ACCORDO PER LA MOBILITÀ
ACCORDO PER LA MOBILITÀ
Erasmus Studio / Erasmus Traineeship
Nell’ambito del Programma E+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE
BANDO AA 2022/2023 - ACCORDO N. 2022/1
L’Accordo deve essere firmato prima dallo studente e successivamente dal Rappresentante Legale dell’Istituto (o da chi ha potere di
firma). In alternativa può essere stipulato contestualmente alla presenza di entrambi i contraenti.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA – I VARESE02
Xxx Xxxxxx, 0 00000 Xxxxxx
di seguito denominato “l'Istituto”
rappresentato da: Dr. Xxxx Xxxxx, Responsabile Ufficio Relazioni Internazionali e Gestione Studenti Internazionali
E
COGNOME NOME
Codice fiscale: XXXXXX00X00X000X Data di nascita:gg/mm/aaaa Nazionalità: Xxxxx
Indirizzo di posta elettronica istituzionale: xxxxx@xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx
di seguito denominato “Il Partecipante”
Contribuzione economica
Il Partecipante riceverà un contributo economico con fondi UE e dell’Ateneo -a eccezione dei dottorandi e specializzandi con borsa- se soddisfa i criteri previsti dal Bando al quale ha partecipato, in base alla seguente tabella:
Contributo A | Contributo B | |
E+ STUDIO | €700,00/mese | €500,00/mese |
E+ TRAINEESHIP | ||
E+ DOPPIO TITOLO | Contributo fisso €700,00/mese |
Al Partecipante verrà corrisposto l’intero importo a cui ha diritto, con un unico accredito, alle condizioni
indicate all’Art. 3.
HANNO CONCORDATO
Le Condizioni Speciali e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo
(d’ora in avanti denominato “l’Accordo”):
Allegato I Learning Agreement concordato tra l’Istituto di appartenenza, l’Istituto/Organizzazione ospitante e il Partecipante ed eventuali modifiche successive all’inizio delle attività all’estero (variazioni al LA)
Non sono obbligatorie le firme in originale, potranno essere ammesse copie scansionate e firme elettroniche, secondo la legislazione nazionale italiana.
Allegato II Attestazione periodo/Statement period form
Sono obbligatorie le firme in originale
Allegato III Condizioni generali
Allegato IV Carta dello Studente Erasmus+
Art. 1 - SCOPO DEL CONTRIBUTO
1.1 L’Istituto erogherà il contributo economico dell’Unione europea al Partecipante per
intraprendere una mobilità nell’ambito del Programma Erasmus+.
1.2 Non è consentito utilizzare il contributo per scopi di turismo, culturali o per il solo apprendimento linguistico.
1.3 Il contributo è strettamente legato all’impegno di svolgere attività didattiche all’estero, per tutto il tempo indicato nel presente Accordo. Di conseguenza, per le mobilità E+ Studio qualora il Partecipante non ottenesse il numero minimo di crediti previsto in base alla durata dell’esperienza, sarà tenuto alla restituzione dell’intero contributo.
1.4 Il Partecipante accetta il contributo nell’ammontare specificato nell’Articolo 2 e si impegna a portare a termine la mobilità come stabilito nell’Allegato I (Learning Agreement) ed eventuali modifiche successive all’inizio delle attività all’estero
1.5 Qualsiasi modifica o integrazione all’Accordo dovrà essere richiesta per iscritto e concordata da entrambe le parti
Art. 2 - ENTRATA IN VIGORE, DURATA E FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ
2.1 Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti, anche nel caso in
cui il totale dei contributi sia pari a €0 (0 grant).
2.2 La mobilità, presso:
Denominazione dell’Istituto / Organizzazione ospitante |
Codice ERASMUS (se presente) |
Paese |
inizierà presumibilmente il (no data giorno festivo) | gg/mm/aaaa |
e si concluderà presumibilmente il (no data giorno festivo) | gg/mm/aaaa |
Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno lavorativo in cui il Partecipante deve essere presente presso l’Istituto ospitante (Incontri di presentazione e corsi di lingua, presso l’ateneo estero, compresi); l’ultimo giorno del periodo di mobilità coinciderà con l’ultimo giorno lavorativo in cui il Partecipante dovrà essere presente presso l’Istituto ospitante.
2.3 Il Partecipante percepisce una borsa finanziata da fondi UE e Ateneo per x mesi e x giorni.
2.4 Il contributo finanziario Erasmus+ per la mobilità, in base a quanto dichiarato nel paragrafo Composizione del finanziamento sarà pari a € x.xxx,xx
Il finanziamento viene erogato sulla base delle date indicate al punto 2.2 del presente Accordo ma poiché
l’importo definitivo della borsa deve essere calcolato sui giorni effettivamente svolti presso l’Ateneo
ospitante, verrà effettuato un ricalcolo al termine della mobilità tenendo in considerazione le date indicate sul modulo “Attestazione periodo/Statement period form”, Allegato II al presente Accordo. Se la durata effettiva della mobilità sarà inferiore alla durata indicata al punto 2.3 il Partecipante sarà tenuto alla restituzione parziale della borsa per i giorni di differenza.
ESEMPIO:
Date di partenza e arrivo | Durata totale | |
d1. Date e durata indicate nell’Accordo finanziario (punti 2.2 e 2.3) | dal 01/09/2020 al 23/01/2021 | 4 mesi e 23 giorni |
d2. Date indicate nello statement period | dal 08/09/2020 al 22/01/2021 | 4 mesi e 15 giorni |
Differenza tra le due date (d1. - d2.) | (i | mesi sono considerati di 30gg) | 8 giorni |
Importo totale da restituire* | (con borsa mensile di 700€) | € 186,66 |
*l’importo giornaliero corrisponde ad 1/30 della cifra mensile della borsa ottenuta (in caso di borsa mensile di
700€ l’importo da restituire sarà di €23,333333 al giorno)
2.5 Durata della mobilità
Per E+ Studio: la durata della mobilità è stabilita dall'accordo bilaterale per il quale il Partecipante risulta vincitore, è da considerarsi MASSIMA: l’ateneo di destinazione può stabilire una permanenza inferiore, in base alle esigenze didattiche ed organizzative. In questo caso, il periodo assegnato e finanziato verrà adeguato al periodo effettivo stabilito dall’ateneo estero, anche a mobilità iniziata.
Per E+ Traineeship: la durata della mobilità è stabilita nel LA part 1 firmato dalle parti.
2.6 La durata totale del periodo di mobilità non deve superare i 12 mesi per ciclo di studio, compresi i giorni senza contributo. Il periodo di studi all’estero va da un minimo di 2 mesi (non può essere inferiore a 60 giorni) fino ad un massimo di 12 mesi. Sono consentiti prolungamenti e/o riduzioni del periodo, solo per comprovati motivi didattici e tenendo comunque presente che la durata complessiva del soggiorno presso la sede partner dovrà essere continuativa e non frammentata.
2.7 ATTENZIONE Anche se il periodo previsto è calcolato in mensilità, il contributo è calcolato in giorni utilizzando l’anno commerciale di 360 giorni; pertanto ogni mese, indipendentemente dalla sua durata, sarà considerato di 30 giorni.
2.8 Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi
dell’Unione Europea.
2.9 Il contributo finanziario ricevuto dal Partecipante è compatibile con qualunque altra fonte di finanziamento incluse le entrate/compensi, che il Partecipante potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di studio purché svolga e porti a termine le attività previste nell'Allegato I.
2.10 La rinuncia alla partenza, dopo la firma dell’Accordo, è soggetta al pagamento della penale prevista dal bando, ad eccezione del caso in cui ciò sia stato dovuto per cause di forza maggiore documentate.
2.11 Se il Partecipante termina il periodo di mobilità prima del termine minimo previsto (2 mesi – 60
giorni), dovrà rimborsare l’intero importo del contributo già erogato.
2.12 Se il Partecipante conclude il periodo di mobilità prima del termine previsto dal presente accordo, avrà diritto all'importo del contributo corrispondente alla durata effettiva del periodo di mobilità svolto. Eventuali importi già erogati ma non maturati dovranno essere rimborsati.
Art. 3 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
▪ Il contributo Xxxxxxxx verrà erogato al beneficiario in UNICA soluzione e tramite bonifico bancario, secondo le seguenti modalità:
▪ L’ordine di pagamento sarà disposto dall’Ufficio Relazioni Internazionali al massimo entro 90 giorni, salvo eventi e situazioni imprevedibili e imprescindibili, dal ricevimento all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx dell’ “Attestazione periodo/Statement period form” con l’indicazione della data di inizio e la firma dell’ente accettante; il documento è disponibile nella sezione Modulistica del sito di Ateneo
▪ L’ufficio non potrà procederà a disporre alcun pagamento fino a quando non avrà ricevuto l’ “Attestazione periodo/Statement period form” con l’indicazione della data di inizio e la firma dell’ente accettante
▪ Durante i mesi di agosto e dicembre l’istituto tesoriere di Ateneo non emette pagamenti; chi inizierà il periodo in questi mesi riceverà l’accredito a partire da settembre (partenza ad agosto) o a partire da gennaio (partenza a dicembre)
Art. 4 - DOCUMENTI
Modulo Attestazione periodo/Statement period form:
4.1 All’inizio della mobilità, il modulo deve essere inviato alla casella xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx - debitamente compilato e firmato dalla sede di destinazione estera- stessa cosa alla conclusione del periodo
4.2 Alla fine della mobilità, il modulo deve essere compilato e firmato dalla sede di destinazione estera che attesta la data conclusiva effettiva della mobilità del Partecipante; farà fede la data indicata, anche se non coinciderà con quella del contratto di affitto o del volo prenotato. La data della firma non deve essere antecedente alla data di conclusione del periodo
4.3 Dovrà essere consegnato IN ORIGINALE, con firme IN ORIGINALE, entro 15 gg dal rientro in Italia, comunicando a xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx eventuali ritardi
In mancanza dell’originale dell’Attestazione periodo/Statement period form del periodo completato con la data di conclusione, verrà chiesta la restituzione dell’intera borsa e la Commissione per le Relazioni Internazionali si riserverà di decidere in merito al riconoscimento degli esami eventualmente superati.
Art. 5 - PROLUNGAMENTO E RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITA’
5.1 Eventuali richieste di prolungamento del periodo di mobilità dovranno essere presentate almeno un mese prima della fine del periodo di mobilità inizialmente previsto. Il prolungamento non verrà finanziato. I crediti che ne deriveranno saranno riconosciuti.
5.2 Il riconoscimento degli esami superati all’estero, regolarmente inseriti nel Learning agreement (e eventuali modifiche), avverrà successivamente al ricevimento del relativo certificato (Transcript of Records) da parte dell’Ateneo estero, e dopo la consegna all’Ufficio, da parte del Partecipante, dell’originale dell’allegato II, Attestazione periodo/Statement period form, entro 15 gg dal rientro in Italia.
5.3 Non saranno ammessi riconoscimenti parziali, nemmeno per stabilire il voto minimo di partenza
per l’esame integrativo.
Art. 6 - COPERTURA ASSICURATIVA
Gli studenti sono assicurati per gli infortuni subiti durante la loro permanenza nei locali e negli edifici dell’Università o in qualsiasi altro luogo, anche estraneo all’Università, sia in Italia che all’Estero, come stabilimenti, laboratori industriali o di ricerca e simili, in cui gli studenti medesimi abbiano a trovarsi per ragioni di studio, visite ed esperimenti, nonché durante gli spostamenti effettuati, anche con mezzi pubblici o privati, purché debitamente autorizzati. La garanzia è valida anche durante i viaggi di istruzione, purché debitamente autorizzati dalle competenti autorità didattiche.
Gli studenti sono assicurati per la responsabilità civile per i danni provocati nell’ambito dell’Università sia per ragioni di studio, sia durante le attività ricreative e sportive. La garanzia si estende anche fuori dall’ambito dell’Università, quando svolgano attività per conto della stessa e quando si trovino presso altre Università (in qualsiasi paese del mondo), sia per ragioni di studio, sia durante le attività ricreative e sportive.
NON sono coperti da assicurazione, e quindi NON sono risarcibili gli eventi che si verifichino al di fuori di quanto sopra specificato (uscite serali, viaggi e spostamenti effettuati non per motivi di studio o formazione ecc.).
Il dettaglio Polizze è consultabile all’interno del documento Copertura assicurativa / Confirmation of insurance disponibile alla pagina Modulistica degli studenti Erasmus+
Art. 7 - SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE
Al Partecipante sarà richiesta una verifica online delle proprie competenze linguistiche prima e dopo la mobilità.
Al Partecipante che non avesse svolto i test obbligatori di verifica iniziale e finale sulle competenze linguistiche dell’Online Linguistic Support (OLS) sarà richiesto in restituzione l’intero ammontare della borsa percepita.
Art. 8 - RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)
Il Partecipante, alla fine del periodo di mobilità, deve trasmettere online il Rapporto Narrativo (final report) debitamente compilato entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione. Al Partecipante che non abbiano completato ed inviato il rapporto narrativo, sarà richiesto il rimborso totale del contributo ricevuto.
Un Rapporto Narrativo integrativo può essere inviato al Partecipante per consentire il completamento delle informazioni relative al riconoscimento delle attività svolte.
Art. 9 - LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE
Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituto e il Partecipante in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.
In materia di trattamento dei dati personali, l’Università si impegna, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati (GDPR), a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal partecipante: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità di gestione del progetto, nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. I candidati sono invitati a consultare l’apposita “informativa per il trattamento dei dati personali di candidati a procedure di selezione per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale” pubblicata alla pagina del sito istituzionale: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxx-xxxxxxxxx
CONDIZIONI SPECIALI
Interruzione della mobilità per causa di forza maggiore
Per "forza maggiore" si indica una situazione imprevedibile ed eccezionale o un evento fuori dal controllo del partecipante e non attribuibile ad un suo errore o sua negligenza. In presenza di causa di forza maggiore che determini l’interruzione - ed eventualmente la ripresa - della mobilità iniziata, la procedura da seguire è la seguente:
1. Lettera del Partecipante che spieghi l'accaduto e richieda il riconoscimento del periodo di mobilità svolto
2. Documenti a supporto della richiesta (es. certificato medico)
3. Certificato dell’organizzazione ospitante che attesti la mobilità effettivamente svolta
DA INVIARE alla casella xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx che valuterà la situazione del Partecipante.
L’Accordo Finanziario, controfirmato dall’Istituto, verrà inviato alla mail istituzionale del Partecipante.
Il Partecipante | Per l’Istituto |
Cognome Nome | Dr. Xxxx Xxxxx Responsabile Ufficio Relazioni Internazionali |
Firma Luogo e data | Firma Varese/Como, |
Allegato I - LEARNING AGREEMENT (agli atti dell’archivio dell’Ufficio)
Allegato II - ATTESTAZIONE PERIODO/STATEMENT PERIOD pubblicato nella sezione Modulistica del sito di Ateneo
Allegato III - CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1: Responsabilità
Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff.
L’Agenzia Nazionale italiana, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale italiana o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.
Articolo 2: Risoluzione del contratto
Nel caso in cui il Partecipante non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.
Se il Partecipante risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall’Accordo, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza.
In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Partecipante e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata della mobilità come definita nell’Articolo Le somme non utilizzate dovranno essere restituite, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza.
Articolo 3: Tutela dei dati
In materia di trattamento dei dati personali, l’Università si impegna, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati (GDPR), a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal partecipante: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità di gestione del progetto, nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. I candidati sono invitati a consultare l’apposita “informativa per il trattamento dei dati personali di candidati a procedure di selezione per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale” pubblicata alla pagina del sito istituzionale:
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxx- personali
Il Partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. È invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia Nazionale. Il Partecipante può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d’uso dei propri dati personali da parte dell’Istituto di appartenenza e/o dell’Agenzia Nazionale; può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea.
Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili
Le parti dell’Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall’Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall’Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell’Accordo siano stati correttamente attuati.
Allegato IV - Carta dello Studente Erasmus+ pubblicata nella sezione Allegati del sito di Ateneo