Via Verdi 5 – 08029 Siniscola (NU)-Tel/fax:0784/878480 poliziamunicipale@pec.comune.siniscola.nu.it protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it
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COMUNE DI SINISCOLA PROVINCIA DI NUORO COMANDO POLIZIA LOCALE
Xxx Xxxxx 0 – 08029 Siniscola (NU)-Tel/fax:0784/878480 xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, attraverso la piattaforma Sardegna Cat, per l’affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di parcheggio a pagamento nel centro abitato di La Caletta, Santa Lucia e S’Ena ‘E Sa Chitta e lungo la fascia costiera del Comune di Siniscola, con aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa- Annualità 2021
Lotto 1- CIG: 8696860BE6 Località Berchida
Lotto 2- CIG: 8696893723 Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx Xx Xxxxx Xxxx
Xxxxx 0-XXX: 8696928406 - La Caletta Spiagge, La Caletta centro abitato, Santa Lucia centro abitato- Borgata di S’Ena ‘E Sa Chitta
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
SOMMARIO
Premessa......................................................................................................................................................... | pag. 2 |
ART.1 - Riferimenti normativi................................................................................................................... | pag. 2 |
ART.2 - Oggetto Concessione................................................................................................................... | pag. 2 |
ART.3 – Luogo di esecuzione del contratto……......................................................................................... | pag. 2 |
ART.4 – Versamento spettanze del Comune…………………………………………………………………………………………. ART.5 -Xxxxxxx, xxxxx e modalità della sosta.............................................................................................. | Pag 3 Pag. 4 |
Art. 6 - Divieto di subconcessione - cessione del contratto…………………………………….……….......................... | pag. 6 |
Art. 7 - Stipula del contratto…………………………………………………………………………………….……......................... | pag. 6 |
Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto………………………………………………………….......................... | pag. 6 |
Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti il contratto di gestione del servizio……………........................... | pag. 6 |
Art. 10 - Durata e decorrenza del servizio - Recesso - Varianti e Modifiche............................................... | |
Revisione ai sensi dell’art. 165 Codice dei Contratti……………………………………………………................. | pag. 7 |
Art. 11 - Clausola risolutiva espressa………………………………………………………………………………........................ | pag. 7 |
Art. 12 - Vigilanza e Controlli sul Servizio………………………………………………………………………......................... | pag. 8 |
Art. 13 - Spese Contrattuali……………………………………………………………………………………………......................... | pag. 8 |
Art. 14- Recapito e individuazione dei Responsabili………………………………………………………......................... | pag. 8 |
Art. 15 - Responsabilità ed obblighi assicurativi del Concessionario……………………………............................ | pag. 8 |
Art. 16 - Personale del Concessionario - Tutela sanitaria e previdenziale………………......…......................... | pag. 9 |
Art .17 - Utilizzo delle aree da parte dell’Amministrazione…………………………………….......…........................ | pag. 9 |
Art. 18 - Modalità della Sosta………………………………………………………………………………………........................... | pag. 10 |
Art. 19 - Oneri a carico della ditta concessionaria………………………………………………………….......................... | pag. 10 |
Art. 20 – Parcometri………………………………………………………………………………………………………......................... | pag. 11 |
Art. 21 - Modalità di realizzazione degli stalli………………………………………………………………........................... | pag. 11 |
Art. 22 - Pulizia delle aree di sosta e aree retrodunali……………………………………………………......................... | pag. 12 |
Art. 23 - Gestione dei bagni pubblici e docce………………………………………………………………….......................... | pag. 11 |
Art. 24 - Servizi di informazione all’utenza…………………………………………...............…………........................... | pag. 12 |
Art. 26 – Personale addetto al servizio………………………………………………………………………….......................... | pag. 12 |
Art. 25 - Installazione strutture e segnaletica………………………………………………………………........................... | pag. 13 |
Art. 26 – Penalità……………………………………………………………………………………...………………............................. | pag. 13 |
Art. 27 - Foro Competente………………………………………………………………………………...................................…… | pag. 13 |
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Premessa
Costituisce oggetto della concessione il servizio di gestione della sosta a pagamento senza custodia, comprensiva di fornitura, installazione, gestione di dispositivi per la riscossione e la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, nel centro abitato di La Caletta, Santa Lucia e S’Ena ‘E Sa Chitta e lungo la fascia costiera del Comune di Siniscola indicate nelle planimetrie di cui agli allegati TAV 1-TAV.2-TAV.3., secondo quanto più approfonditamente descritto nel presente documento.
Art. 1 -Riferimenti normativi
La gestione del presente servizio è regolata dalle presenti disposizioni legislative e regolamentari:
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 – Codice della strada e Regolamento d’Esecuzione – e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Per tutto quanto non espressamente citato negli atti di gara, sono applicabili le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, per quanto applicabili, oltre alle disposizioni contenute nel Codice Civile.
Art. 2 - Oggetto della concessione
Il presente capitolato ha per oggetto:
1. L’affidamento del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento senza custodia sulla fascia costiera del Comune di Siniscola, dal 1° giugno al 30 settembre 2021;
2. la pulizia delle aree di sosta e aree retrodunali;
3. la gestione bagni pubblici;
4. Predisposizione area attrezzata per la sosta dei caravan (gestione degli scarichi di liquami);
5. L’installazione e la manutenzione della segnaletica stradale ed allestimento spazi di sosta;
Art. 3 -Luogo di esecuzione del contratto
I luoghi di espletamento del servizio sono situati nel Comune di Siniscola e precisamente:
• Località Berchida;
• Capo Comino: Rotonda/ Capo Est; Saline Nord; Saline Sud; Il Moletto
• Sa Xxxxx Xxxx;
• La Caletta spiagge:(Località Graneri; località S’Arenarju; zona antistante lo stabilimento “El Barrio del Mar”);
• Centro abitato della Frazione di La Caletta;
• Centro abitato della Fazione di Santa Lucia
• Borgata di S’Ena ‘E Sa Chitta
UBICAZIONE AREA DI SOSTA LITORALE | N. STALLI DI SOSTA STIMATO | N. minimo parcometri | n. minimo bagni chimici tipo uomo/ donna/disabile |
Berchida | 482 | 1 | 3 |
Capo Comino (Il Moletto) | 74 | 1 | 1 |
Capo Comino (Rotonda/ Capo Est) | 180 | 3 | 2 |
Capo Comino (Saline Nord) | 231 | 1 | 1 |
Capo Comino (Saline Sud) | 85 | 2 | 1 |
Sa Xxxxx Xxxx | 146 | 3 | 2 |
TOTALE | 713 | ||
La Caletta Località Graneri; | 190 | 2 | 1 |
La Caletta località S’Arenarju | 128 | 2 | 1 |
La Caletta Zona”El Barrio de Mar”; | 40 | 2 | 1 |
Centro abitato di La Caletta; | 65 | 4 | - |
Centro abitato di Santa Lucia | 68 | 3 | - |
Borgata di S’Ena ‘E Sa chitta | 70 | 3 | - |
TOTALE | 561 | ||
N. TOTALE STALLI DI SOSTA STIMATI | 1756 |
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Il numero dei parcometri sopra elencato è il minimo previsto per lo svolgimento del Servizio;
Art. 4 - Versamento delle spettanze dovute al Comune
La ditta concessionaria avrà l’obbligo di corrispondere al Comune di Siniscola:
a)un canone fisso offerto in sede di gara nel modo seguente:
⮚ Lotto 1 - Berchida - un canone fisso, posto a base di gara di € 85.000,00
⮚ Lotto 2 -Capo Comino -Sa Xxxxx Xxxx -un canone fisso, posto a base di gara di € 85.000,00
⮚ Lotto 3- La Caletta spiagge; Centro abitato di La Caletta; Centro abitato di Santa Lucia; Borgata di S’Ena ‘E Sa Chitta - un canone fisso, posto a base di gara di € 70.000,00
Il canone fisso offerto in sede di gara dovrà essere riversato presso la Tesoreria Comunale (codice IBAN XX00X0000000000000000000000 Xxxxx Xx Xxxxxxxx- Filiale di Siniscola), in quattro rate mensili posticipate, scadenti il 15 luglio, il 15 agosto, il 15 settembre e il 15 ottobre 2021, ciascuna dell’importo pari ad 1/4 del canone di aggiudicazione;
b) un canone variabile, ossia una percentuale del 50% sui maggiori introiti lordi incassati a seguito di report analitico, inerente il periodo di gestione degli incassi derivanti dal servizio di parcheggio a pagamento (giugno-settembre 2021), ivi compreso eventuali penali erogate ed incassate, entro il 30 ottobre del 2021, come specificato nella seguente tabella:
Descrizione | Surplus introiti lordi incassati | % d corrispondere al Comune |
Lotto 1 | Maggiori di € 160.000,00 | 50% |
Lotto 2 | Maggiori di €160.000,00 | 50% |
Lotto 3 | Maggiori di € 140.000,00 | 50% |
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La ditta concessionaria avrà l’obbligo di corrispondere al Comune di Siniscola un canone variabile:
1) calcolato sulla differenza tra gli introiti lordi maggiori della soglia prevista per il lotto a cui si partecipa e la soglia medesima stabilita;
2) il canone variabile che si deve corrispondere al Comune è pari al 50% dell’importo ottenuto al punto 1) al netto di Iva.
La ditta concessionaria dovrà tenere in modo aggiornato il registro dei corrispettivi mensili derivanti dal servizio di parcheggio a pagamento, ivi compreso le eventuali penali erogate ed incassate, anche divisi per zone e darne copia conforme al Comune entro il 15/7, il 15/8, il 15/09 e 15/10 o comunque consentire anche con modalità telematiche un controllo continuo sull’andamento della gestione del servizio.
L’Amministrazione comunale potrà richiedere altresì di accedere ai parcometri al fine di controllare l’esattezza dei dati ed il regolare funzionamento delle apparecchiature.
In caso di ritardato pagamento dalla data fissata si applicano gli interessi in misura pari al Tasso Ufficiale di sconto; decorsi 60 giorni di mora, il concedente attiverà le procedure di escussione della garanzia fidejussoria per l’importo insoluto, fatta salva la risoluzione del contratto per inadempimento.
Gli operatori addetti al maneggio di somme dovranno essere preventivamente segnalati, con apposito elenco scritto, al Comune di Siniscola;
Il gestore dovrà versare il canone minimo annuo garantito anche in caso di furto subito o di smarrimento del denaro;
Art. 5- Tariffe, orari e modalità di pagamento della sosta a pagamento
La sosta a pagamento negli appositi spazi contrassegnati avrà luogo, compresi i giorni festivi, dalle ore 8,00 alle ore 20,00, per il periodo 1° giugno – 30 settembre 2021 con le seguenti tariffe approvate con Delibera di G.C. n. 169 del 15/12/2020 (allegato2).:
⮚ PARCHEGGI CENTRO ABITATO LA CALETTA, SANTA LUCIA. Tariffa oraria: dalle ore 8:00 alle ore 20:00
- € 0.30 per 30 minuti
- € 0.60 per 60 minuti
*************************************
⮚ XXXX 0 -XXXXXXXX - XXXX XXXXXX (XXXXXX XXXX-XXXXXX XXX)
-Tariffa oraria:
Auto € 2,00
Caravan € 3,00
Moto € 1,00
-Tariffa ½ giornata (8-14)-(14-20):
Auto € 6,00 Caravan €7,00 Moto € 3,00
-Tariffa giornata intera (8-20)
Auto € 10,00
Caravan € 12,00
Moto € 5,00
Sosta notturna Caravan € 12,00
Pullman € 30,00
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Residenti Comune di Siniscola €1,00
*********************************
⮚ ZONA 2 -CAPO COMINO (ROTONDA/CAPO EST)- CAPO COMINO (IL MOLETTO)- LA CALETTA SPIAGGE - SA XXXXX XXXX- BORGATA DI S’ ENA ‘E SA CHITTA
-Tariffa oraria:
Auto € 1,00
Caravan € 2,00
Moto € 1,00
-Tariffa ½ giornata (8-14)-14-20)
Auto € 4,00
Caravan € 6,00
Moto € 2,00
-Tariffa giornata intera (8-20):
Auto € 7,00
Caravan € 10,00
Moto € 4,00
Sosta notturna Caravan € 7,00
Pullman € 30,00
Residenti Comune di Siniscola:€ 1.00
ABBONAMENTI PREVISTI SOLO PER LA CALETTA SPIAGGE-SA XXXXX XXXX E S’ENA E SA CHITTA:
Abbonamento minimo 10 gg: sconti del 20% sulla tariffa giornaliera
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Per residenti nell’Unione di Comuni del Mont’Albo (Bitti, Lodè, Lula, Onanì, Orune, Osidda, Posada e Torpè) si applicheranno per la sosta nel parcheggio ubicati nella zona- CAPO COMINO (ROTONDA/CAPO EST)- CAPO COMINO (IL MOLETTO)- CAPO COMINO (SALINE NORD)- CAPO COMINO (SALINE SUD) LA CALETTA SPIAGGE - SA XXXXX XXXX- BORGATA DI S’ ENA ‘E SA CHITTA
le seguenti tariffe agevolate:
• Tariffa ½ giornata (8-14)-(14-20)- € 2,00
• Tariffa Giornata intera: € 3,00
L’Unione dei Comuni del Mont’Albo, come da Delibera dell’Unione dei Comuni del Mont’Albo n. 3 del 15/03/2021 (allegato 3), previa stipula di accordo tra le parti, s’impegna a corrispondere alla ditta aggiudicataria del:
a)LOTTO 2: la somma complessiva di € 7.000,00 per il 2021, per l’applicazione delle tariffe agevolate per i residenti dell’Unione dei Comuni del Mont’Albo (ZONA A come indicata nella delibera dell’Unione di Comuni del Xxxxxxxx n. 3 del 15/03/2021).
b) LOTTO 3: la somma complessiva di € 5.000,00 per il 2021, per l’applicazione delle tariffe agevolate per i residenti dell’Unione dei Comuni del Mont’Albo (ZONA B come indicata nella delibera dell’Unione di Comuni del Xxxxxxxx n. 3 del 15/03/2021)
• E’ esclusa dalle agevolazioni la località di "Berchida"
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I Proprietari delle seconde case nel Comune di Siniscola NON RESIDENTI
(Requisito pagamento Imu+Tari da comprovare):
• sconto del 40% nella Zona 1 e nella Zona 2 come previsto dalla delibera di G.C. n. 169 del 15/12/2020
Soggetti esentati:
• Titolari di contrassegno disabili (invalidi);
• Forze di Polizia, mezzi di soccorso ed emergenza, medici di famiglia iscritti al S.S.N. operanti per visite a domicilio;
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• veicoli comunali e di imprese o ditte svolgenti servizi o lavori per conto del Comune per ragioni di servizio e dotati di apposita identificazione/autorizzazione;
• veicoli appartenenti a enti pubblici o imprese di servizio pubblico (es. Provincia, Asl, Consorzio idrico, …..) soltanto per ragioni di servizio;
La ditta concessionaria fornirà ai residenti ed ai proprietari di seconde case non residenti in regola con i pagamenti IMU e TARI, uno speciale contrassegno per consentire il pagamento delle relative tariffe di cui sopra. Tale specifico contrassegno che riporta il numero di targa della vettura, è fornita dal concessionario a sue spese ai cittadini aventi diritto, presso apposito punto vendita gestito dal concessionario stesso che, prima del rilascio, verifica la sussistenza del titolo legittimante e in ogni caso adotta le misure idonee a prevenire ogni abuso che, se accertato, comporta l’immediato ritiro del contrassegno e la contestuale informativa al Comando di Polizia Locale per i consequenziali adempimenti.
I contrassegni rilasciati negli anni precedenti non sono validi.
Art. 6 - Divieto di subconcessione - cessione del contratto
1) Al concessionario è fatto espresso divieto di subconcedere totalmente o parzialmente il suddetto servizio, fatta eccezione per interventi relativi alla segnaletica stradale.
2) E’ altresì vietata la cessione del contratto senza espressa autorizzazione dell’Ente.
Art. 7 - Stipula del contratto
1) Il contratto di gestione del servizio sarà stipulato, in forma pubblica amministrativa, a sensi di quanto disposto dall’art. 32 del D. Lgs n.50/2016.
2) Le condizioni offerte dal concessionario in fase di gara sono per lui vincolanti a tutti gli effetti contrattuali.
3) Entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione ufficiale di avvenuta aggiudicazione, il concessionario deve presentare la documentazione necessaria alla firma del contratto di concessione, comprensiva della cauzione definitiva.
4) In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione e della cauzione entro il termine sopra indicato, il concessionario verrà dichiarato decaduto dall’aggiudicazione, il Comune escuterà la cauzione provvisoria e il servizio verrà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria di gara, fatta salva ogni ulteriore azione risarcitoria nei confronti del responsabile per eventuale maggior danno.
Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:
- il presente Capitolato Speciale d’appalto;
- le norme previste nel Disciplinare di gara;
- la documentazione presentata in sede di gara;
Art.9 - Disposizioni particolari riguardanti il contratto di gestione del servizio
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del concessionario equivale a dichiarazione di:
a) perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia della gestione dei parcheggi pubblici a pagamento;
b) accettazione del servizio oggetto della presente concessione per quanto attiene alla sua perfetta gestione.
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Art. 10– Durata e decorrenza del servizio - Recesso - Varianti e Modifiche - Revisione ai sensi dell’art. 165 Codice dei Contratti
1) Il servizio oggetto del presente Capitolato speciale d’appalto ha durata di 1 (un) anno, nel periodo dal 1° giugno o al 30 settembre 2021, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dal verbale di consegna del servizio.
2) Resta salva la facoltà della Civica Amministrazione di recedere unilateralmente prima della scadenza qualora, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale medesima, sussistano ragioni di pubblico interesse.
3) Nel caso di recesso anticipato di cui al comma precedente, il Concessionario non potrà pretendere alcunché a titolo di eventuale danno emergente o lucro-cessante.
4) L’Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Le modifiche e le varianti sono regolate dall’art. 106 e seguenti del Codice degli appalti.
L’Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’Amministrazione, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’Appaltatore se non sia stata approvata dal Responsabile dell’Area Vigilanza. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell’Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
5) Qualora si verifichino di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario si può procedere alla revisione ai sensi dell’art. 165 del codice dei contratti.
Art. 11 - Clausola risolutiva espressa
Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il Comune, in qualsiasi momento, può esercitare il diritto di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione indirizzata tramite raccomandata a/r o pec alla ditta concessionaria nei seguenti casi:
a) rilevata e contestata applicazione di tariffe difformi rispetto a quelle previste nel capitolato;
b) disattivazione volontaria totale o parziale, anche temporanea, dei dispositivi per il pagamento della sosta senza giustificato motivo;
c) impiego di personale di controllo privo dei prescritti requisiti;
d) infedele contabilizzazione dei corrispettivi della sosta e delle sanzioni accertate;
e) qualora nei primi tre mesi di servizio di concessione (giugno - luglio – agosto 2021) le ore di fermo macchina documentate e accumulate da tutti i parcometri, e quindi valutate nel complesso, dovessero superare del 50% il massimo consentito, corrispondente a 10 ore per ogni singolo parcometro;
f) gravi e reiterate violazioni degli impegni contrattuali, ovvero grave inadempimento delle obbligazioni assunte, cui non si è ottemperato entro 1 (un) mese dalla diffida ad adempiere da parte del competente Ufficio Comunale;
g) nel caso in cui sia stata escussa la cauzione definitiva, in tutto o in parte, e la concessionaria non abbia provveduto a ricostituirla nel termine assegnato dall’Amministrazione;
h) mancato rispetto del divieto di cedere a terzi il contratto-concessione;
i) mancato rispetto del divieto di sub-concessione totale e/o parziale del servizio oggetto della concessione, salvo il servizio di approntamento della segnaletica orizzontale;
j) fallimento dell’impresa o se è in fase di stipulazione di un concordato con i creditori, oppure in liquidazione;
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k) allorché sopraggiunga la perdita da parte della concessionaria dei requisiti generali previsti dal bando di gara;
l) allorché sia stata pronunciata nei confronti del legale rappresentante della concessionaria una sentenza definitiva di condanna per reati gravi o che, comunque, comportino l’applicazione di sanzioni da cui discenda il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;
m) allorché emerga qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli o impedisca l’esecuzione del contratto;
n) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 6, comma 5, della L. n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.
o) mancata assunzione del Servizio entro la data stabilita dal contratto per cause imputabili al concessionario;
p) reiterato ritardo da parte del Concessionario nel versamento del canone fisso e del canone variabile descritti nell’art. 4 al punto a) e b) del presente capitolato.
q) qualora i sistemi di riscossione automatizzata e ogni alta attrezzatura risultino inidonei o comunque diversi da quelli presentati nell’offerta tecnica in sede di gara e non vengano sostituiti entro quindici giorni dalla verifica del competente Ufficio Comunale.
Art. 12 - Vigilanza e Controlli sul Servizio
1) Lo svolgimento del servizio in concessione sarà affidato al controllo dell’Ente cui spetta vigilare sulla regolarità dell’operato del concessionario.
2) Quest’ultimo dovrà porre a disposizione del responsabile del Comando di Polizia Locale e qualsiasi altro funzionario delegato, tutti i documenti della gestione in concessione, sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, contabili e tecnici che il Comune intenderà eseguire durante tutto il corso della gestione.
Art. 13 - Spese Contrattuali
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto di concessione sono da intendersi totalmente e carico del concessionario.
Art. 14- Recapito e individuazione dei Responsabili
1) La Ditta concessionaria dovrà disporre, nell’ambito della circoscrizione territoriale di questo Comune, di un recapito telefonico ed all’individuazione di un responsabile al quale l’Amministrazione Comunale ed i propri Settori e/o Uffici potranno rivolgersi nell’arco delle 24 ore;
2) Nell’orario di operatività dei parcheggi il gestore dovrà inoltre evidenziare all’utenza un recapito telefonico di personale addetto, per ogni necessità correlata al servizio.
Art. 15 - Responsabilità ed obblighi assicurativi del Concessionario
1) Il Concessionario risponderà del mancato adempimento alle obbligazioni derivanti dalla presente concessione nonché di ogni danno, diretto o indiretto, arrecato all'Ente Concedente o a terzi nell'esercizio delle proprie attività oggetto della medesima.
2) L'Ente Concedente non avrà alcuna responsabilità nei confronti di terzi per l'esercizio delle attività oggetto della presente concessione, né avrà altresì alcuna responsabilità nei confronti dei proprietari e/o dei possessori di veicoli per qualsiasi danno arrecato ai medesimi durante la sosta:
3) Il Concessionario, dovrà stipulare per il servizio offerto in sede di gara e relativo alla concessione, per tutta la durata contrattuale le seguenti coperture assicurative specifiche per l’appalto aggiudicato presso primarie compagnie di assicurazione:
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• Polizza di Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/O ) con massimale minimo RCT per sinistro pari ad almeno € 2.000.000,00 unico e massimale minimo RCO per sinistro pari a € 2.000.000,00 con limite per persona pari ad almeno € 1.000.000,00.
Tale polizza assicurativa dovrà essere specifica per :
• danni causati all'Ente concedente e/o ai suoi dipendenti o collaboratori;
• danni alle aree, alle strutture, alle attrezzature di proprietà dell'Amministrazione utilizzate per lo svolgimento del servizio in concessione;
• danni derivanti da impianti, strutture, attrezzature ed ogni bene necessario allo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione.
Si precisa che il Concessionario dovrà farsi proprio carico della copertura assicurativa e previdenziale dei propri operatori e dipendenti.
L'Ente concedente non si assumerà alcuna responsabilità per danni o infortuni al personale incaricato dal Concessionario, il quale avrà obbligo di adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza sul lavoro.
Rimane dunque espressamente inteso e convenuto che il Concessionario assumerà ogni responsabilità civile e penale in caso di incidente e/o infortunio a terzi, sollevando l'Ente concedente, nella forma più ampia e tassativa.
Polizza Incendio, Furto, a copertura dei danni alle strutture, alle attrezzature, agli impianti elettronici ed a quanto utilizzato per lo svolgimento del servizio in concessione.
4) Sia la polizza RCT/O che la polizza a copertura dei beni dovranno prevedere la rinuncia di rivalsa da parte dell'Assicurato nei confronti dell'Amministrazione concedente e dei suoi dipendenti e/o amministratori; I contratti assicurativi dovranno avere durata di 1 anno e coincidere comunque con i periodi della concessione.
5) Le Polizze suddette dovranno essere depositate da parte dell'aggiudicataria, in copia, entro 15 giorni dal ricevimento, della comunicazione di aggiudicazione, pena la decadenza dall'aggiudicazione e la conseguente perdita della cauzione provvisoria.
Art. 16- Personale del Concessionario - Tutela sanitaria e previdenziale
1) Il concessionario è tenuto a disporre di tutto il personale necessario a garantire la regolare gestione del servizio oggetto della concessione.
2) Il concessionario si impegna, nei confronti dei propri lavoratori dipendenti e prestatori d’opera, al rispetto ed all’applicazione delle condizioni normative, retributive, assicurative e previdenziali previste dai contratti collettivi di lavoro del settore.
3) L’Amministrazione Comunale rimane comunque estranea ai rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra il concessionario ed il suo personale, pertanto, salvo diversa disposizione di legge, nella specie nessun diritto potrà essere vantato nei confronti del Comune.
4) Gli incaricati dovranno essere dotati di divisa e contrassegno di riconoscimento forniti dal concessionario.
5) Il Concessionario si occuperà della formazione degli incaricati ai fini richiesti dalla loro posizione di ausiliari del traffico.
6) In qualsiasi circostanza gli addetti al servizio dovranno mantenere un comportamento corretto ed educato nei confronti dei cittadini e dei funzionari della Polizia Locale; qualora per giustificati motivi l’Amministrazione Comunale ritenesse necessario sostituire il personale addetto al Servizio ed alla vigilanza delle aree a parcheggio a pagamento, la Società concessionaria dovrà provvedere in merito entro trenta giorni dalla relativa richiesta.
Art 17 - Utilizzo delle aree da parte dell’Amministrazione
1) L’Amministrazione Comunale, per non più di 10 (dieci) giorni nell’arco del periodo stagionale dal 1° giugno al 30 settembre, salvo l’eccezione prevista al comma 2, si riserva la facoltà di utilizzare, in particolari circostanze e/o a fini diversi, parte delle zone destinate al parcheggio a
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pagamento senza prevedere alcuna compensazione dell’importo al concessionario; per il regolare conteggio delle giornate indipendentemente dal numero di stalli utilizzati, sarà considerata mezza giornata l’utilizzo delle aree sino ad un massimo di 6 ore. Al di fuori del caso precedente, il canone dovuto sarà proporzionalmente decurtato per ogni posto auto in più utilizzato dall’Amministrazione a qualsiasi titolo. Sarà cura del Comando di Polizia Locale inviare mensilmente un report alla ditta concessionaria con evidenziato il totale delle giornate utilizzate dall’amministrazione e di quelle residue.
2) Oltre le 10 giornate di cui al precedente comma non saranno a pagamento gli stalli che dovranno rimanere liberi da veicoli in occasione di allerta meteo, allerta pericolo incendi, o altre emergenze fissate dalla protezione civile o altre autorità competenti.
3) L’Amministrazione Comunale per ragioni di pubblico interesse e per esigenze legate alla circolazione, si riserva il diritto di modificare la superficie delle aree destinate a parcheggio a pagamento su tutto il territorio comunale senza apportare alcuna modifica all’importo dovuto dalla ditta nella percentuale massima del 7% (sette per cento);
4) Al di fuori del caso di cui al comma 3) la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di ridurre in tutto o in parte una o più delle aree, con preavviso al concessionario di almeno mesi 1, cui conseguirà riduzione proporzionale sia del canone concessorio contrattualmente convenuto sia degli importi specificati nella tabella di cui all’art. 4 comma b(canone variabile)
Art. 18 - Modalità della Sosta
1) Il parcheggio di ogni singolo veicolo deve avvenire nell’ambito degli spazi contrassegnati da apposita segnaletica.
2) E’ fatto divieto agli autoveicoli di sostare, fuori dagli appositi spazi riservati e comunque in modo da ostacolare lo scorrimento del traffico o il passaggio dei pedoni negli accessi alle spiagge, bagni, ecc..
3) L’utilizzatore dell’area di sosta adibita a parcheggio a pagamento a parcometro è tenuto ad esporre, sul lato del parabrezza dell’autoveicolo in sosta, il documento comprovante l’avvenuto pagamento.
Art. 19 - Oneri a carico della ditta concessionaria
Formano oggetto del Servizio e pertanto faranno carico alla ditta concessionaria:
1. La fornitura e la posa in opera dei sistemi di riscossione automatizzata (parcometri) necessari alla gestione del servizio, che siano in linea con le caratteristiche tecniche di cui al successivo art. 20 e nel numero minimo di cui al precedente art. 3.
2. La garanzia che i suddetti sistemi da installarsi siano omologati dall’autorità competente secondo le disposizioni di legge vigenti;
3. La manutenzione ordinaria e straordinaria, l’adeguamento delle anzidette strutture e la fornitura del relativo materiale di consumo, dei ricambi, dell’energia e tutti gli oneri necessari al funzionamento delle apparecchiature;
4. La posa in opera comprensiva, oltre che dei lavori occorrenti per l’installazione e la messa in esercizio delle strutture, anche degli eventuali allacci alla rete di energia elettrica, alle linee telefoniche e idriche;
5. La fornitura, l’installazione e la manutenzione di tutta la segnaletica verticale e orizzontale necessaria nelle zone destinate a parcheggi a pagamento oltre all'eventuale sostituzione, spostamento o modifica ritenuta necessaria durante la durata della gestione;
6. Il prelievo degli incassi dei parcometri;
7. La rendicontazione degli introiti ed il versamento al Comune, secondo quanto previsto nel precedente art. 4 del presente capitolato.
8. Il controllo delle aree di parcheggio di cui al precedente art. 3 e le applicazioni delle more e di eventuali sanzioni al Codice della Strada;
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9. Mantenimento in perfetto stato di pulizia, decoro e sicurezza delle aree di sosta in concessione.
Art. 20 – Parcometri
I Parcometri, conformi alle normative vigenti in sede europea e nazionale, con relativa omologazione del Ministero delle Infrastrutture, così come richiesto dal Codice della strada e dal relativo Regolamento di attuazione.
I parcometri dovranno rispondere alla normativa CE UNI EN 12414 relativamente alla compatibilità elettromagnetica, alla resistenza alle temperature esterne (- 10 / + 55 °C) ed agli agenti atmosferici (IP 54 e IP33), essere conformi alle norme CEI ed essere prodotti da aziende certificate secondo le norme europee (ISO 9001-2000);
Le caratteristiche tecniche minime del parcometro, pena l’esclusione, sono:
1. omologazione dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
2. resistenza in tutte le parti a condizioni estreme di freddo e caldo (- 10 / + 55 °C);
3. struttura in acciaio rinforzato con serrature e chiavi di sicurezza;
4. alimentazione con pannello solare/batteria ausiliaria;
5. selezione tramite pulsante esterno, con indicazioni multilingue sul visore;
6. possibilità di pagamento con tutti i tipi di conii metallici (a partire da 5 centesimi) e cartacei esistenti;
7. possibilità di pagamento mediante carte di credito/bancomat, telefono cellulare attraverso chiamata e/o sms, attivando/disattivando la sosta e con la possibilità di accedere all’applicazione di una tariffa a minuto, calcolata all’atto del ritiro del veicolo;
8. possibilità di gestire due tariffe differenti in relazione all’utenza e di annullare la transazione in corso attraverso appositi comandi su pannello frontale;
9. Accessibilità da parte delle persone portatrici di handicap. La ditta dovrà presentare in sede di gara una dichiarazione della casa costruttrice dei parcometri, nella quale si attesta che il parcometro offerto è corrispondente alle caratteristiche elencate.
10. Resteranno a carico del concessionario tutte le modifiche o gli adeguamenti degli impianti che si rendessero necessari per disposizioni del concedente o per sopravvenute normative di legge.
Art. 21 - Modalità di realizzazione degli stalli
1. Per le aree adibite a parcheggio a pagamento sterrate gli stalli di sosta dovranno essere individuati e delimitati con apposita segnaletica verticale;
2. E’ a carico del Gestore l’installazione, conforme alle norme vigenti in materia, della segnaletica verticale di informazione, ben visibile dall’utenza, riportante la ragione sociale del Gestore, gli orari e le tariffe in vigore all’interno delle aree di sosta a pagamento previo accordo con la Polizia Locale del Comune di Siniscola, nonché eventuali modifiche che si rendessero necessarie per il miglioramento del servizio;
3. E’ a carico del gestore la realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale che dovrà essere completata entro giorni 10 (dieci) dalla consegna dei servizi;
4. Nel caso di inadempienza nel mantenimento del decoro e del rispetto delle normative vigenti, inerenti la segnaletica verticale e orizzontale, vi provvederà il Comune in modo sostitutivo, rivalendosi nei confronti del Gestore inadempiente;
5. Il Comune si riserva in qualsiasi momento di variare temporaneamente le aree adibite a parcheggio per un periodo non superiore a 15 giorni, senza apportare alcuna modifica alla percentuale di aggiudicazione dell’appalto;
6. Qualora, durante il periodo di affidamento, il Comune disponesse di ulteriori aree a parcheggio a pagamento, oltre quelle previste nel presente bando, la ditta aggiudicataria ha l’obbligo di provvedere alla gestione anche delle predette aree alle stesse condizioni delle aree individuate nel presente Capitolato.
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7. La ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, vigilare affinché in tali parcheggi non si verifichino situazioni che possano compromettere la sicurezza dei cittadini, provvedendo, nel qual caso, ad informare il Comando della Polizia Locale.
8. Il Comune si riserva altresì la facoltà di indicare, in qualsiasi momento, ulteriori aree dalla stessa individuate (aree supplementari) per soddisfare i fabbisogni temporanei dell'utenza. A tal proposito, sarà a cura del preposto ufficio comunicare alla ditta aggiudicataria l'area, i modi ed i tempi di utilizzo, nonché la relativa tariffa che la stessa dovrà obbligatoriamente osservare;
9. La segnaletica che il gestore installerà nei parcheggi, alla scadenza del contratto, rimarrà di proprietà dell’Amministrazione Comunale, con l’obbligo per la ditta di consegnarla in perfetta efficienza;
10. E’a carico del gestore la pulizia delle aree di sosta e aree verdi o dunali adiacenti.
Art. 22- Pulizia delle aree di sosta e aree retrodunali
L’affidamento del servizio comprende la pulizia giornaliera delle aree di sosta affidate e delle aree retrodunali le aree di sosta mediante asportazione completa di tutti i rifiuti. I rifiuti verranno conferiti a cura dell’affidatario, opportunamente separati secondo il sistema di differenziazione dei rifiuti vigente nel Comune di Siniscola.
Art. 23- Gestione dei bagni pubblici
La gestione comprende l’installazione di bagni chimici all’interno del parcheggio a pagamento. Il numero dei bagni deve essere congruo in ogni area di parcheggio a pagamento affidata in Concessione. Deve essere indicato l’orario di apertura e chiusura giornaliera del servizio di utilizzo dei Bagni chimici site nelle aree di parcheggio e devE essere effettuata la pulizia igienico-sanitaria degli stessi più volte al giorno per consentire agli utenti di utilizzarli.
Art. 24 – Personale addetto al servizio
Le attività del presente capitolato saranno svolte dal concessionario con la propria organizzazione aziendale. Il controllo in ordine alla regolarità della sosta dei veicoli negli stalli di sosta a pagamento è esercitato dal concessionario per il tramite di personale munito della qualifica di Ausiliario della sosta.
Gli Ausiliari della sosta dovranno sempre comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e tenere, in ogni caso, un atteggiamento consono all'incarico di pubblico servizio cui sono preposti e attenersi al codice di comportamento previsto per i dipendenti pubblici. In ogni caso il personale suddetto dovrà essere cortese e rispettoso verso gli utenti e/o trasgressori ai quali dovrà fornire ogni informazione richiesta che si riferisca alla sosta e circolazione delle aree oggetto di controllo. E’ a carico del Concessionario la spesa necessaria per l’acquisto dell’apposito abbigliamento, tale da impedire ogni confusione con gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.
Il personale che il Concessionario impiegherà per l’esecuzione del servizio non avrà alcun rapporto di dipendenza con il Comune. Il personale dipendente del concessionario provvederà a segnalare al competente Corpo di Polizia Locale quelle circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare adempimento del servizio. Il concessionario dovrà comunicare per iscritto al Comune di Siniscola i nominativi delle persone impiegate.
L’Aggiudicataria dovrà produrre entro e non oltre 5 giorni dall’attivazione del servizio gli elenchi nominativi del personale che sarà addetto al servizio stesso, con menzione della qualifica e sarà altresì tenuto a comunicare entro e non oltre 5 giorni le eventuali sostituzioni.
L’Aggiudicatario sarà tenuto a comunicare all’Amministrazione Comunale, per tutto il periodo di durata del presente contratto, tutte le variazioni di consistenza, delle qualifiche, del tipo di rapporto contrattuale e dei nominativi del personale, che si dovessero verificare, entro e non oltre
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5 giorni dalla variazione stessa. In relazione a ciò l'impresa Aggiudicataria sarà obbligata ad adottare, in sede d'esecuzione del servizio, il piano operativo di sicurezza, predisposto sulla base della valutazione dei rischi, di cui ha obbligo di presentare copia, sottoscritta dal "Responsabile della Sicurezza" dell'Impresa medesima, presso il R.U.P.
Art. 25 - Installazione strutture e segnaletica
1)La scelta dei siti ove collocare le apparecchiature spetta al Comune;
2)Spetta al concessionario la predisposizione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale nell’area di parcheggio gestito, con le indicazioni all’utenza nella lingua italiana, inglese, tedesca francese e spagnola delle tariffe, orari, modalità di utilizzo del parcheggio, numero di telefono cellulare di un responsabile dell’area
Art. 26 – Penalità
Previa contestazione formale al concessionario per eventuali anomalie imputabili allo stesso, in particolare per infrazioni ed inadempienze, quali:
a) il grave ritardo nella buona manutenzione e immediata riparazione dei dispositivi di controllo;
b) l’ingiustificata assenza degli ausiliari ove previsti;
c) inottemperanze e per ogni altra infrazione agli obblighi contrattuali.
Il Comune applicherà una penale da € 250,00 (duecentocinquanta) ad € 500,00 (cinquecento), commisurata all’entità del fatto contestato e per tutte le infrazioni contestate.
E’ fatta salva la facoltà, per i casi più gravi previsti dall’art.10 o in caso di recidiva, di risolvere il contratto, trattenendo a titolo risarcitorio, e fatto salvo ogni diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la polizza definitiva.
Entro 15 giorni dalla diffida relativa agli addebiti delle infrazioni ed inadempienze riscontrate, il concessionario dovrà far pervenire le proprie controdeduzioni; trascorso inutilmente tale termine o le controdeduzioni non siano meritevoli di accoglimento, nei successivi 30 giorni, con proprio atto monocratico, il Responsabile del Servizio ingiungerà il pagamento della sanzione pecuniaria di cui sopra commisurandola alla gravità dell’addebito, ovvero promuoverà la procedura di risoluzione del contratto per inadempimento.
Art. 27 - Foro Competente
Per ogni controversia davanti al giudice ordinario è competente il Foro di Nuoro.
X.xx il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxx