OGGETTO: Rinnovo dell’ accordo per la fornitura del servizio di trasporto sanitario con la Coop.Soc.E.L.C.A.S.Onlus per il periodo 2019-2021
Meldola, 27/12/2018 Prot. 9528 /2018
OGGETTO: Rinnovo dell’ accordo per la fornitura del servizio di trasporto sanitario con la Coop.Soc.E.L.C.A.S.Onlus per il periodo 2019-2021
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la normativa di riferimento
- D.Lgs 502/1992 e s.m.i, ed in particolare l’art. 8 quater, che ridefinisce la disciplina dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, confermando tale requisito indispensabile al fine dell'erogazione di prestazioni per conto e a carico del Servizio Sanitario Nazionale da parte delle strutture sanitarie, subordinatamente alla definizione dei necessari accordi contrattuali;
- DGR n° 432 del 03/04/1997 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tipo tra le istituzioni pubbliche e le Organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale per la gestione di attività di pubblico interesse;
- X.X. xx 00 xxx 00/00/0000 xxxxxxx " Norme in mate ria di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997" e X.X.X. xx 000 xxx 00.0.0000 applicativa della L.R . n° 34/98;
- D.G.R. n.44 del 26/1/2009 avente ad oggetto "requisiti per l'accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi" con la quale:
▪ sono stati approvati, ad integrazione della deliberazione della Giunta Regionale n.317 del 23 febbraio 2001, i requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture di Soccorso e Trasporto Infermi;
▪ è stato stabilito che il processo di accreditamento delle strutture di soccorso e trasporto infermi debba svolgersi nel triennio 2009-2011, avendo a riferimento l'aggiornamento della programmazione dell'attività di emergenza territoriale e trasporto infermi delle aziende sanitarie, da completarsi entro i primi sei mesi del 2009;
- Determinazione n.12861 dell'1/12/2009 del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, che nell'avviare il processo di accreditamento relativo alle strutture dedicate al soccorso e trasporto infermi, ha stabilito priorità, termini, requisiti e condizioni per la presentazione della domanda di accreditamento da parte dei soggetti interessati, definendo anche le modalità organizzative e procedurali per l'espletamento delle attività di istruttoria delle richieste di rilascio;
- Circolare della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali n.4 del 26/02/2010, attuativa della D.G.R.44/2009, con la quale sono state fornite indicazioni relative alle modalità di graduale superamento dei rapporti contrattuali o convenzionali in essere con i soggetti che erogano prestazioni di soccorso urgente e di trasporto;
- nota del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali PG 2012 -236823 del 10/10/2012 avente ad oggetto " Esiti gruppo di lavoro regionale su tariffe del settore trasporto infermi e soccorso e indicazioni relative alle convenzioni con i Comitati e Sottocomitati della Croce Rossa Italiana ";
- D.G.R. n. 624 del 21/5/2013 ad oggetto indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;
- Circolare n.6 del 20/03/2014 del Direttore Generale alla Sanità e Politiche Sociali ad oggetto "Indicazioni alle aziende sanitarie in materia di accreditamento delle strutture di trasporto infermi e soccorso di cui alla DGR 44/2009";
- Nota del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali PG 2014 -343101 del 26/9/2014 ad oggetto " ulteriori indicazioni e precisazioni alle aziende sanitarie in materia di accreditamento delle strutture di trasporto infermi e soccorso di cui alla DRG 44/2009 per le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato";
- Nota del direttore Generale Sanità e Politiche Sociali PG 2014 - 511295 del 29/12/2014 ad oggetto precisazioni ad integrazione della circolare n.6 del 20.3.2014 indicazioni alle aziende sanitarie in materia di accreditamento delle strutture di trasporto infermi e soccorso di cui alla DGR 44/2009";
- D.G.R. n.1314 del 14/09/2015 con la quale sono stati forniti indirizzi di programmazione regionale in attuazione della delibera di Giunta Regionale n. 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;
- nota del Direttore generale Cura della Persona, Salute e Welfare PG /2016/167237 del 09.03.2016 (protocollo aziendale 53005 del 10.03.2016) “indicazioni relative all’adeguamento degli atti di accreditamento del trasporto infermi e soccorso” che espressamente recita : “….le Aziende devono verificare che vi sia coerenza tra il fabbisogno attuale e quello a suo tempo deliberato in tema di trasporto infermi e attivare il percorso per modificare l’atto in caso di aumento significativo dei volumi di attività. In tale ambito si chiarisce che si intende “aumento significativo di volume” quello che non sia inferiore al 15% dell’attività assegnata per il trasporto non urgente,….”;
Preso atto che
✓ il percorso di accreditamento dei fornitori di trasporti sanitari prevede un graduale superamento dei rapporti convenzionali e/o contrattuali in essere con i soggetti che erogano prestazioni di soccorso urgente e di trasporto a mezzo ambulanze / automediche, e una regolamentazione in applicazione del D.Lgs 502/1992 e s.m.i., in analogia a quanto già avviene per gli altri soggetti accreditati erogatori di prestazioni sanitarie;
✓ la Regione Xxxxxx Xxxxxxx ha provveduto ad accreditare la Cooperativa Sociale E.L.C.A.S.ONLUS con determina di accreditamento n.11347 del 17.09.2013;
✓ con Determinazione n° 3638 del 09/03/2016 il Direttore della Direzione Generale cura della persona, salute e welfare ha provveduto ad integrare la Determina di accreditamento richiamata al precedente punto con i fabbisogni dell’IRST, che non erano stati inclusi nella delibera n.284/2010 dell’Ausl della Romagna;
✓ in data 03/11/2016 con prot.n° 6558 è stato stipulato un accordo con scadenza al 31/12/2018 che all’art. 2 “Durata” prevede la possibilità ala scadenza di procedere al rinnovo per ulteriori 3 anni;
✓ con nota PG/2018/505037 del 19/07/2018 il Responsabile del Servizio Assistenza Ospedaliera attesta che la domanda presentata dalla Coop.Soc.E.L.C.A.S. di rinnovo dell’accreditamento è formalmente valida e che pertanto, nelle more dell’adozione del provvedimento di rinnovo, la Soc.Coop.E.L.C.A.S. può continuare a svolgere in regime di accreditamento le medesime attività già accreditate e gli Enti del SSR possono mantenere e/o stipulare contratti c on la stessa;
✓ Verificato che il fabbisogno comunicato da IRST con prot. 548 del 02/02/2016 al Servizio Assistenza Ospedaliera è coerente con il fabbisogno attuale e pertanto non sono previsti aumenti di volume superiori al 15%;
Dato atto che
- in data 14/12/2018 con prot. n°9163 è stato chiesto alla Soc.Coop.E.L.C.A.S. la disponibilità al rinnovo dell’accordo in corso sopra richiamato registrato con prot.n°6558/2016, per la durata contemplata nell’accordo stesso all’art.2 e pertanto sino al 31/12/2021, alle medesime condizioni incluse anche quelle economiche che corrispondono alle tariffe aggiornate con il solo riconoscimento dell’indice ISTAT;
- in data 17/12/2018 la Xxx.Xxxx. E.L.C.A.S. ha manifestato la disponibilità a proseguire la fornitura del servizio nei termini indicati al punto precedente;
Considerato che
- la presenza dell’ambulanza presso l’Istituto risponde a diverse esigenze di efficacia e qualità di cura conformi allo standard che l’IRST si è dato nell’erogazione dell’assistenza riducendo al minimo l’attesa del paziente in un ambiente esterno alla propria camera di degenza e permettendo agli operatori dell’IRST un coordinamento stringente delle attività assistenziali del paziente. Il paziente oncologico, in modo particolare quello ricoverato presso la Degenza Ordinaria Oncologica, spesso presenta condizioni cliniche di peculiare fragilità e complessità tali da richiedere accorgimenti e manovre particolari nel processo assistenziale volti a non aggravarne lo stato di salute e a garantirgli una qualità di cura che non ne comprometta il residuo stato di benessere psico-fisico;
- si ritiene necessaria la presenza di personale adeguatamente formato alla gestione dei particolari pazienti in carico all’Istituto. Viene infatti richiesto a tutto il personale a bordo la certificazione della specifica formazione con particolare attenzione alla prevenzione e
- gestione dei rischi, quali ad esempio quello infettivo, quello da radioesposizione, rischio di cadute e rischi correlati all’emergenza sanitaria. Particolare attenzione, inoltre, viene riportata rispetto alla sanificazione dei mezzi sempre al fine di ridurre i rischi infettivi connessi alla maggiore suscettibilità del paziente oncologico spesso immuno- compromesso. La conoscenza della peculiare tipologia di pazienti assistiti nel corso del trasporto, porta a garantire accorgimenti necessari in merito alla sicurezza ed il confort di tali pazienti, spesso soggetti a sensazione di nausea, rischio elevato di fratture per la presenza di metastasi ossee, dolore intenso.
Considerato altresì l’elevato grado di soddisfazione del servizio prestato, comprovabile sia dai certificati regolare esecuzione del servizio prestato, sia dall’assenza di rilievi e reclami da parte dell’ utenza e dagli elogi ricevuti;
Ritenuto necessario garantire il servizio trasporto infermi senza soluzione di continuità e non creare pertanto alcuna sospensione anche meramente temporanea nell’erogazione del servizio in contesto;
Richiamata la deliberazione n. 5 prot. 2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 28/02/2017 concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità;
DISPONE
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
1. di xxxxxxxxx, in ottemperanza a quanto disposto all’art.2, l’accordo stipulato in data 03/11/2016 – prot.n°6558 - per il servizio di trasporto sanitario dei pazienti, alle medesime condizioni, patti e prezzi, per il triennio 2019 – 2021 con la Cooperativa Sociale E.L.C.A.S. Onlus con sede in Xxx X. Xxxxxxxx, x. 00 00000 Xxxxx – X. XXX 00000000000;
2. di autorizzare la spesa di € 10.528,55 (IVA esente) quale canone mensile per il servizio di ambulanza fissa dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 alle ore 16:00 e la remunerazione del “servizio estemporaneo,” non preventivabile, alle medesime tariffe indicate all’art.8 “Corrispettivi” del precedente accordo;
3. di autorizzare l’applicazione dell’incremento ISTAT sulla base dell’indice FOI a partire dal mese di Agosto 2019;
4. di verificare ed eventualmente predisporre nuovamente i documenti a corredo dell’accordo quali l’autocertificazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, il DUVRI, l’accettazione del patto d’integrità e del codice etico IRST, nonché la verifica dell’insussistenza delle cause di divieto o sospensione di cui alla normativa vigente in materia di antimafia;
5. di attestare che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la sottoscritta dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx;
6. di imputare la spesa alla Voce di spesa del bilancio economico sulle annualità di competenza;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
8. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’IRST s.r.l., di procedere agli adempimenti relativi all’esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e di adempiere agli eventuali ulteriori adempimenti previsti per legge.
9. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale e alla Direzione Sanitaria per conoscenza, al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria e agli uffici competenti per l’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi.
Il Direttore
Area Provveditorato supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio
Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx
Firmato da:Xxxxxxxx Xxxxxxx Organizzazione:I.R.S.T./03154520401 Data: 27/12/2018 14:32:54