CAPITOLATO D’ONERI PER I SERVIZI DI SUPPORTO AD ALCUNE DELLE FUNZIONI ED ALLE ATTIVITA’ CULTURALI DEL COMUNE DI CARPI 2002
CAPITOLATO D’ONERI PER I SERVIZI DI SUPPORTO
AD ALCUNE DELLE FUNZIONI ED ALLE ATTIVITA’ CULTURALI DEL COMUNE DI CARPI 2002
ART 1 OGGETTO
Il presente appalto ha per oggetto
servizi di sala, hostess, reception, gestione del pubblico, guardaroba
gestione, promozione e vendita materiale informativo (libri, opuscoli, cartoline, postbook, video ecc.), per attività
culturali, ed aggregative di vario tipo;
servizi di diffusione e cura materiali informativi, fotocopiatura atti e fattorinaggi vari;
servizi di gestione biglietterie e conseguente cura e responsabilizzazione sul maneggio, custodia e versamento degli incassi; servizi di custodia qualificata di Sale comunali, di musei e di patrimoni artistici e culturali, attività di prima informazione al pubblico, anche di tipo culturale sulle opere e patrimoni esposti e/o custoditi, apertura e chiusura dei locali, attivazione e disattivazione impianti elettrici e di altra natura tecnica attinenti all’espletamento delle attività;
servizi di conduzione e sostituzione temporanea del personale diversamente incaricato per le attività gestionali di sale congressi, auditorium , sale espositive , allestimenti spazi e mostre in relazione ad iniziative pubbliche varie, compreso montaggi e smontaggi pannellature, sistemazione e conservazione dei materiali e patrimoni;
servizi di facchinaggio;
servizi di rivelazioni statistiche, sondaggi presso il pubblico locale;
pulizie occasionali, dei locali, beni ed attrezzature connessi alle attività predette.
L’Importo a base d’appalto è fissato in euro 21.519,04 (i.v.a. esclusa)
ART. 2 – CONSISTENZA DEL PERSONALE E DEL MONTE ORE ANNUO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO D’APPALTO
Le richieste di svolgimento dei servizi di cui l’art. 1 saranno stabilite, di volta in volta, ad insindacabile giudizio dal Dirigente Resp. Settore A 7, o per suo tramite, dal competente personale direttivo che ne darà preventiva comunicazione al coordinatore Unico rappresentante la ditta appaltatrice, con preavviso di almeno due giorni.
Il monte orario complessivo , per l’anno 2002, che l’impresa appaltatrice è tenuta ad assicurare per lo svolgimento dei servizi, con le modalità del presente capitolato, è di 1543 ore, sommariamente così ripartite sui seguenti servizi di base, sinteticamente descritti:
sorveglianza, custodia qualificata, gestione impianti antifurto, gestione biglietteria, book shop, assistenza al pubblico e informazioni di carattere storico artistico presso i seguenti spazi museali: Museo Civico X. Xxxxxxx, Sez. Archeologica, Museo Xilografia, sale espositive, allestimenti, manutenzioni, front office, custodia per attività espositive, nonché cura di convegni, manifestazioni, attività culturali e cerimonie, anche nunziali: n. 1343 ore
servizi diversi, di cui all’art. 1, in sostituzione o in affiancamento ad altro personale, per la conduzione del Centro di Aggregazione Giovani, Sala Congressi, Videoteca, Fonoteca, Ludoteca, Biblioteca, nonché a supporto organizzativo attività culturali estive ed altre di programmazione Assessorato Cultura, compreso facchinaggi e traslochi patrimoni culturali: 200 ore.
Gli orari di apertura dei Musei, ubicati tutti nel Palazzo dei Pio ma in locali ben distinti, sono indicativamente i seguenti: giovedì, sabato, domenica e festivi ore 10,00-12,30 e 15,30-19,00.
E’ necessaria la presenza di un responsabile unico per i servizi relativi ai Musei e sale espositive, per l’organizzazione del personale, la gestione delle biglietterie e punti vendita cataloghi e book shop, nonché consegna e gestione chiavi, antifurti, antincendio, sistemi di controllo a circuito chiuso, per ogni altra esigenza organizzativa e che tenga rapporti costanti con la direzione dei Musei.
Le prestazioni oggetto del presente capitolato saranno compensate su base oraria, per le ore effettivamente prestate da ciascun addetto.
ART. 3 – PERSONALE
La ditta appaltatrice, in considerazione della specificità e delicatezza del servizio, garantisce che il personale da essa fornito non abbia subito condanne penali o non abbia pendenze in atto.
Prima dell’inizio del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare, per iscritto al Comune di Carpi, l’elenco nominativo delle persone impiegate, con l’obbligo di mantenerlo aggiornato.
La ditta appaltatrice è sempre responsabile, sia verso il Comune di Carpi che verso terzi dell’esecuzione di tutti i servizi assunti.
Essa è pure responsabile dell’operato e del contegno dei suoi dipendenti o incaricati, nonché degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi potessero derivare al Comune o a terzi.
Le prestazioni svolte dal personale dell’impresa appaltatrice dovranno conformarsi alle disposizioni, anche verbali, che saranno impartite dal Dirigente del Settore A7-Cultura, o per suo tramite o delega funzionale, dal personale direttivo del medesimo Settore.
La ditta si impegna, salvo casi di forza maggiore, a garantire la stabilità del personale al fine di assicurare agli utenti dei servizi la maggiore e razionale continuità organizzativa.
ART. 4 – MANSIONI DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA’ A CONTATTO CON IL PUBBLICO
Stante il prestigio e la delicatezza delle attività da svolgersi nell’ambito di Istituti ed iniziative culturali, il personale a contatto con il pubblico è tenuto ad indossare apposita divisa e cartellino di riconoscimento, di cui all’art. 6, da fornirsi a cura e spese dell’impresa appaltatrice.
L’obbligo del cartellino di riconoscimento vige comunque, anche per i servizi non a stretto contatto con l’utenza.
L’impresa deve incaricare dei servizi persone in grado di mantenere un comportamento ed un contegno decoroso e irreprensibile, riservato, corretto e disponibile all’informazione e alla collaborazione, rispondere con cortesia ad ogni domanda che gli venga rivolta dal pubblico, dare tutte le indicazioni e spiegazioni che gli vengano richieste, relativamente e compatibilmente ai servizi svolti.
E’ fatto divieto di introdurre chichessia senza il regolare biglietto d’ingresso.
Il personale dell’impresa appaltatrice dovrà vigilare sulla regolare conservazione del patrimonio artistico, storico museale e monumentale di proprietà ed in possesso del Comune di Carpi e connesso alle attività oggetto del presente appalto.
L’impresa appaltatrice dovrà rendere conto dei biglietti e dei materiali illustrativi e divulgativi consegnategli per la rivendita e relativi introiti effettuati dal personale della stessa, e riversare gli importi al Comune di Carpi.
ART. 5 – OBBLIGHI DELL’APPALTANTE
L’Amministrazione appaltante si impegna a mettere in grado l’appaltatore di svolgere correttamente le prestazioni oggetto d’appalto, collaborando a fornire tutti gli strumenti operativi di propria competenza.
ART. 6 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
La ditta appaltatrice, nella fornitura dei servizi richiesti, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti i servizi stessi.
La ditta dovrà altresì attenersi alle seguenti disposizioni:
Individuare per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto, un gruppo costante di persone di fiducia, di comprovata moralità e in possesso di competenza e professionalità adeguata, assicurando la corretta e responsabile esecuzione delle attività stesse.
L’amministrazione appaltante verificherà l’idoneità di tale personale designato all’espletamento delle attività in questione, riservandosi di coinvolgerlo nei programmi di aggiornamento previsti per il proprio personale per un massimo di n. 10 ore per addetto.
Gli oneri conseguenti al citato aggiornamento restano a carico della ditta aggiudicataria, limitatamente alle ore di presenza ai corsi del proprio personale.
L’amministrazione inoltre si riserva la facoltà di ricusare, in qualunque momento ed a proprio insindacabile giudizio il personale che riterrà non idoneo allo svolgimento dei servizi assegnati.
Garantire la presenza costante del numero minimo di addetti previsti per le varie attività, procedendo alla immediata sostituzione del personale che risultasse assente per qualsiasi motivo e impegnarsi a sostituire entro tre giorni il personale che, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione appaltante e su richiesta scritta, sia ritenuto non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati. Le sostituzioni saranno effettuate con personale adeguatamente preparato e comunicate in anticipo all’Amministrazione, garantendo comunque la copertura delle prestazioni.
Nominare, per le attività oggetto del presente appalto, un Responsabile che operi in accordo con il Dirigente ed il personale Direttivo del Settore Cultura e che provveda a coordinare le diverse attività richieste e che ha la responsabilità di garantire, nello svolgimento delle prestazioni, correttezza e regolarità delle stesse, nonchè il rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza, previdenza e antincendio.
Garantire la massima riservatezza su ogni aspetto dell’attività e assicurare il rispetto della puntualità degli orari.
Assicurare il rispetto di tutte le norme assicurative, previdenziali e contrattuali vigenti.
La ditta assegnataria si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi nazionali e provinciali di lavoro.
Mettere a disposizione del proprio personale coinvolto nei servizi, ogni idoneo strumento, attrezzatura o materiale atto ad ottimizzare la qualità dei servizi da espletarsi. Dovranno comunque essere messi a disposizione:
-i mezzi ed i prodotti necessari per effettuare gli interventi di pulizia di cui all’art. 1;
-i mezzi di trasporto per i servizi richiesti (fattorinaggi, facchinaggi, diffusione materiali pubblicitari, ecc...);
-strumenti ed apparecchiature per il regolare svolgimento dei servizi di manutenzione ed allestimento;
-divisa e cartellino identificativo per tutto il personale dell’impresa al fine di permettere la facile e sicura identificazione degli addetti della ditta stessa, previa accettazione, da parte dell’Amministrazione, dei colori e delle forme degli stessi.
ART. 7 – VARIAZIONI DISPOSTE DALL’APPALTANTE
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, a suo insindacabile giudizio, di ridurre e di ampliare le attività programmate dandone comunicazione con anticipo di almeno tre giorni.
In caso di riduzione delle mansioni assegnate, degli orari o del numero delle figure professionali richieste, degli orari o del numero delle figure professionali richieste, il corrispettivo dell’appalto subirà una proporzionale diminuzione al numero di ore prestate.
Nessuna indennità o rimborso sono dovuti, a qualsiasi titolo, a causa della riduzione del corrispettivo.
Ove vengano imposti servizi in aumento, l’Amministrazione è tenuta ad integrare il corrispettivo, in base alle ore effettivamente svolte, ed il compenso sarà determinato proporzionalmente.
Nel caso dovessero verificarsi:
a) grave violazione degli obblighi contrattuali non eliminabili dall’impresa anche a seguito di diffida formale del Comune di Carpi;
b) sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte dell’impresa di uno o più attività richieste;
c) impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza delle attività da svolgersi;
d) grave violazione degli orari concordati con il Comune di Carpi o effettuazione di attività fuori dai tempi convenuti, il Comune di Carpi, avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che detta risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare le attività oggetto d’appalto a terzi in danno dell’impresa.
All’impresa verrà corrisposto il prezzo contrattuale delle attività prestate sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.
ART. 8 – DURATA DELL’APPALTO
L’appalto ha durata corrispondente all’anno solare 2002, con effettivo inizio, comunque decorrente dalla data di comunicazione scritta di inizio dei servizi che sarà formalizzata dal predetto Dirigente Resp. Settore A7.
Il 31/12/2002 l’appalto scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.
Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto sulla base di quanto disposto dall’art. 6 della legge 24/12/1993, n. 537, come sostituito dall’art. 44 della legge 23/12/1994, n. 724.
ART. 9 – RESPONSABILITA’
L’appaltatore è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente capitolato, nonché dell’ottemperanza del contratto e di tutte le norme di legge e regolamenti in materia di appalti e diritto del lavoro.
Nel caso di verifica di responsabilità, con dolo o colpa, a carico dell’appaltatore per danni e/o furti ai patrimoni, agli edifici, agli arredi dell’Amministrazione, il Comune di Carpi si riserva la facoltà di recedere dal contratto e di rivalersi altresì sulla cauzione prestata, salvo il rimborso dei maggiori danni.
Qualora, nell’espletamento delle prestazioni oggetto del presente appalto, l’appaltatore verifichi irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, questi è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente, al Responsabile dei servizi museali o al personale dell’Uff. Cultura, e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti necessari.
L’impresa appaltatrice è sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone e/o cose che a giudizio del Responsabile del Settore A7 risultassero prodotti dal personale dell’impresa stessa.
In tal caso l’impresa dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti od oggetti danneggiati dal proprio personale o a rifonderne i danni alle persone danneggiate.
La ditta appaltatrice si obbliga a sollevare il Comune di Carpi da qualunque pretesa o responsabilità che possa derivare dal mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi e comunque per danni a terzi imputabili al personale dell’impresa appaltatrice durante il periodo di affidamento dei servizi.
Ogni adempimento connesso ai rapporti assicurativi e previdenziali nonché al rispetto dei contratti di lavoro di categoria e della normativa in materia di infortunistica e diritto del lavoro sono a carico dell’impresa appaltatrice.
L’impresa appaltatrice dovrà dare dimostrazione di aver stipulato apposita polizza assicurativa, a cura e spese della stessa impresa, che copra ogni danno, xxxxxxx e/o furto, da chiunque provocato, a beni o cose di proprietà o possesso comunale delle quali l’impresa sia incaricata della custodia o sorveglianza.
ART 10 – SUBAPPALTO
E’ vietato cedere o subappaltare anche parzialmente le attività oggetto del presente appalto, pena la comminatoria dell’immediata risoluzione del contratto e della perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Carpi, salvo i maggiori danni arrecati.
ART. 11 – CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il compenso orario pattuito, pari a euro 13,94 (lire 27.000) + I.V.A. si intende immodificabile per tutta la durata della validità del contratto d’appalto.
Le prestazioni in più o in meno rispetto a quelle previste all’art. 3 saranno compensate sulla base del costo orario, come sopra determinato.
Le prestazioni oggetto del presente appalto sono disposte dall’Amministrazione comunale in qualunque orario ed in qualunque giorno dell’anno.
Non sono quindi previsti maggiori compensi o indennità di alcun tipo, se le prestazioni siano richieste e prestate in orari diurni, notturni o serali o in giorni feriali o festivi.
I corrispettivi per i servizi forniti dall’impresa saranno liquidati a consuntivo, a seguito di ricezione delle relative fatture, che potranno essere emesse mensilmente, a termini di legge, e comunque previa verifica dell’osservanza, da parte del personale dell’impresa, delle indicazioni fornite dal Responsabile del Settore A7 per l’espletamento delle attività stesse.
Il pagamento di quanto dovuto, per la regolare esecuzione dei servizi, avverrà a mezzo mandato di Ragioneria comunale, previa presentazione di regolare fatture.
ART. 12 – CAUZIONE E CLAUSOLA PENALE
Anteriormente alla stipula del contratto, la ditta appaltatrice dovrà consegnare cauzione definitiva in ragione del 5 per cento dell’importo contrattuale complessivo, a garanzia dell’osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penalità eventualmente comminate.
La cauzione può essere costituita con fidejussione bancaria, con polizza fidejussoria o titoli di Stato. Tutte le spese di appalto e di contratto, nonché ogni altra spesa agli stessi accessoria o conseguente, sono a totale carico della ditta appaltatrice.
Tale deposito resterà vincolato per tutta la durata del contratto d’appalto.
Qualora la ditta non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, il Comune di Carpi si riserva la facoltà di applicare una penale di euro 103,29 (lire 200.000) per ogni inadempimento, fatti comunque salvi il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, nonché l’eventuale recesso o risoluzione del contratto.
L’ammontare della penale sarà detratto dal corrispettivo dovuto alla ditta appaltatrice, la quale è tenuta, in ogni caso, ad eliminare gli inconvenienti riscontrati.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare e fare eseguire, a spese dell’appaltatore, le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento delle attività.
ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In tutti i casi di inadempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi derivanti dall’appalto, il contratto può essere risolto, ai sensi delle disposizioni al riguardo contenute nel codice civile.
Il Comune di Carpi ha diritto alla risoluzione del contratto, indipendentemente da quanto previsto nel presente atto, anche nei seguenti casi:
a) dopo due contestazioni scritte a cui l’impresa non fornisca adeguata motivazione;
b) abbandono dell’appalto salvo causa di forza maggiore;
c) ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamento relative alle attività svolte;
d) contegno abitualmente scorretto verso gli utenti da parte del personale della ditta appaltatrice;
e) inosservanza di uno o più impegni assunti verso il Comune;
f) cessione ad altri in tutto o in parte dia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente appalto in contrapposizione a quanto previsto all’art. 10;
g) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, a termine dell’art. 1453 del codice civile.
La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, compresa la facoltà dell’Amministrazione di affidare le prestazioni oggetto del presente appalto a terzi.
All’impresa appaltatrice verrà corrisposto il prezzo contrattuale delle prestazioni eseguite, fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.
Per l’applicazione delle suddette disposizioni l’Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti della ditta, nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide formali.
In caso di fallimento della ditta appaltatrice, l’Amministrazione recederà dal contratto.
Qualora l’impresa appaltatrice dovesse recedere dal contratto prima della scadenza dello stesso, l’Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione, facendo salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno.
ART. 14 – SCIOPERI
Nel caso di scioperi del personale, l’impresa appaltatrice è tenuta a dare comunicazione preventiva e tempestiva, nei termini previsti per chi svolga servizi pubblici essenziali nonché ad assicurare in ogni caso il servizio minimo d’emergenza.
ART. 15 – FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l’interpretazione e l’esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Modena.
ART. 16 – RINVIO A NORME E REGOLAMENTI
Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si fa rinvio alle norme e ai regolamenti vigenti in materia, ed in particolare al vigente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Carpi, al D.Lgs 17/3/1995, n. 157 e al D.Lgs 18/8/2000, n. 267.