CONDIZIONI GENERALI DEI CONTRATTI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DEL TEATRO COMUNALE CITTÀ DI VICENZA
CONDIZIONI GENERALI DEI CONTRATTI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DEL
TEATRO COMUNALE CITTÀ DI VICENZA
Art. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI
1.1. Le seguenti condizioni generali di fornitura si applicano a tutti i rapporti aventi ad oggetto l’affidamento di servizi da parte della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza (di seguito anche “Teatro” o “Committente”) e prevalgono su eventuali diverse condizioni generali o particolari dell’Appaltatore, che potranno trovare applicazione solo se specificamente approvate per iscritto da parte della Fondazione.
1.2. Le Condizioni Speciali eventualmente inserite dalla Fondazione nella Richiesta di Offerta o nell’allegato
Capitolato prevalgono, se diverse, rispetto alle presenti Condizioni Generali.
Art. 2. OGGETTO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
2.1. Il contratto ha ad oggetto la prestazione dei servizi elencati e descritti nel capitolato allegato alla Richiesta di Offerta (di seguito RDO).
2.2. L’Offerta dell’Appaltatore deve essere elaborata, nel rispetto della durata, delle caratteristiche economiche e tecniche e delle condizioni di fornitura del servizio richiesto e descritto nel capitolato allegato alla RDO.
L’Offerta dell’Appaltatore, per essere valida, deve essere inviata alla Fondazione entro il termine e con le modalità indicati nella RDO e deve essere irrevocabile per i 30 giorni successivi decorrenti dalla scadenza per la sua presentazione. Essa può contenere benefit, solo se la RDO prevede la possibilità di inserirli indicandone la natura e la tipologia.
2.3. Il contratto si conclude con l’accettazione da parte della Fondazione dell’Offerta dell’Appaltatore allegata
sub doc. B).
2.4. L’accettazione della Fondazione è trasmessa per iscritto all’Appaltatore, entro il termine di 30 giorni da quello fissato nella RDO per la presentazione dell’Offerta.
2.5. Il contratto è costituito dai seguenti documenti che, quindi, ne costituiscono parte integrante: All. A) RDO, con l’allegato capitolato;
All. B) Offerta dell’Appaltatore, con la relativa accettazione; All. C) Modulistica per sicurezza DLgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.:
∙ MOD. A Scheda Verifica Idoneità Appaltatori;
∙ MOD. B Regole di sicurezza e procedure di emergenza per personale esterno;
∙ MOD. C Elenco personali, mansioni e abilitazioni;
∙ DURC in corso di validità dell’Appaltatore, attestante la regolarità contributiva;
All. D) POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
dell’appaltatore stipulata con primaria compagnia di assicurazione italiana e massimale non inferiore
all’importo di € 3.000.000,00.
2.5. L’Appaltatore è tenuto a fornire al Teatro la documentazione prevista dall’art. 2.4. prima dell’inizio del
servizio, pena la facoltà per la Fondazione di risolvere il contratto ex art. 1456 cod. civ..
Art. 3. DURATA DEI LAVORI
3.1. Nell’Ordine sono indicati la durata e la decorrenza del servizio richiesto.
3.2. In mancanza di indicazioni, il servizio ha durata di 1 anno e decorre dalla data di accettazione dell’offerta
da parte del Committente.
3.3. Il contratto non si rinnova tacitamente, per cui una volta scaduto esso cessa definitivamente di produrre effetti tra le parti.
Art. 4. PREZZI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
4.1. Fatto salvo quanto previsto agli art. 8, il corrispettivo dei servizi è a corpo, fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto ed è indipendente da qualsiasi eventualità (ivi compresi gli aumenti del costo della manodopera e/o delle materie prime di qualsiasi entità) e si intende comprensivo di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno escluso od eccettuato, connessi e derivanti dall’esecuzione dei Servizi.
4.2. Il corrispettivo dei servizi è quello indicato nell’Offerta accettata dalla Committente.
4.3. Il pagamento sarà effettuato da parte del Teatro entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture che l'Appaltatore emetterà solo a seguito dell'autorizzazione della Fondazione.
4.4. In vista del pagamento delle fatture, l’Appaltatore dovrà presentare al Teatro la documentazione comprovante l’esecuzione dei servizi (ad esempio, rapportino di lavoro o servizio e intervento) e il regolare adempimento degli obblighi retributivi (inclusi quelli relativi al trattamento di fine rapporto), contributivi, fiscali, assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa applicabile nei confronti dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi.
4.5. Se tale prova non fosse fornita o la documentazione messa a disposizione dall’Appaltatore non risultasse
idonea, il Teatro non procederà al pagamento fino alla regolarizzazione della stessa.
4.6. I termini di pagamento, sospesi in pendenza della comunicazione dei dati suindicati, non costituisce ne ritardo nel pagamento né inadempimento per cui non legittima l’Appaltatore alla sospensione delle prestazioni o gli dà diritto al pagamento di alcun indennizzo, interesse o spesa.
Art. 5. CESSIONE DEL CONTRATTO
5.1. È vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dell’articolo 106 del Decreto Legislativo 50/2016.
5.2. In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, la Fondazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto.
Art. 6. ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE
Salvo diverso accordo scritto, il Committente si fa carico della disponibilità a favore dell’Appaltatore di acqua, corrente elettrica e idonei spazi di esecuzione del servizio.
Art. 7. ESECUZIONE DEL CONTRATTO E OBBLIGHI ACCESSORI
7.1. L’Appaltatore si impegna a eseguire l’Appalto a regola d’arte nel rigoroso rispetto dei termini pattuiti e di ogni previsione del Contratto, osservando la massima diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c. e garantendo i più elevati livelli qualitativi e tecnici del settore, assicurando materiali di elevata qualità.
7.2. L’Appaltatore opererà in assoluta autonomia imprenditoriale, con propria organizzazione di mezzi e di personale e con gestione a proprio rischio, in conformità con quanto previsto nel Contratto e relativi Allegati, nonché in conformità con le eventuali ulteriori specifiche ed istruzioni che potranno essere comunicate nel corso dell’esecuzione.
7.3. L’Appaltatore, alla fine del servizio, dovrà rilasciare un rapporto di lavoro o servizio o intervento,
descrittivo della prestazione eseguita.
7.4. La firma, eventualmente apposta sul rapporto di lavoro o servizio o intervento di un referente del Teatro, si intende sempre “salvo verifica” e attesta esclusivamente l’avvenuta esecuzione del servizio.
Resta ferma, in ogni caso, la facoltà della Fondazione di verificare la conformità del servizio effettuato a quello richiesto nonché quello accertare i vizi e le difformità.
7.5. L’attività dell’Appaltatore non dovrà provocare alterazioni nell’organizzazione e nell’attività della Fondazione, nel senso che non dovrà causare ritardi o rallentamenti al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare.
In particolare, dovrà provvedere ai trasporti, carichi, scarichi, stoccaggi ed accatastamenti di materiali senza creare intralcio alla attività del Teatro e alle normative di emergenza e sicurezza.
L’Appaltatore dovrà provvedere alla fine di ogni intervento allo sgombero di tutte le attrezzature ed una accurata pulizia delle zone fatte oggetto di lavoro.
7.6. Il personale utilizzato dall’Appaltatore per l’esecuzione del Contratto dovrà essere sempre adeguato, per
numero e per qualificazione professionale, alle caratteristiche del servizio affidato e alle esigenze del Teatro. Prima dell’inizio dell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore dovrà comunicare al Teatro l’elenco del
personale che sarà adibito allo svolgimento dei Servizi in ogni luogo ove questi devono essere espletati,
nonché il nominativo del soggetto individuato quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi degli articoli 31 e ss. del D.Lgs. 81/2008.
Art. 8. VARIAZIONI PROPOSTE DALL’APPALTATORE E CONCORDATE
8.1. L’Appaltatore non può apportare variazioni al servizio richiesto nell’ordine né alle modalità di esecuzione dell’opera ivi specificatamente descritte, salvo preventiva autorizzazione scritta della Fondazione e, per quanto di competenza, del relativo Responsabile Tecnico e R.S.P.P.
8.2. Siccome - salvo diverso accordo scritto tra le parti - il prezzo dei servizi affidati è determinato globalmente
ai sensi dell’art. 4, l’Appaltatore non ha diritto a compenso per eventuali maggiori lavori eseguiti.
Art. 9. VARIAZIONI ORDINATE DAL COMMITTENTE
9.1. Il Teatro può apportare variazioni unilaterali al servizio previsto nell’ordine e alle modalità di esecuzione dell’opera ivi specificatamente descritte da comunicare con congruo anticipo all’Appaltatore, a condizione che l’ammontare delle modifiche non superi un sesto del prezzo complessivo convenuto.
9.2. Qualora la variazione comporti un aumento superiore, il Committente provvede alla conclusione di un patto aggiuntivo.
Art. 10. VARIAZIONI NECESSARIE
10.1. Qualora successivamente alla stipula del presente contratto e/o durante l’esecuzione dell’opera, in seguito ad eventi sopravvenuti imprevedibili e non imputabili ad alcuna delle parti, sia necessario apportare variazioni a quanto previsto nel contratto, le parti concordano le variazioni da introdurre e ciò senza alcun adeguamento del prezzo.
10.2. Se l’importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, salvo che non si provveda alla conclusione di un patto aggiuntivo, l’Appaltatore può recedere dal contratto, a condizione che il recesso sia esercitato in modo da consentire al Teatro di proseguire il Servizio con altro Appaltatore.
Art. 11. CONTROLLO SULL’ESECUZIONE DEI LAVORI
11.1. Il controllo sull’esecuzione dei servizi affidata è esercitato dal Teatro a mezzo di un referente individuato in ragione della prestazione oggetto del contratto.
11.2. L’accettazione del servizio erogato avverrà solo a seguito di verifica di conformità al contratto e di collaudo positivo, ove richiesto dal tipo da prestazione. La verifica e/o il collaudo potranno avvenire anche in assenza dell’Appaltatore, qualora pur allertato per tempo, non presenzi, senza giustificati motivi.
11.3. In caso di esito negativo, ferma restando l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 16, l’Appaltatore sarà tenuto, a proprie cure e spese, a ripetere il servizio ovvero ad eliminare le eventuali discordanze riscontrate nel termine comunicato dalla Fondazione e a porre in essere le eventuali azioni indicate nella suddetta comunicazione.
11.4 L’accettazione sarà costituita dall’attestazione di regolare esecuzione del servizio medesimo, secondo le modalità fissate dai singoli contratti, ferma in ogni caso la responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento della verifica o al collaudo.
Art. 12. GARANZIA
12.1. Salvo diversi accordi stabiliti nei singoli contratti, il termine della garanzia dell’Appaltatore è di 24 (ventiquattro) mesi dall’esecuzione dei servizi ed il termine per la denunzia di eventuali vizi è di 60 (sessanta) giorni dalla scoperta.
12.2. I vizi e difetti che si manifestassero nel periodo di garanzia devono essere eliminati, ove necessario, anche mediante sostituzione di quanto fornito, a cura e spese dell’Appaltatore, entro 15 giorni, dalla data di denunzia da parte della Fondazione, salvo diverso termine stabilito nel singolo contratto.
12.3. Qualora l’Appaltatore non provveda alle riparazioni o sostituzioni suddette, vi provvederà la Fondazione, addebitando ogni spesa all’Appaltatore medesimo. La Fondazione, in caso di inadempimento
degli obblighi derivanti dalla garanzia prestata, può sospendere non solo i pagamenti eventualmente non effettuati ma anche i pagamenti dovuti all’Appaltatore in relazione ad altre forniture in corso.
Art. 13. RESPONSABILITA’
13.1. È a carico dell’Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero del Teatro e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che possa in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell’esecuzione del Contratto.
13.2. In detta responsabilità, è compresa quella relativa agli infortuni del personale addetto ai Servizi.
13.3. In considerazione del completo esonero del Teatro e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, eventualmente proposto nei riguardi del Teatro e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l’Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente il Teatro.
13.4. L’Appaltatore dovrà rispondere in proprio di ogni danno, guasto o manomissione che possa derivare
per causa della sua opera e del suo personale sia verso il Teatro sia verso terzi.
13.5. Qualora durante lo svolgimento dei Servizi dovessero verificarsi danneggiamenti alle strutture edili e/o agli apparati impiantistici dei luoghi in cui i Servizi devono essere prestati, l’Appaltatore ha l’obbligo di ripristinare, a proprie spese, le parti danneggiate.
13.6. Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, l’Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti idonei a garantire l’incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni ai beni pubblici e privati.
Art. 14. SUBAPPALTO - INTERVENTO DI ALTRI APPALTATORI
14.1. Il servizio affidato deve essere eseguito dall’Appaltatore.
14.2. Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
14.3. Eventuali subappalti devono essere preventivamente autorizzati per iscritto dalla Direzione del Teatro.
14.4. In caso di subappalto, l'appaltatore non è comunque sollevato da obblighi e responsabilità contrattuali
e legali relativi al subappalto e all’operato del subappaltatore.
14.5. L'appaltatore deve far osservare al subappaltatore le norme e le disposizioni di sicurezza, è responsabile dell’attività del subappaltatore e deve garantire il controllo dei rischi di interferenze durante i lavori del subappaltatore.
Art. 15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
15.1. Ai sensi dell’art. 1456 c.c., la Committente potrà risolvere il Contratto tramite l’invio di una
comunicazione scritta mediante p.e.c. nei seguenti casi:
(a) degli obblighi e degli oneri assunti con il contratto e di tutti i documenti che ne costituiscono parte integrante ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi e oneri;
(b) accertata esecuzione in subappalto non autorizzata;
(c) cessione parziale o totale del presente Contratto;
(d) liquidazione, fallimento o altre procedure concorsuali e ogni altro caso di cessazione dell’attività dell’Appaltatore;
(e) mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, nonché violazione delle previsioni in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori previste dal presente Contratto e dal X.Xxx. 81/2008;
(f) mancata consegna della documentazione prevista dall’art. 2.4;
(g) in ogni altro caso espressamente previsto nel Contratto.
15.2. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Fondazione abbia ritenuto di non avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura.
15.3. Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e la Fondazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali maggiori spese rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto.
15.4. Il Contratto sarà inoltre risolto nelle altre ipotesi e con le modalità previste dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016.
Art. 16. PENALI
16.1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al calendario previsto per l’erogazione del Servizio rispetto al termine indicato nell’Allegato A, non imputabile all’Appaltatore ovvero da causa di forza maggiore o caso fortuito, l’Appaltatore è tenuto a corrispondere alla Fondazione una penale pari al 3 % del corrispettivo del servizio oggetto dell’inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
16.2. Il credito della Fondazione, derivante dall’applicazione delle penali potrà essere compensato, nel rispetto della normativa fiscale, con quanto dovuto a qualsiasi titolo.
16.3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Fondazione di risolvere il contratto di fornitura nei casi in cui questo è consentito.
16.4. Resta comunque inteso che l’importo delle penali non potrà superare il 10% dell’importo complessivo
della fornitura, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno.
Art. 17. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO E SICUREZZA
17.1. L’Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi, dei regolamenti, le buone prassi e i protocolli in materia di tutela della sicurezza e della salute, ivi espressamente comprese le misure adottate dalla Fondazione in occasione dell’emergenza sanitaria CoVid 19, nonché le norme in materia di assicurazione, assistenza, previdenza e retribuzione dei lavoratori, intendendosi manlevato il Teatro da ogni responsabilità al riguardo.
17.2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga ad applicare ai propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di volta vigenti e applicabili alla data della stipulazione del Contratto alla qualifica professionale impiegata e alla località di svolgimento delle singole prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni dei citati contratti collettivi di lavoro.
17.3. L’Appaltatore si obbliga altresì al versamento di tutti gli oneri contributivi e previdenziali e, comunque, di ogni altro onere e/o contributo previsto dalla legge con riferimento al proprio personale.
17.4. L’Appaltatore si impegna ad esibire, su richiesta della Fondazione e nel termine stabilito dalla stessa, tutta la documentazione comprovante l’adempimento dei predetti obblighi nonché quella relativa all’avvenuta denuncia agli enti previdenziali competenti del personale impiegato e copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi effettuati.
17.5. Nell’ipotesi di inadempimento anche ad uno solo degli obblighi di cui ai precedenti paragrafi, la Committente, previa comunicazione all’Appaltatore delle inadempienze ad essa eventualmente denunciate dalle Autorità competenti, avrà facoltà di sospendere il pagamento del Corrispettivo, fermo restando l’obbligo per l’Appaltatore di regolare esecuzione del Contratto. Il suddetto importo sarà restituito all’Appaltatore, senza alcun onere aggiuntivo, nel momento in cui l’Autorità competente avrà dichiarato che l’Appaltatore si è uniformato alla vigente normativa in materia di lavoro e previdenza. Nel caso in cui l’Appaltatore non si conformi alla normativa il Contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
17.6. Qualora il DURC acquisito dalla Committente segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Contratto, la Committente tratterrà dal pagamento del Corrispettivo l’importo corrispondente all’inadempienza per l’eventuale successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
17.7. L’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente – nel modo più ampio e completo ed anche dopo la scadenza del presente Contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata dal personale impiegato dall’Appaltatore nonché da parte dell’INAIL, dell’INPS e del Ministero del Lavoro e/o dei servizi ispettivi di quest’ultimo, a qualunque titolo, nel caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo e/o, comunque, agli obblighi di legge.
17.8. L’Appaltatore si obbliga altresì a collaborare con il personale della Fondazione nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e delle misure di sicurezza dai rischi sul lavoro ivi comprese le eventuali interferenze operative tra le parti e i terzi, a rispettare tutte le obbligazioni della vigente normativa in materia di sicurezza, salute e igiene sul lavoro, la prevenzione di incendi, nonché a farle rispettare dal proprio personale dipendente e da quello degli eventuali subappaltatori.
Art. 18. RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO
18.1. Ove non diversamente previsto nel contratto, la Fondazione si riserva la facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di 15 giorni da comunicarsi per iscritto all’Appaltatore.
18.2. In tal caso, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni del contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.
Art. 19. FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione e dall’esecuzione del contratto sarà competente il
Tribunale di Vicenza.
Art. 20. RINVIO ALLA LEGISLAZIONE
Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti condizioni, si fa riferimento a quanto convenuto nei singoli rapporti contrattuali, alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture di beni e servizi, nonché alle norme del Codice Civile, alle leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.
Art. 21. VARIE
La presente scrittura privata non viene esposta a registrazione per espressa volontà delle parti, restando stabilito che, ove ciò si rendesse necessario, tutte le spese cederanno a carico della parte inadempiente e che con il proprio comportamento ne avrà reso necessaria la produzione in giudizio.
Vicenza, lì
Letto, confermato e sottoscritto
Firmato digitalmente da:
XXXXXXX XXXX XXXXXXX
Firmato il 07/04/2022 10:44 Seriale Certificato: 20336747
Valido dal 07/10/2020 al 07/10/2023 InfoCert Firma Qualificata 2
L’Appaltatore
* * * *
L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod.civ. approva le specificatamente le seguenti clausole: 4 Prezzo; 5. Cessione del Contratto; 7 Esecuzione del contratto e Obblighi Accessori; 10. Variazioni Necessarie; 12 Garanzia; 13 Responsabilità; 14. Subappalto; 15 Risoluzione del contratto; 16 Penali; 18 Recesso Unilaterale; 19 Foro Competente.
Vicenza, li
Firmato digitalmente da:
XXXXXXX XXXX XXXXXXX
Firmato il 07/04/2022 10:45
Seriale Certificato: 20336747
Valido dal 07/10/2020 al 07/10/2023
InfoCert Firma Qualificata 2
Letto, confermato e sottoscritto
L’Appaltatore