CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI CON I FONDI DI ROTAZIONE
CONVENZIONE QUADRO PER LA GESTIONE DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI CON I FONDI DI ROTAZIONE
TRA
VENETO SVILUPPO S.p.A., con sede in Xxxxxxx-Xxxxxxxx (XX), Xxx xxxxx Xxxxxxxxx 00/X – P.S.T. Xxxx Edificio Lybra, capitale sociale Euro 112.047.840,00 i.v., con codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al registro delle imprese di Venezia 00854750270, in persona del Presidente nonché legale rappresentante pro tempore xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a Venezia il 18 marzo 1965, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a ciò autorizzato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 settembre 2020 (di seguito “Veneto Sviluppo” o “VS” o il “Gestore”)
E
Banca/Società di Leasing
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(di seguito il “Co-finanziatore”)
congiuntamente le “Parti” e disgiuntamente la “Parte”
PREMESSO CHE
1. la Regione del Veneto (di seguito anche la “Regione”), in attuazione della Legge Regionale n. 21 del 28 maggio 2020, con DGR n. 1240 del 1° settembre 2020, ha affidato a Veneto Sviluppo la gestione del Fondo di rotazione "Anticrisi attività produttive per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese coinvolte nella crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da "COVID-19" (di seguito il “Fondo Anticrisi COVID”), per iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti e interventi di supporto finanziario;
2. detto Fondo sarà gestito da Veneto Sviluppo sino al 31 dicembre 2021, salvo la necessità di ulteriori proroghe da disporre con legge regionale, motivate dal perdurare di esigenze di liquidità da parte delle imprese dovute alla crisi sanitaria di cui sopra;
3. le caratteristiche di operatività del suddetto Fondo sono quelle indicate nell’allegato A) alla sopra citata DGR n. 1240/2020 “Disposizioni Operative”, ed in particolare, tra l’altro:
a. possono accedere al finanziamento le PMI con sede operativa in Veneto, in regolare attività alla data di presentazione della domanda e operanti nei settori dell'industria, artigianato, commercio e servizi;
b. l’agevolazione è concessa in alternativa, a scelta del beneficiario, nel rispetto dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 27 giugno 2014 o n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 sugli aiuti “de minimis” o del Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
c. l'esame delle domande da parte del Gestore avviene in ordine cronologico e consiste nella verifica della congruità dell’iniziativa rispetto alla disciplina regionale di riferimento, ed in particolare della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità all’agevolazione previsti dalla medesima disciplina, che fa seguito alla valutazione di merito creditizio e di concedibilità del finanziamento effettuata dal Co- finanziatore con riguardo congiuntamente alla propria Quota banca e alla Quota regionale. Il Gestore farà propria la valutazione effettuata dal Co-finanziatore, con la definitiva delibera di ammissione all’agevolazione;
d. il rischio di mancato rimborso del finanziamento da parte della PMI beneficiaria è a carico del Fondo per la parte di competenza (Quota regionale);
e. in caso di mancato rimborso del finanziamento da parte della PMI, il recupero della Quota regionale compete al Gestore, che può procedere anche con le modalità di cui al combinato disposto dell'articolo 3, comma 2, con l'articolo 9, comma 5 del decreto legge 123/1998, oltre che avere la facoltà di delegare a terzi il suddetto recupero;
4. Veneto Sviluppo intende regolare, con la presente Convenzione (di seguito la “Convenzione”), l’utilizzo specifico del Fondo Anticrisi COVID.
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 – Premesse
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della Convenzione.
Art. 2 – Oggetto dell’accordo
1. La Convenzione disciplina i rapporti intercorrenti tra le Parti per quanto riguarda la modalità di presentazione delle domande di accesso al Fondo Anticrisi COVID, la relativa istruttoria, la concessione, l’erogazione e il recupero delle somme erogate con l’intervento di detto Fondo.
2. Per tutto quanto attiene ai requisiti soggettivi e oggettivi delle imprese beneficiarie, alla finanziabilità delle domande, al regime di aiuto, alla rendicontazione, agli obblighi in capo al Co-finanziatore, ai controlli, rinunce, revoche e subentri si rinvia alle Disposizioni Operative del Fondo di Rotazione “Anticrisi attività produttive”, Allegato A alla DGR n. 1240 del 1° settembre 2020 (di seguito le “Disposizioni Operative” – All. A) alla Convenzione).
Art. 3 – Caratteristiche dei finanziamenti
1. Posto che gli interventi del Fondo possono essere richiesti da soggetti aventi le caratteristiche specificatamente previste dalle Disposizioni Operative, il finanziamento:
1.1. può essere concesso distintamente per iniziative di investimento o per interventi di supporto finanziario, per importo complessivo compreso, rispettivamente, tra 20.000,00 e 500.000,00 euro, e tra 50.000,00 e 250.000,00 euro; con durata massima compresa rispettivamente, tra 36 e 120 mesi (compresi max 24 mesi di preammortamento) e tra 36 e 60 mesi (compresi max 12 mesi di preammortamento); l’eventuale preammortamento tecnico non è ricompreso nelle durate massime di rimborso di cui sopra;
1.2. si configura come intervento unitario, costituito da una quota di provvista pubblica regionale (la “Quota regionale”) messa a disposizione dal Gestore a tasso zero per un importo non superiore al 50%, e da una quota di provvista privata (“Quota privata”), messa a disposizione dal Co-finanziatore sino alla concorrenza del 100%, ad un tasso (“Tasso Quota privata”) non superiore al “Tasso Convenzionato” riferibile alla periodicità del rimborso.
2. Il “Tasso Convenzionato” è il tasso di interesse massimo applicabile sulla “quota privata”, determinato sulla base della quotazione “Euribor” (in caso di tasso variabile) o “Eurirs” (in caso di tasso fisso) maggiorata di max 500 basis points. Per la verifica del rispetto dei valori del “Tasso Convenzionato”, il Gestore fa riferimento alle quotazioni riportate nel documento “Tabella Fondi”, pubblicato mensilmente sul proprio sito alla pagina xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xx/Xxxxxxxx/Xxxxxxxxx/XxxxxxxxXxxxxx?xx tion=2, ed in particolare ai parametri “Euribor/Eurirs a 3/6 mesi – media mese precedente – tasso 360”.
3. il finanziamento è erogabile: in un’unica soluzione se finalizzato al supporto finanziario, in massimo due tranches se finalizzato ad investimenti, a fronte di rendicontazione delle spese a stato avanzamento lavori.
4. Il rimborso può avvenire in rate trimestrali o semestrali costanti posticipate scadenti a fine trimestre/semestre solare.
5. E’ previsto un unico contratto di finanziamento contenente due distinti piani di ammortamento aventi le medesime scadenze di rimborso, quello riferito alla Quota regionale a tasso zero e quello riferito alla Quota privata.
6. Il contratto di finanziamento deve obbligatoriamente contenere la presa d’atto e accettazione da parte del beneficiario che:
a) la concessione delle agevolazioni relative alla Quota regionale si inserisce nell'ambito degli interventi pubblici di supporto alle imprese danneggiate dalla crisi economica conseguente all’emergenza sanitaria Covid-19, come definiti dalla Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1240 del 1° settembre 2020;
b) in caso di inadempienza degli obblighi assunti con la domanda di agevolazione o qualora sia accertata l’assenza o la perdita dei requisiti richiesti per beneficiare dell'agevolazione e comunque al ricorrere di una o più cause di revoca regolate dalle Disposizioni Operative, il Gestore può adottare la revoca dell’intervento regionale;
c) nel caso in cui la revoca comporti l’obbligo di restituzione delle risorse regionali percepite, i relativi crediti sono assistiti da privilegio generale ex D.Lgs. 123/98 e potranno essere recuperati anche tramite iscrizione a ruolo del relativo debito.
Art. 4 – Presentazione delle domande e ammissione alle agevolazioni
1. Il Co-finanziatore provvede a:
a) raccogliere le richieste di finanziamento presentate dalle PMI selezionando le iniziative in base alla conformità con i criteri di ammissibilità indicati dalle Disposizioni Operative;
b) effettuare, anche nell’interesse del Gestore con riferimento alla Quota regionale, la valutazione del merito creditizio dell’impresa richiedente e della concedibilità del finanziamento, in piena autonomia di giudizio e secondo i propri criteri di affidabilità;
c) in caso di esito positivo dell’istruttoria e relativa delibera di concessione del finanziamento da parte del Gestore, a mettere a disposizione la propria Quota per il finanziamento delle iniziative ammesse all’agevolazione in concorso con i fondi regionali ed inoltre a gestire, come mandataria senza rappresentanza del Gestore, le somme che da questa le saranno trasferite per la concessione dei finanziamenti.
2. Il Gestore per ciascuna domanda presentata, sulla base della positiva valutazione del merito creditizio e della concedibilità del finanziamento rilasciata dal Co-finanziatore, effettua la valutazione della congruità dell’iniziativa rispetto alla disciplina regionale di riferimento, ed in particolare della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità all’agevolazione previsti dalla disciplina medesima, deliberando in merito all’ammissione all’agevolazione mediante l’utilizzo della provvista pubblica per il co- finanziamento. Il Gestore provvede tempestivamente, anche con modalità informatica, a dare comunicazione dell’avvenuta ammissione all’agevolazione all’impresa richiedente e al Co-finanziatore, indicando nel dettaglio i termini dell’operazione finanziaria e dell’agevolazione concessa (compresi i termini di validità della delibera di concessione, come stabiliti dalla DGR di riferimento), ovvero la non ammissione, e le correlate motivazioni della stessa.
3. A sostegno dell’operazione, il Co-finanziatore potrà acquisire sull’intero finanziamento le garanzie ritenute caso per caso più idonee, comprese le garanzie di natura pubblica (come quelle, a titolo esemplificativo, fornite dal Fondo di Garanzia PMI). Qualora le garanzie pubbliche individuate dal Co-finanziatore risultassero non compatibili con la natura pubblica della Quota regionale, le medesime potranno essere acquisite limitatamente alla Quota privata, fermo restando quanto previsto al successivo comma
5. Resta fermo il privilegio generale spettante al Gestore ex art. 9 D.Lgs. 123/1998, nel caso di revoca dell’agevolazione. Le garanzie acquisite saranno prioritariamente quelle aziendali e del soggetto economico, con esclusione della costituzione in garanzia di disponibilità finanziarie derivanti dall’erogazione del finanziamento agevolato.
4. In eventuale assenza del riconoscimento del privilegio, le garanzie vengono eventualmente escusse dal Co-finanziatore anche per la quota regionale con la regola del “pari passu”, con eguale dignità e senza postergazione alcuna.
5. Qualora tutte o parte delle garanzie sul finanziamento individuate dal Co-finanziatore fossero applicabili sulla sola Quota privata in quanto non compatibili con la natura pubblica della Quota regionale di cofinanziamento, il Gestore si riserva di non ammettere alle agevolazioni l’iniziativa presentata, ovvero di far acquisire al Co-finanziatore altre forme di garanzia integrative e compatibili a presidio della sola Quota regionale.
6. Il Co-finanziatore si obbliga a comunicare al Gestore per tutta la durata dell’operazione, entro 45 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza:
• ogni significativa variazione del merito creditizio dell’impresa beneficiaria;
• ogni evento aziendale di modifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla disciplina regionale di riferimento, che abbia effetto per il mantenimento dell’agevolazione.
7. Per le operazioni oggetto della presente Convenzione il Co-finanziatore si impegna ad applicare all’impresa beneficiaria, caso per caso, le condizioni più favorevoli possibili relativamente ai costi accessori dell’operazione, quali commissioni, spese di istruttoria o altro.
Art. 5 Erogazione dei finanziamenti
1. A seguito dell’ammissione alle agevolazioni della domanda di finanziamento, Il Gestore rende disponibile al Co-finanziatore la Quota regionale di ciascun finanziamento, a scadenze predefinite e dietro richiesta di quest’ultimo, il tutto per via informatica.
2. Una volta ricevuta la Quota regionale, il Co-finanziatore di impegna ad erogare il finanziamento all’impresa beneficiaria, entro il termine massimo dei successivi 15 giorni, eventualmente prorogabile dal Gestore su richiesta motivata del Co-finanziatore. Decorso inutilmente tale termine, il Co-finanziatore sarà tenuto a restituire la Quota regionale maggiorata dell’interesse legale, oppure con pari valuta dell’accredito ricevuto.
3. L’intervenuta restituzione della Quota regionale non preclude al Co-finanziatore la possibilità di reiterare la richiesta di erogazione della Quota regionale, entro i termini di validità della delibera di concessione del Gestore.
Art. 6 Obblighi del Co-finanziatore, invio piani di ammortamento, retrocessione rate, flussi e informativa periodica
1. Il Co-finanziatore si obbliga a:
1.1. trasmettere al Gestore con modalità informatica il Piano di Ammortamento, entro il mese successivo dall’erogazione del finanziamento, ed eventualmente, su richiesta dello stesso, la copia del Contratto di Finanziamento sottoscritto dal beneficiario;
1.2. retrocedere al Gestore le rate incassate relative alla Quota regionale, entro 10 giorni lavorativi dall’incasso. Decorso tale termine il Co-finanziatore sarà tenuto a corrispondere gli interessi di mora a proprio carico nella misura del tasso legale; eventuali diversi termini di retrocessione correlati a temporanee esigenze del Co- finanziatore, comunque non oltre il mese successivo alla scadenza prevista, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Gestore su richiesta motivata del Co-finanziatore;
1.3. retrocedere le rate pagate in ritardo dal beneficiario unitamente agli interessi di mora a carico dal beneficiario, entro 10 giorni lavorativi dall’incasso; sarà possibile stabilire termini diversi da concordare con il Gestore in relazione alle temporanee esigenze del Co-finanziatore;
1.4. ripartire equamente tra Co-finanziatore e Gestore tutte le somme recuperate, sia
dal debitore principale che attraverso l’attivazione delle eventuali garanzie, in modo tale che eventuali perdite siano sempre proporzionalmente ripartite, secondo la menzionata regola del “pari passu”, fatto salvo quanto precedentemente indicato all’art. 4;
1.5. entro tre mesi dalla scadenza di ciascun semestre solare fornire al Gestore per via informatica una rendicontazione sui finanziamenti agevolati in essere, con i seguenti dati:
1.5.1 n° del finanziamento (attribuito dal Gestore), nominativo e P. Iva del beneficiario;
1.5.2 per entrambe le Quote: importo erogato e importo residuo in essere, distinto tra capitale, interessi contrattuali e eventuali interessi di mora;
1.5.3 stato del credito: in bonis o deteriorato, in quest’ultimo caso come ulteriormente classificato (es. past due, inadempienza probabile, sofferenza, forebone);
1.5.4 eventuali azioni intraprese per il recupero del credito;
1.5.5 eventuali altre informazioni sul beneficiario e/o sul finanziamento;
1.6. all’uopo autorizzato dall’impresa beneficiaria, fornire al Gestore su richiesta dello stesso, la documentazione relativa alla pratica di fido e consentire inoltre al Gestore di effettuare, anche per conto della Regione del Veneto, controlli, visite ed ispezioni al fine di accertare la veridicità dei dati e delle informazioni acquisite.
Art. 7 – Estinzione anticipata
1. I prestiti potranno essere estinti anticipatamente, anche parzialmente.
2. L’impresa beneficiaria potrà chiedere al Co-finanziatore, e per suo tramite al Gestore, l’estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento. Prima di procedere all’estinzione il Co-finanziatore dovrà ricevere dal Gestore il nulla osta, e le indicazioni per la retrocessione delle somme di competenza rivenienti dall’estinzione.
Art. 8 – Revoca, risoluzione del contratto e recupero del finanziamento
1. In caso di inadempienza da parte del beneficiario degli obblighi assunti o qualora sia accertata l’assenza o la perdita dei requisiti richiesti per l'agevolazione e comunque, al ricorrere di una o più cause di revoca regolate dalle Disposizioni Operative, come richiamate nel Contratto di Finanziamento, il Gestore è tenuto ad adottare la revoca del finanziamento concesso con fondi pubblici con conseguente obbligo di immediata restituzione delle somme di pertinenza del Fondo Anticrisi Covid.
2. Il Co-finanziatore potrà risolvere, nell’ambito delle clausole risolutive previste dal Contratto, il finanziamento concesso, dandone comunicazione motivata scritta al Gestore. Il Co-finanziatore si obbliga altresì a comunicare al Gestore ogni informazione di cui sia a conoscenza, rilevante ai fini della decadenza dal finanziamento regionale, senza indugio al verificarsi dell’evento e comunque non oltre 30 giorni dal momento in cui acquisisce l’informazione, al fine di consentire al Gestore la valutazione e adozione dei provvedimenti di competenza.
3. Salvo diversa comunicazione da parte del Gestore, il Co-finanziatore, dandone comunicazione al Gestore, attiverà in ogni caso tutte quelle azioni che riterrà necessarie e utili e nei modi e nei tempi valutati opportuni per il recupero dell’intero credito compatibilmente con la normativa vigente, anche in nome e per conto del Gestore. Qualora il Co-finanziatore ritenesse non utile l’espletamento di ulteriori attività di recupero, ne darà comunicazione al Gestore affinché lo stesso possa valutare di proseguire per proprio conto dette azioni di recupero.
4. Il Co-finanziatore potrà proporre al Gestore eventuali piani di rientro, o eventualmente un nuovo tipo di contratto, per la restituzione delle rate insolute, o accordi transattivi individuati con il beneficiario. Il Gestore farà pervenire le proprie determinazioni nel termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione, come condizione per l’eventuale perfezionamento degli accordi di cui sopra. Le spese legali esterne sostenute e
documentate dal Co-finanziatore per il recupero del credito sono da ripartire proporzionalmente in base alla percentuale di attribuzione tra le parti delle somme recuperata
5. Salvo diversa comunicazione del Gestore, in caso di assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del beneficiario, il Co-finanziatore avrà cura di intervenire in ogni procedura, insinuando crediti, accettando liquidazioni e riparti e compiendo ogni atto utile, avendo sempre cura di far valere la posizione privilegiata del credito vantato dal Fondo regionale, ai sensi dell’art. 9 comma 5 del D.Lgs. 123/1998, in caso di revoca. Il Co-finanziatore si impegna a tenere costantemente informato il Gestore sulle attività espletate nell’ambito del fallimento o delle altre procedure concorsuali. In caso sia necessario assentire a proposte di concordato o accordi di ristrutturazione dei debiti, anche in via stragiudiziale, ovvero votare nelle adunanze dei creditori, qualora il credito del Fondo regionale non sia assistito dal privilegio ex lege, le relative determinazioni saranno oggetto di preventiva consultazione e condivisione tra Gestore e Co- finanziatore.
6. Ai fini del recupero dei crediti per la Quota regionale da parte del Co-finanziatore, il Gestore fornirà al Co-finanziatore stesso, su richiesta, una dichiarazione di attestazione del credito ovvero, qualora ritenuto necessario, l'estratto autentico dei libri contabili.
7. L’inadempimento per il mancato rimborso - anche parziale – della Quota regionale dovuta dal beneficiario produrrà, dal giorno della scadenza e senza bisogno di costituzione di mora, interessi moratori a favore del Fondo Regionale.
8. Detti interessi di mora saranno calcolati ad un tasso nominale annuo determinato dal tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della scadenza, maggiorato di 2 punti percentuali annui, come indicato dall’art. 11 comma 5 della L.R. n. 5 del 28 gennaio 2000.
9. In caso di mancato rimborso del prestito da parte dell'impresa finanziata, il Co- finanziatore potrà applicare, sulla propria quota, il tasso di mora normalmente previsto, a suo esclusivo favore.
10. Tutte le somme recuperate, sia dal debitore principale che da eventuali terzi garanti, anche ipotecari, al netto delle spese legali esterne sostenute e documentate, saranno comunque ripartite pro-quota tra il Co-finanziatore e il Gestore, in modo tale che eventuali perdite siano sempre proporzionalmente ripartite, in base alla percentuale di concorso nel finanziamento, fermo restando quanto previsto all’articolo 4. Resta escluso il caso di recupero delle somme in ambito concorsuale in via privilegiata ex D.Lgs. n.123/1998 che saranno accreditate interamente a Gestore e non concorreranno alla ripartizione pro quota.
11. Nella stesura dei contratti di finanziamento il Co-finanziatore dovrà richiamare gli estremi della normativa del Fondo Anticrisi COVID e prevedere espressamente una clausola risolutiva dell’intervento agevolato qualora sia accertata l’assenza o la perdita dei requisiti richiesti da parte dell’impresa finanziata, con il conseguente obbligo all’immediata restituzione delle somme di pertinenza del fondo medesimo. E’ comunque consentita al Co-finanziatore la facoltà di proseguire l’operazione a condizioni ordinarie, senza l’intervento del Fondo Anticrisi COVID.
Art. 9 – Mandato con/senza rappresentanza
1. Il Gestore conferisce al Co-finanziatore, che accetta, mandato senza rappresentanza affinché il Co-finanziatore in nome proprio e per conto e nell’interesse del Gestore possa:
a) stipulare tutti i contratti e gestire, tramite le proprie strutture, ogni rapporto giuridico con i soggetti finanziati;
b) acquisire le garanzie reali e personali a tutela dei finanziamenti stessi, per le quote di rispettiva competenza del Co-finanziatore e del Gestore;
c) esigere il pagamento di ogni corrispettivo od onere inerenti il contratto di finanziamento, procedere all’incasso delle singole rate di finanziamento, secondo il piano di ammortamento;
d) salvo diversa comunicazione da parte del Gestore, procedere, in caso di ritardo o inadempimento della parte finanziata, a fare quanto necessario per il recupero, anche coattivo, del finanziamento erogato, e a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
i. promuovere azioni giudiziarie di cognizione, ingiuntive e cautelari in qualsivoglia sede, civile, penale o amministrativa; incaricare avvocati; sottoscrivere attestazioni contabili; sottoscrivere atti di precetto e compiere azioni esecutive mobiliari ed immobiliari e presso terzi; rinunciare alle azioni, alle domande o agli atti dei giudizi, previa comunicazione al Gestore;
ii. promuovere ed intervenire in ogni procedura concorsuale, insinuando crediti, votando nelle adunanze dei creditori, assentendo a concordati, accettando liquidazioni e riparti e compiendo ogni atto inerente a dette procedure, avendo sempre cura di far valere la posizione privilegiata del credito vantato dal Gestore, ai sensi dell’art. 9 comma 5 del D.Lgs. 123/1998;
iii. curare l'esecuzione dei giudicati con ogni mezzo dalla legge concesso;
e) porre in essere ogni azione, che ancorchè non espressamente qui specificata, sia connessa a tutto quanto sopra indicato e utile e adeguata al buon espletamento del mandato;
f) definire eventuali accordi transattivi con il beneficiario, secondo le modalità e nelle forme negoziali ritenute più opportune, comunicandone preventivamente il contenuto al Gestore che farà pervenire le proprie determinazioni nel termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione.
2. Qualora sia necessario agire in rappresentanza del Gestore, il potere rappresentativo sarà oggetto di specifico mandato con rappresentanza o specifica procura.
Art. 10 – Divieto di cessione del credito
1. Per tutta la durata del finanziamento, il credito del Fondo Anticrisi Covid nei confronti del beneficiario non è cedibile.
2. Le Parti convengono che, in caso contrario, qualora risultasse che il Co-finanziatore abbia ceduto uno o più crediti, questi sarà tenuto a restituire al Gestore l'intero ammontare del credito ceduto oltre agli interessi legali dalla data della cessione al giorno dell'effettivo pagamento, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.
3. il Co-finanziatore ha l’onere di gestire le eventuali situazioni di insolvenza, sofferenza e incaglio. Nell’ipotesi in cui il Co-finanziatore ritenga di avvalersi di apposite società specializzate nel recupero crediti dovrà darne comunicazione scritta a Gestore.
4. In caso il Co-finanziatore sia interessato da operazioni di riorganizzazione societaria (acquisizione, vendita, scissione, etc.), il nuovo soggetto subentra in ogni obbligazione derivante dalla presente convenzione conservando la documentazione relativa ai finanziamenti agevolati. Anche in tale situazione dovrà essere fornita immediata comunicazione a Gestore.
Art. 11 - Prova delle somme dovute
Al fine dell’accertamento delle somme dovute, tra le Parti faranno stato e prova i libri e le scritture contabili.
Art. 12 – Durata della convenzione
1. La presente Convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e rimarrà vigente sino allo scadere del termine di durata della gestione da parte di Gestore, di cui in premessa. Eventuali proroghe saranno stabilite dalla Regione del Veneto con proprie determinazioni.
2. E’ riconosciuta a ciascuna delle Parti la facoltà di recedere dalla Convenzione mediante l’invio di lettera raccomandata/PEC con almeno sei mesi di preavviso. Nel caso di recesso
la Convenzione rimane in essere per i rapporti in corso e fino ad esaurimento degli stessi o alla cessazione delle obbligazioni da questi derivanti.
Art. 13 – Modifiche della Convenzione
Qualsiasi modifica della presente Convenzione ed ai suoi allegati che si dovesse rendere necessaria per sopravvenute circostanze in corso di esecuzione della Convenzione stessa, non sarà valida ed efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti autorizzati di entrambe le Parti.
Art. 14 – Trattamento dei dati personali
Le Parti prendono atto di ricoprire ciascuna, nei riguardi dei soggetti richiedenti il finanziamento, la funzione di Titolare del trattamento dei dati personali e quindi ciascuna Parte sarà autonoma nella gestione della normativa di riferimento in materia.
Art. 15 – Riservatezza
Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni di cui vanga a conoscenza nell'esecuzione della presente Convenzione e dei conseguenti Contratti di Finanziamento; resta inteso che il presente obbligo non sarà applicabile in relazione a richieste di informazioni da parte delle Autorità competenti o la cui comunicazione sia necessaria per l'esatto adempimento delle obbligazioni poste a carico di ciascuna Parte con la presente Convenzione e con i Contratti di Finanziamento.
Art. 16 – Foro competente
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle in merito alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Venezia.
Art. 17 – Spese
La presente Convenzione sarà registrata in caso d’uso.
Art. 18 – Domiciliazione - Comunicazioni
Ai fini della Convenzione le Parti eleggono domicilio rispettivamente presso le sedi indicate in intestazione.
Gli indirizzi PEC da utilizzare per ogni comunicazione sono i seguenti:
- Per Veneto Sviluppo S.p.A. – xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
- Per il Co-finanziatore -
Art. 19 – Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia ai contenuti della DGR n. 1240/2020 e suoi allegati.
Venezia, ,
Veneto Sviluppo S.p.A. Il Co-finanziatore