DISCIPLINARE DI GARA
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iscritta al registro provinciale delle persone giuridiche private n. 231 - partita IVA n. 02038410227 -
DISCIPLINARE DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER CON RELATIVI ACCESSORI E SERVIZI CONNESSI PER LA FONDAZIONE XXXXXX XXXX
CIG 4867054404
SOMMARIO
PREMESSA 3
1. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO E SUO AMMONTARE STIMATO 3
2. RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI 4
3. PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA 4
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI 5
5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 5
A. Requisiti di ordine generale 5
B. Requisiti di idoneità professionale 5
6. TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 6
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 6
8. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 7
A. Istanza di ammissione alla gara e autocertificazioni 8
B. Deposito cauzionale provvisorio 13
C. Dichiarazione d’impegno al rilascio di cauzione definitiva 15
D. Modello GAP - impresa partecipante 15
X. Xxxxxx informativa e consenso al trattamento dei dati personali 15
F. Contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 66, della l. 266/05 15
9. CONTENUTO DELLA/E BUSTA/E “B – OFFERTA TECNICA” 16
A. Sintesi dei criteri e sottocriteri di valutazione delle offerte tecniche con indicazione dei relativi pesi 17
10. CONTENUTO DELLA/E BUSTA/E “C – OFFERTA ECONOMICA, ESTENSIONE DI GARANZIA E RIDUZIONE DEI TEMPI 17
11. CONTENUTO DELLA BUSTA ”D”(EVENTUALE) – DOCUMENTI EX ART. 38, COMMA 2 LETTERA B CODICE DEI CONTRATTI 20
12. CONTENUTO DELLA BUSTA ”E”(EVENTUALE) – DOCUMENTI EX ART. 13 - COMMA 5 LETTERA A CODICE CONTRATTI 20
13. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 21
14. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 22
A. Verifica dei plichi e della documentazione amministrativa e apertura delle offerte tecniche 22
B. Apertura delle offerte tecniche 23
C. Esame e valutazione delle offerte tecniche 23
D. Apertura delle offerte economiche, di estensione della garanzia e di riduzione dei tempi 24
E. Riparametrazione dei coefficienti di valutazione tecnica e calcolo del punteggio tecnico 25
F. Calcolo del punteggio economico e totale ed individuazione delle offerte che appaiono anormalmente basse 26
G. Verifica dell’anomalia dell’offerta (eventuale) 27
H. Aggiudicazione provvisoria 28
15. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E SUA COMUNICAZIONE 28
16. VERIFICA DEI REQUISITI 29
17. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DEI SOGGETTI AGGIUDICATARI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZO NON COSTITUITO 30
18. STIPULAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E SUA COMUNICAZIONE 30
20. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 31
21. ULTERIORI INFORMAZIONI 32
PREMESSA
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Fondazione Xxxxxx Xxxx (d’ora innanzi FEM), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, in lotto unico, per la conclusione di un accordo quadro con tre operatori economici avente ad oggetto la “Fornitura di personal computer con relativi accessori e servizi connessi per la Fondazione Xxxxxx Xxxx”.
La stipulazione dell’accordo quadro costituisce il presupposto per l’affidamento, da parte di FEM e in funzione delle proprie esigenze, di appalti specifici di fornitura di hardware e servizi accessori per massimo quattro anni (2+1+1) decorrenti dalla data del suo perfezionamento.
Le modalità di espletamento delle singole forniture e dei servizi richiesti sono dettagliate nel capitolato d’oneri (d’ora innanzi CDO) e nei capitolati tecnici riferiti a ciascun articolo oggetto dell’accordo quadro che formano parte integrante e sostanziale del presente disciplinare. Tutti i beni e i servizi offerti devono possedere le caratteristiche minime stabilite dal CDO e dai capitolati tecnici riferiti a ciascun articolo oggetto dell’accordo quadro.
Il presente disciplinare di gara descrive, inoltre, la documentazione da presentare per la stipulazione del dell’accordo quadro.
L’affidamento dell’appalto avviene tramite gara europea a procedura aperta, disciplinata dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante: “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” (di seguito Codice dei contratti) e finalizzata alla selezione di tre operatori economici con cui stipulare un accordo quadro attraverso il quale affidare le forniture in oggetto, ai sensi degli articoli 54, 55 e 59 del Codice dei contratti e da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 81, comma 1, 83 e 84, del Codice dei contratti. I criteri e le modalità di valutazione delle offerte sono specificati nei successivi paragrafi e nell’allegato F “Modalità di presentazione dell’offerta tecnica e criteri di valutazione delle offerte”. Ai sensi dell’art. 283, comma 1 del DPR 207/2010, il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti ed è così distinto:
- OFFERTA ECONOMICA fino ad un massimo di 60 PUNTI;
- OFFERTA TECNICA fino ad un massimo di 40 PUNTI.
Gli appalti specifici discendenti dall’accordo quadro sono configurati quali “appalti pubblici di forniture” ai sensi dell’art. 3, comma 9 del Codice dei contratti. La prestazione economicamente e qualitativamente prevalente è infatti l’acquisto hardware per soddisfare le esigenze della FEM.
1. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO E SUO AMMONTARE STIMATO
L’accordo quadro ha una durata di 2 (due) anni con decorrenza dalla data di suo perfezionamento. Tale durata è prorogabile, a richiesta della FEM, per un massimo di ulteriori 2 (due) anni (1+1) con le modalità definite dal CDO.
Per durata dell’accordo quadro si intende il periodo entro il quale la FEM può rilanciare il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati (invio della richiesta d’offerta) per l’aggiudicazione del singolo appalto specifico. Pertanto i singoli appalti specifici potranno essere indetti esclusivamente entro il termine di durata dell’accordo quadro precisando che entro detto termine è sufficiente che sia stata inviata la richiesta di offerta (d’ora innanzi RDO).
Limitatamente al primo anno di validità dell’accordo quadro l’aggiudicazione dell’appalto specifico relativo alla prima fornitura annuale (presumibilmente 2013/2014 e per quantitativo massimo annuale indicato nel presente disciplinare e nel CDO) è disposta a favore dell’operatore economico che ha ottenuto il maggiore punteggio nell’ambito della procedura di individuazione degli operatori economici facenti parte dell’accordo quadro stesso.
Ai sensi dell’articolo 29, comma 1 del Codice dei contratti, per la stima dell’importo complessivo dell’accordo quadro, è stato considerato anche il possibile esercizio del diritto di opzione di proroga ai fini delle soglie di cui all’articolo 28 del medesimo d.lgs. 163/2006.
L'ammontare stimato dell’accordo quadro, per l’intera durata massima quadriennale, è di Euro 764.000,00 (settecentosessantaquattromila/00), al netto degli oneri fiscali e senza costi per la sicurezza in quanto non
sussistono rischi interferenziali. I quantitativi massimi di ciascun bene oggetto dell’accordo quadro, dati della somma dei quantitativi presunti degli appalti specifici che potranno essere aggiudicati dalla FEM in virtù dell’accordo quadro stesso, sono i seguenti:
Articoli | Quantità (su 4 anni) | Importi unitari a base di gara soggetti a ribasso | Importi complessivi |
Art. n. 1 – PC Desktop | 240 | € 750,00 | € 180.000,00 |
Art. n. 2 – PC Workstation | 40 | € 1.000,00 | € 40.000,00 |
Art. n. 3 – PC Portatile 15” | 280 | € 1.300,00 | € 364.000,00 |
Art. n. 3.1 – Docking station PC portatile 15” | 80 | € 160,00 | € 12.800,00 |
Art. n. 3.2 – Espansione Ram PC Portatile 15” | 80 | € 40,00 | € 3.200,00 |
Art. n. 4 – PC Portatile 12” | 80 | € 1.500,00 | € 120.000,00 |
Art. n. 4.1 – Docking station PC portatile 12” | 25 | € 160,00 | € 4.000,00 |
Art. n. 5 – Monitor LCD 23” | 200 | € 200,00 | € 40.000,00 |
TOTALE stimato su 4 anni | € 764.000,00 | ||
TOTALE stimato annuale | € 191.000,00 |
L’importo complessivo dell’accordo quadro, come sopra rappresentato, è stato stimato sulla base di una valutazione del fabbisogno dei beni oggetto dell’accordo stesso per il periodo di sua validità (2 anni +1+1). Tali importi sono da intendersi presunti e non garantiti in quanto relativi ad un fabbisogno legato a variabili non definibili compiutamente a priori. Pertanto dalla stipulazione dell’accordo non discende alcun obbligo per la FEM di acquistare un quantitativo minimo di beni che saranno invece determinati nei singoli appalti specifici.
2. RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI
Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti, inerenti la procedura di gara:
a) PER QUESTIONI DI NATURA GIURIDICO AMMINISTRATIVA al xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx dell’ufficio acquisti, servizi generali e appalti contattandoli telefonicamente al numero 0461-615552, oppure tramite e-mail all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx;
b) PER QUESTIONI DI NATURA TECNICA, riferite alla tipologia di beni e servizi richiesti, inviando una e-mail all’ufficio acquisti, servizi generali e appalti all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx.
Per ottenere una risposta scritta i suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente per iscritto ed in lingua italiana e potranno essere richiesti fino al settimo giorno antecedente il termine indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte.
La FEM pubblicherà sul proprio sito internet xxxx://xxx.xxxxx.xx (sezione Bandi e Gare d’appalto) i chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali che, a proprio giudizio, siano ritenute di portata e interesse generale. Tali chiarimenti e/o eventuali informazioni sostanziali verranno pubblicati almeno 4 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte (escluso il giorno di pubblicazione e quello di scadenza) e formeranno parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.
3. PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA
La FEM mette a disposizione, sul proprio sito internet xxxx://xxx.xxxxx.xx (sezione Bandi e gare d’appalto), l’accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara.
La FEM di conseguenza non è tenuta a prendere in considerazione, ai sensi dell’art. 71, comma 1 del Codice dei contratti, le richieste di invio dei documenti di gara.
La documentazione di gara comprende:
1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara e suoi allegati;
3. Capitolato d’oneri;
4. Capitolati tecnici relativi a ciascun articolo oggetto dell’accordo quadro.
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del Codice dei contratti, nonché gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, in possesso dei requisiti previsti nel presente disciplinare. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei contratti.
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento o consorzio ordinario.
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare, a pena d’esclusione ed in sede di offerta, per quali consorziati concorrono: si ribadisce che, a questi ultimi, è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato ed inoltre trova applicazione l’articolo 353 del codice penale.
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti - consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane – sono tenuti, a pena d’esclusione, ad indicare in sede di offerta l’elenco dei consorziati per i quali il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
Ai sensi del combinato disposto dei commi 9 e 10 dell’art. 37 del Codice dei contratti, non è consentita alcuna modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. La violazione di tale norma comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, m-quater) del Codice dei contratti, è fatto divieto di partecipare alla gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’operatore economico dichiari di essere a conoscenza che sussiste una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione con un altro/i partecipante/i e di aver tuttavia formulato autonomamente l’offerta, dovrà indicare il/i concorrenti con cui sussiste tale situazione e potrà presentare, a titolo collaborativo, i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. Tali documenti vanno inseriti in un’apposita separata busta chiusa secondo le modalità nel proseguo illustrate. Ai sensi dell’art. 38, comma 2 del Codice dei contratti, la FEM esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La relativa verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.
5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La partecipazione alla procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione dalla procedura di gara, dei seguenti requisiti di partecipazione di carattere generale e dei requisiti minimi di idoneità professionale:
A. Requisiti di ordine generale
A.1) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, comma 1, del Codice dei contratti;
A.2) che non incorrano nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7 del Codice dei contratti.
B. Requisiti di idoneità professionale
B.1) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'Impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI C
del Codice dei Contratti) per attività inerenti l’oggetto dell’accordo quadro. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in CCIAA, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla CCIAA e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto.
6. TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno far pervenire con qualunque mezzo, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana (in caso contrario deve essere allegata una traduzione asseverata nella lingua italiana).
Tale documentazione dovrà essere predisposta con le modalità di seguito indicate e presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 11 marzo duemilatredici 11/03/2013, presso:
FONDAZIONE XXXXXX XXXX - Servizio amministrativo, Ufficio acquisti, servizi generali e appalti Via E. Mach, n. 1, ex Monastero agostiniano, 38010 SAN XXXXXXX ALL’ADIGE TN
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'ufficio protocollo della FEM, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione).
L’orario di ricezione dell’ufficio protocollo è dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 di tutti i giorni lavorativi, con esclusione del venerdì pomeriggio e dei giorni festivi - prefestivi.
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della FEM ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato o pervenga in condizioni tali da non assicurare la segretezza dell’offerta in esso contenuta.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale o l’eventuale data di ricezione riportata dal vettore sul documento di trasporto. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.
ATTENZIONE:
1. Ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti, la FEM esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei contratti, dal suo regolamento di attuazione e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. Il presente disciplinare non può pertanto contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione se non riconducibili a quelle definite dall’art. 46, comma 1-bis. Xxx erroneamente previste dette prescrizioni sono comunque nulle.
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per poter partecipare alla procedura di gara gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti previsti nel presente disciplinare, dovranno far pervenire tutta la documentazione necessaria rispettando le seguenti condizioni:
UNICO PLICO, contenente le altre buste, che dovrà essere chiuso e sigillato mediante l’apposizione di un’impronta (timbro o ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema equivalente che confermi l’autenticità della chiusura originaria), riportante all’esterno le seguenti indicazioni:
a) ragione sociale - indirizzo del mittente – numero di fax – partita iva e codice fiscale (nel caso di Raggruppamenti sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al Raggruppamento);
b) data ed orario di scadenza del termine di presentazione delle offerte (11/03/2013 entro le ore 16.00);
c) scritta “NON APRIRE contiene l’offerta relativa alla procedura di gara PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER CON RELATIVI ACCESSORI E SERVIZI CONNESSI PER LA FONDAZIONE XXXXXX XXXX”.
Il plico deve contenere le buste di seguito indicate, ciascuna delle quali a sua volta, deve essere chiusa e sigillata mediante l’apposizione di un’impronta (timbro o ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema equivalente che confermi l’autenticità della chiusura originaria):
a) BUSTA “A”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Documentazione amministrativa”, dovrà contenere i documenti, prescritti per la partecipazione e per l’ammissione alla gara, di cui al paragrafo 8;
b) BUSTA “B” con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta tecnica”, dovrà contenere i documenti di cui al paragrafo 9;
c) BUSTA “C”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta economica, estensione di garanzia e riduzione dei tempi”, dovrà contenere i documenti di cui al paragrafo 10.
ATTENZIONE:
1. Qualora il concorrente dichiari di essere a conoscenza che sussiste una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro partecipante alla gara e di aver formulato comunque autonomamente l’offerta, può presentare, a titolo collaborativo, anche una separata Busta“D”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “documenti ex art. 38 comma 2, lettera b Xxxxxx contratti”, contenente i documenti di cui al paragrafo 11;
2. Qualora il concorrente dichiari che alcune informazioni fornite nell’ambito delle offerte costituiscano segreti tecnici o commerciali deve presentare anche una separata Busta “E”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “documenti ex art. 13 comma 5 lettera a Xxxxxx contratti” contenente i documenti di cui al paragrafo 12. Qualora il concorrente non fornisca tale documentazione la FEM non considera presente una motivata e comprovata dichiarazione circa la presenza di tali segreti tecnici o commerciali tale da limitare il diritto di accesso alla documentazione presentata dall’Impresa stessa.
3. Le buste utilizzate per l’invio della documentazione richiesta non devono permettere di rendere riconoscibile esteriormente il loro contenuto.
4. Ai sensi dell’art. 74, comma 3, del Codice dei contratti, il mancato utilizzo dei moduli predisposti dalla FEM per la presentazione delle offerte (allegati al presente disciplinare) non costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.
8. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La BUSTA A “Documentazione amministrativa” deve contenere i sotto indicati documenti:
A. Le dichiarazioni richieste per l’ammissione alla gara (istanza di partecipazione fac-simile allegato A, dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di ordine generale fac-simile allegato B ed eventualmente B1), nonché le ulteriori dichiarazioni richieste per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari e GEIE di cui al punto A.3;
B. La documentazione attestante l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio;
C. La dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (tale dichiarazione potrà essere inserita come clausola nella documentazione attestante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio);
D. Il modello GAP – impresa partecipante (allegato C);
E. Il modulo informativa e consenso al trattamento dei dati personali (allegato D);
F. La dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
A. Istanza di ammissione alla gara e autocertificazioni
Gli operatori economici dovranno produrre, utilizzando preferibilmente gli appositi modelli allegati e predisposti dalla FEM (senza la necessità di una loro riscrittura), i seguenti documenti:
A.1) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA (allegato A): contenente la richiesta di partecipazione alla gara a firma del legale rappresentante dell'impresa o da un soggetto abilitato ad impegnare validamente la stessa e corredata da n. 1 marca da bollo del valore di euro 14,62 (pena invio della stessa alla competente Agenzia delle Entrate per la relativa regolarizzazione ai sensi dell’art. 31 del DPR
26 ottobre 1972, n. 642). Se il firmatario è un procuratore o un altro soggetto, va allegata la documentazione (certificato CCIAA o procura notarile, in copia dichiarata conforme ai sensi del DPR 445/2000) da cui si evinca chiaramente il potere del medesimo di impegnare validamente il concorrente nelle gare. Successivamente all’aggiudicazione, su richiesta della FEM, dovrà essere prodotto il documento in originale o in copia autentica.
A.2) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI/DI ATTO DI NOTORIETÀ (ART. 46 E 47 DPR 445/2000) SOTTOSCRITTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA O PERSONA ABILITATA AD IMPEGNARE VALIDAMENTE LA STESSA ED ATTESTANTI (allegato B ed eventualmente B1):
1. l’iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI C del Codice dei Contratti). Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in CCIAA, dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla CCIAA e copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
2. i dati anagrafici e di residenza:
3.1 di tutti i direttori tecnici, dei soci (solo per le società in nome collettivo), del titolare (solo per le società individuali), degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dei soci accomandatari (solo le società in accomandita semplice), del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza (solo in caso di società di capitali con meno di quattro soci) e di tutti coloro i quali, al di là della loro qualifica formale ed in ragione dei poteri che sono ad essi in sostanza conferiti, gestiscono affari sociali e pertanto siano in grado di incidere, con il loro operato, sull’affidabilità dell’Impresa nel suo complesso (es. institori, procuratori, ecc.);
3.2 di tutti i soggetti che nell’anno antecedente alla data della lettera di invito sono cessati dalla carica di direttori tecnici, di soci (solo per le società in nome collettivo), di titolare (solo per le società individuali), di amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di soci accomandatari (solo le società in accomandita semplice), di socio unico persona fisica, ovvero di socio di maggioranza (solo in caso di società di capitali con meno di quattro soci) e di tutti coloro i quali, al di là della loro qualifica formale ed in ragione dei poteri che sono ad essi in sostanza conferiti, gestiscono affari sociali e pertanto siano in grado di incidere, con il loro operato, sull’affidabilità dell’Impresa nel suo complesso (es. institori, procuratori, ecc.).
3. il numero di dipendenti in organico dell’impresa e il/i contratto/i collettivo/i applicato/i e con indicazione degli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la società ed in particolare la Matricola INPS e il numero di P.A.T. Posizione Assicurativa Territoriale - dell’INAIL;
4. di avere perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’accordo quadro oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata;
5. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare, nel capitolato d’oneri e nei capitolati tecnici riferiti agli articoli oggetto dell’accordo quadro;
6. di essere consapevole che ai sensi dell’art. 34, comma 35 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), le spese per la pubblicazione degli avvisi e del bando di cui alla presente procedura di gara sono rimborsate in parti uguali dalle
Imprese aggiudicatarie dell’accordo quadro e che tali spese sono stimate in complessivi Euro 3.400,00 al netto degli oneri fiscali (pubblicazione del bando di gara e dell’avviso sui risultati della procedura);
7. di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
8. di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti art. 26 comma 1 lettera a) del d.lgs. 81/2008;
9. di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, ovvero 37, comma 7, del d.lgs. 163/2006;
10. di autorizzare la Fondazione Xxxxxx Xxxx, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della legge n. 241/90 e dell’art. 79, comma 5-quater del Codice dei contratti – la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara in quanto in essa non è ravvisabile alcun segreto tecnico o commerciale da tutelare;
Oppure
di non autorizzare la Fondazione Xxxxxx Xxxx, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della legge n. 241/90 e dell’art. 79, comma 5-quater del Codice dei contratti – la facoltà di “accesso agli atti”, a permettere la visione e/o il rilascio di copia delle parti relative all’offerta, ovvero delle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, che sono espressamente e specificatamente indicate all’interno della busta “E documenti ex art. 13 comma 5 lettera a Xxxxxx contratti” in quanto esse rappresentano segreti tecnici o commerciali per i motivi dettagliatamente indicati;
a) di autorizzare la Fondazione Xxxxxx Xxxx, ai sensi dell’articolo 79, comma 5-quinquies del Codice dei contratti, all’utilizzo del numero di fax indicato (eventualmente anche indirizzo di posta elettronica certificata e/o ordinaria) per l’invio di ogni comunicazione riferita alla gara;
b) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e in relazione agli appalti specifici, a costituire una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del Codice dei contratti;
c) l’inesistenza delle cause di esclusione1 di cui alle lettere da a) a m)-quater dell’art. 38 del Codice dei contratti 2 e precisamente:
a) che l’impresa, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 non si trova nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
Inoltre di:
essere a diretta conoscenza che nei confronti di nessuno dei soggetti indicati al punto 2.1 è pendente un procedimento analogo;
ovvero
non essere a diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti indicati al punto 2.1 è pendente un procedimento analogo e pertanto allega apposita dichiarazione resa dagli stessi;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (È comunque
1 Ai sensi dell’art. 38 c. 1-bis del Codice dei contratti, i casi di esclusione di cui al medesimo articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
2 Per le cause di esclusione di cui alle lettere b) c) ed m-ter), la dichiarazione dovrà essere resa anche dai soggetti ivi elencati qualora il dichiarante non abbia conoscenza diretta dell’inesistenza delle stesse a carico dei predetti soggetti avvalendosi dell’allegato fac-simile di dichiarazione allegato B1).
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18).
Inoltre di:
essere a diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati al punto 2.1 e 2.2, ha riportato condanne del medesimo tipo;
ovvero
non essere a diretta conoscenza i soggetti indicati al punto 2.1 e 2.2 hanno riportato condanne del medesimo tipo e pertanto allega apposita dichiarazione resa dagli stessi;
Inoltre indica, se sussistenti, le sentenze di condanna passate in giudicato (anche se riportanti il beneficio della non menzione) e i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili riportati dai soggetti individuati all’art. 38, comma 1 lett. c) del d.lgs. 163/2006 che potrebbero essere valutati dalla FEM come incidenti sull’affidabilità morale e professionale. A tal proposito dovrà essere specificato la data e la tipologia di provvedimento, la data della sua irrevocabilità, le specifiche norme violate, il dispositivo e le eventuali circostanze attenuanti od aggravanti. Tali specificazioni possono essere omesse allegando il certificato del casellario giudiziale o direttamente una copia dei provvedimenti.
Se le condanne riguardano i soggetti cessati dalle cariche societarie di cui all’articolo 38, comma 1, lett. c) del Codice dei contratti, l’impresa dovrà dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. A tal proposito si precisa che, ai sensi del medesimo art. 38, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti, l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx. Per tali reati non sussiste pertanto alcun onere dichiarativo.
d) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa);
e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla Fondazione Xxxxxx Xxxx e di non aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale (accertabile con qualsiasi mezzo di prova da parte della Fondazione Xxxxxx Xxxx);
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico con indicazione, a titolo collaborativo, dell’ufficio/sede competente al quale rivolgersi al fine della verifica (Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del DPR 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili);
h) di non aver reso false dichiarazioni o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti risultanti, ai sensi dell’art. 38, comma 1 ter, del d.lgs. 163/2006, dal casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del medesimo d.lgs.163/2006 (questa esclusione opera per il periodo fino ad un anno decorrente dalla data d'inserimento dell'annotazione nel casellario informatico presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia);
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico (Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-
legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002,
n. 266. Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia (articolo 47, comma 1, del d.lgs. 163/2006) dimostrano il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del DURC ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo d.lgs. 163/2006);
j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68; con indicazione dell’ufficio competente al quale rivolgersi al fine della verifica;
k) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva prevista dall'articolo 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 29 settembre 2000, n. 300), o un'altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
l) che nei confronti dell’Impresa, ai sensi dell'articolo 40, comma 9 quater, del d.lgs. 163/2006, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del medesimo d.lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
m) che non risultano iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia di essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.l. 13.05.1991, n. 152 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n. 203), salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre n. 689, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara.
Inoltre di:
essere a diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati al punto 2.1 versa nella medesime situazione;
ovvero
non essere a diretta conoscenza i soggetti indicati al punto 2.1 versa nella medesima situazione e pertanto allega apposita dichiarazione resa dagli stessi;
n) situazione di controllo di cui all’art. 2359:
che l’impresa non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla presente procedura di gara. Dichiara inoltre che l’impresa ha formulato autonomamente l'offerta;
ovvero
di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano, nei confronti dell’Impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con l’Impresa stessa. Dichiara inoltre che l’Impresa ha formulato autonomamente l'offerta;
ovvero
che l’impresa si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con i partecipanti alla presente procedura di gara che indica specificatamente. Dichiara inoltre che l’impresa ha formulato autonomamente l'offerta allegando a titolo collaborativo, inserendoli nell’apposita busta “D documenti ex art. 38 comma 2 lettera b Codice contratti”, i documenti ritenuti utili a dimostrare che la situazione di controllo o la relazione di fatto non ha influito sulla formulazione dell'offerta.
ATTENZIONE:
1. In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, le dichiarazioni di cui sopra vanno rese dai rappresentanti legali di ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, dai rappresentanti legali di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara.
2. In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice dei contratti, dette dichiarazioni vanno rese anche dal rappresentante legale di ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici dell’appalto.
3. La dichiarazione dell’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei contratti, lettere b), c) ed m-ter), non deve essere resa soltanto dai soggetti che rivestano formalmente le cariche desunte dalla lettera della norma, ma anche da tutti coloro i quali, al di là della loro qualifica formale ed in ragione dei poteri che sono ad essi in sostanza conferiti, gestiscono affari sociali e pertanto siano in grado di incidere, con il loro operato, sull’affidabilità dell’impresa nel suo complesso (es. institori, procuratori, ecc.).
4. La mancata indicazione di uno o più dei soggetti individuati all’art. 38, comma 1 lett. c) del Codice dei contratti non è causa di esclusione dalla gara. La FEM si riserva la facoltà di verificare l’esatta composizione dell’operatore economico in relazione ai soggetti individuati all’art. 38, comma 1 lett. c) del Codice dei contratti (ad esempio, per gli operatori economici italiani, tramite l’acquisizione della visura storica del certificato della camera di commercio).
5. La dichiarazione delle sentenze di condanna passate in giudicato (anche se riportanti il beneficio della non menzione) e i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili riportati dai soggetti individuati all’art. 38, comma 1 lett. c) del Codice dei contratti, non è richiesta a pena di esclusione ma solo a titolo collaborativo per consentire alla FEM di effettuare immediatamente, salvo l’esigenza di chiarimenti, la valutazione della loro incidenti sull’affidabilità morale e professionale dell’operatore economico. La FEM si riserva la facoltà di verificare, tramite l’acquisizione del certificato del casellario giudiziale (o certificati equivalenti per gli operatori economici stranieri), la presenza di sentenze di condanna passate in giudicato (anche se riportanti il beneficio della non menzione) e i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, riportati dai soggetti individuati all’art. 38, comma 1 lett. c) del Codice dei contratti.
6. La FEM, in caso di mera omissione nell’effettuazione della dichiarazione da parte dell’operatore economico, non dispone la sua esclusione dalla procedura di gara nel caso in cui lo stesso sia comunque in possesso dei requisiti richiesti.
A.3 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ORDINARI, GEIE
(ulteriori dichiarazioni)
1. Per il concorrente rappresentato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all’art. 2602 del codice civile, COSTITUITO prima della gara, o da un GEIE, vanno rese le seguenti ulteriori dichiarazioni:
a) Per i raggruppamenti temporanei: dichiarazione resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso DPR, con la quale il legale rappresentante del concorrente mandatario (capogruppo) attesta che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito prima della presentazione dell’offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 37, comma 15, del D.lgs. 163/2006. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario. Inoltre deve essere indicata la percentuale di partecipazione al raggruppamento di ciascuna delle impresa e le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori in caso di aggiudicazione;
b) Per il consorzio ordinario di concorrenti o per il GEIE: nella dichiarazione devono essere riportati i dati dell’atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti o del GEIE.
Inoltre è necessario dichiarare:
1. che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale;
2. di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia;
3. l’ indicazione delle parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori in caso di aggiudicazione.
2. Per il concorrente rappresentato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all’art. 2602 del codice civile, NON ANCORA COSTITUITO, o da un GEIE: dichiarazione,
resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso DPR, con la quale il legale rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà parte del raggruppamento o del consorzio ordinario o del GEIE si impegna, in caso di aggiudicazione della gara d’appalto, a:
1. costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE;
2. conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell’art. 37, commi 14, 15 e 16, del Codice dei contratti;
3. rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
4. uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, ai sensi degli artt. 34 e 37 del Codice dei contratti;
5. non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE e a rispettare tutte le norme vigenti in materia;
6. che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale.
7. Per i raggruppamenti temporanei deve essere indicata la percentuale di partecipazione al raggruppamento di ciascuna delle impresa e le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori in caso di aggiudicazione;
8. Per i consorzi/GEIE devono essere indicate le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori in caso di aggiudicazione.
ATTENZIONE:
1. Alle dichiarazioni di cui sopra dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art.35, secondo comma, del DPR 445/2000. Se le tutte le dichiarazioni inserite nella busta “A documentazione amministrativa” sono sottoscritte da un medesimo soggetto risulterà sufficiente allegare una sola copia fotostatica del documento di identità del firmatario. In caso di dichiarazioni rese da soggetti diversi dovrà essere allegata una copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, di ogni sottoscrittore delle dichiarazioni.
2. La sottoscrizione delle dichiarazioni dovrà avvenire con firma in originale.
3. La documentazione può essere sottoscritta anche dal “procuratore/i” della società ed in tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
4. Allegati alla documentazione di gara sono stati predisposti dei fac-simili di autodichiarazione che si consiglia di utilizzare per evitare errori nella presentazione delle stesse. Tali fac-simili possono essere utilizzati senza la necessità di una loro ristesura.
5. Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci.
B. Deposito cauzionale provvisorio
Ai sensi dell’art. 75, comma 1, del Codice dei contratti per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell’affidabilità e serietà dell’offerta.
Il valore del deposito cauzionale è pari al 2 (due) % dell’importo complessivo posto a base di gara:
IMPORTO COMPLESSIVO | IMPORTO DEPOSITO CAUZIONALE (2%) |
€ 764.000,00 | € 15.280,00 |
L’importo della garanzia (e dell’eventuale rinnovo, qualora richiesto) è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell’art. 75, comma 7 del Codice dei contratti. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà allegare alla documentazione comprovante la costituzione della cauzione provvisoria la certificazione di qualità o la dichiarazione che dimostra la presenza di elementi significativi e
tra loro correlati del sistema di qualità rilasciati da soggetti accreditati (in originale o copia autenticata o dichiarata conforme all’originale nelle forme di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000).
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, l’eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27 settembre 2000 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.
Nel caso di associazione temporanea tra imprese il deposito cauzionale potrà essere costituito dall’impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.
La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire tramite:
a. presentazione di assegno bancario circolare intestato alla FEM;
b. libretto di deposito al portatore;
c. titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
d. fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 o del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla FEM.
In ogni caso il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con un unico tipo di valori.
Nel caso in cui l’operatore economico presenti fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, le stesse devono essere redatte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. sottoscrizione del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Fondazione di credito) con una delle seguenti modalità:
- con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del DPR 445/2000, di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Fondazione di credito). Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti;
oppure
- con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell’esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria.
2. massimale o importo garantito pari al 2 (due) % dell’importo complessivo posto a base di gara (salvo la riduzione di cui all’art. 75, comma 7 del Codice dei contratti), con espressa indicazione, di tutte le seguenti clausole:
a) “il soggetto fideiussore si impegna a risarcire la Stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto addebitabile all’Impresa”;
b) “la garanzia prestata con la presente fideiussione avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta”;
c) “il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell’art. 1944 del Codice Civile, e all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del cod. civ., si impegna a pagare quanto richiesto dalla Stazione appaltante a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta”;
d) solo nel caso in cui nella fideiussione bancaria o nella polizza fideiussoria sia stabilito l’obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell’azione di regresso, così come previsto dall’art. 1953 del Codice Civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: “la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Stazione appaltante”;
e) il fideiussore si impegna, su richiesta della Stazione appaltante, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell’aggiudicazione definitiva (divenuta efficace) per tutti gli operatori economici, ad eccezione dei tre operatori economici aggiudicatari per il quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del dell’accordo quadro. Di conseguenza la FEM provvederà alla restituzione della documentazione presentata dagli operatori economici a comprova della costituzione del deposito cauzionale provvisorio in due diversi momenti.
ATTENZIONE:
1. Nel caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento di imprese (sia costituito che non), dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione/polizza dovrà essere intestata a ciascun componente del suddetto raggruppamento.
2. Non sono ammesse polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della FEM. Le polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie devono essere presentate in carta legale o resa legale.
3. Il mancato rispetto delle altre modalità indicate per la costituzione del deposito cauzionale, anche in riferimento all’importo, comportano l’obbligo di regolarizzazione della cauzione stessa entro il termine perentorio assegnato dalla FEM, pena l’esclusione dalla procedura di gara.
4. La FEM si riserva la facoltà di effettuare controlli presso le banche e le compagnie di assicurazione al fine di accertare l’effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca o la compagnia di assicurazioni.
C. Dichiarazione d’impegno al rilascio di cauzione definitiva
L’operatore economico offerente, ai sensi dell’art. 75, comma 8 del Codice dei contratti, deve allegare la dichiarazione d’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione dei singoli contratti specifici (cauzione definitiva), qualora il medesimo risultasse uno dei soggetti aggiudicatari. In caso di presentazione della cauzione provvisoria nella forma della fideiussione bancaria o polizza fideiussoria il suddetto impegno può essere parte integrante della garanzia (e compreso tra le relative clausole contrattuali).
D. Modello GAP - impresa partecipante -
L’operatore economico offerente deve produrre, debitamente compilato e corredato da un proprio timbro identificativo e dalla sottoscrizione del legale rappresentante, il modello GAP – impresa partecipante – (modello allegato C).
ATTENZIONE:
1. In caso di partecipazione da parte di RTI/Consorzi il modello GAP – impresa partecipante – dovrà essere compilato e sottoscritto singolarmente da tutti i legali rappresentanti delle imprese associate/consorziate incaricate dell’esecuzione della prestazione;
2. La mancata presentazione del modello GAP non è causa di esclusione dalla procedura di gara ma necessita della relativa regolarizzazione dietro espressa richiesta della FEM.
X. Xxxxxx informativa e consenso al trattamento dei dati personali
L’operatore economico offerente deve produrre, debitamente compilato e sottoscritto da un suo legale rappresentante, il modulo contenente l’informativa e il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 196/2003 (modello allegato D).
F. Contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 66, della l. 266/05
Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara sono tenuti a versare il seguente contributo (deliberazione del 21 dicembre 2011) all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP):
IMPORTO CONTRIBUTO AVCP | CIG |
€ 70,00 | 4867054404 |
Il versamento del contributo a favore dell’AVCP deve essere effettuato secondo le modalità indicate sul sito internet della stessa (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxxx0000).
In particolare gli operatori economici devono versare il contributo, nella misura sopra indicata, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dal presente disciplinare di gara.
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on-line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo xxxx://xxxxxxxxxx.xxxx.xx.
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura di gara (4867054404). Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.
Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
a) On-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio.
A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare alla documentazione amministrativa (busta A), all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on-line sul “Servizio di Riscossione”;
b) In contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 è stata attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale alla documentazione amministrativa (busta A).
Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: XXXXXXXXXXX) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura di gara.
ATTENZIONE:
1. In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall’impresa individuata quale capogruppo.
2. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.
3. Si ribadisce che il mancato pagamento del contributo o l’effettuazione del versamento per un importo inferiore a quello sopra indicato comporterà l’esclusione automatica dalla gara.
4. Qualora il documento presentato non dia prova certa dell'avvenuto pagamento, la FEM procederà all’ammissione con riserva del concorrente e richiederà al medesimo la presentazione, entro un termine perentorio, della prova documentale dell’avvenuto pagamento.
9. CONTENUTO DELLA/E BUSTA/E “B – OFFERTA TECNICA”
La BUSTA B “Offerta tecnica” dovrà essere predisposta secondo le modalità specificate nell’allegato “Modalità di presentazione dell’offerta tecnica e criteri di valutazione delle offerte” (allegato F).
ATTENZIONE:
1. Le dichiarazioni sull’estensione della garanzia di prodotto, sulla riduzione dei tempi di intervento per il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia on-site e sulla riduzione dei tempi di consegna, non
dovranno essere inserite all’interno della busta B “Offerta tecnica” ma esclusivamente all’interno della busta C “Offerta economica, estensione della garanzia e riduzione dei tempi”. I coefficienti di valutazione relativi a tali voci dell’offerta ed il relativi punteggi, applicati matematicamente e senza alcuna discrezionalità in capo alla Commissione giudicatrice, verranno effettuati, ai sensi dell’art. 283, comma 3 del DPR 207/2010, in seduta pubblica al momento dell’apertura delle offerte economiche e costituiranno parte del punteggio totale attribuito all’offerta tecnica.
2. La Commissione giudicatrice, sulla scorta della valutazione dei documenti presentati, esprimerà, in base ai criteri di seguito menzionati e meglio specificati nell’allegato F, un giudizio di merito qualitativo/migliorativo rispetto alle caratteristiche minime definite nei capitolato tecnici relativi ad ogni articolo e nel CDO.
3. La mancata presentazione della documentazione e delle dichiarazioni richieste comporta l’impossibilità per la Commissione giudicatrice di effettuare la corrispondente valutazione. In tale eventualità, ferma restando la necessità della dimostrazione del rispetto delle caratteristiche minime richieste in assenza della quale viene disposta l’esclusione dell’Impresa, la Commissione giudicatrice attribuirà, per i corrispondenti criteri di cui sono stati omessi gli elementi valutativi, un coefficiente di valutazione pari a zero (pertanto un punteggio pari a zero).
4. Xxxx l’esclusione l’offerta tecnica non dovrà contenere alcun riferimento, diretto o indiretto, ad elementi economici dell’offerta presentata.
5. L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico o da persona abilitata ad impegnare validamente lo stesso.
A. Sintesi dei criteri e sottocriteri di valutazione delle offerte tecniche con indicazione dei relativi pesi
1) SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA | ||
Rif. | Sotto criteri | P. Max |
1.1 | Miglioramento delle condizioni dei servizi di assistenza tecnica | 10 |
1.2 | Maggiore estensione della rete dei centri di assistenza tecnica negli Stati membri dell’Unione Europea per i PC Portatili (articoli 3 e 4) | 6 |
1.3 | Offerta di articoli monomarca | 6 |
1.4 | Rete di centri di assistenza tecnica al di fuori degli Stati membri dell’Unione Europea per i PC Portatili (articoli 3 e 4) | 4 |
1.5 | Estensione della rete dei centri di assistenza tecnica al di fuori degli Stati membri dell’Unione Europea per i PC Portatili (articoli 3 e 4) | 2 |
1.6 | Riduzione dei tempi di intervento per il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia on-site | 2 |
2) ESTENSIONE DELLA DURATA DEL PERIODO DI GARANZIA | P. Max |
6 |
3) RIDUZIONE DEI TEMPI DI CONSEGNA | P. Max |
4 |
10. CONTENUTO DELLA/E BUSTA/E “C – OFFERTA ECONOMICA, ESTENSIONE DI GARANZIA E RIDUZIONE DEI TEMPI
La BUSTA C “Offerta economica, estensione di garanzia e riduzione dei tempi” dovrà contenere al suo interno l'offerta economica e le eventuali dichiarazioni relative all’estensione di garanzia e riduzione dei tempi. Tale documento dovrà essere corredato da una marca da bollo del valore di euro 14,62 (pena invio della stessa alla competente Agenzia delle Entrate per la relativa regolarizzazione ai sensi dell’art. 31 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642).
L’offerta economica, predisposta utilizzando preferibilmente il modello allegato al presente disciplinare di gara (fac-simile allegato E), dovrà riportare:
1. dati anagrafici del legale rappresentante dell’impresa o persona abilitata ad impegnare validamente la stessa (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e ruolo rivestito all’interno dell’impresa offerente di cui deve essere indicata la ragione sociale);
2. l’importo complessivo stimato espresso in cifre ed in lettere, al netto degli oneri fiscali e soggetto a ribasso;
3. gli importi unitari a base di gara espressi in cifre, al netto degli oneri fiscali, degli articoli oggetto dell’accordo quadro (le cui caratteristiche minime sono specificate nei rispettivi capitolati tecnici e nel CDO);
4. gli importi unitari offerti espressi in cifre ed in lettere, al netto degli oneri fiscali, degli articoli oggetto dell’accordo quadro;
5. gli importi complessivi parziali espressi in cifre, al netto degli oneri fiscali, dati dalla moltiplicazione degli importi unitari offerti per le rispettive quantità richieste e specificate nel modulo d’offerta economica;
6. l’importo complessivo offerto, espresso in cifre ed in lettere, al netto degli oneri fiscali e dei costi per la sicurezza, dato dalla somma di tutti gli importi complessivi parziali offerti;
7. la specificazione, in cifre ed in lettere, dei costi della sicurezza specifici e propri dell’Impresa. Si precisa che le spese per la sicurezza di cui si chiede l’indicazione rappresentano quei costi che l’Impresa è tenuta a sostenere in quanto discendono essenzialmente dall’applicazione delle prescrizioni di cui al del d.lgs. 81/2008 (ad esempio i dispositivi di protezione individuali, la formazione, l’informazione, la sorveglianza sanitaria, ecc.). Tali oneri, che si considerano compresi nel prezzo offerto, devono risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle forniture e dei servizi richiesti;
8. Eventuale dichiarazione di subappalto:
Qualora l’impresa intenda avvalersi di tale facoltà, dovrà produrre una dichiarazione con la quale, nel rispetto dell’articolo 118 del Codice dei contratti, indica specificatamente le parti di fornitura o di servizio che intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo in caso di aggiudicazione, rientranti entro il limite del 30% dell’importo contrattuale.
ATTENZIONE:
a. In caso di mancata presentazione della dichiarazione la FEM non potrà concedere nessuna autorizzazione al subappalto o al cottimo.
b. Si precisa che il subappalto è consentito solo per le parti di fornitura o di servizio indicate dall’operatore economico a tale scopo all’atto dell’offerta (un’indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, ovvero in difformità alle prescrizioni stabilite dall’art. 118 del Codice dei contratti, comporterà l’impossibilità di ottenere l’autorizzazione al subappalto).
c. Sarà fatto obbligo all’aggiudicataria dell’appalto di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell’impresa/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
d. Qualora la dichiarazione di subappalto venga presentata in un documento separato rispetto a quello contenente l’offerta economica, essa dovrà essere formulata in carta legale o resa legale (tramite l’applicazione di una marca da bollo del valore di euro 14,62 pena invio della stessa alla competente Agenzia delle Entrate per la relativa regolarizzazione ai sensi dell’art. 31 del DPR 26 ottobre 1972,
n. 642) dal legale rappresentante o persona abilitata ad impegnare validamente l’impresa, del consorzio, del GEIE o dell’impresa capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio già costituito o, nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio non ancora costituito, dal legale rappresentate (o persona abilitata ad impegnare validamente la stessa) di ciascuna impresa raggruppata/consorziata.
9. (eventuale) L’indicazione, in cifre ed in lettere, delle ore di riduzione dei tempi di intervento per il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia on-site rispetto ai tempi massimi (24 ore) indicati nel capitolato d’oneri. Tale indicazione deve essere correlata dalle seguenti ulteriori dichiarazioni:
“L’operatore economico offerente è consapevole:
a) che la riduzione indicata lo vincolerà in caso di aggiudicazione;
b) che, in caso di mancato rispetto del termine offerto, saranno applicate le penali previste dal capitolato d’oneri, salvo il diritto della FEM di agire per il risarcimento dell’ulteriore danno subito”.
10. (eventuale) L’indicazione, in cifre ed in lettere, dei giorni di riduzione dei tempi di consegna offerti rispetto ai tempi massimi (45 giorni) indicati nel capitolato d’oneri. Tale indicazione deve essere correlata dalle seguenti ulteriori dichiarazioni:
“L’operatore economico offerente è consapevole:
c) che la riduzione indicata lo vincolerà in caso di aggiudicazione;
d) che, in caso di mancato rispetto del termine di ultimazione offerto, saranno applicate le penali previste dal capitolato d’oneri, salvo il diritto della FEM di agire per il risarcimento dell’ulteriore danno subito”.
11. (eventuale) L’indicazione, in cifre ed in lettere, dei mesi di estensione della durata del periodo di garanzia di prodotto offerta rispetto a quella minima (36 mesi) specificata nel capitolato d’oneri. Tale indicazione deve essere correlata dalle seguenti ulteriori dichiarazioni:
“L’operatore economico offerente è consapevole:
a) che l’estensione dei mesi di garanzia offerta lo vincolerà in caso di aggiudicazione;
b) che le condizioni di garanzia sono definite dal capitolato d’oneri;
c) che in caso di mancato rispetto delle condizioni di garanzia saranno applicate le penali previste dal capitolato d’oneri, salvo il diritto della FEM di agire per il risarcimento dell’ulteriore danno subito”;
d) che a presidio del corretto adempimento alle condizioni della garanzia (compresa la durata così come eventualmente estesa) vi è la cauzione definitiva e che pertanto il periodo di esecuzione del contratto, ai fini dello svincolo progressivo della cauzione definitiva stessa stabilito dall’art. 113, comma 3 del d.lgs. 163/2006, è rapportato alla durata complessiva della garanzia offerta”.
12. Sottoscrizione in originale del legale rappresentante o persona abilitata ad impegnare validamente l’impresa, del consorzio, del GEIE o dell’impresa capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio già costituito. Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio non ancora costituito, le offerte devono essere sottoscritte dal legale rappresentate (o persona abilitata ad impegnare validamente la stessa) di ciascuna impresa raggruppanda/consorzianda;
13. Allegata copia fotostatica del documento d’identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i, o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000.
ATTENZIONE:
1. Le dichiarazioni sull’estensione della garanzia di prodotto, sulla riduzione dei tempi di intervento per il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia on-site e sulla riduzione dei tempi di consegna, non dovranno essere inserite all’interno della busta B “Offerta tecnica” ma esclusivamente all’interno della busta C “Offerta economica, estensione della garanzia e riduzione dei tempi”. I coefficienti di valutazione relativi a tali voci dell’offerta ed il relativi punteggi, applicati matematicamente e senza alcuna discrezionalità in capo alla Commissione giudicatrice, verranno effettuati, ai sensi dell’art. 283, comma 3 del DPR 207/2010, in seduta pubblica al momento dell’apertura delle offerte economiche e costituiranno parte del punteggio totale attribuito all’offerta tecnica.
2. A pena di esclusione l’offerta non potrà essere plurima, condizionata, parziale o in aumento. In particolare sono esclusi gli operatori economici che offrano anche un solo prezzo unitario eccedente il relativo importo unitario posto a base di gara. Sono inoltre esclusi gli operatori economici che presentino un importo complessivo offerto (dato dalla somma di tutti gli importi complessivi parziali offerti) eccedente l’importo complessivo stimato soggetto a ribasso.
3. La mancata sottoscrizione dell’offerta economica determina l’inesistenza della medesima e, di conseguenza, comporta l’esclusione del concorrente.
4. La documentazione può essere sottoscritta anche dal “procuratore/i” della società ed in tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. Tali documenti non dovranno essere allegati all’offerta economica qualora già inseriti nella documentazione amministrativa.
5. In caso di mancata allegazione della copia fotostatica del documento di identità del/i sottoscrittore/i, il concorrente dovrà provvedere alla regolarizzazione, a pena di esclusione, entro il termine posto dalla FEM. Non si procederà alla regolarizzazione nell’ipotesi in cui in cui la/le copia/e del documento di identità mancante/i sono già state allegate alla documentazione amministrativa.
6. L’offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180 giorni consecutivi dalla data di presentazione della stessa. La FEM si riserva la facoltà di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
7. L’offerta dovrà essere espressa utilizzando un massimo di tre decimali. Nel caso di indicazione di un numero di decimali superiore al massimo consentito si considereranno validi solo i primi tre decimali senza alcun rilievo di quelli ulteriormente indicati.
8. Allegato al presente disciplinare di gara è stato predisposto un fac-simile di offerta economica, estensione di garanzia e riduzione dei tempi (allegato E) che si consiglia di utilizzare per evitare errori nella presentazione delle stessa.
11. CONTENUTO DELLA BUSTA ”D”(EVENTUALE) – DOCUMENTI EX ART. 38, COMMA 2 LETTERA B CODICE DEI CONTRATTI
Qualora il concorrente dichiari di essere a conoscenza che sussiste una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro concorrente e di aver comunque formulato autonomamente l’offerta, potrà presentare la busta “D”, contenente al suo interno i documenti utili a dimostrare che tale situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.
La FEM dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, analizzata l’eventuale documentazione prodotta, qualora non la ritenga sufficiente a dimostrare la completa autonomia nella formulazione dell’offerta, si riserva la facoltà di chiedere delle integrazioni/chiarimenti agli operatori economici concorrenti. Qualora tali operatori economici non forniscano le integrazioni/chiarimenti richiesti entro il termine perentorio stabilito, ovvero qualora nonostante le integrazioni/chiarimenti forniti la FEM accerti che le offerte presentate siano riconducibili ad un unico centro decisionale, esclude con provvedimento motivato gli operatori economici offerenti collegati.
12. CONTENUTO DELLA BUSTA ”E”(EVENTUALE) – DOCUMENTI EX ART. 13 - COMMA 5 LETTERA A CODICE CONTRATTI
Qualora il concorrente dichiari che alcune parti dell’offerta, ovvero delle giustificazioni dei prezzi che potranno essere eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, rappresentino segreti tecnici o commerciali, dovrà presentare la busta “E” contenente una relazione a comprova della sussistenza di tali segreti tecnici e commerciali con indicazione specifica delle parti di offerta di cui ne ritiene espressione.
La FEM, qualora venga legittimamente richiesto l’accesso alla documentazione presentata dall’impresa, procederà ad aprire la busta “E” ed ad analizzare la documentazione prodotta. Qualora a seguito di tale analisi la FEM ritenga motivata e comprovata la sussistenza di segreti tecnici o commerciali non consentirà l’accesso alle parti dell’offerta indicate dall’impresa salvo quanto stabilito dall’art. 13, comma 6 del Codice dei contratti.
Qualora viceversa la FEM ritenga totalmente o parzialmente non motivata e comprovata la sussistenza di segreti tecnici o commerciali consentirà totalmente o parzialmente l’accesso all’offerta presentata da parte dell’impresa.
ATTENZIONE:
1. Si ribadisce che la FEM procederà ad aprire la busta “E” solo a seguito della richiesta di accesso all’offerta presentata dall’operatore economico.
2. La mancata presentazione della documentazione a comprova della sussistenza di tali segreti tecnici e commerciali permetterà, ai soggetti legittimati, l’esercizio del diritto di accesso a tutta la documentazione presentata, salvo le ulteriori specifiche limitazioni di legge.
13. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte della FEM, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54, 55 e 59 del Codice dei contratti e mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 81, comma 1, 83 e 84, del Codice dei contratti.
Ai sensi dell’art. 283, comma 1 del DPR 207/2010, il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti ed è così distinto:
- OFFERTA ECONOMICA fino ad un massimo di 60 PUNTI;
- OFFERTA TECNICA fino ad un massimo di 40 PUNTI.
La formazione della graduatoria degli operatori economici offerenti viene effettuata tramite il metodo aggregativo compensatore: la migliore offerta è quella del concorrente che consegue la somma maggiore dei punteggi ottenuti moltiplicando, per ogni criterio di valutazione, il peso (o punteggio) del criterio per il relativo coefficiente attribuito secondo le modalità nel proseguo illustrate.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nella documentazione di gara, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell’appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.
Le modalità di partecipazione alle sedute pubbliche sono indicate al paragrafo 14.
Ai sensi dell’art. 81, comma 3 del Codice dei contratti la FEM può decidere di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico. In tal caso la FEM provvederà a comunicarlo a tutti gli operatori economici offerenti a norma del’art. 79, comma 5 lettera b-bis del Codice dei contratti.
Nel caso in cui vi siano due o più offerte che abbiano ricevuto il medesimo punteggio si procederà direttamente in seduta pubblica all’aggiudicazione mediante sorteggio (ex art. 77 R.D. 827/1924).
Le imprese partecipanti sono vincolate fin dal momento della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione (salva la facoltà della FEM, ai sensi dell’art. 11 del Codice dei contratti, di chiedere il differimento di ulteriori 180 giorni).
ATTENZIONE:
1. Tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, le convocazioni per le sedute pubbliche del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice, l’elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi di gara, saranno tempestivamente pubblicate sito internet della FEM: xxx.xxxxx.xx, sezione Bandi e Gare d’appalto. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge.
2. Di tutte le sedute, sia pubbliche che riservate, verrà redatto apposito verbale contenente indicazione di tutte le operazioni compiute.
3. La FEM, al fine di assicurare la segretezza e integrità delle offerte presentate, conserverà le medesime in apposito armadio chiuso a chiave dando atto della loro integrità nei verbali di gara o in appositi rapporti ed in occasione di ogni successiva apertura.
4. Durante tutte le operazioni di gara, ai sensi dell’articolo 46 del Codice dei contratti, la FEM può invitare i concorrenti, ove necessario, a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.
14. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
Le operazioni di gara verranno condotte nelle modalità di seguito illustrate ed articolate in tali principali fasi:
A. verifica dei plichi e della documentazione amministrativa;
B. apertura delle offerte tecniche;
C. esame e valutazione delle offerte tecniche;
D. apertura delle offerte economiche, di estensione della garanzia e di riduzione dei tempi;
E. riparametrazione dei coefficienti di valutazione tecnica e calcolo del punteggio tecnico;
F. calcolo del punteggio economico e totale con individuazione delle offerte che appaiono anormalmente basse;
G. verifica dell’anomalia dell’offerta;
H. aggiudicazione provvisoria.
A. Verifica dei plichi e della documentazione amministrativa e apertura delle offerte tecniche
Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, le buste contenenti le stesse saranno aperte, in seduta pubblica fissata per il giorno 12/03/2013 ad ore 10.00 in Sala Capitolo presso l’ex Monastero Agostiniano sede degli uffici amministrativi della FEM, in Xxx X. Xxxx, 0 alla presenza di un dirigente della FEM (o di un suo delegato) e di altri due funzionari – costituiti quale Seggio di gara -, i quali sottoscriveranno apposito verbale in cui verranno documentate le operazioni svolte.
Eventuali modifiche di giorno, orario o luogo saranno comunicate sul sito internet della FEM, fino al giorno antecedente la suddetta data.
L’ingresso e la permanenza dei rappresentanti delle imprese concorrenti nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati al rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso la FEM ed all’esibizione del documento di identificazione. Al fine di consentire alla FEM di procedere all’identificazione, ad ogni rappresentante delle imprese concorrenti verrà chiesto di sottoscrivere un foglio di presenza con indicazione del ruolo rivestito all’interno dell’impresa.
In detta prima seduta il Seggio di gara, in conformità con le disposizioni di cui al presente disciplinare, procede ai seguenti adempimenti:
a) verifica della regolarità dei plichi pervenuti, della loro integrità e del rispetto del termine di presentazione delle offerte;
b) apertura dei plichi principali, ed esame volto a verificare che al loro interno siano presenti le buste “A” , “B”, “C” ed eventualmente “D” ed “E”;
c) apertura della sola busta “A “ ed esame volto alla verifica della documentazione in essa contenuta sia per i singoli operatori economici che per i raggruppamenti e i consorzi. In particolare il Seggio di gara verifica:
1. la corretta presentazione delle dichiarazioni richieste e l’eventuale valutazione dell’incidenza dei reati dichiarati sulla moralità professionale;
2. che una stessa Impresa non abbia presentato offerta in diversi raggruppamenti o consorzi;
3. che i consorziati indicati quali imprese per le quali il consorzio partecipa alla gara o le imprese facenti parte del raggruppamento non abbiano presentato offerta anche in forma individuale;
4. che l’importo della cauzione provvisoria non sia inferiore a quello indicato nel presente disciplinare di gara e che le modalità di presentazione della stessa non siano diverse da quelle prescritte (pena la richiesta di regolarizzazione).
ATTENZIONE:
1. Il Seggio di gara è comunque un organo distinto dalla Commissione giudicatrice indipendentemente dai soggetti di cui si compone.
B. Apertura delle offerte tecniche
Successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 84 del Codice dei contratti, la FEM nomina un’apposita Commissione giudicatrice incaricata dell’esame e della valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi a tale fase.
Ai sensi dell’art. 283, comma 2 del DPR 207/2010, in apposita seduta aperta al pubblico, la Commissione giudicatrice procede all’apertura delle buste “B” relative alle offerte tecniche con lo scopo di effettuare un controllo preliminare sul loro contenuto. A tal fine i documenti contenuti nelle offerte tecniche vengono siglati, timbrati e datati.
La data di tale seduta sarà indicata sul sito internet della FEM con valore di notifica agli effetti di legge. Con nota inoltrata tramite fax, o posta elettronica certificata/ordinaria verrà comunque data comunicazione della medesima agli operatori economici ammessi a tale fase della procedura di gara.
C. Esame e valutazione delle offerte tecniche
La Commissione giudicatrice provvede alla valutazione delle offerte in una o più sedute riservate seguendo il seguente procedimento:
a) analisi della documentazione tecnica inserita nelle buste “B” con verifica del rispetto delle caratteristiche tecniche minime degli articoli e servizi offerti (specificate nei rispettivi capitolati tecnici);
b) attribuzione dei coefficienti di valutazione tecnica esclusivamente in base a quanto stabilito nell’allegato F ed in particolare:
1. per i sottocriteri di natura qualitativa tangibile (misurabile) dati dalla semplice presenza o meno di una determinata caratteristica tecnica (sotto criteri 1.3 e 1.4), viene attribuito un coefficiente pari ad 1 (uno) alle offerte che presentano la caratteristica premiata e un coefficienza pari a 0 (zero) alle offerte che non presentano tale caratteristica;
2. per i sottocriteri di natura qualitativa tangibile (misurabile) dati dall’incremento o la riduzione di determinate caratteristiche tecniche minime (sotto criteri 1.2, 1.5, 1.6 e criteri 2 e 3), viene attribuito un coefficiente pari ad 1 (uno) all’offerta che presenta il maggiore incremento rispetto al requisito minimo ed alle altre offerte un coefficiente determinato applicando la seguente formula:
C(a)i = Ia/Imax
dove
C(a)i | Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio di valutazione (i) variabile da zero ad uno |
Ia | Incremento/Riduzione offerta dal concorrente (a) |
Imax | Incremento/Riduzione massima offerta |
3. per i sottocriteri di natura qualitativa intangibile (non misurabile) dati dall’apprezzamento di determinate caratteristiche da parte della Commissione giudicatrice (sotto criterio 1.1), viene attribuito un coefficiente variabile da 1 (uno) a 0 (zero) dato dalla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli dai singoli commissari in base agli specifici criteri motivazionali riportati nelle griglie di valutazione di cui all’allegato F.
Qualora la Commissione giudicatrice ravvisi la necessità di ottenere dei chiarimenti in merito alle offerte tecniche presentate formulerà la relativa richiesta utilizzando i recapiti indicati dagli operatori economici partecipanti ed assegnando un termine perentorio per la formulazione della risposta. In tale caso qualora l’operatore economico interessato non fornisca i chiarimenti richiesti entro il termine assegnatole o fornisca delle risposte inadeguate rispetto ai quesiti posti, la Commissione giudicatrice si troverà nell’impossibilità di effettuare totalmente o parzialmente la valutazione tecnica. In tale eventualità, ferma restando la necessità della dimostrazione del rispetto delle caratteristiche minime richieste in assenza delle quale viene disposta l’esclusione dell’operatore economico, la Commissione giudicatrice attribuirà, per i corrispondenti criteri di cui sono stati omessi gli elementi valutativi, un punteggio pari a zero.
Ultimati i lavori di esame e valutazione delle offerte tecniche la Commissione giudicatrice redige una tabella riportante i coefficienti attribuiti per ogni sottocriterio di valutazione e riferita a tutti gli operatore economici offerenti.
ATTENZIONE:
1. La Commissione giudicatrice può delegare ad alcuni suoi membri lo svolgimento di attività preparatoria, istruttoria o comunque prodromica sugli oggetti di valutazione (attività vincolate e di acquisizione di elementi di fatto e di diritto sui quali, poi, l’intera Commissione giudicatrice esprimerà il suo giudizio tecnico discrezionale).
2. La Commissione giudicatrice, qualora ravvisi la necessità di essere supportata nella propria attività in un circoscritto settore, ha la facoltà di chiedere l’affiancamento di uno o più esperti esterni con funzioni di consulenza e di assistenza legale, tecnica e professionale su singole e specifiche questioni.
3. La Commissione giudicatrice, quale “collegio perfetto”, opera sempre nel plenum dei suoi componenti nelle fasi in cui è chiamata a compiere valutazioni tecnico-discrezionali o ad esercitare prerogative decisorie, rispetto alle quali si configura l'esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale.
4. Le funzioni di segretario verbalizzante possono essere assunte o da un commissario o da un funzionario individuato dalla FEM. In tale ultimo caso il segretario verbalizzante è privo del diritto di voto e non partecipa in alcun modo alla formazione della volontà collegiale della Commissione giudicatrice limitandosi ad attività di segreteria.
D. Apertura delle offerte economiche, di estensione della garanzia e di riduzione dei tempi
Conclusa la valutazione delle offerte tecniche, in apposita seduta aperta al pubblico, la Commissione giudicatrice procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, di estensione della garanzia e di riduzione dei tempi (buste“C”). La data di tale seduta sarà indicata sul sito internet della FEM con valore di notifica agli effetti di legge. Con nota inoltrata tramite fax, o posta elettronica certificata/ordinaria verrà comunque data comunicazione della medesima agli operatori economici ammessi a tale fase della procedura di gara.
In tale seduta la Commissione giudicatrice procede, in particolare, alle seguenti operazioni:
a) all’apertura delle buste “C”;
b) alla verifica della regolarità e della completezza della documentazione in esse contenute che viene datata e siglata da parte del Presidente;
c) alla lettura degli importi offerti verificando i relativi conteggi ed effettuando le eventuali correzioni richieste;
d) alla lettura delle eventuali dichiarazioni di subappalto;
e) alla lettura dell’eventuale dichiarazione di riduzione dei tempi di intervento per il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia on-site;
f) alla lettura dell’eventuale dichiarazione di estensione della garanzia di prodotto;
g) alla lettura dell’eventuale dichiarazione di riduzione dei tempi di consegna;
h) all’apertura dell’eventuale busta “D” per la verifica dei documenti di cui all’art. 38, comma 2 – del Codice dei contratti. Qualora la Commissione giudicatrice accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate;
i) alle operazioni di calcolo del punteggio tecnico, economico, totale e all’individuazione delle offerte che appaiono anormalmente basse come di seguito descritto.
ATTENZIONE:
1. La Commissione giudicatrice procede ad una verifica dell’offerta economica presentata secondo le seguenti modalità:
a) in caso di discordanza tra gli importi espressi in cifre e quelli indicati in lettere facendo prevalere quelli espressi in lettere;
b) tenendo per validi e immutabili gli importi unitari offerti provvedendo, ove si riscontri degli errori nel calcolo degli importi complessivi parziali e nell’importo complessivo offerto (dato dalla somma degli importi complessivi parziali), a correggerli.
E. Riparametrazione dei coefficienti di valutazione tecnica e calcolo del punteggio tecnico
Nella medesima seduta aperta al pubblico dedicata all’apertura delle offerte economiche, di estensione della garanzia e di riduzione dei tempi, la Commissione giudicatrice procede al calcolo del punteggio tecnico attribuito ad ogni operatore economico offerente ammesso a tale fase.
Per il calcolo del punteggio tecnico la Commissione giudicatrice applica il seguente metodo:
a) calcola, per ciascun criterio di valutazione articolato in sottocriteri (pertanto esclusivamente per il criterio 1 “Servizi di assistenza tecnica), il punteggio tecnico attribuito ad ogni sottocriterio moltiplicando il relativo coefficiente di valutazione per il corrispondente peso massimo attribuibile:
P(a)i = Cr(a)i x Pmax(i)
dove
P(a)i | Punteggio attribuito all’offerta (a) rispetto al sottocriterio di valutazione (i) |
C(a)i | Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al sottocriterio di valutazione (i) |
Pmax (i) | Peso massimo attribuibile al sottocriterio di valutazione (i) |
b) calcola, per ciascun criterio di valutazione articolato in sottocriteri, il punteggio totale attribuito ad ogni offerente sommando, per ciascuno di essi, i corrispondenti punteggi attribuiti per ogni sottocriterio di valutazione;
c) procede, per ogni criterio di valutazione articolato in sottocriteri, alla riparametrazione dei punteggi totali attribuiti ad ognuno di essi assegnando a quello più alto il coefficiente pari 1 (uno) e proporzionando ad esso gli alti secondo la seguente formula:
Cr(a)i = Pa/Pmax
dove
Cr(a)i | Coefficiente di riparametrazione della prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio di valutazione (i) variabile da zero ad uno |
Pa | Punteggio ottenuto dal concorrente (a) |
Pmax | Punteggio massimo attribuito |
d) calcola il punteggio attribuito ad ogni criterio di valutazione moltiplicando il relativo coefficiente di valutazione, così come riparametrato (per il solo criterio 1), per il corrispondente peso massimo attribuibile:
P(a)i = C(a)i x Pmax(i)
dove
P(a)i | Punteggio attribuito all’offerta (a) rispetto al criterio di valutazione (i) |
C(a)i | Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio di valutazione (i) riparametrato per i soli criteri di valutazione articolati in sottocriteri |
Pmax (i) | Peso massimo attribuibile rispetto al criterio di valutazione (i) |
e) calcola il punteggio tecnico totale attribuito ad ogni offerente sommando, per ciascuno di essi, i corrispondenti punteggi attribuiti per ogni criterio di valutazione.
ATTENZIONE:
1. Nelle operazioni di calcolo del punteggio tecnico tutti i conteggi saranno effettuati tenendo conto di tre cifre decimali, arrotondate per eccesso qualora il quarto decimale sia pari o superiore a cinque, o per difetto se inferiore.
F. Calcolo del punteggio economico e totale ed individuazione delle offerte che appaiono anormalmente basse
Terminate le operazioni di calcolo del punteggio tecnico attribuito ad ogni operatore economico offerente ammesso a tale fase, la Commissione giudicatrice procede al calcolo del punteggio economico utilizzando il seguente metodo:
a) attribuisce un coefficiente pari ad 1 (uno) all’offerta con il valore (importo) più basso ed alle altre offerte un coefficiente determinato applicando la seguente formula:
C(a)p = Vmin/Va
dove
C(a)p | Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio di valutazione relativo al prezzo variabile da zero ad uno |
Vmin | Valore (importo) più basso offerto |
Va | Valore (importo) dell’offerta dal concorrente (a) |
b) calcola il punteggio attribuito al criterio di valutazione relativo al prezzo moltiplicando il relativo coefficiente di valutazione per il corrispondente peso massimo attribuibile (40 punti):
P(a)p = Cr(a)p x Pmax(p)
dove
P(a)p | Punteggio attribuito all’offerta (a) rispetto al criterio di valutazione relativo al prezzo |
C(a)p | Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio di valutazione relativo al prezzo |
Pmax (p) | Peso massimo attribuibile rispetto al criterio di valutazione relativo al prezzo (40) |
Una volta calcolato il punteggio economico attribuito ad ogni operatore economico offerente ammesso a tale fase, la Commissione giudicatrice calcola, per ciascuno di essi, il punteggio totale applicando la seguente formula
Ptot(a) = Ptot(a)t + Ptot(a)e
dove
Ptot(a) | Punteggio totale attribuito all’offerta (a) |
Ptot(a)t | Punteggio totale attribuito all’offerta (a) rispetto ai criteri di valutazione tecnica |
Ptot(a)e | Punteggio totale attribuito all’offerta (a) rispetto al criterio di valutazione economica |
Quindi la Commissione giudicatrice procede all’esame alla verifica dell’esistenza di eventuali offerte che appaiono anormalmente basse ai sensi dell’articolo 86 del Codice dei contratti e dell’art. 284 e 121, comma 10 del DPR 207/2010.
In particolare, ai fini dell’individuazione delle offerte sospette di anomalia, la Commissione giudicatrice procede secondo le seguenti modalità:
1. verifica se vi sono delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione tecnica, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti;
2. si riserva la facoltà di valutazione del carattere anormalmente basso anche per offerte che, pur non apparendo anormalmente basse, non risultano congrue rispetto alla prestazione offerta;
3. qualora verifichi che talune offerte appaiano anormalmente basse, secondo le modalità suddette, il presidente della Commissione giudicatrice chiude la seduta pubblica e trasmette la documentazione al responsabile del procedimento in fase di individuazione del contraente per l’attivazione della procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta.
ATTENZIONE:
1. La FEM si riserva la facoltà, ai sensi dell’articolo 88, comma 7 del Codice dei contratti, di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.
G. Verifica dell’anomalia dell’offerta (eventuale)
Il responsabile del procedimento procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del Codice dei contratti avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della FEM ovvero della Commissione giudicatrice. Il responsabile del procedimento, oltre ad avvalersi degli uffici o organismi tecnici della FEM o della stessa Commissione giudicatrice, qualora lo ritenga necessario, può richiedere la nomina della specifica commissione prevista dall'articolo 88, comma 1-bis, del Codice dei contratti e dall’art 121, comma 4 del DPR 207/2010. In tal caso, ai sensi dell’art. 121, comma 5 del DPR 207/2010 la specifica commissione è nominata utilizzando in via prioritaria personale interno alla FEM, fatte salve motivate situazioni di carenza di organico o di specifiche competenze tecniche non rinvenibili all'interno della FEM stessa, attestate dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dalla dirigente del servizio amministrativo.
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 88 del Codice dei contratti, richiede per iscritto, a mezzo fax o posta elettronica certificata, assegnando al concorrente un termine non inferiore a 15 giorni per rispondere, le giustificazioni relative alle voci di prezzo ed agli altri elementi di valutazione dell’offerta al fine di poter escludere l’incongruità dell’offerta medesima.
Qualora il responsabile del procedimento non ritenga sufficienti le giustificazioni prodotte richiederà per iscritto all’offerente ulteriori precisazioni ritenute pertinenti, assegnando un termine ulteriore non inferiore a 5 giorni.
Il responsabile del procedimento, ovvero la specifica commissione prevista dall'articolo 88, comma 1-bis del Codice dei contratti e dall’art 121, comma 4 del DPR 207/2010, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle precisazioni fornite.
Poiché l’esclusione è disposta solo all’esito di ulteriore verifica in contradditorio, il responsabile del procedimento, terminato l’esame delle giustificazioni e precisazioni, prima di proporre alla Commissione giudicatrice di escludere l’impresa, convoca il concorrente interessato con un anticipo non inferiore a 3 giorni lavorativi invitandolo a presentare ogni ulteriore elemento che lo stesso ritenga utile al fine di provare la congruità dell’offerta presentata. La convocazione avviene mediante fax o posta elettronica certificata.
A norma dell’art. 88, comma 5, del Codice dei contratti se il concorrente non si presenta nel giorno, luogo ed ora indicata dal responsabile del procedimento, può prescindere dalla sua audizione.
A conclusione di tutte le operazioni di valutazione, il responsabile del procedimento trasmette gli atti alla Commissione giudicatrice e formula proposta di ammettere le offerte o di escluderle qualora le stesse si dimostrino nel loro complesso inaffidabili.
Il responsabile del procedimento procede a convocare la nuova seduta pubblica di gara della Commissione giudicatrice. La data di tale seduta viene indicata sul sito internet della FEM con valore di notifica agli effetti di legge. Con nota inoltrata tramite fax, o posta elettronica certificata/ordinaria viene comunque data comunicazione della medesima agli operatori economici interessati.
ATTENZIONE:
1. Il procedimento di verifica delle offerte anomale costituisce espressione di un potere tecnico discrezionale della FEM sindacabile solo nell’ipotesi in cui le valutazioni ad esso sottese siano abnormi o manifestamente illogiche o affette da errori di fatto. Il giudizio conclusivo ha natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme: conseguentemente qualora la Commissione giudicatrice ritenga che vi siano delle offerte anomale la relativa motivazione sarà rigorosa. Viceversa, qualora la Commissione giudicatrice escluda l’anomalia delle offerte esaminate, la positiva valutazione di congruità delle medesime è sufficientemente espressa anche con una motivazione per relationem alle giustificazioni rese dalle imprese offerenti.
2. Sarà disposta l’esclusione dalla gara degli offerenti che non presentano le giustificazioni o le precisazioni richieste entro il termine assegnato.
3. Delle operazioni compiute dalla Commissione giudicatrice in seduta riservata viene redatto apposito verbale del quale è data lettura nella successiva seduta pubblica di gara.
4. La Commissione giudicatrice procederà all’esclusione del concorrente solo se, al termine dell’iter di valutazione e in base all’esame degli elementi forniti, l’offerta risulti nel suo complesso inaffidabile.
H. Aggiudicazione provvisoria
Successivamente, nella medesima seduta pubblica di apertura delle buste “C” nel caso in cui non vi sia stata alcuna offerta che appaia anormalmente bassa, o nell’apposita seduta aperta al pubblico nel caso in cui si sia reso necessario procedere alla verifica delle offerte che appaiono anormalmente basse, la Commissione giudicatrice effettua le seguenti operazioni:
a) (eventuale) espone gli esiti delle operazioni di verifica dell’anomalia dichiarando l’anomalia delle offerte che, all’esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue o, nel caso in cui venga accertata la congruità delle offerte medesime, le dichiara non anomale;
b) formula la graduatoria delle offerte ammesse;
c) dispone l’aggiudicazione provvisoria a favore dei primi tre operatori economici che hanno presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per la FEM (eventualmente procedendo con il sorteggio, ai sensi dell’art. 77 del X.X. 000/0000, nel caso in cui vi siano due o più offerte con il medesimo punteggio utile per l’aggiudicazione);
d) dà atto che l’aggiudicazione definitiva viene disposta dalla dirigente del servizio amministrativo e che diventerà efficace solo a seguito della verifica del possesso dei requisiti autodichiarati.
ATTENZIONE:
1. I punteggi attribuiti alle offerte tecniche e alle offerte economiche non verranno modificati dopo l’apertura delle offerte economiche anche se un concorrente, per una qualsiasi ragione (ad es. in caso di dichiarazione di anomalia dell’offerta o nell’ipotesi di mancata verifica del possesso dei requisiti autodichiarati, ecc.), venga escluso dalla procedura di gara o ritiri la propria offerta.
2. Ai sensi dell’art. 59, comma 5 del d.lgs. 163/2006, il numero di operatori parti dell’accordo quadro è 3 (tre) purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i requisiti stabiliti dalla documentazione di gara. Nell’ipotesi in cui non vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i requisiti stabiliti dalla documentazione di gara la FEM si riserva comunque la facoltà di stipulare l’accordo quadro.
15. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E SUA COMUNICAZIONE
L’aggiudicazione definitiva è disposta con provvedimento della dirigente del servizio amministrativo e diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti autodichiarati.
Ai sensi dell’art. 79, comma 5, lettera a) del Codice dei contratti, la FEM dà comunicazione motivata (anche tramite l’invio dei verbali di gara e con indicazione della data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto) dei risultati della presente procedura di gara, entro cinque giorni dall’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva della dirigente del servizio amministrativo, ai tre operatori economici aggiudicatari, al concorrente che segue in graduatoria, a tutte le imprese che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, alle imprese le cui offerte siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il disciplinare o il bando, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.
ATTENZIONE:
1. Ai fini dell’effettuazione delle comunicazioni riferite alla procedura di gara, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies del Codice dei contratti, è chiesto obbligatoriamente al concorrente di indicare quantomeno un numero di fax e/o un indirizzo di posta elettronica certificata.
2. La comunicazione di aggiudicazione definitiva è effettuata per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax. Nel caso di invio a mezzo posta o notificazione, dell'avvenuta spedizione è data contestualmente notizia al destinatario mediante fax o posta elettronica, anche non certificata. La comunicazione è accompagnata dal provvedimento di aggiudicazione definitiva, dalla relativa
motivazione (sostituibile mediante invio dei verbali di gara), dall’indicazione della data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, dall’indicazione di eventuali limiti all’accesso alla documentazione richiamata e dal nominativo del referente a cui potranno essere richieste eventuali informazioni anche in riferimento all’accesso che viene garantito durante tutto l’orario di apertura al pubblico degli uffici amministrativi della FEM.
3. Fermi i divieti e differimenti dell'accesso previsti dall'articolo 13 del Codice dei contratti, l'accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i provvedimenti oggetto delle comunicazioni è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante visione ed estrazione di copia senza la necessità di apposita istanza scritta (salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dell'accesso adottati ai sensi del citato articolo 13). Per facilitare l’accesso alla documentazione di gara si invita comunque a contattare il referente indicato nella comunicazione.
16. VERIFICA DEI REQUISITI
La FEM, una volta disposta l’aggiudicazione definitiva, procede alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara ed indicati dal’art. 38 del Codice dei contratti.
E’ acquisita direttamente dalla FEM, presso le competenti Autorità, la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dalle imprese aggiudicatarie le quali devono eventualmente indicare:
a) se modificato, l’elenco aggiornato degli amministratori aventi la legale rappresentanza dell’impresa e non risultanti dal certificato della CCIAA, al fine di consentire l’acquisizione da parte della FEM del relativo certificato penale del casellario giudiziale;
b) se modificate, l’elenco delle posizione contributive in capo all’impresa al fine di consentire alla FEM l’acquisizione del relativo DURC;
c) ogni ulteriore modifica intervenuta dopo la data di presentazione dell’offerta che incide sulla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice dei contratti.
IL RISCONTRO DELL’ASSENZA DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE IN CAPO AD UN’IMPRESA AGGIUDICATARIA COMPORTA:
a) revoca dell’aggiudicazione con esclusione dalla gara e riaggiudicazione a favore dell’impresa che segue in graduatoria;
b) segnalazione della falsa dichiarazione all’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e all’Autorità giudiziaria.
ATTENZIONE:
1. In caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio o di GEIE la dimostrazione dei requisiti di partecipazione deve riguardare tutti i soggetti del raggruppamento, del consorzio o del GEIE che, in base al paragrafo 8 lettera A.3, devono presentare le dichiarazioni indicate ai fini della partecipazione alla gara.
2. I concorrenti non sono tenuti a trasmettere documenti o certificati già in possesso di amministrazioni pubbliche. In tale caso provvederà direttamente la FEM che chiederà al concorrente di indicare l’amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti.
3. In caso di imprese straniere appartenenti all’Unione europea, ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei contratti, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.
4. La FEM si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni anche di concorrenti diversi dalle imprese aggiudicatarie.
5. Si precisa che ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter, del Codice dei contratti, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la FEM ne dà segnalazione all’AVCP che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel
casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera h), del Codice dei contratti, per un periodo fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
17. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DEI SOGGETTI AGGIUDICATARI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZO NON COSTITUITO
Ai sensi dell’art. 37, comma 8 del Codice dei contratti, per la presentazione dell’offerta, ai raggruppamenti (o consorzi) non costituiti, in caso di aggiudicazione, la FEM richiede la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura, risultante da scrittura privata con sottoscrizione autenticata nei modi stabiliti dalla legge, oppure da copia autenticata della stessa, dal cui testo risulti espressamente:
a) che le partecipanti alla gara si sono costituite in associazione tra loro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 del Codice dei contratti;
b) che la predetta associazione temporanea persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente disciplinare;
c) che l’offerta congiunta determina la responsabilità solidale nei confronti della FEM di tutte le raggruppate;
d) che il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi della FEM;
e) che alla capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle associate nei confronti della Stazione appaltante in relazione all’appalto, fino all’estinzione di ogni rapporto;
f) la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, in relazione all’obbligo stabilito dall’art. 37 comma 13 del Codice dei contratti, qualora non risulti da ulteriore documentazione presentata.
18. STIPULAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E SUA COMUNICAZIONE
Ai fini della stipulazione dell’accordo quadro le tre imprese aggiudicatarie devono presentare:
a) COPIA DEL CAPITOLATO D’ONERI sottoscritto su ogni pagina per espressa accettazione e per esteso (nome e cognome) dal legale rappresentante dell’Impresa aggiudicataria o da persona abilitata ad impegnare validamente la stessa;
b) COPIA DEL CAPITOLATO TECNICO riferito ad ogni articolo sottoscritto su ogni pagina per espressa accettazione e per esteso (nome e cognome) dal legale rappresentante dell’Impresa aggiudicataria o da persona abilitata ad impegnare validamente la stessa;
c) MODELLO GAP completo di tutti i dati previsti nel modulo riservato all’Impresa, datato e sottoscritto dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare validamente la stessa;
d) COMUNICAZIONI AI FINI DELLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI con indicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche nonché delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della legge n. 136/2010;
e) INDICAZIONE DEL REFERENTE DELL’IMPRESA (nominativo, numero di telefono fisso, mobile e fax, recapiti di posta elettronica ordinaria/certificata) secondo quanto stabilito dal CDO a cui si rinvia;
f) INDICAZIONE DEL REFERENTE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI RECAPITI PER L’INVIO DELLE RICHIESTE D’OFFERTA RELATIVE AGLI APPALTI SPECIFICI;
g) DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DEL PAGAMENTO DEGLI ONERI CONTRATTUALI E DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA FEM PER GLI AVVISI E LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO (Ai sensi dell’art. 34, comma 35 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179).
L’accordo quadro è sottoscritto, subordinatamente agli adempimenti di cui al DPR 3 giugno 1998, n. 252 (antimafia), entro i termini che saranno successivamente comunicati alle imprese aggiudicatarie. Il termine indicato dalla FEM per la sottoscrizione dell’accordo quadro da parte delle Imprese aggiudicatarie è da considerare perentorio. Pertanto il mancato rispetto del suddetto termine comporta la facoltà della FEM di revocare dell’affidamento e di disporre l’escussione della cauzione provvisoria procedendo con l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria (o ai concorrenti che seguono in graduatoria).
Secondo quanto stabilito dall’art. 11, comma 10 del Codice dei contratti, l’accordo quadro non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva (salvo le eccezioni espressamente stabilite dal Codice dei contratti).
Ai sensi dell’art. 79, comma 5, lett. b-ter) del Codice dei contratti, la FEM comunica entro cinque giorni la data di avvenuta stipulazione dell’accordo quadro al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, ai candidati le cui offerte siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il disciplinare, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva. Le modalità di tale comunicazione sono le medesime di quelle stabilite per la comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.
ATTENZIONE:
1. La mancata produzione della documentazione necessaria alla stipulazione dell’accordo quadro entro il termine perentorio di assegnato dalla FEM nella lettera di comunicazione di aggiudicazione definitiva comporta la revoca dell’affidamento e l’escussione della cauzione provvisoria da parte della FEM, che aggiudica l’accordo quadro al concorrente che segue in graduatoria.
2. Le fideiussioni bancarie e le polizze fideiussorie non conformi a quanto prescritto nel presente disciplinare di gara e nel CDO devono essere adeguate alle prescrizioni stesse. Nel caso l’Impresa aggiudicataria non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile alla stessa.
3. Le fideiussioni bancarie e le polizze fideiussorie accettate, nonché tutti gli altri documenti comprovanti la costituzione del deposito cauzionale relativo agli appalti specifici discendenti dall’accordo quadro, saranno depositati presso l’Ufficio acquisti, servizi generali e appalti.
20. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, la FEM fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti:
1. Finalità del trattamento: i dati forniti vengono acquisiti dalla FEM per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico economiche dei concorrenti richieste per l’esecuzione dell’appalto nonché per l’aggiudicazione e gli adempimenti di legge. I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla FEM ai fini della stipula del contratto e per gli adempimenti ad essa connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica e amministrativa del contratto stesso.
2. Natura del conferimento: il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla FEM potrebbe determinare l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la decadenza dell’aggiudicazione.
3. Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato dalla FEM in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.
4. Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: i dati potranno essere comunicati:
a) al personale della FEM;
b) a collaboratori autonomi, professionisti e consulenti che prestino attività di consulenza alla FEM in ordine al presente procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
c) al Ministero dell’economia e delle finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
d) agli altri concorrenti che facciano richiesta di accesso a documenti di gara ai sensi della L. 241/1990 (salvo quanto stabilito dall’art. 13 del Codice dei contratti);
I dati conferiti dal concorrente, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara e il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, potranno essere diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxx.xx
5. Diritti del concorrente interessato: al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003.
6. Titolare del trattamento: titolare del trattamento è la FEM.
21. ULTERIORI INFORMAZIONI
La presente gara è indetta dalla Fondazione Xxxxxx Xxxx, costituita con atto notarile di data 24 luglio 2007, registrato in data 30 luglio 2007, al numero 4420, quale Ente di interesse pubblico senza fine di lucro, dotato di personalità giuridica di diritto privato, iscritta al n. 231 del registro delle persone giuridiche private della Provincia di Trento. Ai fini della Direttiva UE n. 2004/18 la stazione appaltante è Organismo di Diritto Pubblico.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, PER LA FASE DI INDIVIDUAZIONE DEL
CONTRAENTE, ai sensi dell’art. 10, comma 9 del Codice dei contratti, dell’art. 272 del DPR 207/2010 e della L.P. n. 23/1992, è il xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, responsabile dell’ufficio acquisti, servizi generali ed appalti.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, PER LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO,
ai sensi dell’art. 10, comma 9 del Codice dei contratti, dell’art. 272 del DPR 207/2010 e della L.P. n. 23/1992, è il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, dirigente del servizio sistemi informativi, organizzazione e comunicazione della FEM.
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO REFERENTE PER LA PROCEDURA DI GARA è il xxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxx (Tel: 0461/615552 e-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx.).
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
- dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx -
x.xx Xxxxx
FC/x.xx Xxxxx Xxxxxxxx
GG/x.xx Xxxxxxxx Xxxxxx Allegati:
1. Fac-simile istanza di partecipazione (allegato A);
2. Fac-simile autodichiarazione requisiti (allegato B ed eventualmente B1);
3. Modello GAP impresa partecipante (allegato C):
4. Modello informativa privacy (allegato D);
5. Fac-simile offerta economica (allegato E);
6. Modalità di presentazione dell’offerta tecnica e criteri di valutazione delle offerte (allegato F);
7. Scheda di sintesi dell'offerta tecnica presentata (allegato G);
8. Schema accordo quadro (allegato H).