per le rendite per incapacità di guadagno in seguito a malattia o infortunio (tariffa ERS_ON), edizione 2017
Condizioni generali di assicurazione
per le rendite per incapacità di guadagno in seguito a malattia o infortunio (tariffa ERS_ON), edizione 2017
Generali Assicurazioni per persone SA, 8134 Adliswil
Indice
Persone partecipanti al contratto pagina
Prestazioni pagina
Generali Assicurazioni
Xxxxxxxxxxxxxxxxx 00
Casella postale 1040
8134 Adliswil 1
T x00 00 000 00 00
F x00 00 000 00 00
E-mail: xxxx.xx@xxxxxxxx.xxx Internet: xxxxxxxx.xx
Condizioni generali di assicurazione (CGA)
Le CGA, insieme alle relative eventuali Condizioni complementari (CCA), costituiscono un'importante base legale del contratto fra lei e noi. Contengono i diritti e gli obblighi delle parti contrattuali e altre informazioni essenziali sull'assicurazione. Le CGA poggiano sulla legge federale sul
contratto d’assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908 che regola il contratto d’assicurazione in generale.
1. Stipulante, persona assicurata 2
2. Definizione di incapacità di guadagno 2
3. Prestazioni assicurate 2
4. Inizio e fine della copertura assicurativa 2
5. Partenza all'estero 2
6. Motivi di esclusione delle prestazioni 3
7. Giustificazione del diritto alle prestazioni 3
Recesso, disdetta, riscatto, esenzione dai premi pagina
8. Modifica e rivalutazione del diritto alle prestazioni 3
9. Diritto di recesso 3
10. Disdetta 4
Premi pagina
11. Riscatto e trasformazione 4
12. Pagamento dei premi 4
Ulteriori condizioni pagina
13. Conseguenze della mora 4
14. Obbligo di contenimento dei danni 4
15. Partecipazione alle eccedenze 4
16. Violazione di obblighi senza colpa 4
17. Spese 4
18. Obbligo di notifica e violazione dell'obbligo di notifica 4
19. Conferimento di procura e svincolo dal segreto professionale 5
20. Elaborazione dei dati 5
21. Procedura in relazione alla legge fiscale statunitense «FATCA» 5
22. Procedura relativa alla legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) 6
FO15‘330I 10.16
23. Corrispondenza, luogo di adempimento e foro competente, basi contrattuali 6
Prima di firmare e inoltrare la proposta, ossia prima di stipulare il contratto di assicurazione, in virtù dell'art. 3 LCA lei ha diritto a ricevere le informazioni seguenti sul contratto: rischi assicurati; durata ed estensione della copertura assicurativa; ammontare dei premi; i suoi ulteriori obblighi e doveri; dettagli relativi alla partecipazione alle eccedenze; valori di riscatto; le prestazioni dopo un'esenzione dai premi; i nostri impegni riguardo alla protezione dei dati. Lei può trovare queste informazioni nella nostra proposta e nelle Condizioni di assicurazione.
In virtù dell'art. 3a LCA lei ha il diritto di disdire il contratto per iscritto se le infor- mazioni che lei ha ricevuto da noi fossero erronee o incomplete o se prima della stipulazione del contratto lei non fosse ancora in possesso delle Condizioni Generali ovvero delle Condizioni complementari di assicurazione. Il termine di disdetta è di quattro settimane e inizia a decorrere non appena lei ha conoscenza di una violazione degli obblighi di informazione e delle informazioni complete trasmesse in seguito. Questo diritto di disdetta si estingue comunque un anno dopo la violazione dell'obbligo ovvero al più tardi un anno dopo la stipulazione del contratto.
Edizione 2017 pagina 1/6
Condizioni generali di assicurazione
1. Stipulante, persona assicurata
LEI
Lo «stipulante» è la persona che stipula il contratto con Generali Assicurazioni per persone SA. Allo stesso tempo egli è la persona sulla cui vita è stata stipulata l’assicurazione.
I documenti contrattuali sono indirizzati allo stipulante, cui ci rivolgiamo pertanto con il «lei».
NOI
Generali Assicurazioni per persone SA, Xxxxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxx
2. Definizione di incapacità di guadagno
2.1. Sussiste incapacità di guadagno se la persona assicurata durante il periodo di assicurazione concordato, in seguito a malattia accertabile oggetti-vamente da un medico o a infortunio, non è più in grado di esercitare la pro-pria professione né un'altra attività, che in base alla sua posizione sociale, alle sue conoscenze e capacità può essere ragionevolmente considerata accettabile, così che tale persona simultaneamente subisce una perdita di guadagno o uno svantaggio economico ad essa corrispondente sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione.
Un'attività resta ragionevolmente accettabile anche se le conoscenze addizionali necessarie per esercitarla devono prima essere acquisite mediante una riqualificazione professionale. La situazione del mercato del lavoro non ha alcun influsso su tale accettabilità.
2.2. Nel caso delle persone assicurate che al momento in cui si è manifestata l'incapacità lavorativa esercitavano un'attività lucrativa in misura inferiore al 50 percento, le prestazioni vengono corrisposte soltanto se il grado di incapacità di guadagno è uguale o superiore al 70 percento.
Nel caso delle persone senza attività lucrativa o con un'attività lucrativa a tempo parziale, per determinare il grado di incapacità di guadagno nel campo di compiti non retribuiti (x.xx. lavori domestici) ci si basa sul grado in cui la persona assicurata non è più capace di svolgere tali compiti a causa della malattia o dell'infortunio.
2.3. Per le persone di meno di 16 anni nelle presenti Condizioni di assicurazione l'espressione "incapacità di guadagno" deve essere sostituita con il termine "invalidità". Si ha invalidità quando il danno alla salute fisica o psichica comporta presumibilmente un'incapacità di guadagno totale e permanente (incapacità di guadagno uguale o superiore al 70 per cento).
3. Prestazioni assicurate
3.1. In caso di incapacità di guadagno Allo spirare del periodo di attesa concordato noi le versiamo una rendita,
se durante il periodo di assicurazione
concordato lei diventa totalmente o parzialmente incapace di guadagno in seguito a malattia o infortunio. La rendita è pagabile alla fine di ogni trimestre fino alla scadenza della durata delle prestazioni convenuta. Il periodo di attesa inizia a decorrere al più presto dal giorno della prima consultazione del medico. Se viene concessa una rendita, le basi di calcolo della Generali sono costituite dalla durata e dal grado dell'incapacità di guadagno, come pure dal periodo di attesa concordato.
In caso di ricaduta nella stessa malattia entro un anno dal completo ripristino della capacità di guadagno, Generali concede la rendita senza nuovo periodo di attesa, a condizione che la stessa Generali abbia prima riconosciuto il diritto alla prestazione.
3.2. In caso di incapacità di guadagno parziale
In caso di parziale incapacità di guadagno le prestazioni sono adeguate al grado di incapacità di guadagno.
Un'incapacità di guadagno uguale o superiore al 70 percento dà però diritto alle prestazioni intere, mentre un grado inferiore al 25 percento non dà diritto a nessuna prestazione.
3.3. La copertura assicurativa sussiste in tutto il mondo. In caso di trasferimento all'estero valgono le condizioni dell'articolo 5. Se la situazione professionale, personale o di salute della persona assicurata dovesse subire dei cambiamenti dopo la conclusione del contratto, l'aumento dei rischi che ne deriva è pure coperto. Se l'evento assicurato venisse causato da lei per grave negligenza, Generali rinuncia a ridurre le prestazioni assicurate, anche qualora a norma di legge avesse il diritto
di farlo. Restano riservate le esclusioni delle prestazioni ai sensi dell'articolo 6.
4. Inizio e fine della copertura assicurativa
4.1. L'assicurazione entra in vigore non appena siamo in possesso della sua proposta corredata di firma, al più presto comunque alla data di inizio dell'assicurazione da lei richiesta.
Al momento della stipulazione di questa assicurazione l'esenzione dai premi deve essere coassicurata tramite il relativo premio supplementare. Per la stessa valgono le Condizioni complementari per l'esenzione dai premi.
4.2. L'assicurazione si estingue senza previa disdetta alla scadenza del periodo assicurato concordato, sempre che non sussista un diritto più lungo alla rendita, oppure in caso di decesso della persona assicurata.
5. Partenza all'estero
5.1. Se lei trasferisce il suo domicilio o il suo luogo di residenza abituale dalla Svizzera all'estero (fatta eccezione per il Principato del Liechtenstein), la rendita viene versata come stabilito da contratto nel caso in cui prima o dopo il passaggio della frontiera lei sia o diventi incapace di guadagno in misura non inferiore al 70 percento, presumibilmente in maniera permanente.
Un'incapacità di guadagno che sopraggiunga dopo che sono trascorsi più di 12 mesi dal passaggio della frontiera dà diritto ad una rendita come stabilito da contratto, ma solo fino alla data in cui lei compie 60 anni.
5.2. In caso di incapacità di guadagno parziale (grado d'incapacità di almeno il 25 percento ma inferiore al 70 percento, cfr. cifra 3.2.), una rendita viene corrisposta al massimo durante i primi 12 mesi del suo soggiorno all'estero. Trascorso questo periodo l'assicurazione si estingue, sempre che non sia stato stipulato per iscritto un accordo di tenore diverso.
5.3. Generalmente nella valutazione del grado di incapacità di guadagno Generali si basa su una decisione di un istituto di assicurazione sociale del
Edizione 2017 pagina 2/6
Paese in cui lei aveva il proprio domicilio alla stipulazione del contratto; si riserva però - anche indipendentemente da una tale decisione - di verificare l'incapacità di guadagno e in particolare di ordinare una perizia di un medico dalla stessa designato.
5.4. In questo ambito lei ha i medesimi obblighi di cooperazione e in caso di violazione subisce le medesime conseguenze legali di cui all'articolo 7 (giustificazione del diritto alle prestazioni). In particolare Generali può esigere che venga effettuata in Svizzera e a sue spese una perizia medica.
6. Motivi di esclusione delle prestazioni
Noi non corrispondiamo nessuna prestazione se lei diventa incapace di guadagno
in relazione con un tentativo di suicidio;
provocando intenzionalmente una malattia o un infortunio o in seguito ad autolesioni intenzionali; ciò vale anche se lei, al momento di commettere l'atto che ha cagionato l'incapacità lavorativa o di guadagno, era incapace di intendere;
in seguito a malattie o infermità o conseguenze delle stesse che erano state accertate prima dell'emissione della polizza e rese note a lei o trattate, ma che non sono state indicate nella proposta. Generali fornisce le prestazioni se le malattie o infermità sono state indicate nella proposta ovvero prima dell'emissione della polizza e sono state incluse da Generali nella copertura assicurativa, malgrado non avesse l'obbligo legale di farlo;
in relazione a tumulti o disordini politici, ai quali lei partecipa attivamente, a servizio militare al di fuori della Svizzera, a conflitti armati, eventi bellici o atti di carattere bellico, in Svizzera o all'estero;
con un atto che ha comportato la sua esposizione a un pericolo particolarmente elevato, senza prendere misure adeguate per ridurre il rischio a un limite ragionevole;
in quanto autore o partecipante volontario di crimini o delitti o in
seguito alla preparazione di crimini o delitti o partecipazione attiva a conflitti violenti.
7. Giustificazione del diritto alle prestazioni
7.1. In caso di incapacità lavorativa la preghiamo di avvisarci entro 30 giorni. Il medico curante deve inviarci, all'attenzione del medico della nostra Compagnia, un rapporto su modulo prestampato, sulla causa, l'inizio e il decorso della malattia o la dinamica dell'infortunio, insieme con la presumibile durata e il grado di incapacità lavorativa. Su nostra richiesta lei deve provvedere a che ci siano consegnati tutti i documenti e rapporti medici che ci occorrono (x.xx. rapporto di dimissione dall'ospedale), tramite il medico competente, l'ospedale competente o tutte le altre persone di cui alla cifra 7.3., che hanno redatto documenti e rapporti sulla causa, l'inizio e il decorso della malattia o la dinamica dell'infortunio e/o consentire al medico della nostra Compagnia di prendere visione di tali rapporti.
Se lei risiede al di fuori della Svizzera e del Principato di Liechtenstein, Generali può esigere che gli accertamenti necessari per verificare il diritto siano effettuati in Svizzera e a sue spese.
7.2. Generali ha il diritto di chiedere ulteriori informazioni e prove o di addurle essa stessa, al fine di chiarire il proprio obbligo di corrispondere prestazioni (x.xx. perizie mediche, documenti dell'assicurazione sociale, certificati di salario e attestati fiscali). Essa si riserva, se necessario, di ordinare una perizia da parte di un medico da essa designato.
7.3. Lei ha l'obbligo, nel quadro dell'accertamento del diritto alle prestazioni, di assistere Generali e cooperare pienamente con la stessa e, su sua richiesta, di informarla per iscritto su tutti i fatti a lei noti e concernenti il sinistro ovvero su tutti i fatti che potrebbero essere in relazione con tale sinistro. Lei ha inoltre l'obbligo di rilasciare a Generali una procura che le consenta di ottenere informazioni dalle persone e istituzioni menzionate qui di seguito e di prendere visione degli atti, nella misura in cui Generali lo ritenga necessario per la valutazione dell'evento dannoso. La procura deve
includere lo scioglimento dal segreto professionale, d'ufficio o dall'obbligo di riservatezza medico di tutte le seguenti persone e istituzioni nei confronti di Generali e dei suoi incaricati:
ospedali e altri istituti di cura, medici, psicologi, terapisti, persone con una formazione medica che erano/sono incaricate dell'assistenza medica / delle cure mediche della persona assicurata e relativo personale ausiliario; casse malati, assicurazioni malattie, assicurazioni infortuni, SUVA, assicurazione militare, uffici AVS e AI; assicurazioni sulla vita e casse pensioni, riassicuratori, datori di lavoro.
7.4. Generali può prescriverle un termine adeguato per adempiere i suoi obblighi e doveri ai sensi dell'articolo 7. In caso contrario il diritto alla prestazione assicurata decade.
8. Modifica e rivalutazione del diritto alle prestazioni
8.1. Qualsiasi variazione dell'incapacità di guadagno, come pure un eventuale cambiamento di professione, devono esserci comunicati immediatamente. Se il grado di incapacità di guadagno diminuisce, il diritto viene ridotto in misura corrispondente. In caso di ripristino dell'incapacità di guadagno ovvero se il grado di incapacità di guadagno è inferiore al 25 percento, il diritto a una rendita decade.
8.2. Noi abbiamo facoltà di riesaminare l'incapacità di guadagno conformemente ai criteri menzionati nell'articolo 7 e con i medesimi obblighi e conseguenze legali per gli interessati, ordinando se necessario una nuova perizia del medico di fiducia. Gli importi delle rendite eventualmente pagate in più devono essere rimborsati.
9. Diritto di recesso
Lei può recedere dal contratto senza alcun costo, mediante dichiarazione scritta inviata entro 14 giorni dall'entrata in vigore dell'assicurazione (cifra 4.1.). Con la data della consegna alla posta della sua dichiarazione di recesso la copertura assicurativa decade con effetto retroattivo.
L'eventuale premio già versato viene rimborsato senza interessi.
Edizione 2017 pagina 3/6
10. Disdetta
10.1. Lei ha il diritto di disdire l'assicurazione per iscritto, a condizione che i premi siano stati pagati per un anno assicurativo.
10.2. Lei ha inoltre il diritto di disdire l'assicurazione per iscritto qualora Generali dovesse violare i propri obblighi di informazione. I dettagli in merito possono essere desunti dall'introduzione alle presenti Condizioni Generali di assicurazione (pagina 1).
10.3. Lei può disdire per iscritto l'assicurazione alla fine di ogni anno assicurativo, come pure dopo ogni sinistro, per il quale è dovuta una prestazione.
10.4. Generali rinuncia al diritto di recesso ai sensi dell'articolo 42 della Legge federale sul contratto di assicurazione.
11. Riscatto e trasformazione
La presente assicurazione non può essere riscattata né liberata dal pagamento dei premi (trasformata).
12. Pagamento dei premi
12.1. Il periodo di pagamento dei premi e la modalità di pagamento sono indicati nella polizza.
12.2. Il pagamento rateale dei premi (semestrale, trimestrale o mensile) è possibile dietro pagamento di eventuali supplementi.
12.3. I suoi premi sono pagabili in Svizzera nella moneta contrattuale concordata. In ogni caso abbiamo diritto all'intero premio per il primo anno; con riserva di quanto disposto nell'articolo 9.
12.4. Generali garantisce il premio durante i primi cinque anni di assicurazione. Se l'andamento del rischio di questo tipo di assicurazione dovesse cambiare notevolmente, Generali ha il diritto di adeguare i premi.
12.5. In caso di adeguamento del premio Generali le comunica il nuovo premio al più tardi 30 giorni prima dell'inizio del nuovo anno assicurativo. Se lei non desidera accettare
l'aumento di premio, ha facoltà di disdire il contratto per la fine dell'anno di assicurazione in corso. Se la sua lettera di disdetta non ci perviene al più tardi l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione in corso, si ritiene che lei abbia accettato l'adeguamento del premio. In caso contrario l'assicurazione si estingue con la fine dell'anno di assicurazione.
13. Conseguenze della mora
13.1. Se i premi non ci pervengono entro un mese dalla loro scadenza, noi le inviamo una diffida scritta. Mediante tale diffida la si invita a effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio della stessa.
13.2. Se il pagamento dei premi non avviene nemmeno durante il termine di
14 giorni della diffida, la copertura assicurativa è sospesa.
13.3. Se i premi sono versati entro due mesi dallo spirare del termine di diffida e successivamente accettati da Generali, l'obbligo di quest'ultima di fornire prestazioni insorge nuovamente nel momento i cui sono stati pagati i premi arretrati, insieme con gli interessi e le spese. Generali può però esigere prima da lei la prova che si trova in buona salute. Lei ha al riguardo i medesimi obblighi di cooperazione come per la giustificazione del diritto alle prestazioni (articolo 7).
14. Obbligo di contenimento dei danni
14.1. Lei ha l'obbligo di contenere il danno con tutte le misure che si possono da lei ragionevolmente pretendere. Ciò comprende, fra l'altro, l'obbligo per lei, in caso di malattia, lesioni fisiche o deperimento dell'energia psichica o fisica, di consultare un medico specialista, seguirne le prescrizioni e sottoporsi a tutti i trattamenti che si possono ragionevolmente pretendere.
14.2. Allo stesso modo la si può obbligare ad annunciarsi all'AI e a facilitare la propria reintegrazione professionale con i propri sforzi e in particolare con le misure proposte dall'AI (x.xx. riqualificazione professionale).
14.3. Generali può fissare all'avente diritto un termine adeguato per
adempiere l'obbligo di contenere il danno. Spirato infruttuosamente tale termine, Generali ha il diritto di ridurre o rifiutare la prestazione.
15. Partecipazione alle eccedenze
La presente assicurazione si basa su una tariffa senza partecipazione alle eccedenze.
16. Violazione di obblighi senza colpa
Se la violazione di un obbligo da parte sua in base alle circostanze non appare imputabile a colpa, conformemente all'articolo 45 della legge federale sul contratto di assicurazione, la sanzione prevista dalla disposizione corrispondente non viene applicata. Tali obblighi sono x.xx. la fornitura di un'informazione ai sensi della cifra 7.2., il conferimento di una procura ai sensi della cifra 7.3. o le misure per il contenimento del danno ai sensi dell'articolo 14.
Se Generali ha fissato un termine per l'adempimento di un obbligo, lei o l’avente diritto può ovviare all'omissione commessa senza colpa non appena viene eliminato l'impedimento.
17. Spese
Generali si riserva la facoltà di applicare spese, e di metterle in conto al cliente, per servizi e oneri amministrativi particolari legati al presente contratto non compresi nel premio (x.xx. diverse modifiche contrattuali, calcoli dettagliati, nuovo invio di documenti già spediti). Un regolamento relativo alle spese è disponibile in Internet all'indirizzo xxxxxxxx.xx.
18. Obbligo di notifica e violazione dell'obbligo di notifica
18.1. Obbligo di notifica
Se prima dell'entrata in vigore dell'assicurazione lei ha dichiarato il falso o taciuto un fatto rilevante ai fini della valutazione del rischio e di cui lei era o avrebbe dovuto essere a conoscenza, Generali ha il diritto di disdire il contratto entro quattro settimane da quando ha appreso la reticenza.
Edizione 2017 pagina 4/6
Generali è esentata dall'obbligo di fornire prestazioni per i sinistri sul cui verificarsi o sulle cui conseguenze ha influito un fatto rilevante per la valutazione del rischio che è stato taciuto o dichiarato inesattamente o incompletamente.
Il suo obbligo di notificare i rischi sussiste anche durante la procedura di accettazione. Se necessario, finché non si riceve la nostra dichiarazione di accettazione, i dati nella proposta ovvero nel rapporto medico vanno completati o corretti.
18.2. Obbligo di fornire informazioni
In caso di sinistro o qualora sussistano notevoli motivi di sospetto lo stipulante o gli aventi diritto hanno l'obbligo di comunicare a Generali, su richiesta della stessa, tutte le informazioni concernenti fatti a loro noti e necessarie a noi per accertare un'eventuale reticenza. A tal fine Generali può fissare un termine, la cui inosservanza, sempre che in base alle circostanze non possa essere ritenuta scusabile, comporta la perdita del diritto alla prestazione assicurata.
19. Conferimento di procura e svincolo dal segreto professionale
pensioni, riassicuratori, datore di lavoro.
20. Elaborazione dei dati
Lo stipulante e la persona assicurata (se diversa dallo stipulante) autorizzano Generali a rilevare, elaborare, trasmettere e salvare i dati necessari per l’esame della proposta, l’esecuzione del contratto e il rispetto dei requisiti normativi. I dati personali forniti a Generali possono essere
utilizzati da quest’ultima per la valutazione del rischio, il calcolo del premio, la gestione del contratto, per tutte le operazioni correlate alla fornitura delle prestazioni derivanti dal contratto di assicurazione, per analisi statistiche, sondaggi sul grado di soddisfazione della clientela come pure per scopi di marketing e pubblicitari. La protezione dei dati nei confronti di terzi è garantita. È consentita l’eventuale trasmissione a soggetti terzi interessati in Svizzera e all’estero, in particolare a coassicuratori e riassicuratori, ad altre società del Gruppo Generali come pure a creditori pignoratizi, autorità e avvocati. Se necessario, in caso di prestazione Generali provvederà a richiedere un’ulteriore autorizzazione separata. I dati vengono conservati da Generali in forma elettronica o fisica, protetta e confidenziale. I dati vengono
oppure se per altri motivi non è più assoggettato all’imposizione fiscale statunitense. Determinante per la valutazione dello stato fiscale è esclu- sivamente il diritto tributario statuni- tense in vigore al momento della valutazione.
Secondo la convenzione della Svizzera con gli Stati Uniti che prevede una collaborazione atta a facilitare l’attua- zione del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), sono considerate persone assoggettate all’imposizione fiscale statunitense oppure persone per le quali sussiste un indizio che lascia presupporre la loro imponibilità fiscale negli Stati Uniti in particolare:
21.1.1. nel caso di persone fisiche
cittadini statunitensi o cittadini statunitensi con doppia cittadinanza;
persone con domicilio negli Stati Uniti sulla base di un permesso di soggiorno permanente (ad es.
Greencard, incl. doppio domicilio);
luogo di nascita negli Stati Uniti;
attuale indirizzo postale o del domicilio negli Stati Uniti (incl. casella postale o «indirizzo di domicilio c/o» negli Stati Uniti);
attuale numero di telefono negli Stati Uniti;
ordine permanente in un conto
conservati per almeno 10 anni a partire
dalla risoluzione del contratto o dalla
gestito negli Stati Uniti;
Lei o gli aventi diritto conferiscono a Generali una procura per richiedere informazioni ai soggetti e alle istituzioni menzionati di seguito e prendere visione di atti, qualora Generali giudichi tali misure necessarie per la valutazione della proposta e per accertare l'eventuale violazione dell'obbligo di notifica.
Essi autorizzano i suddetti soggetti e istituzioni a fornire le informazioni necessarie e li svincolano contempo- raneamente dal segreto professionale, d'ufficio o dall'obbligo di riservatezza medico nei confronti di Generali e dei suoi incaricati:
ospedali e altri istituti di cura, medici, psicologi, terapisti, persone con una formazione medica che erano/sono incaricate dell'assistenza medica / delle cure mediche della persona assicurata e relativo personale ausiliario; casse malati, assicurazioni malattie, assicurazioni infortuni, SUVA, assicurazione militare, uffici AVS e AI, assicurazioni sulla vita e casse
liquidazione di un sinistro. Lo stipulante e la persona assicurata hanno il diritto di chiedere a Generali le informazioni previste a norma di legge sul trattamento dei dati che li riguardano Per il resto, la protezione dei dati è conforme a quanto previsto in materia dalla legge federale del 19 giugno 1992.
21. Procedura in relazione alla legge fiscale statunitense
«FATCA»
21.1. Obbligo di informazione dello stipulante
Lo stipulante è tenuto a informare immediatamente Generali se, come
«US-Person», è assoggettato all’impo- sizione fiscale statunitense o sussiste un indizio che lascia presupporre la sua imponibilità fiscale negli Stati Uniti d’America (di seguito Stati Uniti). Ciò vale indipendentemente dal fatto che si tratti di una persona giuridica. Lo stipulante deve ugualmente notificare se perde lo stato di «US-Person»
una procura o un’autorizzazione alla firma attualmente in vigore a favore di una persona con un indirizzo negli Stati Uniti relativamente ad affari patrimoniali.
21.1.2. nel caso di persone giuridiche
istituzione / costituzione della società in una località statunitense;
sede della società presso un indirizzo statunitense permanente;
indirizzo postale statunitense della società.
21.2. Conseguenze in caso di inosservanza
Qualora lo stipulante violi colposa- mente l’obbligo di informazioni, Generali è autorizzata a disdire il contratto nei 60 giorni successivi da quando ha preso atto della violazione di tale obbligo. La disdetta ha effetto legale dal momento in cui perviene allo stipulante. Qualora al momento della disdetta il contratto di assicurazione presenti un valore di riscatto, questo sarà versato allo stipulante.
21.3. Protezione dei dati/Trasmissione di dati
Se sussiste o insorge a posteriori un’imposizione fiscale statunitense o un nuovo indizio per l’obbligo fiscale statunitense, lei autorizza inoltre Generali a fornire dati fiscali personali e inerenti al presente contratto alle autorità svizzere o straniere, in partico- lare all'autorità fiscale statunitense
(Internal Revenue Service, IRS). L’inol- tro dei dati avviene per via elettronica, in modalità transfrontaliera.
22. Procedura relativa alla legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI)
22.1. Obbligo di informazione dello stipulante
Lo stipulante è tenuto, alla stipulazione del contratto o su richiesta in un altro momento, a informare Generali, mediante autocertificazione, sul suo domicilio fiscale e a notificare i suoi numeri d’identificazione fiscale (TIN). Ciò vale indipendentemente dal fatto che si tratti di una persona fisica o giuridica (ente). In determinati casi le persone giuridiche hanno in particolare l’obbligo di notificare anche il domicilio fiscale delle persone che esercitano un controllo su di esse o dei beneficiari nonché lo stato SAI.
Eventuali cambiamenti nelle informazioni fornite
nell’autocertificazione, ad esempio il cambiamento del domicilio fiscale dello stipulante, vanno comunicati senza indugio o al più tardi entro 30 giorni dal cambiamento in questione. Inoltre occorre ritornare l’autocertificazione debitamente compilata, datata e
firmata entro 30 giorni dall’invio da parte di Generali.
All’occorrenza e su richiesta di Generali lo stipulante è tenuto a fornire altri documenti o dichiarazioni necessari per determinare il domicilio fiscale.
22.2. Conseguenze in caso di inosservanza/dichiarazioni false
Fin quando non è in possesso di un’autocertificazione plausibile e completa da parte dello stipulante, Generali non può accettare alcuna proposta di assicurazione.
Se dopo la stipulazione del contratto non fornite o non fornite per tempo le informazioni e i documenti necessari in particolare a determinare il domicilio fiscale, dovete tener conto che, a prescindere dal fatto che sussista o meno un obbligo fiscale all’estero, Generali trasmette i vostri dati personali e contrattuali
all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), la quale a sua volta provvederà a inoltrarli all’autorità fiscale competente all’estero. Una
notifica all’AFC può essere eseguita anche in base a indizi per un assoggettamento fiscale in uno Stato tenuto alla comunicazione. Ai sensi dell’art. 35 LSAI è punito con la multa chi, intenzionalmente, fornisce a un istituto finanziario svizzero
un’autocertificazione falsa oppure non comunica cambiamenti delle circostanze o in merito fornisce false indicazioni.
22.3. Protezione dei dati/Trasmissione di dati
Nel caso in cui è soggetta a un obbligo di comunicazione legale, Generali è
tenuta a trasmettere all’AFC i propri dati personali e contrattuali nonché eventualmente i dati di persone che esercitano il controllo o beneficiarie. I dati vengono trasmessi per via elettronica.
23. Corrispondenza, luogo di adempimento e foro competente,
basi contrattuali
23.1. Comunichi a Generali tutti i cambiamenti di indirizzo! Se trasferisce il domicilio all'estero lei deve indicare come rappresentante una persona residente in Svizzera, a cui possiamo inviare in forma legalmente valida tutte le comunicazioni.
Tutti gli avvisi e le comunicazioni suoi, del suo rappresentante o degli aventi diritto, concernenti il contratto di assicurazione e prescritti a norma di legge o di contratto, devono avvenire in forma scritta ed essere indirizzati alla sede di Generali. Essi hanno effetto legale nel momento in cui pervengono a Generali. Consegniamo alla decorrenza del contratto una polizza che sancisce gli aspetti fondamentali del contratto e che viene adeguata in caso di
variazioni contrattuali. Le comunicazioni di Generali a lei avvengono in forma legalmente valida all'ultimo indirizzo conosciuto suo o del rappresentante da lei indicato a Generali stessa. Esse si considerano ricevute nel momento in cui il destinatario, se fosse stato presente, avrebbe potuto prenderne atto.
23.2. Generali adempie ai propri impegni al domicilio svizzero dello stipulante o di uno degli aventi diritto oppure, in sua mancanza, alla sede di Generali. Come possibile foro competente riconosciamo, nel caso di azioni dello stipulante o di un avente diritto, il domicilio svizzero di questi oppure Xxxxxx (foro della sede di Generali), nel caso delle proprie azioni, il foro del domicilio dello stipulante o di un avente diritto. È applicabile esclusivamente il diritto svizzero.
23.3. Nei rapporti internazionali le competenze sono rette dalla legge federale sul diritto internazionale privato nonché dalla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano).
23.4. Le basi del contratto di assicurazione sono costituite da:
la sua proposta di assicurazione
la sua polizza di assicurazione
altre dichiarazioni scritte sue
le presenti Condizioni Generali di assicurazione
le disposizioni della legge federale sul contratto di assicurazione.
Eventuali accordi particolari non sono assolutamente vincolanti per Generali finché non sono stati confermati per iscritto dalla sua Direzione.
23.5. Basi di calcolo
Tutti i calcoli tecnici nel quadro della presente assicurazione si basano su un tasso di interesse tecnico dello 0,25% e sulle tavole d'invalidità che si basano sulla statistica per le assicurazioni individuali 2008-2012, emessa dalla Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA).