SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
Università degli Studi di Ferrara
Area Tecnica
Ripartizione Lavori Pubblici e Manutenzione Ufficio Gare Lavori Pubblici
GESTIONE TECNICO MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO
EDILIZIO ED IMPIANTISTICO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA
ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PER INTERVENTI SU CHIAMATA O A GUASTO, PRESSO GLI EDIFICI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA
- OPERE IDRAULICHE- CIG 719334366D
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
Il DIRETTORE GENERALE
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
INDICE
CAPO 1 CONDIZIONI GENERALI DELL’ACCORDO QUADRO 5
Art. 1.2 - Ambito di applicazione 6
Art. 1.3 - Definizione degli interventi di manutenzione 6
Art. 1.5 - Ammontare massimo stimato dell’Accordo Quadro 7
Art. 1.6 - Normativa di riferimento 7
Art. 1.7 - Dichiarazione impegnativa dell'Appaltatore 8
Art. 1.8 - Ordine di prevalenza delle norme contrattuali 8
Art. 1.9 - Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro 9
CAPO 2 - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA DELL’ACCORDO QUADRO 9
Art. 2.2 - Danni di forza maggiore - sinistri alle persone e danni alle proprietà 9
Art. 2.3 - Penali per il ritardo 10
Art. 2.4 - Norme generali in materia di subappalto 11
Art. 2.5 - Limiti al subappalto 12
Art. 2.6 - Gestione dei sub-contratti non configurabili come subappalti 12
Art. 2.7 - Pagamento dei subappaltatori 12
Art. 2.8 - Cessione dell’accordo quadro, cessione dei crediti derivanti dal contratto 13
Art. 2.9 - Cause di risoluzione 13
Art. 2.10 - Clausola risolutiva espressa 14
CAPO 2 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI 15
Art. 3.1 - Modalità di esecuzione dei lavori 15
Art. 3.2 - Direzione tecnica del cantiere 16
Art. 3.3 - Disciplina e buon ordine del cantiere 16
Art. 3.4 - Condotta nell’esecuzione dei lavori 16
Art. 3.5 - Disposizioni particolari relative all’esecuzione degli interventi 17
Art. 3.7 - Variazioni alle opere ordinate 17
Art. 3.8 - Sospensione dei lavori 18
Art. 3.9 - Ultimazione dei lavori 19
Art. 3.10 - Garanzie sui lavori eseguiti 19
CAPO 4 DISCIPLINA ECONOMICA DELL’ACCORDO QUADRO 19
Art. 4.1 - Prezzi contrattuali 19
Art. 4.2 - Invariabilità del corrispettivo 21
Art. 4.4 - Contabilità dei lavori 21
Art. 4.6 - Valutazione dei materiali a piè d’opera 24
Art. 4.7 - Certificato di regolare esecuzione 24
Art. 4.8 - Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali e previdenziali 24
CAPO 5 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 24
Art. 5.1 - Applicazione del D.Lgs. n. 81/08 24
Art. 5.2 - Responsabilità dell’Appaltatore in materia di sicurezza 25
CAPO 6 OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE 25
Art. 6.1 - Oneri relativi alla sistemazione dell’area di cantiere 25
Art. 6.2 - Oneri relativi all’allestimento degli impianti di cantiere 26
Art. 6.3 - Oneri relativi all’esecuzione degli apprestamenti di cantiere 26
Art. 6.4 - Oneri relativi all’allestimento del cartello di cantiere 27
Art. 6.5 - Oneri relativi alla gestione del cantiere durante il corso dei lavori 27
Art. 6.6 - Oneri relativi all’ultimazione dei lavori 28
Art. 6.7 - Oneri relativi all’accesso al cantiere 29
Art. 6.8 - Oneri relativi alla viabilità esterna al cantiere 30
Art. 6.9 - Verifica degli adempimenti assicurativi e previdenziali 30
Art. 6.10 - Documenti da fornire all’ Università al termine di ogni intervento 30
Art. 6.11 - Osservanza dei contratti collettivi 31
Art. 6.12 - Spese contrattuali - Oneri fiscali 31
Art. 7.1 - Trattamento dei dati personali 32
Art. 7.2 - Definizione del contenzioso 32
ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PER INTERVENTI SU CHIAMATA O A GUASTO, PRESSO GLI EDIFICI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA
- OPERE IDRAULICHE-
CIG 719334366D
Tra
l’Università degli Studi di Ferrara con sede in Xxx Xxxxxxx, 00, Xxxxxxx (di seguito denominata “Università”) rappresentata dall’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, domiciliato per la carica in Xxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx, nella sua qualità di Direttore Generale, il quale agisce non in nome proprio, bensì in rappresentanza dell’Università stessa,
e
l’Operatore Economico ………………, avente sede legale a ……………….., in Via
………………, rappresentata da ………………….nato a ……………. il
………………………………………….., residente a ……………………… (…..), Via
………………………….., C.F. ……………………………………………. il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse del suddetto operatore economico, in qualità di ………………………………………………
premesso che:
a) con Decreto Rettorale di Rep. 1169/2017 in data 1 settembre 2017 è stata autorizzata l’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., per l’affidamento dell’accordo quadro con unico Operatore Economico, ai sensi dell’ art. 54 c. 3 del D.lgs. 50/2016, relativo ai lavori di manutenzione degli immobili dell’Università degli Studi di Ferrara – OPERE IDRAULICHE – per il biennio 2018/2019 per un importo stimato pari a € 95.000,00 IVA esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza;
b) con Decreto Rep. n. ……….., in data………… l’Università ha disposto l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro all’operatore economico …………………………di seguito denominato “Appaltatore”, per il ribasso percentuale unico del ……… % offerto dal suddetto Appaltatore e riferito all’elenco prezzi senza deduzione sull’importo dei lavori stimato, come da offerta che si allega - allegato sub b) al presente atto;
c) con Decreto di Rep. n. ……, in data ………, l’Università ha disposto l’efficacia dell’aggiudicazione, essendo state favorevolmente assolte, in capo ai soggetti interessati, le verifiche in ordine all’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento e dalla stipula dei relativi contratti ai sensi dell’articolo 80, 83 e 84 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
d) ai sensi della vigente legislazione antimafia sono da ritenersi favorevolmente assolte, in capo ai soggetti interessati, le verifiche in ordine all’insussistenza di alcuna delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011, mediante accertamento presso la Banca Dati Nazionale Antimafia;
e) con nota Prot.n. …. in data ……… è stato richiesto all’Appaltatore di produrre la prescritta documentazione preordinata alla stipulazione del presente accordo;
f) l’Appaltatore stesso ha prodotto, nei termini prescritti in ottemperanza alla citata nota, la documentazione richiesta per addivenire alla stipula;
g) la sottoscrizione del presente accordo quadro non vincola in alcun modo l’Università relativamente all’affidamento degli interventi di manutenzione previsti e dà origine unicamente ad un obbligo dell'Appaltatore di accettare le condizioni fissate; l’Appaltatore non avrà nulla a pretendere dal presente accordo quadro fintanto che l’Università non dia luogo ai relativi contratti applicativi;
h) l'Appaltatore ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i prodotti e a realizzare i lavori oggetto del presente accordo quadro, eseguendoli alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
i) l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente accordo e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue
CONDIZIONI GENERALI DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 1.1 - Premessa
Il presente schema di accordo quadro disciplina le condizioni e le modalità di esecuzione dei lavori di manutenzione per interventi su chiamata o a guasto del tipo opere idrauliche che l’Università commissionerà all’Appaltatore, tramite contratti attuativi, a seguito della sottoscrizione del presente accordo quadro.
Al presente schema di accordo quadro è allegato il capitolato speciale (sub a), che definisce gli adempimenti e le procedure che l’Appaltatore dovrà porre in essere per la corretta gestione degli interventi di manutenzione.
Gli oneri necessari all’attuazione di tali procedure sono da ritenersi compensati nell’offerta, salvo ove diversamente specificato.
Art. 1.2 - Ambito di applicazione
Lo schema di accordo quadro detta le condizioni generali di contratto tra Università e Appaltatore nel rispetto delle quali saranno realizzati gli interventi di manutenzione su chiamata o a guasto del tipo opere idrauliche, anche di piccola entità, al servizio degli immobili di proprietà o in disponibilità dell’Università.
L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'Accordo Quadro verranno definiti all'atto dell’ordinazione di ogni singolo intervento, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.
L’Accordo Quadro si estende automaticamente ai beni immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio dell’Università, a qualsiasi titolo, successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo stesso e per tutta la sua durata, senza che l’Appaltatore possa avanzare pretese di ulteriori compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
Ogni singolo intervento di manutenzione comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture necessarie a garantire la realizzazione dello stesso a regola d’arte e comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente schema di accordo quadro.
Art. 1.3 - Definizione degli interventi di manutenzione
Gli interventi di manutenzione oggetto dell’Accordo Quadro rispondono alle necessità di mantenimento e continuo adeguamento degli edifici dell’Università, necessità correlata sia alle attività istituzionali che in tali edifici si svolgono, sia al rispetto di sopravvenuti obblighi normativi, sia al ripristino della fruibilità e funzionalità degli ambienti a seguito di guasti e danni causati da eventi critici di qualsiasi natura.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano di seguito le principali tipologie di intervento di manutenzione:
Lavori idraulici, comprensivi degli interventi di sistemazione e/o di ripristino funzionale di:
- impianti idrosanitari
- impianti gas metano e gas tecnici/medicali
- impianti di condizionamento split/pompa di calore
- impianti antincendio
- impianti di sollevamento
- assistenze murarie
Art. 1.4 - Durata
L’Accordo Quadro vincola l’Appaltatore fino al 31 dicembre 2019, ovvero prima di tale scadenza, fino al raggiungimento dell’importo massimo stimato, stabilito nel successivo art. 1.5.
Qualora, nel periodo di cui al comma precedente, non sia affidata alcuna attività all’Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire, sulla base dei contratti applicativi, tutte le prestazioni che l’Università ordinerà entro la data di scadenza, anche nel caso in cui l’ordinativo giungesse l’ultimo giorno di validità dell’Accordo.
Art. 1.5 - Ammontare massimo stimato dell’Accordo Quadro
Ai sensi dell’articolo 35, comma 16 del D.lgs. 50/2016, l’ammontare massimo delle prestazioni che saranno svolte dall’Appaltatore nell’ambito del presente Accordo Quadro non potrà eccedere l’importo complessivo presuntivamente stimato di € 95.000,00 IVA esclusa, comprensivi di oneri per la sicurezza che verranno quantificati in relazione a ciascun intervento affidato nell’ambito dei contratti applicativi.
L’Università potrà commissionare all’Appaltatore, mediante contratti applicativi, nel periodo di durata dell’accordo, le manutenzioni oggetto del presente accordo fino al raggiungimento dell’importo massimo stimato.
L’Appaltatore non potrà richiedere alcun indennizzo nel caso in cui l’Università non utilizzi l’intero importo stimato durante il periodo di validità dell’Accordo Quadro, oppure qualora si raggiunga l’ammontare prima del termine.
Art. 1.6 - Normativa di riferimento
L’Accordo Quadro e i rapporti contrattuali derivanti dalla sottoscrizione dello stesso sono regolati da:
• norme nazionali vigenti in materia di appalti di lavori, in particolare dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. in quanto applicabili;
• l. 20/3/1865 n. 2248, allegato F, per quanto concerne gli articoli non abrogati dall’art.
231 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 e dall’art. 217 del D.Lgs. 50/2016;
• D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
• RR.DD. 2440/1923 e 827/1924 in quanto applicabili;
• Regolamento di Contabilità dell’Università degli Studi di Ferrara emanato con D.R. Rep.n.1356/2007 – Prot.n.21311 del 12.10.2007 e ss.mm.ii.;
• norme contenute nella lettera di invito nonché in tutta la documentazione di gara;
• condizioni generali e particolari dei lavori riportate nel capitolato speciale e nello schema di accordo quadro e nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia, attualmente in vigore in Italia o che vengano emanati durante l’esecuzione dei lavori, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel capitolato speciale e nello schema di accordo quadro;
• norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate;
• normativa di settore;
• Linee guida ANAC in quanto applicabili.
Art. 1.7 - Dichiarazione impegnativa dell'Appaltatore
Nell’obbligarsi ad eseguire i lavori oggetto del presente Accordo, l’Appaltatore dichiara con la sottoscrizione del presente atto:
• di accettare le condizioni contenute nello schema di accordo quadro e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano;
• di aver preso conoscenza delle voci contenute nell’elenco prezzi;
• di avere accertato l’esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare.
L'Appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente schema di accordo quadro e del capitolato speciale allegato al presente documento) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nell’accordo quadro.
Art. 1.8 - Ordine di prevalenza delle norme contrattuali
In linea generale, salva diversa specificazione da parte del Direttore dei lavori in sede esecutiva, vale la seguente gerarchia:
• norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
• contratto di appalto (schema di accordo quadro, contratto applicativo e capitolato speciale);
• elaborati tecnici.
In caso di discordanza tra le indicazioni riportate negli elaborati tecnici si dovrà tenere conto della soluzione meglio rispondente alle disposizioni normative e regolamentari, quindi alle norme di buona tecnica e di estetica.
L’Appaltatore è tenuto a comunicare eventuali difformità riscontrate all’interno degli elaborati al direttore dei lavori il quale potrà definire le modalità esecutive fornendo eventuali schemi di dettaglio.
Art. 1.9 - Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro
Xxxxx parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro e sono materialmente allegati allo stesso i seguenti elaborati:
• capitolato speciale d’appalto (allegato sub a));
• offerta economica (allegato sub b));
• dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi (allegato sub c)).
Oltre ai suddetti elaborati fanno parte integrante del suddetto Accordo (anche se non materialmente allegati allo stesso), i piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008.
CAPO 2 - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 2.1 - Garanzie
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l’impresa ha
presentato quale cauzione definitiva la garanzia fidejussoria n. …………………………..
rilasciata in data ……………………….. da
………………………………………………………………., dell’importo di €.
…………………………….. (diconsi euro… ).
L’Appaltatore ha presentato la polizza C.A.R./ R.C.T., a copertura dei rischi di esecuzione, polizza n. ………. rilasciata in data ………………da ………………..,per i seguenti massimali:
• per la partita 1, opere, euro 95.000,00;
• per la partita 2, danni a opere ed impianti preesistenti, euro 1.000.000,00;
• per la partita 3, demolizione sgombero, euro 300.000,00;
• polizza R.C.T., euro 500.000,00.
Art. 2.2 - Danni di forza maggiore - sinistri alle persone e danni alle proprietà
L’Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e le opere provvisionali atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in ogni caso, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, entro 3 (tre) giorni dalla data dell’evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune.
I danni saranno accertati in contraddittorio dal direttore dei lavori che redigerà apposito verbale; l’Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all’accertamento di cui sopra.
Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all’importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell’Appaltatore.
Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore.
Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti di terreno, le sellature, l’interramento delle cunette e l’allagamento dei cavi di fondazione.
Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile unico del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per l’Università le conseguenze dannose.
I danni che dovessero derivare alle opere, oggetto di appalto, a causa della loro arbitraria esecuzione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivanti all’Università.
Art. 2.3 - Penali per il ritardo
L’Appaltatore dovrà eseguire gli interventi di manutenzione nel rispetto dei tempi stabiliti e comunicati dalla Direzione Lavori. Saranno applicate penali per il ritardo nei casi e con le modalità che sono descritte nel Capitolato Speciale, a cui si rimanda.
L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Università di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione dei lavori.
L’eventuale ritardo dell’inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per l’incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non dà diritto all’Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensione.
Art. 2.4 - Norme generali in materia di subappalto
L'eventuale affidamento in subappalto di parte dei lavori è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016. L’affidamento di opere in subappalto in assenza della necessaria autorizzazione da parte dell’Università comporta le sanzioni penali previste dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito con L. 28 giugno 1995, n. 246.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
• che l’Appaltatore all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
• che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni (relativamente ai termini di pagamento dei contratti di subappalto si rimanda al successivo art. 2.7 “Pagamento dei subappaltatori”);
• che l’Appaltatore, unitamente al contratto, provveda alla consegna di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;
• che al momento del deposito del contratto di subappalto presso l’Università l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione di cui al Titolo III del D.P.R. 207/10 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
• che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. 159/11.
L’Università provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell’Università sono ridotti della metà. Le autorizzazioni vengono rilasciate facendo salve le verifiche delle autocertificazioni contenute nell’istanza di subappalto.
L'Appaltatore dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento). Gli oneri della sicurezza non sono ribassati.
Il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione provvederanno a verificare, per quanto di rispettiva competenza, il puntuale rispetto di tutte le condizioni specificate nel presente articolo.
Le opere affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriori sub-affidamenti.
Art. 2.5 - Limiti al subappalto
Valgono i seguenti limiti al subappalto:
• ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, le lavorazioni di cui alla categoria unica e prevalente OS3 potranno essere subappaltate nel limite del 30% dell’importo contrattuale.
Art. 2.6 - Gestione dei sub-contratti non configurabili come subappalti
Per tutti i sub-affidamenti non configurabili come subappalti, ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.Lgs 50/2016, è fatto obbligo di comunicare all’Università e al Direttore dei Lavori i seguenti dati:
- denominazione dell’affidatario del subcontratto;
- importo del contratto;
- oggetto del lavoro e periodo di esecuzione presso il cantiere.
L’ingresso in cantiere delle Imprese incaricate per l’esecuzione di sub-contratti è subordinato al rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Art. 2.7 - Pagamento dei subappaltatori
L'Appaltatore resta l'unico responsabile nei confronti dell’Università per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questa da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento di danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. L’Appaltatore assume in proprio, tenendone indenne l’Università, ogni obbligazione connessa all'esecuzione delle prestazioni dei subappaltatori e degli eventuali sub-contratti.
L’Università provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite al ricorrere delle condizioni stabilite dall’art. 105 comma 13 del d.lgs. 50/2016.
In occasione di ogni pagamento l’Appaltatore dovrà comunicare all’Università la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo. In caso di mancata trasmissione di tale quantificazione, l’Università sospenderà la liquidazione delle somme dei relativi ordini.
Qualora sussistano contestazioni relativamente alle lavorazioni eseguite dal subappaltatore l’Appaltatore dovrà darne comunicazione alla Università la quale, nel caso in cui quanto contestato dall’Appaltatore sia accertato dal Direttore dei Lavori, sospenderà i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione e nella misura accertata dal Direttore dei Lavori.
Nel caso in cui sia onere dell'Appaltatore corrispondere i pagamenti al subappaltatore, lo stesso è tenuto a trasmettere alla Università, nel termine di 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'appaltatore, copia delle fatture quietanzate dei subappaltatori. In caso di mancato adempimento il pagamento della successiva fattura sarà sospeso fino alla regolarizzazione della posizione.
Art. 2.8 - Cessione dell’accordo quadro, cessione dei crediti derivanti dal contratto
È vietata la cessione dell’Accordo quadro e dei contratti da esso derivati sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all’Università prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
Ai sensi dell’articolo 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 rimane impregiudicata la facoltà dell’Università di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica di cessione presentata.
Art. 2.9 - Cause di risoluzione
L’Università può procedere alla risoluzione di un contratto derivato dall’accordo quadro, e conseguentemente alla risoluzione dell’accordo stesso, prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 108 e 110 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Il Responsabile del procedimento potrà inoltre promuovere l’avvio della procedura di risoluzione nei seguenti casi:
• quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore delle norme sul subappalto;
• quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
• per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente dell’Appaltatore;
• per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori ordinati tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all’immagine dell’Università;
• nei casi previsti agli artt. 2.4 e 3.5.del Capitolato Speciale.
L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Appaltatore dall’obbligo di portare a compimento i lavori ordinati, in essere alla data in cui è dichiarata.
Art. 2.10 - Clausola risolutiva espressa
L’Accordo quadro e i contratti da esso discendenti saranno automaticamente e immediatamente risolti:
• qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dell’accordo o del contratto applicativo, informazioni interdittive ex art. 94 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto applicativo sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Università, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile;
• in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
• in caso di accertata inosservanza delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
Art. 2.11 - Recesso
L’Università, potrà recedere dal contratto applicativo in qualunque momento, in conformità a quanto disposto dall’articolo 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
CAPO 2
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 3.1 - Modalità di esecuzione dei lavori
I lavori devono essere eseguiti secondo la normativa vigente a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell’Università, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in particolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto nel Piano di Sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008.
L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume in sé la responsabilità civile e penale, piena e incondizionata, derivante da qualsiasi causa e motivo, in modo particolare per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto.
Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al capo 6 “Obblighi e oneri dell’Appaltatore” del presente schema di accordo quadro, con particolare riferimento:
• alla redazione del piano di sicurezza e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui al D.lgs. 81/08, senza pretendere modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
• alla tempestiva presentazione al direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie certificazioni, nonché alla effettuazione delle prove tecniche di cui al capitolato speciale allegato al presente schema di accordo quadro;
• alla organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche delle strutture interessate dall'intervento e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell’eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o di altre imprese, evitando di arrecare danni all’ambiente e alle zone interessate;
• all’obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale di risulta o residuati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza;
• all’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessato dalla viabilità di cantiere e alla eliminazione di ogni residuo di lavorazione.
L’Appaltatore ha l’obbligo di provvedere a proprio carico a procurarsi le speciali licenze, permessi o autorizzazioni per l’esecuzione di qualunque opera, lavoro o incarico dipendente dall’Accordo ove richiesti o necessari.
Art. 3.2 - Direzione tecnica del cantiere
L'Appaltatore che non conduca personalmente i lavori deve designare con atto scritto, da depositare presso la stazione appaltante, un direttore tecnico, persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare. L’Appaltatore rimarrà responsabile dell’operato del suo rappresentante.
Art. 3.3 - Disciplina e buon ordine del cantiere
L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore tecnico e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'Università committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
Art. 3.4 - Condotta nell’esecuzione dei lavori
L’Appaltatore dovrà risolvere ogni problema connesso agli interventi di manutenzione in modo che l’Università sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilità.
L’Appaltatore dovrà, in particolare:
• eseguire gli interventi di manutenzione in armonia con le attività istituzionali dell’Università;
• eseguire i lavori in funzione della sicurezza dei locali;
• elaborare la documentazione necessaria, da sottoporre all’esame della Direzione dei Lavori, per tutti gli interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di regolarità esecutiva;
• curare la gestione della contabilità degli interventi eseguiti, organizzata in modo da consentire alla Direzione dei Lavori la verifica di ogni singolo intervento e la
conoscenza analitica di tutti i lavori eseguiti per categorie e tipi di intervento, separati anche per impianti, edifici e ambienti, secondo le indicazioni dell’ Università;
• organizzare i cantieri in modo da garantire costantemente il massimo grado di sicurezza, comfort e igiene all’utenza.
Art. 3.5 - Disposizioni particolari relative all’esecuzione degli interventi
In considerazione delle attività svolte dall’Università i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d’uso degli immobili oggetto degli interventi. L’Appaltatore dovrà, quindi, prevedere:
• particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività istituzionali;
• la possibilità che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in più fasi;
• la possibilità di dover attendere la disponibilità dei locali.
Art. 3.6 - Materiali
I materiali, i prodotti e i componenti necessari alla esecuzione dei lavori, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, possono provenire dalla località che l'Appaltatore ritiene essere di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alla normativa di settore e possiedono alle caratteristiche tecniche/funzionali idonee.
Il Direttore dei Lavori può procedere a controlli (anche parziali) su campione delle forniture oppure richiedere un attestato di conformità delle stesse alle prescrizioni richieste, rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
Tutti i materiali dovranno riportare la marcatura CE ed essere accompagnati da relativa certificazione.
Art. 3.7 - Variazioni alle opere ordinate
La Direzione dei Lavori ha la facoltà di annullare, variare, sospendere gli eventuali ordinativi o di mutare le disposizioni impartite senza che l’Appaltatore possa per tale motivo richiedere indennizzi o compensi di sorta; lo stesso avrà solo il diritto al pagamento dei lavori che risultassero effettivamente eseguiti per ordine scritto della Direzione dei Lavori, valutati con i prezzi di elenco.
In ogni modo la presenza di varie tipologie di lavori nell’elenco prezzi non impegna la Direzione Lavori alla loro esecuzione in quanto l’Università stessa si riserva la più ampia facoltà di fare eseguire, tra esse, quelli che ritiene più utili nell’interesse delle opere e ciò a suo insindacabile giudizio.
L’ordine per eseguire le variazioni sarà dato per iscritto dalla Direzione Lavori e comporta per l’Appaltatore l’obbligo di sospendere immediatamente i lavori e le provviste che fossero resi inutili dall’esecuzione delle variazioni.
L’Appaltatore non potrà apportare variazioni o modifiche senza averne già ottenuta la preventiva autorizzazione scritta dall’Università la quale avrà il diritto di fare demolire a spese dell’Appaltatore stesso, le opere eseguite in contravvenzione a tale disposizione, salvo il risarcimento dell’eventuale danno all’Università.
Qualora l’Università non ritenesse di usare questo diritto o preferisse conservare le opere arbitrariamente variate dall’Appaltatore, pagherà la minore somma tra quella relativa all’opera arbitrariamente realizzata e quella ordinata.
Art. 3.8 - Sospensione dei lavori
Nella eventualità in cui, successivamente all’avvio di un lavoro, per cause imprevedibili e forza maggiore, che non consentono di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento dello stesso, l’Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre il direttore dei lavori dispone la sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili dandone atto in apposito verbale.
Nella eventualità in cui, successivamente all’avvio di un intervento di manutenzione insorgano, per circostanze speciali o per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre il direttore dei lavori dispone la sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, in conformità di quanto disposto dell’art. 107 del d.lgs. 50/2016.
Nel caso di sospensione dei lavori dovuta a fatto della Università, le eventuali contestazioni dell’Appaltatore al riguardo devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, come disposto dall’art. 107 comma 4, D.Lgs. n. 50/2016.
L’indennizzo all’Appaltatore, nel caso di sospensione illegittima, verrà pertanto quantificato secondo i criteri di cui all’art. 107, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’intero periodo di sospensione, soltanto qualora i relativi verbali di sospensione e di ripresa siano stati firmati con riserva.
Nei casi di sospensione di cui ai precedenti periodi, l’inizio della stessa risulta formalmente dal verbale redatto in contraddittorio tra la direzione lavori e l’Appaltatore presso il cantiere ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016. Dal verbale dovranno risultare le circostanze che hanno causato la sospensione, le lavorazioni interrotte e gli importi parziali delle stesse.
Non appena venute meno le cause di sospensione, il direttore dei lavori invita in cantiere l’Appaltatore per la redazione del verbale di ripresa dei lavori di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 3.9 - Ultimazione dei lavori
I lavori ultimati saranno accettati dall’Università previo accertamento della loro conformità a quanto previsto nell’ ordine di lavoro.
Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l’Appaltatore è tenuto ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Università.
Art. 3.10 - Garanzie sui lavori eseguiti
L’Appaltatore si impegna a garantire le opere eseguite per la durata di 2 (due) anni dalla data di pagamento dell’ordine per le difformità e i vizi, di qualsiasi grado e natura, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 1669 del codice civile. Tale garanzia non si estende al materiale deperibile.
Per tale periodo l’Appaltatore si obbliga a intervenire tempestivamente per procedere alla riparazione di tutti i guasti di strutture e impianti (restando a suo carico tutte le spese sostenute per fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).
Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a due anni, queste verranno trasferite all’Università.
DISCIPLINA ECONOMICA DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 4.1 - Prezzi contrattuali
La determinazione dei prezzi unitari nonché dei prezzi relativi alla manodopera e agli oneri della sicurezza, NON SOGGETTI A RIBASSO, contenuta nell’elenco prezzi, è stata effettuata mediante il ricorso al prezziario DEI - luglio 2017.
Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti (opere compiute) in ogni parte e a perfetta regola d’arte, secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale ed in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati, e sono comprensivi di tutti gli oneri relativi o connessi.
Il ribasso d’asta percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari riportati nell’elenco prezzi, i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
Le prestazioni non indicate nell’elenco prezzi contrattuale verranno definite secondo gli importi indicati nel prezziario DEI di riferimento, al netto dello sconto percentuale offerto.
Il ribasso d'asta non si applica unicamente ai prezzi riferiti a manodopera e oneri di sicurezza. I prezzi unitari contrattuali, salvo dove diversamente specificato, comprendono tutti gli oneri relativi alle assistenze xxxxxxx, lavorazioni provvisorie, trasporti, interventi di facchinaggio, opere di finitura, pulizia di fine cantiere etc..
È da ritenersi sempre compensato, nei prezzi contrattuali:
- ogni lavoro, fornitura e prestazione anche se non esplicitamente riportati nelle descrizioni dei lavori ma che risultassero necessari per il completamento o realizzazione dell’opera secondo la regola dell’arte;
- ogni onere relativo al trasporto a discarica e allo smaltimento del materiale di rifiuto;
- ogni spesa relativa a cave di prelievo o di deposito;
- ogni onere necessario alla predisposizione del cantiere o di occupazione temporanea di suolo pubblico (compreso l’eventuale pagamento delle relative imposte e tasse);
- l’utilizzo dei necessari mezzi d’opera e opere provvisionali;
- ogni onere per la produzione delle certificazioni e degli elaborati grafici “as built”.
Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell’onere per l’eventuale posa effettuata anche in fasi o periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l’ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall’Appaltatore.
Nei prezzi contrattuali sono compresi altresì tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente schema di accordo quadro e negli altri atti contrattuali. Le indicazioni e le prescrizioni dell’elenco prezzi e degli altri documenti dell’Accordo quadro non potranno comunque mai interpretarsi nel senso di escludere dagli obblighi e oneri dell’Appaltatore ciò che, pur non essendo categoricamente espresso, si rende tuttavia necessario per dare i lavori commessi interamente e perfettamente compiuti.
I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa, di carattere economico, che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti per motivi legati ad una superficiale valutazione delle opere da eseguirsi da parte dell’Appaltatore.
Art. 4.2 - Invariabilità del corrispettivo
Resta, altresì stabilito che non troverà applicazione, ai fini del presente Accordo quadro e dei relativi contratti attuativi, l’art. 1664 del codice civile. Pertanto, i corrispettivi dovranno intendersi fissi ed invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a revisione prezzi né a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi per tutta la durata dell’Accordo quadro.
Art. 4.3 - Nuovi prezzi
Nei casi previsti dall’articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016, si procederà con le modalità ivi indicate alla determinazione dei nuovi prezzi.
Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso offerto dall’Appaltatore.
Nel caso si renda necessario eseguire lavorazioni per le quali il prezziario di riferimento non riporti la lavorazione compiuta, il relativo nuovo prezzo sarà quantificato in contraddittorio tra direttore lavori e Appaltatore utilizzando prioritariamente i prezzi di manodopera, noli e materiali definiti dal prezziario contrattuale.
Qualora non sia possibile procedere alla definizione dei nuovi prezzi i lavori saranno contabilizzati come opere in economia ex art. 179 D.P.R. 207/2010.
Art. 4.4 - Contabilità dei lavori
Gli interventi di manutenzione saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione. Gli interventi saranno contabilizzati come opere compiute, sulla base delle relative voci dell’elenco prezzi, applicando alle stesse lo sconto offerto dall’Appaltatore.
Agli interventi che rientreranno nella categoria “urgenza/emergenza”, come definiti nel Capitolato Speciale d’appalto, si applicheranno le maggiorazioni previste nello stesso.
Per quanto concerne gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, verranno liquidati mediante l’applicazione dei prezzi unitari contrattuali alle quantità di apprestamenti effettivamente attuati in opera.
Vista la natura dell’Accordo e la molteplicità degli interventi che potranno essere richiesti la verifica in contraddittorio con l’Appaltatore avverrà, oltre che sulla base di sopralluoghi congiunti, anche mediante confronto documentale.
Si rimanda al Capitolato Speciale per la descrizione dettagliata delle operazioni di contabilizzazione degli interventi.
Art. 4.5 - Pagamenti
L’Università disporrà il pagamento delle somme dovute all’Appaltatore, previa emissione di fattura con cadenza mensile riferita agli ordini chiusi e contabilizzati.
Verranno contabilizzati e ammessi alla liquidazione unicamente gli interventi interamente e correttamente eseguiti e per i quali l’Appaltatore abbia consegnato la documentazione di rendicontazione di cui all’art. 4.3 del Capitolato.
Le lavorazioni e i sistemi complessi che necessitano delle certificazioni di cui al medesimo articolo, non potranno ritenersi compiute e accettabili dalla Direzione Lavori e non potranno quindi essere inserite in contabilità se non in seguito alla ricezione della relativa documentazione.
Come indicato nello schema di accordo quadro, sull’importo della contabilità è operata una ritenuta di garanzia dello 0,50% che sarà corrisposta in sede di redazione del certificato di regolare esecuzione.
Per gli interventi con IVA al 4% (ad es. eliminazione di barriere architettoniche), l’Appaltatore dovrà presentare una fatturazione a parte.
Dall’importo delle singole fatture verranno detratte tutte le spese sostenute dall’Amministrazione per penali, per l’eventuale esecuzione in danno, per l’esecuzione di lavorazioni di minor pregio rispetto alle caratteristiche di contratto o per opere non accettate quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- oneri relativi al completamento di interventi iniziati e non finiti dall’Appaltatore, la cui ultimazione si rende necessaria per non compromettere l’attività istituzionale o la sicurezza degli utenti;
- oneri relativi alla pulizia sommaria dei locali interessati dagli interventi, se non effettuata dall’Appaltatore.
Le fatture dovranno essere emesse nel più breve tempo possibile dalla data di emissione del Certificato di Pagamento.
L’Appaltatore è tenuto a fatturare in modalità elettronica ai sensi del D.M. 55/2013 e dell’art. 25 del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014. La fattura elettronica dovrà essere intestata a:
Università degli Studi di Ferrara,
Ufficio Gare Lavori Pubblici, Xxx Xxxxxxxxxx 0 - 00000 XXXXXXX – X. X. 00000000000 - X. XXX 00000000000;
La fattura elettronica dovrà riportare obbligatoriamente:
1. il codice CIG: 719334366D
2. il codice univoco ufficio dell’Ufficio destinatario (6QMNB8).
Le fatture saranno soggette al regime dello split payment ai sensi dell'art. 1 co. 629 lett. b) della L. 190/2014. A tal fine le fatture dovranno essere emesse riportando la lettera S in corrispondenza del campo “esigibilità IVA”.
Ogni pagamento da parte della Amministrazione è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo
3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Lo stesso Appaltatore determina i seguenti estremi identificativi del conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi alla gara in oggetto:
- Banca …………….. – Filiale di ;
- IBAN: ;
indicando quali soggetti autorizzati ad operare sul suddetto conto:
a ;
b. ;
La cessazione e la decadenza dall'incarico o l'impedimento della banca indicata dall’Appaltatore, per qualsiasi causa avvenga ed anche qualora ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, devono essere tempestivamente notificate all’Università, la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere.
Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora.
Il tasso di riferimento è così determinato:
a) per il primo semestre dell’anno a cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell’anno;
b) per il secondo semestre dell’anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell’anno.
Il Ministero dell’economia e delle finanze dà notizia del tasso di riferimento, curandone la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.
Il ritardato pagamento dovuto alla ritardata consegna della fattura non darà luogo al riconoscimento degli interessi di ritardato pagamento.
Le commissioni bancarie connesse all’esecuzione dei pagamenti sono a carico dell’Appaltatore e sono detratte dalle somme ad esso dovute.
Art. 4.6 - Valutazione dei materiali a piè d’opera
Non è prevista l’applicazione dell’articolo 180, comma 4 del D.P.R. 207/2010 per alcun materiale oggetto del presente appalto.
Non saranno pertanto ammessi in contabilità i materiali forniti a piè d’opera anche se accettati dalla Direzione Lavori.
Art. 4.7 - Certificato di regolare esecuzione
Entro il termine perentorio di 90 giorni decorrenti dall’accettazione della conclusione dell'accordo quadro, sarà emesso il certificato di regolare esecuzione.
All’emissione del certificato di regolare esecuzione si procede allo svincolo della garanzia fideiussoria di cui all’art. 103, commi 4, 5 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 4.8 - Norme specifiche in materia di verifica dei versamenti fiscali e previdenziali
Ai sensi dell’art.35 comma 28 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006 n. 248, l’Appaltatore è tenuto a rispondere in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
L’Università provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore previa verifica della regolarità contributiva e fiscale anche dei subappaltatori se previsto.
CAPO 5
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 5.1 - Applicazione del D.Lgs. n. 81/08
Prima dell’inizio dei lavori, l’Appaltatore redige e consegna all’Università i piani di sicurezza previsti dal d.lgs. 81/2008.
Nello specifico l'Appaltatore dovrà redigere un Piano Operativo di Sicurezza di ordine generale all'attività prevista dall'accordo che sarà integrato sulla base degli specifici ordinativi di lavoro.
L’Appaltatore inoltre partecipando all’appalto dichiara di aver ricevuto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 le necessarie informazioni circa i rischi specifici del cantiere, e di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento riportante l’analisi dei rischi dell’area.
L’Appaltatore non potrà pertanto richiedere compensi aggiuntivi in relazione all’applicazione delle disposizioni e delle procedure in materia di sicurezza del cantiere, previste dal presente schema di accordo quadro, dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e dalla normativa vigente. L’Appaltatore è responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e coordinamento anche nei confronti delle imprese mandanti, subappaltatrici e sub-fornitrici.
Art. 5.2 - Responsabilità dell’Appaltatore in materia di sicurezza
L’Appaltatore è responsabile della raccolta e della valutazione preliminare dei Piani Operativi di Sicurezza delle imprese subappaltatrici e subfornitrici intervenute presso il cantiere.
L’Appaltatore è inoltre tenuto a trasmettere all’Università prima dell’inizio dei lavori:
• le indicazioni dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;
• una copia delle denunce e dei versamenti previdenziali e assicurativi dell’art. 6.2 “Verifica degli adempimenti assicurativi e previdenziali” del presente schema di accordo quadro.
L’Appaltatore è responsabile della trasmissione dei documenti sopraelencati per le imprese subappaltatrici e sub-fornitrici.
A seguito dell’inizio dei lavori, la trasmissione di copia delle denunce e dei versamenti previdenziali e assicurativi dovrà essere effettuata con cadenza periodica secondo quanto riportato all’interno dell’art. 6.2 “Verifica degli adempimenti assicurativi e previdenziali” del presente schema di accordo quadro.
In caso di associazione temporanea di impresa o di consorzio, l’impresa mandataria è responsabile della raccolta e della valutazione dei suddetti documenti e del coordinamento del cantiere.
L’eventuale sospensione dei lavori a causa di gravi inadempienze in materia di sicurezza non dà luogo ad alcun diritto a indennizzi o proroghe dei termini contrattuali.
CAPO 6
OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE
Art. 6.1 - Oneri relativi alla sistemazione dell’area di cantiere
In relazione alle opere di sistemazione dell’area di cantiere l’Appaltatore dovrà tenere conto dei seguenti oneri:
• la realizzazione di una robusta recinzione di cantiere, nonché qualunque spostamento della recinzione stessa si rendesse necessario, durante il corso dei lavori, per
consentire il regolare svolgimento delle attività in corso o l'eventuale esecuzione di lavori di competenza di altre imprese;
• la realizzazione degli accessi carrabili e pedonali separati secondo le indicazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento. Gli accessi dovranno essere dotati di serrature, di divieti di accesso e di segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs. 81/2008;
• la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi interessati dall'esecuzione dei lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e recinzioni occorrenti per il servizio del cantiere, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
• la manutenzione della viabilità pubblica esistente, per la eliminazione di eventuali danni o la rimozione di detriti prodotti dai mezzi a servizio del cantiere, nel rispetto delle norme comunali e di quelle del codice della strada e dei relativi regolamenti nonché delle disposizioni che dovessero essere impartite in proposito dalle competenti Autorità e dalla direzione lavori.
Art. 6.2 - Oneri relativi all’allestimento degli impianti di cantiere
In relazione all’allestimento degli impianti di cantiere l’Appaltatore dovrà tenere conto che l’Università potrà utilizzare la fornitura di energia elettrica già presente presso l’area;
Sono a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri:
• l’allestimento di tutti gli impianti provvisori di cantiere, in relazione all’entità del cantiere, con relative certificazioni. In particolare:
• impianto elettrico a norma con le normative vigenti. L’impianto dovrà essere costituito da quadri di zona fissi e di punti di alimentazione mobili per l’alimentazione di elettroutensili da adeguare in quantità e posizione in base all’andamento dei lavori;
• la fornitura, per l’intera durata del cantiere, di estintori a polvere secondo le indicazioni del Piano sostitutivo di Sicurezza. Gli oneri di manutenzione periodica sono a carico dell’Appaltatore compensati dai prezzi unitari offerti indicati nel computo metrico.
Art. 6.3 - Oneri relativi all’esecuzione degli apprestamenti di cantiere
Sono a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri:
• l’installazione di idonea segnaletica di sicurezza a norma D.Lgs. 81/2008 e della segnaletica stradale necessaria alla gestione del traffico interno ed esterno al cantiere;
• l'installazione di tabelle e, ove necessario, segnali luminosi, in funzione sia di giorno che di notte, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare
l'incolumità delle persone e dei mezzi che utilizzino la stessa viabilità e per evitare pericoli per l’interferenza con eventuali altre attività in atto nelle zone adiacenti, nonché intralci con le attività di eventuali altre imprese operanti nella stessa zona;
• l’utilizzo degli idonei mezzi di sollevamento e l’allestimento delle opere provvisionali di protezione delle postazioni di lavoro.
Art. 6.4 - Oneri relativi all’allestimento del cartello di cantiere
I cartelli di cantiere, ove necessari, dovranno essere conformi alle indicazioni di cui alla circolare del Ministero LL.PP. 16/90 n. 1729. Compreso ogni onere per il fissaggio a parete e per lo spostamento del cartello in base all’avanzamento dei lavori. Le informazioni contenute all’interno del cartello dovranno essere aggiornate a cura del direttore tecnico di cantiere.
Art. 6.5 - Oneri relativi alla gestione del cantiere durante il corso dei lavori
In relazione alla gestione del cantiere l’Appaltatore dovrà tenere conto dei seguenti oneri:
• la nomina del direttore tecnico del cantiere e del responsabile della sicurezza;
• l’adeguamento delle lavorazioni ai limiti di rumore per fascia oraria e l’eventuale richiesta di deroga all’Università e all'Amministrazione comunale;
• l'adozione dei provvedimenti necessari perché - nel caso di sospensione dei lavori con riferimento all’art. 107 del D.Lgs n. 50/2016 - siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite;
• la tempestiva presentazione della campionatura di materiali, semilavorati, componenti ed impianti, nonché l'esecuzione delle prove di laboratorio e di carico, oltre alle eventuali ulteriori prove richieste (in attuazione di eventuale piano di qualità) dalla direzione dei lavori;
• la conservazione, presso il cantiere, della documentazione relativa alle opere provvisionali, attrezzature, elettroutensili, sostanze nocive e pericolose;
• la redazione degli esecutivi di cantiere, schemi di montaggio e minute di officina. Tali elaborati devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori;
• la redazione delle certificazioni REI, mediante tecnico abilitato, per tutti i prodotti e le strutture non omologate dal produttore all’origine;
• la fornitura all’Università di fotografie in formato digitale dimostrative delle fasi principali di lavorazione, l’armatura essenziale delle strutture, gli impianti sottotraccia e ogni altra opera sia necessario documentare per eventuali interventi successivi;
• il ricevimento in cantiere, lo scarico e il trasporto, anche in quota, del materiale e dei manufatti necessari per l’esecuzione dell’opera;
• la gestione ed il coordinamento delle forniture presso il cantiere necessarie all’Appaltatore e ai subappaltatori. La direzione lavori potrà richiedere all’Appaltatore di liberare porzione dell’area di cantiere anche al fine di permettere l’intervento di imprese incaricate dall’Università per l’esecuzione di opere escluse dal presente appalto;
• l’Appaltatore dovrà permettere il libero accesso al cantiere a qualunque altra impresa incaricata dalla Università per l’esecuzione di opere escluse dal presente appalto. L’Appaltatore non potrà richiedere indennizzi di sorta per il coordinamento delle lavorazione e degli spazi con tali imprese;
• la pulizia quotidiana del cantiere e il periodico trasporto a rifiuto del materiale di scarto. I prezzi offerti compensano il trasporto a rifiuto e gli oneri di smaltimento presso pubbliche discariche del materiale di risulta. L’Appaltatore principale è responsabile della rimozione dei rifiuti abbandonati in cantiere dai subappaltatori e dai sub-fornitori;
• il corretto smaltimento dei rifiuti secondo la tipologia di appartenenza e il pagamento dei relativi oneri;
• l’allestimento di opere provvisionali di protezione delle opere realizzate, dei materiali e dei manufatti presenti in cantiere, e di qualsiasi altra struttura, anche preesistente;
• collaborare con l’ufficio di direzione lavori per la tenuta del giornale dei lavori e della contabilità;
• fornire, alla direzione lavori, la manodopera necessaria per l’esecuzione di saggi e di verifiche.
Art. 6.6 - Oneri relativi all’ultimazione dei lavori
Ad ultimazione di ciascun ordinativo di lavoro, competono ancora all'Appaltatore, senza diritto ad alcun ulteriore compenso, i seguenti adempimenti:
• la tempestiva rimozione delle strutture provvisionali e la pulizia finale dell’area di cantiere;
• la pulizia sommaria delle aree oggetto di intervento.
Qualora gli automezzi impiegati per gli approvvigionamenti dei cantieri procurassero, al loro passaggio, danni alle sedi stradali pubbliche, l’Appaltatore è tenuto all’immediato ripristino, a proprie spese, dei suddetti danni.
Art. 6.7 - Oneri relativi all’accesso al cantiere
È contrattualmente stabilito che la gestione degli accessi del cantiere sarà sotto la diretta responsabilità del direttore tecnico del cantiere nominato dall’Appaltatore.
Sono da ritenersi contrattualmente vincolanti, compensati dagli oneri generali compresi nei prezzi unitari e dagli oneri generali previsti nell’ambito del computo degli oneri di sicurezza, i seguenti oneri:
• ai sensi del comma 3 dell’art. 36-bis del D.L.4 luglio 2006 n. 223, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006 n. 248 e successive modificazioni, il personale occupato nel cantiere dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo graverà anche in capo ai lavoratori autonomi che eserciteranno direttamente la propria attività nei cantieri, i quali saranno tenuti a provvedervi per proprio conto. La violazione delle disposizioni sopra dette comporterà, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dal comma 5 dell’art. 36-bis del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006 n. 248, da parte degli organi competenti, anche grave inadempimento in materia di sicurezza;
• dovranno essere effettuare comunicazioni periodiche alla direzione lavori e al coordinatore della sicurezza dei nominativi del personale autorizzato all’accesso in cantiere. Il direttore dei lavori o coordinatore della sicurezza forniranno autorizzazione formale per l’accesso del personale unicamente dopo aver svolto le necessarie verifiche. La presenza in cantiere di personale non autorizzato verrà considerato grave inadempimento in materia di sicurezza. Ai sensi della L. 248/2006 i datori di lavoro sono tenuti a darne comunicazione al centro per l’impiego, mediante documentazione avente data certa, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti;
• l’accesso al cantiere da parte di visitatori e di personale non autorizzato è subordinato alla continua presenza del direttore tecnico dell’Appaltatore e comunque sarà limitato alle parti del cantiere in cui non sono in corso lavorazioni pericolose.
Art. 6.8 - Oneri relativi alla viabilità esterna al cantiere
Nella formulazione dell’offerta e nella programmazione dei lavori l’Appaltatore dovrà tenere conto della particolare collocazione degli edifici universitari ubicati prevalentemente nel centro storico della città.
L’Appaltatore è tenuto a verificare la possibilità di accesso al cantiere dei mezzi pesanti e di eventuali trasporti eccezionali. È sempre da ritenersi compreso nei prezzi contrattuali ogni onere necessario alla predisposizione del cantiere o di occupazione temporanea di suolo pubblico (compreso il pagamento delle relative imposte e tasse).
Art. 6.9 - Verifica degli adempimenti assicurativi e previdenziali
L’Appaltatore è tenuto all’adempimento degli obblighi di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. In particolare dovrà produrre all’Università:
• prima dell’inizio lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici inclusa la cassa edile (ove dovuta);
• la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, secondo la cadenza di cui all’art.35 comma 32 del D.L. 223/06 e comunque su richiesta dell’Università;
• durante la realizzazione dell’opera, il piano operativo della sicurezza dovrà essere aggiornato, a cura dell’Appaltatore, in relazione all’evoluzione dei lavori, ed alle eventuali modifiche intervenute.
L’Appaltatore è responsabile della trasmissione della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici inclusa la cassa edile anche per i subappaltatori. Nel caso di ATI tale compito è affidato all’impresa mandataria.
Art. 6.10 - Documenti da fornire all’ Università al termine di ogni intervento
Al termine di ciascun intervento riferito al relativo ordinativo, l’Appaltatore dovrà consegnare alla direzione lavori la documentazione riportata al presente articolo.
Le lavorazioni e i sistemi complessi che necessitano di certificazione non potranno ritenersi compiute e non potranno quindi essere inserite interamente in contabilità se non in seguito alla ricezione della relativa documentazione. Pertanto in mancanza delle certificazioni richieste dal presente articolo non si potrà procedere alla contabilizzazione dell'ordine.
La documentazione di seguito riportata è inoltre necessaria al fine di provvedere all’accettazione definitiva dei materiali.
La documentazione richiesta è la seguente:
• certificazioni delle prove svolte sui materiali;
• certificato CE di ogni singolo elemento costruttivo;
• certificato di omologazione ai fini della reazione e della resistenza al fuoco;
• certificato di corretta Posa degli elementi costruttivi , su apposito modello VVF;
• dichiarazione di conformità DM 37/2008.
L’Appaltatore è tenuto alla presentazione di ogni ulteriore certificato relativo a prove su materiali effettuate durante i lavori.
Art. 6.11 - Osservanza dei contratti collettivi
Nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, l'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui all’articolo 105 del X.X.xx. n. 50/2016.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla direzione lavori dell’Università o alla stessa segnalata dagli organismi interessati, l’Università medesima ingiunge all'Appaltatore di regolarizzare la propria posizione, dandone notizia agli organismi suddetti e all'Ispettorato del lavoro.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente l'Appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Università può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.
Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
Art. 6.12 - Spese contrattuali - Oneri fiscali
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, ai sensi dell’art. 8 del DM n. 145/00, tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione dell’Accordo Quadro e dei contratti applicativi in caso d’uso, compresi quelli tributari.
A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle forniture e opere
oggetto dell'appalto, che contrattualmente risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risulti intestato a nome dell’Università.
L'imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge.
Art. 7.1 - Trattamento dei dati personali
Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. l’Università si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'Appaltatore e dei subappaltatori all’interno della propria anagrafica. L'Appaltatore potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati in ogni momento.
Il mancato consenso al trattamento dei propri dati comporta l’esclusione dalla gara ovvero la mancata formalizzazione dell’accordo quadro.
Il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali per l’Università è indicato nella lettera di invito.
Art. 7.2 - Definizione del contenzioso
Fermo restando quanto specificato al riguardo dall'articolo 107, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 circa la possibilità di risoluzione della controversia in via amministrativa, si stabilisce che non ci sarà ricorso alla camera arbitrale.
Nel caso di avvio della procedura di accordo bonario l’Appaltatore non può rallentare o sospendere i lavori in corso.
Il Foro competente in via esclusiva per eventuali controversie, ai sensi degli art. 28 e 29 del codice di procedura civile, è quello di Ferrara.
Allegati:
a) Capitolato Speciale b) Offerta economica c) Dichiarazione conformità standard sociali minimi
Ferrara,
per l’Università per l’Appaltatore