Servizi di manutenzione ed evoluzione del Sistema Informativo Agricolo Provinciale (SIAP) della Provincia Autonoma di Trento e del sistema analogo (LAFIS-A) della Provincia Autonoma di Bolzano
PAT/RFS506-06/11/2014-0590819 - Allegato Utente 5 (A05)
SCHEMA DI CONTRATTO
Servizi di manutenzione ed evoluzione del Sistema Informativo Agricolo Provinciale (SIAP) della Provincia Autonoma di Trento e del sistema analogo (XXXXX-A) della Provincia Autonoma di Bolzano
Codice CIG: Codice CUP:
Fascicolo n.
Committente:
Informatica Trentina S.p.A.
Via Xxxxxxxx Xxxxx n. 2 – 00000 Xxxxxx
Riferimento contratto: XXXX
Appaltatore:
«Fornitore_aggiudicatario»
«Indirizzo_fornitore» - «Cap» «Città»
Riferimento contratto: XXXX
CONTRATTO
Tra
Informatica Trentina S.p.A., con sede legale in Trento, Xxx X. Xxxxx x. 0, Xxxxxxxx Sociale € 3.500.000,00.= interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA di Trento, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00990320228, nella persona del xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, nato a
il , in qualità di Presidente, giusti i poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera di data 27 gennaio 2014;
e
, con sede legale in , Via , Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. n. , iscritta al Registro delle Imprese di
, al n. , nella persona di , in qualità di
PREMESSO CHE
a) la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige hanno stipulato un Accordo di Programma Quadro per la collaborazione nello sviluppo dei sistemi di e- government e dei sistemi nell’area dell’Information & Communication Technologies, da attuare attraverso la gestione coordinata dei propri sistemi informativi di impostazione comune, o l’acquisizione congiunta di licenze software di base o di ambiente;
b) con Protocollo d’Intesa di data 2 aprile 2013 la Provincia autonoma di Trento ha costituito, a titolo gratuito non esclusivo, in capo alla Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige il diritto d’uso del proprio sistema applicativo denominato “SIAP – Sistema Informativo Agricoltura Provinciale”, prevedendo che ove sussista l’interesse comune a realizzare personalizzazioni, modifiche o integrazioni, le Province autonome si impegnino a cofinanziare le attività necessarie, previo specifico accordo attuativo;
c) in data 16 luglio 2014 è stato sottoscritto tra le due Amministrazioni l’accordo attuativo per la gestione del SIAP e della copia del sistema in riuso adattata alle esigenze specifiche della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, denominata “XXXXX-A”, acronimo tedesco per “Sistema Informativo Agricolo e Forestale”, ove si prevede che Provincia autonoma di Trento incarichi la propria società in-house Informatica Trentina S.p.A. di gestire, mediante un’unica gara per l’affidamento di servizi professionali, i rapporti contrattuali per la realizzazione delle
attività di manutenzione di “SIAP” e “XXXXX-A”, a beneficio di entrambe le Province autonome;
d) nel presente documento ed in tutti i suoi allegati ai seguenti termini viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:
Committente/Amministrazione: la società Informatica Trentina S.p.A. con sede in via X.
Xxxxx n. 2 – 00000 - Xxxxxx – Italia,
Concorrente: Impresa, Raggruppamento Temporaneo di Imprese, Consorzio, Rete o G.E.I.E. partecipante alla gara,
Aggiudicataria e/o Fornitore e/o Impresa e/o Contraente e/o
Appaltatore: Impresa, Raggruppamento Temporaneo di Imprese, Consorzio, Rete o G.E.I.E. cui è aggiudicato l’appalto,
APPAG: APPAG, Agenzia Provinciale per i pagamenti, Organismo Pagatore per quanto riguarda gli aiuti comunitari in agricoltura (FEASR e FEAGA) in Provincia di Trento,
SIAP: Sistema Informativo Agricolo Provinciale: complesso delle applicazioni meglio indicate nel Capitolato Tecnico e fruite dall’Agenzia Provinciale per i pagamenti – APPAG, dal Dipartimento agricoltura e alimentazione e dal Dipartimento Risorse Forestali e Montane della Provincia autonoma di Trento,
XXXXX-A Sistema Informativo Agricolo e Forestale, componenti in riuso:
complesso delle applicazioni meglio indicate nel Capitolato Tecnico e fruite dalla Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, costituito dalle componenti del sistema XXXXX-A complessivo basate sull’infrastruttura attivata in Riuso del sistema SIAP della Provincia autonoma di Trento.
Parti: la Committente e l’Aggiudicataria;
e) con deliberazione del Presidente di Informatica Trentina n. di data , la Società ha disposto l’indizione di una procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.,
per l’affidamento dei servizi oggetto del presente contratto, avvalendosi dell’Agenzia per gli appalti e contratti della Provincia Autonoma di Trento, alla quale è stata delegata la funzione di Stazione appaltante e inviata la relativa documentazione con nota prot. di data
;
f) all’esito della predetta procedura, espletata a cura dell’Ufficio Gare del Servizio Appalti dell’Agenzia di cui sopra, in data è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del servizio di cui al presente Contratto all’Impresa , la quale ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
g) è stata verificata da parte dell’Agenzia per gli appalti e contratti della Provincia Autonoma di Trento la sussistenza in capo all'Aggiudicataria dei requisiti di partecipazione alla gara;
h) con il presente Contratto le Parti intendono stabilire principi, condizioni, modalità e clausole generali in base alle quali saranno regolamentati i loro futuri rapporti tenuto conto di quanto espressamente già indicato nel “Capitolato Tecnico” e nei relativi allegati;
i) l’Aggiudicataria ha dichiarato che quanto risulta dal presente Contratto e dai relativi allegati, nonché dal “Bando di gara” e dai relativi allegati, dal “Capitolato Tecnico” e dai relativi allegati e, comunque, da tutta la documentazione complementare relativa alla gara in oggetto definisce in modo adeguato e completo le prestazioni da fornire e in ogni caso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
j) l’informazione antimafia di cui al X.Xxx. 159/2011 è stata acquisita/richiesta in data ;
k) l’Aggiudicataria ha costituito la cauzione definitiva, con le modalità richieste dalla Committente, per un importo pari a € ( /00) dell’importo contrattuale, nonché ha stipulato, con le modalità richieste dalla Committente, una polizza assicurativa a massimale unico pari a € 2.000.000,00=(Euro duemilioni/00) a copertura dei rischi della Responsabilità Civile Terzi, ove si considerano espressamente quali terzi, oltre ai dipendenti e collaboratori della Committente, anche i dipendenti e collaboratori dei soggetti terzi e la cui durata dovrà essere prorogata e mantenuta fino al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno state regolarmente adempiute;
l) che il codice unico di progetto (CUP) relativo al presente appalto è
identificativo di procedura (CIG) è .
Ciò premesso, tra le Parti come sopra rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ed il codice
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il “Bando di gara” ed il “Capitolato Tecnico” – nonché tutta la documentazione allegata e/o complementare alla gara in oggetto - ancorché non
materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti “Offerta tecnica” e “Offerta economica”, presentati dall’Aggiudicataria che, previa verifica e sottoscrizione delle Parti contraenti, vengono allegati al presente contratto quali sue parti integranti sotto i numeri da ( ) a ( ).
2. Le Parti convengono inoltre che, in caso di contrasto, le clausole inserite nel presente Contratto prevalgono su quelle contenute nel “Bando di gara” e nel “Capitolato Tecnico”.
Articolo 2
Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L’esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto è regolata, in via gradata:
a) dalle clausole del presente atto e dei suoi allegati, che costituiscono manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’Aggiudicataria relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni di cui al X.Xxx. n. 163/2006 ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. N. 207/2010 nonché, per quanto compatibili, da quelle di cui alla L.P. della Provincia di Trento n. 23/1990 e al relativo regolamento di esecuzione approvato con
D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10 – 40/Leg.;
c) dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e dalle diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di eventuali norme aventi carattere cogente entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, fermo restando che in ogni caso l’Aggiudicataria rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni volte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del presente Contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente inattuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del presente Contratto.
4. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del presente Contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente ammesse - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più coerente possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione contrattuale conforme allo spirito e agli scopi intesi dalle Parti.
Articolo 3
Oggetto
1. Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa all’erogazione dei servizi di supporto specialistico, di presidio tecnico della normativa, di manutenzione correttiva ed evolutiva e di assistenza sistemistica del Sistema Informativo Agricolo Provinciale (SIAP) e della copia del sistema in riuso adattata alle esigenze specifiche della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, denominata “XXXXX-A” (“Sistema Informativo Agricolo e Forestale, componenti in riuso”), come specificato nel “Capitolato Tecnico” e nei relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L’erogazione dei servizi dovrà aver luogo con le modalità e nei termini di cui al presente Contratto, al “Capitolato Tecnico” – ed ai relativi allegati – ed all’ “Offerta tecnica” presentata dall’Aggiudicataria stessa.
3. In particolare, l’Impresa si impegna ad eseguire le seguenti attività:
a) Servizio di manutenzione correttiva, assistenza sistemistica e gestione del servizio, ivi compresa l’attività di presa in carico dei sistemi di cui alle Sezioni 5.1, 5.4.1.1 e 5.4.2 del Capitolato Tecnico;
b) Servizio di presidio tecnico della normativa di riferimento di cui alla Sezione 5.3 del Capitolato Tecnico;
c) Servizi professionali di supporto specialistico/analisi, riconsegna dei sistemi e chiusura del servizio di cui alle Sezioni 5.2 e 5.5 del Capitolato Tecnico;
d) Servizi professionali di manutenzione evolutiva di cui alla Sezione 5.4.1.2 del Capitolato Tecnico;
e) Servizi professionali di manutenzione e supporto specialistico al di fuori dalla finestra di servizio standard, così come previsto alla Sezione 5 del Capitolato Tecnico.
4. La Committente si riserva la facoltà di variare in aumento e in diminuzione l’entità dei servizi di cui al presente contratto entro i limiti previsti dalla normativa vigente in materia.
Articolo 4
Durata
1. L’efficacia del presente Contratto decorre dalla sottoscrizione dello stesso e termina trascorsi 36 (trentasei) mesi dalla data del verbale di cui al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico, che indica l’avvenuta presa in carico.
2. La Committente, successivamente all’aggiudicazione e alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta, ove sussistano ragioni di urgenza ha facoltà di ordinare all’Aggiudicataria l’avvio del servizio in via anticipata, prima della stipulazione del contratto, con apposita comunicazione da far pervenire alla medesima anche solo a mezzo fax. Ai fini dei termini contrattuali, la decorrenza si intende eventualmente dalla diversa data indicata nella predetta comunicazione, mentre la scadenza rimane a 36 (trentasei) mesi dalla data del verbale di cui al comma precedente.
3. La Committente si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto al termine di ogni anno di esecuzione, tramite lettera raccomandata A/R da inviarsi almeno 2 (due) mesi
prima del raggiungimento del dodicesimo e ventiquattresimo mese di servizio conformemente al disposto dell’art. 134 del D. Lgs. 163/2006.
4. Qualora la Committente si avvalga della facoltà di cui al comma che precede, l’Aggiudicataria non avrà diritto ad alcun compenso o indennizzo o risarcimento, salvo quanto previsto dall’art. 134 del D. Lgs. 163/2006 per limitatamente agli importi minimi garantiti, e sarà comunque tenuta, se la Committente lo richiederà, ad effettuare il passaggio di consegne al nuovo fornitore individuato dalla Committente.
5. La Committente si riserva altresì la facoltà, ricorrendone i presupposti, di procedere al rinnovo od all’affidamento di nuovi servizi analoghi a quelli di cui al presente contratto entro i primi tre anni dalla stipulazione dello stesso, ai sensi dell’articolo art. 57, c. 5 lett. b) del D. Lgs. 163/2006, per un’entità complessiva fino a due terzi del contratto originario e per una durata massima fino a ulteriori due anni.
Articolo 5
Corrispettivi
1. Per i servizi di cui al presente contratto sarà riconosciuto un corrispettivo determinato sulla base dei prezzi unitari e dei costi indicati nell’ “Offerta Economica” presentata e costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, fino all’importo complessivo massimo non garantito, al netto di I.V.A., pari ad euro ( /00) per il triennio di durata contrattuale.
2. I corrispettivi parziali per le prestazioni di cui al presente contratto sono di seguito indicati:
a) € xxx,xx (xxxx/xx) a titolo di canone annuale per la prestazione del servizio di manutenzione correttiva , assistenza sistemistica e gestione del servizio, ivi compresa l’attività di presa in carico dei sistemi, di cui al succitato art. 3 lettera a);
b) € xxx,xx (xxx/xx) a titolo di canone annuale per la prestazione del servizio di presidio tecnico della normativa di riferimento di cui al succitato art. 3 lettera b);
c) € xxx,xx (xxx/xx) quale tariffa giornaliera omnicomprensiva per la prestazione dei servizi professionali di supporto specialistico/analisi, riconsegna dei sistemi e chiusura del servizio per un minimo garantito di 300 giorni persona ed un massimale non garantito di 1.070 giorni persona di cui al succitato art. 3 lettera c);
d) € xxx,xx (xxxx/xx) quale tariffa giornaliera omnicomprensiva per la prestazione dei servizi professionali di manutenzione evolutiva di cui al succitato art. 3, lettera d), per un minimo garantito di 700 giorni persona ed un massimale non garantito di 2.265 giorni persona.
e) € xxx,xx (xxxx/xx) quale tariffa media giornaliera omnicomprensiva per la prestazione dei servizi professionali di manutenzione e supporto specialistico al di fuori dalla finestra di servizio standard di cui al succitato art. 3, lettera e), per un massimale non garantito di 180 giorni persona.
3. I predetti corrispettivi si riferiscono alle prestazioni effettuate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tali
corrispettivi comprensivi di ogni prestazione contrattuale saranno dovuti dalla Committente unicamente all’Aggiudicataria.
4. Il corrispettivo contrattuale si intende comprensivo di ogni altro onere non espressamente indicato quale, a mero titolo indicativo e non esaustivo, quello relativo alla fornitura di eventuali mezzi d’opera occorrenti, alle spese di trasporto, di viaggio, di missione, di trasferta, di organizzazione e di gestione dell’attività, etc..
5. Tutti gli obblighi ed oneri dell’Impresa derivanti dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. Successivamente al primo anno di vigenza contrattuale e con cadenza annuale, l’appaltatore potrà richiedere la revisione dei corrispettivi relativi ai servizi ad esecuzione periodica o continuativa, ai sensi dell’art. 115 del D. Lgs. 163/2006, in caso di variazione dei costi dei fattori produttivi rilevanti per l’appalto (personale, mezzi, materiali). La richiesta dovrà essere corredata da idonea documentazione a dimostrazione dell’effettiva necessità di adeguamento. La Committente, per l’assunzione degli atti conseguenti alla richiesta, effettuerà un’istruttoria sulla base di analisi di mercato e dell’andamento dei prezzi relativi ai predetti fattori, supportata da tabelle di costi standardizzati o altri dati ufficiali, secondo quanto previsto dall’articolo succitato.
7. Resta inteso che i corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall’Impresa, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, quindi, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Impresa di ogni relativo rischio e/o alea. L’Impresa, pertanto, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 115 del D. Lgs. 163/2006 e s.m., non potrà vantare nei confronti della Committente diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi stipulati con il presente Contratto.
8. I corrispettivi contrattuali, su indicati, si intendono comprensivi di ogni altro onere non espressamente indicato, ad eccezione dei costi relativi ai rischi di natura interferenziale, pari a complessivi € 2.200,00 (duemiladuecento/00), oltre all’Iva, così come quantificati nell’allegato Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI). L’Aggiudicataria, sotto la propria responsabilità, dovrà preventivamente consegnare copia di tale documento (DUVRI) ad ogni datore di lavoro (o soggetto dallo stesso delegato), diverso dalla Committente, presso il quale dovranno essere svolte le attività di cui al presente Contratto.
9. Tutti gli obblighi ed oneri dell’Aggiudicataria, derivanti dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
10. Resta inteso che nel corso dell’esecuzione le singole prestazioni potranno essere variate in aumento e in diminuzione rispetto ai valori stimati inizialmente senza che all’Aggiudicataria spetti alcun ulteriore corrispettivo, anche a titolo di indennizzo, fermi restando il valore contrattuale massimo e i limiti previsti dalla vigente normativa per eventuali integrazioni.
Articolo 6
Modalità di pagamento dei corrispettivi
1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo verrà effettuato sulla base delle fatture emesse dall’Aggiudicataria, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia.
2. I corrispettivi dovuti per i servizi a tariffa giornaliera di cui al presente contratto verranno fatturati dall’Aggiudicataria all’esito positivo delle attività descritte nel paragrafo 6 “Verifica e validazioni” del “Capitolato Tecnico”.
3. L’importo relativo al servizio di manutenzione correttiva, assistenza sistemistica e gestione del servizio, ivi compresa l’attività di presa in carico dei sistemi, verrà fatturato pro quota dall’Aggiudicataria in via trimestrale posticipata.
4. L’importo relativo al servizio di presidio tecnico della normativa verrà fatturato dall’Aggiudicataria pro quota in via annuale posticipata.
5. L’importo relativo ai servizi professionali di supporto specialistico/analisi, manutenzione evolutiva, manutenzione e supporto specialistico al di fuori della finestra di servizio standard, riconsegna dei sistemi e chiusura del servizio verrà fatturato pro quota dall’Aggiudicataria in via trimestrale posticipata.
6. I costi relativi ai rischi di natura interferenziale, così come quantificati nel comma 8 dell’Art. 5 e nell’allegato Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), potranno essere evidenziati separatamente nella prima fattura emessa.
7. Ciascuna fattura dovrà riportare una descrizione di dettaglio dei costi, specificando le attività di interesse comune e quelle di interesse esclusivo di ciascuna delle amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei sistemi.
8. La Committente effettuerà i pagamenti delle fatture emesse dall’Impresa mediante bonifico bancario, da eseguirsi alle coordinate bancarie che saranno comunicate dall’Impresa stessa, entro
30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle medesime. Resta inteso che il pagamento sarà subordinato all’accertamento da parte della Committente dell’effettiva e puntuale esecuzione delle prestazioni contrattuali, in termini sia qualitativi che quantitativi, all’acquisizione di tutti i documenti comprovanti l’esito positivo dei collaudi e/o verifiche effettuati/e, nonché di tutta la documentazione prevista dalla legge in vigore.
9. L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto alla Committente eventuali variazioni che dovessero intervenire circa le modalità di pagamento suindicate; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10. In caso di applicazione delle penali di cui oltre sarà facoltà della Committente compensare, nel rispetto della normativa fiscale, il debito con il credito senza preventivo inoltro di diffida o procedimento giudiziario alcuno.
11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso l’Impresa potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, le attività previste nel presente Contratto.
Articolo 7
Condizioni e Modalità di esecuzione dei servizi
1. Sono a carico dell’Aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. L’Aggiudicataria è tenuta ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel “Capitolato Tecnico” e nei relativi allegati, nonché nell’ulteriore documentazione complementare facente parte integrante e sostanziale del Contratto, pena la risoluzione dello stesso a seguito di comunicazione della Committente, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla stessa.
3. Il quantitativo stimato in giorni/persona per il servizio di manutenzione evolutiva è di 2.265 giorni/persona (massimale non garantito).
Il quantitativo stimato in giorni/persona per il servizio di supporto specialistico/analisi, riconsegna dei sistemi e chiusura del servizio è di 1.070 giorni/persona (massimale non garantito). Il quantitativo stimato in giorni/persona per il servizio di manutenzione e supporto specialistico al di fuori dalla finestra di servizio standard è di 180 giorni/persona (massimale non garantito). Dette stime vanno intese come valutazione di massima, che potrà variare in funzione delle effettive esigenze della Committente. Fermo restando il valore economico complessivo del Contratto derivante dall’offerta economica presentata dalla Società in sede di gara, nel corso dell’esecuzione tale importo sarà consumabile anche con una composizione diversa da quella prevista inizialmente, senza che alla Società spetti alcun corrispettivo a titolo di indennizzo.
4. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Contratto e nel “Capitolato Tecnico”, ivi compresi i relativi allegati, oltre che nell’ “Offerta tecnica” presentata dall’Aggiudicataria stessa.
5. In ogni caso, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali l’Aggiudicataria si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui ai precedenti commi, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il
corrispettivo contrattuale di cui oltre e la stessa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti della Committente, per quanto di propria competenza, assumendosene ogni relativa alea.
7. L’Aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. L’Aggiudicataria si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della Committente e/o dei soggetti terzi indicati dalla Committente e/o di terzi autorizzati dagli stessi, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività lavorative in atto.
9. L’Aggiudicataria rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Committente e/o dai soggetti terzi indicati dalla Committente e/o da terzi autorizzati dagli stessi.
10. L’Aggiudicataria si impegna ad avvalersi di personale qualificato in relazione al servizio affidato.
11. L’Aggiudicataria si obbliga a consentire alla Committente di procedere in qualsiasi momento all’accertamento della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle verifiche e/o collaudi e/o accertamenti. Tali verifiche potranno comportare anche ispezioni ed audit presso la sede dell’Aggiudicataria.
12. L’Aggiudicataria si obbliga, sin d’ora, a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione del Contratto che dovessero essere impartite dalla Committente.
13. L’Aggiudicataria si obbliga a dare immediata comunicazione alla Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del Contratto.
14. L’Aggiudicataria si impegna ad eseguire i servizi oggetto del presente appalto con risorse professionali dotate dei profili professionali e dell’esperienza adeguati a ciascuna attività da eseguire, assicurando conformità a quanto indicato nell’offerta tecnica e nella documentazione ad essa allegata. Qualora nello svolgimento delle attività la Committente riscontrasse, a proprio insindacabile giudizio, inadeguatezza e/o impreparazione da parte delle risorse professionali dell’Aggiudicataria, la Committente potrà richiedere per iscritto all’Aggiudicataria – che sarà tenuta ad adempiere – la sostituzione delle risorse medesime, che dovrà aver luogo entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.
15. Qualora la Committente non ritenesse i profili professionali e l’esperienza delle risorse professionali inviate in sostituzione adeguati a ciascuna attività da eseguire, potrà procedere all’affidamento dei servizi in oggetto a diversa Impresa, con oneri a carico dell’Aggiudicataria ed eventualmente assoggettando quest’ultima a penale, ai sensi del presente contratto.
16. Qualora particolari esigenze di espletamento delle attività richiedano la presenza di risorse professionali dell’Aggiudicataria presso gli uffici della Committente, le stesse dovranno attenersi ad un orario di lavoro compatibile con quello in vigore per il personale della Committente medesima.
17. In relazione alla fattispecie di cui al precedente comma, lo svolgimento del servizio da parte dell’Aggiudicataria dovrà avvenire con l’utilizzo unicamente di personale con contratto di lavoro subordinato – a tempo determinato e/o indeterminato – ovvero di lavoratori autonomi professionali (con p. IVA). In occasione del primo ingresso nella sede della Committente, o nella diversa sede da questa individuata, ogni risorsa impiegata dell’Aggiudicataria per l’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto dovrà consegnare al referente della Committente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - il cui modello (“MODELLO DI DICHIARAZIONE”) è riportato in allegato - con la quale l’Aggiudicataria, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000, provvederà a dichiarare che con la risorsa medesima è in essere un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato e/o indeterminato ovvero di lavoro autonomo professionale. La mancata consegna, al referente della Committente, della dichiarazione di cui al precedente periodo – completa di copia del documento d’identità della risorsa impiegata e della sottoscrizione di quest’ultima per presa visione - non consentirà lo svolgimento di alcuna attività contrattualmente prevista da parte della risorsa. Eventuali ritardi nell’esecuzione delle attività contrattuali dipendenti dalla mancata tempestiva consegna della dichiarazione – o dalla consegna di una dichiarazione incompleta - daranno luogo all’applicazione di una penale secondo quanto previsto dall’art. 16, comma 11 del presente Contratto. In caso di falsità nelle dichiarazioni rilasciate alla Committente – nonché di intervenute modifiche nelle situazioni dichiarate non comunicate immediatamente alla Committente - quest’ultima avrà la facoltà di applicare una penale ai sensi della predetta disposizione del presente contratto, ovvero di dichiarare lo stesso risolto di diritto, nonché procedere nei confronti dell’Aggiudicataria per il risarcimento del danno.
Articolo 8
Obbligazioni specifiche dell’Aggiudicataria
1. L’Aggiudicataria, senza alcun aggravio di costo per la Committente, intendendosi la remunerazione di tale attività già ricompresa nell’importo dei corrispettivi di cui all’articolo 5, si impegna, oltre a quanto previsto nel Capitolato Tecnico – ivi compresi i relativi allegati - ed in altre parti del presente Contratto, a:
a) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Committente di monitorare la conformità dell’effettuazione dei servizi alle norme previste nel presente Contratto;
b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire la qualità di servizio richiesta, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza ed alla riservatezza;
c) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e alla stessa comunicate dalla Committente;
d) comunicare tempestivamente alla Committente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
2. L’Aggiudicataria si impegna ad effettuare il servizio di manutenzione ed evoluzione dei sistemi informativi, come specificati nel “Capitolato Tecnico” e nei relativi allegati, alle condizioni previste nel presente Contratto, nell’Offerta tecnica, ove migliorativa, e nell’Offerta economica.
3. Nel caso in cui l’Aggiudicataria sia costituita in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di Consorzio, la Committente in ogni momento potrà richiedere all’Aggiudicataria stessa la verifica del rispetto di quanto dichiarato in sede di gara circa le parti del servizio da eseguirsi da parte di ogni singola Impresa. Nel caso in cui la Committente accerti la mancata rispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente eseguito dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o dal Consorzio, la Committente potrà esigere il pronto ripristino degli impegni assunti in sede di gara.
Articolo 9
Direttore dell’esecuzione e Responsabile del Contratto
1. All’atto della stipulazione del presente Contratto la Committente si obbliga a nominare un Direttore dell’esecuzione che sarà il referente nei confronti della Impresa, cui sono demandate le funzioni di cui alla Sezione II del D.P.R. 207/2010.
2. Analogamente, all’atto della stipula del presente contratto, l’Impresa si obbliga a nominare il Responsabile del Contratto che avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto l’Impresa ai fini del presente Contratto.
3. Il nominativo del Responsabile del Contratto dell’Impresa dovrà essere comunicato da quest’ultima alla Committente per iscritto, unitamente al numero di telefono, di fax ed all’indirizzo di posta elettronica del medesimo, mediante l’allegato al presente Contratto.
4. Resta fermo quanto definito al capitolo 2 “RUOLI E RESPONSABILITÀ” del “Capitolato Tecnico” precisando che con la locuzione “Responsabile del contratto IT” deve intendersi il “Direttore dell’esecuzione” di cui al presente articolo.
Articolo 10
Realizzazione connessione VPN
1. Informatica Trentina e SIAG si impegnano a configurare una connessione via VPN, o ad estendere eventuali connessioni VPN già attivate per le stesse persone su altri contratti, che potrà essere utilizzata esclusivamente dall’Impresa o dal personale dalla stessa indicato; le connessioni devono essere sempre assegnate nominativamente, non saranno perciò accettate connessioni generiche multi utenza.
2. Le connessioni saranno costantemente monitorate in tempo reale per motivi di sicurezza.
3. L’Impresa si assume la responsabilità per eventuali danneggiamenti ai dati e/o agli apparati di rete della Committente derivati dalle VPN in carico all’Aggiudicatario.
4. Le Parti stabiliscono inoltre che gli assegnatari del servizio, utenti esterni con i quali è stato concordato l’accesso VPN:
a) hanno la responsabilità di garantire alla connessione via VPN la stessa attenzione e diligenza applicata alle connessioni fisiche effettuate dall’interno dell’azienda;
b) se il PC utilizzato per connettersi alla rete TELPAT via VPN è fornito da Informatica Trentina (o analogamente da SIAG sulle reti interne della Provincia di Bolzano) devono verificare che il software antivirus installato sia attivo; diversamente, in tutti gli altri casi, devono premunirsi che sia fornito di un adeguato ed aggiornato software antivirus;
c) devono porre in atto tutte le misure necessarie per impedire ad utenti non autorizzati l’accesso alle reti provinciali tramite la VPN in dotazione;
d) sono informati del fatto che, una volta connessi via VPN, i PC dagli stessi utilizzati rappresentano de facto un’estensione delle reti provinciali e come tali devono essere soggetti alle stesse norme e procedure in vigore per i desktop.
5. L’Impresa si impegna, quindi, a far sottoscrivere ai propri dipendenti e/o collaboratori assegnatari degli account VPN le istruzioni per l’operatore riportate nella dichiarazione che verrà inviata assieme alle credenziali di accesso.
Articolo 11
Osservanza delle norme antinfortunistiche e previdenziali
1. L’Aggiudicataria si obbliga, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare a tutti gli obblighi, nessuno escluso, verso i propri dipendenti e/o collaboratori derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti in materia di lavoro, assicurazioni sociali, assistenza, contribuzione, previdenza, retribuzione, infortunistica, nonché in materia di tutela, salute, sicurezza ed igiene e in ogni caso a conformarsi a tutte quelle disposizioni che verranno emanate nel corso di validità del presente Contratto in quanto applicabili.
2. In particolare, l’Aggiudicataria si impegna alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, e di quelle disposizioni che verranno emanate prima o nel corso di validità del presente Contratto.
3. Ai fini dell’osservanza della normativa di cui al precedente comma, l’Aggiudicataria si impegna sin d’ora a:
a) collaborare con le strutture della Committente preposte in ordine all’attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nelle sedi ove eventualmente sarà eseguito l’appalto;
b) comunicare alla Committente, entro 20 (venti) giorni solari decorrenti dalla data di stipula del Contratto, gli eventuali rischi specifici derivanti dall’esecuzione dell’appalto.
4. Conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, l’Aggiudicataria si impegna a munire le risorse professionali impiegate per l’esecuzione dei servizi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Le risorse impiegate per lo svolgimento delle attività di cui al presente Contratto saranno tenute
ad esporre la tessera di riconoscimento durate tutto lo svolgimento delle attività lavorative contrattualmente definite.
5. La Committente si impegna a mettere a disposizione dell’Aggiudicataria e delle risorse dalla stessa utilizzate il documento “piano di emergenza” che potrà essere consultato previa richiesta da formularsi per iscritto al Direttore dell’esecuzione del contratto.
6. Gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza di quanto previsto nei precedenti commi, resteranno ad esclusivo carico dell’Aggiudicataria che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo alla Committente.
7. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.
Articolo 12
Responsabilità ed obblighi nei confronti del personale
1. L’Impresa si obbliga ad applicare nei confronti del personale dipendente condizioni economiche, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente Contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l’Impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata. L’impresa si impegna a continuare ad applicare i suindicati contratti anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
2. L’Impresa e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione e previdenza ed assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
3. Nelle ipotesi previste dalla vigente normativa, qualora il documento unico di regolarità contributiva segnali un'inadempienza contributiva dell’Impresa o di un altro soggetto impiegato nell'esecuzione del contratto la Committente tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente alla predetta inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva sarà disposto dalla Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Committente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedere al pagamento entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, ovvero qualora non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato, la Committente provvederà a pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto, ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. In tal caso, i pagamenti eseguiti dalla Committente saranno provati dalle quietanze predisposte dalla Committente e sottoscritte dai soggetti interessati.
5. La Committente, in qualsiasi momento, potrà richiedere all’Impresa documenti o informazioni
relative a:
a) iscrizione al Registro delle Imprese;
b) iscrizione e tassi INAIL;
c) dichiarazioni degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dell’ultimo triennio;
d) posizione INPS e attestazione dei versamenti contributivi;
e) estremi del CCNL applicato ai dipendenti.
6. In caso di ripetute violazioni degli obblighi previsti dal presente articolo la Committente si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, a seguito di comunicazione della stessa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti.
Articolo 13
D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, Modello Organizzativo e Codice Etico
1. L’Aggiudicataria, preso atto del contenuto tutto del “Modello Organizzativo, di gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001” e del “Codice Etico e di comportamento interno” adottati dalla Committente – che dichiara di conoscere globalmente e nelle singole parti, avendone presa completa e piena visione nella sezione “L’Azienda / Dati e informazioni / Modello 231” del sito Internet aziendale xxx.xxxxxx.xx - si impegna, per tutta la durata del rapporto contrattuale, ad attenersi a quanto contenuto nei documenti sopraccitati e a farli conoscere nonché a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all’esecuzione del presente Contratto, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad essi pienamente conforme.
2. L’osservanza delle disposizioni di detti documenti è considerata parte essenziale, nell’interesse della Committente anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte dall’Aggiudicataria con il presente Contratto. La violazione anche di uno solo degli obblighi indicati nei documenti stessi costituisce inadempimento al Contratto, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di risoluzione del rapporto contrattuale, impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 14
L. 13 agosto 2010, n. 136. tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Aggiudicataria assume a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, comunque, ogni altro obbligo di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 s.m.i., previsto in capo all’Aggiudicataria stessa.
2. L’Aggiudicataria prende sin d’ora atto, ed accetta, che in tutti i casi in cui le transazioni di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, la Committente previa comunicazione all’Aggiudicataria mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva,
avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto per inadempimento dell’Aggiudicataria il presente Contratto, con conseguente diritto ad incamerare definitivamente la cauzione e ad applicare e quindi ottenere una ulteriore penale, per l’ulteriore danno, che le parti senza onere della prova anticipatamente quantificano e accettano per un importo pari ad € 10.000,00 (diecimila/00).
3. Nei casi di contratti sottoscritti con subappaltatori o subcontraenti, l’Aggiudicataria è tenuta ad assumere per sé e far assumere alla controparte gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, comunque, ogni altro obbligo di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, a pena di nullità assoluta del rapporto contrattuale.
4. L’Aggiudicataria che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui precedente punto, dovrà dare immediata comunicazione alla Committente e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento.
5. In caso di Raggruppamento temporaneo di Impresa, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010; la società Capogruppo della R.t.i.,Aggiudicataria dovrà applicare quanto previsto dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 anche a tutte le transazioni effettuate verso le mandanti riguardanti l’oggetto del presente appalto, così come le stesse mandanti nei confronti di eventuali subcontraenti.
Articolo 15
Riservatezza
1. L’Aggiudicataria ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
3. L’obbligo di cui al precedente primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L’Aggiudicataria è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. L’obbligo di riservatezza permane anche dopo la data di scadenza del presente Contratto e sino a quando le suddette informazioni riservate non saranno di dominio pubblico, ovvero verranno distrutte o restituite così come previsto dal successivo comma 12.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza la Committente, previa comunicazione all’Aggiudicataria mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l’Aggiudicataria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. L’Aggiudicataria potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione della stessa a gare e/o appalti.
8. L’Aggiudicataria si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
9. L’Aggiudicataria si impegna ad imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate.
10. Informazioni riservate potranno essere comunicate a terzi, fornitori delle Parti, limitatamente a quanto ciò sia necessario per l’erogazione dei servizi; la Parte che rende note tali informazioni riservate si impegna verso l’altra Parte a richiedere ai terzi lo stesso grado di riservatezza e di protezione applicato alle proprie informazioni riservate.
11. Ciascuna Parte potrà rendere note informazioni riservate dell’altra Parte nel caso in cui ciò sia espressamente richiesto dalla legge o dalla Pubblica Autorità nell’esercizio delle proprie funzioni. In tale caso la Parte coinvolta ne darà pronta comunicazione all’altra Parte ed agirà per tutelare per quanto possibile la riservatezza delle informazioni.
12. Ciascuna delle Parti si impegna a restituire o distruggere le informazioni riservate dell’altra Parte al termine del presente Contratto e comunque in qualsiasi momento in cui l’altra Parte ne faccia richiesta, purché ciò non pregiudichi l’erogazione dei servizi.
L’Aggiudicataria userà la dovuta diligenza nella gestione e trasmissione dei dati della Committente; non potrà tuttavia essere ritenuta responsabile per eventuali violazioni di riservatezza, perdite o alterazioni di dati, avvenute durante la trasmissione attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni. In questo caso, l’onere della prova grava sull’Impresa.
Articolo 16
Penali
1. Qualora vengano accertati da parte della Committente disservizi o difformità nell’esecuzione degli obblighi contrattuali rispetto a quanto previsto dal presente Contratto, dal relativo Capitolato Tecnico e/o dalla documentazione complementare e facente relativa parte integrante e sostanziale, ferma restando la facoltà di risoluzione di cui al successivo art. 20 per il caso di inadempienze gravi o ripetute, nonché la facoltà di agire per il risarcimento di ulteriori e maggiori danni, la Committente si riserva di procedere all’applicazione nei confronti dell’Aggiudicataria delle penali di seguito indicate nel presente articolo.
2. Presa in carico dei sistemi:
a) per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti al Capitolo 5 del Capitolato Tecnico, la Committente applicherà una penale pari a Euro 200,00 (duecento/00);
L’Aggiudicataria prende sin d’ora atto ed accetta che in caso di ritardo superiore a 10 (dieci) giorni ai termini stabiliti al Capitolo 5 del Capitolato Tecnico la Committente, previa comunicazione all’Aggiudicataria mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno della
volontà di avvalersi della clausola risolutiva, avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto per inadempimento dell’Aggiudicataria il presente Contratto, con conseguente diritto ad incamerare la cauzione definitiva e ad applicare e quindi ottenere una penale per l’ulteriore danno, che le parti senza onere della prova anticipatamente quantificano e accettano per un importo pari ad € 20.000,00 (ventimila/00).
3. SLA per il servizio di supporto specialistico:
a) qualora, per cause imputabili all’Aggiudicataria, la percentuale di compliance raggiunta rispetto agli obiettivi risulti inferiore a quella indicata nel paragrafo 5.6.2 del Capitolato Tecnico, relativamente a detta differenza (percentuale prevista dai livelli di servizio – percentuale rilevata) la Committente si riserva il diritto di applicare una penale il cui importo verrà determinato con le seguenti modalità:
a. per una differenza tra 0,1% e 1% l’importo sarà pari allo 1,00% del relativo corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
b. per una differenza tra 1% e 2% l’importo sarà pari allo 2,00% del relativo corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
c. per una differenza tra 2% e 5% l’importo sarà pari allo 4,00% del relativo corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
d. per una differenza superiore al 5% l’importo sarà pari allo 8,00% del relativo corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
b) qualora la differenza risultasse superiore al 10%, la Committente potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
4. SLA per il servizio di presidio tecnico della normativa:
a) qualora, per cause imputabili all’Aggiudicataria, la percentuale di compliance raggiunta rispetto agli obiettivi risulti inferiore a quella indicata nel paragrafo 5.6.3 del Capitolato Tecnico, relativamente a detta differenza (percentuale prevista dai livelli di servizio – percentuale rilevata) la Committente si riserva il diritto di applicare una penale il cui importo verrà determinato con le seguenti modalità:
a. per una differenza tra 0,1% e 1% l’importo sarà pari allo 1,00% del relativo corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
b. per una differenza tra 1% e 2% l’importo sarà pari allo 2,00% del relativo corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
c. per una differenza tra 2% e 5% l’importo sarà pari allo 4,00% del relativo corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
d. per una differenza superiore al 5% l’importo sarà pari allo 8,00% del relativo corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
b) qualora la differenza risultasse superiore al 10%, la Committente potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
5. SLA per il servizio di manutenzione correttiva:
a) qualora, per cause imputabili all’Aggiudicataria, la percentuale di compliance raggiunta rispetto agli obiettivi risulti inferiore a quella indicata nel paragrafo 5.6.4 del Capitolato Tecnico, relativamente a detta differenza (percentuale prevista dai livelli di servizio – percentuale rilevata) la Committente si riserva il diritto di applicare una penale il cui importo verrà determinato con le seguenti modalità:
a. per una differenza tra 0,1% e 1% l’importo sarà pari allo 1,00% del relativo corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
b. per una differenza tra 1% e 2% l’importo sarà pari allo 2,00% del relativo corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
c. per una differenza tra 2% e 5% l’importo sarà pari allo 4,00% del relativo corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
d. per una differenza superiore al 5% l’importo sarà pari allo 8,00% del relativo corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
b) qualora la differenza risultasse superiore al 10%, la Committente potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
6. SLA per il servizio di manutenzione evolutiva:
a) qualora, per cause imputabili all’Aggiudicataria, la percentuale di compliance raggiunta rispetto agli obiettivi risulti inferiore a quella indicata nel paragrafo 5.6.5 del Capitolato Tecnico, relativamente a detta differenza (percentuale prevista dai livelli di servizio – percentuale rilevata) la Committente si riserva il diritto di applicare una penale il cui importo verrà determinato con le seguenti modalità:
a. per una differenza tra 0,1% e 1% l’importo sarà pari allo 1,00% del relativo corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
b. per una differenza tra 1% e 2% l’importo sarà pari allo 2,00% del relativo corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
c. per una differenza tra 2% e 5% l’importo sarà pari allo 4,00% del relativo corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
d. per una differenza superiore al 5% l’importo sarà pari allo 8,00% del relativo corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
b) qualora la differenza risultasse superiore al 10%, la Committente potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
7. SLA per servizio di assistenza sistemistica:
a) qualora, per cause imputabili all’Aggiudicataria, la percentuale di compliance raggiunta rispetto agli obiettivi risulti inferiore a quella indicata nel paragrafo 5.6.6 del Capitolato Tecnico, relativamente a detta differenza (percentuale prevista dai livelli di servizio – percentuale rilevata) la Committente si riserva il diritto di applicare una penale il cui importo verrà determinato con le seguenti modalità:
a. per una differenza tra 0,1% e 1% l’importo sarà pari allo 1,00% del relativo corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
b. per una differenza tra 1% e 2% l’importo sarà pari allo 2,00% del relativo corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
c. per una differenza tra 2% e 5% l’importo sarà pari allo 4,00% del relativo corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
d. per una differenza superiore al 5% l’importo sarà pari allo 8,00% del relativo corrispettivo dovuto nel periodo di riferimento;
b) qualora la differenza risultasse superiore al 10%, la Committente potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
8. La Committente si riserva, altresì, la facoltà di applicare all’Aggiudicataria le seguenti penali:
a). euro 3.000,00 (tremila/00) per la sostituzione del Responsabile del Contratto dell’Aggiudicataria, non autorizzata dalla Committente;
b). euro 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo nella consegna di prodotti, documentazione tecnica o altri documenti del servizio in oggetto (documenti previsti nel capitolato tecnico al paragrafo 6.1 “Servizio Lista documenti da gestire”) rispetto alla data concordata preventivamente tra l’Aggiudicataria e la Committente;
c). euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla data concordata preventivamente tra l’Aggiudicataria e la Committente per ogni collaudo negativo successivo al primo.
9. Ai fini dell’applicazione delle penalità di cui al presente articolo, sarà, altresì, considerato inadempimento un’inefficace attività di riscontro alle richieste di assistenza/manutenzione e di effettuazione di interventi e aggiornamenti relativi ai servizi oggetto del presente contratto.
10. Sarà considerato ritardo anche il caso in cui l’Appaltatore adempia ai propri obblighi in modo difforme rispetto quanto prescritto.
11. Per qualsiasi altro significativo inadempimento rispetto alle obbligazioni contenute nel presente Contratto e/o nel Capitolato Tecnico e/o nell’Offerta Tecnica presentata dall’Aggiudicataria, la Committente si riserva la facoltà di applicare all’Aggiudicataria una penale fino ad un massimo di
€ 15.000,00 (quindicimila/00). A titolo puramente indicativo e non esaustivo, costituiscono inadempimento:
- la mancata attivazione della manutenzione secondo il piano concordato;
- la mancata risoluzione dei problemi di malfunzionamento entro i tempi concordati;
- l’utilizzo di personale non qualificato;
- qualsiasi malfunzionamento dipendente sia dalle attrezzature hardware, sia da problemi di connettività, che possa causare disagio grave ad una o più unità funzionali;
- la ripetuta mancata reperibilità telefonica del Responsabile del Contratto dell’Aggiudicataria;
- il mancato rispetto del piano di avvio concordato;
- la mancata o difforme esecuzione delle attività di cui al presente appalto;
- i ritardi continuativi e ingiustificati nell’esecuzione delle attività;
- la difformità fra quanto richiesto o proposto e quanto realmente offerto in termini funzionali, applicativi e prestazionali con riferimento a quanto richiesto nel presente Contratto e/o nel Capitolato Tecnico e/o nell’Offerta Tecnica presentata dall’Aggiudicataria.
12. Ai fini dell’applicazione delle penalità di cui al presente articolo, saranno considerati i termini di presentazione/attivazione - inferiori rispetto a quelli sopra indicati - eventualmente proposti in offerta dall’Appaltatore.
13. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati in forma scritta dalla Committente all’Aggiudicataria. L’Aggiudicataria dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla Committente nel termine indicato dalla Committente, non inferiore a 5 (cinque) giorni di calendario dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accettabili, a giudizio dalla Committente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’Aggiudicataria le penali come sopra indicate.
14. La Committente potrà compensare, nel rispetto della normativa fiscale, i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’Aggiudicataria a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all’Aggiudicataria medesima, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo 17 od alle eventuali altre garanzie rilasciate dall’Aggiudicataria, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
15. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Aggiudicataria dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
16. L’Aggiudicataria prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
Articolo 17
Cauzione
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall’Aggiudicataria con la stipula del Contratto, l’Aggiudicataria medesima presta una cauzione definitiva pari ad un importo del % ( ) dell’importo contrattuale mediante la stipula di una fidejussione assicurativa o
bancaria n.
.
con primaria Società assicuratrice o bancaria così identificata
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della Committente a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente Contratto. La cauzione è rilasciata con rinuncia alle eccezioni di cui all’art. 1957, commi 1 e 2, cod. civ.. La cauzione è
rilasciata in favore della Committente a garanzia degli obblighi assunti dall’Aggiudicataria con il presente Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Committente fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 16, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti della Committente a far data dalla sottoscrizione del Contratto.
5. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata dalla Committente, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l’Aggiudicataria, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi i termini di prestazione dei servizi.
6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Committente.
7. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di
10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Committente.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto, a seguito di comunicazione della stessa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti.
Articolo 18
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. L’Aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto della stessa quanto della Committente e/o di terzi, in virtù dell’effettuazione del servizio di manutenzione ed evoluzione dei sistemi informativi ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Si precisa che potrà configurarsi come danno imputabile all’impresa anche il mancato o ritardato conseguimento di contributi, rimborsi o finanziamenti da parte delle amministrazioni utilizzatrici dei sistemi o di terzi, qualora il fatto derivi da omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’Aggiudicataria o di terzi da essa incaricati.
3. L’Aggiudicataria, inoltre, dichiara di aver stipulato polizza assicurativa n. con la Compagnia , a beneficio della Committente e/o dei terzi per l’intera durata del Contratto, fino al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno adempiute, a copertura del rischio da responsabilità civile della medesima Aggiudicataria in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto. In particolare detta polizza dovrà tenere
indenne la Committente, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l’Aggiudicataria possa arrecare alla Committente, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto, inclusi i danni da trattamento dei dati personali, ecc.. Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del presente Contratto e prevede la rinunzia dell’assicuratore nei confronti della Committente, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Committente, e pertanto qualora l’Aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto potrà essere risolto di diritto, a seguito di comunicazione da parte della Committente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
4. Resta ferma l’intera responsabilità dell’Aggiudicataria anche per danni eventualmente non coperti
ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Articolo 19
Pretese di terzi
1. L’Aggiudicataria garantisce e manleva in ogni tempo la Committente da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, anche parziale, da parte della stessa delle norme contrattuali e da inadempienze nell’ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere per lo svolgimento del presente appalto.
Articolo 20
Risoluzione
1. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, sia intervenuta nei confronti dell'Impresa l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dagli artt. 51 commi 3 bis e 3 quater, 314 comma 1, 316, 316 bis, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater e 320 c.p., nonché per reati di usura, riciclaggio, frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai servizi, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, la Committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, conformemente a quanto disposto dall'art. 135, D. Lgs. 163/2006.
2. In caso di inadempienze gravi o ripetute alle obbligazioni di cui al presente contratto dalle quali la Committente possa desumere la sopravvenuta inidoneità dell'Aggiudicataria alla buona
esecuzione dei servizi oggetto di affidamento, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto per fatto imputabile all'Aggiudicataria. A tal fine, conformemente a quanto disposto dall'art. 136, D. Lgs. 163/2006, la Committente procederà a contestare all'Impresa tali inadempimenti, mediante lettera raccomandata a/r, assegnando alla medesima un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Impresa abbia risposto, la Committente dispone la risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione riservandosi di agire nelle opportune sedi per il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni occorsi.
3. E’ facoltà della Committente procedere alla risoluzione del Contratto, previa dichiarazione di avvalersi di siffatta facoltà mediante invia all'aggiudicataria di una lettera racc. A/R nei seguenti casi:
✓ nel caso in cui vengano meno i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara d’appalto;
✓ qualora sia stato depositato contro l’Aggiudicataria un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Aggiudicataria;
✓ qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Aggiudicataria siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
✓ qualora nell’arco di tutto il periodo di vigenza del contratto le penali di cui all’articolo 16 raggiungano il 10% dell’importo contrattuale;
✓ per mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati e, comunque, in tutta la documentazione contrattuale;
✓ per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
✓ per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente, ai sensi del precedente articolo 17;
✓ per eventuali azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Committente;
✓ negli altri casi previsti nel presente Contratto e/o nel Capitolato Tecnico.
Articolo 21
Divieto di cessione del Contratto. Subappalto
1. E’ fatto divieto all’Aggiudicataria di cedere il Contratto.
2. La cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e xx.xx., è efficace e opponibile alla Committente solo se questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla Committente, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla Committente. In ogni caso nel contratto di cessione dovrà essere inserita la clausola secondo cui la Committente ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla Committente.
3. In conformità a quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, il subappalto della presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trentapercento) dell’importo complessivo indicato nell’offerta.
4. L’Aggiudicataria, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, dovrà assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonchè, agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 del L.
n. 136/2010 a pena di nullità assoluta.
5. È fatto obbligo all’Aggiudicataria di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Committente nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti che la stessa Aggiudicataria ha via via corrisposto ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Articolo 22
Proprietà del software
1. I sistemi oggetto del servizio di cui al presente Contratto sono di proprietà della Provincia Autonoma di Trento (SIAP) e/o, rispettivamente, della Provincia Autonoma di Bolzano, che dispone del sistema a titolo di riuso, per le evoluzioni di propria esclusiva pertinenza.
2. Ogni modifica al software di cui al presente contratto operata dall’Aggiudicataria resterà di proprietà della Provincia Autonoma di Trento, oppure della Provincia Autonoma di Bolzano qualora di interesse esclusivo di quest’ultima e per essa commissionata.
3. Alla cessazione del contratto l’Impresa si impegna a consegnare alla Committente tutta la documentazione relativa al software ed ai servizi prestati, i codici sorgente e le registrazioni di configurazioni dei sistemi informativi, nonché tutto ciò che è necessario per il funzionamento degli stessi.
4. Con la sottoscrizione del presente contratto l’Impresa non acquisirà nessun diritto di utilizzare in alcun modo il software per rendere servizi a soggetti terzi.
Articolo 23
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. La Committente non assume alcuna responsabilità nel caso in cui, nell’esecuzione dell’appalto, l’Aggiudicataria si sia avvalsa, senza adeguata autorizzazione, di materiali di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
2. L’Aggiudicataria assume l’obbligo di tenere indenne la Committente da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni, pretesi da qualsiasi persona, nonché da tutti i costi, spese o responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione relativa alla violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dal presente servizio.
3. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui sopra, della quale sia venuta a conoscenza.
Articolo 24
Collaudo dei servizi di manutenzione evolutiva e accertamento della regolare esecuzione
1 Al fine di accertare l’esecuzione a regola d’arte degli interventi di manutenzione evolutiva rispetto alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e relativi allegati, la Committente procederà, al termine dell’intervento/rilascio, all’effettuazione del collaudo che verrà eseguito da Direttore esecutivo del Contratto o da diverso soggetto, anche mediante apposita Commissione di due o tre componenti, scelti tra i dipendenti della Committente o terzi da questa incaricati, in possesso della necessaria competenza tecnica.
2 Le operazioni di collaudo, come meglio indicato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 5.4.1.2., potranno essere svolte in contraddittorio con l’Impresa. A tal fine l’Impresa comunicherà alla Committente, in forma scritta, il nominativo del proprio rappresentante che presenzierà alle operazioni di collaudo.
3 La Committente comunicherà all’Impresa le date/ore delle operazioni di collaudo in forma scritta, a mezzo telefax o e-mail, con un preavviso di giorni 7 (sette), ovvero in casi di urgenza determinati ad insindacabile giudizio della Committente, di giorni 3 (tre). Alle date/ore indicate la Committente avrà facoltà di procedere autonomamente ad eseguire il collaudo, anche in assenza del rappresentante dell’Impresa.
4 La Committente si impegna, ora per allora, ad effettuare il Collaudo degli interventi di manutenzione evolutiva per adempimenti normativi entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di completamento dell’intervento.
5 Il collaudo sarà documentato da apposito verbale riportante gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto/i incaricato/i dell’accertamento della regolare esecuzione; la data dello stesso; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che sebbene invitati non siano intervenuti; i rilievi, le operazioni e le verifiche compiute, nonché i risultati ottenuti. Il
verbale sarà sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti.
6 In caso di collaudo con esito negativo la Committente comunicherà in forma scritta, a mezzo telefax o e-mail, tale esito all’Impresa la quale sarà tenuta, a propria cura e spese, alla eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrate entro la data indicata nel verbale e comunque entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. Dopo la comunicazione da parte dell’Impresa dell’avvenuta eliminazione dei difetti e/o delle carenze, la Committente procederà ad un nuovo collaudo con le modalità ed i termini di cui ai commi precedenti.
7 Per ogni collaudo negativo successivo al primo la Committente avrà la facoltà di applicare la penale prevista all’articolo 16, comma 8, lettera c) per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data del secondo collaudo fissato fino ad avvenuta consegna con esito positivo.
8 Tutte le operazioni necessarie per l’esecuzione del collaudo sono svolte a spese dell’Impresa la quale dovrà, altresì, mettere a disposizione del soggetto incaricato del collaudo tutti i mezzi necessari ad eseguirlo, compresa l’assistenza tecnica.
9 La Committente e l’Impresa potranno concordemente decidere ulteriori modalità di dettaglio per l’effettuazione del collaudo.
Articolo 25
D. Lgs.30 giugno 2003, n. 196, Tutela dati Personali
1. Ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in relazione ai trattamenti di dati personali necessari per la corretta esecuzione del presente Contratto, l’Impresa, in qualità di Autonomo Titolare del trattamento dati, è tenuta a:
a) individuare e nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, impartendo loro, anche per iscritto, idonee istruzioni;
b) vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati;
c) adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate e predisposte dalla Committente;
d) vigilare sul rispetto delle predette misure da parte degli incaricati;
e) verificare, almeno con cadenza trimestrale, lo stato di applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonchè il buon funzionamento delle misure di sicurezza adottate;
f) predisporre, a seguito di ciascuna verifica, una relazione scritta in ordine a tutti gli adempimenti eseguiti ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
g) trasmettere alla Committente, su richiesta, copia delle suddette relazioni;
h) distruggere i dati personali in caso di cessazione del trattamento degli stessi, provvedendo alle necessarie formalità di legge;
i) comunicare alla Committente gli eventuali nuovi trattamenti che è necessario iniziare per una corretta esecuzione della fornitura e provvedere agli adempimenti conseguenti;
j) evadere tempestivamente tutte le richieste di terzi interessati dirette a far valere uno qualsiasi o più dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e a darne immediata notizia inviando anche copia della relativa risposta e in ogni caso dei provvedimenti eventualmente adottati al riguardo.
2. Nel caso in cui l’Impresa ricevesse comunicazioni di qualsiasi genere da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, relativamente al/i trattamento/i di dati personali necessari per l’esecuzione del Contratto, deve immediatamente inoltrarli alla Committente.
3. Resta inteso che il trattamento dei dati personali di cui al Contratto in essere da parte dell’Impresa è, e deve intendersi effettuato, ai sensi dell'art. 28 del citato D. Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196, sotto la vigilanza della Committente, che potrà quindi in ogni momento operare controlli ed impartire eventuali ulteriori specifiche istruzioni per il suo svolgimento, nonché chiederne la cessazione se imposta dalla necessità di adempiere a divieti ed obblighi di legge, ovvero a provvedimenti del Garante.
4. L’Impresa attesta che il sistema tecnologico e i servizi offerti dalla Committente per l’esecuzione del Contratto sono conformi alle disposizioni del Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza allegato al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196, ed in particolare dichiara che:
a) gli applicativi utilizzati per il trattamento dei dati personali prevedono un sistema di autenticazione ed autorizzazione;
b) la parola chiave - quando è prevista dal sistema di autenticazione - è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito;
c) la parola chiave non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato;
d) la parola chiave è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi (ogni 3 mesi in caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari);
e) il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non è assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi;
f) ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l'autenticazione;
g) le credenziali di autenticazione (salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica) sono disattivate se non utilizzate da almeno sei mesi oppure in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali;
h) i profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento;
i) periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione;
j) i dati personali, sensibili e giudiziari sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615 quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici;
k) gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono regolarmente effettuati;
l) il salvataggio dei dati viene regolarmente effettuato;
m) sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.
5. L’Impresa deve fornire formale riscontro alla Committente, entro 30 (trenta) giorni dalla firma del Contratto, dell’avvenuta adozione di tutte le misure prescritte per quanto riguarda i trattamenti dati affidati.
Articolo 26
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Amministratori di Sistema
1. Ai sensi e agli effetti del provvedimento generale del Garante per la Privacy del 27 novembre 2008 “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema (di seguito AdS)”, così come modificato con il provvedimento dd. 25.06.2009, in relazione ai trattamenti di dati personali necessari per la corretta esecuzione del contratto, l’Impresa, in qualità di Titolare Autonomo del trattamento dati, è tenuta a:
a) designare individualmente, previa valutazione, gli AdS. Tale designazione dovrà essere formalizzata con l’elencazione analitica degli ambiti di attività;
b) redarre, e aggiornare costantemente, l’elenco degli AdS per eventuali verifiche;
c) verificare periodicamente l’attività degli AdS.
2. Qualora l’Impresa individui degli AdS la cui attività riguardi, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei dipendenti della Committente deve darne comunicazione immediata alla Committente, inviando un elenco che riporti l’identità dei soggetti individuati. Questo per permettere al Titolare del trattamento (Informatica Trentina) di adempiere all’obbligo di rendere nota, al proprio personale, l’identità degli amministratori di sistema se si verificano le circostanze sopra descritte.
3. L’Impresa deve fornire formale riscontro alla Committente, entro 30 (trenta) giorni dalla firma del Contratto, dell’avvenuta adozione di tutte le misure prescritte per quanto riguarda i trattamenti dati affidati, menzionando specificatamente che gli elenchi di cui al punto 2.d. del Provvedimento summenzionato, contenenti gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali AdS, sono conservati direttamente presso la sede dello stesso.
Articolo 27
Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’Aggiudicataria e la Committente sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. Le Parti concordemente escludono la concorrenza del foro designato con quelli facoltativi previsti dalla legge.
Articolo 28
Elezione di domicilio
1. Ai fini del presente contratto le Parti eleggono domicilio rispettivamente nei luoghi di cui in epigrafe.
2. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all’altra la eventuale modifica del domicilio eletto intervenuta nel corso del presente Contratto.
Articolo 29
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico dell’Aggiudicataria tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che per legge fanno carico alla Committente.
2. L’Aggiudicataria dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che l’Aggiudicataria è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.
Articolo 30
Clausola finale
1. Il presente Xxxx costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del presente Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti che la medesima si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Xxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.
Trento, lì
Informatica Trentina S.p.A. L’AGGIUDICATARIA
Il sottoscritto , in qualità di
della ditta
dichiara
- di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ.;
- di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 4, Durata, tutti i commi;
Articolo 6, Modalità di pagamento dei corrispettivi, tutti i commi; Articolo 16, Penali, tutti i commi;
Articolo 18, Xxxxx, responsabilità civile e polizza assicurativa, tutti i commi; Articolo 20, Risoluzione, tutti i commi;
Articolo 22, Proprietà del software, tutti i commi;
Articolo 23, Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore, tutti i commi; Articolo 27, Foro competente, tutti i commi.
Trento, lì
L’AGGIUDICATARIA
Allegato “MODELLO DI DICHIARAZIONE”
Spett.le
Informatica Trentina S.p.A.
Xxx Xxxxx, 0
00000 XXXXXX
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' E DI CERTIFICAZIONE-
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) Xxxxxxx: Contratto ……………………………………………..
Il sottoscritto , in qualità di legale rappresentante
della , con sede in
, Via , C.A.P. , città
( ), tel. / - fax. / , Partita IVA n. (di seguito, Impresa),
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
CHE
con la sig.ra/il sig , impiegata/o
per l’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto è in essere, con l’Impresa, un contratto (barrare la casella relativa all’opzione che ricorre nel caso di specie):
□ di lavoro subordinato, a tempo determinato e/o indeterminato;
ovvero
□ di lavoro autonomo professionale (stipulato con possessore di p. IVA)
Il sottoscritto , si impegna a comunicare immediatamente ad Informatica Trentina S.p.A. ogni variazione dovesse subentrare in ordine a quanto testè dichiarato.
TIMBRO E FIRMA
Per presa d’atto da parte della sig.ra/del sig., impiegata/o per l’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto:
Firma
Si allegano:
1. copia di documento di identità del sottoscrittore;
2. copia di documento di identità della sig.ra/del sig. impiegata/o per l’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
.......................................... .....................................
Allegato “Responsabile dell’esecuzione – Responsabile del contratto”
Per l’esecuzione del presente Contratto ai sensi dell’art. 9 del contratto, le Parti designano:
Responsabile dell’esecuzione per la Committente:
Nome | Titolo/Qualifica | Tel | |
Responsabile del contratto per l’Aggiudicataria:
Nome | Titolo/Qualifica | Tel | |
Informatica Trentina S.p.A. L’AGGIUDICATARIA