AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE
LECCE
(capofila)
XXXXXXX X
CAVALLINO LEQUILE LIZZANELLO MONTERONI
DI LECCE
SAN XXXXXXX DI LECCE
SAN DONATO DI LECCE
SAN XXXXXX IN LAMA
SURBO
Schema Convenzione
per la realizzazione di tirocini
N. ……….... del .................
Allegato2
(ai sensi dell’art.6 del Regolamento Regionale n.3 del 10/03/2014 di attuazione della L.R. n.23 del 05/08/2013 e s.m.i.)
TRA
Soggetto Promotore..............................................................................
con sede legale in....................................CAP…………… Comune ………………. Prov di.................
Codice fiscale………………………………………………………………………………………………………….
Partita Iva...............................................................................................
rappresentato/a dal Sig./Sig.ra..................................................................
nato/a a..........................................Prov di.................il............................
E
Soggetto Ospitante ..................................................................................
con sede legale in....................................CAP…………… Comune ………………. Prov di.................
Codice fiscale………………………………………………………………………………………………………….
Partita Iva...............................................................................................
rappresentato/a dal Sig./Sig.ra.........................................................................................
nato/a a..........................................Prov di.................il............................
PREMESSO CHE:
il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro ma una opportunità finalizzata a sostenere le scelte professionali e favorire l’acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mercato del lavoro, agevolando l’inserimento o il reinserimento anche dei soggetti esclusi o a rischio di esclusione;
il tirocinio non può essere utilizzato: per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo; per attività meramente ripetitive ed esecutive di contenuto elementare; per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione dello stesso;
i tirocini possono essere rivolti a soggetti che hanno compiuto almeno il sedicesimo anno di età ed assolto all’obbligo scolastico, ovvero per i tirocini estivi il quindicesimo anno di età, ed esser svolti nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 345 del 4 agosto 1999 “Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro” e ss.mm.ii.;
i tirocinanti, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e
sicurezza sul lavoro), devono essere intesi come “lavoratori” ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto;
i tirocinanti non possono realizzare più di un tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante anche se relativi a profili professionali diversi e anche se svolti presso unità produttive diverse;
i soggetti sottoscrittori si impegno al rispetto di quanto normato dalla L.R.23 del 05/08/2013 e dal Regolamento Regionale n.3 del 10 marzo 2014;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Articolo 1 – Oggetto della Convenzione
1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere, presso le sue strutture n. tirocinante/i su proposta del soggetto promotore.
2. Alla presente Convenzione è allegato il Progetto formativo individuale di tirocinio , parte integrante e sostanziale della Convenzione, in cui sono definiti gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio.
Articolo 2 – Obblighi del soggetto promotore
Il soggetto promotore, garante della qualità e regolarità del tirocinio in relazione alle finalità formative definite nel progetto formativo individuale :
favorisce l’attivazione dell’esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante nella predisposizione del progetto formativo e nella gestione delle procedure amministrative propedeutiche all’avvio del tirocinio;
designa un tutor, in qualità di responsabile didattico – organizzativo, per ogni tirocinante fino ad un numero massimo di dieci tirocinanti, con il compito di assistere e supportare il tirocinante e di monitorare e verificare l’attuazione del Progetto formativo;
trasmette, entro 5 giorni dall’avvio del percorso formativo, la convenzione e il progetto formativo alle r.s.a/r.s.u. o, in mancanza, alle strutture sindacali territoriali di categoria, nonché alla Direzione Territoriale del lavoro competente per territorio;
promuove il buon andamento dell’esperienza di tirocinio attraverso un’azione di accompagnamento e monitoraggio in itinere predisponendo strumenti di verifica dell'apprendimento in itinere e finale in raccordo con il tutor del soggetto ospitante;
rilascia, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l’attestazione dei risultati dell’apprendimento, specificando le competenze, abilità e conoscenze eventualmente acquisite con riferimento ad una figura inserita nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali, approvato con D.G.R. n. 327/2013 o con riferimento alla Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali (Istat/Isfol), nonché ogni altro elemento a tal fine utile;
provvede, in accordo con i Centri per l’impiego competenti per territorio, alla registrazione del tirocinio sul libretto formativo, di cui all'art. 2, co. 1, lettera i), D. Lgs.
n. 276/2003 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e ss.mm.ii., Ai fini della registrazione dell’esperienza di tirocinio sul Libretto formativo del cittadino, il tirocinante deve aver svolto almeno il 70% del monte ore previsto dal Progetto formativo;
contribuisce al monitoraggio regionale dell’andamento dei tirocini e a tal fine redige e trasmette, a cadenza annuale all’Osservatorio del mercato del lavoro della Regione Puglia, un report analitico contenente il numero dei tirocini attivati e conclusi, i risultati in termini formativi ed occupazionali e pubblica lo stesso sul proprio sito internet, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali.
Articolo 3 – Obblighi del soggetto ospitante
Il soggetto ospitante:
- adempie agli obblighi di legge in materia di: comunicazioni obbligatorie, anche nei casi di proroga o interruzione anticipata del tirocinio; assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e per la responsabilità civile verso terzi;
- provvede ad inserire il progetto formativo individuale all’interno del sistema SINTESI o altro sistema informativo adottato dalla Regione Puglia;
- individua tra i lavoratori alle proprie dipendenze in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il piano di formazione e designa il tutor responsabile dell’attuazione del piano formativo e dell’inserimento del tirocinante nel contesto lavorativo per tutta la durata del tirocinio fino ad un massimo di due tirocinanti, ovvero uno, qualora il tirocinante sia soggetto socialmente svantaggiato o disabile;
- assicura al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs.
81/2008, e garantisce ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;
- collabora con il soggetto promotore alle attività di monitoraggio e verifica dell’andamento del tirocinio, garantendo al tirocinante l’accesso a tutte le conoscenze e le abilità necessarie all’acquisizione delle competenza previste nella figura professionale presa a riferimento nel progetto formativo;
- comunica in forma scritta al soggetto promotore tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto formativo (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.);
- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante segnala l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore;
- comunica al soggetto promotore l’eventuale perdita dei requisiti prescritti dall’art. 3, co. 4, del regolamento regionale e dall’art. 3, co. 5, della L.R. n. 23/2013;
- valuta l’esperienza di tirocinio ai fini del rilascio dell’attestazione finale a cura del soggetto promotore.
Ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 23/2013 il soggetto ospitante, consapevole delle sanzioni penali e dell'eventuale decadenza dai benefici, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi richiamate agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, dichiara di:
a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999;
c) non aver effettuato licenziamenti nei dodici mesi che precedono l’attivazione del tirocinio, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, o attivato procedure di cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per lavoratori con mansioni equivalenti a quelle cui si riferisce il progetto formativo;
d) non impegnare i tirocinanti per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
e) accogliere nelle proprie strutture un numero di tirocinanti nel rispetto dei limiti numerici indicati all’art. 3, L.R. n. 23/2013.
Art. 4 – Garanzie assicurative
1. Ogni tirocinante è assicurato dal soggetto ospitante:
- presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
2. Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel Progetto formativo.
3. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore.
4. Il soggetto promotore, a seguito di presentazione di documentazione dettagliata da parte del soggetto ospitante che attesti le spese accessorie, RC, INAIL, viste mediche, corsi e dispositivi di sicurezza, potrà ottenerne il rimborso delle stesse, se corredate dai mandati di pagamento quietanzato con timbro dell’istituto bancario.
Art. 5 – Indennità
L’avvio del tirocinio per i beneficiari sarà disposto sempre il primo giorno del mese successivo alla presa in carico per permettere la lavorazione della pratica e l’apertura delle polizze oltre che l’acquisto degli
strumenti utili all’espletamento delle attività.
Le ore mensili da svolgere sono pari a mensili; Il soggetto promotore eroga in favore del tirocinante, che abbia partecipato ad almeno il settanta per cento del monte ore mensile previsto dal progetto formativo, una indennità stabilita nella misura forfettaria minima di euro _________
mensili, al lordo delle ritenute di legge.
Art. 6 - Sospensione e proroga del tirocinio
Il tirocinio si considera sospeso per maternità, infortunio o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio.
Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi previsti dalla legge regionale.
Art. 7 – Interruzione anticipata
1. Sono cause di interruzione anticipata per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:
- comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del Progetto formativo o lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante;
- mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza;
- mancato rispetto da parte del soggetto ospitante o del soggetto promotore degli obblighi previsti dalla convenzione e dal progetto formativo individuale;
- perdita, da parte del soggetto ospitante, dei requisiti richiamati in premessa;
- perdita, da parte del soggetto promotore, dei requisiti richiamati in premessa.
2. L’interruzione riferito al singolo tirocinio deve essere comunicata all’altra parte e al tirocinante coinvolto mediante comunicazione scritta.
Art. 8 – Durata della Convenzione
1. La presente Convenzione, che può essere riferita anche a più tirocini da attivare, ha validità di due anni dal 2023 al 2024
2. La presente Convenzione conserva i suoi effetti per la durata dei tirocini che sono stati avviati in riferimento alla stessa, anche in caso di proroga.
Art. 9 – Sanzioni
Le parti sono consapevoli che, in caso di violazioni, ferme restando le misure sanzionatorie già previste dall’art. 8, L.R. n. 23/2013, saranno applicate le sanzioni di seguito precisate:
a) nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla convenzione e dal progetto formativo individuale, oltre alla immediata interruzione del tirocinio di cui all’art. 7, deve considerarsi interdetta, nei dodici mesi successivi al relativo accertamento, l’attivazione di ulteriori tirocini da parte del soggetto promotore e/o del soggetto ospitante responsabile/i della violazione;
b) nell’ipotesi di inadempimento degli obblighi di comunicazione in capo al soggetto promotore è fatto divieto allo stesso di attivare ulteriori tirocini nei tre mesi successivi all’accertamento dell'inadempimento e qualora appartenga al sistema regionale degli accreditati e autorizzati, soggetto a provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente in materia.
Art. 10 – Trattamento dati personali
In relazione alle attività previste dalla presente Convenzione che possono comportare il trattamento dei dati personali, le Parti si impegnano ad agire in conformità con la normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile (in particolare il Decreto Legislativo n. 196/2003 – c.d. “Codice Privacy” - e il Regolamento UE 2016/679), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni sotto l’aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei dati personali trattati atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.
In particolare, il soggetto ospitante ai sensi e per gli effetti del regolamento generale per la protezione dei dati personali n 2016/679 (GDPR), dovrà:
•utilizzare tutti i dati personali di cui verrà a conoscenza per le sole finalità di cui alla presente Convenzione, in relazione alle quali agirà in qualità di autonomo Titolare del trattamento, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa;
•mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento e informazione di cui venga a conoscenza in virtù delle attività di cui alla presente Convenzione;
•informare i tirocinanti delle attività di cui alla presente Convenzione sul relativo trattamento dei dati personali, fornendo tutte le informazioni previste dall‘art. 13 del GDPR.
A tal fine, il soggetto ospitante:
-garantisce di manlevare e tenere indenne il Comune di Lecce da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto degli obblighi di cui sopra;
- conferma ed è in grado di dimostrare di aver messo in atto adeguate misure di sicurezza per proteggere i dati personali, attraverso misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la protezione da qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale, nonché dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento, in modo accidentale, dei dati personali.
Art. 11 – Rinvio
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.
Il soggetto promotore Il soggetto ospitante
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(Luogo).............................., (data)....................................