SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
Oggetto: Affidamento al Raggruppamento temporaneo di imprese tra Poste Italiane S.p.A., Poste Welfare S.r.l., Xxxxxx S.p.A. e Poste Pay S.p.A. di un servizio per lo svolgimento del ruolo di Soggetto Erogatore nell’ambito dell’Iniziativa RIESCO, a valere su Asse V – Assistenza Tecnica, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
CIG 8002873388 - CUP F89E19000830009
TRA
REGIONE LAZIO, DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE,
SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO, con sede legale in Roma, Via Xxxx Xxxxxxxx Garibaldi n. 7 (CAP 00145), Cod. fisc. 80143490581, in persona del Direttore avv. Xxxxxxxxxx Xxxxx, nata a Chiaravalle Centrale (CZ) il 24/05/1961 e domiciliata per la carica presso la Regione medesima (di seguito anche “Amministrazione regionale”);
E
POSTE ITALIANE S.P.A., con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190 (CAP 00144), Cod. fisc. 97103880585, P. Iva 01114601006, in persona del procuratore speciale dr. Xxxxxxx Xxxxxxx, giusta procura prot. 53227 racc. 14.788 rilasciata il 7 novembre 2018, domiciliato ai fini del presente atto presso la suddetta sede, in qualità di mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito anche “Mandataria”) costituito con le mandanti POSTE WELFARE SERVIZI S.R.L., con sede legale in Roma, Viale Beethoven n. 11 (CAP 00144), Cod. fisc. 08516940585, P.Iva 02077281000, POSTEL S.P.A., con sede legale in Roma, Viale Europa n. 175 (CAP 0144), Cod. fisc. 04839740489, P.Iva 05692591000, E POSTE PAY S.P.A., con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190 (00144), Cod. fisc. E X.Xxx 06874354007, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal dr. , Notaio in Roma, repertorio n. del
, allegato al presente contratto (All. 1) (di seguito anche “Raggruppamento” o “Affidatario/Xxxxxxxx Erogatore”);
(di seguito anche cumulativamente “Parti”)
PREMESSO
- che, con D.D. n. G10759 del 06/08/2019, l’Amministrazione regionale, ravvisata l’esigenza di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, un servizio per lo svolgimento del ruolo di Soggetto Erogatore nell’ambito dell’Iniziativa RIESCO, ha individuato l’allora costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese tra Poste Italiane S.p.A., Poste Welfare Servizi S.r.l., Postel S.p.A. e Poste Pay S.p.A. quale possibile affidatario del servizio medesimo;
- che, con nota prot. n. 654866 del 07/08/2019, l’Amministrazione regionale ha richiesto al suddetto Raggruppamento la documentazione necessaria per l’affidamento;
- che, con note assunte al prot. n. 732771 del 17/09/2019, al prot. n. 732776 del 17/09/2019 e al prot. n. 808198 del 10/10/2019, il suddetto Raggruppamento ha trasmesso la documentazione richiesta;
- che, con D.D. n. del , l’Amministrazione regionale ha affidato al Raggruppamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, il servizio per lo svolgimento del ruolo di Soggetto Erogatore nell’ambito dell’Iniziativa RIESCO;
- che, ai fini della stipula del presente contratto, sono state espletate le verifiche di legge; tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO
Articolo 1 - Valore delle premesse e degli atti e documenti richiamati
Le premesse di cui sopra, nonché gli atti e i documenti ivi richiamati sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente contratto.
Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L'erogazione del servizio oggetto del presente contratto è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente contratto, nonché dagli atti e documenti dallo stesso richiamati;
b) dalla Scheda tecnica trasmessa con note assunte al prot. n. 732776 del 17/09/2019 e al prot. n. 808198 del 10/10/2019, comprensiva dei documenti “Scheda tecnica”, “Catalogo b) – Gestione e sviluppo merchant”, “Sintesi Cronoprogramma”, “Macro ripartizione Attività componenti RTI”, “Piattaforma RIESCO”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e allo stesso allegata (All. 2);
c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e comunque dalle norme vigenti in materia di contratti pubblici;
d) dal codice civile e dalle altre norme in materia di contratti di diritto privato.
Lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto deve inoltre conformarsi ad ogni atto e/o provvedimento, rispettivamente, posto in essere e/o adottato dall’Amministrazione regionale relativamente all’istituzione del Catalogo a), alla selezione dei Fruitori dell’Iniziativa, agli impegni correlati all’utilizzo della Carta e in generale alla realizzazione dell’Iniziativa.
2. In caso di discordanza tra le clausole del presente contratto e quanto contenuto nella Scheda tecnica di cui al precedente comma 1, lettera b), prevarranno le clausole del contratto.
3. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi in senso migliorativo per l’Affidatario/Xxxxxxxx Erogatore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. L’Affidatario/Soggetto Erogatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e ogni altra norma vigente in materia, compresi quelli che possano essere emanati nel periodo di efficacia del presente contratto.
Articolo 3 - Definizioni
Ai fini della presente contratto si intende per:
- “RIF”, il “Reddito di Inclusione Formativa” per un intervento di cittadinanza ed empowerment, volto all’acquisizione di misure e servizi di politica attiva da parte di soggetti fragili della popolazione regionale, attuato mediante una Carta di pagamento ricaricabile (di seguito anche “Carta”) e una Piattaforma informatica per la fruizione dei servizi;
- “RIESCO”, l’iniziativa che dà attuazione al RIF, rivolta specificamente alla platea dei giovani del Lazio in condizione di NEET e a quella degli adulti con età superiore a 50 anni in stato di disoccupazione e di disagio socio-economico (di seguito anche “Iniziativa”); l’Iniziativa è appositamente strutturata per affrontare le problematiche di empowerment che caratterizzano la popolazione che non si trova coinvolta in processi formativi e professionali nel periodo di attivazione dell’Iniziativa stessa;
- “Piattaforma informatica”, lo strumento informatico a cui i Fruitori dell’Iniziativa devono accedere per acquistare i servizi previsti dall'Iniziativa stessa.
- “Carta”, la carta di pagamento ricaricabile (utilizzabile in quanto tale anche al di fuori dell’iniziativa RIESCO) che dà accesso all’incentivo economico riconosciuto come indennità di partecipazione ai Fruitori dell’Iniziativa;
- “Soggetto Erogatore”, il soggetto che emette la carta di pagamento e gestisce il circuito di accesso
ai servizi previsti dall’Iniziativa, per conto dell’Amministrativa regionale;
- “Fornitore”, il soggetto che fornisce i servizi cui dà accesso l’Iniziativa;
- “Fruitore dell’Iniziativa”, il destinatario dell’Iniziativa individuato dall’Amministrazione regionale mediante avviso pubblico, utente della Carta e che usufruisce dei servizi/indennità previsti dall’Iniziativa.
Articolo 4 - Oggetto
1. Il presente contratto disciplina i rapporti tra l’Amministrazione regionale e l’Affidatario/Soggetto Erogatore per la realizzazione e la gestione degli strumenti che consentono l’accesso ai servizi e all’incentivo economico previsti dall’Iniziativa.
2. Le attività demandate all’Affidatario/Xxxxxxxx Erogatore riguardano, in particolare:
▪ I processi di emissione e rilascio della Carta:
- definizione del layout grafico della Carta;
- definizione dei tracciati di ricarica della Carta;
- gestione del processo di spedizione della Carta;
- gestione del processo di attivazione e ricarica della Carta;
▪ le procedure di accesso ai Cataloghi a) e b):
- personalizzazione e adattamento delle funzioni della Piattaforma informatica;
- definizione delle modalità di accesso alla Piattaforma informatica da parte dei Fruitori dell’Iniziativa e dei Fornitori dei Cataloghi a) e b);
- gestione del processo di caricamento e aggiornamento dei Cataloghi a) e b);
- gestione del processo di acquisto dei servizi mediante Piattaforma informatica;
▪ le procedure di erogazione dei servizi da parte dei Fornitori dei Cataloghi a) e b):
- generazione dei buoni;
- gestione del processo di rimborso ai Fornitori dei Cataloghi a) e b);
▪ i processi di funzionamento finanziari e procedurali della Carta e tutte le attività, anche di comunicazione, connesse a tali processi:
- definizione del layout grafico delle attività di comunicazione;
- gestione del flusso di comunicazione con i Fruitori dell’Iniziativa;
- gestione del flusso di comunicazione con i Fornitori dei Cataloghi a) e b);
▪ la manutenzione della Piattaforma informatica;
▪ gli aspetti connessi al flusso dei dati, al monitoraggio dell’intervento e alla predisposizione della reportistica richiesta dall’Amministrazione regionale.
3. L’Affidatario/Soggetto Erogatore, inoltre:
▪ stipula contratti con ciascuno dei Fornitori dei Cataloghi a) e b) per la disciplina delle modalità e condizioni operative di gestione dei flussi finanziari e procedurali connessi all’utilizzo dei buoni e degli obblighi contrattuali, secondo le regole attuative definite di concerto con l’Amministrazione regionale;
▪ può implementare, previo assenso o su richiesta diretta da parte dell’Amministrazione regionale, l’elenco dei Fornitori del Catalogo b), nel rispetto delle finalità, condizioni e modalità previste nel presente contratto;
▪ contribuisce all’accompagnamento e al monitoraggio per l’attuazione dei Piani individuali dei Fruitori dell’Iniziativa, a partire dalla costruzione di una banca dati utenti comprensiva di tutti gli aspetti di implementazione dell’Iniziativa per ciascuno di essi e anche attraverso la raccolta delle autodichiarazioni emesse dai Fornitori del Catalogo a) sulla frequenza ai percorsi formativi da parte dei Fruitori dell’Iniziativa;
▪ provvede a produrre e mettere a disposizione dei Fruitori un video informativo sull’Iniziativa.
Articolo 5 - Scheda tecnica
1. Tutto quanto concerne i flussi finanziari e procedurali, il funzionamento della Piattaforma informatica, le modalità e i termini di rimborso ai Fornitori dei Cataloghi a) e b), le modalità di erogazione dell’indennità di partecipazione ai Fruitori dell’Iniziativa e le procedure di verifica delle attività svolte dai soggetti coinvolti nei flussi, le modalità organizzative delle attività anche in riferimento alla distribuzione dei compiti tra le imprese raggruppate è dettagliato nella Scheda tecnica di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera b).
2. Dato il carattere sperimentale dell’Iniziativa, la Scheda tecnica potrà essere oggetto, in accordo tra le Parti, di integrazioni e/o modifiche finalizzate al buon esito dell’Iniziativa medesima.
Articolo 6 – Plafond
1. L’Affidatario/Xxxxxxxx erogatore accende un conto corrente vincolato e infruttifero per l’erogazione dei pagamenti in favore dei Fornitori dei Cataloghi a) e b) e dell’indennità di partecipazione. L’Amministrazione regionale disporrà, di volta in volta, il trasferimento verso tale conto delle relative risorse (di seguito “Plafond”) e autorizzerà le suddette erogazioni per conto dell’Amministrazione stessa coerentemente al piano di provvista finanziaria di cui alla Scheda tecnica allegata al presente Contratto.
2. Il Plafond può essere utilizzato solo per le finalità cui è destinato e deve essere gestito dall’Affidatario/Xxxxxxxx Erogatore con contabilità separata.
Articolo 7 - Fruitori dell’Iniziativa
1. I servizi cui dà accesso l’Iniziativa sono destinati prioritariamente alle seguenti categorie di soggetti:
▪ xxxxxxx XXXX, dai 18 ai 29 anni;
▪ adulti disoccupati, uomini e donne, da 50 anni e oltre.
L’Amministrazione regionale in ipotesi di mancato raggiungimento della platea prevista (stimata in 5.000) si riserva, previa verifica delle condizioni di trasferibilità dei servizi e degli strumenti attivati per la realizzazione dell’Iniziativa nonché previe connesse valutazioni tecniche, giuridiche e finanziarie, di utilizzare gli stessi servizi e strumenti (in particolare, la Piattaforma di cui al precedente articolo 4, comma 2 e i servizi ad essa associati) per la realizzazione di altri interventi e/o iniziative rivolte ad altre tipologie di destinatari.
2. I Fruitori dell’Iniziativa sono selezionati dall’Amministrazione regionale tramite appositi avvisi pubblici e i relativi elenchi sono trasmessi all’Affidatario/Soggetto Erogatore all’esito di ciascuna procedura fino al raggiungimento dell’intera platea di destinatari prevista, pari a 5.000 unità.
Articolo 8 – Funzionamento dell’Iniziativa
1. La prima fase di sperimentazione dell’Iniziativa ha preso avvio con l’”Avviso pubblico per la partecipazione dei giovani del Lazio all’iniziativa “RIESCO”, approvato con determinazione dirigenziale n. G17483 del 15/12/2017.
2. I Fruitori dell’Iniziativa individuati all’esito della procedura di cui al precedente comma 1 possono usufruire dei servizi presenti nei seguenti Cataloghi:
a) Catalogo regionale dei servizi di orientamento alla formazione e al lavoro e dei servizi di formazione;
b) Catalogo delle attività di cultura, creatività e cura del sé.
L’acquisto dei servizi avviene tramite Piattaforma informatica di cui al precedente articolo 4, comma 2. Per ogni acquisto realizzato tramite tale Piattaforma, è emesso un buono contenente l’indicazione del servizio acquistato e l’equivalente dell’importo speso, che il Fruitore dell’Iniziativa deve consegnare al Fornitore dello specifico servizio scelto, il quale a sua volta deve ritirarlo, annullarlo e utilizzarlo per chiedere il pagamento all’Affidatario/Soggetto Erogatore. Il buono è emesso dall’Affidatario/soggetto Erogatore in nome e per conto del Fornitore.
I Fruitori dell’Iniziativa, attraverso la Carta e a determinate condizioni, usufruiscono anche di un’indennità di partecipazione all’Iniziativa.
3. La prima fase di sperimentazione ha validità di 12 mesi e ciascuna Carta ha un plafond massimo di € 7.200,00. Il plafond mensile è mediamente pari a € 600,00, di cui:
▪ € 400,00, assegnati sotto forma di buoni, per accedere ai servizi dei Cataloghi a) e b). Nell’ambito di tale importo, una quota almeno pari ad € 280 (ovvero il 70%) è riservata ai servizi del Catalogo a), mentre la restante quota pari ad € 120 (ovvero il 30%) può essere utilizzata a discrezione del Fruitore dell’Iniziativa, in funzione del percorso da questo scelto con il Piano individuale, sia per i servizi del Catalogo a) che per i servizi del Catalogo b);
▪ € 200,00, come indennità di partecipazione mensile assegnata come disponibilità in denaro e spendibile tramite la Carta, vincolata allo svolgimento delle attività del Catalogo a).
Per quant’altro concerne il funzionamento della prima fase di sperimentazione, si rinvia all’Avviso
di cui al precedente comma 1 e ai conseguenti atti e provvedimenti.
4. Le successive fasi di attuazione dell’Iniziativa sono disciplinate attraverso appositi atti e provvedimenti.
Articolo 9 - Condizioni dell’affidamento e limitazione di responsabilità
1. L’Affidatario/Soggetto Erogatore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nonché negli atti e documenti qui richiamati.
2. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’osservanza delle norme e prescrizioni di cui al comma precedente, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, restano ad esclusivo carico dell’Affidatario/Xxxxxxxx Erogatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il compenso di cui al successivo articolo 13 nella misura massima del 10% del compenso stesso. L’Affidatario/Xxxxxxxx Erogatore non potrà avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Affidatario/Xxxxxxxx Erogatore ogni relativa alea.
3. L’Affidatario/Soggetto Erogatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione regionale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
4. L’Affidatario/Soggetto Erogatore si obbliga a dare immediata comunicazione all’Amministrazione regionale, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del presente contratto.
Articolo 10 - Obbligazioni specifiche dell’Affidatario/Soggetto Erogatore
1. L’Affidatario/Soggetto Erogatore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto:
a) ad utilizzare il Plafond di cui al precedente articolo 6 esclusivamente per le finalità cui lo stesso è destinato e secondo quanto definito nel presente contratto;
b) a garantire un’articolazione territoriale capillare di sportelli fisici che assicuri l’accesso, entro 8 km (stradali), da parte di almeno l’80% della popolazione residente nella Regione Lazio;
c) a svolgere tutte le attività previste nel presente contratto e nella Scheda tecnica di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera b), con le modalità e nel rispetto dei tempi ivi previsti;
d) a rendere pienamente operativa e accessibile la Piattaforma informatica di cui al precedente articolo 4, comma 2 entro i termini indicati nella Scheda tecnica di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera b), previa finalizzazione del sistema e verifica delle relative funzionalità da parte dell’Amministrazione regionale;
e) ad adottare per il convenzionamento dei Fornitori del Catalogo a) lo schema definito in accordo con l’Amministrazione regionale;
f) ad individuare e condividere con l’Amministrazione regionale adeguate modalità di comunicazione con i Fornitori del Catalogo b) in relazione al loro coinvolgimento nell’Iniziativa, sia per quanto riguarda il ruolo dell’Amministrazione regionale stessa sia per quanto riguarda la fonte di finanziamento dell’Iniziativa, ovvero il POR FSE Lazio 2014-2020;
g) a comunicare, entro 30 giorni lavorativi dalla stipula del presente contratto, l’effettiva attuazione dei piani di convenzionamento con i Fornitori dei Cataloghi a) di cui all’elenco approvato con D.D.
n. G17101 del 12/12/2017 e entro 45 giorni lavorativi dalla stipula del presente contratto con i Fornitori del Catalogo b) di cui all’elenco trasmesso con nota assunta al prot. n. 732776 del 17/09/2019 (All. 3);
h) ad adeguare il piano di convenzionamento attuato con i Fornitori del Catalogo a) alle esigenze manifestate dall’Amministrazione regionale nel corso della realizzazione dell’Iniziativa e nei tempi con la stessa concordati;
i) ad alimentare, in fase di avvio dell’Iniziativa e per tutto il corso della stessa, l’elenco dei Fornitori del Catalogo b) trasmesso con nota assunta al prot. n. n. 732776 del 17/09/2019, adeguando tempestivamente il relativo piano di convenzionamento, secondo quanto concordato con l’Amministrazione regionale;
l) ad eseguire le prestazioni derivanti dal presente contratto secondo buona fede, ai sensi dell’art. 1375 del codice civile, e nel rispetto dei relativi doveri di correttezza e lealtà, improntando altresì
ogni proprio atto o comportamento al buon esito dell’Iniziativa e, più in generale, al perseguimento degli obiettivi strategici del POR 2014-2020.
2. Con riferimento al disposto dell’art. 7, commi 1 e 2, qualora dovessero maturare economie di spesa nell’ambito delle risorse complessivamente destinate all’Iniziativa (€ 36.000.000,00), l’Amministrazione regionale, previo accordo con l’Affidatario/Soggetto Erogatore, potrà utilizzare tali economie in altri interventi e/o iniziative, avvalendosi dei servizi e degli strumenti attivati per la realizzazione dell’Iniziativa medesima e comunque previa verifica delle condizioni di trasferibilità degli stessi servizi e strumenti nonché previe connesse valutazioni tecniche, giuridiche e finanziarie. A tal fine, l’Affidatario/Soggetto Erogatore si impegna sin d’ora a fornire i servizi e gli strumenti attivati con il presente contratto (in particolare, la Piattaforma di cui al precedente articolo 4, comma 2 e i servizi ad essa associati) per i suddetti altri interventi e/o iniziative, anche apportandovi gli adeguamenti resi necessari dal nuovo utilizzo, fatti salvi eventuali ulteriori oneri e spese che saranno oggetto di specifico accordo tra l’Affidatario/Soggetto Erogatore e l’Amministrazione Regionale e restando inteso che tali adeguamenti non dovranno superare l’importo pari al 10% del Compenso previsto dal presente Contratto.
3. L’Affidatario/Soggetto Erogatore, con cadenza mensile o, se necessario, con maggiore frequenza, trasmette all’Amministrazione regionale un prospetto delle movimentazioni del conto di cui al precedente articolo 6, dal quale risulti la consistenza del Plafond, nonché l’estratto conto relativo ad ogni singola Carta. A conclusione dell’intervento, l’Affidatario/Xxxxxxxx Erogatore trasmette all’Amministrazione regionale una relazione riepilogativa delle attività svolte nel periodo di riferimento. Tale relazione contiene tutti gli elementi indicati nel prospetto mensile arricchiti da informazioni non finanziarie, quali ad esempio quelle relative alle caratteristiche dei Fruitori dell’Iniziativa che consentano di valutare l’impatto dell’attività svolta, oltre alla movimentazione complessiva delle risorse assegnate.
4. In caso di esercizio del diritto di accesso agli atti da parte dei soggetti interessati, l’Affidatario/il Soggetto Erogatore ha l’obbligo di fornire all’Amministrazione regionale tutta la documentazione richiesta.
5. L’Affidatario/Soggetto Erogatore ha l’obbligo di indicare in tutte le comunicazioni relative all’intero procedimento il CIG e il CUP.
Articolo 11 - Subappalto
1. Poste Italiane S.p.A., in qualità di Mandataria, dichiara che nell'erogazione del servizio il Raggruppamento si avvarrà della propria organizzazione unitaria e capillare, il cui modello operativo integra stabilmente prestazioni rese in favore della stessa in forza di contratti continuativi di servizio e/o fornitura sottoscritti, con unità produttive interne al Gruppo Poste Italiane S.p.A. e con soggetti esterni al Gruppo in conformità a quanto previsto dall’art. 105, comma 3 c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016, e deposita i relativi contratti. Tali prestazioni non si configurano come attività affidate in subappalto.
Articolo 12 - Durata
1 Il contratto ha validità a far data dalla sua sottoscrizione e produrrà i suoi effetti sino alla conclusione dell’Iniziativa, stimata complessivamente in 36 mesi dalla stipula e comunque non oltre la data del 30/09/2023.
Articolo 13 – Compenso
1. Il compenso previsto per l’attività svolta dall’Affidatario/Soggetto Erogatore è stato definito nella percentuale pari al 4,5% del valore complessivo delle risorse destinate all’intera Iniziativa, che ammonta complessivamente a € 36.000.000,00 (euro trentaseimilioni/00), IVA inclusa. Il compenso omnicomprensivo previsto per la realizzazione dell’intero intervento e del raggiungimento dei target fisici ad esso associati è pertanto pari a € 1.620.000,00 (euro unmilioneseicentoventimila/00), IVA inclusa, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 10 comma 2.
2. Il compenso sarà erogato secondo le seguenti modalità:
- una quota parte a titolo di acconto pari al 30% del totale, corrispondente a € 486.000, IVA inclusa, a seguito della stipula del presente contratto, previa presentazione di idonea polizza fidejussoria accompagnata da fattura;
- la rimanente quota parte sarà rimborsata in rate trimestrali, a partire dal termine del terzo mese successivo alla stipula del presente contratto, previa emissione delle relative fatture accompagnate ciascuna da una relazione analitica descrittiva delle attività svolte.
3. Il compenso come sopra definito si riferisce a servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle prescrizioni contrattuali ed è dovuto unicamente all’Affidatario/Xxxxxxxx Erogatore. Nessun terzo, pertanto, compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, potrà vantare alcun diritto nei confronti dell’Amministrazione regionale.
4. Oltre al compenso di cui ai precedenti commi, è riconosciuto all’Affidatario/Soggetto Erogatore un importo a titolo di rimborso corrispondente ai costi di ricarica della Carta relativamente all’indennità di partecipazione, stimato al massimo - ovvero in caso di raggiungimento dell’intera platea di destinatari prevista dall’Iniziativa, pari a 5.000 unità - in € 60.000,00, IVA inclusa (considerato il costo mensile di ricarica pari a € 1,00 per ciascuna Carta). Tale importo non è da intendersi in alcun modo quale compenso, bensì quale rimborso di costi fissi sostenuti dall’Affidatario/Xxxxxxxx Erogatore per l’esecuzione del presente contratto.
5. Tutti gli obblighi e oneri derivanti all’Affidatario/Soggetto Erogatore dall’esecuzione del presente contratto sono compresi nel compenso come sopra definito. Lo stesso è determinato a proprio rischio dall’Affidatario/Xxxxxxxx Erogatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso e invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il medesimo Affidatario/Xxxxxxxx Erogatore di ogni relativo rischio e/o alea.
Articolo 14 - Fatturazione e pagamenti
1. Gli importi di cui al precedente articolo, dovranno essere fatturati da ciascuna società del Raggruppamento per quanto di rispettiva competenza nel rispetto delle percentuali previste dall’Affidatario/Soggetto Erogatore (Poste Italiane S.p.A. 38,4%, Poste Welfare Servizi S.r.l. 38,3%, Postel S.p.A. 20,6% e PostePay S.p.A. 2,7%) e si intendono imponibili ad IVA ad aliquota ordinaria.
2. Il pagamento del compenso è effettuato sulla base delle fatture emesse dall’Affidatario/Soggetto Erogatore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente contratto, previa verifica, da parte dell’Amministrazione regionale, di conformità delle prestazioni descritte nelle relazioni trimestrali sullo stato di avanzamento delle attività svolte.
3. Ciascuna fattura emessa dall’Affidatario/Xxxxxxxx Erogatore deve recare il riferimento al presente contratto, al CIG e al CUP.
4. Ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016, i pagamenti del compenso sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
5. L’importo di ciascuna fattura è bonificato, a seconda della quota di pertinenza, sui seguenti conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010:
- Poste Italiane S.p.A., ;
- Poste Welfare Servizi S.r.l., ;
- Postel S.p.A. ;
- Poste Pay S.p.A. .
Le fatture saranno inviate al Codice Ufficio ……….……..
6. L’Affidatario/Soggetto Erogatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui al precedente comma. In difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni vengano pubblicate nei modi di legge, l’Affidatario/Xxxxxxxx Erogatore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Resta espressamente inteso che in nessun caso, compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Affidatario/Xxxxxxxx Erogatore può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel presente contratto. Qualora l’Affidatario/Soggetto Erogatore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile.
7. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016, è operata una ritenuta dello 0,5% sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, previa di verifica di conformità e acquisizione del documento unico di
regolarità contributiva.
Articolo 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010, l’Affidatario/Xxxxxxxx Erogatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al medesimo articolo.
2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010.
3. L’Affidatario si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le ulteriori disposizioni di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010.
Articolo 16 - Penali
1. Per quanto riguarda i servizi erogati dalla Mandataria del Raggruppamento, si fa espresso rimando a quanto disciplinato nei contratti di ciascun servizio erogato da Poste Italiane nell’ambito del servizio complessivo affidato al Raggruppamento e nei relativi allegati tecnici. Tali contratti, già stipulati tra Poste Italiane e Regione Lazio, contengono la specifica disciplina contrattuale e tecnica dei servizi stessi anche in ordine ai Livelli di Servizio, alla determinazione/quantificazione delle penali ed alle modalità di applicazione.
2. L’Affidatario/Soggetto Erogatore, per ciò che attiene la Piattaforma informatica, si impegna ad assicurare la risoluzione delle problematiche connesse al venire meno delle sue funzionalità primarie, tali da comportarne il blocco e il non accesso, impegnandosi al ripristino del sistema entro le 24 ore lavorative successive alla segnalazione. In particolare, l’Amministrazione regionale per la mancata risoluzione delle suddette anomalie avrà la facoltà di applicare le seguenti penali:
I=N*(OD/OM)
I: valore economico dell’indennizzo N: numero di beneficiari attivi
OD: durata temporale in ore del disservizio (escluse quelle che non ricadono all'interno del livello di servizio garantito)
OM: ore totali nel periodo comprese in un trimestre (giorni lavorativi)
* Beneficiari attivi: utenti fruitori che, nel mese precedente, hanno avuto almeno un piano attivo e hanno effettuato accesso alla piattaforma.
3. Limitatamente agli altri adempimenti previsti dal Contratto e non ricompresi nei commi 1 e 2 del presente articolo, l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare all’Affidatario/Soggetto Erogatore la penale minima prevista dal Codice per gli appalti.
4. A tal riguardo, fermo restando quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi dovranno essere contestati per iscritto all’Affidatario/Xxxxxxxx Erogatore, a mezzo PEC. L’Affidatario/Soggetto Erogatore potrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 10 giorni dalla contestazione. Qualora le deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione regionale, ovvero non vi sia stata risposta o la risposta stessa non sia giunta nel termine suindicato, sono applicate all’Affidatario/Xxxxxxxx Erogatore le penali di cui ai commi precedenti, a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Affidatario/Xxxxxxxx Erogatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
6. L’Affidatario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione regionale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
7. La Regione potrà applicare all’Affidatario/Xxxxxxxx Erogatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore del presente contratto, fermo restando la richiesta di risarcimento degli eventuali maggiori danni
Le penali sono escluse da Iva ai sensi dell’articolo 15 del DPR n. 633/1972. Nel caso in cui Poste abbia maturato penali, si conviene che le stesse vengano recuperate mediante emissione di nota di debito (fuori campo I.V.A ex art.15 del DPR n.633 del 26/10/72 e succ. mod.) da parte della Regione. L’importo della suddetta nota di debito sarà pagato da Poste entro 60 giorni dalla data di emissione, con accredito sul c/c indicato dalla Regione eventualmente e previa autorizzazione di Poste, in compensazione finanziaria sul primo pagamento utile effettuato dalla Regione.
Articolo 17 - Garanzia definitiva
1. Con la stipula del presente contratto l’Affidatario/Soggetto Erogatore costituisce una garanzia fidejussoria di importo pari a € (Polizza n. ), ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’Affidatario/Soggetto Erogatore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 del codice civile, nascenti dall’esecuzione del presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Affidatario/Xxxxxxxx Erogatore.
3. L’Amministrazione regionale ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti o comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.
4. La garanzia ha validità temporale per tutta la durata del presente contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione di liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione regionale. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali oppure della definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza del contratto.
5. La garanzia può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito.
6. Qualora l’ammontare della garanzia definitiva si riducesse per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’Affidatario/Soggetto Erogatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione regionale.
7. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l’Amministrazione regionale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando il risarcimento dei danni che ne dovessero derivare.
Articolo 18 - Riservatezza
1. L’Affidatario/Soggetto Erogatore assume l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste anche relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L’obbligo di cui al precedente comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L’Affidatario/Xxxxxxxx Xxxxxxxxx è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori dell’obbligo di cui ai precedenti commi 1 e 2.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione regionale ha facoltà di
dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando il risarcimento dei danni che ne dovessero derivare.
Articolo 19 – Trattamento dei dati personali
1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento (UE) n. 679/2016, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
2 Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. Nell’ambito del trattamento dei dati personali connesso all’espletamento delle attività previste dal presente contratto e dalla Scheda tecnica di cui al precedente articolo , le Parti, ciascuna per le attività di rispettiva e specifica competenza, opereranno come segue:
• l’Amministrazione regionale tratterà i dati personali dei Fruitori dell’Iniziativa come titolare autonomo del trattamento per le attività inerenti alla realizzazione dell’Iniziativa medesima;
• l’Affidatario/Soggetto erogatore tratterà i dati personali dei Fruitori dell’Iniziativa in nome e per conto dell’Amministrazione regionale, e, pertanto, Poste Italiane S.p.A., Poste Welfare Servizi S.r.l., Postel S.p.A. e Poste Pay S.p.A. sono nominate, ciascuna per le attività di specifico interesse, responsabili esterni del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (di seguito Atto di nomina).
Al di fuori delle predette attività, si specifica altresì che:
• Poste Italiane S.p.A., in qualità di fornitore del servizio postale, nell’ambito del trattamento dei dati personali connesso all’espletamento delle prestazioni afferenti il servizio di recapito e spedizione delle Carte, opererà in qualità di titolare autonomo del trattamento;
• Poste Pay S.p.A. tratterà i dati personali dei Fruitori dell’Iniziativa in qualità di titolare autonomo del trattamento per le attività inerenti alle operazioni di emissione della Carta e delle altre attività connesse.
Le persone autorizzate al trattamento saranno individuate da ciascun titolare e opereranno sotto la sua diretta autorità, attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite.
4. Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per tutta la durata del presente contratto, le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali in relazione alle attività svolte e in particolare a non comunicare, né diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita, pena l’assunzione di responsabilità per i danni causati dall’uso improprio.
5. I dati raccolti e/o trasmessi saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto e per il tempo strettamente necessario all’espletamento degli stessi.
6. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate al fine di assicurare che il trattamento soddisfi i requisiti imposti dalla normativa applicabile e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato. Le stesse Parti si vincolano inoltre ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati e a prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati.
Articolo 20 - Risoluzione
1. In caso di inadempimento da parte dell’Affidatario/Soggetto Erogatore riguardo anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni lavorativi, assegnato, a mezzo PEC, dall’Amministrazione regionale per porre fine all’inadempimento, questa potrà considerare risolto di diritto il presente contratto, ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché procedere nei confronti dell’Affidatario/Xxxxxxxx Erogatore per il risarcimento del danno.
2. In ogni caso, l’Amministrazione regionale potrà risolvere di diritto il presente contratto, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario/Xxxxxxxx Erogatore a mezzo PEC, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata l’insussistenza o il venir meno anche di uno dei requisiti minimi richiesti
per lo svolgimento del ruolo di Xxxxxxxx Erogatore, nonché per la stipula del presente contratto e/o per lo svolgimento delle relative attività, compresi i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto e, in particolare, quelli di cui al precedente articolo 10, comma 1, lettere a), d), e), f), g) e l);
c) reiterati e/o gravi inadempimenti imputabili all’Affidatario/Xxxxxxxx erogatore comprovati da almeno tre documenti di contestazione formale;
d) mancato rispetto di anche uno solo degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 del D.Lgs. 136/2010 (v. precedente articolo 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari);
e) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dal precedente articolo 16 – Penali;
f) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui al precedente articolo 17 – Garanzia definitiva;
g) mancato rispetto di anche uno solo degli obblighi di riservatezza di cui al precedente articolo 18 - Riservatezza;
h) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti di cui, rispettivamente, agli artt. 105 e 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
i) negli ulteriori casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
l) qualora disposizioni legislative o regolamentari non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
In tutti i casi di risoluzione del presente comma, l’Amministrazione regionale ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché procedere nei confronti dell’Affidatario/Xxxxxxxx Erogatore per il risarcimento del danno.
Articolo 21 - Recesso
1. L’Amministrazione regionale potrà recedere unilateralmente dal presente contratto, in qualunque tempo e per qualsivoglia motivo, secondo i termini e le modalità di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, con preavviso di almeno sessanta giorni da comunicarsi a mezzo PEC.
Articolo 22 - Foro competente
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra le Parti è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Articolo 23 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico dell’Affidatario/Soggetto Erogatore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative all’esecuzione del contratto, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ad eccezione di quelli che fanno carico alla Regione per legge.
Articolo 24 – Verifiche sull’esecuzione del contratto
1. L’Affidatario/Soggetto Erogatore si obbliga a consentire all’Amministrazione regionale, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. L’Affidatario/Soggetto Erogatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione regionale.
Articolo 25 - Clausola finale
1. Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, e che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme, pertanto non trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile. L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del presente contratto non comporta l’invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente contratto non costituisce in alcun caso rinuncia ai diritti spettanti alle Parti, che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Ogni modifica e/o integrazione ritenuta opportuna o necessaria, anche se connessa all’entrata in
vigore di nuove norme, per essere valida ed efficace deve risultare da atto scritto delle Parti, nelle medesime forme del presente contratto.
LA REGIONE L’AFFIDATARIO/SOGGETTO EROGATORE
Il presente contratto viene firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, con sostituzione del testo cartaceo e della firma autografa ed è regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n. … (…) contrassegni telematici sostitutivi dell'importo di € 16,00 (euro sedici/00) ciascuno, sulla copia analogica del presente contratto, conservata agli atti.