiarazione della Contraente attestante l’importo della rata del finanziamento.
• dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato con indicati intestatario del conto corrente bancario e codice IBAN.
L’Assicurato si impegna a dare tempestiva comunicazione alla Compagnia di Assicurazione in caso di cessazione dello stato di disoccupazione.
ASSICURAZIONE INABILITÀ TEMPORANEA E TOTALE AL LAVORO
(valida solo per i lavoratori autonomi)
ART. 43 PRESTAZIONI ASSICURATE
La Copertura Assicurativa garantisce, in caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoro, la liquidazione mensile all’Assicurato di una somma pari all'ammontare delle rate mensili, secondo le indicazioni del Contratto di finanziamento, che hanno scadenza, durante il periodo dell’inabilità stessa, con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e 36 rate mensili per tutta la durata contrattuale.
L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere, a condizione che il giorno in cui si verifica il Sinistro egli eserciti effettivamente un’attività lavorativa regolare.
La Copertura Assicurativa per il caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoro è sottoposta:
• ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 30 giorni. L’inizio del Periodo di Franchigia è il primo giorno di inabilità lavorativa;
• ad un Periodo di Carenza di 30 giorni: qualora l’Inabilità Temporanea e Totale al lavoro venga notificata all’Assicurato nei primi 30 giorni dalla decorrenza della copertura assicurata l’indennità non verrà corrisposta.
La prestazione assicurata verrà liquidata dalla Compagnia di Assicurazione come previsto dagli Articoli 8 “BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” e 13 “PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI” che
precedono.
ART. 44 ESCLUSIONI
Sono esclusi dalla garanzia i casi di Inabilità Temporanea e Totale causati da:
• invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell’Assicurato preesistenti e noti all’Assicurato prima della Data di decorrenza delle coperture, nonché conseguenze dirette o indirette da essi derivanti;
• incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
• incidenti di volo causati da acrobazie, esibizioni, record o tentativi di record, voli di collaudo, pratica del paracadutismo (non giustificata da una situazione di pericolo);
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi, atti di terrorismo e rivoluzioni;
• contaminazione biologica e/o chimica connessa – direttamente o indirettamente – ad atti terroristici;
• dolo dell’Assicurato;
• guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del Sinistro;
• infezione da virus HIV, stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi correlate o stati assimilabili;
• operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici non resi necessari da infortunio o malattia dell’Assicurato;
• atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o nel caso in cui si trovi in uno stato di incapacità di intendere o di volere da esso stesso procurato;
• ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
• malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi comprese le forme maniaco-depressive o stati paranoici e gli stati depressivi;
• mal di schiena e patologie assimilabili salvo che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di inabilità totale;
• cure o interventi per l’eliminazione o correzione di difetti fisici o malformazioni preesistenti alla data di stipulazione della polizza;
• conseguenze della pratica dei seguenti sport: equitazione o partecipazione a concorsi ippici, sport aerei, salto con gli sci, combinata nordica, bobsleigh, skeleton, skiathlon, sci alpinismo o fuori pista e snowboard fuori pista, alpinismo, immersioni subacquee, volo a vela, pratica di speleologia, scalate in cordata o in solitario, bungee jumping, tauromachia;
• conseguenze della pratica di tutti gli sport, amatoriale o professionale, che comporti un compenso o una remunerazione;
• trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche, (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, eccetera);
• aborto volontario o procurato o complicazioni derivanti da detti eventi.
ART. 45 DENUNCE SUCCESSIVE
Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilità Temporanea e Totale al lavoro nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri di Inabilità Temporanea e Totale al lavoro se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione di 90 giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato abbia ripreso la sua normale attività lavorativa.
ART. 46 DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
In caso di infortunio o malattia l’Assicurato o chi per esso devono darne avviso scritto alle Compagnie di Assicurazione entro 60 giorni dall’infortunio o dall’inizio della malattia o da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell’art. 1913 del C.C. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del C.C.
La denuncia dell’infortunio o della malattia deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da:
• attestato che certifichi la sua condizione di Lavoratore Autonomo (es.: copia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA);
• copia di un valido documento di identità dell’Assicurato;
• copia del certificato del Pronto Soccorso;
• copia dei referti medici e dell’eventuale cartella clinica;
• copia dei certificati medici attestanti il periodo di Inabilità fino a quello attestante la guarigione;
• dichiarazione della Contraente attestante l’importo della rata del Contratto di Finanziamento;
• i successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Temporanea Totale);
• dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato con indicati intestatario del conto corrente bancario e codice IBAN.
In casi eccezionali o di particolare difficoltà, la Compagnia di Assicurazione potrà chiedere quei documenti strettamente necessari ai fini dell’espletamento delle pratiche di Sinistro. L’Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché ad autorizzare il medico curante dell’Assicurato a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione. L’Assicurato deve consentire alla Compagnia di Assicurazione le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Compagnia di Assicurazione stessa.
ALLEGATO 1 – ELENCO DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE CHE COMPORTANO SOVRAPPREMI PER IL CASO MORTE
1 ALPINISMO SCALATA INFERIORE 3000 MT.
2 ALPINISMO SCALATE DIFFERENZIATE 3 E 4 GRADO
3 ALPINISMO SCALATE DIFFERENZIATE DEL 5 GRADO
4 ALPINISMO SCALATE DIFFERENZIATE DEL 6 GRADO
5 ARTI MARZIALI DILETTANTI
6 ARTI MARZIALI PROFESSIONISTI
7 AUTOCROSS E GOKART CON PARTECIPAZIONE GARE
8 AUTOCROSS E GOKART SENZA PARTECIPAZIONE GARE
9 AUTOMOBILISMO DILETTANTI
10 AUTOMOBILISMO PROFESSIONISTI
11 BASEBALL DILETTANTI
12 BASEBALL PROFESSIONISTI
13 BASKET PROFESSIONISTI
14 CALCETTO DILETTANTISTICO
15 CALCIO DILETTANTISTICO
16 CALCIO PROFESSIONISTICO
17 CICLISMO DILETTANTISTICO
18 CICLISMO PROFESSIONISTICO
19 EQUITAZIONE DILETTANTI NO GARE
20 EQUITAZIONE DILETTANTI PARTECIPAZIONE GARE
21 HOCKEY CON GARE LIVELLO DILETTANTISTICO
22 HOCKEY CON GARE LIVELLO PROFESSIONISTICO
23 IPPICA FANTINI
24 IPPICA GENTLEMAN RIDER
25 MOTOCICLISMO CON PARTECIPAZIONE A GARE QUALSIASI
26 MOTOCROSS CON PARTECIPAZIONE A GARE
27 MOTOCROSS SENZA PARTECIPAZIONE A GARE
28 NUOTO AGONISTICO CON TUFFI SUPERIORI 3M
29 POLO DILETTANTI
30 POLO PROFESSIONISTI
31 PUGILATO DILETTANTI CON PARTECIPAZIONE A GARE
32 PUGILATO DILETTANTI SENZA PARTECIPAZIONE A GARE
33 RUGBY E FOOTBALL AMERICANO
34 SCI CON SALTI
35 SCI NAUTICO CON PARTECIPAZIONE A GARE
36 SLITTINI CON PARTECIPAZIONE A GARE
Rischi non assumibili
1 AUTOMOBILISMO GARE DI VELOCITA’
2 IMMERSIONI CON AUTORESPIRATORE PER FOTO
3 MOTOCICLISMO GARE SOLO STRADA
4 MOTONAUTICA CON PARTECIPAZIONE A GARE
5 PESCA SUB CON AUTORESPIRATORE
6 PUGILATO PROFESSIONISTI
7 SCI ACROBATICO
8 SCI CON PARTECIPAZIONE A GARE
9 SLITTINI PROFESSIONISTI
10 VELA CON PARTECIPAZIONE A REGATE
11 VOLO A VELA DELTAPLANO PARACADUTE
Allegato 1 - Elenco delle Attività Sportive che Pagina 21 di 33
ALLEGATO 2 – ELENCO DELLE ATTIVITA’ PROFESSIONALI
1 ABBATTITORE DI PIANTE
2 ACROBATI A TERRA
3 ADDETTI ANTINCENDIO RAFFINERIE
4 ADDETTI ASFALTATURA STRADALE
5 ADDETTI CIRCO EQUESTRI
6 ADDETTI EDILIZIA CIVILE TERRESTRE
7 ADDETTI EDILIZIA
8 ADDETTI INDUSTRIE ELETTRICHE
9 ADDETTI OSPEDALIERI MALATTIE INFETTIVE-NERVOSE
10 ADDETTI PULIZIE CANNE FUMARIE
11 AGENTE DI ASSICURAZIONE
12 AGENTE DI XXXXX
13 AGENTE DI COMMERCIO
14 AGENTE IMMOBILIARE
15 AGENTE PUBBLICITARIO
16 AGENTI TRAFFICO
17 AGRICOLTORE
18 AGRICOLTORE CON USO MACCHINE
19 ALBERGATORE
20 ALLENATORE
21 ALLEVATORE DI BESTIAME
22 AMBULANTE
23 AMMINISTRATORE
24 AMMINISTRATORE SOCIETA'
25 APPALTATORE
26 ARCHITETTO
27 ARREDATORE
28 ARTIGIANO
29 ARTISTA
30 ASSISTENTE SOCIALE
31 ASSISTENTE TECNICO
32 AUTISTI
33 AUTISTI AUTOTRENI-AUTOCARRI
34 AUTISTI NOLEGGIO E SERVIZI PUBBLICI
35 AVIATORI AERONAUTICA MILITARE
36 AVVOCATO
37 BAGNINO
38 BALLERINA
39 BENESTANTE
40 BENZINAIO
41 BIDELLO
42 BIDELLO
43 BIOLOGO
44 CALCIATORE
45 CALZOLAIO
46 CAMERIERE - BARISTA
47 CANTONIERE
48 CARABINIERI FINO A CAPITANO
49 CARPENTIERE
50 CARROZZIERE - MECCANICO
51 CASALINGA
52 CASARO
53 COLF
54 COLLAUDATORI DI VEICOLI
55 COLLOCATORE DI ANTENNE
56 COMMERCIALISTA
57 COMMERCIANTE
58 COMMESSA
59 CONCIATORE DI PELLI
60 CONDUCENTE GRU-TRATTORI-ESCAVATRICI
61 CONDUCENTE DI MACCHINE DI CANTIERE
62 CONSULENTE
63 CONTROLLO DI CANTIERI NAVALI
64 CUOCO
65 DECORATORE-INBIANCHINO
66 DESIGNER
67 DIPENDENTE EUROVITA
68 DIRIGENTE
69 DISINFESTATORE MANUALE CON VELENI
70 DISOCCUPATO
71 ESERCITO ITALIANO-DEPOSITO MUNIZIONI-ESPLOSIVI
72 ESERCITO ITALIANO -ISTRUTTORI ARMI DA FUOCO
73 ESERCITO ITALIANO -ISTRUTTORI MEZZI CORAZZATI
74 ESERCITO ITALIANO-TRASPORTO MUNIZIONI
75 ELETTRAUTO
76 ELETTRICISTI
77 ELETTRICISTI ALTA TENSIONE
78 ENOLOGO
79 ESTETISTA
80 FABBRO
81 FACCHINI
82 FALEGNAME-XXXXXXXX
83 FARMACISTA
84 FISIOTERAPISTA
85 FORZE DI PUBBLICA SICUREZZA
86 FOTOGRAFO
87 GEOLOGI NON OPERATIVI
88 GEOLOGI SENZA USO DI ESPLOSIVI
89 GEOMETRA
90 GESSISTA
91 GIORNALAIO
92 GIORNALISTA
93 GUARDIACACCIA
94 GUARDIE CARCERARIE
95 GUARDIE FINANZA FINO A TENENTE
96 GUARDIE PRIVATE
97 GUIDE CACCIA GROSSA
98 GUIDE- ACCOMPAGNATORI
99 IDRAULICO
100 IMPIEGATO
101 IMPRENDITORE
102 INDUSTRIA CHIMICA
103 INDUSTRIA ELETTRICA
104 INDUSTRIA MECCANICA
105 INDUSTRIA NAVALE
106 INDUSTRIA PETROLIFERA
107 INDUSTRIA TESSILE
108 INDUSTRIALE
109 INFANTE
110 INFERMIERE
111 INGEGNERI TECNICI PETROLIFERI TERRA
112 INGEGNERE
113 INGEGNERI TECNICI OFF-SHORE
114 INSEGNANTE
115 INSERVIENTE
116 INTERPRETE
117 ISPETTORE
118 ISTALLATORE APPARECCHI DOMESTICI
119 ISTRUTTORE
120 LATTONIERE
121 LIBERO PROFESSIONISTA
122 MARINA MILITARE - MACCHINISTI
123 MARINA MILITARE - NAVI IN SUPERFICIE
124 MACCHINISTI MOTORISTI MANOVRATORI
125 MACELLAIO
126 MAGISTRATO
127 MAGLIAIA
128 MANISCALCO
129 MARINAI MARINA MILITARE
130 MARITTIMI NAVI COMMERCIALI
131 MARITTIMI NAVI PASSEGGERI
132 MASSAGGIATORE
133 MEDICO
134 MILITARI ESERCITO ITALIANO
135 MURATORE
136 NON SPECIFICATA
137 ODONTOTECNICO
138 OPERAI CEMENTISTI
139 OPERAI CHIMICI
140 OPERAI DI CANTIERI NAVALI
141 OPERAI DI FONDERIE-FUCINE
142 OPERAI LINEE TELEFONICHE
143 OPERAI METALMECCANICI
144 OPERAI MINIERA SENZA ESPLOSIVI
145 OPERAI PETROLIFERI A TERRA
146 OPERAI PETROLIFERI OFF-SHORE
147 OPERAI TESSILI (TESSUTI-TINTORI)
148 OPERAI TUNNEL - POZZI
149 OPERAI TUNNEL CON ESPLOSIVO
150 OPERAIO
151 OPERAIO ADDETTO AL GIARDINAGGIO
152 OPERATORI EDILI
153 OPERATORI IN CAVE CON ESPLOSIVO
154 ORAFO
155 OROLOGIAIO
156 OSTETRICA
157 OTTICO
158 POLIZIA STATO FINO A COMMISSARIO
159 PANIFICATORE
160 PARRUCCHIERE
161 PASTICCERE
162 PAVIMENTISTA
163 PENSIONATO
164 PERITO
165 PERSONALE TECNICO-TUNNEL-POZZI
166 PESCATORE
167 POLIZIA FERROVIARIA
168 POLIZIA STRADALE
169 POMPE FUNEBRI
170 PORTINAIO
171 POSTINO
172 POSTINO
173 PROFESSIONE NON CONOSCIUTA
174 PROGRAMMATORE COMPUTER
175 PUERICULTRICE
176 RADIOLOGI OSPEDALIERI MALATTIE INFETTIVE-NERVOSE
177 RADIOTECNICI
178 RAFFINATORI PETROLIO
179 RAGIONIERE
180 RESTAURATORE DI MOBILI
181 RICAMATRICE
182 SACERDOTE
183 SALUMIERE
184 SARTO
185 SCARICATORI PORTO – FERROVIE DELLO STATO
186 SEGRETARIA
187 SPAZZINO
188 SPETTACOLI E TV
189 STILISTA DI MODA
190 STIRATRICE
191 STUDENTE
192 TAGLIAPIETRE MARMISTA
193 TAPPEZZIERE
194 TECNICI CHIMICI
195 TECNICO FERROVIE
196 TIPOGRAFO-LITOGRAFO
197 TITOLARE AZIENDA
198 TITOLARE TINTORIA
199 VERNICIATORE
200 VETERINARIO
201 VETRAIO
202 VIGILE URBANO
203 VIGILI DEL FUOCO
204 VIGILI URBANI IN MOTO
205 ZOOTECNICA
Rischi non assumibili
1 ACROBATI ARIA-DOMATORI BELVE
2 ADDETTI INDUSTRIA NUCLEARE
3 ADDETTI MINIERE RADIOATTIVE
4 ADDETTI MISSIONI ESTERE
5 ADDETTI NAVIGAZIONE AEREA
6 CARABINIERI ALTI UFFICIALI
7 ESERCITO ITALIANO - ARTIFICIERI
8 FABBRICANTE SOSTANZE VENEFICHE-ESPLOSIVI
9 FABBRICAZIONE ARMI
10 GEOLOGI CON USO ESPLOSIVI
11 GUARDIE DI FINANZA ALTRI
12 GUIDE ALPINE
13 MARINA MILITARE-PALOMBARI-SOMMERGIBILISTI
14 MINATORI
15 OPERAI MINIERA CON ESPLOSIVI
16 POLIZIA STATO ALTRI
17 PILOTI-PERSONALE VIAGGIANTE
18 PIROTECNICI ED ESPLOSIVI
19 SOMMOZZATORI-PALOMBARI-SOMMERGIBILISTI
20 SPETTACOLO E TV PERICOLOSI
21 VIGILI DEL FUOCO IN MINIERA
ALLEGATO 3 – MODULO DENUNCIA DI XXXXXXXX
ALLEGATO 4 - INFORMATIVA PRIVACY E INFORMATIVA SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali informiamo gli interessati sull’uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003).
Le nostre aziende devono acquisire (o già detengono) alcuni dati relativi agli interessati (Contraenti e Assicurati).
UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI*
* Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per l'individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.
I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono alle aziende informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A. e da AXA France Iard S.A., e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine:
• di dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto;
• ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.
Le Compagnie di Assicurazione chiedono, quindi, agli interessati di esprimere il consenso - contenuto nella Modulo di Adesione - per il trattamento dei loro dati, strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi dagli stessi richiesti.
Per i servizi e prodotti assicurativi, le nostre Compagnie di Assicurazione hanno necessità di trattare anche dati "sensibili" (art. 4, comma 1, lett. d, del Codice in materia di protezione dei dati personali), in particolare quelli idonei a rilevare lo stato di salute, strettamente strumentali all'erogazione degli stessi - come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri -. Il consenso richiesto riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità.
Per tali finalità i dati degli interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), broker assicurativi, Società di Gestione del Risparmio, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, IVASS, CIRT, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie quali INPS, INPGI, Forze dell’ordine ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
Il consenso degli interessati riguarda, pertanto, anche l’attività svolta dai suddetti soggetti, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente mediante richiesta a:
EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A. – Via dei Maroniti, 12 – 00000 Xxxx
AXA France Iard S.A. c/o CBP Italia Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Senza tali, dati le nostre Compagnie di Assicurazione non potrebbero fornire agli interessati i servizi e i prodotti assicurativi richiesti, in tutto o in parte. Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dagli interessati o da terzi per obbligo di legge (lo prevede, ad esempio, la disciplina antiriciclaggio).
MODALITA' D'USO DEI DATI
Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4, comma 1, lett. a, della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione, elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione, utilizzo, comprese consultazione, comunicazione,conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela.
I dati personali degli interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richiesti, anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Le Compagnie di Assicurazione utilizzano le medesime modalità anche quando comunicano, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all’estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed all'estero.
Per taluni servizi, vengono utilizzati soggetti di fiducia che svolgono, per conto delle Compagnie di Assicurazione, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all’estero.
Questi soggetti sono diretti collaboratori e svolgono la funzione di “Responsabile” o dell' “Incaricato” del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti “Titolari” del trattamento stesso. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo AXA France o della catena distributiva (agenti o altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita, consulenti tecnici) ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto delle Compagnie di Assicurazione ( legali, medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali indicate nei plichi postali utilizzati), società di revisione e di consulenza, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.
In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, le Compagnie di Assicurazione precisano infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i loro dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente richiedendolo a:
EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A. – Via dei Maroniti, 12 – 00000 Xxxx
AXA France Iard S.A. c/o CBP Italia Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
ove potranno essere conosciute anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.
Il consenso espresso dagli interessati, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la ridistribuzione del rischio.
Le Compagnie di Assicurazione informano, inoltre, che i dati personali degli interessati non verranno diffusi.
Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati. Inoltre hanno il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (questi diritti sono previsti dall’articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali; la cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge, per l’integrazione occorre vantare un interesse, il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi di materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato e, negli altri casi, l’opposizione presuppone sempre un motivo legittimo).
Per l’esercizio dei loro diritti gli interessati possono rivolgersi a:
• EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A. – Via dei Maroniti, 12 – 00187 Roma- tel. 06.47.48.21 - fax 00.00.00.00.00. – email xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx.
• AXA France Iard con sede e Direzione Generale al 313, Terrasses de l'Arche – 92727 Nanterre Cedex scrivendo al seguente indirizzo: AXA Assicurazioni - AXA Creditor, Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx XX, Xxxxxx.
ALLEGATO 5 - QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO
PRESTITI AIRBAG
PRESTITI AIRBAG
ALLEGATO 6 - INFORMATIVA PER L’ATTIVAZIONE DEI SERVIZI ON-LINE ED ACCESSO ALL’AREA RISERVATA CLIENTI DI EUROVITA ASSICURAZIONI S.P.A.
Data ultimo aggiornamento Gennaio 2015
GLOSSARIO
Assicurato
Assicurato è la persona fisica di età compresa tra i 18 ed i 70 anni non compiuti, cliente della Contraente e intestatario del Prestito con piano di ammortamento alla francese concesso dalla Contraente che ha aderito facoltativamente alla Convenzione Assicurativa sottoscrivendo il Modulo di Adesione e pagando il premio.
Banca
Coincide con la Contraente.
Beneficiario
Beneficiario della prestazione caso morte è la persona fisica o giuridica designata in polizza dall’Assicurato che riceve la prestazione prevista dal Contratto di Assicurazione, quando si verifica il Sinistro.
Beneficiario delle prestazioni per le Coperture Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero, Perdita d’Impiego è l’Assicurato stesso.
Broker
CBP Italia S.A.S, il quale opera su mandato della Contraente.
Carenza
Carenza è il periodo di tempo immediatamente successivo alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, durante il quale la Copertura Assicurativa non è operante. Qualora il Sinistro avvenga in tale periodo, la Compagnia di Assicurazione non corrisponde la prestazione assicurata.
Compagnie di Assicurazione
Per la copertura vita: EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A. con sede in Xxx xxx Xxxxxxxx, 00
– 00000 Xxxx.
Per le coperture danni di Invalidità Totale Permanente, Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero, Perdita d’Impiego AXA France IARD S.A., iscritta al registro di commercio delle Imprese di Nanterre n° 722057460, con sede legale al 313, Terrasses de l'Arche – 00000 Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx, autorizzata ad operare in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi con Provvedimento ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 209/2005 con provvedimento emesso l’1 Aprile 2003.
Contraente
Istituto di Credito che stipula la Polizza Collettiva con le Compagnie di Assicurazione..
Contratto di Assicurazione
Contratto con il quale le Compagnie di Assicurazione, a fronte del pagamento di un premio, si impegnano a pagare una prestazione assicurativa al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.
Convenzione Assicurativa
Contratto di Assicurazione in forma collettiva ad adesione facoltativa. Le Convenzioni sono state sottoscritte tra le Compagnie di Assicurazione e la Contraente della Polizza.
Contratto di finanziamento
Il Contratto di finanziamento è il Contratto con il quale la Banca concede all’Assicurato un finanziamento, rientrante nell’ambito dei prestiti personali per una somma predeterminata che dovrà essere rimborsata dall’Assicurato secondo un piano di
ammortamento alla francese, di durata non superiore a 7 anni ed al quale si riferisce
la Copertura Assicurativa oggetto del presente Contratto di Assicurazione.
Copertura Assicurativa
La garanzia assicurativa concessa dalle Compagnie di Assicurazione e generata dal versamento di un Premio, a fronte del quale le Compagnie di Assicurazione sono obbligate al pagamento dell’indennizzo al verificarsi di un Sinistro.
Data di decorrenza
La Data di decorrenza è la data di erogazione del finanziamento concesso dalla Contraente.
Decesso
Il decesso è la morte dell’Assicurato.
Debito residuo
Quanto residua in linea capitale, a favore della Contraente, relativamente al finanziamento, così come rilevabile dal piano di ammortamento finanziario, al netto di eventuali rate insolute.
Durata della Copertura Assicurativa
Intervallo di tempo compreso tra la Data di decorrenza del Contratto e la sua scadenza, durante il quale sono operanti le Garanzie ed ha validità il Contratto di Assicurazione.
Franchigia
La Franchigia per le Garanzie Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero, Perdita d’Impiego, è il periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile a termini del presente Contratto di Assicurazione, l’Assicurato non ha diritto ad alcuna indennità. La Franchigia per la Garanzia Invalidità Totale Permanente è il grado percentuale al di sotto del quale non viene pagato alcun indennizzo.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro
L’inabilità è la perdita temporanea ed in misura totale, a seguito di infortunio o malattia, della capacità dell’Assicurato ad attendere alla propria professione o mestiere.
Indennizzo
La somma dovuta dalle Compagnie di Assicurazione, in base alle coperture assicurative di cui al presente Contratto di Assicurazione, a seguito del verificarsi di un Sinistro.
Infortunio
L’infortunio è un evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili e indennizzabili a termini del Contratto di Assicurazione.
Invalidità Totale Permanente
La perdita totale, definitiva ed irrimediabile, da parte dell’Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla propria attività professionale. Nel caso di invalidità conseguente a Infortunio o Malattia, l’Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta ai fini della presente Polizza quando il grado percentuale di invalidità permanente subita dall’Assicurato sia pari o superiore al 66% della Totale, sulla base e secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni sociali contro gli Infortuni e le Malattie professionali con riferimento alle disposizioni contenute nel T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 -“Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente - INDUSTRIA”. La valutazione dell’Invalidità Permanente verrà effettuata non prima che siano decorsi sei
mesi dalla data della denuncia della Malattia o dell’Infortunio e comunque non oltre i dodici
mesi da tale data.
Istituto di Cura
Qualunque struttura sanitaria regolarmente autorizzata all’erogazione dell’assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Istituti di Cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, i gerontocomi e gli ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche.
Lavoratore Autonomo
È Lavoratore Autonomo la persona fisica che abbia presentato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione relativa all’anno precedente che escluda la percezione di reddito da lavoro dipendente (si veda la definizione di Lavoratore Dipendente al punto successivo) e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 32 (reddito agrario), 53 (redditi di lavoro autonomo), 55 (redditi di impresa), del
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone; sono considerati Lavoratori Autonomi i cosiddetti “Lavoratori a Progetto”.
Lavoratore Dipendente di ente privato
È Lavoratore Dipendente di ente privato la persona fisica che presti il proprio lavoro, con qualunque qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 20 ore settimanali. Sono altresì assimilati ai lavoratori dipendenti coloro che godono di redditi di cui all’art.50, comma 1, D.P.R. 22.12.1986 n. 917, lettere: a) lavoratori soci di cooperative, c) borse, assegni o sussidi a fini di studio o di addestramento, d) remunerazioni dei sacerdoti, g) indennità parlamentari ed assimilate.
Lavoratore Dipendente di ente pubblico
E’ la persona fisica che sia Xxxxxxxxxx dipendente presso la Pubblica Amministrazione. A titolo esemplificativo fanno parte della Pubblica Amministrazione:
-le amministrazioni delle Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni genere e grado;
-le aziende e amministrazioni delle Stato ad ordinamento autonomo;
-le Regioni – le Province – i Comuni;
-le Comunità Xxxxxxx e loro consorzi e associazioni;
-le Istituzioni Universitarie;
-le Camere di Commercio, Industria, Artigiano e Agricoltura e loro associazioni;
-le Aziende e gli Enti del servizio sanitario Nazionale.
Malattia
La Malattia è l’alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Modulo di Adesione
La dichiarazione sottoscritta dall’Assicurato contestualmente al Contratto di prestito stipulato con il Contraente, mediante la quale l’Assicurato aderisce alla Polizza Collettiva e che contiene le dichiarazioni rilevanti ai fini dell’Assicurazione.
Non Lavoratore
La persona fisica che non sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente.
Perdita d’Impiego
È lo stato di disoccupazione a seguito di: - giustificato motivo oggettivo; - messa in mobilità; - cause che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.
Periodo di Riqualificazione
Il periodo di Riqualificazione è il periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di
d isoccupazione o di Inabilità Totale e Temporanea al Lavoro durante il quale l’Assicurato
deve svolgere la propria normale attività lavorativa prima di poter presentare un’ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro rispettivamente per d isoccupazione o Inabilità Totale e Temporanea al Lavoro.
Polizze Collettive
Le polizze collettive di cui alle Convenzioni richiamate nel Modulo di Adesione stipulate dalla Contraente rispettivamente con AXA France Iard S.A. ed EUROVITA ASSICURAZIONI S.P.A. disciplinate dalle Condizioni Contrattuali contenute nel presente Fascicolo Informativo a cui abbia aderito facoltativamente l’Assicurato.
Premio
La somma dovuta alle Compagnie di Assicurazione, a fronte delle coperture assicurative prestate. Il premio viene pagato anticipatamente in un’unica soluzione e viene calcolato in percentuale del capitale assicurato.
Premio Puro
Importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dalla Compagnia di Assicurazione con il Contratto di Assicurazione, pari al premio pagato al netto dei costi di gestione e di acquisizione.
Ricovero Ospedaliero
La degenza dell’Assicurato in Istituto di Cura, ininterrotta e con pernottamento, resa necessaria a seguito di infortunio o malattia per l’esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in strutture ambulatoriali.
Rata Mensile
È la Rata Mensile del finanziamento come calcolata dalla Contraente secondo il Piano di Ammortamento rilasciato alla Compagnia di Assicurazione. In caso di frazionamento diverso da quello mensile, gli indennizzi per le garanzie Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero, Perdita d’Impiego saranno determinati in ogni caso su base mensile.
Sinistro
È l’evento dannoso per cui è prestata l’assicurazione.
Sovrappremio: maggiorazione di premio richiesta da EUROVITA ASSICURAZIONI
S.p.A. per le polizze miste o di puro rischio nel caso in cui l’Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo).
Data ultimo aggiornamento Gennaio 2015
MODULO DI ADESIONE
Data ultimo aggiornamento Gennaio 2015
Xxx xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
MOD. PREAIR EFI ED. 12-14.0